NUOVO CODICE DEONTOLOGICO MEDICO.

PICCOLO DOSSIER

 


Sommario

 

·        Il nuovo Codice di Deontologia Medica. Cosa cambia rispetto a quello del 2006. La sintesi, punto per punto.

·        Sanita’: Ordine medici Milano, nuovo Codice grave attacco a autonomia.’non e’ vincolante e si potrebbe arrivare a 106 versioni, serve mediazione’ 3

·        L’Ordine dei Medici di Milano non accetta il nuovo Codice di Deontologia Medica.. 3

·        Medici, fronda contro il nuovo codice etico. 4

·        Bologna e Milano: "Applicheremo il vecchio" 4

·        Il Nuovo Codice Deontologico dei Medici Italiani, visto da Roma.. 5

·        Il nuovo Codice dei medici. “Caro Amedeo...”. Lettera aperta al presidente della Fnomceo da un libero pensatore.. 5. Di Ivan Cavicchi 5

 


 

 

 

DA QUOTIDIANO SANITA’.IT

( http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?approfondimento_id=5137 )

Il nuovo Codice di Deontologia Medica. Cosa cambia rispetto a quello del 2006. La sintesi, punto per punto

23 MAG - Il nuovo testo del Codice di Deontologia Medica, approvato a Torino lo scorso 18 maggio dal Consiglio nazionale Fnomceo, è stato quasi interamente riscritto rispetto al Codice in vigore dal 2006. 
Innanzi tutto, pur mantenendo la sequenza degli articoli già esistenti, è stata modificata la suddivisione, che nel 2006 prevedeva 6 grandi temi, “Titoli”, internamente suddivisi in capitoli, “Capi”, mentre ora si articola in 18 Titoli senza ulteriori suddivisioni.
Rivista poi la definizione di quello che nel 2006 era definito “paziente” o “malato” o “cittadino”, mentre ora viene indicato come “persona assistita” o “paziente”, a seconda delle circostanze.
Inoltre, mentre nel 2006 il Codice si esprimeva di frequente in termini prescrittivi (“il medico deve fare”) oggi la formula scelta è quella effettuale (“il medico fa”). 
In termini di contenuti il nuovo Codice presenta due grandi innovazioni. La prima è la chiara indicazione delle competenze esclusive del medico (diagnosi, prescrizione e raccolta del consenso/dissenso) e la seconda è la trasformazione del “rispetto dei diritti del cittadino” in una valorizzazione della “relazione di cura”, posta alla base del rapporto tra medico e persona assistita.Scompaiono le parole “eutanasia” e “comparaggio”, sostituite da definizioni più neutre, e entrano a far parte del Codice quattro nuovi articoli, dedicati rispettivamente alla medicina potenziativa, alla medicina militare, all’innovazione tecnologica in sanità e all’organizzazione sanitaria.

