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DOSSIER “ABOLIAMO LE PROVINCE!”

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ARCHIVIO GENERALE  DEL DOSSIER  

TUTTI I DOSSIER


top          ARTICOLI DEL 3 e 4 marzo 2008      #TOP


Report "Province"

Ciclisti e pedoni vessati così prendono l'auto V orrei ringraziare il giornalista Guido Pasqualini di questo quotidiano per il trafiletto che ha scritto alcuni giorni fa in cui met ( da "Adige, L'" del 03-03-2008)
Argomenti: Province

Abstract: detassazione degli straordinari e delle tredicesime, abolizione dell'Ici prima casa, un piano per aiutare i giovani ad acquistare la prima casa, rilancio delle opere pubbliche con il completamento di quelle tante infrastrutture che erano state bloccate dal governo Prodi. Federalismo, sviluppo del Sud, sicurezza per tutti i cittadini, regolamentazione dei flussi migratori,

Pd Pdl COSTI Detassazione straordinari 2 miliardi Detassazione tredicesime e quattordicesima 7,9 miliardi Abolizione Irap, prima su costo lavoro e perdite poi totale 20-33 miliardi ( da "Sole 24 Ore, Il" del 03-03-2008)
Argomenti: Province

Abstract: compartecipazione dei comuni 3 miliardi Piano di valorizzazione patrimonio pubblico e piano Iacp: 700 miliardi di attivo patrimoniale dello Stato (azioni, aziende, immobili, crediti) da cedere sul mercato. Un punto di Pil di minore spesa, un punto di Pil di crescita 30 miliardi Abolizione province inutili (costi gestione) 35 milioni TOTALE 33,35 miliardi Berlusconi: straordinari senza tasse.

Elezioni, primarie del Pdl: migliaia di persone nei gazebo ( da "RomagnaOggi.it" del 03-03-2008)
Argomenti: Province

Abstract: E da una prima rilevazione possiamo già affermare che le priorità indicate dei cittadini della nostra provincia sono: il tema della sicurezza e la lotta all'immigrazione clandestina, l'abolizione dell'Ici sulla prima casa, la rivalutazione delle pensioni, le misure per abbattere il carovita, e la riduzione delle tasse e dell'Iva per i lavoratori”

Pdl, trentamila schede ( da "Libertà" del 03-03-2008)
Argomenti: Province

Abstract: abolizione dell'Ici e al controllo dell'immigrazione regolare, i piacentini hanno rivolto particolarmente l'attenzione verso l'abolizione della tassa di successione e la fine del sistema agevolato di tassazione per le cooperative. "Se il buongiorno si vede dal mattino - commenta il parlamentare di An Tommaso Foti - nella nostra provincia stracceremo il Partito democratico:

Elezioni, Confindustria chiede pressione fiscale al 42% in 2010 ( da "Websim" del 03-03-2008)
Argomenti: Province

Abstract: della Costituzione, superamento del bicameralismo perfetto, più poteri al premier, una nuova legge elettorale, vero federalismo fiscale, abolizione progressiva delle Province, una vera sussidiarietà". Il secondo punto è il risanamento dei conti pubblici, con obiettivi precisi: "Anticipare al 2010 l'obiettivo di pareggio del bilancio pubblico e quello di riduzione del debito pubblico

"Ok al calo delle tasse ma partendo dai salari non dal cuneo fiscale" ( da "Stampa, La" del 04-03-2008)
Argomenti: Province

Abstract: abolizione delle Province nelle aree metropolitane". Allora ha ragione la Sinistra arcobaleno: andate a braccetto con Confindustria. E così? "No, perché ad esempio sulle tasse abbiamo priorità diverse. Loro privilegiano un ulteriore intervento sul cuneo fiscale: e sottolineo ulteriore, visto che noi - e non Berlusconi -

SONO dieci i punti che la direzione nazionale della Confesercenti ha individuato pe ( da "Nazione, La (Grosseto)" del 04-03-2008)
Argomenti: Province

Abstract: SONO dieci i punti che la direzione nazionale della Confesercenti ha individuato "per fa crescere l'Italia di domani". Fra questi c'è la lotta agli sprechi con "l'abolizione delle Province, la riduzione delle Comunità montane, la privatizzazione delle aziende municipalizzate", inoltre si chiedono "più incentivi per le fonti rinnovabili e meno accise sui carburanti" nonché "

La ricettadegliindustriali ( da "Secolo XIX, Il" del 04-03-2008)
Argomenti: Province

Abstract: al quale si chiede l'adeguamento al ritmo della locomotiva-Europa. Il programma di Milano è articolato in dieci punti. Gli industriali chiedono correzioni alla Costituzione, il superamento del bicameralismo, poteri al premier, una nuova legge elettorale, federalismo fiscale, l'abolizione dell Provincie, privatizzazioni e liberalizzazioni.

Imprenditori candidati Plauso di Montezemolo ( da "Arena, L'" del 04-03-2008)
Argomenti: Province

Abstract: abolizione delle province), liberalizzazioni e privatizzazioni dei servizi pubblici locali. Altro accento è sul risanamento dei conti pubblici. Confindustria pone al 2010 il traguardo di pareggio del bilancio, la riduzione del debito sotto il 100 per cento del Pil e l'avanzo primario al 5 per cento del Pil con "drastici e impopolari tagli strutturali alla spesa pubblica"

I dieci punti ( da "Corriere della Sera" del 04-03-2008)
Argomenti: Province

Abstract: Corriere della Sera - NAZIONALE - sezione: Politica - data: 2008-03-04 num: - pag: 10 categoria: BREVI I dieci punti 1 Riforme e governo Nuova legge elettorale, che riduca i parlamentari. Abolizione delle Province.

Montezemolo: Riforme coraggiose per un nuovo miracolo ( da "Tempo, Il" del 04-03-2008)
Argomenti: Province

Abstract: una riforma dello Stato che preveda un vero Federalismo fiscale, l'abolizione progressiva delle Province, meno regole, meno tasse e meno Stato in Economia, liberalizzazioni e privatizzazioni a livello nazionale e nei servizi pubblici locali, privatizzazione del patrimonio immobiliare degli enti locali.

Sondaggi e liste, Berlusconi attacca ( da "Avvenire" del 04-03-2008)
Argomenti: Province

Abstract: abolizione del cumulo delle pensioni per i coniugi, la possibilità di andare in pensione anticipata per chi assiste una persona non autosufficiente e l'istituzione di un delegato all'informazione per i pensionati nei Comuni e nelle Province. Allo studio inoltre una serie di accordi per rendere gratuiti in alcune fasce orarie,

Decreto milleproroghe 2007: rottamazione veicoli, missioni militari, giudici onorari ( da "AltaLex" del 04-03-2008)
Argomenti: Province

Abstract: (Abolizione tassa sui contratti di borsa) 1. La tassa sui contratti di borsa è soppressa. 2. Alla Tabella allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.

POLEMICHE I manifesti elettorali ( da "Brescia Oggi" del 04-03-2008)
Argomenti: Province

Abstract: Per fare un confronto ricordo che la Provincia di Brescia ha un debito residuo di oltre 400 milioni di euro. - La pressione fiscale si è ulteriormente ridotta dopo l'abolizione dell'Ici per il 95% delle famiglie bresciane proprietarie dell'abitazione principale; inoltre il Comune di Brescia è tra i pochissimi capoluoghi di provincia a non aver introdotto l'

Berlusconi a tutto campo/ "Salvare Alitalia e Malpensa. Cambiare tutto lo statuto dei lavoratori. Sì al confronto tv con Veltroni". E apre all'Udc... pag.1 ( da "Affari Italiani (Online)" del 04-03-2008)
Argomenti: Province

Abstract: Lo ha affermato Berlusconi sulla possibilità di un confronto tv con Veltroni. Visto che l'abolizione delle province è anche nel programma del Pd "su questo potremmo collaborare, allo scopo di abolire le principali province dove esistono aree metropolitane". Lo ha detto il leader del Pdl.

Decalogo parte I - Confindustria ( da "Blogosfere" del 04-03-2008)
Argomenti: Province

Abstract: Vediamo alcune delle proposte più interessanti, tralasciando quelle di modifica dell'organizzazione dello Stato e della legge elettorale e considerando le proposte di riduzione della spesa pubblica. Abolizione progressiva delle Province, partendo dalle aree metropolitane: una buona intenzione, ma sicuramente non ci sono le risorse per una ristrutturazione così profonda dell'

Berlusconi si schiera con Bossi "Salvare Alitalia e Malpensa" ( da "Repubblica.it" del 04-03-2008)
Argomenti: Province

Abstract: Parla di Alitalia e si allinea alle posizioni della Lega. Si dice ottimista per la vittoria elettorale, ironizza sulla candidatura del presidente di Federmeccanica Calearo nelle liste democratiche e offre a Veltroni un'unico terreno d'intesa comune: l'abolizione delle Province. Per il resto è un corpo a corpo a distanza con il segretario del Pd.

Silvio con Bossi: "Salvare Malpensa" Veltroni: "Se si pareggia, le riforme" ( da "Repubblica.it" del 04-03-2008)
Argomenti: Province

Abstract: Parla di Alitalia e si allinea alle posizioni della Lega. Si dice ottimista per la vittoria elettorale, ironizza sulla candidatura del presidente di Federmeccanica Calearo nelle liste democratiche e offre a Veltroni un unico terreno d'intesa comune: l'abolizione delle Province. Sferzante, invece il Cavaliere, sulla possibilità di un duello tv con lo sfidante.


Articoli

Ciclisti e pedoni vessati così prendono l'auto V orrei ringraziare il giornalista Guido Pasqualini di questo quotidiano per il trafiletto che ha scritto alcuni giorni fa in cui met (sezione: Province)

( da "Adige, L'" del 03-03-2008)

Argomenti: Province

Te in relazione i valori altissimi di inquinamento e la stretta sulle possibili infrazioni di ciclisti e pedoni Ciclisti e pedoni vessati così prendono l'auto V orrei ringraziare il giornalista Guido Pasqualini di questo quotidiano per il trafiletto che ha scritto alcuni giorni fa in cui mette in relazione i valori altissimi di inquinamento e la stretta sulle possibili infrazioni di ciclisti e pedoni. Io, ad esempio, per scelta raggiungo il posto di lavoro tutti i giorni in bici e autobus perdendo circa 60 minuti al giorno contro i 15 che impiego quello poche volte che prendo l'auto. Ovviamente se vado in bici passando per la città mi respiro lo schifo emesso dalle auto di chi non ha fatto, o non può fare, la mia scelta. Quando leggo che i vigili daranno un giro di vite riguardo alle infrazioni di pedoni e ciclisti mi sento vessato e sono tentato di prendere anch'io l'auto. Soprattutto quando leggo i valori di inquinamento in piazza Venezia. Damiano Avi Tributi e balzelli: valgono per tutti? G radirei conoscere il motivo per cui io debba pagare un tributo di più di due euro ( 2,11 compreso iva ) per esporre una locandina, mentre alcune compagnie telefoniche riempiono la città di cartelli con annessi i numeri telefonici a strappo (come siamo caduti in basso!) mancanti del timbro rilasciato dall'ufficio riscossioni? Un'altra cosa, se io pago quella cifra, quanto pagano (se pagano!) quei mega manifesti delle campagne elettorali? È una domanda che non dovevo fare? Sicuramente merita una risposta. Diego Bridi Alla Rsa di via Veneto al lavoro un grande team D esidero ringraziare pubblicamente il direttore dottor Alessandro Menapace, il coordinatore sanitario dottor Francesco Ferrari, Donatella Montibeller, gli infermieri, i fisioterapisti, gli animatori, tutto il personale addetto ai vari servizi, i volontari della Unità operativa Rsa di via Veneto per l'accoglienza, la cura, l'affetto che hanno dimostrato alla mia mamma. Rosa Groppo nata nel 1904. Una grande squadra come questa che opera unita, con generosità, con disponibilità, con professionalità ma soprattutto col cuore, è un tesoro prezioso per la comunità da non disperdere. Un sentito ringraziamento a Daniela Lavagna, Maria Stamenic e Patrizia Fronza che la notte del 10 febbraio hanno assistito la mia mamma e sostenuto me e i miei figli donandoci serenità. Un grazie a don Piergiorgio Piechele, Rita Genettin, Carla Chiesa anche a nome dei miei figli: Lucia, Pietro, Paola, Carlo Aiello. Elvina Scottà - Cognola Un successo la mostra Grazie a chi ci ha aiutato L ' associazione Agalaia Lyric Ensemble ringrazia per la continua e ricercata attenzione rivolta alla nostra mostra, ma anche a tutte quelle manifestazioni culturali organizzate in questa splendida Provincia. A conclusione della mostra che si è svolta dal 9 al 23 febbraio 2008, presso le cantine di Torri Mirana a Trento con un totale di quasi 800 presenze, è doveroso da parte nostra esprimere un ringraziamento a tutti gli enti, sponsor, organi d'informazione che ci hanno permesso la realizzazione di tale evento, attraverso un comunicato che espliciti anche alcune informazioni. La mostra fotografica dedicata agli artisti dell'opera lirica, si è svolta dal 9 al 23 febbraio 2008 con un totale di quasi 800 presenze -Durante la mostra, oltre al concerto di apertura, l'Aglaia ha organizzato altri tre momenti musicali dedicati alla musica da camera e napoletana con Daniela Sannicolò (soprano), Paola Fumana (soprano), Guido Trebo (baritono) accompagnati al pianoforte da Roberto Corradi. Sabato 23 febbraio la mostra si è conclusa con un piccolo rinfresco e brindisi finale. Si ringrazia il Comune di Trento, in special modo l'Assessore Lucia Maestri, il Consiglio Regionale, gli sponsor, gli organi d'informazione locali e tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione e la promozione di questo progetto. Sul libro firme si leggono molti pensieri e frasi emozionanti scritte da appassionati trentini ma anche da persone di Milano,Venezia, Brescia, Torino,Genova, Modena, Padova e Vienna. Tra le presenze spiccano i nomi di cantanti, musicisti, poeti del Panorama Trentino. Gradita la visita del Presidente Dellai e tanti altri Politici. Ora l'Aglaia sta valutando le varie proposte di collaborazione con enti e teatri per l'allestimento della mostra Agalaia Lyric Ensemble Le incertezze del Patt, la certezza della "carega" D ovrebbe essersi svolta l'altro giorno a Lavis una riunione tra gli esponenti del Patt della zona. Tema del discutere - riportava la stampa - con chi schierarsi alle prossime elezioni politiche. Immagino che per un partito alleato in un comune con la destra, in un altro con la sinistra, in un'amministrazione ancora con la destra e in un'altra giunta di nuovo con la sinistra, questa scelta sia un poco imbarazzante. O forse niente affatto, perché per questi professionisti della "carega" la coerenza è parola che non esiste, come ben dimostra quel solandro che per mantenersi il posto a Roma non esita a saltare sull'altro carro. Carlo Devigili La stazione non è più un bel biglietto da visita L a provincia di Trento e le Ferrovie dello Stato dovrebbero vergognarsi per la scarsa cura in cui si investe sull'accoglienza del turismo e dei viaggiatori. In particolare, la Provincia di Trento che si ritiene all'avanguardia per quanto riguarda il turismo,non fa nulla per i loro ospiti. Infatti nella stazione ferroviaria di Trento non c'è la possibilità per i turisti che sono in transito o in attesa, anche per alcune ore, di depositare i bagagli. Infatti, da parecchi anni il deposito bagagli è chiuso, l'intervento della Provincia permetterebbe ai turisti di visitare la città e sarebbe occasione della Provincia stessa di essere pubblicizzata. Invece i turisti che vi sostano, giustamente reclamano e indirizzano contro i residenti e quindi anche contro la città di Trento i loro disappunti per la scarsa organizzazione. Si rimane in attesa di una risposta. Sergio Pallaoro Ferrara dimentica gli uomini in carne e ossa D urante la trasmissione "Otto e mezzo" del 14 febbraio 2007, dedicata alla questione dei Pacs, di fronte ad un interlocutore che gli ricordava che, nelle questioni di bioetica, alla fin fine ci si trova sempre di fronte ad esseri umani in carne e ossa, le cui esistenze e i cui travagli sono difficilmente comprimibili in regole ferree e definitive, Giuliano Ferrara lo interrompeva in maniera concitata e scomposta, sostenendo che degli esseri umani si parla "di pomeriggio, nella Vita in diretta, nelle trasmissioni popolari: qui si parla di idee, non di esseri umani in carne e ossa". Io, molto sommessamente, credo che l'intera spiegazione - psicologica, ben prima che politica - della crociata ferrariana sull'aborto stia qui, in questa piccola, involontaria ma dirompente rivelazione: Ferrara e i suoi seguaci vogliono difendere i valori, gli ideali e i principi, senza curarsi delle vicende umane di cui costituiscono la carne e il sangue e che spesso, quelle idee supreme, ignorano e schiacciano. È ovvio (anzi, dirlo è fin troppo facile) che si è contro l'aborto, così come non si può che essere contrari all'eutanasia: purtroppo, però, esistono tanti aborti e tante eutanasie quante sono le persone della cui vita e della cui morte si ha a che fare. Usare le maiuscole significa, allora, solo chiudere gli occhi di fronte all'irriducibile complessità della vita e evitare di fare i conti con le mille minuscole di cui è fatta l'esistenza, con i tanti casi - unici e irripetibili - che dalla legge chiedono, se non approvazione, almeno comprensione, e pietà, e silenzio. Difensori della vita, si definiscono i fautori della moratoria: come se dall'altra parte ci fossero i sostenitori della morte. Si vantano di non aver abortito e di avere messo al mondo comunque dei bambini, non importa se condannati alla morte dopo sofferenze atroci; si vantano di aver amato quella vita morente e di aver fatto la volontà di Dio, come se il loro sedicente amore e la presunta volontà di Dio giustificassero tutta la sofferenza di un figlio e la loro ostinazione a rimanere attaccati a quella piccola vita di dolore e di angoscia (che è comunque vita di un altro, non loro). Può essere: chi lo sa, quale sia la volontà di Dio? Ma, allo stesso tempo: chi le conosce davvero le sofferenze infinite che può provare bambino muto e incapace di esprimersi, messo al mondo solo per dimostrare la propria coerenza con l'asettica immutabilità degli ideali? Chi autorizza a uccidere un feto, chiede Ferrara? E chi autorizza a far continuare una vita silenziosa, incosciente e dolorosa, una vita che potrebbe essere un lungo grido muto e ignorato, si potrebbe ribattere? Forse che l'amore ha un solo modo di esprimersi, quello di tutelare la vita biologica? Non è forse amore anche quello che, di fronte al dolore insensato e crudele, decide di porvi fine? Sul Foglio si può leggere una bellissima, nonostante le intenzioni del giornalista, intervista al dottor Eduard Verhagen, autore del protocollo di Groningen, che in Olanda disciplina l'eutanasia dei bambini. Dottor Morte, lo chiamano i difensori della vita, che agitano con leggerezza tanto incosciente quanto vigliacca gli spettri dell'eugenetica e del nazismo. Certo, è facile inorridire di fronte ad un medico che fa morire dei bambini incurabili: tanto più facile quanto meno ci s'interessa agli esseri umani in carne e ossa e quanto più ci si preoccupa, come fa Ferrara, solo delle idee, che non soffrono, non sanguinano, non sudano, non puzzano di fatica, di paura e di estenuazione. Peccato che non con le idee, abbia a che fare il dottor Verhagen, ma con i bambini ammalati. Michele Lucianer - Aldeno Veltroni nasconde Prodi ma il trucco non funziona S ette punti, sette missioni da proporre agli italiani per ricominciare un lavoro interrotto nel 2006, ma questa volta con un approccio diverso: intanto con un partito nuovo e coeso,con il Popolo della Libertà . E poi con la consapevolezza che l'Italia non ha bisogno di ricette miracolistiche o di trucchi stupefacenti; o, peggio ancora, di seduzioni favolistiche miscelate a quella mielosa pietanza, essenza del veltronismo, secondo la quale i problemi si risolvono evocando le speranze piuttosto che affrontando la realtà. Pressione fiscale al di sotto del 40%, detassazione degli straordinari e delle tredicesime, abolizione dell'Ici prima casa, un piano per aiutare i giovani ad acquistare la prima casa, rilancio delle opere pubbliche con il completamento di quelle tante infrastrutture che erano state bloccate dal governo Prodi. Federalismo, sviluppo del Sud, sicurezza per tutti i cittadini, regolamentazione dei flussi migratori, più qualità nella sanità pubblica, incentivi alle imprese. Pochi concetti, ma concreti. Il tutto coniugato con una attenzione particolare al tessuto sociale, culturale e religioso dell'Italia. Ma è nella sua assoluta semplicità e nella sua realistica concretezza che il programma del Popolo della Libertà si distingue. Lo stesso Berlusconi lo ripete ormai dall'inizio di questa lunga campagna verso il voto del 13 aprile: nessuno ha la bacchetta magica per cambiare radicalmente in poco tempo le sorti dell'Italia. "Noi - ha affermato Berlusconi - proponiamo agli italiani poche cose ma realizzabili, senza inganni e senza trucchi". Il Partito Democratico per tentare di nascondere la fallimentare stagione dell'Unione e per darsi una riverniciatura di nuovo sta copiando a mani basse dal programma del PdL. Per quanto si sforzi di occultare Prodi ed il suo disastroso governo, il trucchetto non funziona. Mario Basile - Trento Assistita dopo lo scontro: grazie per l'aiuto V orrei approfittare del vostro giornale per ringraziare tutte le persone che domenica 24 febbraio verso le 14.30 sulla statale della Valsugana si sono fermati a prestarmi soccorso dopo che ho avuto un incidente. In particolare vorrei ringraziare la signora della Croce Bianca che mi ha tenuto compagnia fino all'arrivo dell'ambulanza, il medico che subito ha controllato se stavo bene e la signora che mi ha permesso di fare una telefonata. Ringrazio anche il personale sanitario che mi ha prestato le prime cure. Marianna Tomasi Portafoglio smarrito, restituito da un immigrato P er motivi di lavoro mi sono fermato tre giorni a Trento. Nella sera di giovedì 27, dopo cena, mi sono accorto di aver smarrito il portafogli. Me lo ha riconsegnato, integro di tutto il suo contenuto, un giovane di origine extracomunitarie. Mi ha esortato a controllare che ci fosse tutto quanto avrebbe dovuto esserci e - alla mia offerta di una ricompensa - ha rifiutato, dicendo che era già contento che avessi potuto ritrovare "tutte le mie cose". Mi farebbe piacere se l'Adige potesse pubblicare queste due righe: di fronte alle cronache sempre più frustranti che ci capita di leggere, un episodio che dimostra il piacere dell'onestà può essere una boccata di ossigeno ed un esempio per tutti. Da parte mia, voglio solo ringraziare pubblicamente il signor Imran per il suo gesto. Marco Ferretti - Livorno 03/03/2008.

