|   Il PuntO n° 146   Vicenda Alitalia.  Partecipazioni parastatali: grano per pochi,
  loglio per gli altri.   Di Mauro Novelli  1-9-2008         Le “partecipazioni statali” furono inventate dal fascismo
  (Eni, Iri ecc.) l fine di supportare un sistema
  economico troppo gracile per superare la crisi mondiale del 1929. Nel
  dopoguerra, con una classe politica adeguata (sia al governo, sia all’opposizione)
  il sistema risultò di buon supporto alla ricostruzione del paese. Il Ministero
  delle Partecipazioni Statali (costituito nel dicembre 1956) gestì
  aziende di stato (industrie, banche, società finanziarie, trasporti e
  altro) ed il sistema permise all’economia italiana di rinascere e di
  collocarsi tra i grandi del pianeta. Dalla seconda metà degli anni ’70, il meccanismo
  degenerò parallelamente al decadere della qualità della classe
  politica, che forzò il sistema per attingere a finanziamenti illeciti dei
  partiti - con particolare vantaggio di quelli al governo -, ed avere a
  disposizione enti da rimpinzare di clientes e
  raccomandati. A fine anni ’80, il crollo del muro di Berlino fece
  evaporare, con la fine della guerra fredda, ogni vantaggio di cui aveva
  goduto la casta nella gestione  della cosa pubblica sbandierando la
  minaccia delle armate rosse. In pochi anni, il malcontento contro quei metodi
  di gestione si concretizzò in prese di posizione nette e decise della
  pubblica opinione.  Il 15 aprile 1993, il referendum abrogativo del Ministero
  delle Partecipazioni Statali ebbe un larghissimo consenso (oltre il 90 per
  cento di SI).  In pochi anni vennero privatizzate – troppo spesso a
  prezzi di favore - quelle aziende del sistema in buona salute e con discrete
  prospettive di sviluppo: le società dell'IRI,  dell'EFIM, l'ENI, e passarono
  rapidamente nelle mani di privati investitori privati, italiani e stranieri. Ma “più del color
  poté il digiuno”. Uscite dalla porta, le “Partecipazioni statali” rientrarono
  dalla finestra sotto forma di “Partecipazioni locali” (società
  partecipate, comunità montane ecc.): un tempo accentrato, nella
  seconda metà degli anni novanta il know-how di utilizzo del meccanismo
  fu diffuso in migliaia di centri di gestione.  Da qualche tempo si parla dei costi dei politici e di
  coloro che, eletti o nominati, vivono di politica (430mila personaggi, uno
  ogni 135 italiani). Anche le Partecipazioni locali sono messe sotto accusa e
  rischiano una drastica riduzione. Ma a fianco a quelle statali e, successivamente, a quelle locali, hanno convissuto – con un andamento carsico
  – le “partecipazioni parastatali”, la cui filosofia consiste nel privatizzare
  grandi aziende in crisi, dopo aver separato il grano dal loglio: il grano lo
  acquisisce il privato, il loglio se lo tiene l’erario (cioè  i cittadini italiani).  Limitiamoci agli ultimi 20 anni.  Le partecipazioni parastatali hanno dato luogo alla vicenda Alfa-Fiat-Ford
  (1986) con l’annullamento degli utili Lancia  ad opera delle perdite Alfa ed il
  conseguente becco asciutto dell’erario; alla vicenda
  Olivetti (1992) con l’assunzione di 1500 dipendenti nella pubblica
  amministrazione; alla vicenda Banco di
  Napoli (1998) con oltre 10 mila miliardi di vecchie lire (si disse di
  crediti difficilmente esigibili) versati in dote alla bad bank
  di “proprietà” del Tesoro, da questo cartolarizzati
  e “venduti” alla Goldman Sachs (rientrata in quasi dieci anni di ben 8.000 di
  quei 10mila miliardi considerati inesigibili). A parte Parmalat, Cirio ecc., oggi il fenomeno carsico sta
  per riproporsi con Alitalia: il grano a 17 investitori/salvatori
  dell’italianità della compagnia, il loglio ai restanti 60 milioni di
  cittadini. La Marzano del
  2003 viene rivista, corretta e adattata
  alla nuova vicenda.  Ai migliori livelli di un maturo mercato liberista. “Responsabilità”? “Stai a cercare le
  responsabilità quando la barca affonda…?” “Ma ha una delle flotte
  più vecchie… da anni nessuno si è interessato alle vicende
  industriali della compagnia, non i dirigenti… non i sindacati… non gli
  amministratori nominati dai vari governi succedutisi…. Tutti si sono interessati
  a stipendi, vantaggi, liquidazioni..”. “Stupidaggini…
  dobbiamo salvare Aliatalia dal fallimento…!”. “Diritti dei creditori obbligazionisti?”. “Nessuno!”. “Ma
  prestarono soldi ad una azienda di proprietà
  statale e da esso gestita!!”. “Problemi loro. Vedremo se i fondi dormienti….” “Diritti dei creditori di Air One?”.
  “Quelli sono altri creditori, sono banche… I debiti di Air One
  passano alla nuova società, quindi verranno onorati.”.  Ma la concorrenza? L’Antitrust?”.