Di seguito un’analisi del testo, Titolo per Titolo e articolo per articolo.
Titolo I - Contenuti e finalità
Cambia il titolo, che nel 2006 era “Oggetto e campo di applicazione”, le formulazioni sono più snelle, ma non ci sono modifiche sostanziali.
Titolo II - Doveri e competenze del medico
Il Titolo II introduce fin dal titolo una novità: accanto ai “doveri” si indicano infatti anche le “competenze” del medico. Di conseguenza, la rinnovata formulazione dell’articolo 3 recita: “Al fine di tutelare la salute individuale e collettiva, il medico esercita attività basate sulle competenze, specifiche ed esclusive, previste negli obiettivi formativi degli Ordinamenti didattici dei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria, integrate e ampliate dallo sviluppo delle conoscenze in medicina, delle abilità tecniche e non tecniche connesse alla pratica professionale, delle innovazioni organizzative e gestionali in sanità, dell’insegnamento e della ricerca. La diagnosi a fini preventivi, terapeutici e riabilitativi è una diretta, esclusiva e non delegabile competenza del medico e impegna la sua autonomia e responsabilità”.
Snellita la parte che impegna a non discriminare le persone assistite: mentre nel Codice 2006 si elencava “senza distinzioni di età, di sesso, di etnia, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia,in tempo di pace e in tempo di guerra”, nel Codice 2014, dopo molte richieste in direzione di integrazioni all’elenco (come ad esempio “senza distinzioni nell’orientamento sessuale”), si è scelta una formula riassuntiva, “senza discriminazione alcuna”.
Nell’articolo 4 sono stati eliminati i riferimenti ai “valori etici della professione”, optando per una formula sintetica che accanto a “libertà e indipendenza della professione” inserisce i concetti di “autonomia e responsabilità”.
Rafforzato l’articolo 5, dedicato all’ambiente, che indica “l'ambiente di vita e di lavoro e i livelli di istruzione e di equità sociale quali determinanti fondamentali della salute individuale e collettiva”, impegnando il medico a collaborare a “politiche educative, di prevenzione e di contrasto alle disuguaglianze alla salute”.
Più netto l’impegno sociale nell’articolo 6, dedicato alla qualità professionale, dove il nuovo Codice afferma che il medico “persegue l’uso ottimale delle risorse pubbliche e private salvaguardando l’efficacia, la sicurezza e l’umanizzazione dei servizi sanitari, contrastando ogni forma di discriminazione nell’accesso alle cure”.
All’articolo 7, dedicato allo status professionale, una breve aggiunta che sembra orientata ad una riflessione sulla necessità di porre un limite all’esercizio professionale in età avanzata: “Il medico valuta responsabilmente la propria condizione psico-fisica in rapporto all’attività professionale”.
Nessuna novità sostanziale riguardo all’obbligo di intervento (articoli 8 e 9) e sui temi del segreto professionale e del trattamento dei dati personali e sensibili (articoli 10, 11 e 12).
Nell’articolo 13, dedicato alla prescrizione, si ripropone il concetto di competenza, già indicato all’articolo 3: “La prescrizione a fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione è una diretta, specifica, esclusiva e non delegabile competenza del medico”.
Rammodernati nella stesura gli articoli dedicati alla sicurezza delle cure (articolo 14, con più attenzione alla “gestione del rischio clinico”), alle pratiche non convenzionali (articolo 15) e all’accanimento terapeutico, indicato ora come “Procedure diagnostiche e interventi terapeutici non proporzionati (articolo 16).
Pur sostituendo alla parola “malato” la parola “paziente”, resta sostanzialmente identico nella formulazione l’articolo 17, che nel 2006 era però intitolato “Eutanasia”, mentre oggi si titola, in modo più anodino, “Atti finalizzati a provocare la morte”. Sostanzialmente invariato anche l’articolo 18, dedicato ai “Trattamenti che incidono sull’integrità psico-fisica”.
Più nettamente orientato alle regole Ecm l’articolo 19 sull’aggiornamento e formazione professionale permanente. Si indica infatti che “L’Ordine certifica agli iscritti ai propri Albi i crediti acquisiti nei percorsi formativi e ne valuta le eventuali inadempienze”, mentre l’obbligo formativo diventa regola deontologica: “Il medico assolve agli obblighi formativi”.
Titolo III - Rapporti con la persona assistita
Nel Codice 2006 questa parte del Codice era intitolata “Rapporti con il cittadino”, modificata ora in “Rapporti con la persona assistita”.
Profondamente rimaneggiato l’articolo 20, improntato in precedenza al “rispetto dei diritti della persona”, mentre oggi è dedicato alla “relazione di cura”, “costituita sulla libertà di scelta e sull’individuazione e condivisione delle rispettive autonomie e responsabilità”.
Più sintetica la formulazione dell’articolo 21, sui limiti della competenza professionale, mentre l’articolo 22, indirettamente riferito all’obiezione di coscienza, è formulato in modo più esplicito riguardo al diritto alla prestazione da parte del cittadino: “Il medico può rifiutare la propria opera professionale quando vengano richieste prestazioni in contrasto con la propria coscienza o con i propri convincimenti tecnico-scientifici, a meno che il rifiuto non sia di grave e immediato nocumento per la salute della persona, fornendo comunque ogni utile informazione e chiarimento per consentire la fruizione della prestazione”.
Lievi modifiche agli articoli 23, 24, 25 e 26 , dedicati rispettivamente a continuità delle cure,certificazione, documentazione clinica e cartella clinica, dove vengono esplicitati i comportamenti da tenere nel caso in cui i pazienti siano inseriti in protocolli di ricerca.
Più sintetici, ma invariati nella sostanza, gli articoli 27, libertà di scelta del cittadino, e 28, rinuncia del medico al rapporto di cura. Più netto l’articolo 29 sulla fornitura di farmaci, che sembra rinviare anche a recenti casi controversi, come “Stamina”: “Il medico non può cedere farmaci a scopo di lucro”.
Aggiornato l’articolo 30 dedicato al conflitto di interessi, orientato più alla trasparenza che al divieto: “Il medico dichiara le condizioni di conflitto di interessi riguardanti aspetti economici e di altra natura che possono manifestarsi nella ricerca scientifica, nella formazione e nell’aggiornamento professionale, nella prescrizione diagnostico-terapeutica, nella divulgazione scientifica, nei rapporti individuali e di gruppo con industrie, enti, organizzazioni e istituzioni, o con la Pubblica Amministrazione, attenendosi agli indirizzi applicativi allegati”.
All’articolo 31 scompare la dicitura di “comparaggio”, sostituita da una più neutra definizione di “Accordi illeciti nella prescrizione”.
Ampliata, nell’articolo 32, la definizione dei soggetti fragili nei confronti dei quali il medico ha specifici doveri. Nel Codice 2006 indicava infatti un particolare impegno “a tutelare il minore, l'anziano e il disabile”, mentre nel testo attuale si dice che “il medico tutela il minore, la vittima di qualsiasi abuso o violenza e la persona in condizioni di vulnerabilità o fragilità psico-fisica, sociale o civile”.
Titolo IV - Informazione e comunicazione. Consenso e dissenso
Due le novità negli articoli riguardanti l’informazione e il consenso (articoli 33, 34 e 35). La prima è la sottolineatura secondo la quale “L’acquisizione del consenso o del dissenso è un atto di specifica ed esclusiva competenza del medico, non delegabile”, mentre la seconda è una specifica attenzione ai minori, chiamati in causa nel percorso decisionale.
Entrano nel Codice le DAT, Dichiarazioni anticipate di trattamento, esplicitamente richiamate agli articoli 36, 37, 38 e 39. “Il medico –recita l’articolo 38 – tiene conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento espresse in forma scritta, sottoscritta e datata da parte di persona capace e successive a un’informazione medica di cui resta traccia documentale”.
Titolo V - Trapianti di organi, tessuti e cellule
Riformulati, ma senza sostanziali novità gli articoli 40 e 41 dedicati alla donazione di organi, tessuti e cellule.
Titolo VI - Sessualità, riproduzione e genetica
