HOME PRIVILEGIA NE IRROGANTO di Mauro
Novelli
Costituzione della Repubblica Italiana
Diritti e Doveri dei cittadini
Titolo II – Rapporti Etico - Sociali
Titolo III – Rapporti Economici
Sezione II – La Formazione
delle Leggi
Titolo II – Il Presidente della Repubblica
Sezione I – Il
Consiglio dei Ministri
Sezione II – La Pubblica
Amministrazione
Sezione III – Gli Organi
Ausiliari
Sezione I –
Ordinamento Giurisdizionale
Sezione II – Norme sulla
Giurisdizione
Titolo V – Le Regioni, le
Province i Comuni
Titolo VI - Garanzie Costituzionali
Sezione I – La Corte
Costituzionale
Sezione II - Revisione della
Costituzione - Leggi Costituzionali
Disposizioni transitorie e finali
Principi fondamentali
L'Italia è una Repubblica
democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei
limiti della Costituzione.
La Repubblica riconosce e garantisce
i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali
ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Tutti i cittadini hanno pari
dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e
sociale del Paese.
La Repubblica riconosce a tutti i
cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo
questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità
e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al
progresso materiale o spirituale della società.
La Repubblica, una e indivisibile,
riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo
Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i
metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
La Repubblica tutela con apposite
norme le minoranze linguistiche.
Lo Stato e la Chiesa cattolica
sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei
Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione
costituzionale.
Tutte le confessioni religiose
sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi
secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico
italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con
le relative rappresentanze.
La Repubblica promuove lo sviluppo
della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
L'ordinamento giuridico italiano
si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in
conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle
libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto
d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla
legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. (*)
NOTE:
(*) La legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, ha disposto che l'ultimo
comma dell'art. 10 e l'ultimo comma dell'art. 26 della Costituzione non si
applicano ai delitti di genocidio.
L'Italia ripudia la guerra come
strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di
risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di
parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità
necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le
Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale
scopo.
La bandiera della Repubblica
è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di
eguali dimensioni.
La libertà personale
è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione
personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se
non per atto motivato dall'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi
previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente
dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare
provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore
all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive
quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
E' punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a
restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei
casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela
della libertà personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di
incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi
speciali.
La libertà e la segretezza
della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato
dell'Autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
Ogni cittadino può
circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale,
salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di
sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata
da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di
rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
I cittadini hanno diritto di
riunirsi pacificamente e senz'armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto
preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle
autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di
sicurezza o di incolumità pubblica.
I cittadini hanno diritto di
associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli
dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche
indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
Tutti hanno diritto di professare
liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o
associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il
culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
Il carattere ecclesiastico e il
fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono
essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami
fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di
attività.
Tutti hanno diritto di manifestare
liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di
diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato
dell'Autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge
sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme
che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo
intervento dell'Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa
periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che
devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia
all'Autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro
ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi
noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre
manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti
adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
Nessuno può essere privato,
per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del
nome.
Nessuna prestazione personale o
patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
Tutti possono agire in giudizio
per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e
difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori
giudiziari.
Nessuno può essere distolto
dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata
in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi
previsti dalla legge.
L'estradizione del cittadino
può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle
convenzioni internazionali.
Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici. (*)
NOTE:
(*) La legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, ha disposto che l'ultimo
comma dell'art. 10 e l'ultimo comma dell'art. 26 della Costituzione non si
applicano ai delitti di genocidio.
La responsabilità penale
è personale.
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di
umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi
militari di guerra.
I funzionari e i dipendenti dello
Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi
penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti
pubblici.
La Repubblica riconosce i diritti
della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei
coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità
familiare.
E' dovere e diritto dei genitori, mantenere,
istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano
assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e
sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
La Repubblica agevola con misure
economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei
compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità e l'infanzia e la gioventù, favorendo gli
istituti necessari a tale scopo.
La Repubblica tutela la salute
come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività,
e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se
non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i
limiti imposti dal rispetto della persona umana.
L'arte e la scienza sono libere e
libero ne è l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione ed istituisce scuole
statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione,
senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che
chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai
loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di
scuole statali.
E' prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di
scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio
professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il
diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello
Stato.
La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e
gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i
gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle
famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
La Repubblica tutela il lavoro in
tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e
favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e
regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla
legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.
Il lavoratore ha diritto ad una
retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro
e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza
libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e
non può rinunziarvi.
La donna lavoratrice ha gli stessi
diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al
lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua
essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale
e adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad
essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.
