| HOME    PRIVILEGIA NE IRROGANTO    di Mauro Novelli     Documentazione   Inserito
  il 25-7-2007 | |||
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| Audizione
  della Consob (Avv. Maccarone e Dott. Salini) presso
  la Commissione Finanze del Senato sui
  problemi della Mifid (24-7-2007) CAMERA DEI DEPUTATI  Atto
  del governo sottoposto a parere parlamentare  Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva
  2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le
  direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del
  Parlamento europeo e del Consiglio e che 
  abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio»  AUDIZIONE
   dell’Avv.
  Michele MACCARONE  della
  CONSOB  Roma,
  24 luglio 2007  1. La disciplina
  comunitaria: la MiFID e le relative misure di esecuzione.  1.1 Le fonti comunitarie ed i limiti al gold plating.  La
  direttiva n. 2004/39/CE, relativa ai “Mercati degli strumenti finanziari”,
  c.d. MiFID (Markets in Financial Instruments Directive), ha disegnato
  una nuova cornice di riferimento per la disciplina:  a) degli intermediari che prestano servizi e
  attività di investimento e  b)
  dei mercati regolamentati e delle ulteriori sedi di esecuzione delle
  operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari.  Secondo
  il processo elaborato dal Comitato dei saggi (c.d. comitato Lamfalussy) in
  materia di regolamentazione dei mercati dei valori mobiliari, la disciplina
  comunitaria recata dalla MiFID (c.d. 1° livello) stabilisce i principi
  generali della regolamentazione.   Tali
  principi generali sono stati successivamente (settembre 2006) dettagliati
  dalle relative “misure di esecuzione” (c.d. 2° livello) elaborate
  dalla Commissione Europea con due ulteriori e distinti provvedimenti:  ¾   il
  regolamento n. 1287/2006, concernente in generale la disciplina dei mercati,
  ed in specie la regolamentazione in tema di “pre-trade e post-trade
  transparency” delle operazioni;  ¾   la
  direttiva n. 2006/73/CE, che detta le disposizioni di dettaglio nell’area
  delle regole di condotta (informazione; adeguatezza/appropriatezza; best
  execution; incentivi…) e di organizzazione degli intermediari che
  prestano servizi o attività di investimento.  Il
  nuovo, complessivo, set di regole comunitarie è risultato assai
  più ampio, articolato e dettagliato della precedente disciplina
  europea di riferimento, costituita dalla direttiva n. 93/22/CEE, che si era
  limitata a dettare in argomento regole generali di armonizzazione minima
  delle legislazioni dei singoli Stati membri. L’obiettivo era, allora, di
  creare le condizioni per l’attuazione del passaporto europeo; non avendo
  però realizzato una effettiva armonizzazione delle regole di
  funzionamento dei mercati è stato mancato l’obiettivo della creazione
  di un mercato europeo integrato.  L’evoluzione
  registrata con l’emanazione della MiFID, e delle relative misure di
  esecuzione, segna il passaggio verso una disciplina comunitaria di armonizzazione
  se non sempre massima certamente assai ampia, individuata come
  strumento per realizzare effettivamente un mercato finanziario europeo
  integrato ed unico.   Anche
  quando la disciplina comunitaria ha assunto la forma della direttiva (dir. n.
  2004/39/CE; dir. n. 2006/73/CE) e non del regolamento (direttamente
  applicabile negli ordinamenti nazionali), la stessa è risultata
  estremamente analitica e dettagliata, limitando ulteriormente, ed in via
  espressa, la possibilità per gli Stati membri, in sede di recepimento,
  di introdurre eventuali “regole aggiuntive” (il c.d. gold plating).  In
  particolare, la direttiva di 2° livello precisa che per l’applicazione
  uniforme dei “requisiti armonizzati” stabiliti a livello europeo, “gli
  Stati membri e le autorità competenti non devono aggiungere regole
  vincolanti supplementari all’atto del recepimento e dell’applicazione delle
  disposizioni contenute nella presente direttiva, salvo qualora quest’ultima
  lo preveda espressamente” (7° Considerando). L’elemento centrale di tale
  eccezionale possibilità è individuato nell’esistenza di rischi
  nazionali specifici, i quali devono essere di particolare importanza per la
  struttura del mercato e possono comprendere il comportamento delle imprese e
  dei consumatori in tale mercato. Tali rischi, se non adeguatamente affrontati
  dalla disciplina europea, possono rendere necessario il mantenimento o
  l’introduzione di obblighi nazionali aggiuntivi, giustificati e proporzionati
  rispetto ad essi.  Emerge
  con evidenza un approccio fortemente restrittivo rispetto alla
  possibilità degli Stati membri di “integrare” la disciplina comunitaria.   Le
  eccezionali regole nazionali “aggiuntive”, inoltre, non troverebbero comunque
  applicazione con riguardo agli intermediari comunitari operanti in regime di
  libera prestazione di servizi, che continuerebbero ad essere sottoposti alla
  disciplina ed alla vigilanza del proprio Paese di origine.  L’effetto
  determinato dall’introduzione di significative “regole aggiuntive” potrebbe
  allora essere quello di porre gli intermediari nazionali in una posizione di
  sfavore concorrenziale, senza peraltro garantire effettivamente un più
  elevato livello di protezione degli investitori o un migliore funzionamento
  del mercato, posto che nello stesso concorrerebbero imprese (comunitarie
  senza succursale in Italia) alle quali quelle regole aggiuntive non verrebbero
  applicate.  Per
  effetto della regola del gold plating le norme di recepimento, sia
  primarie che secondarie, appaiono quindi vincolate nei loro contenuti. Il
  loro impatto sull’impianto complessivo del nostro sistema normativo e
  sull’organizzazione dei mercati e degli intermediari sarà comunque di
  grande rilievo.  1.2 Le principali innovazioni.  Come
  anticipato, la MiFID, e le relative misure di esecuzione, si occupano di “intermediari”
  che prestano servizi di investimento (negoziazione, raccolta ordini,
  gestione, collocamento, consulenza) e di mercati.  Peraltro,
  come rilevato dalla Commissione UE in sede di prima proposta (novembre 2002)
  della nuova disciplina comunitaria, “la dicotomia istituzionale [intermediari/mercati]
  consentiva di distinguere chiaramente tra le norme di tutela degli
  investitori - che solo gli intermediari erano chiamati a rispettare - e le
  norme di disciplina dei mercati miranti a garantire il funzionamento trasparente
  ed efficiente dei mercati - che si applicavano principalmente alle borse.