La sfera sessuale e riproduttiva diventa oggetto di uno specifico segmento del Codice. Invariati gli articoli 42 e 43, dedicati all’informazione in materia di sessualità e all’IVG, mentre è stato rivisto l’articolo 44 dedicato alla PMA: i divieti all’intervento medico non investono le specifiche situazioni della coppia o della donna, ma si rivolgono a “ogni pratica di procreazione medicalmente assistita a fini di selezione etnica o genetica; non è consentita la produzione di embrioni ai soli fini di ricerca e ogni sfruttamento commerciale, pubblicitario, industriale di gameti, embrioni e tessuti embrionali o fetali”.
Ribaditi i limiti agli interventi sul genoma (articolo 45) e sull’utilizzo dei test predittivi (articolo 46).
Titolo VII - Ricerca e sperimentazione
Una blanda apertura alle istanze animaliste nell’articolo 47, dove si dice che in materia di sperimentazione “Il medico incentiva modelli alternativi a quelli umani e animali, purché siano fondatamente equivalenti nei profili di efficacia sperimentale”.
Più stringenti gli altri articoli sulle sperimentazioni cliniche, sull’uomo e sull’animale (articoli 48, 49 e 50).
Titolo VIII - Trattamento medico e libertà personale
Più chiaro il titolo dato all’articolo 51, che nel 2006 era “Obblighi del medico”, mentre ora è stato modificato in “Soggetti in stato di limitata libertà personale”, mantenendo le indicazioni di rispetto della dignità della persona già previste.
Sostanzialmente immodificati l’articolo 52, dedicato alla tortura, e l’articolo 53, rivolto al rifiuto consapevole di alimentarsi.
Titolo IX - Onorari professionali, informazione e pubblicità sanitaria
L’articolo 54 è ora esplicitamente dedicato all’esercizio libero professionale e prevede espressamente che “il medico libero professionista provvede a idonea copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi”.
Resta la distinzione tra informazione sanitaria (articolo 55) e pubblicità informativa sanitaria (articolo 56) per la quale è vietata ogni forma di pubblicità comparativa. Vietato anche il patrocinio a forme pubblicitarie (articolo 57).
Titolo X - Rapporti con i colleghi
Invariati nella sostanza l’articolo 58, sulla correttezza dei rapporti tra medici, l’articolo 59, sui rapporti tra specialisti e medici curanti, l’articolo 60, sul consulto, e l’articolo 61, sulle sostituzioni che si modifica però in “affidamento degli assistiti”, improntandosi ad una maggiore reciprocità tra medici.
Titolo XI - Attività medico legale
Ribaditi gli obblighi dell’attività medico legale (articolo 62) e della medicina fiscale (articolo 63), nel rispetto del Codice.
Titolo XII - Rapporti intra e interprofessionali
Al primo posto di questo nuovo Titolo i rapporti con l’Ordine professionale, definiti dall’articolo 64 (già presente anche nel Codice 2006, anche se diversamente rubricato).
Ridefiniti poi i limiti delle società tra professionisti, articolo 65, investite anche in dimensione interprofessionale: “Il medico non può partecipare a intese dirette o indirette con altre professioni sanitarie o categorie professionali per svolgere attività di impresa industriale o commerciale o di altra natura che ne condizionino la dignità, l’indipendenza e l’autonomia professionale”.
Oggetto di polemiche la riscrittura dell’articolo 66, dedicato al rapporto con altre professioni sanitarie, che secondo alcuni risulta troppo “ecumenico”, rinunciando ad indicare una primazia del medico. “Il medico – recita ora l’articolo 66 – si adopera per favorire la collaborazione, la condivisione e l’integrazione fra tutti i professionisti sanitari coinvolti nel processo di assistenza e di cura, nel rispetto delle reciproche competenze, autonomie e correlate responsabilità”.
Quasi invariato l’articolo 67, che sanziona prestanomismo e abusivismo professionale.
Titolo XIII - Rapporti con le strutture sanitarie pubbliche e private
Riscritto, ma senza novità sostanziali, l’articolo 68 che regola i doveri del medico operante in strutture pubbliche o private, facendo prevalere gli obblighi deontologici e con una particolare attenzione a evitare il conflitto di interessi a favore della libera professione intramoenia.
Riscritto anche l’articolo 69, relativo ai medici che assumono incarichi di Direzione Sanitaria, per i quali è esplicitamente indicato il divieto ad assumere “incarichi plurimi, incompatibili con le funzioni di vigilanza attiva e continuativa”.
Confermato nella sostanza anche l’articolo 70, relativo alla qualità delle prestazioni in relazione ai carichi di lavoro e alle condizioni della struttura sanitaria.
Titolo XIV - Medicina dello sport
Appena ritoccati gli articoli che regolano l’attività medica in ambito sportivo, ribadendo i principi di cautela nella valutazione dell’idoneità fisica alla pratica sportiva (articolo 71) e agonistica (articolo 72), nonché il divieto a prescrivere forme di doping (articolo 73).
Titolo XV - Tutela della salute collettiva
Identico alla formulazione del 2006 il testo dell’articolo 74, sul trattamento sanitario obbligatorio, e appena ritoccato quello dell’articolo 75, sulla cura delle tossicodipendenze.
Titolo XVI - Medicina potenziativa ed estetica
È questo uno dei nuovi articoli introdotti nel Codice, che inserisce per la prima volta una nuova frontiera della medicina, rivolta al potenziamento delle capacità fisiologiche umane e accostata agli interventi di medicina estetica. “Il medico – recita il nuovo articolo 76 – quando gli siano richiesti interventi medici finalizzati al potenziamento delle fisiologiche capacità psico-fisiche dell’individuo, opera, sia nella fase di ricerca che nella pratica professionale, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e rispetto dell’autodeterminazione della persona, acquisendo il consenso informato in forma scritta.
Il medico, nell’esercizio di attività diagnostico-terapeutiche con finalità estetiche, garantisce il possesso di idonee competenze e, nell’informazione preliminare al consenso scritto, non suscita né alimenta aspettative illusorie, individua le possibile soluzioni alternative di pari efficacia e opera al fine di garantire la massima sicurezza delle prestazioni erogate. Gli interventi diagnostico-terapeutici con finalità estetiche rivolti a minori o a incapaci si attengono all’ordinamento”.
Titolo XVII - Medicina militare
Innovativo anche l’inserimento dei medici militari nel Codice, con un delicato gioco di equilibri tra il rispetto degli obblighi deontologici e la catena di comando delle Forze Armate. Il risultato è il nuovo articolo 77 del Codice: “Il medico militare, nell’ambito dei propri compiti istituzionali, ha una responsabilità che non muta in tutti gli interventi di forza armata sia in tempo di pace che di guerra.
Il medico militare, al fine di garantire la salvaguardia psico-fisica del paziente in rapporto alle risorse materiali e umane a disposizione, assicura il livello più elevato di umanizzazione delle cure praticando un triage rispettoso delle conoscenze scientifiche più aggiornate, agendo secondo il principio di “massima efficacia” per il maggior numero di individui.
È dovere del medico militare segnalare alle superiori Autorità la necessità di fornire assistenza a tutti coloro che non partecipano direttamente alle ostilità (militari che abbiano deposto le armi, civili feriti o malati) e denunciare alle stesse i casi di torture, violenze, oltraggi e trattamenti crudeli e disumani tali da essere degradanti per la dignità della persona.
In ogni occasione, il medico militare orienterà le proprie scelte per rispondere al meglio al conseguimento degli obiettivi e degli intendimenti del proprio comandante militare, in accordo con i principi contenuti nel presente Codice, fermo restando il rispetto dei limiti imposti dalle normative nazionali e internazionali nonché da eventuali regole di ingaggio che disciplinano l’operazione militare”.
Titolo XVIII - Informatizzazione e innovazione sanitaria
Altri due nuovi articoli del Codice 2014. Il primo, articolo 78, è dedicato alle tecnologie informatiche in sanità e sottolinea la necessità di rispettare le norme sulle sicurezza dei dati e sul consenso da parte della persona assistita, invitando il medico ad utilizzarle secondo “criteri di proporzionalità, appropriatezza, efficacia e sicurezza”.
Il secondo, articolo 79, è invece rivolto alle innovazioni nell’organizzazione sanitaria, sottolineando come “il medico garantisce indipendenza di giudizio e persegue l’appropriatezza clinica nell’organizzazione sanitaria”.
 23 maggio 2014
© Riproduzione riservata

