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NE IRROGANTO Documento inserito
il:
8-10-2013 |
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 9 agosto 2013, n.
110 Regolamento recante norme per la progressiva
dematerializzazione dei contrassegni di assicurazione per la responsabilitą
civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a
motore su strada, attraverso la sostituzione degli stessi con sistemi
elettronici o telematici, di cui all'articolo 31 del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
(13G00153) IL
MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto
l'articolo 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2012, n. 27, recante
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitivita'", il quale,
al fine di contrastare la contraffazione dei contrassegni relativi ai
contratti di assicurazione per la responsabilita'
civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a
motore su strada, detta disposizioni in tema di dematerializzazione dei
contrassegni medesimi, prevedendo la loro sostituzione con sistemi
elettronici o telematici, anche in collegamento con banche dati; Visto,
in particolare, il comma 1 del richiamato articolo 31 del decreto-legge n. 1
del 2012, il quale rinvia ad apposito regolamento, adottato dal Ministro
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sentito l'ISVAP, la definizione delle modalita'
per la progressiva dematerializzazione dei predetti contrassegni, delle
caratteristiche e dei requisiti dei sistemi elettronici o telematici
sostitutivi dei contrassegni medesimi nonche' la
fissazione della loro entrata in vigore; Visto
l'articolo 21, commi 4 e 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012, n. 121; Visto
l'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
l'articolo 127 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; Ritenuto
di dover provvedere a dare attuazione alla richiamata disposizione
legislativa contenuta nell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 1 del
2012, nonche', limitatamente alle sole informazioni
contenute nella banca dati di cui al presente regolamento, dare attuazione al
citato articolo 21, comma 5, del decreto-legge n. 179 del 2012; Sentito
l'IVASS che, istituito ai sensi dell'articolo 13, decreto legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135, e' subentrato all'ISVAP dall'1 gennaio 2013 ed ha
espresso il proprio parere con nota n. 09-13.004012 del 12 aprile 2013; Visto
l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito
il parere del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi,
espresso nell'adunanza del 21 febbraio 2013; Data
comunicazione al Presidente del Consiglio in data 11 giugno 2013, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Adotta
il seguente regolamento: Art. 1 1.
Ai fini del presente decreto si intendono per: a)
"dematerializzazione dei contrassegni": la sostituzione dei
contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi per danni derivanti
dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, con sistemi elettronici o
telematici che garantiscano, attraverso la connessione con la banca dati di
cui alla lettera c), anche mediante l'utilizzo di dispositivi o mezzi tecnici
di controllo e rilevamento a distanza delle violazioni delle norme del codice
della strada, approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la corrispondenza dei dati
relativi al veicolo con l'esistenza e la validita'
della copertura assicurativa obbligatoria; b)
"processo di dematerializzazione": l'insieme dei processi
organizzativi e tecnici tesi alla progressiva dematerializzazione dei
contrassegni; c)
"banca dati": quella costituita presso il Centro elaborazione dati
della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, alimentata dalle informazioni contenute
nell'Archivio nazionale dei veicoli e nell'Anagrafe nazionale degli abilitati
alla guida, di cui agli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 285 del
1992, nonche' dalle informazioni e dai dati forniti
gratuitamente dalle imprese di assicurazione, direttamente o attraverso
sistemi informativi centralizzati istituiti presso le associazioni di
rappresentanza, relativi alla data di decorrenza, di sospensione e di
scadenza delle coperture assicurative r.c. auto dei
veicoli a motore; d)
"sistemi elettronici o telematici": il complesso delle procedure e
tecnologie utilizzate per la progressiva dematerializzazione dei
contrassegni; e)
"impresa di assicurazione": quella con sede legale nel territorio
della Repubblica autorizzata ai sensi dell'articolo 13 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, all'esercizio dell'attivita'
assicurativa nel ramo r.c. auto; quella con sede
legale in un altro Stato membro dello Spazio Economico Europeo abilitata ai
sensi degli articoli 23 e 24 del decreto legislativo n. 209 del 2005 nel
territorio della Repubblica all'esercizio dell'assicurazione nel ramo r.c. auto, in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi, nonche'
quella con sede legale in uno Stato terzo, autorizzata ai sensi dell'articolo
28 del decreto legislativo n. 209 del 2005 nel territorio della Repubblica
all'esercizio dell'attivita' assicurativa nel ramo r.c. auto in regime di stabilimento. Art. 2 1.
Il presente regolamento definisce le modalita' per
la progressiva dematerializzazione dei contrassegni di assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi per danni derivanti
dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, attraverso la sostituzione
degli stessi con sistemi elettronici o telematici, cosi'
come previsto dall'articolo 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. 2.
Il processo di dematerializzazione si conclude entro due anni dall'entrata in
vigore del presente regolamento con conseguente cessazione da quella data
dell'obbligo di esposizione del contrassegno di cui all'articolo 127 del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonche'
all'articolo 181 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 3.
