PRIVILEGIA NE IRROGANTO di Mauro Novelli
|
Il PuntO Di Mauro Novelli Raccolta dal n°
28 al n° 48 ( dal 5-09-2003 al 18-05-2005) |
Il
PuntO n° 48. Revocatorie: dimezzati i tempi e
confuse le carte.
Il
PuntO n° 47. Contro gli abusi di mercato,
accorciare la filiera: “individuazione-…-rimozione /
punizione”
Il
PuntO n° 46. Banche e concorrenza: e se
venissero meno protezioni e raccomandazioni ?
Il
PuntO n° 45. Anatocismo. Perché Bankitalia
non butta giù un contrattino-tipo di conto corrente
bancario?
Il
PuntO n° 44. Utili idioti. L’idiozia è
condizione necessaria, ma non sufficiente.
Il
PuntO n° 43. Anatocismo. Tre casi di
esclusione della possibilità di rimborso.
Il
PuntO n° 42. Illegittimo l’anatocismo. Le
banche chiedano i danni all’ABI !
Il
PuntO n° 41. Anatocismo. Quando è possibile
chiedere il rimborso. La definizione dei periodi.
Il
PuntO n° 40. Semplice: 2 euro per 30 milioni
fa 60 milioni di euro.
Il
PuntO n° 39. A margine della polemica sul
costo di un Conto Corrente bancario.
Il
PuntO n° 38. “Rinnoviamo il fido purché......”
Il
PuntO n° 37. Da non credere ! C’è ancora chi mette in rete – su semplice invito – i
suoi codici personali.
Il
PuntO n° 36. Come utilizzare il fumoso sito www.pattichiari.it
Il
PuntO n° 35. Le banche “aboliscono” i conti
a costo (quasi) zero. I consigli per la chiusura di un Conto corrente bancario. Aggiornamento del
21.11.03
Il
PuntO n° 34. Investimenti: i quesiti che i
risparmiatori/investitori devono porsi e ai quali devono
dare risposta.
Il
PuntO n° 33. Stiliamo un elenco di “Stati
finanziari canaglia” e combattiamoli.
Il
PuntO n° 32. Contratti bancari: nuove norme
di trasparenza.
Il
PuntO n° 31. E se i contratti di conto
corrente bancario fossero tutti nulli?
Il
PuntO n° 30. Banca inglese obbligata a
risarcire i risparmiatori non avvisati del rischio dell’investimento.
Il
PuntO n° 29. Dallo sciopero della spesa
alla gestione comune dei consumi.
In memoria di Anna Lindh, Signora svedese, Cittadina della civiltà.
Il
PuntO n° 28. Il Bancomat è clonabile? ‘Assolutamente no!..’ rispondono le banche. Poi si scopre
che….
Il 17 marzo, sono entrate in vigore le
“Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano d’azione per lo sviluppo economico,
sociale e territoriale”. Riportiamo il testo di parte dell’art. 2 del DL 14.3.05, approvato l’11 marzo scorso dal Consiglio
dei ministri, apparso sulla Gazzetta Ufficiale del 16 marzo ed entrato in
vigore il 17, ed il relativo commento de Il Sole-24 Ore. Il quotidiano si
astiene da valutazioni circa il dimezzamento dei tempi dell’azione revocatoria,
che per le operazioni bancarie si riducono a 6 mesi, e circa l’esclusione di
revocatoria per “le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché
non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l’esposizione debitoria
del fallito nei confronti della banca”. Tale espressione non preoccupa per la
sua avvilente indeterminatezza, quanto perché sembra avere lo scopo di tagliare
drasticamente ogni saggia articolazione che, in materia di versamenti, ha
prodotto la Cassazione quando distingue tra “conto
scoperto” (saldo passivo in assenza di fido, o con saldo ultra fido) e “conto
passivo” (supportato da affidamento).
[…..]
Art. 2.
Disposizioni in materia fallimentare processuale civile e di libere professioni
1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
di seguito denominato:«regio decreto n. 267 del 1942»,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 67 e’ sostituito dal seguente: «67. Atti a titolo oneroso,
pagamenti, garanzie. Sono revocati, salvo che l’altra parte
provi che non conosceva lo stato d’insolvenza del debitore:
1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell’anno anteriore alla dichiarazione
di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal
fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui e’ stato dato o promesso;
2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati
con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell’anno
anteriore alla dichiarazione di fallimento;
3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell’anno
anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti
non scaduti;
4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro
sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti
scaduti.
Sono altresì revocati, se il curatore prova che l’altra parte conosceva lo
stato d’insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili,
gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per
debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi
anteriori alla dichiarazione di fallimento.
Non sono soggetti all’azione revocatoria:
a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività
d’impresa nei termini d’uso;
b) le rimesse effettuate su un conto
corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole
l’esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca;
c) le vendite a giusto prezzo d’immobili ad
uso abitativo, destinati a costituire l’abitazione principale dell’acquirente o
di suoi parenti e affini entro il terzo grado;
d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore perché
posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il
risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il
riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia
attestata ai sensi dell’articolo 2501-bis, quarto comma, del codice civile;
e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del
concordato preventivo, dell’amministrazione controllata, nonché dell’accordo
omologato ai sensi dell’articolo 182-bis;
f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da
dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito;
g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per
ottenere la prestazione di servizi strumentali all’accesso alle procedure
concorsuali di amministrazione controllata e di concordato preventivo.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano
all’istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito
fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali.»;
[…omissis…]
Il commento de Il Sole-24 Ore
ARTICOLO 2 - Disposizioni in materia fallimentare, processuale
civile e libere professioni
L’articolo in esame detta le prime urgenti disposizioni
finalizzate alla modifica della legge fallimentare in ordine all’istituto della
revocatoria e alle procedure di concordato preventivo. In particolare,
l’istituto della revocatoria fallimentare viene rimodulato, attraverso un
intervento che, da un lato, precisa meglio i presupposti per l’esercizio
dell’azione (oggi sovente fonte di incertezze applicative e di contrasti
giurisprudenziali) e, dall’altro, inserisce una completa disciplina di
esenzioni dalla revocatoria, al fine di evitare che situazioni che appaiono
meritevoli di tutela siano invece travolte
dall’esercizio, sovente strumentale, delle azioni giudiziarie conseguenti
all’accertata insolvenza del destinatario dei pagamenti. [….]
MERCATO: C’È UNA CARATTERISTICA CHE NESSUNO VUOL VEDERE. La
globalizzazione ha imposto una visione più corretta ed unitaria del “mercato”.
Di questo, fino a qualche anno fa, si privilegiava il solo aspetto produttivo,
come se l’attività di governo (di tutti i governi)
dovesse ricondursi alla buona salute del solo mondo industriale e commerciale.
Ma tutti abbiamo ormai compreso che quella visione era
orba esattamente di mezza realtà mercantile: quella del consumo. E’
perfettamente inutile favorire i momenti produttivi se poi i cittadini, cioè i
consumatori, non consumano (per le ragioni più diverse) quanto prodotto. Per un
secolo e mezzo, il mondo delle ideologie si è combattuto con miopia,
inneggiando alla propria visione “orba” dell’altra metà: la destra, privilegiando
esclusivamente il versante della produzione; la sinistra, tentando di
recuperare sul versante della distribuzione del reddito e della redistribuzione
ad opera dello stato. Gli ultimi cinque anni, hanno
dimostrato che tali visioni miopi, se prese a supporto del governo di un paese
non possono che condurre alla rovina economica. Ancora oggi, le due metà del
mercato tendono a non ricomporsi nell’attività delle classi dirigenti. Si
guardi alle vicende italiane: governo e Confindustria si dicono fortemente
preoccupate a causa dell’euro forte. Le imprese italiane soffrono per via della
buona salute della moneta unica, poiché questa ostacola le esportazioni e
favorisce l’invasione di prodotti esteri (si veda la polemica sulla politica
monetaria cinese). Tale visione è perdente perché monca, esattamente come perdente perché monca è l’altra, che inneggia ai bassi
prezzi dei prodotti esteri che ne favoriscono l’importazione ed il consumo di
beni e servizi a danno della produzione nazionale. Nei fatti, da una ventina
d’anni, la concorrenza sui mercati internazionali si è fatta più seria. Per le
imprese italiane, tale maggiore incisività delle leggi di mercato rasenta la
spietatezza. Obbligata a misurarsi in mercati senza rete (senza cioè gli
aiutini di stato) la nostra imprenditoria ha visto soccombere la grande
chimica, l’informatica (Olivetti), un buon numero di
grandi aziende alimentari, la grande distribuzione,
l’aviazione civile. E speriamo che non siano intaccati altri settori vitali per
la nostra economia (auto, telecomunicazioni, energia, ecc). Sarebbe il
fallimento della nostra borghesia imprenditrice, incapace di andare oltre la fabrichètta di famiglia senza aiutini istituzionali. Urge
una ricomposizione organica delle due metà del mercato per poterlo governare a
favore di tutti, cioè per salvare questo nostro paese anche dai “liberisti alla
vaccinara”. I quali si sono affannati a dimostrare la superiorità del “privato”
sul “pubblico”, ma non sono in grado di sopravvivere
senza l’intervento di supporto (più o meno corretto) della pubblica
amministrazione, senza l’aiutino di quel “pubblico” tanto disprezzato in
salotto, quanto sollecitato in azienda.
LE CONSEGUENZE DELLA VISIONE PARZIALE DEL
MERCATO. In Italia, ci si ostina ancora, con una miopia ormai colpevole, ad
assumere decisioni di politica economica senza una visione armonica delle due
componenti. Ne consegue, oggi, una mortificazione del versante inerente il consumo, con proposte fuori luogo (l’ampliamento dei
mutui di Tremonti, o la recente proposta mirante a promuovere la cessione del
quinto dello stipendio) che hanno avuto, come diretta conseguenza, quella di
preoccupare ancor di più i consumatori italiani. I quali da secoli si sono
adattati a “campare” senza riporre grande fiducia nei governi. Anche oggi, gli
italiani si autogovernano: saccheggiati nei loro risparmi, restringono i
consumi di tutti i giorni (azione di breve periodo) e non fanno figli (azione
di lungo periodo). Finché l’orizzonte non torna ad essere meno plumbeo questa è
la soluzione di autogoverno dei nostri concittadini. E non valgono le
rassicurazioni di facciata circa le
magnifiche sorti e progressive della nostra economia.
Ad aggravare la situazione, cioè a tingere ancor più di fosco l’orizzonte di
tutti, sembra particolarmente votato l’attuale governo, non in grado di
supportare né l’offerta (la produzione) con la stessa Confindustria su
posizioni critiche, né la domanda (il consumo), con i consumatori che, ad ogni
iniziativa estemporanea, riducono ancor più la loro propensione al consumo.
Sembra una trovata mediatica, ma la sindrome della quarta settimana è cosa
riscontrabile presso ogni esercizio commerciale.
INTUISCONO LE SOLUZIONI MA NON HANNO
LA FORZA DI CONCRETIZZARLE.
In effetti, i governanti più accorti hanno chiara questa situazione di stallo.