  Dall’epoca dell’adozione della ISD [dir. n. 93/22/CEE, Investment
  Services Directive], il mercato finanziario dell’UE è diventato
  più complesso e il confine tra mercati e intermediari si è
  fatto meno preciso”.  Così,
  accanto ai servizi di investimento tradizionalmente intesi (ed in particolare
  accanto a quelli di negoziazione o di raccolta ordini), da un lato, e ai
  “mercati regolamentati”, dall’altro, sono sorti sistemi alternativi di
  esecuzione delle transazioni, i cosiddetti Alternative Trading Systems
  (ATS), o, per usare una categoria nota al Testo Unico della Finanza, Sistemi
  di Scambi Organizzati (SSO).   Sulle
  “linee di confine” (ormai, per larghi tratti, impercettibili) fra
  “intermediari” e “mercati” è intervenuta la MiFID, con scelte che
  costituiscono il principale contenuto innovatore dell’iniziativa comunitaria.
  Infatti, come ricordato dalla Commissione UE, “oggi, la concorrenza tra
  diversi modi di negoziazione (borse [mercati regolamentati], nuovi
  sistemi di negoziazione [ATS; SSO], internalizzazione dell’esecuzione
  degli ordini da parte delle imprese di investimento) costituisce la
  principale sfida sotto il profilo della regolamentazione per le
  autorità europee di vigilanza sui valori mobiliari”.  Obiettivo
  (dichiarato) della nuova direttiva è quello di disegnare un quadro
  normativo che garantisca concorrenza tra i diversi meccanismi di
  esecuzione degli ordini, senza determinare una frammentazione dei mercati e
  garantendo un elevato standard di tutela degli investitori.  Le
  linee lungo le quali si muove la fonte comunitaria per il raggiungimento
  dell’indicato obiettivo sono essenzialmente:                         
  il
  venir meno della facoltà per gli Stati membri di imporre la
  concentrazione degli scambi, aventi ad oggetto titoli quotati, nei mercati
  regolamentati;                         
  la
  conseguente apertura (anche relativamente agli strumenti finanziari negoziati
  nei mercati regolamentati) alla c.d. “internalizzazione degli ordini”,
  cioè alla negoziazione “in casa” da parte dell’intermediario, in
  contropartita diretta con il cliente. I titoli, anche se quotati, potranno
  altresì essere scambiati sui mercati organizzati ma non regolamentati;
                          
  alla
  lista dei servizi (e delle attività) di investimento già noti
  si aggiunge, infatti, la “gestione di sistemi multilaterali di
  negoziazione” (Multilateral trading facilities; MTF)1.
  Si tratta di un nuovo servizio di investimento, il cui esercizio è
  come tale riservato alle imprese di investimento e alle banche, ma consentito
  anche (a rimarcarne la natura di “ponte” fra la realtà degli
  intermediari e quella dei mercati) ai gestori di mercati regolamentati;  1  Per “sistema
  multilaterale di negoziazione” si intende, ai sensi dell’art. 4, par. 1,
  n. 15, della MiFID, un “sistema multilaterale… che consente l’incontro al
  suo interno ed in base a regole non discrezionali di interessi multipli di
  acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da
  dare luogo a contratti…”.                         
  per
  gli “internalizzatori sistematici”, per i gestori di sistemi multilaterali di
  negoziazione, oltre che per i gestori di mercati regolamentati, sono previste
  diverse regole di pre-trade e post-trade transparency, anche al
  fine di evitare o contenere gli effetti di una eventuale “frammentazione”
  delle sedi di esecuzione;                         
  la
  pluralità di modelli e di sedi di esecuzione degli ordini della
  clientela attribuisce nuova rilevanza al dovere per l’intermediario di
  garantire all’investitore la best execution dei suoi ordini; per la sua
  realizzazione l’operatore si deve dotare degli opportuni accorgimenti
  procedurali al fine di selezionare le sedi di esecuzione più
  convenienti per il proprio cliente.  2. Il recepimento nazionale.  La trasposizione della MiFID (e delle relative misure di
  esecuzione) implica la necessità di significative modifiche alla
  normativa primaria e secondaria nazionale.  Il recepimento riguarda in particolare le disposizioni di cui
  alle due direttive sopra menzionate (dir. n. 2004/39/CE - MiFID e dir. n.
  2006/73/CE), posto che il regolamento n. 1287/2006/CE, come tale, è
  immediatamente efficace (con decorrenza, in genere, 1° novembre 2007) negli
  ordinamenti dei singoli Stati membri.  Le due direttive prevedevano che ciascuno Stato membro avrebbe
  dovuto adottare le norme di trasposizione entro il gennaio 2007, ferma
  restando l’applicazione della nuova disciplina dal 1° novembre 20072.