DA ENPAM.IT

( http://www.enpam.it/sanita-ordine-medici-milano-nuovo-codice-grave-attacco-a-autonomia-non-e-vincolante-e-si-potrebbe-arrivare-a-106-versioni-servemediazione )

SANITA’: ORDINE MEDICI MILANO, NUOVO CODICE GRAVE ATTACCO A AUTONOMIA.’NON E’ VINCOLANTE E SI POTREBBE ARRIVARE A 106 VERSIONI, SERVEMEDIAZIONE’

(Adnkronos Salute) – “Un grave attacco all’autonomia del medico, a cui si aggiunge l’assurdo obbligo di assicurarsi”. Cosi’ il presidente dell’Ordine dei medici Milano,Roberto Carlo Rossi, definisce il nuovo Codice deontologico dei camici bianchi italiani, approvato domenica a Torino raggiungendo la maggioranza dei votanti, ma non l’unanimita’.

L’Ordine meneghino, che gia’ ieri non ha escluso la strada del ricorso al Tar – annunciata dall’Ordine di Bologna e condivisa dagli Ordini di Ferrara, Massa Carrara e Lucca – lancia oggi un avvertimento: “Il Codice deontologico di Fnomceo non e’ vincolante peri 106 Ordini provinciali. In mancanza di un vero accordo, quindi, si potrebbe arrivare paradossalmente ad altrettante versioni”. Un epilogo che l’Ordine di Milano “non auspica e non vuole, augurandosi che prevalga una mediazione davvero unitaria”.
“Proprio nessuno, tra coloro che abbiamo consultato, senza esclusioni – sostiene Rossi – ha capito perche’ si sia voluto mettere mano al Codice del 2006. La professione non e’ di certo cosi’radicalmente cambiata in 8 anni. E comunque, se si fosse sentita urgente la necessita’ di cambiare alcuni passaggi, per adeguarli meglio all’assetto legislativo corrente, sarebbe bastato aggiungere o modificare due o tre articoli”.