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Pd Pdl COSTI Detassazione straordinari 2 miliardi Detassazione tredicesime e quattordicesima 7,9 miliardi Abolizione Irap, prima su costo lavoro e perdite poi totale 20-33 miliardi (sezione: Province)

( da "Sole 24 Ore, Il" del 03-03-2008)

Argomenti: Province

Il Sole-24 Ore sezione: IN PRIMO PIANO data: 2008-03-02 - pag: 5 autore: Pd Pdl COSTI Detassazione straordinari 2 miliardi Detassazione tredicesime e quattordicesima 7,9 miliardi Abolizione Irap, prima su costo lavoro e perdite poi totale 20-33 miliardi Riduzione Iva turismo (in caso di riduzione del 50%) 9 miliardi Riforma ammortizzatori 500 milioni Eliminazione Ici 2 miliardi Introduzione quoziente familiare 8-10 miliardi Abolizione tassa successioni e donazioni 250-300 milioni Iva per cassa una tantum 20 miliardi Bonus locazioni 3 miliardi Detassazione investimenti in riscaldamento e difesa termica e creazione posti auto Fondi di garanzia per i mutui Bonus bebè su circa 500mila nascite Riduzione Iva su latte e alimenti per infanzia Libri gratis ai poveri Aumento pensioni basse Crediti d'imposta per chi assume giovani Garanzie pubbliche su prestito d'onore Più risorse per la sicurezza Incentivi per video impianti Nuovi cpt Aumento risorse giustizia Sanità incentivi al rinnovamento tecnologico Incentivi a raccolta differenziata Incentivi a energie alternative TOTALE 72,65-87,7 miliardi COPERTURA Liquidazione società pubbliche non essenziali Digitalizzazione Pa (eliminazione della carta) Misure anti evasione con la compartecipazione dei comuni 3 miliardi Piano di valorizzazione patrimonio pubblico e piano Iacp: 700 miliardi di attivo patrimoniale dello Stato (azioni, aziende, immobili, crediti) da cedere sul mercato. Un punto di Pil di minore spesa, un punto di Pil di crescita 30 miliardi Abolizione province inutili (costi gestione) 35 milioni TOTALE 33,35 miliardi Berlusconi: straordinari senza tasse.

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Elezioni, primarie del Pdl: migliaia di persone nei gazebo (sezione: Province)

( da "RomagnaOggi.it" del 03-03-2008)

Argomenti: Province

Sei in news/Prima pagina, data 03.03.2008, orario 09:02. Elezioni, primarie del Pdl: migliaia di persone nei gazebo Anche nella provincia di Forlì-Cesena s'è registrato un successo di partecipazione popolare alla manifestazione dell'1 e il 2 di marzo dei gazebo in piazza, con i simpatizzanti del centrodestra chiamati ad esprimersi sulle priorità del programma del Popolo della libertà presentato dal leader Silvio Berlusconi. Oltre 8mila i questionari raccolti in provincia, da cui è emerso in modo netto il tema della sicurezza come quello che più sta a cuore agli elettori del Cavaliere. “Complessivamente, a Forlì, Cesena, Savignano, San Mauro, Bagno di Romagna, Meldola, Modigliana, Castrocaro, Gambettola ed anche in altre località sono stati sottoscritti 8.000 moduli - spiega Antonio Nervegna, coordinatore provinciale di Forza Italia -. Nonostante il maltempo della prima giornata siamo riusciti a creare le condizioni di una grande manifestazione democratica e di consultazione popolare, a definitiva dimostrazione che Forza Italia è un partito ben radicato nel territorio ed un'elevata capacità organizzativa e che in questa fase fornisce il massimo impegno nella costruzione politica e i sostegno alla lista del popolo della libertà”. La consultazione si è svolta fornendo ai cittadini tre schede. Su ciascuna di esse erano elencati i cinque punti esemplificativi del programma relativamente alle tematiche di sicurezza, famiglia e sviluppo. I simpatizzanti dovevano indicare, riferendosi a una scala da 1 a 5, quale proposta ritenevano prioritaria rispetto alle altre. “Migliaia di cittadini , a Forlì e Cesena e nelle principali città del comprensorio, hanno aderito all'invito di indicare quale dei punti previsti dal nostro programma su tre grandi temi, famiglia, sicurezza e tassazione dovranno essere realizzati in caso di vittoria nei primi 100 giorni di governo per metterci al passo con l'Europa e rilanciare il Paese messo in ginocchio dal Governo Prodi – spiega Nervegna - . E da una prima rilevazione possiamo già affermare che le priorità indicate dei cittadini della nostra provincia sono: il tema della sicurezza e la lotta all'immigrazione clandestina, l'abolizione dell'Ici sulla prima casa, la rivalutazione delle pensioni, le misure per abbattere il carovita, e la riduzione delle tasse e dell'Iva per i lavoratori”. Mercoledì prossimo si svolgerà un vertice organizzativo tra le forze che compongono il Pdl alla presenza di Silvio Berlusconi, di Gianfranco Fini e degli altri leader per dar seguito alla volontà popolare. “Queste primarie sulla priorità del programma traducono in realtà un impegno che il presidente Berlusconi aveva indicato come fondamentale per il nostro nuovo movimento politico: il coinvolgimento costante dei cittadini nelle scelte della politica. Credo che questo sia un fatto positivo, che il Popolo della Libertà svilupperà sempre di più e non solo durante la campagna elettorale”: conclude Antonio Nervegna .

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Pdl, trentamila schede (sezione: Province)

( da "Libertà" del 03-03-2008)

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Quotidiano partner di Gruppo Espresso LIBERTA' di lunedì 3 marzo 2008 > Piacenza e Provincia Pdl, trentamila schede per il programma di governo (mir) Oltre undicimila persone ai banchetti per più di trentamila schede raccolte. I vertici locali del Popolo della libertà commentano in maniera entusiasta il risultato dell'iniziativa che li ha visti protagonisti in città e in provincia nel fine settimana che si è appena concluso. Attraverso una cinquantina di gazebo, gli esponenti di Forza Italia, Alleanza nazionale e degli altri partiti che formano la neonata lista unica di centrodestra hanno chiesto ai cittadini interessati di indicare le priorità programmatiche, soprattutto in tema di sicurezza, famiglia e sviluppo-lavoro. Oltre all'abolizione dell'Ici e al controllo dell'immigrazione regolare, i piacentini hanno rivolto particolarmente l'attenzione verso l'abolizione della tassa di successione e la fine del sistema agevolato di tassazione per le cooperative. "Se il buongiorno si vede dal mattino - commenta il parlamentare di An Tommaso Foti - nella nostra provincia stracceremo il Partito democratico: bastava vedere l'entusiasmo con cui le persone hanno "preso d'assalto" i banchetti, non per una semplice firma "al volo" contro Prodi, ma per compilare i questionari che avevamo preparato e che richiedevano un certo impegno di tempo. La gente ci ha dimostrato di avere grande voglia di partecipare al nostro progetto per rilanciare il Paese, più di trentamila schede riempite da undicimila persone ne sono un eloquente esempio pratico". Le risposte saranno analizzate e poi inviate a Roma assieme a quelle di tutte le altre province italiane. [.

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Elezioni, Confindustria chiede pressione fiscale al 42% in 2010 (sezione: Province)

( da "Websim" del 03-03-2008)

Argomenti: Province

NOTIZIE FLASH 03 Marzo 08 ora 14:25 Elezioni, Confindustria chiede pressione fiscale al 42% in 2010 MILANO, 3 marzo (Reuters) - Confindustria chiede di ridurre la pressione fiscale complessiva al 42% nel 2010 dal 43,3% dell'anno scorso. E' una delle proposte del documento "La crescita economica. Vero bene comune" elaborato dall'associazione degli industriali e presentato dal presidente Luca Cordero di Montezemolo, insieme ai vice Alberto Bombassei e Gianfelice Rocca, in Assolombarda. Premettendo che "la vera priorità che il Paese deve assumere è la crescita economica", il documento aggiunge che "bisogna saper dire la verità agli italiani, per quanto amara e spiacevole, anche durante la campagna elettorale". Tra i punti ribaditi, l'auspicio di ridurre la spesa pubblica corrente, un "Moloch (che)...tolti gli interessi, assorbe il 39,6% del Pil" e la necessità di "ripensare l'orario di lavoro e la durata della vita lavorativa". Azioni, ha detto Monmtezemolo che "non sono né di destra né di sinistra". Il primo dei dieci ambiti chiave dove Confindustria suggerisce di intervenire è la governabilità, la riforma dello Stato. Per questo punto, così come per le tematiche dell'istruzione e della ricerca, Montezemolo e Rocca hanno sostenuto che dovrebbero "restare fuori dalla competizione elettorale", essere oggetto di "accordi di lungo termine". In tema di riforma dello Stato, l'associazione degli industriali chiede "correzioni e integrazioni alla seconda parte della Costituzione, superamento del bicameralismo perfetto, più poteri al premier, una nuova legge elettorale, vero federalismo fiscale, abolizione progressiva delle Province, una vera sussidiarietà". Il secondo punto è il risanamento dei conti pubblici, con obiettivi precisi: "Anticipare al 2010 l'obiettivo di pareggio del bilancio pubblico e quello di riduzione del debito pubblico sotto il 100% del Pil, portare nel 2010 l'avanzo primario al 5% del Pil e al 3,5% del Pil la spesa pubblica per investimenti, ridurre al 37% del Pil la spesa corrente primaria". Il terzo ambito trattato dal decalogo di Confindustria è la riduzione delle imposte, rispetto alla quale viene proposto di "ridurre l'Ires di 3,5 punti per portarla in cinque anni al 24%, eliminare progressivamente il costo del lavoro dalla base imponibile Irap, eliminare le addizionali regionali Irap, diminuire gradualmente la pressione fiscale, portandola al 42% nel 2010, ridurre di cinque punti il cuneo fiscale e contributivo". Il quarto punto (lavoro, contratti, salari, produttività) è stato illustrato da Bombassei, che si è soffermato sul tema della sicurezza sul lavoro, sostenendo che "vanno unificati e focalizzati, soprattutto su attività di prevenzione, i vari enti che, a diverso titolo, se ne occupano". Il quinto è punto è la semplificazione burocratica, mentre il sesto, energia e ambiente, ha visto Montezemolo sottolineare "l'abnorme dipendenza dell'Italia dal petrolio", sostenendo che "con il greggio sopra i 90 dollari il barile, la crescita del Paese sarà vicina allo zero". Il documento, inoltre, chiede di "puntare sul nucleare di nuova generazione". Nel settimo ambito, le infrastrutture, è contenuto un elenco delle opere prioritarie, fra cui Torino-Lione, Pedemontana e Brebemi. C'è anche un riferimento a Malpensa: "La ricerca di una soluzione deve tener conto delle esigenze di alcune fra le più importanti regioni economiche del Paese". L'ottavo e il novo punto (istruzione e università, ricerca e innovazione) sono stati illustrati da Rocca. Fra gli obiettivi, "portare al 2% del Pil gli investimenti in ricerca entro il 2011". L'ultimo punto è riservato al Mezzogiorno, con la richiesta di "sostenere la lotta ai racket". ((Reuters messaging: massimo.gaia.reuters.com@reuters.net, +39 02 66129709, massimo.gaia@reuters.com)).

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"Ok al calo delle tasse ma partendo dai salari non dal cuneo fiscale" (sezione: Province)

( da "Stampa, La" del 04-03-2008)

Argomenti: Province

Enrico Morando (Pd) "Ok al calo delle tasse ma partendo dai salari non dal cuneo fiscale" [FIRMA]ALESSANDRO BARBERA Senatore Morando, lei è l'estensore del programma del Partito Democratico. Che ne pensa del decalogo di Confindustria? "Benché il nostro lavoro sia più completo, sulla necessità di ridurre la spesa corrente primaria diciamo le stesse cose. La nostra "prima azione" prevede di ridurla di due punti e mezzo di pil entro quattro anni: solo così potremo finanziare il taglio delle tasse e le infrastrutture". Anche il Pdl dice di voler ridurre la spesa. A parole nessuno è contrario... "Loro parlano genericamente di spesa, perché pensano ad un'operazione di cessione del patrimonio, non di spesa primaria. Ad incidere nella carne della spesa improduttiva non ci pensano proprio: An è contraria". Altri punti di contatto? "Confindustria dice che dalla lotta all'evasione possono arrivare altre risorse per il fisco. Diciamo le stesse cose anche per quanto riguarda le riforme: una sola Camera per legiferare, Senato federale, abolizione delle Province nelle aree metropolitane". Allora ha ragione la Sinistra arcobaleno: andate a braccetto con Confindustria. E' così? "No, perché ad esempio sulle tasse abbiamo priorità diverse. Loro privilegiano un ulteriore intervento sul cuneo fiscale: e sottolineo ulteriore, visto che noi - e non Berlusconi - abbiamo tagliato l'Irap. Per noi prioritario è l'intervento sui salari e i redditi più bassi: detrazioni per il lavoro dipendente e taglio di un punto all'anno di Irpef a partire dal 2009". Confindustria chiede il ritorno al nucleare. Voi? "Sì alla cooperazione internazionale sulla ricerca nella quarta generazione nucleare, ma l'immediato ritorno alle centrali in Italia per noi è prematuro".

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SONO dieci i punti che la direzione nazionale della Confesercenti ha individuato pe (sezione: Province)

( da "Nazione, La (Grosseto)" del 04-03-2008)

Argomenti: Province

SONO dieci i punti che la direzione nazionale della Confesercenti ha individuato "per fa crescere l'Italia di domani". Fra questi c'è la lotta agli sprechi con "l'abolizione delle Province, la riduzione delle Comunità montane, la privatizzazione delle aziende municipalizzate", inoltre si chiedono "più incentivi per le fonti rinnovabili e meno accise sui carburanti" nonché "un fisco che premi chi investe in innovazioni e tecnologie. E poi meno burocrazia ("Entro tre anni solo documenti telematici") e la previsione "di incentivi per la costruzione di centri commerciali naturali". - -->.

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La ricettadegliindustriali (sezione: Province)

( da "Secolo XIX, Il" del 04-03-2008)

Argomenti: Province

Le richieste di montezemolo ai partiti: tra le priorità anche il terzo valico valerio venturi MILANO. Riformare il sistema-paese per far ripartire l'Italia: lo chiede Confindustria ai protagonisti dello scontro politico. Il presidente Luca di Montezemolo si rivolge a tutti per ottenere un "sì" pre-elettorale al suo programma, definito di "rinascita" e trasversale. Certe azioni necessarie "non hanno colore politico; senza colorazione politica è il traguardo della crescita economica: il vero bene comune perché crea ricchezza per tutti". Dunque né con il Pdl né con il Pd, ma via libera alla scelta dei singoli di candidarsi, come Colaninno e Calearo (con il Pd), in attesa che imprenditori si candidino anche per il centrodestra. Da troppo tempo la Penisola va al rallentatore. Le potenzialità ci sono, ma è bene riformare regole e mentalità. erve senso della responsabilità e sacrificio: " sono necessarie opere impopolari. Veniamo da anni di non scelte (ad esempio sul Terzo valico ferroviario, che Montezemolo mette tra le priorità, ndr)- . Ognuno deve fare la sua parte". Le sfide internazionali impongono un cambio di passo: condizionano la "dipendenza dal petrolio", la presenza di "sacche di inefficienza e parassitismo", la "spesa pubblica, autentico Moloch al quale sacrifichiamo crescita e risanamento. Le imprese italiane hanno fatto e continueranno a fare la loro parte". Ma il "grosso" lo deve fare lo Stato, al quale si chiede l'adeguamento al ritmo della locomotiva-Europa. Il programma di Milano è articolato in dieci punti. Gli industriali chiedono correzioni alla Costituzione, il superamento del bicameralismo, poteri al premier, una nuova legge elettorale, federalismo fiscale, l'abolizione dell Provincie, privatizzazioni e liberalizzazioni. "Il pubblico assicuri solo le attività che i privati non possono fare". Prioritario il risanamento dei conti pubblici: si può ottenere tirando la cinghia, anticipando obiettivi importanti e continuando la lotta all'evasione e i tagli alla spesa pubblica. Il terzo paragrafo è tutto per i progetti di riduzione delle imposte: Ires, Irap, cuneo fiscale. "Il potere d'acquisto dei cittadini deve crescere. La detassazione può dare ossigeno; ma servono investimenti e flessibilità: nuovi equilibri in un'organizzazione del lavoro più moderna e flessibile". La semplificazione della burocrazia può favorire risparmio, ma occorre occuparsi anche di ambiente e energia: per questo Confindustria apre al nucleare pulito. Da restaurare pure il sistema scolastico e la ricerca. Parole d'ordine: meritocrazia, modernità e efficienza. Quindi il Sud, che soffre in misura amplificata delle cause nazionali della mancata crescita. L'obiettivo deve essere quello di portarlo vicino ai valori del Nord. 04/03/2008.

