| HOME    PRIVILEGIA NE IRROGANTO    di Mauro Novelli     Documentazione   Inserito il 31-8-2007 | |||
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| CONSOB 
 
 Delibera
  n. 16070 Applicazione di sanzioni
  amministrative pecuniarie nei confronti di esponenti aziendali della
  società UniCredit Banca d'Impresa spa in relazione a carenze procedurali afferenti
  l'operatività in prodotti derivati OTC LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE
  SOCIETA' E LA BORSA  VISTA
  la legge 7 giugno 1974, n. 216;  VISTA
  la legge 24 novembre 1981, n. 689;  VISTO
  il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;  VISTO
  il regolamento adottato con propria delibera n. 11522 del 1° luglio 1998, e
  le successive modificazioni;  VISTO
  il regolamento di attuazione degli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7
  agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione
  e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti della Consob, adottato con propria delibera n. 12697 del 2
  agosto 2000 e successive modificazioni;  VISTA
  la propria delibera n. 15086 del 21 giugno 2005, recante disposizioni organizzative
  e procedurali relative all'applicazione di sanzioni amministrative;  VISTE
  le lettere di contestazione del 22 agosto 2006, con le quali - in esito
  all'attività di vigilanza, anche ispettiva, condotta nei confronti di UniCredit Banca d'Impresa S.p.A. in merito
  all'operatività in prodotti derivati over the counter
  (OTC) posta in essere nei confronti della clientela nel periodo 1 gennaio
  2003/21 luglio 2005 - è stato dato avvio, per la "Parte
  istruttoria di valutazione delle deduzioni", a procedimento
  sanzionatorio nei confronti degli esponenti aziendali Sigg.ri
  Mario Fertonani, Renzo Piccini, Piero Gnudi, Giovanni Desiderio, Alessandro Riello,
  Alessandro Profumo, Giampaolo Giampaoli, Franco Andreetta, Pietro Modiano, Luca
  Majocchi, Luca Cordero di Montezemolo, Francesco Farinelli, Mauro Saviola,
  Giulio Sapelli, Giuseppe Pichetto,
  Girolamo Marchi, Luigi Lunelli, Callisto Fedon, Paolo Cavazzuti, Roberto
  Nicastro, Diana Bracco, Massimo Calearo,
  Mario Aramini, Paolo Bonamini,
  Giuseppe Benini, Michele Rutigliano,
  Vincenzo Nicastro, Federica Bonato,
  Domenico Insenga, Fabio Bolognini, Eugenio Calini, Ferdinando Brandi, Carlo Scarenzio,
  Giorgio Bonavida, nonchι nei confronti della stessa
  UniCredit Banca d'Impresa S.p.A.,
  in qualità di responsabile in solido ai sensi dell'art. 195, comma 9,
  del d.lgs. n. 58/1998, per violazione dell'art. 21,
  comma 1, lett. d), dello stesso d.lgs. n. 58/1998 e
  dell'art. 56 del Regolamento Consob n. 11522/1998, per non essersi
  l'Intermediario dotato di procedure interne idonee a garantire l'efficiente,
  ordinata e corretta prestazione dei servizi di investimento in relazione alla
  citata operatività;  CONSIDERATO
  che la società UniCredit Banca d'Impresa
  S.p.A. e gli esponenti aziendali di cui sopra sono stati altresì resi
  edotti, con le citate note del 22 agosto 2006, della facoltà di
  presentare deduzioni difensive;  VISTA
  la nota del 9 novembre 2006, con la quale UniCredit
  Banca d'Impresa S.p.A. ha formulato deduzioni in merito ai fatti oggetto di
  contestazione, alle quali hanno dichiarato di aderire tutti gli esponenti
  aziendali sopra citati;  VISTE
  le note dell'8 e del 9 novembre con le quali i Sigg.ri Bracco, Brandi e Majocchi,
  nel dichiarare di aderire alle deduzioni formulate dalla Società,
  hanno altresì presentato, ciascuno per proprio conto, ulteriori
  deduzioni in merito alla relativa posizione;  VISTA
  la Relazione istruttoria del 19 marzo 2007, con la quale la Divisione
  Intermediari-Ufficio Vigilanza e Albo Intermediari e Agenti di Cambio ha
