| HOME    PRIVILEGIA NE IRROGANTO    di Mauro Novelli     Documentazione   Inserito il 24-9-2007 | |||
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| DEXIA - CREDIOP “STRATEGIE, GOVERNANCE, COMPLIANCE: LE
  SFIDE DELLA DIRETTIVA MIFID E L’INTEGRAZIONE DEL MERCATO FINANZIARIO
  EUROPEO” L’ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA MIFID IN ITALIA NELLA REGOLAMENTAZIONE SECONDARIA LAMBERTO CARDIA PRESIDENTE DELLA CONSOB ROMA, 21 SETTEMBRE 2007  1. La MiFID
  nel nuovo scenario normativo e di mercato  L’entrata in vigore, a partire
  dal 1° novembre, della nuova  disciplina degli intermediari e dei mercati disegnata dalla Mifid conclude  un lungo e incisivo processo di innovazione normativa, nel
  quale si sono  intrecciati interventi normativi sia di fonte nazionale che
  comunitaria.  La riforma del risparmio e la
  produzione legislativa europea hanno  definito un nuovo quadro di regole che si pone l’obiettivo di
  rispondere,  da un lato, ai profondi e continui mutamenti nelle attivita di  intermediazione mobiliare, dall’altro, alle nuove esigenze di tutela del
   risparmio conseguenti sia a tali mutamenti sia ai problemi emersi
  nelle  relazioni tra intermediari e investitori.  Ci troviamo di fronte ad uno
  snodo cruciale della disciplina  dell’intermediazione dei prodotti finanziari che produrra effetti  significativi anche sugli assetti strutturali e competitivi
  dell’industria  europea e nazionale e sugli assetti e l’articolazione
  dell’architettura dei  sistemi di vigilanza.  In tale quadro, un ruolo
  rilevante nel definire le misure applicative  dei principi stabiliti dai legislatori comunitario e
  nazionale spetta alla  regolamentazione delle Autorita di vigilanza, coerentemente
  con una  consolidata (anche se non sempre lineare) tendenza alla delegificazione  di una normativa connotata da forti competenze tecniche.  1  Il Decreto legislativo di
  recepimento della MiFID attribuisce estesi  poteri regolamentari a Consob e Banca d’Italia secondo un
  approccio  parzialmente innovativo.  E infatti
  previsto che, fermo restando il principio della ripartizione  di competenze sulla base delle finalita
  perseguite, determinate materie  siano oggetto di un regolamento congiunto delle due Autorita chiamate  anche alla definizione di specifici protocolli di
  collaborazione e  coordinamento nell’esercizio della vigilanza.  Tale approccio, che rafforza le
  intense e proficue prassi di  cooperazione in atto, appare coerente con l’evoluzione del mercato, che
   vede una progressiva integrazione delle attivita
  e delle modalita di  prestazione delle diverse tipologie di servizi d’investimento, e con
  la  conseguente necessita di minimizzare l’impatto della
  regolamentazione e  dei controlli sui soggetti vigilati e di evitare
  duplicazione dei costi per il  mercato e per le Autorita stesse.  Si tratta di un’evoluzione che
  conferma e rafforza l’impostazione  data dal legislatore italiano alla struttura del sistema di
  vigilanza sui  mercati finanziari secondo il principio della ripartizione della
  competenza  in funzione dei diversi obiettivi di stabilita, da un lato,
  di trasparenza e  correttezza dall’altro. Piu estese e
  intense forme di collaborazione tra  Banca d’Italia e Consob
  nell’esercizio delle varie funzioni di vigilanza,  da quella regolamentare a quella ispettiva, consentono
  infatti di  valorizzare gli elementi di complementarieta,
  salvaguardando al  contempo l’autonomia e l’indipendenza dei diversi obiettivi
  tutelati, che  2  per la loro rilevanza non possono essere oggetto di
  mediazioni ne di  subordinazioni.  La recente evoluzione del
  mercato sta mostrando alcuni profili  critici che enfatizzano la necessita che i diversi obiettivi di
  tutela siano  perseguiti con piena autonomia e indipendenza dalle due Autorita  all’interno di un costante coordinamento e di rapporti di
  reciproca  informazione.  Gli intermediari hanno ormai
  assunto un ruolo centrale nella  allocazione e nella redistribuzione dei rischi finanziari, operando  attivamente su mercati globalizzati, dal
