|   Concordato: modifica
  del 1984 Legge 25 marzo 1985, n. 121 Ratifica ed esecuzione dell’accordo con
  protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta
  modifiche al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica
  italiana e la Santa Sede 
   Il Presidente della
       Repubblica é autorizzato a ratificare l’accordo, con protocollo
       addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta
       modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la
       Repubblica italiana e la Santa Sede.Piena ed intera
       esecuzione é data all'accordo con protocollo addizionale di cui all'art.
       precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità
       all'art. 13, n. 1, dell'accordo stesso. ACCORDO La Santa Sede e la Repubblica italiana tenuto conto del
  processo di trasformazione politica e sociale verificatosi in Italia negli
  ultimi decenni e degli sviluppi promossi nella Chiesa dal Concilio Vaticano
  II; avendo presenti, da
  parte della Repubblica italiana, i principi sanciti dalla sua Costituzione,
  e, da parte della Santa Sede, le dichiarazioni del Concilio Ecumenico
  Vaticano II circa la libertà religiosa e i rapporti fra la Chiesa e la
  comunità politica, nonché la nuova codificazione del diritto canonico; considerato inoltre che, in
  forza del secondo comma dell'art. 7 Cost. della Repubblica italiana, i
  rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica sono regolati dai Patti lateranensi, i quali per altro possono essere modificati
  di comune accordo dalle due Parti senza che ciò richieda procedimenti
  di revisione costituzionale. Hanno riconosciuto
  l’opportunità di addivenire alle seguenti modificazioni consensuali
  del Concordato lateranense: 
   La Repubblica italiana e
       la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa cattolica sono,
       ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, impegnandosi al
       pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti ed alla reciproca
       collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del Paese.La Repubblica italiana
       riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la
       sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di
       santificazione. In particolare é assicurata alla Chiesa la
       libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale
       nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica.È ugualmente
       assicurata la reciproca libertà di comunicazione e di
       corrispondenza fra la Santa Sede, la Conferenza Episcopale Italiana, le conferenze Episcopali regionali, i Vescovi, il clero
       e i fedeli, così come la libertà di pubblicazione e
       diffusione degli atti e documenti relativi alla missione della Chiesa.È garantita ai
       cattolici e alle loro associazioni e organizzazioni la piena
       libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola,
       lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.La Repubblica italiana
       riconosce il particolare significato che Roma sede vescovile del Sommo
       Pontefice, ha per la cattolicità.La circoscrizione delle
       diocesi e delle parrocchie é liberamente determinata
       dall'autorità ecclesiastica. La Santa Sede si impegna a non
       includere alcuna parte del territorio italiano in una diocesi la cui
       sede vescovile si trovi nel territorio di altro Stato.La nomina dei titolari di
       uffici ecclesiastici é liberamente effettuata dall'autorità ecclesiastica. Quest'ultima da comunicazione alle
       competenti autorità civili della nomina degli Arcivescovi e
       Vescovi diocesani, dei coadiutori, degli Abati e Prelati con
       giurisdizione territoriale, così come dei parroci e dei titolari
       degli altri uffici ecclesiastici rilevanti per l'ordinamento dello
       Stato.Salvo che per la diocesi
       di Roma e per quelle suburbicarie, non saranno nominati agli uffici di
       cui al presente articolo ecclesiastici che non siano
       cittadini italiani.I sacerdoti, i diaconi ed
       i religiosi che hanno emesso i voti hanno facoltà di ottenere, a
       loro richiesta, di essere esonerati dal servizio militare oppure
       assegnati al servizio civile sostitutivo.In caso di mobilitazione
       generale gli ecclesiastici non assegnati alla cura d'anime sono chiamati
       ad esercitare il ministero religioso fra le truppe, oppure,
       subordinatamente, assegnati ai servizi sanitari.Gli studenti di teologia,
       quelli degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia ed i novizi
       degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica possono usufruire degli stessi rinvii
       dal servizio militare accordati agli studenti delle università
       italiane.Gli ecclesiastici non
       sono tenuti a dare a magistrati o ad altra autorità informazioni
       su persone o materie di cui siano venuti a
       conoscenza per ragione del loro ministero.Gli edifici aperti al
       culto non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se
       non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorità
       ecclesiastica.Salvo i casi di urgente
       necessità, la forza pubblica non potrà entrare, per
       l’esercizio delle sue funzioni, negli edifici aperti al culto, senza
       averne dato previo avviso all'autorità ecclesiastica.L'autorità civile
       terrà conto delle esigenze religiose delle popolazioni, fatte
       presenti dalla competente autorità ecclesiastica, per quanto
       concerne la costruzione di nuovi edifici di culto cattolico e delle
       pertinenti opere parrocchiali.La Repubblica italiana
       riconosce come giorni festivi tutte le domeniche e le altre
       festività religiose determinate d'intesa tra le parti.La Repubblica italiana,
