PRIVILEGIA NE IRROGANTO

 

Documento inserito il: 1-12-2013

 

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Dal sito del Governo:

 

Banca d’Italia

Al fine di assicurare alla Banca d'Italia un modello di governance che ne rafforzi l'autonomia e l'indipendenza, nel rispetto dei Trattati Europei, il decreto legge stabilisce nuove norme riguardanti il capitale e gli organi dell'istituto.

La Banca d'Italia viene quindi autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie sino a euro 7,5 miliardi.

La Banca potrà distribuire dividendi annuali per un importo non superiore al 6% del capitale.

Ciascun partecipante al capitale non potrà possedere - direttamente o indirettamente - una quota di capitale superiore al 5%. Per favorire il rispetto di tale limite, la Banca d'Italia potrà acquistare temporaneamente le quote di partecipazione in possesso di altri soggetti.

Il decreto amplia il novero dei soggetti italiani ed europei che possono detenere quote del capitale della Banca d'Italia. I soggetti autorizzati saranno quindi: banche, fondazioni, assicurazioni, enti ed istituti di previdenza, inclusi fondi pensione.

Per effetto di questa modifica normativa, le banche potranno essere autorizzate ad includere le quote nel patrimonio di vigilanza, rafforzandone la base di capitale.

 

Il testo del Titolo 2° del Decreto-legge del 30-11-2013 n. 133 riguardante la Banca d'Italia:

[...]

Titolo II

Disposizioni concernenti la Banca d’Italia

Art. 4    Capitale della Banca d’Italia

1. La Banca d’Italia, istituto di diritto pubblico, è la banca centrale della Repubblica italiana, è parte integrante del Sistema Europeo di Banche Centrali ed è autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico di cui all’articolo 6 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013. È indipendente nell’esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze.

2. La Banca d’Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all’importo di euro 7.500.000.000; a seguito dell’aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di euro 20.000 ciascuna.

3. Ai partecipanti possono essere distribuiti esclusivamente dividendi annuali, a valere sugli utili netti, per un importo non superiore al 6 per cento del capitale.

4. Le quote di partecipazione al capitale possono appartenere solamente a:

a) banche aventi sede legale in Italia ovvero aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia;

b) imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale in Italia ovvero aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia;

c) fondazioni di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

d) enti ed istituti di previdenza ed assicurazione aventi sede legale in Italia, fondi pensione istituiti ai sensi dell’articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e fondi pensione di cui all’articolo 15-ter del citato decreto legislativo n. 252, del 2005, aventi soggettività giuridica.

5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 5 per cento. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d’Italia.

6. La Banca d’Italia, al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al proprio capitale fissati al comma 5, può acquistare temporaneamente le proprie quote di partecipazione e stipulare contratti aventi ad oggetto le medesime. Tali operazioni sono autorizzate dal Consiglio Superiore con il parere favorevole del Collegio Sindacale ed effettuate con i soggetti appartenenti alle categorie di cui al comma 4, con modalità tali da assicurare trasparenza e parità di trattamento. Per il periodo di tempo limitato in cui le quote restano nella disponibilità della Banca d’Italia, il relativo diritto di voto è sospeso e i dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d’Italia.

Art. 5   Organi della Banca d’Italia

1. L’Assemblea dei partecipanti e il Consiglio Superiore della Banca d’Italia non hanno ingerenza nelle materie relative all’esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dal Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, dallo Statuto del SEBC e della BCE, dalla normativa dell’Unione Europea e dalla legge alla Banca d’Italia o al Governatore per il perseguimento delle finalità istituzionali.

2. Il Consiglio Superiore della Banca d’Italia si compone del Governatore e di 13 consiglieri, nominati nelle assemblee dei partecipanti presso le sedi della Banca, fra i candidati individuati da un comitato costituito all’interno dello stesso Consiglio tra persone che posseggano i requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità previsti dallo Statuto della Banca d’Italia.

Art. 6   Disposizioni di coordinamento e altre disposizioni

1. L’articolo 114 del Testo unico delle leggi sugli istituti di emissione, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

“Art. 114. (Rappresentante del Governo)

1. La direzione generale della Banca d’Italia deve informare volta per volta, e in tempo utile, il Ministro dell’Economia e delle Finanze del giorno e dell’ora fissati per la convocazione dell’assemblea generale dei partecipanti e per le adunanze del Consiglio superiore, inviando contemporaneamente un elenco degli affari da trattarsi.

2. Alle sedute dell’assemblea e del Consiglio superiore assiste un rappresentante del Governo, o, in sua vece, un funzionario a ciò delegato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze.”.

2. Sono o restano abrogati l’articolo 115 del Testo unico delle leggi sugli istituti di emissione, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modificazioni e gli articoli 20, 21 e 22 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni.

3. È abrogato il comma 1 dell’articolo 5, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.

4. È abrogato il comma 3, dell’articolo 3, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43 e il comma 10 dell’articolo 19, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

5. Lo Statuto della Banca d’Italia è adattato, con le modalità stabilite all’articolo 10, comma 2 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, alle disposizioni del presente decreto entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto medesimo, tenendo conto in particolare dei seguenti principi:

a) siano mantenuti adeguati presidi patrimoniali alla rischiosità, in coerenza con gli orientamenti del SEBC;

b) sia precisato che i diritti patrimoniali dei partecipanti sono limitati a quanto previsto all’articolo 1, commi 2 e 3;

c) anche al fine di facilitare l’equilibrata distribuzione delle quote fra i partecipanti ai sensi dell’articolo 1, comma 5, sia previsto a decorrere dal completamento dell’aumento di capitale di cui all’articolo 1, comma 2, un periodo di adeguamento non superiore a 24 mesi durante il quale per le quote di partecipazione eccedenti la soglia indicata all’articolo 1, comma 5, non spetta il diritto di voto ma sono riconosciuti i relativi dividendi;

d) venga abrogata la clausola di gradimento alla cessione delle quote, che può avvenire solo fra investitori appartenenti alle categorie indicate all’articolo 1, comma 4, ferma restando la verifica del rispetto dei limiti partecipativi.

6. A partire dall’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, i partecipanti al capitale della Banca d’Italia trasferiscono le quote, ove già non incluse, nel comparto delle attività finanziarie detenute per la negoziazione, ai medesimi valori di iscrizione del comparto di provenienza. Salvo quanto disposto al periodo precedente, restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.