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  NE IRROGANTO    di Mauro Novelli     Documentazione   Inserito
  il 30-5-2007 | |||
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| Disegno di legge: Misure per il cittadino
  consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali,  nonché interventi in settori di rilevanza
  nazionale.  Presentato il 16 febbraio 2007 da Bersani
  ed altri ministri. Lavori in corso Misure
  per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e
  commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale. Presentato il 16 febbraio 2007 Testo risultante dallo
  stralcio degli articoli 28, 29, 30 e 31 del disegno di legge n. 2272,
  deliberato dall'Assemblea il 17 aprile 2007 Già
  articoli 28, 29, 30 e 31 del disegno di legge n. 2272, stralciati con
  deliberazione dell'Assemblea il 17 aprile 2007 
 XV LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI N. 2272 
 
 Pag. 1 DISEGNO DI LEGGE presentato dal ministro dello sviluppo economico (BERSANI) dal vicepresidente del consiglio dei ministri (RUTELLI) dal ministro della pubblica istruzione (FIORONI) e dal ministro per le politiche europee (BONINO) di concerto con il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali (LANZILLOTTA) con il ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione (NICOLAIS) con il ministro dell'economia e delle finanze (PADOA SCHIOPPA) con il ministro dell'interno (AMATO) con il ministro dei trasporti (BIANCHI) e con il ministro delle infrastrutture (DI PIETRO) Misure per il cittadino
  consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali,
  nonché interventi in settori di rilevanza nazionalePresentato il 16
  febbraio 2007
 Pag. 2 
 Onorevoli Deputati! - Il disegno di legge proposto
  è finalizzato a promuovere lo sviluppo economico del Paese,
  intervenendo su tre ambiti tra loro connessi: l'apertura del mercato alla
  concorrenza, la tutela dei consumatori, in particolare nelle condizioni di
  mercato asimmetriche e di fronte ai poteri economici forti, e la riduzione e
  la semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese,
  al fine di accrescere la competitività del sistema produttivo
  nazionale e di contribuire alla crescita economica.  
 Pag. 3 generalità dei consumatori dalle inaccettabili disparità
  di trattamento da parte dei grandi gruppi economici.  
 Pag. 4 
 
 Pag. 5 di liberalizzazione e di promozione della concorrenza, il
  presente articolo, da un lato, unifica i profili professionali di agente di
  affari in mediazione, agente immobiliare, agente d'affari, agente e
  rappresentante di commercio, mediatore marittimo, spedizioniere e
  raccomandatario marittimo nella nuova categoria degli intermediari
  commerciali e di affari; dall'altro, richiede per l'esercizio della relativa
  attività unicamente una dichiarazione di inizio di attività (da
  presentare alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
  competente per territorio e, per conoscenza, alla questura), corredata delle
  autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei
  requisiti soggettivi, morali, professionali, tecnici e finanziari, ove
  prescritti dalla legislazione vigente, alla quale consegue, verificato il
  possesso dei requisiti, l'iscrizione nel repertorio delle notizie economiche
  e amministrative (REA), tenuto presso le camere di commercio, e la
  contestuale attribuzione della qualifica.  a) garantire l'apertura e la liberalizzazione di un mercato a favore di un intero settore produttivo del Paese che, a differenza dei produttori dei singoli pezzi di ricambio, è ancora irrigidito da una regolamentazione obsoleta e onerosa che ne impedisce la crescita e lo sviluppo in Italia; b) assicurare una significativa semplificazione amministrativa a favore del cittadino-consumatore proprietario del veicolo, che intenda apportarvi modifiche al fine di personalizzarlo. Sono due le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive del veicolo che possono essere previste: la sostituzione del singolo componente o di un intero sistema di componenti (singole parti che interagiscono per garantire il funzionamento di un determinato meccanismo). Alla prima categoria, appartiene la maggior parte degli accessori e della componentistica (il 
 Pag. 6 cosiddetto «tuning»), mentre alla seconda
  appartengono quelle modifiche di sistema (più componenti) che
  rappresentano, al contrario, un settore di nicchia con volumi decisamente
  minori (anche in considerazione dell'alto costo dei prodotti esistenti). In
  Italia, come è noto, la materia risulta disciplinata in modo
  fortemente restrittivo e penalizzante; l'articolo 78 del citato decreto
  legislativo 30 aprile 1992, n. 285, infatti, prevede - qualora si apportino
  modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali o ai dispositivi di
  equipaggiamento o al telaio - una visita e una prova presso gli uffici della
  Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti
  terrestri del Ministero dei trasporti, previo rilascio da parte della casa
  costruttrice di un nulla osta che può essere comunque negato anche per
  motivi diversi da quelli tecnici e che impedisce di fatto, il più
  delle volte, di eseguire le modifiche. L'attuale formulazione dell'articolo
  78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dell'articolo 236 del
  relativo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16
  dicembre 1992, n. 495, è in netto contrasto con il principio di libera
  concorrenza delle attività economiche secondo condizioni di pari opportunità
  e con quello di libera circolazione delle merci e dei servizi, che consentono
  di assicurare ai consumatori finali un'effettiva facoltà di scelta dei
  prodotti offerti sul mercato. Quanto sopra è reso evidente dalla
  circostanza che mentre il nostro Paese non può rifiutare
  l'immatricolazione di un veicolo omologato in un altro Paese membro
  dell'Unione europea, un componente - pur se omologato in un altro Paese
  membro dell'Unione europea, o, quanto meno, perfettamente rispondente nelle
  sue caratteristiche tecniche agli standard contenuti nelle direttive
  comunitarie e dotato di una certificazione tecnica che ne attesta il positivo
  inserimento per singolo modello di veicolo - non può essere montato
  senza una visita e una prova e senza il nulla osta della casa costruttrice
  del veicolo. È fin troppo evidente che il previsto nulla osta non
  tutela l'aspetto tecnico - e cioè la sicurezza attiva e passiva del
  veicolo -, che è garantito dalla certificazione di cui il componente
  è dotato, ma l'interesse commerciale della casa costruttrice del
  veicolo, in stridente contrasto con i citati princìpi comunitari.  
 Pag. 7 
 
 Pag. 8 produttive la struttura amministrativa unica di
  riferimento.  
 Pag. 9 problematica, relativa alla necessità di ridurre e
  di semplificare gli adempimenti amministrativi connessi alla localizzazione,
  alla realizzazione e alla messa in esercizio dei nuovi impianti produttivi,
  salvaguardando al contempo le esigenze di tutela della salute, della
  sicurezza, dell'ambiente e dei beni culturali e ambientali.  
 Pag. 10 italiano, né ad operazioni di deregulation
  deleterie per la tutela dei diritti della persona e dell'ambiente, ma deve,
  viceversa, misurarsi con una più difficoltosa, ma ben più
  efficace attività di individuazione e abbattimento di tutti gli
  adempimenti amministrativi non giustificati da interessi pubblici primari,
  valorizzando le reciproche responsabilità dell'imprenditore e
  dell'amministrazione.  
 Pag. 11 vigente. Il medesimo articolo prevede che le regioni e gli
  enti locali si adeguino, quanto alla disciplina e ai procedimenti di propria
  competenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni
  del presente capo.  
 Pag. 12 l'organismo sia successivamente ceduta a un soggetto
  diverso da un altro organismo simile. Il secondo obiettivo della delega, come
  si è detto, è quello di favorire l'accesso di nuovi titoli al
  mercato borsistico. A tal fine viene introdotta una disciplina agevolativa
  permanente per la deduzione dal reddito d'impresa, ferma restando la
  deduzione già applicabile in base alle ordinarie regole, delle spese
  sostenute per l'ammissione alle negoziazioni in mercati regolamentati, ovvero
  in sistemi di scambio organizzati dell'Unione europea e dei Paesi aderenti
  allo Spazio economico europeo. Importa notare che anche in questo caso sono
  previste la fissazione di un limite massimo alla deduzione da parte del
  legislatore delegato e, inoltre, la facoltà di ripartire la deduzione
  nell'arco di più esercizi fino a un massimo di tre. Anche questa
  misura, al pari della prima, ha carattere permanente, ritenendosi che la
  crescita del numero delle società quotate sia un obiettivo strategico
  da perseguire in funzione dello sviluppo e della ripresa economica.  
 Pag. 13 per le imprese. I commi 2 e 3 semplificano le
  modalità di produzione di procure speciali per il compimento di
  determinati atti nei confronti della pubblica amministrazione. In attuazione
  dei princìpi di semplificazione per le imprese e con l'obiettivo di
  far conseguire risparmi di spesa alle stesse, viene consentito di redigere le
  procure speciali in carta semplice, senza necessità di autenticazione
  della firma. L'identità e la veridicità della procura sono
  garantite dall'allegazione della copia fotostatica di un documento del
  rappresentato, sottoscritta da quest'ultimo. Infine, il comma 4, concernente
  le procure per atti telematici nei confronti delle pubbliche amministrazioni,
  intende consentire il rilascio di un'apposita procura per tali atti, con
  modalità semplificate, assicurando comunque che l'esercizio della
  stessa avvenga nel pieno rispetto delle regole di sicurezza informatica
  richieste dalla normativa. La pubblicità del rilascio della procura
  è assicurata dalla pubblicazione del contenuto del certificato digitale
  rilasciato al procuratore nel registro delle imprese, garantendo
  altresì che venga data idonea pubblicità anche ai casi di
  revoca o di modifica dei poteri conferiti, secondo le previsioni di cui
  all'articolo 2207 del codice civile.  
 Pag. 14 più congruo per iniziative legislative di
  revisione, consentendo ancora la possibilità di iscrizione ai predetti
  istituti. Si è creata, d'altronde, una notevole incertezza in ordine
  alla congruità della formazione assicurata dai futuri licei
  tecnologici ed economici rispetto a quella degli attuali istituti tecnici e
  professionali, ai fini della preparazione specifica dei giovani per l'accesso
  al mercato dell'occupazione. Non vanno inoltre sottovalutati i negativi
  riflessi che tale situazione determina anche per le aspettative e la
  funzionalità delle imprese, che vedono in tale modo diminuire le
  possibilità di reclutamento di giovani già formati per
  l'impiego lavorativo in quanto dotati delle necessarie competenze
  tecnico-professionali richieste dal mondo produttivo e dei servizi. In
  considerazione del ruolo strategico di tale settore di istruzione si
  potrebbe, quindi, determinare un effetto negativo sulla stessa
  competitività delle imprese, sulla valutazione della convenienza ad
  investire in Italia e sulla programmazione a breve e medio periodo
  dell'attività del mondo imprenditoriale, con particolare riferimento
  al settore delle piccole e medie imprese.  a) la riduzione del numero degli attuali indirizzi di studio e il loro ammodernamento nell'ambito di ampi settori tecnico-professionali, articolati in un'area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo; b) la scansione temporale dei percorsi e i relativi risultati di apprendimento; c) la previsione di un monte ore di lezioni sostenibile per gli allievi e il conseguente riassetto delle discipline di insegnamento con un più ampio spazio per le esperienze di laboratorio, di stage e di tirocini; d) l'orientamento agli studi universitari e al sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore.       Al
  riguardo va precisato che l'adozione di regolamenti ministeriali in materia
  di assetti ordinamentali dei corsi di istruzione era già prevista
  dall'articolo 205 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297
  del 1994. Il comma 3 prevede l'adozione di apposite linee guida, predisposte
  dal Ministro della pubblica istruzione e definite in sede di Conferenza
  unificata, per realizzare raccordi organici tra i percorsi degli istituti
  tecnico-professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale
  attuati dalle strutture formative previste dall'articolo 1, comma 622, della
  legge 27 dicembre 2006, n. 296, e per il conseguimento di qualifiche e
  diplomi professionali di competenza delle regioni, rispondenti ai livelli
  essenziali delle prestazioni di cui al capo III del decreto legislativo n.
  226 del 2005, compresi in un apposito repertorio nazionale. Il comma 4
  prevede in via generale la possibilità di provvedere, con appositi
  regolamenti ministeriali, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
  legge n. 400 del  
 Pag. 15 legislativo n. 226 del 2005. Con analoghi regolamenti si
  provvede anche per quanto riguarda gli adempimenti relativi agli istituti
  tecnico-professionali previsti dal presente articolo. La materia, pertanto,
  non è più oggetto di regolamenti governativi di
  delegificazione, così come previsto dalla legge n. 53 del 2003,
  bensì di regolamenti ministeriali.  a) valorizzazione del collegamento delle scuole con le comunità locali e attuazione delle disposizioni in materia di autonomia scolastica; b) possibilità per le scuole di far partecipare agli organi collegiali e alla giunta esecutiva rappresentanti delle autonomie locali, delle università, delle associazioni, delle fondazioni e delle organizzazioni rappresentative del mondo economico, del terzo settore, del lavoro e delle realtà sociali e culturali presenti nel territorio; c) attribuzione alla giunta esecutiva di funzioni di supporto e collaborazione, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio di circolo o di istituto, in materia economico-finanziaria e di gestione amministrativo-contabile delle scuole e di gestione delle risorse derivanti da donazioni o da altri contributi; d) possibilità di istituire all'interno di ciascuna istituzione scolastica un comitato tecnico, deputato a coadiuvare e a controllare la corretta attuazione del piano dell'offerta formativa durante l'intero anno scolastico; e) previsione di appositi corsi di formazione per dirigenti scolastici e per direttori dei servizi generali e amministrativi, organizzati dall'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica, finalizzati al più efficace esercizio delle rispettive funzioni, da finanziare con una quota parte delle risorse di bilancio previste per la formazione.       L'articolo
  30 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della
  pubblica istruzione, di un apposito fondo, denominato «Fondo perequativo»,
  destinato ad assicurare alle istituzioni scolastiche l'assegnazione
  perequativa prevista dall'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997. I
  criteri per l'assegnazione delle risorse alle scuole sono definiti con
  decreto del Ministro, mentre la consistenza annuale del Fondo è
  fissata nella misura del 5 per cento della dotazione relativa al Fondo per
  l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi
  perequativi, di cui all'articolo 1 della legge n. 440 del 1997.  