  “La legge prevede l’annullamento dell’azione dell’Autorità da vicende
  gravi come quella della compagnia di bandiera”. Conclusione: qualcuno deve aver scoperto che il grano deve
  essere diviso per pochi (sempre gli stessi) ed il loglio per molti (sempre
  gli stessi).   
   
  
   Documentazione
  minima   SUL
  CASO ALFA - FIAT SCONTRO ALLA CAMERA IL PCI CRITICA LA SCELTA DEL GOVERNOLa Repubblica — 11 novembre 1986
    ROMA - La vendita dell' Alfa Romeo alla Fiat è approdata in
  Parlamento. Ieri la vicenda è stata affrontata dalla Commissione
  Bilancio della Camera. Accompagnato dal presidente dell' Iri,
  Prodi, e da quello della Finmeccanica, Viezzoli, il
  ministro delle Partecipazioni Statali, Clelio Darida, ha spiegato le ragioni della scelta. A far
  pendere la bilancia per la "soluzione nazionale" - ha sostenuto -
  c' è stato il fatto che l' "offerta Fiat
  comprende tutte le consociate italiane dell' Alfa Romeo ed evita la complessa
  fase del primo triennio di vita della nuova società". "La
  Ford - ha precisato ancora il ministro - avrebbe assunto la maggioranza
  azionaria soltanto nel 1990". Anche sotto l' aspetto
  dell' occupazione la proposta di Corso Marconi è risultata migliore in
  quanto "prevede una chiara enunciazione degli obiettivi futuri e un
  progressivo riassorbimento dei seimila lavoratori Alfa oggi in cassa
  integrazione". Darida ha confermato ufficialmente quelle che fino ad ora erano
  indiscrezioni giornalistiche: "La nuova società avrà un
  conferimento, da parte della Finmeccanica, di 1.050 miliardi di patrimonio
  netto e 700 miliardi di debiti pregressi. La Fiat
  conferirà invece 400 miliardi di patrimonio netto e 700 miliardi di
  liquidi, con i quali la nuova società potrà rimborsare i
  debiti". Il ministro ha poi sottolineato che così, dal
  primo gennaio prossimo, "la Finmeccanica non avrà più
  oneri legati alla gestione dell' Alfa Romeo".
  Ai giornalisti che gli domandavano notizie sulla parte finanziaria dell' offerta della Ford, come sollecitato dai comunisti, Darida ha risposto che da parte Iri-Finmeccanica
  "non vi è alcun problema nel rendere nota l' offerta, basta che
  la Ford dia l' autorizzazione per iscritto". Il ministro non sapeva
  ancora che l' amministratore delegato della
  Finmeccanica, Fabiano Fabiani, ieri pomeriggio aveva incontrato a Londra il
  presidente della Ford Europa e che questi - dopo aver dato atto alla Finmeccanica
  della "correttezza" nel corso della trattativa fatta con
  "criteri tecnici e professionali" - gli aveva anche ribadito
  "la riservatezza e confidenzialità" di tutti i documenti
  scambiati tra le parti. Insomma, l' offerta
  finanziaria della Ford non la conosceremo mai. Il Partito comunista ha
  criticato il comportamento del governo. Sul caso Alfa il Pci ha annunciato
  battaglia parlamentare fin da giovedì scorso, quando Iri e
  Finmeccanica hanno deciso formalmente di cedere la casa automobilistica di
  Stato ad Agnelli. In quella occasione, il vicepresidente della Commissione
  Bilancio di Montecitorio, il comunista Eugenio Peggio, ha scritto una lettera
  al presidente, Cirino Pomicino. Gli ha fatto capire
  che il Pci non si sarebbe accontentato di un dibattito parlamentare formale e
  avrebbe chiesto tutta una serie di informazioni. Ieri è stato di
  parola. Prima di tutto ha chiesto l' ammontare dell'
  offerta presentata dalla Ford per acquistare l' Alfa in modo da poter
  effettuare un confronto con la cifra indicata dalla Fiat. Poi ha domandato al
  ministro Darida quanto costerà allo Stato il
  passaggio dell' Alfa sotto bandiera torinese.
  Secondo il Pci, infatti non è chiaro a quanto
  ammonterà il mancato gettito per il fisco determinato dalla creazione
  della nuova società Lancia-Alfa. Infatti le
  perdite della casa di Arese consentiranno all' Avvocato di non pagare le
  tasse sugli utili della Lancia. E non è nemmeno chiaro l' ammontare
  dei finanziamenti per la ricerca e per l' innovazione
  tecnologica che prenderanno la strada di Torino. Giovedì scorso, a chi
  gli domandava il perchè di tanto livore
  verso Agnelli, il parlamentare comunista rispondeva così: "Non c'
  è livore, c' è soltanto la considerazione che gli interessi dell' Italia non coincidono necessariamente con quelli
  della Fiat. C' è il fatto che oggi nel settore dell'
  auto, in Italia, c' è un monopolio assoluto con tutte le
  conseguenze che derivano". - di FELICE SAULINO    
  
   la crisi dell'
  informatica. Esuberi OLIVETTI: per 1500 pronto un posto " statale " -
  Corriere della Sera (29 gennaio 1992)la situazione delle
  trattative tra impresa e sindacati. il ruolo dello
  Stato nella soluzione della vertenza.Arona: Ibm tratto'
  anche con noi  TITOLO: Esuberi Olivetti:
  per 1.500 pronto un posto "statale" -  ROMA .