Entro il termine previsto dal successivo articolo 4, comma 1, lettera e), la
corrispondenza dei dati relativi al veicolo con l'esistenza e la validita' della copertura assicurativa obbligatoria,
potranno essere verificate anche mediante l'utilizzo dei dispositivi o mezzi
tecnici di controllo e rilevamento a distanza delle violazioni delle norme
del codice della strada approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45,
comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Art. 3 1.
Presso la Direzione generale per la Motorizzazione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e' istituita la
banca dati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c). 2.
Al fine di garantire la completa dematerializzazione dei contrassegni di cui
all'articolo 2, comma 1, nonche' la successiva operativita' dei sistemi di controllo previsti
dall'articolo 31, comma 3, del decreto-legge n.1 del 2012, la banca dati e' alimentata in tempo reale, all'atto del rilascio del
certificato di assicurazione, di cui all'articolo 127 del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209 e, in ogni caso, entro il termine di decorrenza
della copertura di cui all'articolo 1901 del codice civile, nonche' all'atto della sospensione o dell'eventuale
scadenza anticipata delle coperture assicurative della responsabilita'
civile per la circolazione dei veicoli a motore. A tale adempimento
provvedono le imprese di assicurazione, direttamente o, ferma restando la
loro responsabilita' e garantendo comunque la veridicita', tempestivita' e validita' delle informazioni, per il tramite degli
intermediari di assicurazione che ne hanno rappresentanza, attraverso
collegamento web ed idonee interfacce messe a disposizione dal Ministero
delle infrastrutture e trasporti, ovvero avvalendosi, in alternativa, di
sistemi informativi centralizzati istituiti presso le associazioni di
rappresentanza delle imprese di assicurazione. 3.
Le informazioni relative alla copertura assicurativa per la responsabilita' civile verso i terzi sono rese
disponibili mediante l'accesso telematico gratuito alla banca dati da parte
di chiunque ne abbia interesse. 4.
Limitatamente alle sole informazioni, corrispondenti a quelle dei contrassegni,
contenute nella banca dati di cui al presente regolamento, la trasmissione
dei dati relativi alla copertura assicurativa per la responsabilita'
civile verso i terzi, rilevanti in chiave antifrode, prevista al comma 4
dell'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012 si attua, ai sensi del
comma 5 del medesimo articolo 21, con le modalita'
di cui al comma 2 del presente articolo. Art. 4 1.
Al fine di garantire la completa dematerializzazione dei contrassegni
assicurativi, secondo criteri di gradualita' e sostenibilita' tecnologica dell'implementazione della
banca dati, il processo di dematerializzazione di cui all'articolo 1, comma
1, lettera b), si articola nelle seguenti fasi, ciascuna delle quali seguita
da un congruo periodo di sperimentazione: a)
nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento,
la Direzione generale per la motorizzazione definisce e rende operativa la
struttura informatica del database costituente la banca dati di cui
all'articolo 3; b)
nel termine di sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente
regolamento, la Direzione generale per la motorizzazione provvede al
popolamento del database attraverso la connessione ed il trasferimento
massivo alla banca dati delle informazioni contenute negli archivi istituiti
presso l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA); c)
nel termine di un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento, la
Direzione generale per la motorizzazione definisce e, nel successivo termine
di mesi sei, rende operative, le connessioni informatiche, nonche' i sistemi di accesso e trasmissione via web delle
informazioni necessarie all'aggiornamento del database, da parte delle
imprese di assicurazione secondo tutte le modalita'
previste all'articolo 3, comma 2; d)
nello stesso termine di operativita' di cui alla
precedente lettera c), la Direzione generale per la motorizzazione definisce
ed attiva i sistemi di accesso via web da parte dei cittadini alle
informazioni detenute nella banca dati e indica le modalita'
e i requisiti per l'accesso; e)
nel termine di diciotto mesi dalla entrata in vigore del presente
regolamento, la Direzione generale per la motorizzazione definisce e rende
operativa la predisposizione della banca dati di cui all'articolo 3 per
garantire la possibilita' di collegamento con i
dispositivi, le apparecchiature ed i mezzi tecnici per il controllo del
traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni delle norme del
codice della strada previsti dalle vigenti disposizioni contenute nel decreto
legislativo n. 285 del 1992, fatta salva l'eventuale adozione del decreto di
cui all'articolo 31, comma 3, ultimo capoverso, del decreto-legge n. 1 del
2012. 2.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dello
sviluppo economico rendono noto, attraverso comunicazione fornita sui
rispettivi siti web, lo stato di realizzazione del processo di
dematerializzazione, di cui al presente articolo, e delle relative fasi di
sperimentazione. Il
presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. Roma,
9 agosto 2013. Registrato
alla Corte dei conti il 26 settembre 2013. |
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