| HOME    PRIVILEGIA NE IRROGANTO    di Mauro Novelli     Documentazione   Inserito il 26-9-2007 | |||
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| ANTITRUST
   ANTITRUST AVVIA
  ISTRUTTORIA PER ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE  E INTESA
  RESTRITTIVA DELLA CONCORRENZA 
 L’Autorità
  Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 20 settembre
  2007, ha deciso di avviare un’istruttoria nel settore del soccorso
  autostradale per l’accertamento di un possibile abuso di posizione dominante
  da parte di Anas, Società Strada dei Parchi
  e Società Autostrada Tirrenica e di un’intesa
  restrittiva della concorrenza intercorsa tra ACI Global e Europ
  Assistance VAI.  IL PRESUNTO
  ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE  Secondo
  l’Antitrust Anas, Società Strada dei Parchi
  e Società Autostrada Tirrenica risultano aver
  sfruttato la posizione dominante detenuta nei mercati della gestione dei
  servizi di soccorso meccanico autostradale imponendo agli operatori di
  soccorso un contributo per i servizi forniti dalle sale radio operative che
  smistano le chiamate degli utenti. Tale contributo non sembra trovare alcuna
  motivazione economica né risulta giustificato da alcuna normativa. I
  concessionari autostradali hanno infatti l’obbligo
  di provvedere all’organizzazione, promozione e mantenimento, tra gli altri,
  di un servizio di soccorso stradale che in alcuni casi, peraltro, assume i
  caratteri del vero e proprio servizio pubblico. In considerazione
  dell’esercizio di tale funzione, il concessionario incamera totalmente il
  pedaggio autostradale versato dagli utenti.  Le tre
  società concessionarie, oltre ad imporre il contributo in questione,
  hanno subordinato il rinnovo dell’autorizzazione ad ACI e VAI per lo
  svolgimento del servizio, alla corresponsione di un significativo aumento
  dello stesso per ciascun intervento effettuato sulla rete. In particolare,
  ANAS e SP hanno applicato alle nuove convenzioni in vigore dal 2006 l’aumento
  del contributo per la sala radio, passando da una precedente richiesta di
  3€+IVA ad un contributo di 7,5€+IVA per ogni soccorso effettuato. SAT,
  diversamente ma con risultati analoghi, ha richiesto alle organizzazioni di
  soccorso, sempre per il 2007, una quota fissa pari a € 7,00+IVA per ogni
  officina, convenzionata o di proprietà dell’operatore di soccorso oltre ad un contributo di sala radio pari a €
  4,00+IVA per ogni soccorso effettuato.  LA PRESUNTA
  INTESA TRA GLI OPERATORI DI SSM  Le tariffe
  massime relative ai servizi di SSM sono determinate dai concessionari
  autostradali in sede associativa (AISCAT) e successivamente trasfuse nel
  Regolamento di disciplina dell’SSM predisposto da ciascun concessionario
  autostradale. Dalle indagini effettuate emerge che ACI Global e Europ Assistance VAI, in
  relazione ai servizi di SSM forniti su tutte le tratte ricomprese sulla rete
  autostradale nazionale, sono entrambe allineate sui massimi tariffari
  predisposti in sede AISCAT. Tale parallelismo nella determinazione delle
  condizioni commerciali da applicare alla clientela può integrare gli
  estremi di un’intesa restrittiva della concorrenza.  Roma, 25
  settembre 2007  Segue il testo dell’avvio
  di istruttoria L’AUTORITÀ
  GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLE SUE
  ADUNANZE del 20 settembre 2007; SENTITI il
  Relatore Professor Piero Barucci; VISTA la legge
  10 ottobre 1990, n. 287; VISTO l’articolo
  81 del Trattato CE; Visto il
  Regolamento del Consiglio n. 1/2003 del 16 dicembre
  2002; VISTO le
  segnalazioni pervenute in data 13 e 19 giugno 2006 e ulteriormente integrate in
  data 26 giugno 2007; VISTI gli atti
  del procedimento; I. LE PARTI 1. Strada dei
  Parchi S.p.A. è una società controllata da Autostrade per l’Italia S.p.A. e
  concessionaria dal 1° gennaio 2003 delle autostrade Roma- L’Aquila-Teramo e Torano-Pescara.
  La concessione delle due arterie autostradali è stata
  aggiudicata nel 2001 alla nuova società, a seguito della gara bandita dalla
  società ANAS S.p.A., e si estende fino al 2009. 2.
