Sommario
·
L’Ordine dei Medici di Milano non accetta il nuovo
Codice di Deontologia Medica3
·
Medici, fronda contro il nuovo codice etico. 4
·
Bologna e Milano: "Applicheremo il vecchio" 4
·
Il Nuovo Codice Deontologico dei Medici Italiani, visto
da Roma5
·
Il nuovo Codice dei medici. “Caro Amedeo...”. Lettera
aperta al presidente della Fnomceo da un libero pensatore.. 5.
Di Ivan Cavicchi5
( http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?approfondimento_id=5137 )
23 MAG - Il
nuovo testo del Codice di Deontologia Medica, approvato a Torino lo scorso 18
maggio dal Consiglio nazionale Fnomceo,
è stato quasi interamente riscritto rispetto al Codice in vigore dal
2006.
Innanzi tutto, pur mantenendo la sequenza degli articoli già esistenti, è stata
modificata la suddivisione, che nel 2006 prevedeva 6 grandi temi, “Titoli”,
internamente suddivisi in capitoli, “Capi”, mentre ora si articola in 18 Titoli
senza ulteriori suddivisioni.
Rivista poi la definizione di quello che nel 2006 era definito “paziente” o
“malato” o “cittadino”, mentre ora viene indicato come “persona assistita” o
“paziente”, a seconda delle circostanze.
Inoltre, mentre nel 2006 il Codice si esprimeva di frequente in termini
prescrittivi (“il medico deve fare”) oggi la formula scelta è quella effettuale
(“il medico fa”).
In termini di contenuti il nuovo Codice presenta due grandi
innovazioni. La prima è la chiara indicazione delle competenze esclusive
del medico (diagnosi, prescrizione e raccolta del consenso/dissenso) e la
seconda è la trasformazione del “rispetto dei diritti del cittadino” in una
valorizzazione della “relazione di cura”, posta alla base del rapporto tra
medico e persona assistita.Scompaiono le parole
“eutanasia” e “comparaggio”, sostituite da definizioni più neutre, e entrano a
far parte del Codice quattro nuovi articoli, dedicati rispettivamente alla
medicina potenziativa, alla medicina militare,
all’innovazione tecnologica in sanità e all’organizzazione sanitaria.
Di seguito un’analisi del testo, Titolo per Titolo e articolo per articolo.
Titolo I - Contenuti e finalità
Cambia il titolo, che nel 2006 era “Oggetto e campo di applicazione”, le
formulazioni sono più snelle, ma non ci sono modifiche sostanziali.
Titolo II - Doveri e competenze del medico
Il Titolo II introduce fin dal titolo una novità: accanto ai “doveri” si
indicano infatti anche le “competenze” del medico. Di conseguenza, la rinnovata
formulazione dell’articolo 3 recita: “Al fine di tutelare la salute individuale
e collettiva, il medico esercita attività basate sulle competenze, specifiche
ed esclusive, previste negli obiettivi formativi degli Ordinamenti didattici dei
Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria,
integrate e ampliate dallo sviluppo delle conoscenze in medicina, delle abilità
tecniche e non tecniche connesse alla pratica professionale, delle innovazioni
organizzative e gestionali in sanità, dell’insegnamento e della ricerca. La
diagnosi a fini preventivi, terapeutici e riabilitativi è una diretta,
esclusiva e non delegabile competenza del medico e impegna la sua autonomia e
responsabilità”.
Snellita la parte che impegna a non discriminare le persone assistite:
mentre nel Codice 2006 si elencava “senza distinzioni di età, di sesso, di
etnia, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia,in tempo di pace e in tempo di guerra”, nel
Codice 2014, dopo molte richieste in direzione di integrazioni all’elenco (come
ad esempio “senza distinzioni nell’orientamento sessuale”), si è scelta una
formula riassuntiva, “senza discriminazione alcuna”.
Nell’articolo 4 sono stati eliminati i riferimenti ai “valori etici della professione”,
optando per una formula sintetica che accanto a “libertà e indipendenza della
professione” inserisce i concetti di “autonomia e responsabilità”.
Rafforzato l’articolo 5, dedicato all’ambiente, che indica “l'ambiente di vita
e di lavoro e i livelli di istruzione e di equità sociale quali determinanti
fondamentali della salute individuale e collettiva”, impegnando il medico a
collaborare a “politiche educative, di prevenzione e di contrasto alle
disuguaglianze alla salute”.
Più netto l’impegno sociale nell’articolo 6, dedicato alla qualità
professionale, dove il nuovo Codice afferma che il medico “persegue l’uso
ottimale delle risorse pubbliche e private salvaguardando l’efficacia, la
sicurezza e l’umanizzazione dei servizi sanitari, contrastando ogni forma di
discriminazione nell’accesso alle cure”.
All’articolo 7, dedicato allo status professionale, una breve aggiunta che
sembra orientata ad una riflessione sulla necessità di porre un limite
all’esercizio professionale in età avanzata: “Il medico valuta
responsabilmente la propria condizione psico-fisica in rapporto all’attività
professionale”.
Nessuna novità sostanziale riguardo all’obbligo di intervento (articoli 8
e 9) e sui temi del segreto professionale e del trattamento dei
dati personali e sensibili (articoli 10, 11 e 12).