   Il Consiglio dei Ministri lo scorso 6 luglio ha approvato lo
  schema del decreto legislativo modificativo del Testo Unico della Finanza.  Il testo in questione, nel confermare l'approccio di parziale
  delegificazione già fatto proprio fin dal 1998 dal Testo Unico, detta
  principi generali in recepimento delle fonti comunitarie, rimettendo, in tale
  cornice, alle Autorità di vigilanza (Banca d’Italia e Consob) il
  compito di dettare la regolamentazione di dettaglio necessaria per garantire
  il pieno adeguamento alla nuova disciplina europea.   La distribuzione dei compiti di vigilanza regolamentare delle
  Autorità è peraltro innovata dallo schema di d. lgs. in quanto,
  fermo restando il principio della ripartizione delle competenze sulla base
  delle “finalità” perseguite, viene ora previsto che i poteri di
  dettare la disciplina secondaria siano esercitati attraverso l'emanazione di
  regolamenti da parte di ciascuna Autorità (come già in passato)
  nonché, per talune  2 L’art. 10 della legge 6 febbraio 2007, n. 13,
  modificando la legge 18 aprile 2005, n. 62, ha specificato principi e criteri
  direttivi per l’esercizio della delega di recepimento della MiFID conferita
  al Governo; il termine per l'esercizio della delega, inizialmente fissato al
  31 gennaio 2007, è stato prorogato al 30 settembre con legge 20 giugno
  2007, n. 77.  materie (organizzazione e procedure interne; conflitti di
  interessi; esternalizzazione di funzioni o servizi…), attraverso un
  regolamento congiuntamente emanato.  La Consob e la Banca d’Italia hanno fin dall’inizio
  partecipato ai lavori di predisposizione della normativa delegata che si sono
  giovati di contatti e approfondimenti svolti con gli operatori interessati e
  di una consultazione finale del mercato. Pertanto la Consob non ha
  osservazioni e proposte da sottoporre in questa sede in vista del prescritto
  parere parlamentare.  Sebbene il processo di modifica del Testo Unico connesso con
  il recepimento della MiFID non sia concluso, la Consob nell’approssimarsi
  della scadenza del 1° novembre 2007 ha ritenuto di avviare nei giorni scorsi
  la consultazione del mercato sullo schema dei propri regolamenti
  “intermediari” e “mercati”3, fermo restando il massimo impegno,
  condiviso con Banca d’Italia, a sottoporre ad analoga consultazione quanto
  prima anche la bozza dell’ulteriore regolamento da emanarsi
  congiuntamente.   E’ assolutamente prioritario, infatti, il rispetto della
  scadenza del 1° novembre 2007, anche al fine di evitare ostacoli alla libera
  prestazione, da parte delle imprese nazionali, dei propri servizi in altri
  Paesi dell’UE.   Nello stesso tempo, il rispetto di tale scadenza va garantito
  assicurando che la disciplina secondaria sia opportunamente confrontata con
  le istanze, compatibili con la cornice comunitaria di riferimento, dei
  risparmiatori e degli operatori.  3. La disciplina degli intermediari.  3.1 Le innovazioni di maggior rilievo introdotte
  dalla MiFID.  Le
  innovazioni introdotte dalla MiFID e dalle relative misure di esecuzione
  nella disciplina degli intermediari possono cogliersi nelle seguenti linee
  generali:                          
  allargamento
  delle aree sottoposte a riserva (e a mutuo riconoscimento delle
  autorizzazioni) attraverso, da un lato, l’estensione della nozione di “strumenti
  finanziari” (in cui viene inclusa una più articolata lista di
  strumenti finanziari derivati) e, dall’altro, mediante il riferimento a nuovi
  “servizi di investimento”, quali la “consulenza in materia di
  investimenti”, oltre alla già menzionata gestione di MTF;                         
  previsione
  di una più articolata classificazione dei clienti attraverso
  l’introduzione, accanto alle già note categorie dei “clienti al
  dettaglio” e dei “professionali”, di quella delle “controparti qualificate”,
  nei cui confronti gli intermediari non sono tenuti al rispetto delle regole
  di condotta;  3 I documenti di consultazione sono stati pubblicati
  in data 20 luglio 2007 e le Associazioni dei consumatori, quelle degli
  operatori ed ogni interessato potranno fornire le proprie osservazioni entro
  il 15 settembre 2007.                         
  una
  più accentuata “modularità”, in termini di contenuto (e di
  valore aggiunto per il cliente), dei servizi di investimento che gli
  intermediari prestano, che si concretizza anche in un differenziato assetto
  delle regole di conoscenza del cliente (know your customer) e di
  valutazione circa l’adeguatezza (suitability) delle sue disposizioni.
  Tali regole, ad oggi applicabili in modo comune ad ogni servizio di
  investimento, si articolano nel sistema della MiFID e delle relative misure
  di esecuzione in modo differente, in relazione ai diversi servizi di
  investimento: a tutto tondo, “adeguatezza”, per i servizi di gestione
  individuale e consulenza, in modo più limitato, “appropriatezza”,
  per gli altri servizi, fino a disapplicarsi del tutto nel caso dei servizi di
  negoziazione e di ricezione ordini prestati in modalità “execution
  only”;                         
  disciplina
  dei doveri di informazione dell’intermediario nei confronti del cliente, in
  generale pensati con riguardo alla tipologia di strumento finanziario
  interessato, più che al singolo strumento finanziario trattato;
                          
  previsione
  di una disciplina di dettaglio in tema di organizzazione interna degli
  intermediari ispirata al “principio di proporzionalità” (così
  che la stessa possa adattarsi alle specificità dimensionali ed
  operative dell’impresa), anche prevedendo la possibilità di un ampio
  ricorso all’esternalizzazione delle funzioni (outsourcing);                         
  limitazioni
  alla possibilità per le banche e per le imprese di investimento di
  ricevere pagamenti o “utilità” (inducements) da soggetti
  diversi dal cliente a cui si presta il servizio. Si tratta della disciplina
  che pone sotto specifiche e stringenti condizioni la possibilità per
  le reti di vendita di essere remunerate dagli emittenti (ad es. SGR) di cui
  collocano i prodotti.  3.2 Il nuovo “regolamento intermediari” della Consob.  La bozza di nuovo “regolamento intermediari” diffusa
  nei giorni scorsi per la consultazione si propone di tracciare il percorso di
  trasposizione di significative parti della normativa comunitaria:
  dall'autorizzazione delle società di intermediazione mobiliare alle
  regole di condotta che occorre rispettare da parte di banche e imprese di
  investimento nella prestazione di servizi e attività di investimento (best
  execution; informativa; valutazione di adeguatezza/appropriatezza;
  condizioni per l’execution only; condizioni per la percezione o il
  pagamento di inducements/incentivi;..).  Il
  proposto recepimento avviene secondo modalità volte ad evitare forme
  di gold plating rispetto all’assetto disegnato dalla disciplina
  comunitaria, tenuto conto degli stessi indirizzi formulati dalla legge delega
  (in particolare in tema di informazioni da fornire agli investitori che
  devono orientarsi alla “tipologia” dello strumento finanziario considerato,
  piuttosto che allo specifico strumento finanziario trattato) e di quanto
  previsto dallo schema di d. lgs. di modifica del Testo Unico della Finanza.  In linea con le fonti comunitarie in recepimento, il nuovo
  regolamento intermediari si muove nella direzione di un’ulteriore
  enfatizzazione della centralità dell’interesse del cliente quale
  destinatario del servizio prestato dall’intermediario, anche nel caso di
  servizi connessi con la “distribuzione” di strumenti finanziari al pubblico.
