| HOME    PRIVILEGIA NE IRROGANTO    di Mauro Novelli     Documentazione   Inserito il 18-7-2007 | |||
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| IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE Considerato ·) che a se medesimo e ai
  Consigli dell’ordine degli avvocati è affidato il compito di tutelare
  l’interesse pubblico al corretto esercizio della professione e quello di
  garantire la competenza e la professionalità dei propri iscritti,
  nell’interesse della collettività; ·) che, in particolare, al
  Consiglio nazionale forense è attribuito dalla legge il potere di
  determinare i principi ed i precetti della deontologia professionale, che la
  giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di
  cassazione considera norme giuridiche; ·) che il Codice deontologico
  forense, all’art. 12,
  impone all’avvocato il dovere di competenza, prevedendo, fra l’altro, che “l’avvocato
  non deve accettare incarichi che sappia di non potere svolgere con adeguata
  competenza” e che “l’accettazione di un determinato incarico professionale fa
  presumere la competenza a svolgere quell’incarico”;  ·) che l’art. 13 del
  Codice deontologico forense dispone: «È dovere
  dell’avvocato curare costantemente la propria preparazione professionale,
  conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai
  settori nei quali svolga l’attività» ; ·) che l’obbligo formativo
  è assolto, tra l’altro, con «lo studio individuale e la partecipazione
  a iniziative culturali in campo giuridico e forense», rispettando «i
  regolamenti del Consiglio nazionale forense e del Consiglio dell’ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i
  programmi formativi»; ·) che, oltre che in ambito
  deontologico, il possesso di un adeguato bagaglio di conoscenze e di sapere,
  anche a carattere specialistico, da aggiornare ed arricchire periodicamente
  si apprezza in prospettiva comunitaria, mentre l’importanza e la rilevanza
  costituzionale dell’attività professionale forense ne impone un
  esercizio consapevole e socialmente responsabile, quale mezzo di attuazione
  dell’ordinamento per i fini della giustizia; ·) che la continuità
  nella formazione e la costanza nell’aggiornamento assicurano più
  elevata qualità della prestazione professionale e adeguato contatto
  con il diritto vivente, soprattutto in presenza di
  un sistema normativo complesso e di una produzione giurisprudenziale sempre
  più numerosa e sofisticata; ·) che l’intensità e la
  qualità specifica della formazione e dell’aggiornamento variano in
  rapporto al settore di esercizio dell’attività, a seconda che si
  tratti di attività generalista, prevalente o
  specialistica; ·) che il regolamento di cui infra ha riguardo all’aggiornamento per l’attività
  generalista e prevalente, mentre è rinviato
  a diverso regolamento da adottare in prosieguo la disciplina
  dell’aggiornamento per l’attività specialistica; ·) che, sino all’adozione di
  quest’ultimo, anche per gli esercenti attività
  “specialistica” ai sensi delle vigenti disposizioni di legge valgono gli
  obblighi e le modalità di espletamento dell’aggiornamento previsti per
  gli esercenti attività generalista e
  prevalente; REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA Articolo 1 Formazione professionale
  continua 1. L’avvocato iscritto all’albo
  ed il praticante abilitato al patrocinio, dopo il conseguimento del
  certificato di compiuta pratica hanno l’obbligo di mantenere e aggiornare la
  propria preparazione professionale... 2. A tal fine, essi hanno il
  dovere di partecipare alle attività di formazione professionale
  continua disciplinate dal presente regolamento, secondo le modalità
  ivi indicate. 3. L’adempimento di tale dovere,
  con riferimento agli ambiti in cui si comunica di esercitare
  l’attività professionale prevalente, è, altresì,
  condizione per la spendita deontologicamente
  corretta, ai sensi dell’art. 17 bis del codice deontologico forense,
  dell’indicazione dell’attività prevalente in qualsiasi comunicazione
  diretta al singolo o alla collettività. 4. Con l’espressione formazione
  professionale continua si intende ogni attività di accrescimento
