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  PRIVACY   Banche: la ''Guida'' del Garante privacy per
  l'uso dei dati dei clienti  Vai al testo del
  provvedimento Il provvedimento a carattere
  generale (G.U.
  n. 273 del 23 novembre) Informazioni
  sempre esatte ed aggiornate, richiesta di documenti di riconoscimento solo
  nei casi indispensabili, distanze di cortesia, adeguate misure di sicurezza a
  protezione dei dati personali, rigoroso rispetto dei casi nei quali è
  lecito comunicare a terzi informazioni bancarie. Sono queste
  alcune delle indicazioni fornite dal Garante nelle Linee guida
  sul "trattamento dei dati personali della clientela in ambito
  bancario", adottate anche tenendo anche conto delle segnalazioni e dei
  reclami presentati all'Autorità da parte di numerosi clienti
  insoddisfatti di come venivano tutelati i loro dati  personali. Il provvedimento
  a carattere generale (G.U.
  n. 273 del 23 novembre e consultabile sul sito garanteprivacy.it),
  di cui è stato relatore Giuseppe Fortunato, fissa le garanzie per il
  corretto uso dei dati personali dei clienti da parte degli
  istituti bancari e degli operatori postali, quando operano nell'ambito
  bancario e finanziario. E affronta diversi  aspetti che regolano il
  rapporto tra banca e cliente: i casi specifici nei quali è
  lecito comunicare a terzi informazioni bancarie, gli obblighi di riservatezza
  da rispettare, le modalità con le quali le banche devono soddisfare le
  richieste di accesso dei clienti ai propri dati personali o quelle per
  informarli sull'uso che viene fatto di questi dati. A tutela dei
  clienti, il Garante ha stabilito, in particolare, che: 
   le
       comunicazioni di informazioni bancarie a terzi devono essere effettuate
       solo nei casi espressamente previsti dalla legge, dal Codice della
       privacy o nel caso in cui sia l'interessato ad autorizzare terzi
       (familiari, coniuge, professionisti legati da una rapporto di lavoro) ad
       effettuare operazioni per suo conto o a conoscere il tipo di rapporto
       intrattenuto con la banca;le
       banche possono registrare le telefonate effettuate dalla clientela per
       dare particolari ordini e istruzioni o nei servizi di "telephone banking",
       ma devono informare gli interessati. È necessario
       adottate misure di sicurezza contro alterazione o uso indebito del
       contenuto delle conversazioni;il
       personale deve evitare le telefonate e i colloqui ad alta voce con la
       clientela e occorre predisporre distanze di cortesia agli sportelli;le
       informazioni dei clienti trattati dalle banche devono essere sempre
       esatte ed aggiornate;il
       cliente ha diritto a ottenere la comunicazione in forma intelligibile
       dei dati che lo riguardano (comprese operazioni effettuate,
       registrazioni telefoniche, ordini di investimento), ma non quelli
       riferiti ad altre persone (se presenti, nella copia dei documenti da
       consegnare al cliente devono essere oscurati);nel
       caso in cui dare l'informativa singolarmente a ciascun cliente comporti
       un impiego sproporzionato di mezzi (es. operazioni di cessione di
       sportelli), la banca può assolvere tale obbligo pubblicando
       l'informativa sulla Gazzetta Ufficiale. "Il Garante
  prosegue così la sua opera di chiarificazione in un altro importante
  settore - dichiara Giuseppe Fortunato, relatore del provvedimento -
  "Dopo la sanità, il recupero crediti, la vita condominiale, il
  rapporto di lavoro, le imprese, anche per le banche, dove molteplici sono
  state le segnalazioni da parte dei cittadini, l'Autorità ha emanato
  una "Guida" per garantire i principi di correttezza, liceità
  e proporzionalità nell'uso dei dati personali. Evitare
  richieste ad alta voce, assicurare distanze di cortesia, poter conoscere
  tutto ciò che riguarda le proprie operazioni, pretendere la più
  assoluta riservatezza, sapere se le telefonate sono registrate, sono diritti
  sul cui pieno rispetto il Garante vigilerà con rigore". Roma, 28
  novembre 2007 
  
  Provvedimenti a carattere generale - 25 ottobre
  2007   Bollettino del n. 88/ottobre 2007,  pag.
  0     "Linee guida per trattamenti dati relativi
  al rapporto banca-clientela" - 25 ottobre 2007(G.U. n.
  273 del 23 novembre 2007)
Registro delle deliberazioni
 Deliberazione n. 53
 del 25 ottobre 2007
 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
  PERSONALI NELLA riunione
  odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,
  presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice
  presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott.
  Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli,
  segretario generale; VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di
  protezione dei dati personali), anche in riferimento
  agli artt. 13, comma 5 e
  154, comma 1, lett. h); ESAMINATE le istanze (segnalazioni, reclami e quesiti) di clienti,
  associazioni di tutela dei consumatori e banche, pervenute in tema di
  trattamento di dati personali della clientela nell'ambito di rapporti
  bancari; VISTE le
  pronunce adottate in proposito dall'Autorità anche a seguito di
  ricorso di interessati; RITENUTA
  l'opportunità di definire, in tale contesto,
  un quadro unitario di misure e di accorgimenti necessari e opportuni in grado
  di fornire ulteriori orientamenti utili per gli operatori economici e i
  clienti in ordine alle operazioni di trattamento di dati personali connesse
  all'attività bancaria, individuando, a tal fine, i comportamenti
  più appropriati da adottare; RILEVATA
  l'esigenza che tale quadro sia riassunto in alcune
  linee guida, suscettibili di periodico aggiornamento, di cui verrà
  curata la pubblicità anche attraverso il sito Internet
  dell'Autorità (http://www.garanteprivacy.it); VISTE
  le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del
  regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il
  dott. Giuseppe Fortunato; DELIBERA 1. di
  adottare le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali
  della clientela in ambito bancario", di cui al documento che
  è allegato quale parte integrante della presente deliberazione
  (Allegato 1); 2. ai sensi
  dell'art. 13, comma 5, lett. c), del Codice che i titolari del trattamento
  che si rendano cessionari di sportelli bancari possano effettuare
  l'informativa prevista dal medesimo art. 13 secondo le modalità
  indicate al punto 3.7. delle allegate "Linee guida", ovvero: a. mediante pubblicazione nella
  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'informativa avente le
  caratteristiche di cui all'art. 13, commi 1 e 2 del Codice; b. inoltre, mediante la successiva
  comunicazione agli interessati, alla prima occasione utile, degli elementi
  contenuti nello stesso art. 13, commi 1 e 2; 3. ai sensi
  dell'art. 143, comma 2, del Codice, di trasmettere al Ministero della
  Giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti copia
  del presente provvedimento, unitamente alle menzionate "Linee guida",
  per la loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25
  ottobre 2007 IL PRESIDENTEPizzetti
 IL RELATOREFortunato
 IL SEGRETARIO GENERALEButtarelli
 
   
 Linee guida in
  materia di trattamento di dati personali della clientela in ambito bancario(Deliberazione n. 53 del 25 ottobre 2007)
 Sommario 1. Premessa 1.1. Scopo
  delle linee guida1.2. Ambiti considerati
 2. Il rispetto dei princìpi
  di protezione dei dati personali 2.1. Liceità, pertinenza, trasparenza2.2. Principio
  di pertinenza e non eccedenza: dati identificativi della clientela
 2.3. Principio
  di pertinenza e non eccedenza: servizi resi
  telefonicamente e registrazione del contenuto delle chiamate
 2.4. Principio
  di qualità dei dati e pagamenti mediante la procedura "rapporti
  interbancari diretti" (Rid)
 3.
