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| COMUNICATO
  STAMPA DELL’ANTITRUST 
 
 IL TESTO DEL PROVVEDIMENTO L’AUTORITÀ GARANTE
  DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 10
  settembre 2008; SENTITO il Relatore
  Professor Piero Barucci; VISTA la legge 10 ottobre
  1990, n. 287; VISTA la legge 28 dicembre
  2005, n. 262; VISTO l’articolo 81 del
  Trattato CE; VISTO il Regolamento n.
  1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle
  regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE; VISTA la documentazione
  trasmessa dall’Associazione Bancaria Italiana, da ultimo, in data 7 luglio 2008, e
  dal consorzio Patti Chiari, da ultimo, in data 1° luglio 2008; VISTA la documentazione in
  proprio possesso; CONSIDERATO quanto segue: 2 I. PREMESSA 1. Il presente procedimento
  ha ad oggetto gli accordi interbancari, predisposti dall’Associazione Bancaria
  Italiana (di seguito anche ABI), per la regolazione a livello interbancario di alcune
  fasi del processo produttivo relativo a una serie di servizi di pagamento (assegni
  bancari troncati, assegni circolari troncati, assegni troncati impagati,
  assegni impagati restituiti in stanza, MAV
  comunicazioni di pagato); nonché le condizioni sui
  giorni di valuta e di disponibilità delle somme per la clientela finale
  definite su alcuni di tali servizi dal consorzio Patti Chiari. La documentazione relativa
  agli accordi aventi per oggetto le commissioni interbancarie concernenti i richiamati
  servizi di pagamento è stata trasmessa all’Autorità da ABI in
  più fasi, a partire dal 4 febbraio 2008 e successivamente con varie integrazioni - a
  seguito di richieste di informazioni inviate dall’Autorità il 2 aprile
  e il 20 giugno 2008 – in data 7 aprile 2008, 9 maggio 2008 e da ultimo in data 7
  luglio 2008. 2. Le commissioni
  interbancarie oggetto del presente procedimento sono state precedentemente valutate, sulla base della
  legge n. 287/90, con il provvedimento 46/2003, datato 31 gennaio
  2003, della Banca d’Italia. Con tale provvedimento Banca d’Italia aveva
  rilasciato le relative autorizzazioni in deroga ai sensi dell’articolo 4
  della citata legge. Tali autorizzazioni sono scadute il 31 gennaio 2008 e
  pertanto non sono più in vigore. A seguito
  del trasferimento all’Autorità delle
  competenze antitrust nel settore bancario, attuato dall’articolo 19 della
  legge n. 262/05, anche i suddetti accordi interbancari rientrano tra le materie
  sulle quali l’Autorità esercita i poteri attribuiti dalla legge a tutela della
  concorrenza. II. LE PARTI l’altro, la quasi
  totalità delle banche nonché altri intermediari finanziari, operanti sul territorio nazionale.
  In particolare, al gennaio 2008 risultano aderire all’ABI 781 banche, 233
  intermediari finanziari e 13 associazioni di categoria. Scopo dell’ABI, secondo
  quanto previsto dallo statuto, è la tutela degli interessi dei propri associati,
  attraverso lo studio e l’esame dei problemi che riguardano i settori
  bancario e finanziario. 3 4. PATTI CHIARI è un
  consorzio, promosso dall’ABI nel settembre 2003, e costituito da un insieme di banche
  che intendono aderire alle sue iniziative aventi l’obiettivo di sviluppare
  una serie di progetti di interesse comune nel settore bancario. III. IL MERCATO RILEVANTE 5. Gli accordi oggetto del
  presente procedimento riguardano il settore dei servizi di pagamento, con
  particolare riferimento ai servizi di incasso relativi agli assegni bancari troncati,
  agli assegni circolari troncati, agli assegni troncati impagati, agli assegni impagati restituiti in stanza
  e ai MAV comunicazioni di pagato. Ciascuno di tali servizi
  potrebbe appartenere ad un mercato rilevante distinto dal punto di vista
  merceologico. L’erogazione di ciascun servizio al cliente finale prevede fra l’altro
  una fase intermedia nella quale le banche coinvolte regolano i rapporti
  reciproci. Come nel seguito precisato, ogni servizio presenta
  peculiarità sue proprie ed è destinato a soddisfare specifiche esigenze della domanda per
  realizzare incassi e pagamenti. Incasso assegni bancari e
  circolari – troncati e non troncati – pagati ed impagati 6. Gli assegni bancari e
  circolari presentano due procedure di incasso, le quali vengono utilizzate a seconda del
  loro importo: la cosiddetta check truncation e la presentazione materiale
  presso le stanze di compensazione. La check truncation consente la gestione nel circuito interbancario
  dell’incasso degli assegni bancari di importo
  fino a € 3.000 e degli assegni circolari fino a € 12.500. Essa prevede che la
  banca negoziatrice non presenti materialmente l’assegno alla banca
  trattaria/emittente in stanza di compensazione, ma al contrario invii elettronicamente
  sulla rete interbancaria l’insieme dei dati necessari per compiere l’operazione.
