|   Antitrust Segnalazione/Parere INTERMEDIAZIONE MONETARIA
  E FINANZIARIA (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)INTERMEDIAZIONE MONETARIA E FINANZIARIA
 ART. 10 DELLA LEGGE 4 AGOSTO 2006, N. 248. CIRCOLARE DEL MINISTERO
  DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 21 FEBBRAIO 2007 
  
 DATI GENERALI  
   
    | articolo (L.287/90) | 
 | 22-Attività consultiva |  
    | rif | 
 | AS412 |  
    | decisione | 
 | 19/07/2007 |  
    | invio | 
 | 20/07/2007 |  
    | 
 | 
 | 
 |  PUBBLICAZIONE  
   
    | bollettino n. | 
 | 30/2007 |  SEGNALAZIONE/PARERE  
   
    | mercato | 
 | (65) INTERMEDIAZIONE MONETARIA E FINANZIARIA (ESCLUSE LE
    ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)(J) INTERMEDIAZIONE MONETARIA E FINANZIARIA
 |  
    | destinatari | 
 | Ministro dello Sviluppo
    Economico |  Testo Segnalazione/Parere
 A seguito della corrispondenza intercorsa
  nelle more dell’emanazione della circolare di
  codesto Ministero del 21 febbraio 2007, volta ad offrire chiarimenti in
  merito a profili applicativi dell’articolo 10 della legge n. 248/2006
  menzionato, la scrivente Autorità, nella sua adunanza del 19 luglio
  2007, ha ritenuto opportuno rappresentare l’esito del procedimento, allora in
  corso, ed avente ad oggetto la circolare dell’Associazione Bancaria Italiana
  (ABI) contenente un primo commento all’articolo 10 del d.l. 223/2006 (c.d.
  decreto Bersani), convertito con la legge n. 248/2006 e di svolgere le
  seguenti considerazioni.
 Si fa presente innanzitutto che, la scrivente
  Autorità, nell’adunanza del 10 luglio 2007, ha deliberato il
  provvedimento finale del citato procedimento, accertando che la circolare
  dell’ABI costituisce un’intesa restrittiva della concorrenza, ai sensi
  dell’articolo 81, par. 1 del Trattato dell’Unione europea. La suddetta,
  circolare, infatti, ha avuto un impatto potenzialmente significativo
  sull’assetto concorrenziale dei mercati dei servizi finanziari e bancari,
  agevolando un’uniformità da parte delle banche aderenti all’ABI su
  variabili strategiche, di modo da innalzare i costi di uscita della clientela
  e ostacolare la mobilità di quest’ultima. In particolare, la circolare
  è stata valutata costituire l’esito di un coordinamento, maturato tra
  le banche associate all’ABI anche nell’ambito di un apposito gruppo di
  lavoro, al fine di evitare una piena efficacia alla
  innovazione normativa introdotta dall’articolo 10 della legge n.
  248/2006.
 Si ritiene opportuno evidenziare, di seguito,
  gli aspetti che nel corso del procedimento dell’Autorità hanno
  sollevato i maggiori problemi concorrenziali, soffermandosi, in particolare,
  sulla materia dello ius variandi e
  sull’eliminazione delle spese di chiusura dei rapporti di durata.
 In merito al giustificato motivo, a cui è subordinato lo ius
  variandi, si deve rilevare che la circolare ABI risultava dare una
  lettura volta ad una definizione dei suoi “confini” interpretativi molto
  ampi, così indirizzando le banche aderenti a politiche commerciali
  dove, di fatto, qualunque variazione unilaterale da esse decisa sarebbe
  rientrata tra le cause che ne giustificano l’adozione. Tale lettura riduceva
  significativamente il pieno confronto competitivo tra banche nel fornire ai
  clienti servizi più concorrenziali in termini di certezza dell’invarianza delle condizioni
  contrattuali. Sempre con riferimento al giustificato motivo, rileva
  evidenziare che l’indirizzo dato nella circolare ABI – indirizzo volto non a
  circoscrivere lo ius variandi a motivazioni
  particolarmente fondate bensì a garantirne una definizione tale da
  rendere “giustificabile” qualunque variazione unilaterale peggiorativa -,
  emerge anche dalle esemplificazioni in essa
