| HOME    PRIVILEGIA NE IRROGANTO    di Mauro Novelli     Documentazione   Inserito il 19-7-2007 | |||
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| Da Il Sole
  24 Ore 18-7-2007 I
  derivati, questi sconosciuti Per la maggior parte degli investitori
  non professionali, i derivati sono oggetti misteriosi. Strumenti finanziari
  complessi, di cui si sente parlare – con toni spesso allarmistici – solo quando le cronache economiche conquistano la prima
  pagina. In realtà, la categoria dei derivati è un contenitore
  nel quale si trovano “oggetti” molto diversi per caratteristiche, destinatari
  e disciplina. In generale, un derivato
  è uno strumento finanziario – quasi sempre un contratto – il cui
  valore dipende da un’attività finanziaria o reale, che prende il nome
  di sottostante (in inglese: underlying asset). Sono tipici esempi di sottostante
  finanziario: un’azione, un indice di Borsa, un tasso di cambio tra due
  valute. Sono esempi sottostanti reali: il petrolio, l’oro, il caffè. A cosa servono i derivati I diversi tipi di derivati hanno
  finalità differenti, che possono essere raggruppate in tre categorie. 1) La copertura di posizioni (in
  inglese: hedging),
  quando i derivati servono a proteggere il valore di una posizione da
  variazioni indesiderate dei prezzi di mercato. Ad esempio,
  molte piccole e medie imprese italiane negli anni scorsi hanno sottoscritto
  derivati per mettere al riparo i propri debiti da un aumento dei tassi
  d’interesse, in modo da mantenere costante il flusso di cassa delle rate da
  pagare a rimborso dei prestiti. 2) La speculazione, quando i
  derivati vengono sottoscritti per ricavare un
  profitto scommettendo sull’evoluzione del prezzo dell’attività
  sottostante. Molti derivati sfruttano il cosiddetto effetto leva, che permette di ottenere
  guadagni più che proporzionali alle somme investite. In questo caso, tuttavia,
  se la scommessa non va a buon fine anche le perdite diventano molto elevate. 3) L’arbitraggio, quando i
  derivati sfruttano un momentaneo disallineamento
  tra l’andamento del prezzo del derivato e quello del sottostante (destinati a
  coincidere alla scadenza del contratto), vendendo lo strumento sopravvalutato
  e acquistando quello sottovalutato e ottenendo, così, un profitto
  privo di rischio. Mercati regolamentati e derivati Otc Nel campo dei
  derivati, una grande distinzione da tenere presente è quella tra gli
  strumenti negoziati sui mercati regolamentati e gli strumenti trattati al di
  fuori del mercato (in inglese: over the
  counter; in sigla: Otc). I derivati negoziati su mercati
  regolamentati hanno caratteristiche standard definite
  dalle autorità di mercato, che disciplinano tutta una serie di
  elementi quali il sottostante, il moltiplicatore in euro, le scadenze di negoziazione,
  il movimento minimo di prezzo, i prezzi di chiusura, i prezzi finali per il
  regolamento, i valori e le quotazioni in punti indice e l’orario di
  negoziazione.  In Italia il mercato
  regolamentato degli strumenti derivati è l’Idem gestito da Borsa Italiana.
