| HOME    PRIVILEGIA NE IRROGANTO    di Mauro Novelli     Documentazione   Inserito il 12-7-2007 | |||
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| Assemblee Costituenti dell’Ulivo-Partito Democratico Assemblee Costituenti
  dell’Ulivo-Partito Democratico RegolamentoApprovato l’11 luglio 2007  Articolo 1  (Indizione dell’elezione e titolari
  dell’elettorato attivo e passivo)  1                  
  È indetta per il
  14 ottobre 2007 l’elezione dei componenti della Assemblea costituente nazionale
  e, in collegamento con essi, del Segretario politico
  nazionale del partito democratico. È inoltre indetta, per quella
  stessa data, l’elezione dei componenti delle Assemblee regionali e, in
  collegamento con essi, dei segretari regionali del
  partito. Nella Regione Trentino Alto Adige si eleggono i componenti delle
  assemblee provinciali di Trento e Bolzano e i relativi segretari provinciali;
  le due assemblee provinciali costituiscono insieme
  l’Assemblea regionale che elegge il proprio coordinatore, eventualmente anche
  prevedendo la turnazione in tale incarico fra i due segretari provinciali.  2                  
  Possono partecipare in
  qualità di elettori e di candidati tutte le cittadine ed i cittadini
  italiani che al 14 ottobre abbiano compiuto sedici
  anni nonché, con i medesimi requisiti di età, le cittadine e i
  cittadini dell’Unione europea residenti, le cittadine e i cittadini di altri
  Paesi in possesso di permesso di soggiorno, i quali al momento del voto
  dichiarino di voler partecipare al processo costituente del Partito
  Democratico e devolvano un contributo minimo di € 5,00, ridotto a 2 € per le
  elettrici e gli elettori che non ancora compiuto venticinque anni.  3                  
  Con successivo
  Regolamento vengono stabilite le modalità di
  elezione delle Assemblee provinciali e dei Segretari provinciali, da tenersi
  entro il 31 dicembre 2007.  Articolo 2  (Funzioni degli organi da eleggere)  1                  
  L’Assemblea Nazionale,
  convocata da Romano Prodi che ne assume la Presidenza, si riunisce per la
  prima seduta il 27 ottobre2007. Essa approva il Manifesto e lo Statuto
  nazionale del Partito,ed assolve ad ogni altra
  funzione attribuitale dalle norme transitorie e finali dello Statuto.                         
  2.         La prima seduta delle Assemblee
  costituenti regionali è convocata da Romano Prodi entro 30 giorni
  dallo svolgimento delle elezioni ed è presieduta dal Presidente del collegio
  circoscrizionale dei garanti; nelle Regioni con più circoscrizioni la
  presidenza della prima seduta è affidata al Presidente del collegio
  dei garanti della circoscrizione del capoluogo di
  regione. L’Assemblea come primo adempimento procede all’elezione del proprio
  presidente tra propri componenti a scrutinio
  segreto; nel caso in cui nessun candidato abbia conseguito nella prima
  votazione la maggioranza dei componenti si procede immediatamente a una
  seconda votazione, sempre a scrutinio segreto, di ballottaggio tra i due
  candidati più votati in cui risulta eletto il candidato col maggior
  numero di voti. Nel rispetto dei principi stabiliti dallo Statuto nazionale,
  tali Assemblee approvano il rispettivo Statuto regionale,ed
  assolvono ad ogni altra funzione attribuita loro dalle norme transitorie e
  finali degli Statuti nazionale e regionale.  2                  
  L’Assemblea costituente
  approva le ulteriori disposizioni dirette a disciplinare, anche nella fase
  transitoria, le modalità di funzionamento degli organi, ivi compresi i
  poteri sostitutivi e sussidiari, nonché i casi di revoca e di surroga.  Articolo 3  (Comitati promotori e Ufficio di
  Presidenza)  1.    Il Comitato Promotore 14 Ottobre nomina
  l’Ufficio di Presidenza dell’elezione.  1                  
  L’Ufficio di Presidenza: a) nomina i componenti del
  Collegio nazionale e dei Collegi circoscrizionali dei Garanti, scelti fra
  personalità autorevoli e imparziali e, tra questi, i Presidenti dei
  Collegi stessi; b) nomina i componenti dell’Ufficio tecnico-amministrativo e,
  tra questi, il Direttore; c) nomina i membri dell’Ufficio di Tesoreria e, tra
  questi, il Tesoriere; d) riconosce i Comitati regionali e provinciali
  costituiti localmente; e) approva gli ulteriori regolamenti necessari allo
  svolgimento dell’elezione, ad eccezione di quelli di cui agli articoli
  successivi.  2                  
  Il Comitato promotore
  nazionale e i Comitati promotori regionali e
  provinciali, così come i Collegi dei garanti e gli uffici di cui al
  successivo articolo 4, hanno il fine di promuovere e garantire lo svolgimento