  Società Autostrada Tirrenica S.p.A. è una società
  controllata da Autostrade per l’Italia
  S.p.A., titolare della concessione dell’intera
  direttrice Livorno-Civitavecchia, e attualmente
  gestisce la tratta Livorno-Rosignano. 2 3. ANAS S.p.A.
  (di seguito, ANAS), è il gestore della rete stradale e autostradale italiana di
  interesse nazionale. E' sottoposta al controllo, alla vigilanza tecnica e
  operativa del Ministero delle Infrastrutture. E' una Società per Azioni il cui
  socio unico è il Ministero dell'Economia e delle Finanze. ANAS controlla e
  gestisce direttamente 26.000 chilometri tra strade ed autostrade. In
  particolare, ANAS gestisce in proprio una parte consistente del mercato autostradale
  italiano, nella quale è ricompreso il
  Raccordo Salerno Avellino e il
  Raccordo A16 – Benevento. 4. Europ Assistance Vai S.p.A. (di
  seguito, VAI) è una società controllata dal gruppo
  assicurativo Europ Assistance
  Italia S.p.A., autorizzata al soccorso stradale sia su
  viabilità ordinaria che su tutta la rete autostradale italiana.
  Costituita per sviluppare assistenza completa su strada, grazie ad una rete capillare
  di officine convenzionate su tutte le concessioni comprese all’interno della
  rete autostradale, fornisce soccorso per autovetture e mezzi commerciali ai clienti, e a
  pagamento anche a terzi. 5. ACI Global
  S.p.A. (di seguito, ACI) è una società controllata dal gruppo ACI S.p.A. il
  cui core business è rappresentato dall’assistenza tecnica ai veicoli e l’assistenza
  sanitaria alla persona su tutte le strade e le autostrade italiane. II. LE
  SEGNALAZIONI E LE INFORMAZIONI ASSUNTE 6. In data 13 e
  19 giugno 2006, sono pervenute all’Autorità due segnalazioni,
  successivamente integrate in data 26 giugno 2007, da parte di ACI e VAI, nelle
  quali si lamenta la natura anticoncorrenziale dei comportamenti adottati dalle
  società Strada dei Parchi S.p.A. (di seguito, SP),
  Società Autostrada Tirrenica S.p.A. (di seguito, SAT) ed ANAS concessionari autostradali
  rispettivamente per le tratte A24, A25, Raccordo autostradale Salerno
  Avellino e per il Raccordo autostradale A16 – Benevento; 7. I
  comportamenti segnalati consisterebbero nell’applicazione da parte di SP e SAT,
  responsabili in base alla convenzione stipulata con ANAS dell’organizzazione e
  gestione del servizio di soccorso meccanico autostradale (di seguito,
  anche, SSM) sulle tratte autostradali gestite in concessione, nonché da
  parte della stessa ANAS sulle tratte direttamente 3 gestite (tra cui
  è ricompreso Raccordo autostradale Salerno
  Avellino e per il Raccordo
  autostradale A16 – Benevento), di un aumento asseritamente ingiustificato del contributo
  spese per l’attività della sala radio operativa che viene richiesto alle
  organizzazioni di soccorso per lo svolgimento del servizio, tra cui le
  società segnalanti. 8. Nei fatti,
  risulta che ANAS e SP hanno effettivamente applicato alle nuove convenzioni in
  vigore dal 2006 l’aumento del contributo per la sala radio, passando da
  una precedente richiesta di 3 euro + IVA ad un contributo di 7,5 euro + IVA
  per ogni soccorso effettuato. Anche SAT dopo
  aver inizialmente accordato il mantenimento dell’entità del corrispettivo nei limiti di 3
  euro + IVA fino al 30 aprile 2007, ha proceduto ad applicare un
  incremento graduale nei mesi successivi fino a raggiungimento dell’importo di
  7,5 euro + IVA. Successivamente, ha invece rivisto la propria
  posizione richiedendo, per il 2007, alle organizzazioni di soccorso una quota fissa
  pari a 700 euro + IVA per ogni officina, convenzionata o di proprietà
  dell’operatore di soccorso oltre ad un contributo di sala radio pari
  a 4 euro + IVA per ogni soccorso effettuato1. 9. Le
  concessionarie autostradali interessate hanno evidenziato che l’incremento del
  corrispettivo richiesto è determinato dall’esigenza di coprire i costi effettivi
  sostenuti dalla concessionaria autostradale per la gestione della sala radio e
  dal confronto di mercato con l’operatore di soccorso autostradale SPS S.A. S.p.A.