Si dirà: “…ma allora perché non operano di conseguenza?”. La risposta è
semplice: “Perché nella attuale situazione alcuni potentati si trovano a loro
perfetto agio, anche finanziario, e non tutti se la sentono di mettersi di
traverso.”.
Prendiamo le banche. Hanno in pugno le due metà del mercato. La metà-offerta
(aziende industriali, di servizi, di distribuzione) e la metà-domanda (consumo
finale). Ogni cambiamento vedrebbe tali potentati in remissione secca rispetto
alle attuali rendite di posizione. Hanno, quindi, in mano i cordoni della
borsa, disgraziatamente anche quella che permette la vita ( o la sopravvivenza)
delle organizzazioni politiche (partiti indebitati con le banche;
organizzazioni sociali, magari in grado di sopravvivere solo con la
benevolenza delle fondazioni bancarie, organismi datoriali e/o sindacali ecc.).
Negli ultimi anni, il movimento dei consumatori ha raggiunto risultati
impensabili solo dieci anni fa, proprio contro le banche. Ma ogni iniziativa mirante
ad imporre sostanziali modifiche per rendere trasparente e serio il mercato,
anzitutto sul fronte legislativo, si è arenata nelle secche di un Parlamento e
di un governo entrambi particolarmente sensibili ai gestori dei cordoni della
borsa.
UNA DECISIONE INELUDIBILE: ACCORCIARE LA FILIERA DELLE
SOLUZIONI.
Invece di attendere le iniziative di legislatori e di governo forse è il caso
di porre mano direttamente alla rimozione dell’ultimo ostacolo offerto dalla
filiera del mercato attuale: passare da “abusi-battaglie-vittorie-proposte-soluzioni
mancate”, a: “abusi-battaglie-vittorie-soluzioni
dirette”, accorciando la prima, troppo allungata e sfilacciata, con
l’eliminazione di ogni delega a politici dalle mani legate e/o in pasta, sia
avventizi che di professione.
Da una ventina d’anni, la concorrenza sui
mercati internazionali si è fatta più seria. Per le imprese italiane, tale maggiore
incisività rasenta la spietatezza. Obbligata a misurarsi in mercati senza rete
(senza cioè gli aiutini di stato) l’imprenditoria italiana ha visto soccombere
(nei fatti, anche se non formalmente) la grande chimica, l’informatica (Olivetti), un buon numero di grandi aziende alimentari, la grande distribuzione, l’aviazione civile. E speriamo che non
siano intaccati altri settori vitali per la nostra economia (auto,
telecomunicazioni, energia, ecc). Sarebbe il fallimento della nostra borghesia
imprenditrice, incapace di andare oltre la fabrichètta
di famiglia senza aiutini istituzionali.
E le banche?
Il nostro settore creditizio gode (soffre ?) di un ambiente particolare: Banca
d’Italia è ancora in grado di tenerlo lontano dalla vera concorrenza internazionale.
Ecco alcune componenti fondanti del mercato del credito in
Italia, imputabili all’azione premurosa di Via Nazionale:
-
l’aver promosso l’assenza di concorrenza interna, contrabbandata
per stabilità ( la loro) del sistema;
-
l’aver “suggerito” al legislatore normative di favore, in grado
di modificare – ad esempio - le condizioni contrattuali con semplici annunci
sulla Gazzetta Ufficiale;
-
l’aver accettato di non bloccare sul nascere (1952) la
massacrante applicazione dell’anatocismo;
-
la capacità di impedire nel sistema l’ingresso di istituti e di
imprenditori di altri paesi;
-
la capacità di imporre alla nazione interventi bancari in aiuto
di aziende in fase di predecozione a causa di
erogazioni di denaro – studiate con meticolosa oculatezza - ad amici e
conoscenti inaffidabili (un caso per tutti: l’Erario si accollò 12 mila
miliardi che il Banco di Napoli non era in grado (?) di esigere);
-
l’essersi distratta mentre i controllati procedevano al
saccheggio del risparmio delle famiglie (Tango bond, Bond Cirio, Parmlat, Giacomelli, Finmek, Finmatica ecc.) per mantenere
in piedi – liberisticamente “a modo nostro” - aziende
morte da tempo, e rientrare dei crediti spalmandoli su centinaia di migliaia di
risparmiatori;
-
l’aver fatto digerire a tutti la posizione di un controllore (
ente di diritto pubblico) i cui padroni (privati) sono gli stessi controllati;
-
il non proferir verbo sulla recentissima conclusione della
vicenda giudiziaria che condanna definitivamente l’anatocismo – vicenda in
grado di scardinare l’intero apparato economico di questo paese;
-
il non proferir verbo di fronte al crollo di fiducia dei
cittadini nei confronti dell’intero sistema bancario. (Ma
la fiducia non era il pilastro su cui si fonda l’attività creditizia?).
Alcune
domande:
-
I
convinti e lungimiranti liberisti “a modo nostro”, pronti a strapparsi i
capelli per convincere tutti a disseccare i costosi apparati del welfare state (ultimo – ieri - il governatore Fazio) ed a
privatizzare anche la forza pubblica, hanno valutato i costi per l’intero
sistema produttivo del welfare credit, cioè di un
apparato bancario artificialmente sotto tutela? Proprio quei liberisti a modo
nostro sono in grado di inventare aziende capaci di perdere centinaia di
miliardi di vecchie lire in 18 mesi e di ottenere
l’intervento statale prima ancora che siano conosciuti i motivi delle perdite.
-
Per
quanto tempo è ancora possibile evitare “contaminazioni esterne” al nostro
settore creditizio gestito da banchieri alla vaccinara e abituati a protezioni
e distrazioni?
-
Quale
impatto avrà sul sistema Italia il prossimo ed inevitabile crollo di
illegittimi, costosi ed ormai insostenibili baluardi contro la concorrenza
internazionale?
-
I liberisti
“a modo nostro” sono di fatto alleati dei no-global, o
sperano in una loro ardua resistenza?
Sul fronte della produzione, visto il
discreto potere contrattuale, Montezemolo sta stringendo accordi col sistema
bancario. Ad esempio, sui meccanismi di variazione di costi, spese, commissioni
finora imposti dalle banche e da queste variati con nonchalance.
Ma chi protegge i privati? Per mantenere in buona salute il mercato, il
legislatore dovrebbe essere interessato a costruire meccanismi di difesa a
favore del contraente debole, cioè dell’utente privato. Visto, però, che
partiti politici e personaggi potenti (tutti convinti liberisti “a modo
nostro”) devono molto alla benevolenza dei banchieri alla vaccinara, il
Parlamento non azzarda iniziative contro chi potrebbe
risentirsi, stringere i cordoni della borsa ed imporre umilianti “rientri” ai
debitori. In periodo preelettorale?
Non scherziamo!
Ci resta solo la magistratura ? Come sempre, dipende
da noi……..
Di Mauro
Novelli ( 27.11.2004)
In merito alle conseguenze franate sul
sistema creditizio a seguito della definitiva sentenza della Cassazione
sull’anatocismo, non ci aspettavamo – né ci aspettiamo
- grandi iniziative dalla Banca d’Italia, Autorità di controllo del settore.
Attendevamo, però come minimo, un commentino, una iniziativa
di bandiera, un simulacro operativo da poter contrabbandare almeno come
attività di “governo” dell’Istituto centrale. Con molta probabilità, pudicamente,
Banca d’Italia si astiene da ogni azione per una serie di motivi, non ultimo
quello relativo alla sua decennale “distrazione” su tutte quelle “vicende”
creditizie che, imposte dalle banche agli utenti, hanno dato luogo allo
strapotere del settore creditizio sul sistema economico del paese nel suo
complesso ed ai guasti che tutti dobbiamo provvedere giornalmente a sistemare.
Poi, ci disperiamo per la perdita di competitività………… Probabilmente, Via
Nazionale sta cercando – con un po’ d’affanno - una via d’uscita alla triste e
prevedibile situazione in cui l’Abi ha cacciato l’intero settore; ma, come
sempre, preferisce cercare scorciatoie sul versante politico, in grado di
mantenere le rendite di posizione, piuttosto che sul fronte operativo, in grado
di migliorare l’efficienza del settore di sua
competenza, e la competitività del sistema Italia. Con un problema: fino al
2006, i politici saranno distratti da altri impegni, e non sembrano molto
attenti ai richiami di chi richiede qualche favoretto
di ritorno (salvo richieste ineludibili). E’ preferibile lasciare la palla al
prossimo governo (da chiunque formato), il quale può contare su un maggior
tempo a disposizione degli elettori per digerire l’eventuale intervento
somministrato d’imperio all’apparato economico (produzione e consumo) del
Paese. D’altra parte, anche la “legge sul risparmio” non vedrà la luce finché i
personaggi interessati non troveranno, attraverso una sistematina
che nulla ha a che fare con gli interessi del paese, nuovi equilibri puramente
interpersonali e di potere. In attesa di tempi meno
elettorali, ci sentiamo però di fare una richiesta minimalista all’Autorità di
controllo (oggi, Banca d’Italia, domani – speriamo - l’Antitrust). Eccola. L’art. 117 comma 8 del TUB (Testo unico delle leggi in
materia bancaria) definisce una precisa possibilità per l’istituto di
emissione:
“La Banca d’Italia può prescrivere che
determinati contratti o titoli, individuati attraverso una particolare
denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti e i
titoli difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o
dell’intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca
d’Italia.”
Alla luce dei disastri generati da testi
contrattuali “malfatti” ed imposti dall’ABI alle banche associate, la Banca d’Italia fornisca la nazione di un articolato/traccia
di contratto di conto corrente più equilibrato, non dico orientato – come nei
paesi civili - a favore del cliente, la parte più debole, ma almeno in linea
con le leggi vigenti.
Solo questo chiediamo alla Banca d’Italia. Un piccolo scatto di efficacia, pur
consapevoli dei problemi e dei vincoli che ad essa
derivano dai loro proprietari: l’istituto di Via Nazionale è un “Istituto di
diritto pubblico” (art. 20 del Regio Decreto n°375/1936), ma le quote del suo
capitale sociale (155.000 euro circa, originari 300 milioni delle vecchie lire)
sono possedute da privati. Per inciso, i cinque maggiori azionisti (definiti
“Partecipanti”) sono: GRUPPO INTESA con il 27,2 %
delle quote; GRUPPO SAN PAOLO con il 17,23 %; GRUPPO CAPITALIA con l’11,15 %;
GRUPPO UNICREDITO con il 10,97 % ( con le sole prime quattro banche siamo già
al 66,90 per cento del totale); ASSICURAZIONI GENERALI con il 6,33 % ( ed
arriviamo al 73,23 per cento). Più altre banche, compagnie di assicurazione,
INPS.
Anche utili ed aiutini sono privatizzati. Nel 2003 l’Istituto di diritto
pubblico “Banca d’Italia” ha distribuito utili ai Partecipanti per un importo
complessivo di € 45.234.600. Di questi, appena € 15.600 (quindicimila600) di
diritto, in base ad una percentuale sulla ripartizione degli utili. Il resto, €
45.219.000 (euro uaranticinquemilioniduecentodiciannovemila)
per atto di liberalità del Governatore e del Consiglio Superiore a favore dei
proprietari sulla scorta di una clausoletta dello statuto (art. 56). Allo Stato solo € 31.422.757.