  espresso le proprie valutazioni in merito alle deduzioni formulate dagli
  interessati, esprimendo motivato avviso nel senso di ritenere accertati i fatti oggetto di contestazione;  VISTE
  le note del 28 marzo 2007, con le quali è stato comunicato a tutti gli
  esponenti aziendali di cui sopra e, in qualità di responsabile in
  solido, alla società UniCredit Banca
  d'Impresa S.p.A., l'avvio della "Parte
  istruttoria della decisione" relativa al procedimento sanzionatorio di
  cui alle suddette lettere di contestazione ed è stata inoltrata ai
  medesimi copia della predetta Relazione istruttoria, indicando altresì
  la facoltà per gli stessi di presentare memorie scritte e produrre
  documenti entro il termine di trenta giorni dalla ricezione delle medesime;  VISTA
  la nota del 30 aprile 2007, con la quale UniCredit
  Banca d'Impresa S.p.A. ha formulato deduzioni integrative, alle quali hanno
  dichiarato di aderire tutti gli esponenti aziendali di che trattasi;  VISTE
  le note del 27 aprile 2007 e del 30 aprile 2007 con le
  quali i Sigg.ri Modiano,
  Brandi e Bracco, nel dichiarare di aderire alle deduzioni formulate dalla
  Società, hanno altresì presentato, ciascuno per proprio conto,
  ulteriori deduzioni in merito alla relativa posizione;  ESAMINATA
  la Relazione per la Commissione del 23 luglio 2007, con la quale l'Ufficio
  Sanzioni Amministrative, avuto riguardo agli atti del procedimento e valutate
  le argomentazioni difensive complessivamente formulate dalle Parti, ha
  espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati
  i fatti oggetto di contestazione, con conseguente
  violazione da parte degli esponenti aziendali sopra indicati dei citati artt. 21, comma 1, lett. d), del
  d.lgs. n. 58/98 e 56 del Regolamento Consob n.
  11522/98;  RITENUTA
  conclusivamente accertata l'inadeguatezza delle procedure interne di UniCredit Banca d'Impresa S.p.A.,
  disciplinanti l'operatività in prodotti derivati over the counter (OTC), in quanto rivelatesi - nel periodo
  oggetto di accertamenti sopra richiamato - carenti sia in generale, sia con
  riguardo agli specifici profili oggetto di contestazione (selezione delle
  operazioni oggetto dell'attività di negoziazione con la clientela,
  selezione della clientela potenziale per la prestazione del servizio, pricing delle operazioni oggetto
  dell'attività di negoziazione con la clientela, vigilanza sulle
  attività svolte dal personale);  VISTO
  l'art. 190 del d.lgs. n. 58/98, nel testo vigente
  all'epoca dei fatti oggetto di accertamento nell'ambito del
  presente procedimento, ai sensi del quale la misura della sanzione
  amministrativa pecuniaria da applicare è determinata, in casi della
  specie, tra  516,00 e  25.822,00;  SULLA
  BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di
  accertamento, che è unito alla presente e ne forma parte integrante,
  nonchι negli atti in esso richiamati;  D E L I B E R A:  1)
  per effetto di quanto sopra, sono applicate le seguenti sanzioni
  amministrative pecuniarie:  
 2)
  è ingiunto alla società UniCredit
  Banca d'Impresa S.p.A., con sede in Verona, via G.
  Garibaldi, n. 1, ai sensi dell'art. 195, comma 9,
  del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, di pagare
  l'importo complessivo di  511.200,00, quale somma delle sanzioni sopra
  indicate, con obbligo di regresso nei confronti dei soggetti sopra
  nominativamente indicati.  [
omissis
]  La
  presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata, per
  estratto, nel Bollettino della Consob.  Avverso
  il presente provvedimento è ammesso ricorso alla Corte d'Appello
  competente per territorio entro 30 giorni dalla data della notifica.  Milano,
  1° agosto 2007  IL PRESIDENTE       
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