  L’importo viene quindi addebitato alla banca trattaria e il
  regolamento avviene nel sistema di compensazione nazionale. La banca
  trattaria/emittente addebita l’importo dell’assegno bancario sul conto del traente, o
  considera estinto l’assegno circolare a suo tempo emesso. L’assegno è poi
  archiviato presso la banca negoziatrice e rimane a disposizione della banca trattaria per
  eventuali richieste. La procedura prevede 4 che la banca negoziatrice
  riceva dalla banca trattaria una commissione interbancaria determinata in sede ABI,
  commissione oggetto del presente procedimento. ne dà comunicazione
  alla banca negoziatrice, entro tre giorni lavorativi dalla data di presentazione
  elettronica. L’invio del messaggio elettronico di impagato determina il riaddebito
  dell’importo dell’assegno alla banca negoziatrice. Inoltre, il superamento del
  suddetto termine dell’impagato determina, a carico della banca trattaria/emittente,
  la presunzione assoluta del pagamento dell’assegno. Una volta ricevuto
  il messaggio di impagato, la banca negoziatrice comunica l’evento al cliente
  cedente, reperisce l’assegno nel proprio archivio e lo consegna materialmente
  alla banca trattaria/emittente, tramite stanza di compensazione, per gli adempimenti di
  competenza. La procedura nel caso di impagato sopra descritta prevede
  che la banca negoziatrice riceva dalla banca trattaria una commissione
  interbancaria, anch’essa determinata in sede ABI ed oggetto del presente procedimento. 8. La presentazione
  materiale degli assegni, bancari e circolari, presso una stanza di compensazione
  è invece obbligatoria quando gli importi superano l’ammontare sopra indicato.
  Come si è descritto in precedenza, essa è inoltre utilizzata per gli assegni che
  risultano impagati nella procedura della check truncation. Gli assegni presentati dalla banca negoziatrice
  vengono ritirati, direttamente o per il tramite di un
  altro istituto di credito incaricato, dalla banca trattaria/emittente. Quest’ultima ne
  gestisce quindi il pagamento e la relativa archiviazione, oppure comunica alla
  banca negoziatrice, entro tre giorni lavorativi dalla data di
  presentazione in stanza, il mancato pagamento. Nei casi in cui la banca
  trattaria/emittente restituisce in stanza un assegno impagato, essa riceve dalla banca negoziatrice
  una commissione interbancaria, sempre definita a livello multilaterale in
  sede ABI, come tale oggetto degli accordi ai quali si riferisce il presente procedimento. MAV 9. Il MAV (Mediante Avviso)
  è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le
  informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore
  stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato dalla
  banca assuntrice al debitore, che lo utilizza per 5 effettuare il pagamento presso la
  propria banca (banca esattrice). La banca del debitore, ricevuto il pagamento,
  provvede a riconoscerne l’importo alla banca del creditore tramite
  l’apposita procedura interbancaria elettronica, entro il termine massimo di due giorni
  lavorativi successivi. In base alla procedura interbancaria, la banca esattrice riceve
  dalla banca assuntrice una commissione definita a livello multilaterale in
  sede ABI, oggetto del presente procedimento 10. Dal punto di vista
  geografico, gli accordi oggetto del presente procedimento riguardano servizi offerti su tutto
  il territorio italiano dalla quasi totalità delle banche attive in Italia. Gli
  accordi sono fissati in modo centralizzato e uniforme per tutto il territorio
  nazionale. Ai fini della loro valutazione, pertanto, i mercati geografici rilevanti hanno dimensione
  nazionale. IV. L’OGGETTO DEL
  PROCEDIMENTO 11. Gli accordi oggetto del
  presente procedimento riguardano la fissazione collettiva a livello associativo di
  condizioni che governano l’offerta dei servizi di incasso relativi agli
  assegni bancari troncati, agli assegni circolari troncati, agli assegni troncati impagati, agli assegni impagati
  restituiti in stanza e ai MAV comunicazioni di
  pagato. 12. L’offerta dei servizi
  indicati comporta un’interazione tra le banche dei soggetti che ricevono ed effettuano
  il pagamento. Ogni commissione interbancaria è pagata, a seconda
  del servizio di pagamento alla quale si riferisce, dalla banca trattaria,
  dalla banca negoziatrice o dalla banca assuntrice. Le commissioni
  interbancarie oggetto del presente procedimento, ridefinite in sede ABI con decorrenza 1°
  febbraio 20081, sono le seguenti: 1) Assegni bancari troncati
  – pari a euro 0,06; 2) Assegni circolari
  troncati – pari a euro 0,02; 3) Assegni troncati impagati e gestione altre richieste – pari a euro 0,97; 4) Assegni impagati restituiti in stanza – pari a euro 3,62; 5) MAV comunicazioni di
  pagato – pari a euro 0,61. 13. Inoltre, taluni dei
  servizi di pagamento oggetto del procedimento comportano il riconoscimento di
  giorni di valuta e di giorni per la messa a disposizione dei fondi a livello
  interbancario2; nel caso degli assegni si tratta di 1 Cfr. Circolare ABI –
  serie tecnica n. 5 – 31 gennaio 2008. 2 Cfr. “Accordo per il
  servizio di incasso di assegni e altri titoli di credito pagabili in Italia”
  del 13 maggio 2004. 6 tre giorni lavorativi massimi.
