Inserito
14-1-2007
EURISPES
“Italia
Indulto: tana libera tutti
Cenni preliminari
Indulto:
dal latino indultus, participio passato del verbo indulgere. Condiscendere,
condonare. Sorta di dispensa dalla legge, condono di una pena, perdono.
L’indulto
è una causa generale di estinzione della pena prevista dall’articolo 174 del
Codice penale. In senso proprio è un provvedimento con il quale il Parlamento
condona, in tutto o in parte, la pena inflitta o la commuta in un’altra specie
di pena stabilita dalla legge. Si
applica ai reati commessi prima della presentazione del disegno di legge. Non
si applica alle pene accessorie (salvo che sia diversamente stabilito), e non
opera nei confronti degli altri effetti penali della condanna. La Costituzione, nel testo modificato dalla
legge costituzionale 6 marzo 1992, richiede una maggioranza dei due terzi dei
membri di ciascuna Camera, per la sua approvazione; legge deliberata in ogni articolo
e nella votazione finale. La legge che lo concede è inquadrata dalla dottrina
costituzionalistica tra quelle d’indirizzo politico, giacché espressione della
discrezionalità del Parlamento, sia per le categorie di reati che vi rientrano,
sia in relazione al momento storico che ne determina l’approvazione. Fino alla
riforma i provvedimenti di clemenza erano stati di competenza del Presidente
della Repubblica, che li adottava con decreto, in conformità ad una legge
delega approvata dal Parlamento. La disciplina processuale è contenuta
nell’articolo 672 del Codice di procedura penale: per l’applicazione
dell’indulto è competente il giudice dell’esecuzione, cioè quello che ha
pronunciato la sentenza di condanna, ma se in conseguenza del provvedimento occorre
applicare o modificare una misura di sicurezza, la competenza spetta al
magistrato di sorveglianza.
L’indulto
si distingue dall’amnistia perché si limita ad estinguere in tutto o in parte
la pena, mentre quest’ultima estingue il reato. Rispetto alla grazia che è un
provvedimento individuale, l’indulto ha carattere generale, poiché si riferisce
a tutti i condannati che non versino nelle condizioni d’impedimento che ne
precludono l’applicazione.
La legge 241/ 2006
Con
il voto del Senato, il 29 luglio 2006 è stato definitivamente approvato il disegno
di legge (241/2006) che ha introdotto un provvedimento d’indulto. Il diciottesimo
della storia repubblicana. Il primo concesso senza un contestuale provvedimento
di amnistia[1].
Il più esteso per quel che riguarda il numero di anni di pena condonati[2]
(3 anni contro i due degli ultimi indulti), il numero e la tipologia di reati
inclusi nel beneficio, l’entità della pena pecuniaria. Si tratta, nella
fattispecie, di uno sconto di pena per chi ha commesso reati fino al 2 maggio
2006. Il Consiglio Superiore della Magistratura ha stabilito che non è
possibile per gli uffici giudiziari di procedere contro reati commessi dopo
quella data. A tal proposito appare assolutamente discutibile la scelta di
applicare l’estinzione della pena a reati commessi sino a tre mesi prima
dell’entrata in vigore della legge: il provvedimento d’indulto era atteso da
qualche tempo e, per non favorire effetti criminogeni, sarebbe stato più
opportuno limitare gli effetti estintivi ai delitti commessi prima
dell’annuncio della disposizione (Marcheselli, 2006). Infatti, il disegno di
legge nella bozza originaria limitava gli effetti di clemenza ai reati commessi
entro il 31 dicembre 2005. Mentre gli ultimi condoni assicuravano l’estinzione
della pena per reati commessi fino ad almeno sei mesi prima dell’entrata in
vigore della legge.
In
particolare è concesso un indulto in misura non superiore a tre anni per le pene
detentive e fino a 10.000 euro per le pene pecuniarie. Ovviamente con tale
formulazione il legislatore ha ritenuto opportuno sottrarre la concessione del
provvedimento alla discrezionalità dell’Autorità giudiziaria. È applicabile
oltre che alle pene detentive, alle sanzioni sostitutive (semidetenzione,
libertà vigilata, pena pecuniaria) disposte dal giudice in luogo della
reclusione o dell’arresto. Poiché come espressamente riportato dalla legge «non
si applicano le esclusioni di cui all’art. 151 Codice penale», possono beneficiarne
anche i recidivi reiterati, i delinquenti abituali, professionali o per
tendenza. Categorie queste che erano state pesantemente penalizzate dalla legge
ex Cirielli per quanto riguarda incrementi di pena e aumenti dei termini di
prescrizione. Nel caso di concorso di più reati, l’indulto si applica soltanto
una volta, dopo aver proceduto al cumulo delle pene. Sono esclusi dal beneficio
i reati di terrorismo (compresa l’associazione eversiva), strage, banda armata,
schiavitù, prostituzione minorile, pedo-pornografia, tratta di persone,
violenza sessuale, sequestro, riciclaggio, produzione, traffico e detenzione di
sostanze stupefacenti, usura (che originariamente non era stata compresa tra i
reati esclusi dal beneficio). Nessuno sconto di pena nemmeno per chi è stato
condannato per mafia, salva l’eccezione per chi ha violato l’articolo 416-ter
del Codice penale sul voto di scambio (che punisce chi chiede i voti alla mafia
in cambio di denaro).
Se
tali esclusioni sembrano irreprensibili vista la gravità dei delitti
considerati, non si comprende per quale ragione siano stati inclusi
nell’indulto una serie di reati di particolare gravità: si pensi all’omicidio,
alla rapina o all’estorsione, che destano particolare preoccupazione ed allarme
sociale. Oppure ai reati contro la Pubblica amministrazione, che riguardano
solo una parte irrisoria di popolazione carceraria e che quindi non si
giustificano con la necessità di dare una risposta urgente alla situazione di
intollerabile sovraffollamento delle carceri. Sono reati di particolare gravità
che tendono a compromettere seriamente la coesione sociale e la convivenza
civile. La legge ha stabilito anche che il provvedimento non possa essere
applicato alle pene accessorie temporanee, come l’interdizione dai pubblici
uffici. Il beneficio dell’indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito
commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge, un delitto
non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due
anni. Questa disposizione risponde al principio secondo cui i beneficiari
devono dimostrarsi meritevoli della clemenza loro accordata.
Cenni storici
Nell’antica
Grecia accadeva di frequente che i debitori – spesso piccoli contadini – non
riuscissero a saldare il debito entro il limite di tempo pattuito. Diventavano
così degli ectemori, dovevano 1/6 del raccolto al creditore
ed erano assimilabili ai servi della gleba. Solone, che visse tra il sesto ed
il quinto secolo avanti Cristo, per evitare la scomparsa della piccola
proprietà e per attenuare le tensioni sociali sempre più forti che questo
fenomeno provocava, elaborò quella riforma poi conosciuta col termine seisachteia
(letteralmente “scuotimento di pesi” contratti dal debitore), ossia
l’abolizione della schiavitù per debiti. Questa riforma ebbe anche la
particolarità di valere anche per i casi passati. Di conseguenza, vennero
liberati tutti gli ectemoroi compresi alcuni che furono i protagonisti
di una vera e propria speculazione finanziaria. Nonostante ciò, Solone fu letteralmente
osannato per aver restituito armonia tra le classi sociali.
Il
primo esempio di amnistia risale probabilmente al
L’amnistia,
nello Stato assoluto, era un atto discrezionale concesso dal sovrano; quindi non era un atto di
clemenza collettivo. La trasformazione dei regimi assoluti in regimi
parlamentari non trasferì questa competenza alle Assemblee legislative. La giurisprudenza
del tempo, riconducendo l’amnistia nell’ambito del diritto di grazia appartenente
al sovrano, confermò il potere del re in materia. Anche il regno d’Italia ha
usato questo strumento per dare una risposta al problema del sovraffollamento
delle carceri. Il primo provvedimento di clemenza risale al 1860, l’ultimo al
1942. Dopo l’8 settembre del 1943 furono approvati una serie di decreti
legislativi che concedevano amnistia ed indulto per i reati politici
antifascisti, per il condono dei reati militari e di quelli comuni. Il più
famoso tra questi, noto come “decreto Togliatti” fu concesso il 22 giugno del
1946 e chiuse il capitolo della guerra civile assicurando la cooptazione degli
alti funzionari del ventennio nello Stato repubblicano[3].
Altri
condoni riguardarono i reati finanziari o la detenzione abusiva di armi. Altri
«sistemarono» le pendenze penali dei moti sociali e studenteschi della fine
degli anni Sessanta. Altri ancora furono adottati per ridurre la popolazione carceraria
in particolari occasioni: il quarantennale di Vittorio Veneto, il Concilio
Vaticano II, il ventennale della Repubblica. «L’introduzione del nuovo Codice
di procedura penale e la riforma del 1992, hanno voluto ridare all’amnistia ed
all’indulto la funzione di strumenti di riconciliazione e di pacificazione
sociale piuttosto che quella di interventi straordinari per fronteggiare le
disfunzioni del sistema penale» (Romano, 2006).
Elenco dei provvedimenti
di amnistia e indulto emessi dall’1 gennaio 1942 ad oggi e riguardanti le
sanzioni penali (escluse le sanzioni amministrative e quelle disciplinari)
1. Regio decreto 17 ottobre 1942, n. 1156. Concessione di amnistia
e indulto.
2. Regio decreto 5 aprile 1944, n. 96. Amnistia e indulto per reati
comuni, militari e annonari.
3. Decreto legislativo 26 ottobre 1944, n. 17. Concessione di
amnistia e indulto per reati in materia finanziaria.
4. Decreto legislativo 8 giugno 1945. Applicazione degli articoli 1
e 2 del Regio decreto 5 aprile 1944, n. 96, nei territori liberati dopo il 4
aprile 1944.
5. Decreto legislativo 17 novembre 1945, n. 719. Amnistia per reati
politici antifascisti.
