| HOME    PRIVILEGIA NE IRROGANTO   di Mauro Novelli     (www.mauronovelli.it)     Documentazione   Documento inserito il 27-10-2008 | |||
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| Provvedimento del 16 ottobre
  2008  COMUNICATO
  STAMPA ANTITRUST TRASPORTI:
  ANTITRUST SANZIONA TRENITALIA S.p.A. PER PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE  Multe per complessivi 845mila euro. 
 Secondo
  l’Antitrust, Trenitalia S.p.A. ha messo in atto una pluralità di
  condotte distinte, configurabili come pratiche commerciali contrarie alla
  diligenza del professionista, consistenti in:  limitazione delle modalità di riconoscimento
  e corresponsione del bonus in caso di ritardo dei treni (sanzione di 200mila
  euro). Secondo l’Autorità l’elenco
  delle cause che escludono la responsabilità del ritardo da parte di
  Trenitalia (eventi accidentali, cause meteo o naturali, ordini
  dell’autorità pubblica) risulta molto ampio e non sufficientemente
  definito, tale da permettere alla stessa Trenitalia di esercitare una grande discrezionalità
  nel riconoscimento del diritto al bonus. Anche la procedura che il
  consumatore deve seguire per ottenere il bonus stesso presenta profili di
  onerosità non del tutto giustificati: occorre
  infatti reperire un apposito modulo in stazione o sul sito internet e
  inoltrare la richiesta entro il termine di 30 giorni, la fruibilità
  è limitata ad un periodo di sei mesi e soltanto per l’acquisto di un
  altro titolo di viaggio;  limitazione dei posti per le tariffe Amica e Familia (sanzione di 280mila euro).
  Trenitalia non ha fornito informazioni esaustive, o le ha rese non facilmente
  accessibili, sulla effettiva disponibilità
  delle tariffe Amica e Familia, che sono presentate
  all’utenza come opzioni tariffarie normali e ampiamente disponibili, mentre
  invece sono offerti posti limitati sulla base di criteri di natura
  commerciale e promozionale a seconda delle tratte e del quoziente di
  riempimento dei treni;  denominazione scorretta delle tipologie di
  treni (sanzione di 280mila euro). Appare scorretta, in quanto
  idonea ad ingenerare confusione nel cliente, la denominazione utilizzata per
  indicare la categoria di treni Eurostar City. In
  particolare, le caratteristiche di tali treni, sia con riferimento alle
  prestazioni dei servizi di trasporto, sia ai tempi di percorrenza e alle
  fermate, sono similari e analoghi alla categoria Intercity, e non alla
  categoria superiore di treni Eurostar;  omissioni informative sul programma di
  fidelizzazione Cartaviaggio (sanzione di 80mila
  euro). Il programma prevede, mediante acquisto
  di titoli di viaggio e presentazione del codice personale, l’accredito di 50
  punti per ogni euro speso. In virtù dei punti accumulati, i clienti
  possono richiedere dei premi. Con riferimento ad una brochure promozionale
  riportante le caratteristiche del programma di fidelizzazione, appare
  scorretta l’omissione di informazioni rilevanti, quali la data di scadenza
  dei punti;  offerta di alcuni servizi solamente
  attraverso il call center (sanzione
  5mila euro, pari al minimo edittale). Il cliente, per accedere ad
  alcune tipologie di servizi, deve necessariamente ricorrere al call center con telefonata a pagamento,
  senza la possibilità di ricorrere ad altri canali di accesso privi di
  oneri aggiuntivi, quali stazioni e agenzie di viaggio. Con riferimento al
  servizio di cambio della prenotazione del biglietto acquistato in
  modalità ticketless dopo la partenza del
  treno, Trenitalia, in corso di procedimento ha, peraltro, modificato tale
  procedura consentendo che il cambio possa essere effettuato anche nella
  stazione di partenza. In questo contesto l’Autorità ha deciso di
  comminare la sanzione minima prevista dalla legge.  Nell’ambito
  del provvedimento l’Autorità ha ritenuto rilevante, ai fini anche di
  una significativa riduzione delle sanzioni, le condotte spontaneamente assunte
  da Trenitalia a vantaggio dei consumatori. Infatti, Trenitalia si è
  impegnata a modificare le modalità di corresponsione del bonus
  attraverso procedure semplificate con l’utilizzo dello stesso biglietto, a
  offrire i servizi del call center contestati a
  costo della tariffa ordinaria e a fornire maggiori informazioni sulla
  scadenza del programma di fidelizzazione Cartaviaggio.
   L’Autorità
  ha inoltre giudicato non scorretta le modalità con cui la
  società ha informato la clientela sulle sanzioni e penalità per
  le diverse irregolarità a bordo del treno: a fronte dell’incremento
  dell’ammontare delle sanzioni, avvenuto nel settembre 2007, da  Roma, 27
  ottobre 2008 |