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  Sole 24 Ore dell’8-3-2008 Sugli assegni trasferibili arriva il bollo da 1,5 euro di Luca De
  Stefani       Tutto
  pronto per l'imposta di bollo che dovrà essere applicata dal 30 aprile
  2008 sulle richieste in forma libera di assegni bancari, postali, circolari e
  di vaglia postali o cambiari. Un costo maggiore a carico del richiedente di
  1,50 euro, per evitare la «clausola di non trasferibilità». Dal 30
  aprile, infatti, solo su richiesta scritta del richiedente si potranno
  ottenere assegni bancari, postali, circolari e vaglia postali o cambiari
  liberamente trasferibili per importi inferiori a 5mila euro. In quest'ultimo
  caso, ciascuna girata dovrà recare, a pena di nullità, il
  codice fiscale del girante. Se gli assegni bancari e postali verranno
  utilizzati per importi pari o superiori a 5mila euro, inoltre, dovrà
  essere indicato il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola
  di non trasferibilità.Nella circolare 18/E del 7 marzo 2008, l'agenzia delle Entrate ha chiarito che
  l'imposta di bollo prevista dalla nuova normativa
  antiriciclaggio (articolo 49, comma 10 del decreto legislativo 21
  novembre 2007, n. 231) si aggiunge a tutte le altre disposizioni riguardanti
  l'applicazione dei bolli sui mezzi di pagamento e sui documenti bancari.
 Continuerà a essere applicata l'imposta sugli estratti conto, comprese
  le comunicazioni relative ai depositi di titoli, inviati dalle banche ai
  clienti.
 Per gli assegni bancari o postali in forma libera, le banche e le Poste
  italiane, già titolari dell'autorizzazione a pagare l'imposta in modo
  virtuale (articolo 15 del Dpr 642/72), potranno
  avvalersi di questa autorizzazione e delle stesse procedure per il versamento
  della nuova imposta di bollo.
 Il primo versamento va effettuato il 30 giugno 2008 e successivamente la
  scadenza è ogni due mesi.
 Entro gennaio 2009 va presentata una dichiarazione definitiva contenente la
  «indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente
  distinti per voce di tariffa».
 Nella circolare di ieri è stata segnalata la necessità di
  riportare nella dichiarazione un'ulteriore voce, relativa al numero di
  assegni in forma libera emessi nel corso dell'anno precedente con
  l'indicazione della corrispondente imposta di bollo dovuta.
 Per gli assegni circolari rilasciati in forma libera l'imposta di bollo di
  1,50 euro va ad aggiungersi a quella del «6 per mille per ogni anno», che
  deve essere liquidata trimestralmente (articolo 10, comma 1, nota 2 della
  Tariffa allegata al Dpr 642/72). Saranno queste
  anche le modalità di pagamento della nuova imposta di bollo di 1,50
  euro per ogni assegno circolare.
 Per i vaglia cambiari rilasciati in forma libera continuerà a essere
  dovuta l'imposta di bollo del 4 per mille corrisposta «in base alla media
  delle situazioni decadali dei vaglia cambiari e
  delle fedi di credito di ciascun mese del trimestre solare cui si riferisce
  l'applicazione dell'imposta», (articolo 10, comma 2 della Tariffa allegata al
  Dpr 642/72). Il versamento trimestrale va fatto
  entro il secondo mese successivo a quello di ciascun trimestre solare:
  febbraio, maggio, agosto e novembre. Il versamento dell'imposta di bollo di
  1,50 euro seguirà le stesse modalità di pagamento previste per
  l'imposta del 4 per mille.
 Per i vaglia postali liberi, l'esenzione prevista dall'allegato B del Dpr 642/72 non si applica, per cui è dovuta
  l'imposta di bollo di 1,50 euro per ciascuno di essi. Il versamento va
  effettuato con le stesse modalità previste per gli assegni postali.
 Se rilasciati in forma libera, gli assegni bancari e postali, gli assegni
  circolari, i vaglia cambiari e postali devono riportare in modo leggibile la
  seguente dicitura «Imposta di bollo di cui al Dlgs
  231/2007 assolta in modo virtuale» (articolo 15, comma 2 del Dpr 642/72). Gli assegni bancari e postali devono
  riportare anche la data e il numero dell'autorizzazione per il pagamento
  virtuale.
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