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documenti Documento inserito il 21-1-2007 |
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CODICE DEONTOLOGICO FORENSE[1] PREAMBOLO L’avvocato esercita la
propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza,
per tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza
delle leggi e contribuendo in tal modo all’attuazione dell’ordinamento per i
fini della giustizia. Nell’esercizio della sua
funzione, l’avvocato vigila sulla conformità delle leggi ai principi
della Costituzione, nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti umani e dell’Ordinamento comunitario; garantisce il diritto alla
libertà e sicurezza e l’inviolabilità della difesa; assicura la
regolarità del giudizio e del contraddittorio. Le norme deontologiche sono
essenziali per la realizzazione e la tutela di questi valori. TITOLO I PRINCIPI GENERALI ART. 1 – Ambito di applicazione. Le norme deontologiche si
applicano a tutti gli avvocati e praticanti nella loro attività, nei
loro reciproci rapporti e nei confronti dei terzi. ART. 2 – Potestà disciplinare. Spetta agli organi disciplinari
la potestà di infliggere le sanzioni adeguate e proporzionate alla
violazione delle norme deontologiche. Le
sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener
conto della reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze,
soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l’infrazione. ART. 3 – Volontarietà dell’azione. La responsabilità
disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e dalla
volontarietà della condotta, anche se omissiva. Oggetto di valutazione
è il comportamento complessivo dell’incolpato. Quando siano mossi vari
addebiti nell’ambito di uno stesso procedimento la sanzione deve essere
unica. ART. 4 – Attività all’estero e attività in
Italia dello straniero. Nell’esercizio di attività
professionali all’estero, che siano consentite dalle disposizioni in vigore,
l’avvocato italiano è tenuto al rispetto delle norme deontologiche del
paese in cui viene svolta l’attività. Del pari l’avvocato
straniero, nell’esercizio dell’attività professionale in Italia,
quando questa sia consentita, è tenuto al rispetto delle norme
deontologiche italiane. ART. 5 – Doveri di probità, dignità e decoro. L’avvocato deve ispirare la
propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità
e decoro.
I.
Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare
l’avvocato cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato
la legge penale, salva ogni autonoma valutazione sul fatto commesso.
II.
L’avvocato è soggetto a procedimento
disciplinare per fatti anche non riguardanti l’attività forense quando
si riflettano sulla sua reputazione professionale o compromettano l’immagine
della classe forense.
III.
L’avvocato
che sia indagato o imputato in un procedimento penale non può assumere
o mantenere la difesa di altra parte nello stesso procedimento. ART. 6 – Doveri di lealtà e correttezza. L’avvocato deve svolgere la
propria attività professionale con lealtà e correttezza.
I.
L’avvocato
non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o
colpa grave. ART. 7 – Dovere di fedeltà. È
dovere dell’avvocato svolgere con fedeltà la propria attività
professionale.
I.
Costituisce
infrazione disciplinare il comportamento dell’avvocato che compia
consapevolmente atti contrari all’interesse del proprio assistito.
II.
L’avvocato
deve esercitare la sua attività anche nel rispetto dei doveri che la
sua funzione gli impone verso la collettività per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo nei confronti dello Stato e di ogni altro potere. ART. 8 – Dovere di diligenza. L’avvocato
deve adempiere i propri doveri professionali con diligenza. ART. 9 – Dovere di segretezza e riservatezza. È dovere, oltre che
diritto, primario e fondamentale dell’avvocato mantenere il segreto
sull’attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui
fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza
del mandato.
I.
L’avvocato
è tenuto al dovere di segretezza e riservatezza anche nei confronti
degli ex‑clienti, sia per l’attività giudiziale che per
l’attività stragiudiziale.
II.
La
segretezza deve essere rispettata anche nei confronti di colui che si rivolga
all’avvocato per chiedere assistenza senza che il mandato sia accettato.
III.
L’avvocato
è tenuto a richiedere il rispetto del segreto professionale anche ai
propri collaboratori e dipendenti e a tutte le persone che cooperano nello
svolgimento dell’attività professionale.
IV.
Costituiscono eccezione alla regola generale i casi in
cui la divulgazione di alcune informazioni relative alla parte assistita sia
necessaria: a.
per
lo svolgimento delle attività di difesa; b.
al
fine di impedire la commissione da parte dello stesso assistito di un reato
di particolare gravità; c.
al
fine di allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e
assistito; d.
in
un procedimento concernente le modalità della difesa degli interessi
dell’assistito. In ogni caso la divulgazione
dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine
tutelato. ART. 10 – Dovere di indipendenza. Nell’esercizio dell’attività professionale
l’avvocato ha il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la
propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni. I. L’avvocato non deve tener conto di interessi
riguardanti la propria sfera personale. ART. 11– Dovere di difesa. L’avvocato
deve prestare la propria attività difensiva anche quando ne sia
richiesto dagli organi giudiziari in base alle leggi vigenti.
I.
L’avvocato
che venga nominato difensore d’ufficio deve, quando ciò sia possibile,
comunicare all’assistito che ha facoltà di scegliersi un difensore di
fiducia, e deve informarlo, ove intenda richiedere un compenso, che anche il
difensore d’ufficio deve essere retribuito a norma di legge.
II.
Costituisce
infrazione disciplinare il rifiuto ingiustificato di prestare attività
di gratuito patrocinio o la richiesta all’assistito di un compenso per la
prestazione di tale attività. ART. 12 – Dovere di competenza. L’avvocato non deve accettare
incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza.