  La vertenza Olivetti si allarga. Partita dal problema di 2.500 lavoratori di
  troppo, si e' trasformata in una questione di politica industriale con al centro il futuro dell' informatica in Italia. L' azienda di Ivrea ha confermato che in questa settimana avviera' le procedure per la messa in cassa integrazione
  di 2.200 dipendenti (non sono piu' 2.500 perche' si calcola che durante l' anno 300 andranno in
  pensione). Ma ha anche presentato un piano triennale (' 92.' 94) di rilancio
  basato su tre numeri: 2.100 miliardi di lire di investimenti in ricerca,
  sviluppo e innovazione tecnologica, sostenuti in
  parte dallo Stato con la legge 46 che dovrebbe essere rifinanziata; 4.500
  miliardi come risultato della vendita di prodotti Olivetti alla pubblica
  amministrazione (informatizzazione degli uffici e dei servizi pubblici); 700
  miliardi di costi impegnati nella ristrutturazione del gruppo. Il documento
  e' stato presentato ieri dal responsabile delle relazioni industriali dell' Olivetti, Giorgio Arona, ai sindacati e ai ministri
  del Lavoro Franco Marini, della Funzione pubblica Remo Gaspari
  e dell' Industria Guido Bodrato. Oggi il confronto
  continua con la consegna da parte dei tre ministri di un documento di
  risposta. Il governo si impegnera' ad assorbire
  negli uffici della pubblica amministrazione del Nord almeno 1.500 dipendenti
  dei 2.200 in
  eccedenza nel gruppo Olivetti. Nelle regioni settentrionali, spiegano alla
  Funzione pubblica, c' e' molta disponibilita' di
  posti pubblici e non a caso le previsioni di assorbimento sono passate dalle
  mille unita' della scorsa settimana alle attuali
  1.500. Il governo dovra' pero'
  mettere a punto un provvedimento per accelerare le procedure che consentono
  il passaggio dal privato al pubblico. Piu' spinose,
  invece, le questioni che riguardano gli impegni finanziari dello Stato.
  "Il ministro dell' Industria ha gia' fatto capire che 4.500 miliardi di domanda pubblica
  in tre anni sono troppi", dicono i sindacati. E anche il rifinanziamento
  della legge 46 sull' innovazione tecnologica, per
  concorrere ai 2.100 miliardi di investimenti Olivetti, appare problematico. Bisognera' vedere se il governo scendera'
  nei dettagli o se invece si limitera' a impegni
  generici. Bodrato ieri ha sottolineato l' esigenza di rilanciare in forme nuove il discorso sulle
  sinergie tra informatica pubblica (Finsiel) e privata (societa'
  Ois del gruppo Olivetti). Per il sindacato,
  spiegano Fausto Vigevani (Fiom.Cgil),
  Gianni Italia (Fim.Cisl) e Franco Lotito (Uim), gli obiettivi
  restano il salvataggio degli stabilimenti di Crema e Pozzuoli e garanzie
  concrete sull' assunzione nel pubblico impiego.
  Arona, a proposito dell' alleanza tra il colosso
  americano Ibm e la societa' pubblica informatica
  francese Bull, resa nota ieri (e di cui si parla nel servizio qui accanto,
  ndr), ha rivelato: "Un' analoga proposta era stata fatta dall' Ibm all'
  Olivetti nel ' 91, ma l' azienda non l' ha ritenuta interessante".
