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PRIVILEGIA
NE IRROGANTO Documento inserito
il:
1-12-2013 |
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Dal sito del Governo: Banca d’Italia Al fine di assicurare alla Banca d'Italia un modello di governance che ne rafforzi l'autonomia e l'indipendenza,
nel rispetto dei Trattati Europei, il decreto legge stabilisce nuove norme
riguardanti il capitale e gli organi dell'istituto. La Banca d'Italia viene quindi autorizzata ad aumentare il
proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie sino a euro 7,5
miliardi. La Banca potrà distribuire dividendi annuali per un importo
non superiore al 6% del capitale. Ciascun partecipante al capitale non potrà possedere -
direttamente o indirettamente - una quota di capitale superiore al 5%. Per
favorire il rispetto di tale limite, la Banca d'Italia potrà acquistare
temporaneamente le quote di partecipazione in possesso di altri soggetti. Il decreto amplia il novero dei soggetti italiani ed
europei che possono detenere quote del capitale della Banca d'Italia. I
soggetti autorizzati saranno quindi: banche, fondazioni, assicurazioni, enti
ed istituti di previdenza, inclusi fondi pensione. Per effetto di questa modifica normativa, le banche
potranno essere autorizzate ad includere le quote nel patrimonio di
vigilanza, rafforzandone la base di capitale. Il testo del Titolo
2° del Decreto-legge del 30-11-2013 n. 133 riguardante la Banca d'Italia: [...] Titolo II Disposizioni concernenti la Banca d’Italia Art. 4
Capitale della Banca d’Italia 1. La Banca d’Italia, istituto di diritto pubblico, è la
banca centrale della Repubblica italiana, è parte integrante del Sistema
Europeo di Banche Centrali ed è autorità nazionale competente nel meccanismo
di vigilanza unico di cui all’articolo 6 del Regolamento (UE) n. 1024/2013
del Consiglio del 15 ottobre 2013. È indipendente nell’esercizio dei suoi
poteri e nella gestione delle sue finanze. 2. La Banca d’Italia è autorizzata ad aumentare il proprio
capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all’importo di euro
7.500.000.000; a seguito dell’aumento il capitale è rappresentato da quote
nominative di partecipazione di euro 20.000 ciascuna. 3. Ai partecipanti possono essere distribuiti
esclusivamente dividendi annuali, a valere sugli utili netti, per un importo
non superiore al 6 per cento del capitale. 4. Le quote di partecipazione al capitale possono
appartenere solamente a: a) banche aventi sede legale in Italia ovvero aventi sede
legale e amministrazione centrale in uno Stato membro dell’Unione europea
diverso dall’Italia; b) imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi
sede legale in Italia ovvero aventi sede legale e amministrazione centrale in
uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia; c) fondazioni di cui all’articolo 27 del decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153; d) enti ed istituti di previdenza ed assicurazione aventi
sede legale in Italia, fondi pensione istituiti ai sensi dell’articolo 4,
comma 1 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e fondi pensione di
cui all’articolo 15-ter del citato decreto legislativo n. 252, del 2005,
aventi soggettività giuridica. 5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o
indirettamente, una quota del capitale superiore al 5 per cento. Per le quote
possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi
sono imputati alle riserve statutarie della Banca d’Italia. 6. La Banca d’Italia, al fine di favorire il rispetto dei
limiti di partecipazione al proprio capitale fissati al comma 5, può
acquistare temporaneamente le proprie quote di partecipazione e stipulare
contratti aventi ad oggetto le medesime. Tali operazioni sono autorizzate dal
Consiglio Superiore con il parere favorevole del Collegio Sindacale ed
effettuate con i soggetti appartenenti alle categorie di cui al comma 4, con
modalità tali da assicurare trasparenza e parità di trattamento. Per il
periodo di tempo limitato in cui le quote restano nella disponibilità della
