| HOME    PRIVILEGIA NE IRROGANTO    di Mauro Novelli     Documentazione    Inserito il
  16-3-2007 | |||
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| AUTORITA’ GARANTE DATI PERSONALI Inchiesta di Potenza In relazione alla vicenda 
  oggetto dell'inchiesta di Potenza, il Collegio dell'Autorità Garante
  per la protezione dei dati personali ha adottato oggi un provvedimento [Testo in calce] con il quale vieta
  "con effetto immediato" a tutti gli organi di informazione di diffondere
  notizie  quando: 1.     si riferiscano a fatti e condotte private che non hanno
  interesse pubblico; 2.     riguardino notizie, dettagli e circostanze eccedenti rispetto
  all'essenzialità dell'informazione; 3.     attengano a particolari della vita privata delle persone diffusi
  in violazione della tutela della loro sfera sessuale. Il Garante sottolinea che la
  violazione di tale provvedimento, che sarà pubblicato domani nella Gazzetta
  Ufficiale, costituisce reato punito con la reclusione da tre mesi a due
  anni ed è fonte di responsabilità per una eventuale
  richiesta di risarcimento danni. Il Garante provvederà,
  infine, a denunciare alla autorità giudiziaria competente ogni singola
  violazione che venisse rilevata. Il provvedimento si è
  reso necessario perché pur nel quadro di vicende per le quali è
  configurabile un interesse pubblico alla conoscenza anche dettagliata di
  fatti, "sono state diffuse alcune informazioni e notizie, anche non
  estratte da trascrizioni di intercettazioni, che hanno oltrepassato i limiti
  del diritto di cronaca e violato i diritti e la
  dignità delle persone interessate, a prescindere dalla
  veridicità di quanto diffuso". Roma, 15 marzo 2007 Provvedimento del 15
  marzo 2007 
 ·
  ''No a ulteriore danno mediatico'' - Francesco Pizzetti, presidente del Garante ·
  ''Non si getta in pasto ai lettori in questo modo un nome e cognome'' -
  Mauro Paissan, componente del Garante [doc. web n. 1390923] [vedi
  anche: Comunicato stampa] Diffusione dati personali concernenti attività di indagine in corso presso gli uffici giudiziari di Potenza - 15 marzo 2007IL
  GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del
  dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,
  componenti e del dott. Giovanni Buttarelli,
  segretario generale; VISTA la documentazione
  acquisita a seguito di quanto segnalato a questa Autorità a proposito
  della pubblicazione in questi giorni, da parte di varie testate
  giornalistiche, di trascrizioni di intercettazioni disposte nell'indagine in
  corso presso gli uffici giudiziari di Potenza, per condotte estorsive
  relative all'utilizzo di immagini fotografiche e di altre notizie, nonché per
  reati ipotizzati in tema di prostituzione; VISTO il
  Codice in materia di protezione dei dati personali e l'allegato codice di
  deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio
  dell'attività giornalistica (d.lg. 30 giugno
  2003, n. 196; All. A) al Codice); VISTO il provvedimento di
  carattere generale adottato dal Garante il 21 giugno 2006 che reca
  prescrizioni in tema di pubblicazione di trascrizioni di
  intercettazioni telefoniche rivolte a tutti i titolari di trattamento in
  ambito giornalistico (in Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2006, n. 147, p.
