HOME PRIVILEGIA NE IRROGANTO di Mauro Novelli
top ARTICOLI DEL 3 e 4 marzo 2008 #TOP
Ciclisti
e pedoni vessati così prendono l'auto V orrei ringraziare il giornalista Guido
Pasqualini di questo quotidiano per il trafiletto che ha scritto alcuni giorni
fa in cui met ( da "Adige, L'"
del 03-03-2008)
Argomenti: Province
Abstract:
detassazione
degli straordinari e delle tredicesime, abolizione dell'Ici prima casa, un
piano per aiutare i giovani ad acquistare la prima casa, rilancio delle opere
pubbliche con il completamento di quelle tante infrastrutture che erano state
bloccate dal governo Prodi. Federalismo, sviluppo del Sud, sicurezza per tutti
i cittadini, regolamentazione dei flussi migratori,
Pd
Pdl COSTI Detassazione straordinari 2 miliardi Detassazione tredicesime e
quattordicesima 7,9 miliardi Abolizione Irap, prima su costo lavoro e perdite
poi totale 20-33 miliardi ( da "Sole 24 Ore, Il"
del 03-03-2008)
Argomenti: Province
Abstract:
compartecipazione
dei comuni 3 miliardi Piano di valorizzazione patrimonio pubblico e piano Iacp:
700 miliardi di attivo patrimoniale dello Stato (azioni, aziende, immobili,
crediti) da cedere sul mercato. Un punto di Pil di minore spesa, un punto di
Pil di crescita 30 miliardi Abolizione province inutili (costi gestione) 35
milioni TOTALE 33,35 miliardi Berlusconi: straordinari senza tasse.
Elezioni,
primarie del Pdl: migliaia di persone nei gazebo
( da "RomagnaOggi.it"
del 03-03-2008)
Argomenti: Province
Abstract:
E da una
prima rilevazione possiamo già affermare che le priorità indicate dei cittadini
della nostra provincia sono: il tema della sicurezza e la lotta
all'immigrazione clandestina, l'abolizione dell'Ici sulla prima casa, la
rivalutazione delle pensioni, le misure per abbattere il carovita, e la
riduzione delle tasse e dell'Iva per i lavoratori”
Pdl,
trentamila schede ( da "Libertà"
del 03-03-2008)
Argomenti: Province
Abstract:
abolizione
dell'Ici e al controllo dell'immigrazione regolare, i piacentini hanno rivolto
particolarmente l'attenzione verso l'abolizione della tassa di successione e la
fine del sistema agevolato di tassazione per le cooperative. "Se il
buongiorno si vede dal mattino - commenta il parlamentare di An Tommaso Foti -
nella nostra provincia stracceremo il Partito democratico:
Elezioni,
Confindustria chiede pressione fiscale al 42% in 2010
( da "Websim"
del 03-03-2008)
Argomenti: Province
Abstract:
della
Costituzione, superamento del bicameralismo perfetto, più poteri al premier,
una nuova legge elettorale, vero federalismo fiscale, abolizione progressiva
delle Province, una vera sussidiarietà". Il secondo punto è il risanamento
dei conti pubblici, con obiettivi precisi: "Anticipare al 2010 l'obiettivo di pareggio
del bilancio pubblico e quello di riduzione del debito pubblico
"Ok
al calo delle tasse ma partendo dai salari non dal cuneo fiscale"
( da "Stampa,
La" del 04-03-2008)
Argomenti: Province
Abstract:
abolizione
delle Province nelle aree metropolitane". Allora ha ragione la Sinistra
arcobaleno: andate a braccetto con Confindustria. E così? "No, perché ad
esempio sulle tasse abbiamo priorità diverse. Loro privilegiano un ulteriore
intervento sul cuneo fiscale: e sottolineo ulteriore, visto che noi - e non
Berlusconi -
SONO
dieci i punti che la direzione nazionale della Confesercenti ha individuato pe
( da "Nazione,
La (Grosseto)" del 04-03-2008)
Argomenti: Province
Abstract:
SONO dieci i
punti che la direzione nazionale della Confesercenti ha individuato "per
fa crescere l'Italia di domani". Fra questi c'è la lotta agli sprechi con
"l'abolizione delle Province, la riduzione delle Comunità montane, la
privatizzazione delle aziende municipalizzate", inoltre si chiedono
"più incentivi per le fonti rinnovabili e meno accise sui carburanti"
nonché "
La
ricettadegliindustriali ( da "Secolo XIX, Il"
del 04-03-2008)
Argomenti: Province
Abstract:
al quale si
chiede l'adeguamento al ritmo della locomotiva-Europa. Il programma di Milano è
articolato in dieci punti. Gli industriali chiedono correzioni alla
Costituzione, il superamento del bicameralismo, poteri al premier, una nuova
legge elettorale, federalismo fiscale, l'abolizione dell Provincie,
privatizzazioni e liberalizzazioni.
Imprenditori
candidati Plauso di Montezemolo ( da "Arena, L'"
del 04-03-2008)
Argomenti: Province
Abstract:
abolizione
delle province), liberalizzazioni e privatizzazioni dei servizi pubblici
locali. Altro accento è sul risanamento dei conti pubblici. Confindustria pone
al 2010 il traguardo di pareggio del bilancio, la riduzione del debito sotto il
100 per cento del Pil e l'avanzo primario al 5 per cento del Pil con
"drastici e impopolari tagli strutturali alla spesa pubblica"
I
dieci punti ( da "Corriere della Sera"
del 04-03-2008)
Argomenti: Province
Abstract:
Corriere
della Sera - NAZIONALE - sezione: Politica - data: 2008-03-04 num: - pag: 10
categoria: BREVI I dieci punti 1 Riforme e governo Nuova legge elettorale, che
riduca i parlamentari. Abolizione delle Province.
Montezemolo:
Riforme coraggiose per un nuovo miracolo
( da "Tempo,
Il" del 04-03-2008)
Argomenti: Province
Abstract:
una riforma
dello Stato che preveda un vero Federalismo fiscale, l'abolizione progressiva
delle Province, meno regole, meno tasse e meno Stato in Economia,
liberalizzazioni e privatizzazioni a livello nazionale e nei servizi pubblici
locali, privatizzazione del patrimonio immobiliare degli enti locali.
Sondaggi
e liste, Berlusconi attacca ( da "Avvenire"
del 04-03-2008)
Argomenti: Province
Abstract:
abolizione
del cumulo delle pensioni per i coniugi, la possibilità di andare in pensione
anticipata per chi assiste una persona non autosufficiente e l'istituzione di
un delegato all'informazione per i pensionati nei Comuni e nelle Province. Allo
studio inoltre una serie di accordi per rendere gratuiti in alcune fasce orarie,
Decreto
milleproroghe 2007: rottamazione veicoli, missioni militari, giudici onorari
( da "AltaLex"
del 04-03-2008)
Argomenti: Province
Abstract:
(Abolizione
tassa sui contratti di borsa) 1. La tassa sui contratti di borsa è soppressa.
2. Alla Tabella allegata al testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n.
POLEMICHE
I manifesti elettorali ( da "Brescia Oggi"
del 04-03-2008)
Argomenti: Province
Abstract:
Per fare un
confronto ricordo che la Provincia di Brescia ha un debito residuo di oltre 400
milioni di euro. - La pressione fiscale si è ulteriormente ridotta dopo
l'abolizione dell'Ici per il 95% delle famiglie bresciane proprietarie
dell'abitazione principale; inoltre il Comune di Brescia è tra i pochissimi
capoluoghi di provincia a non aver introdotto l'
Berlusconi
a tutto campo/ "Salvare Alitalia e Malpensa. Cambiare tutto lo statuto dei
lavoratori. Sì al confronto tv con Veltroni". E apre all'Udc... pag.1
( da "Affari
Italiani (Online)" del 04-03-2008)
Argomenti: Province
Abstract:
Lo ha
affermato Berlusconi sulla possibilità di un confronto tv con Veltroni. Visto
che l'abolizione delle province è anche nel programma del Pd "su questo
potremmo collaborare, allo scopo di abolire le principali province dove
esistono aree metropolitane". Lo ha detto il leader del Pdl.
Decalogo
parte I - Confindustria ( da "Blogosfere"
del 04-03-2008)
Argomenti: Province
Abstract:
Vediamo
alcune delle proposte più interessanti, tralasciando quelle di modifica
dell'organizzazione dello Stato e della legge elettorale e considerando le
proposte di riduzione della spesa pubblica. Abolizione progressiva delle
Province, partendo dalle aree metropolitane: una buona intenzione, ma
sicuramente non ci sono le risorse per una ristrutturazione così profonda dell'
Berlusconi
si schiera con Bossi "Salvare Alitalia e Malpensa"
( da "Repubblica.it"
del 04-03-2008)
Argomenti: Province
Abstract:
Parla di
Alitalia e si allinea alle posizioni della Lega. Si dice ottimista per la
vittoria elettorale, ironizza sulla candidatura del presidente di
Federmeccanica Calearo nelle liste democratiche e offre a Veltroni un'unico
terreno d'intesa comune: l'abolizione delle Province. Per il resto è un corpo a
corpo a distanza con il segretario del Pd.
Silvio
con Bossi: "Salvare Malpensa" Veltroni: "Se si pareggia, le
riforme" ( da "Repubblica.it"
del 04-03-2008)
Argomenti: Province
Abstract:
Parla di
Alitalia e si allinea alle posizioni della Lega. Si dice ottimista per la
vittoria elettorale, ironizza sulla candidatura del presidente di
Federmeccanica Calearo nelle liste democratiche e offre a Veltroni un unico
terreno d'intesa comune: l'abolizione delle Province. Sferzante, invece il
Cavaliere, sulla possibilità di un duello tv con lo sfidante.
( da "Adige, L'" del 03-03-2008)
Argomenti: Province
Te in relazione i
valori altissimi di inquinamento e la stretta sulle possibili infrazioni di
ciclisti e pedoni Ciclisti e pedoni vessati così prendono l'auto V orrei
ringraziare il giornalista Guido Pasqualini di questo quotidiano per il
trafiletto che ha scritto alcuni giorni fa in cui mette in relazione i valori
altissimi di inquinamento e la stretta sulle possibili infrazioni di ciclisti e
pedoni. Io, ad esempio, per scelta raggiungo il posto di lavoro tutti i giorni
in bici e autobus perdendo circa 60 minuti al giorno contro i 15 che impiego
quello poche volte che prendo l'auto. Ovviamente se vado in bici passando per
la città mi respiro lo schifo emesso dalle auto di chi non ha fatto, o non può
fare, la mia scelta. Quando leggo che i vigili daranno un giro di vite riguardo
alle infrazioni di pedoni e ciclisti mi sento vessato e sono tentato di
prendere anch'io l'auto. Soprattutto quando leggo i valori di inquinamento in
piazza Venezia. Damiano Avi Tributi e balzelli: valgono per tutti? G radirei
conoscere il motivo per cui io debba pagare un tributo di più di due euro (
2,11 compreso iva ) per esporre una locandina, mentre alcune compagnie
telefoniche riempiono la città di cartelli con annessi i numeri telefonici a
strappo (come siamo caduti in basso!) mancanti del timbro rilasciato
dall'ufficio riscossioni? Un'altra cosa, se io pago quella cifra, quanto pagano
(se pagano!) quei mega manifesti delle campagne elettorali? È una domanda che
non dovevo fare? Sicuramente merita una risposta. Diego Bridi Alla Rsa di via
Veneto al lavoro un grande team D esidero ringraziare pubblicamente il
direttore dottor Alessandro Menapace, il coordinatore sanitario dottor
Francesco Ferrari, Donatella Montibeller, gli infermieri, i fisioterapisti, gli
animatori, tutto il personale addetto ai vari servizi, i volontari della Unità
operativa Rsa di via Veneto per l'accoglienza, la cura, l'affetto che hanno
dimostrato alla mia mamma. Rosa Groppo nata nel 1904. Una grande squadra come
questa che opera unita, con generosità, con disponibilità, con professionalità
ma soprattutto col cuore, è un tesoro prezioso per la comunità da non
disperdere. Un sentito ringraziamento a Daniela Lavagna, Maria Stamenic e
Patrizia Fronza che la notte del 10 febbraio hanno assistito la mia mamma e sostenuto
me e i miei figli donandoci serenità. Un grazie a don Piergiorgio Piechele,
Rita Genettin, Carla Chiesa anche a nome dei miei figli: Lucia, Pietro, Paola,
Carlo Aiello. Elvina Scottà - Cognola Un successo la mostra Grazie a chi ci ha
aiutato L ' associazione Agalaia Lyric Ensemble ringrazia per la continua e
ricercata attenzione rivolta alla nostra mostra, ma anche a tutte quelle
manifestazioni culturali organizzate in questa splendida Provincia. A
conclusione della mostra che si è svolta dal 9 al 23 febbraio 2008, presso le
cantine di Torri Mirana a Trento con un totale di quasi 800 presenze, è
doveroso da parte nostra esprimere un ringraziamento a tutti gli enti, sponsor,
organi d'informazione che ci hanno permesso la realizzazione di tale evento, attraverso
un comunicato che espliciti anche alcune informazioni. La mostra fotografica
dedicata agli artisti dell'opera lirica, si è svolta dal 9 al 23 febbraio 2008
con un totale di quasi 800 presenze -Durante la mostra, oltre al concerto di
apertura, l'Aglaia ha organizzato altri tre momenti musicali dedicati alla
musica da camera e napoletana con Daniela Sannicolò (soprano), Paola Fumana
(soprano), Guido Trebo (baritono) accompagnati al pianoforte da Roberto
Corradi. Sabato 23 febbraio la mostra si è conclusa con un piccolo rinfresco e
brindisi finale. Si ringrazia il Comune di Trento, in special modo l'Assessore
Lucia Maestri, il Consiglio Regionale, gli sponsor, gli organi d'informazione
locali e tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione e la promozione
di questo progetto. Sul libro firme si leggono molti pensieri e frasi
emozionanti scritte da appassionati trentini ma anche da persone di
Milano,Venezia, Brescia, Torino,Genova, Modena, Padova e Vienna. Tra le
presenze spiccano i nomi di cantanti, musicisti, poeti del Panorama Trentino.
Gradita la visita del Presidente Dellai e tanti altri Politici. Ora l'Aglaia
sta valutando le varie proposte di collaborazione con enti e teatri per
l'allestimento della mostra Agalaia Lyric Ensemble Le incertezze del Patt, la
certezza della "carega" D ovrebbe essersi svolta l'altro giorno a
Lavis una riunione tra gli esponenti del Patt della zona. Tema del discutere -
riportava la stampa - con chi schierarsi alle prossime elezioni politiche.