  Comunicazione dei dati personali 3.1. Regole
  di protezione dei dati e c.d. segreto bancario3.2. Comunicazioni indebite
 3.3. Comunicazioni dovute o
  autorizzate
 3.4. Comunicazioni di dati
  personali alla Centrale d'allarme interbancaria
 3.5. Benefondi
 3.6. Comunicazione dei dati
  relativi alla clientela e cessione di sportelli
  bancari: esonero dall'obbligo di rendere l'informativa
 a) presupposti del
  trattamento: bilanciamento degli interessi
 b) esonero
  dall'obbligo di rendere l'informativa
 c) misure appropriate
 4. Tutela dei propri diritti da parte della banca 5. Esercizio
  dei diritti previsti dall'art. 7 del Codice 5.1. Accesso
  ai dati personali5.2. Accesso ai dati
  personali ex art. 7 del Codice e accesso alla documentazione bancaria ai
  sensi dell'art. 119 del Tub
 5.3. Accesso ai dati di
  defunti (art. 9 del Codice)
 5.4. Accesso ai dati
  personali ex art. 7 del Codice e fallito
 _file/image001.gif) 1. Premessa
 1.1.
  Scopo delle linee guida. Le presenti linee guida,
  redatte tenendo conto di segnalazioni, reclami e quesiti pervenuti, nonché di precedenti decisioni adottate
  dall'Autorità, e suscettibili di periodico aggiornamento, mirano a
  fornire indicazioni di natura generale in relazione al trattamento di dati
  personali della clientela effettuato dalle banche al fine di garantire il
  rispetto dei princìpi in materia di
  protezione dei dai personali ai sensi del d.lg. 30
  giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 1.2. Ambiti considerati. Le
  presenti linee guida trovano applicazione, nella
  misura compatibile con eventuali specificità del settore, anche alla
  corrispondente attività che, in base alla legge, può essere
  svolta da operatori postali nell'ambito dei servizi bancari e
  finanziari [1].
 
 
 _file/image001.gif) 2. Il rispetto dei princìpi di protezione dei dati personali
 2.1. Liceità, pertinenza, trasparenza.
  I dati personali, sempre che siano pertinenti e non eccedenti, possono essere
  trattati dalla banca solo per perseguire finalità legittime (quali, ad
  esempio, quella di dare esecuzione al rapporto contrattuale o soddisfare
  obblighi derivanti dalla legge) [2], osservando tutte le disposizioni della vigente disciplina in
  materia di protezione dei dati personali. Il Codice
  prescrive, in particolare, che il trattamento avvenga: 
   solo
       da parte di incaricati (nonché, se designati, dei responsabili) del
       trattamento e limitatamente alle istruzioni loro impartite [3];nel
       rispetto dei princìpi di
       necessità e di qualità dei dati, con riferimento
       all'esattezza e all'aggiornamento (artt. 3 e
       11);informando
       preventivamente e adeguatamente gli interessati (art. 13) [4];chiedendo
       il loro consenso solo quando, tenendo anche conto della natura dei dati,
       non sia possibile avvalersi di uno dei presupposti equipollenti al
       consenso (artt. 23, 24, 26 e 43 del Codice);osservando,
       se si trattano dati sensibili o giudiziari, le prescrizioni contenute
       nelle autorizzazioni anche di carattere generale rilasciate dal Garante
       (artt. 26 e 27 del Codice);adottando
       le misure di sicurezza idonee a prevenire alcuni eventi (in particolare
       accessi e utilizzazioni indebite), in relazione ai quali la banca
       può essere chiamata a rispondere anche civilmente e penalmente (artt. 15, 31 ss., 167 e 169 del Codice). 2.2. Principio di
  pertinenza e non eccedenza: dati identificativi della clientela. Il principio di
  pertinenza dei dati deve essere osservato anche in
  relazione al trattamento di informazioni finalizzate a identificare i
  clienti in occasione dell'instaurazione del rapporto contrattuale o in sede
  di esecuzione di operazioni bancarie (quali, ad esempio, versamenti,
  pagamenti, altre disposizioni impartite dalla clientela e presentazioni per
  il pagamento di assegni o vaglia postali). L'identificazione
  della clientela –che avviene, di regola, a seguito dell'esibizione di un
  documento di riconoscimento e, talvolta, anche acquisendone copia fotostatica
  (specie nei confronti di chi non sia cliente o comunque
  conosciuto dal personale della banca)– rappresenta un obbligo posto in capo
  agli istituti di credito da diverse norme e, in particolare, da quelle in
  materia di riciclaggio [5], nonché da quella secondo cui [6] "le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di
  investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le
  società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore
  finanziario, fatto salvo quanto disposto […] per i soggetti non
  residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati
  identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga
  con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o
  a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di
  quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo
  unitario inferiore a 1.500 euro". L'onere di
  identificare l'interessato ricade sugli istituti di credito anche in caso di
  presentazione all'incasso di assegni; in tale
  circostanza possono essere utilizzati, oltre a idonei elementi di valutazione
  (quali la conoscenza personale o un'eventuale documentazione previamente
  acquisita, per esempio all'atto dell'instaurazione del rapporto), i dati
  personali degli interessati contenuti in un documento di riconoscimento la
  cui esibizione può essere richiesta e i cui estremi possono essere
  annotati sul titolo medesimo o sulla documentazione interna relativa
  all'operazione [7]. Per tale
  trattamento, fatta salva l'osservanza dell'obbligo di informativa
  (fornita anche una tantum al cliente [8]), non è necessario richiedere il consenso dal momento
  che i dati sono trattati in base a un obbligo di legge o, comunque, per
  eseguire obblighi derivanti dal contratto o per adempiere a specifiche
  richieste dell'interessato (art. 24, comma 1, lett. a) e b),
  del Codice). 2.3. Principio di pertinenza e non eccedenza:
  servizi resi telefonicamente e registrazione del
  contenuto delle chiamate. Per
  particolari ordini e istruzioni della clientela la banca può
  registrare il contenuto di conversazioni telefoniche intercorse, anche per
  eventuali profili di prova e di tutela di diritti in caso di
  controversia. In tal senso provvedono anche specifiche discipline di settore,
  con particolare riferimento agli ordini di borsa. Fuori di questi
  specifici casi può risultare altresì
  giustificato procedere ad analoghe registrazioni in relazione a concrete
  esigenze, come ad esempio per servizi di telephone
  banking. In tutti questi
  casi, l'interessato deve essere informato in ordine a
  tali registrazioni ai sensi dell'art. 13 del Codice, in sede di conclusione
  del contratto o, al più tardi, all'inizio della prima conversazione
  telefonica. Per le registrazioni
  e gli eventuali dati personali connessi, se conservati, devono essere
  adottate le misure di sicurezza volte a prevenirne l'accesso, l'alterazione o
  l'uso non consentito da parte di soggetti non legittimati; il contenuto delle
  conversazioni, al quale l'interessato può accedere ai sensi dell'art.
