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   | PRIVILEGIA
  NE IRROGANTO Documento
  inserito il: 
  19-9-2015 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOCUMENTI CORRELATI |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|  | Il ConsigliO n° 92 Bail-in. Una trappola inaccettabile se Bankitalia non dovesse informare ogni tre mesi la
  cittadinanza circa lo stato di salute delle 654 banche italiane e la qualità
  della loro gestione. I correntisti potranno proteggersi, ma con azioni
  costose. Di Mauro Novelli  19-9-2015 Se “bail out” vuol dire “salvare intervenendo dall’esterno”,
  “bail in” vuol dire “salvarsi con gli strumenti
  (interni)  a disposizione”. CHE CASA E’?  Da gennaio 2016, le
  banche in difficoltà non potranno più ricorrere a strumenti finanziari messi
  a disposizione dallo stato, come – in Italia – i Tremonti bond utilizzati dal
  MPS, o ad aiuti diretti per nazionalizzare l’istituto – come in Gr. Bretagna
  che, ormai, ha ben cinque banche nazionalizzate, compresa la Bank of Scotland. Lo spirito della
  direttiva è quello di evitare che le crisi bancarie gravino sui bilanci degli
  stati, che, come in passato, ritengono di dover intervenire a favore di
  banche in crisi, e quindi sulla totalità dei contribuenti.  Secondo Eurostat
  citata da Bankitalia [Che cosa cambia nella gestione delle
  crisi bancarie – 8-7-2015], 
  alla fine del 2013, gli aiuti ai sistemi finanziari nazionali avevano
  accresciuto il debito pubblico di quasi 250 miliardi di euro in Germania,
  quasi 60 in Spagna, 50 in Irlanda e nei Paesi Bassi, poco più di 40 in Grecia,
  sui 19 in Belgio e Austria e quasi 18 in Portogallo. In Italia il sostegno
  pubblico è stato di circa 4 miliardi, tutti ormai restituiti. Le nostre
  banche infatti hanno da sempre il sostegno privato delle famiglie italiane,
  costrette a pagare i servizi offerti a prezzi ben superiori a quelli
  applicati in altri paesi europei. [Dei 4 miliardi di aiuti di stato (Monti bonds), il Mps ne ha rimborsati 3 nel 2014 e 1,017 miliardi nel
  2015. La banca ha così completato la restituzione del capitale. Ha però pagato
  gli interessi al 1° luglio 2015 con azioni proprie. Con esse il Tesoro
  passa  da semplice creditore del MPS ad
  azionista con una quota del 4%.] Ecco che cosa
  accadrà. Dal primo gennaio le banche europee in difficoltà potranno attingere
  alle finanze di chi ha dato loro fiducia: degli azionisti, che hanno deciso
  di diventare proprietari di un pezzo dell’azienda; degli obbligazionisti, che
  hanno deciso di prestare capitali e risparmi alla banca, ad esclusione dei
  titolari di obbligazioni bancarie garantite (covered
  bond); dei correntisti, con saldo del C/C superiore ai 100mila euro, che
  hanno deciso di affidare alla banca il ruolo di cantabile delle loro finanze.
  La custodia titoli è franca ( in merito, daremo più avanti alcuni
  suggerimenti).  Per gli azionisti,
  gli obbligazionisti e i correntisti italiani è una rivoluzione. Fino ad oggi le
  difficoltà di aziende bancarie venivano gestite o all’interno del sistema
  creditizio (non fallirono neanche, Banca Unione e Banca Privata, la banche di
  Sindona) o, come abbiamo visto per MPS, con provvidenze approntate dal
  governo. Oggi scopriamo che, dal primo gennaio, non è più così. Le banche,
  quindi, non sono tutte uguali: alcune risulteranno più solide e meglio
  gestite di altre. Provocazione solo
  apparente: è pertanto necessario procedere ad una accorta analisi trimestrale
  dei bilanci e delle capacità gestionali degli amministratori della banca,
  prima di decidere l’acquisto di azioni, di obbligazioni non garantite o di
  detenere conti con saldo superiore ai 100mila euro e, se del caso, di
  cambiare banca. Al fine di evitare
  ai cittadini le indagini diaboliche per definire presso quale banca riporre
  la propria fiducia (ineludibili dal 1° gennaio 2016), è necessario che le
  autorità di controllo del sistema bancario procedano alla creazione di un
  indice di affidabilità per ogni singola banca, di una graduatoria di solidità
  e buona gestione, aggiornato trimestralmente e da rendere pubblico. E’
  altresì necessario che BCE renda pubblici e leggibili  i risultati dei periodici stress test.  In mancanza di
  questi dati, nessun azionista, obbligazionista o correntista può essere
  chiamato a risanare la propria banca. Qualora lo fosse, l’Antitrust dovrebbe
  intervenire contro la banca costretta ad 
  attivare il bail-in e contro la Banca
  d’Italia per pratica commerciale scorretta e occultamento di informazioni al
  mercato. Tutto ciò in attesa che al primo bail-in,
  un cliente colpito ricorra alla giustizia ed il giudice rimetta alla Consulta
  la vicenda per non manifesta infondatezza di incostituzionalità della legge.