  Enrico Marro 
  
     L'ANNESSIONE SABAUDA DEL
  BANCONAPOLI di ALDO SESTO TERZI* Da www.napolibera.net
  08/04/2008 - 18:50    L’ articolo di Massimo Mucchetti sul “Corriere della Sera” del 7 aprile,
  intitolato “ Banche, chi pagherà il conto dei rischi?”, istituisce una
  analogia comparativa tra la vicenda, senza precedenti neppure nel New Deal,
  del salvataggio pubblico della banca d’ affari americana Bear Sterns (come volendosi, della Northern
  Rock britannica) con la ristrutturazione cosiddetta del Banco di Napoli.  In realtà questa fu
  una vera e propria annessione, da parte della Banca Nazionale del Lavoro e dell’ INA associata, auspice l’ asta organizzata dal
  Ministero del Tesoro nel 1996, per la vendita del 51% della proprietà
  dell’ Istituto Napoletano. Aggiudicata per la cifra derisoria di 61 miliardi
  di vecchie lire. Da rilevare che il gestore dell’ incanto,
  il Direttore Generale del Tesoro, era contemporaneamente nel board della BNL: Mario Draghi, oggi Governatore della
  Banca d’ Italia. Dopo appena tre anni la maggioranza del Banco viene
  acquisita, ma per la più realistica somma di
  3000 miliardi, dall’ IMI-San Paolo. Con una plusvalenza al venditore di ben
  2940 ml., su 61 che fu l’investimento. Il 5000 % di
  guadagno, gratis et amore Dei. Balza agli occhi una
  grande differenza col caso della Bear Sterns o
  della Northern Rock, tecnicamente fallite:
  viceversa il Banco Napoli fu sottovalutato, alla famosa asta indetta da Mario
  Draghi, in virtù di una massa creditizia, circa 10.000 miliardi di
  vecchie lire, considerati “inesigibili” senza tanti complimenti di indagini
  ulteriori. A tal uopo rimane una forte contraddizione, visibile d’emlbée: di numerosi clienti “sofferenziali”
  rilevati in Malus nella gestione a bilancio di BancoNapoli,
  ma nello stesso tempo inseriti in Bonus nella gestione di analogo bilancio
  della BNL. Oggetto di intense relazioni (libri e pubblicazioni) dei professori Gustavo Minervini,
  Adriano Giannola e Nicola De Janni,
  queste aporìe non sono mai state di pubblico
  dominio alle stampe nazionali. Ma c’ è di più. La “Bad Bank” che rilevò quei debiti, denominata S.G.A., che terminerà entro il 2008 fissato per
  legge il suo compito di recuperatore. Mario Draghi, prima che Governatore Bankiktalia, fu VicePresidente
  di Goldman Sachs. La stessa potentissima banca di affari che si era aggiudicata
  il portafoglio dei crediti inesigibili della SGA. La SGA è la Bad Bank creata per assorbire tutti i crediti che il Banco di
  Napoli non riusciva a riscuotere. La costituzione della SGA è stato il
  presupposto per l'acquisizione del Banco di Napoli da parte del Sanpaolo Imi. In sintesi: la Banca d'Italia, viste le
  condizioni disperate del Banco di Napoli, ha indotto il SanPaolo Imi a
  comperare quella banca decotta. A Torino non sono esattamente stupidi ed hanno
  preteso di comperare il Banco di Napoli solo dopo la "pulitura" dei
  suoi bilanci. E' stata quindi creata la SGA, banca senza sportelli o veri
  uffici, ma "titolare" di crediti spazzatura, produttivi solo di
  costi di gestione e di nessuna entrata. Ovviamente la creazione della SGA
  è un costo per l'intera collettività, proprio come la Bear Sterns e la Northern Rock,
  accollate alle economia europee grazie ai servigi
  della BCE che inietta liquidità, in euro pregiati, a getto continuo,
  in quelle come in altre fornaci-Moloch della finanza speculativa d’ oltreatlantico. Così, tenendo fermo il tasso di
  riferimento, consente ai medesimi di sfruttare al massimo il carry trade, indebitarsi in dollari a tasso zero per
  poi imprestare euro a tasso 4,5 %, onde ricostituire i capitali in default: a
  danno di salari ed imprese, dei consumi interni di mercato europei, delle sue
  esportazioni, nonché dei pubblici investimenti infrastrutturali tutti
  così indispensabili al Continente antico ed alle sue economie. La BCE
  non fa, infatti, una politica DIVERSA da quella della Fed Statunitense, come
  gli sciocchi credono quel che imbroglioni dicono, ma bensì ad essa COMPLEMENTARE, e
  a quella subalterna. Ma per tornare al punto: non avendo strutture proprie, la
  stessa SGA ha appaltato la gestione dei suoi crediti al Sanpaolo
  Imi-Banco di Napoli. Altri costi addossati per la collettività. Al
  Ministero del Tesoro, il Direttore Generale ebbe allora un dì un'idea semplice semplice: perchè non vendere ad operatori specializzati
  questi crediti spazzatura e liquidare la SGA ? Si è quindi tenuta una
  gara che ha portato
  all'aggiudicazione in favore della Goldmann.
  Successivamente i crediti della SGA sono stati recuperati al 90%. Come
  dimostrano i bilanci pubblicati di detta “bad bank”, ma soprattutto come riconosce lo stesso
  Governatore Mario Draghi nella sua relazione del 31 maggio 2006: ben 8000
  miliardi di quell’ ammontare NON costituito da pezze “inesigibili”, ma solo
  “incagliate” e già recuperate successivamente; e gli ulteriori 1186 mld. ancora mancanti al recupero totale potranno
  benissimo essere riscossi entro il 2008, allo scadere per legge della detta
  “bad bank” così denominata. Tanto sia detto
  per rendere giustizia alla ex-Banca di un Sud
  (Centro incluso) ormai privato, da Roma a Palermo passando per Napoli, di
  qualunque volano creditizio ad ogni attività d’impresa: con la
  conseguenza ovvia di necrotizzare produttivamente una buona metà del
  corpo nazionale, e senza più l’ illusione che la
  mancante settentrionale possa sfuggire l’ estendersi il processo cancrenoso.  ALDO SESTO TERZI *
  DIRIGENTE BANCARIO 
  
     L'avvocato
  Gianni "Binario privilegiato per i creditori di AirOne".