Banca d’Italia, il relativo diritto di voto è sospeso e i dividendi sono
imputati alle riserve statutarie della Banca d’Italia. Art. 5 Organi della Banca d’Italia 1. L’Assemblea dei partecipanti e il Consiglio Superiore
della Banca d’Italia non hanno ingerenza nelle materie relative all’esercizio
delle funzioni pubbliche attribuite dal Trattato sul funzionamento dell’Unione
Europea, dallo Statuto del SEBC e della BCE, dalla normativa dell’Unione
Europea e dalla legge alla Banca d’Italia o al Governatore per il
perseguimento delle finalità istituzionali. 2. Il Consiglio Superiore della Banca d’Italia si compone
del Governatore e di 13 consiglieri, nominati nelle assemblee dei
partecipanti presso le sedi della Banca, fra i candidati individuati da un
comitato costituito all’interno dello stesso Consiglio tra persone che
posseggano i requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità
previsti dallo Statuto della Banca d’Italia. Art. 6 Disposizioni di coordinamento e altre disposizioni 1. L’articolo 114 del Testo unico delle leggi sugli
istituti di emissione, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e
successive modificazioni è sostituito dal seguente: “Art. 114. (Rappresentante del Governo) 1. La direzione generale della Banca d’Italia deve
informare volta per volta, e in tempo utile, il Ministro dell’Economia e
delle Finanze del giorno e dell’ora fissati per la convocazione
dell’assemblea generale dei partecipanti e per le adunanze del Consiglio
superiore, inviando contemporaneamente un elenco degli affari da trattarsi. 2. Alle sedute dell’assemblea e del Consiglio superiore
assiste un rappresentante del Governo, o, in sua vece, un funzionario a ciò
delegato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze.”. 2. Sono o restano abrogati l’articolo 115 del Testo unico
delle leggi sugli istituti di emissione, approvato con regio decreto 28
aprile 1910, n. 204, e successive modificazioni e gli articoli 20, 21 e 22
del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni. 3. È abrogato il comma 1 dell’articolo 5, del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691. 4. È abrogato il comma 3, dell’articolo 3, del decreto
legislativo 10 marzo 1998, n. 43 e il comma 10 dell’articolo 19, della legge
28 dicembre 2005, n. 262. 5. Lo Statuto della Banca d’Italia è adattato, con le
modalità stabilite all’articolo 10, comma 2 del decreto legislativo 10 marzo
1998, n. 43, alle disposizioni del presente decreto entro sei mesi
dall’entrata in vigore del decreto medesimo, tenendo conto in particolare dei
seguenti principi: a) siano mantenuti adeguati presidi patrimoniali alla
rischiosità, in coerenza con gli orientamenti del SEBC; b) sia precisato che i diritti patrimoniali dei
partecipanti sono limitati a quanto previsto all’articolo 1, commi 2 e 3; c) anche al fine di facilitare l’equilibrata distribuzione
delle quote fra i partecipanti ai sensi dell’articolo 1, comma 5, sia
previsto a decorrere dal completamento dell’aumento di capitale di cui
all’articolo 1, comma 2, un periodo di adeguamento non superiore a 24 mesi
durante il quale per le quote di partecipazione eccedenti la soglia indicata
all’articolo 1, comma 5, non spetta il diritto di voto ma sono riconosciuti i
relativi dividendi; d) venga abrogata la clausola di gradimento alla cessione
delle quote, che può avvenire solo fra investitori appartenenti alle
categorie indicate all’articolo 1, comma 4, ferma restando la verifica del
rispetto dei limiti partecipativi. 6. A partire dall’esercizio in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto, i partecipanti al capitale della Banca
d’Italia trasferiscono le quote, ove già non incluse, nel comparto delle
attività finanziarie detenute per la negoziazione, ai medesimi valori di
iscrizione del comparto di provenienza. Salvo quanto disposto al periodo
precedente, restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 4 del decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 38. |
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