 Pag. 16 l'articolo 1, comma 5, della legge n. 228 del 2006, per
  l'adozione di disposizioni correttive o integrative del decreto legislativo
  n. 226 del 2005.  a) progressiva «dematerializzazione» dei pagamenti nei confronti della pubblica amministrazione, da attuare con la previsione dell'obbligo, per quest'ultima, di attrezzarsi per consentire pagamenti con modalità elettroniche nonché attraverso servizi telematici e telefonici; 
 Pag. 17 b) introduzione graduale, sostenuta da opportuni incentivi anche di natura fiscale, del sistema di pagamento elettronico nei confronti dei soggetti incaricati di servizi pubblici, delle banche, delle assicurazioni e di altri soggetti appartenenti a specifiche categorie economiche; c) previsione di un limite massimo, superato il quale gli emolumenti per prestazioni lavorative (stipendi, pensioni) e i compensi comunque corrisposti in via continuativa non possono essere erogati in contanti o con assegni; d) previsione di misure agevolative per ridurre i costi di gestione dei pagamenti effettuati con sistemi elettronici, anche mediante la previsione di incentivi fiscali nonché la revisione, per i conti caratterizzati da un ridotto rilievo finanziario e da un limitato impatto amministrativo, della disciplina concernente l'imposta di bollo gravante sui servizi bancari; e) superamento dell'obbligo di trasmissione dell'elenco dei clienti e dei fornitori conseguente all'utilizzo di sistemi di fatturazione elettronica che facilita il suddetto adempimento da parte dei titolari di partita IVA.       L'articolo
  34 prevede che non è più necessario rinnovare ogni anno la
  domanda per ottenere l'indennità mensile di frequenza a beneficio
  degli invalidi civili minori che frequentino scuole pubbliche o private di
  ogni ordine e grado. Si prevede il solo obbligo, a carico del legale
  rappresentante del minore, di comunicare all'Istituto nazionale della
  previdenza sociale (INPS) l'eventuale cessazione della frequenza.  
 Pag. 18 telematico con le Forze di polizia. Nel nostro Paese, peraltro, esiste anche il pubblico registro automobilistico, dove i veicoli, pur già registrati nell'archivio nazionale dei veicoli, devono essere nuovamente registrati a cura dei proprietari, in conformità alla disciplina civilistica dei beni mobili registrati, che prevede la trascrizione, fra gli altri, dei contratti di trasferimento della proprietà e costitutivi o modificativi di diritti reali immobiliari, ai fini dell'opponibilità nei confronti dei terzi, per dirimere i possibili conflitti fra gli interessati al medesimo bene, secondo una complessa disciplina giuridica. L'inclusione degli autoveicoli fra i beni mobili registrati (ai sensi dell'articolo 2683, numero 3), del codice civile), con il conseguente obbligo di iscrizione nel pubblico registro automobilistico previsto dal regio decreto n. 1814 del 1927, sembra peraltro poter essere rivisitata in considerazione dei notevoli mutamenti che hanno caratterizzato il ruolo e la diffusione degli autoveicoli, che si sono moltiplicati e che hanno visto vertiginosamente aumentare la velocità di circolazione giuridica (più di 6 milioni di immatricolazioni e di successivi trasferimenti di proprietà all'anno), amplificando enormemente i problemi di tutela della sicurezza della circolazione, anche sotto il profilo della identificabilità del responsabile della circolazione di ogni singolo veicolo. Parallelamente, è venuta scemando, nell'attuale società, la rilevanza dei medesimi veicoli sotto il profilo della garanzia dei crediti e l'istituto dell'iscrizione immobiliare è divenuto del tutto desueto. Il fatto è che, ormai, quasi più nessuno iscrive ipoteche sui veicoli e quasi tutti, invece, preferiscono più moderni ed efficienti sistemi di finanziamento all'acquisto. Il regime della trascrizione dei contratti e degli atti indicati nel pubblico registro automobilistico e dell'iscrizione dei veicoli in entrambi i registri ha evidenziato, nel corso degli anni, gravissimi problemi quanto alla inammissibile durata delle procedure, alla complessità e all'onerosità degli adempimenti per gli interessati e alla sostanziale inefficacia rispetto alla tutela degli interessi pubblici. In particolare, la scelta che si impone è quella dell'abolizione dell'obbligo di iscrizione e di trascrizione nel pubblico registro automobilistico, disposto dal codice civile, che si sovrappone all'altra secondo una complessa disciplina, non più attuale, afferendo a un regime di circolazione giuridica e di garanzia dei crediti non rispondente alle odierne esigenze del commercio giuridico, e neppure idoneo a garantire la perseguita tutela delle parti contraenti e dei terzi alla luce dei numerosissimi episodi di truffa in danno dei consumatori, connessi alla ripetuta vendita del veicolo prima della trascrizione, o di intestazione di decine di veicoli a cittadini ignari, talvolta ad opera della criminalità organizzata per dissimulare il proprio patrimonio, nonché alla luce degli altri innumerevoli ulteriori inconvenienti riscontrati, ad esempio, in caso di fallimento del concessionario dopo la vendita e il pagamento del prezzo, ma prima della relativa trascrizione. Tutti gli episodi descritti, in realtà, trovano una matrice comune nella stessa natura dell'istituto giuridico derivante dalla qualificazione di «bene mobile registrato» che si va ad eliminare, la quale impone, a fini di opponibilità ai terzi, la successiva trascrizione di un atto contrattuale già perfetto ed efficace fra le parti, oltretutto oggi sottoposto a verifica notarile, con i conseguenti relativi oneri finanziari, ma limitatamente all'accertamento dell'identità del solo venditore. Risultano, pertanto, ampiamente superati sia il regime giuridico di circolazione, già venuto meno, ad esempio, per le imbarcazioni di minore dimensione, sia il pubblico registro automobilistico, a cui va peraltro riconosciuto di avere svolto, a decorrere dagli anni venti dello scorso secolo, un ruolo fondamentale nel tentativo, poi ampiamente riuscito, di far diventare l'auto un bene di massa attraverso la rateizzazione del prezzo di acquisto con garanzia ipotecaria. La descritta anomalia dell'attuale assetto giuridico, organizzativo e procedimentale produce lungaggini burocratiche a costi elevati, colpisce le operazioni di compravendita dei veicoli, ostacola la naturale espansione del mercato dell'auto, crea difficoltà 
 Pag. 19 all'industria e agli operatori. Un ulteriore grave
  ostacolo alla circolazione giuridica degli autoveicoli è costituito
  dai pesanti oneri economici connessi, causati dall'apposizione delle marche
  da bollo sugli atti afferenti ad entrambi i registri e sulle relative domande
  e dalle tariffe amministrative applicate. Ciò appare particolarmente
  grave rispetto all'attuale esigenza di un rapido ricambio del parco auto
  circolante, al fine di limitare l'inquinamento ambientale e di garantire la
  sicurezza stradale, in conformità alle prescrizioni comunitarie. Solo
  attraverso una maggiore facilità e fluidità della compravendita
  dei vecchi veicoli già a norma sarà, infatti, possibile
  innescare un circuito economico in grado di favorire anche l'acquisto dei
  veicoli di nuova fabbricazione, con indubitabili vantaggi ambientali ed
  economico-occupazionali. Sotto entrambi i profili, risulta quindi necessario
  procedere lungo la linea di riforma già individuata dal Governo con il
  citato disegno di legge atto Camera n. 6956 della XIII legislatura, per
  completare e integrare il processo di semplificazione regolamentare,
  eliminando radicalmente il regime giuridico di bene mobile registrato
  relativamente agli autoveicoli, mediante l'abrogazione delle relative
  disposizioni del codice civile e quindi del citato articolo 2683, lettera c),
  e delle altre disposizioni di legge che finora impongono l'iscrizione e la
  trascrizione nel pubblico registro automobilistico, facendo venire meno,
  conseguentemente, le relative imposte di bollo, che oggi gravano pesantemente
  sulla compravendita degli autoveicoli. In conclusione, il provvedimento
  riconduce la disciplina degli autoveicoli al comune regime dei beni mobili,
  concentrando nell'archivio nazionale dei veicoli, che ha già
  dimostrato di assolvere egregiamente le proprie funzioni in materia di
  circolazione, anche le attuali ineludibili esigenze di certezza circa la
  titolarità dei diritti relativi; lo stesso archivio, in particolare, include
  già i dati relativi ai trasferimenti di proprietà e alle
  principali vicende giuridiche del bene; risulta pertanto sufficiente
  prevedere l'annotazione di talune ulteriori vicende giuridiche, quali il
  sequestro conservativo e il pignoramento. La nuova disciplina, al contrario
  del precedente sistema, sancisce la predetta esigenza di pubblicità
  sanzionando in via amministrativa la mancata annotazione sulla carta di
  circolazione e la mancata registrazione dei relativi dati nell'archivio
  nazionale dei veicoli e attribuendo ai precedenti dati, in armonia con la
  nuova qualifica del bene, un mero valore di pubblicità a fini di sola
  notizia sotto il profilo civilistico.  a) eliminando, per i veicoli stradali, il regime giuridico del bene mobile registrato; b) abolendo, di conseguenza, il pubblico registro automobilistico; c) attribuendo al già esistente archivio nazionale dei veicoli un valore analogo a quello rivestito dai corrispondenti archivi degli altri Stati europei; d) riducendo, in definitiva, i tempi e i costi delle pratiche automobilistiche, per riportarle a livelli di efficienza confrontabili con quelli degli altri Paesi.       L'articolo
  36 dispone, in relazione ai veicoli stradali, il superamento del regime
  giuridico previsto dal codice civile per i beni mobili registrati;
  conseguentemente è abolito il pubblico registro automobilistico presso
  l'Automobile Club d'Italia, che è sostituito in tutti i riferimenti
  normativi dall'archivio nazionale dei veicoli già esistente presso il
  Ministero dei trasporti.  
 Pag. 20 
 
 Pag. 21 RELAZIONE TECNICA (Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni). Titolo I Imprese
  e professioni più libere (articoli da          Le
  norme in esame prevedono l'eliminazione di ostacoli ad attività
  commerciali (articolo 1), nell'intermediazione commerciale e di affari
  (articolo 2), l'applicazione del principio comunitario di libera concorrenza
  al settore della componentistica dei veicoli a motore (articolo 3), alle
  misure della distribuzione del GPL (articolo 4), la verifica della
  liberalizzazione dei servizi a terra degli aeroporti civili (articolo 5),
  alcune norme di principio e la previsione di una indagine conoscitiva in
  materia di trasporto ferroviario (articolo 6), alcune misure per la
  liberalizzazione dei servizi di trasporto locale di carattere innovativo -
  con ciò intendendosi servizi quali l'uso multiplo, la condivisione di
  veicoli e il trasporto ecologico - (articolo 7) e il riordino, senza maggiori
  oneri per il bilancio dello Stato, degli incentivi non fiscali in favore
  delle imprese operanti nel settore del gas naturale (articolo 8).  Titolo II - Impresa più facile. Capo
  I - Abolizione e semplificazione degli adempimenti amministrativi per gli
  impianti produttivi (articoli da          L'articolo
  9 stabilisce i nuovi princìpi generali per il procedimento presso lo
  sportello unico per le attività produttive.  
 Pag. 22 di controllo nel territorio a tutela degli interventi
  pubblici della comunità locale e dei diritti dei cittadini.  Capo
  II - Ulteriori misure per le imprese (articoli da          Il
  capo disciplina misure di semplificazione dell'attività
  amministrativa.  