I.
L’avvocato
deve comunicare all’assistito le circostanze impeditive alla prestazione
dell’attività richiesta, valutando, per il caso di controversie di
particolare impegno e complessità, l’opportunità della
integrazione della difesa con altro collega.
II.
L’accettazione
di un determinato incarico professionale fa presumere la competenza a
svolgere quell’incarico. ART. 13 – Dovere di aggiornamento professionale. E’ dovere dell’avvocato curare costantemente la propria
preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con
particolare riferimento ai settori nei quali svolga l’attività.
I.
L’avvocato
realizza la propria formazione permanente con lo studio individuale e la
partecipazione a iniziative culturali in campo giuridico e forense.
II.
E’
dovere deontologico dell’avvocato quello di rispettare i regolamenti del ART. 14 – Dovere di verità. Le dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza o
inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un
provvedimento del magistrato, e di cui l’avvocato abbia diretta conoscenza,
devono essere vere e comunque tali da non indurre il giudice in
errore.
I.
L’avvocato
non può introdurre intenzionalmente nel processo prove false. In
particolare, il difensore non può assumere a verbale né introdurre
dichiarazioni di persone informate sui fatti che sappia essere false.
II.
L’avvocato
è tenuto a menzionare i provvedimenti già ottenuti o il rigetto
dei provvedimento richiesti, nella presentazione di istanze o richieste sul
presupposto della medesima situazione di fatto. ART. 15 – Dovere di adempimento previdenziale e fiscale. L’avvocato deve provvedere regolarmente e
tempestivamente agli adempimenti dovuti agli organi forensi nonché agli
adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti. ART. 16 – Dovere di evitare incompatibilità. E’ dovere dell’avvocato evitare situazioni di
incompatibilità ostative alla permanenza nell’albo, e, comunque, nel
dubbio, richiedere il parere del proprio Consiglio dell’Ordine.
I.
L’avvocato
non deve porre in essere attività commerciale o di mediazione.
II.
Costituisce
infrazione disciplinare l’avere richiesto l’iscrizione all’albo in pendenza di
cause di incompatibilità, non dichiarate, ancorché queste siano venute
meno. ART. 17 – Informazioni
sull’attività professionale. L’avvocato può dare informazioni sulla propria
attività professionale. Il contenuto e la forma dell’informazione devono essere
coerenti con la finalità della tutela dell’affidamento della
collettività e rispondere a criteri di trasparenza e
veridicità, il rispetto dei quali è verificato dal competente
Consiglio dell’Ordine. Quanto al contenuto, l’informazione deve essere conforme
a verità e correttezza e non può avere ad oggetto notizie
riservate o coperte dal segreto professionale. L’avvocato non può
rivelare al pubblico il nome dei propri clienti, ancorché questi vi
consentano. Quanto alla forma e alle modalità, l’informazione
deve rispettare la dignità e il decoro della professione. In ogni caso, l’informazione non deve assumere i
connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa. I – Sono
consentite, a fini non lucrativi, l’organizzazione e
la sponsorizzazione di seminari di
studio, di corsi di formazione professionale e di convegni in discipline
attinenti alla professione forense da parte di avvocati o di società o
di associazioni di avvocati. II – E’ consentita l’indicazione del nome
di un avvocato defunto, che abbia fatto parte dello studio, purché il
professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia disposto
per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi eredi ART. 17 bis – Modalità
dell’informazione. L’avvocato che intende dare informazione sulla propria
attività professionale deve indicare: •) la denominazione dello studio, con la indicazione
dei nominativi dei professionisti che lo compongono qualora l’esercizio della
professione sia svolto in forma associata o societaria; •) il Consiglio dell’Ordine presso il quale è
iscritto ciascuno dei componenti lo studio; •) la sede principale di esercizio, le eventuali sedi
secondarie ed i recapiti, con l’indicazione di indirizzo, numeri telefonici,
fax, e-mail e del sito web, se attivato. •) il titolo
professionale che consente all’avvocato straniero l’esercizio in Italia, o
che consenta all’avvocato italiano l’esercizio all’estero, della professione
di avvocato in conformità delle direttive
comunitarie. Può indicare: •) i titoli accademici; •) i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli
istituti universitari; •) l’abilitazione a esercitare avanti alle
giurisdizioni superiori; •) i settori di esercizio dell’attività
professionale e, nell’ambito di questi, eventuali materie di attività
prevalente; •) le lingue conosciute; •) il logo dello studio; •) gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale; •) l’eventuale certificazione di qualità dello
studio; l’avvocato che intenda fare menzione di una certificazione di
qualità deve depositare presso il Consiglio dell’Ordine il
giustificativo della certificazione in corso di validità e
l’indicazione completa del certificatore e del campo di applicazione della
certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato; •) i settori di esercizio dell’attività
professionale e, nell’ambito di questi, eventuali materie di attività
prevalente; •) le lingue conosciute; •) il logo dello studio; •) gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale; •) l’eventuale certificazione di qualità dello
studio; l’avvocato che intenda fare menzione di una certificazione di
qualità deve depositare presso il Consiglio dell’Ordine il
giustificativo della certificazione in corso di validità e
l’indicazione completa del certificatore e del campo di applicazione della
certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato. L’avvocato può utilizzare esclusivamente i siti
web con domini propri e direttamente riconducibili a sé, allo Il professionista è responsabile del contenuto
del sito e in esso deve indicare i dati previsti dal primo comma. Il sito non può contenere riferimenti
commerciali e/o pubblicitari mediante l’indicazione diretta o tramite banner
o pop-up di alcun tipo. ART. 18 – Rapporti con la stampa. Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di
diffusione l’avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel
rilasciare interviste, per il rispetto dei doveri di discrezione e
riservatezza.
