|       ANTITRUST: LIBERALIZZARE ORARI E TURNI DELLE FARMACIE     Il testo della segnalazione     COMUNICATO STAMPA
 ANTITRUST: LIBERALIZZARE ORARI E TURNI DELLE
  FARMACIE
 Per garantire maggiore libertà dei
  consumatori e il confronto concorrenziale con gli altri canali distributivi
 
 Liberalizzare orari, turni e ferie delle farmacie stabiliti su base regionale per
  garantire maggiori opportunità di accesso ai farmaci da parte dei
  cittadini e offrire agli stessi farmacisti le armi necessarie per
  fronteggiare la concorrenza degli altri canali distributivi.
 Lo chiede l’Autorità Garante della
  Concorrenza e del Mercato in una segnalazione approvata il 1° febbraio e
  inviata al Governo, ai presidenti di Camera e Senato e alle Regioni.
 Secondo l’Autorità occorre:
 1) eliminare il limite di ore massime per
  l’apertura giornaliera o settimanale, estendendo la facoltà di
  apertura degli esercizi al di là degli orari minimi previsti dalla
  normativa;
 2) eliminare i giorni di chiusura obbligatoria
  domenicale, festiva e infrasettimanale;
 3) eliminare il limite minimo di ferie
  annuali;
 4) eliminare l'imposizione di obblighi di
  uniformità negli orari di apertura;
 Nella segnalazione l’Autorità ricorda
  di avere in più occasioni espresso l’auspicio
  di una regolamentazione dell’attività delle farmacie a livello
  regionale maggiormente improntata alla promozione della concorrenza.
 Per l’Autorità se appaiono giustificati
  orari e turni minimi di vendita, perché finalizzati ad assicurare l’obiettivo
  di interesse pubblico della piena reperibilità dei
  farmaci, i vincoli che impediscono ai farmacisti di prestare i propri servizi
  oltre gli orari e i turni minimi appaiono restringere ingiustificatamente la
  concorrenza tra farmacie, impedendo l’ampliamento dell’offerta a beneficio
  dei consumatori.
 La rimozione dei vincoli è ancor
  più necessaria alla luce del decreto Bersani che ha introdotto la
  possibilità di vendita dei farmaci senza obbligo di
  prescrizione (SOP) da parte di esercizi commerciali diversi dalle farmacie.
  Numerosi titolari di farmacia hanno infatti
  avvertito la necessità di disporre di maggiore libertà nelle
  proprie scelte commerciali, anche in termini di orari di apertura, turni,
  ferie, ecc., come testimoniato da numerose sollecitazioni pervenute
  all’Autorità. I vincoli segnalati risultano in
  effetti discriminatori, visto che impediscono alle farmacie di operare
  “ad armi pari” rispetto ai nuovi operatori autorizzati dal decreto Bersani:
  nel nuovo quadro regolamentare, i limiti massimi all’apertura delle farmacie
  rischiano in sostanza di mettere in discussione la permanenza sul mercato
  degli esercizi farmaceutici maggiormente soggetti alla concorrenza nascente
  e, quindi, la stessa capillarità della rete delle farmacie.
 L’Autorità segnala infine gli aspetti
  problematici delle previsioni regionali che riconoscono competenze agli
  organismi rappresentativi dei farmacisti nella definizione dei limiti massimi
  di apertura al pubblico delle farmacie e delle
  relative deroghe. Se a decidere sono gli stessi rappresentanti dei farmacisti
  c’è il rischio che si tenda ad uniformare
  l’attività degli associati limitando le loro autonome iniziative imprenditoriali.
 
 Roma, 2 febbraio 2007
       Segnalazione/ParereVINCOLI RELATIVI ALL'ORARIO DI
  APERTURA DEGLI ESERCIZI FARMACEUTICI
  
 DATI GENERALI  
   
    | articolo
    (L.287/90) | 
 | 21-Attività
    di segnalazione al Parlamento e al Governo |  
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    | rif | 
 | AS381 |  
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    | decisione | 
 | 01/02/2007 |  
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    | invio | 
 | 01/02/2007 |  
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 |  PUBBLICAZIONE  SEGNALAZIONE/PARERE  
   
    | mercato | 
 | (523)
    Commercio al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali,di cosmetici e di
    articoli di profumeria(G) COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO
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    | destinatari | 
 | Senato della RepubblicaCamera dei Deputati
 Presidenza del Consiglio dei Ministri
 Ministro della salute
 Ministro per lo Sviluppo Economico
 Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
 Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
 e le Province autonome di Trento e Bolzano
 Presidenti delle Giunte Regionali
 Presidenti dei Consigli Regionali
 Presidenti delle Giunte Regionale di Trento e Bolzano
 Presidenti dei Consigli Regionali di Trento e Bolzano
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  Testo
  Segnalazione/Parere Nell’esercizio del potere di segnalazione di cui all’articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n.
