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TFR Sintesi

 

Da La Repubblica 31-1-2007 Tfr, arrivano i moduli per decidere

 

 

COSTI DI GESTIONE: FONDI PENSIONE E POLIZZE INDIVIDUALI 13

RENDIMENTI CONFRONTO TRA T. 13FR E FONDI

 

 

 

31 gennaio 2007

I decreti attuativi con i moduli per la destinazione del Tfr pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale in edicola giovedì 1 febbraio. Chi ha già comunicato la propria scelta deve confermare l’opzione anche con i nuovi moduli. PARTECIPA AL SONDAGGIO: Tfr o fondi pensione?. SCARICA I MODULI: 1.assunti prima di 31.12.2006 e 2. assunti dopo il 31.12.2006. RENDIMENTI: il confronto. COSTI DI GESTIONE: polizze vs. fondi. LO SPECIALE

I decreti applicativi sono stati firmati ieri dal ministro del Lavoro Cesare Damiano e dal ministro dell'Economia Tommaso Padoa Schioppa. Domani si troveranno sulla Gazzetta Ufficiale in edicola. A un mese esatto dalla partenza della riforma sulla previdenza complementare vengono definiti anche gli ultimi dettagli.

I decreti conterranno anche i moduli che i lavoratori dipendenti dovranno utilizzare per esprimere la propria intenzione riguardo la destinazione del Tfr. Chi aveva già utilizzato i moduli messi a punto dalle imprese, dovrà confermare la scelta anche con i nuovi moduli entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta.

Il limite dimensionale delle imprese viene calcolato ''prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno 2006''. Per quelle aziende che invece hanno iniziato l'attività successivamente al 31 dicembre scorso, il tetto viene calcolato prendendo a riferimento ''la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare di inizio attivita'''.

Ci sarà tempo fino al 30 giugno per decidere cosa fare. La riforma coinvolge ''tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro e dall'orario di lavoro, ivi inclusi quelli non destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 2120 del codice civile''. Chi è stato assunto, o verrà assunto, a partire dal 1 gennaio 2007 ha tempo sei a mesi a partire dal giorno di assunzione. Se il lavoratore non comunicherà alcuna scelta, il Tfr sarà automaticamente versato al fondo di categoria a decorrere dall'1 luglio. Nel caso di di esplicita adesione del lavoratore a una forma di previdenza complementare il Tfr sarà versato al fondo prescelto sempre a decorrere dal primo luglio 2007.

Sono previsti due modelli di domanda: il primo per i dipendenti assunti prima del 31 dicembre del 2006 e il secondo per i dipendenti assunti a partire dal 1 gennaio 2007.

Nel primo modello ci sono quattro quadri, ciascuno dei quali deve essere compilato da una specifica tipologia di lavoratori che varia al variare della partecipazione (o meno) a un fondo di previdenza complementare e della data di adesione. Coloro che sono invece stati assunti a partire dal 1 gennaio 2007 dovranno riempire il secondo modello che prevede tre quadri distinti per tipologia di lavoratore.

 

 

 

 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
(articolo 8, comma 7, decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252)


MODULO PER I LAVORATORI ASSUNTI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2006


Il/La sottoscritto/a …………………….......……………............................................................................,
nato/a a.............................................il....................., codice fiscale ......................................................, dipendente del…      …………………..……..................................................................................................,


 

Compilare solo la sezione alla quale il lavoratore appartiene

 


 SEZIONE 1    

 

Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data successiva al 28 aprile 1993, che alla data del 31.12.2006 non versino il trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare

con la presente, in attuazione di quanto previsto dall’art. 8, comma 7, del decreto legislativo n.252/2005

DISPONE

o          che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dal 
periodo di paga in corso alla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare…………..………………………………………....…........................alla quale il sottoscritto ha aderito in data  ...../...../….;

 

                                    Allega: copia del modulo di adesione

 

o      che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell’articolo 2120 del codice civile. (1)


In caso di mancata compilazione e consegna del presente modulo entro il 30 giugno 2007, il trattamento di fine rapporto che maturerà a decorrere dal 1° luglio 2007 verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare individuata ai sensi dell’articolo 8, comma 7, lettera b) del decreto legislativo n. 252/2005.