  7 del Codice (v. infra punto 5.1.), non deve
  essere conservato per un tempo superiore a quello necessario per conseguire
  le finalità per le quali la registrazione è stata effettuata [9]. 2.4. Principio di qualità dei dati e
  pagamenti mediante la procedura "rapporti interbancari diretti" (Rid). Nell'eseguire gli ordini di pagamento
  impartiti dal cliente nell'ambito di rapporti interbancari diretti (c.d.
  procedura Rid) [10], la banca del debitore/interessato (c.d. banca
  domiciliataria) deve verificare la completezza e
  l'esattezza dei dati trattati. Posto che le
  informazioni necessarie a eseguire l'operazione (con
  particolare riferimento alle coordinate bancarie e al conto corrente sul
  quale effettuare l'addebito) possono essere raccolte presso il debitore anche
  a cura del creditore (ad esempio, il fornitore di un servizio) [11] e essere inviati successivamente alla banca domiciliataria tramite la banca di quest'ultimo
  (c.d. banca assuntrice o di allineamento) [12], in tali fasi potrebbero verificarsi errori od omissioni. È
  pertanto necessario che, in caso di discordanze o incongruenze nei dati
  trasmessi, vengano effettuati (a cura della banca domiciliataria o con la cooperazione del creditore)
  appropriati controlli preventivi, se necessario contattando il cliente prima
  di dare esecuzione all'ordine, al fine di garantire l'esattezza dei dati trattati
  e di prevenire l'eventuale addebito su conti diversi da quello individuato
  dal debitore.
 
 
 _file/image001.gif) 3. Comunicazione dei dati
  personali
 3.1.
  Regole di protezione dei
  dati e c.d. segreto bancario. La comunicazione a terzi
  di dati personali relativi a un cliente è
  ammessa se lo stesso vi acconsente (art. 23 del Codice) o se ricorre uno dei
  casi in cui il trattamento può essere effettuato senza il consenso
  (art. 24 del Codice) [13].  Fuori dei casi di operazioni di comunicazione dei dati strumentali alle
  prestazioni richieste e ai servizi erogati (per le quali non è
  necessario ottenere il consenso degli interessati: art. 24, comma 1, lett. b),
  del Codice), gli istituti di credito e il personale incaricato
  dell'esecuzione delle operazioni bancarie di volta in volta richieste devono
  mantenere il riserbo sulle informazioni utilizzate. 3.2. Comunicazioni indebite. La
  comunicazione indebita di dati a terzi (che comporta gravi conseguenze anche
  sul piano della responsabilità civile e penale, alla luce degli artt. 15 e 167 del Codice) può avvenire per una
  pluralità di ragioni. Ciò può avvenire, a titolo
  meramente esemplificativo e tenendo in considerazione le tipologie di
  segnalazioni e ricorsi pervenuti all'Autorità, nei seguenti casi: 
   per
       la mancata predisposizione di misure idonee a prevenire l'indebita
       conoscenza di informazioni personali da parte di terzi, ivi comprese le
       "distanze di cortesia" nei luoghi dedicati all'esecuzione di
       operazioni bancarie [14];per
       l'inosservanza delle istruzioni impartite agli incaricati del
       trattamento, come nel caso di telefonate o colloqui effettuati
       indebitamente ad alta voce in presenza di terzi [15];a
       seguito della comunicazione di informazioni bancarie a terzi che non
       siano in alcun modo autorizzati dall'interessato a porre in essere
       operazioni per suo conto o a conoscere il contenuto della relazione
       contrattuale in essere con la banca, come, ad esempio, nei confronti:
    del
        coniuge, cui venga consegnata documentazione bancaria riferita
        esclusivamente all'altro [16];di
        familiari, contattati talora telefonicamente per comunicazioni dirette
        ai clienti, ma il cui contenuto venga invece rivelato
        ingiustificatamente ai primi;di
        professionisti [17] o soggetti legati da un
        rapporto di lavoro con l'interessato;di
        terzi che, per errore nell'imbustamento o
        nella spedizione della corrispondenza, divengano destinatari di
        comunicazioni scritte aventi ad oggetto informazioni bancarie (ad
        esempio, di estratti conto); a
       seguito della comunicazione di informazioni bancarie presso recapiti non
       autorizzati, in modo da consentire a terzi di venire a conoscenza di
       dati riferiti all'interessato (ad esempio, in caso di comunicazioni via
       fax) [18];più
       in generale, per l'inosservanza di misure di sicurezza [19]. 3.3. Comunicazioni dovute o autorizzate. In
  numerosi casi è possibile comunicare dati relativi
  alla clientela senza violare le rilevanti disposizioni in materia di
  protezione dei dati personali; altre comunicazioni sono anzi doverose in
  quanto richieste dalla legge. A titolo meramente esemplificativo possono
  menzionarsi i casi di: 
   comunicazioni
       di informazioni personali per attuare la disciplina in materia di contrasto
       del riciclaggio [20]. A questo proposito merita rilevare
       che possono formare oggetto di trattamento da parte della banca non solo
       informazioni relative a singole transazioni
       economiche effettuate, ma un novero più ampio di dati personali
       necessari a rilevare l'anomalia di un'operazione in rapporto alle
       caratteristiche del cliente [21];comunicazioni,
       per finalità di contrasto finanziario al terrorismo [22] e alla commercializzazione di
       materiale pedopornografico [23], attualmente nei riguardi
       dell'Ufficio italiano dei cambi;comunicazioni
       di informazioni personali per l'accertamento e la repressione di
       violazioni tributarie, nei limiti previsti dalla legge [24]. In quest'ambito,
       possono essere ricomprese alcune ipotesi quali
       quelle contenute:
    nell'ultima
        parte del menzionato art. 7, comma 6, d.P.R.
        n. 605/1973, secondo cui "l'esistenza dei rapporti, nonché la natura degli stessi sono comunicate
        all'anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con
        l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari, compreso il codice
        fiscale";nell'art.
        32, comma 7, del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
        600, in
        materia di disposizioni comuni sull'accertamento delle imposte sui
        redditi;nella
        disciplina concernente le comunicazioni verso la c.d. "anagrafe
        dei rapporti di conto e di deposito" [25]; comunicazioni
       di informazioni, in conformità alla disciplina che regola la
       materia, alla Centrale rischi della Banca d'Italia [26] e al Servizio centralizzato di
       rilevazione dei rischi di importo contenuto (Cric) [27] e alla Centrale d'allarme
       interbancaria (in merito, v. infra
       punto 3.4.);comunicazioni
       (nelle forme previste dalla legge) nei confronti dell'autorità
       giudiziaria [28] e, nell'ambito di una
       procedura esecutiva, al creditore procedente (nel rispetto delle vigenti
       disposizioni in materia di pignoramento presso terzi: artt. 543 ss. c.p.c., come modificati dalla l. 24 febbraio 2006, n.
       52) [29];comunicazioni
       a seguito di istanza di accesso alla documentazione bancaria ai sensi
       dell'art. 119 del testo unico delle leggi in materia bancaria e
       creditizia (Tub: d.lg.
       1° settembre 1993, n. 385; v. infra punto
       5.2.). Possono, poi,
  formare oggetto di comunicazione ai gestori di sistemi (privati) di informazione creditizie, in conformità alla
  deliberazione del Garante n. 9 del 16 novembre 2004 [30], i dati personali (di contenuto "negativo")
  necessari per effettuare i trattamenti in conformità al "codice
  di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da
  soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e
  puntualità nei pagamenti" [31], se preceduti dal preavviso previsto (art. 4, comma 7, del
  codice di deontologia medesimo) [32]. Possono essere
  altresì comunicate lecitamente al soggetto garante alcune informazioni
  personali relative al debitore garantito, nella misura in cui le medesime siano pertinenti rispetto al rapporto di garanzia in
  essere [33]. 3.4. Comunicazioni di dati personali alla
  Centrale d'allarme interbancaria. L'art. 36 del decreto
  legislativo n. 507/1999 concernente la depenalizzazione di alcuni
  reati minori, che ha introdotto nella legge 15 novembre 1990, n. 386 il nuovo
  art. 10-bis, ha previsto l'istituzione di un archivio informatizzato
  degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento (la c.d. Centrale
  d'allarme interbancaria, di seguito Cai), la cui
  disciplina di dettaglio è contenuta nel d.m.
