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  inserito il 21-3-2008 | |||
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| Il Sole 24
  Ore (20-3-2008) Antiriciclaggio: controlli soft sulle
  girate degli assegnidi Antonio Criscione e Valentina MaglioneAttenzione
  agli assegni di piccolo taglio  La circolare sull'antiriciclaggio  
 Sarà
  poco più che formale il controllo che banche e Poste dovranno fare
  sulla regolarità delle girate per gli assegni "liberi" che,
  dal 30 aprile, non solo non potranno essere emessi per somme da 5mila euro in
  su, ma dovranno anche riportare, sotto la firma, il codice fiscale del
  girante. Gli intermediari dovranno infatti verificare che la girata sia
  firmata, che la sequenza alfanumerica del codice fiscale sia formalmente
  regolare e che firma e codice siano compatibili. Ma il controllo si ferma se
  diventa impossibile perché, per esempio, la firma è illeggibile. MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZEDipartimento
  del Tesoro Direzione Valutario, Antiriciclaggio ed Antiusura Il Capo della Direzione          Prot.                                                                  
                                                                                       Roma, Oggetto: articolo 49 (Limitazioni all’uso del
  contante e dei titoli al portatore) del Decreto legislativo 21 novembre 2007,
  n. 231, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14
  dicembre 2007 – Supplemento ordinario, n. 268 – Attuazione della Direttiva
  2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla
  prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
  proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. L’articolo 5 della Direttiva 2005/60/CE prevede che gli
  Stati membri possano adottare o conservare disposizioni nazionali più
  rigorose di quelle comunitarie. La normativa nazionale da tempo prevede
  misure restrittive sull’uso del denaro contante e dei mezzi di pagamento al
  portatore. L’articolo 49 del decreto legislativo di cui in oggetto introduce
  ulteriori misure restrittive e abbassa la soglia per l’utilizzo del denaro
  contante e dei titoli al portatore da 12.500,00 euro a 5.000,00 euro.  Le disposizioni contenute nell’articolo 49 entreranno in
  vigore il prossimo 30 aprile.               Trattandosi di disposizioni destinate ad
  avere un consistente impatto sull’operatività non solo degli
  intermediari finanziari e degli altri soggetti destinatari del provvedimento legislativo
  ma anche del singolo cittadino e in considerazione di dubbi interpretativi
  manifestati all’Amministrazione, si ritiene opportuno fornire i seguenti
  chiarimenti. articolo 49
  comma 4: “I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e
  da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità.
  Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di
  assegni bancari e postali in forma libera”.  articolo 49
  comma 5: “Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a
  5.000 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del
  beneficiario e la clausola di non trasferibilità.  Ø     
  A decorrere dal 30 aprile 2008 l’emissione di
  assegni bancari, postali e circolari in forma libera sarà consentita
  soltanto per importi inferiori a 5.000 euro. Ø     
  Gli assegni liberi emessi, per importi
  inferiori a 12.500 euro, ante 30 aprile 2008 ed incassati a decorrere da tale
  data saranno considerati regolari. Ø     
  Gli assegni emessi, a decorrere dal 30 aprile
  2008, per importi pari o superiori a 5.000 euro senza l’indicazione del nome
  o della regione sociale del beneficiario e/o la clausola di non