Immagino che per un partito alleato in un comune con la destra, in un altro con
la sinistra, in un'amministrazione ancora con la destra e in un'altra giunta di
nuovo con la sinistra, questa scelta sia un poco imbarazzante. O forse niente
affatto, perché per questi professionisti della "carega" la coerenza
è parola che non esiste, come ben dimostra quel solandro che per mantenersi il
posto a Roma non esita a saltare sull'altro carro. Carlo Devigili La stazione
non è più un bel biglietto da visita L a provincia di Trento e le Ferrovie
dello Stato dovrebbero vergognarsi per la scarsa cura in cui si investe
sull'accoglienza del turismo e dei viaggiatori. In particolare, la Provincia di
Trento che si ritiene all'avanguardia per quanto riguarda il turismo,non fa
nulla per i loro ospiti. Infatti nella stazione ferroviaria di Trento non c'è
la possibilità per i turisti che sono in transito o in attesa, anche per alcune
ore, di depositare i bagagli. Infatti, da parecchi anni il deposito bagagli è
chiuso, l'intervento della Provincia permetterebbe ai turisti di visitare la
città e sarebbe occasione della Provincia stessa di essere pubblicizzata.
Invece i turisti che vi sostano, giustamente reclamano e indirizzano contro i
residenti e quindi anche contro la città di Trento i loro disappunti per la
scarsa organizzazione. Si rimane in attesa di una risposta. Sergio Pallaoro
Ferrara dimentica gli uomini in carne e ossa D urante la trasmissione
"Otto e mezzo" del 14 febbraio 2007, dedicata alla questione dei
Pacs, di fronte ad un interlocutore che gli ricordava che, nelle questioni di
bioetica, alla fin fine ci si trova sempre di fronte ad esseri umani in carne e
ossa, le cui esistenze e i cui travagli sono difficilmente comprimibili in
regole ferree e definitive, Giuliano Ferrara lo interrompeva in maniera
concitata e scomposta, sostenendo che degli esseri umani si parla "di
pomeriggio, nella Vita in diretta, nelle trasmissioni popolari: qui si parla di
idee, non di esseri umani in carne e ossa". Io, molto sommessamente, credo
che l'intera spiegazione - psicologica, ben prima che politica - della crociata
ferrariana sull'aborto stia qui, in questa piccola, involontaria ma dirompente
rivelazione: Ferrara e i suoi seguaci vogliono difendere i valori, gli ideali e
i principi, senza curarsi delle vicende umane di cui costituiscono la carne e
il sangue e che spesso, quelle idee supreme, ignorano e schiacciano. È ovvio
(anzi, dirlo è fin troppo facile) che si è contro l'aborto, così come non si
può che essere contrari all'eutanasia: purtroppo, però, esistono tanti aborti e
tante eutanasie quante sono le persone della cui vita e della cui morte si ha a
che fare. Usare le maiuscole significa, allora, solo chiudere gli occhi di
fronte all'irriducibile complessità della vita e evitare di fare i conti con le
mille minuscole di cui è fatta l'esistenza, con i tanti casi - unici e
irripetibili - che dalla legge chiedono, se non approvazione, almeno
comprensione, e pietà, e silenzio. Difensori della vita, si definiscono i
fautori della moratoria: come se dall'altra parte ci fossero i sostenitori
della morte. Si vantano di non aver abortito e di avere messo al mondo comunque
dei bambini, non importa se condannati alla morte dopo sofferenze atroci; si
vantano di aver amato quella vita morente e di aver fatto la volontà di Dio,
come se il loro sedicente amore e la presunta volontà di Dio giustificassero
tutta la sofferenza di un figlio e la loro ostinazione a rimanere attaccati a
quella piccola vita di dolore e di angoscia (che è comunque vita di un altro,
non loro). Può essere: chi lo sa, quale sia la volontà di Dio? Ma, allo stesso
tempo: chi le conosce davvero le sofferenze infinite che può provare bambino
muto e incapace di esprimersi, messo al mondo solo per dimostrare la propria
coerenza con l'asettica immutabilità degli ideali? Chi autorizza a uccidere un
feto, chiede Ferrara? E chi autorizza a far continuare una vita silenziosa,
incosciente e dolorosa, una vita che potrebbe essere un lungo grido muto e
ignorato, si potrebbe ribattere? Forse che l'amore ha un solo modo di
esprimersi, quello di tutelare la vita biologica? Non è forse amore anche
quello che, di fronte al dolore insensato e crudele, decide di porvi fine? Sul
Foglio si può leggere una bellissima, nonostante le intenzioni del giornalista,
intervista al dottor Eduard Verhagen, autore del protocollo di Groningen, che
in Olanda disciplina l'eutanasia dei bambini. Dottor Morte, lo chiamano i
difensori della vita, che agitano con leggerezza tanto incosciente quanto
vigliacca gli spettri dell'eugenetica e del nazismo. Certo, è facile inorridire
di fronte ad un medico che fa morire dei bambini incurabili: tanto più facile
quanto meno ci s'interessa agli esseri umani in carne e ossa e quanto più ci si
preoccupa, come fa Ferrara, solo delle idee, che non soffrono, non sanguinano,
non sudano, non puzzano di fatica, di paura e di estenuazione. Peccato che non
con le idee, abbia a che fare il dottor Verhagen, ma con i bambini ammalati.
Michele Lucianer - Aldeno Veltroni nasconde Prodi ma il trucco non funziona S
ette punti, sette missioni da proporre agli italiani per ricominciare un lavoro
interrotto nel 2006, ma questa volta con un approccio diverso: intanto con un
partito nuovo e coeso,con il Popolo della Libertà . E poi con la consapevolezza
che l'Italia non ha bisogno di ricette miracolistiche o di trucchi
stupefacenti; o, peggio ancora, di seduzioni favolistiche miscelate a quella
mielosa pietanza, essenza del veltronismo, secondo la quale i problemi si
risolvono evocando le speranze piuttosto che affrontando la realtà. Pressione
fiscale al di sotto del 40%, detassazione degli
straordinari e delle tredicesime, abolizione dell'Ici prima casa, un piano per
aiutare i giovani ad acquistare la prima casa, rilancio delle opere pubbliche
con il completamento di quelle tante infrastrutture che erano state bloccate
dal governo Prodi. Federalismo, sviluppo del Sud, sicurezza per tutti i
cittadini, regolamentazione dei flussi migratori, più qualità nella
sanità pubblica, incentivi alle imprese. Pochi concetti, ma concreti. Il tutto
coniugato con una attenzione particolare al tessuto sociale, culturale e
religioso dell'Italia. Ma è nella sua assoluta semplicità e nella sua
realistica concretezza che il programma del Popolo della Libertà si distingue.
Lo stesso Berlusconi lo ripete ormai dall'inizio di questa lunga campagna verso
il voto del 13 aprile: nessuno ha la bacchetta magica per cambiare radicalmente
in poco tempo le sorti dell'Italia. "Noi - ha affermato Berlusconi -
proponiamo agli italiani poche cose ma realizzabili, senza inganni e senza
trucchi". Il Partito Democratico per tentare di nascondere la fallimentare
stagione dell'Unione e per darsi una riverniciatura di nuovo sta copiando a
mani basse dal programma del PdL. Per quanto si sforzi di occultare Prodi ed il
suo disastroso governo, il trucchetto non funziona. Mario Basile - Trento
Assistita dopo lo scontro: grazie per l'aiuto V orrei approfittare del vostro
giornale per ringraziare tutte le persone che domenica 24 febbraio verso le
14.30 sulla statale della Valsugana si sono fermati a prestarmi soccorso dopo
che ho avuto un incidente. In particolare vorrei ringraziare la signora della
Croce Bianca che mi ha tenuto compagnia fino all'arrivo dell'ambulanza, il
medico che subito ha controllato se stavo bene e la signora che mi ha permesso
di fare una telefonata. Ringrazio anche il personale sanitario che mi ha
prestato le prime cure. Marianna Tomasi Portafoglio smarrito, restituito da un
immigrato P er motivi di lavoro mi sono fermato tre giorni a Trento. Nella sera
di giovedì 27, dopo cena, mi sono accorto di aver smarrito il portafogli. Me lo
ha riconsegnato, integro di tutto il suo contenuto, un giovane di origine
extracomunitarie. Mi ha esortato a controllare che ci fosse tutto quanto
avrebbe dovuto esserci e - alla mia offerta di una ricompensa - ha rifiutato,
dicendo che era già contento che avessi potuto ritrovare "tutte le mie
cose". Mi farebbe piacere se l'Adige potesse pubblicare queste due righe:
di fronte alle cronache sempre più frustranti che ci capita di leggere, un
episodio che dimostra il piacere dell'onestà può essere una boccata di ossigeno
ed un esempio per tutti. Da parte mia, voglio solo ringraziare pubblicamente il
signor Imran per il suo gesto. Marco Ferretti - Livorno 03/03/2008.
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( da "Sole 24 Ore, Il" del 03-03-2008)
Argomenti: Province
Il Sole-24 Ore
sezione: IN PRIMO PIANO data: 2008-03-02 - pag: 5 autore: Pd Pdl COSTI
Detassazione straordinari 2 miliardi Detassazione tredicesime e quattordicesima
7,9 miliardi Abolizione Irap, prima su costo lavoro e
perdite poi totale 20-33 miliardi Riduzione Iva turismo (in caso di riduzione
del 50%) 9 miliardi Riforma ammortizzatori 500 milioni Eliminazione Ici 2
miliardi Introduzione quoziente familiare 8-10 miliardi Abolizione
tassa successioni e donazioni 250-300 milioni Iva per cassa una tantum 20
miliardi Bonus locazioni 3 miliardi Detassazione investimenti in riscaldamento
e difesa termica e creazione posti auto Fondi di garanzia per i mutui Bonus
bebè su circa 500mila nascite Riduzione Iva su latte e alimenti per infanzia
Libri gratis ai poveri Aumento pensioni basse Crediti d'imposta per chi assume
giovani Garanzie pubbliche su prestito d'onore Più risorse per la sicurezza
Incentivi per video impianti Nuovi cpt Aumento risorse giustizia Sanità
incentivi al rinnovamento tecnologico Incentivi a raccolta differenziata
Incentivi a energie alternative TOTALE 72,65-87,7 miliardi COPERTURA
Liquidazione società pubbliche non essenziali Digitalizzazione Pa (eliminazione
della carta) Misure anti evasione con la compartecipazione
dei comuni 3 miliardi Piano di valorizzazione patrimonio pubblico e piano Iacp:
700 miliardi di attivo patrimoniale dello Stato (azioni, aziende, immobili,
crediti) da cedere sul mercato. Un punto di Pil di minore spesa, un punto di
Pil di crescita 30 miliardi Abolizione province inutili
(costi gestione) 35 milioni TOTALE 33,35 miliardi Berlusconi: straordinari
senza tasse.
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( da "RomagnaOggi.it" del 03-03-2008)
Argomenti: Province
Sei in news/Prima
pagina, data 03.03.2008, orario 09:02. Elezioni, primarie del Pdl: migliaia di
persone nei gazebo Anche nella provincia di Forlì-Cesena s'è registrato un
successo di partecipazione popolare alla manifestazione dell'1 e il 2 di marzo
dei gazebo in piazza, con i simpatizzanti del centrodestra chiamati ad
esprimersi sulle priorità del programma del Popolo della libertà presentato dal
leader Silvio Berlusconi. Oltre 8mila i questionari raccolti in provincia, da
cui è emerso in modo netto il tema della sicurezza come quello che più sta a
cuore agli elettori del Cavaliere. “Complessivamente, a Forlì, Cesena,
Savignano, San Mauro, Bagno di Romagna, Meldola, Modigliana, Castrocaro,
Gambettola ed anche in altre località sono stati sottoscritti 8.000 moduli -
spiega Antonio Nervegna, coordinatore provinciale di Forza Italia -. Nonostante
il maltempo della prima giornata siamo riusciti a creare le condizioni di una
grande manifestazione democratica e di consultazione popolare, a definitiva
dimostrazione che Forza Italia è un partito ben radicato nel territorio ed
un'elevata capacità organizzativa e che in questa fase fornisce il massimo
impegno nella costruzione politica e i sostegno alla lista del popolo della
libertà”. La consultazione si è svolta fornendo ai cittadini tre schede. Su
ciascuna di esse erano elencati i cinque punti esemplificativi del programma
relativamente alle tematiche di sicurezza, famiglia e sviluppo. I simpatizzanti
dovevano indicare, riferendosi a una scala da 1 a 5, quale proposta
ritenevano prioritaria rispetto alle altre. “Migliaia di cittadini , a Forlì e
Cesena e nelle principali città del comprensorio, hanno aderito all'invito di
indicare quale dei punti previsti dal nostro programma su tre grandi temi,
famiglia, sicurezza e tassazione dovranno essere realizzati in caso di vittoria
nei primi 100 giorni di governo per metterci al passo con l'Europa e rilanciare
il Paese messo in ginocchio dal Governo Prodi – spiega Nervegna - . E da una prima rilevazione possiamo già affermare che le priorità
indicate dei cittadini della nostra provincia sono: il tema della sicurezza e
la lotta all'immigrazione clandestina, l'abolizione dell'Ici sulla prima casa,
la rivalutazione delle pensioni, le misure per abbattere il carovita, e la
riduzione delle tasse e dell'Iva per i lavoratori”. Mercoledì prossimo
si svolgerà un vertice organizzativo tra le forze che compongono il Pdl alla
presenza di Silvio Berlusconi, di Gianfranco Fini e degli altri leader per dar
seguito alla volontà popolare. “Queste primarie sulla priorità del programma
traducono in realtà un impegno che il presidente Berlusconi aveva indicato come
fondamentale per il nostro nuovo movimento politico: il coinvolgimento costante
dei cittadini nelle scelte della politica. Credo che questo sia un fatto
positivo, che il Popolo della Libertà svilupperà sempre di più e non solo
durante la campagna elettorale”: conclude Antonio Nervegna .
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( da "Libertà" del 03-03-2008)
Argomenti: Province
Quotidiano partner
di Gruppo Espresso LIBERTA' di lunedì 3 marzo 2008 > Piacenza e Provincia
Pdl, trentamila schede per il programma di governo (mir) Oltre undicimila
persone ai banchetti per più di trentamila schede raccolte. I vertici locali
del Popolo della libertà commentano in maniera entusiasta il risultato
dell'iniziativa che li ha visti protagonisti in città e in provincia nel fine
settimana che si è appena concluso. Attraverso una cinquantina di gazebo, gli
esponenti di Forza Italia, Alleanza nazionale e degli altri partiti che formano
la neonata lista unica di centrodestra hanno chiesto ai cittadini interessati
di indicare le priorità programmatiche, soprattutto in tema di sicurezza,
famiglia e sviluppo-lavoro. Oltre all'abolizione dell'Ici e
al controllo dell'immigrazione regolare, i piacentini hanno rivolto particolarmente
l'attenzione verso l'abolizione della tassa di successione e la fine del
sistema agevolato di tassazione per le cooperative. "Se il buongiorno si
vede dal mattino - commenta il parlamentare di An Tommaso Foti - nella nostra
provincia stracceremo il Partito democratico: bastava vedere
l'entusiasmo con cui le persone hanno "preso d'assalto" i banchetti,
non per una semplice firma "al volo" contro Prodi, ma per compilare i
questionari che avevamo preparato e che richiedevano un certo impegno di tempo.