  ed approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali, nonché
  il loro aggiornamento mediante la partecipazione ad iniziative culturali in
  campo giuridico e forense. Articolo 2 Durata e contenuto dell’obbligo  1. L’obbligo di formazione
  decorre dal 1° gennaio dell’anno solare successivo a quello di iscrizione
  all’albo o di rilascio del certificato di compiuta
  pratica, con facoltà dell’interessato di chiedere ed ottenere il
  riconoscimento di crediti formativi maturati su base non obbligatoria, ma in
  conformità alle previsioni del presente regolamento, nel periodo
  intercorrente fra la data d’iscrizione all’albo o del rilascio del
  certificato di compiuta pratica e l’inizio dell’obbligo formativo. L’anno formativo coincide con
  quello solare.  2. Il periodo di valutazione
  della formazione continua ha durata triennale. L’unità di misura della
  formazione continua è il credito formativo. 3. Ogni iscritto deve conseguire
  nel triennio almeno n. 90 crediti formativi, che sono attribuiti secondo i
  criteri indicati nei successivi artt. 3 e 4, di cui
  almeno n. 20 crediti formativi debbono essere conseguiti in ogni singolo anno
  formativo. 4. Ogni iscritto sceglie
  liberamente gli eventi e le attività formative da svolgere, in
  relazione ai settori di attività professionale esercitata, nell’ambito
  di quelle indicate ai successivi articoli 3 e 4, ma almeno n. 15 crediti
  formativi nel triennio devono derivare da attività ed eventi formativi
  aventi ad oggetto l’ordinamento professionale e previdenziale e la
  deontologia. 5. L’iscritto che, dando con
  qualunque modalità consentita informazione a terzi, intenda fornire le
  indicazioni di cui al precedente articolo 1, comma 3, dovrà aver
  conseguito, nel periodo di valutazione che precede l’informazione, non meno
  di 30 crediti formativi nell’ambito di esercizio dell’attività
  professionale che intende indicare. Articolo 3 Eventi formativi 1. Integra
  assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua la
  partecipazione effettiva e adeguatamente documentata agli eventi di seguito
  indicati:  a) corsi di aggiornamento e masters, seminari, convegni, giornate di studio e
  tavole rotonde, anche se eseguiti con modalità telematiche, purché sia
  possibile il controllo della partecipazione; b) commissioni di studio, gruppi
  di lavoro o commissioni consiliari, istituiti dal Consiglio nazionale forense
  e dai Consigli dell’ordine, o da organismi nazionali ed internazionali della
  categoria professionale; c) altri eventi specificamente
  individuati dal Consiglio nazionale forense e dai Consigli dell’ordine. 2. La partecipazione agli eventi
  formativi sopra indicati attribuisce n. 1 credito formativo per ogni ogni ora di partecipazione,
  con il limite massimo di n. 24 crediti per la partecipazione ad ogni singolo
  evento formativo. 3. La partecipazione agli eventi
  di cui alle lettere a) e b) rileva ai fini dell’adempimento del dovere di
  formazione continua, a condizione che essi siano promossi od organizzati dal
  Consiglio nazionale forense o dai singoli Consigli dell’ordine territoriali,
  o, se organizzati da associazioni forensi, altri enti, istituzioni od
  organismi pubblici o privati, sempre che siano stati preventivamente
  accreditati, anche sulla base di programmi a durata semestrale o annuale, dal
  Consiglio nazionale forense o dai singoli Consigli dell’ordine territoriali, a seconda della rispettiva competenza. A tal fine: - appartiene alla competenza del
  Consiglio nazionale forense l’accreditamento di eventi da svolgersi
  all’estero, che siano organizzati da organismi stranieri, ovvero –a richiesta
  dei soggetti organizzatori- quelli che prevedono la ripetizione di identici
  programmi in più circondari o distretti;  - appartiene alla competenza dei
  singoli Consigli dell’ordine territoriali l’accreditamento di ogni altro
  evento, in ragione del suo luogo di svolgimento. 4. L’accreditamento viene concesso valutando la tipologia e la qualità
  dell’evento formativo, nonché gli argomenti trattati. A tal fine gli enti ed
  associazioni che intendono ottenere l’accreditamento preventivo di eventi
  formativi da loro organizzati devono presentare al Consiglio dell’ordine
