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| Il Sole 24 Ore del 20-12-2007 Mutui, un fondo per i subprime
  italiani Secondo le associazioni dei consumatori sono 3,2 milioni
  le famiglie italiane a potenziale rischio di insolvenza,
  causa le recenti bizze dell'Euribor (oggi il base  Secondo il XXV Rapporto Bnl/Einaudi diffuso oggi è sufficiente un
  nuovo ritocco dei tassi di interesse della Banca centrale europea nel 2008
  per mettere in ginocchio un quarto delle famiglie. Numeri che evidenziano che anche in Italia esiste un
  pericolo subprime. Non si tratta di gente che
  rischia di perdere il lavoro (le banche diffidano dal
  concedere mutui agli atipici e a chi non ha un reddito stabile a differenza
  di quanto è accaduto negli Usa). Ma di mutuatari che
  hanno sottoscritto un variabile molto basso due-tre
  anni fa (intorno al 2-3%) perché questa era l'unica condizione per accedere
  al finanziamento.  Questa fascia di popolazione oggi sconta l'effetto
  combinato dell'aumento dei tassi Bce,
  dell'allontanamento anomalo dell'Euribor rispetto ai tassi di
  riferimento europei per via della crisi di fiducia fra le banche che si
  prestano soldi sempre più a fatica.  Sta di fatto che si tratta di famiglie che sono sull'orlo del mancato rimborso delle rate e che
  vivono quindi lo spettro del pignoramento dell'immobile. La Finanziara 2008 - approvata
  lunedì dalla Camera e in dirittura d'arrivo al Senato (il voto finale
  potrebbe arrivare domani 21 dicembre) - è intervenuta per dare una mano
  a questa categoria. Come? Stanziando un fondo di 10 milioni di euro per il 2008 e altri 10 milioni per il 2009 che si
  accolla le spese del mancato rimborso delle rate dei soggetti che dimostrano
  di essere in difficoltà con il pagamento. Questi, una volta palesata
  la condizione di difficoltà (che non dovrebbe essere difficile da
  quantificare visto che le banche hanno in mano l'istruttoria e conoscono la
  loro situazione), possono chiedere la sospensione del pagamento per un
  periodo che non può eccedere i 18 mesi, fino a
  un massimo di due volte. La manovra stabilisce che spetta al ministero
  dell'Economia fissarne i dettagli in un regolamento. Resta però da sciogliere un dubbio: viste le
  proporzioni (oltre 3 milioni di famiglie a rischio) l'importo stanziato (10
  milioni l'anno per due anni) sarà sufficiente
  per coprire tutti i subprime italiani? Per chi vuole approfondire il tema, ecco i 6 commi (dal 482 al 487) contenuti nell'articolo 2 del testo della Finanziaria 2008 approvato lunedì dalla Camera. 482. È istituito presso il Ministero
  dell'economia e delle finanze il Fondo di solidarietà per i mutui per
  l'acquisto della prima casa, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. 483. Per i contratti di mutuo riferiti all'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione
  principale del mutuatario, questi può chiedere la sospensione del
  pagamento delle rate per non più di due volte e per un periodo massimo
  complessivo non superiore a diciotto mesi nel corso dell'esecuzione del
  contratto. In tal caso, la durata del contratto di mutuo e quella delle
  garanzie per esso prestate è prorogata di un
  periodo eguale alla durata della sospensione. Al termine della sospensione,
  il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità
  originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente
  intervenuto fra le parti per la rinegoziazione
  delle condizioni del contratto medesimo. 484. La sospensione prevista dal comma 483 non
  può essere richiesta dopo che sia iniziato il
  procedimento esecutivo per l'escussione delle garanzie. 485. Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari
  o finanziari, il Fondo istituito dal comma 482, su
  richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà prevista dal
  comma 483, presentata per il tramite dell'intermediario medesimo, provvede al
  pagamento dei costi delle procedure bancarie e degli onorari notarili
  necessari per la sospensione del pagamento delle rate del mutuo.          486. Per conseguire il beneficio di cui al comma 483,
  il mutuatario deve dimostrare, nelle forme stabilite dal regolamento di attuazione previsto dal comma 487, di non essere in
  grado di provvedere al pagamento delle rate del mutuo, per le quali chiede la
  sospensione, e degli oneri indicati al comma 485. 487. Con regolamento adottato dal Ministro
  dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della
  solidarietà sociale, sono stabilite le norme di attuazione
  del Fondo di cui ai commi da  (Radiocor-24 minuti) |