 Pag. 23 
 Titolo III Scuola,
  imprese e società (articoli da          L'articolo
  28 prevede norme generali in materia di istruzione tecnico-professionale e
  dunque non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.  Titolo IV Cittadino
  e consumatore (articoli da          L'articolo
  32, eliminando la clausola di massimo scoperto e sanzionando con la
  nullità l'inserimento di clausole contrattuali aventi questo oggetto,
  non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.  Titolo V Semplificazione
  del regime della circolazione giuridica dei veicoli (articoli da  Le norme in esame riguardano la semplificazione in materia di circolazione giuridica dei veicoli e, in particolare: l'articolo 35 disciplina la portabilità della targa, che diviene personale; 
 Pag. 24 l'articolo 36 dispone la modifica del regime giuridico di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, prevedendo, per gli atti opponibili ai terzi, la registrazione presso l'archivio nazionale dei veicoli e l'abolizione del pubblico registro automobilistico; l'articolo 37 prevede che al personale del pubblico registro automobilistico vengano applicate le procedure di mobilità previste dagli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001; l'articolo 38 conferma l'applicazione dell'imposta di trascrizione già prevista dall'articolo 56 del decreto legislativo n. 446 del 1997; l'articolo 39 reca norme di attuazione; l'articolo 40 prevede l'applicazione di sanzioni amministrative nei casi specificati dalla norma; l'articolo 41 reca modificazioni, abrogazioni e disposizioni transitorie. Tutte le sopra specificate norme non comportano alcun onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica. In particolare l'articolo 39 prevede, in via cautelativa, che con uno o più regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano dettate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, tutte le disposizioni per la disciplina dei nuovi procedimenti e le norme transitorie eventualmente necessarie, garantendo l'invarianza degli oneri, con specifico riguardo alla quota di risorse finanziarie attualmente derivanti dall'attività del pubblico registro automobilistico, ove destinate al funzionamento dello stesso. Titolo VI Norme finali (articoli 42 e 43).         L'articolo
  42 dispone in merito alla collaborazione tra Stato, regioni e autonomie
  locali.  
 Pag. 25 DISEGNO DI LEGGE Titolo I IMPRESE E PROFESSIONI PIÙ LIBERE Art. 1. (Eliminazione di ostacoli alle attività commerciali).       1.
  Al fine di garantire la libertà di concorrenza in condizioni di pari
  opportunità sul territorio nazionale e il corretto e uniforme
  funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali
  migliori condizioni di accesso all'acquisto di prodotti e di servizi sul
  territorio nazionale e alle attività di distribuzione commerciale e di
  servizio, non possono essere poste limitazioni alla possibilità di
  abbinare nello stesso locale o nella stessa area la vendita di prodotti e di
  servizi complementari e accessori rispetto a quella principale o originaria,
  fatti salvi il rispetto delle norme urbanistiche, edilizie,
  igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la distinzione
  fra settore merceologico alimentare e non alimentare. Tale principio si
  applica anche alla distribuzione dei carburanti.  
 Pag. 26 statali incompatibili con le disposizioni di cui ai commi
  1 e 2.  Art. 2. (Attività di intermediazione commerciale e di affari). 1. Sono considerate attività di intermediazione commerciale e di affari le seguenti: a) agente di affari in mediazione; b) agente immobiliare; c) agente d'affari; d) agente e rappresentante di commercio; e) mediatore marittimo; f) spedizioniere; g) raccomandatario marittimo.       2.
  Le attività di cui al comma 1, salvo quanto previsto dal comma 5,
  possono essere svolte previa presentazione della dichiarazione di inizio di
  attività, ai sensi della normativa vigente, alla camera di commercio,
  industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, corredata
  delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei
  requisiti soggettivi, morali, professionali, tecnici e finanziari, ove
  prescritti dalla legislazione vigente.  
 Pag. 27 cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
  1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando ad essi la qualifica di
  intermediario distintamente per tipologia di attività.  
 Pag. 28 Art. 3. (Componentistica dei veicoli a motore). 1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza delle attività economiche secondo condizioni di pari opportunità e al principio di libera circolazione delle merci e dei servizi, al fine di assicurare ai consumatori finali un'effettiva facoltà di scelta e di comparazione dei prodotti offerti sul mercato, le modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore sono consentite senza un preventivo nulla osta della casa costruttrice del veicolo e senza una visita e una prova presso i competenti uffici della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero dei trasporti, qualora vengano rispettate le seguenti condizioni: a) ciascun componente deve essere certificato da una relazione tecnica di un ente a ciò abilitato che attesti, per singolo modello di veicolo, la possibilità di esecuzione della sostituzione; b) la relazione tecnica di cui alla lettera a) deve essere redatta sulla base di collaudi e di prove effettuati in conformità alle disposizioni tecniche previste dai regolamenti internazionali ECE-ONU e dalle direttive comunitarie e deve certificare che le caratteristiche tecniche e funzionali dei componenti sono equivalenti o superiori a quelle originarie in dotazione al veicolo nel rispetto della sicurezza attiva e passiva del veicolo stesso. 2. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dei trasporti, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, che individua i casi nei quali la sostituzione, fermo restando il pieno rispetto degli adempimenti di cui al comma 1, lettere a) e b), necessita di una verifica da effettuare a cura degli uffici provinciali dalla citata Direzione generale per la motorizzazione, che devono 
 Pag. 29 certificare la corretta installazione, aggiornare la carta
  di circolazione e darne comunicazione agli uffici dell'archivio nazionale dei
  veicoli soltanto ai fini di eventuali conseguenti adempimenti fiscali.  Art. 4. (Misure per la distribuzione del GPL). 1. Dopo l'articolo 16 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, è inserito il seguente: «Art. 16-bis. - (Locazione dei serbatori di GPL installati presso gli utenti). - 1. Le aziende distributrici di GPL, proprietarie 
 Pag. 30 dei serbatoi installati presso gli utenti, devono
  concederli in locazione. Il locatario ha facoltà di acquistare il gas
  in regime di libera concorrenza e il proprietario non ha alcun diritto di
  esclusiva per quanto concerne i rifornimenti. I serbatoi possono essere
  rimossi a richiesta del locatario, decorsi cinque anni dalla loro
  installazione, a cura e a spese del locatore. Alla scadenza, il contratto di
  locazione è rinnovato automaticamente per altri cinque anni, salva
  disdetta comunicata dal locatario mediante lettera raccomandata con avviso di
  ricevimento almeno sei mesi prima della scadenza. L'Autorità per
  l'energia elettrica e il gas vigila affinché il canone per la locazione sia
  tale da far conseguire un ragionevole utile al locatario, in relazione
  all'investimento effettuato, con l'esclusione di possibili rendite di
  posizione. Agli adempimenti amministrativi relativi all'installazione e alla
  gestione del serbatoio e alla relativa assicurazione provvede l'azienda che
  ne ha la proprietà.  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono abrogati i commi 7 e 8 dell'articolo 18 del medesimo decreto legislativo n. 128 del 2006, nonché ogni norma di legge o di regolamento statali in contrasto con il citato articolo 16-bis. Art. 5. (Verifica della liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili). 1. Il Ministero dei trasporti, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in 
 Pag. 31 vigore della presente legge, verifica il grado di
  liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili.  Art. 6. (Misure in materia di trasporto ferroviario).       1.
  La disciplina del settore del trasporto ferroviario è informata ai
  seguenti princìpi: separazione fra autorità regolatrice e
  gestore della rete; efficiente gestione della rete, anche attraverso
  l'allocazione non discriminatoria della capacità di rete e dei
  terminali delle merci e dei passeggeri; professionalità e capacità
  organizzativa degli operatori privati che intendono prestare il servizio di
  trasporto pubblico di passeggeri e di merci su rotaia e utilizzare le
  infrastrutture in possesso del gestore, sulla base di contratti di servizio a
  condizioni uniformi e non discriminatorie; destinazione di quota parte dei
  proventi dei contratti di servizio relativi all'utilizzo della rete
  ferroviaria alla manutenzione del materiale rotabile.  
 Pag. 32 a incentivare l'efficienza del gestore della rete
  ferroviaria e a garantire l'allocazione non discriminatoria della
  capacità della rete e dei terminali delle merci e dei passeggeri,
  nonché sul mercato del materiale rotabile. A seguito dell'indagine
  conoscitiva, da concludere entro sei mesi dall'avvio, il Ministero dei
  trasporti adotta i provvedimenti amministrativi necessari a garantire
  l'effettiva liberalizzazione del settore e ordina al gestore della rete di
  porre in essere tutti gli atti organizzativi necessari a garantire l'accesso
  alla rete da parte di soggetti terzi aventi i requisiti imprenditoriali
  occorrenti e prefissati per lo svolgimento del servizio pubblico di trasporto.
   Art. 7. (Misure in materia di trasporto innovativo). 1. Al fine della tutela della concorrenza, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, e allo scopo di promuovere la funzionale crescita e l'innovazione del settore del trasporto locale, il rilascio di licenze e di autorizzazioni per la prestazione di servizi di trasporto pubblico locale innovativo non è soggetto a limitazione numerica. Per trasporto pubblico locale innovativo si intendono i servizi quali uso multiplo, condivisione dei veicoli, trasporto ecologico e trasporto per categorie disagiate. 
 Pag. 33 
 a) all'elencazione dei servizi offerti e alle relative formule di pagamento e abbonamento; b) ai livelli minimi del servizio offerto, con particolare riferimento a fasce orarie di prestazione e a frequenza dei trasporti; c) alle modalità di prenotazione del servizio, di raccolta e di smistamento delle richieste mediante centralini telefonici, rete internet e telefonia mobile; d) alle modalità di rendicontazione e di fatturazione del servizio; e) ad ogni altro elemento ritenuto utile per il miglioramento dei livelli qualitativi del servizio.       5.
  I prestatori del servizio di trasporto pubblico locale innovativo sono tenuti
  all'osservanza delle prescrizioni adottate dal comune nella carta dei servizi
  di trasporto pubblico locale innovativo di cui al comma 4 e, nel caso di
  violazione delle prescrizioni stesse, sono tenuti a corrispondere un
  indennizzo a favore dei fruitori del servizio, nella misura stabilita dal
  comune con la medesima carta.  
 Pag. 34 titolo preferenziale per i comuni ai fini dell'accesso ai finanziamenti di cui all'articolo 1, commi 1031 e 1032, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Art. 8. (Incentivi).       1.
  Il Governo, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
  legge, emana, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
  n. 400, nel rispetto delle regole comunitarie, un regolamento per il riordino
  della disciplina degli incentivi non fiscali in favore delle imprese operanti
  nel settore del gas naturale, al fine di favorire la crescita dimensionale
  delle imprese di distribuzione e la loro aggregazione.  Titolo II IMPRESA PIÙ FACILE Capo I ABOLIZIONE E SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI PER GLI IMPIANTI PRODUTTIVI Art. 9. (Princìpi generali relativi al procedimento presso lo sportello unico per le attività produttive).       1.
  Le dichiarazioni e le domande di cui al presente capo sono presentate
  esclusivamente presso lo sportello unico per le attività produttive
  del comune nel cui territorio è situato l'impianto, di seguito denominato
  «sportello unico».  
 Pag. 35 svolgere le attività previste dalle disposizioni
  del presente capo in caso di mancata attivazione dello sportello unico.  
 Pag. 36 esistenti, anche se parzialmente o totalmente dismessi.  
 Pag. 37 Il soggetto o, eccezionalmente, l'amministrazione che siano privi delle strutture tecniche necessarie possono partecipare alla conferenza di servizi per via telematica accedendo con i propri rappresentanti alla sede di un'altra amministrazione partecipante in possesso delle predette strutture, che deve garantirne l'accesso. Art. 10. (Dichiarazione unica per l'immediata realizzazione degli impianti produttivi).       1.
  Le disposizioni del presente capo disciplinano la realizzazione e la modifica
  degli impianti produttivi nei casi in cui le norme vigenti alla data di
  entrata in vigore della presente legge richiedano una o più
  dichiarazioni o autorizzazioni.  
 Pag. 38 
 Art. 11. (Casi di esclusione dall'immediato avvio dell'intervento). 1. La possibilità di avviare immediatamente gli interventi di cui all'articolo 10 è esclusa per i profili attinenti: a) alla tutela del patrimonio archeologico, storico, artistico, culturale e paesaggistico; b) alla difesa nazionale e alla pubblica sicurezza; 
 Pag. 39 c) alla tutela dell'ambiente, della salute e della pubblica incolumità quando la normativa vigente richiede un'autorizzazione espressa. 2. La possibilità di avviare immediatamente gli interventi di cui all'articolo 10 previa dichiarazione di conformità non si applica altresì: a) ai casi per i quali la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali; b) ai casi per i quali il rilascio del titolo edilizio è prescritto dalle norme regionali di adeguamento alle disposizioni della presente legge; c) alle medie e alle grandi strutture di vendita per i profili attinenti all'autorizzazione commerciale; d) agli impianti che utilizzano materiali nucleari o producono materiali di armamento; e) ai depositi costieri e agli impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di olii minerali; f) agli impianti di deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio di rifiuti; g) alle attività e agli impianti comportanti l'utilizzo di frequenze radio. Art. 12. (Autorizzazione degli impianti produttivi mediante conferenza di servizi per via telematica). 1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 10, la dichiarazione di conformità è corredata anche delle necessarie domande di autorizzazione, che sono immediatamente trasmesse dallo sportello unico per via telematica alle amministrazioni competenti. Lo sportello unico provvede altresì alla convocazione di una conferenza di servizi, che si svolge per via telematica. 
 Pag. 40 
 a) al comma 01 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e può svolgersi per via telematica»; b) dopo il comma 01 sono inseriti i seguenti: «02. La convocazione della conferenza di servizi è pubblica e ad essa possono partecipare, senza diritto di voto, i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati che vi abbiano interesse. Gli stessi soggetti possono proporre osservazioni. Si applica l'articolo 10, comma 1, lettera b). 