Nell’articolo 13, dedicato alla prescrizione, si ripropone il concetto di
competenza, già indicato all’articolo 3: “La prescrizione a fini di
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione è una diretta, specifica, esclusiva
e non delegabile competenza del medico”.
Rammodernati nella stesura gli articoli dedicati alla sicurezza delle
cure (articolo 14, con più attenzione alla “gestione del rischio
clinico”), alle pratiche non convenzionali (articolo 15) e
all’accanimento terapeutico, indicato ora come “Procedure diagnostiche e
interventi terapeutici non proporzionati (articolo 16).
Pur sostituendo alla parola “malato” la parola “paziente”, resta
sostanzialmente identico nella formulazione l’articolo 17, che nel 2006 era
però intitolato “Eutanasia”, mentre oggi si titola, in modo più anodino, “Atti
finalizzati a provocare la morte”. Sostanzialmente invariato anche l’articolo
18, dedicato ai “Trattamenti che incidono sull’integrità psico-fisica”.
Più nettamente orientato alle regole Ecm l’articolo
19 sull’aggiornamento e formazione professionale permanente. Si indica
infatti che “L’Ordine certifica agli iscritti ai propri Albi i crediti
acquisiti nei percorsi formativi e ne valuta le eventuali inadempienze”, mentre
l’obbligo formativo diventa regola deontologica: “Il medico assolve agli
obblighi formativi”.
Titolo III - Rapporti con la persona assistita
Nel Codice 2006 questa parte del Codice era intitolata “Rapporti con il
cittadino”, modificata ora in “Rapporti con la persona assistita”.
Profondamente rimaneggiato l’articolo 20, improntato in precedenza al “rispetto
dei diritti della persona”, mentre oggi è dedicato alla “relazione di cura”,
“costituita sulla libertà di scelta e sull’individuazione e condivisione delle
rispettive autonomie e responsabilità”.
Più sintetica la formulazione dell’articolo 21, sui limiti della
competenza professionale, mentre l’articolo 22, indirettamente riferito
all’obiezione di coscienza, è formulato in modo più esplicito riguardo al
diritto alla prestazione da parte del cittadino: “Il medico può rifiutare la
propria opera professionale quando vengano richieste prestazioni in contrasto
con la propria coscienza o con i propri convincimenti tecnico-scientifici, a
meno che il rifiuto non sia di grave e immediato nocumento per la salute della
persona, fornendo comunque ogni utile informazione e chiarimento per consentire
la fruizione della prestazione”.
Lievi modifiche agli articoli 23, 24, 25 e 26 , dedicati rispettivamente
a continuità delle cure,certificazione, documentazione
clinica e cartella clinica, dove vengono esplicitati i comportamenti da tenere
nel caso in cui i pazienti siano inseriti in protocolli di ricerca.
Più sintetici, ma invariati nella sostanza, gli articoli 27, libertà di
scelta del cittadino, e 28, rinuncia del medico al rapporto di cura. Più
netto l’articolo 29 sulla fornitura di farmaci, che sembra rinviare anche
a recenti casi controversi, come “Stamina”: “Il medico non può cedere farmaci a
scopo di lucro”.
Aggiornato l’articolo 30 dedicato al conflitto di interessi, orientato più
alla trasparenza che al divieto: “Il medico dichiara le condizioni di conflitto
di interessi riguardanti aspetti economici e di altra natura che possono
manifestarsi nella ricerca scientifica, nella formazione e nell’aggiornamento
professionale, nella prescrizione diagnostico-terapeutica, nella divulgazione
scientifica, nei rapporti individuali e di gruppo con industrie, enti,
organizzazioni e istituzioni, o con la Pubblica Amministrazione, attenendosi agli
indirizzi applicativi allegati”.
All’articolo 31 scompare la dicitura di “comparaggio”, sostituita da una più
neutra definizione di “Accordi illeciti nella prescrizione”.
Ampliata, nell’articolo 32, la definizione dei soggetti fragili nei
confronti dei quali il medico ha specifici doveri. Nel Codice 2006 indicava
infatti un particolare impegno “a tutelare il minore, l'anziano e il disabile”,
mentre nel testo attuale si dice che “il medico tutela il minore, la vittima di
qualsiasi abuso o violenza e la persona in condizioni di vulnerabilità o
fragilità psico-fisica, sociale o civile”.
Titolo IV - Informazione e comunicazione. Consenso e dissenso
Due le novità negli articoli riguardanti l’informazione e il consenso (articoli
33, 34 e 35). La prima è la sottolineatura secondo la quale “L’acquisizione del
consenso o del dissenso è un atto di specifica ed esclusiva competenza del
medico, non delegabile”, mentre la seconda è una specifica attenzione ai
minori, chiamati in causa nel percorso decisionale.
Entrano nel Codice le DAT, Dichiarazioni anticipate di trattamento,
esplicitamente richiamate agli articoli 36, 37, 38 e 39. “Il medico –recita
l’articolo 38 – tiene conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento
espresse in forma scritta, sottoscritta e datata da parte di persona capace e
successive a un’informazione medica di cui resta traccia documentale”.
Titolo V - Trapianti di organi, tessuti e cellule
Riformulati, ma senza sostanziali novità gli articoli 40 e 41 dedicati alla
donazione di organi, tessuti e cellule.