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Imprenditori candidati Plauso di Montezemolo (sezione: Province)

( da "Arena, L'" del 04-03-2008)

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VERSO LE ELEZIONI. Dieci proposte degli industriali al futuro governo: "La priorità dell'Italia è la crescita economica" Imprenditori candidati Plauso di Montezemolo MILANO Dieci proposte "senza colore politico", corredate di cifre, date e percentuali in nome della concretezza, della governabilità e della crescita. Luca Cordero di Montezemolo, presidente di Confindustria, attento a non dare indicazioni di voto, ha presentato a Milano, nella sede di Assolombarda, il decalogo per il futuro governo. "Questo è il nostro modo di stare in politica, fuori dai partiti" ha puntualizzato, benedicendo le candidature di Matteo Colaninno e Massimo Calearo ("Sono scelte personali") e augurandosi che anche nel Pdl "vadano in Parlamento persone che rappresentano la cultura dell'impresa". Per Montezemolo, che ha offerto disponibilità di idee e soluzioni ("Finita la campagna elettorale serviranno muscoli, determinazione e senso dello Stato"), "Da destra, da sinistra e dal centro ci sono temi comuni e proposte interessanti", poi ha illustrato le proposte di Confindustria. Priorità alla crescita economica come "vero bene comune" Al primo punto, le riforme istituzionali (nuova legge elettorale, federalismo fiscale tra tutte) per uno Stato più snello (abolizione delle province), liberalizzazioni e privatizzazioni dei servizi pubblici locali. Altro accento è sul risanamento dei conti pubblici. Confindustria pone al 2010 il traguardo di pareggio del bilancio, la riduzione del debito sotto il 100 per cento del Pil e l'avanzo primario al 5 per cento del Pil con "drastici e impopolari tagli strutturali alla spesa pubblica". Dai risparmi arriverebbero i 30 miliardi che mancano per azzerare il rapporto deficit-Pil. Ed è sul fisco che, per l'associazione, si deve fare battaglia. Nella stesura del piano di rilancio del Paese, Montezemolo ha puntato sulla riduzione delle imposte (Ires al 3,5 per cento) proponendo la cancellazione delle addizionali regionali Irap, una diminuzione della pressione fiscale al 42 per cento nel 2010 (ora è al 43,3) e una lotta all'evasione ("pagare tutti per pagare meno"). Nel decalogo di Confindustria ampio spazio è dedicato a lavoro, decontribuzione, detassazione dei premi di risultato e degli straordinari; alla semplificazione dell'apparto burocratico; al nucleare di nuova generazione con la costruzione, nell'attesa, di rigassificatori; a opere prioritarie in materia di infrastrutture come la Tav, la Torino-Lione, ferrovie e autostrade del Sud. Sul Mezzogiorno Montezemolo ha "dedicato" uno dei 10 punti per sostenere la lotta al racket e dare operatività immediata ai crediti di imposta e ai bonus occupazione oltre ad insistere per ridurre a 6 mesi le procedure dei contratti di programma e localizzazione. Nel decalogo gli industriali non hanno tralasciato l'impegno per ricerca e innovazione (tra le proposte, portare al 2 per cento del Pil gli investimenti entro il 2011) oltre a dare una svolta all'istruzione introducendo nelle scuole e nelle università metodi di meritocrazia tra gli insegnanti.

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I dieci punti (sezione: Province)

( da "Corriere della Sera" del 04-03-2008)

Argomenti: Province

Corriere della Sera - NAZIONALE - sezione: Politica - data: 2008-03-04 num: - pag: 10 categoria: BREVI I dieci punti 1 Riforme e governo Nuova legge elettorale, che riduca i parlamentari. Abolizione delle Province.

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Montezemolo: Riforme coraggiose per un nuovo miracolo (sezione: Province)

( da "Tempo, Il" del 04-03-2008)

Argomenti: Province

Stampa Proposte Al primo punto ci sono le riforme per "dare governabilità al Paese". Anticipare al 2010 il pareggio di bilancio Montezemolo: "Riforme coraggiose per un nuovo miracolo" "Sono scelte personali ma positive, anzi mi auguro che ci siano anche molti imprenditori candidati nel Pdl e altri partiti vicini alla cultura di impresa". Così il presidente della Confindustria Montezemolo ha commentato la decisione di Matteo Colaninno e di Masssimo Calearo di candidarsi. L'occasione è stata la presentazione del decalogo della Confindustria con le priorità per il prossimo governo. Al primo punto gli industriali pongono la governabilità. Senza una riforma elettorale sarà difficile, per chiunque, poter governare il nostro Paese. Le proposte, ha detto Montezemolo, "non hanno colore politico, non sono nè di destra nè di sinistra. Questo è il nostro modo di stare in politica, fuori dai partiti". Fra le proposte al primo punto del decalogo, vi è la correzione e l'integrazione alla seconda parte della Costituzione, il superamento del bicameralismo perfetto, il rapporto fiduciario monocamerale, più poteri al premier a cominciare dalla proposta e dalla revoca dei ministri, la sfiducia costruttiva, una nuova legge elettorale che consenta di scegliere chi mandare in Parlamento e riduca il numero di deputati e senatori, una riforma dello Stato che preveda un vero Federalismo fiscale, l'abolizione progressiva delle Province, meno regole, meno tasse e meno Stato in Economia, liberalizzazioni e privatizzazioni a livello nazionale e nei servizi pubblici locali, privatizzazione del patrimonio immobiliare degli enti locali. Montezemolo ha sottolineato come si debba "dire la verità agli italiani, per quanto amara e spiacevole, anche durante la campagna elettorale. Non si devono alimentare attese e false speranze che poi vengono delusi, quando, giunti al governo, si fa l'ovvia scoperta che la realtà è ben diversa dai sogni contenuti nelle promesse. La popolazione italiana è perfettamente in grado di capire e sa reagire in modo deciso e impegnarsi come ha dimostrato tante volte nel passato". Il Federalismo fiscale, sostiene la Confindustria, è indispensabile per trasferire la responsabilità delle decisioni il più vicino possibile ai bisogni dei cittadini e delle imprese. Il risanamento dei conti pubblici è il secondo punto del decalogo di Confindustria che chiede di anticipare al 2010 il pareggio del bilancio pubblico e la riduzione del debito pubblico, sotto il 100% del Pil, portare nel 2010 l'avanzo primario al 5% del Pil (dal 3,1% del 2007) e mantenerlo costante; elevare dal 2,5% al 3,5% del Pil la spesa pubblica per investimenti entro il 2010 e ridurre dal 39,6% al 37% del Pil entro il 2010, la spesa corrente primaria, risparmiando sulla spesa per il personale e sugli acquisti di beni e servizi. "Non è una passeggiata - ha commentato Montezemolo - ma il nuovo miracolo economico è possibile solo con impegno, sacrifici, riforme coraggiose. Senza decisivi, drastici e impopolari tagli strutturali alla spesa pubblica non sarà possibile rilanciare la crescita economica. Con i risparmi di spesa - ha aggiunto - vanno reperiti i 30 miliardi che mancano per azzerare il rapporto tra deficit e pil. Montezemolo poi chiede la riduzione delle imposte attraverso un taglio dell'Ires di 3,5 punti, l'eliminazione progressiva del costo del lavoro dalla base imponibile Irap, l'eliminazione delle addizionali regionali Irap, la diminuzione graduale della pressione fiscale.

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Sondaggi e liste, Berlusconi attacca (sezione: Province)

( da "Avvenire" del 04-03-2008)

Argomenti: Province

CRONACA 04-03-2008 Sondaggi e liste, Berlusconi attacca Il Cavaliere: i numeri del Pd sono falsi, altro che rimonta Nel partito democratico ci sono candidati spot usati solo per blandire la borghesia DA MILANO CINZIA ARENA P ensioni più ricche, abolizione dell'Ici, risanamento dei conti dello Stato e molto altro ancora. Silvio Berlusconi è pronto a tornare al governo e sta ultimando il nuovo contratto da presentare agli italiani sul modello di quello del 2001. Da Milano, dove ha incontrato il partito dei pensionati di Carlo Fatuzzo, che dopo una stagione con Prodi adesso è confluito nel Pdl, il cavaliere non ha risparmiato le critiche agli avversari del Pd, alle loro candidature di facciata e ai loro sondaggi 'cartastraccia'. "Dicono che è iniziata la rimonta, ma io dico che è iniziato l'utilizzo dei falsi sondaggi ha detto il leader del Pdl . Quelli delle aziende serie ci danno tutti in vantaggio del 10%". Critiche anche sulla scelta dei nomi inseriti nelle liste per disorientare gli elettori: dal professor Umberto Veronesi al prefetto Achille Serra all'ultimo acquisto Massimo Calearo, presidente di Federmeccanica, passando per Matteo Colannino e Pietro Ichino. "Nel Pd ci sono candidature spot tirate fuori per blandire la borghesia ha sottolineato Berlusconi assicurando che il Pdl non vi farà ricorso . Queste candidature per la sinistra sono come il bikini, lasciano scoperto molto ma coprono le parti essenziali che sono il 70% dei ministri, viceministri e sottosegretari che sono ancora al governo con Prodi". "Sotto sotto sono sempre gli stessi" ha aggiunto ribadendo che la presunta novità del partito di Veltroni è un'invenzione. Nel suo lungo discorso, davanti ad una platea di anziani che lo invitata a tornare al governo, Berlusconi non ha risparmiato gli ormai ex alleati tornando a definire inutile un voto ai partiti che giudica minori. "Quelli alla Destra e all'Udc e sono voti gettati via perché probabilmente non avranno neppure un parlamentare eletto alla Camera e al Senato". A rafforzare la base del Pdl invece, oltre all'accordo con i Pensionati ("con voi avremmo avuto seicentomila voti in più nel 2006" si è rammaricato Berlusconi), c'è anche quello consolidato ieri con la nuova Democrazia cristiana di Gianfranco Rotondi alla quale ha assicurato "pari dignità". Per quanto riguarda i provvedimenti da adottare una volta vinte le elezioni, Berlusconi ha rispolverato il dialetto milanese: "ci sarà un laurà de la madona ha detto per risollevare il paese dai danni economici e di immagine, legati alla questione rifiuti in Campania, provocati da Prodi. In cima alla lista l'abolizione dell'Ici, la detassazione degli straordinari e in seguito della 13esima, ma soprattuto una riorganizzazione della macchina dello Stato (che sta già pensando di affidare all'ex ministro Lucio Stanca) su base digitale al fine di contenere i costi e tagliare qualcosa come 20miliardi di euro. "Per i servizi ogni cittadino paga 4500 euro all'anno, in Germania 3000 euro e la qualità è superiore " ha detto il cavaliere. Particolare attenzione sarà riservata alle fasce più deboli, vale a dire gli anziani, con tre provvedimenti ad hoc: l'abolizione del cumulo delle pensioni per i coniugi, la possibilità di andare in pensione anticipata per chi assiste una persona non autosufficiente e l'istituzione di un delegato all'informazione per i pensionati nei Comuni e nelle Province. Allo studio inoltre una serie di accordi per rendere gratuiti in alcune fasce orarie, treni, mezzi pubblici, accessi ai musei e ai cinema. "Come ho fatto nel 2001 mi presenterò agli italiani per firmare un contratto ha assicurato . L'altra volta abbiamo rispettato il programma all'85%, l'altro 15% non l'abbiamo realizzato perché c'era l'Udc che diceva sempre no". Il leader del Pdl Silvio Berlusconi.

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Decreto milleproroghe 2007: rottamazione veicoli, missioni militari, giudici onorari (sezione: Province)

( da "AltaLex" del 04-03-2008)

