DISEGNO DI LEGGE
recante
“Delega al
Governo per il riordino dell’accesso alle professioni intellettuali, per la
riorganizzazione degli ordini, albi e collegi professionali, per il
riconoscimento delle associazioni professionali, per
la disciplina delle società professionali e per il raccordo con la
normativa dell’istruzione secondaria superiore e universitaria”
(Testo del disegno di
legge approvato dal Consiglio dei Ministri n. 28 del 1 dicembre 2006)
Art. 1
(Delega al Governo in materia di professioni intellettuali)
1. Il Governo è delegato ad emanare,
entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
più decreti legislativi aventi ad oggetto la disciplina delle
professioni intellettuali, e delle relativi forme
organizzative, nel rispetto delle competenze delle Regioni, in coerenza
con la normativa comunitaria in materia di libertà di accesso,
limitando, a tutela della concorrenza, l’ambito delle attività
riservate, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati nei
successivi articoli La delega comprende anche il coordinamento con la normativa
della istruzione di secondo grado e universitaria, in particolare per quanto
riguarda gli esami di stato e l’accesso alle professioni.
2. I decreti legislativi previsti dalla presente
legge sono emanati, salvo quanto previsto dall’articolo 5, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell’università e della ricerca, con il Ministero della
pubblica istruzione, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro
delle politiche giovanili e dello sport, con il Ministro per gli affari
regionali, con il Ministro per le politiche comunitarie nonché con il
Ministro competente in relazione alla specifica attività svolta dai
professionisti, e in particolare con il Ministro della salute per le materie di
sua competenza, sentiti gli ordini professionali interessati, l’Autorità
garante della concorrenza e del mercato, la Conferenza Stato-Regioni e previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendersi entro trenta
giorni dalla ricezione degli schemi; decorso tale termine i decreti legislativi
sono comunque emanati.
3. Entro due anni dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti di cui al comma 1
possono essere emanati decreti correttivi e integrativi, con le modalità
di cui al comma 2, nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati nella
presente legge.
4. Dalla applicazione della presente legge e dai
decreti delegati non possono scaturire nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato.
Art. 2
(Principi e criteri generali di disciplina delle professioni intellettuali)
1. Nell'esercizio della delega di cui all’articolo 1, commi 1 e 4, il Governo disciplina le
modalità generali di accesso e di esercizio, tenuto conto delle
specificità delle singole attività professionali, con esclusione
di quelle disciplinate dall’articolo 29, comma 7, del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi, fatti salvi i criteri riguardanti le professioni di cui agli
articoli 3 e 4:
a) prevedere che
l'accesso alle professioni sia libero, in conformità al diritto
comunitario, senza vincoli di predeterminazione numerica, salvo quanto previsto
alla lettera f); favorire l’accesso delle giovani generazioni alle
professioni stesse;
b) valorizzare e razionalizzare
l’attività delle professioni intellettuali, quale componente essenziale
dello sviluppo economico del Paese;
c) garantire la libertà di concorrenza
dei professionisti ed il diritto degli utenti ad una effettiva
ed informata facoltà di scelta e ad un adeguato livello qualitativo
della prestazione professionale;
d) individuare, sulla base degli interessi
pubblici meritevoli di tutela, le professioni intellettuali da disciplinare
attraverso il ricorso ad ordini, albi o collegi professionali, in modo tale che
non possa derivarne un aumento rispetto a quelli già previsti dalla
legislazione vigente, o associazioni di cui all’articolo 7, e favorendo, per
gli ordini, albi e collegi già esistenti, e favorendo, per quegli
ordini, albi e collegi già esistenti, per i quali non ricorrano
specifici interessi pubblici che rendano necessario il ricorso al sistema ordinistico, la trasformazione in associazioni di cui
all’articolo 7;
e) riorganizzare le attività riservate a
singole professioni regolamentate limitandole a quelle strettamente necessarie
per la tutela di diritti costituzionalmente garantiti per il perseguimento di
finalità di interesse generale o in relazione alle esigenze degli
utenti, previa verifica della inidoneità di altri strumenti diretti a
raggiungere il medesimo fine e senza aumentare le riserve già previste
dalla legislazione vigente.
