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Documento d’interesse   Inserito il 29-1-2007


 

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COMUNICATO STAMPA

PROFESSIONI: ANTITRUST AVVIA INDAGINE CONOSCITIVA SU ORDINI PROFESSIONALI


Per verificare se hanno abrogato le tariffe fisse o minime e consentono la pubblicità e la costituzione di società interdisciplinari tra professionisti.


L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato verificherà nei prossimi mesi se gli ordini professionali stanno recependo nei loro statuti e nei loro codici deontologici, anche alla luce della nuova normativa, i principi di concorrenza. L’indagine sarà svolta con specifico riferimento agli ordini di architetto, avvocato, commercialista e ragioniere, consulente del lavoro, farmacista, geologo, geometra, giornalista e pubblicista, ingegnere, medico e odontoiatra, notaio, perito industriale e psicologo. La verifica riguarderà in particolare l’avvenuta abolizione delle disposizioni deontologiche che contengono limitazioni alla concorrenza relative alle tariffe fisse o minime, la reale libertà per i professionisti di farsi pubblicità e di ricorrere, nel caso degli avvocati, ai patti di quota lite, e il riconoscimento della libertà di costituire società interdisciplinari tra professionisti.

Nella delibera di avvio dell’indagine, approvata nella riunione del 18 gennaio 2007, l’Autorità ricorda i numerosi interventi effettuati nel settore dei servizi professionali, compreso l’avvio di istruttorie nei confronti dei professionisti per intese restrittive della concorrenza, principi adesso incorporati nella disciplina di liberalizzazione prevista dal Decreto Bersani che ha introdotto il divieto di tariffe obbligatorie nonché abrogato il divieto di pubblicità professionale e di costituzione di società interdisciplinari tra professionisti.

Dopo l’entrata in vigore del Decreto Bersani, alcuni organismi rappresentativi dei professionisti hanno assunto decisioni che interpretano queste norme in senso restrittivo. Ugualmente non coerente alla nuova normativa sono state le modifiche alla legge notarile, relativamente agli onorari, apportate con un decreto legislativo successivo all’entrata in vigore della legge Bersani. Sono inoltre arrivate all’Autorità segnalazioni di singoli professionisti che lamentano comportamenti di alcuni organismi professionali tesi a precludere ai propri iscritti l’opportunità di avvalersi delle leve concorrenziali previste dal Decreto Bersani.

L’Autorità ricorda che l’obbligo di adeguamento dei codici deontologici entro il primo gennaio 2007, stabilito dal Decreto Bersani, ai principi di concorrenza riguarda tutti gli organismi rappresentativi di soggetti che svolgono attività professionali, siano essi costituiti nella forma di ordini e collegi, ma anche di associazioni.

Roma, 29 gennaio 2007

 

 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 18 gennaio 2007;

 

SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;

VISTO l’articolo 12, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ai sensi

del quale l'Autorità può procedere a indagini conoscitive di natura generale

nei settori economici nei quali l'evoluzione degli scambi, il comportamento

dei prezzi od altre circostanze facciano presumere che la concorrenza sia

impedita, ristretta o falsata;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217 e, in particolare, l'articolo 17,

relativo alle indagini conoscitive di natura generale;

VISTA la propria indagine conoscitiva IC15 sul settore degli Ordini e dei

Collegi Professionali conclusasi il 3 ottobre 1997;

VISTE le segnalazioni e i pareri adottati dall’Autorità ai sensi degli articoli

21 e 22 della citata legge n. 287/90 in materia di servizi professionali e, tra

questi: AS298 “Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo

sviluppo economico, sociale e territoriale”, del 20 aprile 2005, AS306

“Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni”, del 13

luglio 2005, AS316 “Liberalizzazione dei servizi professionali - Relazione

sull’attività svolta nel biennio 2004/2005”, del 16 novembre 2005;

VISTI gli articoli 1 e 2 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, coordinato con la

legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, recante “Disposizioni urgenti per

il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione

della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto

all’evasione fiscale”;