Argomenti: Province

Decreto Legge , testo coordinato, 31.12.2007 n° 248 , G.U. 29.02.2008 Stampa Pubblicato in Gattezza Ufficiale 29 febbraio 2008, n. 47 il c.d. "Milleproroghe" (decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, coordinato con la legge 28 febbraio 2008, n. 31) con il quale vengono prorogati alcuni termini previsti da disposizioni legislative in materia di difesa, beni culturali e turismo, lavoro e previdenza, salute, università, giustizia, infrastrutture e trasporti, personale delle pubbliche amministrazioni, agricoltura, sviluppo economico, ambiente e interno. In particolare il provvedimento dispone la proroga dei seguenti termini: al 31 gennaio 2008 le autorizzazioni di spesa (per assicurazioni del personale e trasporti strategici) relative alle missioni internazionali in atto; di ulteriori sei mesi il termine concesso agli imprenditori turistici per consentire il completamento dei lavori già avviati in materia di prevenzione degli incendi; al 31 dicembre 2008 il periodo di riferimento per le spese sostenute da parte dei gestori di attività commerciali per l'eliminazione delle barriere architettoniche; fino alla scadenza dei Consigli di amministrazione il termine per la scadenza dei Presidenti e dei Consigli di indirizzo e vigilanza di INPS, INAIL, INPDAP, IPSEMA; al 31 dicembre 2008 il termine per l'adozione del decreto di aggiornamento delle tariffe massime delle prestazioni sanitarie; al 31 dicembre 2009 l'avvalimento, da parte del Ministero della salute, del personale medico assunto a tempo determinato; al 31 dicembre 2008 il termine per le industrie farmaceutiche titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali non soggetti a prescrizione medica ai fini della comunicazione del prezzo massimo di vendita; a tutto il 2010 l'autorizzazione di spesa per il funzionamento della Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia; al 30 giugno 2008 i giudici onorari ed i vice procuratori onorari nell'esercizio delle rispettive funzioni; al 1° luglio 2008 il termine per la decorrenza dei limiti posti ai neopatentati di categoria B (per il primo anno dal conseguimento della patente) circa la possibilità di condurre autoveicoli con un rapporto potenza/tara superiore a 50kw/t; settore agricoltura: al 31 dicembre 2008 il termine per la chiusura delle liquidazioni coatte amministrative dei consorzi agrari; al 31 dicembre 2008 il termine per l'esercizio dei compiti del Commissario straordinario per le emergenze zootecniche; al 31 dicembre 2008 il termine per l'operatività del Fondo per la meccanizzazione; entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge la ripresentazione delle domande per ottenere i benefici previsti dalla legge n. 237 del 1993 da parte dei soci di cooperative agricole in accertato stato di insolvenza; al 30 giugno 2008 il termine per il riordino delle partecipazioni societarie dell'agenzia nazionale per l'attuazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA; al 31 dicembre 2008 gli incentivi per la rottamazione di autoveicoli e per la sostituzione di automobili euro 0, euro 1, euro 2 immatricolate prima del 1° gennaio 1999, con altre di categoria euro 4 ed euro 5 con bassa emissione di CO2; al 31 dicembre 2008 l'agevolazione riconosciuta agli utilizzatori industriali, esclusi i termoelettrici, in virtù della quale viene ridotta del 40% l'accisa sul gas naturale per combustione per usi industriali; al 31 marzo 2008 il termine per l'approvazione dei modelli di dichiarazione delle imposte sui redditi e dell'IRAP relativi al periodo di imposta 2007. Il provvedimento infine abroga la tassa sui contratti di borsa, risalente al 1923, e prevede inoltre che gli assegni vitalizi previsti a favore dei cittadini deportati in campi di sterminio nazisti K.Z. non siano conteggiati ai fini della determinazione dei limiti di reddito stabiliti per il riconoscimento del diritto all'assegno sociale e alla pensione sociale. Tra le più importanti novità aggiunte in sede di conversione: rateizzazione dei debiti fiscali e contributivi (fino a 6 anni); autorizzazione di una spesa di 60 milioni di euro per l'emergenza rifiuti in Campania. (Altalex, 3 marzo 2008) TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 31 Dicembre 2007, n. 248 Testo del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302 del 31 dicembre 2007), coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31 (in questo stesso S.O., alla pag. 5) recante: "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria". (GU n. 51 del 29-2-2008 - Suppl. Ordinario n. 47) Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n, 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2008, si procedera' alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note. Capo I PROROGHE DI TERMINI Sezione I Difesa Articolo 1. (Proroga di autorizzazioni di spesa per le missioni internazionali) 1. È prorogato al 31 gennaio 2008 il termine per le autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, e al decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, in scadenza al 31 dicembre 2007. A tale scopo le Amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere una spesa mensile nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti iscritti in bilancio nell'esercizio 2007 e comunque entro il limite complessivo di 100 milioni di euro, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A questi fini, su richiesta delle citate amministrazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze dispone il necessario finanziamento, nell'ambito del programma "Missioni militari di pace". Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le relative variazioni di bilancio. Alle missioni di cui al presente comma si applica l'articolo 5 del decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270. 2. Allo scopo di consentire la necessaria flessibilità nell'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, missione "Difesa e sicurezza del territorio", il programma "Missioni militari di pace", nel quale confluiscono in apposito Fondo le autorizzazioni di spesa correlate alla prosecuzione delle missioni internazionali di pace. In relazione alle specifiche esigenze da finanziare, il Ministro della difesa, con propri decreti da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, è autorizzato a disporre le necessarie variazioni di bilancio sui pertinenti capitoli di spesa, a valere sulle autorizzazioni di spesa confluite nel predetto Fondo. Articolo 2. (Proroga di termini in materia di difesa) 1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, le parole: "al 2007" sono sostituite dalle seguenti: "al 2008". 2. All'articolo 31, comma 14, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, le parole: "Sino all'anno 2007" sono sostituite dalle seguenti: "Sino all'anno 2016". 3. All'articolo 60-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: "fino all'anno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno 2015". 3-bis. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, le parole: "10 anni" sono sostituite dalle seguenti: "11 anni". 3-ter. Dall'attuazione del comma 3-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 4. Le unità produttive e industriali di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gestite unitariamente dall'Agenzia Industrie Difesa anche mediante la costituzione di società di servizi nell'ambito delle disponibilità esistenti, sono soggette a chiusura qualora, entro il 31 dicembre 2009, non abbiano raggiunto la capacità di operare secondo criteri di economica gestione. 4-bis. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 51, comma 2, lettera a), la parola: "2010" è sostituita dalla seguente: "2015"; b) all'articolo 52, comma 5, lettera a), la parola: "2010" è sostituita dalla seguente: "2015"; c) all'articolo 53, comma 2, la parola: "2008" è sostituita dalla seguente: "2012"; d) alla nota [5] dell'allegata Tabella 1, la parola: "2011" è sostituita dalla seguente: "2015". Sezione II Beni culturali e turismo Articolo 3. (Proroga dei termini in materia di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere) 1. Il termine stabilito dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, è prorogato al 30 giugno 2008. 2. La proroga del termine di cui al comma 1 si applica alle strutture ricettive per le quali sia stato presentato, entro il 30 giugno 2005, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformità previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. 2-bis. Per le strutture che in occasione di rinnovo del certificato di prevenzione incendi abbiano avuto ulteriori prescrizioni che comportano per la loro realizzazione una spesa superiore a 100.000 euro, il termine per effettuare l'adeguamento è fissato al 30 giugno 2009. Articolo 4. (Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico) 1. All'articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "entro il 31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2008". Articolo 5. (Proroga termini in materia di beni e attività culturali e disposizioni in materia di diritto d'autore) 1. I termini di durata degli organi di cui agli articoli 12, comma 5, e 21, comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273, sono prorogati fino al 31 dicembre 2008. 1-bis. I consiglieri di amministrazione delle fondazioni di diritto privato disciplinate dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere riconfermati, al termine del loro mandato, per una sola volta e senza soluzione di continuità. 2. All'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le parole: "entro il 28 febbraio 2008" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile 2008". 2-bis. Il termine per l'eventuale trasformazione in soggetto di diritto privato dell'Unione accademica nazionale, di cui al numero 5 dell'allegato A annesso alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato al 31 dicembre 2008. 2-ter. Al comma 1 dell'articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i sistemi di videoregistrazione da remoto il compenso di cui al presente comma è dovuto dal soggetto che presta il servizio ed è commisurato alla remunerazione ottenuta per la prestazione del servizio stesso". 2-quater. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo le parole: "è determinato" sono inserite le seguenti: ", nel rispetto della normativa comunitaria e comunque tenendo conto dei diritti di riproduzione," e dopo le parole: "e le attività culturali," sono inserite le seguenti: "da adottare entro il 31 dicembre 2008". Sezione III Lavoro e previdenza Articolo 6. (Proroghe in materia previdenziale) 1. In attesa dell'intervento di razionalizzazione del sistema degli enti pubblici previdenziali e assicurativi previsto dal Protocollo su "Previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili" del 23 luglio 2007 e dai relativi provvedimenti attuativi e della presentazione, a tale fine, da parte del Governo, di un Piano industriale, il termine di scadenza dei Presidenti e dei Consigli di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) è prorogato fino alla scadenza dei Consigli di amministrazione dei rispettivi Istituti. 2-bis. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, nei confronti del prestatore di lavoro nelle condizioni previste dall'articolo 4, comma 2, della legge 11 maggio 1990, n. 108, è comunque prorogata fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia spettante al prestatore medesimo. Articolo 6-bis. (Proroghe in materia di ammortizzatori sociali) 1. Al comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: "Per gli anni 2004-2007" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2004-2009" e le parole: ", nel limite massimo di 350 unità" sono soppresse; b) al secondo periodo, le parole: "e per la durata di 48 mesi" sono sostituite dalle seguenti: ", per la durata di 66 mesi dalla data di decorrenza del licenziamento e nel limite di 400 unità, calcolato come media del periodo". 2. Al comma 8 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: "e 2007," sono inserite le seguenti: "nonché di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009,"; b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", la cui dotazione per ciascuno degli anni 2008 e 2009 è incrementata di pari importo". 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Articolo 6-ter. (Regolarizzazione e versamenti per i territori colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002) 1. I termini previsti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3344 del 19 marzo 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004, n. 3496 del 17 febbraio 2006, n. 3507 del 5 aprile 2006 e n. 3559 del 27 dicembre 2006 sono differiti al 20 dicembre 2008 per tutti i soggetti privati residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003. 2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 48,8 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alla Camere, corredati di apposite relazioni illustrative. Articolo 6-quater. (Contributi in favore di enti e organismi operanti nel settore della musica) 1. Allo scopo di garantire la continuità delle attività di enti e organismi di riconosciuto prestigio operanti nel settore della musica, che versano in condizioni di difficoltà finanziaria, è assegnato a tali enti per l'anno 2008 un contributo complessivo di 5 milioni di euro. 2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati gli enti e gli organismi di cui al comma 1 e sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al medesimo comma. 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 3 milioni di euro, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 2 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Articolo 7. (Disposizioni in materia di lavoro non regolare e di società cooperative, nonché in materia di contrattazione collettiva e in materia di contratti integrativi del personale delle fondazioni lirico-sinfoniche) 1. Il termine per la notifica dei provvedimenti sanzionatori amministrativi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, relativi alle violazioni constatate fino al 31 dicembre 2002, è prorogato al 30 giugno 2008. 2. All'articolo 1, comma 1192, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "entro il 30 settembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2008". 2-bis. All'articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "entro e non oltre il 30 aprile 2007" sono sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre il 30 settembre 2008". 3. Il Comitato per l'emersione del lavoro non regolare, di cui all'articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, svolge la sua attività fino al 31 gennaio 2008. Dopo tale termine le funzioni e le attività del medesimo Comitato, con le relative risorse finanziarie, sono trasferite alla Cabina di regia nazionale di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 11 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10 dicembre 2007. 4. Fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria. 4-bis. Nelle more della completa attuazione della normativa in materia di tutela dei lavoratori impiegati in imprese che svolgono attività di servizi in appalto e al fine di favorire la piena occupazione e di garantire l'invarianza del trattamento economico complessivo dei lavoratori, l'acquisizione del personale già impiegato nel medesimo appalto, a seguito del subentro di un nuovo appaltatore, non comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, in materia di licenziamenti collettivi, nei confronti dei lavoratori riassunti dall'azienda subentrante a parità di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o a seguito di accordi collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. 4-ter. All'articolo 3-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Nelle more della stipula dei contratti integrativi aziendali secondo le modalità di cui al presente articolo, con apposita delibera del consiglio di amministrazione possono essere concesse ai dipendenti delle fondazioni che presentino condizioni di equilibrio economico-finanziario anticipazioni economiche, da riassorbirsi con la stipula dei predetti contratti integrativi, strettamente correlate ad accertati e rilevanti aumenti della produttività. La delibera di cui al primo periodo è sottoposta al collegio dei revisori che ne verifica la compatibilità economica e la validità. Il consiglio di amministrazione di ogni singola fondazione individua con apposita delibera le risorse necessarie per la contrattazione integrativa nel rispetto del principio del pareggio di bilancio; tale delibera è sottoposta al collegio dei revisori che ne verifica la compatibilità con il conto economico e il rispetto dei princìpi di cui al comma 4. I contratti integrativi aziendali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinnovati solo successivamente alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro. Le delibere di cui al presente comma, corredate del parere reso dal collegio dei revisori, sono trasmesse al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell'economia e delle finanze". Articolo 7-bis. (Reversibilità degli assegni vitalizi in favore dei familiari degli ex deportati) 1. L'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 94, è sostituito dal seguente: "Art. 1. ? 1. L'assegno vitalizio di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, è reversibile ai familiari superstiti, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, nel caso in cui abbiano raggiunto il limite d'età pensionabile o siano stati riconosciuti invalidi a proficuo lavoro. L'assegno di reversibilità compete anche ai familiari di quanti sono stati deportati nelle circostanze di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e non fruivano del beneficio in quanto non avevano prodotto domanda per ottenere il previsto assegno vitalizio". 2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti di cui al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative. Sezione IV Salute Articolo 8. (Piani di rientro, tariffe di prestazioni sanitarie e percorsi diagnostico-terapeutici) 1. Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di programmazione sanitaria connessi anche all'attuazione dei piani di rientro dei disavanzi sanitari e alla stipula degli accordi con le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale sono disposti i seguenti interventi: a) con riferimento all'anno 2007, nelle regioni per le quali si è verificato il mancato raggiungimento degli obiettivi programmati di risanamento e riequilibrio economico-finanziario contenuti nello specifico piano di rientro dai disavanzi sanitari, di cui all'accordo sottoscritto, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, non si applicano gli effetti previsti dall'articolo 1, comma 796, lettera b), sesto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente all'importo corrispondente a quello per il quale la regione ha adottato, entro il 31 dicembre 2007, misure di copertura idonee e congrue a conseguire l'equilibrio economico nel settore sanitario per il medesimo anno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222; b) all'articolo 8-quinquies, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: "e-bis) la modalità con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi della lettera d), prevedendo che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonchè delle altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni remunerate, di cui alla lettera b), si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla lettera d), fatta salva la possibile stipula di accordi integrativi, nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario programmato". c) entro il 30 giugno 2008, al fine di permettere la definitiva estinzione dei crediti pregressi certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti dell'azienda universitaria Policlinico Umberto I, il commissario liquidatore è autorizzato ad effettuare transazioni nel limite massimo del 90 per cento del credito accertato sulla sorte capitale, ad esclusione degli interessi e della rivalutazione monetaria, previa definitiva rinuncia da parte dei creditori ad ogni azione e pretesa. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per il 2008. Tale somma è trasferita su un conto vincolato della Gestione commissariale dell'azienda per l'effettuazione dei pagamenti entro il 31 dicembre 2008. Le somme non utilizzate per l'effettuazione di pagamenti entro il termine di cui al periodo precedente sono riversate al bilancio dello Stato con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata. Agli oneri derivanti dalla presente lettera, pari a 250 milioni di euro per il 2008, si fa fronte mediante riduzione, per il medesimo anno, dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 12 dell'articolo 15-bis del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127. 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli accordi con le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale, eventualmente già sottoscritti per l'anno 2008, e seguenti, sono adeguati alla previsione normativa di cui al comma 1. 3. All'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Con cadenza triennale a far data dall'emanazione del decreto di ricognizione ed eventuale aggiornamento delle tariffe massime di cui al precedente periodo, e comunque, in sede di prima applicazione, non oltre il 31 dicembre 2008, si procede all'aggiornamento delle tariffe massime, anche attraverso la valutazione comparativa dei tariffari regionali, sentite le società scientifiche e le associazioni di categoria interessate. Con la medesima cadenza di cui al quarto periodo, le tariffe massime per le prestazioni di assistenza termale sono definite dall'accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323. Per la revisione delle tariffe massime per le predette prestazioni di assistenza termale è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Al relativo onere, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute". Articolo 8-bis. (Disposizioni inerenti alla conservazione di cellule staminali del cordone ombelicale) 1. È prorogato al 30 giugno 2008 il termine di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, per la predisposizione, con decreto del Ministro della salute, di una rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali. A tal fine, e per incrementare la disponibilità di cellule staminali del cordone ombelicale ai fini di trapianto, sono autorizzati la raccolta autologa, la conservazione e lo stoccaggio del cordone ombelicale da parte di strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il Centro nazionale trapianti e il Centro nazionale sangue. La raccolta avviene senza oneri per il Servizio sanitario nazionale e previo consenso alla donazione per uso allogenico in caso di necessità per paziente compatibile. In relazione alle attività di cui al presente articolo, il Ministro della salute, con il decreto di cui al primo periodo, regolamenta le funzioni di coordinamento e controllo svolte dal Centro nazionale trapianti e dal Centro nazionale sangue per le rispettive competenze. Articolo 8-ter. (Fondo transitorio per le regioni con elevato disavanzo sanitario) 1. Il fondo transitorio di cui alla lettera b) del comma 796 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è incrementato, per l'esercizio finanziario 2008, di 14 milioni di euro. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 14 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia e, quanto a 4 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale. Articolo 9. (Proroghe e disposizioni in materia di farmaci) 1. Gli effetti della facoltà esercitata dalle aziende farmaceutiche in ordine alla sospensione della riduzione del 5 per cento dei prezzi, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogati fino al 31 dicembre 2008, fermo restando il rispetto dei risparmi programmati e, conseguentemente, dei budget assegnati alle predette aziende, in coerenza con i vincoli discendenti dai tetti di spesa stabiliti dalla vigente normativa in materia farma ceutica. Relativamente al periodo marzo-dicembre 2008, le date di scadenza delle rate per i versamenti finanziari da parte delle singole aziende alle regioni, secondo la procedura prevista dalla predetta lettera g), sono fissate al 20 marzo 2008, 20 giugno 2008 e 20 settembre 2008; le date di scadenza per l'invio degli atti che attestano il versamento alle singole regioni sono fissate al 22 marzo 2008, 22 giugno 2008 e 22 settembre 2008. 2. Al fine di consentire alle competenti autorità dell'Amministrazione centrale di continuare a disporre di necessari elementi di conoscenza sulle dinamiche del mercato farmaceutico, le aziende farmaceutiche titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali non soggetti a prescrizione medica, disciplinati dall'articolo 96 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono tenute a comunicare al Ministero della salute e all'Agenzia italiana del farmaco il prezzo massimo ex factory con il quale ciascun medicinale è offerto in vendita. La comunicazione deve essere rinnovata ad ogni variazione del prezzo massimo ex factory. In caso di inadempimento o di comunicazione non veritiera si applica la sanzione amministrativa da euro 1000 a euro 6000 per ciascun medicinale di cui sono stati omessi o alterati i dati. 2-bis. Al fine di agevolare l'applicazione della disciplina prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, il Ministro dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua la data di scadenza dei diritti di brevetto dei medicinali in commercio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e pubblica la relativa lista. Ai fini della riduzione della protezione complementare, nella misura di sei mesi per ogni anno solare, ai sensi dell'articolo 61, comma 4, del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, la durata residua di protezione inferiore a sei mesi è annullata, con conseguente scadenza del certificato complementare alle ore 24 del 31 dicembre dell'anno che precede quello di riferimento, mentre la durata residua di protezione superiore a sei mesi è ridotta di sei mesi. Nel mese di dicembre di ogni anno il Ministro dello sviluppo economico aggiorna la lista di cui al primo periodo del presente comma. Articolo 10. (Prosecuzione dell'attività della Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia) 1. Al fine di assicurare la prosecuzione delle attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte, sia a livello nazionale che internazionale, dalla Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, è autorizzata la spesa di sei milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. 2. All'onere derivante dall'attuazione del disposto del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58. Articolo 11. (Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare) 1. Il comma 356 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente: "356. Il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, di cui al decreto interministeriale 26 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2007, assume la denominazione di "Autorità nazionale per la sicurezza alimentare" e, a decorrere dal 15 gennaio 2008, si trasforma in "Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare", con sede in Foggia, che è posta sotto la vigilanza del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite le norme per l'organizzazione, il funzionamento e l'amministrazione dell'Agenzia. Per lo svolgimento delle attività e il funzionamento dell'Agenzia è autorizzato un contributo di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2010". Articolo 11-bis. (Finanziamento di iniziative volte alla tutela dei minori) 1. Il comma 464 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente: "464. Per l'anno 2008 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per il finanziamento, da parte del Ministero della solidarietà sociale, di iniziative volte alla tutela dei minori, anche disabili, in situazioni di disagio, abuso o maltrattamento, ivi compreso il sostegno all'attività dell'ente morale "SOS ? Il Telefono Azzurro ONLUS"". Sezione V Università Articolo 12. (Disposizioni in materia di università ed enti di ricerca) 1. Gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, già prorogati al 31 dicembre 2007 dall'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2008. 2. In attesa della definizione ed attuazione della disciplina delle procedure di reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia, fino al 31 dicembre 2008 continuano ad applicarsi, relativamente a tale reclutamento, le disposizioni della legge 3 luglio 1998, n. 210, e del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117; gli organi accademici delle università, nell'ambito delle rispettive competenze, possono indire, entro il 30 giugno 2008, le relative procedure di valutazione comparativa. 2-bis. Nelle more dell'attuazione del regolamento dei concorsi per ricercatore di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono validi i bandi di concorso a posti di ricercatore universitario ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, emanati dalle università entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 3. Per l'anno 2008, continua ad applicarsi l'articolo 2, terzo comma, della legge 27 febbraio 1980, n. 38. A decorrere dallo stesso anno, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 536, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 643, della medesima legge n. 296 del 2006. 