(Fonte "Il bilancio della Banca d’Italia 2003" pag
Trascuriamo, in questa sede, i problemi del “signoraggio”[ si veda in altre
pagine del sito].
E’ evidente che, dopo aver italianamente accettato la
proprietà privata di un Istituto di diritto pubblico, altrettanto italianamente, non possiamo pretendere che il controllore,
i cui padroni sono i controllati, abbia una attività rivolta agli interessi
generali, prima che a quelli padronali.
Ma un tentativo di raddrizzar la schiena sul contrattino di conto corrente
potrebbe anche scappargli: saremmo disposti perfino a privarci degli irrinunciabili
richiami di Fazio all’etica finanziaria.
Nell’utile idiota, l’idiozia è caratteristica non sufficiente
perché oltre ad essere idiota, deve almeno fornire un minimo di utilità.
Esempio: in novembre, l’inflazione dovrebbe mantenere (almeno per l’Istat) la
sua velocità di crescita al 2 per cento su base annua. L’utile idiota titola:
“Prezzi fermi in novembre…” , dimostrando di essere idiota (specifica
rispettata) ma anche (sorpresa inaspettata) di inesorabile e costosa disutilità
per “la causa”. Infatti, quel paio di dozzine di concittadini ipocondriaci,
soggetti alla sindrome della “quarta settimana” (perché si ostinano a non voler
riconoscere di stare economicamente meglio di prima), si …... ombrano, per via
della manifesta discrepanza tra l’informazione, che vuole i prezzi fermi, ed il
loro portafogli, a fine mese vieppiù rachitico. Ed a rimetterci è tutta la
baracca. Mi auguro che, se e quando l’Istat dovesse fissare dal 2 all’1,9 per
cento la velocità di aumento annuo dei prezzi medi, il disutile idiota non
titoli: “Prezzi in calo…”. Un consiglio ai governanti ( unici e diretti soci
pagatori per l’idiozia dei presunti utili): forniscano di più precise
specifiche i loro cacciatori di teste… L’idiozia di coloro che prescelgono è
condizione necessaria, ma – dommage ! – non
sufficiente.
In tre casi è esclusa la possibilità di
ottenere il rimborso delle somme addebitate illegittimamente dalla
banca a seguito di calcoli anatocistici:
1) Se il correntista è addivenuto ad una transazione definitiva con la banca.
2) Se l’utente ha ricevuto decreti ingiuntivi e non ha fatto opposizione,
oppure l’ha fatta ma il giudice l’ha
rigettata.
3) Se il contratto è stato stipulato dopo il 7 luglio 2000, con testo adeguato
ed in linea con la delibera del CICR.
Con la recente sentenza della Cassazione a sezioni riunite,
dopo mezzo secolo, l’anatocismo applicato dalle banche sui conti affidati ( o
in rosso) viene defenestrato con ignominia. Fino al 1998, Adusbef
ha partecipato ai tavoli che l’Abi andava proponendo alle associazioni di
consumatori per la “revisione” di alcuni contratti bancari. Non ricordo in
quale circostanza, ma chi scrive sollevò il problema del calcolo anatocistico
degli interessi: uso del 1952 contro il Codice Civile di dieci anni più
vecchio. Un giovane avvocato dell’Abi rispose – piuttosto piccato – che
trattandosi di “uso” (??) quel meccanismo doveva essere legittimamente
mantenuto. Abbandonammo i tavoli ABI per una serie di motivi, non ultimo quello
ricordato. Oggi, la Cassazione sanziona definitivamente come “contra legem” quell’uso imposto
dieci anni dopo le norme del Codice civile dal sistema bancario al sistema
economico di questo paese (distratta Banca d’Italia). Forse quel giovane
avvocato cambierà opinione. Amo pensare, più benevolmente, che la sua opinione
coincidesse già allora con la mia, e che gli avevano imposto di non fare il
professionista, ma solo l’impiegato. Sappiamo che molti correntisti,
soprattutto affidati, stanno richiedendo alle banche copia della documentazione
inerente il conto. Sappiamo anche che molti direttori, intuendo l’azione
giudiziaria che i loro clienti stanno per porre in essere, cercano di
scoraggiarli anche assumendo atteggiamenti corrucciatamente dispiaciuti (“… ti
sono stato e ti sono amico…. Ora mi vuoi denunciare…”) come se fosse una
partita personale tra loro ed il cliente. Ed ecco il suggerimento: poiché per
50 anni l’ABI ha praticamente imposto alle banche associate un tipo contratto
di conto corrente manifestamente fuori legge; poiché la Banca d’Italia non ha
mai sollevato problemi sull’argomento (nel 1999, Fazio determinò in 100 mila
miliardi la somma che le banche avrebbero dovuto rimborsare in caso di
ricalcalo con eliminazione dell’anatocismo); poiché gli esborsi che dovrà
subire il sistema bancario, nel complesso, ammonteranno a decine di miliardi di
euro, suggeriamo ai responsabili delle banche di chiedere all’ABI il rimborso
dei danni causati dall’essere state obbligate ad adottare formulari uniformi e
fuori legge , “suggeriti” dalla loro associazione, chiamando Banca d‘Italia a
testimoniare perché “informata sui fatti”. A meno che le banche non sperino
nell’ennesimo soccorso del legislatore e del governo. I precedenti ci sono. Ma
forse non è più così facile continuare il saccheggio del sistema economico
(produttori/consumatori) di questo Paese. Staremo a vedere. Intanto chiediamo
indietro i nostri soldi.
Le incertezze sui periodi per i quali
chiedere il rimborso derivante dalla eliminazione dell’anatocismo sul calcolo
degli interessi per i conti a debito, possono essere così superate: 1) Se i
contratti di conto corrente sono stati firmati prima del 1992 e non sono mai
stati modificati, il rimborso va richiesto fino ad oggi. Questi contratti
richiamavano, per le condizioni da applicare, l’ “uso piazza”: illegittimo. I correntisti
con tali contratti devono richiedere l’eliminazione, oltre che dei meccanismi
anatocistici, anche degli interessi ultra legali.
2) Se i contratti di conto corrente sono stati firmati dopo il
1992 e prima della delibera del CICR del 2000 e non sono mai stati modificati,
il rimborso va richiesto fino ad oggi con ricalcali che eliminino l’anatocismo.
3) Se il contratto è stato firmato dopo la
modifica introdotta dal Cicr nel 2000 bisogna vedere che tipo di contratto è
stato firmato:
-
se
non esplicita le condizioni applicate (o se queste sono state aggiunte
successivamente ma non dal cliente), quindi se l’articolato è ancora
illegittimo, il rimborso dell’anatocismo va richiesto fino ad oggi;
-
se il contratto
esplicita tutte le condizioni (quindi è regolare) non si può chiedere alcun
rimborso.
Per concludere, è opportuno far ben valutare il contratto che
ci sta impegnando.
Da PubblicitàItalia n° 31 del 1° ottobre 2004, apprendiamo che, solo nel primo
semestre 2004, le banche hanno speso per pubblicità 59,123 milioni di euro
(circa 115 miliardi di vecchie lire) con un incremento del 24,8 per cento rispetto
al primo semestre 2003 (47,3 milioni di euro). Gran parte di tale
“investimento” ha come veicolo i quotidiani di questo paese. Somma
ragguardevole, si penserà. Ma non più di tanto. Per mettere assieme l’importo
di circa 60 milioni di euro, occorrono 30 milioni di righe di estratto di conto
corrente (al costo di 2 euro ciascuna). Numero ragguardevole, si penserà. Ma
non più di tanto. Giusto un’operazione in più a semestre per ogni conto
corrente in essere. Con due operazioni in più ogni anno, i correntisti
rimborsano abbondantemente alle banche i costi di pubblicità per un intero
anno. Queste osservazioni non intendono delegittimare l’attività delle banche.
Intendono solo evidenziare quanto sia facile per queste “intraprendere”. Il
rischio d’impresa è inesistente, potendo contare su flussi in entrata
inesauribili: basta annunciare sulla Gazzetta Ufficiale nuovi livelli di spese,
aumento di commissioni, maggiori costi per i servizi offerti. O inventare nuove
voci di costo. Il 29 settembre scorso, ad esempio, una Cassa di Risparmio
annunciava in Gazzetta l’introduzione di una commissione di 5,00 euro per ogni
ordine di negoziazione di titoli inoltrato per telefono. Ma 5 euro non bastano.
Tale scrittura comporta, infatti, anche una ulteriore riga di estratto conto e
l’addebito conseguente. Alcuni giorni fa, sempre la Gazzetta riportava
l’”iniziativa” di un paio di banche che avevano deciso di rendere trimestrale
l’invio dell’estratto conto titoli. Bel colpo: 6 operazioni in più per ogni
titolare di custodia titoli. L’Abi cerca di tenere ferreamente in dibattito
l’argomento degli alti costi bancari (contestandoli) e sostiene che basta
utilizzare il sito Pattichiari per poter scegliere la
banca più conveniente. Non dice che la banca più conveniente oggi potrebbe non
risultare tale domani (intendo proprio il giorno dopo). Ne consegue che, ai
fini dell’innesto e del sostegno di momenti veri di concorrenza nel settore del
credito, va riconosciuta l’assoluta inutilità di tali informazioni. Anche
perché chiudere un conto per cambiare banca è, di norma, operazione
costosissima e penosa. Alla fin fine, avremo speso qualche centinaia di euro,
risolveremo due problemi e ne subiremo tre nuovi. Tanto vale proteggere i
nostri diritti e dimostrare di saperlo fare con la nostra attuale banca,
ricordando che i nostri diritti sono i loro doveri e viceversa. Una
considerazione finale: più abbiamo contornato il nostro conto di servizi
accessori, più sarà tormentata la sua eventuale chiusura. Reagiamo ad ogni fidelizzazione forzata. Facciamo un uso ragionato e
francescano del nostro conto. Ricordo interessanti riunioni di responsabili di Adusbef con la Confindustria di Pininfarina
(oltre 15 anni fa) proprio per cercare di migliorare i rapporti di privati ed
aziende con le banche. Oggi le aziende (almeno quelle che contano) sembrano
aver risolto i loro problemi (la Confindustria di Montezemolo non dimostra di
soffrire molto il rapporto con gli istituti di credito). I quali, come un
formicaio disturbato, lascia vecchi tracciati per battere percorsi meno
accidentati e raschiano il barile dei privati. Ribadiamo: il meccanismo è
perverso e solo il legislatore può cambiarlo, perché le procedure adottate
dalle banche sono in linea con i dettami di Banca d’Italia, del CICR e del
Testo Unico bancario. Sta a noi evitare che stravincano. Vedremo chi avrà la
forza civile così determinata e solida da cancellare il monstrum giuridico
costituito da un rapporto tanto sbilanciato.