  7 novembre 2001, n. 458 [34] e nel regolamento del Governatore della Banca d'Italia
  del 29 gennaio 2002 [35]. Dall'esame delle
  fattispecie presentate al Garante, anche a seguito dell'esercizio dei diritti
  previsti dall'art. 7 del Codice (nei confronti sia degli intermediari
  segnalanti, sia della Banca d'Italia, in qualità di
  titolari del trattamento) [36], emerge la necessità che gli enti segnalanti prestino
  la massima cautela nell'accertare l'esattezza e la completezza dei dati
  personali trattati prima di procedere alla segnalazione (art. 3, comma 2, d.m. n. 458/2001). Ciò, al fine di prevenire
  l'inserimento nella Cai di nominativi
  di vittime di furto d'identità (e, comunque, provvedendo con
  tempestività alle necessarie verifiche e alle eventuali cancellazioni,
  anche a seguito dell'esercizio del diritto d'accesso da parte
  dell'interessato) [37], come pure di soggetti che, pur avendo comunicato
  correttamente alla banca il furto o lo smarrimento di assegni (che devono
  formare oggetto di successiva e tempestiva segnalazione a cura degli enti
  segnalanti nel segmento "Pass" della Cai),
  vengano segnalati in tale archivio a seguito di un'abusiva negoziazione dei
  medesimi titoli (ad esempio, per mancanza di provvista o per emissione degli
  assegni in difetto di autorizzazione) [38]. Gli enti
  segnalanti, oltre a dover effettuare le operazioni
  di trattamento in modo lecito (osservando quindi anche la disciplina di settore
  che regola il complessivo funzionamento dell'archivio), devono comportarsi
  secondo correttezza (art. 11, comma 1, lett. a), del Codice) [39]. La segnalazione
  è lecita anche in caso di "richiamo" dell'assegno da parte
  della banca negoziatrice atteso che, nel caso di assegni
  emessi senza autorizzazione, l'illecito si perfeziona all'atto dell'emissione
  e, nel caso di assegni emessi senza provvista, al momento della presentazione
  al pagamento [40]. Limitatamente ai
  casi di mancato pagamento di un assegno per difetto di provvista (art. 9-bis
  legge n. 386/1990) [41], la segnalazione alla Cai non
  può essere effettuata se il debitore pone
  tempestivamente in essere i comportamenti analiticamente indicati all'art. 8
  della legge n. 386/1990 [42]. Nel caso in esame, inoltre, l'iscrizione del traente nella Cai non può avvenire se la banca segnalante non ha inviato preventivamente un preavviso di revoca (ai
  sensi dell'art. 9-bis della legge n. 386/1990), dal ricevimento del
  quale devono decorrere almeno dieci giorni prima di provvedere all'iscrizione
  medesima. Tali presupposti
  non ricorrono, invece, per quanto riguarda le revoche delle carte di
  pagamento nella Cai: alla luce della vigente
  disciplina, infatti, nessuno specifico rilievo è assegnato alla
  circostanza che l'obbligazione pecuniaria nascente dall'utilizzo di una carta
  di pagamento sia stata o meno successivamente
  adempiuta [43]. Le banche sono
  altresì tenute a segnalare nella Cai i casi
  di revoca delle carte di pagamento utilizzate per
  l'acquisto di materiale pedopornografico sulla rete
  Internet o su altre reti di comunicazioni [44]. 3.5. Benefondi. Il c.d. benefondi fa riferimento a una
  prassi interbancaria che prevede, nell'ambito della negoziazione di assegni
  tra banche per la realizzazione del credito portato dal titolo, la
  comunicazione dell'esistenza di una provvista sufficiente in relazione al
  pagamento di assegni da addebitare sul conto corrente del traente [45]. Le informazioni possono essere fornite dagli istituti di
  credito nel rispetto dei princìpi generali
  che la legge prevede per tutti i trattamenti di dati personali svolti dalle
  banche e secondo le indicazioni riportate nei modelli di informativa
  distribuiti alla clientela, nei quali può rientrare anche questo tipo
  di comunicazione alla banca mandataria per l'incasso. La prassi del benefondi, tuttavia, deve trovare corretta attuazione: le
  informazioni devono essere fornite ai soli soggetti legittimati all'incasso o
  alla negoziazione dell'assegno, anziché a terzi non autorizzati; inoltre, le
  informazioni fornite dalla banca devono essere esatte, aggiornate e non
  eccedenti rispetto allo scopo per il quale il benefondi è utilizzato, che è relativo alla
  semplice informazione dell'esistenza o meno sul conto corrente del cliente
  della banca trattaria dei fondi necessari al pagamento dell'assegno [46]. 3.6. Comunicazione dei dati relativi
  alla clientela e cessione di sportelli bancari: esonero dall'obbligo
  di rendere l'informativa. Un esame più
  approfondito, sotto i profili della comunicazione dei dati e dell'informativa
  da rendere alla clientela, merita la fattispecie della cessione di sportelli
  bancari: essa implica, di regola, limitatamente agli sportelli ceduti, il
  trasferimento dell'intero compendio di beni, rapporti giuridici attivi e
  passivi, oltre che dei rapporti contrattuali esistenti a favore della banca
  cessionaria. In tale contesto sussistono, come analiticamente indicato di
  seguito, i presupposti per l'esonero dall'obbligo di rendere l'informativa
  per la banca cessionaria, la quale potrà pertanto utilizzare
  modalità più snelle per rendere edotta la clientela in ordine
  al trattamento dei dati personali correlato alla cessione degli sportelli; a) presupposti
  del trattamento: bilanciamento degli interessi. La cessione di sportelli
  bancari, infatti, non esaurisce i propri effetti sul solo piano negoziale, ma
  determina in pari tempo la comunicazione di dati personali (riferibili, ad
  esempio, alla clientela, a fornitori, o connessi all'esecuzione del rapporto
  di lavoro del personale dipendente) dalla banca
  cedente alla cessionaria, con conseguente applicazione del Codice. In
  relazione a
  tali operazioni la banca cedente (titolare del trattamento) non provvede, di
  regola, ad acquisire il consenso degli interessati; deve pertanto verificarsi
  se sussista un altro fondamento per porre in essere la comunicazione. Come
  è
  noto, la cessione di innumerevoli rapporti attivi e passivi in corrispondenza
  del mutamento del centro di imputazione soggettiva dei medesimi (dalla banca
  cedente a quella cessionaria) trova una disciplina apposita e articolata
  nell'art. 58 del menzionato Tub, della quale
  è necessario tener conto in ragione dei riflessi che la stessa
  può spiegare rispetto ai profili di protezione dei dati
  personali [47]. Detta