Titolo VI - Sessualità, riproduzione e genetica
La sfera sessuale e riproduttiva diventa oggetto di uno specifico segmento del
Codice. Invariati gli articoli 42 e 43, dedicati all’informazione in materia di
sessualità e all’IVG, mentre è stato rivisto l’articolo 44 dedicato
alla PMA: i divieti all’intervento medico non investono le specifiche
situazioni della coppia o della donna, ma si rivolgono a “ogni pratica di
procreazione medicalmente assistita a fini di selezione etnica o genetica; non
è consentita la produzione di embrioni ai soli fini di ricerca e ogni
sfruttamento commerciale, pubblicitario, industriale di gameti, embrioni e
tessuti embrionali o fetali”.
Ribaditi i limiti agli interventi sul genoma (articolo 45) e
sull’utilizzo dei test predittivi (articolo 46).
Titolo VII - Ricerca e sperimentazione
Una blanda apertura alle istanze animaliste nell’articolo 47, dove si dice che
in materia di sperimentazione “Il medico incentiva modelli alternativi a quelli
umani e animali, purché siano fondatamente equivalenti nei profili di efficacia
sperimentale”.
Più stringenti gli altri articoli sulle sperimentazioni cliniche, sull’uomo e
sull’animale (articoli 48, 49 e 50).
Titolo VIII - Trattamento medico e libertà personale
Più chiaro il titolo dato all’articolo 51, che nel 2006 era “Obblighi del
medico”, mentre ora è stato modificato in “Soggetti in stato di limitata
libertà personale”, mantenendo le indicazioni di rispetto della dignità della
persona già previste.
Sostanzialmente immodificati l’articolo 52, dedicato alla tortura, e
l’articolo 53, rivolto al rifiuto consapevole di alimentarsi.
Titolo IX - Onorari professionali, informazione e pubblicità sanitaria
L’articolo 54 è ora esplicitamente dedicato all’esercizio libero professionale
e prevede espressamente che “il medico libero professionista provvede
a idonea copertura assicurativa per responsabilità civile verso
terzi”.
Resta la distinzione tra informazione sanitaria (articolo 55)
e pubblicità informativa sanitaria (articolo 56) per la quale è
vietata ogni forma di pubblicità comparativa. Vietato anche
il patrocinio a forme pubblicitarie (articolo 57).
Titolo X - Rapporti con i colleghi
Invariati nella sostanza l’articolo 58, sulla correttezza dei rapporti tra
medici, l’articolo 59, sui rapporti tra specialisti e medici curanti,
l’articolo 60, sul consulto, e l’articolo 61, sulle sostituzioni che si
modifica però in “affidamento degli assistiti”, improntandosi ad una maggiore
reciprocità tra medici.
Titolo XI - Attività medico legale
Ribaditi gli obblighi dell’attività medico legale (articolo 62) e della
medicina fiscale (articolo 63), nel rispetto del Codice.
Titolo XII - Rapporti intra e interprofessionali
Al primo posto di questo nuovo Titolo i rapporti con l’Ordine professionale,
definiti dall’articolo 64 (già presente anche nel Codice 2006, anche se
diversamente rubricato).
Ridefiniti poi i limiti delle società tra professionisti, articolo 65,
investite anche in dimensione interprofessionale: “Il medico non può
partecipare a intese dirette o indirette con altre professioni sanitarie o
categorie professionali per svolgere attività di impresa industriale o
commerciale o di altra natura che ne condizionino la dignità, l’indipendenza e
l’autonomia professionale”.
Oggetto di polemiche la riscrittura dell’articolo 66, dedicato al rapporto
con altre professioni sanitarie, che secondo alcuni risulta troppo “ecumenico”,
rinunciando ad indicare una primazia del medico. “Il medico – recita ora
l’articolo 66 – si adopera per favorire la collaborazione, la condivisione e
l’integrazione fra tutti i professionisti sanitari coinvolti nel processo di
assistenza e di cura, nel rispetto delle reciproche competenze, autonomie e
correlate responsabilità”.
Quasi invariato l’articolo 67, che sanziona prestanomismo e abusivismo
professionale.
Titolo XIII - Rapporti con le strutture sanitarie pubbliche e private
Riscritto, ma senza novità sostanziali, l’articolo 68 che regola i doveri del
medico operante in strutture pubbliche o private, facendo prevalere gli
obblighi deontologici e con una particolare attenzione a evitare il conflitto
di interessi a favore della libera professione intramoenia.
Riscritto anche l’articolo 69, relativo ai medici che assumono incarichi
di Direzione Sanitaria, per i quali è esplicitamente indicato
il divieto ad assumere “incarichi plurimi, incompatibili con le funzioni
di vigilanza attiva e continuativa”.
Confermato nella sostanza anche l’articolo 70, relativo alla qualità delle
prestazioni in relazione ai carichi di lavoro e alle condizioni della struttura
sanitaria.
Titolo XIV - Medicina dello sport
Appena ritoccati gli articoli che regolano l’attività medica in ambito
sportivo, ribadendo i principi di cautela nella valutazione dell’idoneità
fisica alla pratica sportiva (articolo 71) e agonistica (articolo 72), nonché
il divieto a prescrivere forme di doping (articolo 73).