6. Decreto legislativo 29 marzo 1946, n. 132. Amnistia e condono
per reati militari.
7. Decreto legislativo 29 marzo 1946, n. 133. Indulto per alcuni
reati di mancato conferimento agli ammassi.
8. Decreto presidenziale 22 giugno 1946, n. 4. Amnistia e indulto
per reati comuni, politici e militari.
9. Decreto presidenziale 27 giugno 1946, n. 25. Amnistia per reati
finanziari.
10.
Decreto legislativo 18 gennaio
1947, n. 244. Estensione dell’amnistia, dell’indulto e della grazia ai
condannati in territori attualmente sottratti all’Amministrazione italiana.
11.
Decreto C.P.S 1 marzo 1947, n.
92. Amnistia e indulto per reati militari in occasione del giuramento alla Repubblica
delle Forze Armate.
12.
Decreto C.P.S. 8 maggio 1947,
n. 460. Amnistia e indulto per reati riguardo ai quali vi è stata una
sospensione del procedimento o della esecuzione per causa di guerra.
13.
Decreto C.P.S 25 giugno 1947,
n. 513. Amnistia e indulto per reati commessi in relazione con vertenze agrarie.
14.
Decreto Presidente Repubblica
9 febbraio 1948, n. 138. Amnistia per reati finanziari.
15.
Decreto Presidente Repubblica
28 febbraio 1948, n. 138. Amnistia per reati finanziari.
16.
Decreto Presidente Repubblica
27 dicembre 1948, n. 1464. Concessione di amnistia e indulto in materia di
detenzione abusiva di armi.
17.
Decreto Presidente Repubblica
26 agosto 1949, n. 602. Concessione di amnistia e indulto per reati elettorali.
18.
Decreto Presidente Repubblica
23 dicembre 1949, n. 929. Concessione di amnistia e condono in materia annonaria.
19.
Decreto Presidente Repubblica
23 dicembre 1949, n. 930. Concessione di indulto.
20.
Decreto Presidente Repubblica
19 dicembre 1953, n. 922. Concessione di amnistia e indulto.
21.
Decreto Presidente Repubblica
11 luglio 1959, n. 460. Concessione di amnistia e indulto.
22.
Decreto Presidente Repubblica
24 gennaio 1963, n. 5. Concessione di amnistia e indulto.
23.
Decreto Presidente Repubblica
4 giugno 1966, n. 332. Concessione di amnistia e indulto.
24.
Decreto Presidente Repubblica
25 ottobre 1968, n. 1084. Concessione di amnistia e indulto.
25.
Decreto Presidente Repubblica
22 maggio 1970, n. 283. Concessione di amnistia e indulto.
26.
Decreto Presidente Repubblica
22 dicembre 1973, n. 834. Concessione di amnistia.
27.
Decreto Presidente Repubblica
4 agosto 1978, n. 413. Concessione di amnistia e indulto.
28.
Decreto Presidente Repubblica
18 dicembre 1981, n. 744. Concessione di amnistia e indulto.
29.
Decreto Presidente Repubblica
9 agosto 1982, n. 525. Concessione di amnistia per reati tributari.
30.
Decreto Presidente Repubblica
22 febbraio 1983, n. 43. Concessione di amnistia.
31.
Legge 3 agosto 1978, n. 405.
Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto
e disposizioni sull’azione civile in seguito ad amnistia.
32.
Decreto Presidente Repubblica
16 dicembre 1986, n. 865. Concessione di amnistia e indulto.
33.
Decreto Presidente Repubblica 12 aprile 1990, n. 75. Concessione
di amnistia.
34.
Decreto Presidente Repubblica 22 dicembre 1990, n. 394.
Concessione di indulto.
L’iter parlamentare della
legge
La
legge 241/2006 ha certamente dato una risposta urgente ad una condizione
insostenibile di sovraffollamento carcerario. Con questa motivazione
principale, essa è stata discussa nelle Camere parlamentari dove ha raccolto
una maggioranza abbondantemente superiore ai 2/3 richiesti. La convergenza fra
maggioranza e opposizione in questo caso è conseguenza diretta della legge
costituzionale riformata nel 1992, sull’onda emotiva suscitata nell’opinione
pubblica dall’approvazione dell’ultimo indulto e dagli attentati di mafia dello
stesso anno. Appare evidente l’intenzione del legislatore di ribadire il carattere
eccezionale dei provvedimenti di clemenza che non devono essere frutto di
scelte partigiane, bensì di accordi condivisi da una maggioranza parlamentare
più qualificata. Questo fattore tuttavia aumenta i rischi di ricattabilità,
perché ciascun gruppo parlamentare ha la possibilità di condizionare il proprio
assenso all’approvazione di questo o quell’emendamento. Così si spiega il
motivo dell’inclusione nel provvedimento dei reati economici, finanziari,
fiscali e contro la Pubblica amministrazione, dei reati contro l’ambiente o di
quelli contro la sicurezza del lavoro. Sono tipologie di reato che contano un
ridotto numero di responsabili a fronte di migliaia di vittime. Mentre davvero
non si comprende la necessità di applicare il beneficio alle pene pecuniarie. A
meno che non si vogliano far proprie le parole del parlamentare ed ex
magistrato Gerardo D’Ambrosio che accusa la maggioranza di aver stretto accordi
blindati con il principale partito d’opposizione.
Il
dibattito parlamentare è stato particolarmente spigoloso. Soprattutto alla Camera
dove il provvedimento è stato approvato dopo cinque ore di aspro confronto con
460 voti a favore, 94 contrari e 18 astenuti (i votanti sono stati 554 su un
totale di 630). Hanno votato a favore l’Unione, con l’eccezione dei Comunisti
Italiani che si sono astenuti, Forza Italia e l’Unione di Centro. Hanno votato
contro: Alleanza Nazionale, Lega e Italia dei Valori (IdV). Particolarmente
feroce è stata l’opposizione del partito del Ministro Di Pietro. L’IdV ha
organizzato una serie di manifestazioni di protesta davanti a Montecitorio ed
in altre piazze d’Italia. Ha denunciato l’approvazione della legge come il
frutto di un voto di scambio politico parlamentare. Ha pubblicato sul proprio
sito i nomi dei parlamentari che hanno espresso voto favorevole al
provvedimento; e per questo è stato duramente redarguito dal Presidente della
Camera, che ha altresì difeso il principio secondo il quale tutte le scelte dei
parlamentari sono libere e quindi morali. Lo stesso Di Pietro ha infine
minacciato ripetutamente di rassegnare le proprie dimissioni dall’incarico di
Ministro delle Infrastrutture.
Il
PdCI si è astenuto in aperta polemica con la decisione di includere
nell’indulto anche il reato di voto di scambio mafioso. Tra le correzioni
introdotte durante il dibattito, l’esclusione dallo sconto di pena del reato di
usura, inizialmente previsto dalla bozza. Particolarmente tormentata è stata la
votazione riguardante l’emendamento che puntava a escludere dall’indulto il
voto di scambio: è stato bocciato dall’aula della Camera, con 408 voti
contrari, 57 favorevoli e 53 astensioni. L’Ulivo, Forza Italia e il Prc hanno
votato contro, la Lega nord e l’IdV a favore, mentre An si è astenuta. In
particolare hanno votato a favore tutti i deputati dell’IdV e della Lega, 12
deputati dei Comunisti italiani, 5 esponenti di An. In più è arrivato il sì di
singoli esponenti di Forza Italia, Prc e Ulivo. Qualche esponente della
maggioranza, invece, ha preferito abbandonare l’Aula. L’emendamento è stato bocciato
con il no dell’Ulivo, di Forza Italia, di Rifondazione comunista e di 6
deputati di An.
Lo
scontro si è ammorbidito al Senato dove il testo di legge è passato con 245 voti
favorevoli, 56 contrari e 6 astenuti. Alleanza Nazionale non ha fatto
ostruzionismo, il partito del Ministro Di Pietro ha rinunciato alla battaglia
ritirando in parte le proposte di modifica. Durante la stessa seduta sono stati
bocciati tre punti dell’ordine del giorno presentato dalla maggioranza in
materia di riforma della Giustizia: l’impegno a riformare la legge Bossi-Fini
sull’immigrazione; a rivedere il sistema sanzionatorio in materia di
tossicodipendeze; ad abrogare le norme che limitano i benefici della legge
Gozzini sui permessi dei carcerati.
Impatto sul sistema
giudiziario
Giustizia
malata, incivile, allo sbando, al collasso. Sono solo alcuni dei titoli che
abbiamo potuto leggere sui giornali degli ultimi mesi. In realtà i problemi del
sistema giudiziario italiano sono annosi e strutturali. Addetti ai lavori ed
eminenti giuristi auspicano una riforma complessiva che si arena sui nodi della
conflittualità politica, dello scontro tra i poteri dello Stato, degli
interessi corporativi in gioco. Mentre da anni ci si affida a interventi
normativi sporadici e parziali, sebbene innumerevoli, senza intervenire sul
quadro complessivo. Il Ministro Guardasigilli in pectore ha recentemente
affidato a Giuliano Pisapia la presidenza della Commissione per la riforma del
Codice penale.
Il
Consiglio d’Europa giudica il sistema italiano tra i peggiori del continente.