f) conformemente ai principi di
proporzionalità e salvaguardia della concorrenza prevedere la
possibilità di limitate e specifiche ipotesi di predeterminazione
numerica, nei soli casi in cui le attività professionali siano
caratterizzate dall'esercizio di funzioni pubbliche o dalla esistenza di uno
specifico interesse generale, per una migliore tutela della domanda di utenza,
alla limitazione del numero dei professionisti che possano esercitare, anche
senza vincoli territoriali;
g) prevedere che l’esercizio della
attività sia fondato sull’autonomia e sulla indipendenza di giudizio,
intellettuale e tecnica, del professionista;
h) prevedere che la
professione possa essere esercitata in forma individuale o associata, o in
forma societaria; prevedere apposite garanzie a tutela dell’autonomia
e dell’indipendenza intellettuale e tecnica del
professionista anche per prevenire il verificarsi di situazioni di conflitto di
interessi; prevedere, in relazione ai casi di rapporto di lavoro
subordinato, le ipotesi in cui l’iscrizione ad ordini, albi o collegi sia
obbligatoria o sia compatibile con lo stesso, con riferimento alle sole
attività riservate;
i) assicurare, qualunque sia il modo o la
forma di esercizio della professione, un'adeguata tutela degli interessi
pubblici generali eventualmente connessi all’esercizio della professione, il
rispetto delle regole deontologiche, la diretta e personale
responsabilità del professionista nell'adempimento della prestazione e
per il risarcimento del danno ingiusto che dall’attività del
professionista sia eventualmente derivato;
j) consentire la pubblicità a
carattere informativo, improntata a trasparenza e veridicità,
relativamente ai titoli e alle specializzazioni professionali, alle
caratteristiche del servizio professionale offerto, ai
costi complessivi delle prestazioni;
m) prevedere che il corrispettivo della
prestazione sia consensualmente determinato tra le parti, anche pattuendo
compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti; garantire il
diritto del cliente alla preventiva conoscenza del corrispettivo ovvero, se ciò
non sia possibile, all’indicazione di una somma individuata nel minimo e nel
massimo; prevedere, a tutela del cliente, la individuazione
generale di limiti massimi dei corrispettivi per ciascuna prestazione;
n) prevedere
i casi di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile del
singolo professionista ovvero della società professionale, con un
massimale adeguato al livello di rischio di causazione di danni nell'esercizio
dell'attività professionale ai fini dell'effettivo risarcimento del
danno, pure in caso di attività svolta da dipendenti professionisti;
prevedere la possibilità per gli ordini, gli albi e i collegi e le
associazioni di negoziare per i propri iscritti le condizioni generali delle
polizze, anche stipulando idoneo contratto operante per tutti gli iscritti previa
procedura di gara comunitaria in materia di affidamento di servizi e salva la
facoltà di ogni iscritto di aderire; introdurre
l’obbligo per il professionista di rendere noti al cliente nell’assumere
l’incarico, gli estremi della polizza e il relativo massimale;
o) per una corretta informazione del cliente e
per tutelarne l’ affidamento, prevedere l’obbligo per
il professionista di indicare la propria appartenenza ad ordini o associazioni
professionali e di fornire indicazioni sulla sua specifica esperienza e sulla
esistenza di potenziali situazioni di conflitto di interessi in relazione alla
prestazione richiesta.
Art. 3
(Principi e criteri specifici per l'accesso alle professioni intellettuali
di interesse generale)
a) disciplinare
il tirocinio professionale, di durata non superiore a dodici mesi in relazione
alle singole professioni e comunque contenuta secondo modalità che
privilegino la concentrazione delle esperienze professionali, che garantiscano
l’effettiva acquisizione dei fondamenti tecnici, pratici e deontologici della
professione, e da svolgersi sotto la responsabilità di un professionista
iscritto da almeno quattro anni, fatto salvo quanto previsto nell’articolo 5;
riconoscere un equo compenso commisurato all’effettivo apporto del tirocinante
all’attività dello studio professionale; prevedere, tenendo conto delle
singole tipologie professionali, forme alternative o integrative di
tirocinio a carattere pratico ovvero mediante corsi di formazione promossi o
organizzati dai rispettivi ordini professionali o da università o da
pubbliche istituzioni purché strutturati in modo teorico-pratico, nonché
la possibilità di effettuare parzialmente il tirocinio all’estero,
garantendo in ogni caso l’insegnamento dei fondamenti tecnici, pratici e
deontologici della professione;
b) mantenere l'esame di Stato per quelle
professioni il cui esercizio può incidere su diritti costituzionalmente
garantiti o riguardanti interessi generali meritevoli di specifica tutela, secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità;
disciplinare le modalità dell’esame di Stato, o del concorso per i casi
di obbligatoria predeterminazione numerica di cui all’articolo 2, comma
1, lettera a), in modo da assicurare l'uniforme valutazione dei candidati su
base nazionale e la verifica del possesso delle competenze tecniche necessarie
per la specificità delle singole professioni; prevedere che le
commissioni giudicatrici siano composte secondo regole di imparzialità e
di adeguata qualificazione professionale, limitando a meno della metà la
presenza di membri effettivi e supplenti appartenenti agli ordini professionali
o da questi designati e limitando alla sola presidenza, in concorso con altri
soggetti professionali e nel rispetto delle attuali previsioni normative, la
possibilità di nomina di magistrati ordinari; individuare le
modalità che assicurino la terzietà dei
commissari e l’oggettività delle valutazioni e la loro
omogeneità sul territorio in caso di previsione di procedure decentrate;
garantire una adeguata pubblicità all’avvio delle procedure di abilitazione
o ai concorsi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f).