Ogni cittadino inabile al lavoro e
sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e
all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati
alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e
vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento
professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti
predisposti o integrati dallo Stato.
L'assistenza privata è libera.
L'organizzazione sindacale
è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro
registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
E' condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un
ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono,
rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare
contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli
appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
Il diritto di sciopero si esercita
nell'ambito delle leggi che lo regolano.
L'iniziativa economica privata
è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità; sociale o in modo
da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività
economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini
sociali.
La proprietà è pubblica
o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che
ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di
assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge,
e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e
testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.
A fini di utilità generale
la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante
espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a
comunità di lavoratori o di utenti, determinate imprese o categorie di
imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia
o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse
generale.
Al fine di conseguire il razionale
sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone
obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla
sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la
bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle
unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
La Repubblica riconosce la
funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza
fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con
i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il
carattere e le finalità.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.
Ai fini della elevazione economica
e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la
Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei
limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.
La Repubblica incoraggia e tutela
il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla
l'esercizio del credito.
Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà
dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e
indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.
Sono elettori tutti i cittadini,
uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio
è dovere civico.
La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di
voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A
tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle
Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma
costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. (*)
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità
civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di
indegnità morale indicati dalla legge.
NOTE:
(*) Interna | Comma introdotto dalla legge costituzionale 17 gennaio 2000, n.
1.
L'art. 3 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, ha, inoltre,
disposto, in via transitoria, quanto segue: "1. In sede di prima
applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma
dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le
modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero
stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle
Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle
circoscrizioni del territorio nazionale. 2. In caso di mancata approvazione
della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale
anteriore."
Tutti i cittadini hanno diritto di
associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a
determinare la politica nazionale.
Tutti i cittadini possono
rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o
esporre comuni necessità.
Tutti i cittadini dell'uno o
dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive
in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale
fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunita' tra
donne e uomini.
La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche
elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla
Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del
tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.
NOTE:
L'art. 1 della legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1 ha aggiunto, in fine,
un periodo al primo comma dell'art. 51.
Il testo originario del primo comma era il seguente:
"Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli
uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i
requisiti stabiliti dalla legge."
La difesa della patria è
sacro dovere del cittadino.
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla
legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino,
né l'esercizio dei diritti politici.
L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della
Repubblica.
Tutti sono tenuti a concorrere
alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.
Tutti i cittadini hanno il dovere
di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle,
con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
Il Parlamento si compone della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli
casi stabiliti dalla Costituzione.
La Camera dei deputati è
eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti
nella circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione
hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei
seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero
degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale
della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione
alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei
più alti resti. (*)
NOTE:
(*) L'art. 56 è stato sostituito dapprima dall'art. 1 della legge
costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2. Il testo originario dell'articolo era il
seguente:
«La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, in
ragione di un deputato per ottantamila abitanti o per frazione superiore a
quarantamila.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno dell'elezione
hanno compiuto i venticinque anni di età».
In seguito, l'art. 1 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, ha
modificato l'art. 56. Il testo dell'articolo 56, come sostituito dalla legge
costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, era il seguente:
"La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione
hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero
degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale
della popolazione, per seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione
alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei
più alti resti."
L'art. 3 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, ha, inoltre,
disposto, in via transitoria, quanto segue:
"1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai
sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che
stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla
circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme
per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi
assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale.
2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la
disciplina costituzionale anteriore."
Il Senato della Repubblica
è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione
Estero.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali
eletti nella circoscrizione Estero.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il
Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi
assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni
del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle
Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei
quozienti interi e dei più alti resti. (*)
NOTE:
(*) L'art. 57 è stato dapprima sostituito dall'art. 2 della legge
costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, poi modificato una prima volta dall'art.
2 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, e modificato una seconda
volta dall'art. 2 dalla legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1.
Il testo dell'articolo nella versione originaria era il seguente: "Il
Senato della Repubblica è eletto a base regionale. A ciascuna Regione
è attribuito un senatore per duecentomila abitanti o per frazione
superiore a centomila.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei. La
Valle d'Aosta ha un solo senatore."
Il testo dell'articolo 57 come sostituito dall'art. 2 della legge n. 2 del 1963
così disponeva: "Il Senato della Repubblica è eletto a base
regionale.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette. La
Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle
disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione
delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base di
quozienti interi e dei più alti resti."
Si segnala inoltre che con la legge costituzionale 9 marzo 1961, n. 1, si
è provveduto all'assegnazione di tre senatori ai comuni di Trieste,
Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico.