Il 17 ottobre ha approvato una risoluzione ultimatum nella quale si invita lo
Stato ad esibire «risultati concreti o piani d’azione realistici» per risolvere
le «gravi carenze strutturali» della Giustizia, i cui ritardi «causano
violazioni ripetitive dei diritti umani e costituiscono una seria minaccia al
principio dello Stato di diritto» (Bonanni, 2006). In particolare le dure critiche
di Strasburgo evidenziano un grave ritardo nelle procedure giudiziarie che
violano l’articolo 6 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo (che prevede
il diritto ad un processo equo) e nella mancata esecuzione di un migliaio di
sentenze di risarcimento danni pronunciate contro il nostro Paese dalla Corte
europea dei diritti dell’uomo. La legge n.89 del 24 marzo
Dalla
“Relazione sull’attività giudiziaria nell’anno
Per
ciò che concerne le cause civili la magistratura italiana denuncia un aumento
generalizzato del ricorso ai tribunali per dirimere conflitti che non trovano
composizione nell’ambito sociale e famigliare e che trascurano altri più
appropriati strumenti di mediazione. La famiglia è in crisi, aumentano
separazioni e divorzi, aumentano i casi di soppressione di neonati nonostante
la possibilità concessa dal diritto di non riconoscere i figli all’atto della
nascita. La crisi occupazionale del Mezzogiorno e l’esistenza di molteplici
rapporti di lavoro, per lo più irregolari o con extracomunitari sprovvisti del
titolo di soggiorno, accrescono le situazioni di litigiosità.
Per
quanto riguarda la giustizia penale, nel 2005 i delitti denunciati sono stati
2.855.372 con una diminuzione dell’1%, rispetto all’anno precedente. Poco più
della metà di essi sono rimasti impuniti perché compiuti da autori ignoti.
L’attuale ordinamento penitenziario, risalente al
In
Italia vi è un numero assolutamente esorbitante di avvocati (quasi 200mila, il
Giappone con 120 milioni di abitanti ne ha 20mila circa) ed è inevitabile che
alcuni di questi siano incoraggiati nella ricerca di tutto ciò che può estendere
l’area del conflitto ed allungare i tempi processuali.
La
macchina della giustizia è gravemente indebitata ed i mezzi finanziari disponibili
sono inadeguati al fabbisogno ordinario delle procure. I debiti accumulati nei
confronti di aziende che si occupano per i tribunali di assistenza informatica,
di verbalizzazione e di intercettazioni sono esorbitanti. Ci sono mesi di
arretrato per i pagamenti di interpreti, periti e consulenti. I fondi per la
benzina delle auto di servizio e per le spese di cancelleria, stanziati nel
2006, sono già finiti. Gli uffici acquistano a credito computer e carta. Il
Presidente della Corte d’Appello di Milano ha firmato in ottobre una circolare
per bloccare l’acquisto di beni di consumo ed ha chiesto di limitare gli
arresti e le udienze poiché non ci sono i soldi per pagare gli straordinari
(Zagaria, 2006). Il debito complessivo del Ministero della Giustizia ammonta a
circa 250 milioni: «Se fosse un’azienda non ci sarebbe che da portare i libri
in tribunale». Negli ultimi 4 anni le risorse per la gestione ordinaria sono
diminuite del 51,2% (Paolini, 2006). A tutto ciò deve aggiungersi che persiste
un’evidente sproporzione tra l’organico dei magistrati e quello del personale
amministrativo, nonché un’irrazionale distribuzione delle risorse. E se è
irrealistico pensare ad una soppressione dei tribunali con modesti carichi di
lavoro, analoghe difficoltà non sussistono per l’eliminazione delle sedi
distaccate, richiesta a gran voce da quasi tutti i dirigenti degli Uffici
Giudiziari. Tale intervento, lungi dall’essere interpretato come un abbandono
della giurisdizione dal territorio, comporterebbe tutti i vantaggi che conseguono
dalla concentrazione delle risorse. Ammontano a dieci milioni i processi pendenti,
dei quali circa 4 milioni civili e 6 milioni penali. Mentre risultano 70mila
condanne definitive non ancora eseguite.
E
ancora due primati che nessuno ci invidia: il maggior numero di giudici e di
avvocati, e il maggior tempo nella definizione dei processi. Un quadro
preoccupante che si traduce nel campo civile in una negazione della giustizia legittimamente
attesa dalle vittime, nel campo penale nella “neutralizzazione della sanzione”
oppure in un tardivo, quando non inutile, riconoscimento di innocenza.
Il
sistema giudiziario italiano, già carico di ritardi e incombenze ha subìto, non
senza rimostranze, la nuova legge sull’indulto.
Nel
2005 oltre l’80% delle condanne inflitte risultano pari o inferiori a tre anni
di pena detentiva o a 10.000 euro di pena pecuniaria (vedi risoluzione adottata
dall’assemblea plenaria del Csm nella seduta del 9 novembre 2006). Ciò
significa che 4/5 dei processi pendenti per reati commessi entro il 2 maggio
2006 si concluderanno, in caso di condanna, con la formula «pena interamente
condonata». La mole di procedimenti che rientrano nell’indulto non può esser
definita prima di cinque anni: sarebbe difficile individuare reati commessi
entro il 2 maggio 2006 ma non ancora scoperti dall’Autorità giudiziaria. In
ogni caso stiamo parlando di migliaia di potenziali beneficiari. L’ex Ministro
della Giustizia prevede sconti di pena per un milione di condannati. Tutti i
presidenti di Corte e i procuratori generali hanno denunciato la drammaticità
della situazione e l’urgente necessità di un provvedimento di amnistia per
evitare che possano essere aperti migliaia di processi destinati a chiudersi
con condanne a pene estinte, quindi non eseguibili; con un enorme spreco di
risorse umane e materiali. Trattasi di un caso che non ha precedenti nella
storia repubblicana: i diciassette indulti concessi dal 1946 ad oggi sono
sempre stati accompagnati da corrispondenti provvedimenti di amnistia[4].
Infatti, il disegno di legge da cui è stato stralciato il testo che ha portato
alla ratifica della legge 241/2006 comprendeva anche l’amnistia e mirava
espressamente ad evitare i rischi di paralisi per i tribunali. I procedimenti
giudiziari si dovranno celebrare e dopo che la condanna sarà divenuta
definitiva, la pena sarà cancellata con ulteriore provvedimento (Salvi, 2006).
In ogni caso i processi serviranno ad accertare la verità, le pene accessorie e
quelle pecuniarie e per stabilire i risarcimenti, nonché il pagamento delle
spese processuali in caso di condanna. Anche le eventuali spese di custodia di
cose in sequestro o di custodia cautelare in carcere restano a carico del condannato
che beneficia dell’indulto (Scognamiglio, 2006). Inoltre per condanne superiori
ai tre anni, la pena residua dovrà essere scontata (Ripamonti, 2006).
La
possibilità di indicare agli uffici giudiziari criteri di priorità per la
trattazione di processi che non rientrano nel beneficio sarebbe di dubbia
costituzionalità ed esulerebbe dalle competenze del Csm non previste in materia
di organizzazione degli uffici. È una scelta che potrebbe rientrare tra le
prerogative dei capi delle procure, anche se porrebbe un problema di discrezionalità
e conseguentemente di disuguaglianza dei diritti. Anche l’ipotesi di un
intervento con legge ordinaria risulta di difficile applicazione vista l’entità
del provvedimento.
Già
la legge “ex Cirielli”aveva determinato la situazione paradossale per la quale
i tempi di prescrizione per alcuni reati risultavano inferiori alla durata dei
rispettivi processi. Ora il combinarsi
dell’indulto con altri istituti (si pensi al possibile ricorso alle attenuanti
generiche o per un danno risarcito, o allo sconto di un terzo di pena se si accede
al rito abbreviato), allarga ulteriormente gli spazi difensivi di riduzione del
danno (Ferrarella, 2006).
Impatto sul sistema
penitenziario
Nel
1992 la Commissione europea contro la tortura, dopo un’ispezione nelle carceri,
ammonì l’Italia per le condizioni disumane in cui vivevano i detenuti che, secondo
i commissari, equivalevano alla tortura. Erano passati solo due anni
dall’ultimo provvedimento “svuotacarceri” e la situazione di sovraffollamento
carcerario sarebbe peggiorata negli anni a seguire. L’Italia ha il secondo più
alto tasso di affollamento carcerario dell’Unione europea. Persino Papa
Giovanni Paolo II, che già in occasione del Giubileo delle carceri del 2000
aveva invocato un provvedimento di clemenza, ribadì l’invito in occasione della
visita al Parlamento nel 2002. Il Consiglio comunale di Roma giunse a convocare
una seduta straordinaria presso Rebibbia per presentare il piano cittadino per
le carceri, rinnovando all’unanimità al Parlamento una richiesta di clemenza.
Tabella 1
Istituti penitenziari per tipologia
|
Tipologia di
istituti |
Numero istituti |
|
Istituti di custodia cautelare |
163 |
|
Istituti per
l’esecuzione delle pene |
37 |
|
Istituti per
l’esecuzione delle misure di sicurezza |
8 |
|
Totale |
207 |
Fonte: Dipartimento Amministrazione Penitenziaria
(dati al settembre 2006).
Tabella 2
Personale dell’amministrazione penitenziaria
|
Personale |
V. A. |
|
Personale comparto
ministeri |
6.957 |
|
Personale di
polizia penitenziaria |
42.267 |
|
Totale personale |
49.224 |
Fonte: Dipartimento Amministrazione Penitenziaria
(dati al giugno 2006).
L’ultimo
significativo indulto risale al 1990 e consentì la scarcerazione di circa
13.000 detenuti. Da allora, non sono stati approvati provvedimenti di clemenza
eccezione fatta per il cosiddetto “indultino” (legge 207/2003), che concedeva
uno sconto di pena di due anni per chi avesse già trascorso in carcere almeno
metà della pena. Nel giugno del 1991 il numero di detenuti si era ridotto a
31.053, ma dal 1991 al 2005 è cresciuto in media di 2.000 unità[5],
con picchi di 9.000 persone nel 1992 (Sarzanini, 2006). L’introduzione di nuove
tipologie di reato ha certamente dato un contributo rilevante a tale crescita.
Le norme contenute nella legge Fini-Giovanardi hanno esteso l’area penale per
consumatori e possessori di sostanze stupefacenti. Le disposizioni della legge
Bossi-Fini hanno stabilito l’arresto per extracomunitari che non ottemperano
all’ordine di espulsione. Nel 2005 sono entrate in carcere con quest’accusa
11.300 persone, poi scarcerate in un arco di tempo massimo di 90 giorni.