  punto di vista geografico, e  fortemente integrati, dal punto di vista dei prodotti.  Il ricorso allo strumento della cartolarizzazione determina una  contiguita
  di rischi tradizionalmente segmentati. Come e emerso con  evidenza negli ultimi mesi con riferimento alla crisi dei mutui  immobiliari, il rischio di credito si e traslato velocemente sui
  mercati  mobiliari.  Si creano in tal modo condizioni
  di potenziale contagio reciproco  tra segmenti di mercato diversi che, in occasione di crisi
  pur circoscritte  all’origine ad un singolo fenomeno, quale l’insolvenza dei
  prenditori di  fondi sul mercato dei mutui, arriva a coinvolgere il sistema
  finanziario  nel suo complesso. Ne derivano rischi di stabilita
  individuale e sistemica  e rischi per la tutela degli investitori.  3  In tale contesto si acuiscono, e
  assumono nuove forme, le esigenze  di garantire condizioni di trasparenza e correttezza di
  comportamento  nell’offerta di prodotti e servizi finanziari che incorporano
  componenti di  rischio elevate e non sempre facilmente percepibili.  Le attivita
  di vigilanza messe in atto da Consob e Banca d’Italia in  occasione della crisi dei mutui sub-prime sono un esempio  dell’importanza della specializzazione delle funzioni di
  vigilanza che  consente di graduare le modalita e i
  tempi degli interventi in funzione dei  diversi obiettivi di tutela.  La Consob ha concentrato la
  propria attenzione sulla tutela della  regolarita
  del mercato, i cui andamenti hanno fortemente risentito del  clima di incertezza, e assicura un costante monitoraggio delle
  eventuali  anomalie informative e/o operative al fine di prevenire e eventualmente
   reprimere eventuali abusi.  E’ in corso una ricognizione
  approfondita dell’esposizione degli  emittenti finanziari quotati nei confronti di strumenti finanziari
   direttamente o indirettamente connessi ai mutui sub prime, il cui
  impatto  dovra
  essere valutato anche per informare tempestivamente il mercato in  presenza di esposizioni al rischio di particolare rilievo.  Accertamenti paralleli sono in
  corso per verificare il rispetto delle  regole di trasparenza e correttezza da parte degli intermediari
  con  specifico riferimento all’eventuale inserimento nei portafogli
  degli  investitori di componenti di rischio non adeguate.  4  A prescindere dai risultati
  delle attivita di indagine in corso, che in  base ai primi elementi raccolti sembrano rivelare problemi
  contenuti per  il sistema italiano, i fenomeni emersi a livello
  internazionale evidenziano  l’esigenza di un maggior livello di attenzione
  sull’evoluzione dei  meccanismi di trasferimenti dei rischi finanziari e sul ruolo che
  in tali  meccanismi esercitano categorie di soggetti che operano su scala
  globale,  spesso al di fuori dei tradizionali sistemi di regolazione e
  vigilanza.  Mi riferisco da un lato alle
  agenzie di rating, le cui valutazioni  influiscono in misura determinante sul funzionamento del mercato di  strumenti di debito sempre piu
  sofisticati e complessi; dall’altro ai fondi  speculativi internazionali la cui operativita,
  stimolata e sostenuta dai  meccanismi di moltiplicazione e trasferimento dei rischi di credito,
  puo  essere un elemento di amplificazione delle tensioni.  Fino ad oggi su questi e
  fenomeni e prevalso un atteggiamento  prudente da parte dei regolatori internazionali e nazionali, che
  ha  privilegiato l’incoraggiamento di forme di autoregolamentazione e di  responsabilizzazione delle categorie di soggetti vigilati nel fronteggiare e  gestire adeguatamente i potenziali rischi per la stabilita del
  sistema e la  tutela degli investitori. Ferma restando la validita
  complessiva di tale  approccio, sembra opportuno che su questi fenomeni si intensifichi
  la  collaborazione tra le Autorita di vigilanza, sia
  in ambito nazionale che  internazionale, al fine di ridurre le opacita
  di tali attivita e di contenere i  rischi di conflitti di interesse.  E in tale quadro, nel quale
  sembrano evidenziarsi crescenti profili  di criticita nell’interazione tra