       richiamandosi al principio enunciato dall'art. 20 Cost., riafferma che il carattere ecclesiastico e il fine
       di religione o di culto di una associazione o istituzione non possono
       essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami
       fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma
       di attività.Ferma restando la
       personalità giuridica degli enti ecclesiastici che ne sono
       attualmente provvisti, la Repubblica italiana, su
       domanda dell’autorità ecclesiastica o con il suo assenso,
       continuerà a riconoscere la personalità giuridica degli
       enti ecclesiastici aventi sede in Italia, eretti o approvati secondo le
       norme del diritto canonico, i quali abbiano finalità di religione
       o di culto. Analogamente si procederà per il riconoscimento agli
       effetti civili di ogni mutamento sostanziale degli enti medesimi.Agli effetti tributari
       gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le
       attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi
       fine di beneficenza o di istruzione. Le attività diverse da
       quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono
       soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti,
       alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime
       tributario previsto per le medesime.Gli edifici aperti al
       culto, le pubblicazioni di atti, le affissioni all’interno o
       all'ingresso degli edifici di culto o ecclesiastici, e le collette effettuate
       nei predetti edifici, continueranno ad essere soggetti
       al regime vigente.L'amministrazione dei
       beni appartenenti agli enti ecclesiastici é soggetta ai controlli
       previsti dal diritto canonico. Gli acquisti di questi enti sono
       però soggetti anche ai controlli previsti dalle leggi italiane
       per gli acquisti delle persone giuridiche.All'atto della firma del
       presente Accordo, le Parti istituiscono una Commissione paritetica per
       la formulazione delle norme da sottoporre alla loro approvazione per la
       disciplina di tutta la materia degli enti e beni ecclesiastici e per la
       revisione degli impegni finanziari dello Stato italiano e degli
       interventi del medesimo nella gestione patrimoniale degli
       enti ecclesiastici. In via transitoria e fino all'entrata in vigore
       della nuova disciplina restano applicabili gli art. 17, comma terzo, 18,
       27, 29 e 30 del precedente testo concordatario.Sono riconosciuti gli
       effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto
       canonico, a condizione che l’atto relativo sia
       trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella
       casa comunale. Subito dopo la celebrazione, il parroco o il suo delegato
       spiegherà ai contraenti gli effetti civili del matrimonio, dando
       lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti ed i
       doveri dei coniugi, e redigerà quindi,
       in doppio originale, l’atto di matrimonio, nel quale potranno essere
       inserite le dichiarazioni dei coniugi consentite secondo la legge
       civile.La Santa Sede prende atto
       che la trascrizione non potrà avere luogo:
    quando gli sposi non
        rispondano ai requisiti della legge civile circa l’età richiesta
        per la celebrazione;quando sussiste fra gli sposi
        un impedimento che la legge civile considera inderogabile. La trascrizione é
       tuttavia ammessa quando, secondo la legge civile, l’azione di
       nullità o di annullamento non potrebbe essere più
       proposta.La richiesta di
       trascrizione é fatta, per iscritto, dal parroco del luogo dove il
       matrimonio é stato celebrato, non oltre i cinque giorni dalla
       celebrazione. L'ufficiale dello stato civile, ove sussistano le
       condizioni per la trascrizione, l’effettua entro ventiquattro ore dal
       ricevimento dell’atto e ne dà notizia al parroco. Il matrimonio
       ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l’ufficiale
       dello Stato civile, per qualsiasi ragione, abbia effettuato la
       trascrizione oltre il termine prescritto. La trascrizione può
       essere effettuata anche posteriormente su
       richiesta dei due contraenti, o anche di uno di essi, con la conoscenza
       e senza l’opposizione dell'altro, sempre che entrambi abbiano conservato
       ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione a
       quello della richiesta di trascrizione, e senza pregiudizio dei diritti
       legittimamente acquisiti dai terzi.Le sentenze di
       nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici,
       che siano munite del decreto di
       esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo,
       sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella
       Repubblica italiana con sentenza della Corte d'appello competente,
       quando questa accerti:
    che il giudice
        ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa in
        quanto matrimonio celebrato in conformità del presente articolo;che nel procedimento
        davanti ai tribunali ecclesiastici é stato assicurato alle parti il
        diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai
        principi fondamentali dell'ordinamento italiano;che ricorrono le altre
        condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione
        di efficacia delle sentenze straniere. La Corte d'appello potrà,
        nella sentenza intesa a rendere esecutiva una sentenza canonica,
        statuire provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi
        il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo,
        rimandando le parti al giudice competente per la decisione sulla
        materia. Nell'accedere al presente
       regolamento della materia matrimoniale la Santa Sede sente l’esigenza di
