| HOME    PRIVILEGIA NE IRROGANTO    di Mauro Novelli     Documentazione   Inserito il 26-4-2007 | |||
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  Oggi 26-4-2007 Firmato il regolamento contro le truffe.  Carte di credito sotto osservazione al
  massimo per 72 ore.  Bancomat, parte l'archivio antifrodi di Antonella Gorret Monitorate le richieste di pagamento
  anomale o frequenti Il governo scalda i motori per prevenire le frodi su
  bancomat, carte di credito e revolving. E ai nastri, infatti, l'archivio
  informatico presso il ministero dell'economia che raccoglierà
  i dati relativi alle transazioni non riconosciute dai titolari, ai punti
  vendita a cui è stata revocata o rinnovata la
  concessione che regola la negoziazione di carte, e agli sportelli automatici
  manomessi. Il regolamento attuativo della legge n. 166 del 2005 che istituisce un sistema di prevenzione delle frodi sulle
  carte di pagamento è stato firmato martedì scorso dal ministro
  dell'economia, Tommaso Padoa-Schioppa, ed è in attesa del concerto
  degli altri dicasteri competenti per approdare in Gazzetta Ufficiale. Il
  provvedimento aveva ricevuto il via libera del Consiglio di stato a fine
  marzo (si veda ItaliaOggi del 29/3/2007).Nel
  database che sarà gestito dall'Ucamp,
  l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento (da istituire), dovranno
  essere inviate anche le informazioni sui punti vendita e sulle carte di
  pagamento sottoposte a monitoraggio nel caso in cui si configuri il rischio
  di frode. A essere soggetti all'obbligo di invio di
  dati e informazioni per via telematica sono le società, le banche e
  gli intermediari finanziari che emettono carte di pagamento e gestiscono le
  reti commerciali di accettazione, e che sono tenute a compilare il formulario
  allegato al regolamento e inviarlo entro 30 giorni dall'entrata in vigore del
  decreto stesso all'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento. Sulla
  base dei formulari pervenuti, infatti, l'Ucamp
  istituirà la lista dei nominativi delle società che sono tenute
  a far pervenire dati e informazioni nell'archivio.
  Entro 190 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, i soggetti
  obbligati all'invio dei dati (che resteranno nel data base per tre anni) sono
  tenuti ad adempiere all'obbligo. Dopodiché
  partirà il monitoraggio sugli sportelli e sugli esercizi a rischio. E,
  in caso di frode, le società emettitrici,
  che avranno libero accesso all'archivio che loro stesse contribuiranno a
  creare, potranno sciogliere la convenzione per i pagamenti per le carte.
  Anche il dipartimento di pubblica sicurezza e le Forze di polizia potranno
  accedere ai dati dell'archivio. Il provvedimento stabilisce che si configura
  il rischio di frode quando nello stesso punto
  vendita, nel corso di 24 ore, siano state rifiutate almeno cinque
  autorizzazioni con carte diverse; o risultino, sempre nel corso di 24 ore,
  tre o più richieste di autorizzazioni con la stessa carta o una
  richiesta di autorizzazione superi del 150% l'importo medio delle operazioni
  effettuate nei tre mesi precedenti. Il bollino rosso scatta
  invece per le carte di pagamento nel caso di 7 o più richieste di
  autorizzazione arrivino in 24 ore per una stessa carta; una o più
  richieste in 24 ore esauriscono il plafond disponibile; due o più
  richieste di autorizzazione provenienti da stati diversi, effettuate con la
  stessa carta nell'arco di 60 minuti. Il regolamento prevede, inoltre,
  che il monitoraggio per i punti vendita non potrà superare i 15 giorni
  per i punti vendita e le 72 ore per le carte di pagamento. Al termine, la
  società emettritrice potrà comunicare
  all'Ucamp la revoca della convenzione con
  l'esercizio, in caso di frode di un punto vendita; o che l'operazione non
