|       AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE
  COMUNICAZIONI Delibera
  n. 569/07/CONSOrdine
  di cessazione di comportamenti lesivi dei diritti degli utenti, ai sensi
  dell’articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 287 dell'11/12/2007
   Allegato A (VEDI IN FONDO)     L’Autorità
NELLA riunione del Consiglio del 13
  novembre 2007, VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249,
  recante “Istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle
  Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
  radiotelevisivo”; VISTA la legge 14 novembre 1995 n. 481,
  recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica
  utilità. Istituzione delle Autorità di
  regolazione dei servizi di pubblica utilità”, ed, in particolare, l’articolo 2, comma 20, lett. d); VISTO il decreto legislativo 1 agosto
  2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”, e
  successive modifiche e integrazioni; VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689
  recante “Modifiche al sistema penale”; VISTO il decreto legge 31 gennaio 2007,
  n. 7 recante “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di
  attività economiche e la nascita di nuove imprese”, convertito,
  con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e in particolare,
  l’articolo 1, comma 3, secondo cui “I contratti per adesione stipulati con
  operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica,
  indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la
  facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le
  utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non
  giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non
  possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni. Le
  clausole difformi sono nulle, fatta salva la facoltà degli operatori
  di adeguare alle disposizioni del presente comma i rapporti contrattuali
  già stipulati alla data di entrata in vigore
  del presente decreto entro i successivi sessanta giorni” e l’articolo 1,
  comma 4, secondo cui “l'Autorità per le garanzie nelle
  comunicazioni vigila sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente
  articolo e stabilisce le modalità attuative
  delle disposizioni di cui al comma 2. La violazione delle disposizioni di cui
  ai commi 1, 2 e 3 è sanzionata
  dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applicando l'art. 98
  del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1
  agosto 2003, n. 259, come modificato dall'articolo 2, comma 136, del decreto
  legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
  novembre 2006, n. 286”; VISTO il regolamento concernente
  l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le
  garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9
  ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni; VISTA la delibera n. 4/06/CONS,
  relativa al “Mercato dell’accesso disaggregato all’ingrosso (ivi compreso
  l’accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della
  fornitura di servizi a banda larga e vocali (mercato n. 11 fra quelli
  identificati dalla raccomandazione della commissione europea n. 2003/311/CE):
  identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed
  individuazione degli obblighi regolamentari”, e in particolare,
  l’articolo 41, comma 2, secondo cui “Il processo di implementazione delle
  procedure di passaggio concordate tra gli operatori, di cui agli artt. 17, 18 e 20, è avviato da Telecom Italia alla notifica del presente provvedimento,
  coinvolgendo tutti gli operatori interessati, e viene
  vigilato dall’Autorità che, qualora lo ritenga necessario, sentite
  anche le associazioni dei consumatori, si riserva di introdurre eventuali
  adeguamenti e correttivi, prima che le procedure divengano operative”; VISTA la delibera n. 274/07/CONS
  recante “Modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS:
  Modalità di attivazione, migrazione e
  cessazione nei servizi di accesso”, e in particolare l’articolo 18, comma
  2, che conferma il principio secondo cui le procedure di migrazione delle
  linee in accesso sono concordate preventivamente tra gli operatori, incluso
  l’operatore notificato; VISTA la nota del 4 aprile 2007, prot. n. 182797, con cui la
  società Telecom Italia S.p.A. comunicava
  all’Autorità, in attuazione delle disposizioni introdotte dalla legge
  n. 40/07, “l’intenzione a partire dal 10 aprile 2007 di accettare
  dai clienti finali che intendono migrare presso altro operatore un mandato a
  completare la procedura di migrazione, ove tecnicamente possibile, in caso di
  ingiustificata inerzia dell’operatore donating;
  tale disponibilità sarà garantita indipendentemente
  dall’identità dell’OLO recipient”; VISTA la nota del 12 aprile 2007, prot. n. 191699, con cui Telecom Italia trasmetteva copia del testo del mandato,
  nella quale ribadiva la propria disponibilità “ad accettare
  identici mandati, sottoscritti dagli utenti, da parte di qualsiasi operatore
  di settore per la gestione delle procedure di migrazione, a decorrere dal 16
  aprile 2007”;
  inoltre, evidenziava che “gli OLO donating potranno
  non procedere al completamento delle procedure di migrazione soltanto
  nell’ipotesi di obiettive e giustificate cause ostative, che devono essere
  comunicate dagli stessi entro 30 giorni dalla richiesta di recesso”; VISTA la memoria del 4 giugno 2007, prot. n. 297977, con cui la
  medesima società dichiarava la piena conformità dei propri
  comportamenti inerenti le procedure di passaggio di un cliente da un
  operatore ad altro operatore con quanto previsto dalla legge n. 40/07 e dal
  quadro regolatorio vigente; VISTE le diverse segnalazioni pervenute
  nel periodo aprile-giugno 2007 da parte delle società BT Italia S.p.A., Eutelia
  S.p.A., Fastweb S.p.A., Tele2 Italia S.p.A., Tiscali S.p.A. e Wind Telecomunicazioni
  S.p.A., in merito ad iniziative unilaterali messe
  in opera da parte di Telecom Italia relative alle
  suddette procedure di migrazione; SENTITE la società Telecom Italia in data 24 aprile e 28 maggio 2007 e le
  società segnalanti in data 8 giugno 2007 per chiarimenti sulle
  circostanze comunicate nelle predette segnalazioni; VISTA la nota del 24 maggio 2007, prot. AGCOM n. 33841, con cui la Direzione Reti e Servizi
  di Comunicazione Elettronica di questa Autorità
  invitava Telecom Italia a non porre in essere
  iniziative in contrasto con la normativa vigente ed a fornire chiarimenti e
  la propria posizione in ordine a quanto segnalato; VISTA la nota del 10 agosto 2007, prot. AGCOM n. 50954, con cui la Direzione Reti e Servizi
  di Comunicazione Elettronica: a. richiedeva a Telecom Italia di
  provvedere, nel termine di 45 giorni dalla ricezione della suddetta nota,
  alla conclusione delle negoziazioni necessarie ad assicurare
  l’operatività delle procedure di migrazione nel rispetto dell’obbligo
  di preavviso previsto dalla legge n. 40/07;  b.