Art. 4
(Principi e criteri concernenti gli ordini per le professioni intellettuali
di interesse generale)
1. Nell'attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 1 e 4, il Governo provvede a
regolamentare le professioni intellettuali di interesse generale sulla base dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) disciplinarne l’organizzazione in ordini,
albi o collegi professionali, ferma la qualificazione di enti pubblici non
economici, con la possibilità di accorpamento degli ordini esistenti in
relazione a professioni analoghe o con la possibilità di istituire
apposite sezioni che tengano conto della specificità del percorso
formativo degli iscritti;
b) prevedere l'articolazione degli ordini, albi
e collegi, in organi centrali e periferici, secondo
criteri tendenzialmente uniformi, tenuto conto delle specificità delle
singole professioni, ferma l'abilitazione all'esercizio per l’intero territorio
nazionale e salve le limitazioni volte a garantire l'adempimento di funzioni
pubbliche;
c) prevedere che gli ordini, albi e collegi,
disciplinino, all’interno dei propri statuti: l’esercizio da parte degli organi
centrali dei compiti di indirizzo e coordinamento nei
confronti degli organi territoriali anche attraverso poteri di vigilanza e di
adozione di atti sostitutivi, l’attribuzione del potere di designazione di
propri rappresentanti, la tenuta aggiornata degli elenchi degli iscritti dei
quali hanno la rappresentanza istituzionale, la redazione dei codici
deontologici nazionali, la determinazione del contributo da corrispondere alle
strutture territoriali;
d) attribuire agli
ordini, albi e collegi, sotto la vigilanza del Ministero competente, la tutela
degli interessi pubblici connessi all’esercizio delle professioni e la costante
verifica della qualificazione e dell’aggiornamento professionale permanente
degli iscritti; dotare gli ordini professionali di autonomia patrimoniale,
finanziaria e di autorganizzazione, prevedendo
l’obbligatorietà del controllo contabile da parte di un idoneo organismo
di revisione; prevedere regole di contabilità a garanzia
dell’economicità della gestione, sempre sotto la vigilanza del Ministero
competente;
e) disciplinare: la
composizione gli ordini, albi e collegi, nelle articolazioni sia nazionali che
territoriali, i meccanismi elettorali per la nomina alle relative cariche e
l’elettorato attivo e passivo degli iscritti in modo idoneo a garantire la
trasparenza delle procedure, la rappresentanza presso gli organi nazionali
e territoriali anche delle eventuali sezioni e la tutela delle minoranze,
nonché l'individuazione dei casi di ineleggibilità, di
incompatibilità e di decadenza, anche in relazione al contemporaneo
svolgimento di funzioni all’interno di associazioni sindacali e di categoria o
nei consigli direttivi di enti o associazioni aventi rapporti di natura
economica con gli stessi, la durata temporanea delle cariche e la limitata rinnovabilità così da non superare il massimo
di dieci anni; prevedere una disciplina transitoria, di durata non superiore a
due anni, in relazione alla applicazione della temporaneità delle
cariche e della limitata rinnovabilità, al
fine di consentire un ordinato rinnovo delle cariche;
f) prevedere l'obbligo di versamento, da parte degli
iscritti, dei contributi motivatamente determinati dagli organi, centrali e
periferici, nella misura strettamente necessaria all'espletamento dell’ attività ad essi rispettivamente demandate
prevedendo idonee forme di vigilanza da parte dei Ministeri competenti;
g) prevedere come compiti essenziali degli organi
nazionali e territoriali l’aggiornamento e la qualificazione
tecnico-professionale dei propri iscritti, la verifica del rispetto degli
obblighi di aggiornamento da parte dei professionisti iscritti e degli obblighi
di informazione agli utenti, l’ adozione di iniziative
rivolte ad agevolare, anche mediante borse di studio, l’ingresso nella
professione di giovani meritevoli ma in situazioni di disagio economico,
l’erogazione di contributi per l’iniziale avvio e il rimborso del costo
dell’assicurazione di cui all’art. 2 lett. g); comprendere fra tali compiti la
collocazione presso studi professionali di giovani non in grado di individuare