L'art. 57 è stato poi modificato dalla legge costituzionale 23 gennaio
2001, n. 1. Il testo dell'art. 57, come modificato dalla legge costituzionale
27 dicembre 1963, n. 3, era il seguente: "Il Senato della Repubblica
è eletto a base regionale.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il
Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi fra le Regioni, previa applicazione delle
disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione
delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei
quozienti interi e dei più alti resti."
L'art. 3 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, ha, inoltre,
disposto, in via transitoria, quanto segue:
"1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai
sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che
stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla
circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme
per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi
assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale.
2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la
disciplina costituzionale anteriore."
I senatori sono eletti a suffragio
universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno
di età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo
anno.
E' senatore di diritto e a vita,
salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque
cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo
sociale, scientifico, artistico e letterario.
La Camera dei deputati e il Senato
della Repubblica sono eletti per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e
soltanto in caso di guerra. (*)
NOTE:
(*) L'art. 60 è stato sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale
9 febbraio 1963, n. 2. Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«La Camera dei deputati è eletta per cinque anni, il Senato della
Repubblica per sei. La durata di ciascuna Camera non può essere
prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.»
Le elezioni delle nuove Camere
hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima
riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle
precedenti .
Le Camere si riuniscono di diritto
il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa
del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi
componenti.
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di
diritto anche l'altra.
Ciascuna Camera elegge fra i suoi
componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di
presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
Ciascuna Camera adotta il proprio
regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche: tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a
Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non
è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a
maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza
speciale.
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e
se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni
volta che lo richiedono.
La legge determina i casi di
ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o
di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.
Ciascuna Camera giudica dei titoli
di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di
ineleggibilità e di incompatibilità.
Ogni membro del Parlamento
rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
I membri del Parlamento non
possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati
nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del
Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o
domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della
libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di
una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di
commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in
flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del
Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o
comunicazioni e a sequestro di corrispondenza. (*)
NOTE:
(*) L'art. 68 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale
29 ottobre 1993, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse
e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del
Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale; né può
essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o
sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto
nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il
mandato o l'ordine di cattura.
Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in
detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche
irrevocabile.»
I membri del Parlamento ricevono
una indennità stabilita dalla legge.
La funzione legislativa è
esercitata collettivamente dalle due Camere.
L'iniziativa delle leggi
appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai
quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di
almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
Ogni disegno di legge, presentato
ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una
commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e
con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei
quali è dichiarata l'urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e
l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche
permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi
parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione
definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o
un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono
che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla
sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento
determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera
è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed
elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a
ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.
Le leggi sono promulgate dal
Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione .
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne
dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa
stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il
quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi
stesse stabiliscano un termine diverso.
Il Presidente della Repubblica,
prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere
chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
E' indetto referendum popolare per
deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente
valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque
Consigli regionali. (*)
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di
amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad
eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla
votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la
maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum. (*)
NOTE:
(*) Con la legge costituzionale 3 aprile 1989, n. 2, è stata disposta
l'indizione di un referendum di indirizzo sul conferimento di un mandato costituente
al Parlamento europeo da svolgersi in occasione delle elezioni del 1989 per il
rinnovo del Parlamento europeo.
(*) Con la legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, "Norme integrative
della Costituzione concernenti la Corte costituzionale", è stato
attribuito alla Corte costituzionale il giudizio sull'ammissibilità dei
quesiti referendari.
L'esercizio della funzione
legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
Il Governo non può, senza
delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge
ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo
adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza
di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che,
anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni
.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge
entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia
regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non
convertiti.
Le Camere deliberano lo stato di
guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.
L'amnistia e l'indulto sono
concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di
ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro
applicazione.
In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi
successivamente alla presentazione del disegno di legge. (*)
NOTE:
(*) L'art. 79 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale
6 marzo 1992, n. 1. Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«L'amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica su legge
di delegazione delle Camere. Non possono applicarsi ai reati commessi
successivamente alla proposta di delegazione.»
Le Camere autorizzano con legge la
ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono
arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od
oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
Le Camere approvano ogni anno i
bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per
legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi
tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per
farvi fronte.
Ciascuna Camera può
disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da
rispecchiare la proporzione dei vari gruppi.
La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri e le stesse limitazioni della Autorità giudiziaria.
Il Presidente della Repubblica
è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio
regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La
Valle d'Aosta ha un solo delegato. L'elezione del Presidente della Repubblica
ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo
il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
Può essere eletto
Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di
età e goda dei diritti civili e politici.