  Di
  Massimo Sideri Francesco Gianni.Il Corriere della Sera 30-8-2008   MILANO - "I creditori di AirOne
  potrebbero trovarsi in una situazione migliore rispetto a quelli di
  Alitalia". L'avvocato Francesco Gianni, dello
  studio legale Gianni, Origoni, Grippo & Partners, che ha seguito il caso Parmalat proprio durante
  il commissariamento, ieri era a Parigi per una conferenza su questi temi.
  Quindi ci sarà un doppio binario? "Sono
  situazioni diverse: AirOne non è insolvente,
  è in bonis. La cessione si potrebbe
  configurare come cessione di ramo d'azienda o conferimento e in questi casi,
  salvo accordi contrari, la legge è chiara: i debiti seguono gli attivi
  nella good company. Dunque
  rispetto ai creditori Alitalia che finiranno nella bad company, quelli di AirOne potranno contare su maggiori risorse e una
  società nuova". Ma come potranno proteggere la Nuova
  Alitalia da cause e revocatorie? "Se gli attivi
  fossero ceduti passerebbero nella good company
  anche le revocatorie. Quindi la good
  company sarebbe titolata a continuare le revocatorie con l'anomalia che le
  banche che sono diventate socie si troverebbero a subirle". Non
  sarà un secondo caso Parmalat... "Quella situazione evidentemente
  ha dato molto fastidio al sistema bancario". Lo Stato non rischia di
  essere chiamato in causa per il prestito ponte? "Si
  potrebbe sostenere che quando il prestito era stato concesso ed erogato la
  società fosse già decotta aggravando il dissesto. Se
  fosse una banca si potrebbe intentare una causa per danni. Ma
  contro il Tesoro sarebbe la prima volta". Massimo Sideri Francesco Gianni. 
  
  
Decreto 23/12/2003 Marzano/ParmalatGazzetta
  Ufficiale N. 298 del 24 Dicembre 2003    DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2003, n.347Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato
  di insolvenza.
 IL
  PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAVisti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
 Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di
  adottare misure
 integrative e correttive della normativa vigente in materia di
 amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di
 insolvenza, al fine di accelerare la definizione dei relativi
 procedimenti, assicurando la continuazione ordinata delle attivita'
 industriali senza dispersione dell'avviamento, tutelando i creditori
 e garantendo il regolare svolgimento del mercato;
 Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
 riunione del 23 dicembre 2003;
 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
 Ministro delle attivita' produttive, di concerto
  con i Ministri della
 giustizia e delle politiche agricole e forestali;
 
 
 E m a n ail seguente decreto-legge:
 Art. 1.
 Requisiti per l'ammissione
 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese in stato di
  insolvenza che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione
  economica e finanziaria di cui all'articolo 27,comma
  2, lettera b), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 - di seguito
  denominato: «decreto legislativo n. 270» - purche' abbiano,
  congiuntamente, i seguenti requisiti:
 a) lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di
  integrazione dei guadagni, non inferiori a mille da almeno un anno;
 b) debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare
  complessivo non inferiore a un miliardo di euro.
 Art.
  2.Ammissione immediata all'amministrazione straordinaria 1. L'impresa che si trovi
  nelle condizioni di cui all'articolo 1
 puo' richiedere con istanza motivata al Ministro delle attivita' produttive e corredata
  di adeguata documentazione, dandone contestuale comunicazione al tribunale
  del luogo in cui ha la sede principale, l'ammissione alla procedura di
  amministrazione straordinaria, tramite la ristrutturazione economica e
  finanziaria di cui all'articolo 1.
 2. Con proprio decreto il Ministro delle attivita'
  produttive provvede, valutati i requisiti di cui all'articolo 1 e le
  motivazioni della richiesta all'ammissione immediata dell'impresa alla
  procedura di amministrazione straordinaria, alla nomina del commissario straordinario,
  con le modalita' di cui all'articolo 38 del decreto
  legislativo n. 270 in
  conformita' ai criteri fissati dal medesimo Ministro
  ed alla definizione degli specifici poteri conferiti allo
 stesso commissario straordinario.
 3. Il decreto di cui al comma 2 e' comunicato entro tre giorni al competente
  tribunale.
 Art.
  3.Funzioni del commissario straordinario
 1. Il commissario straordinario svolge anche le funzioni attribuite al
  commissario giudiziale di cui al decreto legislativo n. 270.
 2. Entro il termine di sessanta giorni dalla data del decreto di nomina, il
  commissario straordinario deposita presso il tribunale una relazione,
  corredata dai documenti e dalle informazioni indicate dall'articolo 5 del
  decreto legislativo n. 270; tale termine puo' essere
  prorogato dal tribunale, su richiesta motivata del commissario, una sola
  volta e per non piu' di ulteriori sessanta giorni.
 3. Nel termine di cui al comma 2 il commissario straordinario puo' richiedere al Ministro delle attivita'
  produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di
  altre imprese del gruppo.
 Art.
  4.Accertamento dello stato di insolvenza
 e programma di ristrutturazione 1. Il tribunale,
  sulla base della relazione presentata dal commissario, accerta con sentenza
  lo stato di insolvenza dell'impresa e assume i provvedimenti di cui
  all'articolo 8, comma 1, lettere a),
 d) ed e), del decreto legislativo n. 270.