I.
Il
difensore, con il consenso del proprio assistito e nell’esclusivo interesse
dello stesso, può fornire agli organi di informazione e di stampa
notizie che non siano coperte dal segreto di indagine.
II.
In
ogni caso, nei rapporti con gli organi di informazione e con gli altri mezzi
di diffusione, è fatto divieto all’avvocato di enfatizzare la propria
capacità professionale, di spendere il nome dei propri clienti, di
sollecitare articoli di stampa o interviste sia su organi di informazione sia
su altri mezzi di diffusione; è fatto divieto altresì di
convocare conferenze stampa fatte salve le esigenze di difesa del cliente.
III.
E’
consentito all’avvocato, previo parere favorevole del Consiglio dell’Ordine
di appartenenza, di tenere o curare rubriche fisse su organi di stampa con
l’indicazione del proprio nome e di partecipare a rubriche fisse televisive o
radiofoniche. ART. 19 – Divieto di accaparramento di clientela. E’ vietata ogni condotta
diretta all’acquisizione di rapporti di clientela a mezzo di agenzie o
procacciatori o con modi non conformi alla correttezza e decoro. I. L’avvocato non deve corrispondere ad un collega, o
ad un altro soggetto, un onorario, una provvigione o qualsiasi altro compenso
quale corrispettivo per la presentazione di un cliente. II. Costituisce infrazione disciplinare l’offerta di
omaggi o prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di
vantaggi per ottenere difese o incarichi. III – E’
vietato offrire, sia direttamente che per
interposta persona, le proprie prestazioni professionali al
domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in
generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico. IV – E’
altresì vietato all’avvocato offrire, senza esserne richiesto, una
prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata
per un specifico affare. ART. 20 – Divieto di uso di espressioni sconvenienti od
offensive. Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali,
l’avvocato deve evitare di usare espressioni sconvenienti od offensive negli
scritti in giudizio e nell’attività professionale in genere, sia nei
confronti dei colleghi che nei confronti dei magistrati, delle controparti e
dei terzi.
I.
La
ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non
escludono l’infrazione della regola deontologica ART. 21 – Divieto
di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti. L’iscrizione
all’albo costituisce presupposto per l’esercizio dell’attività
giudiziale e stragiudiziale di assistenza e consulenza in materia legale e
per l’utilizzo del relativo titolo.
I.
Costituisce
illecito disciplinare l’uso di un titolo professionale non conseguito ovvero
lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o in periodo di
sospensione.
II.
Costituisce
altresì illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che
agevoli, o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a
soggetti non abilitati o sospesi l’esercizio abusivo
dell’attività di avvocato o consenta che tali soggetti ne possano
ricavare benefici economici, anche se limitatamente al periodo di eventuale
sospensione dall’esercizio.
III.
L’avvocato
può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia docente
universitario di materie giuridiche. In ogni caso dovrà specificare la
qualifica, la materia di insegnamento e la facoltà.
IV.
L’iscritto
nel registro dei praticanti avvocati può usare esclusivamente e per
esteso il titolo di “praticante avvocato”, con l’eventuale indicazione di
“abilitato al patrocinio” qualora abbia conseguito tale abilitazione. TITOLO II RAPPORTI CON I COLLEGHI ART. 22 – Rapporto di colleganza. L’avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei
colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà.
I.
L’avvocato
che collabori con altro collega è tenuto a rispondere con
sollecitudine alle sue richieste di informativa.
II.
L’avvocato
che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti
attinenti all’esercizio della professione deve dargliene preventiva
comunicazione per iscritto, tranne che l’avviso possa
pregiudicare il diritto da tutelare.
III.
L’avvocato
non può registrare una conversazione telefonica con il collega. La
registrazione, nel corso di una riunione, è consentita soltanto con il
consenso di tutti i presenti. ART. 23 – Rapporto di colleganza e dovere di difesa nel
processo. Nell’attività giudiziale l’avvocato deve
ispirare la propria condotta all’osservanza del dovere di difesa,
salvaguardando in quanto possibile il rapporto di colleganza.
I.
L’avvocato
è tenuto a rispettare la puntualità alle udienze e in ogni
altra occasione di incontro con i colleghi.
II.
L’avvocato
deve opporsi a qualunque istanza, irrituale o ingiustificata, formulata nel
processo dalle controparti che comporti pregiudizio per la parte assistita.
III.
Il
difensore che riceva l’incarico di fiducia dall’imputato è tenuto a
comunicare tempestivamente con mezzi idonei al collega, già nominato
d’ufficio, il mandato ricevuto e, senza pregiudizio per il diritto di difesa,
deve raccomandare alla parte di provvedere al pagamento
di quanto è dovuto al difensore d’ufficio per l’attività
professionale eventualmente già svolta.
IV.
Nell’esercizio
del mandato l’avvocato può collaborare con i difensori delle
altre parti, anche scambiando informazioni, atti e documenti, nell’interesse
della parte assistita e nel rispetto della legge.
V.
