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Documento d’interesse   Inserito il  3-2-3007


 

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TFR: guida e consigli

 

Dal Corriere della Sera  29-1-2007

 Fondi o Tfr? Sei clausole in cerca d’autore Massimo Fracaro, Paolo Golinucci

 

Tra i vantaggi della liquidazione il rendimento garantito e la flessibilità. A favore della complementare il contributo aziendale e gli sconti fiscali

I principali punti che possono frenare l’adesione alla previdenza integrativa. Qualcosa si può migliorare, ma...

 

Sono sei i principali ostacoli, spesso di carattere psicologico, che frenano la destinazione del Tfr alla previdenza complementare. Dubbi e remore comprensibili, e in qualche caso fondati. Che nascono, forse da un peccato originario. L’uso del Tfr, parte della retribuzione, per integrare la pensione. Probabilmente non c’era altra strada da percorrere. Ma il Tfr rappresenta, da sempre, un paracadute a cui è difficile rinunciare e sul quale si scaricano aspettative anche esagerate. L’adesione ai fondi comporta, però alcuni vantaggi spesso sottovalutati. Come il contributo del datore di lavoro che va ad aumentare il capitale finale. E quindi la rendita. Ecco un esame di questi sei punti sui quali sarà necessaria un’ulteriore riflessione per convincere gli scettici. Pur restando la scelta dei fondi assolutamente consigliabile se non si vuole rischiare una vecchiaia di ristrettezze. Destino inesorabile che, purtroppo, attende i giovani di oggi. 1 Il sistema è troppo rigido. Una volta entrati è impossibile uscire prima della pensione. La scelta di destinare il Tfr alla previdenza complementare è irreversibile. Prima di dire sì, quindi, è opportuno fare uno scrupoloso esame della propria situazione familiare, finanziaria, previdenziale e anche dei propri progetti di vita. Perché dai fondi si uscirà solo all’età della pensione, o al verificarsi di eventi particolarmente gravi. La norma sembra corretta in questa fase di avvio, perché se i riscatti fossero liberi, i fondi avrebbero maggiori oneri amministrativi e minori risorse investibili. E’ auspicabile, però, che una volta raggiunta una certa massa critica, si introduca qualche correttivo. Troppo lungo in assenza di ammortizzatori sociali, ad esempio, il termine di 48 mesi di disoccupazione per poter ottenere il 100% del capitale (il 50% viene dato nei primi 12 mesi, ma con penalizzazione fiscale). Altro esempio: una donna che si ritiri per curare figli o nipoti, deve aspettare 4 anni per rivedere tutti i suoi soldi. 2 Non c’è una garanzia di rendimento minimo. E quando è prevista i costi sono alti. Il Tfr offre un rendimento garantito: il 75% dell’inflazione più un punto e mezzo. In pratica offre un rendimento positivo fino a un’inflazione del 6%.

 

Con i fondi pensione nulla è garantito. I rendimenti dipenderanno dall’andamento dei mercati finanziari, dalle capacità dei gestori e dai costi. I fondi devono avere una sorta di linea garantita, ma aderendovi si deve rinunciare a quell’extra rendimento che è necessario perché diventi conveniente rinunciare al Tfr. Si investe la liquidazione sperando di avere qualcosa di più di quanto renda in azienda, non lo stesso risultato. Si potrebbero, però, prevedere linee che, pur non dando una garanzia completa, riducano al minimo la possibilità di andare incontro a rendimenti negativi. Tra le ipotesi anche la creazione di un fondo di garanzia costituito dagli intermediari. Ogni forma di tutela, però deve essere ben calibrata per evitare che poi i gestori, forti di questa garanzia, aumentino gli investimenti a rischio. Tanto l’aderente non ci perde. 3 Le disposizioni sugli acconti sono favorevoli, ma sui termini serve una interpretazione più elastica. A derendo a un fondo pensione si può incassare in ogni momento il 75% del capitale per gravi problemi di salute. Per l’acquisto della prima casa servono otto anni (come oggi per il Tfr). Termine che si calcola dall’adesione ai fondi. Una penalizzazione per i giovani. Ad esempio chi ha iniziato a lavorare nel 2000 e adesso aderisce a un fondo avrà l’anticipo solo nel 2014. I sei anni in azienda non contano. Basterebbe prevedere che l’acconto possa essere chiesto, pro quota, al datore di lavoro e al fondo a condizione che l’anzianità totale sia di 8 anni. 4 Quando si iniziano i versamenti non si conosce come verrà determinata la rendita. Solo quattro dei 31 fondi chiusi attualmente operativi hanno stabilito in base a quali parametri il capitale accumulato verrà convertito in rendita (vedi articoli qui sotto). I parametri dipendono dalle speranze di vita degli aderenti: gli attuali coefficienti di conversione hanno, quindi, una validità limitata. È corretto che i fondi non si assumano il rischio di definire oggi come trattare i pensionati di domani — se sbagliano i conti, rischiano il dissesto — ma l’incertezza non favorisce certo le adesioni. 5 Il trattamento fiscale è molto favorevole. Ma durerà? Uno dei principali vantaggi dell’adesione ai fondi è il trattamento fiscale molto favorevole.

 

La leva tributaria è lo strumento più efficace per favorire il loro decollo.

 Sembra, però, che nell’attuale maggioranza si stia pensando a una revisione di un regime considerato troppo favorevole rispetto a quello delle pensioni pubbliche. C’è da augurarsi che questo non accada. Non si possono spingere i dipendenti ad aderire alla previdenza complementare, spesso attirati dai vantaggi fiscali, e poi cambiare le regole del gioco. Serve un impegno serio a mantenere un regime favorevole, sia pure con qualche piccola correzione, per un lungo periodo di tempo. 6 Il meccanismo delle rendite non sembra essere sufficientemente protettivo in caso di decesso. Per tutelare i propri cari una volta raggiunta l’età pensionabile sarà necessario scegliere la rendita reversibile, perché in caso contrario dopo il decesso il capitale verrà incamerato dal fondo. La reversibile, però, è più bassa anche del 30% se il coniuge ha cinque anni di meno (vedi qui sotto). E il gap aumenta se la differenza di età è maggiore. Quindi i sacrifici fatti per avere una pensione di scorta possono portare ad avere una rendita inferiore alle aspettative. In caso di decesso, il capitale residuo dovrebbe, invece, essere interamente restituito agli eredi. Oggi, invece, i fondi hanno solo la facoltà di inserire questa opzione. Il meccanismo della reversibilità è corretto in campo assicurativo, ma stona quando la maggior parte del capitale è costituita dalla retribuzione. In caso di decesso il Tfr spetta sempre e comunque. Non si può perderlo solo perché viene trasformato, con un’alchimia finanziaria, in rendita.

 

29 gennaio 2007