  Inoltre,  Al contrario, i derivati Otc non sono negoziati in un ambiente regolamentato, ma
  direttamente tra le parti – ad esempio, una banca e un’impresa – e hanno
  caratteristiche che possono essere decise in sede di trattativa. Dal momento
  che questi prodotti non hanno specifiche predefinite, la loro sottoscrizione
  è molto più complessa e richiede un elevato grado di competenza
  finanziaria. In particolare, è importante verificare la corrispondenza
  tra la struttura del prodotto e le finalità che si vogliono perseguire. Idem e SeDeX L’Idem è il mercato telematico di Borsa Italiana dedicato agli strumenti
  derivati e su di esso oggi sono quotate diverse
  categorie di strumenti: 1) i future, sull’indice
  S&P/Mib e su singoli
  titoli; 2) i minifuture,
  sull’indice S&P/Mib e
  su singoli titoli; 3) le opzioni sull’indice S&P/Mib e su singoli titoli. Secondo gli ultimi dati di Borsa
  Italiana, nei primi sei mesi di quest’anno sono stati registrati i massimi
  storici per controvalore, open interest e volumi su quasi tutti i prodotti
  dell’Idem. In particolare, nel mese di maggio i contratti sono stati 4
  milioni e 505mila, per un controvalore di 140,5 miliardi di euro (ad aprile
  erano stati 3 milioni e 568mila, per un controvalore di 111,6 miliardi). Il SeDeX
  è il mercato di Borsa Italiana dedicato ai derivati cartolarizzati. La caratteristica che li distingue dagli
  altri derivati è il fatto che i derivati cartolarizzati non sono contratti, ma titoli. Questo
  implica alcune conseguenze sul loro regime di emissione e circolazione. In
  particolare, questi titoli possono essere emessi solo da un intermediario
  finanziario o comunque da società con particolari requisiti
  patrimoniali e di vigilanza, oppure da Stati e organismi internazionali. E
  comunque, per evitare conflitti di interesse, il soggetto che emette il
  titolo non può essere lo stesso che emette l’attività
  sottostante. Sul SeDeX
  si trovano due tipologie di strumenti, i covered warrant e i certificate,
  e il mercato è suddiviso nei quattro segmenti seguenti. 1) Covered
  warrant plain vanilla; 2) Covered
  warrant strutturati/esotici; 3) Investment certificate; 4) Leverage certificate. La pagina principale del mercato Idem sul sito di Borsa Italiana http://www.borsaitaliana.it/bitApp/quotes.bit?target=IdemHome La pagina principale del mercato SeDeX
  sul sito di Borsa Italiana http://www.borsaitaliana.it/bitApp/quotes.bit?target=MCWHome Derivati Otc e imprese I derivati Otc
  sono balzati agli onori della cronaca nell’estate 2005, quando si è
  scoperto che molte piccole e medie imprese italiane avevano sottoscritto
  presso le banche derivati inadeguati alle proprie esigenze, trovandosi a
  registrare posizioni passive anche molto pesanti. In realtà, il
  fenomeno era iniziato a partire dal 2000, assumendo proporzioni via via crescenti, e si era aggravato in concomitanza con
  l’aumento del costo del denaro deciso dalla Banca centrale europea. Di fatto, con il rialzo dei
  tassi d’interesse, prodotti acquistati dalle imprese per neutralizzare il
  costo del denaro o il rischio di cambio si rivelavano per ciò che
  erano in realtà: strumenti altamente
  speculativi, che in alcuni casi davano luogo a forti guadagni, ma che spesso
  si traducevano in una posizione negativa. Il tema è finito
  all’attenzione del Parlamento e non sono mancati esposti alle Autorità
  di controllo, cause giudiziarie e tentativi di rinegoziare i contratti
  stipulati. Poco meno di due anni dopo, nella primavera di quest’anno, i derivati hanno riconquistato le prime pagine della
  stampa economica con il caso di Banca Italease,
  istituto che ha venduto in modo massiccio strumenti speculativi alle imprese. Agli strumenti Otc ha dedicato un passaggio del proprio discorso il
  presidente della Consob, Lamberto Cardia, nell’incontro annuale con il
  mercato finanziario del 9 luglio. «Il ricorso agli strumenti derivati – ha
  affermato Cardia – rappresenta un fenomeno di crescente diffusione ed
  è oggetto di attenzione da parte delle Autorità di vigilanza per gli effetti sul livello complessivo di
  rischio per il sistema e la sua distribuzione tra i singoli utilizzatori». Uno dei casi tipici di
  disfunzione nella scelta dei derivati si verifica quando
  un soggetto che ha l’obiettivo di proteggersi dal rischio di cambio
  sottoscrive un derivato che punta a speculare sull’andamento di quello stesso
  cambio. La differenza non è da poco: nel secondo caso si assume un
  rischio maggiore, a fronte di commissioni più elevate e di una esposizione al rischio superflua in relazione agli
  obiettivi che ci si è posti. Un esempio concreto, che ha dato
  vita a una causa in tribunale tuttora in corso, è quello di un’impresa
  che acquistava merci all’estero e le rivendeva in Italia. La società
  voleva proteggersi dalle fluttuazioni del cambio dollaro-euro e si è
  trovata pesantemente in perdita dopo aver acquistato uno strumento
  speculativo. Il richiamo del Governatore Pochi giorni dopo il discorso
  del presidente della Consob, ha parlato di derivati anche il Governatore
  della Banca d’Italia, Mario Draghi, nel suo intervento all’assemblea
