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| Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 "Attuazione
  della direttiva 2005/60/CE  concernente
  la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio
  dei proventi di attività
  criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE
  che ne reca misure di esecuzione " pubblicato nella Gazzetta
  Ufficiale n. 290 del 14
  dicembre 2007- Suppl. Ordinario n. 268/L […] Titolo III MISURE ULTERIORI Art. 49. - Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore 1. E' vietato il
  trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali
  al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato
  a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione,
  anche frazionata, e' complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. Il
  trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche,
  istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. 2. Il
  trasferimento per contanti per il tramite dei soggetti di cui al comma 1 deve
  essere effettuato mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi,
  previa consegna ai medesimi della somma in contanti. A decorrere dal terzo
  giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione, il beneficiario ha
  diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio. 3. La
  comunicazione da parte del debitore al creditore dell'accettazione di cui al
  comma 2 produce l'effetto di cui al primo comma dell'articolo 1277 del codice
  civile e, nei casi di mora del creditore, anche gli effetti del deposito
  previsti dall'articolo 1210 dello stesso codice.  4. I moduli di
  assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane
  S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente
  può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari
  e postali in forma libera. 5. Gli assegni
  bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 5.000 euro devono
  recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la
  clausola di non trasferibilità. 6. Gli assegni
  bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati
  unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A. 7. Gli assegni
  circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o
  della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non
  trasferibilità. 8. Il rilascio di
  assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 5.000
  euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola
  di non trasferibilità. 9. Il richiedente
  di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi
  ed emesso con la clausola di non trasferibilità, può chiedere
  il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all'emittente. 10. Per ciascun
  modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per
  ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma
  libera e' dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di
  1,50 euro. Ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice
  fiscale del girante. 11. I soggetti
  autorizzati a utilizzare le comunicazioni di cui all'articolo 7, sesto comma,
  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e
  successive modificazioni, possono chiedere alla banca o a Poste Italiane
  S.p.A. i dati identificativi e il codice fiscale dei soggetti ai quali siano
  stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera ovvero
  che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali o cambiari in forma
  libera nonche' di coloro che li abbiano presentati
  all'incasso. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
  individuate le modalità tecniche di trasmissione dei dati di cui al
  presente comma. La documentazione inerente i dati
  medesimi, costituisce prova documentale ai sensi dell'articolo 234 del codice
  di procedura penale. 12. Il saldo dei
  libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere
  pari o superiore a 5.000 euro. 13. I libretti di
  deposito bancari o postali al portatore con saldo pari
  o superiore a 5.000 euro, esistenti alla data di entrata in vigore del
  presente decreto, sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere
  ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 30 giugno
  2009. Le banche e Poste Italiane S.p.A. sono tenute a dare ampia diffusione e
  informazione a tale disposizione. 15. Le
  disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7 non si applicano ai trasferimenti in
  cui siano parte banche o Poste Italiane S.p.A., nonché ai trasferimenti tra
  gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati di
  cui all'articolo 14, comma 1, lettera c). 16. Le
  disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai trasferimenti di
  certificati rappresentativi di quote in cui siano parte uno o più soggetti
  indicati all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), e dalla lettera d) alla
  lettera g). 17. Restano ferme
  le disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti
  pubblici e alle erogazioni da questi comunque disposte verso altri soggetti.
  E' altresì fatta salva la possibilità di versamento prevista
  dall'articolo 494 del codice di procedura civile.  18. E' vietato il
  trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro,
  effettuato per il tramite degli esercenti
  attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma
  dell'incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le
  quali si avvalgono di agenti in attività finanziaria, salvo quanto
  disposto dal comma 19. Il divieto non si applica nei confronti della moneta
  elettronica di cui all'articolo 25, comma 6, lettera d). 19. Il
  trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro e
  inferiori a 5.000 euro, effettuato per il tramite di esercenti
  attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma
  dell'incasso e trasferimento dei fondi, nonché di agenti in attività
  finanziaria dei quali gli stessi esercenti si avvalgono, e' consentito solo
  se il soggetto che ordina l'operazione  consegna all'intermediario copia di
  documentazione idonea ad attestare la congruità dell'operazione
  rispetto al profilo economico dello stesso ordinante. 20. Le
  disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 30 aprile 2008. Art. 50. - Divieto di conti e libretti di
  risparmio anonimi o con intestazione fittizia Art. 51. - Obbligo di comunicazione al Ministero
  dell'economia e delle finanze delle infrazioni di cui al presente Titolo 1. I destinatari
  del presente decreto che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei
  limiti delle loro attribuzioni e attività, hanno notizia di infrazioni
  alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14, e
  all'articolo 50 ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia
  e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti
  dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 3. Qualora oggetto
  dell'infrazione sia un'operazione di trasferimento segnalata ai sensi
  dell'articolo 41, comma 1, il soggetto che ha effettuato la segnalazione di
  operazione sospetta non e' tenuto alla comunicazione di cui al comma 1. |