| HOME    PRIVILEGIA NE IRROGANTO    di Mauro Novelli     Documentazione   Inserito il 22-6-2007 | |||
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| IP/07/821 Bruxelles, 13 giugno
  2007 Posizione
  comune del Consiglio sul regolamento che istituisce un procedimento europeo
  per le controversie di modesta entità Il Consiglio
  ha adottato oggi una posizione comune sulla proposta di regolamento del
  Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo per
  le controversie di modesta entità. Il regolamento mira a semplificare
  e accelerare i procedimenti relativi alle controversie di modesta
  entità e a ridurne le spese, istituendo un procedimento europeo per le
  controversie di modesta entità che offre ai cittadini un'alternativa
  ai procedimenti previsti dalla normativa vigente negli Stati membri. Franco Frattini, vicepresidente della Commissione e commissario
  responsabile del portafoglio Giustizia, libertà e sicurezza, si
  compiace dell'adozione della posizione comune e dichiara: “Per la prima volta i cittadini e le
  imprese di tutta Europa disporranno di un procedimento civile rapido e
  accessibile e per giunta uniforme in tutti gli Stati membri e in tutte le fasi procedurali dall’avvio del procedimento fino
  all’esecuzione definitiva della sentenza”.  La posizione
  comune mantiene gli elementi essenziali della proposta della Commissione del 15 marzo 2005. Il
  procedimento si applicherà, in materia civile e commerciale, alle
  controversie il cui valore non eccede i 2 000 euro, che abbiano o meno per oggetto il pagamento di una somma di denaro. Nell'intento di ridurre costi e
  ritardi, il procedimento europeo per le controversie di modesta entità
  prevede varie semplificazioni procedurali, introduce l'uso di moduli standard
  e fissa termini per le parti e l'organo giurisdizionale in modo da semplificare
  e accelerare il contenzioso.  Il procedimento dovrebbe svolgersi
  in forma scritta, a meno che il giudice non ritenga
  necessaria un'udienza. Questi può tenere l'udienza o assumere prove
  tramite videoconferenza o altri mezzi tecnologici di comunicazione, se
  disponibili.  Le parti non sono obbligate a farsi
  rappresentare da un avvocato o altro professionista legale ed è il
  giudice a determinare i mezzi di assunzione delle prove e l’ambito delle prove indispensabili ai fini della sentenza secondo le
  norme applicabili in materia di ammissibilità delle prove. Sempre il
  giudice può ammettere l’assunzione di prove tramite dichiarazioni
  scritte di testimoni, esperti o parti. La parte soccombente sopporta le
  spese processuali. Tuttavia, l’organo giurisdizionale non riconosce alla
  parte vincitrice spese superflue o sproporzionate rispetto al valore della
  controversia.  La sentenza è esecutiva
  indipendentemente dalla possibilità di impugnazione e non è
  necessario prestare cauzione.  Infine, il regolamento elimina le misure
  intermedie necessarie per il riconoscimento e l’esecuzione di una sentenza
  resa nell’ambito di un procedimento europeo per controversie di modesta
  entità. La sentenza è riconosciuta ed eseguita in un altro
  Stato membro automaticamente, senza possibilità di opposizione. Il nuovo procedimento si
  applicherà a partire dal 1º gennaio 2009. Per
  maggiori informazioni sui lavori del vicepresidente Frattini
  si consulti il sito: http://www.ec.europa.eu/commission_barroso/frattini/index_en.htm |