  dell’Abi, l’Associazione bancaria italiana, dell’11 luglio. Draghi ha
  ricordato che i servizi finanziari innovativi possono accrescere l’efficienza
  del sistema «purché l’informazione del cliente sia completa, piena la
  comprensione del prodotto venduto da parte di chi lo propone, chiara la
  consapevolezza dell’alta direzione della banca, che deve apprezzare appieno
  la complessità di questi prodotti». Riferendosi al tema dei derivati
  collocati dagli istituti di credito, Draghi ha spiegato: «Le banche
  forniscono un servizio importante alle imprese se le assistono nella scelta
  degli strumenti adatti alle loro caratteristiche. La finalità deve
  essere la copertura del rischio, non altra. Spingere i clienti ad assumere rischi
  finanziari anziché a coprirli accresce il rischio di controparte, con
  possibili perdite cospicue; fa emergere rischi legali e di reputazione, che
  minano le prospettive di sviluppo dell’intermediario, possono giungere a
  metterne in discussione la stabilità». Il Governatore ha fatto
  riferimento anche al caso di Banca Italease:
  «Grazie a un’ispezione che la Banca d’Italia aveva avviato nel gennaio di
  quest’anno presso una banca, è emerso che la banca in questione aveva
  venduto a imprese clienti complessi prodotti derivati fortemente
  esposti a un rialzo dei tassi di interesse. A seguito degli andamenti del
  mercato, tali derivati hanno determinato una forte,
  repentina crescita nell’indebitamento dei clienti che li avevano acquistati.
  Oltre ai rischi legali e di reputazione, è cresciuta di conseguenza
  l’esposizione della banca al rischio di controparte». Draghi ha poi chiuso il suo
  passaggio in tema di derivati con un richiamo di ordine generale:
  «Correttezza, trasparenza, organizzazione adeguata sono essenziali per ogni banca
  che, accanto alle tradizionali operazioni di credito, venda
  prodotti complessi. Vi deve essere una chiara linea decisionale che lega
  l’alta direzione alle scelte operative e alle richieste dei clienti». Le regole per il collocamento Al di là degli scandali e
  dei richiami ufficiali delle Autorità, quali sono le regole vigenti
  per la scelta dei derivati Otc? La disciplina – che
  è destinata a cambiare entro il 1° novembre con il recepimento della
  direttiva europea Mifid – si trova in due testi normativi di riferimento. Il primo è
  il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria
  (decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58), che agli articoli dal 21 al
  25-bis detta le regole per lo svolgimento dei servizi di investimento. Il
  secondo è il regolamento di attuazione dello stesso decreto (numero
  11522/98), adottato dalla Consob, che agli articoli dal 25 al 70 disciplina
  nel dettaglio la prestazione dei servizi di investimento. La normativa attualmente in
  vigore prevede una serie di protezioni a favore degli investitori, che
  includono tra l’altro obblighi di informazione a
  carico delle imprese che vendono i prodotti finanziari, tutele contro i
  conflitti d’interesse e verifiche sull’adeguatezza dei servizi offerti. Tuttavia
  queste garanzie – e altre analoghe – vengono meno per gli «investitori
  qualificati», che la legge considera capaci di orientarsi da soli e quindi
  meno bisognosi di tutela. Secondo l’articolo 31 del
  regolamento di attuazione del Testo unico, sono
  investitori qualificati – tra gli altri – gli intermediari autorizzati, le
  società di gestione del risparmio, i fondi pensione e le compagnie di
  assicurazione. Ma anche «ogni società o persona giuridica in possesso
  di una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in
  strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dal legale
  rappresentante».  Quest’ultima disposizione ha
  creato più di un problema, secondo quanto documentato dalle cronache
  del «Sole-24 Ore». In molti casi, i titolari di piccole e medie imprese,
  prima di sottoscrivere derivati Otc, hanno firmato una autocertificazione in cui dichiaravano alla banca di
  essere operatori qualificati. Esonerando in questo modo l’istituto di credito
  dal controllare se lo strumento finanziario era realmente adeguato alle loro
  esigenze. Ma ora alcuni giudici – come i tribunali di Verona e Novara – hanno
  cominciato ad affermare che questa autocertificazione è «inefficace»,
  o comunque assimilabile a una semplice «operazione personale», se non
  è accompagnata da riscontri «concreti e obiettivi» che dimostrano
  l’effettiva capacità dell’imprenditore di comprendere operazioni
  finanziarie complesse. Il testo aggiornato del decreto legislativo 24 febbraio
  1998, n. 58: “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
  finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.  http://www.consob.it/main/documenti/Regolamentazione/normativa/dlgs58_2004.htm#Art._21 Il testo del regolamento di attuazione del decreto
  legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, riguardante la disciplina degli intermediari http://www.consob.it/main/documenti/Regolamentazione/normativa/reg11522.htm Gli investitori qualificati nella Mifid La Mifid
  è la direttiva europea sui servizi di investimento e cambierà,
  tra l’altro, alcune regole in materia di derivati Otc.