  disciplina, infatti, introduce modalità atte ad agevolare, snellendone
  gli adempimenti, la cessione in blocco di rapporti giuridici, riducendone i
  costi e preservando in pari tempo i legittimi interessi dei soggetti
  coinvolti, a vario titolo, nella cessione [48]. Il favor che
  l'ordinamento riserva alle cessioni "in blocco" di rapporti
  giuridici in materia bancaria spiega effetti anche
  sul profilo accessorio della comunicazione dei dati personali che le medesime
  implicano. Stante la peculiare disciplina approntata dall'ordinamento
  all'art. 58 del Tub e attesa la natura dei dati
  trattati (di regola anagrafici o relativi a transazioni di natura economica),
  i diritti e il legittimo interesse dei soggetti ceduti in
  ordine al trattamento dei dati che li riguardano non risultano nel
  caso di specie prevalenti rispetto al legittimo interesse alla comunicazione
  della banca cedente. Ciò, anche in ragione
  dell'immutata finalità del trattamento dei dati oggetto della
  cessione. Deve quindi
  ritenersi integrata la fattispecie prevista nell'art. 24, comma 1, lett. g),
  del Codice sì che, per effetto del presente provvedimento, la
  comunicazione dei dati personali oggetto della
  cessione degli sportelli bancari deve ora ritenersi lecita (per le sole
  finalità sopra menzionate), limitatamente ai dati diversi da quelli
  sensibili, anche in assenza del consenso degli interessati; b) esonero
  dall'obbligo di rendere l'informativa. Rispetto alle ipotesi di cessione
  di sportelli bancari regolata dall'art. 58 del Tub,
  il cessionario che raccoglie i dati presso il terzo (banca cedente) è comunque tenuto a rendere, al momento della registrazione
  dei dati, ai soggetti ceduti l'informativa sul trattamento (art. 13, comma 4,
  del Codice). L'informativa,
  se resa singolarmente a ciascun interessato con la tempistica richiesta dal
  menzionato art. 13, comma 4 (stante l'elevato numero di soggetti ceduti nelle
  menzionate operazioni), potrebbe risultare
  impossibile e, comunque, risulta comportare costi e oneri amministrativi
  manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, anche perché deve
  essere fornita in un contesto temporale circoscritto a innumerevoli soggetti,
  individuati ovvero individuabili per relationem grazie
  alla ricognizione degli sportelli oggetto dell'operazione. Alla luce di
  ciò, in via generale e in relazione a
  ciascuna delle operazioni di cessione di sportelli bancari, il Garante, ai
  sensi dell'art. 13, comma 5, lett. c), del Codice, dichiara che
  l'impiego dei mezzi necessari a rendere l'informativa singolarmente a
  ciascuno degli interessati coinvolti nell'operazione risulta sproporzionato
  rispetto all'interesse che il precetto contenuto nel menzionato art. 13,
  comma 4, del Codice intende tutelare. Per queste
  ragioni l'informativa può essere quindi resa nelle medesime forme
  previste, seppur a diverso fine, dall'art. 58 del Tub; c) misure
  appropriate. Tuttavia, come già disposto in passato
  dall'Autorità [49], è necessario che venga
  assicurata comunque un'adeguata informativa a vantaggio degli interessati.
  Occorrono, quindi, misure appropriate a cura delle banche cessionarie che siano parte delle operazioni di cessione di sportelli
  bancari. Ciò,
  dovrà essere assicurato mediante la pubblicazione dell'informativa
  contenente gli elementi previsti dall'art. 13, commi 1 e 2, del Codice sulla Gazzetta
  Ufficiale della Repubblica italiana, contestualmente alla
  pubblicazione dell'avviso previsto dal menzionato art. 58. In applicazione
  del principio di semplificazione (art. 2 del Codice), i titolari del
  trattamento non dovranno presentare al Garante una richiesta preventiva di esonero dall'informativa. L'elevato livello di tutela
  degli interessati (art. 2 cit.) dovrà essere, comunque,
  garantito adottando anche l'ulteriore misura che risulta appropriata (art.
  13, comma 5, lett. c), del Codice), di seguito indicata: i cessionari
  dovranno in ogni caso fornire direttamente ai soggetti ceduti gli elementi
  contenuti nell'art. 13, commi 1 e 2, del Codice, alla prima occasione utile
  successiva all'avvenuta cessione in blocco (ad esempio, in sede di invio dell'estratto
  conto). Tale modalità aggiuntiva favorisce una maggiore
  conoscibilità dell'avvenuta raccolta dei dati presso terzi ad opera della cessionaria [50].
 
 
 _file/image001.gif) 4. Tutela
  dei propri diritti da parte della banca
 L'istituto di
  credito può utilizzare in sede giudiziaria informazioni relative ai rapporti intrattenuti con la clientela per
  tutelare i propri diritti nelle controversie con gli interessati, non
  assumendo valore ostativo, in questa ipotesi, l'impegno di riservatezza
  assunto in relazione ai servizi prestati, che non può tradursi in un
  vincolo tale da produrre effetti lesivi nella sfera giuridica della stessa
  banca e in un limite all'esigenza di difesa giudiziaria dei propri diritti (cfr., al riguardo, art. 24, comma 1, lett. f), del
  Codice). Il cliente non
  può infatti pretendere dalla banca un
  comportamento che si risolva in una lesione dei propri interessi
  giuridicamente rilevanti e del proprio diritto di difesa. Tuttavia, i dati
  che possono essere prodotti in giudizio devono essere solo quelli pertinenti
  all'esigenza di far valere o difendere un diritto dell'istituto di credito;
  si deve evitare, ad esempio, l'ingiustificata produzione di
  interi tabulati (ad es., interi estratti
  conto) contenenti dati personali (a volte anche riferiti a terzi) non
  rilevanti per le citate finalità di difesa [51].
 
 
 _file/image001.gif) 5. Esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del
  Codice
 5.1. Accesso ai dati. L'art. 7
  del Codice obbliga la banca (in qualità di
  titolare del trattamento) a fornire idoneo riscontro alle richieste di
  accesso avanzate dagli interessati con riferimento ai dati personali che li
  riguardano [52]. Tra questi
  devono essere annoverate anche tutte le informazioni personali relative alle
  operazioni effettuate dagli interessati, nonché
  quelle relative alle registrazioni telefoniche degli ordini di negoziazione
  dagli stessi impartiti [53], come pure le informazioni di carattere personale,
  eventualmente raccolte dalla banca nell'eseguire ordini di investimento della
  clientela e idonee a manifestarne obiettivi e propensione al rischio. L'istanza presentata ai sensi degli artt.