  i meccanismi di intermediazione e il  5  funzionamento dei mercati mobiliari, che si inserisce il processo di  ridefinizione della regolamentazione italiana su mercati e intermediari.  Le norme di recepimento della MiFID costituiscono un’occasione  decisiva per configurare un quadro normativo e di vigilanza
  adeguato alle  esigenze di tutela degli investitori e in grado di offrire nuove opportunita  di sviluppo al sistema finanziario italiano.  La Consob e la Banca d’Italia
  hanno fin dall’inizio partecipato ai  lavori di predisposizione della normativa delegata, che si sono
  giovati di  contatti e approfondimenti svolti con gli operatori interessati e
  di una  consultazione finale del mercato.  La Consob ha avuto occasione di
  apportare il proprio contributo  facendo tesoro dell’esperienza acquisita presso il CESR, che ha  attivamente contribuito al processo di normazione europea.  Il dialogo e la collaborazione
  che hanno coinvolto Parlamento,  Ministero dell’Economia e Autorita di vigilanza hanno nell’occasione  consentito di definire un quadro normativo coerente con i principi  europei e che tenesse conto, per quanto possibile, delle
  caratteristiche e  delle istanze provenienti dal mercato nazionale.  Sebbene il processo di modifica
  del Testo Unico connesso con il  recepimento della MiFID non sia concluso, la
  Consob nell’approssimarsi  della scadenza del 1° novembre ha avviato la consultazione del
  mercato  sullo schema dei propri regolamenti "intermediari" e
  "mercati” –  consultazione conclusa da pochi giorni e che ci portera
  all’adozione  definitiva dei regolamenti entro la meta del mese di ottobre - fermo
   6  restando il massimo impegno, condiviso con Banca d’Italia, per  sottoporre ad analoga consultazione nei tempi piu
  brevi possibili, intorno  alla prima decade di ottobre, anche la bozza dell’ulteriore
  regolamento  da emanarsi congiuntamente.  E’ prioritario, infatti, il
  rispetto della scadenza del 1° novembre,  per evitare ostacoli alla libera prestazione dei servizi in
  altri Paesi  dell’UE da parte delle imprese nazionali.  Nello stesso tempo, il rispetto
  di tale scadenza va garantito  assicurando che la disciplina secondaria sia opportunamente
  confrontata  con le istanze, se compatibili con la cornice comunitaria di
  riferimento,  dei risparmiatori e degli operatori.  2. Il sistema MiFID e i ridotti margini di recepimento nelle  normative nazionali  I margini di liberta lasciati
  dalla normativa comunitaria nel definire  la regolamentazione nazionale risultano estremamente
  ridotti.  L’evoluzione registrata con
  l’emanazione della MiFID, e delle  misure di esecuzione di secondo livello, segna il passaggio
  verso una  disciplina comunitaria di armonizzazione, se non sempre massima  certamente assai ampia, individuata come strumento per realizzare  effettivamente un mercato finanziario europeo integrato ed unico.  Anche quando la disciplina
  comunitaria ha assunto la forma della  direttiva (dir. n. 2004/39/CE; dir. n. 2006/73/CE) e non del
  regolamento  (direttamente applicabile negli ordinamenti nazionali), essa e
  risultata  7  estremamente analitica e dettagliata, limitando ulteriormente, ed in
  via  espressa, la possibilita per gli Stati
  membri, in sede di recepimento, di  introdurre eventuali "regole aggiuntive" (il c.d. gold plating).  In particolare, la direttiva di
  secondo livello precisa che per  l’applicazione uniforme dei "requisiti armonizzati"
  stabiliti a livello  europeo, "gli Stati membri e le autorita
  competenti non devono  aggiungere regole vincolanti supplementari all’atto del recepimento
  e  dell’applicazione delle disposizioni contenute nella presente
  direttiva,  salvo qualora quest’ultima lo preveda espressamente" (7°
  Considerando).  L’elemento centrale di questa
  eccezione e individuato  nell’esistenza di rischi nazionali specifici, di particolare
  importanza per la  struttura del mercato, e che possono comprendere il comportamento
  delle  imprese e dei consumatori in tale mercato. Questi rischi, se non
   adeguatamente affrontati dalla disciplina europea, possono