Tabella 3
Ingressi in istituto di soggetti provenienti dalla libertà con
ascritti reati di cui al grande T.U. sugli stupefacenti
Periodo 2004-2006
|
Periodo |
Immatricolazioni |
|
Gennaio
04-settembre 04 |
15.618 |
|
Gennaio
05-settembre 05 |
19.681 |
|
Gennaio
06-settembre 06 |
18.935 |
Fonte: Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, 2006.
Tabella 4
Ingressi in istituto di soggetti provenienti dalla libertà con ascritti
reati di cui al grande T.U. sull’immigrazione
Periodo 2004-2006
|
Periodo |
Immatricolazioni |
|
Gennaio
04-settembre 04 |
2.469 |
|
Gennaio
05-settembre 05 |
9.800 |
|
Gennaio
06-settembre 06 |
11.116 |
Fonte: Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, 2006.
Al 31
luglio 2006, il giorno prima dell’entrata in vigore dell’indulto, la
popolazione carceraria registrava 60.710 detenuti a fronte di una capienza
regolamentare di 43.213 unità. Un esubero, quindi, di oltre 17mila persone;
anche se il 40% dei detenuti risulta in attesa di giudizio (Perotti, 2006). Gli
stranieri erano 20.088, pari al 33,1% del totale. I tossicodipendenti 16.135
pari al 27,1%, gli alcooldipendenti 1.334. Da registrare un aumento rilevante
dei suicidi, dei soggetti affetti da depressione o da disturbi mentali di altro
tipo.
L’incremento
della popolazione carceraria tra il 1996 e il 2006 è stato del 25,3%.
Tabella 5
Numero dei detenuti
Anni 1996-2006
|
Anni |
V.A. |
Var. % |
|
1996 |
48.449 |
- |
|
1997 |
49.071 |
1,2 |
|
1998 |
49.118 |
0,1 |
|
1999 |
50.472 |
2,7 |
|
2000 |
53.184 |
5,3 |
|
2001 |
55.113 |
3,6 |
|
2002 |
56.002 |
1,6 |
|
2003 |
56.522 |
0,9 |
|
2004 |
56.015 |
-0,9 |
|
2005 |
59.445 |
6,1 |
|
2006 |
60.710 |
2,1 |
Fonte: Elaborazione Eurispes su dati DAP, 2006.
Tabella 6
Ingressi in istituto di soggetti provenienti dalla libertà
Periodo 2004-2006
|
Periodo |
Immatricolazioni |
|
Gennaio
04-settembre 04 |
62.059 |
|
Gennaio 05-settembre
05 |
66.655 |
|
Gennaio
06-settembre 06 |
67.742 |
Fonte: Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, 2006.
Tabella 7
Condannati che hanno una pena residua inferiore a tre anni per
nazionalità
|
Condannati, pena
residua inferiore a 3 anni |
V.A. |
|
Italiani |
10.077 |
|
Stranieri |
5.059 |
|
Totale |
15.136 |
Fonte: Dato nazionale sulla platea che usufruirà
dell’indulto aggiornato al 29 luglio 2006 dal Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria.
Tabella 8
Condannati che hanno una pena residua inferiore a tre anni per
sesso
|
Condannati, pena
residua inferiore a 3 anni |
V.A. |
|
Maschi |
14.709 |
|
Femmine |
761 |
|
Totale |
15.470 |
Fonte: Dato nazionale sulla platea che usufruirà
dell’indulto aggiornato al 29 luglio 2006 dal Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria.
Caratteristica
del nostro sistema penitenziario è la cosiddetta detenzione transitoria o di
flusso, che registra una consistente presenza di individui in carcere per
qualche mese o per pochi giorni. Nell’anno 2005 sono complessivamente entrate
in carcere 89.887 persone, mentre ne sono uscite 87.000.
A
distanza di un mese dall’entrata in vigore del provvedimento di clemenza, erano
dunque stati scarcerati 16.568 detenuti (11.313 dei quali con pena residua
inferiore ad un anno), compresi un migliaio di detenuti in semilibertà, che
durante il giorno erano già fuori dal carcere[6].
Altri 7.178 sono stati scarcerati essendo in custodia cautelare nei mesi
d’applicazione dell’indulto. Tra questi, fino al 15 novembre, 4.456 erano
detenuti anche per un titolo di reato definitivo venuto meno con l’indulto, e
2.722 erano sottoposti unicamente alla custodia cautelare. Si tenga presente
che in tutto il 2006, fino al 15 novembre, su 69.408 persone uscite in libertà
per motivi diversi dall’indulto, ben 49.761 erano in stato di custodia
cautelare. Ancora 17.423 i soggetti che erano già fuori dal carcere per i quali
erano applicate misure alternative, cessate per effetto dell’indulto. Mentre
ammontano a quasi 4.757 coloro che hanno usufruito del provvedimento di clemenza
per uno o più titoli di detenzione, ma che sono rimasti in carcere per altre
condanne. Sono 480 infine, i detenuti ammessi a misure alternative per effetto
del condono.
TABELLA
9
Numero dei detenuti prima e dopo l’indulto
Luglio 2006-novembre 2006
Valori assoluti
|
Anni |
N. |
|
31 luglio 2006 |
60.710 |
|
15 novembre 2006 |
39.176 |
Fonte: Dipartimento Amministrazione Penitenziaria,
2006.
TABELLA 10
Detenuti usciti dal carcere per effetto dell’indulto
Anno 2006
Valori assoluti
|
Anno 2006 |
V.A. |
|
Agosto |
16.568 |
|
Settembre |
514 |
|
Ottobre |
292 |
|
1-15 novembre |
81 |
|
Totale |
17.455 |
Fonte: Dipartimento Amministrazione Penitenziaria,
2006.
Tabella 11
Soggetti già fuori dal carcere per i
quali erano applicate misure alternative cessate per effetto dell’indulto
Anno 2006
Valori assoluti
|
Soggetti già fuori dal carcere |
V.A. |
|
Affidati in prova |
14.009 |
|
In detenzione domiciliare |
3.414 |
|
Totale |
17.423 |
Fonte: Dipartimento
Amministrazione Penitenziaria, 2006.
Tabella 12
Popolazione detenuta per posizione giuridica e sesso
Valori assoluti
|
Posizione giuridica |
Donne |
Uomini |
Totale |
|
Imputati |
1.120 |
20.210 |
21.330 |
|
Condannati |
1.683 |
36.451 |
38.134 |
|
Internati |
66 |
1.180 |
1.246 |
|
Totale |
2.869 |
57.841 |
60.710 |
Fonte: Dipartimento Amministrazione Penitenziaria
(dati al luglio 2006).
Tabella 13
Popolazione detenuta per posizione giuridica e sesso
Valori assoluti
|
Posizione giuridica |
Donne |
Uomini |
Totale |
|
Imputati |
1.064 |
19.944 |
21.008 |
|
Condannati |
650 |
15.300 |
15.950 |
|
Internati |
66 |
1.302 |
1.368 |
|
Totale |
1.780 |
36.546 |
38.326 |
Fonte: Dipartimento Amministrazione Penitenziaria
(dati al settembre 2006).
Prendendo
in rassegna le diverse regioni italiane, si osserva che il numero di soggetti
usciti dagli Istituti penitenziari per adulti per effetto dell’indulto è
particolarmente elevato in Lombardia (3.462), in Campania (2.724), in Sicilia
(2.558), nel Lazio (2.395) e in Piemonte (2.167).
In
Lombardia ed in Piemonte si registra il numero più alto di stranieri detenuti
che hanno beneficiato dell’indulto.
Tabella 14
Soggetti usciti dagli Istituti Penitenziari per Adulti per effetto
dell’indulto. Per cittadinanza e regione di detenzione
Novembre 2006
Valori assoluti
|
Regione di detenzione |
Cittadinanza |
Totale |
|
|
Italiana |
Straniera |
||
|
Abruzzo |
438 |
270 |
708 |
|
Basilicata |
118 |
114 |
232 |
|
Calabria |
576 |
227 |
803 |
|
Campania |
2.414 |
310 |
2.724 |
|
Emilia Romagna |
614 |
869 |
1.483 |
|
Friuli Venezia Giulia |
233 |
249 |
482 |
|
Lazio |
1.490 |
905 |
2.395 |
|
Liguria |
387 |
414 |
801 |
|
Lombardia |
1.930 |
1.532 |
3.462 |
|
Marche |
195 |
144 |
339 |
|
Molise |
139 |
52 |
191 |
|
Piemonte |
1.077 |
1.090 |
2.167 |
|
Puglia |
1.280 |
212 |
1.492 |
|
Sardegna |
633 |
388 |
1.021 |
|
Sicilia |
1.807 |
751 |
2.558 |
|
Toscana |
828 |
680 |
1.508 |
|
Trentino Alto Adige |
131 |
135 |
266 |
|
Umbria |
189 |
203 |
392 |
|
Valle d’Aosta |
67 |
89 |
156 |
|
Veneto |
658 |
652 |
1.310 |
|
Totale |
15.204 |
9.286 |
24.490 |
Fonte: Elaborazione Eurispes su dati Ministero della Giustizia.
La
percentuale più alta di detenuti usciti per l’indulto si rileva in Lombardia
(14,1%), seguita da Campania (11,1%) e Sicilia (10,4%). Quote praticamente
irrisorie si riscontrano invece in Valle d’Aosta (0,6%), Molise (0,8%),
Basilicata (0,9%).