  7 e 8 del Codice comporta l'obbligo per la banca di estrapolare dai propri
  archivi e dai documenti effettivamente conservati i dati personali relativi
  all'interessato oggetto della richiesta, e di comunicarli allo stesso in modo
  intelligibile nei modi di cui all'art. 10 del Codice, fornendo se necessario
  i criteri e i parametri per la comprensione del significato di eventuali codici associati alle informazioni riferite
  all'interessato medesimo (art. 10, comma 6, del Codice) [54]. In particolare,
  nel caso in cui l'estrazione dei dati risulti
  particolarmente difficoltosa, la banca può fornire riscontro alla
  richiesta dell'interessato anche "attraverso l'esibizione o la
  consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti"
  (art. 10, comma 4, del Codice) [55], ancorché la disciplina di protezione dei dati non preveda
  l'obbligo per il titolare del trattamento di esibire o di allegare copia di
  ogni singolo documento contenente i dati personali dell'interessato [56]. Il diritto di
  ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati non riguarda dati
  personali relativi a terzi; tali dati, quindi, nel
  caso di consegna di copia di documentazione che li contenga, debbono essere
  oscurati [57]. L'esercizio da
  parte dell'interessato del diritto di accesso ai
  dati personali che lo riguardano e degli altri diritti previsti dall'art. 7
  del Codice è gratuito, salva la previsione contenuta nell'art. 10,
  commi 7 e 8, del Codice che prevede la possibilità di chiedere
  all'interessato un contributo spese quando "si determina un notevole
  impiego di mezzi in relazione alla complessità o all'entità
  della richiesta" (art. 10, comma 8, del Codice). 5.2. Accesso ai dati
  personali ex art. 7 del Codice e accesso alla documentazione bancaria ai
  sensi dell'art. 119 Tub. Il diritto di accedere ai dati personali previsto dall'art. 7 del Codice
  deve essere distinto dal diritto di accesso alla documentazione bancaria
  previsto dall'art. 119 del Tub [58]. Va al riguardo
  considerato che quest'ultimo, a differenza di
  quanto previsto dagli artt. 7 ss. del Codice,
  riconosce al cliente, a colui che gli succede a
  qualunque titolo e a chi subentra nell'amministrazione dei suoi beni, il
  diritto di ottenere copia di atti o documenti bancari (sia che essi
  contengano dati personali relativi all'interessato, sia nel caso in cui
  ciò non accada) [59]. Tale diritto non
  prevede limitazioni rispetto all'ostensibilità
  delle informazioni contenute nella documentazione richiesta (ivi compresi
  dati personali relativi a terzi che dovessero esservi contenuti), neanche
  nelle forme di un parziale oscuramento delle informazioni stesse; il suo
  esercizio prevede il pagamento delle spese a carico del cliente. 5.3. Accesso ai dati di defunti (art. 9 del
  Codice). La disciplina in materia di protezione dei dati
  personali prevede che il diritto di accesso ai dati
  riferiti a persone decedute possa essere esercitato "da chi ha un
  interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari
  meritevoli di protezione" (art. 9, comma 3, del Codice) legittimando
  i soggetti che si trovino in tali condizioni ad esercitare tale diritto in
  rapporto a dati personali (inclusi rapporti bancari e finanziari) riferibili
  al defunto. L'istituto di
  credito è quindi tenuto a comunicare ai soggetti indicati al
  menzionato art. 9, comma 3,
   in modo chiaro e comprensibile informazioni
  riguardanti la consistenza patrimoniale del defunto, le movimentazioni
  bancarie, i saldi riferiti ai depositi "al portatore", anche
  se estinti da terzi successivamente al decesso, nonché la data in cui
  è stata disposta l'estinzione del conto o il trasferimento del saldo
  ad altro conto. Non possono,
  invece, formare oggetto di comunicazione ai sensi degli artt.
  7 e 9, comma 3, del Codice informazioni che siano
  dati personali riferibili non all'interessato, ma a terzi [60]. Ad esempio, non è conoscibile in base alle norme
  appena richiamate il nominativo del percettore del
  saldo di deposito, pur intestato al de cuius,
  in quanto tale informazione riguarda non il cliente deceduto, ma un
  terzo [61]; ciò, salvo che ricorra un'ipotesi di cointestazione con il defunto [62]. In base, poi, a tale disciplina non può essere
  accolta la differente richiesta di accesso a dati
  personali trattati da una banca e riferiti ad una persona deceduta, se volta
  a conoscere specificamente e direttamente l'identità della persona
  delegata dal defunto ad effettuare determinate operazioni bancarie [63]. 5.4. Accesso ai dati
  personali ex art. 7 del Codice e fallito. Il diritto d'accesso
  previsto dall'art. 7 del Codice può essere esercitato dal fallito il
  quale, per effetto del fallimento, è privato esclusivamente
  dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni. A tale
  proposito, l'amministrazione del patrimonio fallimentare, rimessa al
  curatore, non riguarda i diritti di natura strettamente personale esercitabili senza autorizzazione o sostituzione del
  curatore [64]. _file/image001.gif) 
 
   
 [1] Allo stato, in base al d.P.R. 14
  marzo 2001, n. 144 (Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta), adottato in attuazione della delega
  contenuta nell'art. 40 della l. 23 dicembre 1998, n. 448. [2] Così, al fine di
  elevare il grado di sicurezza di beni e persone (segnatamente, del personale
  dipendente degli istituti di credito e della clientela), le banche possono effettuare trattamenti di dati personali della clientela,
  nella forma della rilevazione di impronte digitali e di immagini, nei limiti
  e in conformità alle misure e agli accorgimenti stabiliti nel Provv. 27 ottobre 2005, in www.garanteprivacy.it,
  doc. web n. 1246675
  (pubblicato in G.U. 22 marzo 2006, n. 68). [3] Cfr. Provv.
  8 marzo 2007, doc. web n. 1390872,
  relativo all'accesso per finalità personali (e non istituzionali) da
  parte di un funzionario di banca alla Centrale dei rischi della Banca
  d'Italia e al sistema centralizzato di rilevazione dei rischi di importo contenuto. [4] In merito, vigente la l. n. 675/1996, l'Autorità
  (anche a seguito del Provv. 28 maggio
  1997, doc. web n. 40425)
  si era espressa in termini generali in ordine al
  rispetto della disciplina relativa all'informativa da rendere alla clientela
  e alle modalità per raccogliere, ove necessario, il consenso degli
  interessati: cfr. Newsletter
  10 maggio 1999. [5] Allo stato, v. art. 2 d.l. 3 maggio 1991, n. 143 (Provvedimenti
  urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle
  transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di
  riciclaggio), convertito con modificazioni dalla l. 5 luglio 1991, n. 197
  e successivamente modificato dal d.lg.
  26 maggio 1997, n. 153. In merito v. pure
  Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (Dovere di diligenza delle
  banche nell'identificazione della clientela), ottobre 2001. [6] Art. 7, comma 6, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, come sostituito, a far
  data dal 1° gennaio 2006, dal comma 332 dell'art. 1 l. 30 dicembre 2004, n. 311
  e, infine, così modificato dal d.l. 30 settembre 2005, n. 203. [7] Cfr. Provv.
  27 ottobre 2005, doc. web n. 1189435,
  relativo all'identificazione della clientela. [8] Provv. 28
  maggio 1997, doc. web n. 40425,
  in materia di informativa e consenso della clientela
  nell'ambito dei servizi bancari. [9] In merito v. le prescrizioni contenute nel regolamento Consob 1° luglio 1998 n. 11522 (Regolamento di
  attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la
  disciplina degli intermediari), con particolare riguardo all'art. 69. [10] In particolare, la prassi conosce tre tipologie
  di tale procedura corrispondenti a diverse esigenze commerciali: Rid utenze, Rid commerciale e Rid veloce. In merito cfr. circolare Abi n. 45, serie
  tecnica O del 6 giugno 1983; v. altresì le circolari Abi Prot. SP6014
  del 22 dicembre 2004; prot. SP1453
  del 29 marzo 2005; prot. SP/003076 del 17 giugno
  2005. [11] Cfr. circolari cit. [12] Nel Rid utenze si
  consente al debitore che vuole avvalersi della procedura per il pagamento del
  servizio reso da una società di ricevere da quest'ultima
  il modulo di autorizzazione permanente all'addebito in conto corrente,
  consegnandolo poi alla banca presso la quale intrattiene il rapporto di conto
  corrente, ovvero al medesimo creditore; in quest'ultimo
  caso è essenziale che i moduli riportino "la indicazione degli
  estremi completi dell'azienda di credito presso la quale è
  intrattenuto il conto da addebitare (intestazione e numero filiale, numero
  dell'agenzia, indirizzo)": cfr. punto 2.2.1 della menzionata circolare Abi
  del 6 giugno 1983. [13] Ciò, è in armonia con il cd.
  segreto bancario che si sostanzia nel dovere della banca di mantenere il
  riserbo in ordine alle notizie riguardanti i clienti nell'esercizio
  dell'attività bancaria, rispetto alle quali sussiste un interesse,
  meritevole di tutela, a che non siano divulgate o comunicate a terzi.
  Peraltro, come è noto, la Corte
  costituzionale (sentenza 18 febbraio 1992, n. 51) ha precisato che la tutela
  del cd. segreto bancario, talora desunto dalla clausola generale di
  correttezza e di buona fede tra banca e cliente (artt.