  che ha ritenuto sostenibile e condivisibile il nuovo maggiore aumento. III. IL QUADRO
  DI RIFERIMENTO: IL SETTORE AUTOSTRADALE ED
  I SERVIZI DI SOCCORSO MECCANICO AUTOSTRADALE
  (SSM) 10. La rete
  autostradale italiana fa interamente capo all'ANAS, il quale ne affida in larga misura
  la costruzione e la gestione a società concessionarie mediante apposite
  convenzioni che fissano la durata dell'esercizio, i diritti e gli obblighi delle
  concessionarie, nonché i criteri per l'adeguamento delle tariffe. Le convenzioni
  con cui viene affidata la gestione delle tratte
  autostradali contengono previsioni
  pressoché analoghe e la gestione complessiva della 1 Secondo quanto
  dichiarato da ACI, la valorizzazione della quota fissa da corrispondere per
  le officine autorizzate e del totale
  del contributo sala radio sarebbe sostanzialmente equivalente alla somma dei contributi sala radio
  complessivamente dovuti sulla base dell’importo di 7,5 euro + IVA. 4 rete autostradale
  italiana è disciplinata da un quadro regolamentare unico sull'intero
  territorio nazionale e differenziato rispetto a quello vigente in altri Paesi. 11. La gestione
  della rete autostradale comprende tutte le attività atte a garantire la sicurezza
  sulla rete autostradale gestita, il controllo e l'assistenza al traffico,
  l'esazione di pedaggi, l'informazione, nonché tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e
  straordinaria, di ampliamento ed ammodernamento delle infrastrutture,
  ecc.. Oltre alla
  gestione della rete autostradale in senso stretto, la concessione riguarda tutti i servizi
  che vengono resi agli utenti di tale rete alcuni dei quali sono a loro volta
  affidati dalle concessionarie in regime di sub-concessione (ad esempio, i
  servizi di ristorazione e oil nelle aree di servizio) mentre altri vengono assicurati in
  regime di licenza in presenza di determinati requisiti la cui ricorrenza
  è accertata dal concessionario (nel caso dei servizi di soccorso meccanico autostradale). 12. Le
  Convenzioni che regolano i rapporti tra il concedente (ANAS) e il concessionario autostradale
  impongono a quest’ultimo la promozione ed il mantenimento, a propria cura
  e spese - ed in condizioni di equilibrio economico-finanziario - delle
  attività inerenti le tratte autostradali di competenza tra cui rientra
  il soccorso meccanico autostradale. Queste, approvate di norma con
  Decreto Interministeriale, infatti, stabiliscono espressamente che il
  concessionario riscuote i pedaggi autostradali e “assume l’obbligo
  di provvedere, a propria cura e spese, all’esercizio dell’autostrada [….] per
  tutta la durata della concessione“ nonché “al mantenimento ed alla promozione di un servizio di
  soccorso stradale” (art. 3, sub c della
  Convenzione). Da quanto sopra
  sembra dunque che l’onere di fornire tale servizio, sulla base dello stesso
  titolo concessorio, gravi integralmente sul
  soggetto gestore della tratta
  autostradale, che non può scaricarne il costo né a monte, sul soggetto concedente, né
  a valle, sugli operatori di soccorso autorizzati in quanto tale onere
  è remunerato direttamente ed esclusivamente attraverso la riscossione del pedaggio
  autostradale. 13. Più
  nel dettaglio, i servizi di soccorso autostradale sono disciplinati dalla Direttiva 24
  maggio 1999 del Ministero dei Lavori pubblici e dai singoli Regolamenti
  interni adottati da ciascuna delle società concessionarie e costituenti parte
  integrante delle Convenzioni intercorrenti tra queste e gli operatori autorizzati a
  fornire i servizi di soccorso. La norma, oltre a ribadire che “rientra nei
  compiti degli Enti [proprietari e concessionari di autostrade] 5 garantire, su tutto il tracciato autostradale di
  competenza, l’organizzazione del sistema di assistenza e sicurezza ed il suo
  mantenimento in perfetta efficienza”, stabilisce che “tale sistema di
  assistenza e sicurezza deve svolgersi attraverso appositi sistemi di chiamata di
  soccorso (cd. colonnine SOS),
  opportunamente collegati ad una centrale operativa dell’Ente, e su un adeguato e tempestivo servizio di soccorso […]”. In caso