Titolo XV - Tutela della salute collettiva
Identico alla formulazione del 2006 il testo dell’articolo 74, sul trattamento
sanitario obbligatorio, e appena ritoccato quello dell’articolo 75, sulla cura
delle tossicodipendenze.
Titolo XVI - Medicina potenziativa ed estetica
È questo uno dei nuovi articoli introdotti nel Codice, che inserisce per la
prima volta una nuova frontiera della medicina, rivolta al potenziamento delle
capacità fisiologiche umane e accostata agli interventi di medicina estetica.
“Il medico – recita il nuovo articolo 76 – quando gli siano richiesti
interventi medici finalizzati al potenziamento delle fisiologiche capacità
psico-fisiche dell’individuo, opera, sia nella fase di ricerca che nella
pratica professionale, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e
rispetto dell’autodeterminazione della persona, acquisendo il consenso
informato in forma scritta.
Il medico, nell’esercizio di attività diagnostico-terapeutiche con finalità
estetiche, garantisce il possesso di idonee competenze e, nell’informazione
preliminare al consenso scritto, non suscita né alimenta aspettative illusorie,
individua le possibile soluzioni alternative di pari efficacia e opera al fine
di garantire la massima sicurezza delle prestazioni erogate. Gli interventi
diagnostico-terapeutici con finalità estetiche rivolti a minori o a incapaci si
attengono all’ordinamento”.
Titolo XVII - Medicina militare
Innovativo anche l’inserimento dei medici militari nel Codice, con un delicato
gioco di equilibri tra il rispetto degli obblighi deontologici e la catena di
comando delle Forze Armate. Il risultato è il nuovo articolo 77 del Codice: “Il
medico militare, nell’ambito dei propri compiti istituzionali, ha una
responsabilità che non muta in tutti gli interventi di forza armata sia in
tempo di pace che di guerra.
Il medico militare, al fine di garantire la salvaguardia psico-fisica del
paziente in rapporto alle risorse materiali e umane a disposizione, assicura il
livello più elevato di umanizzazione delle cure praticando un triage rispettoso
delle conoscenze scientifiche più aggiornate, agendo secondo il principio di
“massima efficacia” per il maggior numero di individui.
È dovere del medico militare segnalare alle superiori Autorità la necessità di
fornire assistenza a tutti coloro che non partecipano direttamente alle
ostilità (militari che abbiano deposto le armi, civili feriti o malati) e
denunciare alle stesse i casi di torture, violenze, oltraggi e trattamenti
crudeli e disumani tali da essere degradanti per la dignità della persona.
In ogni occasione, il medico militare orienterà le proprie scelte per
rispondere al meglio al conseguimento degli obiettivi e degli intendimenti del
proprio comandante militare, in accordo con i principi contenuti nel presente
Codice, fermo restando il rispetto dei limiti imposti dalle normative nazionali
e internazionali nonché da eventuali regole di ingaggio che disciplinano
l’operazione militare”.
Titolo XVIII - Informatizzazione e innovazione sanitaria
Altri due nuovi articoli del Codice 2014. Il primo, articolo 78, è dedicato
alle tecnologie informatiche in sanità e sottolinea la necessità di
rispettare le norme sulle sicurezza dei dati e sul consenso da parte della
persona assistita, invitando il medico ad utilizzarle secondo “criteri di
proporzionalità, appropriatezza, efficacia e sicurezza”.
Il secondo, articolo 79, è invece rivolto alle innovazioni
nell’organizzazione sanitaria, sottolineando come “il medico garantisce
indipendenza di giudizio e persegue l’appropriatezza clinica
nell’organizzazione sanitaria”.
23 maggio 2014
© Riproduzione riservata
( http://www.enpam.it/sanita-ordine-medici-milano-nuovo-codice-grave-attacco-a-autonomia-non-e-vincolante-e-si-potrebbe-arrivare-a-106-versioni-servemediazione )
(Adnkronos Salute) – “Un grave attacco all’autonomia del medico, a cui si aggiunge l’assurdo obbligo di assicurarsi”. Cosi’ il presidente dell’Ordine dei medici Milano,Roberto Carlo Rossi, definisce il nuovo Codice deontologico dei camici bianchi italiani, approvato domenica a Torino raggiungendo la maggioranza dei votanti, ma non l’unanimita’.
L’Ordine
meneghino, che gia’ ieri non ha escluso la strada del
ricorso al Tar – annunciata dall’Ordine di Bologna e condivisa dagli Ordini di
Ferrara, Massa Carrara e Lucca – lancia oggi un avvertimento: “Il Codice
deontologico di Fnomceo non e’
vincolante peri 106 Ordini provinciali. In mancanza di un vero accordo, quindi,
si potrebbe arrivare paradossalmente ad altrettante versioni”. Un epilogo che
l’Ordine di Milano “non auspica e non vuole, augurandosi che prevalga una
mediazione davvero unitaria”.
“Proprio nessuno, tra coloro che abbiamo consultato, senza esclusioni –
sostiene Rossi – ha capito perche’ si sia voluto
mettere mano al Codice del 2006. La professione non e’
di certo cosi’radicalmente cambiata in 8 anni. E
comunque, se si fosse sentita urgente la necessita’
di cambiare alcuni passaggi, per adeguarli meglio all’assetto legislativo
corrente, sarebbe bastato aggiungere o modificare due o tre articoli”.
