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IRROGANTO Documento inserito il:
15-2-2014 |
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Il PuntO n° 283 Bonifici dall'estero: i beneficiari sono tutti evasori. Ritenuta automatica del 20 percento della somma bonificata. Poi si vedrà. Di Mauro
Novelli 15-2-2014 AGGIORNAMENTO del 20-2-2014: abolita
la ritenuta del 20 percento.
Dal 1° febbraio 2014, sui bonifici
dall'estero a persone fisiche italiane la banca deve applicare automaticamente
una ritenuta del 20% perché le somme accreditate si considerano reddito
imponibile, salvo prova contraria del contribuente. Spetta al beneficiario
del bonifico, infatti, dimostrare che
le somme non hanno natura di compenso "reddituale". In altri termini, l’imposizione del 20
percento è applicata sui redditi da capitale e redditi diversi, derivanti da
investimenti all'estero e da attività estere di natura finanziaria,
accreditati su conti correnti radicati in Italia. Intanto, per non sbagliare e portarsi
avanti col lavoro, si applica su tutti i bonifici! Poi si vedrà. E’ quanto previsto dall'art. 4, comma
2, del D.L. n. 167/1990, modificato dalla Legge n. 97/2013. Una circolare
dell’Agenzie delle Entrate spiega procedure e incombenze. Si legge tra
l’altro: “Il prelievo va in ogni caso
effettuato, indipendentemente da un incarico alla riscossione, a meno che
il contribuente non attesti, mediante una autocertificazione resa in forma libera, che i flussi non
costituiscono redditi di capitale o redditi diversi derivanti da investimenti
all’estero o da attività estere di natura finanziaria. L’autocertificazione
può essere resa in via preventiva e riguardare la generalità dei flussi che
saranno accreditati presso il medesimo intermediario, salva contraria
specifica indicazione da parte del contribuente. Ai
fini del corretto
adempimento dei predetti
obblighi di sostituzione tributaria,
il contribuente deve fornire
ogni utile informazione per
individuare l’eventuale natura reddituale del flusso nonché la
fattispecie e la relativa base imponibile. In mancanza di tali
informazioni, le ritenute o
le imposte sostitutive
vanno applicate sull’intero
importo del flusso ricevuto in
pagamento. Per le persone fisiche titolari di
reddito d’impresa o di lavoro autonomo si presume che i flussi finanziari
siano derivanti dall’esercizio di tali attività, salva indicazione contraria
da parte dei medesimi contribuenti. L’intermediario comunica le
posizioni per le quali non sia stato
applicato il prelievo alla fonte.” Immagino le incombenze “burocratiche”
a cui dovrà sottoporsi la vecchietta aiutata periodicamente dal figlio
emigrato all’estero, o il giovane che riceve un regalo – non preannunciato
- dallo zio d’America. Esemplifichiamo. Si cederà il 20
percento allo stato se: - si
percepisce una rendita da soggetti esteri, per aver ceduto loro
immobili o fatto prestiti; - si ricevono compensi per
fideiussioni o per garanzie prestate a soggetti esteri; - si è impiegato capitale all'estero
sul quale si percepiscono interessi; - si introitano plusvalenze per aver
venduto immobili o terreni situati all'estero; - si sono cedute quote di
partecipazione in società con sede all'estero; - si introitano somme per affitti da
immobili e terreni in locazione situati all'estero. Ma che cosa deve fare il cittadino che
riceve, tramite bonifico dall’estero, una somma di natura non reddituale?
Coraggio! “Il
contribuente può richiedere
all’intermediario la restituzione dell’imposta non
dovuta ovvero applicata in
misura superiore a
quanto dovuto entro
il 28 febbraio
dell’anno successivo a quello del prelievo. In tal caso
l’intermediario scomputa l’importo restituito dai versamenti successivi
ai sensi del
D.P.R. 10 novembre
1997, n. 445.
In
alternativa alla richiesta all’intermediario, il
contribuente può presentare
all’Am-ministrazione finanziaria istanza di
rimborso con le
modalità e i
termini stabiliti dall’articolo 38
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.” Conseguenze 1) Certamente diminuirà l’afflusso di
capitali dall’estero, con relativo impoverimento del reddito interno disponibile
per consumi e investimenti. Mantenere all’estero quel flusso converrà finché
l’impegno finanziario per la gestione sarà inferiore al 20%. 2) I gestori dei grandi flussi
valuteranno (già lo hanno fatto) velocemente ed opereranno di conseguenza. Rimarranno
impastoiati i cittadini che ricevono occasionalmente piccole somme, di natura
finanziaria o meno. 3) Ancora una volta il lavoro che deve
svolgere l’Agenzia delle Entrate è scaricato sulle spalle dei cittadini
coinvolti dall’ “operazione”. Per portarsi avanti col lavoro, la legge dice a
Befera di considerare tutti coloro che ricevono
fondi dall’estero come evasori e tassarli a prescindere. Poi sarà cura dei
coinvolti dimostrare di non essere evasori. Lo scopo è quello di non
sovraffaticare la “sua” burocrazia 4) Ancora una volta si dimostra il pressappochismo
di iniziative legislative miranti solo a “punire”. Un esempio di questa
superficialità: la tagliola è applicata anche se il bonifico proviene da
“paesi SEPA”? Visto che stiamo parlando di
“Single euro payments area” la domanda non è pigra. Se la risposta è
“alle somme provenienti da paesi Sepa l’imposta del
20 percento non è applicata”, vorrà dire che gli interessati faranno
transitare le somme su una banca “Sepa” per poi
accreditarli su un conto in Italia, col pagamento di qualche commissione
bancaria in più. 5) Dei paesi Sepa,
cinque non fanno parte della UE: Svizzera, Norvegia, Principato di Monaco,
Islanda, Liechtenstein. Alcuni di essi “curano” molto da vicino i loro
clienti e, soprattutto, i loro capitali.