  I giorni di valuta e di disponibilità delle somme rappresentano anche una componente delle
  condizioni applicate alla clientela finale. Queste ultime sono tra
  l’altro oggetto, da parte del consorzio PattiChiari, di un protocollo che, tra le
  varie iniziative e nello specifico delle somme versate con assegni, determina per le
  banche aderenti i termini massimi entro i quali garantire la disponibilità
  delle somme alla clientela. I termini attualmente previsti sono di 7 giorni
  lavorativi3. V. VALUTAZIONE DELLE INTESE a) La restrittività
  delle intese 14. Le banche e gli
  istituti finanziari aderenti all’ABI sono imprese ai sensi dell’articolo 81 del Trattato CE;
  pertanto, ABI costituisce una associazione di imprese4 e gli accordi interbancari
  da essa adottati sono decisioni di associazioni di imprese.
  Conseguentemente, ogni accordo relativo alla definizione multilaterale delle
  commissioni sopra descritte sui sistemi di pagamento costituisce un’intesa ai
  sensi dell’articolo 81 del Trattato CE. Analogamente, PattiChiari è un consorzio tra banche promosso da
  ABI e le iniziative relative alla definizione
  dei giorni di disponibilità massima per i servizi di pagamento in esame nei
  confronti della clientela finale costituiscono una intesa ai sensi
  dell’articolo 81 del Trattato CE. procedimento rappresentano
  corrispettivi versati tra banche nella fase intermedia delle procedure per la
  fornitura dei vari servizi di pagamento in oggetto, ossia per quella di
  regolazione interbancaria. Concorrono implicitamente alla definizione dei
  suddetti corrispettivi anche i giorni di valuta e di messa a disposizione dei
  fondi a livello interbancario. Tali oneri interbancari costituiscono dei costi
  intermedi e possono incidere sulle condizioni economiche praticate dalle
  singole banche alla clientela sia direttamente, ovvero in termini di
  prezzo del servizio, sia indirettamente, ovvero in termini di giorni di
  valuta e di messa a disposizione dei fondi. Di 3 Cfr. Protocollo di
  certificazione del 3 giugno 2004 e http://disponibilitaassegni. pattichiari.it/cose.do. 4 Si veda anche il
  procedimento I675 - ABI/Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali,
  del 10 luglio 7 conseguenza gli accordi, prevedendo
  una definizione centralizzata e uniforme per tutte le banche dei
  corrispettivi interbancari, si configurano come intese che incidono non solo sui servizi
  prestati a livello interbancario, ma anche sull’erogazione dei servizi di
  pagamento ai consumatori finali. Più specificamente, la loro fissazione in
  modo coordinato limita gli spazi di autonomia decisionale delle banche
  nelle politiche commerciali alla clientela, ed è quindi
  suscettibile di comportare una significativa riduzione del grado di concorrenza del settore, che
  può condurre a condizioni economiche più onerose per i consumatori. 16. Alla luce di quanto
  esposto e coerentemente con i consolidati principi comunitari, gli accordi interbancari
  per i servizi di incasso relativi agli assegni bancari troncati, agli assegni
  circolari troncati, agli assegni troncati impagati, agli assegni impagati restituiti in stanza e ai MAV comunicazioni di
  pagato, potrebbero configurare intese
  suscettibili di falsare la concorrenza nel mercato comune ai sensi dell’articolo 81
  del Trattato CE5. b) L’applicabilità
  del diritto comunitario 17. La sussistenza del pregiudizio
  al commercio fra Stati membri dipende da un complesso di fattori (da valutare
  singolarmente e nei loro effetti cumulativi) che, tra l’altro, includono:
  la natura degli accordi, la natura dei prodotti o servizi e la posizione delle imprese
  interessate6. Inoltre, secondo il
  costante orientamento della giurisprudenza comunitaria, è suscettibile di pregiudicare gli scambi
  intracomunitari l'intesa che, sulla base di una serie di elementi
  oggettivi di diritto e di fatto, possa esercitare un'influenza diretta o indiretta, attuale o
  potenziale, sulle correnti di scambio tra Stati membri, in una misura che
  potrebbe nuocere alla realizzazione degli obiettivi di un mercato unico7. 5 Cfr. Corte di giustizia,
  sentenza del 14 luglio 1991, Zuchner,
  C-172/80; decisione della Commissione europea Eurocheques uniformi, del 10 dicembre  europea Visa International/Commissione