il professionista per il praticantato e l’organizzazione di corsi integrativi;
prevedere la destinazione di una parte delle risorse economiche, ivi comprese
le rendite finanziarie e da utilizzazione del patrimonio, degli ordini, albi e
collegi, alle suddette iniziative, anche istituendo fondazioni finalizzate;
h) prevedere, in casi di particolare gravità
o di reiterata violazione di legge, il potere del Ministro competente di
sciogliere, sentiti gli organi centrali, i consigli degli organi
periferici, nonché di proporre al Consiglio dei ministri lo scioglimento dei
consigli degli organi centrali.
Art. 5
(Raccordo con la normativa dell’istruzione universitaria)
1. Nell’esercizio della delega di cui all’art. 1
i decreti legislativi concernenti il raccordo tra la normativa degli studi
universitari e la disciplina delle professioni intellettuali, per il cui
esercizio sia richiesto il possesso di un titolo di studio a livello
universitario, sono emanati su proposta del Ministro
dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della
giustizia e del Ministro competente per il singolo settore, secondo le
disposizioni dell’art. 1, commi 1, e 4, nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
1.
operare il raccordo tra i
titoli di studio universitari e l’ammissione all’esame di Stato garantendo la
possibilità di accesso alle sezioni degli ordini, albi e collegi
corrispondenti ai diversi livelli di titoli di studio medesimi;
2.
prevedere, per il tirocinio
professionale, specifiche attività formative organizzate dalle
università, con la possibilità di effettuare parzialmente il
tirocinio contemporaneamente all’ultima fase degli studi necessaria per il
conseguimento di ciascun titolo di laurea, garantendo in ogni caso la
conoscenza dei fondamenti tecnici, pratici e deontologici della professione.
2. Nell’esercizio della delega di cui all’art. 1
i decreti legislativi concernenti l’istituzione di apposite sezioni di ordini,
albi e collegi delle professioni, per il cui esercizio sia
richiesto il possesso di un titolo di studio a livello universitario, fatto
salvo per quanto previsto al comma 3, sono emanati su proposta del Ministro
dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro della
giustizia e con il Ministro competente per il singolo settore, secondo le
disposizioni dell’art. 1, commi 1 e 4, nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
1.
istituire sezioni degli
ordini, albi e collegi distinti a seconda del titolo di studio posseduto;
2.
determinare l’ambito di
attività professionale il cui esercizio è consentito per effetto
della iscrizione nella apposita sezione nel rispetto dei principi e dei criteri
di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e).
3. I decreti legislativi di cui al comma 2
concernenti la disciplina delle professioni sanitarie sono emanati su proposta del Ministro della salute e del Ministro
dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro della
giustizia.
Art. 6
(Raccordo con la normativa dell’istruzione secondaria superiore)
1. Nell’esercizio della delega di cui all’art. 1
i decreti legislativi concernenti il raccordo tra la normativa degli studi
secondari e la disciplina delle professioni intellettuali, per il cui esercizio
sia richiesto il possesso di un titolo di studio a livello di scuola secondaria
superiore, sono emanati su proposta del Ministro della
pubblica istruzione e del Ministro dell’università e ricerca, di
concerto con il Ministro della giustizia e del Ministro competente per il
singolo settore, secondo le disposizioni dell’art. 1, commi 1 e 4, nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi:
1.
operare il raccordo tra i
titoli di studio di scuola secondaria superiore e l’ammissione all’esame di
Stato garantendo la possibilità di accesso alle sezioni degli ordini,
albi e collegi corrispondenti ai diversi livelli di titoli di studio medesimi;
2.
prevedere, per il tirocinio
professionale, specifiche attività formative organizzate dalle
istituzioni scolastiche e dalle università, con la possibilità di
effettuare parzialmente il tirocinio contemporaneamente all’ultima fase degli
studi necessaria per il conseguimento di ciascun titolo di studio, garantendo
in ogni caso la conoscenza dei fondamenti tecnici, pratici e deontologici della
professione.
