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  24 Ore 18-9-2007   Articolo per articolo il contenuto del ddl sulle liberalizzazioni   di Nicoletta Cottone   Terza tranche del pacchetto di
  liberalizzazioni targato Bersani. Il provvedimento, approvato il 13 giugno
  dalla Camera, è all'esame della commissione Industria
  del Senato, dove sono stati presentati, al netto di quelli ritirati, 429
  emendamenti. Ecco, articolo per articolo, il contenuto del disegno di legge,
  composto da 62 articoli. Rimozione
  ostacoli alle attività commerciali (articolo 1). Disposizioni che mirano alla rimozione di ostacoli
  nell'ambito delle attività commerciali e delle prestazioni di servizi
  per assicurare la libera concorrenza. No a qualsiasi limitazione
  nell'abbinamento in un locale o in un'area della vendita di prodotti o
  servizi complementari e accessori rispetto ai principali (il principio si
  applica anche alla distribuzione dei carburanti). Nell'installazione e
  nell'attività degli impianti di distribuzione di
  carburante è vietata la subordinazione a contingentamenti numerici o
  al rispetto di criteri sulla distanza minima tra impianti e fra impianti ed
  esercizi. Le Regioni individueranno criteri per la promozione della
  concorrenza, della riqualificazione e dell'ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti, di diffusione di
  carburanti eco-compatibili e dell'efficienza energetica degli impianti, unita
  a criteri di regolamentazione degli orari e una maggiore possibilità
  di accesso a prodotti e servizi da parte del consumatore. Entro 12 mesi
  dall'entrata in vigore del provvedimento Regioni ed enti locali dovranno
  adeguare le disposizioni normative e regolamentari. All'Authority per
  l'energia elettrica e il gas il compito di determinare, entro 6 mesi
  dall'entrata in vigore del provvedimento, i criteri di vettoriamento
  del gas naturale utilizzato come carburante attraverso le reti di trasporto e
  distribuzione. Possibili specifici atti di indirizzo delle Regioni per
  assicurare l'estensione in modo equilibrato nel Paese. 
 Vendita di medicinali in esercizi diversi dalle farmacie
  (articolo 2). Modificata la disciplina relativa alla vendita di
  medicinali in esercizi commerciali. Si ricorda che in base al Dl 223/2006
  è possibile la vendita al pubblico dei farmaci non soggetti a
  prescrizione medica. Confermati i principi generali in base ai quali i
  medicinali classificati possono essere venduti solo dal farmacista e quelli
  prescritti su ricettario del Ssn sono dispensabili
  solo da farmacie convenzionate con il Ssn. La facoltà è estesa ai farmaci
  soggetti a prescrizione medica, con esclusione di quelli ammessi a rimborso a
  carico del Ssn. La vendita di medicinali nelle
  strutture commerciali è subordinata alla condizione che sia garantita l'inaccessibilità ai farmaci da parte
  del pubblico e del personale non addetto.
 
 Liberalizzazione delle attività di produzione e
  trasformazione alimentare (articolo 3). Le imprese di produzione e
  trasformazione alimentare possono vendere prodotti di propria produzione per
  il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda,
  comprese superfici pertinenti aperte al pubblico. Resta escluso il servizio
  di somministrazione.
 
 Riduzione compensativa dell'accisa
  sui prodotti energetici (articolo 4). Per compensare le maggiori
  entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni di prezzo
  del greggio saranno diminuite proporzionalmente le aliquote di accisa sui prodotti energetici utilizzati come carburanti
  o combustibili per riscaldamento per usi civili. La disposizione sarà
  attuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per lo Sviluppo economico, di
  concerto con il ministro dell'Economia.
 
 Attività di panificazione (articolo 5).
  Eliminazione dei vincoli in materia di chiusura domenicale e festiva per le
  attività di panificazione. Al Comune il compito di individuare giorni
  e zone nelle quali gli esercenti possono derogare alla chiusura domenicale e
  festiva: il Comune deve comprendere almeno dicembre e 8 domeniche o
  festività nel corso degli altri mesi. Previsto il parere delle
  organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei
  lavoratori dipendenti.
 
 Attività di intermediazione commerciale e di affari
  (articolo 6). Viene disciplinata e
  unificata, con soppressione dei relativi ruoli ed elenchi, l'attività
  di intermediazione commerciale e di affari, tra le quali rientrano: l'agente
  di affari in mediazione, l'agente immobiliare, l'agente di affari, l'agente e
  il rappresentante di commercio, il mediatore marittimo e il raccomandatario
  marittimo. Per lo svolgimento di queste attività è sufficiente
  presentare alla Camera di commercio competente la dichiarazione di inizio
  attività (Dia), accompagnata da autocertificazioni e certificazioni
  che attestino il possesso dei requisiti in vigore.
  Le Camere di commercio verificheranno il possesso dei requisiti e
  provvederanno all'iscrizione dei dati nel registro delle imprese se
  l'attività è svolta in forma di impresa, o nel Repertorio delle
  notizie economiche e amministrative (Rea). Alle Camere di commercio compete
  anche la contestuale attribuzione della qualifica di intermediario distinta
  per tipologia di attività. Demandata a un
  decreto del ministro per lo Sviluppo economico, da emanare entro 3 mesi, la
  disciplina sulle modalità di trascrizione nel registro delle imprese e
  nel Rea dei soggetti sopra indicati e sulle procedure di iscrizione per i
  nuovi operatori. Fatto salvo l'obbligo di iscriversi all'Enasarco. Le imprese
  di spedizione sono escluse dalle agenzie di affari per le quali l'articolo
  115 del Testo unico delle leggi di pubblica
  sicurezza prevede a licenza del questore.
 