  è stata riconosciuta dal titolare, nel caso in cui la frode abbia
  riguardato la carta di pagamento. Le istruzioni tecniche per il funzionamento
  dell'archivio, i cui dati sono consultabili anche dal dipartimento di
  pubblica sicurezza e dalle Forze di polizia, saranno contenute in un manuale
  operativo che le società intermediarie potranno scaricare dai siti del
  mineconomia e dell'Abi (l'Associazione
  bancaria italiana).  ItaliaOggi pubblica il
  testo  Regolamento del ministero dell'economia
  di attuazione della legge 17 agosto 2005 n. 166 recante 'Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi sulle
  carte di credito' Articolo 1(Definizioni)1. Ai sensi del
  presente regolamento si intendono per:A) codice Sia:
  codice identificativo della convenzione stipulata con l'esercente, assegnato
  dalla Sia spa (società fornitrice di
  soluzioni tecnologiche per il settore bancario e finanziario);B) apparecchio Pos: (point of sale)
  apparecchiatura automatica collocata presso gli esercizi commerciali,
  mediante la quale i soggetti abilitati possono effettuare, con l'utilizzo di
  una carta e la digitazione di un codice di identificazione personale, il
  pagamento dei beni acquistati o dei servizi ricevuti;C) terminal id: codice identificativo univoco che contraddistingue
  l'apparecchio Pos;D) codice Abi: è un
  numero composto da cinque cifre e rappresenta l'istituto di credito. Ogni banca
  possiede un codice che viene assegnato
  dall'Associazione bancaria italiana (Abi);E) acquirer
  Id: codice identificativo dell'istituto bancario
  che ha convenzionato l'esercente;F) codice Pan: (primary
  account number) numero della carta di credito;G) Atm: (automatic teller machine) sportello
  automatico per operazioni bancomat;H) Cab: (codice
  di avviamento bancario) è un numero composto da cinque cifre e
  identifica la filiale dell'istituto di credito o lo sportello Atm;I) Pin: (personal identification
  number) è un codice numerico di
  identificazione personale che abilita il titolare all'utilizzo della carta di
  pagamento. Articolo 2(Individuazione delle
  società segnalanti)1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del
  presente decreto, le società segnalanti di cui all'articolo 1, comma
  3, della legge, in qualità di intermediari abilitati, sono tenute a
  trasmettere all'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento (Ucamp) il formulario di cui all'esemplare in allegato,
  che costituisce parte integrante del presente decreto. Nel formulario le
  società indicano espressamente se gli obblighi derivanti
  dall'applicazione del presente decreto vengono
  adempiuti nonché se le facoltà dal medesimo concesse vengono
  esercitate: a) direttamente; b) da altra società segnalante
  appositamente delegata.2. Le caratteristiche di
  conferimento dell'incarico o della delega, nel caso previsto alla lettera b)
  di cui al precedente comma, devono garantire l'integrità e la
  riservatezza dei dati e delle informazioni.3. Sulla
  base dei formulari pervenuti, l'Ucamp istituisce la
  lista nominativa delle società segnalanti le quali sono tenute, altresì,
  a comunicare con lo stesso mezzo le successive variazioni. Articolo 3(Obbligo di comunicazione dei
  dati e delle informazioni)1. Le società segnalanti sono tenute a
  comunicare all'Ucamp i dati di
  cui all'articolo 6 (lettere A, B, C, D, E), di seguito denominati
  dati, e le informazioni di cui all'articolo 7 (lettere A, B, C), di seguito
  denominate informazioni, secondo i termini e le modalità stabiliti dal
  presente decreto. Articolo 4 (Alimentazione e accesso
  all'archivio informatizzato)1. I dati e le informazioni alimentano un
  archivio informatizzato appositamente istituito sotto la titolarità e
  la responsabilità dell'Ucamp ai sensi
  dell'articolo 1, comma 5, della legge.2.