La gente ci ha dimostrato di avere grande voglia di partecipare al nostro
progetto per rilanciare il Paese, più di trentamila schede riempite da
undicimila persone ne sono un eloquente esempio pratico". Le risposte
saranno analizzate e poi inviate a Roma assieme a quelle di tutte le altre province italiane. [.
Torna all'inizio
( da "Websim" del 03-03-2008)
Argomenti: Province
NOTIZIE FLASH 03
Marzo 08 ora 14:25 Elezioni, Confindustria chiede pressione fiscale al 42% in
2010 MILANO, 3 marzo (Reuters) - Confindustria chiede di ridurre la pressione
fiscale complessiva al 42% nel 2010 dal 43,3% dell'anno scorso. E' una delle
proposte del documento "La crescita economica. Vero bene comune"
elaborato dall'associazione degli industriali e presentato dal presidente Luca
Cordero di Montezemolo, insieme ai vice Alberto Bombassei e Gianfelice Rocca,
in Assolombarda. Premettendo che "la vera priorità che il Paese deve
assumere è la crescita economica", il documento aggiunge che "bisogna
saper dire la verità agli italiani, per quanto amara e spiacevole, anche
durante la campagna elettorale". Tra i punti ribaditi, l'auspicio di
ridurre la spesa pubblica corrente, un "Moloch (che)...tolti gli
interessi, assorbe il 39,6% del Pil" e la necessità di "ripensare
l'orario di lavoro e la durata della vita lavorativa". Azioni, ha detto
Monmtezemolo che "non sono né di destra né di sinistra". Il primo dei
dieci ambiti chiave dove Confindustria suggerisce di intervenire è la
governabilità, la riforma dello Stato. Per questo punto, così come per le
tematiche dell'istruzione e della ricerca, Montezemolo e Rocca hanno sostenuto
che dovrebbero "restare fuori dalla competizione elettorale", essere
oggetto di "accordi di lungo termine". In tema di riforma dello
Stato, l'associazione degli industriali chiede "correzioni e integrazioni
alla seconda parte della Costituzione, superamento del
bicameralismo perfetto, più poteri al premier, una nuova legge elettorale, vero
federalismo fiscale, abolizione progressiva delle Province, una vera
sussidiarietà". Il secondo punto è il risanamento dei conti pubblici, con
obiettivi precisi: "Anticipare al 2010 l'obiettivo di pareggio del bilancio
pubblico e quello di riduzione del debito pubblico sotto il 100% del
Pil, portare nel 2010 l'avanzo
primario al 5% del Pil e al 3,5% del Pil la spesa pubblica per investimenti, ridurre
al 37% del Pil la spesa corrente primaria". Il terzo ambito trattato dal
decalogo di Confindustria è la riduzione delle imposte, rispetto alla quale
viene proposto di "ridurre l'Ires di 3,5 punti per portarla in cinque anni
al 24%, eliminare progressivamente il costo del lavoro dalla base imponibile
Irap, eliminare le addizionali regionali Irap, diminuire gradualmente la
pressione fiscale, portandola al 42% nel 2010, ridurre di cinque punti il cuneo
fiscale e contributivo". Il quarto punto (lavoro, contratti, salari,
produttività) è stato illustrato da Bombassei, che si è soffermato sul tema
della sicurezza sul lavoro, sostenendo che "vanno unificati e focalizzati,
soprattutto su attività di prevenzione, i vari enti che, a diverso titolo, se ne
occupano". Il quinto è punto è la semplificazione burocratica, mentre il
sesto, energia e ambiente, ha visto Montezemolo sottolineare "l'abnorme
dipendenza dell'Italia dal petrolio", sostenendo che "con il greggio
sopra i 90 dollari il barile, la crescita del Paese sarà vicina allo
zero". Il documento, inoltre, chiede di "puntare sul nucleare di
nuova generazione". Nel settimo ambito, le infrastrutture, è contenuto un
elenco delle opere prioritarie, fra cui Torino-Lione, Pedemontana e Brebemi. C'è
anche un riferimento a Malpensa: "La ricerca di una soluzione deve tener
conto delle esigenze di alcune fra le più importanti regioni economiche del
Paese". L'ottavo e il novo punto (istruzione e università, ricerca e
innovazione) sono stati illustrati da Rocca. Fra gli obiettivi, "portare
al 2% del Pil gli investimenti in ricerca entro il 2011". L'ultimo punto è
riservato al Mezzogiorno, con la richiesta di "sostenere la lotta ai
racket". ((Reuters messaging:
massimo.gaia.reuters.com@reuters.net, +39 02 66129709, massimo.gaia@reuters.com)).
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( da "Stampa, La" del 04-03-2008)
Argomenti: Province
Enrico Morando (Pd)
"Ok al calo delle tasse ma partendo dai salari non dal cuneo fiscale"
[FIRMA]ALESSANDRO BARBERA Senatore Morando, lei è l'estensore del programma del
Partito Democratico. Che ne pensa del decalogo di Confindustria? "Benché
il nostro lavoro sia più completo, sulla necessità di ridurre la spesa corrente
primaria diciamo le stesse cose. La nostra "prima azione" prevede di
ridurla di due punti e mezzo di pil entro quattro anni: solo così potremo
finanziare il taglio delle tasse e le infrastrutture". Anche il Pdl dice
di voler ridurre la spesa. A parole nessuno è contrario... "Loro parlano
genericamente di spesa, perché pensano ad un'operazione di cessione del
patrimonio, non di spesa primaria. Ad incidere nella carne della spesa
improduttiva non ci pensano proprio: An è contraria". Altri punti di
contatto? "Confindustria dice che dalla lotta all'evasione possono
arrivare altre risorse per il fisco. Diciamo le stesse cose anche per quanto
riguarda le riforme: una sola Camera per legiferare, Senato federale, abolizione
delle Province nelle aree metropolitane". Allora ha ragione la Sinistra
arcobaleno: andate a braccetto con Confindustria. E' così? "No, perché ad
esempio sulle tasse abbiamo priorità diverse. Loro privilegiano un ulteriore
intervento sul cuneo fiscale: e sottolineo ulteriore, visto che noi - e non
Berlusconi - abbiamo tagliato l'Irap. Per noi prioritario è l'intervento sui
salari e i redditi più bassi: detrazioni per il lavoro dipendente e taglio di
un punto all'anno di Irpef a partire dal 2009". Confindustria chiede il
ritorno al nucleare. Voi? "Sì alla cooperazione internazionale sulla
ricerca nella quarta generazione nucleare, ma l'immediato ritorno alle centrali
in Italia per noi è prematuro".
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( da "Nazione, La (Grosseto)" del 04-03-2008)
Argomenti: Province
SONO
dieci i punti che la direzione nazionale della Confesercenti ha individuato
"per fa crescere l'Italia di domani". Fra questi c'è la lotta agli
sprechi con "l'abolizione delle Province, la riduzione delle Comunità
montane, la privatizzazione delle aziende municipalizzate", inoltre si chiedono
"più incentivi per le fonti rinnovabili e meno accise sui carburanti"
nonché "un
fisco che premi chi investe in innovazioni e tecnologie. E poi meno burocrazia
("Entro tre anni solo documenti telematici") e la previsione "di
incentivi per la costruzione di centri commerciali naturali". - -->.
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( da "Secolo XIX, Il" del 04-03-2008)
Argomenti: Province
Le richieste di
montezemolo ai partiti: tra le priorità anche il terzo valico valerio venturi
MILANO. Riformare il sistema-paese per far ripartire l'Italia: lo chiede
Confindustria ai protagonisti dello scontro politico. Il presidente Luca di
Montezemolo si rivolge a tutti per ottenere un "sì" pre-elettorale al
suo programma, definito di "rinascita" e trasversale. Certe azioni
necessarie "non hanno colore politico; senza colorazione politica è il
traguardo della crescita economica: il vero bene comune perché crea ricchezza
per tutti". Dunque né con il Pdl né con il Pd, ma via libera alla scelta
dei singoli di candidarsi, come Colaninno e Calearo (con il Pd), in attesa che
imprenditori si candidino anche per il centrodestra. Da troppo tempo la
Penisola va al rallentatore. Le potenzialità ci sono, ma è bene riformare
regole e mentalità. erve senso della responsabilità e sacrificio: " sono
necessarie opere impopolari. Veniamo da anni di non scelte (ad esempio sul
Terzo valico ferroviario, che Montezemolo mette tra le priorità, ndr)- . Ognuno
deve fare la sua parte". Le sfide internazionali impongono un cambio di
passo: condizionano la "dipendenza dal petrolio", la presenza di
"sacche di inefficienza e parassitismo", la "spesa pubblica,
autentico Moloch al quale sacrifichiamo crescita e risanamento. Le imprese
italiane hanno fatto e continueranno a fare la loro parte". Ma il
"grosso" lo deve fare lo Stato, al quale si
chiede l'adeguamento al ritmo della locomotiva-Europa. Il programma di Milano è
articolato in dieci punti. Gli industriali chiedono correzioni alla
Costituzione, il superamento del bicameralismo, poteri al premier, una nuova
legge elettorale, federalismo fiscale, l'abolizione dell Provincie,
privatizzazioni e liberalizzazioni. "Il pubblico assicuri solo le
attività che i privati non possono fare". Prioritario il risanamento dei
conti pubblici: si può ottenere tirando la cinghia, anticipando obiettivi
importanti e continuando la lotta all'evasione e i tagli alla spesa pubblica.
Il terzo paragrafo è tutto per i progetti di riduzione delle imposte: Ires,
Irap, cuneo fiscale. "Il potere d'acquisto dei cittadini deve crescere. La
detassazione può dare ossigeno; ma servono investimenti e flessibilità: nuovi
equilibri in un'organizzazione del lavoro più moderna e flessibile". La
semplificazione della burocrazia può favorire risparmio, ma occorre occuparsi
anche di ambiente e energia: per questo Confindustria apre al nucleare pulito.
Da restaurare pure il sistema scolastico e la ricerca. Parole d'ordine: meritocrazia,
modernità e efficienza. Quindi il Sud, che soffre in misura amplificata delle
cause nazionali della mancata crescita. L'obiettivo deve essere quello di
portarlo vicino ai valori del Nord. 04/03/2008.
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( da "Arena, L'" del 04-03-2008)
Argomenti: Province
VERSO LE ELEZIONI.
Dieci proposte degli industriali al futuro governo: "La priorità
dell'Italia è la crescita economica" Imprenditori candidati Plauso di
Montezemolo MILANO Dieci proposte "senza colore politico", corredate
di cifre, date e percentuali in nome della concretezza, della governabilità e
della crescita. Luca Cordero di Montezemolo, presidente di Confindustria,
attento a non dare indicazioni di voto, ha presentato a Milano, nella sede di
Assolombarda, il decalogo per il futuro governo. "Questo è il nostro modo
di stare in politica, fuori dai partiti" ha puntualizzato, benedicendo le
candidature di Matteo Colaninno e Massimo Calearo ("Sono scelte
personali") e augurandosi che anche nel Pdl "vadano in Parlamento
persone che rappresentano la cultura dell'impresa". Per Montezemolo, che
ha offerto disponibilità di idee e soluzioni ("Finita la campagna
elettorale serviranno muscoli, determinazione e senso dello Stato"),
"Da destra, da sinistra e dal centro ci sono temi comuni e proposte
interessanti", poi ha illustrato le proposte di Confindustria. Priorità
alla crescita economica come "vero bene comune" Al primo punto, le
riforme istituzionali (nuova legge elettorale, federalismo fiscale tra tutte)
per uno Stato più snello (abolizione delle province), liberalizzazioni e privatizzazioni dei servizi pubblici
locali. Altro accento è sul risanamento dei conti pubblici. Confindustria pone
al 2010 il traguardo di pareggio del bilancio, la riduzione del debito sotto il
100 per cento del Pil e l'avanzo primario al 5 per cento del Pil con
"drastici e impopolari tagli strutturali alla spesa pubblica".
Dai risparmi arriverebbero i 30 miliardi che mancano per azzerare il rapporto
deficit-Pil. Ed è sul fisco che, per l'associazione, si deve fare battaglia.
Nella stesura del piano di rilancio del Paese, Montezemolo ha puntato sulla
riduzione delle imposte (Ires al 3,5 per cento) proponendo la cancellazione
delle addizionali regionali Irap, una diminuzione della pressione fiscale al 42
per cento nel 2010 (ora è al 43,3) e una lotta all'evasione ("pagare tutti
per pagare meno"). Nel decalogo di Confindustria ampio spazio è dedicato a
lavoro, decontribuzione, detassazione dei premi di risultato e degli
straordinari; alla semplificazione dell'apparto burocratico; al nucleare di
nuova generazione con la costruzione, nell'attesa, di rigassificatori; a opere
prioritarie in materia di infrastrutture come la Tav, la Torino-Lione, ferrovie
e autostrade del Sud. Sul Mezzogiorno Montezemolo ha "dedicato" uno
dei 10 punti per sostenere la lotta al racket e dare operatività immediata ai
crediti di imposta e ai bonus occupazione oltre ad insistere per ridurre a 6
mesi le procedure dei contratti di programma e localizzazione. Nel decalogo gli
industriali non hanno tralasciato l'impegno per ricerca e innovazione (tra le
proposte, portare al 2 per cento del Pil gli investimenti entro il 2011) oltre
a dare una svolta all'istruzione introducendo nelle scuole e nelle università
metodi di meritocrazia tra gli insegnanti.
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( da "Corriere della Sera" del 04-03-2008)
Argomenti: Province
Corriere
della Sera - NAZIONALE - sezione: Politica - data: 2008-03-04 num: - pag: 10
categoria: BREVI I dieci punti 1 Riforme e governo Nuova legge elettorale, che
riduca i parlamentari. Abolizione delle
Province.
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( da "Tempo, Il" del 04-03-2008)
Argomenti: Province
Stampa Proposte Al
primo punto ci sono le riforme per "dare governabilità al Paese".