2. Nell’esercizio della delega di cui all’art. 1
i decreti legislativi concernenti l’istituzione di apposite sezioni di ordini,
albi e collegi delle professioni, per il cui esercizio sia
richiesto il possesso di un titolo di studio al livello di scuola secondaria
superiore, sono emanati su proposta del Ministro della pubblica istruzione e
Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro
della giustizia e con il Ministro competente per il singolo settore, secondo le
disposizioni dell’art. 1, commi 1 e 4, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
1.
istituire sezioni degli
ordini, albi e collegi distinti a seconda del titolo di studio posseduto;
2.
determinare l’ambito di
attività professionale il cui esercizio è consentito per effetto
della iscrizione nella apposita sezione nel rispetto dei principi e dei criteri
di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e).
Art. 7
(Principi e criteri in materia di codice deontologico epotere
disciplinare)
1. Nell'attuazione della delega, e con specifico riferimento all'emanazione di
codici deontologici di categoria e al potere disciplinare degli ordini, il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri generali:
a) fissare criteri e
procedure di adozione di un codice deontologico avente queste finalità:
garantire la libera scelta da parte dell’utente e il suo affidamento, il
diritto ad una qualificata, corretta e seria prestazione professionale nonché a
un’adeguata informazione sui contenuti e le modalità di esercizio della
professione e su situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse; tutelare
l’interesse pubblico al corretto esercizio della professione e gli interessi
pubblici comunque coinvolti in tale esercizio; garantire la credibilità
della professione; garantire la concorrenza; stabilire che la violazione dei
principi in materia di pubblicità di cui all’articolo 2, comma 1 lettera
e), possa essere fonte di responsabilità disciplinare;
b) prevedere che il
potere disciplinare sugli iscritti sia esercitato da organi nazionali e
territoriali, distinti dagli organi di gestione e strutturati in modo da
assicurare adeguata rappresentatività, anche per sezioni,
imparzialità ed indipendenza, composti non soltanto da professionisti
iscritti nel relativo albo; prevedere che in sede locale solo alcuni dei
componenti delle commissioni disciplinari appartengano allo stesso ordine
territoriale cui è iscritto l'incolpato, con la possibilità di
costituire commissioni regionali o interregionali ovvero di spostare la
competenza territoriale a conoscere del procedimento disciplinare;
c) prevedere specifiche regole per la
titolarità e l'esercizio dell'azione disciplinare e per la celere
conclusione del procedimento, in coerenza con i principi del contraddittorio,
del diritto di difesa e del giusto procedimento;
d) consentire l'impugnazione avanti gli organi
centrali o comunque innanzi ad organi giurisdizionali
e l'esperibilità del successivo ricorso per
cassazione;
e) prevedere l’esercizio, in via sostitutiva per
i casi d’inerzia, della azione disciplinare da parte del Ministro competente
alla vigilanza, o di suo delegato, o del pubblico ministero, se non titolare
dell’azione disciplinare;
f) individuare gli illeciti disciplinari nel
mancato rispetto delle leggi e del codice deontologico, nell’omesso
aggiornamento della formazione professionale, nei comportamenti pregiudizievoli
per il cliente o contrari alla credibilità e al decoro della
professione;
g) individuare le
sanzioni applicabili secondo una graduazione correlata alla gravità e/o
alla reiterazione dell’illecito, cioè dal semplice richiamo alla
cancellazione dall’albo; prevedere che, in caso di illecito commesso dal
professionista socio, gli effetti sanzionatori gravino anche sulla
società e sui professionisti titolari di cariche sociali; prevedere il
modo in cui incidono gli effetti sanzionatori nel caso di società
costituite da professionisti appartenenti a categorie diverse, attenendosi al
criterio della prevalente attività prestata fra quelle multidisciplinari, fatta comunque salva la
responsabilità per i professionisti titolari di cariche sociali; prevedere
ipotesi eccezionali di sospensione cautelare limitata nel tempo.