  287, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato intende
  formulare alcune osservazioni in merito ai vincoli relativi
  all’attività delle farmacie concernenti l’apertura al pubblico degli
  esercizi farmaceutici e presenti nella gran parte delle leggi regionali che
  disciplinano tale materia.
 Detti vincoli riguardano: i) l’orario di apertura
  massimo quotidiano o settimanale di ogni esercizio, ii)
  il limite minimo di giorni di chiusura per ferie annuali, iii) l’imposizione della chiusura
  domenicale o per festività, iv) l’uniformità
  degli orari di apertura
  [Si vedano, a titolo esemplificativo, le
  legislazioni delle Regioni Liguria, Lombardia e Lazio.].
 Inoltre, numerose leggi regionali riconoscono agli
  organismi rappresentativi dei farmacisti poteri di intervento sulle decisioni
  delle amministrazioni competenti relative alle questioni indicate [E’
  il caso, ad esempio, delle leggi regionali di Lombardia, Veneto e Lazio.].
 L’Autorità ha in più
  occasioni espresso l’auspicio di una maggiore considerazione delle
  esigenze di promozione della concorrenza in relazione ai suddetti aspetti
  della regolamentazione dell’attività delle farmacie. Tali
  sollecitazioni sono state formulate nell’indagine conoscitiva sugli Ordini
  e Collegi Professionali del 1997 [Cfr.
  Indagine conoscitiva IC 15, del 9 ottobre 1997, in Bollettino n.
  42/1997.], nella segnalazione sulla Regolamentazione
  degli esercizi farmaceutici del 1998 [Cfr.
  segnalazione AS 144, del 18 giugno 1998, in Bollettino n.
  23/1998.] e nella
  segnalazione sulla Regolamentazione degli orari e turni delle farmacie del
  2000 [Cfr. segnalazione
  AS 194, del 17 febbraio 2000,
   in Bollettino n. 7/2000.].
 In tali interventi si era evidenziato che, se appaiono
  giustificati orari e turni minimi di vendita, in quanto tesi ad assicurare
  l’obiettivo di interesse pubblico della piena reperibilità dei
  prodotti farmaceutici, i vincoli che impediscono ai farmacisti di prestare i
  propri servizi oltre detti orari e turni minimi appaiono restringere
  ingiustificatamente la concorrenza tra farmacie. La preclusione ai farmacisti
  della facoltà di prestare il servizio al di là degli orari e
  turni minimi prefissati costituisce un ostacolo all’adozione di strategie
  differenziate a seconda delle caratteristiche della
  domanda nell’ambito territoriale di ubicazione delle singole farmacie e,
  quindi, all’ampliamento dell’offerta a beneficio dei consumatori.
 L’Autorità è consapevole che sulle questioni
  in esame è successivamente intervenuta la Corte Costituzionale
  ritenendo che i vincoli di cui trattasi sottendano la volontà del
  legislatore di salvaguardare la distribuzione capillare delle farmacie e,
  conseguentemente, di garantire l’obiettivo di interesse pubblico di accesso
  ai farmaci [Cfr. Sentenza della Corte
  Costituzionale del 4 febbraio 2003, n. 27.].
 L’Autorità osserva, al riguardo, che i recenti
  mutamenti del contesto normativo, successivi alla citata sentenza, consentono
  un ripensamento della disciplina in esame.
 Con legge n. 248/06 di conversione del decreto legge n.