I costi di gestione di un conto corrente indicati da Adusbef sono campati in aria, sostiene l’ABI. E giù a
tenere desta l’attenzione su “costo alto si, costo alto no”. Indipendentemente
dal livello del costo sopportato dal correntista, il problema vero è di civiltà
giuridica, ma le banche cercano di mimetizzarne la presenza. La questione vera
risiede nella possibilità, offerta dal Testo Unico bancario, di variare i
parametri finanziari di un contratto (costi, spese, commissioni ecc.) in senso
sfavorevole alla clientela, mettendo un semplice annuncio sulla Gazzetta
Ufficiale, Seconda parte, Altri annunci commerciali. Possiamo aprire un conto a
120 euro? Per quanto tempo le spese di gestione rimarranno a quel livello? Non
lo sa neanche il direttore che mi propone il servizio. Con molta probabilità,
il settore del credito è l’unico, in Italia, a godere di un rischio d’impresa
bassissimo, potendo contare sullo strumento della facile variazione delle spese
per fare bilanci con utili di centinaia di milioni di euro: basta rivedere i
costi applicati ai servizi, senza tema di scadere di competitività. Anche alla
luce del fatto che la concorrenza non alberga certo tra le banche. Tanto meno è
definita la valenza temporale di quelle modifiche. (Neanche le compagnie di
assicurazione sono arrivate ad ottenere tanto). Inoltre, le banche sanno
benissimo che chiudere un conto presso un istituto, vuol dire aprirlo presso un
altro. Per inciso, fino a qualche tempo fa, non esisteva neanche la concorrenza
di Bancoposta (comunque boicottato). Siamo giunti ad
accollare all’Erario anche i 12 mila miliardi di vecchie lire di crediti del
Banco di Napoli (più che inesigibili, malamente esatti) pur di non sanzionare
una pessima gestione imprenditoriale. Non a caso i servizi bancari in assoluto
più costosi sono quelli che deve affrontare il cliente che ha deciso di cambiar
banca, tanto è ormai perso: la chiusura del conto ed il trasferimento titoli.
Questa ultima voce ha il costo più spropositato. Si arriva anche a 75 euro per
tipo di titolo trasferito (GU 12-7-04 Banca Di Credito Cooperativo di Cartura; GU del 31-8-04 CREDITO BERGAMASCO che, pudicamente
impone un tetto massimo di 1.000 euro. L’alto costo del servizio era
giustificato fino al 1999, quando i titoli in custodia erano costituiti da
fogli cartacei (mantello e cedole): trasferire materialmente quei documenti
comportava la loro raccolta in plichi da proteggere, da far viaggiare come
“assicurata” ecc. Operazioni evidentemente molto costose. Da quando però è
stata imposta la dematerializzazione dei titoli, mantello e cedole cartacei non
esistono più: tutto è stato ridotto ad una notazione informatica. E’ evidente
che trasferire una tale notazione non comporta più né alti rischi né alte
spese. Di fatto (ulteriore vulnus giuridico), gli alti livelli di spesa
costituiscono un impedimento all’esercizio del diritto di chiudere i rapporti
con un istituto di credito per aprirne con altri, poiché si arriva a spendere
anche oltre 1000 euro. Questa “mansalva” sull’imposizione dei livelli di spesa,
al di là di ogni giustificato motivo, non permette di valutare neanche spannometricamente i costi che dovranno essere affrontati:
dopo tre settimane si rischia di veder imposte condizioni del tutto stravolte
rispetto a quelle in base alle quali decisi di firmare. Come uscirne?
Sempre più frequentemente, pervengono alla nostra associazion denunce di titolari di piccole e medie aziende
circa richieste pressanti, a volte ineludibili, di funzionari di banca perché
accettino di sottoscrivere particolari operazioni finanziarie. Siamo arrivati
al punto che imprenditori vengono minacciati di non rinnovo del fido qualora
non sottoscrivano operazioni, inventiamo, di “swap”.
Lo swap è una particolare operazione di ricopertura:
ad esempio, il titolare di un mutuo a tasso variabile potrebbe cautelarsi dal
rischio di aumento dei tassi sottoscrivendo un contratto swap
che lo faccia guadagnare in caso di una loro crescita. Viceversa, se i tassi di
mercato scendono, ci rimetterà con lo swap, ma pagherà rate di mutuo inferiori. A meno che il
mutuo non abbia la trappola di tassi che non possono scendere al di sotto di un
livello individuato dal contratto. In tale fattispecie, il malcapitato
imprenditore ci rimette con lo swap e non può
approfittare della discesa della rata del mutuo, perché il tasso è bloccato
nella discesa. Incappa, così, in due trappole, entrambe conosciute dal trapper. Se, poi, l’operazione non ha neanche una nominale
giustificazione in contropartita (finanziamento, mutuo, prestito ecc), siamo al
suggerimento “pressante” di una vera e propria scommessa, con una delle due
parti (il trapper) che conosce quasi certamente il
risultato del lancio della monetina. Indipendentemente dal tipo di operazione
imposta “....altrimenti....”, l’azione di funzionari trapper
è particolarmente odiosa e vigliacca in momenti di crisi e configura un vero e
proprio tentativo di estorsione: se si hanno prove o testimonianze, si può
ricorrere al giudice denunciando il fatto. Tutti coloro che si riconoscono
nelle condizioni suesposte sono invitati a rivolgersi all’Adusbef.
Ci auguriamo che i trapper abbiano, con lungimiranza,
ricercato e messo da parte prove a loro discarico.
Di Mauro
Novelli – 17.9.2004
Apprendiamo che uno dei maggiori circuiti internazionali
di carte di credito e la Name Protect
(società operativa nel settore antifrodi digitali) hanno stipulato un accordo
per contrastare il Phishing. Il Pishing
non è altro che una frode via Internet: si riceve un messaggio di posta
elettronica che sembra spedito dalla nostra banca. Veniamo invitati a visitare
un particolare sito dove ci viene richiesto di indicare i nostri riferimenti
anagrafici ed il numero della carta di credito. Se diamo seguito alle
indicazioni, i truffatori entrano in possesso dei dati sufficienti a procedere
ad addebiti illegittimi a valere sulle nostre posizioni bancarie tramite il
sistema di pagamento offerto dalla carta di credito. Chiedo ai concittadini che
mi leggono: “Quanti di voi sono disposti a fornire il numero di carta di
credito su Internet?” Possibile che i costi dei servi finanziari debbano
crescere per tutti gli utenti solo perché alcuni di questi sono tanto co...llaborativi da inserire in
rete i loro dati finanziari sensibili? Da non credere.
Di Mauro Novelli (16.2.2004)
Molti concittadini si stanno rivolgendo a noi per denunciare la
quasi impraticabilità del sito www.pattichiari.it che l’ Associazione Bancaria
Italiana ha inteso strutturare per “facilitare” l’acquisizione di notizie e
ragguagli sui servizi di base offerti dal credito.
Abbiamo potuto verificare la effettiva irrazionalità dell’impostazione del
sito, tanto marcata da nonescludere giudizi di
irragionevolezza volontaria.
Vista l’incapacità del settore di offrire un prodotto impostandone la guida
nell’ottica delle esigenze dell’utente, come per tutti i servizi bancari, tocca
ad Adusbef il compito di fare da ufficio informazioni
anche per la consultazione di “patti chiari”.
1) La fincatura di sinistra della homepage
del sito www.pattichiari.it, presenta la voce ‘Conti correnti a confronto’. Cliccarla
2) La pagina che si apre presenta, in basso, la voce ‘ Accesso diretto a Conti
correnti a confronto’. Cliccarla.
3) La pagina che si apre presenta ‘ nella colonna di destra ‘
tre opzioni : a) Personalizzata; b) Per banca; c)Offerta a distanza. Cliccare
‘Per banca’
4) Trascurate la finestra ‘Posizione geografica della banca’
perché i suoi campi non sono attivi. In basso, cliccare invece la voce ‘Genera
lista banche’
5) Si presenta la lista delle banche aderenti al servizio. Marcare la casella
relativa alla banca interessata. Scendere in fondo alla lista e cliccare la
voce ‘genera lista prodotti’.
6) La pagina che si apre presenta il nome della banca, cliccarlo.
Si srotola l’elenco per tipologia dei conti correnti offerti dalla banca che si
sta consultando.
7) Cliccare sul conto di cui si intende conoscere le caratteristiche.
8) Stampare e passare ad altri istituti ed altri conti correnti per una analisi
comparata.
1) Nella fincatura di sinistra della home page di
www.pattichiari.it , sottotitolo ‘Risparmio’, cliccare su ‘Obbligazioni a basso
rischio’.
2) Cliccare sull’ultima riga della pagina che si presenta, voce ‘Accesso
diretto all’iniziativa’.
3) La nuova pagina presenta, sempre a sinistra, quattro opzioni: a) Ricerca
diretta ( se si ha il codice ISIN di un titolo che ci interessa); b) Ricerca
avanzata; c) Ricerca per Paese emittente; d) Guida pratica.
Cliccare su ‘Ricerca per paese emittente’.
4) Compare un elenco di paese emittenti obbligazioni a basso rischio. Cliccare
sul Paese che interessa e quindi pervenire al titolo che vogliamo acquistare.
Su http://www.uic.it/it/anagrafe-titoli/isin/codici.htm
i codici ISIN (International Securities
Identification Numbers) .
di Mauro Novelli (29.9.2003)
Con gli ultimi scampoli di credibilità,
molte banche hanno convinto migliaia di famiglie e di singoli cittadini ad
aprire un conto corrente, allettandoli con il costo (quasi) zero. Dopo alcuni
mesi, molti di tali correntisti si son visti
annunciare che quel conto si sarebbe trasformato in un servizio oneroso, non
più a ‘zero spese’. Da tempo diciamo di non aprire
conti bancari sullo slancio delle favorevoli condizioni promesse da impiegati e
direttori a perfetta conoscenza del fatto che le loro ‘promesse’ sono
scavalcate dagli annunci che la direzione della banca apporrà in Gazzetta
Ufficiale anche il giorno successivo, e con effetti spesso retroattivi. Chi, a
fronte di questo ennesimo saccheggio, ha deciso di chiudere il conto corrente,
non attenda dicembre per procedere all’estinzione. A seguito del nostro ordine,
le banche pongono "in chiusura" il conto, ma non lo chiudono: restano
in attesa del calcolo delle competenze di estinzione che, sommate a quelle di
gestione, daranno luogo all’ultimo addebito a favore della banca. Il saldo
risultante verrà destinato secondo le indicazioni indicate dal titolare sul
modulo o sulla lettera di estinzione. In alcuni casi le lungaggini durano per
settimane e, se l’ordine perviene a ridosso della fine di dicembre, hanno l’obbiettivo
di giungere al nuovo anno col conto ancora in essere. Se, perciò, non
procediamo per tempo, rischiamo di scavalcare il 31 dicembre col conto non
chiuso. Ci vedremo addebitare le spese annue di gestione e quelle di chiusura
"dei conti" al 31 dicembre e, magari dopo alcuni giorni, le
commissioni di chiusura del rapporto, con la riproposizione
di voci di spesa già addebitate al 31 dicembre. Questa azione
"scaltra" serve a mantenere alte le statistiche di sportello di fine
anno. Se abbiamo deciso di cambiar banca, o di aprire un conto postale, è
pertanto opportuno formalizzare l’ordine non oltre il 15 novembre, ponendo in
chiaro che non verranno accettate procedure miranti a scavalcare il 31
dicembre. L’ordine può essere dato per lettera raccomandata con A.R. o, allo
sportello, riempiendo un modulo predisposto dalla banca. Se il conto è
contestato a firme disgiunte, è sufficiente l’ordine di uno dei contestatari. A
questo proposito, per allungare i tempi, molto spesso i dipendenti richiedono
anche la presenza del secondo intestatario: è un abuso a cui ribellarsi e da
denunciare alla presidenza della banca, alla banca d’Italia e all’Adusbef. Come procedere:
-
staccare
un ultimo assegno a valere sul conto da chiudere e versarlo sul nuovo conto.