  invitava codesta società, nelle more della conclusione del processo
  negoziale, a non porre in essere procedure non concordate secondo quanto
  previsto dal quadro normativo sopra richiamato; VISTA la nota del 10 agosto 2007, prot. AGCOM n. 50916, con cui la Direzione Reti e Servizi
  di Comunicazione Elettronica richiedeva alle
  società riportate nell’Allegato A
  di provvedere, nel termine di 45 giorni dalla ricezione della nota, alla
  conclusione delle negoziazioni necessarie ad assicurare l’operatività
  delle procedure di migrazione; VISTE le note pervenute nel mese di
  settembre dell’anno 2007 da parte di Fastweb, Wind
  Telecomunicazioni, Tele2 Italia, Eutelia e Tiscali con le quali tali società hanno
  evidenziato la mancata interruzione, da parte di Telecom
  Italia, durante lo svolgimento delle negoziazioni volte ad assicurare
  l’operatività di tali procedure di migrazione, dell’applicazione delle
  procedure unilaterali sopra descritte; CONSIDERATO che le procedure delineate
  da questa Autorità, in coerenza con il
  corrente quadro normativo, per la migrazione dei clienti da un operatore
  all’altro, sono state sempre caratterizzate sul piano esecutivo da regole di
  matrice consensuale concordate tra gli operatori; e che tali regole
  consensuali trovano riscontro nella natura intrinseca esclusivamente
  bilaterale delle procedure di cui si tratta, le quali si sostanziano nella
  necessaria cooperazione tra operatori normalmente occorrente ad attuare il
  passaggio del singolo utente da un’impresa ad un’atra; CONSIDERATO che la delibera n.
  4/06/CONS, all’articolo 41, comma 2, stabilisce il principio della
  condivisione tra tutti gli operatori delle procedure che prevedono trasferimenti
  di utenti tra imprese di telefonia fissa; inoltre,
  che la delibera n. 274/07/CONS, all’articolo 18, comma 2, conferma il
  principio della necessaria preventiva condivisione delle procedure di
  migrazione; RITENUTO che il comportamento tenuto da
  Telecom Italia si configura come una
  modalità attuativa solo unilaterale delle
  disposizioni della legge n. 40/07 che, come tale, non trova la sua fonte
  legittimante né nel suddetto provvedimento normativo né nelle delibere di questa Autorità, con le quali si pone, invece, in
  contrasto per violazione della regola generale della necessità del
  previo concordamento delle procedure tra operatori;
  ciò, in quanto, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge n.