 

 SEZIONE 2

Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, che alla data del  31 dicembre 2006 versino il trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare

con la presente, in attuazione di quanto previsto dall’art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005

DISPONE

o      che venga confermata la destinazione del trattamento di fine rapporto al fondo pensione ………………………………………………….……….., al quale il sottoscritto già aderisce alla data del 31 dicembre 2006 e al quale versa una quota del proprio trattamento di fine rapporto, nella identica misura    prevista alla data della presente; (2)

o      che venga conferita al fondo pensione ……………………………………….....……………, al quale il sottoscritto già aderisce alla data del 31 dicembre 2006 e al quale versa una quota del proprio trattamento di fine rapporto, anche la quota residua del TFR che maturerà a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della presente.

 

In caso di mancata compilazione e consegna del presente modulo entro il 30 giugno 2007,  il trattamento di fine rapporto che maturerà a decorrere dal 1° luglio 2007 verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore ha già aderito alla data del 31 dicembre 2006 e a cui versa una quota del TFR.

 

 SEZIONE 3

Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, che alla data del 31 dicembre 2006 non versino il trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare e ai quali si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano la possibilità di conferire il TFR

con la presente, in attuazione di quanto previsto dall’art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005

DISPONE

o      che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell’articolo 2120 del codice civile; (1)

o      che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito nella misura del ……....%  prevista dai vigenti accordi o contratti collettivi, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare ………………………………………………………………….........., alla quale             il sottoscritto ha aderito in data ....…/...../........, fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ad   essere regolata secondo le previsioni dell’articolo 2120 del codice civile; (2)

                                 Allega: copia del modulo di adesione

o      che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere  dal periodo di paga in corso alla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare................................................................., alla quale il sottoscritto ha aderito in data ....../....../.......

                                 Allega: copia del modulo di adesione

In caso di mancata compilazione e consegna del presente modulo entro il 30 giugno 2007, il trattamento di fine rapporto che maturerà a decorrere dal 1° luglio 2007 verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare individuata ai sensi dell’articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto legislativo n. 252/2005.

 

 SEZIONE 4

Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, che alla data del 31 dicembre 2006 non versino il trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare e ai quali non si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano la possibilità di conferire il TFR

con la presente, in attuazione di quanto previsto dall’art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005.

 

DISPONE

o      che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell’articolo 2120 del codice; (1)

o      che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito nella misura del ...........% (3)  a decorrere dal periodo              di paga in corso alla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare ……………………………………………………….....................................................….,  alla quale il sottoscritto ha aderito in data ...…/...../......, fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ad essere regolata secondo le previsioni dell’articolo 2120 del codice civile; (2)

                                   Allega: copia del modulo di adesione

o      che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dal periodo di paga                   in corso alla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare ……………………………………………………………………...............................…….., alla quale il sottoscritto ha aderito in data …/../….;

                                     Allega: copia del modulo di adesione

                 
In caso di mancata compilazione e consegna del presente modulo entro il 30 giugno 2007, il trattamento di fine rapporto che maturerà a decorrere dal 1° luglio 2007 verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare individuata ai sensi dell’articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto legislativo n. 252/2005.

 

(1) Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, il TFR viene versato al Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall’INPS, che assicura  le stesse prestazioni previste dall’articolo 2120 codice civile.

(2) Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, il TFR residuo viene versato al Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall’INPS che assicura  le stesse prestazioni previste dall’articolo 2120 codice civile.

(3) Tale misura non può essere inferiore al 50%.

 

Data -------------------------------------------------                                                                        --------------------------------------------------                           
                                                                                                                                                               (firma leggibile)               

Una copia del presente modulo e’controfirmata dal datore di lavoro e rilasciata al lavoratore per ricevuta

 

 

 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
(articolo 8, comma 7, decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252)


MODULO PER I LAVORATORI ASSUNTI DOPO IL 31 DICEMBRE 2006

Il/La sottoscritto/a …………………….......……………............................................................................,
nato/a a.............................................il....................., codice fiscale ......................................................, dipendente del… ………………..……........................................................................................................,


 

In caso di mancata compilazione e consegna del presente modulo entro sei mesi dalla data di assunzione, il trattamento di fine rapporto che matura dalla data di assunzione verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare individuata ai sensi dell’articolo 8, comma 7, lettera b) del decreto legislativo n. 252/2005.