Anticipare al 2010 il pareggio di bilancio Montezemolo: "Riforme
coraggiose per un nuovo miracolo" "Sono scelte personali ma positive,
anzi mi auguro che ci siano anche molti imprenditori candidati nel Pdl e altri
partiti vicini alla cultura di impresa". Così il presidente della
Confindustria Montezemolo ha commentato la decisione di Matteo Colaninno e di
Masssimo Calearo di candidarsi. L'occasione è stata la presentazione del
decalogo della Confindustria con le priorità per il prossimo governo. Al primo
punto gli industriali pongono la governabilità. Senza una riforma elettorale
sarà difficile, per chiunque, poter governare il nostro Paese. Le proposte, ha
detto Montezemolo, "non hanno colore politico, non sono nè di destra nè di
sinistra. Questo è il nostro modo di stare in politica, fuori dai
partiti". Fra le proposte al primo punto del decalogo, vi è la correzione
e l'integrazione alla seconda parte della Costituzione, il superamento del
bicameralismo perfetto, il rapporto fiduciario monocamerale, più poteri al
premier a cominciare dalla proposta e dalla revoca dei ministri, la sfiducia
costruttiva, una nuova legge elettorale che consenta di scegliere chi mandare
in Parlamento e riduca il numero di deputati e senatori, una
riforma dello Stato che preveda un vero Federalismo fiscale, l'abolizione
progressiva delle Province, meno regole, meno tasse e meno Stato in Economia,
liberalizzazioni e privatizzazioni a livello nazionale e nei servizi pubblici
locali, privatizzazione del patrimonio immobiliare degli enti locali.
Montezemolo ha sottolineato come si debba "dire la verità agli italiani,
per quanto amara e spiacevole, anche durante la campagna elettorale. Non si
devono alimentare attese e false speranze che poi vengono delusi, quando,
giunti al governo, si fa l'ovvia scoperta che la realtà è ben diversa dai sogni
contenuti nelle promesse. La popolazione italiana è perfettamente in grado di
capire e sa reagire in modo deciso e impegnarsi come ha dimostrato tante volte
nel passato". Il Federalismo fiscale, sostiene la Confindustria, è
indispensabile per trasferire la responsabilità delle decisioni il più vicino
possibile ai bisogni dei cittadini e delle imprese. Il risanamento dei conti
pubblici è il secondo punto del decalogo di Confindustria che chiede di
anticipare al 2010 il pareggio del bilancio pubblico e la riduzione del debito
pubblico, sotto il 100% del Pil, portare nel 2010 l'avanzo primario al 5%
del Pil (dal 3,1% del 2007) e mantenerlo costante; elevare dal 2,5% al 3,5% del
Pil la spesa pubblica per investimenti entro il 2010 e ridurre dal 39,6% al 37%
del Pil entro il 2010, la spesa corrente primaria, risparmiando sulla spesa per
il personale e sugli acquisti di beni e servizi. "Non è una passeggiata -
ha commentato Montezemolo - ma il nuovo miracolo economico è possibile solo con
impegno, sacrifici, riforme coraggiose. Senza decisivi, drastici e impopolari
tagli strutturali alla spesa pubblica non sarà possibile rilanciare la crescita
economica. Con i risparmi di spesa - ha aggiunto - vanno reperiti i 30 miliardi
che mancano per azzerare il rapporto tra deficit e pil. Montezemolo poi chiede
la riduzione delle imposte attraverso un taglio dell'Ires di 3,5 punti, l'eliminazione
progressiva del costo del lavoro dalla base imponibile Irap, l'eliminazione
delle addizionali regionali Irap, la diminuzione graduale della pressione
fiscale.
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( da "Avvenire" del 04-03-2008)
Argomenti: Province
CRONACA 04-03-2008
Sondaggi e liste, Berlusconi attacca Il Cavaliere: i numeri del Pd sono falsi,
altro che rimonta Nel partito democratico ci sono candidati spot usati solo per
blandire la borghesia DA MILANO CINZIA ARENA P ensioni più ricche, abolizione
dell'Ici, risanamento dei conti dello Stato e molto altro ancora. Silvio
Berlusconi è pronto a tornare al governo e sta ultimando il nuovo contratto da
presentare agli italiani sul modello di quello del 2001. Da Milano, dove ha
incontrato il partito dei pensionati di Carlo Fatuzzo, che dopo una stagione
con Prodi adesso è confluito nel Pdl, il cavaliere non ha risparmiato le
critiche agli avversari del Pd, alle loro candidature di facciata e ai loro
sondaggi 'cartastraccia'. "Dicono che è iniziata la rimonta, ma io dico
che è iniziato l'utilizzo dei falsi sondaggi ha detto il leader del Pdl .
Quelli delle aziende serie ci danno tutti in vantaggio del 10%". Critiche
anche sulla scelta dei nomi inseriti nelle liste per disorientare gli elettori:
dal professor Umberto Veronesi al prefetto Achille Serra all'ultimo acquisto
Massimo Calearo, presidente di Federmeccanica, passando per Matteo Colannino e
Pietro Ichino. "Nel Pd ci sono candidature spot tirate fuori per blandire
la borghesia ha sottolineato Berlusconi assicurando che il Pdl non vi farà
ricorso . Queste candidature per la sinistra sono come il bikini, lasciano
scoperto molto ma coprono le parti essenziali che sono il 70% dei ministri,
viceministri e sottosegretari che sono ancora al governo con Prodi".
"Sotto sotto sono sempre gli stessi" ha aggiunto ribadendo che la
presunta novità del partito di Veltroni è un'invenzione. Nel suo lungo discorso,
davanti ad una platea di anziani che lo invitata a tornare al governo,
Berlusconi non ha risparmiato gli ormai ex alleati tornando a definire inutile
un voto ai partiti che giudica minori. "Quelli alla Destra e all'Udc e
sono voti gettati via perché probabilmente non avranno neppure un parlamentare
eletto alla Camera e al Senato". A rafforzare la base del Pdl invece,
oltre all'accordo con i Pensionati ("con voi avremmo avuto seicentomila
voti in più nel 2006" si è rammaricato Berlusconi), c'è anche quello
consolidato ieri con la nuova Democrazia cristiana di Gianfranco Rotondi alla
quale ha assicurato "pari dignità". Per quanto riguarda i
provvedimenti da adottare una volta vinte le elezioni, Berlusconi ha
rispolverato il dialetto milanese: "ci sarà un laurà de la madona ha detto
per risollevare il paese dai danni economici e di immagine, legati alla
questione rifiuti in Campania, provocati da Prodi. In cima alla lista
l'abolizione dell'Ici, la detassazione degli straordinari e in seguito della
13esima, ma soprattuto una riorganizzazione della macchina dello Stato (che sta
già pensando di affidare all'ex ministro Lucio Stanca) su base digitale al fine
di contenere i costi e tagliare qualcosa come 20miliardi di euro. "Per i
servizi ogni cittadino paga 4500 euro all'anno, in Germania 3000 euro e la
qualità è superiore " ha detto il cavaliere. Particolare attenzione sarà
riservata alle fasce più deboli, vale a dire gli anziani, con tre provvedimenti
ad hoc: l'abolizione del cumulo delle pensioni per i
coniugi, la possibilità di andare in pensione anticipata per chi assiste una
persona non autosufficiente e l'istituzione di un delegato all'informazione per
i pensionati nei Comuni e nelle Province. Allo studio inoltre una serie di
accordi per rendere gratuiti in alcune fasce orarie, treni, mezzi
pubblici, accessi ai musei e ai cinema. "Come ho fatto nel 2001 mi presenterò agli
italiani per firmare un contratto ha assicurato . L'altra volta abbiamo
rispettato il programma all'85%, l'altro 15% non l'abbiamo realizzato perché
c'era l'Udc che diceva sempre no". Il leader del Pdl Silvio Berlusconi.
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( da "AltaLex" del 04-03-2008)
Argomenti: Province
Decreto Legge ,
testo coordinato, 31.12.2007 n° 248 , G.U. 29.02.2008 Stampa Pubblicato in
Gattezza Ufficiale 29 febbraio 2008, n. 47 il c.d. "Milleproroghe"
(decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, coordinato con la legge 28 febbraio
2008, n. 31) con il quale vengono prorogati alcuni termini previsti da
disposizioni legislative in materia di difesa, beni culturali e turismo, lavoro
e previdenza, salute, università, giustizia, infrastrutture e trasporti,
personale delle pubbliche amministrazioni, agricoltura, sviluppo economico,
ambiente e interno. In particolare il provvedimento dispone la proroga dei
seguenti termini: al 31 gennaio 2008 le autorizzazioni di spesa (per
assicurazioni del personale e trasporti strategici) relative alle missioni
internazionali in atto; di ulteriori sei mesi il termine concesso agli
imprenditori turistici per consentire il completamento dei lavori già avviati
in materia di prevenzione degli incendi; al 31 dicembre 2008 il periodo di
riferimento per le spese sostenute da parte dei gestori di attività commerciali
per l'eliminazione delle barriere architettoniche; fino alla scadenza dei
Consigli di amministrazione il termine per la scadenza dei Presidenti e dei
Consigli di indirizzo e vigilanza di INPS, INAIL, INPDAP, IPSEMA; al 31
dicembre 2008 il termine per l'adozione del decreto di aggiornamento delle
tariffe massime delle prestazioni sanitarie; al 31 dicembre 2009 l'avvalimento, da parte
del Ministero della salute, del personale medico assunto a tempo determinato;
al 31 dicembre 2008 il termine per le industrie farmaceutiche titolari di
autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali non soggetti a
prescrizione medica ai fini della comunicazione del prezzo massimo di vendita;
a tutto il 2010 l'autorizzazione
di spesa per il funzionamento della Fondazione Istituto mediterraneo di
ematologia; al 30 giugno 2008 i giudici onorari ed i vice procuratori onorari
nell'esercizio delle rispettive funzioni; al 1° luglio 2008 il termine per la
decorrenza dei limiti posti ai neopatentati di categoria B (per il primo anno
dal conseguimento della patente) circa la possibilità di condurre autoveicoli
con un rapporto potenza/tara superiore a 50kw/t; settore agricoltura: al 31
dicembre 2008 il termine per la chiusura delle liquidazioni coatte
amministrative dei consorzi agrari; al 31 dicembre 2008 il termine per
l'esercizio dei compiti del Commissario straordinario per le emergenze
zootecniche; al 31 dicembre 2008 il termine per l'operatività del Fondo per la
meccanizzazione; entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge la
ripresentazione delle domande per ottenere i benefici previsti dalla legge n.
237 del 1993 da parte dei soci di cooperative agricole in accertato stato di
insolvenza; al 30 giugno 2008 il termine per il riordino delle partecipazioni
societarie dell'agenzia nazionale per l'attuazione degli investimenti e lo
sviluppo d'impresa SpA; al 31 dicembre 2008 gli incentivi per la rottamazione
di autoveicoli e per la sostituzione di automobili euro 0, euro 1, euro 2
immatricolate prima del 1° gennaio 1999, con altre di categoria euro 4 ed euro
5 con bassa emissione di CO2; al 31 dicembre 2008 l'agevolazione
riconosciuta agli utilizzatori industriali, esclusi i termoelettrici, in virtù
della quale viene ridotta del 40% l'accisa sul gas naturale per combustione per
usi industriali; al 31 marzo 2008 il termine per l'approvazione dei modelli di
dichiarazione delle imposte sui redditi e dell'IRAP relativi al periodo di
imposta 2007. Il provvedimento infine abroga la tassa sui contratti di borsa,
risalente al 1923, e prevede inoltre che gli assegni vitalizi previsti a favore
dei cittadini deportati in campi di sterminio nazisti K.Z. non siano
conteggiati ai fini della determinazione dei limiti di reddito stabiliti per il
riconoscimento del diritto all'assegno sociale e alla pensione sociale. Tra le
più importanti novità aggiunte in sede di conversione: rateizzazione dei debiti
fiscali e contributivi (fino a 6 anni); autorizzazione di una spesa di 60
milioni di euro per l'emergenza rifiuti in Campania. (Altalex, 3 marzo 2008)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 31 Dicembre 2007, n. 248 Testo del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale
- n. 302 del 31 dicembre 2007), coordinato con la legge di conversione 28
febbraio 2008, n. 31 (in questo stesso S.O., alla pag. 5) recante:
"Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni
urgenti in materia finanziaria". (GU n. 51 del 29-2-2008 - Suppl. Ordinario
n. 47) Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal
Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n, 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del
decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri
corsivi. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Nella
Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2008, si procedera' alla ripubblicazione del
presente testo coordinato, corredato delle relative note. Capo I PROROGHE DI
TERMINI Sezione I Difesa Articolo 1. (Proroga di autorizzazioni di spesa per le
missioni internazionali) 1. È prorogato al 31 gennaio 2008 il termine per le
autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, e al
decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 2007, n. 127, in
scadenza al 31 dicembre 2007.
A tale scopo le Amministrazioni competenti sono
autorizzate a sostenere una spesa mensile nel limite di un dodicesimo degli
stanziamenti iscritti in bilancio nell'esercizio 2007 e comunque entro il
limite complessivo di 100 milioni di euro, a valere sull'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A questi fini, su
richiesta delle citate amministrazioni, il Ministro dell'economia e delle
finanze dispone il necessario finanziamento, nell'ambito del programma
"Missioni militari di pace". Il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le relative variazioni
di bilancio. Alle missioni di cui al presente comma si applica l'articolo 5 del
decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 ottobre 2006, n. 270. 2. Allo scopo di consentire la necessaria
flessibilità nell'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1240, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, è istituito nello stato di previsione della
spesa del Ministero della difesa, missione "Difesa e sicurezza del
territorio", il programma "Missioni militari di pace", nel quale
confluiscono in apposito Fondo le autorizzazioni di spesa correlate alla
prosecuzione delle missioni internazionali di pace. In relazione alle
specifiche esigenze da finanziare, il Ministro della difesa, con propri decreti
da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle
finanze, è autorizzato a disporre le necessarie variazioni di bilancio sui
pertinenti capitoli di spesa, a valere sulle autorizzazioni di spesa confluite
nel predetto Fondo. Articolo 2. (Proroga di termini in materia di difesa) 1.
All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, le
parole: "al 2007" sono sostituite dalle seguenti: "al
2008". 2. All'articolo 31, comma 14, del decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 298, le parole: "Sino all'anno 2007" sono sostituite dalle
seguenti: "Sino all'anno 2016". 3. All'articolo 60-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: "fino all'anno 2009"
sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno 2015". 3-bis.
All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, le
parole: "10 anni" sono sostituite dalle seguenti: "11
anni". 3-ter. Dall'attuazione del comma 3-bis non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 4. Le unità produttive e industriali di
cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
gestite unitariamente dall'Agenzia Industrie Difesa anche mediante la
costituzione di società di servizi nell'ambito delle disponibilità esistenti,
sono soggette a chiusura qualora, entro il 31 dicembre 2009, non abbiano
raggiunto la capacità di operare secondo criteri di economica gestione. 4-bis.
Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) all'articolo 51, comma 2, lettera a), la parola:
"2010" è sostituita dalla seguente: "2015"; b) all'articolo
52, comma 5, lettera a), la parola: "2010" è sostituita dalla
seguente: "2015"; c) all'articolo 53, comma 2, la parola:
"2008" è sostituita dalla seguente: "2012"; d) alla nota [5]
dell'allegata Tabella 1, la parola: "2011" è sostituita dalla
seguente: "2015". Sezione II Beni culturali e turismo Articolo 3.
(Proroga dei termini in materia di prevenzione incendi delle strutture
ricettive turistico-alberghiere) 1. Il termine stabilito dall'articolo 3, comma
4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, per completare l'adeguamento alle
disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive
turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata
in vigore del decreto del Ministro dell'interno in data 9 aprile 1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, è prorogato al
30 giugno 2008. 2. La proroga del termine di cui al comma 1 si applica alle
strutture ricettive per le quali sia stato presentato, entro il 30 giugno 2005,
al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, il
progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformità previsto
dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n.
37. 2-bis. Per le strutture che in occasione di rinnovo del certificato di
prevenzione incendi abbiano avuto ulteriori prescrizioni che comportano per la
loro realizzazione una spesa superiore a 100.000 euro, il termine per effettuare
l'adeguamento è fissato al 30 giugno 2009. Articolo 4. (Contributi per
l'eliminazione delle barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico) 1.
All'articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole:
"entro il 31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti:
"entro il 31 dicembre 2008". Articolo 5. (Proroga termini in materia
di beni e attività culturali e disposizioni in materia di diritto d'autore) 1.
I termini di durata degli organi di cui agli articoli 12, comma 5, e 21, comma
2, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni,
e di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n.
273, sono prorogati fino al 31 dicembre 2008. 1-bis. I consiglieri di
amministrazione delle fondazioni di diritto privato disciplinate dal decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, in carica alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
possono essere riconfermati, al termine del loro mandato, per una sola volta e
senza soluzione di continuità. 2. All'articolo 14, comma 3, del decreto-legge
1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222, le parole: "entro il 28 febbraio 2008" sono sostituite
dalle seguenti: "entro il 30 aprile 2008". 2-bis. Il termine per
l'eventuale trasformazione in soggetto di diritto privato dell'Unione
accademica nazionale, di cui al numero 5 dell'allegato A annesso alla legge 24
dicembre 2007, n. 244, è prorogato al 31 dicembre 2008. 2-ter. Al comma 1
dell'articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Per i sistemi di videoregistrazione da remoto
il compenso di cui al presente comma è dovuto dal soggetto che presta il
servizio ed è commisurato alla remunerazione ottenuta per la prestazione del
servizio stesso". 2-quater. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo
71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo le parole: "è
determinato" sono inserite le seguenti: ", nel rispetto della
normativa comunitaria e comunque tenendo conto dei diritti di
riproduzione," e dopo le parole: "e le attività culturali," sono
inserite le seguenti: "da adottare entro il 31 dicembre 2008".
Sezione III Lavoro e previdenza Articolo 6. (Proroghe in materia previdenziale)
1. In
attesa dell'intervento di razionalizzazione del sistema degli enti pubblici
previdenziali e assicurativi previsto dal Protocollo su "Previdenza,
lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili" del 23
luglio 2007 e dai relativi provvedimenti attuativi e della presentazione, a
tale fine, da parte del Governo, di un Piano industriale, il termine di
scadenza dei Presidenti e dei Consigli di indirizzo e vigilanza dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dell'Istituto
nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP)
e dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) è prorogato
fino alla scadenza dei Consigli di amministrazione dei rispettivi Istituti.
2-bis. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20
maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, nei confronti del prestatore
di lavoro nelle condizioni previste dall'articolo 4, comma 2, della legge 11
maggio 1990, n. 108, è comunque prorogata fino al momento della decorrenza del
trattamento pensionistico di vecchiaia spettante al prestatore medesimo.
Articolo 6-bis. (Proroghe in materia di ammortizzatori sociali) 1. Al comma 7
dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo,
le parole: "Per gli anni 2004-2007" sono sostituite dalle seguenti:
"Per gli anni 2004-2009" e le parole: ", nel limite massimo di
350 unità" sono soppresse; b) al secondo periodo, le parole: "e per
la durata di 48 mesi" sono sostituite dalle seguenti: ", per la
durata di 66 mesi dalla data di decorrenza del licenziamento e nel limite di
400 unità, calcolato come media del periodo". 2. Al comma 8 dell'articolo
41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: "e 2007,"
sono inserite le seguenti: "nonché di 8 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2008 e 2009,"; b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
la cui dotazione per ciascuno degli anni 2008 e 2009 è incrementata di pari
importo". 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Articolo 6-ter. (Regolarizzazione e versamenti per i territori colpiti dagli
eventi sismici del 31 ottobre 2002) 1. I termini previsti dalle ordinanze del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3344 del 19 marzo 2004, n. 3354 del 7
maggio 2004, n. 3496 del 17 febbraio 2006, n. 3507 del 5 aprile 2006 e n. 3559
del 27 dicembre 2006 sono differiti al 20 dicembre 2008 per tutti i soggetti
privati residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli
eventi sismici del 31 ottobre 2002 e individuati con i decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003.
2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 48,8 milioni di euro
per l'anno 2008, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24
dicembre 2007, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini
dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali
decreti emanati, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della
citata legge n. 468 del 1978, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti di
cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alla Camere,
corredati di apposite relazioni illustrative. Articolo 6-quater. (Contributi in
favore di enti e organismi operanti nel settore della musica) 1. Allo scopo di
garantire la continuità delle attività di enti e organismi di riconosciuto
prestigio operanti nel settore della musica, che versano in condizioni di
difficoltà finanziaria, è assegnato a tali enti per l'anno 2008 un contributo
complessivo di 5 milioni di euro. 2. Con decreto del Ministro per i beni e le
attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono individuati gli enti e gli organismi di
cui al comma 1 e sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di
cui al medesimo comma. 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 3 milioni di euro,
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 2 milioni di euro,
l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
Articolo 7. (Disposizioni in materia di lavoro non regolare e di società
cooperative, nonché in materia di contrattazione collettiva e in materia di
contratti integrativi del personale delle fondazioni lirico-sinfoniche) 1. Il
termine per la notifica dei provvedimenti sanzionatori amministrativi di cui
all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, relativi alle violazioni
constatate fino al 31 dicembre 2002, è prorogato al 30 giugno 2008. 2.
All'articolo 1, comma 1192, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "entro
il 30 settembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30
settembre 2008". 2-bis. All'articolo 1, comma 1202, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, le parole: "entro e non oltre il 30 aprile
2007" sono sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre il 30
settembre 2008". 3. Il Comitato per l'emersione del lavoro non regolare,
di cui all'articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni, svolge la sua attività fino al 31 gennaio 2008. Dopo tale
termine le funzioni e le attività del medesimo Comitato, con le relative
risorse finanziarie, sono trasferite alla Cabina di regia nazionale di
coordinamento di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera a), della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale in data 11 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del
10 dicembre 2007. 4. Fino alla completa attuazione della normativa in materia
di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di
contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che
svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di
categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 3, comma
1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non
inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle
organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a
livello nazionale nella categoria. 4-bis. Nelle more della completa attuazione
della normativa in materia di tutela dei lavoratori impiegati in imprese che
svolgono attività di servizi in appalto e al fine di favorire la piena
occupazione e di garantire l'invarianza del trattamento economico complessivo
dei lavoratori, l'acquisizione del personale già impiegato nel medesimo
appalto, a seguito del subentro di un nuovo appaltatore, non comporta
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio
1991, n. 223, e successive modificazioni, in materia di licenziamenti
collettivi, nei confronti dei lavoratori riassunti dall'azienda subentrante a
parità di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi
nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente
più rappresentative o a seguito di accordi collettivi stipulati con le
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. 4-ter.
All'articolo 3-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, il comma 5 è sostituito dal
seguente: "5. Nelle more della stipula dei contratti integrativi aziendali
secondo le modalità di cui al presente articolo, con apposita delibera del
consiglio di amministrazione possono essere concesse ai dipendenti delle
fondazioni che presentino condizioni di equilibrio economico-finanziario
anticipazioni economiche, da riassorbirsi con la stipula dei predetti contratti
integrativi, strettamente correlate ad accertati e rilevanti aumenti della
produttività. La delibera di cui al primo periodo è sottoposta al collegio dei
revisori che ne verifica la compatibilità economica e la validità. Il consiglio
di amministrazione di ogni singola fondazione individua con apposita delibera
le risorse necessarie per la contrattazione integrativa nel rispetto del
principio del pareggio di bilancio; tale delibera è sottoposta al collegio dei
revisori che ne verifica la compatibilità con il conto economico e il rispetto
dei princìpi di cui al comma 4. I contratti integrativi aziendali in essere
alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinnovati
solo successivamente alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale
di lavoro. Le delibere di cui al presente comma, corredate del parere reso dal
collegio dei revisori, sono trasmesse al Ministero per i beni e le attività
culturali e al Ministero dell'economia e delle finanze". Articolo 7-bis.
(Reversibilità degli assegni vitalizi in favore dei familiari degli ex
deportati) 1. L'articolo
1 della legge 29 gennaio 1994, n. 94, è sostituito dal seguente: "Art. 1.
? 1. L'assegno
vitalizio di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, è
reversibile ai familiari superstiti, ai sensi delle disposizioni vigenti in
materia, nel caso in cui abbiano raggiunto il limite d'età pensionabile o siano
stati riconosciuti invalidi a proficuo lavoro. L'assegno di reversibilità
compete anche ai familiari di quanti sono stati deportati nelle circostanze di
cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e non fruivano del
beneficio in quanto non avevano prodotto domanda per ottenere il previsto
assegno vitalizio". 2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 3
milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli
oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei
provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati
ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468
del 1978, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti di cui al primo
periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite
relazioni illustrative. Sezione IV Salute Articolo 8. (Piani di rientro,
tariffe di prestazioni sanitarie e percorsi diagnostico-terapeutici) 1. Ai fini
del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di programmazione sanitaria
connessi anche all'attuazione dei piani di rientro dei disavanzi sanitari e
alla stipula degli accordi con le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie
per conto del Servizio sanitario nazionale sono disposti i seguenti interventi:
a) con riferimento all'anno 2007, nelle regioni per le quali si è verificato il
mancato raggiungimento degli obiettivi programmati di risanamento e
riequilibrio economico-finanziario contenuti nello specifico piano di rientro
dai disavanzi sanitari, di cui all'accordo sottoscritto, ai sensi dell'articolo
1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,
non si applicano gli effetti previsti dall'articolo 1, comma 796, lettera b),
sesto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente all'importo
corrispondente a quello per il quale la regione ha adottato, entro il 31
dicembre 2007, misure di copertura idonee e congrue a conseguire l'equilibrio
economico nel settore sanitario per il medesimo anno, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222; b) all'articolo
8-quinquies, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo la
lettera e) è aggiunta la seguente: "e-bis) la modalità con cui viene
comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture
correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi della lettera d),
prevedendo che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque
intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per
la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle prestazioni
di assistenza specialistica ambulatoriale, nonchè delle altre prestazioni
comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni remunerate, di
cui alla lettera b), si intende rideterminato nella misura necessaria al
mantenimento dei limiti indicati alla lettera d), fatta salva la possibile
stipula di accordi integrativi, nel rispetto dell'equilibrio economico
finanziario programmato". c) entro il 30 giugno 2008, al fine di
permettere la definitiva estinzione dei crediti pregressi certi, liquidi ed
esigibili vantati nei confronti dell'azienda universitaria Policlinico Umberto
I, il commissario liquidatore è autorizzato ad effettuare transazioni nel
limite massimo del 90 per cento del credito accertato sulla sorte capitale, ad
esclusione degli interessi e della rivalutazione monetaria, previa definitiva
rinuncia da parte dei creditori ad ogni azione e pretesa. Per le finalità di
cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per il 2008.
Tale somma è trasferita su un conto vincolato della Gestione commissariale
dell'azienda per l'effettuazione dei pagamenti entro il 31 dicembre 2008. Le
somme non utilizzate per l'effettuazione di pagamenti entro il termine di cui
al periodo precedente sono riversate al bilancio dello Stato con imputazione ad
apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata. Agli oneri derivanti dalla
presente lettera, pari a 250 milioni di euro per il 2008, si fa fronte mediante
riduzione, per il medesimo anno, dell'autorizzazione di spesa di cui al comma
12 dell'articolo 15-bis del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127. 2. Entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, gli accordi con le strutture
erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale,
eventualmente già sottoscritti per l'anno 2008, e seguenti, sono adeguati alla
previsione normativa di cui al comma 1. 3. All'articolo 1, comma 170, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311,
l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Con
cadenza triennale a far data dall'emanazione del decreto di ricognizione ed
eventuale aggiornamento delle tariffe massime di cui al precedente periodo, e
comunque, in sede di prima applicazione, non oltre il 31 dicembre 2008, si
procede all'aggiornamento delle tariffe massime, anche attraverso la valutazione
comparativa dei tariffari regionali, sentite le società scientifiche e le
associazioni di categoria interessate. Con la medesima cadenza di cui al quarto
periodo, le tariffe massime per le prestazioni di assistenza termale sono
definite dall'accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge
24 ottobre 2000, n. 323. Per la revisione delle tariffe massime per le predette
prestazioni di assistenza termale è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Al relativo onere, pari a 3 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
salute". Articolo 8-bis. (Disposizioni inerenti alla conservazione di
cellule staminali del cordone ombelicale) 1. È prorogato al 30 giugno 2008 il
termine di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 21 ottobre 2005, n. 219,
per la predisposizione, con decreto del Ministro della salute, di una rete
nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali. A tal fine, e
per incrementare la disponibilità di cellule staminali del cordone ombelicale
ai fini di trapianto, sono autorizzati la raccolta autologa, la conservazione e
lo stoccaggio del cordone ombelicale da parte di strutture pubbliche e private
autorizzate dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano, sentiti il Centro nazionale trapianti e il Centro
nazionale sangue. La raccolta avviene senza oneri per il Servizio sanitario
nazionale e previo consenso alla donazione per uso allogenico in caso di
necessità per paziente compatibile. In relazione alle attività di cui al
presente articolo, il Ministro della salute, con il decreto di cui al primo
periodo, regolamenta le funzioni di coordinamento e controllo svolte dal Centro
nazionale trapianti e dal Centro nazionale sangue per le rispettive competenze.