  40/07, l’obbligo di preavviso non superiore ai trenta giorni non inficia
  l’anzidetto principio di condivisione tra operatori delle procedure di
  migrazione sancito dalle predette disposizioni; OSSERVATO, pertanto, che l’applicazione
  della recente previsione normativa contenuta nella legge n. 40/07 non
  legittima Telecom Italia ad assumere iniziative
  unilaterali, che hanno, altresì, l’effetto di impedire agli altri
  operatori di partecipare al processo di implementazione
  delle procedure di migrazione individuato dall’articolo 41, comma 2, della
  delibera n. 4/06/CONS e ribadito dall’articolo 18, comma 2, della delibera
  274/07/CONS; RITENUTO che l’iniziativa unilaterale
  avviata da Telecom Italia è idonea a violare
  norme poste a presidio, non solo del principio di condivisione delle
  procedure di migrazione, ma anche della continuità e della
  funzionalità del servizio fornito ai clienti finali; e che, inoltre,
  l’assenza di procedure di migrazione condivise tra Telecom
  Italia e gli operatori alternativi è idonea a
  pregiudicare la possibilità per questi ultimi di gestire le attività
  di portabilità dei numeri di rete fissa nel rispetto di quanto
  previsto dall’articolo 20, comma 3, della delibera 4/06/CONS, come, peraltro,
  ribadito dall’articolo 18, comma 5, della delibera n. 274/07/CONS; RITENUTO che sia, altresì,
  necessario che Telecom Italia e le società
  riportate nel suddetto Allegato A addivengano alla
  conclusione delle negoziazioni necessarie ad assicurare l’operatività
  delle procedure di migrazione, nel rispetto dell’obbligo di preavviso
  previsto dalla legge n. 40/07 e di quanto previsto dal quadro normativo e
  regolamentare sopra richiamato, entro il termine di 30 giorni dalla data di
  notifica del presente provvedimento; in caso di mancato accordo,
  l’Autorità si riserva di intervenire di propria iniziativa, in luogo
  delle parti, al fine di regolamentare il contenuto di tali accordi per
  garantire un’effettiva concorrenza e interoperabilità
  dei servizi a beneficio delle parti contrattuali e degli utenti; RITENUTO che l’attività
  conoscitiva degli uffici sopra richiamata abbia consentito alle
  società interessate e a Telecom Italia di
  fornire tutte le informazioni necessarie a
  illustrare la propria situazione in merito ai fatti rilevati e che la
  complessiva esposizione che precede evidenzia l’esistenza di motivi tali da
  esigere, ai fini della tutela dei clienti finali, l’immediata adozione della
  presente misura prescrittiva; UDITA la relazione
  del Commissario Michele Lauria, relatore ai sensi
  dell’articolo 29 del Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento
  dell’Autorità; Ordina1. alla società Telecom Italia S.p.A., con sede principale in Milano, Piazza degli Affari, 2 e
  sede secondaria in Roma, al Corso d’Italia, 41, l’immediata interruzione della
  procedura unilaterale di migrazione ed, in particolare, l’immediata
  interruzione della modalità operativa volta ad accettare dai clienti
  finali mandato a completare tale procedura; 2. a Telecom Italia
  S.p.A. e alle società riportate nell’Allegato A, che costituisce parte
  integrante e sostanziale del presente provvedimento: - di provvedere alla
  conclusione delle negoziazioni necessarie ad assicurare l’operatività
  delle procedure di migrazione, nel rispetto dell’obbligo di preavviso
  previsto dalla legge n. 40/07 e di quanto previsto dal quadro normativo e
  regolamentare evidenziato in motivazione, entro il termine di 30 giorni dalla
  data di notifica del presente provvedimento; - di trasmettere
  all’Autorità, entro il medesimo termine di cui al precedente alinea,
  gli accordi sulle procedure di migrazione stipulati ad esito delle
  predette negoziazioni. L’inottemperanza alle disposizioni di
  cui al punto sub 1), integra la violazione sanzionata dall’Autorità in
  attuazione dell’articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003,
  n. 259. Nel caso in cui Telecom
  Italia S.p.A. e gli operatori alternativi non addivengano
  alla conclusione degli accordi atti ad assicurare l’operatività delle
  procedure di migrazione nei termini di cui al punto sub 2), l’Autorità
  si riserva di intervenire di propria iniziativa, in luogo delle parti, al
  fine di regolamentare il contenuto di tali accordi per garantire un’effettiva
  concorrenza e interoperabilità dei servizi a
  beneficio delle parti contrattuali e degli utenti. La presente delibera è
  notificata alla società Telecom Italia S.p.A., Regulatory
  Affairs, Via di Val Cannuta
  n.182, 00166, Roma ed alle società di cui
  all’Allegato
  A ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
  italiana, nel Bollettino ufficiale dell’Autorità e nel sito web
  dell’Autorità www.agcom.it. Ai sensi dell’art. 9 del decreto
  legislativo 1 agosto 2003 n. 259, i ricorsi avverso i
  provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva
  del giudice Amministrativo. Ai sensi dell’articolo 21 della legge 6 dicembre
  1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere
  avverso il presente provvedimento è di 60
  giorni dalla notifica del medesimo. La competenza di primo grado è
  attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del
  Lazio. Roma,
  13 novembre 2007   IL
  PRESIDENTE  Corrado Calabrò  IL COMMISSARIO RELATORE Michele Lauria  Per
  visto di conformità a quanto deliberatoIL SEGRETARIO GENERALE
  Roberto Viola     Allegato A alla delibera 569/07/CONS   BT Italia S.p.A. Via M.
  Bianchini, 15 00142 ROMA Brennercom
  S.p.A. Via Pacinotti, 12 39100 BOLZANO ELITEL S.p.A. Via Mecenate, 90 20138
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  Falcone, 2 70125 BARI Fastweb
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  del Perlar, 26 37135 VERONA QUIPO S.r.l. Via Sisto IV, 145 00167
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  Fratte) 06129 PERUGIA Tex97 S.p.A. C.so Moncalieri, 21 10131 TORINO Tele2 Italia S.p.A. Via Cassanese, 210 20090 SEGRATE (MI) Tiscali
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  Provinciale di Montramito, 431/A 55040 MASSAROSA
  (LU)              |