L’importo di tale assegno deve essere tale da lasciare un saldo sufficiente a
permettere alla banca di addebitare le commissioni di chiusura di cui abbiamo
parlato (per conti con movimentazione normale, 200 / 250 euro sono
sufficienti), ed alle quali vanno eventualmente aggiunti gli assegni già
emessi, le spese con bancomat, con carte di credito, gli ordini permanenti (che
avremo per tempo eliminato) ecc.;
-
accertato
l’addebito sul conto di questo ultimo assegno, e verificata la registrazione di
ogni altra nostra spesa, è possibile inoltrare l’ordine di messa in estinzione
(raccomandata o modulo allo sportello);
-
indicheremo
la numerazione degli assegni non utilizzati, che allegheremo dopo averli
mutilati della parte destinata alla firma di traenza;
-
allegheremo
bancomat e carta di credito, resi inutilizzabili graffiando la banda magnetica
e tagliandoli in due, indicandone la numerazione;
-
se
utilizzeremo il modulo fornitoci allo sportello, pretenderemo una copia.
Dopo alcuni giorni, o alcune settimane, la banca invierà un
ultimo estratto conto con gli addebiti di spese e commissioni, e con
l’indicazione del bonifico del capitale risultante a favore del nuovo conto. Il
saldo finale sarà pari a zero. Qualora nel giro di un mese non si ricevessero
informazioni dalla banca, recarsi allo sportello per verificare lo stato
dell’operazione di chiusura e chiedere una giustificazione del ritardo.
Attenzione: se il saldo finale dovesse risultare negativo (spese e commissioni
hanno superato l’importo lasciato sul conto), il rapporto non viene chiuso: la
banca attenderà il versamento dell’importo per
riportare a zero il saldo. In genere le banche più scorrette hanno la pessima
abitudine di non avvisare di tale circostanza e, al primo scadere del trimestre
e dei successivi, quella passività maturerà tassi passivi e commissioni di
massimo scoperto, aggravando la posizione debitoria dell’ignaro titolare, non
ancora "ex correntista". E’ quindi opportuno seguire la vicenda fino
al termine del rapporto: saldo pari a zero e conto chiuso.
Attenzione: pur di evitare la chiusura del conto, alcuni
direttori di banca inventano fandonie e cercano di evitare l’esecuzione
dell’ordine: 1) Non è vero che, per la chiusura di un conto cointestato
a più persone "a firma disgiunta", occorra che l’ordine di chiusura
sia sottoscritto da tutti gli intestatari. A tal proposito, ricordiamo che i
titolari di un conto possono addirittura fornire all’eventuale delegato il
potere di chiudere il conto corrente. Figuriamoci se uno dei cointestatari non ha i poteri di porre in estinzione il
rapporto. 2) Se invece le firme sono congiunte, è inutile tentare individuali
chiusure del conto. 3) Non è vero che, se il conto corrente è di regolamento
per una carta di credito, occorra attendere 60 giorni di "quarantena"
prima di poter procedere alla chiusura "perché potrebbero arrivare spese effettutate con la carta ed ancora non addebitate".
Non accettate tali opposizioni. Sono campate in aria. Se avete certezza che
ogni addebito sia stato effettuato, imponete l’esecuzione dell’ordine di
estinzione. 4) Se allo sportello l’impiegato forza la mano per non accogliere
l’ordine di chiusura, si può inviare una raccomandata A.R. al direttore
dell’agenzia denunciando il fatto ed ordinando la messa in estinzione del
conto. Tale raccomandata va inviata per conoscenza (per posta normale) a:
p.c. Al presidente della
Banca___________________________
*
Via/Piazza________________________
Cap _______CITTA’________________
*
L’
indirizzo è quello della Direzione Generale e non quello della ns. Agenzia.
p.c.
Spett.
Banca Centrale Europea Kaiserstrasse, 29 D - 60311
FRANKFURT am MAIN
p.c.
Ministero
di Economia e Finanze / CICR Via XX Settembre, 97 00187 ROMA
(*)fax
del CICR: 064820952
p.c.
Ufficio
Vigilanza Banca d’Italia Via Nazionale, 91 00184 ROMA
p.c.
ADUSBEF
Via Farini, 62 00185 ROMA
Alla luce degli avvenimenti che hanno
sconvolto il mercato dei titoli mobiliari e danneggiato pesantemente i
risparmiatori/investitori, è opportuno che gli interessati coinvolti cerchino
di fare il punto sui servizi finanziari acquistati.
Riportiamo alcuni quesiti ai quali è opportuno trovare risposta .
Ricordiamo che, se non si è in possesso della documentazione inerente
l?investimento, l?art. 119 punto 4° del Testo Unico bancario, dà il diritto di
chiederla ed ottenerla in 90 giorni, a titolo oneroso (occorre cioè permettere
alla banca di introitare le commissioni per il servizio reso). Ricordiamo
altresì che la banca deve detenere in archivio la documentazione relativa agli
ultimi 10 anni.
-
Occorre
informarsi preventivamente del costo per ogni foglio richiesto in copia. Il
valore deve essere comunque riportato dai "fogli analitici" che, su
richiesta, devono essere messi a disposizione dalla banca.
-
La
richiesta va inoltrata per iscritto allo sportello (una copia verrà fatta
firmare per ricevuta), o per Raccomandata A.R. all?Ispettorato
Reclami della banca (all?indirizzo della Direzione
Centrale)
-
Oltre alla
definizione precisa della documentazione richiesta, nella lettera va
specificata la modalità di pagamento delle commissioni imposte al servizio:
addebito del conto, predisposizione di fondi, pagamento allo sportello.
[?omissis?]
4. Il cliente, colui che gli succede a
qualunque titolo e colui che subentra nell?amministrazione
dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo
termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione
inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni (*).
(*)Comma così sostituito dall?art.
24 del D. Lgs. 342/99.
Ed ecco i quesiti:
FORMALITÀ CONTRATTUALI RISPETTATE ? - Vanno verificate caso per
caso. Non è raro incontrare contratti non firmati dall?azienda,
firmati dall?azienda con data diversa ecc. Si incappa
anche in contratti con firme manifestamente false.
MODALITA? DI CONFERIMENTO ? - In caso di contratto stipulato
tramite promotore finanziario, la somma da investire deve essere fornita
tramite assegno NON TRASFERIBILE intestato alla società di gestione. Mai
consegnare contanti. Mai consegnare assegni con il beneficiario in bianco.
ALLEGATI AL CONTRATTO ? - Spesso i contratti fanno espresso
riferimento ad allegati. Sono stati consegnati ?
SERVIZIO FINANZIARIO ? - E? stato venduto come "prodotto
finanziario" mo non esiste un prospetto informativo autorizzato dalla
Consob? Allora non è un prodotto finanziario. Occorre chiedere spiegazioni.
SERVIZIO DI FINANZIAMENTO ? - Il prodotto ha
nel "prestito/mutuo/affidamento" uno dei due elementi fondamentali,
necessario per l?investimento? Tale finanziamento è stato consapevolmente
sottoscritto dai clienti ? Sono previste le modalità di recesso dal contratto ?
CONFLITTO DI INTERESSI ? ? Se i titoli acquistati sono
obbligazioni e/o quote di fondo emesse dalla stessa banca o dal Gruppo, sono
state rispettate - non solo nominalmente - le norme imposte dal TUF e dai
regolamenti Consob ?
L?Articolo 21, lett. c) del Testo Unico della Finanza impone agli intermediari
finanziari, in situazioni di conflitto di interessi, di "agire in modo da
assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento".
EQUO TRATTAMENTO ? - Oltre alla diligenza nella prestazione,
l?intermediario non deve abusare della fiducia concessagli dal cliente, o
approfittare del fatto che il cliente "non può dirgli di no". Il
servizio collocato non deve privilegiare chi lo offre e danneggiare il
sottoscrittore.
DIRITTO DI RECESSO ? - E? presente nei contratti sottoscritti
tramite promozione finanziaria? Spesso, quando è presente, non risulta
evidenziato. In genere è richiamato solo il diritto di recesso relativo all?investimento. Spesso non è presente né per
l?investimento, né per l?eventuale finanziamento.
PROFILO DI RISCHIO ? - Per le pratiche sottoscritte in banca,
sono state effettuate acquisizioni del "profilo di rischio" ? Quelle
acquisite tramite promozione finanziaria, sono state stilate direttamente dagli
stessi promotori ? Risultano corrispondenti alla realtà ?
Nel documento denominato ?Questionario per l?investitore in servizi finanziari?
(Reg. Consob n° 11522/98)
verificare l?apposizione della firma aziendale. Troppo spesso, all?insaputa del cliente, si fa sottoscrivere la clausola
che lo stesso non vuole fornire informazioni sulla sua situazione finanziaria.
TITOLI ACQUISTATI ? ? Nell?acquisto di
prodotti finanziari non direttamente quotati, il prezzo è stato stabilito dalla
banca ? Spesso il titolo è uno "zero coupon", ma non è segnalato come
tale. Occorre verificare, nei casi di specie, se vengono indicati - quale
investimento - titoli di Stato a tasso fisso (BTP) quando invece si tratta di
"coupon stripping" su quei titoli di Stato.
E? notorio che la valorizzazione di titoli generati da coupon stripping è molto più soggetta agli umori dei tassi di
mercato ed all?andamento dei tassi medi correnti di
quanto non sia il titolo "madre" con le normali cedole.
Poiché il mercato di tali prodotti è ristrettissimo, in caso di liquidazione
ante scadenza risulterebbe disponibile all?acquisto
la sola stessa banca che "farebbe il prezzo" senza possibilità di
scelta.
Verificare se l?ordinativo per l?acquisto dei titoli è stato firmato dall?investitore.
RISPETTO DELLA NORMATIVA ? - Sono stati rispettati i dettami
individuati, tra gli altri, dagli articoli 21-32 del TUF in merito all?azione professionale dei "venditori"? Ci sono
persone in grado di testimoniare che il cliente ha deciso di sottoscrivere il
contratto seguendo informazioni false, carenti o assenti?
Si ricorda, comunque, che l?Articolo 23 punto 6) del Testo Unico Finanza
inverte l?onere della prova.
E? stata rispettata la normativa imposta dal Testo Unico bancario (Tan, Taeg, consegna del piano di
ammortamento) ?
[?] TITOLO II - SERVIZI DI INVESTIMENTO [?]
CAPO II - SVOLGIMENTO DEI SERVIZI Articolo 21 Criteri generali
1.
Nella
prestazione dei servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell?interesse
dei clienti e per l?integrità dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che
essi siano sempre adeguatamente informati;
c) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di
interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare
comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad
assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi;
e) svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure
idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.
2.
