| HOME    PRIVILEGIA NE IRROGANTO   di Mauro Novelli     (www.mauronovelli.it)     Documentazione   Documento inserito il 13-9-2008 | |||
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 COMUNICATO STAMPA DELL’ANTITRUST ANTITRUST: RIVEDERE NORME VENDITA DIRITTI CALCISTICI, NON
  GARANTISCONO PIENAMENTE LA CONCORRENZA  Lega
  Calcio ha parzialmente disatteso le linee di indirizzo autorizzate
  dall’Autorità.  Segnalazione
  a Governo e Parlamento   La disciplina sui diritti
  audiovisivi sportivi va rivista perché non garantisce pienamente la
  concorrenza tra operatori. Lo scrive l’Antitrust in una segnalazione inviata
  al Governo e Parlamento, sottolineando che le linee guida approvate
  dall’Autorità, come previsto dalla legge, non sono state in
  realtà seguite in modo completo dalla Lega Calcio. La prima
  applicazione del decreto legislativo n.9/2008 ha dunque evidenziato elementi
  di criticità e di incertezza, in grado di compromettere il corretto
  esplicarsi della concorrenza nell’acquisizione dei diritti audiovisivi e di
  vanificare, quindi, gli obiettivi che la normativa voleva raggiungere.  L’Autorità ricorda che il Decreto ha segnato il
  passaggio da un sistema incentrato sulla titolarità dei diritti
  audiovisivi sportivi in capo ai singoli organizzatori degli eventi ad un
  nuovo sistema basato sulla contitolarità dei
  diritti in capo al soggetto preposto all’organizzazione della competizione e
  a tutti i soggetti partecipanti alla stessa. La centralizzazione delle
  vendite dei diritti sportivi costituisce una deroga alla disciplina antitrust e può ritenersi
  consentita, in via eccezionale, solo se viene garantito un efficace sistema
  di controllo e verifica ad opera delle istituzioni
  competenti, compresa l’Antitrust.    Il meccanismo
  previsto dalla legge non ha però funzionato: la Lega Calcio, dopo
  l’approvazione delle linee guida da parte dell’Autorità, ha, infatti,
  attuato procedure con modalità non pienamente conformi a quelle
  approvate. Secondo l’Autorità, ai partecipanti alle procedure
  competitive non sono state assicurate condizioni di assoluta equità,
  trasparenza e non discriminazione, con l’effetto peraltro di non consentire
  ad alcuni operatori l’acquisizione di parte dei diritti in questione: non
  è stata, infatti, data attuazione alle previsioni del decreto sui
  diritti rimasti invenduti, che prevede l’immediata attribuzione ai singoli club
  della facoltà di commercializzare individualmente i diritti in
  questione. La Lega ha peraltro effettuato queste scelte immediatamente a
  ridosso dell’inizio delle competizioni sportive: l’Autorità ha dunque
  potuto riscontrare le irregolarità solo a campionati già
  iniziati, e quindi in un contesto in cui le assegnazioni avevano già
  avuto effetto sia nei confronti degli operatori della comunicazione che dei
  consumatori. Secondo l’Autorità, per
  contemperare l’effettività e la tempestività dell’intervento
  dell’Antitrust con l’esigenza di certezza per il mercato sull’esito delle
  procedure di assegnazione, è necessario che la vendita congiunta dei
  diritti sportivi, rappresentando una deroga alla disciplina antitrust, si
  inquadri in una complessiva disciplina in grado di assicurare il rispetto, da
  parte dei soggetti coinvolti, del Decreto Legislativo n. 9/2008 e delle linee
  guida, come approvate dall’Autorità.  Roma, 13 settembre 2008 SEGNALAZIONE ai sensi dell’art. 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 relativa alle
  disposizioni previste dal Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante “Disciplina della titolarità e della
  commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse” Inviata al Presidente del Senato della Repubblica Presidente della Camera dei Deputati Presidente del Consiglio dei Ministri Ministro dello Sviluppo Economico Rif. SR5 L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi
  dell’articolo 21 della legge n. 287/90, intende formulare le seguenti
  considerazioni con riferimento alle
  disposizioni previste dal Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante “Disciplina della
  titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse”. Come noto all’inizio del 2008, il legislatore italiano ha modificato le modalità di commercializzazione dei diritti televisivi tramite il Decreto Legislativo n. 9/2008, che segna il passaggio da un sistema
  incentrato sulla titolarità dei diritti audiovisivi sportivi in capo ai singoli organizzatori
  degli eventi ad un
  nuovo sistema basato sulla contitolarità dei
  diritti in capo al soggetto preposto
  all’organizzazione della competizione e a tutti i soggetti partecipanti alla stessa. Si tratta di una riforma strutturale che si pone l’obiettivo finale di garantire l’equilibrio
  competitivo dei soggetti che partecipano alle competizioni sportive e
  realizzare un mercato trasparente ed efficiente dei diritti audiovisivi. La nuova disciplina della vendita centralizzata dei diritti sportivi prevede tra l’altro che l’organizzatore della competizione offra i diritti a
  tutti gli operatori di tutte
  le piattaforme attraverso “procedure competitive” che dovranno garantire
  ai partecipanti condizioni di assoluta equità, trasparenza e non
  discriminazione (artt. 6 e 7). A tal fine, l’organizzatore della competizione
  è libero di
  commercializzare per singola piattaforma o di mettere invece in concorrenza le diverse
  piattaforme distributive, ovvero ancora di operare contestualmente con entrambe le modalità, ferma restando l’esigenza di garantire la
  presenza di più operatori della comunicazione nella distribuzione dei prodotti
  audiovisivi sul mercato nazionale. Qualora sia stato deciso di mettere in concorrenza le diverse
  piattaforme, è necessario predisporre più pacchetti, in modo da
  consentirne l’acquisto da parte di più operatori (art. 8). 2 L’organizzatore della competizione è, inoltre, tenuto a
  predeterminare, nell’ambito di
  apposite linee guida, le regole interne per disciplinare le procedure attraverso
  le quali sarà effettuata la vendita dei diritti audiovisivi. Ai sensi dell’art.