  La sentenza della Consulta interverrà almeno dopo un anno. Comunque è
  presumibile che si creino “società di rating” più o meno qualificate e magari
  a pagamento, che, in base alle elaborazioni dei dati di bilancio ufficiali,
  procederanno ad informare di pagelle e graduatorie.  La situazione obbligherà comunque azionisti,
  obbligazionisti e correntisti ad azioni molto costose: chiusura di conti,
  spostamento di titoli, di ordini permanenti, di accrediti di stipendi e pensioni
  ecc. Richiamiamo il
  governatore Visco ad adempiere a questi obblighi di informazione alla
  cittadinanza. Il fatto che lui si stia sbracciando perché le banche informino
  i clienti che dal 1° gennaio 2016 entrerà in vigore la potenziale tagliola,
  non è certo sufficiente: ci dica periodicamente quali tagliole sono
  potenzialmente attive. SUGGERIMENTI Poiché il
  coinvolgimento non riguarda solo i nuovi clienti, ma la loro totalità, è
  quanto meno opportuno: -  Non rimpinzate il conto corrente di servizi
  accessori (domiciliazioni, ordini permanenti ecc.) che ne rendano
  difficoltosa e penosa la chiusura. Meglio affiancarlo con un conto on line
  (di basso costo) non della stessa banca, 
  col quale dividere l’operatività finanziaria personale e della
  famiglia. - Non detenere
  conti con saldo superiore ai 100mila euro. In caso di cointestazione del
  conto, il limite dei 100mila euro “dovrebbe” essere appannaggio di ciascun
  cointestatario; in caso di più conti detenuti presso la stessa banca da uno
  stesso correntista, si sommano i saldi di tutti i conti; in caso di conti
  detenuti dallo stesso correntista in più banche, il limite è di 100mila euro
  per ciascuna banca. - Valutare
  l’opportunità di  liquidare le
  obbligazioni bancarie non covered, comunque  attraverso vendite frazionate, in modo tale
  da non creare sul conto saldi superiori a 100mila euro. Si ricordi che si può
  essere obbligazionisti di una banca (e quindi soggetti al suo bail-in) anche non essendone correntisti, con  i titoli presso altri istituti.  - Stesso
  suggerimento in caso di scadenza di titoli di entità tale da portare il saldo
  del conto oltre i 100mila euro all’atto del rimborso: si vendano quantitativi
  adeguatamente frazionati prima della scadenza.  - Valutare
  l’opportunità di liquidare le azioni di banche, non solo italiane,
  pianificando le vendite.   Ricordo che la
  capitalizzazione complessiva di borsa al 15-9-2015 era pari a 650 miliardi.
  Quella delle prime 21 banche italiane era di 141 miliardi di euro (vedi
  tabella seguente) e che, a luglio 2015 le obbligazioni bancarie   in circolazione ammontavano ad oltre 382
  miliardi, da anni in forte declino: erano 542 miliardi nel 2012.    
   Capitalizzazione delle prime 21 banche italiane quotate. [Capitalizzazione complessiva di piazza Affari (in mld
  di euro): 650,1.] Valori aggiornati alla chiusura del 15/09/2015. Fonte Milano Finanza 
 DOCUMENTAZIONE·        
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  Da Banca d’Italia. Roma, 21 settembre 2015 La Banca
  d'Italia, in qualità di Autorità nazionale di risoluzione delle crisi
  nell’ambito del Meccanismo di risoluzione unico europeo, istituisce al suo
  interno l’Unità di Risoluzione e gestione delle crisi. L’Unità coopererà,
  oltre che con il Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca
  d'Italia, con il Single Resolution Board e il
  Single Resolution Fund. ·        
   ·        
   Unità di Risoluzione e gestione
  delle crisi Direttore: Stefano De PolisVice Direttore: Pier Luigi Conti Numero
  addetti: 37 In relazione all'attribuzione alla Banca d'Italia delle funzioni di
  Autorità di risoluzione nazionale, l'Unità svolge i compiti istruttori e
  operativi previsti dal Meccanismo di risoluzione unico. In tale ambito segue la pianificazione della risoluzione e
  l'applicazione degli strumenti di gestione delle crisi, vigila sui sistemi di
  garanzia dei depositi, definisce la normativa, in collaborazione con il
  Servizio Regolamentazione e analisi macroprudenziale,
  e i metodi. Coopera con il Single Resolution Board, il
  Fondo di Risoluzione e, per i profili di competenza, con le Istituzioni
  nazionali, europee e internazionali. Cura le procedure di amministrazione straordinaria in essere al 21
  settembre 2015 e quelle di liquidazione volontaria e di liquidazione coatta
  amministrativa. Coopera, per i profili di competenza, con i Servizi del Dipartimento
  Vigilanza bancaria e finanziaria.  ·        
  Regolamento
  (UE) n. 806/2014 el Parlamento europeo e del
  Consiglio del 15 luglio 2014 
  Norme e procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di
  talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico
  e del Fondo di risoluzione unico Modifica
  del Regolamento (UE) n. 1093/2010 ·        
   ·        
  Direttiva
  2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014  
  Istituzione di un quadro di risanamento e risoluzione degli enti
  creditizi e delle imprese di investimento Modifica della direttiva 82/891/CEE, delle direttive 2001/24/CE,
  2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e
  2013/36/UE e dei regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012 ·        
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  Decreto
  Legislativo 12 maggio 2015, n. 72    Attuazione della direttiva 2013/36/UE per
  quanto concerne l'accesso all’attività degli enti creditizi e la vigilanza
  prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento Modifiche al decreto legislativo 1°
  settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||