 

Compilare solo la sezione alla quale il lavoratore appartiene

 

SEZIONE 1

Per i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria in data successiva al 28 aprile 1993

con la presente, in attuazione di quanto previsto dall’art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005

 

DISPONE

o          che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare ……………………………………………………………………….......... alla quale il sottoscritto ha aderito in data  ....../....../…....;

                                  Allega: copia del modulo di adesione

o            che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell’articolo 2120 del codice civile. (1)

 

 

 SEZIONE 2

Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, ai quali si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano il conferimento del trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare

con la presente, in attuazione di quanto previsto dall’art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005

DISPONE

o      che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell’articolo 2120 del codice civile;(1)

o          che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito nella misura del ……..%  prevista dai vigenti accordi o contratti collettivi, a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica                                    complementare ..............………………………………………….......................................................................................,             alla quale il sottoscritto ha aderito in data …..../....../......., fermo restando che la quota residua di TFR            continuerà ad essere regolata secondo le previsioni dell’articolo 2120 del codice civile; (2)
                
                Allega: copia del modulo di adesione

o      che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare ............................................................................................................., alla quale il sottoscritto ha aderito in data ..…/...../….

                               Allega: copia del modulo di adesione

 

 


 

 SEZIONE 3

Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, ai quali non si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano il conferimento del trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare

con la presente, in attuazione di quanto previsto dall’art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005.


DISPONE

o      che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell’articolo 2120 del codice; (1)

o      che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito nella misura del ……..% (3) a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare …….….............................. ……………….,  alla quale il sottoscritto ha aderito in data ..…/...../....., fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ad essere regolata secondo le previsioni dell’articolo 2120 del codice civile; (2)

                                 Allega: copia del modulo di adesione

o      che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare …………………………………………………………………………......, alla quale il sottoscritto ha aderito in data …/../….;

                                   Allega: copia del modulo di adesione

             

 

(1) Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, il TFR viene versato al Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall’INPS, che assicura  le stesse prestazioni previste dall’articolo 2120 codice civile.

(2) Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, il TFR residuo viene versato al Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall’INPS che assicura  le stesse prestazioni previste dall’articolo 2120 codice civile.

(3) Tale misura non può essere inferiore al 50%.




 

Data -------------------------------------------------                                                                        --------------------------------------------------                           
                                                                                                                                                               (firma leggibile)

 

 

 

 

 

 

Una copia del presente modulo e’ controfirmata dal datore di lavoro e rilasciata al lavoratore per ricevuta

 

 


       COSTI DI GESTIONE: FONDI PENSIONE E POLIZZE INDIVIDUALI

COSTI DI GESTIONE: FONDI PENSIONE E POLIZZE INDIVIDUALI

I costi delle forme previdenziali individuali con una contribuzione annua di 1.000 euro reali (Fonte: CeRP)

Forma previdenziale

Costi di gestione

%

 

 

 

MEDIA POLIZZE INDIVIDUALI

 

 

 

 

Contribuzione 15 anni

18,46%

 

 

 

Contribuzione 25 anni

34,16%

 

 

 

Contribuzione 35 anni

50,49%

 

 

 

MEDIA FONDI PENSIONE APERTI

 

 

 

 

Contribuzione 15 anni

11,22%

 

 

 

Contribuzione 25 anni

23,70%

 

 

 

Contribuzione 35 anni

39,90%

 

 

 

 

 

TFR E FONDI: CONFRONTO DEI RENDIMENTI

TFR E FONDI: CONFRONTO DEI RENDIMENTI

I rendimenti pluriennali (dati ultima relazione annuale della Commissione di vigilanza sui fondi pensione)

Rendimenti pluriennali %

Fondi e Tfr

 

Di nuova
istituzione

Negoziali

Aperti

Tfr

 

 

 

ultimi 7 anni (1999-2005)

29,8

30,4

28,6

22,5

 

 

 

ultimi 6 anni (2000-2005)

12,7

17,2

3,7

18,8

 

 

 

ultimi 5 anni (2001-2005)

8,9

13,1

0,8

14,7

 

 

 

ultimi 4 anni (2002-2005)

11,4

13,7

6,8

11,5

 

 

 

ultimi 3 anni (2003-2005)

19,2

17,8

22,9

8,2

 

 

 

ultimi 2 anni (2004-2005)

13,3

12,2

16,3

5,2

 

 

 

ultimo anno (2005)

8,5

7,4

11,5

2,6

 

 

 

I rendimenti sono calcolati come variazione degli indici di capitalizzazione e rappresentativi della performance media al netto degli oneri (di gestione e fiscali) gravanti sui fondi. Il tasso di rivalutazione del Tfr è al netto dell’imposta sostitutiva introdotta a partire dal 1 gennaio 2001.