2

VISTE le richieste di intervento pervenute nelle date 18 settembre 2006, 16

novembre 2006 e 28 dicembre 2006, in cui sono segnalati comportamenti di

organismi rappresentanti di professionisti intesi a limitarne la concorrenza,

sotto il profilo della promozione dei servizi professionali e della

determinazione dei corrispettivi richiesti per i servizi medesimi;

 

CONSIDERATI i seguenti elementi:

1. Nell’ambito della propria attività istituzionale, l’Autorità è intervenuta in

più occasioni nel settore dei servizi professionali, utilizzando tutti gli

strumenti a propria disposizione. L’Autorità ha indagato il settore con

un’Indagine Conoscitiva ed ha inviato numerosi pareri e segnalazioni al

Parlamento e al Governo, sia con riferimento a singole professioni e ad

aspetti puntuali, che in relazione ad ipotesi di riforma complessiva dell’intero

settore delle attività professionali. L’Autorità, infine, è intervenuta

utilizzando i propri poteri istruttori nei confronti di comportamenti dei

professionisti e/o dei loro organismi rappresentativi configurabili come

intese restrittive della concorrenza ex art. 2 della legge n. 287/90 e dell’art.

81 del Trattato CE.

Nel corso del biennio 2004/2005, anche al fine di dare seguito alle

sollecitazioni provenienti dalla Commissione europea, l’Autorità ha

promosso occasioni di confronto con i rappresentanti delle categorie

professionali per verificare, anche con il loro ausilio, l’effettiva necessità

delle restrizioni alla concorrenza che caratterizzano il sistema. Di tale attività

si è dato conto nella Relazione sull’attività svolta nel biennio 2004/2005 del

16 novembre 2005.

2. Con legge 4 agosto 2006, n. 248, di conversione del d.l. 4 luglio 2006, n.

223 (c.d. decreto Bersani), sono state introdotte misure di promozione della

concorrenza nel settore delle professioni.

L’art. 1 della legge, nel definirne le finalità, fa riferimento

all’improcrastinabile esigenza di rafforzare la libertà di scelta del cittadino

consumatore e la promozione di assetti di mercato maggiormente

concorrenziali”, in ossequio agli articoli 3, 11, 41 e 117 Cost. “con

particolare riferimento alle materie di competenza statale della tutela della

concorrenza”. Viene, quindi, manifestata l’esigenza di adottare misure

necessarie a “garantire il rispetto degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del

Trattato istitutivo della Comunità europea”, nonché di “assicurare

3

l’osservanza delle raccomandazioni e dei pareri della Commissione

europea, dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato e delle

Autorità di regolazione e vigilanza di settore”.

3. L’art. 2 della legge citata, con riferimento alle attività libero-professionali

e intellettuali e “in conformità al principio comunitario di libera

concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi,

nonché al fine di assicurare agli utenti un’effettiva facoltà di scelta

nell’esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte

sul mercato”, prescrive l’abrogazione, a far data dall’entrata in vigore del

decreto, delle disposizioni legislative e regolamentari che prevedono i

principi e i divieti di seguito indicati.

4. L’art. 2, comma 1, lettera a), abroga le disposizioni che prevedono

l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime”, nonché “il divieto di pattuire

compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti”.

La lettera b) abroga “il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità

informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche

del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni”,

stabilendo che la pubblicità di attività professionali deve essere informata a

criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato

dall'ordine”.

La lettera c) abroga “il divieto di fornire all’utenza servizi professionali di

tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra

professionisti”, stabilendo che “l'oggetto sociale relativo all'attività liberoprofessionale

deve essere esclusivo”, che “il medesimo professionista non

può partecipare a più di una società” e che “la specifica prestazione deve

essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la

propria personale responsabilità”.

L’art. 2, comma 2-bis, sostituisce il terzo comma dell’art. 2233 c.c. nei

seguenti termini: “Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi

tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i

compensi professionali”.