(Adnkronos Salute) – Per l’Ordine di Milano “il testo elaborato, assieme ad alcuni aspetti comunque criticabili, contiene due punti giudicati assolutamente inaccettabili dalla rappresentanza dei medici e dagli odontoiatri milanesi. Il primo e piu’ importante riguarda la definizione delle competenze del medico”. Rossi spiega: “La lettura dell’art. 3 del nuovo Codice ci restituisce la figura di un medico asservito alle innovazioni organizzative e gestionali messe in campo dalle aziende sanitarie pubbliche e private. Inoltre, rimanda il medico per le competenze cui deve attenersi al corpus dell’ordinamento universitario delle Facolta’ di Medicina e di Odontoiatria.

Consegnando cosi’ l’autonomia della categoria nelle mani dell’universita’ e delle Regioni”.  ”Ricordo – continua il presidente – che il medico nello svolgimento della sua funzione, pur ovviamente rispettando rigorosamente la legge, deve essere indipendente nel suo giudizio da condizionamenti non solo di natura commerciale e privatistica, ma anche da pressioni di natura pubblica e politico-organizzative, in primo luogo nell’interesse del paziente”.

Il secondo punto “altrettanto impossibile da accettare” e’ l’obbligo deontologico di assicurarsi. “Il problema – evidenzia Rossi – e’ che non sono i medici che non si vogliono assicurare, ma le compagnie che non li assicurano. Servono percio’ correttivi legislativi che fino ad ora, anche in questo caso, non ci sono stati anche per colpa del fallimento della strategia federale e del senatore Bianco”, presidente della Federazione degli Ordini dei medici, “in particolare.

Tante sono le cose che si potrebbero fare in questo campo: Omceo Milano, ad esempio, ha da tempo avanzato la richiesta che lo Stato o singole Regioni stipulassero un’assicurazione per i medici dipendenti dal Ssn, magari anche promuovendo un ente assicurativo specifico, perche’ non e’ vero che il problema riguarda solo i liberi-professionisti.

Lo Stato o le Regioni potrebbero rivalersi sui medici in caso di reale colpevolezza, ma di sicuro le spese assicurative sarebbero ampiamente compensate dai risparmi”.

(Red-Opa/Col/Adnkronos) 22-MAG-14 11:21

data pubblicazione : 22/05/2014


 

Da MI-Lorenteggio.com  Pubblicata il 22/05/2014 alle 15:46:46 in Cronaca

L’Ordine dei Medici di Milano non accetta il nuovo Codice di Deontologia Medica

 

Il Presidente Carlo Roberto Rossi: “Un grave attacco all’autonomia del Medico, a cui si aggiunge l’assurdo obbligo di assicurarsi”


(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 Maggio 2014 - “Un medico che perde la sua autonomia, perché il suo profilo professionale viene disegnato da qualcun altro: dall’ordinamento universitario e dalle regole organizzative e gestionali imposte da Regioni e ASL”. È questa la figura di professionista che - secondo il lapidario commento del Presidente dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Milano, Roberto Carlo Rossi -, purtroppo, sembra trasparire dalla lettura di alcuni passaggi del nuovo Codice di Deontologia Medica messo a punto dal Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici (FNOMCeO Amedeo Bianco.
“Proprio nessuno, tra coloro che abbiamo consultato, senza esclusioni - sostiene il Presidente di OMCeO Milano -, ha capito perché si sia voluto mettere mano al Codice del 2006. La professione non è di certo così radicalmente cambiata in otto anni; e comunque, se si fosse sentita urgente la necessità di cambiare alcuni passaggi, per adeguarli meglio all’assetto legislativo corrente, sarebbe bastato aggiungere o modificare due o tre articoli”.
Il testo elaborato, assieme ad alcuni aspetti comunque criticabili, contiene due punti giudicati assolutamente inaccettabili dalla rappresentanza dei medici e dagli odontoiatri milanesi. Il primo e più importante riguarda la definizione delle competenze del medico. 
“La lettura dell’articolo tre del nuovo Codice – sostiene Roberto Carlo Rossi - ci restituisce la figura di un medico asservito alle innovazioni organizzative e gestionali messe in campo dalle aziende sanitarie pubbliche e private. Inoltre, rimanda il medico per le competenze cui deve attenersi al corpus dell’ordinamento universitario delle facoltà di Medicina e di Odontoiatria. Consegnando così l’autonomia della categoria nelle mani dell’Università e delle Regioni”.
“Ricordo – continua Roberto Carlo Rossi – che il medico nello svolgimento della sua funzione, pur ovviamente rispettando rigorosamente la legge, deve essere indipendente nel suo giudizio da condizionamenti non solo di natura commerciale e privatistica, ma anche da pressioni di natura pubblica e politico-organizzative, in primo luogo nell’interesse del paziente”.
Il secondo punto altrettanto impossibile da accettare da parte di OMCeO Milano è l’obbligo deontologico di assicurarsi. 
“Il problema - conclude il Presidente dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Milano - è che non sono i medici che non si vogliono assicurare, ma le compagnie che non li assicurano. Servono, perciò, correttivi legislativi che fino ad ora, anche in questo caso, non ci sono stati anche per colpa del fallimento della strategia federale e del Senatore Bianco in particolare”.
Tante sono le cose che si potrebbero fare in questo campo: OMCeO Milano, ad esempio, ha da tempo avanzato la richiesta che lo Stato o singole Regioni stipulassero un'assicurazione per i medici dipendenti dal SSN, magari anche promuovendo un ente assicurativo specifico, perché non è vero che il problema riguarda solo i liberi-professionisti. Lo Stato o le Regioni potrebbero rivalersi sui medici in caso di reale colpevolezza, ma di sicuro le spese assicurative sarebbero ampiamente compensate dai risparmi.
Da segnalare infine che il Codice Deontologico di FNOMCeO non è vincolante per i 106 Ordini Provinciali. In mancanza di un vero accordo, si potrebbe arrivare paradossalmente ad altrettante versioni che, però, OMCeO Milano non auspica e non vuole, augurandosi che prevalga una mediazione davvero unitaria

Redazione

 


 

Da La Repubblica

Salute (http://www.repubblica.it/salute)

 

Medici, fronda contro il nuovo codice etico.