Tabella 15
Soggetti usciti dagli Istituti Penitenziari per Adulti per
effetto dell’indulto. Per regione di detenzione
Novembre 2006
Valori percentuali
|
Regione di detenzione |
% |
|
Abruzzo |
2,9 |
|
Basilicata |
0,9 |
|
Calabria |
3,3 |
|
Campania |
11,1 |
|
Emilia |
6,1 |
|
Friuli Venezia Giulia |
2,0 |
|
Lazio |
9,8 |
|
Liguria |
3,3 |
|
Lombardia |
14,1 |
|
Marche |
1,4 |
|
Molise |
0,8 |
|
Piemonte |
8,8 |
|
Puglia |
6,1 |
|
Sardegna |
4,2 |
|
Sicilia |
10,4 |
|
Toscana |
6,2 |
|
Trentino Alto Adige |
1,1 |
|
Umbria |
1,6 |
|
Valle d’Aosta |
0,6 |
|
Veneto |
5,3 |
Fonte:
Elaborazione Eurispes su dati Ministero della Giustizia.
Se la
legge sull’indulto ha aumentato le difficoltà del sistema giudiziario, ha tuttavia
alleggerito la pressione sull’apparato carcerario, riportando il numero di presenze
in carcere entro la capienza regolamentare. La capienza, che era di 36.000
posti nel 2001, è passata a 42.000 nel 2003. Nell’anno in corso è fissata in
43.213 unità. Alla data del 15 novembre risultano 39.176 i detenuti ancora in
carcere, circa 4 mila persone al di sotto del limite consentito.
Bisogna
anche considerare gli effetti positivi dell’indulto sui costi di mantenimento
della popolazione carceraria (ogni detenuto costa allo Stato mediamente 120
euro al giorno), nonché la possibilità di riequilibrare il numero dei detenuti
in rapporto al personale di polizia penitenziaria.
Purtroppo
il limite maggiore di tali benefici è costituito dal fatto che potrebbero
rivelarsi di breve durata.
Il
miglioramento delle condizioni di vita per i detenuti potrebbe favorire una diversa
riorganizzazione degli Istituti di pena, stimolare una fase nuova che superi la
logica per cui l’unica pena è quella carceraria, e prevedere, per i reati meno
gravi, sanzioni diverse: i lavori socialmente utili, le pene interdittive, le
pene finalizzate a risarcire il danno. Tali provvedimenti avrebbero più
possibilità di veder affermato il principio della certezza della pena, e garantirebbero
l’applicazione del dettato costituzionale che all’articolo 27 stabilisce che
«le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e
devono tendere alla rieducazione del condannato». Senza trascurare il desiderio
di sicurezza dei cittadini spesso esasperato dalla crescente sensazione di
impunità generalmente percepita. Tanto più che il 70% delle persone che hanno
scontato la pena in carcere ha commesso nuovi reati, mentre chi ha usufruito
delle misure alternative ha un tasso di recidiva del 3% (Milella, 2006).
Nel
primo trimestre di applicazione dell’indulto i reati commessi sul territorio
nazionale sono stati inferiori del 2,7% rispetto al trimestre 2005.
Tabella 16
Numero dei reati commessi nel 3° trimestre del 2005 e
del 2006 sull’intero territorio nazionale
|
3° trimestre 2005 |
3° trimestre 2006 |
Variazione
percentuale |
|
474.480 |
461.651 |
-2,71 |
Fonte: Direzione
Generale di Statistica del Ministero della Giustizia.
Esaminando
i dati delle 4 procure di Milano, Roma, Napoli e Palermo si rileva che i reati
commessi nel trimestre successivo all’approvazione dell’indulto si mantengono
con oscillazioni verso l’alto o verso il basso nella media dei reati registrati
dal
Se
però a Milano si è verificata una flessione significativa dei reati (da 21.315
dell’agosto-ottobre
Se
sull’intero territorio nazionale si è dunque registrata una lieve flessione dei
reati nel trimestre successivo all’indulto, nelle quattro metropoli più
“critiche” dal punto di vista della criminalità urbana si è verificato nel
complesso un incremento (da 82.770 reati a 100.334).
Tabella 17
Numero dei reati commessi nel trimestre agosto-ottobre nei
circondari di Milano, Roma, Napoli, Palermo
Anni 2000-2006
Valori assoluti
|
Città |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
|
Milano |
26.238 |
23.108 |
20.192 |
21.894 |
21.938 |
21.315 |
14.820 |
|
Roma |
28.783 |
29.650 |
24.319 |
28.006 |
26.300 |
29.668 |
33.382 |
|
Napoli |
64.093 |
54.271 |
46.058 |
48.246 |
67.314 |
24.394 |
44.034 |
|
Palermo |
9.602 |
9.386 |
7.224 |
9.061 |
7.938 |
7.393 |
8.098 |
|
Totale |
128.716 |
116.415 |
97.793 |
107.207 |
123.490 |
82.770 |
100.334 |
Fonte: Procure della Repubblica, 2006.
Tabella 18
Numero omicidi
commessi nel trimestre agosto-ottobre nei circondari di Milano,Roma, Napoli,
Palermo
Anni 2000-2006
Valori assoluti
|
Città |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
|
Milano |
36 |
30 |
30 |
26 |
21 |
29 |
27 |
|
Roma |
34 |
57 |
22 |
25 |
35 |
32 |
22 |
|
Napoli |
17 |
10 |
14 |
19 |
31 |
14 |
23 |
|
Palermo |
8 |
13 |
7 |
7 |
9 |
7 |
6 |
|
Totale |
95 |
110 |
73 |
77 |
96 |
82 |
78 |
Fonte: Procure della Repubblica, 2006.
Tabella 19
Numero degli omicidi commessi nell’intero anno
nei circondari di Milano, Roma, Napoli, Palermo
Anni 2000-2006
|
Città |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
|
Milano |
114 |
123 |
123 |
128 |
117 |
127 |
103 |
|
Roma |
130 |
133 |
69 |
71 |
79 |
94 |
63 |
|
Napoli |
74 |
105 |
70 |
89 |
144 |
82 |
75 |
|
Palermo |
47 |
33 |
39 |
30 |
36 |
33 |
15 |
|
Totale |
365 |
394 |
301 |
318 |
376 |
336 |
256 |
Fonte: Procure della Repubblica, 2006.
Al 9
novembre sono rientrati in carcere per misure dell’Autorità giudiziaria
antecedenti o per aver commesso nuovi reati 1.570 persone, il 6,5% dei beneficiari
(Il Sole-24Ore, 9 novembre 2006). Una cifra considerata fisiologica
dagli esperti, ma destinata a crescere perché, dei 37.175 affidati
all’esecuzione esterna, solo 4.708 hanno usufruito della clemenza, mentre una
parte consistente di “provenienti dalla libertà” non sono stati ancora
esaminati (Gonella, 2006). Questo dato testimonia l’importanza della fase
rieducativa per il recluso: corsi di formazione scolastica e professionale
interni ed una misurata politica di assistenza e di reinserimento nella fase
immediatamente successiva alla scarcerazione ridurrebbero sensibilmente il
numero di recidivi.
Inoltre,
è opportuno precisare che usciranno dal carcere tutti coloro che hanno una pena
residua inferiore a tre anni. Cioè quei detenuti che già attualmente non avrebbero
dovuto essere in carcere, perché per loro, la legge Simeone-Saraceni, approvata
nel 1998, prevedeva l’affidamento ai servizi sociali (Ripamonti, 2006).
Programma ordinario di
edilizia penitenziaria
L’attività dell’edilizia penitenziaria mira al
risanamento e potenziamento del patrimonio immobiliare attraverso la
costruzione di nuovi istituti con finanziamenti assegnati da leggi specifiche
sul capitolo 1473 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e gestiti
direttamente da detto Ministero, sulla base di un programma predisposto
congiuntamente con il Ministero della Giustizia, e deliberato in seno al
“Comitato Paritetico per l’Edilizia Penitenziaria”, presieduto dal Ministro
della Giustizia. La legge che ha avviato il programma è la n.1133/71 con un
primo stanziamento di 100 miliardi; si sono poi susseguiti ulteriori
finanziamenti (recati da altre leggi speciali e dalle successive leggi finanziarie)
fino ad arrivare, nel corso degli anni, ad una somma pari a euro 2.967.045.195,36,
così articolata:
|
Leggi |
Stanziamenti |
- |
|
12.12.1971, n. 1133 |
£ 100 miliardi |
Pari a euro 51.645.689,91 |
|
01.07.1977, n. 404 |
£ 400 miliardi |
Pari a euro 206.582.759,63 |
|
24.04.1980, n. 146 ( l. f.)* |
£ 150 miliardi |
Pari a euro 77.468.534,87 |
|
30.03.1981, n.199 ( l. f.) |
£ 1.050 miliardi |
Pari a euro 542.279.744,04 |
|
07.03.1985, n. 99 |
£ 500 miliardi |
Pari a euro 258.228.449,54 |
|
28. 02. 1986 (l. f.) |
£ 1.000 miliardi |
Pari a euro 516.456.899,09 |
|
22.12.1986, n. 910 ( l. f.) |
£ 1.600 miliardi |
Pari a euro 826.331.038,54 |
|
23.12.1999, n. 488 ( l. f.) |
£ 45 miliardi |
Pari a euro 23.240.560,46 |
|
23.12.2000, n. 388 ( l. f.) |
£ 800 miliardi |
Pari a euro 413.165.519,27 |
|
28.12.2001, n. 448 ( l. f.) |
- |
Euro 51.646.000,00 |
(*)Legge finanziaria.
La legge 14 novembre 2002 n.259 ha disposto uno
stanziamento ulteriore di euro 93.326.896 per interventi di potenziamento delle
strutture penitenziarie, da realizzare utilizzando gli strumenti della
locazione finanziaria e della permuta. Con i fondi stanziati dalla suddetta
legge sono stati avviati i lavori di realizzazione dei nuovi istituti di Varese
e Pordenone, l’ampliamento della casa di reclusione di Milano Bollate. È stato
inoltre previsto con decreto ministeriale del 30.9.2003, il ricorso allo
strumento della permuta per la dismissione e sostituzione di 59 vecchi
istituti.
Occorre precisare che quasi tutti i finanziamenti
erogati sono stati stanziati negli anni attraverso le Leggi finanziarie.