Questa tagliola italica li favorirà ulteriormente? 6) Il cittadino disinformato che deve
ricevere dall’estero una somma per pagare una cambiale, acquistare un
prodotto per conto del parente emigrato, dare un anticipo per l’acquisto di
un immobile, si vedrà accreditare una somma insufficiente per la conclusione
dell’incarico. 7) Il professionista (notaio,
commercialista, ingegnere ecc.) che deve ricevere improrogabilmente da un cittadino estero o da un emigrato una
somma per concludere un affare, riceverà una somma insufficiente per
concludere un affare per loro conto. 8) Ancora una volta si sta dimostrando
l’incapacità del nostro sistema bancario di far fronte ai dettami della legge
e, soprattutto, di non avere nella minima considerazione i problemi dei
correntisti messi di fronte a situazioni di cui nessuno li ha informati. 9) Stampa e media in genere, sempre
pronti al gossip politico, trascurano (forse per ignoranza) informazioni di
servizio tanto importanti. Documentazione. Ecco il link alla circolare dell’Agenzia
delle Entrate Prot.2013/151663: “Modalità di attuazione delle
disposizioni relative al
monitoraggio fiscale contenute nell’articolo 4
del decreto legge
28 giugno 1990,
n. 167, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come modificato
dall’articolo 9, comma 1, lettera c), della legge 6 agosto 2013, n. 97.” AGGIORNAMENTO DEL 20-2-2014Bonifici esteri, dietrofront del Tesoro dopo le polemiche: “Stop a
ritenuta 20%”
Il ministro Saccomanni chiede la sospensione della maxi trattenuta automatica
e fa sapere che "gli acconti già trattenuti dalle banche sulla base
della norma saranno restituiti". Ma l'Agenzia delle entrate avverte che
dal primo luglio il nuovo governo potrà ripristinarla
di Redazione Il Fatto Quotidiano
| 19 febbraio 2014 Fabrizio Saccomanni cede alle polemiche e chiede la
sospensione del provvedimento che dal
primo febbraio prevede una maxi
ritenuta automatica del 20% sui bonifici provenienti dall’estero. L’Agenzia
delle entrate, su richiesta del ministro dell’Economia, ha disposto
la sospensione dell’operatività della ritenuta – spiega una nota di via XX
Settembre – sottolineando che “gli acconti eventualmente già trattenuti da
intermediari finanziari sulla base della norma in oggetto saranno rimessi a
disposizione degli interessati”. La marcia indietro, però, è soltanto
temporanea. La stessa Agenzia delle entrate ha infatti precisato che lo stop
al prelievo vale fino al primo luglio. Il provvedimento aveva scatenato da subito un gran polverone. La
trattenuta, che lasciava al contribuente l’onere di dimostrare che le
somme non avessero natura di “compenso reddituale” per chiedere la restituzione
dell’imposta, era finita nei giorni scorsi sotto l’esame di Bruxelles. “Esamineremo se la
misura è proporzionata o no”, aveva dichiarato il portavoce del commissario
Ue per la Fiscalità, Algirdas Semeta.
Pressioni contro la maxi trattenuta erano arrivate anche dalle petizioni
lanciate in rete e dalle associazioni di consumatori Adusbef eFederconsumatori, che avevano
denunciato “l’ennesimo abuso di potere”. Le ragioni “ufficiali” dello stop alla normativa fornite dal Tesoro e
dall’Agenzia delle entrate, però, sono discordanti. Il provvedimento
dell’Agenzia delle entrate parla di “difficoltà applicative riscontrate dagli
intermediari e dai contribuenti in ordine ai suddetti obblighi e alle
necessarie implementazioni procedurali”. Il ministero dell’Economia, invece,
cita l’“evoluzione del contesto internazionale”,
facendo riferimento all’evoluzione “in materia di contrasto all’evasione
fiscale cross-border, che ha subito
una forte accelerazione, attraverso la creazione di un modello di accordo
intergovernativo (Iga) per lo scambio
di informazioni tra gli Stati Uniti e gli altri Paesi, che fa ritenere
ormai superata la disposizione che ha introdotto la predetta ritenuta alla
fonte”. |
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