 Attività di farmacia (articolo 7).
  Abrogate alcune norme sul trasferimento della titolarità di farmacia e
  sullo svolgimento della pratica professionale. Eliminata la norma che prevede
  che il trasferimento della farmacia sia possibile solo nei confronti di un
  farmacista che ne abbia conseguito la titolarità o sia risultato
  idoneo in un precedente concorso o che abbia due anni di pratica
  professionale certificata. Viene, dunque, consentito il trasferimento della
  titolarità della farmacia anche a società di persone e a società cooperative a responsabilità
  limitata. Eliminato l'obbligo per il titolare di farmacia di comunicare
  all'autorità sanitaria le generalità del farmacista praticante,
  le date di inizio e fine del tirocinio e la previsione che queste
  comunicazioni siano trascritte in un registro ad hoc
  tenuto dall'autorità competente. Estese ai farmacisti persone fisiche
  le limitazioni alla titolarità di una pluralità di farmacie
  stabilite per le società di persone e le società
  cooperative a responsabilità limitata (non più di 4 farmacie,
  che devono essere ubicate nella provincia dove la società ha sede
  legale). È pari a due anni il termine entro il quale, a decorrere
  dalla morte del titolare, gli eredi possono continuare l'esercizio
  provvisorio della farmacia sotto la responsabilità di un direttore.
 
 Distribuzione del Gpl (articolo 8).
  L'articolo interviene in materia di contratti di locazione dei
  serbatoio di Gpl installati presso utenti e
  di relativa fornitura di gas. Facoltà per gli utenti di acquistare gas
  liberamente sul mercato, senza doversi rifornire presso le aziende con le
  quali hanno concluso il contratto di utilizzazione del serbatoio. Le aziende
  distributrici di Gpl non devono vincolare gli
  utenti all'acquisto di quantità predeterminate di prodotto. I
  contratti devono prevedere la facoltà per l'utente di modificare
  l'opzione prescelta alla scadenza dei contratti e di acquisisre
  o riscattare il serbatoio alle stesse condizioni indicate alla stipula. Se
  l'utente ha optato per l'acquisto del serbatoio le condizioni di fornitura del Gpl non possono avere durata
  superiore a un anno e non possono prevedere l'acquisto del prodotto in regime
  di esclusiva. In caso di comodato o locazione i contratti non possono
  superare la durata di due anni, devono predeterminare il prezzo e i criteri
  per l'opzione di acquisto o locazione del serbatoio, prevedere le
  modalità di acquisto del prodotto e in caso di locazione, il divieto
  di regime di esclusiva (in questi casi tacito rinnovo dei contratti di
  fornitura di Gpl, salvo
  disdetta da comunicare almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.
  Alla scadenza del contratto la ditta proprietaria ha il diritto o, se
  richiesto, l'obbligo di rimuovere a proprie spese il serbatoio locato o
  concesso in comodato). Disciplinati i servizi di installazione e manutenzione
  del serbatoio. Nulle le clausole difformi. Facoltà di adeguare i
  contratti entro 6 mesi dall'entrata in vigore dell'articolo.
 
 Servizi idrici (articolo 9). Vietati nuovi
  affidamenti a soggetti privati di servizi idrici per assicurare la
  razionalizzazione e la solidarietà nell'uso delle acque, fino
  all'emanazione delle disposizioni attuative della legge 308/2004, che prevede la revisione della
  disciplina della gestione di risorse idriche e dei servizi idrici integrati.
 Servizi a terra negli aeroporti civili (articolo 10). Obbligo
  per il ministro dei Trasporti di presentare una relazione semestrale sul
  grado di liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili, con
  riferimento: al mercato dei servizi aeroportuali a terra; al miglioramento
  del servizio di vendita dei biglietti aerei in termini di
  reperibilità, informazione in tempo reale all'utenza, minori costi per
  i consumatori; ai rapporti fra scali aeroportuali, trasporti intermodali,
  infrastrutture di trasporto e territorio; a misure e correttivi adottati per una effettiva liberalizzazione nel settore; a ulteriori
  provvedimenti per garantire una effettiva concorrenzialità del
  mercato.
 Trasparenza delle tariffe nel settore dei trasporti e last minute in aeroporto per i biglietti aerei (articolo
  11). La disposizione estende alle tariffe dei contratti di
  trasporto la norma prevista dal decreto legge 7/2007 sulla trasparenza delle
  tariffe aeree (vietati messaggi pubblicitari che indichino i prezzi al netto
  delle spese, tasse e altri oneri aggiuntivi, o riferiti a una singola tratta
  di andata e ritorno, a un numero limitato di titoli di viaggio o a periodi di
  tempo delimitati o con modalità di prenotazione non indicate
  chiaramente nell'offerta). Consentito alle compagnie aeree di vendere
  all'interno dell'aeroporto i biglietti invenduti delle proprie tratte
  utilizzando la formula del last minute.
 