  Da tale centralità discende, tra l’altro, la necessaria
  contrattualizzazione del rapporto “di servizio” intercorrente tra l’intermediario
  (anche se “mero” collocatore) e il cliente retail, al fine di porre lo
  stesso cliente nelle condizioni di assumere piena consapevolezza del quadro
  dei diritti e degli obblighi derivanti dalla prestazione dei servizi di
  investimento.  Seguendo la linea riformatrice, già avviata dal
  legislatore con la legge sul risparmio ed ulteriormente sviluppata con gli
  interventi regolamentari realizzati dalla Consob e già in vigore, il
  nuovo regolamento intermediari disegna una disciplina unitaria e organica,
  con riguardo non solo alla prestazione dei servizi di investimento ed alla
  gestione collettiva ma anche alla distribuzione di prodotti finanziari emessi
  da banche e da compagnie di assicurazione, realizzando quel level playing
  field che da tempo si era auspicato e che pone, oggi, la regolamentazione
  nazionale in una posizione avanzata rispetto all’esperienza di altri Paesi
  comunitari.   Il livellamento del campo di gioco avviene con l’estensione
  (salvo ovviamente l’adattamento alle specifiche circostanze), oltre che alla
  gestione collettiva, alla distribuzione dei prodotti finanziari assicurativi
  e bancari dei principi stabiliti per la prestazione dei servizi di
  investimento.  L’impegno regolamentare non esaurisce lo spazio dell’agire
  della Consob per una concreta ed efficace implementazione dei precetti
  normativi comunitari e nazionali.  Un ulteriore passaggio sarà infatti costituito
  dall’impegno di formazione su diversi attori coinvolti (intermediari e
  investitori), che implicherà anche il primario coinvolgimento delle
  Associazioni rappresentative degli stessi, al fine di consentire una
  transizione consapevole al nuovo regime. 
   Ulteriormente, su talune aree disciplinate a livello di
  principi nella regolamentazione sarà utile, con l’opportuno confronto
  con gli attori del mercato, individuare linee interpretative capaci di
  fornire certezza operativa, garantendo ad un tempo assoluta fedeltà
  alla cornice comunitaria e flessibilità di approccio.  3.3 I principali impatti sul sistema finanziario
  nazionale.   Le
  nuove norme realizzano un’armonizzazione ampia fra le legislazioni dei
  diversi Stati membri ed innovano, in maniera talvolta sostanziale, la
  situazione vigente.  L’implementazione della
  disciplina europea contribuirà, in ambito comunitario, alla
  realizzazione di un mercato dei capitali non solo di maggiori dimensioni,
  più competitivo, più efficiente e più liquido, ma,
  soprattutto, effettivamente integrato ed unico in ambito europeo.  La
  disciplina uniforme comporterà la riduzione dei costi che le imprese
  del settore sostengono per l’operatività transfrontaliera, grazie sia
  alla omogeneizzazione delle regole di condotta da rispettare per lo
  svolgimento di attività in Paesi diversi, sia all’ampliamento della
  copertura del passaporto europeo; quest’ultimo includerà infatti nuove
  attività e servizi di investimento o accessori nonché
  l’operatività su un novero di prodotti derivati molto più ampio
  in termini di attività sottostanti (ad es. merci, energia, crediti,
  variabili meteorologiche…).   Opportunità
  di business si apriranno così per quegli operatori che,
  ponendosi realmente in un’ottica di mercato unico, potranno adottare
  strategie commerciali unitarie, con la possibilità di generare
  correlati maggiori ricavi e di raggiungere dimensioni operative coerenti con
  lo sviluppo di economie di scala e di scopo. 
   Ulteriori
  opzioni di tipo strutturale e strategico discenderanno dal nuovo
  inquadramento del rapporto “intermediario-cliente” operato dalla disciplina
  comunitaria, che potrà indurre effetti di evoluzione per quanto
  attiene, in specie, al segmento della distribuzione di servizi e prodotti
  finanziari, di centrale rilevanza per il mercato nazionale.   La
  nuova direttiva - come già ricordato - differenzia in modo più
  netto il diverso “valore aggiunto” ascrivibile ai servizi di investimento e
  distingue, di conseguenza, il connesso grado di tutela offerto al
  cliente.   E’
  imposto di fare chiarezza sulla tipologia di impegni che l’intermediario
  “distributore” assume nei confronti del cliente: se (anche) consulente
  sarà tenuto a conoscere in modo approfondito il proprio cliente e a
  valutare l’adeguatezza degli investimenti individuati o compiuti per suo
  conto; se negoziatore, raccoglitore di ordini o collocatore, potrà
  limitare la conoscenza del proprio cliente ai profili di “conoscenza ed
  esperienza in materia finanziaria” e su tale base formulare un giudizio
  di “appropriatezza” degli investimenti; se (alle condizioni in cui è
  consentito) executor only potrà non conoscere affatto il
  proprio cliente e non effettuare alcun giudizio di adeguatezza e di
  appropriatezza.  C’è
  una ben distinta graduazione di impegni (e di valore aggiunto per
  l’investitore), una modularità nel contatto con il cliente, a seconda
  delle differenti tipologie di attività che l’intermediario decide di
  fornire. Correlativamente differenziati sono i costi delle diverse
  prestazioni.  Ciò
  condurrà ad una segmentazione dell’offerta. Sarà possibile per
  gli intermediari assumere uno specifico posizionamento competitivo a seguito
  di scelte strategiche sul segmento di clientela che si decide di servire,
  differenziando in modo più netto il diverso “valore aggiunto”
  ascrivibile alle modalità di prestazione, anche congiunta, dei servizi
  di investimento ed il connesso grado di tutela offerto al cliente.   Così,
  operatori preminentemente dotati dal punto di vista tecnologico potranno
  attrarre i clienti interessati principalmente alla economicità del
  servizio ed alla rapidità di esecuzione degli ordini, prestando un
  servizio con la modalità dell’execution only, che fondi il
  proprio vantaggio competitivo su sistemi informatici e processi operativi
  particolarmente efficienti.  Per
  converso, operatori a maggior valore aggiunto si distingueranno per la
  capacità di prestare consulenza, il che consentirà loro di
  intercettare la clientela maggiormente bisognosa di assistenza, disposta a
  remunerare i consigli forniti al fine di ridurre le proprie asimmetrie
  informative.  La
  rilevanza sottesa alla nuova disciplina del valore aggiunto fornito al
  cliente dall’intermediario (massimo nella consulenza, minimo nell’execution
  only) è destinata a produrre effetti anche nei servizi (quale
  quello di collocamento) tradizionalmente integrati nella disciplina del
  prodotto (e del produttore), facendo assumere autonoma valenza all’interesse
  del risparmiatore.   Nella
  catena “società/prodotto-distributore–cliente” l’intermediario
  sarà tenuto ad enfatizzare la propria relazione di “servizio al
  cliente” piuttosto che la mera logica di integrazione (a volte, ma non
  soltanto, di gruppo) con il produttore. 