  contrario, “la mancanza di un sistema di assistenza, come sopra descritto, facendo venire meno un requisito
  essenziale previsto nella definizione di autostrada […] può costituire
  causa di declassamento dell’autostrada in strada extraurbana principale,
  con tutte le conseguenza di ordine giuridico-economico
  che ne derivano”. In tale ottica,
  si precisa che “la centrale operativa dell’Ente, valutando prioritariamente gli aspetti della sicurezza, deve
  indirizzare la chiamata [dell’utente] nei
  confronti del soggetto autorizzato che nella particolare situazione sia in grado di intervenire più
  rapidamente e con attrezzature maggiormente adeguate. Nel caso di più centri
  autorizzati per l’intervento che si trovino in analoghe condizioni e l’utente
  non abbia espresso preferenza le chiamate dovrebbero essere alternate fra
  di loro in modo perequativo”. 14. Il servizio
  di soccorso stradale assume inoltre i caratteri del servizio pubblico essenziale
  qualora gli interventi riguardino un “veicolo fermo per avaria o incidente sulle carreggiate, sulle rampe
  di accesso o di uscita o nella corsia di emergenza” e in tali casi
  la centrale operativa dell’Ente dispone immediatamente
  l’intervento “prescindendo dalla facoltà di scelta dell’utente, avendo unicamente riguardo all’entità
  ed all’ubicazione sia delle strutture interne che di quelle di supporto
  esterne autorizzate in modo tale da garantire, in condizioni di sicurezza, l’effettuazione
  dell’intervento stesso con la massima tempestività”(Art. 4). 15. Infine, la
  Direttiva disciplina i presupposti affinché i soggetti interessati possano essere autorizzati
  a svolgere servizi di SSM e a tal fine stabilisce che gli Enti “al
  fine di garantire l’uniformità del servizio, nell’ambito degli standard di sicurezza, devono accertare l’esistenza
  dei requisiti prescritti in capo ai soggetti richiedenti, controllandone
  durante il periodo di validità dell’autorizzazione, il loro permanere per tutte
  le tratte autostradali di competenza”. 16. In
  conformità ai principi generali fissati dalla Direttiva ed in esecuzione di ciascuna
  Convenzione-Tipo, le singole concessionarie autostradali adottano un regolamento
  per lo svolgimento dell’SSM sulle tratte 6 autostradali gestite, che
  disciplina in dettaglio la struttura e le modalità di svolgimento dell’SSM. In particolare,
  il regolamento stabilisce: i) le garanzie che l’organizzazione dovrà prestare; ii) le sanzioni pecuniarie che l’organizzazione
  dovrà corrispondere alla
  concessionaria in caso di inadempimenti; iii)
  le ipotesi di risoluzione espressa del
  rapporto autorizzativo con la concessionaria; iv) le tariffe massime
  applicabili per lo svolgimento dell’SSM già predeterminate dalle concessionarie
  autostradali in sede associativa (AISCAT)2. IV. IL MERCATO
  DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI SOCCORSO AUTOSTRADALE 17. In base a
  quanto previsto dalle convenzioni stipulate con l'ANAS, la gestione delle diverse
  tratte autostradali è di competenza delle società concessionarie, le quali, a
  loro volta, autorizzano società terze a fornire i servizi di soccorso
  stradale. L’autorizzazione, attraverso un’apposita convenzione, conferisce all’operatore
  di soccorso stradale il diritto di prestare i propri
  servizi su una determinata tratta in concessione e di essere inserito nel sistema di
  smistamento e gestione delle chiamate degli utenti predisposto dalle sale
  radio operative gestite in esclusiva da parte di ciascun concessionario. 18. La
  convenzione, oltre a recepire in toto il
  Regolamento adottato dalla società concessionaria
  (che assume la natura di “condizioni generali di contratto”), disciplina i
  diritti e gli obblighi dell’operatore di soccorso stradale, le
  modalità di gestione delle chiamate generiche e nominative da parte degli utenti,
  determina le tariffe massime da applicare a questi ultimi e le eventuali
  sanzioni da applicare agli operatori di soccorso in caso di ritardo o di totale
  inadempienza, soprattutto in quei casi in cui l’intervento assume i connotati del servizio
  pubblico. 19. Con