  1175 e 1375 c.c.), non può spingersi "fino al punto di fare di
  questo ultimo un ostacolo all'adempimento di doveri
  inderogabili di solidarietà, prima fra tutti quella di concorrere alle
  spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva (art.
  53 della Costituzione), ovvero fino al punto di farne derivare il benché
  minimo intralcio all'attuazione di esigenze costituzionali primarie, come
  quelle connesse all'amministrazione della giustizia e, in particolare, alla
  persecuzione dei reati". V. altresì Provv.
  23 maggio 2001, doc. web n. 39821. [14] V. pure art. 1 del codice di comportamento del
  settore bancario e finanziario adottato dall'Abi. [15] Cfr. Provv. 6 febbraio 2001,
  doc. web n. 40879. [16] Cfr. Provv. 17 settembre 2002,
  doc. web n. 1066132. [17] Tale è il caso in cui il dipendente aveva
  divulgato dati su rapporti di conto corrente e di deposito titoli ad un
  legale esterno il quale, a sua volta, li aveva utilizzati in una controversia
  tra il cliente e un terzo (si trattava, in concreto, di una controversia
  relativa all'aumento dell'assegno di divorzio): Provv.
  23 maggio 2001, doc. web n. 39821. [18] Cfr. Provv. 8 marzo 2007, doc.
  web n. 1390910. [19] Cfr. con particolare riguardo allo svolgimento
  dell'attività di e-banking, il Provv. 11 novembre 2002, doc. web n. 1067296. [20] Cfr. l. 5 luglio 1991, n. 197, con particolare riferimento
  all'art. 3, comma 7; si prendano pure in considerazione i successivi decreti
  ministeriali attuativi del 19 dicembre 1991, 26 giugno 1992, 7 luglio 1992 e
  7 agosto 1992. [21] Già nelle "Indicazioni operative
  per la segnalazione di operazioni sospette" (c.d.
  "Decalogo"), impartite dalla Banca d'Italia il 12 gennaio 2001 ai
  sensi dell'art. 3 bis, comma 4, l. 5 luglio 1991, n. 197, punto 2.1. (c.d.
  know your customer rule), si
  precisava che "il dato oggettivo va integrato con le informazioni sul
  cliente in possesso dell'intermediario, nel valutare la coerenza e la
  compatibilità dell'operazione con il profilo economico-finanziario che
  deve essere dichiarato dal cliente medesimo; particolare attenzione è
  richiesta qualora risulti che il cliente non svolge attività con
  rilievo economico. Ingiustificate incongruenze rispetto alle caratteristiche
  soggettive del cliente e alla sua normale operatività -sia sotto il
  profilo quantitativo, sia sotto quello degli schemi contrattuali utilizzati- richiedono l'attivazione della procedura di segnalazione"
  […] "Gli accertamenti bancari e gli ulteriori provvedimenti disposti
  dall'autorità giudiziaria (misure di prevenzione, rinvii a giudizio,
  ecc.) sono utilizzati per la valutazione sulla qualità dei clienti
  così come le notizie di stampa, specie se relative a operazioni
  finanziarie internazionali irregolari, le comunicazioni pubblicate nella
  Gazzetta Ufficiale e tutte le altre informazioni desumibili sulla piazza". [22] V., allo stato, il Provv.
  del 9 novembre 2001 dell'Ufficio italiano dei cambi
  (Istruzioni in materia di contrasto finanziario al terrorismo),
  pubblicato sulla G.U. 15 novembre 2001, n. 266; v. anche, in
  particolare, l'art. 10, d.lg. 22 giugno 2007, n.
  109, recante Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento
  del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la
  sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/Ce, in G.U.
  26 luglio 2007, n. 172 (disciplina che, tra l'altro, ha abrogato le previgenti pertinenti disposizioni del d.l. 12 ottobre
  2001, n. 369, recante "Misure urgenti per reprimere e contrastare il
  finanziamento del terrorismo internazionale"). [23] Cfr. art. 14-quinquies, comma 2, della l. 3 agosto 1998,
  n. 296 come novellata dall'art. 19
   l. 6 febbraio 2006, n. 38, recante Disposizioni in
  materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet. [24] Cfr., ad esempio, art.
  7, comma 6, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (Disposizioni
  relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti) e art.
  1, comma 3, d.l. 28 giugno 1990 n. 167 (Rilevazione a fini fiscali di
  taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori), in G.U.
  30 giugno 1990, n. 151 (e convertito in legge, con modificazioni, dall'art.
  1, comma 1, l.
  4 agosto 1990, n. 227). [25] Detta "anagrafe" è stata a suo
  tempo prevista dall'art. 20, comma 4, della l. 30 dicembre 1991, n. 413 e
  successivamente regolata con il d.m. 4 agosto 2000,
  n. 269; v. ora d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv.,
  con mod., dalla legge 4 agosto 2006, n. 248); Provv. Agenzia delle entrate del 19
  gennaio 2007 "Modalità e termini di comunicazione dei dati
  all'Anagrafe Tributaria da parte degli operatori finanziari di
  cui all'art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
  settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni". [26] Cfr. del. Cicr 29 marzo 1994; Provv. Banca d'Italia 10
  agosto 1995; Circ. Banca d'Italia 11 febbraio 1991,
  n. 139 e successivi aggiornamenti. [27] V., in particolare, la del. Cicr
  3 maggio 1999 (Istituzione di un archivio accentrato per la rilevazione
  dei rischi di importo contenuto) e le Istruzioni della Banca d'Italia (Sistema
  centralizzato di rilevazione dei rischi di importo contenuto), in G.U.
  21 novembre 2000, n. 272. [28] Cfr. Cass. 7 agosto 1990, n. 7953; Cass. 27 settembre 2001, n. 12093;
  Corte app. Milano, 22 luglio 1997,
   in Giust.
  civ. 1998, I, 246. [29] L'art. 547 c.p.c.
  (come modificato dall'art. 12,
   l. n. 52/2006) dispone che il terzo pignorato (nel
  caso in esame, la banca) debba "specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in
  possesso", dandone comunicazione al creditore procedente in
  conformità alla previsione contenuta nell'art. 543, comma 2, n. 4 c.p.c. [30] Del. 16 novembre 2004, n. 9 (Bilanciamento di
  interessi), in G.U. 23 dicembre 2004, n. 300 e doc. web
  n. 1070779. [31] V. Del. 16 novembre 2004, n. 8, in G.U. 23
  dicembre 2004, n. 300, come modificato dall'errata corrige pubblicata
  in G.U. 9 marzo 2005, n. 56 e doc. web n. 1070713. [32] In tal senso v. Provv.
  1° febbraio 2007, doc. web n. 1388576;
  Provv. 18 gennaio 2007, doc. web n. 1386384; Provv.
  21 dicembre 2006, doc. web n. 1381657;
  Provv. 21 dicembre 2006, doc. web n. 1378189;
  Provv. 7 dicembre 2006, doc. web n. 1375058;
  Provv. 7 dicembre 2006, doc. web n. 1375085;
  Provv. 7 dicembre 2006, doc. web n. 1375133;
  Provv. 7 dicembre 2006, doc. web n. 1375150;
  Provv. 20 aprile 2006, doc. web n. 1289957. [33] Cfr. Provv. 8 ottobre 2003,
  doc. web n. 1132740. [34] Regolamento sul funzionamento
  dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di
  pagamento, pubblicato nella G.U. 4 gennaio 2002, n. 3. [35] Relativo al "Funzionamento dell'archivio
  informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento",
  pubblicato in G.U. 1° febbraio 2002, n. 27 e successive modificazioni. [36] Cfr. art. 11 d.m. n. 458/2001 e art. 13 del regolamento della Banca d'Italia che (in
  conformità ai princìpi contenuti
  nell'art. 7 del Codice) prevede che l'interessato possa accedere "ai
  dati contenuti nell'archivio che lo riguardano tramite gli enti segnalanti
  privati o tramite le filiali della Banca d'Italia". [37] Cfr. Provv. 25 gennaio 2007, doc. web
  n. 1387164, in relazione all'inserimento
  nella Cai di dati personali, solo in parte
  veritieri, connessi all'emissione di una carta di pagamento non richiesta, né
  ricevuta dall'interessato. [38] V. in merito Provv.