   Da
  un modello basato sull’interesse integrato (fra società/prodotto e
  distributore) alla vendita, occorre evolversi verso un sistema basato
  sull’esame dei bisogni di investimento del cliente.  Il
  senso del nuovo è reso evidente anche dalla disciplina comunitaria
  degli inducements, ossia degli incentivi pagati o ricevuti da soggetti
  terzi diversi dai clienti a cui il servizio è prestato. Essi per
  essere ammissibili non solo devono essere resi trasparenti al cliente prima
  della prestazione del servizio, ma devono essere volti ad accrescere la
  qualità del servizio fornito e non devono ostacolare l’adempimento
  dell’obbligo di servire al meglio gli interessi del cliente. Si impone pertanto
  una maggiore responsabilizzazione del “distributore”, sempre più
  legato da una specifica relazione di servizio con l’investitore.  I
  corollari sono costituiti da una spinta verso la creazione di architetture
  distributive aperte, nelle quali il distributore, che spesso si fa anche
  consulente, è in condizione di valutare le esigenze specifiche del
  proprio cliente e di orientarlo ai prodotti più convenienti in grado
  di soddisfarne i bisogni. L’industria italiana del risparmio gestito -
  tuttora legata alle scelte e ai canali distributivi del gruppo di
  appartenenza - potrà beneficiare di maggiori spazi di autonomia
  operativa e di maggiori incentivi alla innovazione produttiva.  Lo scenario è
  profondamente mutato e richiede un modo diverso di porsi sul mercato. I problemi
  da affrontare sono di grande rilevanza per l’industria dell’intermediazione
  italiana, sul piano sia dell’interpretazione e dell’applicazione delle nuove
  norme che dell’adeguamento delle strutture e delle risorse. I ritardi nel
  recepimento delle nuove disposizioni rispetto alla scadenza imposta dalla
  direttiva (31 gennaio 2007) non hanno certo giovato in tale passaggio. Su
  questi temi - credo - si intratterranno diffusamente nelle successive
  audizioni i rappresentanti delle categorie.  Per
  quanto riguarda la Consob è in programma un complesso piano di azione
  che, con iniziative di vario tipo, accompagnerà il processo di
  adeguamento del sistema e faciliterà, nel nuovo quadro normativo, il
  raggiungimento di livelli di efficienza nel rispetto degli interessi dei
  risparmiatori.   4. La disciplina dei mercati.  4.1 Le novità di maggior rilievo nella
  disciplina dei mercati.  Come già segnalato, la MiFID risulta
  profondamente innovativa rispetto alla direttiva 93/22/CE. Con specifico
  riferimento all’area “mercati”, la nuova disciplina:                         
  definisce
  un regime organico per l’esecuzione delle operazioni su strumenti finanziari,
  indipendentemente dai metodi di negoziazione utilizzati dagli investitori,
  col fine di garantire un’elevata qualità nell’esecuzione delle
  operazioni nonché l’integrità dei mercati;                         
  si
  caratterizza per il maggior dettaglio non solo nelle materie già a suo
  tempo affrontate dalla direttiva 93/22/CE ma anche nelle aree soggette per la
  prima volta a regolamentazione comunitaria. Tale maggiore complessità
  e dettaglio delle disposizioni appare evidente dal dettato della direttiva
  stessa e dalle misure di esecuzione (livello 2 della procedura Lamfalussy)
  che, con particolare riguardo alla disciplina dei mercati, hanno assunto la
  forma di un regolamento della Commissione Europea (n. 1287/2006),
  direttamente applicabile negli Stati membri e concernente gli aspetti
  essenziali della materia (transaction reporting, regime di trasparenza
  pre e post-negoziazione e ammissione degli strumenti finanziari alle
  negoziazioni nei mercati regolamentati);                         
  in
  luogo di una visione nazionalistica e di armonizzazione minima, la MiFID si
  connota per un approccio europeo e di armonizzazione massima.  La concorrenza fra diverse piattaforme di
  negoziazione è vista quale elemento capace di apportare sostanziali
  benefici al funzionamento dei mercati finanziari. Tale obiettivo viene
  perseguito dalla MiFID attraverso un regime nel quale:  -     viene
  espressamente preso atto che un mercato frammentato ha bisogno di regole diverse
  da quelle predisposte in presenza di mercati concentrati affinché venga
  assicurata l’adeguata tutela dell’investitore e l’efficienza del mercato;  -     gli elementi di diversità fra le trading
  venues vengono riconosciuti attraverso la predisposizione di regimi
  regolamentari diversi senza portare ad una sottovalutazione dei rischi di
  arbitraggi regolamentari e di disomogeneità di trattamento.  Proprio in ragione della maggiore
  complessità e dettaglio della direttiva in parola e delle relative disposizioni
  di attuazione, il nuovo articolato del TUF vede, nell’ambito della disciplina
  dei mercati, un rinvio ai regolamenti della Consob. Il nuovo regolamento in
  materia di mercati diffuso per la consultazione non si discosta da quanto
  previsto dalle norme comunitarie e in esso confluiscono, oltre alle norme
  necessarie per il recepimento delle direttive, le disposizioni di attuazione
  del TUF in  materie non interessate
  dalla normativa comunitaria.  4.1.1 L’abbandono della “regola di concentrazione”.