 Pag. 41 
 c) al comma 9, le parole: «Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce» sono sostituite dalle seguenti: «Il verbale recante la determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis, nonché le indicazioni delle dichiarazioni, degli assensi, dei dinieghi e delle eventuali prescrizioni integrative, sostituiscono». Art. 13. (Comunicazione di chiusura dei lavori e collaudo).       1.
  L'interessato comunica allo sportello unico l'ultimazione dei lavori, con
  apposita dichiarazione corredata di un certificato del direttore dei lavori,
  con il quale si attestano la conformità dell'opera al progetto
  presentato e la sua agibilità.  
 Pag. 42 Art. 14. (Poteri di controllo e di vigilanza nel procedimento).       1.
  A seguito della realizzazione o di modifiche dell'impianto di cui al presente
  capo, anche successive al rilascio del certificato di cui all'articolo 13,
  comma 3, resta fermo il potere delle amministrazioni e degli uffici
  competenti di verificare la conformità della realizzazione
  dell'impianto alla normativa vigente e di adottare provvedimenti contenenti
  le misure interdittive o le prescrizioni necessarie, che sono comunicate allo
  sportello unico e all'interessato, il quale può chiedere la
  convocazione della conferenza di servizi secondo le disposizioni del presente
  capo, ai fini della loro verifica congiunta. I provvedimenti indicano le
  modifiche progettuali necessarie, nonché i tempi e le modalità di
  adeguamento dell'impianto. Qualora l'imprenditore non vi ottemperi, incorre
  nell'applicazione delle sanzioni previste per la difformità rilevata.
  Non si applica l'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.  
 Pag. 43 obblighi e le sanzioni di legge, qualora i lavori siano stati avviati o realizzati viene ordinata la riduzione in pristino a spese dell'impresa. Art. 15. (Svolgimento dei controlli sulle attività produttive).       1.
  Al fine di favorire l'efficacia e la trasparenza dell'attività di
  controllo sul territorio, i presidenti delle regioni, i capi delle
  prefetture-uffici territoriali del Governo e degli uffici finanziari
  competenti per territorio e i sindaci promuovono la stipulazione di intese
  fra tutte le amministrazioni competenti, per definire le modalità e i
  criteri per l'esecuzione dei controlli.  
 Pag. 44 diritto dell'imprenditore interessato a un indennizzo forfetario a carico dell'amministrazione, la cui corresponsione prescinde dall'esito del controllo, nonché la misura del predetto indennizzo. Resta salva la possibilità di rivalsa dell'amministrazione nei confronti dei dirigenti e degli impiegati responsabili. Art. 16. (Delega al Governo in materia di norme ed enti tecnici, certificazioni e dichiarazioni di conformità da parte di enti tecnici accreditati indipendenti). 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente capo, stabilita ai sensi dell'articolo 18, comma 1, uno o più decreti legislativi, nel rispetto della normativa comunitaria e degli accordi internazionali in materia di normativa tecnica, di certificazioni e di dichiarazioni di conformità, attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) disciplinare gli enti tecnici accreditati da organismi nazionali o comunitari facenti parte dell'European Cooperation for Accreditation (EA), anche al fine di consentire loro di operare ai sensi delle disposizioni del presente capo; b) prevedere che gli enti di cui alla lettera a) siano iscritti in un elenco conservato presso il Ministero dello sviluppo economico, previo riordino degli uffici tecnici di livello dirigenziale del medesimo Ministero; c) rivedere le disposizioni che regolano i rapporti convenzionali e negoziali fra le pubbliche amministrazioni e altri soggetti, anche al fine di garantire la trasparenza, la competenza e l'imparzialità necessarie in materia di norme tecniche e di accreditamento degli enti di certificazione. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni 
 Pag. 45 nella pubblica amministrazione e dell'università e
  della ricerca, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e
  della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
  province autonome di Trento e di Bolzano. Decorsi trenta giorni, i decreti
  legislativi possono essere emanati anche in mancanza di detti pareri. Entro i
  due anni successivi alla data di entrata in vigore dei predetti decreti
  legislativi, possono essere adottati ulteriori decreti correttivi e
  integrativi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la
  procedura previsti dal presente articolo.  Art. 17. (Delega al Governo per il riassetto normativo delle prescrizioni e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese). 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente capo, stabilita ai sensi dell'articolo 18, comma 1, anche integrando i decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle prescrizioni normative e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese, con le modalità e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi: a) riordino e coordinamento delle disposizioni legislative recanti le prescrizioni e gli adempimenti procedurali che devono essere rispettati, ai sensi della presente legge, ai fini della realizzazione di impianti produttivi e dello svolgimento di attività di impresa; b) abrogazione, dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui 
 Pag. 46 all'alinea, di tutte le disposizioni di legge statale non individuate ai sensi della lettera a).       2.
  Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completa il
  processo di riassetto emanando, anche contestualmente ai decreti legislativi
  di cui al comma 1, una raccolta organica delle norme regolamentari che
  disciplinano la medesima materia, ove necessario adeguandole alla nuova
  disciplina di livello primario e semplificandole secondo le modalità
  di cui all'articolo 20, comma 3-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
   Art. 18. (Abrogazioni e misure transitorie e di attuazione). 1. Le disposizioni del presente capo entrano in vigore il giorno successivo a 
 Pag. 47 quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
  Ufficiale.  
 Pag. 48 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo, sono individuate le regole tecniche e le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni del presente capo relative all'applicazione di strumenti informatici e telematici, ivi comprese le modalità di partecipazione alla conferenza di servizi di cui all'articolo 12 da parte di soggetti che non siano in possesso di idonei strumenti nonché le modalità di redazione e di sottoscrizione del verbale della conferenza di servizi per via telematica. Capo II ULTERIORI MISURE PER LE IMPRESE Art. 19. (Semplificazione della procedura per la verifica degli impianti a pressione e degli apparecchi di sollevamento).       1.
  Il proprietario e il gestore dell'impianto di cui al decreto legislativo 25
  febbraio 2000, n. 93, comunicano all'azienda sanitaria locale (ASL)
  territorialmente competente l'avvenuta installazione di uno degli impianti di
  cui al medesimo decreto legislativo, attestando sotto la propria
  responsabilità che l'impianto è installato a regola d'arte e in
  conformità alla normativa vigente e che sono state effettuate le
  verifiche e le prove obbligatorie e allegando la conforme attestazione di un
  professionista abilitato e la certificazione dei componenti utilizzati.  
 Pag. 49 
 Art. 20. (Delega al Governo per la semplificazione delle procedure per il rilascio del certificato di prevenzione incendi). 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per semplificare, nel rispetto del mantenimento dei livelli di sicurezza per la collettività, le procedure per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, realizzando un'effettiva riduzione degli adempimenti amministrativi e dei costi a carico delle imprese, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) diversificazione delle procedure e dei tempi per le attività aventi natura semplice o complessa; 
 Pag. 50 b) diversificazione delle procedure e dei tempi in relazione alle attività disciplinate da norme tecniche, rispetto a quelle che, in relazione alla loro peculiare natura, non sono riconducibili ad una espressa disciplina tecnica; c) disciplina dell'istituto di inizio attività di cui al comma 5 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37; d) adozione di strumenti telematici per il rilascio del certificato di prevenzione incendi; e) individuzione di un costo forfetario massimo sia per le attività semplici e assoggettate a norme tecniche, sia per quelle complesse. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione, i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza di detti pareri. Entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi possono essere adottati ulteriori decreti correttivi e integrativi, nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi e con la procedura previsti dal presente articolo. Art. 21. (Delega al Governo in materia di disposizioni fiscali per favorire la capitalizzazione delle imprese). 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme dirette a favorire l'intervento nel capitale di rischio delle società da parte di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e 
 Pag. 51 l'ammissione dei titoli di partecipazione alla quotazione nei mercati regolamentati dell'unione europea o dei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo; i decreti legislativi sono emanati in conformità alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) per le società di capitali, applicazione di un aliquota dell'imposta sul reddito delle società ridotta rispetto a quella ordinaria, comunque non inferiore al 20 per cento, sulla parte di imponibile proporzionalmente corrispondente al capitale di nuova formazione, sottoscritto e versato, ovvero acquistato in occasione della quotazione in mercati regolamentati ovvero in sistemi di scambio organizzati dell'Unione europea e dei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo, da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari ovvero da loro partecipate costituite allo scopo, il cui attivo sia prevalentemente investito in partecipazioni in società di capitali; possibilità di prevedere, in alternativa alla riduzione dell'aliquota, la deduzione dal reddito imponibile della società partecipata di una quota degli utili formatisi successivamente all'ingresso degli organismi suddetti nel capitale e ad essi corrisposti; fissazione di un limite massimo al risparmio d'imposta fruibile in ciascun periodo attraverso l'applicazione dell'aliquota ridotta ovvero della deduzione dall'imponibile; possibilità di condizionare l'applicazione della disciplina alla sottoscrizione, da parte di tali organismi di investimento, di una quota del capitale non superiore a un limite massimo determinato sia in termini assoluti, sia in termini percentuali; cessazione del beneficio dell'aliquota ridotta, ovvero della deduzione di una quota dei dividendi dall'imponibile, in caso di successiva alienazione delle partecipazioni acquisite da parte dell'originario organismo sottoscrittore a soggetti diversi da organismi di investimento con caratteristiche analoghe; b) deduzione, in aggiunta a quella già spettante in base alle ordinarie regole dell'imposizione sul reddito d'impresa, 
 Pag. 52 delle spese sostenute per l'ammissione alla quotazione in mercati regolamentati ovvero in sistemi di scambio organizzati dell'Unione europea e dei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo; limitazione della deduzione ai soli effetti dell'imposta sul reddito delle società; previsione di un limite massimo in valore assoluto dell'ammontare deducibile e possibilità di ripartirne l'imputazione, a prescindere dai criteri valevoli per la deduzione ordinaria, nell'arco massimo di tre periodi d'imposta.       2.
  Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle
  Camere per l'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni
  parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dall'assegnazione.  Art. 22. (Misure di semplificazione in materia di cooperazione). 1. All'articolo 2545-octies del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:       «In
  caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente
  per il mancato rispetto della condizione di cui all'articolo  
 Pag. 53 comma del presente articolo è sospeso per il primo biennio successivo a tale perdita». 2. La lettera c) del comma 10 dell'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, è abrogata. Art. 23. (Interventi a favore delle imprese di spettacolo).       1.
  Gli organismi dello spettacolo, nelle diverse articolazioni di generi e di
  settori, di attività teatrali, musicali e di danza, nonché di circhi e
  di spettacoli viaggianti, costituiti in forma di impresa sono considerati
  piccole e medie imprese secondo la disciplina comunitaria.  Art. 24. (Pubblicazione informatica dell'albo pretorio).       1.
  Il Governo, le regioni e gli enti locali promuovono intese o concludono
  accordi, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.
  131, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  
 Pag. 54 decreto legislativo n. 281 del 1997, e successive modificazioni, al fine di prevedere che la pubblicazione degli atti nell'albo pretorio, ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sia eseguita anche in via informatica. Art. 25. (Abolizione di alcune certificazioni dovute dalle imprese).       1.
  Ai fini dell'ottenimento di titoli autorizzatori o concessori da parte della
  pubblica amministrazione o dei concessionari di servizi pubblici e ai fini
  della partecipazione a procedure di evidenza pubblica, l'impresa interessata
  può allegare, in luogo delle richieste certificazioni, un'autocertificazione
  corredata dell'autorizzazione ad acquisire presso le pubbliche
  amministrazioni i dati necessari per la verifica, ferme restando, in caso di
  dichiarazione mendace, l'esclusione dalle procedure per l'ottenimento di
  titoli autorizzatori o concessori o dalle procedure di evidenza pubblica e la
  responsabilità per falso in atto pubblico.  Art. 26. (Misure in materia di rappresentanza dell'imprenditore e di compimento di operazioni telematiche). 1. All'articolo 2209 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Quando il potere di compiere gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa è conferito al procuratore con deliberazione di un organo collegiale, la pubblicità è attuata mediante deposito di copia del verbale 
 Pag. 55 della deliberazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, presso il competente ufficio del registro delle imprese».       2.
  Il conferimento da parte di un imprenditore a un determinato soggetto del
  potere di rappresentanza, per il compimento di specifici atti nei confronti
  della pubblica amministrazione, può essere provato mediante esibizione
  di una procura in forma scritta non autenticata e di copia fotostatica di un
  valido documento di identità del rappresentato sottoscritta dal medesimo.