  21 dicembre 2006, doc. web n. 1378399
  (e, in ordine alla medesima vicenda, il successivo Provv. 22 febbraio 2007, doc. web n. 1391891). [39] Tenendo in considerazione le circostanze del
  tutto particolari che in concreto si erano presentate il Garante ha disposto
  la cancellazione dei dati dall'archivio Cai con Provv. 27 settembre 2004, doc. web n. 1069074. [40] Provv.
  15 febbraio 2005, doc. web n. 1148524,
  che richiama in tal senso le Istruzioni della Banca d'Italia del 21 novembre
  2002 e dell'11 luglio 2003. [41] Provv.
  17 marzo 2005, doc. web n. 1152149. [42] In particolare il debitore, entro sessanta
  giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo
  (dall'art. 9-bis, l. n. 386/1990), deve provvedere tempestivamente al
  pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese
  per il protesto o per la constatazione equivalente e documentare,
  altresì, l'avvenuto pagamento nelle forme puntualmente previste dal
  menzionato art. 8: cfr. in
  merito Provv. 22 febbraio 2007, doc. web n. 1391942;
  Provv. 26 luglio 2005, doc. web n. 1157986; Provv.
  3 marzo 2005, doc. web n. 1149190;
  sulla tempestività delle attività rimesse al debitore cfr. Provv. 26 ottobre 2006, doc. web n. 1367653. [43] Provv.
  19 ottobre 2005, doc. web n. 1192373;
  Provv. 4 ottobre 2004, doc. web n. 1102353;
  v. ora, d.m. 30 aprile
  2007, n. 112 di attuazione della legge 17 agosto 2005, n. 166, recante "Istituzioni
  di un sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento". [44] Cfr. art. 14-quinquies, commi 5 e 6, l. n. 296/1998, cit. [45] In ordine a tale prassi la disciplina
  in materia di protezione dei dati personali non prevede alcun divieto: cfr. Parere del 30 novembre 1998 (in Bollettino n. 6, p.
  85 e) doc. web n. 39416.
  In ordine alla legittimità del c.d. benefondi v. pure Cass., 27
  novembre 2003, n. 18118; Cass. 10 marzo 2000, n. 2742. [46] Cfr. Cass. 6 giugno 2003, n. 9103; Cass. 7 febbraio 1979, n. 820. [47] Banca d'Italia, Istruzioni di vigilanza per
  le banche, tit. III, cap. 5, assume che nella dizione "ramo di
  azienda", utilizzata dall'art. 58 Tub, possano
  comprendersi "le succursali e, in genere, ogni insieme omogeneo di
  attività operative, a cui siano riferibili rapporti contrattuali e di
  lavoro dipendente nell'ambito di una specifica struttura organizzativa". [48] Ciò, è stato reso possibile con la
  previsione di modalità semplificate per notificare la cessione,
  consentendo comunque al contraente ceduto di recedere entro tre mesi
  (dall'avvenuta cessione) dal contratto in presenza di giusta causa
  (analogamente alla disciplina relativa alla cessione d'azienda di cui
  all'art. 2558 c.c. e distaccandosi, invece, dai princìpi
  di diritto comune relativi alla cessione del contratto di cui all'art. 1406
  c.c.). [49] In materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti: Provv.
  18 gennaio 2007, doc. web n. 1392461. [50] Analoga prescrizione è stata impartita
  dalla Banca d'Italia, seppure a diverso fine, in relazione alle operazioni di
  cessione in blocco di rapporti giuridici ai sensi dell'art. 58 del Tub: cfr. Banca
  d'Italia, Istruzioni di vigilanza per le banche, tit. III, cap. 5,
  sez. II. [51] Restano comunque ferme, ai sensi dell'art. 160,
  comma 6, del Codice, le autonome determinazioni che l'autorità giudiziaria
  riterrà di adottare in ordine all'efficacia e
  all'utilizzabilità di atti e documenti nel procedimento giudiziario. [52] A tal proposito si vedano altresì le
  indicazioni già fornite in termini generali dal Garante con le Linee
  guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per
  finalità di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze di datori
  di lavoro privati (Del. n. 53 del 23 novembre 2006), punto 9. [53] Cfr. Provv. 23 luglio 2004,
  doc. web n. 1099411;
  v. pure, in relazione all'accesso a
  registrazioni di conversazioni aventi ad oggetto l'acquisto di pacchetti
  azionari, Provv. 19 giugno 2002, doc.
  web n. 1065269;
  v. pure Provv.
  19 maggio 2005 , doc. web n. 1151188. [54] Cfr. Provv. 12 marzo 2004, doc.
  web n. 1090100. [55] Cfr. tra gli altri Provv.
  29 ottobre 2003, doc. web n. 1144061; Provv. 13 luglio 2006, doc. web n. 1321296;
  Provv. 20 dicembre 2006, doc. web n. 1376382; Provv.
  16 marzo 2007, doc. web n. 1399446. [56] Provv.
  13 luglio 2006, doc. web n. 1320699;
  Provv. 23 marzo 2006, doc. web n. 1285350. [57] Cfr. Provv. 9 novembre 2006,
  doc. web n. 1366189;
  Provv. 10 dicembre 2003, doc. web n. 1053648;
  Provv. 27 dicembre 2001, doc. web n. 40987. [58] Provv.
  20 luglio 2006, doc. web n. 1322844. [59] Provv.
  28 settembre 2006, doc. web n. 1349798;
  Provv. 1° giugno 2005, doc. web n. 1139982;
  Provv. 1° giugno 2005, doc. web n. 1139991. [60] In tal senso cfr. Provv. 20 maggio 2004, doc. web
  n. 1098787; Cass.,
  12 maggio 2006, n. 11004; Circ. n. 229 del 21
  aprile 1999, p. 18 e ss. [61] Provv.
  27 aprile 2000, doc. web n. 1113611. [62] In tal caso, con Provv.
  3 aprile 2002, doc. web n. 1065256,
  si è affermato che "il diritto di accesso
  ai dati personali conferisce […] la possibilità di acquisire piena
  cognizione di tutte le informazioni personali detenute dalla Cassa,
  permettendo allo stesso di comprendere il loro contenuto, anche attraverso il
  chiaro richiamo alle generalità dei cointestatari
  predetti (dati che lo stesso de cuius avrebbe avuto
  a suo tempo il diritto di conoscere)"; v. pure Provv.
  8 ottobre 2003, doc. web n. 1053855. [63] Provv.
  13 novembre 2003, doc. web n. 1053654. [64] Per precedenti in materia v. Provv.
  9 marzo 2006, doc. web n. 1268821,
  con richiami ulteriori a Cass.,
  23 luglio 1994, n. 6873 e Cass. 21 aprile 1997, n. 3400; v. pure artt. 31, 42 e ss. r.d. n.
  267/1942, come modificato, allo stato, dal d.lg. 9
  gennaio 2006, n. 5.         |