Art. 8
(Princìpi e criteri in materia di associazioniprofessionali riconosciute)
1. Nell'attuazione della delega di cui
all’articolo1, commi 1, e 4, il Governo individua gli
interessi generali in base ai quali possono essere riconosciute le associazioni
di esercenti le professioni, ai fini di dare evidenza ai requisiti
professionali degli iscritti, di favorire la selezione qualitativa e la tutela
dell’utenza, sulla base dei seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a) garantire la libertà di costituire
associazioni, aventi natura privatistica e senza fini
di lucro, tra professionisti che svolgano attività professionale
omogenea, con il limite che, nel caso di attività riservate, possono
farne parte solo gli iscritti al relativo ordine, albo o collegio;
b) stabilire che la partecipazione
all’associazione non comporta alcun vincolo di esclusiva, nel pieno rispetto
della libera concorrenza;
c) prevedere
l’iscrizione in apposito registro di quelle associazioni tra professionisti che
siano in possesso dei seguenti requisiti: ampia diffusione sul territorio;
svolgimento di attività che possano incidere su diritti
costituzionalmente garantiti o su interessi che, per il loro radicamento nel
tessuto socio-economico, comportino l’esigenza di tutelare gli utenti;
prevedere che il registro sia distinto in due sezioni, una tenuta dal Ministero
della giustizia e l’altra, per le materie di esclusiva competenza, dal
Ministero della salute, e che l’iscrizione sia disposta dal Ministero
competente per ciascuna sezione, di concerto con il Ministero per lo sviluppo
economico, sentiti il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e gli
Ordini eventualmente interessati;
d) prevedere, ai fini della registrazione,
che le associazioni siano state costituite da almeno quattro anni e che le
stesse siano attive su tutto il territorio nazionale, che i relativi statuti e
clausole associative garantiscano: la precisa identificazione delle
attività professionali cui l’associazione si riferisce; la
rappresentatività elettiva delle cariche interne e l’assenza di
situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità; la
trasparenza degli assetti organizzativi e l’ attività
dei relativi organi; la dialettica democratica tra gli associati; l'osservanza
di princìpi deontologici secondo un codice
etico elaborato dall’associazione; la previsione di idonee forme assicurative
per la responsabilità da danni cagionati nell’esercizio della professione;
la esistenza di una struttura organizzativa, e tecnico-scientifica adeguata
all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione, e in
particolare i livelli di qualificazione professionale, la costante verifica di
professionalità per gli iscritti e l’effettiva applicazione del codice
etico;
e) prevedere che soltanto le associazioni
registrate possano rilasciare attestati di competenza riguardanti la
qualificazione professionale, tecnico-scientifica e le relative
specializzazioni, con esclusione delle attività riservate di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), assicurando che tali
attestati siano preceduti da una verifica di carattere oggettivo, abbiano un
limite temporale di durata e siano redatti sulla base di elementi e dati,
concernenti la professionalità e le relative specializzazioni,
direttamente acquisiti, o riscontrati o comunque in possesso dell’associazione;
f) prevedere che i decreti legislativi siano
redatti in modo tale da escludere incertezze in ordine alle funzioni rispettivamente
attribuite dalla legge agli ordini professionali ed alle associazioni di
professionisti;
g) prevedere le modalità di tenuta del
registro e delle sue sezioni da parte del Ministro della
giustizia e da parte del Ministro della salute, il controllo sul costante
possesso dei requisiti di cui alle lettere precedenti a pena di cancellazione e
la conseguente inibizione per gli iscritti di utilizzare gli attestati di cui
alla lett. e).
