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 COMUNICATO STAMPA DI ADUSBEF BANCHE: TRIBUNALE DI
  BARI, ANNULLA INTERESSI COMPOSTI SUI MUTUI Il Tribunale di Bari – Sezione Distaccata di Rutigliano – in persona del dr. Pietro MASTRONARDI, ha
  pronunziato, oggi 29 ottobre 2008, una sentenza epocale in tema di mutui,
  poiché applicabile alla massima parte dei mutui in essere in Italia. Nel caso
  in esame era coinvolta una famiglia pugliese, soffocata dalle banche, a cui
  era stata appena venduta la casa: la sentenza arriva tardi, ma arriva. I
  consumatori si erano rivolti all’ Adusbef,e sono
  stati difesi dal vicepresidente, Avv. Antonio Tanza. Il tasso nominale di interesse pattuito letteralmente nel
  contratto di mutuo non si può assolutamente maggiorare nel piano di
  ammortamento, né si può mascherare tale artificioso incremento nel
  piano di ammortamento, poichè il calcolo
  dell’interesse nel piano di ammortamento deve essere trasparente ed eseguito
  secondo regole matematiche dell’interesse semplice. La banca, che utilizza
  nel contratto di mutuo questo particolare tipo di capitalizzazione, viola non
  solo il dettato dell’art. 1283 c.c. ma anche quello
  dell’art. 1284 c.c., che in ipotesi di mancata determinazione e
  specificazione, ovvero di incertezza (tra tasso nominale contrattuale e tasso
  effettivo del piano di ammortamento allegato al medesimo contratto), impone
  l’applicazione del tasso legale semplice e non quello ultralegale
  indeterminato o incerto. La sanzione dell’interesse legale è prevista
  e disposta dalla norma imperativa dell’art. 1284 c.c. I contratti di mutuo
  per cui è causa sono mutui con rimborso frazionato, in cui alla banca,
  durante il rapporto, si restituisce ratealmente il capitale, originariamente
  prestato, prima della scadenza finale del mutuo stesso: i mutui de quibus vengono estinti con una serie di pagamenti (rate),
  effettuati dal debitore. La rata del mutuo con rimborso frazionato si
  è calcolata, però, nel caso in esame, con la formula del c.d.
  interesse composto, non prevista nella parte letterale del medesimo
  contratto, che comporta la crescita progressiva del costo, comprendendo di fatto degli interessi anatocistici.
  La CTU ha evidenziato un aumento del costo effettivo del rapporto,
  conseguente alla divaricazione fra il tasso nominale e quello effettivo:
  cresce quest’ultimo con il crescere del frazionamento del pagamento, poiché
  più sono le rate, più costa il mutuo. Gli attori al momento
  della sottoscrizione dei contratti, non sono resi conto
  dell’alto tasso effettivo, che avrebbero dovuto corrispondere alla banca, in
  quanto il tasso nominale annuo era davvero quello apparente e determinato
  nella parte letterale del contratto, mentre lìaltro
  era occultato nel piano di ammortamento. Bisogna accogliere le doglianze attoree, secondo cui per tutta la durata dei mutui si
  è verificata un’accentuata discrasia tra quanto indicato dal tasso di
  riferimento e quanto espresso e determinato dai piani di ammortamento: la
  parte mutuataria era convinta di pattuire un contratto di mutuo con la banca
  convenuta, stabilendo di remunerare il prestito con il pagamento di interessi
  in misura non superiore al tasso nominale, ad esempio del 13% semestrale;
  invece, le risultanze della espletata CTU hanno
  evidenziato che, per il mutuo da 350.000.000, di lire gli attori dovuto
  sopportare un tasso effettivo annuale del 14,276%. Le famiglie italiane,strozzate e massacrate dagli interessi composti delle
  banche, vedranno un ridimensionamento della rata del mutuo: il capitale
  sarà quello convenuto in contratto, ma maggiorato del solo interesse
  legale di tempo in tempo vigente. Le banche,per evitare un
  inevitabile contenzioso legale,dovrebbero aprire un tavolo di trattative
  serio rinegoziando i mutui con riferimento ai tassi della BCE e non
  più a quello dell’Euribor fissato da un cartello bancario europeo,
  divenuto inaffidabile ed esoso. |