  contenute (ad esempio, mutamento delle caratteristiche gestionali delle
  banche e aumento dei costi industriali).
 L’ampiezza attribuita alla nozione di
  giustificato motivo appena descritta svuota, nei fatti, tale nozione di
  qualsiasi idoneità a rappresentare un limite all’esercizio del potere
  di mercato delle banche, riducendo così significativamente il grado di
  stabilità delle condizioni economiche applicate al cliente al momento
  della conclusione del contratto. Stabilità che, occorre ricordarlo,
  può sempre venire meno per scelta della banca e mai per quella della clientela.
 Passando, quindi, agli orientamenti forniti
  dall’ABI ai propri associati sull’azzeramento delle spese di chiusura dei rapporti di durata, si osserva che la circolare
  dell’ABI tendeva ad indicare le modalità con le quali garantire
  un’interpretazione minimale della disposizione in questione, con ciò
  favorendo un ingessamento delle strategie
  commerciali delle banche associate. In particolare, la circolare ABI adottava
  un’interpretazione restrittiva sia del novero dei contratti di durata interessati dall’articolo 10, comma 2 della
  legge n. 248/06 sia della nozione di spese di chiusura ivi delineata.
 Sul primo aspetto, ossia i contratti di durata
  interessati dalla nuova normativa, si osserva che l’articolo 10 comma 2 della
  legge n. 248/06, diversamente dall’articolo 10 comma 1, non attua una mera
  modifica dell’articolo 118 del d.lgs. 385/93 (TUB) ma assume una valenza autonoma. Ciò potrebbe
  riflettersi nell’individuazione del campo di applicazione della
  disposizione che potrebbe superare i confini applicativi del d.lgs. n. 385/93, anche in considerazione del fatto che
  l’offerta dei servizi bancari in senso stretto, in primis il conto
  corrente, è associata alla prestazione di servizi finanziari di altra
  natura. L’applicazione o meno dell’articolo 10 comma 2
  della legge n. 248/06 a taluni contratti bancari ed ai contratti relativi a
  tali ultimi servizi andrebbe rimessa ad una valutazione autonoma delle
  singole banche, sulla base della compatibilità delle caratteristiche
  specifiche del contratto con la ratio della nuova normativa.
 Sul secondo aspetto, ovvero sulla nozione di
  spese di chiusura, si evidenzia che la circolare ABI ha fornito una chiara
  indicazione alle banche associate nel senso di escludere da tale nozione le
  spese di trasferimento titoli e ciò ha costituito uno degli aspetti
  restrittivi della concorrenza accertati nel provvedimento
  dell’Autorità, anche con riferimento al richiamo del rimborso delle
  spese sostenute per i servizi di terzi soggetti.
 La scrivente Autorità auspica che le
  osservazioni sopra svolte, in un contesto in cui le cui le apprezzabili
  potenzialità proconcorrenziali dell’articolo
  10 della legge n. 248/2006 si sono attuate solo parzialmente, possano fornire
  elementi utili a Codesto Ministero nell’esercizio delle proprie funzioni,
  proprio alla luce della circolare del 21 febbraio 2007,
  sull’articolo 10 della legge n. 248/2006.
 Ciò al fine di evitare che i problemi
  concorrenziali ravvisati dall’Autorità nella circolare ABI si
  ripropongano con riferimento alla citata circolare del 21 febbraio 2007, che
  costituisce oggi un importante punto di riferimento nelle scelte delle
  banche. Fatti salvi, ove ne ricorrano i presupposti, altri interventi
  dell’Autorità, tali rilievi sono mossi nella prospettiva di fornire un
  ulteriore contributo a che le banche siano indotte a
  maturare, in autonomia, scelte strategiche di rilievo nel rapporto
  banca/cliente e superare le resistenze ancora in essere allo sviluppo di
  dinamiche competitive piene nel settore bancario.
 
 
  IL
  PRESIDENTE Antonio Catricalà
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