Nello
svolgimento dei servizi le imprese di investimento, le banche e le società di
gestione del risparmio possono, previo consenso scritto, agire in nome proprio
e per conto del cliente.
Articolo 22 Separazione patrimoniale
1.
Nella
prestazione dei servizi di investimento e accessori gli strumenti finanziari e
le somme di denaro dei singoli clienti, a qualunque titolo detenuti
dall’impresa di investimento, dalla società di gestione del risparmio o dagli
intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 107 del
T.U. bancario nonché gli strumenti finanziari dei singoli clienti a qualsiasi
titolo detenuti dalla banca, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli
effetti da quello dell’intermediario e da quello degli altri clienti. Su tale
patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell’intermediario o
nell’interesse degli stessi, nè quelle dei creditori
dell’eventuale depositario o sub-depositario o nell’interesse degli stessi. Le
azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio
di proprietà di questi ultimi.
2.
Per
i conti relativi a strumenti finanziari e a somme di denaro depositati presso
terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere
pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal
depositario o dal sub-depositario nei confronti dell’intermediario o del
depositario.
3.
Salvo
consenso scritto dei clienti, l?impresa di investimento, la società di gestione
del risparmio, l’intermediario finanziario iscritto nell’elenco previsto
dall’articolo 107 del T.U. bancario e la banca non possono utilizzare,
nell’interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari di pertinenza dei
clienti, da esse detenuti a qualsiasi titolo. L’impresa di investimento,
l?intermediario finanziario iscritto nell’elenco previsto dall’articolo 107 del
T.U. bancario e la società di gestione del risparmio non possono inoltre
utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, le disponibilità liquide degli
investitori, da esse detenute a qualsiasi titolo.
Articolo 23 Contratti
1.
I
contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e accessori
sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. La CONSOB, sentita
la Banca d?Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni
tecniche o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari
tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma. Nei casi
di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo.
2.
È
nulla ogni pattuizione di rinvio agli usi per la determinazione del
corrispettivo dovuto dal cliente e di ogni altro onere a suo carico. In tal
casi nulla è dovuto.
3.
Nei
casi previsti dai commi 1 e 2 la nullità può essere fatta valere solo dal
cliente.
4.
Le
disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario non si applicano ai
servizi di investimento né al servizio accessorio previsto dall’articolo 1,
comma 6, lettera f).
5.
Nell?ambito della prestazione dei servizi di
investimento, agli strumenti finanziari derivati nonché a quelli analoghi
individuati ai sensi dell’articolo 18, comma 5, lettera a), non si applica
l?articolo 1933 del codice civile.
6.
Nei
giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei
servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati
l?onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.
Articolo 24 Gestione di portafogli di
investimento
1.
Al
servizio di gestione di portafogli di investimento si applicano le seguenti
regole:
a) il contratto è redatto in forma scritta;
b) il cliente può impartire istruzioni vincolanti in ordine alle operazioni
da compiere;
c) l?impresa di investimento, la società di gestione del risparmio o la
banca non possono, salvo specifica istruzione scritta, contrarre
obbligazioni per conto del cliente che lo impegnino oltre il patrimonio gestito;
d) il cliente può recedere in ogni momento dal contratto, fermo restando il
diritto di recesso dell’impresa di investimento, della società di
gestione del risparmio o della banca ai sensi dell’articolo 1727 del codice
civile;
e) la rappresentanza per l’esercizio dei diritti di voto inerente agli
strumenti finanziari in gestione può essere conferita all’impresa di
investimento, alla banca o alla società di gestione del risparmio con procura
da rilasciarsi per iscritto e per singola assemblea nel rispetto dei limiti e
con le modalità stabiliti con regolamento dal Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sentite la Banca d?Italia e
la CONSOB;
f) l?esecuzione dell’incarico ricevuto può essere delegata, anche con
riferimento all’intero portafoglio, a soggetti autorizzati alla
prestazione del servizio di gestione di portafogli di investimento previa autorizzazione
scritta del cliente.
2.
Sono
nulli i patti contrari alle disposizioni del presente articolo; la nullità può
essere fatta valere solo dal cliente.
Articolo 25 Attività di negoziazione nei
mercati regolamentati
1.
Le
SIM e le banche italiane autorizzate all’esercizio dei servizi di negoziazione
per conto proprio e per conto terzi possono operare nei mercati regolamentati
italiani, nei mercati comunitari e nei mercati extracomunitari riconosciuti
dalla CONSOB ai sensi dell?articolo 67. Le imprese di
investimento comunitarie ed extracomunitarie e le banche comunitarie ed
extracomunitarie autorizzate all’esercizio dei medesimi servizi possono operare
nei mercati regolamentati italiani.
2.
La
CONSOB può disciplinare con regolamento le ipotesi in cui la negoziazione degli
strumenti finanziari trattati nei mercati regolamentati italiani deve essere
eseguita nei mercati regolamentati; in tale eventualità, conformemente alla
normativa comunitaria, stabilisce le condizioni in presenza delle quali
l’obbligo non sussiste.
3.
Il
comma 2 non si applica alle negoziazioni aventi a oggetto titoli di Stato o
garantiti dallo Stato.
[?] CAPO IV - OFFERTA FUORI SEDE Articolo 30
Offerta fuori sede
1. Per offerta fuori sede si intendono la
promozione e il collocamento presso il pubblico:
a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle
dipendenze dell’emittente, del proponente l’investimento o del soggetto
incaricato della promozione o del collocamento;
b) di servizi di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle
dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio.
1.
Non
costituisce offerta fuori sede quella effettuata nei confronti di investitori
professionali, come definiti
con regolamento della CONSOB, sentita la Banca d’Italia.
2.
L?offerta
fuori sede di strumenti finanziari può essere effettuata:
a) dai soggetti autorizzati allo svolgimento del servizio previsto dall?articolo 1, comma 5, lettera c);
b) dalle società di gestione del risparmio e dalle SICAV, limitatamente alle
quote e alle azioni di OICR.
1.
Le
imprese di investimento, le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell?elenco previsto dall?articolo
107 del T.U. bancario e le società di gestione del risparmio possono effettuare
l?offerta
2.
fuori
sede dei propri servizi d?investimento. Ove l’offerta abbia per oggetto servizi
prestati da altri intermediari, le imprese di investimento e le banche devono
essere autorizzate allo svolgimento del servizio previsto dall’articolo 1,
comma 5), lettera c).
3.
Le
imprese di investimento possono procedere all’offerta fuori sede di prodotti
diversi dagli strumenti finanziari e dai servizi d?investimento, le cui
caratteristiche sono stabilite con regolamento dalla CONSOB, sentita la Banca
d?Italia.
4.
L?efficacia
dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di
portafogli individuali conclusi fuori sede ovvero collocati a distanza ai sensi
dell’articolo 32 è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data
di sottoscrizione da parte dell?investitore. Entro
detto termine l?investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né
corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato; tale facoltà è
indicata nei moduli o formulari consegnati all?investitore.
La medesima disciplina si applica alle proposte contrattuali effettuate fuori
sede ovvero a distanza ai sensi dell’articolo 32.
5.
L’omessa
indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari comporta la nullità
dei relativi contratti, che può essere fatta valere solo dal cliente.
6.
Il comma 6 non si applica alle offerte pubbliche di vendita o
di sottoscrizione di azioni con diritto di voto o di altri strumenti finanziari
che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché le azioni o gli
strumenti finanziari siano negoziati in mercati regolamentati italiani o di
paesi dell’Unione Europea.
9. Il presente articolo si applica anche ai
prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari e dai prodotti indicati nell?articolo 100, comma 1, lettera f).
Articolo 31 Promotori finanziari
1.
Per
l?offerta fuori sede, i soggetti abilitati si avvalgono di promotori
finanziari.
2.
È
promotore finanziario la persona fisica che, in qualità di dipendente, agente o
mandatario, esercita
professionalmente l?offerta fuori sede. L?attività di promotore finanziario
è svolta esclusivamente
nell?interesse di un solo soggetto.
3.
Il
soggetto abilitato che conferisce l?incarico è responsabile in solido dei danni
arrecati a terzi dal
promotore finanziario, anche se tali danni siano conseguenti a
responsabilità accertata in sede penale.
4.
È
istituito presso la CONSOB l?albo unico nazionale dei promotori finanziari. Per
la tenuta dell?albo,
la CONSOB può avvalersi della collaborazione di un organismo individuato
dalle associazioni
professionali dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati.
5.
Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con
regolamento adottato
sentita la CONSOB, determina i requisiti di onorabilità e di professionalità
per l?iscrizione all?albo
previsto dal comma 4. I requisiti di professionalità per l?iscrizione all?albo sono accertati sulla base di
rigorosi criteri valutativi che tengano conto della pregressa esperienza
professionale, validamente
documentata, ovvero sulla base di prove valutative indette dalla CONSOB.
1.
La
CONSOB disciplina, con regolamento:
a) l’istituzione e il funzionamento su base territoriale di commissioni per
l?albo dei promotori finanziari.
Le commissioni si avvalgono per il proprio funzionamento delle strutture
delle Camere di commercio, industria e artigianato. Le commissioni
deliberano le iscrizioni negli elenchi territoriali dei soggetti iscritti
all?albo previsto dal comma 4, curano i relativi
aggiornamenti, esercitano compiti di natura
disciplinare e assolvono le altre funzioni a esse affidate;
2.
b)
le modalità di formazione dell’?albo previsto dal comma 4 e le relative forme
di pubblicità;
c) i compiti dell’?organismo indicato nel comma 4 e gli obblighi cui lo
stesso è soggetto;
d) le attività incompatibili con l?esercizio dell’?attività di promotore
finanziario;
e) le modalità per l?iscrizione all?albo previsto
dal comma 4 dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono iscritti all’albo previsto dall’articolo 23, comma 4,
del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;
f) le regole di presentazione e di comportamento che i promotori finanziari
devono osservare nei rapporti
3.
con
la clientela;
g) le modalità di tenuta della documentazione concernente l’attività svolta;
h) le violazioni alle quali si applicano le sanzioni previste dall?articolo 196, comma 1.
6.
La
CONSOB può chiedere ai promotori finanziari o ai soggetti che si avvalgono di
promotori finanziari la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di
atti e documenti fissando i relativi termini. Essa può inoltre effettuare
ispezioni e richiedere l?esibizione di documenti e il compimento degli atti
ritenuti necessari.
Articolo 32 Promozione e collocamento a
distanza di servizi di investimento e strumenti finanziari
1.
Per
tecniche di comunicazione a distanza si intendono le tecniche di contatto con
la clientela, diverse dalla pubblicità, che non comportano la presenza fisica e
simultanea del cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato.
2.
La
CONSOB, sentita la Banca d?Italia, può disciplinare con regolamento, in
conformità dei principi stabiliti nell?articolo 30,
la promozione e il collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza
di servizi di investimento e di prodotti finanziari, diversi da quelli indicati
nell?articolo 100, comma 1, lettera f), individuando
anche i casi in cui i soggetti abilitati devono avvalersi di promotori
finanziari.