  giustificare il  mantenimento o l’introduzione di proporzionati obblighi nazionali  aggiuntivi.  Le eccezionali regole nazionali
  aggiuntive non troverebbero  comunque applicazione nei confronti degli intermediari comunitari
   operanti in regime di libera prestazione di servizi, che
  continuerebbero ad  essere sottoposti alla disciplina ed alla vigilanza del Paese
  di origine.  L’effetto dell’introduzione di
  significative regole aggiuntive  potrebbe allora essere quello di porre gli intermediari nazionali
  in una  posizione di sfavore concorrenziale, senza peraltro garantire  effettivamente un piu elevato livello di
  protezione degli investitori o un  migliore funzionamento del mercato, posto che nello stesso Paese  8  concorrerebbero imprese (quelle comunitarie senza succursale in Italia)  alle quali le regole aggiuntive non verrebbero applicate. Per
  effetto della  regola del gold plating le norme di
  recepimento, sia primarie che  secondarie, appaiono quindi vincolate nei loro contenuti.  Il nuovo art. 6,
  comma 2, del Testo Unico, cosi come
  risultante dal  testo approvato dal Consiglio dei Ministri il 6 luglio, ribadisce
  le  condizioni eccezionali che rendono possibile alla Consob (e alla
  Banca  d’Italia) l’introduzione nei propri regolamenti di obblighi
  aggiuntivi  rispetto a quelli previsti dalla stessa direttiva.  3. Le principali innovazioni
  della direttiva  Come noto, la MiFID, e le relative misure di esecuzione, si  occupano di intermediari che prestano servizi di
  investimento  (negoziazione, raccolta ordini, gestione, collocamento, consulenza) e
  di  mercati.  Peraltro, oggi il mercato
  europeo e diventato piu complesso e il  confine tra mercati e intermediari e diventato piu labile.  In particolare, sono nati
  sistemi alternativi di esecuzione delle  transazioni1 che si affiancano sia ai servizi di investimento
  tradizionali  (negoziazione o raccolta ordini) sia ai mercati regolamentati.  1 I cosiddetti
  Alternative Trading Systems - ATS, o, per
  usare una categoria nota al  Tuf, i Sistemi di Scambi Organizzati – SSO.  9  Obiettivo della direttiva e
  garantire la concorrenza tra i diversi  meccanismi di esecuzione degli ordini, prevenendo la frammentazione
   dei mercati con alti obblighi di trasparenza e garantendo un
  elevato  standard di tutela degli investitori.  Strumentali all’obiettivo sono
  le norme che prevedono: il venir  meno della facolta di imporre la
  concentrazione degli scambi nei mercati  regolamentati; la conseguente apertura alla negoziazione da parte  dell’intermediario in contropartita diretta con il cliente (c.d.
   "internalizzazione
  degli ordini"), l’inclusione tra i servizi di investimento  dell’attivita di "gestione di sistemi multilaterali di
  negoziazione"  (Multilateral
  trading facilities; MTF) il cui esercizio e
  riservato a  imprese di investimento e banche, ma consentito anche ai gestori
  di  mercati regolamentati.  In questo contesto il dovere per
  l’intermediario di garantire  all’investitore la best execution
  dei suoi ordini diviene centrale e il suo  adempimento piu complesso e organizzativamente piu
  impegnativo per  gli intermediari.  4. Il recepimento
  nell’ordinamento italiano  La MiFID
  e la direttiva di livello 2 del 2006 (2006/73/CE)2  prevedevano che ciascuno Stato membro adottasse le norme di  Tra le misure di secondo livello
  vi e anche il Regolamento n. 1287/2006/CE,  immediatamente efficace (con decorrenza, in genere, 1° novembre 2007) negli
   ordinamenti dei singoli Stati membri.  10  trasposizione entro il gennaio 2007, ferma restando l’applicazione
  della  nuova disciplina dal 1° novembre 2007.  Il Consiglio dei Ministri lo
  scorso 6 luglio ha approvato lo schema  del decreto legislativo modificativo del Testo Unico della
  Finanza che  rimette su molti aspetti a Banca d’Italia e Consob il compito di
  dettare la  regolamentazione di dettaglio necessaria per garantire il pieno  adeguamento alla nuova disciplina europea.  La bozza di
  nuovo "regolamento intermediari"
  diffusa dalla  Consob nelle scorse settimane, e