  trasferibilità, saranno pagati da banche e Poste Italiane S.p.A. con
  obbligo per queste ultime di comunicare l’irregolarità dell’assegno al
  Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 51, comma 1. Ø     
  Le scorte di carnet di assegni attualmente in giacenza
  presso banche e Poste Italiane S.p.A. potranno essere da queste ultime
  utilizzate anche successivamente al 29 aprile 2008, fino a esaurimento delle
  stesse, previa apposizione su ogni modulo di assegno di barratura
  sull’indicazione del limite di 12.500 euro nonché della clausola di non
  trasferibilità.  Ø     
  I carnet di assegni già in possesso
  della clientela potranno essere utilizzati dalla stessa anche successivamente
  al 29 aprile 2008 ma il loro utilizzo sarà consentito nei limiti
  indicati dall’articolo 49 ovvero: in forma libera per importi inferiori a
  5.000 euro; mediante l’apposizione della clausola di non trasferibilità
  e dell’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario per
  importi pari o superiori a 5.000 euro. Ø     
  I nuovi carnet di assegni liberi potranno
  essere stampati recando su ogni modulo di assegno la dicitura “Gli assegni
  possono essere emessi in forma libera solo nei limiti previsti dalla
  normativa vigente” o altra equivalente. Articolo 49 comma 6: “Gli assegni bancari e postali
  emessi all’ordine del traente possono essere girati unicamente per l’incasso
  a una banca o a Poste Italiane S.p.A”. Ø     
  Gli assegni emessi all’ordine del traente non sono
  sottoposti alla disciplina degli assegni liberi, per cui non è richiesta
  l’indicazione del codice fiscale del traente che gira per l’incasso il
  titolo. Ø     
  Tali assegni potranno essere emessi anche per importi
  superiori a 5.000 euro. Ø      L’irregolarità
  degli assegni emessi all’ordine del traente e girati ad altro soggetto
  saranno segnalati da banche e Poste Italiane S.p.A. al Ministero
  dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 51, comma 1. Tali assegni
  – se le girate sono correttamente apposte - saranno comunque pagati da banche
  e Poste Italiane S.p.A. Articolo 49 comma 10: “Per
  ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero
  per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in
  forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo,
  la somma di 1,50 euro. Ciascuna girata deve recare, a pena di nullità,
  il codice fiscale del girante”.  Ø      Per i moduli di assegni consegnati alla clientela precedentemente
  all’entrata in vigore dell’articolo 49 ed utilizzati successivamente al 29 aprile 2008 non è dovuta l’imposta di bollo ma
  l’utilizzo di tali moduli sarà consentito nei limiti in vigore a decorrere
  da tale data (assegno libero se di importo inferiore a 5.000 euro,
  apposizione della clausola di non trasferibilità e dell’indicazione
  del nome o della ragione sociale del beneficiario per importi pari o
  superiori a 5.000 euro).  Ø      A partire dal 30 aprile 2008, l’indicazione del
  codice fiscale del girante è sempre dovuta (anche se si utilizzano
  moduli di assegno rilasciati prima di tale data). La mancata indicazione del
  codice fiscale del girante rende la girata nulla e, pertanto, banche e Poste Italiane
  S.p.A non dovranno effettuare il pagamento dell’assegno. Tale disposizione sarà
  operativa anche qualora il girante sia sprovvisto del codice fiscale.   Ø      La girata sarà considerata nulla anche
  qualora il codice fiscale del girante sia manifestamente errato. Ø      Nell’ipotesi in cui la girata venga effettuata per
  conto di un diverso soggetto titolare della convenzione di assegno (ad es.