Bologna e Milano: "Applicheremo il vecchio"

Due degli ordini provinciali più grandi d'Italia si oppongono alle modifiche approvate dal consiglio generale della Federazione e annunciano ricorsi. Lo scontro è soprattutto sull'inserimento dell'obbligo di assicurazione e sul rinvio agli ordinamenti universitari per la definizione delle competenze

di MICHELE BOCCI

La fronda contro il nuovo codice deontologico dei medici, appena approvato dal consiglio nazionale della FnomCeo (http://www.repubblica.it/salute/2014/05/18/news /medici_approvato_il_nuovo_codice_deontologico-86500555/), parte da Milano. "Siamo contrari a questo documento e sto pensando di fare un ricorso per bloccarlo. Comunque da noi potremmo non applicarlo". A parlare è Roberto Rossi, il presidente dell'Ordine milanese, il secondo più grande d'Italia con i suoi 26mila iscritti. Nei giorni della discussione dei nuovi articoli, ha contestato l'impostazione del lavoro e adesso si dice pronto a utilizzare il vecchio testo del 2006 nella sua provincia. Più o meno la stessa cosa che pensa il presidente di un altro grande ordine italiano, quello di Bologna.

"Ci sono tanti punti che non mi piacciono - spiega Rossi - . Intanto si cambiano praticamente tutti gli articoli del vecchio codice, che era ottimo. Ci sarebbe stato solo bisogno di alcuni ritocchi. Tra l'altro, al momento il testo è secretato perché lo presentano venerdì prossimo, e non capisco come mai, visto che lo abbiamo votato".

Per il medico milanese sono due le novità particolarmente gravi. "Siccome non sapevano come definire le competenze del medico e dell'odontoiatra - dice - non hanno trovato niente di meglio che far riferimento agli ordinamenti delle Università. Ma come? Siamo professionisti e dobbiamo farci dire da altri qual è il nostro lavoro?".

Più pratico il discorso riguardo all'assicurazione. "Nel nuovo testo - spiega Rossi - si dice che i medici sono obbligati a stipulare una polizza. Ma questo è già previsto dalla legge, non c'è bisogno di dare a questo aspetto un carattere deontologico. Finisce che se un collega per tre o quattro mesi non riesce a trovare una compagnia disposta ad assicurarlo, e succede, dobbiamo metterlo sotto procedimento disciplinare. Non ha senso".

Ma a Rossi non va bene quasi niente del codice deontologico appena approvato da 86 colleghi su 99. "Già tutta la questione della definizione di paziente, secondo me, non ha senso. Qui parliamo di uno strumento di regolazione della condotta comportamentale di una professione, non di altro. Hanno fatto un articolo sulla medicina militare. Ma si tratta comunque di colleghi, non capisco perché debbano essere considerati un caso speciale".

I prossimi passi dell'Ordine di Milano non sono decisi, ma la strada è comunque segnata. "Ho già parlato con gli avvocati di un eventuale ricorso contro il testo approvato alla fine della scorsa settimana - spiega Rossi - . Devo sentire il nostro consiglio in proposito. C'è anche l'idea di non applicare il nuovo codice deontologico ma restare con quello del 2006, o di emendarlo senza considerare gli articoli che ci convincono di meno. La legge ci permette di farlo ed è la stessa idea che hanno i colleghi di Bologna".

E Giancarlo Pizza, presidente dell'Ordine di Bologna, conferma: "Visto che non esiste l'obbligo di acquisire il nuovo codice deciso dal consiglio nazionale, impugneremo la delibera nazionale e faremo ricorso al Tar del Lazio". Con Bologna, spiega Pizza, ci sono anche gli ordini di Lucca e Massa Carrara "Non era mai accaduto che un nuovo codice deontologico non venisse votato all'unanimità", dice Pizza, ricordando che sul voto c'erano stati 10 contrari e 2 astenuti. Alla base della decisione dell'ordine bolognese, oltre a quello sull'inserimento dell'obbligo dell'assicurazione, anche il fatto che nel nuovo codice siano state inseriti argomenti ritenuti estranei al perimetro della deontologia professionale. Tra questo il rispetto alle modifiche organizzative decise dai Servizi sanitari regionali o dalle aziende: "Ciò significa che se una azienda, o una Regione, decide un assetto organizzativo e il medico non si trova d'accordo perché non lo ritiene 2 di 3 07/06/2014 14.05idoneo ai principi di cura, non può rifiutarsi perché si troverebbe poi esposto dal punto di vista del rispetto della deontologia.

L'organizzazione non c'entra nulla con la deontologia".

Ma non piace nemmeno, aggiunge Pizza, la "scomparsa della parola eutanasia, sostituita con 'pratiche per la buona morte'". Per Pizza il rischio è una assimilazione alle cure palliative, "mentre deve essere ben chiaro che l'eutanasia è una altra cosa". "Fino alla decisione del Tar - conclude Pizza - noi applicheremo il vecchio nostro testo del 2006".