  Le società segnalanti immettono nell'archivio informatizzato i dati e
  le informazioni secondo quanto previsto nell'articolo 10.3. Le stesse
  società consultano l'archivio informatizzato secondo quanto previsto
  nell'articolo 11.4. Le istruzioni tecniche per il funzionamento dell'archivio
  sono contenute in un manuale operativo redatto dall'Ucamp,
  in accordo con il ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica
  amministrazione. Successivamente alla pubblicazione del presente regolamento
  sulla Gazzetta Ufficiale, il manuale operativo viene
  reso noto ai partecipanti al sistema mediante pubblicazione sul sito internet
  del ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle ordinarie
  risorse di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
  stato, nonché, ai fini di una capillare diffusione, sul sito internet dell'Associazione
  bancaria italiana. Articolo 5(Struttura dell'archivio
  informatizzato) Articolo 6(Dati)1. I dati sono composti da:A) elementi identificativi della società
  segnalante e data della segnalazione;B) elementi identificativi dei punti
  vendita gestiti da esercenti nei cui confronti sia stata esercitata la revoca
  di cui all'art. 2, lett. a), della legge:1) codice Sia identificativo della
  convenzione stipulata con l'esercente (di seguito: convenzione) o altro
  codice identificativo assegnato al punto vendita;2) insegna;3) ragione o
  denominazione sociale;4) indirizzo;5) località;6) provincia;7) codice
  avviamento postale;8) numero d'iscrizione alla camera di commercio;9) partita
  Iva;10) nominativo e codice fiscale del soggetto, o del rappresentante
  legale, che ha firmato la convenzione;11) categoria merceologica;12) codice o
  codici identificativi (terminal Id) degli
  apparecchi Pos (point of
  sale);13) data della convenzione;14) data della cessazione di efficacia della
  convenzione;15) causale della revoca della convenzione:a) motivi di
  sicurezza;b)esercente denunciato all'autorità giudiziaria per condotte
  fraudolente; 16) estremi della denuncia presentata all'autorità
  giudiziaria.C) elementi identificativi delle
  transazioni non riconosciute dai titolari delle carte di pagamento di cui
  all'art. 2, lett. c), della legge:1) numero della carta;2) data di
  scadenza;3) data della transazione;4) importo e divisa;5) codice Abi/ acquirer Id;6) codice di
  autorizzazione;7) codice Pan;8) motivo del disconoscimento:a) carta rubata;b)
  carta smarrita;c) carta contraffatta;d) carta non ricevuta;e) utilizzo
  fraudolento del codice carta emessa;f) carta utilizzata con falsa
  identità;9) codice Sia identificativo della convenzione o altro codice
  identificativo assegnato al punto vendita ove è avvenuta
  l'operazione;10) insegna;11) codice identificativo dell'apparecchio (terminal
  Id), qualora la transazione sia stata effettuata
  presso un terminale Pos;12) codici identificativi
  dello sportello automatico, qualora la transazione sia stata effettuata su
  circuito nazionale Bancomat;13) estremi della denuncia presentata
  all'autorità giudiziaria dal legittimo titolare della carta;D)
  elementi identificativi dei punti vendita i cui esercenti abbiano stipulato
  contratti di rinnovo di cui all'articolo 2, lettera b), della legge:1) codice
  Sia identificativo della nuova convenzione o altro codice identificativo
  assegnato al punto vendita;2) insegna/e;3) ragione o denominazione sociale;4)
  indirizzo;5) località;6) provincia;7) codice avviamento postale;8)
  numero d'iscrizione alla camera di commercio;9) partita Iva;10) nominativo e
  codice fiscale del soggetto, o del rappresentante legale, che ha firmato la
  convenzione;11) categoria merceologica;12) codice o codici identificativi
  (terminal Id) degli apparecchi Pos
  (point of sale);13) data della precedente revoca (se
  disposta dalla stessa società che segnala la nuova convenzione);E)
  elementi identificativi degli sportelli automatici di cui all'articolo 2,
  lettera d), della legge:1) indirizzo;2) località;3) provincia;4)
  codice avviamento postale;5) codice Abi;6) Cab
  Atm;7) numero Atm;8)
  fornitore e modello Atm;9) manomissione effettuata
  tramite:a) apposizione di pannello (frontalino);b) manomissione del lettore
