| Il Sole 24 Ore del 24-8-2007 Certificati
  di malattia obbligatori anche per un solo giorno di
  Luigi Caiazza   Le
  assenze per malattia, anche per un solo giorno, devono essere documentate.
  Non basta la semplice comunicazione. È quanto ha deciso la Corte di
  cassazione con la sentenza 17898 del 22 agosto, confermando, nella sostanza,
  i giudizi di merito.Il caso
 Un lavoratore aveva fatto ricorso contestando la trattenuta operata nella sua
  busta paga in conseguenza di assenze per malattia. Queste, della durata di un
  solo giorno e avvenute in periodi diversi dell'anno, erano state giustificate
  il giorno successivo al proprio capo ufficio, ma mai documentate. Il
  lavoratore sosteneva che questa fosse la prassi aziendale: le assenze di solo
  giorno non richiedevano l'esibizione di certificato medico.
 Il contratto collettivo di categoria, invece, stabiliva che le assenze devono essere giustificate, e non solo comunicate, al
  datore di lavoro, «mediante esibizione di certificato medico». D'altro canto,
  come sostenuto dal ricorrente, la «prassi consolidata, salvo alcune
  eccezioni» dell'azienda risultava da due circolari del datore di lavoro.
 I giudici di merito, però, non l'hanno ritenuta sufficiente per
  l'accoglimento della domanda: nelle medesime circolari, infatti, c'è
  la precisazione che «nessuna innovazione deve essere apporta-ta alla prassi
  in atto, qualora a fronte di assenze per singole giornate di malattia
  già venga richiesta, in taluni casi, la
  certificazione medica ».In sostanza,l'azienda siriservava di chiedere il certificato come da contratto.
  Il che dagli atti processuali risulta comunicato al lavoratore già
  prima delle assenze. Il ricorrente, invece, davanti alla Cassazione ha
  articolato la propria difesa su tre motivi:
 • la prassi, pur non configurabile come norma, ha forza vincolante
  quando rappresenti un miglioramento alla normativa collettiva, e
  l'azienda avrebbe potuto derogarvi solo sulla base di criteri oggettivi e
  uguali per tutti dipendenti;
 • il giudice di merito nella sua decisione ha ritenuto verosimile la
  comunicazione del capo ufficio al ricorrente circa l'obbligo di esibire il
  certificato anche per un solo giorno di assenza;
 • considerare la trattenuta non una sanzione disciplinare, ma una conseguenza
  della mancata prestazione, stante il principio di corrispettività
  della retribuzione viola l'articolo 7 della legge 300/70.
 La pronuncia
 La Cassazione ha invece ritenuto la prassi aziendale mitigata dalla riserva
  dell'azienda di applicare la disciplina contrattuale. Il datore di lavoro
  può pretendere il certificato medico qualora ne ravvisi
  l'opportunità (ad esempio per assenze frequenti).
 Peraltro, rileva la sentenza, il ricorrente non ha mai provato di essere stato assente per malattia, neanche nei giorni
  successivi alla contestazione dell'assenza ingiustificata, né ha dimostrato
  in sede di merito che la prassi aziendale fosse tassativa e le eccezioni circoscritte,
  per cui l'azienda non avrebbe mai potuto pretendere una documentazione
  dell'assenza per malattia, neanche in caso di dubbio. Non sussiste, infine,
  per la Corte la contraddittorietà della motivazione, perché la
  verosimiglianza di un fatto dedotto da un teste si può trasformare in
  verità giudiziaria se la deposizione è confortata da altro
  elemento probatorio.
 La Corte ha così confermato che, nel caso in cui non venga fornita prova dell'assenza giustificata dalla
  malattia, mancano le condizioni che consentono di ritenere dovuta da parte
  del datore di lavoro una prestazione imputabile a titolo di retribuzione.
  Pertanto la trattenuta della paga giornaliera è la conseguenza della
  mancata prestazione lavorativa e non una sanzione disciplinare.
         |