3-bis. All'articolo 2, comma 429, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo la lettera c) è inserita la seguente: "c-bis) definire, previa intesa tra la regione Basilicata e l'università degli studi della Basilicata, le modalità di utilizzo di eventuali trasferimenti regionali da parte dell'università medesima, fermo restando il calcolo del limite del 90 per cento di cui alla lettera c), al netto dei predetti trasferimenti, e assicurando l'assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica". Articolo 13. (Termini per la conferma di ricercatori) 1. Il termine di cui all'articolo 31, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si applica anche ai ricercatori di cui all'articolo 19, comma 15, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in servizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ferma restando la facoltà degli stessi di partecipare alle procedure di trasferimento ordinarie bandite dalle università per la relativa qualifica ovvero, entro il medesimo termine, presso le amministrazioni di inquadramento, ovvero le agenzie di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Articolo 13-bis. (Dotazione del fondo per il finanziamento ordinario delle università) 1. La dotazione finanziaria del fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata di una somma pari a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale. Sezione VI Giustizia Articolo 14. (Proroga nelle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari) 1. I giudici onorari ed i vice procuratori onorari, nonché i giudici onorari presso i tribunali per i minorenni, che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto e il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2007 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009. Articolo 14-bis. (Dirigenti dell'amministrazione giudiziaria) 1. I dirigenti risultati idonei nel concorso a 23 posti di dirigente nel ruolo del personale dirigenziale dell'amministrazione giudiziaria, indetto con provvedimento del Direttore generale 13 giugno 1997 e assunti in via provvisoria in esecuzione di ordinanze del giudice del lavoro, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto abbiano già sottoscritto i relativi contratti, previa rinuncia espressa ad ogni contenzioso giudiziario, sono inquadrati in via definitiva nel ruolo dirigenziale del Ministero della giustizia, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Articolo 15. (Disposizioni in materia di arbitrati) 1. Al fine di consentire la devoluzione delle competenze alle sezioni specializzate di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 19, 20, 21 e 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano dal 1º luglio 2008, e il termine del 30 settembre 2007 previsto dal citato comma 21, primo periodo, è differito al 30 giugno 2008. Al comma 21, secondo periodo, dell'articolo 3 della citata legge n. 244 del 2007, le parole: "al 30 settembre e fino alla data di entrata in vigore della presente legge" sono soppresse. Articolo 16. (Attività di liquidazione della Fondazione Ordine Mauriziano) 1. All'articolo 30 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 4, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: "Il commissario predispone entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto un piano di liquidazione dei beni della FOM, con esclusione di quelli gravati da vincoli storico-culturali di cui alla tabella A allegata al citato decreto-legge n. 277 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 4 del 2005. Il piano di liquidazione è sottoposto al comitato di vigilanza, che provvede anche ai sensi dell'articolo 108, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267."; b) al comma 4-bis sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Il compenso spettante al commissario è determinato sulla base dei criteri di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 luglio 1992, n. 570. Ai componenti del comitato di vigilanza, ad eccezione dei rappresentanti dei creditori cui compete esclusivamente il rimborso delle spese, è corrisposto un compenso non superiore al dieci per cento di quello liquidato al commissario, oltre al rimborso delle spese". Articolo 16-bis. (Responsabilità degli amministratori di società quotate partecipate da amministrazioni pubbliche) 1. Per le società con azioni quotate in mercati regolamentati, con partecipazione anche indiretta dello Stato o di altre amministrazioni o di enti pubblici, inferiore al 50 per cento, nonché per le loro controllate, la responsabilità degli amministratori e dei dipendenti è regolata dalle norme del diritto civile e le relative controversie sono devolute esclusivamente alla giurisdizione del giudice ordinario. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Articolo 16-ter. (Misure in materia di incarichi giudiziari) 1. In deroga agli articoli 104, 108 e 109 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, in caso di mancanza del titolare, i magistrati di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 30 luglio 2007, n. 111, in servizio presso lo stesso ufficio, reggono il tribunale, la corte di appello, le sezioni di tribunale o quelle di corte di appello, ovvero la procura generale della Repubblica o la procura della Repubblica, per il periodo massimo di sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Per le esigenze di funzionamento degli uffici giudiziari di Bolzano, tenuti all'osservanza dei princìpi costituzionali della proporzionale e del bilinguismo, è abrogato il comma 7 dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come sostituito dall'articolo 2, comma 4, della legge 30 luglio 2007, n. 111, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 31, della legge 25 luglio 2005, n. 150. Sezione VII Infrastrutture e trasporti Articolo 17. (Utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e trasporto ferroviario) 1. All'articolo 17, comma 10, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, come modificato dall'articolo 15 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, le parole: "e comunque non oltre il 30 giugno 2006" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2008". 2. All'articolo 2, comma 253, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 dicembre 2008". Articolo 18. (Modifiche all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96) 1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel primo periodo, dopo le parole: "legge speciale," sono inserite le seguenti: "e in ipotesi di delocalizzazione funzionale,"; b) nel secondo periodo, le parole: "un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2008". Articolo 18-bis. (Modifiche al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, in materia di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire) 1. Al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 12, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Ai fini dell'accesso alle prestazioni del Fondo, devono risultare nei confronti del costruttore procedure implicanti una situazione di crisi non concluse in epoca antecedente al 31 dicembre 1993 né aperte in data successiva all'applicabilità della disciplina in tema di garanzia fideiussoria, prevista dall'articolo 5 del presente decreto"; b) all'articolo 13, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. L'accesso alle prestazioni del Fondo è inoltre consentito nei casi in cui l'acquirente, a seguito dell'insorgenza di una situazione di crisi per effetto dell'insolvenza del costruttore, abbia dovuto versare, in aggiunta al prezzo originariamente convenuto, somme ulteriori per ottenere, dopo la stipula dell'atto di compravendita o di assegnazione, la rinuncia da parte degli organi della procedura concorsuale a promuovere o coltivare l'azione revocatoria fallimentare promossa ai sensi dell'articolo 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, o la liberazione dell'immobile dall'ipoteca iscritta a garanzia del finanziamento concesso al costruttore di cui l'acquirente non si sia reso accollante, ovvero da altro vincolo pregiudizievole iscritto o trascritto in danno del costruttore. In tali casi l'indennizzo è determinato nella misura pari alle predette somme ulteriori, fino a concorrenza delle somme versate e del valore dei beni corrisposti al costruttore". 2. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, è differito al 30 giugno 2008. Articolo 18-ter. (Autorità marittima della navigazione dello Stretto di Messina) 1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dei trasporti definisce le linee funzionali e l'organizzazione dell'Autorità marittima della navigazione dello Stretto di Messina nell'ambito del Corpo delle capitanerie di porto, nonché la disciplina del traffico marittimo dello Stretto di Messina. Articolo 19. (Contratti pubblici) 1. Le disposizioni di cui all'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riferite agli articoli 351, 352, 353, 354 e 355 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, si applicano a decorrere dalla data di scadenza del termine di cui all'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62. Articolo 19-bis. (Differimento di un termine relativo agli interventi per la ricostruzione del Belice) 1. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1º agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2007 dall'articolo 6, comma 8-ter, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è differito al 31 dicembre 2008. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Articolo 19-ter. (Modifica del comma 2 dell'articolo 139 della legge 23 dicembre 2000, n. 388) 1. Il comma 2 dell'articolo 139 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: "2. I contributi previsti dai commi primo, secondo, terzo e settimo dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni, possono essere concessi ed erogati in un'unica soluzione, a seguito di domanda presentata anche da uno solo degli aventi diritto ai sensi dell'articolo 32 della citata legge n. 1457 del 1963, anche nel caso di rinuncia al completamento della ricostruzione, sino alla concorrenza delle spese sostenute, da comprovare con idonei documenti fiscali o con perizia asseverata da soggetto abilitato". Articolo 20. (Regime transitorio per l'operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni) 1. Il termine di cui al comma 2-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, già prorogato al 31 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è differito al 30 giugno 2009. 2. A seguito dell'entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, durante il periodo di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 136 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 186 del 2004, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, in alternativa all'applicazione della suddetta revisione generale è possibile l'applicazione del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005, oppure dei decreti del Ministro dei lavori pubblici 20 novembre 1987, 3 dicembre 1987, 11 marzo 1988, 4 maggio 1990, 9 gennaio 1996 e 16 gennaio 1996, pubblicati, rispettivamente, nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1987, nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 7 maggio 1988, nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1º giugno 1988, nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 1991 e nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1996. 3. Per le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate, nonché per quelle per le quali le amministrazioni aggiudicatrici abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi prima dell'entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo. 4. Con l'entrata in vigore della revisione generale di cui al comma 2, il differimento del termine di cui al comma 1 non opera per le verifiche tecniche e le nuove progettazioni degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, di cui al decreto del Capo del dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003. 5. Le verifiche tecniche di cui all'articolo 2, comma 3, della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 2003, ad esclusione degli edifici e delle opere progettate in base alle norme sismiche vigenti dal 1984, devono essere effettuate a cura dei rispettivi proprietari entro il 31 dicembre 2010 e riguardare in via prioritaria edifici e opere ubicati nelle zone sismiche 1 e 2. 6. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture è istituita, fino al 30 giugno 2009, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una commissione consultiva, con rappresentanti delle regioni e degli enti locali, nonché delle associazioni imprenditoriali e degli ordini professionali interessati, per il monitoraggio delle revisioni generali delle norme tecniche di cui al comma 2, anche al fine degli adeguamenti normativi che si rendano necessari, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, alla scadenza del periodo transitorio indicato al comma 1. 7. La partecipazione alla commissione di cui al comma 6 non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità, o rimborsi spese. Articolo 21. (Proroga utilizzo disponibilità Enac per interventi aeroportuali) 1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 582, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi all'anno 2007, disponibili nel proprio bilancio, ad esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie, per far fronte a spese di investimento per la sicurezza delle infrastrutture aeroportuali. Entro il 30 aprile 2008, l'ENAC comunica l'ammontare delle rispettive disponibilità di cui al presente comma al Ministro dei trasporti, che individua, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, gli investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse. Articolo 21-bis. (Diritti aeroportuali) 1. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 10 dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come da ultimo sostituito dal comma 1 dell'articolo 11-novies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, da adottare entro il 31 dicembre 2008, il Ministro dei trasporti provvede, con proprio decreto, all'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato. Articolo 21-ter. (Indennità di trasferta per il personale ispettivo dell'Ente nazionale dell'aviazione civile) 1. All'articolo 1, comma 213-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e al personale ispettivo dell'Ente nazionale dell'aviazione civile". 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti. Articolo 21-quater. (Interventi per processi di riorganizzazione del sistema aeroportuale) 1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono estese alle aree territoriali colpite da processi di riorganizzazione derivanti da nuovi assetti del sistema aeroportuale che abbiano comportato una crisi occupazionale che coinvolge un numero di unità lavorative superiore a tremila, nel limite di spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tale fine è integrato del predetto importo per gli anni 2008 e 2009. 2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 3. All'articolo 3-bis del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e nelle ipotesi di cui all'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, limitatamente alle società di gestione aeroportuale e alle società da queste derivate". 4. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture è istituito un fondo di continuità infrastrutturale, finalizzato al mantenimento degli investimenti nell'area di Malpensa, da ripartire fra la regione Lombardia e gli enti locali azionisti della società di gestione aeroportuale, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 1161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, per 7,8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. 5. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 9 e 10, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sono estese ai trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 3, lettere a) e b), del medesimo articolo 1-bis. Articolo 22. (Disposizioni in materia di limitazioni alla guida) 1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, le parole: "dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1º luglio 2008". Articolo 22-bis. (Disposizione transitoria concernente la certificazione dei requisiti per la guida dei ciclomotori) 1. All'articolo 116, comma 1-quater, secondo periodo, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "Fino alla data del 1º gennaio 2008" sono sostituite dalle seguenti: "Fino alla data di applicazione delle disposizioni attuative della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (Rifusione),". Articolo 22-ter. (Interventi in materia di disagio abitativo) 1. Al fine di contenere il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per le particolari categorie sociali individuate dalla legge 8 febbraio 2007, n. 9, in attesa della compiuta realizzazione dei programmi concordati all'esito della concertazione istituzionale per la programmazione in materia di edilizia residenziale pubblica, prevista dall'articolo 4 della citata legge n. 9 del 2007, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazione, di cui al comma 1 dell'articolo 1 della stessa legge, è sospesa fino al 15 ottobre 2008. 2. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1 continuano a trovare applicazione le disposizioni dell'articolo 1, commi 2, 4, 5 e 6, della legge n. 9 del 2007. Continuano a trovare applicazione, altresì, i benefici fiscali di cui all'articolo 2 della stessa legge. 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 2,59 milioni di euro per l'anno 2008 e in 8,75 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede ai sensi del comma 4. 4. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, l'importo di 11,34 milioni di euro relativo all'anno 2007 è conservato nel conto dei residui e versato ad apposita contabilità speciale di tesoreria per essere riversato all'entrata del bilancio dello Stato per 2,59 milioni di euro nell'anno 2008 e per 8,75 milioni di euro nell'anno 2009. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative. 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Articolo 22-quater. (Investimenti immobiliari degli enti previdenziali) 1. Il comma 489 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente: "489. Sono comunque fatti salvi i procedimenti in corso relativi a somme accantonate per i piani di impiego approvati dai Ministeri vigilanti, a fronte dei quali non sono state assunte obbligazioni giuridicamente perfezionate; le medesime somme sono investite entro il limite di cui al comma 488. Sono, altresì, fatti salvi i procedimenti per opere per le quali siano stati già consegnati i lavori ai sensi dell'articolo 130 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, o per le quali si sia positivamente concluso il procedimento di valutazione di congruità tecnico-economica con riferimento all'investimento immobiliare da realizzare da parte degli organismi deputati". 2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al primo periodo del presente comma sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative. Articolo 22-quinquies. (Interventi per la riqualificazione della caserma Rossani e del quartiere Carrassi di Bari) 1. È autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2008, al fine di garantire la realizzazione degli interventi necessari per la riqualificazione della caserma Rossani e del quartiere Carrassi ? San Pasquale da parte del comune di Bari. 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, quanto a euro 682.000, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a euro 45.000, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, quanto a euro 2.273.000, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Articolo 22-sexies. (Istituzione, durata e compiti del commissario delegato alla gestione del piano di sviluppo per il porto di Gioia Tauro) 1. È istituito il commissario delegato alla gestione del piano di sviluppo per il porto di Gioia Tauro. 2. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il commissario straordinario del Governo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2007 è sostituito dal commissario delegato alla gestione del piano di sviluppo per il porto di Gioia Tauro. 3. Il commissario delegato dura in carica sino al 31 dicembre 2009. 4. È di competenza del commissario delegato la realizzazione delle attività previste dal piano di sviluppo per il porto di Gioia Tauro, redatto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2007. 5. Per l'attuazione del piano di sviluppo del porto di Gioia Tauro, il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, istituisce un'apposita unità di coordinamento, posta alle dipendenze del commissario delegato. 6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 600.000 per l'anno 2008 e ad euro 750.000 per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti. Articolo 22-septies. (Proroga del termine per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasporto) 1. Il termine previsto dal comma 4 dell'articolo 1 della legge 1º marzo 2005, n. 32, limitatamente alla liberalizzazione regolata di cui alla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo 1, è differito al 31 dicembre 2008. Sezione VIII Personale delle pubbliche amministrazioni Articolo 24. (Proroga contratti a tempo determinato del Ministero del commercio internazionale e del Ministero della salute) 1. Per fare fronte alle esigenze connesse ai propri compiti istituzionali e, in particolare, per rafforzare e dare continuità all'azione del Sistema Italia per l'internazionalizzazione delle imprese, e al fine di potenziare le attività rivolte alla promozione del "made in Italy" sui mercati mondiali, il Ministero del commercio internazionale è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2010, del personale, assunto con contratto a tempo determinato a seguito di espletamento di prove concorsuali per titoli ed esami, in servizio alla data del 28 settembre 2007. 2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di euro 100.000 per l'anno 2008 e di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Al relativo onere si provvede, quanto a euro 100.000 per l'anno 2008 e a euro 1.000.000 per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a euro 1.000.000 per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge 25 marzo 1997, n. 68, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244. 3. Il Ministero della salute, per l'assolvimento dei compiti istituzionali e per fronteggiare le esigenze straordinarie di carattere sanitario, continua ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2009, del personale medico assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494. 4. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 3, pari a 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede, per i medesimi anni, mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138. 4-bis. Il comma 44 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferma restando l'inapplicabilità dei limiti alle attività soggette a tariffe professionali, si applica per i contratti d'opera a decorrere dall'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che definisce le tipologie di contratti d'opera artistica o professionale escluse, da emanare entro il 1º luglio 2008. Articolo 24-bis. (Proroga dell'efficacia della graduatoria di un concorso pubblico per vigile del fuoco) 1. Il termine di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, relativo alla graduatoria del concorso pubblico a 184 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ? 4ª serie speciale ? n. 24 del 27 marzo 1998, è differito di dodici mesi. Articolo 24-ter. (Disposizioni concernenti il riposo giornaliero del personale sanitario) 1. Le disposizioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, introdotto dall'articolo 3, comma 85, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2009. Articolo 24-quater. (Proroga dell'efficacia della graduatoria di concorsi pubblici per ispettore del lavoro) 1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per far fronte alle esigenze relative alla prevenzione degli infortuni e delle morti sul lavoro, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad utilizzare la graduatoria formata in seguito allo svolgimento dei concorsi pubblici per esami a complessivi 795 posti di ispettore del lavoro, indetti con decreto direttoriale 15 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ? 4ª serie speciale ? n. 93 del 23 novembre 2004, fino al 10 dicembre 2010. Articolo 24-quinquies. (Disposizioni in materia di dirigenti scolastici) 1. Dopo la nomina dei vincitori del corso-concorso di formazione ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ? 4ª serie speciale ? n. 94 del 26 novembre 2004, e del corso-concorso di formazione riservato per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ? 4ª serie speciale ? n. 76 del 6 ottobre 2006, nonché dopo la nomina dei soggetti aventi titolo ai sensi dei commi 605, lettera c), e 619 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, gli aspiranti utilmente inclusi nelle rispettive graduatorie, che non conseguono la nomina per carenza di posti nel settore formativo cui si riferisce la nomina stessa, possono chiedere di essere nominati, nell'ambito della medesima tipologia concorsuale cui hanno partecipato, a posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili in un diverso settore formativo, previo inserimento alla fine della relativa graduatoria. La possibilità di nomina, previo inserimento alla fine della relativa graduatoria, in ordine di punteggio degli idonei afferenti al primo e al secondo settore formativo, è ammessa anche per la copertura di posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili in altra regione. Le graduatorie dei suddetti concorsi sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Articolo 24-sexies. (Equiparazione di titoli ai fini dell'accesso ai concorsi presso il Servizio sanitario nazionale e vigilanza sull'Ordine nazionale degli psicologi) 1. I titoli di specializzazione rilasciati ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e il riconoscimento di cui al comma 1 dell'articolo 35 della medesima legge, e successive modificazioni, sono validi quale requisito per l'ammissione ai concorsi per i posti organici presso il Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 29 dicembre 2000, n. 401, e successive modificazioni, fermi restando gli altri requisiti previsti. 2. L'articolo 29 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è sostituito dal seguente: "Art. 29. ? (Vigilanza del Ministro della salute). ? 1. Il Ministro della salute esercita l'alta vigilanza sull'Ordine nazionale degli psicologi". Articolo 25. (Divieto di estensione del giudicato) 1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è prorogata al 31 dicembre 2008. 1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica all'estensione, in applicazione dell'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei trattamenti derivanti dall'applicazione dell'articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, al personale degli enti pubblici disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, con trattamento di pensione a carico del Fondo integrativo, in possesso della qualifica di direttore o consigliere capo ed equiparate, ovvero delle qualifiche inferiori della ex carriera direttiva, alla data degli inquadramenti operati in attuazione delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, cessato dal servizio prima della data di entrata in vigore della citata legge 9 marzo 1989, n. 88, e oggetto di provvedimenti giurisdizionali definitivi, a fini di perequazione delle prestazioni pensionistiche. 1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, nel limite massimo di un milione di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Articolo 25-bis. (Proroga dei termini per l'adozione della disciplina dei requisiti per la stabilizzazione di alcune tipologie di lavoro flessibile) 1. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 96, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la disciplina dei requisiti e delle modalità di avvio delle procedure di concorso pubblico per la stabilizzazione, oltre che degli aspetti già individuati dall'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 30 giugno 2008. Sezione IX Agricoltura Articolo 26. (Disposizioni urgenti in materia di agricoltura) 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 9-bis, quinto periodo, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2008, anche al fine di consentire la presentazione della proposta di concordato ai sensi dell'articolo 124 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Dopo il medesimo periodo del comma 9-bis è inserito il seguente: "In mancanza della presentazione e della autorizzazione della proposta di concordato l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'esercizio provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa". Al medesimo comma 9-bis, ultimo periodo, il termine per l'adeguamento degli statuti dei consorzi agrari è prorogato al 31 dicembre 2008. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 2. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2007 " sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008". 2-bis. All'articolo 11, comma 1, lettera c), della legge 6 giugno 1986, n. 251, come sostituito dall'articolo 10 della legge 5 marzo 1991, n. 91, la parola: "colturali" è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché le opere di trasformazione e miglioramento fondiario". 3. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008". Al relativo onere, pari a 150.000 euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni. 4. I soci delle cooperative agricole in accertato stato di insolvenza, che hanno presentato le istanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, rifinanziata dall'articolo 126 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai fini dell'accollo statale delle garanzie rilasciate in favore delle cooperative stesse, a suo tempo escluse con il codice D4 ed inserite negli elenchi n. 2 e n. 3, allegati al decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali in data 18 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1996, possono ripresentare domanda entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei limiti stabiliti dal citato decreto ministeriale. Per dette garanzie, che devono riguardare crediti ancora in essere nei confronti dei soci garanti all'atto dell'adozione del provvedimento di pagamento e che saranno inserite in coda all'elenco n. 1, secondo l'ordine di presentazione delle domande, si procederà all'accollo nei limiti dei fondi già stanziati per l'attuazione del citato decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149. 