COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - Articolo
47 La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme;
disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. Favorisce l'accesso
del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla
proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento
azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.
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