(Adnkronos Salute) – Per l’Ordine di Milano “il testo elaborato, assieme ad alcuni aspetti comunque criticabili, contiene due punti giudicati assolutamente inaccettabili dalla rappresentanza dei medici e dagli odontoiatri milanesi. Il primo e piu’ importante riguarda la definizione delle competenze del medico”. Rossi spiega: “La lettura dell’art. 3 del nuovo Codice ci restituisce la figura di un medico asservito alle innovazioni organizzative e gestionali messe in campo dalle aziende sanitarie pubbliche e private. Inoltre, rimanda il medico per le competenze cui deve attenersi al corpus dell’ordinamento universitario delle Facolta’ di Medicina e di Odontoiatria.
Consegnando cosi’ l’autonomia della categoria nelle mani dell’universita’ e delle Regioni”. ”Ricordo – continua il presidente – che il medico nello svolgimento della sua funzione, pur ovviamente rispettando rigorosamente la legge, deve essere indipendente nel suo giudizio da condizionamenti non solo di natura commerciale e privatistica, ma anche da pressioni di natura pubblica e politico-organizzative, in primo luogo nell’interesse del paziente”.
Il secondo punto “altrettanto impossibile da accettare” e’ l’obbligo deontologico di assicurarsi. “Il problema – evidenzia Rossi – e’ che non sono i medici che non si vogliono assicurare, ma le compagnie che non li assicurano. Servono percio’ correttivi legislativi che fino ad ora, anche in questo caso, non ci sono stati anche per colpa del fallimento della strategia federale e del senatore Bianco”, presidente della Federazione degli Ordini dei medici, “in particolare.
Tante sono le cose che si potrebbero fare in questo campo: Omceo Milano, ad esempio, ha da tempo avanzato la richiesta che lo Stato o singole Regioni stipulassero un’assicurazione per i medici dipendenti dal Ssn, magari anche promuovendo un ente assicurativo specifico, perche’ non e’ vero che il problema riguarda solo i liberi-professionisti.
Lo Stato o le Regioni potrebbero rivalersi sui medici in caso di reale colpevolezza, ma di sicuro le spese assicurative sarebbero ampiamente compensate dai risparmi”.
(Red-Opa/Col/Adnkronos) 22-MAG-14 11:21
data pubblicazione : 22/05/2014
Da MI-Lorenteggio.com
Pubblicata il 22/05/2014 alle 15:46:46 in Cronaca
Il
Presidente Carlo Roberto Rossi: “Un grave attacco all’autonomia del Medico, a
cui si aggiunge l’assurdo obbligo di assicurarsi”
(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 Maggio 2014 - “Un medico che perde la sua
autonomia, perché il suo profilo professionale viene disegnato da qualcun
altro: dall’ordinamento universitario e dalle regole organizzative e gestionali
imposte da Regioni e ASL”. È questa la figura di professionista che - secondo
il lapidario commento del Presidente dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri
di Milano, Roberto Carlo Rossi -, purtroppo, sembra trasparire dalla lettura di
alcuni passaggi del nuovo Codice di Deontologia Medica messo a punto dal
Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici (FNOMCeO Amedeo Bianco.
“Proprio nessuno, tra coloro che abbiamo consultato, senza esclusioni -
sostiene il Presidente di OMCeO Milano -, ha capito
perché si sia voluto mettere mano al Codice del 2006. La professione non è di
certo così radicalmente cambiata in otto anni; e comunque, se si fosse sentita
urgente la necessità di cambiare alcuni passaggi, per adeguarli meglio
all’assetto legislativo corrente, sarebbe bastato aggiungere o modificare due o
tre articoli”.
Il testo elaborato, assieme ad alcuni aspetti comunque criticabili, contiene
due punti giudicati assolutamente inaccettabili dalla rappresentanza dei medici
e dagli odontoiatri milanesi. Il primo e più importante riguarda la definizione
delle competenze del medico.
“La lettura dell’articolo tre del nuovo Codice – sostiene Roberto Carlo Rossi -
ci restituisce la figura di un medico asservito alle innovazioni organizzative
e gestionali messe in campo dalle aziende sanitarie pubbliche e private.
Inoltre, rimanda il medico per le competenze cui deve attenersi al corpus
dell’ordinamento universitario delle facoltà di Medicina e di Odontoiatria.
Consegnando così l’autonomia della categoria nelle mani dell’Università e delle
Regioni”.
“Ricordo – continua Roberto Carlo Rossi – che il medico nello svolgimento della
sua funzione, pur ovviamente rispettando rigorosamente la legge, deve essere
indipendente nel suo giudizio da condizionamenti non solo di natura commerciale
e privatistica, ma anche da pressioni di natura pubblica e
politico-organizzative, in primo luogo nell’interesse del paziente”.
Il secondo punto altrettanto impossibile da accettare da parte di OMCeO Milano è l’obbligo deontologico di assicurarsi.
“Il problema - conclude il Presidente dell’Ordine dei Medici e degli
Odontoiatri di Milano - è che non sono i medici che non si vogliono assicurare,
ma le compagnie che non li assicurano. Servono, perciò, correttivi legislativi
che fino ad ora, anche in questo caso, non ci sono stati anche per colpa del fallimento
della strategia federale e del Senatore Bianco in particolare”.