 Pubblicità ingannevole delle compagnie aeree
  (articolo 12). Introdotto nel Codice del consumo (Dlgs 206/2005) un nuovo articolo che identifica come
  pubblicità ingannevole quella delle compagnie aeree che operano nel
  territorio italiano direttamente o in code-sharing
  per reclamizzare tariffe in modo separato dagli oneri accessori, dalle tasse
  aeroportuali e da tutti gli oneri destinati a gravare sul viaggiatore.
 
 Trasporto ferroviario (articolo 13). Apertura
  alla concorrenza del mercato del trasporto ferroviario: fino alla
  costituzione dell'Autorità dei trasporti e all'adozione dei criteri di
  indirizzo e valutazione in materia di utilizzo dell'infrastruttura
  ferroviaria il ministero dei Trasporti vigilerà sul rispetto di
  condizioni non discriminatorie e apertura della concorrenza da parte del
  gestore nell'assegnazione della capacità
  ferroviaria. Quattro mesi di tempo al ministero dei Trasporti per condurre
  un'indagine conoscitiva sul trasporto ferroviario di viaggiatori e merci
  sulla media e lunga percorrenza, con lo scopo di assicurare l'equilibrio fra
  costi e ricavi dei servizi. Nei successivi tre mesi il Consiglio dei ministri
  individuerà i contratti che comportano oneri di servizio e le misure
  per assicurare il carattere di universalità al servizio di trasporto
  ferroviario. Altre modifiche riguardano le modalità di prestazione dei
  servizi ferroviari diversi da quelli a cui sono
  connessi oneri di servizio pubblico; la valutazione della capacità
  finanziaria dei richiedenti la licenza ferroviaria; la validità delle
  licenze in caso di variazione della configurazione giuridica dell'impresa; il
  contratto di programma fra Stato e gestore dell'infrastruttura;
  l'assegnazione della capacità di infrastruttura alle imprese da parte
  del gestore. Proseguono per un ulteriore biennio gli incentivi alle imprese
  che effettuano trasporto combinato o di merci pericolose: un decreto
  Trasporti definirà condizioni e modalità operative di
  attuazione.
 
 Trasporto pubblico locale innovativo (articolo
  14). Disposizioni dedicate al trasporto pubblico locale
  innovativo, sicuro, ecologico, economico e silenzioso. Gli enti locali per
  promuovere la crescita e l'innovazione del trasporto pubblico locale possono
  rilasciare a cooperative di taxi e consorzi di imprese di trasporti le autorizzazioni
  necessarie per la prestazione di servizi di trasporto pubblico locale
  innovativo. Si punta alla diffusione di mezzi collettivi e condivisi,
  diretto a specifiche categorie di utenti, con obblighi di servizio e
  tariffe differenziate. Ai Comuni è attribuita la possibilità di
  favorire l'alternativa all'automobile con l'utilizzo di mezzi pubblici
  ecologici, sostituzione con incentivi dei veicoli per servizio a uso multiplo
  con mezzi ecologici, trasporto per categorie disagiate e condivisione di mezzi
  ecologici. Un decreto Trasporti entro 40 giorni identificherà le
  categorie di utenti alle quali questi servizi innovativi sono rivolti e i
  requisiti dei prestatori. I Comuni dovranno predisporre una Carta dei servizi
  innovativi relativa alle prestazioni e alla disciplina tecnica. Previste
  sanzioni amministrative pecuniarie, fino alla revoca dell'autorizzazione, per
  chi viola le prescrizioni della Carta. L'adozione di misure sul trasporto
  innovativo costituisce titolo preferenziale per l'accesso ai finanziamenti
  previsti dalla Finanziaria 2007 per l'acquisto di veicoli adibiti al
  trasporto pubblico locale.
 
 Incentivi non fiscali alle imprese del settore
  del gas naturale (articolo 15). Prevista l'emanazione entro 4 mesi
  di un regolamento per riordinare la disciplina degli incentivi non fiscali in
  favore delle imprese che operano nel settore del gas naturale, finalizzato
  alla crescita dimensionale delle imprese di distribuzione e alla loro
  aggregazione.
 
 Assicurazione obbligatoria per i veicoli a
  motore (articolo 16). Modificato il Codice delle assicurazioni
  private (Dlgs 209/2005) per quello che riguarda il
  contenuto del Dpr emanato su
  proposta del ministro per lo Sviluppo economico, per disciplinare il sistema
  di risarcimento diretto del danno. La modifica dispone che la disciplina dei
  rapporti con le imprese di autoriparazione abilitate avvenga secondo
  parità di condizioni e ferma restando la libertà di scelta del
  danneggiato di imprese di autoriparazione di propria
  fiducia.
 