  locale ovvero al Consiglio nazionale forense, secondo la rispettiva
  competenza, una relazione dettagliata con tutte le indicazioni necessarie a
  consentire la piena valutazione dell’evento anche in relazione alla sua
  rispondenza alle finalità del presente regolamento.. A tal fine il Consiglio
  dell’ordine o il Consiglio nazionale forense richiedono, ove necessario, informazioni o documentazione e si pronunciano
  sulla domanda di accreditamento con decisione motivata entro quindici giorni
  dalla data di deposito della domanda o delle informazioni e della
  documentazione richiesta. In caso di silenzio protratto
  oltre il quindicesimo giorno l’accreditamento si intende concesso. Il Consiglio dell’ordine
  competente o il Consiglio nazionale forense potranno accreditare anche eventi
  non programmati, a richiesta dell’interessato e con decisione motivata da
  assumere entro il termine di quindici giorni dalla richiesta; in caso di
  mancata risposta entro il termine indicato, l’accreditamento si intenderà concesso. Il Consiglio nazionale forense
  può stipulare con la Cassa Nazionale di previdenza e assistenza
  forense e con le Associazioni forensi riconosciute
  maggiormente rappresentative sul piano nazionale dal Congresso nazionale
  forense specifici protocolli, applicabili anche in sede locale, allo scopo di
  semplificare ed accelerare le procedure di accreditamento degli eventi
  programmati e di quelli ulteriori. 5. Ciascun Consiglio dell’ordine
  dà immediata notizia al Consiglio nazionale forense di tutti gli
  eventi formativi da esso medesimo organizzati o
  altrimenti accreditati. Il Consiglio nazionale forense ne cura la
  pubblicazione nel suo sito Internet per consentire la loro più vasta
  diffusione e conoscenza anche al fine di permettere la partecipazione a detti
  eventi di iscritti in albi e registri tenuti da altri Consigli. Articolo 4 Attività formative 1. Integra
  assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua anche
  lo svolgimento delle attività di seguito indicate: a) relazioni o lezioni negli
  eventi formativi di cui alle lettere a) e b) dell’art. 3, ovvero nelle scuole
  forensi o nelle scuole di specializzazione per le
  professioni legali; b) pubblicazioni in materia
  giuridica su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale,
  anche on line, ovvero pubblicazioni di libri,
  saggi, monografie o trattati, anche come opere collettanee,
  su argomenti giuridici; c) contratti di insegnamento in
  materie giuridiche stipulati con istituti universitari ed enti equiparati; d) partecipazione alle
  commissioni per gli esami di Stato di avvocato, per tutta la durata
  dell’esame. e) il compimento di altre
  attività di studio ed aggiornamento svolte in
  autonomia nell’ambito della propria organizzazione professionale, che siano
  state preventivamente autorizzate e riconosciute come tali dal Consiglio
  nazionale forense o dai Consigli dell’ordine competenti. 2. Il Consiglio dell’ordine
  attribuisce i crediti formativi per le attività sopra indicate, tenuto
  conto della natura della attività svolta e dell’impegno dalla stessa
  richiesto, con il limite massimo di n. 12 crediti per le attività di
  cui alla lettera a), di n. 12 crediti per le attività di cui alla
  lettera b), di n. 24 crediti per le attività di cui alla lettera c),
  di n. 24 crediti per le attività di cui alla lettera d) e di n. 12
  crediti annuali per le attività di cui alla lettera e). Articolo 5 Esoneri 1. Sono esonerati dagli obblighi
  formativi, relativamente alle materie di insegnamento, ma fermo l’obbligo di
  aggiornamento in materia deontologica, previdenziale e di ordinamento
  professionale, i docenti universitari di prima e seconda fascia, nonché i
  ricercatori con incarico di insegnamento. 2. Il Consiglio dell’ordine, su domanda dell’interessato, può esonerare, anche
  parzialmente determinandone contenuto e modalità, l’iscritto dallo
  svolgimento dell’attività formativa, nei casi di: – gravidanza, parto, adempimento
  da parte dell’uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o
  alla maternità in presenza di figli minori; – grave malattia o infortunio od
  altre condizioni personali; – interruzione per un periodo