Tante sono le cose che si potrebbero fare in questo campo: OMCeO
Milano, ad esempio, ha da tempo avanzato la richiesta che lo Stato o singole
Regioni stipulassero un'assicurazione per i medici dipendenti dal SSN, magari
anche promuovendo un ente assicurativo specifico, perché non è vero che il
problema riguarda solo i liberi-professionisti. Lo Stato o le Regioni
potrebbero rivalersi sui medici in caso di reale colpevolezza, ma di sicuro le
spese assicurative sarebbero ampiamente compensate dai risparmi.
Da segnalare infine che il Codice Deontologico di FNOMCeO
non è vincolante per i 106 Ordini Provinciali. In mancanza di un vero accordo,
si potrebbe arrivare paradossalmente ad altrettante versioni che, però, OMCeO Milano non auspica e non vuole, augurandosi che
prevalga una mediazione davvero unitaria
Redazione
Da La Repubblica
Salute (http://www.repubblica.it/salute)
Due degli ordini provinciali più grandi d'Italia si oppongono alle modifiche approvate dal consiglio generale della Federazione e annunciano ricorsi. Lo scontro è soprattutto sull'inserimento dell'obbligo di assicurazione e sul rinvio agli ordinamenti universitari per la definizione delle competenze
di MICHELE BOCCI
La fronda contro il nuovo codice deontologico dei medici, appena approvato dal consiglio nazionale della FnomCeo (http://www.repubblica.it/salute/2014/05/18/news /medici_approvato_il_nuovo_codice_deontologico-86500555/), parte da Milano. "Siamo contrari a questo documento e sto pensando di fare un ricorso per bloccarlo. Comunque da noi potremmo non applicarlo". A parlare è Roberto Rossi, il presidente dell'Ordine milanese, il secondo più grande d'Italia con i suoi 26mila iscritti. Nei giorni della discussione dei nuovi articoli, ha contestato l'impostazione del lavoro e adesso si dice pronto a utilizzare il vecchio testo del 2006 nella sua provincia. Più o meno la stessa cosa che pensa il presidente di un altro grande ordine italiano, quello di Bologna.
"Ci sono tanti punti che non mi piacciono - spiega Rossi - . Intanto si cambiano praticamente tutti gli articoli del vecchio codice, che era ottimo. Ci sarebbe stato solo bisogno di alcuni ritocchi. Tra l'altro, al momento il testo è secretato perché lo presentano venerdì prossimo, e non capisco come mai, visto che lo abbiamo votato".
Per il medico milanese sono due le novità particolarmente gravi. "Siccome non sapevano come definire le competenze del medico e dell'odontoiatra - dice - non hanno trovato niente di meglio che far riferimento agli ordinamenti delle Università. Ma come? Siamo professionisti e dobbiamo farci dire da altri qual è il nostro lavoro?".
Più pratico il discorso riguardo all'assicurazione. "Nel nuovo testo - spiega Rossi - si dice che i medici sono obbligati a stipulare una polizza. Ma questo è già previsto dalla legge, non c'è bisogno di dare a questo aspetto un carattere deontologico. Finisce che se un collega per tre o quattro mesi non riesce a trovare una compagnia disposta ad assicurarlo, e succede, dobbiamo metterlo sotto procedimento disciplinare. Non ha senso".
Ma a Rossi non va bene quasi niente del codice deontologico appena approvato da 86 colleghi su 99. "Già tutta la questione della definizione di paziente, secondo me, non ha senso. Qui parliamo di uno strumento di regolazione della condotta comportamentale di una professione, non di altro. Hanno fatto un articolo sulla medicina militare. Ma si tratta comunque di colleghi, non capisco perché debbano essere considerati un caso speciale".
I prossimi passi dell'Ordine di Milano non sono decisi, ma la strada è comunque segnata. "Ho già parlato con gli avvocati di un eventuale ricorso contro il testo approvato alla fine della scorsa settimana - spiega Rossi - . Devo sentire il nostro consiglio in proposito. C'è anche l'idea di non applicare il nuovo codice deontologico ma restare con quello del 2006, o di emendarlo senza considerare gli articoli che ci convincono di meno. La legge ci permette di farlo ed è la stessa idea che hanno i colleghi di Bologna".
E Giancarlo Pizza, presidente dell'Ordine di Bologna, conferma: "Visto che non esiste l'obbligo di acquisire il nuovo codice deciso dal consiglio nazionale, impugneremo la delibera nazionale e faremo ricorso al Tar del Lazio". Con Bologna, spiega Pizza, ci sono anche gli ordini di Lucca e Massa Carrara "Non era mai accaduto che un nuovo codice deontologico non venisse votato all'unanimità", dice Pizza, ricordando che sul voto c'erano stati 10 contrari e 2 astenuti. Alla base della decisione dell'ordine bolognese, oltre a quello sull'inserimento dell'obbligo dell'assicurazione, anche il fatto che nel nuovo codice siano state inseriti argomenti ritenuti estranei al perimetro della deontologia professionale. Tra questo il rispetto alle modifiche organizzative decise dai Servizi sanitari regionali o dalle aziende: "Ciò significa che se una azienda, o una Regione, decide un assetto organizzativo e il medico non si trova d'accordo perché non lo ritiene 2 di 3 07/06/2014 14.05idoneo ai principi di cura, non può rifiutarsi perché si troverebbe poi esposto dal punto di vista del rispetto della deontologia.