 2. Entro centottanta giorni dalla data del decreto di nomina, il commissario
  straordinario presenta al Ministro delle attivita' produttive
  il programma di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 270, redatto
  secondo l'indirizzo di cui
 all'articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto medesimo. Nello stesso
  termine, il commissario presenta la relazione contenente la descrizione
  particolareggiata delle cause di insolvenza, prevista dall'articolo 28, commi
  1 e 2, del decreto legislativo n. 270.
 3. Su richiesta motivata del commissario, il termine per la presentazione del
  programma puo' essere prorogato dal Ministro delle attivita' produttive, per non piu'
  di ulteriori novanta giorni.
 4. Qualora il Ministro non autorizzi l'esecuzione del piano e nel caso non
  sia possibile adottare il programma di cessione dei beni di cui all'articolo
  27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 270, il tribunale, su
  richiesta del commissario straordinario, dispone la conversione della
  procedura di amministrazione straordinaria in fallimento, ferma restando la
  disciplina dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 270.
 Art.
  5.Operazioni necessarie per la salvaguardia del gruppo 1. Il Ministro puo' autorizzare operazioni di cessione e di
 utilizzo di beni, di aziende o di rami di aziende dell'impresa richieste dal
  commissario qualora siano finalizzate alla
 ristrutturazione dell'impresa o del gruppo.
 2. Fino all'autorizzazione del programma di cui all'articolo 4, il commissario
  straordinario puo' richiedere al Ministro delle attivita' produttive l'autorizzazione al compimento delle
  operazioni o delle categorie di operazioni necessarie per la salvaguardia
  della continuita' dell'attivita'
  aziendale delle imprese del gruppo.
 Art.
  6.Azioni revocatorie
 1. Il commissario straordinario puo' proporre le
  azioni revocatorie previste dall'articolo 49 del decreto legislativo n. 270
  anche dopo l'autorizzazione alla esecuzione del
  programma di ristrutturazione, purche' funzionali
  al raggiungimento degli obiettivi del programmastesso.
 Art.
  7.Intesa del Ministero delle politiche agricole e forestali 1. In caso di imprese che
  operano nella produzione, prima
 trasformazione e commercializzazione nei settori connessi ai prodotti elencati
  nell'allegato 1 del trattato istitutivo della comunita'
  europea, negli allegati 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92 come modificato
  dal regolamento CE n. 692/2003 del Consiglio dell'8 aprile 2003 ed agli altri
  prodotti qualificati agricoli dal diritto comunitario, le autorizzazioni
  previste dagli articoli 4 e 5 sono adottate dal Ministro delle attivita' produttive, di intesa con il
 Ministro delle politiche agricole e forestali.
 Art.
  8.Disposizioni finali
 1. Per quanto non disposto diversamente dal presente decreto, si applicano le
  norme di cui al decreto legislativo n. 270.
 Art.
  9.Entrata in vigore
 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
  sara' presentato alle Camere per la conversione in
  legge.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
  inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
  osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 23 dicembre 2003
 CIAMPI
 Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
 Marzano, Ministro delle attivita' produttive
 Castelli, Ministro della giustizia Alemanno, Ministro delle politiche agricole
  e forestali
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
  
 Il testo del Decreto Marzano new/Alitalia
  approvato dal Consiglio dei Ministri il 28-8-08 
Decreto legge «di riforma delle
  procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi» 28-8-2008 ARTICOLO 1 1. All'articolo 1 del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, di seguito denominato:
  «decreto legge n. 347», dopo le parole «di cui all'articolo 27, comma 2,» sono aggiunte le seguenti: «lettera a) ovvero ».
 2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 347, il periodo «la
  ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 1» è
  sostituito dal seguente periodo: «la ristrutturazione economica e finanziaria
  di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 270
  ovvero tramite la cessione dei complessi aziendali di cui al comma 2, lettera
  a) del medesimo articolo 27».
 3. All'articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 347, è inserito il
  seguente periodo:
 «Per le società operanti nel settore dei
  servizi pubblici essenziali, l'ammissione immediata alla procedura di
  amministrazione straordinaria, la nomina del commissario straordinario e la
  determinazione del relativo compenso, ivi incluse le altre condizioni
  dell'incarico anche in deroga alla vigente normativa in materia, sono
  disposte con decreto del presidente del Consiglio dei ministri o del ministro
  dello Sviluppo economico, con le modalità di cui all'articolo 38 del
  decreto legislativo n. 270, in quanto
  compatibili, e in conformità ai criteri fissati dal medesimo decreto.
  Tale decreto può prescrivere il compimento di atti necessari al
  conseguimento delle finalità della procedura».
 4. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legge n. 347, le parole «di
  ristrutturazione» sono soppresse.
 5. All'articolo 3, comma 3, del decreto legge n. 347, dopo il punto, è
  aggiunto il seguente periodo: «Per imprese del gruppo, si intendono anche le
  imprese partecipate che intrattengono, in via sostanzialmente esclusiva,
  rapporti contrattuali con l'impresa sottoposta alle procedure previste dal
  presente decreto, per la fornitura di servizi necessari allo svolgimento
  dell'attività».