Nei
casi di difesa congiunta, è dovere del difensore consultare il
co-difensore in ordine ad ogni scelta processuale ed informarlo del contenuto
dei colloqui con il comune assistito, al fine della effettiva condivisione
della strategia processuale.
VI.
L’interruzione
delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva di dare inizio ad azioni
giudiziarie, deve essere comunicata al collega avversario. ART. 24 – Rapporti con il Consiglio dell’Ordine. L’avvocato
ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, o
con altro che ne faccia richiesta, per l’attuazione delle finalità
istituzionali osservando scrupolosamente il dovere di verità. A tal
fine ogni iscritto è tenuto a riferire al Consiglio fatti a sua
conoscenza relativi alla vita forense o alla amministrazione della giustizia,
che richiedano iniziative o interventi collegiali.
I.
Nell'ambito
di un procedimento disciplinare, la mancata risposta dell'iscritto agli
addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di osservazioni e difese
non costituisce autonomo illecito disciplinare, pur potendo tali comportamenti
essere valutati dall'organo giudicante nella formazione del proprio libero
convincimento.
II.
Qualora
il Consiglio dell’Ordine richieda all’iscritto chiarimenti, notizie o
adempimenti in relazione ad un esposto presentato da una parte o da un
collega tendente ad ottenere notizie o adempimenti nell’interesse dello
stesso reclamante, la mancata sollecita risposta dell’iscritto costituisce
illecito disciplinare.
III.
L’avvocato
chiamato a far parte del Consiglio dell’Ordine deve adempiere l’incarico con
diligenza, imparzialità e nell’interesse generale.
IV.
L’avvocato
ha il dovere di comunicare senza ritardo al Consiglio dell’Ordine di
appartenenza ed eventualmente a quello competente per territorio, la
costituzione di associazioni o società professionali e i successivi
eventi modificativi, nonché l’apertura di studi principali, secondari e anche
recapiti professionali. ART. 25 – Rapporti con i collaboratori dello studio. L’avvocato deve consentire ai
propri collaboratori di migliorare la preparazione professionale,
compensandone la collaborazione in proporzione all’apporto ricevuto. ART. 26 – Rapporti con i praticanti. L’avvocato è tenuto
verso i praticanti ad assicurare la effettività ed a favorire la
proficuità della pratica forense al fine di consentire un’adeguata
formazione.
I.
L’avvocato
deve fornire al praticante un adeguato ambiente di lavoro, riconoscendo allo
stesso, dopo un periodo iniziale, un compenso proporzionato all’apporto
professionale ricevuto.
II.
L’avvocato
deve attestare la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto
di pratica solo in seguito ad un adeguato controllo e senza indulgere a
motivi di favore o di amicizia.
III.
È
responsabile disciplinarmente l’avvocato che dia incarico ai praticanti di
svolgere attività difensiva non consentita. ART. 27 – Obbligo di corrispondere con il collega. L’avvocato
non può mettersi in contatto diretto con la controparte che sia
assistita da altro legale.
I.
Soltanto
in casi particolari, per richiedere determinati comportamenti o intimare
messe in mora od evitare prescrizioni o decadenze, la corrispondenza
può essere indirizzata direttamente alla controparte, sempre peraltro
inviandone copia per conoscenza al legale avversario.
II.
Costituisce
illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che accetti di ricevere
la controparte, sapendo che essa è assistita da un collega, senza
informare quest’ultimo e ottenerne il consenso. ART. 28 – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata
con il collega. Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere
qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte
transattive scambiate con i colleghi.
I.
E’
producibile la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando sia stato
perfezionato un accordo, di cui la stessa corrispondenza costituisca
attuazione.
II.
E’
producibile la corrispondenza dell’avvocato che assicuri l’adempimento delle
prestazioni richieste.
III.
L’avvocato
non deve consegnare all’assistito la corrispondenza riservata tra colleghi,
ma può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al
professionista che gli succede, il quale è tenuto ad osservare i
medesimi criteri di riservatezza. ART. 29 – Notizie riguardanti il collega L’esibizione in giudizio di
documenti relativi alla posizione personale del collega avversario e
l’utilizzazione di notizie relative alla sua persona sono vietate, salvo che
egli sia parte di un giudizio e che l’uso di tali notizie sia necessario alla
tutela di un diritto.
I.
L’avvocato
deve astenersi dall’esprimere apprezzamenti denigratori sull’attività
professionale di un collega. ART. 30 – Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad
altro collega. L’avvocato che scelga e incarichi direttamente altro
collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve
provvedere a retribuirlo, ove non adempia la parte assistita, tranne
che dimostri di essersi inutilmente attivato, anche postergando il proprio
credito, per ottenere l’adempimento. ART. 31 – Obbligo di dare istruzioni al collega e
obbligo di informativa. L’avvocato è tenuto a
dare tempestive istruzioni al collega corrispondente. Quest’ultimo, del pari,
è tenuto a dare tempestivamente al collega informazioni dettagliate
sull’attività svolta e da svolgere.
I.
L’elezione
di domicilio presso altro collega deve essere preventivamente comunicata e
consentita.
II.
È
fatto divieto all’avvocato corrispondente di definire direttamente una
controversia, in via transattiva, senza informare il collega che gli ha
affidato l’incarico.
III.