  In particolare, la normativa comunitaria interviene sul punto discusso della
  definizione «operatore qualificato». Secondo la direttiva «qualunque
  riduzione della protezione è considerata valida solo dopo aver
  effettuato una valutazione adeguata della competenza, dell’esperienza e delle
  conoscenze del cliente». Come dire: ad abbassare il livello di protezione e
  informazione non sarà più sufficiente una autocertificazione
  firmata dall’investitore, sia esso un imprenditore o un risparmiatore. Vediamo ora qual è il
  percorso che la nuova normativa dovrà affrontare prima di entrare in
  vigore. Il 6 luglio il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare
  il decreto attuativo della direttiva Mifid. Un
  testo che contiene una serie di modifiche al Testo unico delle disposizioni
  in materia di intermediazione finanziaria e che ora passa alle commissioni
  parlamentari competenti per l’acquisizione dei pareri. L’approvazione
  definitiva del decreto dovrà avvenire entro settembre e le nuove
  regole entreranno in vigore entro il 1° novembre. Glossario Certificate. Strumento
  finanziario cartolarizzati che riproduce
  l’andamento di un’attività sottostante. A seconda
  del tipo, può avere o no effetto leva. Covered warrant. Strumento finanziario emesso da un intermediario finanziario
  che conferisce all’acquirente il diritto di acquistare (call)
  o vendere (put) un’attività sottostante a un
  prezzo di esercizio predefinito (in inglese: strike price) entro una certa
  scadenza o a una data prestabilita. Covered warrant plain vanilla. È un
  covered warrant del tipo più semplice e
  incorpora solo la  facoltà
  di acquisto (call) o vendita (put). Covered warrant strutturati/esotici. È un covered warrant
  del tipo più complesso e prevede combinazioni di opzioni call e/o put, alle quali si
  possono aggiungere una o più opzioni esotiche, con forme di
  remunerazione articolate. Effetto leva.
  Caratteristica in base alla quale il prezzo di un derivato riflette in modo
  più che proporzionale le variazioni del sottostante. L’effetto leva
  offre l’opportunità di ritorni molto elevati, ma implica il rischio di
  perdite ingenti. Future e minifuture.
  Contratto a termine con cui le parti si impegnano a scambiarsi una certa
  attività (finanziaria o reale) a un prezzo prestabilito e in una data
  futura (oppure entro una certa data). A seconda dei casi, l’attività sottostante
  può essere un’azione, un’obbligazione, un tasso d’interesse, una
  valuta, un indice azionario o una merce. Sul mercato Idem di Borsa Italiana
  ci sono tre tipi di contratti future:  a) S&P/Mib future (contratto future scritto
  sull’indice S&P/Mib,
  ogni punto indice vale 5 euro); b) Mini S&P/Mib (analogo al precedente, ma con un valore di un euro
  per ciascun punto indice); c) Single Stock Future (future scritti su titoli azionari).  Investment certificate. Derivato senza effetto leva. Sul mercato SeDeX di Borsa italiana ne sono quotate diverse
  tipologie. Alcuni di esse seguono in modo lineare il
  valore del sottostante (Benchmark e Quanto), altre
  includono opzioni accessorie (Discount, Certificates
  a Capitale Protetto, Strutturati). Leverage certificate. Strumento derivato che replica l’andamento del
  sottostante amplificandone i movimenti con l’effetto leva. Opzione. Contratto
  derivato che conferisce al compratore il diritto di acquistare o vendere
  un’attività sottostante a  un prezzo prestabilito e in una data
  futura (oppure entro una certa data). Al pari degli altri derivati, anche le
  opzioni possono essere utilizzate dagli operatori finanziari con
  finalità di speculazione, copertura e arbitraggio. Sul mercato Idem
  sono negoziate opzioni sull’indice S&P/Mib e sui singoli titoli azionari (in inglese: single
  stock options). Il glossario sul sito di Borsa Italiana per
  approfondimenti |