  per il quale la consultazione e appena  conclusa, si propone di evitare “regole aggiuntive” rispetto
  all’assetto  disegnato dalla disciplina comunitaria.  In linea con le fonti
  comunitarie, il nuovo regolamento si propone  di potenziare il principio della centralita
  dell’interesse del cliente quale  destinatario del servizio prestato dall’intermediario. Da tale centralita  discende, tra l’altro, la necessaria contrattualizzazione
  del rapporto "di  servizio" tra intermediario (anche se mero collocatore) e
  cliente al  dettaglio, volta a porre il cliente nelle condizioni di assumere
  piena  consapevolezza del quadro dei diritti e degli obblighi derivanti dalla  prestazione dei servizi di investimento.  In linea con gli indirizzi che
  hanno ispirato la legge sul risparmio,  il nuovo regolamento tende a rimuovere le incoerenze
  normative che  hanno fino ad ora caratterizzato la disciplina della
  prestazione dei servizi  di investimento, quella della gestione collettiva e, infine,
  la disciplina  della distribuzione di prodotti finanziari emessi da banche e
  compagnie di  assicurazione. Da questo punto
  di vista l’Italia presenta un sistema  11  regolamentare e di vigilanza piu organico
  rispetto all’esperienza di altri  Paesi comunitari.  In altre parole, i principi
  stabiliti per la prestazione dei servizi di  investimento a tutela dei clienti vengono estesi alla gestione
  collettiva e  alla distribuzione dei prodotti finanziari assicurativi e
  bancari.  La Consob, esaurito l’impegno
  regolamentare, si concentrera sulla  realizzazione di iniziative formative che, con il necessario  coinvolgimento delle Associazioni di categoria, possano agevolare una  transizione consapevole ed efficace al nuovo regime. Con le stesse  modalita, cioe con l’opportuno confronto con gli attori del mercato,
  si  potranno individuare linee interpretative capaci di fornire
  certezza  operativa sulle aree che generano maggiore incertezza applicativa.
   Anche la bozza di nuovo
  “regolamento mercati” diffuso per la  consultazione non si discosta da quanto previsto dalle norme
  comunitarie,  In esso
  sono inoltre confluite anche disposizioni di attuazione del TUF in  materie non interessate dalla normativa comunitaria.  Fra le
  questioni di particolare rilievo ed assoluta novita,
  vi e la  materia della trasparenza delle negoziazioni e del
  consolidamento delle  informazioni.  Gli obiettivi di tutela
  dell’investitore e di garanzia dell’ordinato  svolgimento delle negoziazioni assumono carattere prioritario:  l’investitore ed il partecipante al mercato devono essere
  messi in grado di  poter valutare in qualunque momento le condizioni disponibili
  in merito  ad una determinata operazione e di poter verificare a
  posteriori le  condizioni alle quali tale operazione e stata conclusa.  12  In tal modo, dovrebbe essere
  raggiunto l’obiettivo di effettiva  integrazione dei mercati, rafforzato il processo di formazione dei
  prezzi e  favorito il rispetto dell’obbligo di esecuzione alle condizioni
  migliori.  Il regime di trasparenza previsto
  dalla MiFID trova applicazione al  solo mondo delle azioni ammesse a negoziazione nei mercati  regolamentati.  La direttiva (Considerando 46) consente
  tuttavia agli Stati membri  di prevedere un regime di trasparenza pre
  e post-negoziazione per  strumenti finanziari diversi dalle azioni. Il nuovo art. 79-bis, comma
  2 del  TUF affida
  infatti alla Consob il compito di estendere in tutto o in parte il  regime di trasparenza alle operazioni aventi ad oggetto
  strumenti  finanziari diversi dalle azioni ammesse a negoziazione nei mercati  regolamentati, quando cio si renda
  necessario per assicurare l’ordinato  svolgimento delle negoziazioni e la tutela dell’investitore.  La questione riveste particolare
  rilevanza soprattutto in  considerazione dell’impatto che puo avere
  l’adozione isolata da parte  dell’Italia (non perseguita anche da altri Stati membri) di un
  regime di  trasparenza, ad esempio, per le obbligazioni.  Pur tuttavia, la mancata
  previsione di un regime di trasparenza per  strumenti finanziari diversi dalle azioni comporterebbe nei fatti