  85-86, nonché in www.garanteprivacy.it, doc. web
  n. 1299615); RITENUTO di dover verificare in
  via d'urgenza il rispetto dei princìpi
  richiamati in tale provvedimento, stante la necessità di intervenire
  celermente a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali di
  persone lese dalla predetta pubblicazione, con particolare riferimento alla
  loro riservatezza, dignità ed identità personale, nonché al
  loro diritto alla protezione dei dati personali; RILEVATO, allo stato degli
  atti, che nel quadro della cronaca giornalistica su vicende per le quali
  è configurabile un interesse pubblico alla conoscenza anche
  dettagliata di fatti, sono state diffuse alcune informazioni e notizie, anche
  non estratte da trascrizioni di intercettazioni, eccedendo i limiti del
  diritto di cronaca e violando, comunque, i diritti e la dignità di
  persone interessate, a prescindere dalla veridicità di quanto diffuso; RILEVATO che ciò
  è avvenuto: ·
  riferendo su
  alcuni fatti e condotte private che non hanno interesse pubblico, ·
  pubblicando
  notizie, dettagli e circostanze eccedenti rispetto all'essenzialità
  dell'informazione ·
  fornendo
  particolari in violazione della tutela della sfera sessuale di alcune persone
  interessate; RILEVATO che tali violazioni
  riguardano anche condotte del tutto private di persone estranee alla
  commissione di reati, prese in considerazione dalla stampa con eccessivi
  dettagli solo perché: ·
  tali persone sono
  semplicemente menzionate nel materiale documentale di indagine, ·
  hanno reso
  dichiarazioni all'autorità giudiziaria ·
  potrebbero
  assumere la veste di persone offese o danneggiate da reati; RILEVATO che il Garante ha il
  compito di vietare il trattamento di dati anche in ambito giornalistico
  quando è violata la disciplina in materia di protezione dei dati
  personali, anche per effetto dell'inosservanza di prescrizioni di questa Autorità quali quelle contenute nel
  predetto provvedimento del 21 giugno 2006  (art. 154 del Codice); RITENUTO di dover disporre con
  urgenza e con effetto immediato un divieto di trattamento dei dati personali
  nei confronti di tutti gli editori titolari del trattamento in ambito
  giornalistico, anche al fine di prevenire ulteriori conseguenze dannose per
  gli interessati che potrebbero derivare dalla
  pubblicazione illecita di altre informazioni e notizie non ancora diffuse; RISERVATA l'adozione di
  specifiche decisioni in seguito all'eventuale ricezione di ricorsi, reclami o
  segnalazioni da parte di singole persone interessate; DATO ATTO che la violazione del
  presente provvedimento costituisce reato perseguibile d'ufficio, punito con
  la reclusione da tre mesi a due anni (art. 170 del Codice), ed è fonte
  di responsabilità risarcitoria per danno (art. 15 del Codice); RILEVATA la necessità di
  disporre la pubblicazione del presente provvedimento sulla Gazzetta
  Ufficiale della Repubblica italiana, nonché la trasmissione di copia del
  presente provvedimento al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti per
  le valutazioni di competenza; VISTE le osservazioni formulate
  dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Mauro Paissan; TUTTO
  CIÒ PREMESSO IL GARANTE: a) ai sensi degli artt. 139, comma 5, 143, comma 1, lett. c) e 154, comma
  1, lett. d) del Codice in materia di protezione dei dati personali, VIETA con
  effetto immediato a tutti i titolari del trattamento in ambito giornalistico,
  in relazione alla vicenda oggetto della presente decisione, di diffondere
  dati personali in violazione del provvedimento del Garante del 21 giugno 2006
  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2006, n. 147, pag.  ·
  si riferiscano a
  fatti e condotte private che non hanno interesse pubblico, oppure ·
  riguardino
  notizie, dettagli e circostanze eccedenti rispetto all'essenzialità
  dell'informazione ·
  attengano a
  particolari della vita privata delle persone diffusi in violazione della
  tutela della loro sfera sessuale; b) dà atto che la
  violazione del presente provvedimento costituisce reato perseguibile
  d'ufficio, punito con la reclusione da tre mesi a due anni (art. 170 del
  Codice) ed è fonte di responsabilità risarcitoria per danno
  (art. 15 del Codice); c) stabilisce che ciascuna
  violazione venga denunciata senza ritardo dal
  Garante alla competente autorità giudiziaria (art. 154, comma 1,
  lett. i), del Codice); d) dispone la pubblicazione del
  presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
  nonché l'invio di copia della presente decisione al Consiglio nazionale
  dell'Ordine dei giornalisti. Roma, 15 marzo 2007 IL
  PRESIDENTE IL
  RELATORE IL
  SEGRETARIO   |