 6. Nella rubrica dell'articolo 4 del decreto legge n. 347, le parole «di
  ristrutturazione» sono sostituite con le seguenti: «del commissario
  straordinario».
 7. All'articolo 4, comma 2, del decreto legge n. 347, dopo le parole «di cui
  all'articolo 27, comma 2,» sono aggiunte le
  seguenti: «lettera a) ovvero ».
 8. Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto legge n. 347 è sostituito
  dal seguente: «4. Qualora non sia possibile
  adottare, oppure il Ministro non autorizzi il programma di cui all'articolo
  27, comma 2, lettera a) né quello di cui alla lettera b) del decreto
  legislativo n. 270, il tribunale, sentito il commissario straordinario,
  dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in
  fallimento, ferma restando la disciplina dell'articolo 70 del decreto
  legislativo n. 270».
 9. Al comma 4-bis dell'articolo 4 del decreto legge n. 347, le parole
  «è presentato» sono sostituite dalle seguenti: «può anche
  essere presentato».
 10. Dopo il comma 4-ter dell'articolo 4 del decreto legge n. 347, sono
  inseriti i seguenti commi:
 «4-quater. Fermo restando il rispetto dei principi
  di trasparenza per ogni operazione disciplinata dal presente decreto, in
  deroga al disposto dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 270, e con
  riferimento alle società di cui all'articolo 2, comma 2, secondo
  periodo, il commissario straordinario individua l'acquirente, a trattativa
  privata, tra i soggetti che garantiscono la continuità nel medio
  periodo del relativo servizio, la rapidità dell'intervento e il
  rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale, ivi compresi i
  trattati di cui è parte l'Italia. Il prezzo di cessione non è
  inferiore a quello di mercato come risultante da perizia effettuata da
  primaria istituzione finanziaria con funzione di esperto indipendente,
  individuata con decreto del ministro dello Sviluppo economico. Si applicano i
  commi da 4 a 8 dell'articolo 105 del
  regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267».
 «4-quinquies. Con riferimento alle imprese di cui
  all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, le operazioni di concentrazione
  connesse o contestuali o comunque previste nel programma debitamente
  autorizzato di cui al comma 2 del presente articolo ovvero nel provvedimento
  di autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 5, rispondono a preminenti
  interessi generali e sono escluse dalla necessità dell'autorizzazione
  di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, fermo quanto previsto dagli
  articoli 2 e 3 della stessa legge. Le parti sono, comunque, tenute a
  notificare preventivamente le suddette operazioni all'Autorità garante
  della concorrenza e del mercato unitamente alla proposta di misure
  comportamentali idonee a prevenire il rischio di imposizione di prezzi o
  altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose per i consumatori in
  conseguenza dell'operazione. L'Autorità, con propria deliberazione
  adottata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'operazione, prescrive
  le suddette misure, con le modificazioni e integrazioni ritenute necessarie;
  definisce altresì il termine, comunque non inferiore a tre anni, entro
  il quale le posizioni di monopolio eventualmente
  determinatesi devono cessare. In caso di inottemperanza si applicano le
  sanzioni di cui all'articolo 19 della legge n. 287/1990».
 «4-sexies. L'ammissione delle società di cui
  all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, alla procedura di amministrazione
  di cui al presente decreto e lo stato economico e finanziario di tali
  società non comportano, per un periodo di sei mesi, dalla data di
  entrata in vigore del presente decreto, il venir meno dei requisiti per il
  mantenimento, in capo alle stesse, delle eventuali autorizzazioni,
  certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli per l'esercizio e
  la conduzione delle relative attività svolte alla data di
  sottoposizione delle stesse alle procedure previste dal presente decreto. In
  caso di cessione di aziende e rami di aziende ai sensi del presente decreto,
  le autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli
  sono trasferiti all'acquirente».
 «4-septies. Per le procedure il cui programma
  risulti già prorogato ai sensi del comma 4-ter e che, in ragione della
  loro particolare complessità non possano essere definite entro il
  termine indicato al suddetto comma, il ministro dello Sviluppo economico può
  disporre con le medesime modalità un'ulteriore proroga del termine di
  esecuzione del programma per un massimo di 12 mesi.».
 11. All'articolo 5, comma 1, del decreto legge n. 347, dopo il termine
  «ristrutturazione» è inserito il seguente periodo: «o alla
  salvaguardia del valore economico e produttivo totale o parziale».
 12. All'articolo 5, comma 1, decreto legge n. 347, dopo il periodo
  «dell'impresa o del gruppo» e dopo il punto, sono inseriti i seguenti
  periodi: «Per motivi di urgenza le medesime
  operazioni possono essere autorizzate anche prima della dichiarazione dello
  stato di insolvenza. Gli atti del Commissario straordinario restano devoluti
  alla cognizione del giudice di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n.
  270 del 1999.».
 13. All'articolo 5 del decreto legge n. 347, dopo il comma 2-bis, sono
  inseriti i seguenti commi:
 «3. Nel caso di ammissione alla procedura di
  amministrazione straordinaria di imprese di cui all'articolo 2, comma 2,
  secondo periodo, e ai fini della concessione degli ammortizzatori sociali di
  cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249,
  convertito dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, i
  termini di cui all'articolo 4, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n.