L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi
altra carica.
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.
Il Presidente della Repubblica
è eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine il Presidente della Camera dei
deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per
eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la
elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel
frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
Le funzioni del Presidente della
Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal
Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente
della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione
del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior
termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro
cessazione.
Il Presidente della Repubblica
è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del
Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati
internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa
costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle
Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica
può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di
esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo
mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi
della legislatura. (*)
NOTE:
(*) Il secondo comma dell'art. 88 è stato sostituito dall'art. 1 della
legge costituzionale 4 novembre 1991, n. 1.
Il testo originario del comma era il seguente:
«Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo
mandato.»
Nessun atto del Presidente della
Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri
proponenti, che ne assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono
controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica non
è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni,
tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. (*)
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune,
a maggioranza assoluta dei suoi membri.
NOTE:
(*) La legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, "Norme integrative della
Costituzione concernenti la Corte costituzionale", ha attribuito alla
Corte costituzionale il potere di determinare le sanzioni in caso di condanna
del Presidente della Repubblica a seguito della messa in stato d'accusa da
parte del Parlamento in seduta comune.
Il Presidente della Repubblica,
prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla
Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta
comune.
Il Governo della Repubblica
è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che
costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Presidente della Repubblica
nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i
Ministri.
Il Presidente del Consiglio dei
ministri e i Ministri prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle
mani del Presidente della Repubblica.
Il Governo deve avere la fiducia
delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata
per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per
ottenerne la fiducia.
Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo
non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti
della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni
dalla sua presentazione.
Il Presidente del Consiglio dei
ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile.
Mantiene la unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e
coordinando l'attività dei Ministri.
I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei
ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il
numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri.
Il Presidente del Consiglio dei
ministri e i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i
reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione
ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei
Deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale. (*)
NOTE:
(*) L'articolo è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale
16 gennaio 1989, n. 1. Il testo originario era il seguente:
«Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri sono posti in stato
d'accusa dal Parlamento in seduta comune per reati commessi nell'esercizio
delle loro funzioni.»
I pubblici uffici sono organizzati
secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e
la imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le
attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso,
salvo i casi stabiliti dalla legge.
I pubblici impiegati sono al
servizio esclusivo della Nazione.
Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per
anzianità.
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti
politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i
funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari
all'estero.
Il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge,
di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga
conto della loro importanza numerica e qualitativa.
E' organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le
funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della
legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti
dalla legge.
Il Consiglio di Stato è
organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia
nell'amministrazione.
La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli
atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello
Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo
sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via
ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro
eseguito.
La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di
fronte al Governo.
La giustizia è amministrata
in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
La funzione giurisdizionale
è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme
sull'ordinamento giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono
soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate
per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei
estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo
all'amministrazione della giustizia.
Il Consiglio di Stato e gli altri
organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei
confronti della Pubblica Amministrazione degli interessi legittimi e, in
particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità
pubblica e nelle altre specificate dalla legge.
I Tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla
legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari
commessi da appartenenti alle Forze armate.
La magistratura costituisce un
ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente
della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo Presidente e il Procuratore generale della
Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari
tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in
seduta comune tra professori ordinari di università in materie
giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal
Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono
immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti, negli albi professionali,
né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
Spettano al Consiglio superiore
della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le
assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti
disciplinari nei riguardi dei magistrati.
Le nomine dei magistrati hanno
luogo per concorso.
La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche
elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici
singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere
chiamati all'ufficio di consiglieri di Cassazione, per meriti insigni,
professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che
abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le
giurisdizioni superiori.
I magistrati sono inamovibili. Non
possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o
funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della
magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite
dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione
disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
Il Pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle
norme sull'ordinamento giudiziario.
Le norme sull'ordinamento
giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge. La legge assicura
l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del Pubblico ministero
presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della
giustizia.
L'Autorità giudiziaria
dispone direttamente della polizia giudiziaria.
Ferme le competenze del Consiglio
superiore della magistratura, spettano al Ministero della giustizia
l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
La giurisdizione si attua mediante
il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio
tra le parti, in condizioni di parita', davanti a giudice terzo e imparziale.
La legge ne assicura la ragionevole durata.
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia,
nel piu' breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei
motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni
necessari per preparare la sua difesa; abbia la facolta', davanti al giudice,
di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo
carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa
nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di
prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla
la lingua impiegata nel processo.