L’avvocato
corrispondente, in difetto di istruzioni, deve adoperarsi nel modo più
opportuno per la tutela degli interessi della parte, informando non appena
possibile il collega che gli ha affidato l’incarico. ART. 32 – Divieto di impugnazione della transazione
raggiunta con il collega. L’avvocato che abbia raggiunto
con il patrono avversario un accordo transattivo accettato dalle parti deve
astenersi dal proporre impugnativa giudiziale della transazione intervenuta,
salvo che l’impugnazione sia giustificata da fatti particolari non conosciuti
o sopravvenuti. ART. 33 – Sostituzione del collega
nell’attività di difesa. Nel caso di sostituzione di
un collega nel corso di un giudizio, per revoca dell’incarico o rinuncia, il
nuovo legale dovrà rendere nota la propria nomina al collega
sostituito, adoperandosi, senza pregiudizio per l’attività difensiva,
perché siano soddisfatte le legittime richieste per le prestazioni svolte.
I.
L’avvocato
sostituito deve adoperarsi affinché la successione nel mandato avvenga senza
danni per l’assistito, fornendo al nuovo difensore tutti gli elementi per
facilitargli la prosecuzione della difesa. ART. 34 – Responsabilità dei collaboratori,
sostituti e associati. Salvo che il fatto integri
un’autonoma responsabilità, i collaboratori, sostituti e ausiliari non
sono disciplinarmente responsabili per il compimento di atti per incarichi
specifici ricevuti.
I.
Nel
caso di associazione professionale, è disciplinarmente responsabile
soltanto l’avvocato o gli avvocati a cui si riferiscano i fatti specifici
commessi. TITOLO III RAPPORTI CON LA PARTE ASSISTITA ART. 35 – Rapporto di fiducia. Il rapporto con la parte
assistita è fondato sulla fiducia. I. L’incarico deve essere conferito dalla parte
assistita o da altro avvocato che la difenda. Qualora sia conferito da un terzo, che intenda tutelare
l’interesse della parte assistita ovvero anche un proprio interesse,
l’incarico può essere accettato soltanto con il consenso della parte
assistita. II. L’avvocato deve astenersi, dopo il conferimento del
mandato, dallo stabilire con l’assistito rapporti di natura economica,
patrimoniale o commerciale che in qualunque modo possano influire sul
rapporto professionale, salvo quanto previsto nell’art. 45. ART. 36 – Autonomia del rapporto. L’avvocato ha l’obbligo di
difendere gli interessi della parte assistita nel miglior modo possibile nei
limiti del mandato e nell’osservanza della legge e dei principi deontologici.
I.
L’avvocato
non deve consapevolmente consigliare azioni inutilmente gravose, né suggerire
comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti o colpiti da
nullità.
II.
L’avvocato,
prima di accettare l’incarico, deve accertare l’identità del cliente e
dell’eventuale suo rappresentante.
III.
In ogni caso, nel rispetto dei doveri professionali
anche per quanto attiene al segreto, l’avvocato deve rifiutare di ricevere o
gestire fondi che non siano riferibili a un cliente esattamente individuato.
IV.
L’avvocato
deve rifiutare di prestare la propria attività quando dagli elementi
conosciuti possa fondatamente desumere che essa sia finalizzata alla
realizzazione di una operazione illecita. ART. 37 – Conflitto di interessi. L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare
attività professionale quando questa determini un conflitto con gli
interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro
incarico anche non professionale.
I.
Sussiste
conflitto di interessi anche nel caso in cui l’espletamento di un nuovo
mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da
altro assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte possa
avvantaggiare ingiustamente un altro assistito, ovvero quando lo svolgimento
di un precedente mandato limiti l’indipendenza dell’avvocato nello
svolgimento di un nuovo incarico.
II.
L’obbligo
di astensione opera altresì se le parti aventi interessi confliggenti
si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa
società di avvocati o associazione professionale o che esercitino
negli stessi locali. ART. 38 – Inadempimento al mandato. Costituisce violazione dei
doveri professionali, il mancato, ritardato o negligente compimento di atti
inerenti al mandato quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza
degli interessi della parte assistita.
I.
Il
difensore d’ufficio deve assolvere l’incarico con diligenza e sollecitudine;
ove sia impedito di partecipare a singole attività processuali deve
darne tempestiva e motivata comunicazione all’autorità procedente
ovvero incaricare della difesa un collega, il quale, ove accetti, è
responsabile dell’adempimento dell’incarico. ART. 39 – Astensione dalle udienze. L’avvocato
ha diritto di partecipare alla astensione dalle udienze proclamata dagli
organi forensi in conformità con le disposizioni del codice di
autoregolamentazione e delle norme in vigore.
I.
L’avvocato
che eserciti il proprio diritto di non aderire alla astensione deve informare
preventivamente gli altri difensori costituiti.
II.
Non
è consentito aderire o dissociarsi dalla proclamata astensione a
seconda delle proprie contingenti convenienze. L’avvocato che aderisca
all’astensione non può dissociarsene con riferimento a singole
giornate o a proprie specifiche attività, così come l’avvocato
che se ne dissoci non può aderirvi parzialmente, in certi giorni o per
particolari proprie attività professionali. ART. 40 – Obbligo di informazione. L’avvocato è tenuto ad informare chiaramente il
proprio assistito all’atto dell’incarico delle caratteristiche e
dell’importanza della controversia o delle attività da espletare,
precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione possibili. L’avvocato
è tenuto altresì ad informare il proprio assistito sullo
svolgimento del mandato affidatogli, quando lo reputi opportuno e ogni
qualvolta l’assistito ne faccia richiesta.
I.