Tuttavia l’utilizzo dei fondi in questione è stato soggetto a continue
rimodulazioni, con conseguente correzione di parte delle quote annuali
assegnate o addirittura con la sospensione degli impegni assunti. Fino al 2003,
nell’ambito del programma di edilizia penitenziaria, erano stati costruiti 81
nuovi istituti. Inoltre erano state avviate le ristrutturazioni integrali della
casa di reclusione di Massa e delle case circondariali di Genova, Roma Regina
Coeli, Venezia, La Spezia, Trieste, Fossano, ecc.
Per l’attuazione del programma si è dovuto
procedere, in seno al Comitato Paritetico, ad una nuova priorità degli
interventi da realizzare, tenendo
presente sopravvenute esigenze di finanziamento, lievitazione dei costi,
e la necessità di fronteggiare condizioni di sovraffollamento.
È
opportuno ricordare che l’Italia ha un tasso di carcerazione (numero di detenuti
in rapporto alla popolazione) inferiore alla media europea. Il 3 luglio 2003
l’allora Ministro Castelli presentò alla stampa la “Dike Aedifica Spa”, società
per la realizzazione dei programmi di edilizia carceraria e giudiziaria del
Ministero della Giustizia, controllata da Patrimonio dello Stato Spa (la
società controllata dal Ministero del Tesoro nata allo scopo di gestire il
processo di dismissione del patrimonio pubblico). La Dike era nata allo
scopo «di contribuire allo sviluppo del
sistema carcerario utilizzando l’edilizia penitenziaria storica quale leva di
finanziamento per le infrastrutture carcerarie moderne, riducendo così anche
gli oneri a carico della finanza pubblica». Nel 2004 è stato approvato un piano
straordinario di edilizia carceraria che prevedeva la costruzione di nuovi
istituti di pena e consentiva l’ingresso di capitali privati in un settore di
tradizionale dominio pubblico attraverso gli strumenti del project financing e
della locazione finanziaria, meglio noto col termine leasing. In pratica lo Stato può prendere in affitto le prigioni
costruite dal privato, per poi riscattarle al termine del contratto. Poiché la
costruzione di nuovi carceri richiede tempi di realizzazione di poco inferiori
ai dieci anni, il relativo svuotamento delle carceri consentirà almeno di
ampliare o ammodernare i 207 istituti di pena distribuiti sul territorio
nazionale.
Il programma triennale di edilizia penitenziaria
2005-2007 del Ministero della Giustizia (Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria) ha aggiornato i programmi dei trienni 2003-2005 e 2004-2006, ed
ha stabilito un costo complessivo di 206.701.525,17 euro. Ha stanziato un
importo pari a 61.067.987,17 per lavori realizzati nel 2005, di cui 31.801.266
riferiti ad interventi programmati e non realizzati nel 2004 per insufficienza
di fondi o lievitazione dei prezzi di ferro e acciaio. Inoltre ha previsto
misure di ristrutturazione, rifacimento
e potenziamento degli impianti di sicurezza con l’impiego di tecnologie
avanzate, per aumentare la sicurezza degli istituti e per contenerne il personale.
Ma non ha ipotizzato, quantomeno esplicitamente, il coinvolgimento di capitali
privati. Il programma riguardava interventi localizzati nel Mezzogiorno per il
42,7%, allo scopo di privilegiare le aree caratterizzate da maggior degrado
delle strutture. Prevedeva inoltre un programma triennale di edilizia
penitenziaria minorile, sottoposto per la prima volta al Comitato
Interministeriale per la Programmazione Economica, che anche in questo caso non
prevedeva l’apporto di finanziamenti privati[7].
L’impatto sull’opinione
pubblica
Un sondaggio realizzato dall’Eurispes su un
campione rappresentativo della popolazione italiana di entrambi i sessi ci
fornisce interessanti spunti di riflessione riguardo alla percezione che
dell’indulto ha avuto l’opinione pubblica nazionale.
Un dato emerge incontrovertibilmente: un italiano
su cinque ignora completamente l’argomento, soltanto il 14% condivide l’indulto
nella forma in cui è stato realizzato, mentre due italiani su tre sono contrari
al provvedimento di clemenza.
Tabella 20
Il Parlamento la scorsa estate ha approvato la legge
sull’indulto. Secondo Lei, si è trattato di un provvedimento giusto?
Anno 2007
Valori percentuali
|
Risposte |
% |
|
Sì |
14,1 |
|
No |
66,0 |
|
Non conosco l’argomento |
19,9 |
|
Totale |
100,0 |
Fonte: Eurispes.
Tra questi, quasi la metà (46,9%) dichiara la
propria avversione verso ogni provvedimento di clemenza, indipendentemente
dalle ragioni che lo motivano. L’altra metà dei soggetti contrari a questo
indulto si dimostra possibilista criticando l’elevato numero di reati inclusi
nel condono attuato nel 2006 (45,8%) oppure considerando eccessivo lo sconto di
pena di tre anni (6,8%).
Tabella 21
Perché non lo ritiene giusto?
Anno 2007
Valori percentuali
|
Risposte |
% |
|
Sono contrario a qualsiasi sconto di pena |
46,9 |
|
Avrei previsto l’indulto soltanto per alcune tipologie di
reato |
45,8 |
|
Uno sconto di pena di tre anni mi sembrato eccessivo |
6,8 |
|
Altro |
0,6 |
|
Totale |
100,0 |
Fonte: Eurispes.
Le forze politiche che hanno sostenuto il
provvedimento lo hanno motivato affermando che era necessario per risolvere il
problema del sovraffollamento delle carceri. Ma questo argomento non ha
convinto i cittadini poiché più della metà degli intervistati considerano l’indulto
per niente (43,6%) o poco indispensabile (14%), mentre solo il 5,6% condivide
pienamente tale giustificazione e il 16,9% lo fa con qualche riserva.
Tabella 22
In che misura, condivide la seguente affermazione:
L’indulto era indispensabile per risolvere il problema del
sovraffollamento delle carceri
Anno 2007
Valori percentuali
|
Risposte |
% |
|
Per niente |
43,6 |
|
Poco |
14,0 |
|
Abbastanza |
16,9 |
|
Molto |
5,6 |
|
Non sa/non risponde |
19,9 |
|
Totale |
100,0 |
Fonte: Eurispes.
Appare altresì inequivocabile come la legge abbia
ulteriormente indebolito la fiducia dei cittadini nella giustizia ed abbia
aumentato il senso di insicurezza già diffuso. Il dato è preoccupante e
riguarda, in entrambi i casi, la maggioranza degli intervistati.
Il 59,7% del campione ritiene che il
provvedimento abbia influito negativamente sulla fiducia che i cittadini
ripongono nella giustizia, diffondendo, presumibilmente, un senso di impunità
per chi compie reati.
Tabella 23
In che misura, condivide la seguente affermazione:
L’indulto ha diminuito la fiducia dei cittadini nella giustizia
Anno 2007
Valori percentuali
|
Risposte |
% |
|
Per niente |
11,7 |
|
Poco |
8,7 |
|
Abbastanza |
38,9 |
|
Molto |
20,8 |
|
Non sa/non risponde |
19,9 |
|
Totale |
100,0 |
Fonte: Eurispes.
Il 59,2% degli intervistati ritiene che
l’indulto, mettendo in libertà un alto numero di detenuti, anche autori di
reati gravi, abbia generato seri problemi di sicurezza per i cittadini
italiani.
I risultati dimostrano che sono diffusi, nella
maggioranza dei cittadini, sentimenti di preoccupazione ed insicurezza in
conseguenza di questo provvedimento. Timori che vanno a sommarsi a quelli già
esistenti in Italia relativamente ai temi della sicurezza personale nelle
città.
Tabella 24
In che misura, condivide la seguente affermazione:
L’indulto ha causato seri problemi di sicurezza per i cittadini
Anno 2007
Valori percentuali
|
Risposte |
% |
|
Per niente |
10,7 |
|
Poco |
10,2 |
|
Abbastanza |
39,1 |
|
Molto |
20,1 |
|
Non sa/non risponde |
19,9 |
|
Totale |
100,0 |
Fonte: Eurispes.
Ben il 60,5% degli intervistati non considera
l’indulto un atto di umanità: il 39,9% non è per niente d’accordo con questa
affermazione, il 20,6% lo è poco, il 15,8% abbastanza e solo il 3,8% molto.
Si può dunque immaginare che negli intervistati
prevalga la convinzione che chi ha commesso un reato deve scontare la pena
corrispondente prevista dalla legge.
Tabella 25
In che misura, condivide la seguente affermazione:
L’indulto è un atto di umanità nei confronti dei detenuti
Anno 2007
Valori percentuali
|
Risposte |
% |
|
Per niente |
39,9 |
|
Poco |
20,6 |
|
Abbastanza |
15,8 |
|
Molto |
3,8 |
|
Non sa/non risponde |
19,9 |
|
Totale |
100,0 |
Fonte:
Eurispes.
Per quanto riguarda invece l’attribuzione della
responsabilità politica del condono, il 41,5% degli intervistati riconosce
correttamente il contributo di maggioranza e opposizione all’approvazione della
legge 207/2006. Il resto del campione si divide equamente tra coloro che
imputano la decisione al Ministro Mastella (18,3%), coloro che la considerano
il frutto dell’operato delle sole forze di Governo (18,9%) e coloro che non
sanno o non vogliono rispondere (19,9%); solo l’1,4% attribuisce la
responsabilità all’opposizione.
Tabella 26
Il provvedimento è stato votato da tutte le forze politiche,
tranne An, Lega, Di Pietro e qualche altro parlamentare. A chi attribuisce le
maggiori responsabilità del provvedimento?
Anno 2007
Valori percentuali
|
Risposte |
% |
|
Ai partiti della maggioranza |
18,9 |
|
Ai partiti dell’opposizione |
1,4 |
|
A entrambi gli schieramenti |
41,5 |
|
Al Ministro della Giustizia Mastella |
18,3 |
|
Non sa/non risponde |
19,9 |
|
Totale |
100,0 |
Fonte:
Eurispes.