L'organizzazione non c'entra nulla con la deontologia".
Ma non piace nemmeno, aggiunge Pizza, la "scomparsa della parola eutanasia, sostituita con 'pratiche per la buona morte'". Per Pizza il rischio è una assimilazione alle cure palliative, "mentre deve essere ben chiaro che l'eutanasia è una altra cosa". "Fino alla decisione del Tar - conclude Pizza - noi applicheremo il vecchio nostro testo del 2006".
Da Ordine provinciale di Roma dei Medici-chirurghi e degli Odontoiatri
Ultima modifica il Martedì, 03 Giugno 2014 15:41 | |
Dal punto di vista dell’Ordine dei Medici di Roma il nuovo Codice Deontologico che è stato approvato il 18 maggio 2014 a Torino - opportunamente emendato dall’ossessione di evitare le parole paziente, malato e coscienza - rappresenta certamente un valido aggiornamento dell’apprezzato Codice precedente del 2006. Peraltro, questo Codice, grazie anche all’intenso lavoro durato due anni, è stato promulgato con assoluto metodo democratico dopo un percorso di apertura al confronto che non ha eguali nel passato.
In particolare l’Ordine di Roma sottolinea che, per la prima volta in un Codice Deontologico, vi è scritto che la diagnosi ai fini di prevenzione, terapia e riabilitazione, è di esclusiva e non delegabile competenza del medico e dell’odontoiatra. Tale asserzione esplicita è oggi divenuta necessaria, oltreché invocata da tutto il mondo medico, in quanto nella Sanità del nostro Paese aleggiano idee ed iniziative che sembrano voler mettere in dubbio la specificità e la peculiarità delle competenze della professione medica. Competenze che in tutto il mondo civile nessuno mette in discussione. Di questa esigenza l’Ordine di Roma se ne è fatto carico e si è battuto nelle sedi competenti.
Inoltre, pur col dovuto rispetto alla legittima opinione di coloro che hanno espresso alcune critiche mosse alla nuova stesura, vale la pena di precisare che il Codice non impone al medico l’obbligo di assicurarsi ma è vero, invece, che rimanda tale competenza alla legge, come è giusto e inevitabile che sia (v. art. 54 “in armonia con le previsioni normative ….”). Anche l’interpretazione secondo cui il Nuovo Codice imporrebbe al medico una sorta di sottomissione assoluta agli assetti organizzativi delle aziende sanitarie non trova riscontro nella formulazione degli artt. 3, 13 e 79. Infatti, l’art. 3, ancorché scritto in modo contorto (frutto di una mediazione sofferta), non solo non afferma tale assunto ma, al contrario, definisce le specifiche competenze del medico e l’art. 13 ne esprime anche le funzioni, mentre l’art. 79 indica al medico a quali inequivocabili principi egli debba attenersi nell’ambito della sua partecipazione alla definizione degli assetti organizzativi in cui opera.
Si precisa che tale risultato positivo non era semplice da conseguire: per la complessità e la delicatezza della materia, per le mutazioni in corso nella Sanità, per il contesto sociale in cui si è agito. Come pure non sono mancati tentativi di condizionamenti esterni al mondo medico ma che sono stati adeguatamente neutralizzati.
Pertanto, nel prendere atto che il Codice Deontologico è stato validamente aggiornato e anche parzialmente integrato rispetto al buon codice del 2006, l’Ordine di Roma può affermare, con legittima soddisfazione, di aver dato un importante contributo - con impegno e passione - per questo risultato e per salvaguardare l’indipendenza e l’autonomia del medico.
03
GIU - Caro Amedeo,
mi consentirai in ragione della nostra lunga amicizia e delle tante cose
fatte insieme, ma soprattutto per l’affetto che provo per te e per la Fnomceo, di scriverti in modo non formale e con ciò
di fare un “gesto
deontologico”, dal momento che sento il dovere di parlare a
ciò che tu rappresenti per i medici italiani.
Ho studiato, con i mie strumenti analitici, il nuovo codice deontologico che
avete approvato, e su questo giornale troverai le analisi che ne sono
conseguite (vedi primo, secondo e terzo articolo). La mia
conclusione che ripeto, sento il dovere di segnalarti, è che il codice è privo di quelle
basilari garanzia di pertinenza che ne dovrebbero fare uno strumento, insieme
ad altri strumenti, di governo della realtà particolarmente problematica
del medico.
La bassa pertinenza del codice,
caro Amedeo, non sarebbe un problema insormontabile, (gli
ultimi codici a loro volta sono stati obiettivamente a bassa pertinenza dal
momento che i processi che li traversano vengono da lontano), ma oggi è diverso
perché quella che mi ostino a chiamare “questione medica” sta progressivamente
accentuandosi degenerando sempre di più in una pericolosa delegittimazione
senza ritorno.
Se un codice deontologico
non è pertinente con la realtà del medico, è inutile...e proporre ai medici di
servirsi di uno strumento inutile per risolvere i loro problemi è come
abbandonarli alla loro difficile condizione professionale.