 Delega al Governo su certificazioni e
  dichiarazioni di conformità (articolo 17). Delega al
  Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi in tema di
  normative tecniche, certificazioni di qualità, accreditamento e
  vigilanza del mercati, con riferimento alla
  commercializzazione dei prodotti, nel rispetto delle norme comunitarie e
  degli accordi internazionali.
 
 Adempimenti procedurali applicabili alle
  imprese (articolo 18). Delega al Governo ad
  adottare entro 4 mesi uno o più decreti legislativi per il riassetto
  di prescrizioni normative e adempimenti procedurali applicabili alle imprese.
 
 Contrasto alla contraffazione dei prodotti
  (articolo 19). Disposizioni per agevolare le forze dell'ordine
  nella lotta alla contraffazione dei prodotti. In particolare non sono
  punibili gli ufficiali di polizia che acquistano, ricevono, occultano o si
  intromettono nel far acquistare, ricevere o occultare merci contraffatte
  nell'ambito di indagini per il contrasto alla contraffazione o al solo fine
  di acquisire elementi di prova.
 
 Commercio equo e solidale (articolo 20). Il
  ministero dell'Economia è autorizzato ad applicare in via sperimentale
  per il 2008 un regime fiscale agevolato delle imposte dirette per favorire la
  diffusione dei prodotti del commercio equo e solidale che rispettino
  i criteri previsti dalle organizzazioni di certificazione del fair trade.
 
 Semplificazione delle procedure per il rilascio
  del certificato di prevenzione incendi (articolo 21). Entro 3 mesi
  il Governo è impegnato ad adottare uno o
  più decreti legislativi per semplificare le procedure di rilascio del
  certificato di prevenzione incendi (Cpi).
 
 Denuncia di installazione o modifica di
  impianti termici civili (articolo 22). Abrogazione
  dell'articolo 284 del Codice ambientale relativo alla denuncia di
  installazione o modifica di impianti termici civili. Lo scopo è quello
  di superare una duplicazione di adempimenti onerosi per le imprese.
 
 Capitalizzazione delle imprese (articolo 23).
  Il Governo è delegato ad adottare entro un
  anno uno o più decreti legislativi con norme per favorire l'intervento
  da parte di organismi di investimento collettivo di valori mobiliari (Oicvm) nel capitale di rischio delle società e per
  favorire l'ammissione dei titoli di partecipazione alla quotazione nei
  mercati regolamentati dell'Unione europea o dei Paesi aderenti allo Spazio
  economico europeo. Numerosi principi di delega delineano un sistema di
  agevolazioni fiscali finalizzate a favorire la capitalizzazione delle
  imprese.
 
 Configurazione giuridica delle reti di impresa
  (articolo 24). Delega al Governo in materia di configurazione
  giuridica delle reti di impresa. Entro 12 mesi,
  dunque, il Governo dovrà emanare decreti delegati su
  proposta del ministro per lo Sviluppo economico, di concerto con quelli
  dell'Economia e della Giustizia, sentite le commissioni parlamentari
  competenti. Lo scopo è quello di agevolare la creazione di reti o
  l'aggregazione di imprese.
 
 Società cooperative (articolo 25).
  Disposizioni in materia di società cooperative, con riferimento
  all'iscrizione all'albo delle società cooperative e alla dimostrazione
  del possesso del requisito della mutualità
  prevalente. Le società cooperative iscritte nel registro delle imprese
  alla data del 2 febbraio 2007 (data di entrata in
  vigore del Dl 7/2007) dovranno chiedere l'iscrizione all'albo delle
  società cooperative entro il 30 giugno 2008, pena la decadenza dai
  benefici della normativa per le società cooperative.
 
 Interventi per imprese di spettacolo, cultura e
  istituti culturali (articolo 26). La nozione comunitaria di piccola
  e media impresa viene estesa alle strutture operanti
  nei settori dello spettacolo e dei servizi o beni culturali. Le imprese
  fruiranno delle agevolazioni nazionali e comunitarie previste per le piccole
  e medie imprese per le quali sia previsto un limite
  di spesa, in applicazione del Dm Attività produttive 18 aprile 2005.
 
 Pubblicazione informatica dell'albo pretorio
  (articolo 27). Governo, Regioni ed enti locali promuovono intese o
  accordi perché la pubblicazione degli atti nell'albo pretorio degli enti
  locali sia eseguita anche in via informatica. La finalità è
  quella di garantire una maggiore celerità e diffusione della
  pubblicità degli atti e la trasparenza della comunicazione
  amministrativa.
 