  della consultazione elettorale del livello istituzionale corrispondente e si
  considerano sciolti al momento dell’insediamento delle relative Assemblee.  (Garanti)
   1                  
  I Collegi dei Garanti
  decidono sulle controversie sorte in fase di applicazione delle norme
  contenute nel presente regolamento-quadro e nei Regolamenti di cui
  all’articolo precedente e vigilano,ciascuno per
  l’ambito territoriale di propria competenza, sul corretto e imparziale
  svolgimento dell’elezione.  2                  
  Gli eventuali reclami o
  ricorsi possono essere presentati da ciascuno dei partecipanti alla votazione
  al Collegio dei garanti della circoscrizione di
  residenza.  3                  
  I reclami e i ricorsi
  relativi alla presentazione delle candidature devono essere presentati entro
  due giorni dalla decisione sulla loro ammissibilità.  4                  
  I reclami e i ricorsi
  relativi alle operazioni di voto e alla proclamazione dei risultati devono
  essere presentanti entro le 48ore successive.  5                  
  I Garanti si pronunciano
  sulle questioni di cui al comma 4 entro le24 ore successive.  Articolo 5  (Uffici tecnici)  1                  
  L’Ufficio
  tecnico-amministrativo cura l’attuazione del presente regolamento e lo
  svolgimento dell’elezione, a partire dalla predisposizione dei moduli e dalla
  definizione delle modalità di presentazione delle
  candidature. Entro quindici giorni dalla nomina dei suoi componenti,
  predispone i regolamenti necessari a specificare le procedure operative per
  la gestione delle operazioni di voto.  2                  
  Il Direttore è
  responsabile del coordinamento organizzativo delle attività di voto.  3                  
  Il Responsabile della comunicazione
  dell’Ulivo promuove e coordina le attività finalizzate a informare i
  cittadini e sollecitare la partecipazione al voto.  4                  
  L’Ufficio di Tesoreria
  è responsabile per la gestione finanziaria delle attività
  connesse con lo svolgimento dell’elezione.  5                  
  L'ufficio
  tecnico-amministrativo decide le proprie modalità di articolazione a
  livello territoriale .  1                  
  Per la ripartizione dei
  seggi della Assemblea Nazionale, si fa riferimento ai collegi e alle
  circoscrizioni di cui alla legge 4 agosto1993, n. 277. Milleduecento seggi vengono distribuiti tra le circoscrizioni in proporzione
  al numero di residenti e milleduecento seggi in proporzione al numero dei
  voti conseguiti dall’Ulivo nelle elezioni del 2006 per la Camera dei
  deputati, in entrambi i casi sulla base del metodo dei quozienti interi e dei
  più alti resti.  2                  
  I seggi così
  assegnati a ciascuna circoscrizione vengono
  ripartiti tra i collegi in proporzione ai voti conseguiti dall’Ulivo nelle
  elezioni del 2006 per la Camera dei deputati sulla base del metodo dei
  quozienti interi e dei più alti resti. Qualora uno o più
  collegi abbiano ottenuto con tale metodo meno di tre seggi, ne ottengono tre. Si procede quindi nuovamente alla ripartizione di
  tutti i seggi tra gli altri collegi, sempre in proporzione ai voti conseguiti
  dall’Ulivo nelle elezioni del 2006 per la Camera dei deputati sulla base del
  metodo dei quozienti interi e più alti resti,reiterando
  eventualmente il computo fino a che tutti i collegi ottengano un minimo di
  tre seggi. Nelle circoscrizioni delle Regioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto
  Adige la ripartizione dei seggi nei collegi è stabilita con successivo
  Regolamento. Un ulteriore seggio è assegnato ai collegi in cui abbia partecipato al voto un numero di persone pari a
  più del 20 per cento dei voti ottenuti dall’Ulivo nelle elezioni per
  la camera dei deputati del 2006.  3                  
  Gli italiani residenti
  all’estero eleggono 60 rappresentanti. La ripartizione dei candidati nelle
  diverse circoscrizioni e le modalità di svolgimento della campagna
  elettorale e di voto sono regolate con apposito regolamento da approvare
  dall’Ufficio di Presidenza su proposta di un gruppo
  di coordinamento da questo appositamente nominato.  Articolo 7  (Candidature)
                          
  1.         Le liste per l'elezione
  dell’Assemblea Nazionale devono comprendere un numero di candidati non
  superiore al numero dei componenti da eleggere nei relativi
  collegi e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento
  all'unità superiore qualora il numero dei candidati da comprendere
  nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50. A pena di