  particolare riferimento alla gestione delle chiamate da parte degli utenti, la sala radio
  operativa della società concessionaria è chiamata a smistare la richiesta di
  intervento nei confronti dell’operatore di soccorso più adatto (in termini di
  tempestività e attrezzature più idonee) nel caso di chiamate generiche da
  parte degli utenti o ad autorizzare l’impresa di soccorso interpellata ad
  effettuare l’intervento, nel caso di chiamata diretta 2 Dalle indagini
  svolte risulta inoltre che le società concessionarie stabiliscono le
  tariffe massime dei servizi di soccorso
  autostradale in modo congiunto, attraverso l’associazione di categoria
  AISCAT. 7 da parte dell’utente
  convenzionato con un particolare operatore di soccorso. Peraltro, il
  Regolamento prevede che ogni qual volta vengano meno le condizioni di sicurezza e
  transitabilità o l’intervento rivesta i caratteri del servizio pubblico, la
  sala radio operativa della società concessionaria avrà la facoltà di far eseguire
  gli interventi di soccorso o di recupero ad Enti o ditte dalla stessa scelti,
  derogando ai criteri di selezione sopra richiamati. In tale ottica, il servizio di
  sala radio operativa fornito, in via esclusiva, dalla società concessionaria rappresenta per
  l’operatore di soccorso un momento essenziale di snodo,
  disciplina e condizionamento della propria attività. 20. Il mercato
  dei servizi di soccorso meccanico autostradale sembra, allo stato delle
  informazioni disponibili, potersi considerare di dimensione locale, corrispondente ad ogni singola
  concessione autostradale. Ciascuna tratta gestita in concessione,
  infatti, non sembra sostituibile con altre dal punto di vista degli operatori
  di soccorso stradale. A tal fine, è sufficiente rilevare che un operatore di
  soccorso intenzionato a fornire ad un proprio cliente il servizio di SSM su tutta
  la rete autostradale deve necessariamente disporre dell’autorizzazione
  su ogni singola tratta e conseguentemente poter usufruire dei servizi di
  smistamento forniti dalle sale radio operative di ciascun concessionario autostradale. A
  conferma di ciò, gli operatori di soccorso stradale segnalanti
  hanno sottolineato l’esigenza di garantire ai propri clienti un servizio di
  assistenza capillare ed esteso ad ogni concessione compresa nella rete
  autostradale nazionale; ragione per cui, gli stessi hanno dichiarato di non essere
  disposti ad interrompere il rapporto con alcuna concessionaria pur in presenza di
  considerevoli aumenti degli oneri a proprio carico. 21. Va poi
  rilevato che la domanda finale dei servizi di soccorso ha un carattere prettamente
  locale in quanto espressa dagli utenti che necessitano di tali servizi in un
  determinato punto della rete non programmabile a priori. Tale
  peculiarità è ancor più evidente per quella parte della
  domanda che non è abbonata ad
  alcun operatore di SSM e che, dunque, è totalmente dipendente dall’attività
  della sala radio operativa nell’individuazione dell’operatore di
  soccorso più adeguato per l’intervento richiesto; tali utenti, pertanto, non hanno
  alcuna possibilità di scelta tra le diverse ed eventuali condizioni commerciali
  offerte dagli operatori di SSM autorizzati in quel determinato punto della
  rete autostradale. 8 V. LA POSIZIONE
  DOMINANTE DEI CONCESSIONARI AUTOSTRADALI 22. Sulla base
  di quanto premesso, possono, dunque, essere identificati tanti mercati distinti del
  prodotto quante sono le concessioni autostradali, in ciascuno dei quali il
  rispettivo concessionario esercita prerogative e funzioni circa l’accesso e le
  modalità di svolgimento del servizio tali da individuare a suo carico un
  significativo potere di mercato. Ciascuna concessione autostradale, infatti,
  rappresenta il più piccolo contesto nel cui ambito è possibile, tenendo conto
  delle esistenti opportunità di sostituzione, l’esercizio di un
  significativo grado di potere di mercato da parte del concessionario autostradale. L’esercizio
  di tale potere è peraltro ulteriormente agevolato dalla
  gestione esclusiva in capo al concessionario della sala radio