 


 

Da Ordine provinciale  di Roma dei Medici-chirurghi e degli Odontoiatri

 

Il Nuovo Codice Deontologico dei Medici Italiani, visto da Roma

Ultima modifica il Martedì, 03 Giugno 2014 15:41 |   |

Dal punto di vista dell’Ordine dei Medici di Roma il nuovo Codice Deontologico che è stato approvato il 18 maggio 2014 a Torino - opportunamente emendato dall’ossessione di evitare le parole paziente, malato e coscienza - rappresenta certamente un valido aggiornamento dell’apprezzato Codice precedente del 2006. Peraltro, questo Codice, grazie anche all’intenso lavoro durato due anni, è stato promulgato con assoluto metodo democratico dopo un percorso di apertura al confronto che non ha eguali nel passato.

In particolare l’Ordine di Roma sottolinea che, per la prima volta in un Codice Deontologico, vi è scritto che la diagnosi ai fini di prevenzione, terapia e riabilitazione, è di esclusiva e non delegabile competenza del medico e dell’odontoiatra. Tale asserzione esplicita è oggi divenuta necessaria, oltreché invocata da tutto il mondo medico, in quanto nella Sanità del nostro Paese aleggiano idee ed iniziative che sembrano voler mettere  in dubbio la specificità e la peculiarità delle competenze della professione medica. Competenze che in tutto il mondo civile nessuno mette in discussione. Di questa esigenza l’Ordine di Roma se ne è fatto carico e si è battuto nelle sedi competenti.

Inoltre, pur col dovuto rispetto alla legittima opinione di coloro che hanno espresso alcune critiche mosse alla nuova stesura, vale la pena di precisare che il Codice non impone al medico l’obbligo di assicurarsi ma è vero, invece, che rimanda tale competenza alla legge, come è giusto e inevitabile che sia (v. art. 54 “in armonia con le previsioni normative ….”). Anche l’interpretazione secondo cui il Nuovo Codice imporrebbe al medico una sorta di sottomissione assoluta agli assetti organizzativi delle aziende sanitarie non trova riscontro nella formulazione degli artt. 3, 13 e 79. Infatti, l’art. 3, ancorché scritto in modo contorto (frutto di una mediazione sofferta), non solo non afferma tale assunto ma, al contrario, definisce le specifiche competenze del medico e l’art. 13 ne esprime anche le funzioni, mentre l’art. 79 indica al medico a quali inequivocabili principi egli debba attenersi nell’ambito della sua partecipazione alla definizione degli assetti organizzativi in cui opera.

Si precisa che tale risultato positivo non era semplice da conseguire: per la complessità e la delicatezza della materia, per le mutazioni in corso nella Sanità, per il contesto sociale in cui si è agito. Come pure non sono mancati tentativi di condizionamenti esterni al mondo medico ma che sono stati adeguatamente neutralizzati.

Pertanto, nel prendere atto che il Codice Deontologico è stato validamente aggiornato e anche parzialmente integrato rispetto al buon codice del 2006, l’Ordine di Roma può affermare, con legittima soddisfazione, di aver dato un importante contributo - con impegno e passione - per questo risultato e per salvaguardare l’indipendenza e l’autonomia del medico.

 


 

 

Il nuovo Codice dei medici. “Caro Amedeo...”. Lettera aperta al presidente della Fnomceo da un libero pensatore

Di Ivan Cavicchi

Ho deciso di scriverti perché se penso ai nostri medici, mi spaventa l’idea che essi possano tirare a campare per un altro pugno di anni con un codice inservibile. Il rischio che vedo se si procedesse lungo questa china è quello che i doveri del medico, cioè i fondamenti della sua deontologia, siano sempre più definiti in modo extra o para deontologico cioè  fuori dagli ambiti ordinistici

03 GIU - Caro Amedeo,
mi consentirai  in ragione della nostra lunga amicizia e delle tante cose fatte insieme, ma soprattutto per l’affetto che provo per te e per la Fnomceo, di scriverti  in modo non formale e con ciò di fare un “gesto deontologico”, dal momento che sento il dovere di  parlare a ciò che tu rappresenti per i medici italiani.
 
Ho studiato, con i mie strumenti analitici, il nuovo codice deontologico che avete approvato, e su questo giornale troverai le analisi che ne sono conseguite (vedi primo, secondo e terzo articolo). La mia conclusione che ripeto, sento il dovere di segnalarti,  è che il codice è privo di quelle basilari garanzia di pertinenza che ne dovrebbero fare uno strumento, insieme ad altri strumenti, di governo della realtà particolarmente problematica del  medico.

 
La bassa pertinenza del codice, caro Amedeo, non sarebbe un problema insormontabile, (gli ultimi codici a loro volta sono stati obiettivamente a bassa pertinenza dal momento che i processi che li traversano vengono da lontano), ma oggi è diverso perché quella che mi ostino a chiamare “questione medica” sta progressivamente accentuandosi degenerando sempre di più in una pericolosa delegittimazione senza ritorno.
 
Se un codice deontologico non è pertinente con la realtà del medico, è inutile...e proporre ai medici di servirsi di uno strumento inutile per risolvere i loro problemi  è come abbandonarli alla loro difficile condizione professionale.
 
Mi sono chiesto come sia possibile approvare un codice inutile, cioè come sia possibile che la Fnomceo alla quale non mancano risorse finanziarie, professionali, apparati, e con un super presidente come tu sei e un quadro dirigente esteso come è quello degli ordini provinciali, possa bucare clamorosamente una scadenza così importante.
 