  una  diminuzione sostanziale dei livelli di trasparenza attualmente
  presenti in  Italia.  Lo sviluppo che ha avuto il
  mercato obbligazionario negli ultimi  anni e le criticita che sono emerse
  sollecitano peraltro alcune riflessioni  in merito alle specifiche caratteristiche che tale mercato
  sta assumendo.  13  La questione ha ricevuto
  specifica e tempestiva attenzione da parte  della Commissione Europea che, al riguardo, ha provveduto ad
  effettuare  una consultazione ("call for evidence") nel mese di
  settembre 2006 e ha  assegnato al CESR il compito di approfondire la materia.  In attesa che sull’argomento si pervenga ad un approccio
  europeo,  il nuovo schema di regolamento diffuso per la consultazione
  - per non  vanificare l’attuale livello di informazione sugli scambi di
  strumenti  finanziari diversi dalle azioni - rimette ai mercati regolamentati,
  ai  sistemi multilaterali di negoziazione e ai soggetti che
  intendono  intraprendere l’attivita di internalizzazione sistematica l’obbligo di  individuare adeguati requisiti pre e post-negoziazione
  (tenendo conto  delle caratteristiche strutturali del mercato, del tipo di
  strumento  finanziario negoziato e del tipo di operatori, con particolare
  riguardo alla  quota di partecipazione al mercato degli investitori al
  dettaglio).  5. Conclusioni  I mutamenti indotti dal
  recepimento della Mifid sono profondi. Nel  nuovo quadro normativo risulta piu
  complesso l’intreccio tra finalita da  perseguire; sono piu ampi il numero e la
  tipologia di soggetti, le attivita e  gli strumenti da regolamentare; maggiori sono le esigenze di
   coordinamento della vigilanza; piu estesi
  sono i rischi di arbitraggi  regolamentari.  Le gia difficili valutazioni
  d’impatto, in termini di costi e benefici,  sono rese piu complesse dal peso
  che rivestono le posizioni di partenza  dei singoli contesti nazionali.  14  In Italia, la MiFID configura uno scenario nuovo per gli  intermediari nazionali, imponendo notevoli sforzi di adeguamento e al
   contempo aprendo nuove prospettive di tipo strategico-competitivo.
   Le analisi da piu parti condotte e le prime riflessioni svolte dalla  Consob rinvengono nel
  “livellamento del campo di gioco” europeo  relativo all’intermediazione mobiliare uno dei principali
  benefici, cui  conseguira
  la creazione di un mercato dei capitali di maggiori  dimensioni, piu competitivo, piu efficiente e piu liquido.  Per gli intermediari, il
  fenomeno dovrebbe tradursi in una  riduzione dei costi per l’operativita
  transfrontaliera, grazie alla  omogeneizzazione delle regole di condotta, alla maggiore copertura del  “passaporto europeo” e
  all’eliminazione delle residue barriere all’entrata.  Gli operatori che adotteranno
  strategie di sviluppo nel mercato  unico europeo potranno quindi trarre nuove opportunita,
  adottando  strategie commerciali unitarie, con la possibilita
  di raggiungere  dimensioni che consentono economie di scala e di scopo.  Ulteriori opportunita
  discenderanno dal nuovo inquadramento  europeo del rapporto "intermediario-cliente", che potra innescare processi  evolutivi in specie nella distribuzione di servizi e prodotti
  finanziari,  segmento di rilevanza centrale per il mercato italiano.  La nuova direttiva, infatti, differenzia
  in modo piu netto il "valore  aggiunto" ascrivibile ai diversi servizi di investimento, articolando
  di  conseguenza il grado di tutela offerto al cliente. Nella catena  "societa/prodotto-distributore–cliente" l’intermediario dovra privilegiare  15  l’obiettivo di fornire un "servizio al cliente" piuttosto
  che la logica di  integrazione con il produttore, spesso appartenente allo stesso
  gruppo.  E’ probabile che si
  configureranno architetture distributive aperte,  nelle quali il distributore, spesso anche consulente, valutera le esigenze  del singolo cliente, orientandolo verso i prodotti piu adatti a soddisfarne i  bisogni.  L’industria italiana del
  risparmio gestito, ancora molto legata alle  scelte e ai canali distributivi del gruppo di appartenenza, potra beneficiare  di maggiore autonomia operativa e di maggiori incentivi