Mi sono chiesto come sia
possibile approvare un codice
inutile, cioè come sia possibile che la Fnomceo alla quale non mancano risorse finanziarie, professionali, apparati,
e con un super presidente come tu sei e un quadro dirigente esteso come è
quello degli ordini provinciali, possa bucare clamorosamente una scadenza così
importante.
E le mie spiegazioni sono diverse e articolate:
- il codice è diventato un
rito formale interno del sistema ordinistico
funzionale prima di tutto alle necessità dei suoi apparati, gestito come
si gestisce una pluralità di interessi ma non di competenze effettive e per
questo del tutto funzionale alle esigenze interne di legittimazione degli
incarichi;
- ritenere che la deontologia sia un “affaire”
esclusivo di una commissione di medici ormai è un grave errore, è come pensare
di volere costruire una casa senza l’ausilio delle tante specialità che la casa
richiede a partire dal progettista. Oggi la deontologia è per antonomasia
complessità filosofica scientifica organizzativa, economica e i medici
pur autorevoli della commissione devono imparare a discutere con chi questa
complessità ha imparato ad usarla;
- non si scrive o si riscrive un codice deontologico senza un “progetto di medico” la cui definizione non
spetta alla commissione ma agli organismi dirigenti della Fnomceo;
- questo progetto di nuova professione era iniziato a definirsi nel
giugno del
- in questi anni abbiamo assistito su molte questioni primariamente
deontologiche (che non cito.. tanto ci capiamo) quasi ad un
disimpegno dell’ordinistica, e al crescere di
fatto di una sorta di sindacalizzazione della deontologia. Ma la “questione medica” nonostante l’indubbio
contributo dei sindacati, resta primariamente questione deontologica;
- l’atteggiamento da parte di molti medici nei confronti del codice
deontologico, è spesso nichilista, nel senso che lo percepiscono per lo più
come uno strumento senza nessun valore pratico, e poi troppi sono i medici che
non conoscono il significato non banale di deontologia.
Questo codice quindi, caro
Amedeo, ci dice soprattutto dei problemi dell’ordinistica
italiana e proprio per questo a mio parere, ritengo che
non sia così facile scrivere una deontologia pertinente se l’ordinistica a sua volta non si sforza di essere pertinente
con
Ti confesso Amedeo che ho sempre pensato, te lo dico con sincerità, che i
manutentori della sanità siano tali non perché sia oggettivamente
necessario esserlo ma solo perché non hanno idee per fare diversamente. Resta
il fatto che la conseguenza della logica della manutenzione, è ritenere, come fa il codice, che
sia possibile poter inseguire la perduta centralità del medico nel
vano tentativo di recuperare ciò che si è perso e senza mai mettersi in gioco.
Oggi questo codice deontologico, mio caro amico, nel tradire i suoi problemi di
pertinenza sembra dirci che la famosa “questione
medica” non è primariamente questione deontologica. E questo,
consentimi la franchezza, è semplicemente folle.
A Fiuggi tutti noi eravamo
convinti che il medico fosse finito in una antinomia devastante tra
una nuova domanda di salute e i forti limiti non solo finanziari imposti alla
sua autonomia di giudizio. Dalla mia analisi emerge che il codice:
- accetti di stare nell’antinomia non di superarla, limitandosi per l’appunto
ad “aggiornare” un vecchio
modello di deontologia anziché porre mano ad un’altra idea di deontologia;
- imbocchi la strada dell’adattamento della professione ai contesti di lavoro
come propria strategia inseguendo un pericoloso ideale compatibilista.
Il rischio che vedo se si
procedesse lungo questa china e che, insisto, mi sento in dovere di
segnalarti, è quello che i doveri del medico, cioè i fondamenti della sua
deontologia, siano sempre più definiti in modo extra o para deontologico cioè fuori
dagli ambiti ordinistici. Ma mi chiedo e ti chiedo,
se le deontologie saranno definite oltre gli ordini che senso ha per un
medico pagare dei contributi per un ordine che non c’è più?
Caro Amedeo, so che questa
lettera non ti farà piacere, e ne sono
dispiaciuto...sinceramente credimi.. resto un libero pensatore che nonostante
le tante botte ricevute soprattutto da coloro che si sentono accusati sul
piano personale dalla mia critica, crede ancora nella discussione leale. So
anche sulla mia pelle che chi scrive lettere aperte rompe le scatole e questo
non fa mai piacere perché crea problemi e complica la vita, e so anche che
questa lettera sarà digerita dallo stomaco potente dell’ordinistica
e che tutto continuerà come deve continuare.
Tuttavia ho deciso di scriverti perché se penso ai nostri medici, mi spaventa
l’idea che essi possano tirare a campare per un altro pugno di anni con un
codice inservibile. Ora ti
saluto a modo mio, con un pizzico di irriverenza, immaginando il medico
attraverso una canzone di quando entrambi eravamo
ragazzi: “Rotola, rotola, rotola... strada
facendo rotola... rimbalza qua e là... come fosse un barattolo... dove
mai finirà?”
Ciao Amedeo un abbraccio affettuoso a te e a tutta la Fnomceo.
Ivan Cavicchi
Quotidiano Sanità - 03 giugno 2014