Se
richiesto, è obbligo dell’avvocato informare la parte assistita sulle
previsioni di massima inerenti alla durata e ai costi presumibili del
processo.
II.
E’
obbligo dell’avvocato comunicare alla parte assistita la necessità del
compimento di determinati atti al fine di evitare prescrizioni, decadenze o
altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso di
trattazione.
III.
Il
difensore ha l’obbligo di riferire al proprio assistito il contenuto di
quanto appreso nell’esercizio del mandato se utile all’interesse di questi. ART. 41 – Gestione di denaro altrui. L’avvocato deve comportarsi
con puntualità e diligenza nella gestione del denaro ricevuto dal
proprio assistito o da terzi per determinati affari ovvero ricevuto per conto
della parte assistita, ed ha l’obbligo di renderne sollecitamente conto.
I.
Costituisce
infrazione disciplinare trattenere oltre il tempo strettamente necessario le
somme ricevute per conto della parte assistita.
II.
In
caso di deposito fiduciario l’avvocato è obbligato a richiedere
istruzioni scritte e ad attenervisi. ART. 42 – Restituzione di documenti. L’avvocato è in ogni
caso obbligato a restituire senza ritardo alla parte assistita la
documentazione dalla stessa ricevuta per l’espletamento del mandato quando
questa ne faccia richiesta.
I.
L’avvocato
può trattenere copia della documentazione, senza il consenso della
parte assistita, solo quando ciò sia necessario ai fini della
liquidazione del compenso e non oltre l’avvenuto pagamento. ART. 43 – Richiesta di pagamento. Durante lo svolgimento del rapporto professionale
l’avvocato può chiedere la corresponsione di anticipi ragguagliati
alle spese sostenute ed a quelle prevedibili e di acconti sulle prestazioni
professionali, commisurati alla quantità e complessità delle
prestazioni richieste per lo svolgimento dell’incarico.
I.
L’avvocato
deve tenere la contabilità delle spese sostenute e degli acconti
ricevuti ed è tenuto a consegnare, a richiesta del cliente, la nota
dettagliata delle somme anticipate e delle spese sostenute per le prestazioni
eseguite e degli onorari per le prestazioni svolte.
II.
L’avvocato
non deve richiedere compensi manifestamente sproporzionati
all’attività svolta.
III.
L’avvocato
non può richiedere un compenso maggiore di quello già indicato,
in caso di mancato spontaneo pagamento, salvo che ne abbia fatto espressa
riserva.
IV.
L’avvocato non può
condizionare al riconoscimento dei propri diritti o all’adempimento di
prestazioni professionali il versamento alla parte assistita delle somme
riscosse per conto di questa. ART. 44. - Compensazione. – L’avvocato ha
diritto di trattenere le somme che gli siano pervenute dalla parte assistita
o da terzi a rimborso delle spese sostenute, dandone avviso al cliente;
può anche trattenere le somme ricevute, a titolo di pagamento dei
propri onorari, quando vi sia il consenso della parte assistita ovvero quando
si tratti di somme liquidate in sentenza a carico della controparte a
titolo di diritti e onorari ed egli non le abbia ancora ricevute dalla parte
assistita, ovvero quando abbia già formulato una richiesta di
pagamento espressamente accettata dalla parte assistita.
I.
In
ogni altro caso, l’avvocato è tenuto a mettere immediatamente a
disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa. ART. 45 –
Accordi sulla definizione del compenso. E’ consentito all’avvocato pattuire con il cliente
compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il
divieto dell’articolo 1261 c.c. e sempre che i compensi siano proporzionati
all’attività svolta. ART. 46 – Azioni contro la parte assistita per il pagamento
del compenso. L’avvocato può agire
giudizialmente nei confronti della parte assistita per il pagamento delle
proprie prestazioni professionali, previa rinuncia al mandato. ART. 47 – Rinuncia al mandato. L’avvocato ha diritto di
rinunciare al mandato.
I.
In
caso di rinuncia al mandato l’avvocato deve dare alla parte assistita un
preavviso adeguato alle circostanze, e deve informarla di quanto è
necessario fare per non pregiudicare la difesa.
II.
Qualora
la parte assistita non provveda in tempi ragionevoli alla nomina di un altro
difensore, nel rispetto degli obblighi di legge l’avvocato non è
responsabile per la mancata successiva assistenza, pur essendo tenuto ad
informare la parte delle comunicazioni che dovessero pervenirgli.
III.
In
caso di irreperibilità, l’avvocato deve comunicare la rinuncia al
mandato con lettera raccomandata alla parte assistita all’indirizzo
anagrafico e all’ultimo domicilio conosciuto. Con l’adempimento di tale
formalità, fermi restando gli obblighi di legge, l’avvocato è
esonerato da ogni altra attività, indipendentemente dal fatto che
l’assistito abbia effettivamente ricevuto tale comunicazione. TITOLO IV RAPPORTI CON LA CONTROPARTE, I MAGISTRATI E I TERZI ART. 48 – Minaccia di azioni alla controparte. L’intimazione fatta dall’avvocato alla controparte
tendente ad ottenere particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni,
istanze fallimentari, denunce o altre sanzioni, è consentita quando
tenda a rendere avvertita la controparte delle possibili iniziative
giudiziarie in corso o da intraprendere; è deontologicamente
scorretta, invece, tale intimazione quando siano minacciate azioni od
iniziative sproporzionate o vessatorie.
I.