 Semplificazione e abolizione di procedure e
  certificazione dovute dalle imprese (articolo 28). La disposizione
  elimina alcune certificazioni dovute dalle imprese e semplifica alcune
  procedure. In particolare alcune certificazioni possono essere sostituite da
  autocertificazioni: quelle per l'ottenimento di una autorizzazione
  o concessione da parte della Pubblica amministrazione o dei concessionari di
  servizi pubblici e quelle per la partecipazione a procedure di evidenza
  pubblica. In caso di dichiarazione mendace esclusione dalle procedure per
  l'ottenimento dei titoli autorizzativi o dalle procedure di evidenza pubblica
  e responsabilità per falso in atto pubblico. L'individuazione delle
  certificazioni che possono essere sostituite sarà contenuta in un Dpcm da emanare entro un mese. Semplificazioni nelle
  procedure di comunicazione cui i datori sono tenuti per le assunzioni
  obbligatorie: le comunicazioni di assunzione,
  trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro subordinato, autonomo,
  associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali inviate al servizio
  per l'impiego competente sono valide anche ai fini dell'assolvimento degli
  obblighi di comunicazione nei confronti delle province, ai fini delle
  assunzioni obbligatorie. Un Dm Lavoro definirà il modello unico di
  prospetto cui i datori sono tenuti per le richieste di avviamento al lavoro
  dei disabili. Semplificazione degli adempimenti ai fini Ici
  previsti dal comma 53 dell'articolo 37 del Dl 223/2006,
  convertito dalla legge 248/2006: soppresso il terzo periodo dell'articolo che
  subordinava la soppressione dal 2007 dell'obbligo di presentazione della
  dichiarazione ai fini dell'Ici o della
  comunicazione all'operatività del sistema di circolazione e fruizione
  dei dati catastali, da accertarsi con provvedimento direttoriale dell'Agenzia
  del territorio.
 
 Privacy e piccole imprese (articolo 29).
  Le microimprese e le piccole imprese con non più di 15 addetti sono
  esonerate dal rispetto delle disposizioni del Codice della privacy relative
  alle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali (articoli
  da 33 a 35 del Codice), a patto che i trattamenti siano
  effettuati nell'ambito dell'ordinaria gestione amministrativa e contabile
  dell'azienda.
 
 Rappresentanza dell'imprenditore e operazioni
  telematiche (articolo 30). Disposizioni sul conferimento di poteri
  di rappresentanza dell'imprenditore e sul compimento
  di operazioni telematiche delle imprese nei confronti della Pubblica
  amministrazione, volte a evitare aggravi di procedura per le imprese,
  consentendo un risparmio di costi. Semplificata la disciplina in materia di
  pubblicità della nomina dei procuratori delle
  imprese. Le procure speciali che un imprenditore può conferire a un
  soggetto per compiere determinati atti nei confronti della Pubblica
  amministrazione possono essere redatte su carta semplice, con fotocopia del
  documento di identità del rappresentato.
  Divieto per la Pubblica amministrazione di richiedere procure con
  modalità diverse. Per le operazioni telematiche verso la Pubblica
  amministrazione possibilità di rilascio di un certificato digitale
  qualificato di rappresentanza da parte di certificatore
  accreditato, a seguito di richiesta preventiva congiunta dell'imprenditore e
  del procuratore.
 
 Posta elettronica certificata (articolo 31).
  L'indirizzo di posta elettronica certificata delle imprese costituite in
  forma societaria si deve indicare nella domanda di iscrizione al registro
  delle imprese. Entro 3 anni dall'entrata in vigore della terza lenzuolata di Bersani tutte le imprese costituite in
  forma societaria devono comunicare al registro delle imprese il proprio
  indirizzo di posta elettronica certificata. Disposta l'esenzione dall'imposta
  di bollo e dai diritti di segreteria dell'iscrizione dell'indirizzo
  di posta elettronica certificata nel registro delle imprese. Rinviata a un Dpcm, di concerto con il ministro per lo Sviluppo
  economico, l'individuazione di modalità e luogo di pubblicazione degli
  indirizzi di posta elettronica certificata. Entro un
  anno anche i professionisti iscritti in albi ed elenchi dovranno comunicare a
  ordini e collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. Le
  pubbliche amministrazioni hanno 8 mesi di tempo per istituire una casella di
  posta elettronica istituzionale e una per ciascun registro di protocollo e
  devono utilizzare la posta elettronica per le comunicazioni tra
  amministrazione e dipendenti. La posta elettronica dovrà diventare
  strumento ordinario di comunicazione tra Pubblica amministrazione, imprese e
  professionisti.
 
 Conservazione ottica sostitutiva (articolo 32).
  La disposizione interviene sulla disciplina della conservazione ottica
  sostitutiva di documenti originali unici da parte di imprese e
  professionisti, prevedendo che la conformità all'originale sia
  assicurata dai responsabili della conservazione.
 
 Tenuta dei libri obbligatori ed elenco dei soci
  delle Srl (articolo 33). Le disposizioni eliminano l'obbligo di
  tenuta del libro dei soci delle Srl e l'obbligo di
  deposito presso il registro delle imprese dell'elenco dei soci delle stesse
  società. Previsto un nuovo sistema di pubblicità relativo alle
  quote sociali e al loro trasferimento basato sulla loro
  iscrizione nel registro delle imprese.
 