5. L’art. 2, comma 3, statuisce che “le disposizioni deontologiche e pattizie e

i codici di autodisciplina” che contengono le limitazioni alla concorrenza

sopra elencate devono essere adeguate al nuovo contesto normativo entro il

1° gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla

4

medesima data, le norme deontologiche e pattizie in contrasto con quanto

previsto dal decreto sono in ogni caso nulle.

6. In sintesi, il decreto Bersani introduce il divieto di tariffe obbligatorie,

abolisce il divieto di pubblicità professionale e di costituzione di società

interdisciplinari tra professionisti, statuendo l’abrogazione di previsioni

normative che prevedono siffatte limitazioni e la nullità delle disposizioni di

natura pattizia contenenti le medesime limitazioni.

7. Nel periodo successivo all’emanazione del decreto Bersani, alcuni

organismi rappresentativi dei professionisti hanno assunto decisioni volte ad

interpretare in senso restrittivo le disposizioni sulle professioni contenute nel

decreto anzidetto.

Si noti, inoltre, che la legge notarile n. 89/1913, nella parte relativa alla

definizione degli onorari, è stata modificata con D. Lgs. 1° agosto 2006 n.

349, successivamente all’entrata in vigore del decreto Bersani e in senso non

coerente con quest’ultimo.

Infine, sono pervenute all’Autorità segnalazioni di singoli professionisti

relative a comportamenti di alcuni organismi professionali tesi a precludere

ai propri iscritti l’opportunità di avvalersi delle leve concorrenziali previste

nel decreto Bersani.

8. Attualmente il Parlamento italiano è investito dell’esame di un disegno di

legge delega, approvato dal Consiglio dei Ministri il 1° dicembre 2006, sulla

riforma delle professioni intellettuali.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il 10 gennaio 2007 il

Rapporto sui primi sei mese di attuazione della legge 248/2006”, dal quale

emerge che il medesimo Ministero sta provvedendo a raccogliere i codici

deontologici modificati ai sensi della legge suddetta.

9. In considerazione degli elementi su indicati, l’Autorità intende verificare,

tramite la presente indagine conoscitiva, anche alla luce del nuovo contesto

normativo, lo stato del recepimento dei principi di concorrenza nelle

disposizioni di natura deontologica e pattizia, con particolare riferimento

all’abolizione delle seguenti restrizioni:

- obbligatorietà di tariffe fisse o tariffe minime;

- divieto dei c.d. patti di quota lite;

- divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa;

5

- divieto di costituire società interdisciplinari tra professionisti.

10. L’obbligo di adeguamento dei codici deontologici, alla luce delle

disposizioni del decreto Bersani, incombe su tutti gli organismi

rappresentativi di soggetti che svolgono attività professionali, siano essi

costituiti nella forma di ordini e collegi, ma anche di associazioni.

11. Considerata l’ampiezza dei soggetti destinatari di tale obbligo, allo stato

l’Autorità ritiene opportuno svolgere l’attività di indagine con particolare

riguardo agli ordini e ai collegi rappresentativi delle professioni di architetto,

avvocato, commercialista e ragioniere, consulente del lavoro, farmacista,

geologo, geometra, giornalista e pubblicista, ingegnere, medico e

odontoiatra, notaio, perito industriale e psicologo1.

Tutto ciò premesso e considerato;

 

DELIBERA

di procedere, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge n. 287/90, ad

un’indagine conoscitiva riguardante il settore dei servizi professionali, con

particolare riferimento all’adeguamento dei codici deontologici delle

professioni indicate ai principi di concorrenza.

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino di cui all'articolo

26 della legge n. 287/90.

IL SEGRETARIO GENERALE

Fabio Cintioli

IL PRESIDENTE

Antonio Catricalà

 

 

 

1 Per quanto riguarda la professione di veterinario l’Autorità sta svolgendo un procedimento istruttorio

avente ad oggetto le restrizioni in materia di prezzi e di attività promozionali che incombono su tali

professionisti.