4-bis. Al fine di consentire al comune di Sanremo di disciplinare entro il 31 dicembre 2008 la situazione gestionale del mercato dei fiori, i contributi in conto capitale già erogati per la realizzazione del mercato stesso ai sensi delle leggi 1º luglio 1977, n. 403, 27 dicembre 1977, n. 984, e 8 novembre 1986, n. 752, sono confermati in favore del comune medesimo, proprietario dell'impianto demaniale, a condizione che, entro la predetta data del 31 dicembre 2008, lo stesso assuma gli impegni di destinazione e di inalienabilità previsti per le opere finanziate ai sensi delle richiamate leggi. 5. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 559, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il personale proveniente dai consorzi agrari e collocato in mobilità collettiva è differito al 31 dicembre 2007. 6. Il termine del 30 novembre 2007 di cui all'articolo 1, comma 1055, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è differito al 30 aprile 2008 per consentire la definizione del piano di rientro, tenendo conto della rideterminazione delle tariffe da applicarsi alla fornitura dell'acqua destinata ai diversi usi, ad opera del Comitato di cui all'accordo di programma sottoscritto il 5 agosto 1999 dalle regioni Puglia e Basilicata; in difetto di tale rideterminazione nel termine suddetto, vi provvede il Commissario straordinario nei successivi quindici giorni. Il Commissario è altresì autorizzato a prorogare i contratti in essere per la gestione degli impianti per l'accumulo e la distribuzione dell'acqua fino al 30 giugno 2008 nei limiti delle risorse disponibili dell'ente. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 30 aprile 2008 effettua la ricognizione sull'esecuzione dei progetti finanziati, le cui opere irrigue siano state realizzate o siano in corso di collaudo finale, al fine di verificare l'ammontare degli interessi attivi maturati non necessari per il completamento delle opere medesime. Tale importo è versato alle entrate diverse dello Stato per essere riassegnato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che è autorizzato ad attribuire all'Ente un contributo straordinario, nell'ambito delle suddette disponibilità, per concorrere al risanamento dello stesso, facendo salvo quanto necessario per il risanamento per il bilancio dell'Ente di cui al comma 1056 della medesima legge, in relazione agli interessi maturati sulle opere realizzate dallo stesso, in conseguenza del quale il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 30 giugno 2008, emana, d'intesa con le regioni Umbria e Toscana, un decreto avente finalità e caratteristiche analoghe a quelle di cui al terzo periodo del comma 1055 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. 7. Per assicurare la continuità nel funzionamento dell'Amministrazione centrale attraverso la prosecuzione del servizio di somministrazione di lavoro nei limiti utilizzati nel corso dell'anno 2007, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad utilizzare le disponibilità del Fondo per le crisi di mercato, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite della somma di 2 milioni di euro per l'anno 2008. Tale somma è versata nell'anno 2008 all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata al Ministero suddetto per le finalità di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio. 7-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, le parole: "1º gennaio 2008" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2009". 7-ter. Il comma 96 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che gli atti ivi indicati possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251, e successive modificazioni. Articolo 26-bis. (Proroghe in materia di presentazione degli atti di aggiornamento catastale) 1. All'articolo 2, comma 36, terzo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sette mesi". 2. All'articolo 2, comma 38, primo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sonoapportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "30 novembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2008"; b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fermo restando che gli effetti fiscali decorrono dal 1º gennaio 2007". 3. Le modifiche apportate dal comma 2 non danno luogo ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzione. Articolo 27. (Disposizioni in materia di riordino di consorzi di bonifica) 1. Entro il termine del 30 giugno 2008, le regioni possono procedere al riordino, anche mediante accorpamento o eventuale soppressione di singoli consorzi, dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al capo I del titolo V del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, secondo criteri definiti di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture. Sono fatti salvi le funzioni e i compiti attualmente svolti dai medesimi consorzi e le relative risorse, ivi inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale o regionale; i contributi consortili devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l'attività istituzionale. La riduzione prevista dal comma 35 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non si applica ai membri eletti dai consorziati utenti che partecipano agli organi a titolo gratuito. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. I commi 36 e 37 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono abrogati. Sezione X Sviluppo economico Articolo 28. (Proroga dei termini per il riordino ed il riassetto delle partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.) 1. Il termine per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione previsto dal secondo periodo dell'articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è differito al 30 giugno 2008 in riferimento alle società regionali dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., per consentire il completamento delle attività connesse alla loro cessione alle regioni. Al fine di salvaguardare il loro equilibrio economico e finanziario, le società regionali continuano a svolgere le attività previste dai contratti di servizio con l'Agenzia, relativi ai titoli I e II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e vigenti all'atto del loro trasferimento alle regioni, fino al subentro di queste ultime nell'esercizio delle funzioni svolte dalla suddetta Agenzia in relazione agli interventi di cui ai medesimi titoli. Per garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni, il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le modalità, i termini e le procedure per il graduale subentro delle regioni, da completarsi entro il 31 dicembre 2010, nelle funzioni di cui al secondo periodo, le attività che, in via transitoria, sono svolte dall'Agenzia anche dopo tale subentro, nonché le misure e le modalità del cofinanziamento nazionale, secondo criteri che favoriscano l'attuazione dell'articolo 1, comma 461, della citata legge n. 296 del 2006, dei progetti regionali in materia di autoimprenditorialità e autoimpiego, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, assegnate al Ministero dello sviluppo economico. 1-bis. Entro il 31 marzo 2008, a completa attuazione di quanto previsto dall'articolo 10-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa trasferisce all'Istituto sviluppo agroalimentare Spa (ISA), senza alcun costo o spesa, ad eccezione degli eventuali costi notarili, l'importo di 150 milioni di euro, per i compiti di istituto, in favore della filiera agroalimentare. Entro il 30 giugno 2008, per il potenziamento di tali attività, la società ISA è autorizzata ad acquisire per incorporazione, secondo il vigente diritto societario, la società Buonitalia Spa, nonché ad apportare le modifiche al proprio statuto necessarie per ricomprendere negli scopi sociali le attività svolte dalla società Buonitalia Spa, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni. Nell'ambito della predetta incorporazione affluiscono alla società ISA anche le risorse di cui all'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. 1-ter. Al fine dell'attuazione del Programma nazionale delle Autostrade del mare, e in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogata l'attività della società Rete autostrade mediterranee Spa (RAM), da svolgersi secondo apposite direttive adottate dal Ministero dei trasporti e sotto la vigilanza dello stesso Ministero. Al medesimo fine, le azioni della predetta società sono cedute a titolo gratuito, entro e non oltre il 1º marzo 2008, dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero dei trasporti. Articolo 28-bis. (Differimento del termine per l'alienazione delle partecipazioni eccedenti detenute in banche popolari) 1. Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2007 detenevano una partecipazione al capitale sociale di banche popolari superiore alla misura prevista al comma 2 dell'articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, è differito di un anno il termine per l'alienazione delle azioni eccedenti di cui al citato comma 2 del medesimo articolo. Articolo 29. (Disposizioni in materia di credito di imposta e incentivi alla rottamazione) 1. Fermo restando il contributo previsto dall'articolo 1, commi 228 e 229, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il periodo dal 3 ottobre 2006 al 31 marzo 2010 per l'acquisto di autovetture e di veicoli di cui al comma 227 della stessa legge, nuovi ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano e GPL, nonchè mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 224 e 225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 13, commi 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono prorogate fino al 31 dicembre 2008 ed estese alla rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo, di categoria "euro 2", immatricolati prima del 1º gennaio 1999. Il rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale è concesso per tre annualità e il contributo per la rottamazione di cui al citato comma 224 è incrementato a 150 euro, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. Coloro che effettuano la rottamazione dei veicoli di cui al primo periodo del presente comma senza sostituzione, qualora non risultino intestatari di veicoli già registrati, possono richiedere in alternativa al contributo di cui all'articolo 1, comma 225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, un contributo di euro 800, nei limiti di euro 2 milioni, per aderire alla fruizione del servizio di condivisione degli autoveicoli (car sharing), secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogate fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A decorrere dalla medesima data e fino al 31 dicembre 2008, in caso di acquisto di un motociclo fino a 400 centimetri cubici di cilindrata nuovo di categoria "euro 3", con contestuale sostituzione di un motociclo o di un ciclomotore di categoria "euro 0", realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma 233 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono concessi un contributo di euro 300 e l'esenzione dalle tasse automobilistiche per una annualità. Il costo della rottamazione è posto a carico del bilancio dello Stato, nei limiti di 80 euro per ciascun motociclo e di 30 euro per ciascun ciclomotore, secondo le modalità e nel rispetto di quanto disposto dal comma 236 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006. Per i motocicli acquistati tra il 31 dicembre 2007 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli adempimenti previsti dai commi 230 e 233 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006 possono essere effettuati entro il 31 marzo 2008. 3. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di categoria "euro 0", "euro 1" o "euro 2", immatricolati prima del 1º gennaio 1997, con autovetture nuove di categoria "euro 4" o "euro 5", che emettono non oltre 140 grammi di CO2 per chilometro oppure non oltre 130 grammi di CO2 per chilometro se alimentate a diesel, è concesso un contributo di euro 700 e l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per una annualità, estesa per ulteriori due annualità se il veicolo rottamato appartiene alla categoria "euro 0". Il contributo di cui al primo periodo è aumentato di euro 100 in caso di acquisto di autovetture nuove di categoria "euro 4" o "euro 5", che emettono non oltre 120 grammi di CO2 per chilometro. Il contributo di cui al presente comma è aumentato di euro 500 nel caso di demolizione di due autoveicoli di proprietà di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, secondo quanto attestato dal relativo stato di famiglia, purchè conviventi. 4. Per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g), ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria "euro 0" o "euro 1" immatricolati prima del 1º gennaio 1999, con veicoli nuovi, di categoria "euro 4", della medesima tipologia ed entro il medesimo limite di massa, è concesso un contributo:. a) di euro 1.500, se il veicolo è di massa massima inferiore a 3000 chilogrammi; b) di euro 2.500, se lo stesso ha massa massima da 3000 e fino a 3500 chilogrammi. 5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 hanno validità per i veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato tra venditore e acquirente a decorrere dal 1º gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008 ed immatricolati non oltre il 31 marzo 2009. 6. Per l'applicazione dei commi precedenti valgono le norme di cui al primo periodo del comma 229 e dei commi dal 230 al 234 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 7. Ai contributi previsti o prorogati dal presente articolo non si applica il limite annuale previsto dal comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 8. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 59 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2009. 9. La misura dell'incentivo è determinata nella misura di euro 350 per le installazioni degli impianti a GPL e di euro 500 per l'installazione degli impianti a metano. 10. Nel terzo periodo del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, sono soppresse le parole da: "effettuata entro" fino alla fine del periodo. 10-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 271, le parole da: "dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, è attribuito un credito d'imposta automatico secondo le modalità di cui ai commi da 272 a 279. È fatta salva la diversa decorrenza del credito d'imposta di cui al precedente periodo eventualmente prevista dall'autorizzazione di cui al comma 279"; b) al comma 283, dopo le parole: "Ministro dell'economia e delle finanze," sono inserite le seguenti: "da adottare entro il 31 marzo 2008,". 10-ter. In relazione alle modifiche di cui al comma 10-bis del presente articolo, le maggiori entrate nette derivanti nell'anno 2008 in relazione all'effettivo utilizzo dei crediti d'imposta previsti dai commi da 271 a 284 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pari a 96,9 milioni di euro, sono iscritte nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Agli oneri netti derivanti dal comma 10-bis, pari a 46,6 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per l'anno 2009 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 11. Le dotazioni del Fondo per la competitività e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, sono ridotte, per l'anno 2008, rispettivamente di 90,5 milioni di euro e di 5,5 milioni di euro. La dotazione del predetto Fondo per la competitività e lo sviluppo è incrementata, per l'anno 2009, di 90,5 milioni di euro. 11-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, ad eccezione dei commi 10-bis e 10-ter, pari a 441,2 milioni di euro per l'anno 2008, a 177,2 milioni di euro per l'anno 2009 e a 33,2 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede: a) per l'anno 2008, quanto a 385,2 milioni di euro, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente articolo e, quanto a 56 milioni di euro, mediante utilizzo delle riduzioni delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 11; b) per l'anno 2009, quanto a 19,4 milioni di euro, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente articolo e, quanto a 157,8 milioni di euro, a valere sulle maggiori entrate derivanti dagli articoli 36, comma 2-bis, e 38; c) per l'anno 2010, quanto a 33,2 milioni di euro, a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'articolo 36, comma 2-bis. Articolo 29-bis. (Proroga del termine in materia di installazione degli impianti all'interno degli edifici) 1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2008". Articolo 29-ter. (Disposizioni in materia di trasporto e di circolazione di prova di veicoli nuovi) 1. All'articolo 98 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "4-bis. Alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi è consentito il trasporto di veicoli nuovi di fabbrica per il tramite di altri veicoli nuovi provvisti di targa provvisoria". Articolo 29-quater. (Disposizioni in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono emanate norme di modifica del regolamento di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Sezione XI Ambiente Articolo 30. (Proroga dei termini di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, in materia di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) 1. All'articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, da adottarsi entro il 28 febbraio 2008, sentita la Conferenza unificata, sono individuate, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e anche in deroga alle disposizioni di cui alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, specifiche modalità semplificate per la raccolta e il trasporto presso i centri di cui al comma 1, lettere a) e c), dei RAEE domestici e RAEE professionali ritirati da parte dei distributori ai sensi del comma 1, lettera b), nonché per la realizzazione e la gestione dei centri medesimi. L'obbligo di ritiro di cui al comma 1, lettera b), decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale decreto". Articolo 32. (Proroga per emissioni da impianti) 1. All'articolo 281, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "entro tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "entro cinque anni". Articolo 32-bis. (Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243) 1. All'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In mancanza del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale entro il 31 marzo 2008, in sede di prima applicazione, per le domande di autorizzazione integrata ambientale relative ad impianti esistenti, regolarmente presentate entro i termini, i gestori possono procedere all'esecuzione degli interventi proposti finalizzati all'adeguamento dell'impianto alle migliori tecniche disponibili, con le modalità e i termini indicati nella domanda, qualora gli stessi interventi non siano soggetti a valutazione di impatto ambientale o, se a questa soggetti, per essi sia già stato emanato provvedimento favorevole di conformità ambientale, dando contestualmente pieno avvio alle attività di monitoraggio e controllo indicate nella domanda medesima. Le competenti Agenzie per la protezione dell'ambiente possono verificare, con oneri a carico del gestore, l'attuazione degli interventi e del piano di monitoraggio e controllo, riferendo, entro tre mesi dall'ultimazione degli interventi, all'autorità competente in ordine alle verifiche effettuate e all'efficacia degli interventi stessi rispetto a quanto dichiarato dal gestore. Le risultanze delle verifiche possono costituire causa di riesame del provvedimento di autorizzazione, di esse dovendosi comunque tenere conto nell'emanazione del provvedimento medesimo"; b) dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti: "1-quater. In mancanza del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale entro il 31 marzo 2008, i nuovi impianti, per i quali sia stata presentata la domanda di autorizzazione integrata ambientale, che abbiano ottenuto il provvedimento positivo di compatibilità ambientale e siano in fase di avanzata costruzione, possono avviare tutte le attività preliminari all'esercizio dell'impianto nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali già rilasciate, dandone comunicazione all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. L'autorità competente, ove ne ravvisi la necessità, rilascia un'autorizzazione provvisoria nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, entro sessanta giorni dalla predetta comunicazione. 1-quinquies. In mancanza del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale entro il 31 marzo 2008, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria dopo il 1º gennaio 2008, i gestori degli impianti che abbiano già presentato richiesta di esenzione ai sensi dell'articolo 273, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nelle more del rilascio del provvedimento di esenzione, che potrà disporre altrimenti, sono tenuti a presentare all'autorità competente, con cadenza semestrale, la registrazione delle ore di normale funzionamento, che non potranno superare, su base annua, la media delle ore di funzionamento effettivo computata con riferimento al triennio 2005-2007". Articolo 33. (Disposizione in materia di rifiuti) 1. Il termine di cui all'articolo 7 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, è prorogato al 31 dicembre 2008. 1-bis. Il termine di cui al comma 1-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, è prorogato al 31 dicembre 2010, fatto salvo quanto previsto dalla normativa comunitaria e da accordi intergovernativi. 1-ter. All'articolo 5 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008". 1-quater. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito fondo, con una dotazione di 1.500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, per la corresponsione di contributi ai comuni in relazione ai disagi di carattere sociale e ambientale derivanti dalla localizzazione nei rispettivi territori di siti per il trattamento e lo stoccaggio di rifiuti speciali. Il fondo è ripartito tra i comuni nei cui territori sono localizzati i siti di cui al periodo precedente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottare, di concerto con il Ministro dell'interno, in rapporto alla quantità di rifiuti conferiti. In sede di prima attuazione, per l'anno 2008 le risorse del fondo sono destinate, in misura non superiore a 800.000 euro, ai comuni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. 1-quinquies. Per far fronte alle esigenze dell'emergenza rifiuti in Campania è autorizzata, in favore dei commissari delegati, la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2008. Al relativo onere si provvede: a) quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 321, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; b) quanto a 20 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; c) quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426. 1-sexies. Per le finalità di cui al comma 1-quinquies, il commissario delegato alla costruzione delle discariche può avvalersi, nel limite di 20 milioni di euro, previa intesa con la regione Campania, delle risorse assegnate sui fondi POR Campania presenti nel Quadro comunitario di sostegno, programmazione 2000-2006 e 2007-2013, riguardanti le misure relative allo smaltimento dei rifiuti. 1-septies. Con successiva ordinanza di protezione civile del Presidente del Consiglio dei ministri, le risorse di cui al comma 1-quinquies, che non sono già assegnate, sono ripartite tra i commissari interessati agli interventi, in relazione alle misure emergenziali che saranno richieste. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 1-octies. Per l'impianto di termodistruzione localizzato nel territorio di Acerra della regione Campania spettano, anche in deroga ai commi 1117 e 1118 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e al comma 137 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza statale previsti dalla deliberazione del Comitato interministeriale prezzi n. 6 del 29 aprile 1992. Articolo 33-bis. (Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nei confronti delle istituzioni scolastiche) 1. A decorrere dall'anno 2008, il Ministero della pubblica istruzione provvede a corrispondere direttamente ai comuni la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nelle sedute del 22 marzo 2001 e del 6 settembre 2001, valutata in euro 38,734 milioni, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I criteri e le modalità di corresponsione delle somme dovute ai singoli comuni, in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica, sono concordati nell'ambito della predetta Conferenza. Al relativo onere si provvede nell'ambito della dotazione finanziaria del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dal medesimo anno 2008, le istituzioni scolastiche statali non sono più tenute a corrispondere ai comuni il corrispettivo del servizio di cui al citato articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il Ministero della pubblica istruzione provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente comma, informando tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi, di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al precedente periodo sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative. Sezione XII Interno Articolo 34. (Proroghe in materia di contrasto al terrorismo internazionale) 1. Al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 6, comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2007", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "fino alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo di attuazione della direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008,"; b) all'articolo 7, comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2008". Articolo 34-bis. (Finanziamento delle misure per le vittime del dovere e della criminalità organizzata) 1. Le somme iscritte in bilancio, in applicazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dell'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, non impegnate al 31 dicembre 2007, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Articolo 34-ter. (Utilizzo del fondo di cui all'articolo 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575) 1. Ai fini dell'integrale utilizzo del fondo istituito ai sensi dell'articolo 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 3, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 109, per il finanziamento di progetti di pubblico interesse, le disponibilità finanziarie esistenti nella contabilità speciale intestata al prefetto di Palermo, istituita secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 giugno 1997, n. 248, sono conservate nella medesima contabilità speciale sino al 31 dicembre 2008. Articolo 35. (Proroghe in materia di carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi) 1. I termini di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale, sono prorogati al 31 dicembre 2008. La fissazione dei termini predetti può essere effettuata anche con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi del citato articolo 64, comma 3, in relazione a categorie omogenee di soggetti e a specifici servizi, tenuto conto della disponibilità degli strumenti tecnologici per l'accesso agli stessi. Articolo 35-bis. (Modifica all'articolo 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) 1. All'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "Dopo il 1º aprile 2008" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dal 30 settembre 2008". CAPO II DISPOSIZIONI FINANZIARIE URGENTI Articolo 36. (Disposizioni in materia di riscossione) 1. L'obbligo di anticipazione di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, a decorrere dall'anno 2007, è soppresso. 1-bis. La disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal 30 dicembre 2007. 2. La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a potere essere effettuata con: a) la procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; b) la procedura del ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se la riscossione coattiva è affidata agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. 2-bis. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili"; b) il comma 2 è abrogato; c) al comma 4-bis, le parole: "il fidejussore" sono sostituite dalle seguenti: "l'eventuale fidejussore". 2-ter. All'articolo 26 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, si applicano alle entrate iscritte a ruolo dalle amministrazioni statali, dalle agenzie istituite dallo Stato, dalle autorità amministrative indipendenti e dagli enti pubblici previdenziali, fermo restando quanto previsto dalle norme speciali in materia di rateizzazione delle pene pecuniarie di cui all'articolo 236, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115"; b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì alle restanti entrate iscritte a ruolo, salvo diversa determinazione dell'ente creditore, da comunicare all'agente della riscossione competente in ragione della sede legale dello stesso ente; tale determinazione produce effetti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte del competente agente della riscossione". 2-quater. All'articolo 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente: "Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata". 2-quinquies. La disposizione di cui al comma 2-quater si applica ai procedimenti di notifica effettuati, ai sensi dell'articolo 7 della citata legge 20 novembre 1982, n. 890, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le notificazioni delle sentenze già effettuate, ai sensi dell'articolo 7 della citata legge n. 890 del 1982, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non producono la decorrenza del relativo termine di impugnazione se non vi è stata consegna del piego personalmente al destinatario e se è provato che questi non ne ha avuto conoscenza. 4-bis. Al comma 148 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "1º aprile 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2009". 