|     ANTITRUST COMUNICATO STAMPA del 23 novembre 2007
 MUTUI: ANTITRUST, ACCORDO ABI-NOTAI NON LIMITI AUTONOMIA BANCHE
 
 
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  testo della Segnlazione Rischia di non migliorare la concorrenza e di frenare la
  portabilità con grave danno per i consumatori. Segnalazione inviata al
  ministro per lo Sviluppo Economico, Abi e Cnn
 La procedura di portabilità dei mutui recentemente resa nota
  dall’Associazione Bancaria Italiana e dal Consiglio Nazionale del Notariato
  non deve limitare l’autonomia delle banche nell’attuare la portabilità
  attraverso soluzioni alternative che potrebbero essere migliori rispetto a
  quelle concordate.
 
 Lo scrive l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in una
  segnalazione, approvata nella riunione del 22 novembre 2007, inviata al
  ministro per lo Sviluppo Economico Pier Luigi Bersani,
  e alle due associazioni. Secondo l’Antitrust l’iniziativa
  intrapresa dall’ABI e dal CNN potrebbe infatti non avere individuato le
  soluzioni più coerenti con lo sviluppo di efficaci dinamiche
  concorrenziali, e meno onerose e complesse tra quelle possibili, che vanno
  finalizzate all’esigenza di semplificazione, celerità e contenimento
  dei costi della procedura. Occorre al contrario garantire la piena
  libertà da parte delle banche nel competere anche in termini di
  semplificazione della procedura e assunzione dei costi per garantire la
  surrogazione gratuita per il consumatore.
 
 In particolare la procedura condivisa dall’ABI e dal CNN:
 
 1) non deve incidere sulla piena libertà della clientela di richiedere
  direttamente alla propria banca (ad esempio, on line
  o recandosi allo sportello bancario di riferimento) lo stato del rapporto di
  mutuo in corso, e di ottenerla in tempi pressoché istantanei. Infatti, nella
  fase di ricerca e dei primi contatti con la possibile banca nuova mutuante
  è essenziale che il cliente possa muoversi senza il coinvolgimento
  nella procedura della banca originaria: questo coinvolgimento potrebbe
  determinare il rischio di condotte volte a disincentivare la stessa
  portabilità.
 
 2) potrebbe non tenere in debito conto la pecularietà
  della fattispecie di surrogazione rispetto alla stipulazione di un mutuo ex
  novo, incentivando l’applicazione di costi non
  giustificati. Non sarebbe coerente con lo sviluppo di dinamiche
  concorrenziali piene, imputare ai clienti, direttamente o indirettamente,
  costi non proporzionati e giustificati. Ciò vale anche con riferimento
  alla penale di estinzione anticipata, che non appare
  un costo giustificato. Infatti la surrogazione,
  affinché possa esplicare positivamente la funzione di rendere effettiva la
  mobilità della clientela, e quindi la concorrenza, deve essere
  attuata, sia da parte della banca originaria che dalla banca surrogante,
  dando piena attuazione alla logica delineata dalla legge per la quale la
  surrogazione, oltre ad essere senza formalità, deve essere senza impedimenti
  o oneri in capo al debitore.
 
 3) sembra presupporre che la surrogazione del mutuo si attui attraverso una
  costante triangolazione dei soggetti coinvolti (banca originaria, nuova banca e cliente finale). Da un punto di vista
  concorrenziale tale opzione favorisce l’instaurarsi
  di dinamiche improprie tra gli operatori e il permanere della clientela con
  la banca originaria: non è del tutto chiaro infatti come si possa
  garantire la mobilità della clientela consentendo la partecipazione
  diretta della banca originaria anche alla stipulazione del rapporto
  contrattuale tra il cliente e la nuova banca.
 
 Secondo l’Autorità, il mercato deve dimostrare quella vitalità
  che ad oggi è ancora mancata, instaurando pressioni competitive
  effettive volte a favorire una naturale riduzione dei prezzi, sia attraverso
  la surrogazione che con la rinegoziazione dei
  mutui. Perché questi due strumenti possano portare effettivi benefici
  è essenziale che l’autoregolamentazione e i singoli operatori si
  muovano nel senso di rendere gli stessi entrambi ugualmente percorribili,
  senza indurre possibili ingiustificati oneri (economici e non) sull’uno o
  sull’altro strumento.
 
 L’Autorità fa comunque salve, laddove ne
  sussistano i presupposti, altre forme di intervento nello svolgimento dei
  propri compiti istituzionali.
 
 Roma, 23 novembre 2007
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