Il processo penale e' regolato dal principio del contraddittorio nella
formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non puo' essere provata
sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si e' sempre volontariamente
sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in
contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilita' di
natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale,
pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre
ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a
tale norma soltanto per le sentenze dei Tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso
in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
(*)
NOTE:
(*) I primi cinque commi dell’art. 111 sono stati introdotti dalla legge
costituzionale 23 novembre 1999, n. 2. Si riporta di seguito l’art. 2 della
legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2: «1. La legge regola l'applicazione
dei principi contenuti nella presente legge costituzionale ai procedimenti
penali in corso alla data della sua entrata in vigore.» (*) I primi cinque
commi dell’art. 111 sono stati introdotti dalla legge costituzionale 23
novembre 1999, n. 2.
Si riporta di seguito l’art. 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n.
2:
«1. La legge regola l'applicazione dei principi contenuti nella presente legge
costituzionale ai procedimenti penali in corso alla data della sua entrata in
vigore.»
Il Pubblico ministero ha l'obbligo
di esercitare l'azione penale.
Contro gli atti della Pubblica
Amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e
degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o
amministrativa.
Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a
particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti
della Pubblica Amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge
stessa.
La Repubblica è costituita
dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo
Stato.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti
autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla
Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il
suo ordinamento. (*)
NOTE:
(*) L'art. 114 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«La Repubblica si riparte in Regioni, Provincie e Comuni.»
(Abrogato) (*)
NOTE:
(*) L'art. 115 è stato abrogato dall'art. 9, secondo comma, della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il
seguente:
«Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo
i principî fissati nella Costituzione.»
Il Friuli Venezia Giulia, la
Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallee
d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i
rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale. (**)
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province
autonome di Trento e di Bolzano.
Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie
di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma
del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della
giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con
legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti
locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è
approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di
intesa fra lo Stato e la Regione interessata.
NOTE:
(*) L'art. 116 è stato sostituito dall'art. 2 della legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige al Friuli-Venezia Giulia e
alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia,
secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali.»
(**) Si riporta di seguito l'art. 10, recante disposizioni transitorie, della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3:
«1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente
legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle
province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di
autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.»
La potestà legislativa
è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato
con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di
Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza;
sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione
delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione
del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti
pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa
locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia
amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di
Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo
statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e
locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti
internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero;
tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;
professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i
settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo;
protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi
reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione;
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza
complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere
regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle
materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali,
riservata alla legislazione dello Stato. (**)
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni
materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro
competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti
normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi
internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di
procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di
esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione
esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta
alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città
metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina
dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità
degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e
promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il
migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi
comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con
Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le
forme disciplinati da leggi dello Stato.
NOTE:
(*) L'art. 117 è stato sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei
principî fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, semprechè le
norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di
altre Regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
circoscrizioni comunali;
polizia locale urbana e rurale;
fiere e mercati;
beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
musei e biblioteche di enti locali;
urbanistica;
turismo ed industria alberghiera;
tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale;
viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
navigazione e porti lacuali;
acque minerali e termali;
cave e torbiere;
caccia;
pesca nelle acque interne;
agricoltura e foreste;
artigianato;
altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare
norme per la loro attuazione.»
(**) Si riporta di seguito l'art. 11, recante disposizioni transitorie, della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3:
«1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della
Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni,
delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per
le questioni regionali.
2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma
dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni
sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata
ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole
condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione
che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle
corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza
assoluta dei suoi componenti.»
Le funzioni amministrative sono
attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano
conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base
dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni
amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale,
secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle
materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e
disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela
dei beni culturali.
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono
l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di
attività di interesse generale, sulla base del principio di
sussidiarietà. (*)
NOTE:
(*) L'art. 118 è stato sostituito dall'art. 4 della legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel
precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che
possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Provincie, ai
Comuni o ad altri enti locali.
Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre
funzioni amministrative. La Regione esercita normalmente le sue funzioni
amministrative delegandole alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali, o
valendosi dei loro uffici.»
I Comuni, le Province, le
Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata
e di spesa.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse
autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la
Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi
erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di
destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai
Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di
finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà
sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire
l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi
dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive
ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province,
Città metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un
proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla
legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare
spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli
stessi contratti. (*) (**)
NOTE:
(*) L'art. 119 è stato sostituito dall'art. 5 della legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da
leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle
Provincie e dei Comuni.
Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in
relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro
funzioni normali.
Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il
Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi
speciali.
La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità
stabilite con legge della Repubblica.»
(**) Si riporta di seguito l'art. 11, recante disposizioni transitorie, della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3:
«1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della
Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni,
delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per
le questioni regionali.