4-ter. La cartella di pagamento di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, contiene, altresì, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1º giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse. 4-quater. All'articolo 2, comma 110, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole da: "in due rate" fino a: "30 settembre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2008". 4-quinquies. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che le società che hanno aderito alla sanatoria prevista dal predetto articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge n. 311 del 2004 e la maggioranza del cui capitale sociale è stata successivamente acquistata da Equitalia Spa possono presentare, anche ai fini della stessa sanatoria, entro il 30 settembre 2010, le comunicazioni di inesigibilità relative a tutti i ruoli consegnati fino al 30 settembre 2007 e, entro tale termine, possono altresì integrare le comunicazioni già presentate, con riferimento agli stessi ruoli, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 4-sexies. Per tutte le comunicazioni di inesigibilità, anche integrative, il cui termine di presentazione è fissato al 30 settembre 2010, il termine previsto dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, decorre dal 1º ottobre 2010. 4-septies. Nei confronti della società di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. Articolo 36-bis. (Proroga di termini per la definizione di somme dovute da soggetti residenti nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa) 1. All'articolo 3-quater, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2008" e le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "10 per cento". 2. Al comma 1011 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: "30 giugno 2007" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2008"; b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "I contribuenti hanno la facoltà di definire la propria posizione di cui al periodo precedente attraverso un unico versamento attualizzando il debito alla data del versamento medesimo". Articolo 37. (Abolizione tassa sui contratti di borsa) 1. La tassa sui contratti di borsa è soppressa. 2. Alla Tabella allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 8, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Azioni, obbligazioni, altri titoli in serie o di massa e relative girate, titoli di Stato o garantiti; atti, documenti e registri relativi al movimento, a qualunque titolo, e alla compravendita degli stessi titoli e dei valori in moneta o verghe, salvo quanto disposto dall'articolo 11 della Tariffa, parte prima, e dall'articolo 2 della Tariffa, parte seconda"; b) nell'articolo 9, comma 1, le parole "; scritture private anche unilaterali, comprese le lettere ed i telegrammi, aventi per oggetto contratti soggetti alla tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e ogni altra scrittura ad essi inerente" sono soppresse. 3. Alla Tabella dell'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente l'imposta di bollo, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 7, primo comma, dopo le parole: "titoli obbligazionari emessi" sono inserite le seguenti: "o garantiti"; b) nell'articolo 7, secondo comma, le parole: "o la negoziazione" sono sostituite dalle seguenti: ", la negoziazione o la compravendita"; c) nell'articolo 15, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Atti, documenti e registri relativi al movimento, a qualsiasi titolo, e alla compravendita di valute e di valori in moneta o verghe". 4. Il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 435, e successive disposizioni modificative e integrative, nonchè l'articolo 34, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono abrogati. 4-bis. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinate in 2,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 36, comma 2-bis. Articolo 37-bis. (Modifiche alla legge 24 dicembre 2007, n. 244) 1. Al comma 217 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Limitatamente all'anno 2008, la dichiarazione prevista dal comma 3-bis dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, è trasmessa entro il 31 maggio 2008". 2. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 539, dopo le parole: "lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera f)," sono inserite le seguenti: "punto XI," ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il credito d'imposta è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal citato regolamento (CE) n. 2204/2002"; b) il comma 548 è abrogato. Articolo 37-ter. (Modifica all'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471) 1. All'articolo 12, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, la parola: "terza" è sostituita dalla seguente: "quarta". Articolo 38. (Proroga della riduzione dell'accisa sul gas per uso industriale) 1. A decorrere dal 1º gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas naturale per combustione per uso industriale, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418. 1-bis. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2008 e a 12 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede: a) per l'anno 2008, quanto a 20 milioni di euro con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 36, comma 2-bis, e, quanto a 40 milioni di euro, mediante utilizzo della riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per la competitività e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disposta dall'articolo 29, comma 11, del presente decreto; b) per l'anno 2010, quanto a 12 milioni di euro, con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 36, comma 2-bis. 1-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. 1-quater. Alla copertura delle minori entrate derivanti dal comma 1-ter si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38-bis. Articolo 38-bis. (Notifica di sanzioni relative a tasse automobilistiche e sulle concessioni governative e modifiche all'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) 1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché per gli atti di accertamento e di irrogazione di sanzioni in materia di tasse automobilistiche e sulle concessioni governative". 2. Al primo periodo del comma 37 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la parola: "utilizza" è sostituita dalla seguente: "possiede"; b) le parole: "primo periodo," sono soppresse. Articolo 39. (Proroghe in materia radiotelevisiva) 1. Fino alla ratifica del nuovo accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino in materia di collaborazione in campo radiotelevisivo e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2008, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad assicurare, nell'ambito delle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dalla apposita convenzione con la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. 2. Il diritto dei canali tematici satellitari di cui all'articolo 1, comma 1247, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a percepire i contributi spettanti ai sensi della normativa vigente è prorogato all'annualità 2008. 2-bis. Il termine annuale di cui all'articolo 44, comma 6, del testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, limitatamente all'adempimento degli obblighi introdotti dall'articolo 2, comma 301, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008 è prorogato di sei mesi. 2-ter. All'articolo 6, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Ai fini della verifica annuale dell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 44 svolta sulla base delle comunicazioni inviate da parte dei soggetti obbligati, l'Autorità stabilisce con proprio regolamento i criteri per la valutazione delle richieste di concessione di deroghe per singoli canali o programmi riconducibili alla responsabilità editoriale di emittenti televisive, fornitori di contenuti televisivi e fornitori di programmi in pay-per-view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, che in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio non abbiano realizzato utili o che abbiano una quota di mercato, riferita ai ricavi da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento, inferiore all'1 per cento o che abbiano natura di canali tematici anche tenendo conto dell'effettiva disponibilità delle opere in questione sul mercato". 2-quater. Il regolamento di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, introdotto dal comma 2-ter del presente articolo, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 2-quinquies. All'articolo 44, comma 3, terzo e sesto periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, le parole: "negli ultimi cinque anni" sono soppresse. Articolo 40. (Proroga di disposizioni in materia di dissesto finanziario degli enti locali) 1. Il termine del 31 dicembre 2007 per l'effettuazione dei pagamenti di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è rinviato al 31 dicembre 2008. 2. Il termine del 31 dicembre 2007 per la liquidazione delle transazioni di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è rinviato al 31 dicembre 2008. 3. Resta fermo il termine del 31 dicembre 2007 stabilito dall'articolo 24 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, per l'effettuazione di pagamenti per le transazioni avvenute entro il 31 dicembre 2007 a valere sul contributo statale di 150 milioni di euro. 3-bis. All'articolo 24 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per le medesime finalità di cui al periodo precedente e per i soli enti che abbiano deliberato il dissesto tra il 30 giugno 2001 e il 31 dicembre 2002, è trasferita una somma pari a 5 milioni di euro per l'effettuazione dei pagamenti entro il 31 dicembre 2008"; 2) al secondo periodo, le parole: "Detta somma sarà ripartita" sono sostituite dalle seguenti: "Dette somme saranno ripartite"; b) al comma 2, dopo le parole: "31 dicembre 2007" sono inserite le seguenti: "dagli enti che abbiano deliberato il dissesto successivamente al 31 dicembre 2002, ed entro il termine del 31 dicembre 2008 dagli enti che abbiano deliberato il dissesto tra il 30 giugno 2001 e il 31 dicembre 2002,"; c) al comma 3, le parole: "la somma di cui al comma 1 rientra" sono sostituite dalle seguenti: "le somme di cui al comma 1 rientrano". 3-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. 4. Per consentire il definitivo risanamento degli enti che si sono avvalsi della procedura straordinaria di cui all'articolo 268-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è disposta l'erogazione di 10 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Le somme sono assegnate all'organo straordinario di liquidazione dell'ente e sono ripartite proporzionalmente alla differenza fra la massa passiva e fra la massa attiva risultante da apposita certificazione sottoscritta dall'OSL, dal sindaco e dal responsabile finanziario dell'ente, da inoltrare al Ministero dell'economia e delle finanze entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 4-bis. All'articolo 2 della legge 27 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 32 è inserito il seguente: "32-bis. Le regioni a statuto speciale provvedono ad adottare le disposizioni idonee a perseguire le finalità di cui ai commi da 23 a 29. In caso di mancata attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma entro la data del 30 giugno 2008, la riduzione del fondo ordinario prevista dal comma 31 si applica anche agli enti locali delle regioni a statuto speciale". Articolo 40-bis. (Proroga di termini in materia di patto di stabilità) 1. All'articolo 1, commi 667 e 686, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per il patto relativo all'anno 2007 la certificazione è prodotta entro il termine perentorio del 31 maggio 2008". 2. Tutti i termini previsti all'articolo 1, commi 669, 670, 691 e 692, sono prorogati di due mesi con riferimento al mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2007. Articolo 41. (Modifica all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) 1. Alla lettera b) del comma 26-quater dell'articolo 35, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "prima della data di entrata in vigore della stessa legge n. 311 del 2004" sono sostituite dalle seguenti: "prima della data del 1º gennaio 2005, con esclusione degli atti redatti dai dipendenti già soggetti alla specifica sorveglianza di cui all'articolo 100, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43". Articolo 41-bis. (Efficacia del comma 263 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244) 1. Fino al 1º gennaio 2009 non si applica il comma 263 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Articolo 42. (Modalità di applicazione dell'articolo 2, comma 39, e dell'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) 1. Dopo il comma 39 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è inserito il seguente: "39-bis. Le disposizioni di cui al comma 39 si applicano a decorrere dal parere della Banca centrale europea". 2. All'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: "sulla spesa," sono inserite le seguenti: " nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria,". 2-bis. Al comma 132 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "Nel limite massimo di 500.000 euro annui" sono soppresse; b) l'ultimo periodo è soppresso. 2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 26 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale. Articolo 42-bis. (Applicazione dell'articolo 2, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) 1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano a decorrere dalle elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Articolo 43. (Accantonamenti) 1. Le quote che risultano accantonate al 31 dicembre 2007 ai sensi dell'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. 1-bis. All'articolo 1, comma 796, lettera a), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le parole: ", preventivamente accantonati ed erogati direttamente allo stesso ospedale dallo Stato". Articolo 44. (Obbligo di fornire dati per le rilevazioni statistiche e disposizioni concernenti le informazioni relative al partenariato pubblico-privato) 1-bis. Al fine di consentire la stima dell'impatto sull'indebitamento netto e sul debito pubblico delle operazioni di partenariato pubblico-privato avviate da pubbliche amministrazioni e ricadenti nelle tipologie indicate dalla decisione Eurostat dell'11 febbraio 2004, le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all'Unità tecnica finanza di progetto della Presidenza del Consiglio dei ministri le informazioni relative a tali operazioni, secondo modalità e termini indicati in un'apposita circolare da emanarsi d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Articolo 44-bis. (Misure in tema di disponibilità finanziaria per il funzionamento e l'attività istituzionale del comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori) 1. Alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'elenco n. 1 allegato, al numero 16 ? Ministero dei trasporti, le parole: "legge 6 giugno 1974, n. 298, articolo 63" sono soppresse; b) all'articolo 3, comma 40, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e la contabilità speciale intestata al comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori per le spese di funzionamento del comitato centrale e dei comitati provinciali". CAPO III DISPOSIZIONI VARIE Articolo 45. (Cinque per mille in favore di associazioni sportive dilettantistiche nonché di fondazioni nazionali di carattere culturale) 1. Al comma 5 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché delle fondazioni nazionali di carattere culturale"; b) è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "c-bis) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge". 1-bis. Alla lettera a) del comma 1234 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché delle fondazioni nazionali di carattere culturale". 1-ter. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 1, comma 1237, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono incrementate di 5 milioni di euro rispettivamente per le finalità di cui al comma 1 e al comma 1-bis. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2008, relativamente alla finalità di cui al comma 1-bis, e a 5 milioni di euro per l'anno 2009, relativamente alla finalità di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale. Articolo 46. (Disposizioni in favore di inabili e proroga di termini per tariffe sociali) 1. All'articolo 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: "1-bis. L'attività svolta con finalità terapeutica dai figli riconosciuti inabili, secondo la definizione di cui al comma 1 con orario non superiore alle 25 ore settimanali, presso le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o presso datori di lavoro che assumono i predetti soggetti con convenzioni di integrazione lavorativa, di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, con contratti di formazione e lavoro, con contratti di apprendistato o con le agevolazioni previste per le assunzioni di disoccupati di lunga durata non preclude il conseguimento delle prestazioni di cui al citato articolo 22, comma 1, della legge 21 luglio 1965, n. 903. 1-ter. L'importo del trattamento economico corrisposto dai datori di lavoro ai soggetti di cui al comma 1-bis non può essere inferiore al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti incrementato del 30 per cento. 1-quater. La finalità terapeutica dell'attività svolta ai sensi del comma 1-bis è accertata dall'ente erogatore della pensione ai superstiti. 1-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008 si provvede quanto a 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 3,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 3,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e a 4,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale e, quanto a 0,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 1-sexies. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative". 1-bis. Il termine per l'emanazione del decreto interministeriale di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è differito al 30 giugno 2008. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze, della solidarietà sociale e delle politiche per la famiglia, le disposizioni di cui al citato comma 375 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 si applicano anche al settore del gas naturale. Articolo 46-bis. (Modifica all'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) 1. All'articolo 1, comma 1250, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "adottate da enti locali e imprese" sono sostituite dalle seguenti: "adottate da enti pubblici e privati, enti locali, imprese e associazioni". Articolo 47. (Modifiche all'art. 3, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) 1. Al comma 24 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono inserite, alla fine del primo periodo, le seguenti parole: "a decorrere dal 1º agosto 2008 e, conseguentemente, sono corrisposti i soli contributi per i quali, entro il 31 luglio 2008, siano stati assunti i relativi impegni di spesa da parte dei soggetti pubblici beneficiari e siano state adottate le dichiarazioni di assunzione di responsabilità di cui al comma 29 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da parte dei soggetti beneficiari non di diritto pubblico". 2. Il secondo periodo del comma 24 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è soppresso. 3. All'onere recato dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2008 e 7 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2008 e 4 milioni di euro per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2008 e 3 milioni di euro per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Articolo 47-bis. (Sospensione di termini per l'adempimento di obblighi contributivi e fiscali da parte di enti non commerciali) 1. È ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2009 il termine già prorogato al 31 dicembre 2008 dal primo periodo del comma 8-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17. A tal fine il limite di spesa di cui al medesimo comma 8-quinquies è incrementato per l'anno 2008 di 700.000 euro ed è autorizzata la spesa di 1,2 milioni di euro per l'anno 2009. Al relativo onere, pari a 700.000 euro per l'anno 2008 e a 1,2 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Articolo 47-ter. (Modifica all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2007, n. 244) 1. Le disposizioni di cui al primo periodo del comma 5 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2007, n. 244, sono prorogate per l'anno 2010 nella misura di 30 milioni di euro. Conseguentemente il secondo periodo del medesimo comma 5 è soppresso. Articolo 47-quater. (Durata in carica dei membri delle autorità indipendenti) 1. Nelle more dell'approvazione della legge di riordino delle autorità indipendenti, la durata in carica del presidente e dei membri della Commissione nazionale per le società e la borsa, di cui all'articolo 1, terzo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, del Garante per la protezione dei dati personali di cui all'articolo 153, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 6 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è equiparata a quella del presidente e dei membri delle autorità istituite con la legge 10 ottobre 1990, n. 287, e con la legge 31 luglio 1997, n. 249, con decorrenza dalla data del decreto di nomina. Gli incarichi di cui al precedente periodo non sono rinnovabili. Articolo 47-quinquies. (Modifica all'articolo 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) 1. All'articolo 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel rispetto del limite del 7 per cento dei fondi disponibili, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è autorizzato a procedere in forma diretta alla realizzazione dell'investimento relativo al Centro polifunzionale della polizia di Stato di Napoli secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 438, della legge 27 dicembre 2006, n. 296". Articolo 48. (Riassegnazione di risorse) 1. All'articolo 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "sono riassegnate" sono sostituite dalle seguenti: "possono essere riassegnate anche nell'esercizio successivo". 1-bis. Le entrate di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, riassegnate e non impegnate nel corso dell'anno 2007, permangono per l'anno 2008 nelle disponibilità del fondo di cui al comma 2 del citato articolo 148 sul capitolo di bilancio numero 1650 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 1-ter. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono quantificate le somme da rendere indisponibili sulle contabilità speciali di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, ai fini della loro destinazione, per l'anno 2008, alle voci di spesa confluite, ai sensi dell'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei capitoli di bilancio denominati "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche" iscritti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. Per far fronte alle esigenze delle istituzioni scolastiche sono consentite anche la riallocazione, tramite giro fondi, tra le contabilità speciali intestate agli uffici scolastici provinciali e l'assegnazione ad istituzioni scolastiche anche di altra provincia. 1-quater. All'articolo 2, comma 554, lettera d), primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché programmi di sviluppo regionale riferiti alle medesime regioni". Articolo 49. (Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali) 1. Le disposizioni relative alla legge 27 dicembre 2007, n. 246, concernente "Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali", entrano in vigore alla data di pubblicazione della legge medesima. Articolo 49-bis. (Celebrazioni del sessantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo) 1. La promozione e il coordinamento delle iniziative e delle manifestazioni per la celebrazione della ricorrenza, nell'anno 2008, del sessantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nel quadro delle attività patrocinate dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, sono affidati a un comitato da istituire nel medesimo anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, presso il Ministero degli affari esteri. 2. Ai componenti del comitato di cui al comma 1 non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese. 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Articolo 49-ter (Equiparazione della Croce Rossa Italiana alle organizzazioni di volontariato) 1. Ai fini dell'iscrizione nei registri regionali delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, al registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati istituito ai sensi dell'articolo 52 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, nel registro nazionale delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché per l'accesso alle convenzioni per le attività di promozione e donazione del sangue di cui alla legge 21 ottobre 2005, n. 219, la Croce Rossa Italiana, limitatamente ai servizi in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto svolti in convenzione dai comitati provinciali e locali della Croce Rossa medesima e per il tempo necessario al completamento delle procedure di stabilizzazione del personale precario già previste dall'articolo 2, commi 366 e 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è equiparata alle organizzazioni di volontariato. Articolo 50. (Interventi a favore dei perseguitati politici e razziali) 1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 17 agosto 2005, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "per ciascuno degli anni 2006 e 2007" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009"; b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli interventi di cui al presente comma possono essere rifinanziati, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni". 2. All'onere pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 3. Per la determinazione dei limiti di reddito previsti per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonchè della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, non rilevano gli assegni vitalizi previsti dall'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e dall'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96. 4. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere dal 15 settembre 2007. 5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 4, valutati in 1.750.000 euro per l'anno 2007, in 5.000.000 di euro per l'anno 2008 ed in 4.700.000 euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede: a) per l'anno 2007 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, utilizzando parte dell'accantonamento relativo al medesimo Ministero; b) per l'anno 2008 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007 utilizzando quanto a 2,4 milioni di euro la proiezione di parte dell'accantonamento relativo al Ministero della giustizia e quanto ai restanti 2,6 milioni di euro utilizzando, per l'importo di euro 867.000 ciascuno, la proiezione di parte degli accantonamenti relativi al Ministero della solidarietà sociale e al Ministero della salute e, per l'importo di euro 866.000, la proiezione di parte dell'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca; c) per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, utilizzando, per l'importo di euro 903.000 e di euro 1.215.000, la proiezione di parte degli accantonamenti relativi rispettivamente al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell'università e della ricerca e, per l'importo di euro 1.291.000 ciascuno, la proiezione di parte degli accantonamenti relativi al Ministero degli affari esteri e al Ministero della solidarietà sociale. 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo del presente comma sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative. 7-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri procede alle operazioni necessarie per il restauro del blocco n. 21 del campo di prigionia di Auschwitz. A tal fine è autorizzata la spesa di 900.000 euro per l'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Articolo 51. (Trattamento di fine rapporto) 1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernenti il "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile", destinate al finanziamento degli interventi di cui all'elenco 1 della medesima legge, sono versate dall'I.N.P.S. all'apposito capitolo n. 3331 dell'entrata del bilancio dello Stato. Articolo 51-bis. (Rimborsi di spese elettorali) 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi il 9 e il 10 aprile 2006 per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica è differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 2. Le quote di rimborso relative agli anni 2006 e 2007 maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del comma 1 sono corrisposte in un'unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza del termine differito di cui al medesimo comma 1. L'erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni. 3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Articolo 51-ter. (Proroga delle agevolazioni fiscali per gli atti relativi al riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) 1. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008". 2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Articolo 51-quater. (Disposizioni in materia di incentivi per il programma nazionale di razionalizzazione del comparto delle fonderie di ghisa e acciaio) 1. L'incentivo concesso in attuazione delle finalità di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, è corrisposto con le modalità di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 6 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2006, fatto salvo l'accertamento tramite istruttoria tecnica del rispetto della garanzia patrimoniale dei creditori dell'impresa, di cui all'articolo 2740 del codice civile. Articolo 52 (Entrata in vigore) 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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POLEMICHE I manifesti elettorali (sezione: Province)