   La direttiva 93/22/CE ha consentito alle
  Autorità nazionali di prescrivere che gli ordini degli investitori
  venissero eseguiti esclusivamente sui mercati regolamentati (la cosiddetta
  “regola di concentrazione”) e fuori da tali mercati solo al rispetto di determinate
  condizioni. Tale opzione non è stata esercitata da tutti i Paesi
  membri determinando una diversificazione dei metodi di esecuzione degli
  ordini dei clienti.  Proprio la volontà di creare le basi per
  un’infrastruttura di negoziazione integrata e competitiva ha determinato il
  mancato rinnovo della facoltà di applicare la regola di concentrazione
  degli scambi, creando le condizioni per il libero esplicarsi della
  concorrenza fra infrastrutture di mercato e, quindi, per la libera scelta
  degli intermediari e degli investitori in merito al “luogo” di esecuzione
  degli ordini.  Tale aspetto trova espressione nel nuovo articolato
  del TUF che prevede una modifica dell’articolo 25 e, in particolare,
  l’eliminazione dei commi 2 e 34.  4.1.2 I sistemi multilaterali di negoziazione e gli
  internalizzatori sistematici.  La MiFID prende atto dell’emergere, accanto alla
  figura dei mercati regolamentati (già previsti dalla precedente
  direttiva 93/22/CE), di nuovi sistemi di negoziazione organizzati, gestiti
  non solo da società di gestione (di mercati regolamentati) ma anche da
  imprese di investimento. Trattasi della nuova attività di
  investimento, che consiste nella gestione di sistemi multilaterali di
  negoziazione (“multilateral trading facilities”). A ciò si
  aggiunge l’esplicita considerazione, in presenza di determinate condizioni,
  delle imprese di investimento quali piattaforme di negoziazione e, in quanto
  tali, destinatarie di una disciplina specifica che attiene principalmente
  alla trasparenza e alla gestione degli ordini dei clienti. Trattasi, in
  particolare, degli internalizzatori sistematici (“systematic internaliser”).
   4  Come noto, il comma 2
  dell’articolo 25 stabilisce che “La Consob può disciplinare con regolamento
  le ipotesi in cui la negoziazione degli strumenti finanziari trattati nei
  mercati regolamentati italiani deve essere eseguita nei mercati
  regolamentati; in tale eventualità, conformemente alla normativa
  comunitaria, stabilisce le condizioni in presenza delle quali l'obbligo non
  sussiste”. Il comma 3 dello stesso articolo indica che il comma 2 non si
  applica alle negoziazioni aventi a oggetto titoli di Stato o garantiti dallo
  Stato.  In tale ottica, il nuovo art. 1 del TUF vede,
  quindi, l’introduzione delle definizioni di “mercato regolamentato” e di
  “sistema multilaterale di negoziazione” (quest’ultima compresa fra le
  attività di investimento) e viene prevista la possibilità per
  le società di gestione di svolgere la nuova attività di
  gestione di un sistema multilaterale di negoziazione. Viene, inoltre,
  introdotta la definizione di “internalizzatore sistematico” quale impresa di
  investimento che in modo organizzato, frequente e sistematico negozia per
  conto proprio eseguendo gli ordini del cliente al di fuori di un mercato
  regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione. In
  considerazione del dettaglio fornito dalla direttiva in merito ai requisiti
  di natura organizzativa e di funzionamento delle diverse trading venues,
  il TUF rinvia ai regolamenti della Consob per il recepimento delle rilevanti
  disposizioni comunitarie in materia.  4.1.3 La trasparenza
  delle negoziazioni e il consolidamento delle informazioni.  La MiFID innova profondamente anche con riguardo
  all’organizzazione e al funzionamento delle sedi di negoziazione (mercati
  regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione ed internalizzatori
  sistematici).  Fra le questioni di particolare rilievo ed assoluta
  novità, vi è la materia della trasparenza delle negoziazioni e
  del consolidamento delle informazioni. Gli obiettivi di tutela
  dell’investitore e di garanzia dell’ordinato svolgimento delle negoziazioni
  assumono carattere prioritario: l’investitore ed il partecipante al mercato
  devono essere messi in grado di poter valutare in qualunque momento le
  condizioni disponibili in merito ad una determinata operazione e di poter
  verificare a posteriori le condizioni alle quali tale operazione è
  stata conclusa. In tal modo, dovrebbe essere raggiunto l’obiettivo di
  effettiva integrazione dei mercati, rafforzato il processo di formazione dei
  prezzi e favorito il rispetto dell’obbligo di esecuzione alle condizioni
  migliori.  La MiFID ridisegna le regole di trasparenza sugli
  scambi azionari con riferimento ad un concetto integrato di mercato, dato
  dall’insieme di borse, MTF e internalizzatori, seguendo un approccio
  funzionale.   Inoltre, in materia di consolidamento delle
  informazioni - in linea con quanto previsto dal Considerando 34 della
  direttiva - il nuovo art. 79-ter prevede che la Consob, sentita la Banca
  d’Italia, individui con regolamento le misure volte ad eliminare gli ostacoli
  che possono impedire il consolidamento delle informazioni e la loro
  pubblicazione, al fine di garantire che i partecipanti al mercato e gli
  investitori possano raffrontare i prezzi che le diverse sedi di negoziazione
  sono tenute a rendere pubblici.  Il regime di trasparenza previsto dalla MiFID trova
  applicazione al solo mondo delle azioni ammesse a negoziazione nei mercati
  regolamentati. La direttiva (Considerando 46) consente tuttavia agli Stati
  membri di prevedere un regime di trasparenza pre e post-negoziazione per
  strumenti finanziari diversi dalle azioni. Il nuovo art. 79-bis, comma 2 del
  TUF affida infatti alla Consob il compito di estendere in tutto o in parte il
  regime di trasparenza alle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari
  diversi dalle azioni ammesse a negoziazione nei mercati regolamentati, quando
  ciò si renda necessario per assicurare l’ordinato svolgimento delle
  negoziazioni e la tutela dell’investitore.  La questione riveste particolare rilevanza