Qualora
ritenga di invitare la controparte ad un colloquio nel proprio studio, prima
di iniziare un giudizio, l’avvocato deve precisarle che può essere
accompagnata da un legale di fiducia.
II.
L’addebito
alla controparte di competenze e spese per l’attività prestata in sede
stragiudiziale è ammesso, purché la richiesta di pagamento sia fatta a
favore del proprio assistito. ART. 49 – Pluralità di azioni nei confronti della
controparte. L’avvocato non deve aggravare
con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della
controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela
della parte assistita. ART. 50 – Richiesta di compenso professionale alla
controparte. È vietato richiedere
alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale, salvo che
ciò sia oggetto di specifica pattuizione, con l’accordo del proprio
assistito, e in ogni altro caso previsto dalla legge.
I.
In
particolare è consentito all’avvocato chiedere alla controparte il
pagamento del proprio compenso professionale nel caso di avvenuta transazione
giudiziale e di inadempimento del proprio cliente. ART. 51 – Assunzione di incarichi contro ex‑clienti. L’assunzione di un incarico professionale contro un
ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla
cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del nuovo
incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza. In ogni caso è
fatto divieto all’avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del
rapporto professionale già esaurito.
I.
L’avvocato
che abbia assistito congiuntamente i coniugi in controversie familiari deve
astenersi dal prestare, in favore di uno di essi, la propria assistenza
in controversie successive tra i medesimi. ART. 52 – Rapporti con i testimoni. L’avvocato deve evitare di
intrattenersi con i testimoni sulle circostanze oggetto dei procedimento con
forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti.
I.
Resta
ferma la facoltà di investigazione difensiva nei modi e termini
previsti dal codice di procedura penale, e nel rispetto delle disposizioni
che seguono. 1.
Il
difensore di fiducia e il difensore d’ufficio sono tenuti ugualmente al
rispetto delle disposizioni previste nello svolgimento delle investigazioni
difensive. 2.
In
particolare il difensore ha il dovere di valutare la necessità o
l’opportunità di svolgere investigazioni difensive in relazione alle
esigenze e agli obiettivi della difesa in favore del proprio assistito. 3.
La
scelta sull’oggetto, sui modi e sulle forme delle investigazioni nonché sulla
utilizzazione dei risultati compete al difensore. 4.
Quando si avvale di sostituti, collaboratori di studio,
investigatori privati autorizzati e consulenti tecnici, il difensore
può fornire agli stessi tutte le informazioni e i documenti necessari
per l’espletamento dell’incarico, anche nella ipotesi di intervenuta
segretazione degli atti, raccomandando il vincolo del segreto e l’obbligo di
comunicare i risultati esclusivamente al difensore. 5.
Il
difensore ha il dovere di mantenere il segreto professionale sugli atti delle
investigazioni difensive e sul loro contenuto, finché non ne faccia uso nel
procedimento, salva la rivelazione per giusta causa nell’interesse del
proprio assistito. 6.
Il
difensore ha altresì l’obbligo di conservare scrupolosamente e
riservatamente la documentazione delle investigazioni difensive per tutto il
tempo ritenuto necessario o utile per l’esercizio della difesa. 7.
È
fatto divieto al difensore e ai vari soggetti interessati di corrispondere
compensi o indennità sotto qualsiasi forma alle persone interpellate
ai fini delle investigazioni difensive, salva la facoltà di provvedere
al rimborso delle spese documentate. 8.
Il
difensore deve informare le persone interpellate ai fini delle investigazioni
della propria qualità, senza obbligo di rivelare il nome
dell’assistito. 9.
Il
difensore deve inoltre informare le persone interpellate che, se si
avvarranno della facoltà di non rispondere, potranno essere chiamate
ad una audizione davanti al pubblico ministero ovvero a rendere un esame
testimoniale davanti al giudice, ove saranno tenute a rispondere anche alle
domande del difensore. 10.
Il
difensore deve altresì informare le persone sottoposte a indagine o
imputate nello stesso procedimento o in altro procedimento connesso o
collegato che, se si avvarranno della facoltà di non rispondere,
potranno essere chiamate a rendere esame davanti al giudice in incidente probatorio. 11.
Il
difensore, quando intende compiere un accesso in un luogo privato, deve
richiedere il consenso di chi ne abbia la disponibilità, informandolo
della propria qualità e della natura dell’atto da compiere, nonché
della possibilità che, ove non sia prestato il consenso, l’atto sia
autorizzato dal giudice. 12.
Per
conferire, chiedere dichiarazioni scritte o assumere informazioni dalla
persona offesa dal reato il difensore procede con invito scritto, previo
avviso al legale della stessa persona offesa, ove ne sia conosciuta
l’esistenza. Se non risulta assistita, nell’invito è indicata
l’opportunità che comunque un legale sia consultato e intervenga
all’atto. Nel caso di persona minore, l’invito è comunicato anche a
chi esercita la potestà dei genitori, con facoltà di
intervenire all’atto. 13.
Il
difensore, anche quando non redige un verbale, deve documentare lo stato dei
luoghi e delle cose, procurando che nulla sia mutato, alterato o disperso. 14.
Il
difensore ha il dovere di rispettare tutte le disposizioni fissate dalla
legge e deve comunque porre in essere le cautele idonee ad assicurare la
genuinità delle dichiarazioni. 15.
Il
difensore deve documentare in forma integrale le informazioni assunte. Quando
è disposta la riproduzione anche fonografica le informazioni possono
essere documentate in forma riassuntiva. 16.