Articolo 8-ter. (Fondo transitorio per le regioni con elevato disavanzo
sanitario) 1. Il fondo transitorio di cui alla lettera b) del comma 796
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, è incrementato, per l'esercizio finanziario 2008, di 14 milioni
di euro. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 14 milioni
di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito
del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente
utilizzando, quanto a 10 milioni di euro, l'accantonamento relativo al
Ministero della giustizia e, quanto a 4 milioni di euro, l'accantonamento
relativo al Ministero della solidarietà sociale. Articolo 9. (Proroghe e
disposizioni in materia di farmaci) 1. Gli effetti della facoltà esercitata
dalle aziende farmaceutiche in ordine alla sospensione della riduzione del 5
per cento dei prezzi, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera g), della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogati fino al 31 dicembre 2008, fermo
restando il rispetto dei risparmi programmati e, conseguentemente, dei budget
assegnati alle predette aziende, in coerenza con i vincoli discendenti dai
tetti di spesa stabiliti dalla vigente normativa in materia farma ceutica.
Relativamente al periodo marzo-dicembre 2008, le date di scadenza delle rate
per i versamenti finanziari da parte delle singole aziende alle regioni,
secondo la procedura prevista dalla predetta lettera g), sono fissate al 20
marzo 2008, 20 giugno 2008 e 20 settembre 2008; le date di scadenza per l'invio
degli atti che attestano il versamento alle singole regioni sono fissate al 22
marzo 2008, 22 giugno 2008 e 22 settembre 2008. 2. Al fine di consentire alle
competenti autorità dell'Amministrazione centrale di continuare a disporre di necessari
elementi di conoscenza sulle dinamiche del mercato farmaceutico, le aziende
farmaceutiche titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di
medicinali non soggetti a prescrizione medica, disciplinati dall'articolo 96
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono tenute a comunicare al
Ministero della salute e all'Agenzia italiana del farmaco il prezzo massimo ex
factory con il quale ciascun medicinale è offerto in vendita. La comunicazione
deve essere rinnovata ad ogni variazione del prezzo massimo ex factory. In caso
di inadempimento o di comunicazione non veritiera si applica la sanzione
amministrativa da euro 1000 a
euro 6000 per ciascun medicinale di cui sono stati omessi o alterati i dati.
2-bis. Al fine di agevolare l'applicazione della disciplina prevista
dall'articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, il Ministro dello sviluppo
economico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, individua la data di scadenza dei diritti di
brevetto dei medicinali in commercio alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto e pubblica la relativa lista. Ai fini della
riduzione della protezione complementare, nella misura di sei mesi per ogni
anno solare, ai sensi dell'articolo 61, comma 4, del codice della proprietà
industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, la durata
residua di protezione inferiore a sei mesi è annullata, con conseguente
scadenza del certificato complementare alle ore 24 del 31 dicembre dell'anno
che precede quello di riferimento, mentre la durata residua di protezione
superiore a sei mesi è ridotta di sei mesi. Nel mese di dicembre di ogni anno
il Ministro dello sviluppo economico aggiorna la lista di cui al primo periodo
del presente comma. Articolo 10. (Prosecuzione dell'attività della Fondazione
Istituto mediterraneo di ematologia) 1. Al fine di assicurare la prosecuzione
delle attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte,
sia a livello nazionale che internazionale, dalla Fondazione Istituto
mediterraneo di ematologia (IME), di cui all'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 giugno 2003, n. 141, è autorizzata la spesa di sei milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. 2. All'onere derivante dall'attuazione
del disposto del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione, per
ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, dell'autorizzazione di spesa recata
dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58. Articolo 11.
(Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare) 1. Il comma 356 dell'articolo 2
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente: "356. Il
Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, di cui al decreto
interministeriale 26 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231
del 4 ottobre 2007, assume la denominazione di "Autorità nazionale per la
sicurezza alimentare" e, a decorrere dal 15 gennaio 2008, si trasforma in
"Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare", con sede in Foggia,
che è posta sotto la vigilanza del Ministero della salute. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
sono stabilite le norme per l'organizzazione, il funzionamento e
l'amministrazione dell'Agenzia. Per lo svolgimento delle attività e il
funzionamento dell'Agenzia è autorizzato un contributo di 2,5 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,5 milioni di euro per l'anno
2010". Articolo 11-bis. (Finanziamento di iniziative volte alla tutela dei
minori) 1. Il comma 464 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è
sostituito dal seguente: "464. Per l'anno 2008 è autorizzata la spesa di
1,5 milioni di euro per il finanziamento, da parte del Ministero della
solidarietà sociale, di iniziative volte alla tutela dei minori, anche
disabili, in situazioni di disagio, abuso o maltrattamento, ivi compreso il
sostegno all'attività dell'ente morale "SOS ? Il Telefono Azzurro
ONLUS"". Sezione V Università Articolo 12. (Disposizioni in materia
di università ed enti di ricerca) 1. Gli effetti dell'articolo 5 del
decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 giugno 2004, n. 143, già prorogati al 31 dicembre 2007 dall'articolo 1 del
decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2007, n. 17, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre
2008. 2. In
attesa della definizione ed attuazione della disciplina delle procedure di reclutamento
dei professori universitari di prima e seconda fascia, fino al 31 dicembre 2008
continuano ad applicarsi, relativamente a tale reclutamento, le disposizioni
della legge 3 luglio 1998, n. 210, e del decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117; gli organi accademici delle università,
nell'ambito delle rispettive competenze, possono indire, entro il 30 giugno
2008, le relative procedure di valutazione comparativa. 2-bis. Nelle more
dell'attuazione del regolamento dei concorsi per ricercatore di cui
all'articolo 1, comma 647, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono validi i
bandi di concorso a posti di ricercatore universitario ai sensi della legge 3
luglio 1998, n. 210, emanati dalle università entro la data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. 3. Per l'anno 2008,
continua ad applicarsi l'articolo 2, terzo comma, della legge 27 febbraio 1980,
n. 38. A
decorrere dallo stesso anno, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 536,
primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche alle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 643, della medesima legge n. 296
del 2006. 3-bis. All'articolo 2, comma 429, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, dopo la lettera c) è inserita la seguente: "c-bis) definire, previa
intesa tra la regione Basilicata e l'università degli studi della Basilicata,
le modalità di utilizzo di eventuali trasferimenti regionali da parte
dell'università medesima, fermo restando il calcolo del limite del 90 per cento
di cui alla lettera c), al netto dei predetti trasferimenti, e assicurando
l'assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica". Articolo 13.
(Termini per la conferma di ricercatori) 1. Il termine di cui all'articolo 31,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, si applica anche ai ricercatori di cui all'articolo 19, comma 15, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448,
in servizio dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, ferma restando la facoltà degli stessi di partecipare alle procedure
di trasferimento ordinarie bandite dalle università per la relativa qualifica
ovvero, entro il medesimo termine, presso le amministrazioni di inquadramento,
ovvero le agenzie di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni. Articolo 13-bis. (Dotazione del fondo
per il finanziamento ordinario delle università) 1. La dotazione finanziaria
del fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo
5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata
dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata di
una somma pari a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. 2. All'onere
derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 16 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito
del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
Sezione VI Giustizia Articolo 14. (Proroga nelle funzioni dei giudici onorari e
dei vice procuratori onorari) 1. I giudici onorari ed i vice procuratori
onorari, nonché i giudici onorari presso i tribunali per i minorenni, che
esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto e il
cui mandato scade entro il 31 dicembre 2007 e per i quali non è consentita
un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-quinquies, primo
comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni
fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre
il 31 dicembre 2009. Articolo 14-bis. (Dirigenti dell'amministrazione
giudiziaria) 1. I dirigenti risultati idonei nel concorso a 23 posti di
dirigente nel ruolo del personale dirigenziale dell'amministrazione
giudiziaria, indetto con provvedimento del Direttore generale 13 giugno 1997 e
assunti in via provvisoria in esecuzione di ordinanze del giudice del lavoro,
che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto abbiano già sottoscritto i relativi contratti, previa rinuncia espressa
ad ogni contenzioso giudiziario, sono inquadrati in via definitiva nel ruolo
dirigenziale del Ministero della giustizia, a valere sul fondo di cui all'articolo
1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
Articolo 15. (Disposizioni in materia di arbitrati) 1. Al fine di consentire la
devoluzione delle competenze alle sezioni specializzate di cui all'articolo 1
del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, le disposizioni di cui
all'articolo 3, commi 19, 20, 21 e 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si
applicano dal 1º luglio 2008, e il termine del 30 settembre 2007 previsto dal
citato comma 21, primo periodo, è differito al 30 giugno 2008. Al comma 21,
secondo periodo, dell'articolo 3 della citata legge n. 244 del 2007, le parole:
"al 30 settembre e fino alla data di entrata in vigore della presente
legge" sono soppresse. Articolo 16. (Attività di liquidazione della Fondazione
Ordine Mauriziano) 1. All'articolo 30 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n.
159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono
apportate le seguenti modifiche: a) al comma 4, i primi due periodi sono
sostituiti dai seguenti: "Il commissario predispone entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto un piano di
liquidazione dei beni della FOM, con esclusione di quelli gravati da vincoli
storico-culturali di cui alla tabella A allegata al citato decreto-legge n. 277
del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 4 del 2005. Il piano di
liquidazione è sottoposto al comitato di vigilanza, che provvede anche ai sensi
dell'articolo 108, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.";
b) al comma 4-bis sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Il compenso
spettante al commissario è determinato sulla base dei criteri di cui al decreto
del Ministro di grazia e giustizia 28 luglio 1992, n. 570. Ai componenti del
comitato di vigilanza, ad eccezione dei rappresentanti dei creditori cui
compete esclusivamente il rimborso delle spese, è corrisposto un compenso non
superiore al dieci per cento di quello liquidato al commissario, oltre al
rimborso delle spese". Articolo 16-bis. (Responsabilità degli
amministratori di società quotate partecipate da amministrazioni pubbliche) 1.
Per le società con azioni quotate in mercati regolamentati, con partecipazione
anche indiretta dello Stato o di altre amministrazioni o di enti pubblici,
inferiore al 50 per cento, nonché per le loro controllate, la responsabilità
degli amministratori e dei dipendenti è regolata dalle norme del diritto civile
e le relative controversie sono devolute esclusivamente alla giurisdizione del
giudice ordinario. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano ai
giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Articolo 16-ter. (Misure in materia di incarichi giudiziari) 1. In deroga agli articoli
104, 108 e 109 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, e successive modificazioni, in caso di mancanza del titolare, i
magistrati di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 30 luglio 2007, n. 111, in servizio presso lo
stesso ufficio, reggono il tribunale, la corte di appello, le sezioni di
tribunale o quelle di corte di appello, ovvero la procura generale della
Repubblica o la procura della Repubblica, per il periodo massimo di sei mesi, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Per le
esigenze di funzionamento degli uffici giudiziari di Bolzano, tenuti
all'osservanza dei princìpi costituzionali della proporzionale e del
bilinguismo, è abrogato il comma 7 dell'articolo 13 del decreto legislativo 5
aprile 2006, n. 160, come sostituito dall'articolo 2, comma 4, della legge 30
luglio 2007, n. 111, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 31,
della legge 25 luglio 2005, n. 150. Sezione VII Infrastrutture e trasporti
Articolo 17. (Utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e trasporto
ferroviario) 1. All'articolo 17, comma 10, del decreto legislativo 8 luglio
2003, n. 188, come modificato dall'articolo 15 del decreto-legge 30 dicembre
2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n.
51, le parole: "e comunque non oltre il 30 giugno 2006" sono
sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre
2008". 2. All'articolo 2, comma 253, primo periodo, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, le parole: "entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti:
"entro il 15 dicembre 2008". Articolo 18. (Modifiche all'articolo 3,
comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96) 1. All'articolo 3, comma
2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) nel primo periodo, dopo le parole: "legge
speciale," sono inserite le seguenti: "e in ipotesi di
delocalizzazione funzionale,"; b) nel secondo periodo, le parole: "un
anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo"
sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2008". Articolo
18-bis. (Modifiche al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, in materia di tutela
dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire) 1. Al
decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) all'articolo 12, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Ai fini dell'accesso alle prestazioni del Fondo, devono risultare nei
confronti del costruttore procedure implicanti una situazione di crisi non
concluse in epoca antecedente al 31 dicembre 1993 né aperte in data successiva
all'applicabilità della disciplina in tema di garanzia fideiussoria, prevista
dall'articolo 5 del presente decreto"; b) all'articolo 13, dopo il comma 3
è inserito il seguente: "3-bis. L'accesso alle prestazioni del Fondo è
inoltre consentito nei casi in cui l'acquirente, a seguito dell'insorgenza di
una situazione di crisi per effetto dell'insolvenza del costruttore, abbia
dovuto versare, in aggiunta al prezzo originariamente convenuto, somme
ulteriori per ottenere, dopo la stipula dell'atto di compravendita o di
assegnazione, la rinuncia da parte degli organi della procedura concorsuale a
promuovere o coltivare l'azione revocatoria fallimentare promossa ai sensi
dell'articolo 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
successive modificazioni, o la liberazione dell'immobile dall'ipoteca iscritta
a garanzia del finanziamento concesso al costruttore di cui l'acquirente non si
sia reso accollante, ovvero da altro vincolo pregiudizievole iscritto o
trascritto in danno del costruttore. In tali casi l'indennizzo è determinato
nella misura pari alle predette somme ulteriori, fino a concorrenza delle somme
versate e del valore dei beni corrisposti al costruttore". 2. Il termine
di cui al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n.
122, è differito al 30 giugno 2008. Articolo 18-ter. (Autorità marittima della
navigazione dello Stretto di Messina) 1. Con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dei
trasporti definisce le linee funzionali e l'organizzazione dell'Autorità
marittima della navigazione dello Stretto di Messina nell'ambito del Corpo
delle capitanerie di porto, nonché la disciplina del traffico marittimo dello
Stretto di Messina. Articolo 19. (Contratti pubblici) 1. Le disposizioni di cui
all'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
riferite agli articoli 351, 352, 353, 354 e 355 della legge 20 marzo 1865, n.
2248, allegato F, si applicano a decorrere dalla data di scadenza del termine
di cui all'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62. Articolo
19-bis. (Differimento di un termine relativo agli interventi per la
ricostruzione del Belice) 1. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3,
della legge 1º agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2007
dall'articolo 6, comma 8-ter, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è differito
al 31 dicembre 2008. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,
valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini
dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Articolo 19-ter.