  non inferiore a sei mesi dell’attività professionale o trasferimento
  di questa all’estero; – altre ipotesi indicate dal
  Consiglio nazionale forense. Il Consiglio dell’ordine
  può altresì dispensare dall’obbligo formativo, in tutto o in
  parte, l’iscritto che ne faccia domanda e che abbia
  superato i 40 anni di iscrizione all’albo, tenendo conto, con decisione
  motivata, del settore di attività, della quantità e
  qualità della sua attività professionale e di ogni altro
  elemento utile alla valutazione della domanda. 3. L’esonero dovuto ad
  impedimento può essere accordato limitatamente al periodo di durata
  dell’impedimento. 4. All’esonero consegue la
  riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio,
  proporzionalmente alla durata dell’esonero, al suo contenuto ed alle sue modalità, se parziale. Articolo 6 Adempimenti degli iscritti e
  inosservanza dell’obbligo formativo  1. Ciascun iscritto deve
  depositare al Consiglio dell’ordine al quale è iscritto una sintetica
  relazione che certifica il percorso formativo seguito nell’anno precedente,
  indicando gli eventi formativi seguiti, anche mediante autocertificazione. 2. Costituiscono illecito
  disciplinare il mancato adempimento dell’obbligo formativo e la mancata o
  infedele certificazione del percorso formativo seguito.  3. La sanzione è
  commisurata alla gravità della violazione. Articolo 7 Attività del Consiglio
  dell’ordine  1. Ciascun Consiglio dell’ordine
  dà attuazione alle attività di formazione professionale e
  vigila sull’effettivo adempimento dell’obbligo formativo da parte degli
  iscritti nei modi e con i mezzi ritenuti più opportuni, regolando le
  modalità del rilascio degli attestati di
  partecipazione agli eventi formativi organizzati dallo stesso Consiglio. 2. In particolare, i Consigli
  dell’ordine, entro il 31 ottobre di ogni anno, predispongono, anche di
  concerto tra loro, un piano dell’offerta formativa che intendono proporre nel
  corso dell’anno successivo, indicando i crediti formativi attribuiti per la
  partecipazione a ciascun evento. Nel programma annuale devono essere previsti
  eventi formativi aventi ad oggetto la materia deontologica, previdenziale e
  l’ordinamento professionale .  3. I Consigli dell’ordine realizzano
  il programma, anche di concerto con altri Consigli dell’ordine o nell’ambito
  delle Unioni distrettuali, ove costituite. Possono realizzarlo anche in
  collaborazione con Associazioni forensi, o con altri enti che non abbiano fini di lucro, avvalendosi, se lo ritengano
  opportuno, di apposito ente da essi costituito, partecipato e comunque
  controllato. Essi favoriscono la formazione gratuita in misura tale da
  consentire a ciascun iscritto l’adempimento dell’obbligo formativo,
  realizzando eventi formativi non onerosi, allo scopo
  determinando la contribuzione richiesta ai partecipanti col limite massimo
  del solo recupero delle spese vive sostenute. A tal fine utilizzeranno
  risorse proprie o quelle ottenibili da sovvenzioni o contribuzioni erogate da
  enti finanziatori pubblici o privati. I Consigli potranno inoltre organizzare
  attività formative, unitamente a soggetti, anche se operanti con
  finalità di lucro, sempre che nessuna utilità, diretta o
  indiretta, ad essi ne derivi, ulteriore rispetto a
  quella consistente nell’esonero dalle spese di organizzazione degli eventi. 4. Entro il 31 ottobre di ogni
  anno, i Consigli dell’ordine sono tenuti a comunicare al Consiglio nazionale
  forense una relazione che illustri il piano dell’offerta formativa dell’anno
  solare successivo, ne evidenzi i costi per i partecipanti, segnali i soggetti
  attuatori e indichi i criteri e le finalità
  cui il Consiglio si è attenuto nella predisposizione del programma
  stesso. Se la programmazione sia avvenuta di
  concerto tra più Consigli, essi potranno inviare un'unica relazione. 5. I Consigli dell’ordine, anche
  in collaborazione con altri Consigli, con associazioni forensi, enti od
  istituzioni ed altri soggetti, potranno organizzare nel corso dell'anno
  eventi formativi ulteriori, rispetto a quelli già programmati,
  attribuendo i crediti secondo i criteri di cui al precedente art. 3 e dandone