  inammissibilità, le liste devono essere composte alternando candidati
  di sesso diverso. A pena di inammissibilità, se il numero di liste tra
  loro collegate in ambito circoscrizionale è pari, non più della
  metà di tali liste possono avere come capolista persone dello stesso
  sesso; se il numero di                         
  liste tra loro collegate
  in ambito circoscrizionale è dispari, la differenza di numero tra
  capilista di sesso diverso non può essere superiore a una
  unità.  2                  
  Le candidature nei
  collegi sono presentate all’Ufficio tecnico amministrativo territorialmente
  competente. Le candidature all’Assemblea nazionale devono essere corredate
  dalle sottoscrizioni di almeno cento e non più di centocinquanta
  aventi diritto nei rispettivi collegi, autenticate da almeno un consigliere
  comunale, provinciale o circoscrizionale. Nessuno può sottoscrivere
  più di una lista.  3                  
  Nessuno può
  candidarsi in più di un collegio per l’elezione dell’Assemblea
  nazionale.  4                  
  Non è ammessa la
  candidatura di persone notoriamente appartenenti a forze politiche o ad
  ispirazioni ideali non riconducibili al progetto dell’Ulivo-Partito
  Democratico.  5                  
  Non è ammessa la
  candidatura di persone che , alla data di
  presentazione delle candidature, si trovino in una delle situazioni previste
  dall’art. 1 del codice di autoregolamentazione approvato dalla Commissione
  parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata
  mafiosa o similare il 3 aprile 2007.  6                  
  Le candidature per
  l’Assemblea costituente nazionale sono valide solo se accompagnate dai
  seguenti documenti sottoscritti:  a)    dichiarazione
  di accettazione della candidatura con un ordine delle
  candidature;  b) dichiarazione di adesione al processo
  costituente del Partito Democratico;  c)    nome
  o slogan identificativo della lista;  d) dichiarazione politica avente riguardo
  agli intenti che la lista si propone in relazione ai compiti dell’Assemblea
  costituente;  e)    indicazione
  di un referente circoscrizionale della lista, corredata dalla corrispondente
  dichiarazione di accettazione del ruolo di referente
  da parte di quest’ultimo;  f)     eventuale
  dichiarazione di collegamento con liste di candidati presentate in altri
  collegi della medesima circoscrizione identificate dalla medesima
  denominazione, dalla medesima dichiarazione di intenti e dal medesimo
  referente circoscrizionale;  g) indicazione della persona che la lista sostiene come
  candidato alla carica di Segretario Nazionale, corredata dalla corrispondente
  dichiarazione di accettazione da parte di quest’ultimo;  h)    autocertificazione
  che non ricorrano per nessuno dei candidati inclusi nella lista le condizioni
  di inammissibilità di cui al precedente comma 5.  1                  
  Le liste per l’Assemblea
  Costituente devono essere presentate, a pena di nullità, tra il 21 e
  il 22 settembre 2007.  2                  
  Le dichiarazioni di
  candidatura alla carica di Segretario Nazionale sono presentate all’Ufficio
  tecnico amministrativo nazionale entro il 30 luglio 2007 8unitamente a una
  dichiarazione di intenti e a un numero di firme compreso
  tra duemila e tremila, di cui almeno cento in ognuna di cinque
  regioni. Le dichiarazioni di candidatura sono accettate se corredate, entro i
  termini previsti per la presentazione delle liste, da dichiarazioni di cui al comma 6, lettera g), relative a liste presentate
  in almeno 25 diversi collegi presenti in non meno di 5 differenti regioni.  3                  
  Nel caso in cui una
  candidatura alla carica di Segretario Nazionale sia stata dichiarata
  invalida, il referente circoscrizionale della lista che lo aveva indicato ai
  sensi della lettera g) del comma 6 può,entro i
  5 giorni successivi al termine di cui al comma 9, indicare il nome di un
  ulteriore candidato alla carica di Segretario Nazionale,scelto fra i soggetti
  che abbiano regolarmente presentato la propria candidatura ai sensi del
  precedente comma 8 e corredata dall’accettazione dell’interessato. In caso di
  mancata accettazione la lista decade.  4                  
  L'eventuale  mendace autocertificazione di cui al precedente comma 6,
  lettera h), costituisce causa di ineleggibilità. In caso di elezione
  l’accertamento della mendace dichiarazione comporta l’immediata decadenza da
  qualsiasi carica del partito e la trasmissione degli atti all’autorità
  giudiziaria per il reato di falsità ideologica in atti privati (art.