  223, di cui all'articolo 2, comma 6, del Dpr 10
  giugno 2000, n. 218, e di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 29
  dicembre 1990, n. 428, sono ridotti della metà. Nell'ambito delle
  consultazioni di cui all'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo n.
  270/1999, ovvero esaurite le stesse infruttuosamente, il Commissario e il
  cessionario possono concordare il trasferimento solo parziale di complessi
  aziendali o attività produttive in precedenza unitarie e definire i
  contenuti di uno o più rami d'azienda, anche non preesistenti, con
  individuazione di quei lavoratori che passano alle dipendenze del
  cessionario. I passaggi anche solo parziali di lavoratori alle dipendenze del
  cessionario possono essere effettuati anche previa collocazione in Cassa
  integrazioni guadagni straordinaria o cessazione del rapporto di lavoro in
  essere e assunzione da parte del cessionario.».
 «3-bis. 14. Nel caso di assunzione o trasferimento
  di lavoratori dipendenti di imprese ammesse alla procedura di amministrazione
  straordinaria di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, destinatari di
  trattamenti di Cassa integrazione guadagni straordinaria e di
  mobilità, al fine di agevolarne il reimpiego, sono garantiti i
  benefici di cui all'articolo 8, commi 2 e 4, e di cui all'articolo 25, comma
  9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.».
 
 ARTICOLO 2
 1. I trattamenti di Cassa integrazioni guadagni straordinaria e di
  mobilità ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto legge 5 ottobre
  2004, n. 249, convertito dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive
  modificazioni, possono essere concessi per periodi massimi pari,
  rispettivamente, a 48 mesi e 36 mesi indipendentemente dalla
  età anagrafica e dall'area geografica di riferimento, sulla
  base di specifici accordi in sede governativa.
 2. All'articolo1-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legge 5 ottobre
  2004, n. 249, convertito dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive
  modificazioni, la parola: «derivanti» è sostituita dalla parola:«derivate».
 3. All'articolo 1-quinquies del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249,
  convertito dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni,
  dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:
 «1-quinquies. Il regime delle decadenze di cui ai
  commi da 1 a 1-quater del presente
  articolo si applica ai lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali di
  cui all'articolo 1-bis, comma 1, della presente legge. Ai fini
  dell'erogazione dei trattamenti, i lavoratori beneficiari sono tenuti a
  sottoscrivere apposito patto di servizio presso i competenti Centri per
  l'Impiego o presso le Agenzie incaricate del programma di reimpiego».
 4. Agli oneri derivanti dal presente decreto, valutati in 30 milioni di euro
  per ciascuno degli anni del periodo 2009-2015, si provvede:
 - quanto a 30 milioni, per l'anno 2009, a carico delle disponibilità
  del Fondo per l'occupazione, come rifinanziato dal comma 6 dell'articolo 63
  del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
  dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
 - quanto a 25 milioni, per gli anni dal 2010 al 2014, mediante riduzione del
  Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui
  all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
 - quanto a 5 milioni, per gli anni dal 2010 al 2014, e a 30 milioni per
  l'anno 2015, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente
  relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della
  legge 24 dicembre 2007, n. 244.
 
 ARTICOLO 3
 1. In relazione ai comportamenti, atti e provvedimenti che siano stati posti
  in essere dal 18 luglio 2007 sino alla data di entrata in vigore del presente
  decreto legge al fine di garantire la continuità aziendale di Alitalia
  - Linee Aeree Italiane Spa, nonché di Alitalia Servizi Spa e delle
  società da queste controllate, in considerazione del preminente
  interesse pubblico alla necessità di assicurare il servizio pubblico
  di trasporto aereo passeggeri e merci in Italia in
  particolare nei collegamenti con le aree periferiche, la
  responsabilità per i relativi fatti commessi dagli amministratori, dai
  componenti del collegio sindacale, dal dirigente preposto alla redazione dei
  documenti contabili societari, è posta a carico esclusivamente delle
  stesse società. Negli stessi limiti è esclusa la
  responsabilità amministrativa-contabile dei predetti soggetti, dei
  pubblici dipendenti e dei soggetti comunque titolari di incarichi pubblici.
  Lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo, nonché
  di sindaco o di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili
  societari nelle società indicate al primo periodo del presente comma
  non può costituire motivo per ritenere insussistente, in capo ai
  soggetti interessati, il possesso dei requisiti di professionalità richiesti
  per lo svolgimento delle predette funzioni in altre società.
 2. Al fine della tutela del risparmio i piccoli azionisti ovvero
  obbligazionisti di Alitalia -Linee Aeree Italiane Spa, che non abbiano
  esercitato eventuali diritti di opzione aventi oggetto
  la conversione dei titoli in azioni di nuove società, sono ammessi ai
  benefici di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n.
  266. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le
  condizioni e le altre modalità di attuazione del presente comma.
 3. All'articolo 1-.bis del decreto legge 23 aprile 2008, n. 80, convertito
  dalla legge 22 giugno 2008, n.111, il comma 4 è abrogato.
 
 ARTICOLO 4
 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
  nella «Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana»
  e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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