2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma
dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni
sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata
ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole
condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la
Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata,
sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a
maggioranza assoluta dei suoi componenti.»
La Regione non può
istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni,
nè adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera
circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, nè limitare
l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città
metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di
norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di
pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando
lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità
economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali
dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i
poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di
sussidiarietà e del principio di leale collaborazione. (*)
NOTE:
(*) L'art. 120 è stato sostituito dall'art. 6 della legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«La Regione non può istituire dazi d'importazione o esportazione o
transito fra le Regioni.
Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la
libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni.
Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque
parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro.»
Sono organi della Regione: il
Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla
Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi.
Può fare proposte di legge alle Camere.
La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della
Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti
regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione,
conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica. (*)
NOTE:
(*) L'art. 121 è stato modificato dall'art. 1 della legge costituzionale
22 novembre 1999, n. 1. Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo
presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari
attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e
dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.
La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i
regolamenti regionali, dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato
alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale.»
Il sistema di elezione e i casi di
ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri
componenti della Giunta regionale nonchè dei consiglieri regionali sono
disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi
fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la
durata degli organi elettivi. (**)
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta
regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad
altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di
presidenza.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni
espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga
diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente
eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.
NOTE:
(*) L'art. 122 è stato sostituito dall'art. 2 della legge costituzionale
22 novembre 1999, n. 1. Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«ll sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di
incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della
Repubblica.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad
una delle Camere del Parlamento o ad un altro Consiglio regionale.
Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza per i
propri lavori.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni
espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra
i suoi componenti.»
(**) Si riporta di seguito l'art. 5, recante disposizioni transitorie, della
legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1:
«1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle
nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della
Costituzione, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge
costituzionale, l'elezione del Presidente della Giunta regionale è
contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le
modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in
materia di elezione dei Consigli regionali. Sono candidati alla Presidenza
della Giunta regionale i capilista delle liste regionali. E' proclamato eletto
Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior
numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale
fa parte del Consiglio regionale. E' eletto alla carica di consigliere il
candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un
numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato
proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine,
l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali
collegate con il capolista della lista regionale proclamato alla carica di
consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma
dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2
dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o, altrimenti, il seggio
attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle
stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi
circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate
siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio
centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale
si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale
di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale.
2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano
le seguenti disposizioni:
a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale
nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e può
successivamente revocarli;
b) nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una
mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta
regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in
discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si
procede all'indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della
Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente
della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte
del Presidente.»
Ciascuna Regione ha uno statuto
che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i
principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola
l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti
amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti
regionali.
Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge
approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni
successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non
è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del
Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di
legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte
costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.
Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi
dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori
della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto
sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla
maggioranza dei voti validi.
In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali,
quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali. (*)
NOTE:
(*) L'art. 123 è stato sostituito dapprima dall'art. 3 della legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1. Il testo originario dell'articolo era il
seguente:
«Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le
leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna
della Regione. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del
referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la
pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta
dei suoi componenti, ed è approvato con legge della Repubblica.»
In seguito, l'art. 7 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha
aggiunto, in fine, un comma.
(Abrogato) (*)
NOTE:
(*) L'art. 124 è stato abrogato dall'art. 9, secondo comma, della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il
seguente:
«Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione sopraintende
alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle
esercitate dalla Regione.»
Nella Regione sono istituiti
organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito
da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal
capoluogo della Regione. (*)
NOTE:
(*) Il primo comma dell'art. 125 è stato abrogato dall'art. 9, secondo
comma, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario
dell'articolo era il seguente:
«Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione
è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e
nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in
determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di
promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del
Consiglio regionale.
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado,
secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi
sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.»
Con decreto motivato del
Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale
e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari
alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione
possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il
decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori
costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della
Repubblica. (**)
Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del
Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un
quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza
assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione
prima di tre giorni dalla presentazione.
L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della
Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione,
l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso
comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni
caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della
maggioranza dei componenti il Consiglio.
NOTE:
(*) L'art. 126 è stato sostituito dall'art. 4 della legge costituzionale
22 novembre 1999, n. 1. Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari
alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda all'invito del
Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi
atti o violazioni.
Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di
formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare.
Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.
Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della
Repubblica, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le
questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica. Col decreto
di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili
al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede
all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti
improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.»
(**) Si riporta di seguito l'art. 11, recante disposizioni transitorie, della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3:
«1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della
Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni,
delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per
le questioni regionali.