   Art. 27. (Tenuta dei libri obbligatori ed elenco dei soci nelle società a responsabilità limitata). 1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:       «Il
  trasferimento delle partecipazioni ha effetto nei riguardi della
  società dal momento dell'iscrizione nel registro delle imprese nei
  modi previsti dal secondo comma.  2. All'articolo 2478 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) il numero 1) del primo comma è abrogato; b) al secondo comma, le parole: «I primi tre libri» sono sostituite dalle seguenti: «I libri indicati nei numeri 2) e 3) del primo comma» e le parole: «e il quarto» sono sostituite dalle seguenti: «; il libro indicato nel numero 4) del primo comma deve essere tenuto». 3. Al secondo comma dell'articolo 2478-bis del codice civile, le parole: «devono essere depositati» sono sostituite dalle seguenti: «deve essere depositata» e le parole: «e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali» sono soppresse. Titolo III SCUOLA, IMPRESE E SOCIETÀ Art. 28. (Norme generali in materia di istruzione tecnico-professionale). 1. Gli istituti tecnici e gli istituti professionali previsti dall'articolo 191, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riordinati e potenziati come istituti tecnico-professionali appartenenti al sistema dell'istruzione secondaria superiore e sono finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore; i predetti istituti di istruzione sono organicamente strutturati sul territorio attraverso stabili collegamenti con il mondo del lavoro e dell'impresa, ivi compresi il volontariato e il privato sociale, con la formazione 
 Pag. 57 professionale, con l'università e con la ricerca.  
 Pag. 58 marzo 2003, n. 53, e alla revisione dei profili educativi di cui agli allegati A e B annessi al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e delle indicazioni nazionali allegate al medesimo decreto legislativo si provvede con regolamenti adottati, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con analoghi regolamenti si provvede alla disciplina delle stesse materie di cui al presente comma, anche relativamente agli istituti tecnico-professionali previsti dal presente articolo. Art. 29. (Delega al Governo in materia di organi collegiali delle istituzioni scolastiche).       1.
  Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di
  entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi,
  nel rispetto dell'autonomia scolastica, per la ridefinizione delle funzioni
  degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche al fine di garantire un
  maggiore raccordo tra le stesse e le istituzioni, gli enti, le imprese e le
  associazioni operanti nel territorio, nonché per assicurare una maggiore
  efficienza ed efficacia al funzionamento delle istituzioni scolastiche.  
 Pag. 59 
 a) valorizzazione del collegamento delle scuole con le comunità locali e attuazione delle disposizioni in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; b) previsione della possibilità, per le istituzioni scolastiche, di far partecipare agli organi collegiali e alla giunta esecutiva rappresentanze delle autonomie locali, delle università, delle associazioni, delle fondazioni e delle organizzazioni rappresentative del mondo economico, del terzo settore, del lavoro e delle realtà sociali e culturali presenti sul territorio; c) attribuzione alla giunta esecutiva, prevista dagli articoli 8 e 10 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di funzioni di supporto e di collaborazione, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio di circolo o di istituto, in merito alle decisioni di rilevanza economico-finanziaria, nonché in materia di gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche autonome e di gestione delle risorse derivanti alle scuole da donazioni o da altri contributi secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti; d) previsione della possibilità di istituire, all'interno di ciascuna istituzione scolastica, un comitato tecnico volto a coadiuvare e a controllare la corretta attuazione del piano dell'offerta formativa durante l'intero anno scolastico;           e)
  previsione di specifici corsi di formazione per i dirigenti scolastici e per
  i direttori dei servizi generali e amministrativi in servizio, organizzati
  dall'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica di cui
  all'articolo 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, finalizzati
  al più efficace esercizio delle rispettive funzioni. Allo svolgimento
  dei predetti corsi è destinata una quota delle risorse di bilancio
  previste per la formazione.  
 Pag. 60 Art. 30. (Fondo di perequazione). 1. Al fine di assicurare alle istituzioni scolastiche l'assegnazione perequativa di cui all'articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, un apposito fondo denominato Fondo perequativo. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono definiti i criteri per l'assegnazione delle risorse. La consistenza annuale del Fondo perequativo è fissata nella misura del 5 per cento della dotazione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 440 del 1997. Art. 31. (Disposizioni finali e abrogazioni).       1.
  Il termine di trentasei mesi previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge
  12 luglio 2006, n. 228, per l'adozione delle disposizioni correttive e
  integrative del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, è
  ulteriormente prorogato di dodici mesi.            a)
  il comma 1 dell'articolo 1 è abrogato;  
 Pag. 61 b) all'articolo 2: 1) al comma 3, la parola: «C/3» è soppressa e le parole: «, C/7 e C/8» sono sostituite dalle seguenti: «e C/7»; 2) al comma 6, le parole: «economico,» e «, tecnologico» sono soppresse; 3) il comma 7 è abrogato; 4) al comma 8, le parole: «I percorsi liceali artistico, economico e tecnologico si articolano» sono sostituite dalle seguenti: «Il percorso liceale artistico si articola»; c) all'articolo 3, comma 2, quinto periodo, le parole: «6,» e «, 10» sono soppresse; d) il comma 5 dell'articolo 12 è abrogato; e) i commi 2 e 3 dell'articolo 25 sono abrogati; f) nell'allegato B, le parole da: «Liceo economico» fino a: «i fenomeni economici e sociali» e da «Liceo tecnologico» fino alla fine sono soppresse; g) l'allegato D-bis è abrogato.       4.
  Le abrogazioni previste dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 17
  ottobre 2005, n. 226, non hanno effetto relativamente alle disposizioni del
  testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
  successive modificazioni, che fanno riferimento agli istituti tecnici e
  professionali.  
 Pag. 62 Titolo IV CITTADINO E CONSUMATORE Art. 32. (Nullità della clausola di massimo scoperto).       1.
  Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di
  massimo scoperto e le clausole comunque denominate che prevedono una
  remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a
  favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente
  dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una
  remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata
  dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente.  Art. 33. (Delega al Governo in materia di modernizzazione degli strumenti di pagamento). 1. Al fine di favorire la modernizzazione degli strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante e dei titoli di credito cartacei, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
 Pag. 63 uno o più decreti legislativi, concernenti il riordino della disciplina in materia di sistemi di pagamento, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) progressiva introduzione, a carico delle pubbliche amministrazioni e senza ulteriori oneri, dell'obbligo di accettare pagamenti tramite moneta elettronica, nonché attraverso servizi telematici e telefonici, previa stipulazione di convenzioni, tramite procedura competitiva, con banche e loro associazioni, volte ad escludere che dall'applicazione delle disposizioni dei medesimi decreti legislativi derivino oneri o aggravi finanziari per i cittadini e per l'amministrazione; b) graduale estensione dell'obbligo di cui alla lettera a) ai soggetti incaricati di servizi pubblici, alle banche, alle assicurazioni e ad altri soggetti appartenenti a specifiche categorie economiche; c) introduzione di una soglia massima oltre la quale lo stipendio, la pensione e i compensi comunque corrisposti in via continuativa a prestatori d'opera non possono essere erogati in contanti o con assegni; d) previsione di misure per agevolare i pagamenti delle pubbliche amministrazioni con strumenti diversi dal denaro contante e dagli assegni; e) introduzione di incentivi, anche di natura fiscale, nell'invarianza del gettito, per favorire l'acquisto, anche da parte dei soggetti privati, di strumenti idonei a consentire la ricezione di pagamenti tramite moneta elettronica; f) revisione, nell'invarianza del gettito, della disciplina concernente l'imposta di bollo sui documenti relativi alle operazioni bancarie, rendendo più favorevole il trattamento tributario delle operazioni effettuate in via telematica ed elettronica e della tenuta di conti correnti caratterizzati da ridotto rilievo finanziario e da limitato impatto amministrativo; g) superamento progressivo dell'obbligo di trasmissione dell'elenco dei clienti 
 Pag. 64 e dei fornitori in ragione della graduale introduzione dell'emissione della fattura in forma elettronica; h) individuazione di strumenti idonei a ridurre i costi amministrativi a carico degli operatori e i costi amministrativi e finanziari a carico degli utenti, connessi all'utilizzo di moderni sistemi di pagamento, anche mediante la semplificazione delle procedure, da realizzare in via regolamentare o con l'adozione di provvedimenti amministrativi generali e in coordinamento con le autorità che regolano il settore; i) coordinamento della nuova disciplina con le disposizioni vigenti; l) introduzione di una adeguata normativa transitoria volta a regolamentare il passaggio alla nuova disciplina; m) previsione dell'autorizzazione in favore degli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale a stipulare, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, apposite convenzioni con la società Poste italiane Spa o con banche, alle condizioni di cui alla lettera a), per la distribuzione di carte di pagamento che consentano ai titolari delle prestazioni dei medesimi enti la riscossione delle somme loro spettanti presso gli sportelli automatici degli uffici postali e delle banche.       2.
  Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle
  Camere per l'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni
  parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione.  
 Pag. 65 necessarie per il migliore coordinamento normativo.  Art. 34. (Famiglie di invalidi civili minori). 1. Nell'articolo 2 della legge 11 ottobre 1990, n. 289, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Nei casi in cui la concessione dell'indennità mensile di frequenza si fonda sulla frequenza di scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, da parte del minore, la domanda non deve essere rinnovata ogni anno. Il legale rappresentante del minore ha comunque l'obbligo di comunicare all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'eventuale cessazione della frequenza, ovvero il venir meno dei requisiti reddituali o delle altre condizioni per la fruizione dell'indennità». Titolo V SEMPLIFICAZIONE DEL REGIME DELLA CIRCOLAZIONE GIURIDICA DEI VEICOLI Art. 35. (Portabilità della targa dei veicoli). 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito, nel rispetto delle finalità di sicurezza, di ordine pubblico e della certezza delle situazioni giuridiche, il regime personale della 
 Pag. 66 targa dei veicoli, che consente il collegamento permanente della targa con il relativo titolare, nonché l'identificazione del proprietario del veicolo. Art. 36. (Regime giuridico degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi).       1.
  Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi cessano di essere sottoposti alle
  disposizioni riguardanti i beni mobili registrati, di cui all'articolo 2683,
  numero 3), e all'articolo 2810, commi secondo, per la parte relativa agli
  autoveicoli, e terzo, del codice civile. Ai predetti beni si applicano, ai
  sensi del terzo comma dell'articolo 812 del codice civile, le disposizioni
  sui beni mobili, fatto salvo quanto disposto dal comma 2.  Art. 37. (Personale del pubblico registro automobilistico). 1. Al personale dell'Automobile Club d'Italia, già adibito al funzionamento del 
 Pag. 67 pubblico registro automobilistico, che conserva comunque il rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 33, 34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Art. 38. (Disposizioni in materia fiscale). 1. Agli atti che costituiscono, trasferiscono, modificano o estinguono il diritto di proprietà, i diritti reali, anche di garanzia, la locazione con facoltà di acquisto, il sequestro conservativo e il pignoramento dei beni continua ad applicarsi l'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Art. 39. (Regolamenti di attuazione). 1. Con uno o più regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni per la disciplina del procedimento di immatricolazione, di annotazione e di registrazione del contenuto degli atti di cui al comma 2 dell'articolo 36 della presente legge, di perdita del possesso e di cessazione della circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, nonché le disposizioni da osservarsi nei casi di smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento della carta di circolazione e per il trasferimento di residenza dell'intestatario della carta di circolazione medesima. Con gli stessi regolamenti è adeguato alla nuova disciplina il regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, e successive modificazioni, e sono disciplinati i tempi e le 
 Pag. 68 modalità del trasferimento dei dati e del personale eventualmente occorrente, da trasferire ai sensi dell'articolo 37 della presente legge, dal pubblico registro automobilistico all'archivio nazionale dei veicoli, nonché le altre norme transitorie eventualmente necessarie; sono, inoltre, individuate le ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni del presente titolo, garantendo l'invarianza degli oneri, con specifico riguardo alla quota di risorse finanziarie attualmente derivanti dall'attività del pubblico registro automobilistico, ove destinate al funzionamento dello stesso. Art. 40. (Sanzioni).       1.
  Chiunque circola con un veicolo per il quale non è stata rilasciata la
  carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del
  pagamento di una somma da euro  
 Pag. 69 norme di cui al titolo VI, capo I, sezione II, del decreto
  legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.  Art. 41 (Modificazioni, abrogazioni e disposizioni transitorie). 1. Le disposizioni del presente titolo e dei regolamenti di cui all'articolo 39 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi. A decorrere dalla stessa data: a) nel codice civile: 1) alla rubrica della sezione I del capo III del titolo I del libro VI, le parole: «agli aeromobili e agli autoveicoli» sono sostituite dalle seguenti: «e agli aeromobili»; 2) il numero 3) dell'articolo 2683 è abrogato; 3) al primo comma dell'articolo 2695, le parole: «e dalla legge speciale per quanto riguarda gli autoveicoli» sono soppresse; 4) all'articolo 2810, al secondo comma, le parole: «gli aeromobili e gli 
 Pag. 70 autoveicoli» sono sostituite dalle seguenti: «e gli aeromobili» e il terzo comma è abrogato; b) il regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, e successive modificazioni, è abrogato, ad eccezione dell'articolo 29; c) il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e successive modificazioni, è abrogato; d) l'articolo 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187, e successive modificazioni, è abrogato;           e)
  nel codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
  285, e successive modificazioni, l'articolo 78, comma 1, secondo periodo,
  è soppresso; l'articolo 93, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e  f) l'articolo 245 e l'articolo 247 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, sono abrogati. Titolo VI NORME FINALI Art. 42. (Collaborazione tra Stato, regioni e autonomie locali).       1.
  Il Governo e le regioni promuovono intese o concludono accordi, ai sensi
  dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell'articolo
  4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  
 Pag. 71 e di tutela dei consumatori, nonché di garantire la piena applicazione e la verifica degli effetti derivanti delle disposizioni della presente legge. Art. 43. (Invarianza della spesa).       1.