Una percentuale significativa di intervistati
(37,3%) afferma che dopo l’indulto la propria fiducia nella giustizia è
diminuita, anche se prevale la quota di chi la definisce invariata (40%); solo
l’1,6% si dice più fiducioso nella giustizia.
Questi dati riassumono quanto emerso
precedentemente: l’indulto ha provocato in molti cittadini una reazione
negativa, definibile soprattutto come un senso di sfiducia, di insicurezza e di
ingiustizia.
Tabella 27
Dopo la legge sull’indulto, la sua fiducia nella giustizia è…
Anno 2007
Valori percentuali
|
Risposte |
% |
|
Diminuita |
37,3 |
|
Rimasta invariata |
40,0 |
|
Aumentata |
1,6 |
|
Non sa/Non risponde |
21,1 |
|
Totale |
100,0 |
Fonte:
Eurispes.
Dai raffronti per area politica di appartenenza
emerge l’avversione per il provvedimento del corpo elettorale, pur con alcune
sfumature diverse. La stragrande maggioranza degli elettori di destra e
centro-destra (78,9%) esprime una netta quanto prevedibile contrarietà.
Tuttavia l’avversione riguarda anche gli elettori di centro (69,5%) nonostante
le prese di posizione degli ultimi due Pontefici e dei partiti di area
cattolica. Ed il 60% di coloro che si collocano nell’area di sinistra o di
centro-sinistra: tra questi il 60% avrebbe preferito che l’indulto fosse
applicato solo ad alcune tipologie di reato. Da segnalare ancora la contrarietà
a qualsiasi forma di clemenza da parte della metà degli intervistati che
rifiutano la collocazione in qualsivoglia schieramento. Un’avversione assoluta
che riguarda oltre la metà degli elettori di centro e di destra e circa un
terzo di chi si schiera a sinistra.
Tabella 28
Il Parlamento la scorsa estate ha approvato la legge
sull’indulto. Secondo Lei si è trattato di un provvedimento giusto? Per area
politica
Anno 2007
Valori percentuali
|
Risposte |
Come si colloca nell’ambito degli schieramenti politici |
Totale |
|||||
|
Destra |
Centro-destra |
Centro |
Centro-sinistra |
Sinistra |
Non risponde |
||
|
Sì |
8,6 |
7,1 |
15,2 |
23,8 |
24,1 |
8,0 |
14,1 |
|
No |
78,9 |
78,8 |
69,5 |
62,1 |
58,2 |
57,7 |
66,0 |
|
Non conosco l’argomento |
12,5 |
14,1 |
15,2 |
14,1 |
17,7 |
34,3 |
19,9 |
|
Totale |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Fonte: Eurispes.
Tabella 29
Perché non lo ritiene giusto? Per area politica
Anno 2007
Valori percentuali
|
Risposte |
Come si colloca nell’ambito degli schieramenti politici |
Totale |
|||||
|
Destra |
Centro-destra |
Centro |
Centro-sinistra |
Sinistra |
Non risponde |
||
|
Sono contrario a qualsiasi sconto di pena |
54,5 |
56,5 |
50,7 |
36,9 |
31,3 |
49,7 |
47,2 |
|
Avrei previsto l’indulto solo per alcune tipologie di reato |
39,6 |
36,7 |
39,7 |
55,3 |
61,4 |
43,0 |
45,5 |
|
Uno sconto di pena di tre anni mi è sembrato eccessivo |
5,9 |
6,8 |
8,2 |
7,1 |
7,2 |
6,1 |
6,8 |
|
Altro |
0,0 |
0,0 |
1,4 |
0,7 |
0,0 |
1,2 |
0,6 |
|
Totale |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Fonte: Eurispes.
La sfiducia nella giustizia ed il crescente senso
di insicurezza che ne deriva riguardano gli intervistati di ogni schieramento
politico, con percentuali che oscillano tra l’80% degli elettori di destra e di
centro ed il 60% di quelli di sinistra.
Lo stesso dicasi per la questione del
sovraffollamento delle carceri che sembra interessare soltanto il 30% degli
elettori di centro e poco più del 40% degli elettori di sinistra; mentre esigue
appaiono le percentuali fra chi vota a destra.
Tabella 30
In che misura, condivide la seguente affermazione:
L’indulto ha causato seri problemi di sicurezza per i cittadini
(per area politica)
Anno 2007
Valori percentuali
|
Risposte |
Come si colloca nell’ambito degli schieramenti politici |
Totale |
|||||
|
Destra |
Centro-destra |
Centro |
Centro-sinistra |
Sinistra |
Non risponde |
||
|
Per niente |
11,6 |
10,1 |
6,7 |
17,9 |
19,8 |
11,7 |
13,4 |
|
Poco |
5,4 |
11,4 |
10,1 |
24,1 |
15,5 |
5,9 |
12,7 |
|
Abbastanza |
50,0 |
53,8 |
58,4 |
41,0 |
47,4 |
48,4 |
48,8 |
|
Molto |
33,0 |
24,7 |
24,7 |
16,9 |
17,2 |
34,0 |
25,1 |
|
Totale |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Fonte: Eurispes.
Tabella 31
In che misura, condivide la seguente affermazione:
L’indulto era indispensabile per risolvere il problema del
sovraffollamento delle carceri (per area politica)
Anno 2007
Valori percentuali
|
Risposte |
Come si colloca nell’ambito degli schieramenti politici |
Totale |
|||||
|
Destra |
Centro-destra |
Centro |
Centro-sinistra |
Sinistra |
Non risponde |
||
|
Per niente |
69,6 |
70,3 |
57,3 |
40,0 |
35,3 |
57,4 |
54,4 |
|
Poco |
17 |
15,2 |
13,5 |
16,9 |
18,1 |
21,8 |
17,5 |
|
Abbastanza |
12,5 |
12,7 |
23,6 |
30,8 |
34,5 |
13,8 |
21,1 |
|
Molto |
0,9 |
1,9 |
5,6 |
12,3 |
12,1 |
6,9 |
7,0 |
|
Totale |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Fonte: Eurispes.
Procedendo nell’analisi dei risultati
considerando il sesso degli intervistati, due dati, in particolare, sono
meritevoli di attenzione. Il 18% degli intervistati esprime gradimento per
l’indulto, contro il 10% delle intervistate. Il 23% delle donne dichiara di non
conoscere l’argomento, a fronte del 16,4% degli uomini. Sono invece pressoché
identiche le percentuali maschili e femminili che esprimono la propria contrarietà.
Tra questi il 57,4% dei maschi dichiara la
propria avversione verso qualsiasi sconto di pena; percentuale che si riduce al
38,5% per la componente femminile.
Tabella 32
Il Parlamento la scorsa estate ha approvato la legge
sull’indulto. Secondo Lei, si è trattato di un provvedimento giusto? Per sesso
Anno 2007
Valori percentuali
|
Risposte |
Sesso |
Totale |
|
|
Maschio |
Femmina |
||
|
Sì |
18,2 |
10,4 |
14,0 |
|
No |
65,5 |
66,6 |
66,1 |
|
Non conosco l’argomento |
16,4 |
23,0 |
19,9 |
|
Totale |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Fonte: Eurispes.
Tabella 33
Perché non lo ritiene giusto? Per sesso
Anno 2007
Valori percentuali
|
Risposte |
Sesso |
Totale |
|
|
Maschio |
Femmina |
||
|
Sono contrario a qualsiasi sconto di pena |
57,4 |
38,5 |
47,2 |
|
Avrei previsto l’indulto soltanto per alcune tipologie di
reato |
37,4 |
52,3 |
45,5 |
|
Uno sconto di pena di tre anni mi è sembrato eccessivo |
4,9 |
8,3 |
6,8 |
|
Altro |
0,3 |
0,8 |
0,6 |
|
Totale |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Fonte: Eurispes.
Inoltre il 16% delle intervistate attribuisce la
responsabilità del provvedimento ai soli partiti di maggioranza; percentuale
che raddoppia nella considerazione degli uomini. Il 44% dei maschi ed il 59%
delle femmine lo giudica il risultato di un accordo di ambedue gli
schieramenti.
Tabella 34
Il provvedimento è stato votato da tutte le forze politiche
tranne An, Lega, Di Pietro e qualche altro Parlamentare. A chi attribuisce le
maggiori responsabilità del provvedimento? Per sesso
Anno 2007
Valori percentuali
|
Risposte |
Sesso |
Totale |
|
|
Maschio |
Femmina |
||
|
Ai partiti della maggioranza |
30,9 |
16,9 |
23,7 |
|
Ai partiti dell’opposizione |
0,7 |
2,7 |
1,8 |
|
A entrambi gli schieramenti |
44,0 |
59,1 |
51,8 |
|
Al ministro della Giustizia Mastella |
24,4 |
21,2 |
22,8 |
|
Totale |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Fonte: Eurispes.
La quota di intervistati che condividono
l’indulto, così come è stato attuato nel 2006, non varia significativamente in
relazione all’età dei soggetti. Risulta però più alta fra gli anziani la
percentuale di chi non conosce l’argomento.
Analizzando invece gli incroci per età di coloro
i quali si dicono contrari all’indulto, emerge che più della metà dei giovani
fino a 34 anni dichiara la propria avversione verso qualsiasi provvedimento di
clemenza. Percentuale che si riduce sensibilmente per gli intervistati con età
superiore ai 35 anni (tabella 36).
Tabella 35
Il Parlamento la scorsa estate ha approvato la legge
sull’indulto. Secondo Lei, si è trattato di un provvedimento giusto? Per classe
d’età
Anno 2007
Valori percentuali
|
Risposte |
Classe d’età |
Totale |
||||
|
18-24 anni |
25-34 anni |
35-44 anni |
45-64 anni |
65 anni e oltre |
||
|
Sì |
14,6 |
17,0 |
15,3 |
12,3 |
13,1 |
14,1 |
|
No |
73,0 |
68,0 |
68,9 |
66,1 |
59,8 |
66,0 |
|
Non conosco l’argomento |
12,4 |
14,9 |
15,8 |
21,6 |
27,0 |
19,9 |
|
Totale |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Fonte: Eurispes.
