| Da toscanaeuropa.it 16 Gennaio 2008 Un credito al consumo più europeo e trasparente
 
 
 Il Parlamento ha approvato
  definitivamente la direttiva volta a promuovere il mercato unico del credito
  al consumo. E' così sancita una serie di obblighi per gli istituti di
  credito sull'informazione ai consumatori, nella pubblicità e nella fase
  precontrattuale, per agevolare la ricerca dell'offerta più
  conveniente. Chi ricorre al credito avrà il diritto di recedere dal
  contratto entro due settimane senza giustificazioni, e di rimborsare gli
  importi dovuti in anticipo versando un indennizzo. 
 Dopo i negoziati condotti dal relatore Kurt LECHNER (PPE/DE, DE), il
  Parlamento ha confermato il compromesso raggiunto tra i gruppi politici, e
  tra questi e i rappresentanti del Consiglio, sul testo della direttiva
  relativa ai contratti di credito ai consumatori. La direttiva sarà
  quindi pubblicata presto sulla Gazzetta Ufficiale e, a partire da allora, gli
  Stati membri avranno due anni per recepire e applicare le sue disposizioni.
 
 L'obiettivo del testo legislativo è di istituire un vero mercato unico
  del credito ai consumatori. Ad oggi infatti tale mercato è frammentato
  nei 27 mercati nazionali degli Stati membri, impedendo ai consumatori e ai
  creditori europei di effettuare offerte e contratti transfrontalieri e quindi
  di beneficiare dei vantaggi di un mercato unico. I crediti al consumo
  transfrontalieri, inoltre, rappresentano solo l'1% del volume totale. La
  direttiva assicura un alto livello di protezione e una corretta informazione
  dei consumatori, e migliora la chiarezza della legislazione comunitaria
  fondendo insieme le tre direttive esistenti in materia di credito ai
  consumatori
 
 Il mercato del credito al consumo riveste un ruolo importante nell'economia
  dell'UE, e il suo volume è particolarmente importante nel Regno Unito,
  in Irlanda, in Germania e in Austria. Mediamente, il credito al consumo
  rappresenta il 18% dei ricavi lordi delle banche (al dettaglio) e il mercato
  ammonta a più di 800 milioni di euro, con una crescita annua media
  dell'8%. Secondo dati della BCE citati dalla Commissione il tasso medio dei
  tassi di interessi della zona euro varia da un minimo del 6% in Finlandia al
  12% del Portogallo. In Italia è stato del 9,4%.
 
 Campo d'applicazione: crediti da 200 a 75.000 euro
 
 La direttiva dovrà applicarsi ai contratti di credito che contemplano
  generalmente il pagamento di interessi, ma non a quelli garantiti da
  un'ipoteca sui beni immobili e terreni. Il compromesso ha stabilito inoltre
  che sono esclusi i crediti per un importo totale inferiore a 200 euro o
  superiore a 75.000 euro (contro la soglia di 100.000 euro proposta
  inizialmente dal Consiglio e i 50.000 della controproposta dei deputati)..
 
 Non è stato necessario negoziare, invece, sull'esclusione di altri
  contratti di credito, fra i quali figurano quelli di locazione o di leasing
  che non prevedono obbligo di acquisto, la concessione di scoperto da
  rimborsarsi entro un mese e i crediti che non prevedono il pagamento di
  interessi o altre spese. Sono anche esclusi i crediti concessi dal datore di
  lavoro ai dipendenti senza interessi o a tassi preferenziali, quelli relativi
  alla dilazione, senza spese, del pagamento di un debito esistente e quelli
  concessi, senza interessi o a tassi di favore, a un pubblico ristretto con
  finalità di interesse generale.
 
 Se le classiche carte di credito rientrano nel campo d'applicazione della
  direttiva, ne sono invece escluse le carte di debito differito, che prevedono
  il rimborso del credito entro tre mesi e le cui spese sono irrilevanti (carte
  ricaricabili).
 
 Consumatori sempre bene informati
 
 La direttiva prevede disposizioni dettagliate riguardo all'informazione di
  base che deve essere fornita ai consumatori prima della conclusione di un
  contratto di credito. Nel caso della pubblicità, tra le informazioni
  che devono essere presentate «in forma chiara, concisa e graficamente
  evidenziata con l'impiego di un esempio», figura il tasso debitore (fisso o
  variabile, corredato delle spese addebitate), l'importo totale del credito,
  il tasso annuo effettivo globale, la durata del contratto e, se del caso,
  l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare e l'importo
  delle rate.
 