 Microcredito (articolo 34). Delega
  al Governo per adottare, entro 12 mesi, uno o più decreti legislativi
  per il riassetto delle norme per favorire lo sviluppo del lavoro autonomo e
  dell'attività delle microimprese, con particolare riferimento alle
  iniziative per la produzione e il consumo di beni e servizi a carattere
  sociale o aventi prevalente carattere di promozione
  e integrazione sociale.
 
 Trasparenza ecologica dei mercati (articolo
  35). Delega al Governo per l'adozione, entro 12 mesi, di uno o
  più decreti legislativi relativi alla diffusione della
  contabilità ambientale ed energetica anche attraverso la misurazione
  dei flussi di materia, favorendo la diffusione della dichiarazione ambientale
  di prodotto istituita dalle norme Iso serie 14020. Lo scopo è quello
  di favorire la trasparenza ecologica dei mercati, aumentare la consapevolezza
  dei consumatori e ridurre i costi ambientali del ciclo di vita dei prodotti finali.
 
 Nullità della clausola di massimo
  scoperto (articolo 36). Nullità delle clausole di massimo
  scoperto stabilite nei riguardi del cliente titolare di conto corrente.
 
 Disposizioni a tutela degli utenti dei pubblici
  servizi (articolo 37). Introdotta una disciplina dei rapporti
  relativi alla prestazione di servizi pubblici, con una limitazione e una
  maggiore trasparenza degli oneri che possono essere addebitati agli utenti.
  In particolare obbligo di trasparenza delle condizioni contrattuali relative
  alla misura degli interessi dovuti dall'utente in caso di mancato o ritardato
  pagamento: il saggio di interesse richiesto deve essere indicato in bolletta.
  A eccezione degli interessi, no a ulteriori spese anche se riferiti alla
  predisposizione, produzione, spedizione o riscossione di bollette o fatture.
  Il tasso di interesse applicato, inoltre, non può superare quello
  fissato dalla Banca centrale europea per le operazioni di pronto contro
  termine, aumentata di 2 punti percentuali. Prevista anche l'estensione della
  responsabilità per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie
  derivanti dalla prestazione del servizio anche ai familiari dell'utente che
  beneficiano dei servizi erogati e sono residenti nell'abitazione
  oggetto di mora. Entro 6 mesi gli esercenti di pubblici servizi devono
  attivare una campagna informativa ad hoc.
 
 Cooperazione tra le autorità nazionali
  per tutelare i consumatori (articolo 38). Il ministero per lo
  Sviluppo economico e L'Autorità garante della concorrenza e del
  mercato vigilano per tutela i consumatori. Il ministero vigila su servizi
  turistici, clausole abusive nei contratti, garanzie nella vendita di beni di
  consumo, credito al consumo, commercio elettronico,
  contratti negoziati fuori dei locali commerciali, contratti a distanza e
  contratti relativi all'acquisto di un diritto di godimento ripartito di beni
  immobili. L'Authority, invece, è chiamata a svolgere le funzioni di
  autorità competente su pubblicità ingannevole e comparativa.
 
 Mutui e operazioni di finanziamento (articolo
  39). Estesa l'esclusione dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e
  da quelle sulle concessioni governative delle operazioni di credito a medio e
  lungo termine e relativi atti, anche ai casi in cui sia prevista la
  facoltà del debitore di recedere dal rapporto in ogni momento. Divieto
  di procedere a recuperi o rimborsi di imposta.
 
 Obbligo di comunicazione sui depositi giacenti
  (articolo 40). Nuove previsioni in materia di depositi giacenti
  (detti dormienti). Dalla data di entrata in vigore del provvedimento le
  banche dovranno richiedere - alla stipula di nuovi contratti di deposito a
  risparmio nominativi e di conto corrente e di contratti di deposito e titoli
  - all'intestatario del deposito di indicare le generalità
  e i recapiti di altre persone, tre al massimo. A questi le banche saranno
  tenuti a comunicare le coordinate del deposito se per 2 anni consecutivi non
  saranno compiute operazioni a iniziativa del depositante o di terzi delegati.
  Entro la fine del 2007 le banche chiederanno l'indicazione di 3 nominativi
  anche a chi ha già in atto in rapporto con l'istituto di credito.
 
 Scadenza della garanzia fideiussoria
  (articolo 41). Nei contratti di fideiussione relativi ad aperture
  di credito concesse a tempo indeterminato è obbligatorio indicare una
  scadenza dell'impegno fideiussorio, che non
  può essere fissata oltre i 5 anni dalla data di sottoscrizione della
  garanzia.
 
 Prestiti vitalizi ipotecari (articolo 42).
  Disposizioni in materia di prestito vitalizio ipotecario per agevolare la
  diffusione dell'istituto. Disciplinata la procedura di vendita dell'immobile
  ipotecato in caso di mancata restituzione del
  finanziamento.
 
 Modernizzazione dei sistemi di pagamento
  (articolo 43). Delega al Governo per adottare entro un anno norme
  per modernizzare gli strumenti di pagamento con lo scopo di ridurre i costi
  finanziari e amministrativi che derivano dalla gestione di denaro contante e
  dei titoli di credito cartacei.
 
