| HOME    PRIVILEGIA NE IRROGANTO    di Mauro Novelli     Documentazione   Inserito il 1°-6-2007 | |||
| 
 | |||
| ANTITRUST 1-6-2007 RC AUTO: ANTITRUST, RISCHIO AUMENTO
  COSTI DA 
 [Segue il testo della segnalazione] 
 
 AS396 - INTRODUZIONE DI MODIFICHE ALL’ARTICOLO 150, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209, CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATERoma, 29 maggio 2007  Senato della Repubblica  Presidente Senatore Franco Marini  Camera dei Deputati  Presidente On.le
  Fausto Bertinotti  L’Autorità Garante della
  Concorrenza e del Mercato, nell’ambito dei compiti ad essa
  assegnati dall’articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, intende
  formulare alcune osservazioni in merito al contenuto di un emendamento
  approvato, in data 15 maggio 2007, dalla X Commissione Parlamentare - Attività
  Produttive al Disegno di legge n. 2272-bis, recante Misure per il
  cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e
  commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale (emendamento
  n. 8.0.1, 8.0.2 e 8.0.55). Il citato emendamento prevede l’introduzione di
  alcune modifiche all’articolo 150, comma 1, del decreto legislativo 7
  settembre 2005, n. 209, Codice delle Assicurazioni Private, articolo
  che disciplina il sistema di risarcimento diretto. In particolare si prevede
  che alla lettera d) siano aggiunte le parole “, ivi comprese le spese
  sostenute dal danneggiato per assistenza legale o consulenza professionale”
  e che sia inserita una lettera e-bis che contiene: “la
  definizione dei rapporti con le imprese di autoriparazione abilitate ai sensi
  di legge secondo parità di condizioni di concorrenza, precludendo ogni
  forma di determinazione, anche indiretta, di tariffe massime o di sconti e
  ferma restando la libertà di scelta, da parte del danneggiato, di
  imprese di autoriparazione abilitate di propria fiducia”. L’Autorità
  ritiene che tali misure, laddove adottate dal Parlamento, potrebbero
  modificare sensibilmente il funzionamento del meccanismo di risarcimento
  diretto, recentemente entrato in vigore, riducendone gli effetti benefici
  attesi per i consumatori. In particolare, si ricorda come già
  nell’ambito dell’Indagine conoscitiva IC/19, RC Auto1, l’Autorità
  avesse posto in luce come il passaggio ad un sistema
  di risarcimento diretto potesse comportare benefici per i consumatori, in
  termini di tariffe più contenute, sia per effetto della maggiore
  concorrenza tra imprese che per la riduzione del costo del contenzioso.  In un sistema di risarcimento diretto
  correttamente implementato, infatti, le imprese hanno elevati incentivi per
  il controllo dei costi e per la fornitura di un servizio di qualità ai
  propri assicurati. Il sistema di risarcimento diretto comporta una
  necessità di coordinamento maggiore tra le imprese di quanto avviene
  in un sistema indiretto, coordinamento che può essere giustificato
  solo se le imprese possono sfruttare i vantaggi indotti dal sistema, trasferendo
  gli stessi ai consumatori. In merito ai vantaggi di costo si ricorda che il
  rapporto diretto tra impresa e assicurato dovrebbe ridurre il contenzioso e
  la stessa possibilità che si creino comportamenti opportunistici (tra
  cui le frodi); inoltre, laddove si riuscisse a pervenire ad un sistema di
  risarcimento in forma specifica, i costi potrebbero essere sensibilmente
  ridotti, in quanto le imprese possono avvalersi di carrozzerie controllate o
  convenzionate. La generalità dei consumatori dovrebbe ottenere
  benefici dal contenimento dei costi medi, in termini di tariffe più
  contenute; i benefici dovrebbero aumentare ulteriormente per quei consumatori
  che, all’atto della  1 Cfr. Provvedimento
  dell’Autorità n. 11891 del 17 aprile 2003, Indagine conoscitiva sul settore assicurazione autoveicoli, in Boll. 1617/2003.  sottoscrizione del contratto, in cambio di uno sconto
  sul premio, accettino di rivolgersi alla carrozzeria indicata dall’impresa di
  assicurazione in caso di sinistro. Affinché il consumatore possa avvalersi
  delle possibilità offerte dal sistema di risarcimento diretto, in
  termini di minori premi versati e maggiore qualità del servizio liquidativo, è necessario che le compagnie di
  assicurazione possano fare affidamento su imprese di autoriparazione
  controllate o convenzionate. Tale possibilità sembra venir meno con
  l’introduzione della lettera e-bis nel primo comma del
  citato articolo 150. Il contenuto dell’emendamento appare chiaramente
  volto ad impedire che si creino le basi per tale forma di risarcimento, in
  quanto limita la possibilità di convenzionare le carrozzerie (le
  imprese di assicurazione devono accettare i servizi di ogni autoriparatore e non possono determinare prezzi massimi) e
  non permette che si sottoscrivano contratti tra imprese e consumatori nei
  quali l’assicurato, in cambio di uno sconto sul premio di polizza, rinunci
  alla scelta del carrozziere di propria fiducia. Per quanto concerne la
  riduzione delle spese di contenzioso e di altre spese relative alla fase liquidativa, il DPR 18 luglio 2006, n. 254, Regolamento
  recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla
  circolazione stradale, a norma dell’articolo 150 del decreto legislativo 7
  settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private, all’articolo
  9, comma   IL PRESIDENTE  Antonio Catricalà  |