  una persona giuridica) il codice fiscale da indicare è quello del
  soggetto titolare del medesimo rapporto (nell’esempio la persona giuridica). Ø      Non è necessaria l’apposizione del codice
  fiscale da parte del giratario che pone all’incasso l’assegno emesso in forma
  libera o non trasferibile qualora egli sia stato già identificato
  quale cliente della banca o di Poste Italiane S.p.A. presso cui l’assegno
  è girato per l’incasso ovvero qualora venga identificato al momento
  dell’incasso medesimo.  Ø      Il controllo da parte della banca o di Poste
  Italiane S.p.A. circa la regolarità delle girate dovrà essere
  esercitato tenuto conto della firma di girata, della regolarità
  formale del codice fiscale nonché della sua compatibilità con la firma
  di girata (a meno che tale ultimo controllo risulti impossibile come nel
  caso, ad esempio, di firma illeggibile ovvero di firma apposta dal giratario
  per conto di un altro soggetto).  Ø      Le modalità di pagamento dell’imposta di
  bollo sono state definite con la circolare 18/E del 7 marzo 2008 da parte
  dell’Agenzia delle Entrate. Articolo 49, comma 13: “I libretti
  di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 5.000
  euro, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
  estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma
  non eccedente il predetto importo entro il 30 giugno 2009. Le banche e Poste
  Italiane S.p.A. sono tenute a dare ampia diffusione e informazione a tale
  disposizione”.  Ø      La disposizione si applica a tutti i libretti emessi
  prima del 30 aprile 2008 con saldo pari o superiore a 5.000 euro che,
  pertanto, dovranno essere estinti o ridotti ad una somma non eccedente il
  predetto importo entro il 30 giugno 2009. Articolo 49 comma 14: “In caso di trasferimento di
  libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente comunica,
  entro 30 giorni, alla banca o a Poste Italiane S.p.A, i dati identificativi
  del cessionario e la data del trasferimento.”  Ø      Per i libretti di deposito al portatore emessi ante 30
  aprile 2008 e presentati per l’incasso a decorrere da tale data se il
  cessionario rilascia autocertificazione relativa al trasferimento (data e
  nome del cedente) non c’è infrazione né obbligo, per banche e poste Italiane s.p.a,
  di procedere alla comunicazione al Ministero economia e finanze ai sensi
  dell’articolo 51 comma  Articolo 49 commi 18 e 19: “ È vietato il trasferimento
  di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro, effettuato per
  il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di
  pagamento nella forma dell’incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle
  operazioni per le quali si avvalgono di agenti in attività
  finanziaria, salvo quanto disposto dal comma 19. Il divieto non si applica
  nei confronti della moneta elettronica di cui all’articolo 25, comma 6,
  lettera d).  19. Il trasferimento di denaro contante
  per importi pari o superiori a 2.000 euro e inferiori a 5.000 euro,
  effettuato per il tramite di esercenti attività di prestazione di
  servizi di pagamento nella forma dell’incasso e trasferimento dei fondi,
  nonché di agenti in attività finanziaria dei quali gli stessi
  esercenti si avvalgono, è consentito solo se il soggetto che ordina
  l’operazione consegna all’intermediario copia di documentazione idonea ad
  attestare la congruità dell’operazione rispetto al profilo economico
  dello stesso ordinante.”               Ø     
  si ritiene che il divieto di trasferimento contemplato dai
  due commi sia riferibile
  unicamente all’operatività connessa con l’invio di fondi (operazioni
  “to send”) e non con la loro ricezione;  Ø     
  il concetto di operazione frazionata si applica esclusivamente
  per la soglia di 5.000 euro, coerentemente con quanto previsto dall’art. 49,
  comma 1. Ciò significa che, ai sensi del comma 18, possono essere
  effettuati uno o più trasferimenti di importo inferiore al limite di
  2.000 euro, purché l’importo complessivo dell’operazione non risulti, per
  effetto dell’applicazione del principio di frazionamento, pari o superiore a
  5.000 euro.    Articolo 51, comma 2: “In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari,
  libretti al portatore o titoli similari, la comunicazione deve essere
  effettuate dalla banca o da Poste italiane S.p.A. che li accetta in
  versamento e dalla banca o da Poste italiane S.p.A. che ne effettua
  l’estinzione salvo che il soggetto tenuto alla comunicazione abbia certezza
  che la stessa è stata già effettuata dall’altro soggetto
  obbligato.” Ø     
  Quando l’assegno è sottoposto alla
  procedura interbancaria di “check truncation”, l’obbligo di comunicazione al Ministero
  dell’economia e delle finanze può essere assolto dalla sola banca
  negoziatrice dell’assegno medesimo ove la banca trattaria abbia certezza –
  anche in virtù di vincoli contrattuali (ad esempio, per apposita
  previsione degli accordi interbancari) - in ordine all’effettuazione da parte
  della negoziatrice di tale adempimento                                                                                    ( |