| HOME    PRIVILEGIA NE IRROGANTO    di Mauro Novelli     Documento d’interesse   Inserito il 4-7-2007 | |||
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  4-7-2007 Tutela
  doc per i raggiri di banche e intermediari finanziari Lo
  prevede lo schema di dlgs, attuativo della Finanziaria 2006,  oggi in pre-consiglio dei ministri Risparmiatori, indennizzi
  Consob Di
  Marco Gasparini Risparmiatori raggirati dalle banche e dagli intermediari
  finanziari saranno indennizzati dalla Consob. Lo prevede uno schema di
  dlgs che dà attuazione alla legge n. 262 del
  2005 sulla tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari. Il
  provvedimento che sarà esaminato domani in pre-consiglio
  istituisce un fondo di garanzia alimentato con le sanzioni pecuniarie
  irrogate nei confronti delle imprese e degli operatori attivi nel settore
  dell'intermediazione mobiliare e prevede l'attivazione di un meccanismo di
  conciliazione e arbitrato amministrato direttamente dalla Commissione
  nazionale per le società e la borsa. A beneficiare della nuova
  procedura di risarcimento saranno i consumatori danneggiati dalla violazione
  degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza
  stipulati nei rapporti contrattuali con la clientela. A poche
  settimane dal varo del regolamento sul fondo anti-crack finanziato dai conti
  correnti dormienti presso imprese bancarie, assicurative, sim e operatori del
  mercato il governo tende una nuova mano ai risparmiatori e introduce
  nell'ordinamento un sistema di indennizzo più rapido ed efficace
  rispetto a quello della giustizia ordinaria. Presso la Consob
  opererà, infatti, una vera e propria camera di
  conciliazione e arbitrato formata da esperti del settore (obbligatorie
  anche forme di consultazione con le associazioni dei consumatori) e
  specializzata nella risoluzione di controversie tra gli investitori non
  professionali e gli intermediari autorizzati. La procedura di conciliazione
  potrà essere attivata dal cliente mediante presentazione di una
  semplice istanza purché non sia già stato presentato reclamo all'intermediario
  o non sia scaduto il termine ordinario per
  l'impugnazione del contratto. Il procedimento dovrà rispettare i
  principi di riservatezza, imparzialità, garanzia del contraddittorio
  tra le parti e celerità. La Consob avrà infatti 40 giorni di tempo per definire la causa con un
  lodo arbitrale che avrà efficacia esecutiva immediata e potrà
  essere impugnato dinanzi al giudice civile solo per la violazione di norme e
  principi di diritto. La banca o l'intermediario riconosciuto
  responsabile della violazione degli obblighi informativi, di correttezza o
  trasparenza del contratto, dovrà pertanto risarcire il cliente. In
  caso di inerzia scatterà la garanzia del fondo gestito dalla
  Commissione che potrà poi rivalersi nei confronti dell'impresa o del
  soggetto inadempiente. Fermo restando il diritto dell'investitore di
  rivolgersi successivamente anche al giudice ordinario per il riconoscimento
  del maggior danno subito. Le risorse necessarie ad alimentare il fondo
  saranno garantite da un duplice flusso. Il versamento della metà
  dell'importo delle sanzioni pecuniarie pagate dagli
  operatori all'autorità di vigilanza e i diritti posti a carico degli
  utenti che ricorreranno alle procedure arbitrali. Sarà la stessa
  Commissione con appositi regolamenti da emanare entro un anno dall'entrata in
  vigore del decreto delegato a disciplinare l'istituzione della camera di
  conciliazione, il meccanismo di funzionamento e attivazione del fondo nonché
  la determinazione dell'indennizzo massimo che potrà essere chiesto dai
  risparmiatori. Per dare maggiore efficacia all'intero impianto normativo il dlgs prevede il ricorso a un'ulteriore procedura
  semplificata destinata a chiudersi con un 'lodo non definitivo' a favore dei risparmiatori vittime di
  violazioni 'manifestamente fondate' degli obblighi
  contrattuali. Anche questo tipo di provvedimento potrà essere
  immediatamente opposto alla banca. Un'ulteriore disposizione a tutela
  dei risparmiatori stabilisce che la clausola compromissoria inserita nei
  contratti riguardanti i servizi di investimento e quelli eventualmente
  accessori sono 'vincolanti' solo per l'intermediario. In questo modo viene
  salvaguardata la facoltà del cliente di ricorre a meccanismi di
  conciliazione diversi da quelli preventivamente concordati con l'impresa
  finanziaria incluso, naturalmente, l'arbitrato amministrato dalla Consob. |