  soprattutto in considerazione dell’impatto che può avere l’adozione
  isolata da parte dell’Italia (non perseguita anche da altri Stati membri) di
  un regime di trasparenza, ad esempio, per le obbligazioni. Pur tuttavia, la
  mancata previsione di un regime di trasparenza per strumenti finanziari
  diversi dalle azioni comporterebbe nei fatti una diminuzione sostanziale dei
  livelli di trasparenza attualmente presenti in Italia.  Lo sviluppo che ha avuto il mercato obbligazionario
  negli ultimi anni e le criticità che sono emerse sollecitano peraltro
  alcune riflessioni in merito alle specifiche caratteristiche che tale mercato
  sta assumendo. La questione ha ricevuto specifica e tempestiva attenzione da parte
  della Commissione Europea che, al riguardo, ha provveduto ad effettuate una
  consultazione (“call for evidence”) nel mese di settembre 2006 e ha
  assegnato al CESR il compito di approfondire la materia.  In attesa che sull’argomento si pervenga ad un approccio
  europeo, il nuovo schema di regolamento diffuso per la consultazione - per
  non vanificare l’attuale livello di informazione sugli scambi di strumenti
  finanziari diversi dalle azioni - rimette ai mercati regolamentati, ai
  sistemi multilaterali di negoziazione e ai soggetti che intendono
  intraprendere l’attività di internalizzazione sistematica l’obbligo di
  individuare adeguati requisiti pre e post-negoziazione (tenendo conto delle
  caratteristiche strutturali del mercato, del tipo di strumento finanziario
  negoziato e del tipo di operatori, con particolare riguardo alla quota di
  partecipazione al mercato degli investitori al dettaglio).  4.1.4 Il regime di transaction reporting.  La MiFiD prevede che gli Stati membri mettano in atto
  tutte le misure necessarie per consentire alle Autorità competenti di
  controllare l’operatività delle imprese di investimento al fine di
  assicurarsi che esse operino in modo onesto, equo e professionale e in
  maniera da rafforzare l’integrità del mercato. Trattasi del principio
  sottostante al nuovo regime di transaction reporting, che prevede un
  obbligo di comunicazione a carico delle imprese di investimento,
  all’Autorità del Paese d’origine di queste ultime, delle transazioni
  concluse su strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nei mercati
  regolamentati. Anche in tale area, la MiFID concede margini di
  flessibilità agli Stati membri per l’eventuale estensione del regime
  di transaction reporting a strumenti finanziari non ammessi a
  negoziazione nei mercati regolamentati.  Il nuovo testo
  dell’art. 65 del TUF prevede un rinvio al regolamento Consob:  a)
  per la definizione dei contenuti, dei termini e delle modalità di
  comunicazione alla Consob da parte dei soggetti abilitati delle operazioni
  concluse su strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nei mercati
  regolamentati;  b) per l’eventuale estensione degli obblighi di
  comunicazione di cui alla precedente lettera a) anche a strumenti finanziari
  non ammessi a negoziazione nei mercati regolamentati, quando ciò si
  renda necessario per assicurare la tutela degli investitori.  Gli obblighi di segnalazione delle operazioni
  concluse non rappresentano una novità assoluta nel panorama normativo
  comunitario. La MiFID, tuttavia, estende la portata degli obblighi che
  trovano applicazione, salvo ulteriori estensioni da parte dei singoli Stati
  membri, agli strumenti finanziari ammessi a negoziazione nei mercati
  regolamentati dell’Unione Europea5.  4.1.5 Mercati di strumenti finanziari derivati
  sull’energia elettrica ed il gas.  Il nuovo art. 66-bis disciplina i mercati di
  strumenti finanziari derivati sull’energia elettrica ed il gas, richiamando
  in via generale le norme contenute nel TUF relative ai mercati regolamentati.
  Tuttavia, in considerazione della peculiarità del mercato del
  sottostante, è stata ravvisata, in alcune specifiche aree, la
  necessità di un coordinamento fra le Autorità coinvolte. In
  particolare:  -i provvedimenti di autorizzazione all’esercizio dei mercati
  regolamentati, di riconoscimento di mercati nonché di approvazione delle
  modifiche al regolamento del mercato sono adottati dalla Consob, d’intesa con
  l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas;  -i provvedimenti di richiesta di sospensione ed esclusione di
  strumenti finanziari ed operatori dalle negoziazioni sono adottati dalla
  Consob, sentita l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas.  L’approccio seguito vede nella sostanza il ruolo
  della Consob laddove prevalgano gli obiettivi di trasparenza, ordinato
  svolgimento delle negoziazioni e tutela degli investitori ed una competenza
  dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas in funzione delle
  generali esigenze di stabilità, economicità e
  concorrenzialità dei mercati dell’energia elettrica e del gas, nonché
  di sicurezza e efficiente funzionamento delle reti nazionali di trasporto
  dell’energia elettrica e del gas6.  5 Merita inoltre sottolineare l’eliminazione di trattamenti
  “disomogenei” fra intermediari nazionali ed intermediari esteri. Il nuovo regime
  prevede, infatti, che la Consob riceva informazioni: (i) da parte delle
  imprese di investimento italiane in merito all’operatività delle
  stesse quando essa ha ad oggetto transazioni, ovunque effettuate, su
  strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato
  europeo;  (ii) da parte delle competenti
  Autorità estere in merito all’operatività delle imprese
  d’investimento estere quando essa ha ad oggetto transazioni su strumenti
  finanziari (ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato europeo)
  per i quali un mercato regolamentato italiano rappresenta “il mercato
  più pertinente in termini di liquidità”.  6 Il medesimo articolo 66-bis precisa, inoltre, che
  nell’esercizio delle funzioni previste la Consob e l’Autorità per
  l’energia elettrica e il gas si prestano reciproca assistenza e collaborano
  tra loro anche mediante scambio di informazioni, senza che sia opponibile il
  segreto d’ufficio.   4.2 Gli