Il
difensore non è tenuto a rilasciare copia del verbale alla persona che
ha reso informazioni né al suo difensore. ART. 53 – Rapporti con i magistrati. I rapporti con i magistrati
devono essere improntati alla dignità e al rispetto quali si
convengono alle reciproche funzioni.
I.
Salvo
casi particolari, l’avvocato non può discutere del giudizio civile in
corso con il giudice incaricato del processo senza la presenza del legale
avversario.
II.
L’avvocato
chiamato a svolgere funzioni di magistrato onorario deve rispettare tutti gli
obblighi inerenti a tali funzioni e le norme sulla incompatibilità.
III.
L’avvocato
non deve approfittare di eventuali rapporti di amicizia, di
familiarità o di confidenza con i magistrati per ottenere favori e
preferenze. In ogni caso deve evitare di sottolineare la natura di tali
rapporti nell’esercizio del suo ministero, nei confronti o alla presenza di
terze persone. ART. 54 – Rapporti con arbitri e consulenti tecnici. L’avvocato
deve ispirare il proprio rapporto con arbitri e consulenti tecnici a
correttezza e lealtà, nel rispetto delle reciproche funzioni. ART. 55 – Arbitrato. L’avvocato chiamato a svolgere la funzione di arbitro
è tenuto ad improntare il proprio comportamento a probità e
correttezza e a vigilare che il procedimento si svolga con
imparzialità e indipendenza.
I.
L’avvocato
non può assumere la funzioni di arbitro quando abbia in corso rapporti
professionali con una delle parti.
II.
L’avvocato
non può accettare la nomina ad arbitro se una delle parti del
procedimento sia assistita da altro professionista di lui
socio o con lui associato, ovvero
che eserciti negli stessi locali. In ogni caso l’avvocato deve
comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i
difensori che possano incidere sulla sua indipendenza, al fine di ottenere il
consenso delle parti stesse all’espletamento dell’incarico.
III.
L’avvocato
che sia stato richiesto di svolgere la funzione di arbitro deve dichiarare
per iscritto, nell’accettare l’incarico, l’inesistenza di ragioni ostative
all’assunzione della veste di arbitro o comunque di relazioni di tipo
professionale, commerciale, economico, familiare o personale con una delle
parti. Diversamente, deve specificare dette ragioni ostative, la natura
e il tipo di tali relazioni e può accettare l’incarico solo se le
parti non si oppongano entro dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione.
IV.
L’avvocato
che viene designato arbitro deve comportarsi nel corso del procedimento in
modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere
immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo. Egli
inoltre: - ha il
dovere di mantenere la riservatezza sui fatti di cui venga a conoscenza in
ragione del procedimento arbitrale; - non deve fornire notizie su questioni
attinenti al procedimento; - non deve
rendere nota la decisione prima che questa sia formalmente comunicata a tutte
le parti. ART. 56 – Rapporti con i terzi. L’avvocato ha il dovere di
rivolgersi con correttezza e con rispetto nei confronti del personale
ausiliario di giustizia, del proprio personale dipendente e di tutte le
persone in genere con cui venga in contatto nell’esercizio della professione.
I.
Anche al di fuori dell’esercizio della professione l’avvocato
ha il dovere di comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non
compromettere la fiducia che i terzi debbono avere nella sua capacità
di adempiere i doveri professionali e nella dignità della professione. ART. 57 – Elezioni forensi. L’avvocato che partecipi, quale candidato o quale
sostenitore di candidati, ad elezioni ad organi rappresentativi
dell’Avvocatura deve comportarsi con correttezza, evitando forme di
propaganda ed iniziative non consone alla dignità delle funzioni.
I.
E’
vietata ogni forma di propaganda elettorale o di iniziativa nella sede
di svolgimento delle elezioni e durante le operazioni di voto.
II.
Nelle
sedi di svolgimento delle operazioni di voto è consentita la sola
affissione delle liste elettorali e di manifesti contenenti le regole
di svolgimento delle operazioni di voto. ART. 58 – La testimonianza dell’avvocato. Per quanto possibile, l’avvocato
deve astenersi dal deporre come testimone su circostanze apprese
nell’esercizio della propria attività professionale e inerenti al
mandato ricevuto.
I.
L’avvocato
non deve mai impegnare di fronte al giudice la propria parola sulla
verità dei fatti esposti in giudizio.
II.
Qualora
l’avvocato intenda presentarsi come testimone dovrà rinunciare al
mandato e non potrà riassumerlo. ART. 59 – Obbligo di provvedere all’adempimento delle
obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. L’avvocato è tenuto a
provvedere regolarmente all’adempimento delle obbligazioni assunte nei
confronti dei terzi.
I.
L’inadempimento
ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di
illecito disciplinare, quando, per modalità o gravità, sia tale
da compromettere la fiducia dei terzi nella capacità dell’avvocato di
rispettare i propri doveri professionali. TITOLO V DISPOSIZIONE FINALE ART. 60 – Norma di chiusura. Le disposizioni specifiche di
questo codice costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più
ricorrenti e non limitano l’ambito di applicazione dei principi generali
espressi. |
[1]
Approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 17 aprile
1997 con le modifiche introdotte il 16 ottobre 1999, il 26 ottobre 2002 e il 27
gennaio 2006 e con le ulteriori modifiche adottate in attuazione
della legge 4 agosto 2006, n. 248,