Art. 9
(Principi e criteri in materia di società tra professionisti)
1. Nell’esercizio della delega, ferma restando
la possibilità di esercitare le professioni intellettuali in forma
societaria, in conformità alle disposizioni previste dal codice civile
ed alla eventuale disciplina di settore, il Governo disciplina l’esercizio
delle professioni riservate o regolamentate nel sistema ordinistico
anche in forma societaria o cooperativa nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) prevedere che le professioni regolamentate
nel sistema ordinistico possano essere esercitate in
forma societaria o cooperativa avente ad oggetto esclusivo l’esercizio in
comune da parte dei soci e disciplinare tale società come tipo autonomo
e distinto dalle società previste dal codice civile; prevedere che dette
professioni possano essere esercitate anche mediante strumenti societari o
cooperativi temporanei che garantiscano la esistenza
di un centro di imputazione di interessi in relazione ad uno scopo determinato
e cessino dopo il raggiungimento dello stesso;
b) prevedere che alla società possano
partecipare soltanto professionisti iscritti in ordini, albi e collegi, anche
in differenti sezioni, nonché cittadini degli Stati dell’Unione Europea purché
in possesso del titolo di studio abilitante ovvero soggetti non professionisti
soltanto per prestazioni tecniche o con una partecipazione minoritaria fermo
restando il divieto per tali soci di partecipare alle attività
riservate;
c) disciplinare la ragione sociale della
società a tutela dell’affidamento degli utenti
e prevedere l’iscrizione della società negli albi professionali;
d) prevedere che
l’incarico professionale conferito alla società possa essere eseguito
solo dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione
professionale richiesta, designati dall’utente, e stabilire che, in mancanza di
tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per
iscritto all’utente; assicurare comunque l’individuazione certa del
professionista autore della prestazione;
e) prevedere che la partecipazione ad una
società sia incompatibile con la partecipazione ad altra società
tra professionisti;
f) prevedere le modalità di esclusione
dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con
provvedimento definitivo;
g) prevedere che la società possa
rendersi acquirente di beni e diritti strumentali all’esercizio della
professione e compiere le attività necessarie a tale scopo;
h) prevedere che i professionisti-soci siano
tenuti all’osservanza del codice deontologico dei proprio
ordine professionale;
i) prevedere che anche la società sia
soggetta al regime disciplinare dell’ordine al quale risulti iscritta;
2. Nel disciplinare la società multiprofessionale o i centri di imputazione temporanea di
cui al comma 1 lettera a), per attività diverse ma compatibili fra loro,
stabilire gli ambiti di incompatibilità; prevedere che a tali
società si applichi in quanto compatibile, la disciplina delle diverse
professioni con modalità tali da coordinare le norme sostanziali e procedimentali regolanti i diversi profili di responsabilità,
anche disciplinari;prevederne l’iscrizione negli albi
relativi alle singole attività e disciplinare, nel caso di cancellazione
della società da uno degli albi nei quali la società sia
iscritta, l’esclusione del o dei soci iscritti nel medesimo albo; prevedere che
restino salve, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di
società di ingegneria di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni, nonché le disposizioni emanate in attuazione delle
direttive comunitarie, in particolare dall'articolo 19 della legge 21 dicembre
1999, n. 526.
3. Nel disciplinare il regime di
responsabilità, prevedere che dell’adempimento risponda direttamente e
illimitatamente il socio incaricato dell’attività, se individuato
secondo la lettera d) del comma 1, nonché in via solidale la società,
ovvero se tale individuazione manchi, direttamente la società e
illimitatamente i soci; prevedere che risponda la società
quando il fatto determinante la responsabilità sia esclusivamente
collegabile alle direttive impartite dalla stessa; prevedere la sentenza
pronunziata nei confronti della società faccia stato anche nei confronti
del socio o dei soci ai quali sia stato conferito l’incarico di svolgere
l’attività professionale e che gli stessi possano intervenire nel
procedimento civile instaurato contro la società e possano impugnare la
decisione pronunciata nei confronti di essa.
4. Nel regolamentare le
formalità di costituzione e il regime di funzionamento della
società e dei centri di imputazione temporanei di cui al comma 1 lettera
a), prevedere l’esatta determinazione dell’oggetto anche con riferimento alla
società multiprofessionale e la
possibilità di indicare nella ragione sociale il nome di uno o
più professionisti nonché di un professionista non più esercente,
regolando i limiti di tale uso; stabilire la disciplina dei conferimenti,
distinguendo tra società monoprofessionali,
società multiprofessionali e centri di
imputazione temporanei, e prevedere che il conferimento possa consistere nel
nome del professionista o nell’apporto di clientela, stabilendone le
condizioni, oppure nella prestazione di attività professionale e di
capitale; prevedere che nel caso di partecipazione di soci non professionisti
di cui alla lettera b) del comma 1, le cariche sociali siano riservate a soci
professionisti; prevedere diritti di opzione in favore dei soci in caso di
recesso o morte o esclusione di un socio.