  Dall'attuazione della presente legge non devono derivare oneri aggiuntivi o
  diminuzioni di entrate per la finanza pubblica.  Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale (Testo
  risultante dallo stralcio degli articoli 28, 29, 30 e 31 del disegno di legge
  n. 2272, deliberato dall'Assemblea il 17 aprile 2007)Pag. 2 DISEGNO DI LEGGE Titolo I IMPRESE E PROFESSIONI PIÙ LIBERE Art. 1. (Eliminazione di ostacoli alle attività commerciali).       1.
  Al fine di garantire la libertà di concorrenza in condizioni di pari
  opportunità sul territorio nazionale e il corretto e uniforme
  funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali
  migliori condizioni di accesso all'acquisto di prodotti e di servizi sul
  territorio nazionale e alle attività di distribuzione commerciale e di
  servizio, non possono essere poste limitazioni alla possibilità di
  abbinare nello stesso locale o nella stessa area la vendita di prodotti e di
  servizi complementari e accessori rispetto a quella principale o originaria,
  fatti salvi il rispetto delle norme urbanistiche, edilizie,
  igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la distinzione
  fra settore merceologico alimentare e non alimentare. Tale principio si applica
  anche alla distribuzione dei carburanti.  
 Pag. 3 statali incompatibili con le disposizioni di cui ai commi
  1 e 2.  Art. 2. (Attività di intermediazione commerciale e di affari). 1. Sono considerate attività di intermediazione commerciale e di affari le seguenti: a) agente di affari in mediazione; b) agente immobiliare; c) agente d'affari; d) agente e rappresentante di commercio; e) mediatore marittimo; f) spedizioniere; g) raccomandatario marittimo.       2.
  Le attività di cui al comma 1, salvo quanto previsto dal comma 5,
  possono essere svolte previa presentazione della dichiarazione di inizio di
  attività, ai sensi della normativa vigente, alla camera di commercio,
  industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, corredata
  delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei
  requisiti soggettivi, morali, professionali, tecnici e finanziari, ove
  prescritti dalla legislazione vigente.  
 Pag. 4 cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
  1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando ad essi la qualifica di
  intermediario distintamente per tipologia di attività.  
 Pag. 5 Art. 3. (Componentistica dei veicoli a motore). 1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza delle attività economiche secondo condizioni di pari opportunità e al principio di libera circolazione delle merci e dei servizi, al fine di assicurare ai consumatori finali un'effettiva facoltà di scelta e di comparazione dei prodotti offerti sul mercato, le modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore sono consentite senza un preventivo nulla osta della casa costruttrice del veicolo e senza una visita e una prova presso i competenti uffici della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero dei trasporti, qualora vengano rispettate le seguenti condizioni: a) ciascun componente deve essere certificato da una relazione tecnica di un ente a ciò abilitato che attesti, per singolo modello di veicolo, la possibilità di esecuzione della sostituzione; b) la relazione tecnica di cui alla lettera a) deve essere redatta sulla base di collaudi e di prove effettuati in conformità alle disposizioni tecniche previste dai regolamenti internazionali ECE-ONU e dalle direttive comunitarie e deve certificare che le caratteristiche tecniche e funzionali dei componenti sono equivalenti o superiori a quelle originarie in dotazione al veicolo nel rispetto della sicurezza attiva e passiva del veicolo stesso. 2. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dei trasporti, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, che individua i casi nei quali la sostituzione, fermo restando il pieno rispetto degli adempimenti di cui al comma 1, lettere a) e b), necessita di una verifica da effettuare a cura degli uffici provinciali dalla citata Direzione generale per la motorizzazione, che devono 
 Pag. 6 certificare la corretta installazione, aggiornare la carta
  di circolazione e darne comunicazione agli uffici dell'archivio nazionale dei
  veicoli soltanto ai fini di eventuali conseguenti adempimenti fiscali.  Art. 4. (Misure per la distribuzione del GPL). 1. Dopo l'articolo 16 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, è inserito il seguente: «Art. 16-bis. - (Locazione dei serbatori di GPL installati presso gli utenti). - 1. Le aziende distributrici di GPL, proprietarie 
 Pag. 7 dei serbatoi installati presso gli utenti, devono concederli
  in locazione. Il locatario ha facoltà di acquistare il gas in regime
  di libera concorrenza e il proprietario non ha alcun diritto di esclusiva per
  quanto concerne i rifornimenti. I serbatoi possono essere rimossi a richiesta
  del locatario, decorsi cinque anni dalla loro installazione, a cura e a spese
  del locatore. Alla scadenza, il contratto di locazione è rinnovato
  automaticamente per altri cinque anni, salva disdetta comunicata dal
  locatario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno sei
  mesi prima della scadenza. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas
  vigila affinché il canone per la locazione sia tale da far conseguire un
  ragionevole utile al locatario, in relazione all'investimento effettuato, con
  l'esclusione di possibili rendite di posizione. Agli adempimenti
  amministrativi relativi all'installazione e alla gestione del serbatoio e
  alla relativa assicurazione provvede l'azienda che ne ha la proprietà.
   2. A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono abrogati i commi 7 e 8 dell'articolo 18 del medesimo decreto legislativo n. 128 del 2006, nonché ogni norma di legge o di regolamento statali in contrasto con il citato articolo 16-bis. Art. 5. (Verifica della liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili). 1. Il Ministero dei trasporti, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in 
 Pag. 8 vigore della presente legge, verifica il grado di liberalizzazione
  dei servizi a terra negli aeroporti civili.  Art. 6. (Misure in materia di trasporto ferroviario).       1.
  La disciplina del settore del trasporto ferroviario è informata ai
  seguenti princìpi: separazione fra autorità regolatrice e
  gestore della rete; efficiente gestione della rete, anche attraverso
  l'allocazione non discriminatoria della capacità di rete e dei
  terminali delle merci e dei passeggeri; professionalità e
  capacità organizzativa degli operatori privati che intendono prestare
  il servizio di trasporto pubblico di passeggeri e di merci su rotaia e
  utilizzare le infrastrutture in possesso del gestore, sulla base di contratti
  di servizio a condizioni uniformi e non discriminatorie; destinazione di
  quota parte dei proventi dei contratti di servizio relativi all'utilizzo
  della rete ferroviaria alla manutenzione del materiale rotabile.  
 Pag. 9 a incentivare l'efficienza del gestore della rete
  ferroviaria e a garantire l'allocazione non discriminatoria della
  capacità della rete e dei terminali delle merci e dei passeggeri,
  nonché sul mercato del materiale rotabile. A seguito dell'indagine
  conoscitiva, da concludere entro sei mesi dall'avvio, il Ministero dei
  trasporti adotta i provvedimenti amministrativi necessari a garantire
  l'effettiva liberalizzazione del settore e ordina al gestore della rete di
  porre in essere tutti gli atti organizzativi necessari a garantire l'accesso
  alla rete da parte di soggetti terzi aventi i requisiti imprenditoriali occorrenti
  e prefissati per lo svolgimento del servizio pubblico di trasporto.  Art. 7. (Misure in materia di trasporto innovativo). 1. Al fine della tutela della concorrenza, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, e allo scopo di promuovere la funzionale crescita e l'innovazione del settore del trasporto locale, il rilascio di licenze e di autorizzazioni per la prestazione di servizi di trasporto pubblico locale innovativo non è soggetto a limitazione numerica. Per trasporto pubblico locale innovativo si intendono i servizi quali uso multiplo, condivisione dei veicoli, trasporto ecologico e trasporto per categorie disagiate. 
 Pag. 10 
 a) all'elencazione dei servizi offerti e alle relative formule di pagamento e abbonamento; b) ai livelli minimi del servizio offerto, con particolare riferimento a fasce orarie di prestazione e a frequenza dei trasporti; c) alle modalità di prenotazione del servizio, di raccolta e di smistamento delle richieste mediante centralini telefonici, rete internet e telefonia mobile; d) alle modalità di rendicontazione e di fatturazione del servizio; e) ad ogni altro elemento ritenuto utile per il miglioramento dei livelli qualitativi del servizio.       5.
  I prestatori del servizio di trasporto pubblico locale innovativo sono tenuti
  all'osservanza delle prescrizioni adottate dal comune nella carta dei servizi
  di trasporto pubblico locale innovativo di cui al comma 4 e, nel caso di
  violazione delle prescrizioni stesse, sono tenuti a corrispondere un
  indennizzo a favore dei fruitori del servizio, nella misura stabilita dal
  comune con la medesima carta.  
 Pag. 11 titolo preferenziale per i comuni ai fini dell'accesso ai finanziamenti di cui all'articolo 1, commi 1031 e 1032, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Art. 8. (Incentivi).       1.
  Il Governo, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
  legge, emana, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
  n. 400, nel rispetto delle regole comunitarie, un regolamento per il riordino
  della disciplina degli incentivi non fiscali in favore delle imprese operanti
  nel settore del gas naturale, al fine di favorire la crescita dimensionale
  delle imprese di distribuzione e la loro aggregazione.  Titolo II IMPRESA PIÙ FACILE Capo I ABOLIZIONE E SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI PER GLI IMPIANTI PRODUTTIVI Art. 9. (Princìpi generali relativi al procedimento presso lo sportello unico per le attività produttive).       1.
  Le dichiarazioni e le domande di cui al presente capo sono presentate
  esclusivamente presso lo sportello unico per le attività produttive
  del comune nel cui territorio è situato l'impianto, di seguito
  denominato «sportello unico».  
 Pag. 12 svolgere le attività previste dalle disposizioni
  del presente capo in caso di mancata attivazione dello sportello unico.  
 Pag. 13 esistenti, anche se parzialmente o totalmente dismessi.  
 Pag. 14 Il soggetto o, eccezionalmente, l'amministrazione che siano privi delle strutture tecniche necessarie possono partecipare alla conferenza di servizi per via telematica accedendo con i propri rappresentanti alla sede di un'altra amministrazione partecipante in possesso delle predette strutture, che deve garantirne l'accesso. Art. 10. (Dichiarazione unica per l'immediata realizzazione degli impianti produttivi).       1.
  Le disposizioni del presente capo disciplinano la realizzazione e la modifica
  degli impianti produttivi nei casi in cui le norme vigenti alla data di
  entrata in vigore della presente legge richiedano una o più
  dichiarazioni o autorizzazioni.  
 Pag. 15 
 Art. 11. (Casi di esclusione dall'immediato avvio dell'intervento). 1. La possibilità di avviare immediatamente gli interventi di cui all'articolo 10 è esclusa per i profili attinenti: a) alla tutela del patrimonio archeologico, storico, artistico, culturale e paesaggistico; b) alla difesa nazionale e alla pubblica sicurezza; 
 Pag. 16 c) alla tutela dell'ambiente, della salute e della pubblica incolumità quando la normativa vigente richiede un'autorizzazione espressa. 2. La possibilità di avviare immediatamente gli interventi di cui all'articolo 10 previa dichiarazione di conformità non si applica altresì: a) ai casi per i quali la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali; b) ai casi per i quali il rilascio del titolo edilizio è prescritto dalle norme regionali di adeguamento alle disposizioni della presente legge; c) alle medie e alle grandi strutture di vendita per i profili attinenti all'autorizzazione commerciale; d) agli impianti che utilizzano materiali nucleari o producono materiali di armamento; e) ai depositi costieri e agli impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di olii minerali; f) agli impianti di deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio di rifiuti; g) alle attività e agli impianti comportanti l'utilizzo di frequenze radio. Art. 12. (Autorizzazione degli impianti produttivi mediante conferenza di servizi per via telematica). 1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 10, la dichiarazione di conformità è corredata anche delle necessarie domande di autorizzazione, che sono immediatamente trasmesse dallo sportello unico per via telematica alle amministrazioni competenti. Lo sportello unico provvede altresì alla convocazione di una conferenza di servizi, che si svolge per via telematica. 
 Pag. 17 
 a) al comma 01 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e può svolgersi per via telematica»; b) dopo il comma 01 sono inseriti i seguenti: «02. La convocazione della conferenza di servizi è pubblica e ad essa possono partecipare, senza diritto di voto, i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati che vi abbiano interesse. Gli stessi soggetti possono proporre osservazioni. Si applica l'articolo 10, comma 1, lettera b). 
 Pag. 18 
 c) al comma 9, le parole: «Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce» sono sostituite dalle seguenti: «Il verbale recante la determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis, nonché le indicazioni delle dichiarazioni, degli assensi, dei dinieghi e delle eventuali prescrizioni integrative, sostituiscono». Art. 13. (Comunicazione di chiusura dei lavori e collaudo).       1.
  L'interessato comunica allo sportello unico l'ultimazione dei lavori, con
  apposita dichiarazione corredata di un certificato del direttore dei lavori,
  con il quale si attestano la conformità dell'opera al progetto
  presentato e la sua agibilità.  
 Pag. 19 Art. 14. (Poteri di controllo e di vigilanza nel procedimento).       1.