  6, comma 6, del citato Decreto Legislativo, la conformità delle linee guida ai
  principi e alle disposizione del Decreto deve essere verificata dall’Autorità
  Garante della Concorrenza e del Mercato, per i profili di propria competenza. La centralizzazione delle vendite dei diritti sportivi costituisce
  una deroga alla disciplina
  antitrust e può ritenersi in via eccezionale consentita se,
  come nel caso di specie,
  un sistema di check and balance garantisce un efficace sistema di controllo e verifica
  ad opera delle istituzioni competenti, ivi compresa l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Tuttavia, la recente esperienza ha dimostrato come le linee guida approvate dall’Autorità
  non siano state in realtà seguite dalla Lega Calcio nella concreta prassi
  applicativa. Si segnala che, nel provvedimento adottato il 24 luglio 2008, le principali condizioni cui l’Autorità
  subordinava l’approvazione delle linee guida sono state le seguenti: • l’assegnazione dei diritti deve avvenire
  attraverso il ricorso ad una procedura
  competitiva - e non ad una trattativa privata - anche nel caso in cui,
  conclusasi la prima gara senza aggiudicazione, la Lega Calcio intenda procedere ad un
  secondo tentativo di vendita collettiva degli stessi; • qualora all’esito della complessiva procedura
  così esperita, la Lega Calcio non pervenga
  comunque all’assegnazione dei diritti, dovranno trovare applicazione le previsioni delle linee guida relative alla commercializzazione dei diritti rimasti invenduti, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del
  Decreto Legislativo n. 9/2008, vale a dire l’immediata attribuzione ai singoli club della facoltà di commercializzare individualmente i diritti in questione; • il prezzo minimo di vendita deve essere
  individuato secondo ragionevolezza, al fine di evitare che un livello dello stesso ingiustificatamente elevato possa vanificare la finalità pro-concorreziale della procedura
  di gara. Ciò posto, dopo l’approvazione delle linee guida da parte dell’Autorità,
  la Lega Calcio ha esperito procedure con modalità non pienamente
  conformi a 3 quelle approvate.
  Per quanto concerne la commercializzazione dei diritti relativi agli highlights, si rileva che la Lega Calcio, una
  volta fallito il tentativo di vendita dei
  diritti tramite la prima procedura selettiva basata sulla presentazione di offerte in
  busta chiusa, ha condotto trattative private, alle quali ha fatto seguito la
  presentazione di nuove offerte in busta chiusa. Tali trattative, aperte a tutti gli
  operatori interessati, appaiono essere state propedeutiche ad una ridefinizione della configurazione dei pacchetti offerti e ad una nuova competizione basata su offerte in busta chiusa. Tuttavia, la Lega Calcio, rigettando nuovamente
  le offerte presentate dagli operatori della comunicazione, ha
  successivamente deciso di procedere ad una seconda serie di trattative
  private con i soggetti
  interessati, giungendo ad una assegnazione dei diritti relativi agli highlights senza lo svolgimento di una gara. Inoltre, esperite infruttuosamente le procedure selettive per l’assegnazione dei diritti audiovisi relativi alle partite del campionato di Serie
  B, da esercitarsi anche a
  pagamento, l’Assemblea della Lega Calcio ha deliberato di pubblicare un nuovo
  invito ad offrire per la vendita centralizzata dei diritti da parte della stessa Lega
  Calcio, in difformità con quanto previsto dalle linee guida approvate dall’Autorità. Ancora, nel corso dello svolgimento delle procedure di assegnazione
  dei diritti - il
  giorno antecedente la scadenza per la seconda presentazione delle offerte - la Lega Calcio
  ha comunicato agli operatori di avere apportato alcune modifiche al bando
  di gara originario, suscettibili di pregiudicare le determinazioni degli offerenti1. L’esperienza tratta dalla prima applicazione delle norme previste dal Decreto Legislativo n. 9/2008, in occasione della vendita da parte
  della Lega Calcio di alcuni diritti sportivi, ha messo
  in evidenza la sussistenza di elementi di
  criticità e di incertezza, idonei a compromettere il corretto
  esplicarsi della concorrenza nell’acquisizione
  dei diritti audiovisivi e a vanificare, quindi, gli obiettivi che il
  Decreto intende perseguire. Di fatto, ai partecipanti alle procedure competitive non sono state assicurate condizioni
  di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione, con l’effetto peraltro
  di non consentire ad alcuni operatori l’acquisizione di parte dei più dall’operatore
  della comunicazione assegnatario dei diritti, come originariamente previsto.
  Inoltre, è stata inserita nel bando
  la possibilità di offrire, oltre ad un corrispettivo fisso, anche un
  corrispettivo variabile (c.d. revenue sharing),
  consentendo una condivisione sostanziale dei proventi derivati dalle manifestazioni
  tra Lega Calcio e assegnatario dei diritti. 4 | |||
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