  485 c.p.) nonché la revoca di tutti i componenti della stessa lista di collegio
  alla quale appartiene il candidato.  Articolo 8  (Confronto tra i candidati)  1.    L'Ufficio di
  Presidenza promuove assemblee ed iniziative pubbliche nel corso delle quali
  ha luogo un confronto tra i candidati o i loro delegati a parità di
  condizioni. Tali assemblee si svolgono nei 20giorni antecedenti la data di
  svolgimento dell’elezione. Iniziative analoghe possono essere promosse anche
  tramite l’utilizzo delle reti di comunicazione telematica.  Articolo 9  (Disciplina della campagna elettorale)
   1                  
  Al fine di contenere i
  costi della campagna elettorale in vista delle elezioni di cui al presente
  regolamento, non è in ogni caso ammessa la
  pubblicazione a pagamento di messaggi pubblicitari odi propaganda elettorale
  su mezzi radiotelevisivi, testate giornalistiche o altri organi di stampa e
  informazione.  2                  
  Fermo restando quanto
  previsto dal comma 1, il Collegio nazionale dei Garanti, entro quindici
  giorni dalla nomina dei suoi componenti, predispone un regolamento di
  autodisciplina della campagna elettorale, idoneo ad
  assicurare condizioni di parità fra i candidati, con riferimento anche
  all’entità massima, alle modalità e alla documentazione delle
  spese.  3                  
  Nel regolamento di cui al comma 2 sono altresì disciplinate le
  modalità con le quali è possibile rendere pubblici e diffondere
  gli annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, nonché discorsi svolti
  dai candidati.  4                  
  Agli eventuali reclami
  relativi all’applicazione del presente articolo si applicano le procedure di
  cui ai ricorsi previsti dall’art. 4 del presente regolamento. Per le
  questioni riguardanti la campagna elettorale dei candidati alla carica di
  Segretario Nazionale è competente il Collegio nazionale
  dei garanti.  5                  
  Le limitazioni di cui al
  comma 1 non si applicano alle attività di comunicazione eventualmente
  promosse unitariamente dal Comitato promotore 14 ottobre al fine di far
  conoscere ai cittadini le iniziative legate alla costituzione del Partito
  Democratico.  Articolo 10  (Voto)  1                  
  Per essere ammessi al
  voto, che si svolge in unica giornata dalle ore 7 alle ore
  20, occorre esibire al seggio un documento di identificazione e, ad eccezione
  dei non ancora maggiorenni e dei non cittadini, la propria tessera
  elettorale.  2                  
  L’Ufficio
  tecnico-amministrativo determina le modalità di voto per i non ancora
  maggiorenni e i non cittadini.  3                  
  L’Ufficio Tecnico-amministrativo determina le modalità con
  le quali gli studenti universitari fuorisede e i lavoratori fuorisede sono ammessi a votare rispettivamente nella loro
  sede universitaria o di lavoro.  4                  
  È necessario
  inoltre dare espresso consenso a che il proprio nominativo ed i propri
  recapiti siano inseriti nell’elenco dei partecipanti alla votazione ed a che
  l’elenco stesso sia reso consultabile per ogni
  eventuale verifica relativa all’effettiva partecipazione al voto, nel
  rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.  Articolo 11  (Procedimento
  elettorale)  1                  
  Entro quindici giorni
  dall’approvazione del presente Regolamento l'Ufficio di Presidenza, sentito
  il parere dell’Ufficio tecnico-amministrativo, nomina i responsabili del
  procedimento elettorale per ogni circoscrizione. Il Collegio circoscrizionale
  dei Garanti, qualora riscontri irregolarità o elementi di turbativa
  nello svolgimento del procedimento, può, di sua iniziativa, revocare
  il mandato conferito, surrogando contestualmente il responsabile revocato.  2                  
  In ciascun comune
  è costituito almeno un seggio per lo svolgimento delle elezioni ed
  almeno un seggio aggiuntivo per ogni diecimila voti validi ricevuti nel 2006
  dall’Ulivo. Di ogni seggio, viene definito e
  pubblicato su apposita sezione del sito web www.ulivo.it l’ambito territoriale,