  all’innovazione.  La Consob ha programmato un
  complesso piano di azione che, con  iniziative di natura anche formativa, accompagnera
  il processo di  adeguamento del sistema.  L’intensita
  dei cambiamenti richiede comunque un impegno  unitario dell’intero sistema nazionale. Nonostante il notevole
  sforzo di  armonizzazione, sono ancora presenti differenze significative tra gli
  Stati  membri nelle prassi operative, nel diverso ruolo di
  intermediari e mercati,  nella cultura finanziaria dei risparmiatori, nei modelli di
  controllo  societario e di governance, nel peso della fiscalita,
  negli approcci  regolamentari e sanzionatori, nei meccanismi legislativi e nei tempi
  della  giustizia.  Vi e quindi la necessita, oltre
  che di garantire il rispetto dei tempi  previsti dalla direttiva, di adottare le misure necessarie per
  assicurare  condizioni di sostanziale operativita e competitivita, evitando che nel  breve periodo eventuali disallineamenti
  trasformino le opportunita in  16  minacce. L’iniziativa di
  riavviare nel nostro paese la discussione sull’idea  di “piazza finanziaria” puo
  certamente essere letta in questa chiave.  Le considerazioni appena fatte
  valgono, a maggior ragione, se si  considera la rapida evoluzione dei mercati e dell’innovazione
  finanziaria.  I recenti turbamenti che hanno
  coinvolto i mercati internazionali  offrono l’occasione per mettere alla prova la capacita dei
  sistemi di  regolamentazione e di vigilanza.  La crisi dei mutui sub-prime ha
  messo in luce come il ruolo delle  agenzie di rating rimane uno dei nodi regolamentari piu importanti da  sciogliere a livello internazionale. La crisi potrebbe portare a  riconsiderare l’approccio basato sull’autodisciplina, fino ad ora  prevalente anche in sede europea, sebbene l’assetto oligopolistico
  e  globalizzato del mercato renda inevitabile un’azione coordinata a
  livello  internazionale.  Come gia avvenuto in passato, la
  Consob e parte attiva nel  promuovere e contribuire al dibatto nelle sedi internazionali
  competenti.  Importanti iniziative in tal
  senso sono in corso, ed hanno ricevuto una  comprensibile accelerazione, sia in ambito IOSCO che CESR.  In particolare e sotto
  osservazione il problema dei conflitti di  interesse delle societa di rating, coinvolte,
  oltre che nella valutazione del  merito di credito, nelle diverse fasi di costruzione e
  diffusione di  strumenti finanziari complessi che incorporano il rischio di
  credito.  Un’altra area di attenzione
  riguarda il crescente coinvolgimento di  soggetti non bancari nella gestione dei rischi di credito; coinvolgimento
   17  che solleva un problema di adeguatezza degli strumenti
  informativi  attraverso i quali mercato e autorita
  monitorano la circolazione e  distribuzione dei rischi.  Tale problema e enfatizzato dal
  ruolo sempre piu rilevante di  soggetti non regolamentati che operano su grandi volumi di
  strumenti  finanziari e con un elevato turn-over, anche a causa della capacita
   moltiplicativa dei volumi intermediati propria degli strumenti derivati.
   Il mercato di tali strumenti, che
  tende a svilupparsi soprattutto  attraverso circuiti alternativi ai mercati regolamentati, e infatti
   caratterizzato da un minore grado di trasparenza rispetto alle altre  componenti del mercato mobiliare.  Anche in
  questo caso e opportuna una convergenza internazionale  nel definire migliori condizioni informative sull’operativita di soggetti  (quali gli hedge funds)
  e su comparti del mercato (quali i circuiti non  regolamentati di negoziazione di titoli di debito soprattutto
  strutturati)  attualmente caratterizzati da bassi livelli di trasparenza.  La scelta proposta dalla Consob
  di sottoporre a obblighi di  trasparenza anche le negoziazioni di titoli non azionari, utilizzando
   l’opzione consentita dalla MiFID,
  va in questa direzione e merita  ulteriori sviluppi e approfondimenti da condurre in coordinamento
  con le  altre Autorita di vigilanza e con
  gli operatori.  18  |