2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma
dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni
sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata
ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole
condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la
Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata,
sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a
maggioranza assoluta dei suoi componenti.»
Il Governo, quando ritenga che una
legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la
questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte
costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello
Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può
promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte
costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o
dell'atto avente valore di legge. (**)
NOTE:
(*) L'art. 127 è stato sostituito dall'art. 8 della legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al
Commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve
vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.
La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed
entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una
legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della
Repubblica lo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono
subordinate ai termini indicati.
Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal
Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli
interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio
regionale nel termine fissato per l'apposizione del visto.
Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla
comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte
costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle
Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza.»
(**) Le norme sui giudizi di legittimità costituzionale sono state
dettate dalla legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1.
(Abrogato) (*)
NOTE:
(*) L'art. 128 è stato abrogato dall'art. 9, secondo comma, della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il
seguente:
«Le Provincie e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principî fissati da
leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni.»
(Abrogato) (*)
NOTE:
(*) L'art. 129 è stato abrogato dall'art. 9, secondo comma, della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il
seguente:
«Le Provincie e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e
regionale.
Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con
funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento.»
(Abrogato) (*)
NOTE:
(*) L'art. 130 è stato abrogato dall'art. 9, secondo comma, della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il
seguente:
«Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della
Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di
legittimità sugli atti delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti
locali.
In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di
merito, nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare
la loro deliberazione.»
Sono costituite le seguenti
Regioni:
Piemonte;
Valle d'Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi;
Molise; (**)
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna.
NOTE:
(*) L'art. 131 è stato modificato dalla legge costituzionale 27 dicembre
1963, n. 3, che ha disposto la costituzione del Molise come regione a se
stante.
(**) L'art. 131 è stato modificato dalla legge costituzionale 27
dicembre 1963, n. 3, che ha disposto la costituzione del Molise come regione a
se stante.
Si può, con legge
costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni
esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di
abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che
rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia
approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della
Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati
espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli
regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano
staccati da una Regione e aggregati ad un'altra. (*)
NOTE:
(*) L'art. 132 è stato modificato dall'articolo 9, primo comma, della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo
era il seguente:
«Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali,
disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un
minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali
che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta
sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
Si può, con referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli
regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano
staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.»
Il mutamento delle circoscrizioni
provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito di una Regione sono
stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la
stessa Regione. La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con
sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro
circoscrizioni e denominazioni.
La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi
e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; (*) sui conflitti
di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni,
e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica,
a norma della Costituzione. (*)
NOTE:
(*) Le norme sui giudizi di legittimità costituzionale sono state
dettate dalla legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1.
(*) L'ultimo capoverso è stato cosí modificato dall'art. 2 della legge
costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. Il testo originario era il seguente:
«sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica ed i Ministri, a
norma della Costituzione».
La Corte costituzionale è
composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della
Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle
supreme magistrature ordinaria ed amministrative. I giudici della Corte
costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni
superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di
università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di
esercizio. I Giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni,
decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere
nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e
dall'esercizio delle funzioni. La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo
le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un
triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza
dall' ufficio di giudice. L'ufficio di giudice della Corte è
incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale,
con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio
indicati dalla legge. (*)
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre
i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di
cittadini aventi i requisiti per l 'eleggibilità a senatore, che il
Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse
modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.
NOTE:
(*) L'art. 135 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale
22 novembre 1967, n. 2. L'ultimo comma, inoltre, è stato modificato
dall'art. 2 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.
Il testo dell'articolo nella versione originaria era il seguente:
«La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un
terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta
comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrativa. I
giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo
delle giurisdizioni superiori ordinarie ed amministrative, i professori
ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti
anni di esercizio. La Corte elegge il presidente tra i suoi componenti.
I giudici sono nominati per dodici anni, si rinnovano parzialmente secondo le
norme stabilite dalla legge e non sono immediatamente rieleggibili.
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro
del Parlamento o di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione
di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri
intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, 16 membri eletti,
all'inizio di ogni legislatura, dal Parlamento in seduta comune tra cittadini
aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore.»
Il testo dell'articolo 135 come sostituito dalla legge costituzionale 22
novembre 1967, n. 2, identico per i primi sei commi al testo vigente,
all'ultimo comma così disponeva:
«Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i ministri
intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, 16 membri tratti a sorte da
un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore,
che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse
modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.»
(*) La legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, ha disciplinato i casi di
incompatibilità relativi ai giudici costituzionali ed ai giudici
aggregati, nonchè le forme di immunità a garanzia
dell'attività della Corte.