  di carte per l'accesso al locale interno ove è dislocato l'Atm;c) altro;10) modalità di cattura del PIN:a) microtelecamera;b) telecamera o macchina fotografica, a
  distanza;c) tastiera sovrapposta;d) altro. Articolo 7(Informazioni)1. Le
  informazioni sono composte da:A) elementi
  identificativi della società segnalante e data della segnalazione;B)
  elementi identificativi dei punti vendita sottoposti a monitoraggio:1) codice
  Sia identificativo della convenzione o altro codice identificativo assegnato
  al punto vendita;2) insegna;3) ragione o denominazione sociale;4)
  indirizzo;5) località;6) provincia;7) codice avviamento postale;8)
  numero d'iscrizione alla camera di commercio;9) partita Iva;10) nominativo e
  codice fiscale del soggetto, o del rappresentante legale, che ha firmato la
  convenzione;11) categoria merceologica;12) codice o codici identificativi
  (terminal Id) degli apparecchi Pos
  (point of sale);13) motivo del monitoraggio:a)
  raggiungimento del parametro di cui all'art. 8 lettera A);b) raggiungimento
  del parametro di cui all'art. 8 lettera B);c) raggiungimento del parametro di
  cui all'art. 8 lettera C);C) elementi identificativi delle carte di pagamento
  sottoposte a monitoraggio:1) numero della carta;2) data di scadenza;3) data,
  importo e divisa delle operazioni;4) codice Pan;5) codice Abi/acquirer Id;6) autorizzazioni
  concesse (numero autorizzazione);7) autorizzazioni negate;8) codice Sia
  identificativo della convenzione o altro codice identificativo assegnato al
  punto vendita;9) insegna;10) categoria merceologica;11) codice o codici
  identificativi (terminal Id) degli apparecchi Pos (point of sale);12) motivo
  del monitoraggio:a) raggiungimento del parametro di cui all'art 8 lettera
  D);b) raggiungimento del parametro di cui all'art. 8 lettera E);c)
  raggiungimento del parametro di cui all'art. 8 lettera F). Articolo 8(Rischio di frode)1. Si
  configura il rischio di frode di cui all'articolo 3, comma 1 della legge,
  quando viene raggiunto uno dei seguenti parametri:
  con riferimento ai punti vendita di cui all'articolo 7 lettera B):A) cinque o
  più richieste di autorizzazione con carte diverse, rifiutate nelle 24
  ore, presso un medesimo punto vendita;B) tre o più richieste di
  autorizzazione sulla stessa carta, effettuate nelle 24 ore, presso un
  medesimo punto vendita; C) richiesta di autorizzazione, approvata o
  rifiutata, che superi del 150% l'importo medio delle operazioni effettuate
  con carte di pagamento, nei tre mesi precedenti, presso il medesimo punto di
  vendita;riguardo alle carte di pagamento sottoposte a monitoraggio di cui
  all'articolo 7 lettera C):D) sette o più richieste di autorizzazione
  nelle 24 ore per una stessa carta di pagamento;E) una ovvero più
  richieste di autorizzazione che nelle 24 ore esauriscano l'importo totale del
  plafond della carta di pagamento;F) due o più richieste di
  autorizzazione provenienti da stati diversi, effettuate, con la stessa carta,
  nell'arco di 60 minuti.  Articolo 9 (Periodo di monitoraggio)1. La
  società segnalante notifica al titolare dell'archivio l'apertura del
  periodo di monitoraggio, nel momento in cui viene
  raggiunto uno dei parametri di cui all'articolo 8. Tale periodo non
  può superare i 15 giorni per le informazioni relative agli esercenti e
  le 71 ore per le informazioni relative alle carte di pagamento.2. Relativamente alle informazioni di cui all'articolo
  7, lettera B), la società segnalante comunica all'Ucamp
  l'esito del monitoraggio in termini di 'revoca dell'esercizio convenzionato'
  o di 'conclusione del monitoraggio senza ulteriori provvedimenti'.
  Sulla base di tale comunicazione, l'Ucamp
  riqualifica come dato ai sensi dell'articolo 6, lett. B), le informazioni
  relative alla avvenuta revoca dell'esercizio, ovvero provvede alla loro
  cancellazione. 3. Relativamente alle informazioni di cui
  all'articolo 7, lettera C), la società segnalante comunica all'Ucamp l'esito dell'accertamento in termini di
  'transazione non riconosciuta dal titolare della carta di pagamento',
  o di 'conclusione del monitoraggio senza ulteriori provvedimenti'.
