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COVID. ADUSBEF CONSIGLIA………
Responsabilità
Penali al tempo del CORONAVIRUS
(a cura degli Avv.ti Giovanni Piazza e Stefano Vittorini –
delegazione Adusbef Milano)
Per contrastare il diffondersi del COVID-19 occorre
evitare di uscire di casa senza giustificazioni ricollegabili a quelle
previste dal DPCM (lavoro, necessità, salute): restano fermi i principi
generali collegati allo stato di necessità, quale ad esempio quella di
andare ad aiutare un soggetto debole (un anziano, un malato) in difficoltà.
Prima di uscire (anche per recarsi quotidianamente al lavoro
o a comprare alimenti), occorre stampare e compilare in ogni sua parte il
modulo del Ministero dell’Interno, che verrà verificato dalla Autorità; in
realtà il modulo può essere sostituito, per coloro che non hanno una
stampante a casa, da un semplice foglio di carta dove ciascuno deve
scrivere riprodurre il contenuto grafico dello stesso modulo e quindi
inserire con chiarezza il luogo di provenienza e quello di direzione oltre
le cause dello spostamento (peraltro, secondo le informazioni allo stato
circolanti, le stesse forze di polizia hanno la modulistica). Le cause
dello spostamento vanno sempre ricondotte a comprovate esigenze lavorative,
situazioni di necessità, motivi di salute. Sarebbe opportuno che i datori
di lavoro dotassero chi è costretto a circolare di una apposita
dichiarazione. Tra le situazioni di necessità –si rammenti- vi è l’acquisto
di alimentari: non casualmente i DPCM 8-11 marzo consentono ai negozi di
generi alimentari e alle farmacie di rimanere aperti. Ricordarsi di
compilare un modulo sia per l’uscita che un secondo per il ritorno a casa:
infatti, se fermati le forze di polizia trattengono un modulo ed è
opportuno averne un secondo per poter poi tornare a casa ed essere, dunque,
preparati per un eventuale ed ulteriore controllo.
Se fermati per il controllo, occorre in primo luogo fornire
una solida e seria giustificazione dello spostamento. Bisogna essere
precisi e sinceri: una falsa dichiarazione (che può essere agevolmente
verificata, sia nell’immediatezza che successivamente) avrebbe conseguenze
penalistiche molto gravi (art.
495 c.p., che prevede pena da uno a sei anni di reclusione).
Inoltre, non è giustificabile in alcun modo chi esca dalla propria
abitazione se affetto da Covid-19 o comunque in quarantena; in tal caso si
rischia ulteriore contestazione del delitto di diffusione colposa di
epidemia (art.
452 c. p. che prevede sanzioni molto gravi).
Torniamo all’ipotesi che si sta più frequentemente
verificando in questo periodo: se la giustificazione non fosse considerata
adeguata dalla Polizia Giudiziaria (ma, si rammenti, anche da Vigili del
Fuoco e Forze Armate, autorizzati alle verifiche, come previsto dal DPCM 8
marzo), gli operanti inoltreranno denuncia per violazione dell’art. 650 c. p.; in
tal caso vi consegneranno un verbale di identificazione: non si tratta di
un verbale che commina una sanzione amministrativa (analoga alle infrazioni
comuni del codice della strada) ma di un atto previsto dal codice di
procedura penale: l’art.
650 c. p. prevede l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda di Euro
206,00 e una eventuale condanna, anche alla sola pena pecuniaria, risulterà
nel casellario giudiziale (la cosiddetta fedina penale) e può
quindi avere conseguenze sia sul piano sociale che in ambito lavorativo.
Allorché gli operatori (Polizia, Carabinieri, Vigili del
Fuoco o Esercito) redigeranno il verbale di identificazione vi chiederanno
di nominare un difensore di fiducia e di eleggere domicilio (indicare dove
si vuole che vengano notificati gli atti di quel procedimento penale).
Se non si indica un difensore di fiducia, verrà nominato un
difensore d’ufficio: si consiglia di
non effettuare l’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio o di
fiducia, ma di farsi notificare gli atti presso la propria residenza oppure
presso l’abituale dimora.
Non è previsto che sia possibile pagare immediatamente
l’ammenda: al contrario, occorre rivolgersi al più presto al proprio
avvocato (d’ufficio o di fiducia) e consegnargli quel verbale: si apriranno
le indagini preliminari e, in tale sede, il pubblico ministero potrà rivalutare le
circostanze addotte durante il controllo subito.
Se il Pubblico Ministero riterrà ingiustificata la denuncia
da parte degli accertatori richiederà l’archiviazione; se invece
condividerà le ragioni della denuncia potrà emettere Decreto di Citazione a
giudizio davanti al Tribunale oppure - più probabilmente - chiedere che
venga emanato un Decreto Penale di Condanna, che appare come una sanzione
pecuniaria, ma è comunque una condanna penalistica.
Sia in caso di citazione a giudizio, sia in caso di notifica
di un decreto penale, la soluzione preferibile (ferma la libertà di
affrontare il processo penale facendo valere i propri argomenti) è a nostro
parere l’oblazione,
strumento previsto dal codice penale (art.
162 bis c.p. ).
I Delegati Adusbef restano al fianco dei consumatori che si
trovino in questa situazione e sono disponibili ad esaminare le singole
fattispecie (adusbef.utenti@gmail.com oppure info@adusbef.it oppure consultare il
più vicino delegato di zona).
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