 Clausole penali di estinzione anticipata o
  parziale di mutui immobiliari (articolo 44). Correzioni alla
  normativa in tema di nullità delle clausole penali in caso di
  estinzione anticipata o parziale di mutui immobiliari, che viene
  estesa ai casi di accollo. Semplificazione del procedimento di estinzione dell'ipoteca nei mutui immobiliari: l'ipoteca non si
  estingue se il creditore comunica all'Agenzia del territorio e al debitore la
  permanenza dell'ipoteca nei 30 giorni successivi all'estinzione. Disposizione
  sulla modifica unilaterale di clausole contenute nei contratti stipulati
  dalle banche o da altri intermediari finanziari con i clienti: le variazioni
  di tasso di interesse conseguenti a decisioni di
  politica monetaria o adottate in previsione di decisioni di politica
  monetaria, che riguardano contestualmente tassi debitori e creditori, si
  applicano con modalità che non rechino pregiudizio ai clienti.
 
 Dati ipotecari e catastali e semplificazione
  delle comunicazioni (articolo 45). Modificata la tabella delle
  tasse ipotecarie allegata al Dlgs 347/1990. Norme
  per garantire la massima diffusione dei dati ipotecari e catastali.
 
 Famiglie di invalidi civili minorenni (articolo
  46). Semplificazioni negli adempimento relativi
  all'indennità mensile di frequenza in favore di mutilati e invalidi
  civili minorenni: se la concessione dell'indennità si fonda sulla
  frequenza di scuole da parte del minore la domanda non deve essere rinnovata
  ogni anno. Il legale rappresentante del minore ha però l'obbligo di
  comunicare all'Inps l'eventuale cessazione della
  frequenza o il venir meno dei requisiti reddituali
  o delle altre condizioni di fruizione dell'indennità.
 
 Divieto di attivazione di servizi di telefonia mobile non richiesti, trasparenza nelle
  fatturazioni e call center (articolo 47).
  L'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni ha la
  possibilità di vietare l'attivazione di servizi «non richiesti non
  contenuti» nei contratti stipulati tra operatori di telefonia mobile e
  consumatori finali. Entro 3 mesi l'Autorità adotterà un
  regolamento che introduca una fatturazione separata
  tra telefonia mobile di base e servizi a sovrapprezzo e definisca una
  disciplina organica del blocco selettivo di chiamata. Sempre entro 3 mesi
  l'Authority dovrà anche varare un regolamento con fasce orarie e i
  limiti delle proposte dei call center.
 
 Costi aggiuntivi per le segreterie telefoniche
  (articolo 48). Interventi per impedire che siano imposti costi
  aggiuntivi per le segreterie telefoniche. In particolare è demandato
  al ministero delle Comunicazioni e all'Autorità per le garanzie nelle
  comunicazioni la vigilanza sui costi dei servizi di segreteria telefonica per
  evitare che i costi siano fatti gravare sugli utenti per il lasso di tempo
  antecedente al segnale acustico che precede la registrazione.
 
 Conoscibilità del gestore telefonico
  (articolo 49). Abrogato il comma dell'articolo 1 del Dl 7/2007 che
  consente all'utente del servizio telefonico di conoscere l'operatore del
  numero chiamato senza addebito. L'Autorità per le garanzie avrebbe
  dovuto determinare le modalità attuative.
 
 Roaming internazionale (articolo 50).
  Demandata all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l'avvio
  delle consultazioni con gli operatori della telefonia mobile che operano in
  Italia per una sollecita applicazione delle decisioni dell'Unione europea in
  materia di riduzione e trasparenza delle tariffe di
  roaming per l'uso dei cellulari all'estero.
 
 Concorrenza nel mercato delle connessioni alla
  rete Internet (articolo 51). Fissato un principio di parità
  di trattamento degli acquirenti di servizi di
  vendita all'ingrosso delle connessioni per dati, da parte dell'organismo di
  telecomunicazioni notificato quale soggetto avente significativo potere di
  mercato. Demandata all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
  l'adozione di ogni iniziativa, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.
  La disposizione vuole garantire agli utenti finali il massimo beneficio sul
  piano di scelta, prezzo e qualità e l'effettiva conoscenza nel mercato
  delle connessioni internet a banda larga anche con tecnologia Adsl e derivate.
 
 Separazione funzionale della gestione della rete
  di telefonia fissa da altre attività
  (articolo 52). Poteri all'Autorità per le garanzie nelle
  comunicazioni di stabilire nei riguardi dell'operatore che ha significativo
  potere nel mercato della telefonia fissa, dunque nei confronti di Telecom
  Italia, criteri che permettano la separazione funzionale della gestione della
  rete rispetto alle altre attività dell'impresa.
  Lo scopo è quello di garantire condizioni di parità di accesso alla rete agli altri operatori.
 
 Liberalizzazione del prezzo dei liberi
  (articolo 53). Abrogazione di due disposizioni che impongono il
  limite massimo del 15% agli sconti praticabili sul prezzo dei libri.
 