Tabella 36
Perchè non lo ritiene giusto? Per classe d’età
Anno 2007
Valori percentuali
|
Risposte |
Classe d’età |
Totale |
||||
|
18-24 anni |
25-34 anni |
35-44 anni |
45-64 anni |
65 anni e oltre |
||
|
Sono contrario a qualsiasi sconto di pena |
52,3 |
62,4 |
42,2 |
40,7 |
45,5 |
47,2 |
|
Avrei previsto l’indulto soltanto per alcune tipologie di
reato |
41,5 |
29,3 |
45,9 |
52,9 |
50,0 |
45,5 |
|
Uno sconto di pena di tre anni mi è sembrato eccessivo |
6,2 |
7,5 |
11,1 |
5,9 |
3,8 |
6,8 |
|
Altro |
0,0 |
0,8 |
0,7 |
0,5 |
0,6 |
0,6 |
|
Totale |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Fonte: Eurispes.
Dagli incroci per area territoriale si evidenzia
come il condono abbia riscosso più consensi nel Centro Italia (20,3%) e nelle
Isole (17,4%), piuttosto che al Sud (9,5%) e al Nord (13%).
Il senso d’insicurezza e di sfiducia nella
giustizia invece sembrano accomunare gli abitanti dell’intero territorio
nazionale.
Tabella 37
Il Parlamento la scorsa estate ha approvato la legge
sull’indulto. Secondo Lei, si è trattato di un provvedimento giusto? Per area
geografica
Anno 2007
Valori percentuali
|
Risposte |
Area geografica |
Totale |
||||
|
Centro |
Isole |
Nord-Est |
Nord-Ovest |
Sud |
||
|
Sì |
20,3 |
17,4 |
12,4 |
13,5 |
9,5 |
14,1 |
|
No |
55,8 |
63,6 |
66,9 |
68,5 |
73,3 |
66,0 |
|
Non conosco l’argomento |
24,0 |
19,0 |
20,7 |
18,0 |
17,3 |
19,9 |
|
Totale |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Fonte: Eurispes.
Tabella 38
Perché non lo ritiene giusto? Per area geografica
Anno 2007
Valori percentuali
|
Risposte |
Area geografica |
Totale |
||||
|
Centro |
Isole |
Nord-Est |
Nord-Ovest |
Sud |
||
|
Sono contrario a qualsiasi sconto di pena |
53,3 |
35,9 |
50,0 |
43,8 |
47,5 |
47,2 |
|
Avrei previsto
l’indulto solo per alcune tipologie di reato |
37,7 |
52,6 |
45,9 |
47,4 |
45,8 |
45,5 |
|
Uno sconto di pena di tre anni mi è sembrato eccessivo |
9,0 |
10,3 |
3,6 |
8,0 |
6,1 |
6,8 |
|
Altro |
0,0 |
1,3 |
0,5 |
0,7 |
0,6 |
0,6 |
|
Totale |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Fonte:
Eurispes.
Tabella 39
In che misura, condivide la seguente affermazione:
L’indulto ha diminuito la fiducia dei cittadini nella giustizia
(per area geografica)
Anno 2007
Valori percentuali
|
Risposte |
Area geografica |
Totale |
||||
|
Centro |
Isole |
Nord-Est |
Nord-Ovest |
Sud |
||
|
Per niente |
15,2 |
15,3 |
17,0 |
13,4 |
11,9 |
14,6 |
|
Poco |
13,9 |
9,2 |
10,9 |
8,5 |
11,4 |
11,0 |
|
Abbastanza |
49,1 |
65,3 |
36,1 |
57,3 |
46,8 |
48,5 |
|
Molto |
21,8 |
10,2 |
36,1 |
20,7 |
29,9 |
26,0 |
|
Totale |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Fonte: Eurispes.
Alcune considerazioni
conclusive
L’indulto approvato dal Governo nel 2006, così
come è stato concepito, vede contraria la netta maggioranza dei cittadini,
maggioranza che si divide equamente tra chi è in generale contrario agli sconti
di pena e chi ritiene che le tipologie di reato incluse in questo provvedimento
siano state troppe – tasto questo particolarmente sentito dai cittadini e non a
caso oggetto delle più accese controversie in sede di approvazione della legge.
La maggioranza degli interpellati sottolinea come
l’indulto abbia, a loro avviso, implicazioni rischiose, dai problemi di
sicurezza per i cittadini al calo della fiducia nella giustizia. E non sembrano
bastare le considerazioni relative al problema del sovraffollamento delle
carceri ed all’atto di umanità verso i detenuti che l’indulto rappresenta.
Risulta abbastanza diffusa la consapevolezza che
l’indulto è frutto di un accordo di larga maggioranza tra partiti di Governo e
dell’opposizione, anche se non manca chi lo associa in modo privilegiato alla
maggioranza ed al Ministro della Giustizia Mastella, che lo ha promosso e
difeso in prima persona.
È
significativo che un alto numero di intervistati (37,3%) dichiari diminuita la
propria fiducia nella giustizia proprio in conseguenza della legge
sull’indulto.
Questi risultati possono essere spiegati
considerando la particolare situazione del nostro Paese, caratterizzato da un
sistema giudiziario inefficiente, lento e farraginoso, al punto da scoraggiare
molto spesso le vittime di reato a sporgere denuncia per la mancanza di
speranza alcuna nella possibilità di ottenere giustizia o, quanto meno, di
ottenerla in tempi accettabili e senza affrontare interminabili iter legali. A
ciò si aggiunge, in particolare in alcune aree del Paese, una diffusa cultura
dell’illegalità, radicata e praticamente non contrastata. Tutto ciò ha
determinato nei cittadini italiani, da un lato, un senso di rassegnazione e
sfiducia nella giustizia che spesso sfociano nella rabbia, dall’altro, una
crescente insicurezza e paura, alimentata anche dagli episodi di cronaca.
Questi sentimenti non potevano che determinare, in molti italiani, un
atteggiamento di rifiuto e timore rispetto all’ipotesi di un indulto.
L’indulto attuato nel 2006 non è stato accettato
dall’opinione pubblica anche perché visto come risultato di accordi ed
interessi personali dei diversi partiti più che come decisione guidata da
intenti puramente umanitari.
Nel periodo immediatamente successivo al
provvedimento, inoltre, i mezzi di informazione hanno spesso riportato episodi
di cronaca nera che vedevano come protagonisti soggetti che avevano beneficiato
dell’indulto ed erano presto tornati a delinquere. Il fatto che i benefici
dell’indulto fossero estesi anche agli autori di reati particolarmente gravi ha
poi senza dubbio influito in modo determinante nel rafforzare nell’opinione
pubblica indignazione e rifiuto.
Ma questo non è tutto. L’indulto è stato in
Italia largamente impopolare non solo per la gravità dei reati a cui è stato
esteso, non solo per la sua inadeguatezza a risolvere un problema complesso
come il sovraffollamento delle carceri (da questo punto di vista il beneficio
portato dal provvedimento sembra destinato a durare, purtroppo, ben poco) e per
il fatto che è stato attuato senza prevedere un percorso di recupero ed
inserimento per i detenuti una volta usciti dal carcere, ma anche perché ha
probabilmente aggravato uno dei problemi più seri legati alla sicurezza in
Italia: la convinzione diffusa dell’impunità per chi delinque, della non
corrispondenza tra il reato e la relativa pena.
[1] In un caso (decreto presidenziale 22 dicembre 1990, n. 34) l’indulto è stato concesso otto mesi dopo l’amnistia (decreto presidenziale 12 aprile 1990, n. 75). Tuttavia i due provvedimenti hanno riguardato reati commessi nello stesso arco temporale (sino a tutto il 24 ottobre 1989).
[2] L’indulto del 1990 prevedeva uno sconto di pena di due anni per le pene detentive e di 10 milioni per quelle pecuniarie. Tuttavia era associato ad un provvedimento di amnistia che, estinguendo tutti i reati che prevedevano pene fino ad un massimo di 4 anni, ne aveva di fatto ampliato gli effetti.
[3] Questa la sequenza dei decreti presidenziali precedenti alla legge 31 luglio 2006, n. 241, che hanno concesso l’indulto: 22 giugno 1946, n. 4; 1 marzo 1947, n. 92; 25 maggio 1947, n. 513; 9 febbraio 1948, n. 32; 27 dicembre 1948, n. 1464; 26 agosto 1949, n. 602; 23 dicembre 1949, n. 929; 19 dicembre 1953, n. 922; 11 luglio 1959, n. 460; 24 gennaio 1963, n. 5; 4 giugno 1963, n. 332; 25 ottobre 1968, n. 1084; 22 maggio 1970, n. 283; 4 agosto 1978, n. 413; 18 dicembre 1981, n. 744; 16 dicembre 1986, n. 865; 22dicembre 1990, n. 394.
[4] Sedici volte amnistia ed indulto sono stati approvati contestualmente; in un caso (decreto presidenziale 22 dicembre 1990, n.394) l’indulto è stato concesso otto mesi dopo l’amnistia (decreto presidenziale 12 aprile 1990, n. 75), ma anche in quell’occasione i due provvedimenti hanno riguardato reati commessi nello stesso arco temporale (fino al 24 ottobre 1989).
[5] I detenuti erano 48.449 nel 1996, 50.472 nel 1999, 55.113 nel 2001, 56.522 nel 2003, 59.445 nel 2005.
[6] Senato della Repubblica, “Audizione del ministro della Giustizia Clemente Mastella davanti alla Commissione Affari Costituzionali e Giustizia sull’applicazione e gli effetti della legge sull’indulto”, 21 novembre 2006.
[7] Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del programma di edilizia penitenziaria, ai sensi dell’art. 10 della legge 1.7.77 n. 404, anno 2003.