 Per quanto riguarda la fase precontrattuale, invece, il creditore deve
  fornire al consumatore, prima che questo sia vincolato dal contratto o da
  un'offerta, le informazioni necessarie per raffrontare le varie offerte,
  così da permettergli di prendere una decisione con cognizione di
  causa. Tali informazioni, devono essere fornite mediante un modulo standard
  uguale per tutta l'UE (modulo relativo alle "Informazioni europee di
  base relative al credito ai consumatori"), il cui contenuto è
  definito dalla direttiva stessa. Le informazioni riguardano il tipo di
  credito, l'identità e l'indirizzo del creditore, l'importo totale del
  credito e le condizioni di prelievo e la durata del contratto di credito.
 
 Devono comprendere, inoltre, il tasso debitore, le condizioni che ne
  disciplinano l'applicazione nonché i periodi, le condizioni e la procedura
  per la sua modifica, il tasso annuo effettivo globale e l'importo totale che
  il consumatore è tenuto a pagare, (illustrati mediante un esempio
  rappresentativo che deve riportare tutte le ipotesi utilizzate per il calcolo
  di tale tasso) e, infine, l'importo, il numero e la periodicità dei
  pagamenti che il consumatore deve effettuare. Ma anche, se del caso,
  l'esistenza di spese che il consumatore è tenuto a pagare al notaio
  all'atto della conclusione del contratto, l'eventuale obbligo di ricorrere a
  una polizza assicurativa, il tasso degli interessi in caso di ritardi di
  pagamento e le modalità di modifica dello stesso.
 
 Le informazioni devono inoltre contemplare un avvertimento circa le
  conseguenze dei mancati pagamenti, le informazioni sulle garanzie richieste,
  sull'esistenza o l'assenza del diritto di recesso e del diritto al rimborso
  anticipato. I consumatori hanno anche il diritto di ricevere gratuitamente,
  su richiesta, copia della bozza del contratto di credito, nonché del diritto
  del creditore a ottenere un indennizzo e le relative modalità di
  calcolo.
 
 Delle disposizioni specifiche riguardano gli obblighi di informazione
  precontrattuale relativi ad alcuni contratti di credito sotto forma di
  concessione di scoperto e ad alcuni contratti di credito specifici.
 
 
 Sul creditore, d'altra parte, incombe l'obbligo di verifica del merito
  creditizio del consumatore. Prima della conclusione del contratto di credito,
  il creditore dovrà valutare il merito creditizio del consumatore sulla
  base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e
  ove necessario, ottenute consultando la banca dati pertinente. Gli Stati
  membri la cui normativa prevede già una tale valutazione tramite la
  consultazione di una banca dati possono mantenere tale obbligo.
 
 Diritti di recesso e di rimborso anticipato
 
 La direttiva prevede che una serie di informazioni analoghe a quelle succitate
  debbano figurare sul contratto. Inoltre, stabilisce che Il consumatore
  dispone di un periodo di quattordici giorni di calendario per recedere dal
  contratto di credito «senza dare alcuna motivazione». Per avvalersi di tale
  diritto, il consumatore deve informare il creditore e pagare il capitale e
  gli interessi dovuti su tale capitale dalla data di prelievo del credito fino
  alla data di rimborso del capitale, non oltre 30 giorni dall'invio della
  notifica del recesso. Il creditore non ha diritto a nessun altro indennizzo.
 
 Uno dei punti più controversi della direttiva riguardava il diritto di
  rimborso anticipato, in base al quale il consumatore ha il diritto di
  adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli
  derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una
  riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi
  dovuti per la restante durata del contratto.
 
 Tra Parlamento e Consiglio è stato infine trovato un compromesso che,
  in caso di rimborso anticipato, attribuisce al creditore il diritto a un
  indennizzo. Tale indennizzo, dovrà essere «equo e oggettivamente
  giustificato» per eventuali costi direttamente collegati al rimborso
  anticipato, «sempre che il rimborso anticipato abbia luogo in un periodo per
  il quale il tasso debitore è fisso». L'indennizzo, inoltre, non
  potrà superare l'1% dell'importo del credito rimborsato in anticipo,
  se il periodo che intercorre tra il rimborso anticipato e lo scioglimento
  previsto dal contratto di credito è superiore a un anno. Se il periodo
  non è superiore a un anno, l'indennizzo non può superare lo
  0,5% dell'importo del credito rimborsato in anticipo.
   |