  A seguito della realizzazione o di modifiche dell'impianto di cui al presente
  capo, anche successive al rilascio del certificato di cui all'articolo 13,
  comma 3, resta fermo il potere delle amministrazioni e degli uffici
  competenti di verificare la conformità della realizzazione
  dell'impianto alla normativa vigente e di adottare provvedimenti contenenti
  le misure interdittive o le prescrizioni necessarie, che sono comunicate allo
  sportello unico e all'interessato, il quale può chiedere la
  convocazione della conferenza di servizi secondo le disposizioni del presente
  capo, ai fini della loro verifica congiunta. I provvedimenti indicano le
  modifiche progettuali necessarie, nonché i tempi e le modalità di
  adeguamento dell'impianto. Qualora l'imprenditore non vi ottemperi, incorre
  nell'applicazione delle sanzioni previste per la difformità rilevata.
  Non si applica l'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.  
 Pag. 20 obblighi e le sanzioni di legge, qualora i lavori siano stati avviati o realizzati viene ordinata la riduzione in pristino a spese dell'impresa. Art. 15. (Svolgimento dei controlli sulle attività produttive).       1.
  Al fine di favorire l'efficacia e la trasparenza dell'attività di
  controllo sul territorio, i presidenti delle regioni, i capi delle
  prefetture-uffici territoriali del Governo e degli uffici finanziari
  competenti per territorio e i sindaci promuovono la stipulazione di intese
  fra tutte le amministrazioni competenti, per definire le modalità e i
  criteri per l'esecuzione dei controlli.  
 Pag. 21 diritto dell'imprenditore interessato a un indennizzo forfetario a carico dell'amministrazione, la cui corresponsione prescinde dall'esito del controllo, nonché la misura del predetto indennizzo. Resta salva la possibilità di rivalsa dell'amministrazione nei confronti dei dirigenti e degli impiegati responsabili. Art. 16. (Delega al Governo in materia di norme ed enti tecnici, certificazioni e dichiarazioni di conformità da parte di enti tecnici accreditati indipendenti). 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente capo, stabilita ai sensi dell'articolo 18, comma 1, uno o più decreti legislativi, nel rispetto della normativa comunitaria e degli accordi internazionali in materia di normativa tecnica, di certificazioni e di dichiarazioni di conformità, attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) disciplinare gli enti tecnici accreditati da organismi nazionali o comunitari facenti parte dell'European Cooperation for Accreditation (EA), anche al fine di consentire loro di operare ai sensi delle disposizioni del presente capo; b) prevedere che gli enti di cui alla lettera a) siano iscritti in un elenco conservato presso il Ministero dello sviluppo economico, previo riordino degli uffici tecnici di livello dirigenziale del medesimo Ministero; c) rivedere le disposizioni che regolano i rapporti convenzionali e negoziali fra le pubbliche amministrazioni e altri soggetti, anche al fine di garantire la trasparenza, la competenza e l'imparzialità necessarie in materia di norme tecniche e di accreditamento degli enti di certificazione. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni 
 Pag. 22 nella pubblica amministrazione e dell'università e
  della ricerca, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e
  della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
  province autonome di Trento e di Bolzano. Decorsi trenta giorni, i decreti
  legislativi possono essere emanati anche in mancanza di detti pareri. Entro i
  due anni successivi alla data di entrata in vigore dei predetti decreti
  legislativi, possono essere adottati ulteriori decreti correttivi e
  integrativi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la
  procedura previsti dal presente articolo.  Art. 17. (Delega al Governo per il riassetto normativo delle prescrizioni e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese). 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente capo, stabilita ai sensi dell'articolo 18, comma 1, anche integrando i decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle prescrizioni normative e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese, con le modalità e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi: a) riordino e coordinamento delle disposizioni legislative recanti le prescrizioni e gli adempimenti procedurali che devono essere rispettati, ai sensi della presente legge, ai fini della realizzazione di impianti produttivi e dello svolgimento di attività di impresa; b) abrogazione, dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui 
 Pag. 23 all'alinea, di tutte le disposizioni di legge statale non individuate ai sensi della lettera a).       2.
  Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completa il
  processo di riassetto emanando, anche contestualmente ai decreti legislativi
  di cui al comma 1, una raccolta organica delle norme regolamentari che
  disciplinano la medesima materia, ove necessario adeguandole alla nuova
  disciplina di livello primario e semplificandole secondo le modalità
  di cui all'articolo 20, comma 3-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
   Art. 18. (Abrogazioni e misure transitorie e di attuazione). 1. Le disposizioni del presente capo entrano in vigore il giorno successivo a 
 Pag. 24 quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
  Ufficiale.  
 Pag. 25 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo, sono individuate le regole tecniche e le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni del presente capo relative all'applicazione di strumenti informatici e telematici, ivi comprese le modalità di partecipazione alla conferenza di servizi di cui all'articolo 12 da parte di soggetti che non siano in possesso di idonei strumenti nonché le modalità di redazione e di sottoscrizione del verbale della conferenza di servizi per via telematica. Capo II ULTERIORI MISURE PER LE IMPRESE Art. 19. (Semplificazione della procedura per la verifica degli impianti a pressione e degli apparecchi di sollevamento).       1.
  Il proprietario e il gestore dell'impianto di cui al decreto legislativo 25
  febbraio 2000, n. 93, comunicano all'azienda sanitaria locale (ASL)
  territorialmente competente l'avvenuta installazione di uno degli impianti di
  cui al medesimo decreto legislativo, attestando sotto la propria
  responsabilità che l'impianto è installato a regola d'arte e in
  conformità alla normativa vigente e che sono state effettuate le
  verifiche e le prove obbligatorie e allegando la conforme attestazione di un
  professionista abilitato e la certificazione dei componenti utilizzati.  
 Pag. 26 
 Art. 20. (Delega al Governo per la semplificazione delle procedure per il rilascio del certificato di prevenzione incendi). 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per semplificare, nel rispetto del mantenimento dei livelli di sicurezza per la collettività, le procedure per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, realizzando un'effettiva riduzione degli adempimenti amministrativi e dei costi a carico delle imprese, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) diversificazione delle procedure e dei tempi per le attività aventi natura semplice o complessa; 
 Pag. 27 b) diversificazione delle procedure e dei tempi in relazione alle attività disciplinate da norme tecniche, rispetto a quelle che, in relazione alla loro peculiare natura, non sono riconducibili ad una espressa disciplina tecnica; c) disciplina dell'istituto di inizio attività di cui al comma 5 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37; d) adozione di strumenti telematici per il rilascio del certificato di prevenzione incendi; e) individuzione di un costo forfetario massimo sia per le attività semplici e assoggettate a norme tecniche, sia per quelle complesse. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione, i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza di detti pareri. Entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi possono essere adottati ulteriori decreti correttivi e integrativi, nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi e con la procedura previsti dal presente articolo. Art. 21. (Delega al Governo in materia di disposizioni fiscali per favorire la capitalizzazione delle imprese). 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme dirette a favorire l'intervento nel capitale di rischio delle società da parte di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e 
 Pag. 28 l'ammissione dei titoli di partecipazione alla quotazione nei mercati regolamentati dell'unione europea o dei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo; i decreti legislativi sono emanati in conformità alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) per le società di capitali, applicazione di un aliquota dell'imposta sul reddito delle società ridotta rispetto a quella ordinaria, comunque non inferiore al 20 per cento, sulla parte di imponibile proporzionalmente corrispondente al capitale di nuova formazione, sottoscritto e versato, ovvero acquistato in occasione della quotazione in mercati regolamentati ovvero in sistemi di scambio organizzati dell'Unione europea e dei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo, da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari ovvero da loro partecipate costituite allo scopo, il cui attivo sia prevalentemente investito in partecipazioni in società di capitali; possibilità di prevedere, in alternativa alla riduzione dell'aliquota, la deduzione dal reddito imponibile della società partecipata di una quota degli utili formatisi successivamente all'ingresso degli organismi suddetti nel capitale e ad essi corrisposti; fissazione di un limite massimo al risparmio d'imposta fruibile in ciascun periodo attraverso l'applicazione dell'aliquota ridotta ovvero della deduzione dall'imponibile; possibilità di condizionare l'applicazione della disciplina alla sottoscrizione, da parte di tali organismi di investimento, di una quota del capitale non superiore a un limite massimo determinato sia in termini assoluti, sia in termini percentuali; cessazione del beneficio dell'aliquota ridotta, ovvero della deduzione di una quota dei dividendi dall'imponibile, in caso di successiva alienazione delle partecipazioni acquisite da parte dell'originario organismo sottoscrittore a soggetti diversi da organismi di investimento con caratteristiche analoghe; b) deduzione, in aggiunta a quella già spettante in base alle ordinarie regole dell'imposizione sul reddito d'impresa, 
 Pag. 29 delle spese sostenute per l'ammissione alla quotazione in mercati regolamentati ovvero in sistemi di scambio organizzati dell'Unione europea e dei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo; limitazione della deduzione ai soli effetti dell'imposta sul reddito delle società; previsione di un limite massimo in valore assoluto dell'ammontare deducibile e possibilità di ripartirne l'imputazione, a prescindere dai criteri valevoli per la deduzione ordinaria, nell'arco massimo di tre periodi d'imposta.       2.
  Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle
  Camere per l'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni
  parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dall'assegnazione.  Art. 22. (Misure di semplificazione in materia di cooperazione). 1. All'articolo 2545-octies del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:       «In
  caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente
  per il mancato rispetto della condizione di cui all'articolo  
 Pag. 30 comma del presente articolo è sospeso per il primo biennio successivo a tale perdita». 2. La lettera c) del comma 10 dell'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, è abrogata. Art. 23. (Interventi a favore delle imprese di spettacolo).       1.
  Gli organismi dello spettacolo, nelle diverse articolazioni di generi e di
  settori, di attività teatrali, musicali e di danza, nonché di circhi e
  di spettacoli viaggianti, costituiti in forma di impresa sono considerati
  piccole e medie imprese secondo la disciplina comunitaria.  Art. 24. (Pubblicazione informatica dell'albo pretorio).       1.
  Il Governo, le regioni e gli enti locali promuovono intese o concludono
  accordi, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.
  131, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  
 Pag. 31 decreto legislativo n. 281 del 1997, e successive modificazioni, al fine di prevedere che la pubblicazione degli atti nell'albo pretorio, ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sia eseguita anche in via informatica. Art. 25. (Abolizione di alcune certificazioni dovute dalle imprese).       1.
  Ai fini dell'ottenimento di titoli autorizzatori o concessori da parte della
  pubblica amministrazione o dei concessionari di servizi pubblici e ai fini
  della partecipazione a procedure di evidenza pubblica, l'impresa interessata
  può allegare, in luogo delle richieste certificazioni,
  un'autocertificazione corredata dell'autorizzazione ad acquisire presso le
  pubbliche amministrazioni i dati necessari per la verifica, ferme restando,
  in caso di dichiarazione mendace, l'esclusione dalle procedure per
  l'ottenimento di titoli autorizzatori o concessori o dalle procedure di
  evidenza pubblica e la responsabilità per falso in atto pubblico.  Art. 26. (Misure in materia di rappresentanza dell'imprenditore e di compimento di operazioni telematiche). 1. All'articolo 2209 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Quando il potere di compiere gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa è conferito al procuratore con deliberazione di un organo collegiale, la pubblicità è attuata mediante deposito di copia del verbale 
 Pag. 32 della deliberazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, presso il competente ufficio del registro delle imprese».       2.
  Il conferimento da parte di un imprenditore a un determinato soggetto del
  potere di rappresentanza, per il compimento di specifici atti nei confronti
  della pubblica amministrazione, può essere provato mediante esibizione
  di una procura in forma scritta non autenticata e di copia fotostatica di un
  valido documento di identità del rappresentato sottoscritta dal
  medesimo.  Art. 27. (Tenuta dei libri obbligatori ed elenco dei soci nelle società a responsabilità limitata). 1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:       «Il
  trasferimento delle partecipazioni ha effetto nei riguardi della
  società dal momento dell'iscrizione nel registro delle imprese nei
  modi previsti dal secondo comma.  
 Pag. 33 imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. In caso di trasferimento a causa di morte, il deposito e l'iscrizione sono effettuati a richiesta dell'erede o del legatario verso presentazione della documentazione di cui all'articolo 2022». 2. All'articolo 2478 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) il numero 1) del primo comma è abrogato; b) al secondo comma, le parole: «I primi tre libri» sono sostituite dalle seguenti: «I libri indicati nei numeri 2) e 3) del primo comma» e le parole: «e il quarto» sono sostituite dalle seguenti: «; il libro indicato nel numero 4) del primo comma deve essere tenuto». 3. Al secondo comma dell'articolo 2478-bis del codice civile, le parole: «devono essere depositati» sono sostituite dalle seguenti: «deve essere depositata» e le parole: «e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali» sono soppresse. Titolo III SCUOLA, IMPRESE E SOCIETÀ Artt. 28-31. ................................................................