  effetti per il mercato e gli investitori: prime valutazioni.  La MiFID mira a favorire la creazione di mercati
  integrati ed efficienti, prevedendo al contempo misure per prevenire gli
  “eccessi del mercato” e tutelare gli investitori. La maggiore concorrenza fra
  trading venues e la frammentazione delle informazioni possono produrre
  una serie di effetti che, sebbene sia prematuro quantificare, meritano
  attenzione.  a) La MiFID apre alla competizione regolamentare
  fra Paesi e, all’interno di ogni Paese, fra diversi modelli di organizzazione
  dell’attività di negoziazione (MR, IS e MTF). Mercati ed intermediari
  entrano in competizione fra loro. La diversità dei meccanismi di
  negoziazione esistenti riconosce esplicitamente che un assetto regolamentare
  che favorisca una determinata sede di negoziazione rispetto ad altre non
  è in grado di soddisfare la molteplicità degli interessi e
  delle strategie di negoziazione che costituiscono la base di un mercato
  competitivo;  b) La MiFID fornisce una disciplina adeguata
  dell'accesso remoto e allarga la partecipazione ai mercati a soggetti anche
  diversi dagli intermediari. Due trend assumono particolare rilevanza: da un
  lato, un inevitabile processo di concentrazione degli intermediari e,
  dall’altro, le accresciute possibilità di accedere direttamente al
  mercato con il conseguente aumento degli operatori attivi. Tali tendenze,
  unitamente al venir meno del loro ruolo centrale (in misura peraltro da
  verificare almeno per quanto riguarda il mercato azionario), rendono
  certamente più gravoso il compito di assicurare l’integrità di
  mercato e la tutela dell’investitore. Particolare attenzione va quindi
  prestata al rischio che, in ragione della maggiore sostituibilità fra trading
  venues, si riduca l’interesse degli intermediari a preservare
  l’integrità del mercato;  c)   Il nuovo
  assetto concorrenziale e la frammentazione richiedono uno sforzo verso
  l’offerta di una maggiore quantità di informazioni sulle intenzioni
  negoziali e sulle negoziazioni concluse. Un efficace regime di trasparenza
  può consentire di raccogliere i benefici della concorrenza fra sedi di
  negoziazione, limitando al contempo l’impatto negativo sull’efficienza del
  mercato. La frammentazione del mercato potrebbe minare la
  rappresentatività dei prezzi di borsa (che hanno tradizionalmente
  rappresentato un punto di riferimento per l’esecuzione alle condizioni
  migliori). La qualità dell’informazione diviene allora un elemento
  imprescindibile e strettamente legato agli sviluppi in materia di
  consolidamento delle informazioni;  d)   In un
  mercato centralizzato come quello finora esistente, vi è un unico set
  di meccanismi e di regole di trasparenza cosicché il patrimonio informativo
  tende ad essere strutturalmente integrato e omogeneo. Allorché nuove
  piattaforme di negoziazione emergono, la situazione cambia. Il consolidamento
  delle informazioni appare necessario e la MiFID esplicitamente riconosce, ai
  fini di una concorrenza leale e di mercati efficienti e trasparenti,
  l’esigenza dei partecipanti al mercato e degli investitori di raffrontare i
  prezzi che le diverse sedi di negoziazione sono tenute a rendere pubblici. La
  MiFID peraltro, pur ribadendo l’importanza di un efficace sistema di
  consolidamento delle informazioni, lascia la sua implementazione alle
  autonome forze del mercato. La questione è di tutto rilievo
  considerato che dalla trasparenza e dal consolidamento delle informazioni
  dipendono le effettive possibilità, per l’intermediario, di ricercare
  le migliori condizioni per cliente e, per l’investitore, di verificare il
  “buon trattamento” ricevuto dall’intermediario. I nuovi scenari rendono tali
  verifiche maggiormente difficoltose anche in ragione della difficile
  comparabilità dei costi di esecuzione delle transazioni.  4.3 I costi e le opportunità per gli
  intermediari: prime valutazioni.  L’attenuarsi della dicotomia istituzionale fra intermediari
  e mercati offre agli intermediari nuove opportunità: essa consente a
  sistemi diversi dalle borse di replicare le attività delle borse e a
  queste ultime di reinventarsi come operatori di mercato competitivi.  La possibilità per le imprese di investimento
  di gestire sistemi multilaterali di negoziazione ovvero qualificarsi quali
  internalizzatori sistematici rappresenta il riconoscimento dell’importanza
  dell’attività svolta da tali soggetti nella fornitura di servizi di
  negoziazione equiparabili - seppure con i necessari distinguo - a quelli
  sinora svolti dai mercati regolamentati.  La dispersione delle negoziazioni fra varie sedi
  determina un rischio di frammentazione degli interessi di acquisto e vendita
  in rivoli di liquidità superficiali ed isolati. Ciò ha
  richiesto interventi di natura regolamentare volti a far sì che i
  benefici sopra menzionati non andassero a detrimento degli obiettivi di
  efficienza dei mercati e di tutela degli investitori.  A fronte di tali nuove opportunità e
  scenari, la MiFID ha richiesto l’implementazione di una serie di misure
  regolamentari e di vigilanza volte a minimizzare i potenziali effetti
  negativi derivanti dalla maggiore concorrenza e frammentazione delle
  negoziazioni.  In
  tale quadro si è voluto assicurare:  a) la presenza di un set adeguato di
  informazioni sulle negoziazioni e, quindi, l’efficienza del mercato:
  ciò è stato perseguito attraverso l’introduzione di nuove e
  più dettagliate norme relative alla trasparenza pre e
  post-negoziazione sulle azioni;  b)
  un’adeguata tutela degli investitori: ciò ha richiesto la
  predisposizione di norme aggiornate al nuovo contesto di riferimento e
  relative agli obblighi di best execution e gestione degli ordini dei
  clienti;  c) la disponibilità per le Autorità di
  vigilanza di un set informativo adeguato sulle operazioni concluse su
  strumenti finanziari al fine di rendere possibile lo svolgimento dei compiti
  di vigilanza: in tale contesto si colloca il nuovo regime di transaction
  reporting.  |