  Sulla base di tale comunicazione, l'Ucamp
  riqualifica come Dato ai sensi dell'articolo 6, lettera C), le informazioni
  relative alla transazione non riconosciuta, ovvero provvede alla loro
  cancellazione.4. In caso di mancata segnalazione
  circa la conclusione del monitoraggio, decorsi i termini di cui al comma  Articolo 10(Modalità e termini di
  immissione dei dati e delle informazioni nell'archivio)1. Le società
  segnalanti assicurano l'esattezza e la completezza dei dati e delle
  informazioni che alimentano l'archivio informatizzato. 2. I dati di cui
  all'articolo 6 sono immessi, per via telematica, attraverso l'utilizzo delle
  reti delle pubbliche amministrazioni e delle società segnalanti,
  nell'archivio informatizzato non appena disponibili e comunque non oltre il
  secondo giorno lavorativo successivo a quello della loro acquisizione da parte
  della società segnalante.3. I provvedimenti
  dell'autorità giudiziaria o del garante per la protezione dei dati
  personali che dispongono la sospensione ovvero la cancellazione temporanea
  dei dati immessi nell'archivio informatizzato sono eseguiti dalla società
  che ha originato la segnalazione o, d'ufficio, dall'Ucamp.
  In tal caso i dati immessi non sono più consultabili e la loro traccia
  viene conservata nell'archivio informatizzato al
  solo fine di consentire l'eventuale riattivazione della segnalazione. 4. Le
  informazioni di cui all'art.7 sono immesse, per via
  telematica, nell'archivio informatizzato immediatamente dopo l'apertura del
  periodo di monitoraggio ovvero non appena disponibili e comunque non oltre il
  primo giorno lavorativo successivo a quello della loro acquisizione da parte
  della società segnalante.5. L'Ucamp verifica la completezza dei dati e delle
  informazioni immessi e, in caso di riscontro positivo, provvede alla loro
  convalida. Articolo 11(Consultazione dei datie delle informazioni)1. La consultazione dei dati da
  parte delle società segnalanti non richiede la preventiva
  autorizzazione da parte dell'Ucamp.2.
  La consultazione delle informazioni da parte delle società segnalanti
  richiede la preventiva autorizzazione da parte dell'Ucamp.
  Tale autorizzazione è rilasciata di volta in volta a quelle
  società che ne fanno espressa richiesta e che risultano aver
  comunicato, con regolarità e completezza, le informazioni di cui
  all'art. 7. Articolo 12(Controllo sul corretto
  funzionamento dell'archivio) Articolo 13(Decorrenza e permanenza
  dell'iscrizione dei dati)1. I dati di cui all'articolo 6 sono comunicati al
  titolare dell'archivio entro 190 giorni dall'entrata in vigore del presente
  regolamento e restano iscritti nell'archivio informatizzato per tre anni. Articolo 14(Gruppo di lavoro)1. Il gruppo
  interdisciplinare di lavoro per la prevenzione amministrativa delle frodi
  sulle carte di pagamento, di seguito denominato Gipaf,
  di cui all'articolo 1 della legge, è composto da
  esperti in materia di carte di pagamento ed è formato da due
  rappresentanti, di cui un titolare e un supplente, delle seguenti
  amministrazioni, istituti ed organi: ministero dell'economia e delle finanze
  (Ucamp), ministero dell'interno, ministero della
  giustizia, ministero dello sviluppo economico, ministero per le riforme e le
  innovazioni nella pubblica amministrazione, Banca d'Italia.2. Ai lavori del Gipaf
  partecipano altresì esperti delle forze di polizia, designati
  dall'ufficio di coordinamento e pianificazione delle forze di polizia del
  ministero dell'interno, dell'Associazione bancaria italiana e delle
  società segnalanti. Possono essere inoltre invitati a partecipare ai
  lavori esperti di altre società, intermediari finanziari, enti,
  organismi, anche internazionali, nonché pubbliche amministrazioni. Il
  consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti può richiedere, in
  qualsiasi momento, di essere ascoltato dal Gipaf,
  ai sensi dell'art. 7, comma 6 della legge.3. Le