 Riqualificazione energetica degli edifici
  (articolo 54). Modificato il comma 349 dell'articolo 1 della
  Finanziaria per il 2007 per limitarne l'attuazione a quanto disposto dal Dm
  Economia 19 febbraio 2007, con disposizioni in materia di detrazioni per le
  spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente.
 
 Risparmio energetico
  negli edifici (articolo 55). Corretto un errore materiale (alle
  colonne di strutture opache orizzontali, inversione dei valori relativi alla trasmittanza delle coperture e dei pavimenti) contenuto
  nella tabella n. 3 della Finanziaria 2007, con lo scopo di consentire
  l'incentivazione di tutti gli interventi previsti dal comma 345 dell'articolo
  1 della Finanziaria (detrazione del 55% per l'installazione di pareti,
  pavimenti, coperture e finestre idonei a conseguire
  determinati livelli di risparmio energetico). La norma, che retroagisce al 1° gennaio 2007, prevede che i requisiti
  di trasmittanza termica per gli interventi edilizi
  finalizzati al risparmio energetico sono stabiliti dalla tabella A allegata
  alla legge, che sostituisce la tabella 3 allegata alla
  Finanziaria 2007.
 
 Rilascio attestazione sullo stato di rischio
  nell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore (articolo 56).
  Modifiche al Codice delle assicurazioni private con riferimento
  all'attestazione sullo stato del rischio. Cambia la norma che prevede che in
  occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti, l'assicurazione debba
  consegnare l'attestazione sullo stato di rischio: nel nuovo contratto non
  può essere assegnata una classe di merito inferiore. Ora la norma si applica
  anche nei casi in cui l'assicurato abbia ottenuto l'attestato di rischio per
  un veicolo destinato al trasporto di merci (categoria N1) e chieda di
  assicurare un veicolo destinato al trasporto di persone, avente un massimo di
  8 posti a sedere oltre al conducente (categoria M1).
 
 Certificato di chiusa inchiesta
  nell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore (articolo 57).
  Le imprese di assicurazione devono risarcire il danno derivante da furto o
  incendio del veicolo indipendentemente dalla richiesta di rilascio del certificato di chiusa inchiesta. Unica eccezione il
  caso in cui sia stato aperto un procedimento giudiziario per il reato di
  fraudolento danneggiamento dei beni assicurati.
 
 Stazioni sperimentali per l'industria (articolo
  58). Le stazioni sperimentali per l'industria sono escluse in
  parte (dal campo di applicazione della norma sulla riduzione delle spese di funzionamento degli enti pubblici non
  territoriali per il triennio 2007/2009, prevista dall'articolo 22 del Dl
  223/2006.
 
 Legge annuale sulle liberalizzazioni (articolo
  59). Istituita una legge annuale per la promozione della
  concorrenza e la tutela dei consumatori per consentire l'adeguamento
  dell'ordinamento ai rilievi delle Autorità di
  settore, di enti nazionali e comunitari. Il Governo deve presentare un
  disegno di legge entro il 31 luglio di ogni anno, su
  proposta del ministro per lo Sviluppo economico, di concerto con i ministri
  interessati per competenza. Al disegno di legge è allegata una
  relazione del ministro per lo Sviluppo economico che evidenzi ostacoli e distorisioni alla concorrenza e alla tutela dei
  consumatori e le misure adottate e da adottare per superarle. Entro il 30
  maggio di ogni anno il ministro per lo Sviluppo economico deve convocare
  parti sociali e associazioni imprenditoriali per acquisire osservazioni e
  proposte. Entro il 31 luglio la Conferenza unificata approva e trasmette in
  Parlamento una relazione con l'indicazione di misure, intese e accordi con i
  quali le singole Regioni e Province autonome hanno corretto situazioni distorsive alla concorrenza e alla tutela dei
  consumatori.
 
 Promozione della concorrenza (articolo 60).
  Affermato il principio di collaborazione tra Stato, Regioni e autonomie
  locali per promuovere la concorrenza e la tutela dei consumatori, per
  garantire l'applicazione e la verifica degli effetti delle disposizioni della
  terza terza lenzuolata di Bersani e delle leggi annuali per la
  promozione della concorrenza e la tutela dei consumatori.
 
 Regioni a statuto speciale e province autonome
  (articolo 61). Le disposizioni del provvedimento si applicano alle
  Regioni a statuto speciale e alle Province autonome compatibilmente con i
  relativi statuti e le norme di attuazione, anche in relazioni alle forme di
  autonomia attribuite in seguito alla riforma del Titolo V operata dalla legge
  costituzionale 3/2001.
 
 Invarianza
  della spesa (articolo 62). A tutte le attività e agli
  adempimenti previsti dal provvedimento si deve far fronte nell'ambito degli
  ordinari stanziamenti di bilancio, con le risorse umane e strumentali
  previste e disponibili a legislazione vigente. Contestualmente viene disposta la clausola di divieto di nuovi e maggiori
  oneri, o minori entrate a carico della finanza pubblica.
  nicoletta.cottone@ilsole24ore.com
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