       riaffermare il valore immutato della dottrina cattolica sul matrimonio e
       la sollecitudine della Chiesa per la dignità ed i valori della
       famiglia, fondamento della società.La Repubblica italiana,
       in conformità al principio della libertà della scuola e
       dell'insegnamento e nei termini previsti dalla propria Costituzione,
       garantisce alla Chiesa cattolica il diritto di istituire liberamente
       scuole di ogni ordine e grado ed istituti di educazione. A tali scuole
       che ottengono la parità é assicurata piena libertà, ed ai
       loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni
       delle scuole dello Stato e negli altri enti
       territoriali, anche per quanto concerne l’esame di Stato.La Repubblica italiana,
       riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i
       principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo
       italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle
       finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica
       nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel
       rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità
       educativa dei genitori, é garantito a ciascuno il diritto di scegliere
       se avvalersi o non avvalersi di detto
       insegnamento. All’atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori
       eserciteranno tale diritto su richiesta dell'autorità
       scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di
       discriminazione.Gli istituti
       universitari, i seminari, le accademie, i collegi e gli altri istituti
       per ecclesiastici e religiosi o per la formazione nelle discipline ecclesiastiche,
       istituiti secondo il diritto canonico, continueranno a dipendere
       unicamente dall'autorità ecclesiastica.I titoli accademici in
       teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, determinate d'accordo
       tra le Parti, conferiti dalle Facoltà approvate dalla Santa Sede,
       sono riconosciuti dallo Stato. Sono parimenti riconosciuti i diplomi
       conseguiti nelle Scuole vaticane di paleografia, diplomatica e
       archivistica e biblioteconomia.Le nomine dei docenti
       dell'Università Cattolica del Sacro
       Cuore e dei dipendenti istituti sono subordinate al gradimento, sotto il
       profilo religioso, della competente autorità ecclesiastica.La Repubblica italiana
       assicura che l’appartenenza alle Forze armate, alla polizia, o ad altri
       servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza
       pubbliche, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena non
       possono dar luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della
       libertà religiosa o nell'adempimento delle pratiche di culto dei cattolici.L'assistenza spirituale
       ai medesimi é assicurata da ecclesiastici nominati dalle autorità
       italiane competenti su designazione
       dell'autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico,
       l’organico e le modalità stabiliti d'intesa fra tali
       autorità.La Santa Sede e la
       Repubblica italiana, nel rispettivo ordine, collaborano per la tutela
       del patrimonio storico ed artistico. Al fine di armonizzare
       l’applicazione della legge italiana con le esigenze di carattere
       religioso, gli organi competenti delle due Parti concorderanno opportune
       disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei
       beni culturali d'interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni
       ecclesiastiche. La conservazione e la consultazione degli archivi
       d'interesse storico e delle biblioteche dei medesimi enti e istituzioni
       saranno favorite e agevolate sulla base di intese tra i competenti
       organi delle due Parti.La Santa Sede conserva la
       disponibilità delle catacombe cristiane esistenti nel suolo di
       Roma e nelle altre parti del territorio italiano con l’onere conseguente
       della custodia, della manutenzione e della conservazione, rinunciando
       alla disponibilità delle altre catacombe. Con l’osservanza delle
       leggi dello Stato e fatti salvi gli eventuali diritti di terzi, la Santa
       Sede può procedere agli scavi occorrenti ed al trasferimento
       delle sacre reliquie.Le disposizioni
       precedenti costituiscono modificazioni del Concordato lateranense
       accettate dalle due Parti, ed entreranno in vigore alla data dello
       scambio degli strumenti di ratifica. Salvo
       quanto previsto dall'art. 7, n. 6, le disposizioni del Concordato stesso
       non riprodotte nel presente testo sono abrogate.Ulteriori materie per le
       quali si manifesti l’esigenza di collaborazione tra la Chiesa cattolica
       e lo Stato potranno essere regolate sia con nuovi accordi tra le due
       Parti sia con intese tra le competenti autorità dello Stato e la
       Conferenza Episcopale Italiana.Se in avvenire sorgessero
       difficoltà di interpretazione o di applicazione delle
       disposizioni precedenti, la Santa Sede e la Repubblica italiana
       affideranno la ricerca di un’amichevole soluzione ad una Commissione
       paritetica da loro nominata. Roma, diciotto febbraio millenovecentottantaquattro  PROTOCOLLO ADDIZIONALE Al momento della
  firma dell'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense la
  Santa Sede e la Repubblica italiana, desiderose di assicurare con opportune
  precisazioni la migliore applicazione dei Patti lateranensi
  e delle convenute modificazioni, e di evitare ogni difficoltà di
  interpretazione, dichiarano di comune intesa: 1. In relazione all'art. 1. Si considera non
  più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti Lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano. 2. In relazione all'art. 4. 