(Modifica del comma 2 dell'articolo 139 della legge 23 dicembre 2000, n. 388)
1. Il comma 2 dell'articolo 139 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è
sostituito dal seguente: "2. I contributi previsti dai commi primo,
secondo, terzo e settimo dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457,
e successive modificazioni, possono essere concessi ed erogati in un'unica
soluzione, a seguito di domanda presentata anche da uno solo degli aventi diritto
ai sensi dell'articolo 32 della citata legge n. 1457 del 1963, anche nel caso
di rinuncia al completamento della ricostruzione, sino alla concorrenza delle
spese sostenute, da comprovare con idonei documenti fiscali o con perizia
asseverata da soggetto abilitato". Articolo 20. (Regime transitorio per
l'operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni) 1. Il
termine di cui al comma 2-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004,
n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, già
prorogato al 31 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis, del
decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2007, n. 17, è differito al 30 giugno 2009. 2. A seguito dell'entrata in
vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni
approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14
settembre 2005, durante il periodo di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del
citato decreto-legge n. 136 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 186 del 2004, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente
articolo, in alternativa all'applicazione della suddetta revisione generale è
possibile l'applicazione del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 14 settembre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005, oppure dei decreti del
Ministro dei lavori pubblici 20 novembre 1987, 3 dicembre 1987, 11 marzo 1988,
4 maggio 1990, 9 gennaio 1996 e 16 gennaio 1996, pubblicati, rispettivamente,
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1987,
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 7 maggio 1988, nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1º giugno 1988, nella
Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 1991 e nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1996. 3. Per le costruzioni e le opere
infrastrutturali iniziate, nonché per quelle per le quali le amministrazioni
aggiudicatrici abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o
esecutivi prima dell'entrata in vigore della revisione generale delle norme
tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, continua ad applicarsi la
normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino
all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo. 4. Con l'entrata in vigore
della revisione generale di cui al comma 2, il differimento del termine di cui
al comma 1 non opera per le verifiche tecniche e le nuove progettazioni degli
interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere
infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo
fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici
e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle
conseguenze di un loro eventuale collasso, di cui al decreto del Capo del dipartimento
della protezione civile 21 ottobre 2003, attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3
e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n.
3274, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003. 5. Le
verifiche tecniche di cui all'articolo 2, comma 3, della citata ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 2003, ad esclusione degli
edifici e delle opere progettate in base alle norme sismiche vigenti dal 1984,
devono essere effettuate a cura dei rispettivi proprietari entro il 31 dicembre
2010 e riguardare in via prioritaria edifici e opere ubicati nelle zone
sismiche 1 e 2. 6. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture è
istituita, fino al 30 giugno 2009, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, una commissione consultiva, con rappresentanti delle regioni
e degli enti locali, nonché delle associazioni imprenditoriali e degli ordini
professionali interessati, per il monitoraggio delle revisioni generali delle
norme tecniche di cui al comma 2, anche al fine degli adeguamenti normativi che
si rendano necessari, previa intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, alla scadenza del periodo transitorio indicato al comma 1. 7. La
partecipazione alla commissione di cui al comma 6 non dà luogo alla
corresponsione di compensi, emolumenti, indennità, o rimborsi spese. Articolo
21. (Proroga utilizzo disponibilità Enac per interventi aeroportuali) 1. L'Ente nazionale per
l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato, con le modalità di cui all'articolo 1,
comma 582, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ad utilizzare le risorse di
parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi all'anno 2007,
disponibili nel proprio bilancio, ad esclusione delle somme destinate a spese
obbligatorie, per far fronte a spese di investimento per la sicurezza delle
infrastrutture aeroportuali. Entro il 30 aprile 2008, l'ENAC comunica
l'ammontare delle rispettive disponibilità di cui al presente comma al Ministro
dei trasporti, che individua, con proprio decreto, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture, gli investimenti da finanziare a valere sulle medesime
risorse. Articolo 21-bis. (Diritti aeroportuali) 1. Fino all'emanazione dei
decreti di cui al comma 10 dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n.
537, come da ultimo sostituito dal comma 1 dell'articolo 11-novies del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 dicembre 2005, n. 248, da adottare entro il 31 dicembre 2008, il Ministro dei
trasporti provvede, con proprio decreto, all'aggiornamento della misura dei
diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato. Articolo 21-ter.
(Indennità di trasferta per il personale ispettivo dell'Ente nazionale
dell'aviazione civile) 1. All'articolo 1, comma 213-bis, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "e al personale ispettivo dell'Ente nazionale
dell'aviazione civile". 2. All'onere derivante dall'attuazione del
presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2008, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte
corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dei trasporti. Articolo 21-quater. (Interventi per processi di
riorganizzazione del sistema aeroportuale) 1. Le disposizioni di cui
all'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono estese
alle aree territoriali colpite da processi di riorganizzazione derivanti da
nuovi assetti del sistema aeroportuale che abbiano comportato una crisi
occupazionale che coinvolge un numero di unità lavorative superiore a tremila,
nel limite di spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, a carico del Fondo
per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, che a tale fine è integrato del predetto importo per gli anni 2008 e 2009.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 40 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1161, della legge 27
dicembre 2006, n. 296. 3. All'articolo 3-bis del decreto-legge 11 giugno 2002,
n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e nelle ipotesi di cui
all'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, limitatamente
alle società di gestione aeroportuale e alle società da queste derivate".
4. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture è istituito un
fondo di continuità infrastrutturale, finalizzato al mantenimento degli
investimenti nell'area di Malpensa, da ripartire fra la regione Lombardia e gli
enti locali azionisti della società di gestione aeroportuale, con una dotazione
di 40 milioni di euro per l'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1,
comma 1161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, per 7,8 milioni di euro,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della giustizia. 5. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 9
e 10, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sono
estese ai trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 5
ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre
2004, n. 291, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 3, lettere
a) e b), del medesimo articolo 1-bis. Articolo 22. (Disposizioni in materia di
limitazioni alla guida) 1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 agosto
2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n.
160, le parole: "dal centottantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti:
"dal 1º luglio 2008". Articolo 22-bis. (Disposizione transitoria
concernente la certificazione dei requisiti per la guida dei ciclomotori) 1.
All'articolo 116, comma 1-quater, secondo periodo, del codice della strada di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "Fino alla
data del 1º gennaio 2008" sono sostituite dalle seguenti: "Fino alla
data di applicazione delle disposizioni attuative della direttiva 2006/126/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la
patente di guida (Rifusione),". Articolo 22-ter. (Interventi in materia di
disagio abitativo) 1. Al fine di contenere il disagio abitativo e di favorire
il passaggio da casa a casa per le particolari categorie sociali individuate
dalla legge 8 febbraio 2007, n. 9,
in attesa della compiuta realizzazione dei programmi
concordati all'esito della concertazione istituzionale per la programmazione in
materia di edilizia residenziale pubblica, prevista dall'articolo 4 della
citata legge n. 9 del 2007,
l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita
locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazione, di cui al comma 1
dell'articolo 1 della stessa legge, è sospesa fino al 15 ottobre 2008. 2. Fino
alla scadenza del termine di cui al comma 1 continuano a trovare applicazione
le disposizioni dell'articolo 1, commi 2, 4, 5 e 6, della legge n. 9 del 2007.
Continuano a trovare applicazione, altresì, i benefici fiscali di cui
all'articolo 2 della stessa legge. 3. All'onere derivante dall'attuazione del
presente articolo, valutato in 2,59 milioni di euro per l'anno 2008 e in 8,75
milioni di euro per l'anno 2009, si provvede ai sensi del comma 4. 4. A valere
sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge
17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2005, n. 156, l'importo
di 11,34 milioni di euro relativo all'anno 2007 è conservato nel conto dei
residui e versato ad apposita contabilità speciale di tesoreria per essere
riversato all'entrata del bilancio dello Stato per 2,59 milioni di euro
nell'anno 2008 e per 8,75 milioni di euro nell'anno 2009. 5. Il Ministro
dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al
presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di
cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli
eventuali decreti emanati, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2),
della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei
provvedimenti di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle
Camere, corredati di apposite relazioni illustrative. 6. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio. Articolo 22-quater. (Investimenti
immobiliari degli enti previdenziali) 1. Il comma 489 dell'articolo 2 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente: "489. Sono
comunque fatti salvi i procedimenti in corso relativi a somme accantonate per i
piani di impiego approvati dai Ministeri vigilanti, a fronte dei quali non sono
state assunte obbligazioni giuridicamente perfezionate; le medesime somme sono
investite entro il limite di cui al comma 488. Sono, altresì, fatti salvi i
procedimenti per opere per le quali siano stati già consegnati i lavori ai
sensi dell'articolo 130 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, o per le quali si sia positivamente
concluso il procedimento di valutazione di congruità tecnico-economica con
riferimento all'investimento immobiliare da realizzare da parte degli organismi
deputati". 2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 50 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010,
nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
solidarietà sociale. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini
dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali
decreti emanati, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della
citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei
provvedimenti di cui al primo periodo del presente comma sono tempestivamente
trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative. Articolo
22-quinquies. (Interventi per la riqualificazione della caserma Rossani e del
quartiere Carrassi di Bari) 1. È autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per
l'anno 2008, al fine di garantire la realizzazione degli interventi necessari
per la riqualificazione della caserma Rossani e del quartiere Carrassi ? San
Pasquale da parte del comune di Bari. 2. All'onere derivante dall'attuazione
del presente articolo, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di conto capitale
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro,
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, quanto a euro 682.000, l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a euro 45.000, l'accantonamento
relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, quanto
a euro 2.273.000, l'accantonamento
relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. Articolo 22-sexies. (Istituzione, durata e compiti del
commissario delegato alla gestione del piano di sviluppo per il porto di Gioia
Tauro) 1. È istituito il commissario delegato alla gestione del piano di
sviluppo per il porto di Gioia Tauro. 2. Dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il commissario straordinario del
Governo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2007 è
sostituito dal commissario delegato alla gestione del piano di sviluppo per il
porto di Gioia Tauro. 3. Il commissario delegato dura in carica sino al 31
dicembre 2009. 4. È di competenza del commissario delegato la realizzazione
delle attività previste dal piano di sviluppo per il porto di Gioia Tauro,
redatto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2007. 5.
Per l'attuazione del piano di sviluppo del porto di Gioia Tauro, il Ministro
dei trasporti, con proprio decreto, istituisce un'apposita unità di
coordinamento, posta alle dipendenze del commissario delegato. 6. All'onere
derivante dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 600.000 per
l'anno 2008 e ad euro 750.000 per l'anno 2009, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dei trasporti. Articolo 22-septies. (Proroga del termine per il
riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio
dell'attività di autotrasporto) 1. Il termine previsto dal comma 4
dell'articolo 1 della legge 1º marzo 2005, n. 32, limitatamente alla
liberalizzazione regolata di cui alla lettera b) del comma 1 del medesimo
articolo 1, è differito al 31 dicembre 2008. Sezione VIII Personale delle
pubbliche amministrazioni Articolo 24. (Proroga contratti a tempo determinato
del Ministero del commercio internazionale e del Ministero della salute) 1. Per
fare fronte alle esigenze connesse ai propri compiti istituzionali e, in
particolare, per rafforzare e dare continuità all'azione del Sistema Italia per
l'internazionalizzazione delle imprese, e al fine di potenziare le attività
rivolte alla promozione del "made in Italy" sui mercati mondiali, il
Ministero del commercio internazionale è autorizzato ad avvalersi, fino al 31
dicembre 2010, del personale, assunto con contratto a tempo determinato a
seguito di espletamento di prove concorsuali per titoli ed esami, in servizio
alla data del 28 settembre 2007. 2. Per le finalità di cui al comma 1 è
autorizzata la spesa massima di euro 100.000 per l'anno 2008 e di euro
1.000.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Al relativo onere si provvede,
quanto a euro 100.000 per l'anno 2008 e a euro 1.000.000 per l'anno 2009,
mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a euro 1.000.000 per l'anno 2010,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge 25 marzo 1997, n. 68, come
determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244. 3. Il
Ministero della salute, per l'assolvimento dei compiti istituzionali e per
fronteggiare le esigenze straordinarie di carattere sanitario, continua ad
avvalersi, fino al 31 dicembre 2009, del personale medico assunto a tempo
determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 16 dicembre 1999,
n. 494. 4. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del
comma 3, pari a 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si
provvede, per i medesimi anni, mediante corrispondente riduzione della
autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 maggio 2004, n. 138. 4-bis. Il comma 44 dell'articolo 3 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, ferma restando l'inapplicabilità dei limiti alle
attività soggette a tariffe professionali, si applica per i contratti d'opera a
decorrere dall'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri che definisce le tipologie di contratti d'opera artistica o
professionale escluse, da emanare entro il 1º luglio 2008. Articolo 24-bis.
(Proroga dell'efficacia della graduatoria di un concorso pubblico per vigile
del fuoco) 1. Il termine di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 28
dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2007, n. 17, relativo alla graduatoria del concorso pubblico a 184 posti di
vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale 6 marzo 1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale ? 4ª serie speciale ? n. 24 del 27 marzo 1998, è differito
di dodici mesi. Articolo 24-ter. (Disposizioni concernenti il riposo
giornaliero del personale sanitario) 1. Le disposizioni di cui al comma 6-bis
dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, introdotto
dall'articolo 3, comma 85, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano a
decorrere dal 1º gennaio 2009. Articolo 24-quater. (Proroga dell'efficacia
della graduatoria di concorsi pubblici per ispettore del lavoro) 1. In deroga alla
disposizione di cui all'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, per far fronte alle esigenze relative alla prevenzione
degli infortuni e delle morti sul lavoro, il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale è autorizzato ad utilizzare la graduatoria formata in seguito
allo svolgimento dei concorsi pubblici per esami a complessivi 795 posti di
ispettore del lavoro, indetti con decreto direttoriale 15 novembre 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ? 4ª serie speciale ? n. 93 del 23 novembre
2004, fino al 10 dicembre 2010. Articolo 24-quinquies. (Disposizioni in materia
di dirigenti scolastici) 1. Dopo la nomina dei vincitori del corso-concorso di
formazione ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale
del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ? 4ª serie speciale ? n. 94 del 26
novembre 2004, e del corso-concorso di formazione riservato per il reclutamento
di dirigenti scolastici indetto con decreto del Ministro della pubblica
istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ? 4ª serie
speciale ? n. 76 del 6 ottobre 2006, nonché dopo la nomina dei soggetti aventi
titolo ai sensi dei commi 605, lettera c), e 619 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, gli aspiranti utilmente
inclusi nelle rispettive graduatorie, che non conseguono la nomina per carenza
di posti nel settore formativo cui si riferisce la nomina stessa, possono
chiedere di essere nominati, nell'ambito della medesima tipologia concorsuale
cui hanno partecipato, a posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili in
un diverso settore formativo, previo inserimento alla fine della relativa
graduatoria. La possibilità di nomina, previo inserimento alla fine della relativa
graduatoria, in ordine di punteggio degli idonei afferenti al primo e al
secondo settore formativo, è ammessa anche per la copertura di posti rimasti
eventualmente vacanti e disponibili in altra regione. Le graduatorie dei
suddetti concorsi sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Articolo
24-sexies. (Equiparazione di titoli ai fini dell'accesso ai concorsi presso il
Servizio sanitario nazionale e vigilanza sull'Ordine nazionale degli psicologi)
1. I titoli di specializzazione rilasciati ai sensi dell'articolo 3 della legge
18 febbraio 1989, n. 56, e il riconoscimento di cui al comma 1 dell'articolo 35
della medesima legge, e successive modificazioni, sono validi quale requisito
per l'ammissione ai concorsi per i posti organici presso il Servizio sanitario
nazionale, di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 29 dicembre 2000, n.