Più del danno subito dai concittadini
risparmiatori (incappati in “professionisti finanziari” non professionali)
meravigliano i contenuti del dibattito/scontro tra autorità di controllo,
legislatore, governo, il cui obbiettivo unico è di annettere le colpe del caso.
Di provvedere con nuovi e più poderosi presidi a garanzia del risparmio delle
famiglie italiane nessuno parla; anzi, si afferma che le norme ci sono, gli strumenti
sono adatti, le procedure chiare.
In conclusione: “I risparmiatori abbiano pazienza e stiano tranquilli:
troveremo il colpevole !”. Pensavamo che i paradisi fiscali allignassero solo
nelle Bahamas, nelle Isole Cayman ecc.. Siamo venuti
a conoscenza che il Delaware (uno dei 51 stati USA) è
un paradiso fiscale; che il Lussemburgo (uno dei 15 stati dell?UE)
è un paradiso fiscale; che il Principato di Monaco, il Liechtenstein
e San Marino sono trampolini per tuffarsi in paradisi fiscali.
Politici, banchieri ed imprenditori si lamentano delle truffe organizzate
attraverso il passaggio sbiancante delle operazioni nella contabilità dei
paradisi finanziari e fiscali, ma nessuno li combatte concretamente: non i
politici, non i banchieri, non gli imprenditori. Perché ? Le dichiarazioni
scandalizzate di politici, banchieri ed imprenditori in merito agli strumenti a
disposizione degli speculatori non sono più credibili: banche e grandi imprese
hanno sedi, rappresentanze, società collegate residenti proprio in quegli stati
contro i quali gli stessi lanciano anatemi, ormai dimostratisi solo nominali.
Cominciamo con l?elenco stilato dall’OCSE: Monaco, Liechtenstein,
Guernsey e Jersey (due isole inglesi della Manica
formalmente sotto la Corona ma semi indipendenti dal punto amministrativo),
Andorra, Gibilterra, Repubblica Domenicana, Belize, Panama, Bahamas, Liberia,
Isole Maldive, Isole Marshall, Isola di Nauru, Isole Vanuatu, Isole Tonga, Isola di Niue, Isole Cook, Isole Samoa.
Da aggiornare con le ultime novità del Delaware e del
Lussemburgo, emerse con le vicende Cirio e Parmalat.
Non sarà il caso di buttar giù un elenco ragionato e più
preciso di “stati finanziari canaglia” ed intraprendere una guerra preventiva
per ripristinare le regole finanziarie democratiche ? 29/01/2004
Nel marzo 2003, il CICR (Comitato interministeriale per il
Credito e il Risparmio) (*) ha ?commissionato?
alla Banca d?Italia la revisione delle vecchie norme sulla trasparenza nei
rapporti banca/cliente e l?impostazione di una nuova normativa, entrata in
vigore il 1° ottobre.
Diciamo subito che le ?migliorie? apportate sono solo di facciata, un po? di fumo negli occhi dei membri del Cicr e dei
cittadini.
Vediamo di che si tratta e quali sono le novità.
Banca d?Italia scopre che prima di firmare un contratto è
opportuno dargli un?occhiata, e dice alle sue vigilate che devono fornirne il
testo (a richiesta del cliente ed eventualmente a titolo oneroso). Prima di
firmare il contratto ( ad esempio di conto corrente) il potenziale cliente ha
il diritto di chiedere ed ottenere ( a titolo oneroso, un aiutino) copia dell?articolato e delle condizioni che verrebbero applicate
in caso di accettazione. La banca dovrà fornire i documenti e potrà pretendere
il pagamento di una somma a titolo di rimborso spese. Non solo, ma il cliente
che intende chiedere quei documenti, dovrà lasciare le sue generalità. Un
aiutino per la costituzione di una banca dati. Ricordiamo che le condizioni (
costi, spese, tassi, commissioni) indicate dal documento sintetico consegnato
con il testo del contratto possono cambiare anche il giorno successivo alla stipula.
Consigliamo, quindi, di non decidere sulla semplice comparazione di queste.
Riportiamo il testo della normativa appena illustrata.
TRASPARENZA
DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI FINANZIARI
SEZIONE II
PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE PRECONTRATTUALE
[///.]
1.
INFORMAZIONE
PRECONTRATTUALE (22)
Prima della conclusione del contratto, l’intermediario consegna al cliente che
ne abbia fatto richiesta una copia completa del testo contrattuale idonea per
la stipula (23).
La consegna della copia non impegna le parti alla stipula del contratto. Il
diritto del cliente di ottenere copia del testo contrattuale non può essere
sottoposto a termini o condizioni (24).
L’intermediario acquisisce un’apposita attestazione in calce allo schema
contrattuale nella quale il cliente dichiara se intende avvalersi o meno di
tale diritto. Ove le parti addivengano alla conclusione del contratto,
l’attestazione è conservata dall’intermediario.
In caso di modifica delle condizioni contrattuali indicate nella copia
consegnata al cliente, l’intermediario prima della stipula del contratto ne dà
informativa al cliente stesso e, su richiesta di quest’ultimo, consegna una
copia completa del nuovo testo contrattuale idonea per la stipula. In caso di
offerta fuori
sede attraverso soggetti terzi, questi ultimi sono sottoposti agli obblighi
previsti dal presente paragrafo.
2.
Quando
si adoperano tecniche di comunicazione a distanza, il testo contrattuale
comprensivo delle condizioni generali di contratto è fornito al cliente in
forma cartacea o su altro supporto durevole.
2.
DOCUMENTO
DI SINTESI Al contratto è unito un documento di sintesi, volto a fornire al
cliente una chiara evidenza delle più significative condizioni contrattuali ed
economiche. Il documento di sintesi costituisce il frontespizio del contratto
ed è redatto secondo modalità, anche grafiche, di immediata percezione e
comprensione. Esso riproduce lo schema del foglio informativo relativo allo
specifico tipo di operazione o servizio, con opportuni adattamenti, riportando
le condizioni economiche e le clausole contrattuali praticate al cliente;
possono essere omesse le informazioni riguardanti l?intermediario, quelle
relative alle caratteristiche e ai rischi dell?operazione
o del servizio. [///..]
Note:
(22)
Le disposizioni in materia di informativa precontrattuale e contrattuale non si
applicano alle emissioni di moneta elettronica realizzate attraverso carte ?usa
e getta?.
(23)
L?adempimento è necessario per i contratti stipulati in forma scritta. La copia
da consegnare al cliente comprende il testo delle condizioni generali di
contratto.
(24) La
consegna della copia del contratto idonea per la stipula può essere subordinata
al pagamento da parte del cliente di un rimborso delle spese.
Non ci sono novità, se non di risulta.
Come in precedenza, se la banca apporta modifiche a singole posizioni, deve
scrivere all?interessato. Se invece cambiano
condizioni generali, le banche possono limitarsi a mettere annunci commerciali
sulla Gazzetta Ufficiale (2^ Parte).
Come in precedenza, il cliente ha 15 giorni di tempo dalla notifica o dal
giorno di pubblicazione sulla Gazzetta per chiudere il rapporto alle condizioni
precedenti.
Ed ecco le novità:
-
In
caso di variazione generalizzata, la banca deve darne indicazione apponendo
comunicazioni nei locali delle agenzie. In tali comunicati deve essere
riportato il giorno di pubblicazione sulla G. U. ed il giorno di decadenza, per
il cliente, della facoltà di rescindere il contratto alle vecchie condizioni.
-
La banca
deve inserire la comunicazione delle variazioni alla prima occasione di invio
di corrispondenza all?indirizzo del cliente. La norma
di cui si riporta di seguito il testo, indica nell?invio
di comunicazioni di legge e nelle comunicazioni per operazioni specifiche le
occasioni di cui sopra. Quindi, dovremo essere informati delle variazioni non
appena riceveremo estratti conto, contabili a credito o a debito, conferme di
esecuzioni di ordini, lettere di convocazione, informazioni pubblicitarie ecc.
E? sintomatico il fatto che la normativa debba richiamare
concetti di civiltà giuridica evidentemente non molto di moda nel settore
creditizio e forse poco conosciuti: ??Le variazioni unilaterali sfavorevoli al
cliente ? apportate al singolo rapporto ovvero generalizzate ? non possono
avere effetto anteriore a quello della loro comunicazione al cliente ovvero per
quelle generalizzate dalla loro pubblicazione.? Riportiamo il testo della
normativa appena illustrata.
SEZIONE IV
COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA
[?.]
2. COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI CONTRATTUALI SFAVOREVOLI ALLA
CLIENTELA L?intermediario comunica per iscritto presso il domicilio indicato
dal cliente le variazioni unilaterali apportate alle clausole del contratto,
qualora sfavorevoli al cliente medesimo (34). L?intermediario utilizza un
documento di sintesi, che aggiorna quello unito al contratto ai sensi della
Sezione II, paragrafo 8 delle presenti disposizioni, nel quale, anche mediante
opportuni accorgimenti grafici (ad esempio, diverso colore o formato del
carattere), sono chiaramente poste in evidenza le variazioni intervenute nelle
singole condizioni economiche e/o contrattuali. Il documento è datato e
progressivamente numerato. Esso contiene l?avvertenza che la comunicazione è
effettuata ai sensi dell?art. 118 del T.U. bancario e
l?indicazione del termine per l?esercizio del diritto di recesso. Le variazioni
contrattuali sfavorevoli di tipo generalizzato (35), come previsto dalla
delibera del CICR del 4 marzo 2003, possono essere comunicate in forma
impersonale, mediante l?inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana. Al fine di garantire l?effettiva conoscenza delle
variazioni, queste ultime sono rese note anche mediante l?esposizione di
appositi avvisi nei locali aperti al pubblico, con l?indicazione degli estremi
della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ovvero con
l?avvertenza che l?avviso è in corso di pubblicazione. Le variazioni sono
comunque comunicate individualmente al cliente alla prima occasione utile, nell?ambito delle comunicazioni periodiche (ad esempio,
rendiconto) o di quelle riguardanti operazioni specifiche (ad esempio,
comunicazioni relative all?effettuazione di
bonifici). Le variazioni unilaterali sfavorevoli al cliente ? apportate al
singolo rapporto ovvero generalizzate ? non possono avere effetto anteriore a
quello della loro comunicazione al cliente ovvero per quelle generalizzate
dalla loro pubblicazione. Entro quindici giorni dal ricevimento della
comunicazione scritta, ovvero dalla pubblicazione, il cliente ha diritto di
recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione
del rapporto, l?applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Per i
rapporti in cui non sia possibile l?individuazione del cliente (ad esempio,
moneta elettronica anonima), gli intermediari adempiono all?obbligo
di comunicazione mediante affissione di un avviso nei locali aperti al
pubblico. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le
prescrizioni del presente paragrafo sono inefficaci.
Note:
(34)
Le
variazioni in senso sfavorevole sono valutate con separato riferimento a
ciascuna condizione o clausola, senza considerare eventuali vantaggi
compensativi derivanti dalla contestuale modifica di altre condizioni o
clausole. Le variazioni che riguardano parametri di indicizzazione sono sempre
comunicate al cliente. Non sono soggette all?obbligo
le variazioni di tasso conseguenti a variazioni di specifici parametri prescelti
dalle parti e la cui determinazione è sottratta alla volontà delle medesime.