  Interbancaria Multilaterale, del 24 luglio  novembre 2002. 6 Cfr. la Comunicazione
  della Commissione europea sulla nozione del pregiudizio al commercio fra
  Stati membri di cui agli articoli 81 e
  82 Trattato CE (Comunicazione 2004/C 101/07, in GUCE C 101/81 del 27 aprile 2004). 7 Cfr. sentenza della Corte
  di giustizia dell’11 luglio 2005, Remia
  BV ed altri contro Commissione delle Comunità europee, C-42/84. 8 bancari troncati, gli assegni
  circolari troncati, gli assegni troncati impagati,
  gli assegni impagati
  restituiti in stanza e ai MAV comunicazioni di pagato, investono l’intero territorio
  italiano e interessano la quasi totalità delle banche che prestano in Italia servizi
  bancari alla clientela retail e business.
  Sul punto, la Commissione osserva che “gli
  organi giurisdizionali comunitari hanno stabilito in diverse sentenze che gli
  accordi che si estendono a tutto il territorio di uno Stato membro hanno, per
  loro natura, l’effetto di consolidare la compartimentazione dei mercati a livello
  nazionale, ostacolando così l’integrazione economica
  voluta dal Trattato”8. osservare che, a seguito
  dell’introduzione dell’euro, il processo di integrazione europea nel campo dei servizi di
  pagamento ha avuto un notevole sviluppo ed è uno degli obiettivi
  fondamentali del mercato unico. Inoltre, una banca estera che voglia effettuare in
  Italia attività bancaria tradizionale, verosimilmente non potrà essere effettivamente
  presente sul mercato senza offrire alla propria clientela anche i servizi in esame. 20. Tanto la natura di tali
  accordi, quanto i servizi coinvolti, nonché la rilevanza (per numero e dimensione) delle
  banche aderenti ad ABI ed al consorzio Patti Chiari, conducono a
  ravvisare un pregiudizio al commercio a livello comunitario. RITENUTO che, per quanto
  esposto, le intese in esame siano idonee a pregiudicare sensibilmente, in via
  attuale e potenziale, il commercio fra Stati membri, commercio da intendersi
  nella duplice forma del diritto di stabilimento e della libera circolazione
  di servizi; RITENUTO che, per quanto
  esposto, le intese relative agli assegni bancari troncati, agli assegni circolari
  troncati, agli assegni troncati impagati, agli assegni impagati
  restituiti in stanza e ai MAV comunicazioni di pagato, sono suscettibili di configurare violazioni
  dell’articolo 81 del Trattato CE; 8 Cfr. Punto 78 della
  Comunicazione della Commissione sulla nozione di pregiudizio, già
  citata. V. anche sentenza della Corte di Giustizia
  del 19 febbraio 2002, Wouters C-309/99. 9 DELIBERA a) l'avvio dell'istruttoria
  ai sensi dell'articolo 14, della legge n. 287/90, nei confronti dell’Associazione Bancaria
  Italiana e del consorzio PattiChiari, per accertare l'esistenza di violazioni
  dell’articolo 81 del Trattato CE; b) la fissazione del
  termine di giorni quaranta decorrenti dalla notificazione del presente provvedimento per
  l'esercizio da parte dei legali rappresentanti delle parti del diritto di essere
  sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione “Credito”
  della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno
  quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato; c) che il responsabile del
  procedimento è il Dott. Andrea Barone; d) che gli atti del
  procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione “Credito” della
  Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai
  rappresentanti legali delle parti, nonché da persona da essi delegata; e) che il procedimento deve
  concludersi entro il 30 settembre 2009. Il presente provvedimento
  verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato
  sul Bollettino
  dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 10 Avverso il presente
  provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi
  dell'articolo 33, comma 1, della legge n. 287/90, entro il termine di sessanta giorni dalla data
  di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso
  straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8, comma 2,
  del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199,
  entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. IL SEGRETARIO GENERALE Luigi Fiorentino IL PRESIDENTE Antonio
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