  facendo riferimento alle circoscrizioni amministrative, ove esistenti, o alle
  vie e piazze in esso ricomprese, in modo da garantirne l’omogeneità
  complessiva.  3                  
  I responsabili del
  procedimento nominano gli scrutatori per ciascun seggio e coordinano le
  attività necessarie a garantire il corretto svolgimento della
  consultazione. Un seggio è validamente costituito se formato da almeno
  3 componenti, di cui uno con funzioni di Presidente.  4                  
  Le schede di voto, in
  formato cartaceo o informatico, sono predisposte a cura dell’Ufficio
  tecnico-amministrativo. Le schede contengono una colonna per ciascuna lista,
  all’interno della quale sono presenti, nell’ordine, dall’alto in basso, i
  nominativi dei candidati di collegio, preceduti dal candidato
  alla carica di Segretario nazionale sostenuto dalla lista.  5                  
  Gli elettori possono
  esprimere un unico voto in un’unica colonna di
  ciascuna scheda. Il voto si considera valido in qualsiasi punto della colonna
  sia stato apposto un segno. Sono considerate non
  valide le schede che presentino segni di votazione
  che ricadono all’interno di due o più colonne.  6                  
  Lo scrutinio inizia
  subito dopo il voto dell’ultimo elettore presente nel seggio al momento della
  chiusura. Si procede prima allo  scrutinio delle
  schede per l’elezione dell’Assemblea costituente nazionale e, subito dopo,
  allo scrutinio delle schede per l’elezione dell’Assemblea regionale.  Articolo 12  (Assegnazione alle
  liste dei seggi per l’Assemblea costituente nazionale)  1                  
  Dopo aver ricevuto le
  schede e i fogli riepilogativi dello spoglio dei voti relativi all’elezione dell’Assemblea costituente nazionale avvenuto in ciascun
  collegio, l'Ufficio elettorale circoscrizionale procede al riparto dei seggi
  assegnati a ciascun collegio in base alla cifra elettorale di ciascuna lista.
  A tal fine, divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il
  numero dei seggi assegnati al collegio più due, ottenendo così
  il quoziente elettorale di collegio;nell'effettuare
  la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente.
  Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente
  elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di
  ciascuna lista. Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei
  seggi da attribuire in complesso alle liste superi quello dei seggi assegnati
  al collegio, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto
  diminuendo di una unità il divisore.  2                  
  I seggi che rimangono
  non assegnati vengono attribuiti al collegio unico
  circoscrizionale.  3                  
  L'Ufficio elettorale
  circoscrizionale identifica quindi i gruppi di liste tra loro collegate ai
  sensi dell’art. 8, comma 6, lettera f) che abbiano
  ottenuto nel complesso più del 5% dei voti validamente espressi in
  ambito circoscrizionale. Con riferimento soltanto a tali gruppi di liste,
  computa la cifra elettorale circoscrizionale, pari alla somma dei voti
  residuati alle rispettive liste di collegio, a seguito della assegnazione dei
  seggi in base al precedente comma 1.  4                  
  L'Ufficio elettorale
  circoscrizionale procede quindi alla assegnazione tra i gruppi di liste di
  cui al comma precedente dei seggi non ancora
  assegnati. A tal fine procede al riparto sulla base del metodo di cui al comma
  1.  5                  
  I seggi spettanti a
  ciascun gruppo di liste vengono assegnati alle liste
  appartenenti al gruppo che abbiano la frazione residuata del quoziente
  più alta. Qualora tutti i suoi candidati siano stati eletti, i seggi
  spettanti vengono assegnati alle altre liste del
  gruppo secondo l’ordine dei rispettivi quozienti.  6                  
  Il presidente
  dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità dei risultati
  accertati dall'Ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali
  ciascuna lista ha diritto, i candidati in essa
  presenti seguendo l’ordine della lista stessa.  Articolo 13  (Elezione
  dell’Assemblea Regionale)  1                  