   Con riferimento al n. 2,
       si considerano in cura d'anime gli ordinari, i parroci, i vicari
       parrocchiali, i rettori di chiese aperte al culto ed i sacerdoti
       stabilmente addetti ai servizi di assistenza spirituale di cui all'art.
       11.La Repubblica italiana
       assicura che l’autorità giudiziaria darà comunicazione
       all'autorità ecclesiastica competente per territorio dei
       procedimenti penali promossi a carico di
       ecclesiastici.La Santa Sede prende
       occasione dalla modificazione del Concordato lateranense per dichiararsi
       d'accordo, senza pregiudizio dell'ordinamento canonico, con
       L’interpretazione che lo Stato dà dell'art. 23, comma secondo,
       del Trattato Lateranense, secondo la quale gli effetti civili delle
       sentenze e dei provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche,
       previsti da tale disposizione, vanno intesi in armonia con i diritti
       costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani. 3. In relazione all'art. 7. 
   La Repubblica italiana
       assicura che resterà escluso l’obbligo per gli enti ecclesiastici
       di procedere alla conversione di beni immobili, salvo accordi presi di
       volta in volta tra le competenti autorità governative ed
       ecclesiastiche, qualora ricorrano particolari ragioni.La Commissione
       paritetica, di cui al n. 6, dovrà terminare i suoi lavori entro e
       non oltre sei mesi dalla firma del presente Accordo. 4. In relazione all'art. 8. 
   Ai fini dell'applicazione
       del n. 1, lett. b) si intendono come impedimenti inderogabili della
       legge civile:
    l’essere uno dei
        contraenti interdetto per infermità di mente;la sussistenza tra gli
        sposi di altro matrimonio valido agli effetti civili;gli impedimenti derivanti
        da delitto o da affinità in linea retta. Con riferimento al n. 2,
       ai fini dell'applicazione degli artt. 796 e
       797 del codice italiano di procedura civile, si dovrà tener conto
       della specificità dell'ordinamento canonico dal quale é regolato
       il vincolo matrimoniale, che in esso ha avuto
       origine. In particolare:
    si dovrà tener
        conto che i richiami fatti dalla legge italiana alla legge del luogo in
        cui si é svolto il giudizio si intendono fatti al diritto canonico;si considera sentenza
        passata in giudicato la sentenza che sia divenuta esecutiva secondo il
        diritto canonico;si intende che in ogni
        caso non si procederà al riesame del merito. Le disposizioni del n. 2
       si applicano anche ai matrimoni celebrati prima dell'entrata in vigore
       del presente Accordo, in conformità alle norme dell'art. 34 del
       Concordato lateranense e della l. 27 maggio 1929, n. 847, per i quali
       non sia stato iniziato il procedimento dinanzi all'autorità
       giudiziaria civile, previsto dalle norme stesse. 5. In relazione all'art. 9. 
   L'insegnamento della
       religione cattolica nelle scuole indicate al n. 2 é impartito - in
       conformità alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della
       libertà di coscienza degli alunni - da insegnanti che siano
       riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati,
       d'intesa con essa, dall'autorità
       scolastica. Nelle scuole materne ed elementari detto
       insegnamento può essere impartito dall'insegnante di classe,
       riconosciuto idoneo dall'autorità ecclesiastica, che sia disposto
       a svolgerlo.Con successiva intesa tra
       le competenti autorità scolastiche e la Conferenza Episcopale
       Italiana verranno determinati:
    i programmi
        dell'insegnamento della religione cattolica per i diversi ordini e
        gradi delle scuole pubbliche;le modalità di
        organizzazione di tale insegnamento, anche in relazione alla
        collocazione nel quadro degli orari delle lezioni;i criteri per la scelta
        dei libri di testo;i profili della
        qualificazione professionale degli insegnanti. Le disposizioni di tale
       articolo non pregiudicano il regime vigente nelle Regioni di confine
       nelle quali la materia e disciplinata da norme particolari. 6. In relazione all'art. 10. La Repubblica
  italiana, nell'interpretazione del n. 3 - che non innova l’art. 38 del
  Concordato dell'11 febbraio 1929 - si atterrà alla
  sentenza 195/1972 della Corte costituzionale relativa al medesimo
  articolo. 7. In relazione all'art. 13, n. 1. Le Parti procederanno
  ad opportune consultazioni per l’attuazione, nel rispettivo ordine, delle
  disposizioni del presente Accordo. Il presente Protocollo addizionale fa
  parte integrante dell'Accordo che apporta modificazioni al Concordato
  lateranense contestualmente firmato tra la Santa Sede e la Repubblica
  italiana. Roma, diciotto febbraio millenovecentottantaquattro.   |