  223/2006, il legislatore nazionale ha, infatti, espresso la necessità
  di promuovere la concorrenza nell’attività di distribuzione al
  dettaglio dei farmaci. L’articolo 5 prevede la possibilità di vendita
  dei farmaci senza obbligo di prescrizione (SOP) da
  parte di esercizi commerciali diversi dalle farmacie, purché dotati di un
  apposito reparto e dell’assistenza di uno o più farmacisti abilitati
  all’esercizio della professione ed iscritti al relativo Ordine.
 L’articolo 1 della stessa legge stabilisce che le
  disposizioni in essa contenute mirano a garantire il
  rispetto del principio costituzionalmente garantito della tutela della
  concorrenza e a rafforzare la libertà di scelta del
  cittadino-consumatore, espressamente enunciando la volontà del
  legislatore di assicurare, a tal fine, l’osservanza delle raccomandazioni e
  dei pareri espressi dall’Autorità nelle materie su cui la legge
  medesima interviene.
 Peraltro, la nota esplicativa diramata dal Ministero dello
  Sviluppo Economico all’indomani dell’adozione del
  decreto-legge, dà espressamente conto degli interventi
  dell’Autorità presi in esame ai fini della redazione delle
  disposizioni del decreto. Per quanto attiene al settore farmaceutico viene richiamata esplicitamente la segnalazione del 18
  giugno 1998 sopra citata.
 L’ingresso sul mercato di nuovi operatori, consentito
  dalle recenti modifiche normative, ha fatto avvertire a numerosi titolari di
  farmacia l’esigenza di disporre di maggiore libertà nel compimento
  delle proprie scelte commerciali, anche in termini di orari di apertura,
  turni, ferie, ecc., come testimoniato da numerose
  sollecitazioni fatte pervenire all’Autorità da parte di titolari di
  farmacie.
 Le predette modifiche normative appaiono informate al
  principio per cui l’obiettivo di tutelare la salute
  dei cittadini, cui anche fa riferimento la summenzionata sentenza
  costituzionale, non è incompatibile con più elevati livelli di
  concorrenza nella vendita al dettaglio dei farmaci. Ed
  infatti, con le disposizioni sopra citate della legge 248/06, il
  legislatore ha introdotto elementi di concorrenzialità nel settore (la
  vendita dei farmaci SOP fuori canale) assai più significativi di
  quelli che deriverebbero dalla sola liberalizzazione degli orari.
 Sulla base delle considerazioni che precedono,
  l’Autorità ritiene di dover evidenziare, oggi ancora più che in
  passato, che i vincoli posti dalle normative regionali in esame non
  soddisfano i requisiti della necessarietà e proporzionalità.
 Sotto il profilo della necessarietà, la circostanza
  che alcune Regioni si siano determinate ad assicurare maggiore libertà
  di scelta ai titolari di farmacia in tema di orari e turni dimostra la
  compatibilità della maggiore liberalizzazione dell’attività
  delle farmacie con l’obiettivo di garantire la permanenza sul mercato di un
  numero minimo di farmacie nelle diverse aree territoriali [Si
  tratta di Regioni che, in diversa misura, hanno compiuto scelte di
  liberalizzazione; tra queste, le Regioni Toscana, Valle d’Aosta, Emilia
  Romagna.]; nello stesso senso depongono le
  previsioni di alcune leggi regionali, secondo cui i Sindaci o le ASL, dietro
  specifica richiesta del titolare di farmacia, possono discrezionalmente
  derogare a tali vincoli
  [Cfr., ad esempio, le leggi regionali di Veneto ed Umbria. ].
 In merito alla proporzionalità dei vincoli, si
  rileva che l’obiettivo di garantire la presenza capillare delle farmacie si
  presta ad essere parimenti realizzato mediante il pieno sfruttamento delle
  opportunità di crescita imprenditoriale di cui dispongono le farmacie
  nello svolgimento delle attività non soggette a regolamentazione e, in
  generale, ricorrendo agli strumenti volti al miglior soddisfacimento della
  domanda (ad esempio, sconti sui farmaci da banco e sui parafarmaci,
  miglioramento dell’assistenza nella vendita dei farmaci etici, promozione
  dell’uso dei generici, offerta di servizi aggiuntivi alla clientela anche
  volti a facilitare l’accesso al SSN).
 I vincoli di cui si discute risultano, infine, discriminatori, atteso che impediscono alle farmacie di
  operare “ad armi pari” rispetto ai nuovi operatori autorizzati dalla legge n.