( da "Brescia Oggi" del 04-03-2008)

Argomenti: Province

Caro direttore, alcuni manifesti elettorali del PdL (ex CdL) invitano l'Italia e Brescia a rialzarsi dopo l'azione dei governi di centrosinistra. Quante falsità in quello slogan. Per il livello nazionale vorrei solo ricordare che il Paese era veramente in ginocchio dopo i 5 anni di governo Berlusconi, o sarebbe meglio dire di non governo. Basta riprendere alcuni dati macro economici per rendersene conto. - Il rapporto fra lo stock di debito pubblico e il Prodotto interno lordo ha ripreso a salire dopo un decennio di progressiva discesa arrivando alla fine del 2005 al 106,4. Il deficit ha oltrepassato il 4% del Pil nonostante la riduzione costante (ora interrotta) del costo degli interessi sul debito; - la spesa al netto degli interessi è cresciuta di oltre 2 punti sul Pil; - le entrate ordinarie sono state frenate dalla crescente evasione; - il saldo primario (la differenza tra spesa pubblica senza considerare interessi ed entrate fiscali), che nel 2001 era pari al 3,2% del Pil, nel 2005 è risultato pari allo 0,5: ciò significa che se soltanto nell'arco dei 5 anni di "non-governo" Berlusconi la differenza fra spese al netto degli interessi ed entrate fosse rimasto costante (ossia mantenendo invariato il saldo primario), il deficit di bilancio all'inizio del 2006 sarebbe stato all'1,4% del Pil e non al 4,1. Alla situazione disastrosa dei conti pubblici ha dovuto porre rimedio il governo Prodi, che nonostante la risicata maggioranza e la difficile compattezza, in meno di due anni ha riagganciato la finanza pubblica ai parametri europei e ha iniziato un percorso di ridistribuzione che è rimasto incompiuto a causa delle elezioni anticipate. A livello locale è altrettanto falso che Brescia si debba rialzare. Anche per Brescia mi limito a ricordare alcuni dati significativi. - Con le due Giunte Corsini il Comune di Brescia ha progressivamente e drasticamente ridotto l'ammontare del proprio debito da 115 milioni a 15 milioni di euro (meno spese quindi per interessi), lasciando quindi un bilancio sano e meno rigido alla prossima Amministrazione. Per fare un confronto ricordo che la Provincia di Brescia ha un debito residuo di oltre 400 milioni di euro. - La pressione fiscale si è ulteriormente ridotta dopo l'abolizione dell'Ici per il 95% delle famiglie bresciane proprietarie dell'abitazione principale; inoltre il Comune di Brescia è tra i pochissimi capoluoghi di provincia a non aver introdotto l'addizionale irpef. - Il livello quali-quantitativo dei servizi offerti alla Comunità (dalla nascita alla morte) è elevato e si è implementato negli anni nonostante le finanziarie "poco amiche" degli enti locali. - Brescia è una città che è intervenuta sulla mobilità con significativi interventi a sostegno e rafforzamento del trasporto pubblico. I pesanti e drammatici dati odierni relativi all'aria bresciana non si risolleveranno senza un forte ed efficace trasporto pubblico concorrenziale e alternativo all'automobile. - La realizzazione di nuovi parchi, luoghi di socializzazione e di relax, ha permesso di incrementare in modo significativo la dotazione di verde per abitante: 22,29 mq/ab. Questi sono alcuni dati che dimostrano in modo oggettivo che Brescia non è in ginocchio. Tutt'altro. Certamente nella nostra città, come nel resto del Paese, non tutto va bene, ci sono problemi complessi ed importanti che devono essere affrontati, problemi alimentati dalle contraddizioni della modernità. Servirebbe sicuramente una maggiore condivisione e una predisposizione al dialogo fra le parti politiche. Sicuramente le bugie declinate in slogan elettorali non aiutano a ricostruire una Politica alla ricerca del bene comune e al servizio della Comunità, ma contribuiscono unicamente a falsare il dibattito e a "intossicare" ulteriormente il già pesante clima politico. Maurizio Billante CAPOGRUPPO DS IN LOGGIA.

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Berlusconi a tutto campo/ "Salvare Alitalia e Malpensa. Cambiare tutto lo statuto dei lavoratori. Sì al confronto tv con Veltroni". E apre all'Udc... pag.1 (sezione: Province)

( da "Affari Italiani (Online)" del 04-03-2008)

Argomenti: Province

Berlusconi a tutto campo/ "Salvare Alitalia e Malpensa. Cambiare tutto lo statuto dei lavoratori. Sì al confronto tv con Veltroni". E apre all'Udc... Martedí 04.03.2008 14:01 --> Berlusconi affronta poi il tema della campagna elettorale. "Il vantaggio è rimasto quello che era - assicura, smentendo le cifre ribadite dal segretario del Pd, Veltroni - noi abbiamo circa 10 punti più del Pd. Siamo al 45 per cento e loro al 35 per cento". Non manca una stoccata a Massimo D'Alema, capolista del Partito democratico in Campania: "Dimostrano di voler continuare con l'archeologia, visto che D'Alema fa politica da 45 anni". Il Pdl, in Campania, "probabilmente candiderà invece Mara Carfagna come capolista". Ed è ipotizzabile una candidatura di Antonio D'Amato (ex presidente di Confindustria)? "Se sarà dei nostri saremmo felici, con lui abbiamo lavorato molto bene", risponde l'ex premier. E Mastella? "È successo che i sondaggi hanno dimostrato che con lui avremmo perso dall'8 al 12%". "Se fossi in Veltroni avrei terrore a confrontarmi con me. Io comunque sono disponibilissimo". Lo ha affermato Berlusconi sulla possibilità di un confronto tv con Veltroni. Visto che l'abolizione delle province è anche nel programma del Pd "su questo potremmo collaborare, allo scopo di abolire le principali province dove esistono aree metropolitane". Lo ha detto il leader del Pdl.

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Decalogo parte I - Confindustria (sezione: Province)

( da "Blogosfere" del 04-03-2008)

Argomenti: Province

Mar 08 4 Decalogo parte I - Confindustria Pubblicato da Demetrio Vacca alle 13:38 in Arena Il decalogo di Confindustria non si può definire un programma elettorale, ma manifesta una richiesta della società di un'etica politica diversa oltre che di una responsabilità diversa. E' un documento che superficialmente può apparire come una lista di “To-Do” ma in realtà è un monito ai due grandi partiti PD e PdL che nei loro partiti hanno inserito promesse e futuribili interventi che se attuati di fatto sbilancerebbero la spesa pubblica per un importo fra i 50 ed i 100 miliardi. Vediamo alcune delle proposte più interessanti, tralasciando quelle di modifica dell'organizzazione dello Stato e della legge elettorale e considerando le proposte di riduzione della spesa pubblica. Abolizione progressiva delle Province, partendo dalle aree metropolitane: una buona intenzione, ma sicuramente non ci sono le risorse per una ristrutturazione così profonda dell'assetto organizzativo dello stato. Le imprese, affrontano riconversioni e stravolgimenti dei loro modelli organizzativi ma sono aiutate dallo stato con Cassa Integrazione, prepensionamenti, mobilità etc, cose che lo Stato non può applicare su stesso, cose che hanno finora determinato gran parte del debito pubblico. Meno regole, meno tasse, meno Stato in economia, uno slogan semplicistico, forse chi lo ha scritto non ha una gran cultura economica! Liberalizzazioni e privatizzazioni a livello nazionale e nei servizi pubblici locali: mah, finora quanto è stato fatto è riuscito a peggiorare le cose ed a far arricchire alcuni imprenditori particolarmente “abili” come la famiglia Benetton! Federalismo fiscale: altro bello slogan ma senza contenuti e soprattutto mancano le risorse per realizzarlo bene ed efficacemente. Anticipare al 2010 l'obiettivo di pareggio del bilancio pubblico: farlo nei modi proposti da Confindustria equivale sottoporre il paese ad una tragica cura di liberismo fatta di dismissioni, esternalizzazioni, licenziamenti e taglio drastico della spesa pubblica con ripercussioni pesantissime sul PIL dell'Italia, paese in cui 3 lavoratori su 5, in modo diretto od indiretto, campa grazie allo Stato. Le cifre confermano che questa è l'unica strada percorribile per reperire i soldi necessari : in Italia la macchina amministrativa assorbe il 18,7% della spesa pubblica. In Francia il 13,4%, in Germania il 13,1%. In Spagna il 12%. C'è molto spazio per ristrutturare e risparmiare. Se l'operazione di taglio della spesa pubblica incidendo sulle due voci principali, cioè dipendenti pubblici e spesa delle amministrazioni, funzionerà ci saranno i presupposti per un taglio importante delle tasse. Strada percorribile purchè si rinunci alla politica dei due tempi, perché ho si fa tutto nello stesso tempo oppure non ci sarà modo di raggiungere l'obiettivo. Il taglio delle imposte proposto da Confindustria è allettante, anche se socialmente non compensa i danni sociali della cura da cavallo proposta. La domanda è se questa sia la via d'uscita concreta e praticabile e se debba essere attuata nei modi e tempi proposti. A mio parere, purtroppo si, perché si è perso tempo in questi anni non facendo nei tempi e modi possibili quanto si doveva fare……ma il problema è che i due compositi grandi partiti non hanno la forza, la compattezza e la risolutezza per realizzarlo.

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Berlusconi si schiera con Bossi "Salvare Alitalia e Malpensa" (sezione: Province)

( da "Repubblica.it" del 04-03-2008)

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Il Cavaliere: "Un Paese deve saper sopportare le perdite di certe aziende" "I sondaggi ci danno in testa". "Calearo è solo una trovata elettorale" Berlusconi si schiera con Bossi "Salvare Alitalia e Malpensa" Berlusconi si schiera con Bossi "Salvare Alitalia e Malpensa"" /> MILANO - Un Berlusconi a tutto campo si concede alle telecamere di Sky. Parla di Alitalia e si allinea alle posizioni della Lega. Si dice ottimista per la vittoria elettorale, ironizza sulla candidatura del presidente di Federmeccanica Calearo nelle liste democratiche e offre a Veltroni un'unico terreno d'intesa comune: l'abolizione delle Province. Per il resto è un corpo a corpo a distanza con il segretario del Pd. Auspicando che da virtuale diventi reale: "Se fossi in Veltroni avrei terrore a confrontarsi con me. Io comunque sono disponibilissimo". Alitalia. "Bisogna salvare Malpensa, bisogna salvare la nostra compagnia" dice Berlusconi. "Non è possibile - continua il Cavaliere - che un hub come Malpensa debba essere privato del 72% dei voli e debba andare incontro ad una perdita di un miliardo o addirittura di due contro due-trecento milioni di Alitalia. Un Paese deve saper sopportare le perdite di certe aziende. E' necessario che gli imprenditori si consorzino". Morti bianche. L'ex premier interviene anche sulle morti bianche all'indomani della strage di Molfetta. "Bisognerebbe prendere - sottolinea il Cavaliere - immediatamente dei provvedimenti: se questo governo che gestisce l'ordinaria amministrazione decidesse di prenderli, noi aggiungeremmo il nostro consenso a quello dell'esecutivo". Gli industriali. "I dieci punti di Confindustria sono tutti nel nostro programma di governo". Berlusconi si accoda così al decalogo del presidente Luca Cordero di Montezemolo che aveva chiesto più industriali nelle liste elettorali: "C'è da fare una politica di espansione, ci sarà una forte spesa pubblica per ammodernare il sistema infrastrutturale". Sondaggi. "Ci sono dieci punti di differenza" tra il Pd e il Pdl, "il Pd è al 35, il Pdl il 45". Nessuna rimonta assicura Berlusconi. "Il vantaggio potrebbe ridursi perchè è vigente una ridicola legge sulla par condicio che dà lo stesso spazio a tutti i partiti. Si rischia una spinta verso il frazionamento della politica - continua l'ex premier -. Se un elettore del centrodestra decidesse di votare per i partiti piccoli toglierebbe voti alla grande forza del Partito del popolo della Libertà". Poi un affondo verso Veltroni: "Ho 14 anni di esperienza politica alle spalle e credo di aver sempre mantenuto una assoluta coerenza che si contrappone all'assoluta incoerenza che Veltroni e i suoi praticano". Calearo trovata elettorale. "Calearo è solo una trovata elettorale". Berlusconi boccia così la decisione del presidente di Federmeccanica di scendere in campo nelle liste del Pd. "Il bacino elettorale di Veltroni è sempre stato quello degli operai e dei sindacati. Ora mette insieme a questi un padrone, il presidente di Federmeccanica e qualcuno se ne avrà a male per questa apertura". Dal suo canto, però, Berlusconi guarda corteggia l'ex presidente di Confindustria Antonio D'Amato? "Se sarà dei nostri saremmo felici, con lui abbiamo lavorato molto bene". Chi invece ci sarà e sarà ministro dell'Economia è Giulio Tremonti. Udc e Mastella. Mano tesa all'Udc e porta in faccia a Mastella. Berlusconi, nonostante le divisioni con Casini, lascia aperto uno spiraglio peer il dopo elezioni: "Chiunque venga sul nostro programma per approvare un nostro provvedimento sarà il benvenuto. Quindi nessuna preclusione in Parlamento". Secca invece la bocciatira di Mastella. Che, dopo avere provocato la caduta del governo Prodi, non ha trovato asilo nel Pdl. "La sua presenza avrebbe causato un'emorragia di voti quantificabile tra l'8 e il 12 per cento". Diventa così carta straccia l'impegno che il Cavaliere aveva preso con l'ex ministro "per garantirgli" 10 parlamentari: "Ma i sondaggi, impietosamente, ci hanno mostrato che portandolo con noi avremmo avuto elevate difficoltà che neanche credevamo". "Non mi ricandido". "Anche questa volta metterò una clausola particolare con i punti che vogliamo realizzare e mi impegnerò a non ripresentarmi più. Poi adesso c'è anche l'età ed è una clausola molto facile da rispettare.."dice Berlusconi. (4 marzo 2008.

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Silvio con Bossi: "Salvare Malpensa" Veltroni: "Se si pareggia, le riforme" (sezione: Province)

( da "Repubblica.it" del 04-03-2008)

Argomenti: Province

Il Cavaliere interviene sulla vicenda Alitalia sposando le posizioni della Lega Poi attacca l'avversario del Pd: "Calearo è solo una trovata elettorale" Silvio con Bossi: "Salvare Malpensa" Veltroni: "Se si pareggia, le riforme" Il leader democratico avanza l'ipotesi di uno stallo postelettorale "In quel caso si cambia la legge elettorale e si ritorna alle urne" Silvio con Bossi: "Salvare Malpensa" Veltroni: "Se si pareggia, le riforme"" /> MILANO - Un Berlusconi a tutto campo si concede alle telecamere di Sky. Parla di Alitalia e si allinea alle posizioni della Lega. Si dice ottimista per la vittoria elettorale, ironizza sulla candidatura del presidente di Federmeccanica Calearo nelle liste democratiche e offre a Veltroni un unico terreno d'intesa comune: l'abolizione delle Province. Sferzante, invece il Cavaliere, sulla possibilità di un duello tv con lo sfidante. Auspicando che da virtuale diventi reale: "Se fossi in Veltroni avrei terrore di un confronto con me. Io comunque sono disponibilissimo". Veltroni e l'ipotesi pareggio. Provocazione alla quale il leader del Pd ha preferito non replicare, continuando ad ostentare fiducia e moderazione. "Io penso di vincere perché gli italiani sanno che questa volta è l'occasione nella quale votando un partito si garantisce governabilità", ha detto Veltroni registrando la puntata di Porta a Porta, aggiungendo poi nel corso di un comizio in Liguria una battuta sui bookmaker inglesi, che in queste ore starebbero rivedendo le quote per le scommesse riducendo il divario tra Pd e Pdl: "Su di noi - ha detto - nessuno avrebbe puntato un euro. Adesso la distanza è fra i quattro e i sette punti, dobbiamo continuare a correre perché ci sono tutte le possibilità per un risultato clamoroso". "Ma se non sarà - ha aveva comunque precisato il segretario del Pd ospite da Bruno Vespa - e si arriverà ad un pareggio, si dovranno fare le riforme e poi tornare al voto". Casini stronca Walter. Affermazioni che gli avversari hanno prontamente bocciato come una dimostrazione di debolezza. "Questa proposta di Veltroni mi sembra una manifestazione di paura. I grandi partiti fanno gli sbruffoni. Ma credo che temano in cuor loro di avere un insuccesso rispetto alle previsioni di vittoria annunciata", ha commentato Pier Ferdinando Casini. In ogni caso, ha aggiunto il candidato premier dell'Udc, "le alleanze si fanno prima del voto, non dopo il voto. Noi abbiamo una nostra linea, abbiamo un nostro progetto e non intendiamo fare sconti a nessuno, né a Berlusconi e né a Veltroni". I sondaggi di Berlusconi. Ancora più sarcastica la replica al segretario del Pd di Gianfranco Fini: ''Veltroni non si sforzi, perché è inutile che eserciti la fantasia: non ci sarà nessun pareggio, noi vinceremo le elezioni''. Meno severo, invece, Silvio Berlusconi. "Ci sono dieci punti di differenza" tra il Pd e il Pdl ha affermato, "il Pd è al 35, il Pdl al 45". "Il vantaggio - ha però ammesso - potrebbe ridursi perché è vigente una ridicola legge sulla par condicio che dà lo stesso spazio a tutti i partiti". Colpi tra ex alleati. Se l'attacco a Veltroni mette d'accordo Fini e Casini, per il resto oggi tra i due alleati non sono mancati ancora una volta i colpi bassi. Parlando a una platea di operatori di polizia locale, il leader di An ha accusato senza mezza termini Casini di aver affossato la riforma del settore. ''Era già pronta - ha detto Fini - ma è stata tolta all'ultimo momento all'ordine del giorno e sapete perché? Per dare spazio alla fiera di Bologna e chi era allora presidente della Camera? Ora sapete di chi è la responsabilità''. Alitalia. Al centro dell'intervento di Berlusconi a Sky, sono stati soprattutto i temi economici. "Bisogna salvare Malpensa, bisogna salvare la nostra compagnia" ha detto il leader del Pdl. "Non è possibile - ha continuato - che un hub come Malpensa debba essere privato del 72% dei voli e debba andare incontro ad una perdita di un miliardo o addirittura di due contro due-trecento milioni di Alitalia". Il Cavaliere è tornato anche sulle morti bianche all'indomani della strage di Molfetta. "Bisognerebbe prendere immediatamente dei provvedimenti - ha sottolineato - se questo governo che gestisce l'ordinaria amministrazione decidesse di prenderli, noi aggiungeremmo il nostro consenso a quello dell'esecutivo". Gli industriali. Berlusconi ha poi rivendicato che "i dieci punti di Confindustria sono tutti nel nostro programma di governo", mentre sulla candidatura di Calearo con il Pd il suo giudizio è stato lapidario: "E' solo una trovata elettorale". Mastella. Secca la bocciatura di Mastella. "La sua presenza avrebbe causato un'emorragia di voti quantificabile tra l'8 e il 12 per cento". Diventa così carta straccia l'impegno che il Cavaliere aveva preso con l'ex ministro "per garantirgli" 10 parlamentari: "Ma i sondaggi, impietosamente, ci hanno mostrato che portandolo con noi avremmo avuto elevate difficoltà che neanche credevamo". "Non mi ricandido più". Berlusconi infine ha annunciato l'intenzione di non ricandidarsi: "Anche questa volta metterò una clausola particolare con i punti che vogliamo realizzare e mi impegnerò a non ripresentarmi più. Poi adesso c'è anche l'età ed è una clausola molto facile da rispettare..." ha ironizzato. (4 marzo 2008.

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