  comunicazione al Consiglio nazionale forense. Articolo 8 Controlli del Consiglio
  dell’ordine  1. Il Consiglio dell’ordine
  verifica l’effettivo adempimento dell’obbligo formativo da parte degli
  iscritti, attribuendo agli eventi e alle attività formative
  documentate i crediti formativi secondo i criteri
  indicati dagli artt. 3 e 4. 2. Ai fini della verifica, il
  Consiglio dell’ordine deve svolgere attività di controllo, anche a
  campione, ed allo scopo può chiedere all’iscritto ed ai soggetti che
  hanno organizzato gli eventi formativi chiarimenti e documentazione
  integrativa.  3. Ove i chiarimenti non siano
  forniti e la documentazione integrativa richiesta non sia depositata
  entro il termine di giorni 30 dalla richiesta, il Consiglio non attribuisce
  crediti formativi per gli eventi e le attività che non risultino
  adeguatamente documentate. 4. Per lo svolgimento di tali
  attività, il Consiglio dell’ordine può avvalersi di apposita
  commissione, costituita anche da soggetti esterni al Consiglio. In questo
  caso, il parere espresso dalla commissione è obbligatorio, ma
  può essere disatteso dal Consiglio con deliberazione motivata. Articolo 9 Attribuzioni del Consiglio
  nazionale forense 1. Il Consiglio nazionale
  forense: a) promuove ed indirizza lo
  svolgimento della formazione professionale continua, individuandone i nuovi
  settori di sviluppo.  b) valuta le relazioni trasmesse
  dai Consigli dell’ordine a norma del precedente art. 7, anche costituendo
  apposite Commissioni aperte alla partecipazione di soggetti esterni al
  Consiglio nazionale forense, esprimendo il proprio parere sull’adeguatezza
  dei piani dell’offerta formativa organizzati dai Consigli dell’ordine,
  eventualmente indicando le modifiche che vi debbano essere apportate, con
  l’obiettivo di assicurare l’effettività e l’uniformità della
  formazione continua. In mancanza di espressione del parere entro il termine
  di trenta giorni dalla presentazione delle relazioni, il programma formativo
  si intende approvato. In caso di parere negativo, il
  Consiglio dell’ordine è tenuto, nei trenta giorni successivi, a
  trasmettere un nuovo programma formativo, che tenga
  conto delle indicazioni e dei rilievi formulati dal Consiglio nazionale
  forense. 2. Esso inoltre, anche tramite
  la Fondazione Scuola Superiore dell’Avvocatura, la Fondazione
  dell’Avvocatura Italiana e la Fondazione per l’informatica e innovazione
  forense: a) favorisce l’ampliamento
  dell’offerta formativa, anche organizzando direttamente eventi formativi, se
  del caso in collaborazione con il C.S.M.; b) assiste i Consigli
  dell’ordine nella predisposizione e nell’attuazione dei programmi formativi e
  vigila sull’adempimento da parte dei Consigli delle incombenze ad essi affidate; Articolo 10 Norme di attuazione Il Consiglio nazionale forense
  si riserva di emanare le norme di attuazione e coordinamento che si rendessero necessarie in sede di applicazione del presente
  regolamento. Articolo 11 Entrata in vigore e disciplina transitoria 1. Il presente regolamento entra
  in vigore dal 1° settembre 2007. 2. Il primo periodo di
  valutazione della formazione continua decorre dal 1° gennaio 2008. 3. Nel primo triennio di
  valutazione a partire dall’entrata in vigore del presente regolamento, i
  crediti formativi da conseguire sono ridotti a venti per chi abbia compiuto entro il 1° settembre 2007 od abbia a
  compiere entro il 1° settembre 2008 il quarantesimo anno d’iscrizione
  all’albo ed a cinquanta per ogni altro iscritto, col minimo di 9 crediti per
  il primo anno formativo, di 12 per il secondo e di 18 per il terzo, dei quali
  in materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia almeno 6 crediti
  nel triennio formativo. 4. L’articolo 1, comma 3 del
  presente regolamento si applica a partire dal 1° settembre 2008. 5. Per il primo triennio di
  valutazione l’iscritto che, dando con qualunque modalità consentita
  informazione a terzi, intenda fornire le indicazioni di cui all’articolo 1,
  comma 3, dovrà aver conseguito nei 12 mesi precedenti l’informazione
  non meno di 10 crediti formativi nell’ambito di esercizio
  dell’attività professionale che intende indicare. |