  248/06 alla vendita di farmaci.
 In definitiva, paradossalmente, la disciplina che solo
  ieri, nel garantire la capillarità della distribuzione di farmaci
  sull’intero territorio nazionale, finiva altresì per “proteggere” le
  farmacie dalla concorrenza reciproca, oggi limita fortemente la
  capacità delle farmacie di replicare alle pressioni concorrenziali
  esercitate dagli altri canali di distribuzione dei farmaci SOP e di prodotti
  parafarmaceutici. In altri termini, nel nuovo quadro regolamentare, i limiti
  massimi all’apertura delle farmacie rischiano di mettere in discussione la
  permanenza sul mercato degli esercizi farmaceutici maggiormente soggetti alla
  concorrenza nascente e, quindi, la stessa capillarità della rete che
  tramite la disciplina in tema di turni e orari si era inteso tutelare.
 L’evoluzione in atto nel mercato non è, quindi,
  più compatibile con posizioni volte al mantenimento dello status quo ma
  indirizza piuttosto le farmacie ad intraprendere nuove strategie
  imprenditoriali idonee sempre più a valorizzare le specificità
  proprie dell’esercizio farmaceutico.
 Ulteriori elementi di problematicità si rinvengono
  nelle previsioni contenute in un numero significativo di leggi regionali
  volte a riconoscere competenze più o meno incisive (segnatamente, di
  tipo consultivo o decisionale) agli organismi esponenziali dei farmacisti nel
  definire i limiti massimi di apertura al pubblico delle farmacie e le
  relative deroghe. La circostanza che il compito di decidere su iniziative di
  tipo economico dei farmacisti sia attribuito alle
  stesse associazioni di imprese che rappresentano i farmacisti pone evidenti
  problemi sotto il profilo della tutela della concorrenza. La loro natura di
  associazioni di imprese comporta il rischio che le decisioni in tema di orari,
  turni, ferie ecc. possano essere finalizzate ad
  uniformare l’attività degli associati ed a precludere autonome
  iniziative imprenditoriali del singolo farmacista.
 Con specifico riferimento alle deroghe, si deve aggiungere
  che gli organi di tali organismi rappresentativi che assumono decisioni al
  riguardo sono composti da farmacisti che operano in
  concorrenza con il farmacista richiedente la deroga; i membri di tali organi
  possono, pertanto, avere interessi contrari a quelli del concorrente sulla
  cui richiesta sono chiamati a pronunciarsi.
 Ne consegue che interventi regolatori, già di per
  sé ingiustificatamente restrittivi, appaiono ancor più inconciliabili
  con le esigenze di interesse pubblico di tutela della
  concorrenza ove si realizzano per effetto di prese di posizione più o
  meno vincolanti degli organismi rappresentativi dei soggetti regolati, dando
  così luogo ad un’ingiustificata deroga di pubblici poteri ad operatori
  privati.
 In conclusione, l’Autorità,
  nel ribadire quanto già espresso in passato, auspica che i legislatori
  regionali si determinino a:
 · eliminare il limite di ore massime
  per l’apertura giornaliera o settimanale, estendendo la facoltà di
  apertura degli esercizi al di là degli orari minimi previsti dalla
  normativa;
 · eliminare i giorni di chiusura
  obbligatoria domenicale, per festività e infrasettimanale;
 · eliminare il limite minimo di ferie
  annuali;
 · eliminare l'imposizione a livello
  regionale o comunale di obblighi di uniformità negli orari di
  apertura;
 · evitare, in ogni caso, che le
  decisioni assunte in materia dalle amministrazioni locali siano condizionate
  da interventi degli organismi rappresentativi dei farmacisti.
 L’Autorità ha il compito istituzionale di
  perseguire l’interesse pubblico di tutela della concorrenza e ritiene, pertanto,
  doveroso dare il proprio contributo alla realizzazione di un equilibrato
  contemperamento tra il suddetto interesse e quello di tutela della salute,
  nella fattispecie del pieno accesso ai farmaci da parte dei consumatori ed
  auspica, in tale ottica, che i soggetti in indirizzo tengano
  conto delle considerazioni di ordine concorrenziale sopra rappresentate.
 
 
  IL
  PRESIDENTE Antonio Catricalà
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