  Per l’elezione
  dell’Assemblea regionale e per l’indicazione dei Segretari regionali, ovvero
  nel Trentino Alto Adige per l’elezione delle Assemblee provinciali e dei
  Segretari provinciali, si applicano, in quanto
  compatibili, le norme previste per l’Assemblea Nazionale.  2                  
  L’elezione dei
  componenti delle Assemblee costituenti e dei Segretari regionali avviene su
  una scheda composta in maniera simile a come indicato all’articolo 11, comma 4, ma distinta dalla scheda per l’elezione dell’Assemblea
  e del Segretario nazionali. Le dichiarazioni di candidatura alla carica di
  segretario regionale sono presentate all’ufficio tecnico amministrativo
  regionale entro il 12settembre 2007 unitamente a una dichiarazione d’intenti
  e a un numero di firme compreso tra 500 e 750 per le
  Regioni fino a unmilione di abitanti e tra 1000 e 1500 per le Regioni con
  popolazione superiore a un milione di abitanti. Per quanto non previsto dal
  presente articolo, ai fini della presentazione delle candidature, si
  applicano, in quanto compatibili, le norme previste all’articolo 7; ai fini
  dell’assegnazione dei seggi alle liste si applica il metodo indicato
  all’articolo 12.  3                  
  Il numero dei componenti
  della Assemblea regionale è pari al doppio di quelli da eleggere per
  l’assemblea Nazionale nella regione. La ripartizione dei seggi tra i collegi
  avviene in base al metodo indicato all’articolo 6, comma 2, avendo cura di
  attribuire a ciascun collegio un minimo di 6 seggi.  4                  
  Sono componenti con
  diritto di parola dell’Assemblea costituente regionale gli eletti all’Assemblea costituente nazionale nella regione.  Articolo 14  (Elezione del Segretario politico
  nazionale)  1.    Qualora sia stata
  eletta una maggioranza assoluta di componenti l’Assemblea a sostegno di un
  candidato Segretario, il Presidente dell’Assemblea costituente nazionale lo proclama eletto all’apertura della prima seduta
  dell’Assemblea stessa; in caso contrario il Presidente indice in quella
  stessa seduta un ballottaggio a scrutinio segreto tra i due candidati
  collegati al maggior numero di componenti l’Assemblea e proclama eletto
  Segretario il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti validamente
  espressi.  Articolo 15  (Elezione dei
  segretari regionali)  1.    Qualora
  vi sia, tra i componenti eletti all’Assemblea costituente regionale ai sensi
  del precedente articolo 13, una maggioranza assoluta di componenti eletti a
  sostegno di un candidato segretario regionale, il Presidente dell’Assemblea lo proclama eletto all’apertura della prima seduta
  dell’Assemblea stessa; in caso contrario il Presidente indice in quella
  stessa seduta un ballottaggio a scrutinio segreto tra i due candidati
  collegati al maggior numero di componenti l’Assemblea eletti ai sensi del
  precedente articolo 13 e proclama coordinatore regionale il candidato che ha
  ricevuto il maggior numero di voti validamente espressi.  Articolo 16  (Regole sulla trasparenza)  1                  
  Il presente regolamento,
  unitamente a tutti i regolamenti integrativi previsti
  dagli articoli precedenti, è pubblicato in apposita sezione del sito
  web www.ulivo.it  2                  
  Nella sezione del sito
  web di cui al comma 1, sono altresì pubblicati, via
  via che si procede alla loro determinazione, costituzione
  o individuazione, i nomi dei componenti gli organi di cui al presente
  regolamento nonché il recapito presso cui è possibile indirizzare
  comunicazioni dirette agli organi medesimi,l’elenco dei candidati, l’elenco
  dei componenti i seggi elettorali ed ogni altro dato o documento identificato
  dal Collegio nazionale dei garanti di cui all’art. 3 e all’art. 4.  3                  
  Il Collegio dei Garanti
  di cui all’art. 3 e all’art. 4 definisce le ulteriori disposizioni dirette a
  garantire la trasparenza e la pubblicità delle procedure dirette
  all’elezione delle assemblee costituenti nazionale e locali.
   Decalogo per le Assemblee costituentidel
  Partito Democratico |