  operativa e relativa struttura logistica presente in maniera capillare sull’intera tratta
  gestita in concessione. 23. Può
  ragionevolmente ritenersi, dunque, che SP, SAT e ANAS in quanto gerenti in via
  esclusiva le rispettive tratte autostradali in regime di concessione, detengano una
  posizione dominante nei relativi mercati della gestione dei servizi di
  soccorso autostradale. SP, SAT e ANAS, infatti, non forniscono direttamente il
  servizio di soccorso stradale sulle tratte autostradali ma
  rappresentano gli unici soggetti sui quali grava, in via esclusiva, l’onere di
  organizzare, promuovere e mantenere, a propria cura e spese ed in
  condizioni di equilibrio economico-finanziario il servizio di soccorso sull’intera
  tratta autostradale di competenza. Essi, pertanto, sono gli unici soggetti in
  grado di autorizzare l'accesso alla rete e di garantire i servizi di sala radio
  operativa, entrambi presupposti imprescindibili per consentire lo svolgimento dei
  servizi in parola. VI. IL PRESUNTO
  ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 24. In relazione
  ai comportamenti denunciati, va in primo luogo verificato se l’imposizione di
  un contributo agli operatori di SSM per i servizi forniti dalle sale radio operative
  sia giustificato. Si è visto, infatti, che il concessionario e non altri ha l’obbligo
  di provvedere all’organizzazione, promozione e mantenimento di un servizio
  di soccorso stradale che può, peraltro, frequentemente assumere i
  caratteri del pubblico servizio. In considerazione 9 dell’esercizio, tra
  le altre, di tale funzione, il concessionario è autorizzato ad incamerare totalmente il
  pedaggio autostradale versato dagli utenti. 25. Sul punto,
  la direttiva 24 maggio 1999 citata, nel disciplinare la portata di tale onere
  gravante sul concessionario, attribuendo a quest’ultimo la proprietà della sala
  radio operativa e disciplinando i casi in cui il servizio assume carattere
  pubblicistico, non interviene ad attribuire eventuali oneri a carico degli operatori
  di SSM per l’utilizzo della sala radio operativa. Sul punto, nemmeno la
  Convenzione-Tipo regolante i rapporti tra concedente e concessionario prevede una
  diversa ripartizione dei costi riconducibili alla predisposizione ed al
  funzionamento delle sale radio operative. La traslazione
  di tali oneri finanziari sugli operatori di SSM sembra configurarsi, pertanto, come
  una scelta autonoma dei concessionari non supportata né tanto meno
  autorizzata da alcuna fonte normativa primaria o secondaria. 26. Quanto alle
  condotte riguardanti l’aumento ingiustificato del contributo spese per il servizio
  di sala radio, risulta che SP, SAT e ANAS hanno subordinato il rinnovo dell’autorizzazione
  ad ACI e VAI per lo svolgimento dell’SSM alla
  corresponsione di un significativo aumento del contributo spese per ciascun
  intervento registrato. Gli elementi acquisiti mostrano, infatti, che ANAS e SP
  hanno effettivamente applicato alle nuove convenzioni in vigore dal
  2006 l’aumento del contributo per la sala radio, passando da una
  precedente richiesta di 3 euro + IVA ad un contributo di 7,5 euro + IVA
  per ogni soccorso effettuato. SAT, dopo aver
  mantenuto l’entità del corrispettivo nei limiti di 3 euro + IVA fino al 30
  aprile 2007, ha quindi proceduto ad un incremento graduale nei mesi successivi
  fino a raggiungimento dell’importo di 7,5 euro + IVA. Per il 2007, SAT
  ha rivisto la propria posizione richiedendo alle organizzazioni di soccorso una
  quota fissa pari a 700 euro + IVA per ogni officina, convenzionata
  o di proprietà dell’operatore di soccorso oltre ad un contributo di sala radio
  pari a 4 euro + IVA per ogni soccorso effettuato3. 27. Alla luce
  delle considerazioni che precedono, l’applicazione e/o il successivo aumento dei
  contributi per i servizi resi dalle sale radio operative nelle tratte
  interessate appaiono, dunque, integrare gli estremi di altrettante condotte abusive,
  rilevanti ai sensi dell’art. 3 della l. n. 287/90. Infatti, le
  condizioni di prezzo praticate da SP, SAT e ANAS nelle tratte interessate sono