   Titolo IV CITTADINO E CONSUMATORE Art. 32. (Nullità della clausola di massimo scoperto). 1. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo 
 Pag. 34 scoperto e le clausole comunque denominate che prevedono
  una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a
  favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente
  dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una
  remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata
  dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente.  Art. 33. (Delega al Governo in materia di modernizzazione degli strumenti di pagamento). 1. Al fine di favorire la modernizzazione degli strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante e dei titoli di credito cartacei, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, concernenti il riordino della disciplina in materia di sistemi di pagamento, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) progressiva introduzione, a carico delle pubbliche amministrazioni e senza ulteriori oneri, dell'obbligo di accettare pagamenti tramite moneta elettronica, nonché attraverso servizi telematici e telefonici, previa stipulazione di convenzioni, tramite procedura competitiva, con banche e loro associazioni, volte ad escludere 
 Pag. 35 che dall'applicazione delle disposizioni dei medesimi decreti legislativi derivino oneri o aggravi finanziari per i cittadini e per l'amministrazione; b) graduale estensione dell'obbligo di cui alla lettera a) ai soggetti incaricati di servizi pubblici, alle banche, alle assicurazioni e ad altri soggetti appartenenti a specifiche categorie economiche; c) introduzione di una soglia massima oltre la quale lo stipendio, la pensione e i compensi comunque corrisposti in via continuativa a prestatori d'opera non possono essere erogati in contanti o con assegni; d) previsione di misure per agevolare i pagamenti delle pubbliche amministrazioni con strumenti diversi dal denaro contante e dagli assegni; e) introduzione di incentivi, anche di natura fiscale, nell'invarianza del gettito, per favorire l'acquisto, anche da parte dei soggetti privati, di strumenti idonei a consentire la ricezione di pagamenti tramite moneta elettronica; f) revisione, nell'invarianza del gettito, della disciplina concernente l'imposta di bollo sui documenti relativi alle operazioni bancarie, rendendo più favorevole il trattamento tributario delle operazioni effettuate in via telematica ed elettronica e della tenuta di conti correnti caratterizzati da ridotto rilievo finanziario e da limitato impatto amministrativo; g) superamento progressivo dell'obbligo di trasmissione dell'elenco dei clienti e dei fornitori in ragione della graduale introduzione dell'emissione della fattura in forma elettronica; h) individuazione di strumenti idonei a ridurre i costi amministrativi a carico degli operatori e i costi amministrativi e finanziari a carico degli utenti, connessi all'utilizzo di moderni sistemi di pagamento, anche mediante la semplificazione delle procedure, da realizzare in via regolamentare o con l'adozione di provvedimenti 
 Pag. 36 amministrativi generali e in coordinamento con le autorità che regolano il settore; i) coordinamento della nuova disciplina con le disposizioni vigenti; l) introduzione di una adeguata normativa transitoria volta a regolamentare il passaggio alla nuova disciplina; m) previsione dell'autorizzazione in favore degli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale a stipulare, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, apposite convenzioni con la società Poste italiane Spa o con banche, alle condizioni di cui alla lettera a), per la distribuzione di carte di pagamento che consentano ai titolari delle prestazioni dei medesimi enti la riscossione delle somme loro spettanti presso gli sportelli automatici degli uffici postali e delle banche.       2.
  Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle
  Camere per l'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni
  parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione.  
 Pag. 37 di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Art. 34. (Famiglie di invalidi civili minori). 1. Nell'articolo 2 della legge 11 ottobre 1990, n. 289, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Nei casi in cui la concessione dell'indennità mensile di frequenza si fonda sulla frequenza di scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, da parte del minore, la domanda non deve essere rinnovata ogni anno. Il legale rappresentante del minore ha comunque l'obbligo di comunicare all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'eventuale cessazione della frequenza, ovvero il venir meno dei requisiti reddituali o delle altre condizioni per la fruizione dell'indennità». Titolo V SEMPLIFICAZIONE DEL REGIME DELLA CIRCOLAZIONE GIURIDICA DEI VEICOLI Art. 35. (Portabilità della targa dei veicoli). 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito, nel rispetto delle finalità di sicurezza, di ordine pubblico e della certezza delle situazioni giuridiche, il regime personale della targa dei veicoli, che consente il collegamento permanente della targa con il relativo titolare, nonché l'identificazione del proprietario del veicolo. Art. 36. (Regime giuridico degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi). 1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi cessano di essere sottoposti alle 
 Pag. 38 disposizioni riguardanti i beni mobili registrati, di cui
  all'articolo 2683, numero 3), e all'articolo 2810, commi secondo, per la
  parte relativa agli autoveicoli, e terzo, del codice civile. Ai predetti beni
  si applicano, ai sensi del terzo comma dell'articolo 812 del codice civile,
  le disposizioni sui beni mobili, fatto salvo quanto disposto dal comma 2.  Art. 37. (Personale del pubblico registro automobilistico). 1. Al personale dell'Automobile Club d'Italia, già adibito al funzionamento del pubblico registro automobilistico, che conserva comunque il rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 33, 34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 
 Pag. 39 Art. 38. (Disposizioni in materia fiscale). 1. Agli atti che costituiscono, trasferiscono, modificano o estinguono il diritto di proprietà, i diritti reali, anche di garanzia, la locazione con facoltà di acquisto, il sequestro conservativo e il pignoramento dei beni continua ad applicarsi l'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Art. 39. (Regolamenti di attuazione). 1. Con uno o più regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni per la disciplina del procedimento di immatricolazione, di annotazione e di registrazione del contenuto degli atti di cui al comma 2 dell'articolo 36 della presente legge, di perdita del possesso e di cessazione della circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, nonché le disposizioni da osservarsi nei casi di smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento della carta di circolazione e per il trasferimento di residenza dell'intestatario della carta di circolazione medesima. Con gli stessi regolamenti è adeguato alla nuova disciplina il regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, e successive modificazioni, e sono disciplinati i tempi e le modalità del trasferimento dei dati e del personale eventualmente occorrente, da trasferire ai sensi dell'articolo 37 della presente legge, dal pubblico registro automobilistico all'archivio nazionale dei veicoli, nonché le altre norme transitorie eventualmente necessarie; sono, inoltre, individuate 
 Pag. 40 le ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni del presente titolo, garantendo l'invarianza degli oneri, con specifico riguardo alla quota di risorse finanziarie attualmente derivanti dall'attività del pubblico registro automobilistico, ove destinate al funzionamento dello stesso. Art. 40. (Sanzioni).       1.
  Chiunque circola con un veicolo per il quale non è stata rilasciata la
  carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del
  pagamento di una somma da euro  
 Pag. 41 prima restituito la targa e la carta di circolazione al
  competente ufficio, qualora non vi abbiano provveduto i titolari, si applica
  la sanzione prevista dall'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
  n. 152.  Art. 41 (Modificazioni, abrogazioni e disposizioni transitorie). 1. Le disposizioni del presente titolo e dei regolamenti di cui all'articolo 39 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi. A decorrere dalla stessa data: a) nel codice civile: 1) alla rubrica della sezione I del capo III del titolo I del libro VI, le parole: «agli aeromobili e agli autoveicoli» sono sostituite dalle seguenti: «e agli aeromobili»; 2) il numero 3) dell'articolo 2683 è abrogato; 3) al primo comma dell'articolo 2695, le parole: «e dalla legge speciale per quanto riguarda gli autoveicoli» sono soppresse; 4) all'articolo 2810, al secondo comma, le parole: «gli aeromobili e gli autoveicoli» sono sostituite dalle seguenti: «e gli aeromobili» e il terzo comma è abrogato; b) il regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, e successive modificazioni, 
 Pag. 42 è abrogato, ad eccezione dell'articolo 29; c) il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e successive modificazioni, è abrogato; d) l'articolo 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187, e successive modificazioni, è abrogato;           e)
  nel codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
  285, e successive modificazioni, l'articolo 78, comma 1, secondo periodo,
  è soppresso; l'articolo 93, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e  f) l'articolo 245 e l'articolo 247 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, sono abrogati. Titolo VI NORME FINALI Art. 42. (Collaborazione tra Stato, regioni e autonomie locali).       1.
  Il Governo e le regioni promuovono intese o concludono accordi, ai sensi
  dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell'articolo
  4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  
 Pag. 43 Art. 43. (Invarianza della spesa).       1.
  Dall'attuazione della presente legge non devono derivare oneri aggiuntivi o
  diminuzioni di entrate per la finanza pubblica.  (Già
  articoli 28, 29, 30 e 31 del disegno di legge n. 2272,stralciati con
  deliberazione dell'Assemblea il 17 aprile 2007)
 Pag. 2 DISEGNO DI LEGGE Artt. 1-27. ................................................................
   Art. 28. (Norme generali in materia di istruzione tecnico-professionale).       1.
  Gli istituti tecnici e gli istituti professionali previsti dall'articolo 191,
  comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
  297, sono riordinati e potenziati come istituti tecnico-professionali
  appartenenti al sistema dell'istruzione secondaria superiore e sono
  finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria
  superiore; i predetti istituti di istruzione sono organicamente strutturati
  sul territorio attraverso stabili collegamenti con il mondo del lavoro e
  dell'impresa, ivi compresi il volontariato e il privato sociale, con la formazione
  professionale, con l'università e con la ricerca.  
 Pag. 3 modificazioni, e del monte ore complessivo annuale da
  definire ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera f), della legge
  27 dicembre 2006, n. 296; la conseguente riorganizzazione delle discipline di
  insegnamento al fine di potenziare le attività di laboratorio, di stage
  e di tirocini; l'orientamento agli studi universitari e al sistema
  dell'istruzione e formazione tecnica superiore.  Art. 29. (Delega al Governo in materia di organi collegiali delle istituzioni scolastiche). 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in 
 Pag. 4 vigore della presente legge, uno o più decreti
  legislativi, nel rispetto dell'autonomia scolastica, per la ridefinizione
  delle funzioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche al fine
  di garantire un maggiore raccordo tra le stesse e le istituzioni, gli enti,
  le imprese e le associazioni operanti nel territorio, nonché per assicurare
  una maggiore efficienza ed efficacia al funzionamento delle istituzioni
  scolastiche.  a) valorizzazione del collegamento delle scuole con le comunità locali e attuazione delle disposizioni in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; b) previsione della possibilità, per le istituzioni scolastiche, di far partecipare agli organi collegiali e alla giunta esecutiva rappresentanze delle autonomie locali, delle università, delle associazioni, delle fondazioni e delle organizzazioni rappresentative del mondo economico, del terzo settore, del lavoro e delle realtà sociali e culturali presenti sul territorio; c) attribuzione alla giunta esecutiva, prevista dagli articoli 8 e 10 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di funzioni di supporto e di collaborazione, sulla base degli indirizzi 
 Pag. 5 espressi dal consiglio di circolo o di istituto, in merito alle decisioni di rilevanza economico-finanziaria, nonché in materia di gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche autonome e di gestione delle risorse derivanti alle scuole da donazioni o da altri contributi secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti; d) previsione della possibilità di istituire, all'interno di ciascuna istituzione scolastica, un comitato tecnico volto a coadiuvare e a controllare la corretta attuazione del piano dell'offerta formativa durante l'intero anno scolastico; e) previsione di specifici corsi di formazione per i dirigenti scolastici e per i direttori dei servizi generali e amministrativi in servizio, organizzati dall'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica di cui all'articolo 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, finalizzati al più efficace esercizio delle rispettive funzioni. Allo svolgimento dei predetti corsi è destinata una quota delle risorse di bilancio previste per la formazione. Art. 30. (Fondo di perequazione). 1. Al fine di assicurare alle istituzioni scolastiche l'assegnazione perequativa di cui all'articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, un apposito fondo denominato Fondo perequativo. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono definiti i criteri per l'assegnazione delle risorse. La consistenza annuale del Fondo perequativo è fissata nella misura del 5 per cento della dotazione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico dell'autorizzazione 
 Pag. 6 di spesa di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 440 del 1997. Art. 31. (Disposizioni finali e abrogazioni).       1.
  Il termine di trentasei mesi previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge
  12 luglio 2006, n. 228, per l'adozione delle disposizioni correttive e
  integrative del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, è
  ulteriormente prorogato di dodici mesi.  a) il comma 1 dell'articolo 1 è abrogato; b) all'articolo 2: 1) al comma 3, la parola: «C/3» è soppressa e le parole: «, C/7 e C/8» sono sostituite dalle seguenti: «e C/7»; 2) al comma 6, le parole: «economico,» e «, tecnologico» sono soppresse; 3) il comma 7 è abrogato; 4) al comma 8, le parole: «I percorsi liceali artistico, economico e tecnologico si articolano» sono sostituite dalle seguenti: «Il percorso liceale artistico si articola»; c) all'articolo 3, comma 2, quinto periodo, le parole: «6,» e «, 10» sono soppresse; d) il comma 5 dell'articolo 12 è abrogato; e) i commi 2 e 3 dell'articolo 25 sono abrogati; 
 Pag. 7 f) nell'allegato B, le parole da: «Liceo economico» fino a: «i fenomeni economici e sociali» e da «Liceo tecnologico» fino alla fine sono soppresse; g) l'allegato D-bis è abrogato.       4.
  Le abrogazioni previste dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 17
  ottobre 2005, n. 226, non hanno effetto relativamente alle disposizioni del
  testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
  successive modificazioni, che fanno riferimento agli istituti tecnici e
  professionali.  Artt. 32-43. ................................................................
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