Quando la Corte dichiara l'illegittimità
costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la
norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della
decisione.
La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai
Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario
provvedano nelle forme costituzionali.
Una legge costituzionale
stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei
giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei
giudici della Corte. (*)
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la
costituzione e il funzionamento della Corte. Contro le decisioni della Corte
costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.
Le leggi di revisione della
Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera
con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono
approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella
seconda votazione. (*)
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi
dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una
Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge
sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla
maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è
stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza
di due terzi dei suoi componenti.
NOTE:
(*) Con la legge costituzionale 6 agosto 1993, n. 1, che ha istituito la
Commissione parlamentare per le riforme istituzionali, è stato previsto,
unicamente per i progetti di legge della XI legislatura un diverso procedimento
di revisione costituzionale che comporta, fra l'altro, la obbligatoria
sottoposizione a referendum dei progetti approvati dalla Commissione.
La forma repubblicana non
può essere oggetto di revisione costituzionale.
Con l'entrata in vigore della
Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di
Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.
Se alla data della elezione del
Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali,
partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.
Per la prima composizione del
Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente
della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i
requisiti di legge per essere senatori e che:
sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative;
hanno fatto parte del disciolto Senato;
hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea Costituente;
sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9
novembre 1926;
hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito
a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.
Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della
Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta
Nazionale.
Al diritto di essere nominato senatore si può rinunciare prima della
firma del decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni
politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.
Per la prima elezione del Senato
il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei
senatori che gli compete in base alla sua popolazione.
La disposizione dell'articolo 80
della Costituzione, per quanto concerne i tratti internazionali che importano
oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di
convocazione delle Camere.
Entro cinque anni dall'entrata in vigore
della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di
giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di
Stato, della Corte dei conti e dei Tribunali militari.
Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del
Tribunale supremo militare in relazione all'articolo 111.
Fino a quando non sia emanata la
nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la
Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente.
Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle
controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle
norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione. (*)
NOTE:
(*) L'art. 7 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, ha abrogato
l'ultimo comma della disposizione che così recitava: «I giudici della
Corte costituzionale nominati nella prima composizione della Corte stessa non
sono soggetti alla parziale rinnovazione e durano in carica dodici anni.»
Le elezioni dei Consigli regionali
e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un
anno dall'entrata in vigore della Costituzione.
Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della Pubblica Amministrazione il
passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia
provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative
fra gli enti locali restano alle Province ed ai Comuni le funzioni che
esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l'esercizio.
Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e
dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso
necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni,
devono tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da
quello dello Stato e degli enti locali.
La Repubblica, entro tre anni dall'entrata
in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie
locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.
Alla Regione del Friuli-Venezia
Giulia, di cui all'articolo 116, si applicano provvisoriamente le norme
generali del Titolo V, della parte seconda, ferma restando la tutela delle
minoranze linguistiche in conformità con l'articolo 6.
Fino a cinque anni dall'entrata in
vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre
Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131, anche senza il
concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132, fermo
rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate. (*)
NOTE:
(*) Il termine di cui alla XI Disposizione è stato prorogato al 31
dicembre 1963 dalla legge costituzionale 18 marzo 1958, n. 1.
E' vietata la riorganizzazione,
sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.
In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un
quinquennio dalla entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee
al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del
regime fascista.
I membri e i discendenti di Casa
Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche
elettive.
Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono
vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale.
I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle
loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato.
I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano
avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli. (*)
NOTE:
(*) La legge costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1 ha stabilito che i commi
primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione
esauriscono i loro effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della
stessa legge costituzionale (10 novembre 2002).
I titoli nobiliari non sono riconosciuti.
I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922, valgono come parte
del nome.
L'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei
modi stabiliti dalla legge.
La legge regola la soppressione della Consulta araldica.
Con l'entrata in vigore della
Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenziale
25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato.
Entro un anno dalla entrata in
vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa
delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente
o implicitamente abrogate.
L'Assemblea Costituente
sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio
1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti
regionali speciali e sulla legge per la stampa.
Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea Costituente
può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle
materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma,
e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.
In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle
legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con
eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.
I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di
risposta scritta.
L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente
articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del
Governo o di almeno duecento deputati.
La presente Costituzione è
promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua
approvazione da parte dell'Assemblea Costituente ed entra in vigore il 1°
gennaio 1948. Il testo della Costituzione è depositato nella sala
comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante
tutto l'anno 1948, affinchè ogni cittadino possa prenderne cognizione.
La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.
La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come legge
fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.