  significativamente maggiori rispetto a quelle praticate dalle 3 Secondo quanto
  dichiarato da ACI, la valorizzazione della quota fissa da corrispondere per
  le officine autorizzate e del totale
  del contributo sala radio sarebbe sostanzialmente equivalente alla somma dei contributi sala radio
  complessivamente dovuti sulla base dell’importo di € 7,50+IVA. 10 altre concessionarie
  di tratte autostradali, alcune delle quali con maggior traffico e, pertanto,
  caratterizzate da un maggior costo per la resa dei servizi di sala radio. E
  ciò risulta in maniera ancor più evidente se si considera che molte delle
  concessionarie attive su altre porzioni della rete autostradale nazionale e che praticano
  un contributo minore (pari a 3 euro + IVA) appartengono allo stesso
  Gruppo Autostrade cui sono nondimeno riconducibili SP e SAT. VII. LA PRESUNTA
  INTESA TRA GLI OPERATORI DI SSM 28. Le tariffe
  massime relative ai servizi di SSM sono determinate dai concessionari autostradali in
  sede associativa (AISCAT) e successivamente trasfuse nel Regolamento
  di disciplina dell’SSM predisposto da ciascun concessionario autostradale4. 29. Dalle
  indagini effettuate emerge che ACI Global e Europ Assistance VAI, in
  relazione ai servizi di SSM forniti su tutte le tratte ricomprese sulla rete autostradale
  nazionale, sono entrambe allineate sui massimi tariffari predisposti in sede AISCAT5. 30. Tale
  parallelismo nella determinazione delle condizioni commerciali da applicare alla clientela
  può integrare gli estremi per un’infrazione all’articolo 81, par. 1, del
  Trattato CE, in quanto riguarda i principali operatori di soccorso autostradale
  attivi in ambito nazionale su tutte le tratte ricomprese nella rete
  autostradale. RITENUTO,
  pertanto, che SP, SAT e ANAS sono in posizione dominante sui relativi
  mercati della gestione dei servizi di soccorso meccanico autostradale e che, quindi,
  i comportamenti da queste adottati nei confronti di ACI e Europ Assistance VAI appaiono
  configurare altrettanti abusi di posizione dominante
  vietati ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 287/90; RITENUTO,
  inoltre, che l’allineamento delle tariffe praticate da ACI Global e Europ Assistance VAI per la
  fornitura dei servizi di SSM appare configurare un’intesa
  avente per oggetto e/o effetto una restrizione della concorrenza, in violazione
  dell'articolo 81, par. 1, del Trattato CE; 4 Cfr, a proposito, il sito web www.autostrade.it/pdf/tariffe-soccorso.pdf. 5 Cfr. Il Sole 24Ore.com del 23 luglio 2007, “Tanti
  vantaggi oltre al soccorso stradale” ma anche http://www.esasoccorso.it/?s=2&tx=le-nostre-tariffe
  e
  sul sito web www.aciglobal.it al link “ACI Soccorso stradale 803116” e http://www.vai803803.it. 11 DELIBERA a) l'avvio
  dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 14, della legge n. 287/90, nei confronti delle
  società Strada dei Parchi S.p.A., Società Autostrada Tirrenica S.p.A. e ANAS
  S.p.A. per accertare l'esistenza di violazioni dell’art. 3 della legge n. 287/90; b) l’avvio dell’istruttoria
  ai sensi dell’art. 14 della legge n. 287/90, nei confronti delle
  società ACI Global S.p.A. e Europ Assistance VAI S.p.A. per accertare l’esistenza di
  violazioni dell’art. 81, par. 1, del Trattato CE; c) la fissazione
  del termine di giorni trenta decorrenti dalla notificazione del presente provvedimento
  per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti delle parti del diritto di
  essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla
  Direzione “Industria e Servizi” di questa Autorità almeno dieci giorni
  prima della scadenza del termine sopra indicato; d) che il
  responsabile del procedimento è il Dott.
  Arduino D’Anna; e) che gli atti
  del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione “Industria
  e Servizi” di questa Autorità dai rappresentanti legali delle parti, nonché
  da persona da essi delegata; f) che il
  procedimento deve concludersi entro il 30 ottobre 2008. Il presente
  provvedimento verrà notificato ai soggetti
  interessati e pubblicato ai sensi di legge. IL SEGRETARIO
  GENERALE Luigi Fiorentino IL PRESIDENTE Antonio Catricalà |