(35)
Per
variazioni generalizzate si intendono quelle relative a una categoria omogenea
di operazioni e servizi, accessibili da parte di tutti i clienti.
(*) Ministero di Economia e Finanze / CICR
Via XX Settembre, 97 00187 ROMA Fax del CICR: 064820952 23/10/2003
Di Mauro Novelli (18.9.2003)
Quando un cittadino apre un conto corrente bancario,
sottoscrive con l’istituto di credito un contratto. Senza considerare la
vessatorietà di molti articoli, un aspetto contrattuale rimane indefinito: il
costo a carico del correntista, risultato della somma di varie voci onerose (spese
fisse, commissioni, tassi passivi
ecc). La quantificazione di tali entità, infatti, è lasciata alla esclusiva
iniziativa della banca. Non solo questo aspetto è indeterminato, ma è
addirittura indeterminabile, non indicando il contratto una formula oggettivamente
riscontrabile per la variazione dei parametri.
E’ ipotizzabile una violazione dell’articolo 1346 del Codice civile? [art.1346 - Requisiti: L’oggetto del contratto deve essere
possibile, lecito, determinato o determinabile.].
C’è poi un’aggravante. Il funzionario che,
per conto della banca, sottoscrive il contratto dopo aver definito l’aspetto
dei costi (‘Le do: il tasso del 2 per cento, le offro 100 operazioni gratis,
non le faccio pagare il blocchetto di assegni, il Bancomat le costerà tot euro
l’anno’ ecc.) sa benissimo che alcune ore, alcuni giorni o alcune settimane
dopo, quelle condizioni potranno subire variazioni. Ma lui stesso non ne può
conoscere l’entità. La direzione della banca, infatti, ha la facoltà di
modificare quei valori inserendo un semplice annuncio sulla Gazzetta Ufficiale,
spesso addirittura con valenza retroattiva rispetto al giorno di
pubblicazione.Anche di mesi.
Quindi, né il correntista né il funzionario conoscono
l’onerosità del contratto.
E’ ipotizzabile la violazione dell’articolo 1337 del Codice civile’
[art. 1337 ‘ Trattative e responsabilità precontrattuale: Le parti, nello
svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono
comportarsi secondo buona fede (1175, 1338, 1358, 1366, 1375, 1440, c.p.c. 88)].
Quel funzionario, fornendo al futuro correntista informazioni che sa del tutto
campate in aria circa l’onerosità del contratto, è in buona fede?
Il fatto che leggi successive al Codice civile permettano alla
banca comportamenti particolari nell’esecuzione delle obbligazioni
contrattuali, non è in violazione dell’articolo 1323 dello stesso Codice?
[art. 1323 ‘ Norme regolatrici dei contratti: Tutti i
contratti, ancorché non appartengano ai tipi che hanno una disciplina particolare,
sono sottoposti alle norme generali contenute in questo titolo (Titolo II ‘ Dei
contratti in generale. n.d.r).]
Perché ai contratti di conto corrente bancario stipulati a
seguito della promessa, della definizione e dell’accettazione di particolari
condizioni, non è imposta una valenza temporale (ad esempio, di un anno)?
Allo scadere del periodo si potranno rivedere costi, spese, commissioni, tassi.
Ma forse questo è chiedere troppo. Ingenuotto, va
là....
Rabbercio, disarticolatamene, alcuni concetti di diritto trasmessimi dal prof. Mirabelli, docente di Diritto privato alla facoltà di
Scienze politiche (fine anni ‘60).
Dove sto sbagliando?
PS (19.9.93): Dopo aver letto il pezzo, un
amico bancario mi oppone che il cliente dovrà dimostrare d’aver aperto il conto
convinto dall’offerta fatta dal funzionario e risultata in malafede. Bene.
Vorrà dire che, come per trattare investimenti in titoli, sarà opportuno
attivare un registratore e farsi accompagnare da un testimone anche quando si
devono trattare le condizioni per aprire il nuovo conto.
PS (23.9.03): Un amico legale ha commentato: "Sarebbe troppo comodo !
".(?????) 27/09/2003
di Mauro Novelli. 26.9.2003
La Fsa (Financial Services
Authority), "normale" autorità inglese di
vigilanza sulle attività finanziarie, ha comminato una multa di 1,9 milioni di
sterline (2,74 milioni di euro, pari ad oltre 5,3 miliardi di vecchie lire) alla
Lloyds Tsb (quinta banca
inglese per dimensione) per aver collocato titoli senza spiegarne i rischi
elevati. La banca sarà obbligata a risarcire, inoltre, 98 milioni di sterline
(141 milioni di euro, pari a 273 miliardi di vecchie lire) ai risparmiatori non
informati del fatto che i prodotti strutturati offrivano rendimenti ipotetici
altissimi, ma non garantivano il capitale investito. L’informazione sul sito
della FSA (http://www.fsa.gov.uk/pubs/press/2003/098.html).
Di Mauro Novelli 22.9.2003
L’adesione allo sciopero della spesa, attuato il 16 settembre,
ha dimostrato (inconfutabilmente) che il fronte dei consumatori comincia a
comporsi. Non interessano le percentuali di adesione, quanto piuttosto la
motivazione interiore che ha spinto tanti cittadini ad attivarsi per dare una
dimensione visibile e concreta all’iniziativa. Ebbene, questa molla è risultata
presente, diffusa e commensurabile. Finalmente, anche in Italia, le due metà
del "mercato" cominciano ad avere connotati comparabili. E’ lo stesso
mercato che, per oltre 50 anni ed equivocando, abbiamo confuso con
l’antagonismo tra aziende produttrici (nella figura dei loro proprietari) e
lavoratori dipendenti. Per decenni, abbiamo ridotto gli attori a "datori
di lavoro", da una parte, e "lavoratori dipendenti", dall’altra.
Non a caso le strutture socio-politiche, costruite e cresciute su quelle false
metà, sono state le organizzazioni datoriali e quelle sindacali. I consumatori
si son dovuti rincantucciare nell’angolo dei soci
paganti, senza alcuna prerogativa. Con la nuova presa di coscienza, la
"domanda" (quella che decide di comprare e paga per la sua decisione)
comincia ad avere consapevolezza di se stessa, riappropriandosi del ruolo che,
in economia, l’unica legge di mercato con connotati scientifici (verificabile
cioè in ogni consesso umano), quella della domanda e dell’offerta, annette ai
consumatori. E’ da auspicare che sarà sempre più piacevole, per il versante della
domanda (cioè dei consumatori e degli utenti), decidere di contribuire con
atteggiamenti pur minimi, ma inseriti nella dinamica dei grandi numeri, a
razionalizzare prima, ed a gestire in comune, poi, i propri consumi in termini
di livello, quantità, qualità, frequenza. Magari godendo del piacere, quando si
deciderà, di passare una serata casalinga senza televisione e senza
illuminazione (con grande gioia dei piccoli saranno, esultanti per la novità
della candela accesa), o di non consumare per una settimana (o un mese) i
prodotti pubblicizzati dagli spot televisivi mandati in onda in un giorno
prestabilito, o ancora dei consorzi di caseggiato per la spesa di tutti i
giorni, in grado di spuntare minori prezzi -rispetto ai singoli - a seguito
della maggiore quantità "domandata". Stiamo per giungere alle
conclusioni di Leonardo da Vinci: "In questo universo, anche un granello
di sabbia ha il suo peso".
Barbari,
la civiltà ha bisogno di sentimento, di affetto, di slancio, di inventiva, di
coraggio, di contrappunti, di
umanità, di tribolazioni, di fatica, di contrasti, di emozioni.
Vogliamo i capelli scompigliati di Anna Lindh.
Non
sappiamo che farcene delle vostre budella piene di birra.
Se, per aggrapparvi alle vostre certezze, se, per sentirvi vivi, dovete
abbassarvi a quanto vi accompagna
con noia dalla culla alla tomba ed avete bisogno di uccidere coloro che vi
terrorizzano perché mettono in
discussione le vostre poche idee, tenetevi le vostre sicurezze ed evitate di
uccidere.
Barbari,
la civiltà e l’Europa non sanno che farsene del vostro fiato puzzolente: hanno
bisogno dei capelli
scompigliati di Anna Lindh.
Vogliamo mille Anna Lindh. Abbiamo tempo, più tempo
di voi per trovarle.
E troveremo
mille Anna Lindh. Anche in mille anni.
Voi esultate perché, oggi, noi abbiamo una Anna Lindh
in meno.
Su che cosa
potete contare voi, dopo le vostre coltellate ?
Viene l’inverno. Statevene al caldo.
Vi compiango.
Ciao Anna.
Un barbaro pensa di averci fatto incontrare alcuni giorni fa. Non sa che
camminiamo a fianco
da mille e mille anni, insieme a mille e mille uomini e donne.
Anche per lui.
Mauro Novelli
Roma, 12.9.2003
‘Ma scherziamo’Il
Bancomat non è assolutamente clonabile! ‘ E’ questa la risposta fornita assertivamente in agenzia, di fronte all’osservazione del
cliente che denuncia una truffa a suo danno tramite prelievi illegittimi presso
sportelli automatici, spesso di altre città o addirittura effettuati in paesi
esteri. Non è raro che lo zelante impiegato suggerisca maliziosamente. ‘‘ può
darsi che suo figlio le abbia carpito il codice ed utilizzato la carta a sua insaputa’.’ . Fino all’offesa grave di complicità nella
truffa:’’chi mi dice che non ha dato la carta a qualcuno incaricato di
prelevare in uno sportello distante
Da sempre sosteniamo la clonabilità delle carte con
banda magnetica. Da sempre la posizione delle banche è quella della
impossibilità assoluta di clonazione.
Riportiamo alcuni passi di un articolo di Claudia Silvestro e Pietro Ricciardi, comparso nel numero di settembre 2003 di "Banca
e Finanza", periodico sul settore creditizio e certamente ad esso non
ostile.
Titolo: Carte a prova di clonazione.
Sottotitolo: La migrazione al microcircuito
promette una drastica riduzione di frodi [??]
Testo: L’ abbandono della banda plastica per il microchip risponde
soprattutto a esigenze di sicurezza.
Come ripetono da anni i responsabili dei principali circuiti di pagamento
internazionali, da Visa a
Mastercard. Le carte a microcircuito
sono a prova di frode, mentre la vecchia banda magnetica è molto
più facile da clonare e falsificare. [ ?..] Gli esperti informatici
sostengono che non esista sicurezza
assoluta nelle tecnologie. [??] ?Anche la smart card non è infallibile’ ha detto tempo fa Danilo Bruschi,
presidente del Clusit, associazione italiana per
la sicurezza informatica, ma ‘provare a carpirne i dati o a
clonarla è troppo costoso e complicato.’
Quindi, non solo le carte con banda magnetica, oggi in
circolazione, sono clonabili, ma sono tali anche quelle dotate di chip di
prossima emissione. Suggeriamo ai dipendenti di banca di non credere ciecamente
alle informative interne sugli insuperabili presidi di sicurezza offerti dalle
carte ed a non fornire più informazioni false sulla loro inclonabilità.
Si astengano, infine, dal ventilare ipotesi diffamatorie di complicità a carico
del cliente truffato.