  riunioni del Gipaf sono presiedute dal direttore
  dell'Ucamp.4. Il Gipaf si
  riunisce, di norma, quattro volte l'anno.5. Per la
  partecipazione ai lavori del Gipaf non è dovuto alcun compenso né rimborso spese a
  qualsiasi titolo spettante. Articolo 15(Scambio di dati con la Banca
  d'Italia) Articolo 16 (Accesso ai dati ed alle
  informazioni da parte del dipartimento della pubblica sicurezza del ministero dell'interno e delle forze di polizia)1. Il
  dipartimento della pubblica sicurezza e le forze di polizia di cui
  all'articolo 7, comma 2, della legge, accedono ai dati ed alle informazioni
  contenuti nell'archivio informatizzato, attraverso un collegamento tra il
  predetto archivio ed il Centro elaborazione dati (Ced)
  del ministero dell'interno, di cui all'articolo 8
  della legge 1° aprile 1981, n. 121. Il collegamento deve rispondere a
  procedure telematiche compatibili con le caratteristiche tecniche del
  predetto Centro e dello stesso archivio e nel rispetto degli standard
  previsti dal sistema pubblico di connettività,
  secondo le intese fra l'Ucamp e il dipartimento di
  pubblica sicurezza, e deve essere realizzato nell'ambito delle risorse umane,
  strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 2. Eventuali
  risultati di specifico interesse e gli elementi conoscitivi di cui
  all'articolo 3, comma 3, della legge, diversi dai dati e dalle informazioni
  di cui al comma precedente, derivanti dalla gestione dell'archivio informatizzato,
  utili ai fini dell'analisi dei fenomeni criminali e di cooperazione, anche
  internazionale, di polizia, finalizzati alla prevenzione e repressione dei
  reati commessi mediante carte di credito o altri mezzi di pagamento, sono
  comunicati dall'Ucamp al dipartimento della
  pubblica sicurezza, Direzione centrale della polizia criminale -, anche
  d'iniziativa, ovvero su richiesta del gruppo di
  lavoro (Gipaf), secondo modalità da
  stabilirsi previe intese tra l'Ucamp e la predetta
  direzione centrale.1 –  Articolo 17 (Competenze ed organizzazione
  dell'Ucamp) Articolo 18(Assegnazione del personale
  all'Ucamp)1. Il personale di cui all'articolo 1,
  comma 6, della legge, eventualmente assegnato all'Ucamp,
  è assoggettato ad un percorso formativo della durata minima di cinque
  giorni. La formazione riguarda materie di carattere prevalentemente tecnico e
  specialistico oggetto dell'attività istituzionale dell'ufficio. I
  corsi di formazione sono organizzati nell'ambito dell'ordinaria
  programmazione dei percorsi formativi dell'amministrazione,
  senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello stato. Articolo 19(Disposizioni transitorie e
  finali)1. Al fine di costituire un archivio storico, le società
  segnalanti comunicano i dati relativi ai punti vendita di cui all'articolo 6,
  lettera B), riguardanti gli anni 2005, 2006 e 2007 entro 180 giorni dalla
  data di entrata in vigore del presente regolamento.2.
  Le disposizioni riguardanti le informazioni si applicano decorsi 12 mesi dalla
  data di entrata in vigore del presente regolamento.3.
  Ai fini dell'attuazione del secondo comma dell'articolo 1 della legge, l'Ucamp, sentito il Gipaf,
  provvede ad identificare eventuali ulteriori tipologie di carte di pagamento
  a spendibilità generalizzata, emesse da intermediari abilitati, da
  assoggettare al sistema di prevenzione previsto dalla legge.4. Al fine di consentire un più efficace
  contrasto alle frodi sulle carte di pagamento, l'Ucamp
  promuove, nell'ambito del Gipaf, appositi
  approfondimenti atti ad adottare ogni iniziativa
  diretta a favorire l'inserimento della riproduzione fotografica nelle carte
  di pagamento ovvero di altra modalità equivalente volta a consentirne
  la riconducibilità al titolare. Articolo 20(Entrata in vigore)1. Il
  presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserito nella
  Raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
  di farlo osservare. |