E le mie spiegazioni sono diverse e articolate:
- il codice è diventato un rito formale interno del sistema ordinistico funzionale prima di tutto alle necessità dei suoi apparati, gestito come si gestisce una pluralità di interessi ma non di competenze effettive e per questo del tutto funzionale alle esigenze interne di legittimazione degli incarichi;
- ritenere che la deontologia  sia un “affaire” esclusivo di una commissione di medici ormai è un grave errore, è come pensare di volere costruire una casa senza l’ausilio delle tante specialità che la casa richiede a partire dal progettista. Oggi la deontologia è per antonomasia complessità filosofica scientifica organizzativa, economica  e i medici pur autorevoli della commissione devono imparare a discutere con chi questa complessità ha imparato ad usarla;
- non si  scrive o si riscrive un codice deontologico senza un “progetto  di medico” la cui definizione non spetta alla commissione ma agli organismi dirigenti della  Fnomceo;
- questo progetto di nuova professione  era iniziato  a definirsi nel giugno del 2008, a Fiuggi, con la prima conferenza nazionale della professione medica, ma quell’idea non solo non fu sviluppata ma a mano a mano fu abbandonata;
- in questi anni  abbiamo assistito su molte questioni primariamente deontologiche (che non cito..  tanto ci capiamo) quasi ad un  disimpegno dell’ordinistica, e al crescere  di fatto di una sorta di sindacalizzazione della deontologia. Ma la “questione medica” nonostante l’indubbio contributo dei  sindacati, resta primariamente questione deontologica;
- l’atteggiamento da parte di molti medici nei confronti del codice deontologico, è spesso nichilista, nel senso che lo percepiscono per lo più come uno strumento senza nessun valore pratico, e poi troppi sono i medici che non conoscono il significato non banale di deontologia.
 
Questo codice quindi, caro Amedeo, ci dice soprattutto dei problemi dell’ordinistica italiana e proprio per questo a mio parere, ritengo che non sia così facile scrivere una deontologia pertinente se l’ordinistica a sua volta non si sforza di essere pertinente con la realtà. Io sono convinto che “aggiornare”  vecchi codici a bassa pertinenza non sia sufficiente, i problemi strutturali dei medici richiedono secondo me un pensiero riformatore, ma so che su questo punto la pensiamo in modo diverso, tu sei, come hai dichiarato più volte, per la manutenzione del sistema, io sono per la sua riforma.
 
Ti confesso Amedeo che ho sempre pensato, te lo dico con sincerità, che i manutentori della sanità siano tali non perché sia oggettivamente  necessario esserlo ma solo perché non hanno idee per fare diversamente. Resta il fatto che la conseguenza della logica della manutenzione, è ritenere, come fa il codice, che sia possibile poter inseguire la perduta centralità del medico nel  vano tentativo di recuperare ciò che si è perso e senza mai mettersi in gioco.
 
Oggi questo codice deontologico, mio caro amico, nel tradire i suoi problemi di pertinenza sembra dirci che la famosa “questione medica” non è primariamente questione deontologica. E questo, consentimi la franchezza, è semplicemente folle.
 
A Fiuggi tutti noi eravamo convinti che il medico fosse finito in una antinomia devastante tra una nuova domanda di salute e i forti limiti non solo finanziari imposti alla sua autonomia di giudizio. Dalla mia analisi emerge che il codice:
- accetti di stare nell’antinomia non di superarla, limitandosi per l’appunto ad “aggiornare” un vecchio modello di deontologia anziché porre mano ad un’altra idea di deontologia;
- imbocchi la strada dell’adattamento della professione ai contesti di lavoro come propria strategia inseguendo un pericoloso ideale compatibilista.
 
Il rischio che vedo se si procedesse lungo questa china e che, insisto, mi sento in dovere di segnalarti,  è quello che i doveri del medico, cioè i fondamenti della sua deontologia, siano sempre più definiti in modo extra o para deontologico cioè  fuori dagli ambiti ordinistici. Ma mi chiedo e ti chiedo, se le deontologie saranno definite oltre gli ordini che senso ha per un medico  pagare dei contributi per un ordine che non c’è più?
 
Caro Amedeo, so che questa lettera non ti farà piacere, e ne sono dispiaciuto...sinceramente credimi.. resto un libero pensatore che nonostante le tante botte ricevute soprattutto da coloro che si sentono accusati  sul piano personale dalla mia critica, crede ancora nella discussione leale. So anche sulla mia pelle che chi scrive lettere aperte rompe le scatole e questo non fa mai piacere perché crea problemi e complica la vita, e so anche che questa lettera sarà digerita dallo stomaco potente dell’ordinistica e che tutto continuerà come deve continuare.
 
Tuttavia ho deciso di scriverti perché se penso ai nostri medici, mi spaventa l’idea che essi possano tirare a campare per un altro pugno di anni con un codice inservibile. Ora ti saluto a modo mio, con un pizzico di irriverenza, immaginando il medico  attraverso una canzone   di quando entrambi  eravamo ragazzi: “Rotola, rotola, rotola... strada facendo rotola... rimbalza qua e là... come  fosse un barattolo... dove mai finirà?”
Ciao Amedeo un abbraccio affettuoso a te e a tutta la Fnomceo.
 
Ivan Cavicchi
 
Quotidiano Sanità - 03 giugno 2014