401, e successive modificazioni, fermi restando gli altri requisiti previsti. 2. L'articolo 29 della legge
18 febbraio 1989, n. 56, è sostituito dal seguente: "Art. 29. ? (Vigilanza
del Ministro della salute). ? 1. Il Ministro della salute esercita l'alta
vigilanza sull'Ordine nazionale degli psicologi". Articolo 25. (Divieto di
estensione del giudicato) 1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 132,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è prorogata al 31 dicembre 2008. 1-bis.
La disposizione di cui al comma 1 non si applica all'estensione, in
applicazione dell'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, dei trattamenti derivanti dall'applicazione dell'articolo 15 della
legge 9 marzo 1989, n. 88, al personale degli enti pubblici disciplinati dalla
legge 20 marzo 1975, n. 70, con trattamento di pensione a carico del Fondo
integrativo, in possesso della qualifica di direttore o consigliere capo ed
equiparate, ovvero delle qualifiche inferiori della ex carriera direttiva, alla
data degli inquadramenti operati in attuazione delle norme di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, cessato dal servizio
prima della data di entrata in vigore della citata legge 9 marzo 1989, n. 88, e
oggetto di provvedimenti giurisdizionali definitivi, a fini di perequazione
delle prestazioni pensionistiche. 1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis,
nel limite massimo di un milione di euro a decorrere dall'anno 2008, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte
corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero. Articolo 25-bis. (Proroga dei termini per l'adozione
della disciplina dei requisiti per la stabilizzazione di alcune tipologie di
lavoro flessibile) 1. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 96, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai fini dell'adozione del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri per la disciplina dei requisiti e delle
modalità di avvio delle procedure di concorso pubblico per la stabilizzazione,
oltre che degli aspetti già individuati dall'articolo 1, comma 418, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 30 giugno 2008. Sezione IX Agricoltura
Articolo 26. (Disposizioni urgenti in materia di agricoltura) 1. Il termine di
cui all'articolo 1, comma 9-bis, quinto periodo, del decreto-legge 18 maggio
2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n.
233, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2008, anche al fine
di consentire la presentazione della proposta di concordato ai sensi
dell'articolo 124 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni. Dopo il medesimo periodo del comma 9-bis è inserito il seguente:
"In mancanza della presentazione e della autorizzazione della proposta di
concordato l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca
l'esercizio provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta
amministrativa". Al medesimo comma 9-bis, ultimo periodo, il termine per
l'adeguamento degli statuti dei consorzi agrari è prorogato al 31 dicembre
2008. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato. 2. All'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 dicembre 1996, n. 642, e successive modificazioni, le parole: "31
dicembre 2007 " sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2008". 2-bis. All'articolo 11, comma 1, lettera c), della legge 6 giugno
1986, n. 251, come sostituito dall'articolo 10 della legge 5 marzo 1991, n. 91,
la parola: "colturali" è soppressa e sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", nonché le opere di trasformazione e miglioramento
fondiario". 3. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre
2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n.
17, le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2008". Al relativo onere, pari a 150.000 euro per l'anno
2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1º ottobre 2005, n.
202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e
successive modificazioni. 4. I soci delle cooperative agricole in accertato
stato di insolvenza, che hanno presentato le istanze, ai sensi dell'articolo 1,
comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, rifinanziata dall'articolo
126 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai fini dell'accollo statale delle
garanzie rilasciate in favore delle cooperative stesse, a suo tempo escluse con
il codice D4 ed inserite negli elenchi n. 2 e n. 3, allegati al decreto del
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali in data 18 dicembre
1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1996, possono
ripresentare domanda entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, nei limiti stabiliti dal citato
decreto ministeriale. Per dette garanzie, che devono riguardare crediti ancora
in essere nei confronti dei soci garanti all'atto dell'adozione del
provvedimento di pagamento e che saranno inserite in coda all'elenco n. 1,
secondo l'ordine di presentazione delle domande, si procederà all'accollo nei
limiti dei fondi già stanziati per l'attuazione del citato decreto-legge 20
maggio 1993, n. 149. 4-bis. Al fine di consentire al comune di Sanremo di
disciplinare entro il 31 dicembre 2008 la situazione gestionale del mercato dei
fiori, i contributi in conto capitale già erogati per la realizzazione del
mercato stesso ai sensi delle leggi 1º luglio 1977, n. 403, 27 dicembre 1977,
n. 984, e 8 novembre 1986, n. 752, sono confermati in favore del comune
medesimo, proprietario dell'impianto demaniale, a condizione che, entro la
predetta data del 31 dicembre 2008, lo stesso assuma gli impegni di
destinazione e di inalienabilità previsti per le opere finanziate ai sensi
delle richiamate leggi. 5. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 559,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il personale proveniente dai consorzi
agrari e collocato in mobilità collettiva è differito al 31 dicembre 2007. 6.
Il termine del 30 novembre 2007 di cui all'articolo 1, comma 1055, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è differito al 30 aprile
2008 per consentire la definizione del piano di rientro, tenendo conto della
rideterminazione delle tariffe da applicarsi alla fornitura dell'acqua
destinata ai diversi usi, ad opera del Comitato di cui all'accordo di programma
sottoscritto il 5 agosto 1999 dalle regioni Puglia e Basilicata; in difetto di
tale rideterminazione nel termine suddetto, vi provvede il Commissario
straordinario nei successivi quindici giorni. Il Commissario è altresì
autorizzato a prorogare i contratti in essere per la gestione degli impianti
per l'accumulo e la distribuzione dell'acqua fino al 30 giugno 2008 nei limiti
delle risorse disponibili dell'ente. Il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali entro il 30 aprile 2008 effettua la ricognizione
sull'esecuzione dei progetti finanziati, le cui opere irrigue siano state
realizzate o siano in corso di collaudo finale, al fine di verificare l'ammontare
degli interessi attivi maturati non necessari per il completamento delle opere
medesime. Tale importo è versato alle entrate diverse dello Stato per essere
riassegnato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che è
autorizzato ad attribuire all'Ente un contributo straordinario, nell'ambito
delle suddette disponibilità, per concorrere al risanamento dello stesso,
facendo salvo quanto necessario per il risanamento per il bilancio dell'Ente di
cui al comma 1056 della medesima legge, in relazione agli interessi maturati
sulle opere realizzate dallo stesso, in conseguenza del quale il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, entro il 30 giugno 2008, emana,
d'intesa con le regioni Umbria e Toscana, un decreto avente finalità e
caratteristiche analoghe a quelle di cui al terzo periodo del comma 1055
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni. 7. Per assicurare la continuità nel funzionamento
dell'Amministrazione centrale attraverso la prosecuzione del servizio di
somministrazione di lavoro nei limiti utilizzati nel corso dell'anno 2007, il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato, anche
in deroga a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ad utilizzare le disponibilità del Fondo per le crisi di mercato,
di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel
limite della somma di 2 milioni di euro per l'anno 2008. Tale somma è versata
nell'anno 2008 all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata al
Ministero suddetto per le finalità di cui al presente comma. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le
occorrenti variazioni di bilancio. 7-bis. All'articolo 5, comma 1, del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, le parole: "1º gennaio
2008" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2009". 7-ter.
Il comma 96 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si
interpreta nel senso che gli atti ivi indicati possono essere redatti e
sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6
giugno 1986, n. 251, e successive modificazioni. Articolo 26-bis. (Proroghe in
materia di presentazione degli atti di aggiornamento catastale) 1. All'articolo
2, comma 36, terzo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e
successive modificazioni, le parole: "novanta giorni" sono sostituite
dalle seguenti: "sette mesi". 2. All'articolo 2, comma 38, primo
periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive
modificazioni, sonoapportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "30
novembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre
2008"; b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fermo restando
che gli effetti fiscali decorrono dal 1º gennaio 2007". 3. Le modifiche
apportate dal comma 2 non danno luogo ad alcun diritto al rimborso di somme
eventualmente già riscosse a titolo di sanzione. Articolo 27. (Disposizioni in
materia di riordino di consorzi di bonifica) 1. Entro il termine del 30 giugno
2008, le regioni possono procedere al riordino, anche mediante accorpamento o
eventuale soppressione di singoli consorzi, dei consorzi di bonifica e di
miglioramento fondiario di cui al capo I del titolo V del regio decreto 13
febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, secondo criteri definiti di
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, su
proposta dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e delle
infrastrutture. Sono fatti salvi le funzioni e i compiti attualmente svolti dai
medesimi consorzi e le relative risorse, ivi inclusa qualsiasi forma di
contribuzione di carattere statale o regionale; i contributi consortili devono
essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l'attività istituzionale.
La riduzione prevista dal comma 35 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, non si applica ai membri eletti dai consorziati utenti che
partecipano agli organi a titolo gratuito. Dall'attuazione delle disposizioni
di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. 2. I commi 36 e 37 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, sono abrogati. Sezione X Sviluppo economico Articolo 28. (Proroga
dei termini per il riordino ed il riassetto delle partecipazioni societarie
dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di
impresa S.p.A.) 1. Il termine per l'attuazione del piano di riordino e di
dismissione previsto dal secondo periodo dell'articolo 1, comma 461, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, è differito al 30 giugno 2008 in riferimento alle
società regionali dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e
lo sviluppo di impresa S.p.A., per consentire il completamento delle attività
connesse alla loro cessione alle regioni. Al fine di salvaguardare il loro
equilibrio economico e finanziario, le società regionali continuano a svolgere
le attività previste dai contratti di servizio con l'Agenzia, relativi ai
titoli I e II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e vigenti
all'atto del loro trasferimento alle regioni, fino al subentro di queste ultime
nell'esercizio delle funzioni svolte dalla suddetta Agenzia in relazione agli
interventi di cui ai medesimi titoli. Per garantire la continuità
nell'esercizio delle funzioni, il Ministro dello sviluppo economico, con
decreto di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano,
definisce le modalità, i termini e le procedure per il graduale subentro delle
regioni, da completarsi entro il 31 dicembre 2010, nelle funzioni di cui al
secondo periodo, le attività che, in via transitoria, sono svolte dall'Agenzia
anche dopo tale subentro, nonché le misure e le modalità del cofinanziamento
nazionale, secondo criteri che favoriscano l'attuazione dell'articolo 1, comma
461, della citata legge n. 296 del 2006, dei progetti regionali in materia di
autoimprenditorialità e autoimpiego, a valere sulle risorse del Fondo per le
aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, assegnate al Ministero dello sviluppo economico. 1-bis. Entro il 31 marzo 2008, a completa attuazione
di quanto previsto dall'articolo 10-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, l'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa
trasferisce all'Istituto sviluppo agroalimentare Spa (ISA), senza alcun costo o
spesa, ad eccezione degli eventuali costi notarili, l'importo di 150 milioni di
euro, per i compiti di istituto, in favore della filiera agroalimentare. Entro
il 30 giugno 2008, per il potenziamento di tali attività, la società ISA è
autorizzata ad acquisire per incorporazione, secondo il vigente diritto
societario, la società Buonitalia Spa, nonché ad apportare le modifiche al
proprio statuto necessarie per ricomprendere negli scopi sociali le attività
svolte dalla società Buonitalia Spa, anche ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive
modificazioni. Nell'ambito della predetta incorporazione affluiscono alla
società ISA anche le risorse di cui all'articolo 10, comma 10, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 maggio 2005, n. 80. 1-ter. Al fine dell'attuazione del Programma nazionale
delle Autostrade del mare, e in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma
461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogata l'attività della società
Rete autostrade mediterranee Spa (RAM), da svolgersi secondo apposite direttive
adottate dal Ministero dei trasporti e sotto la vigilanza dello stesso
Ministero. Al medesimo fine, le azioni della predetta società sono cedute a
titolo gratuito, entro e non oltre il 1º marzo 2008, dall'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa al Ministero
dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista d'intesa
con il Ministero dei trasporti. Articolo 28-bis. (Differimento del termine per
l'alienazione delle partecipazioni eccedenti detenute in banche popolari) 1. Per
i soggetti che alla data del 31 dicembre 2007 detenevano una partecipazione al
capitale sociale di banche popolari superiore alla misura prevista al comma 2
dell'articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, è differito di un anno
il termine per l'alienazione delle azioni eccedenti di cui al citato comma 2
del medesimo articolo. Articolo 29. (Disposizioni in materia di credito di
imposta e incentivi alla rottamazione) 1. Fermo restando il contributo previsto
dall'articolo 1, commi 228 e 229, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il
periodo dal 3 ottobre 2006 al 31 marzo 2010 per l'acquisto di autovetture e di
veicoli di cui al comma 227 della stessa legge, nuovi ed omologati dal
costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del
motore con gas metano e GPL, nonchè mediante alimentazione elettrica ovvero ad
idrogeno, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 224 e 225, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 13, commi 8-quater e 8-quinquies, del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 aprile 2007, n. 40, sono prorogate fino al 31 dicembre 2008 ed estese alla
rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo, di
categoria "euro 2", immatricolati prima del 1º gennaio 1999. Il
rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale è concesso per tre
annualità e il contributo per la rottamazione di cui al citato comma 224 è
incrementato a 150 euro, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. Coloro che
effettuano la rottamazione dei veicoli di cui al primo periodo del presente
comma senza sostituzione, qualora non risultino intestatari di veicoli già
registrati, possono richiedere in alternativa al contributo di cui all'articolo
1, comma 225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, un contributo di euro 800,
nei limiti di euro 2 milioni, per aderire alla fruizione del servizio di
condivisione degli autoveicoli (car sharing), secondo modalità definite con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo
economico. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 236, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, sono prorogate fino alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. A decorrere dalla medesima data e
fino al 31 dicembre 2008,
in caso di acquisto di un motociclo fino a 400 centimetri
cubici di cilindrata nuovo di categoria "euro 3", con contestuale
sostituzione di un motociclo o di un ciclomotore di categoria "euro
0", realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma
233 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono concessi un
contributo di euro 300 e l'esenzione dalle tasse automobilistiche per una annualità.
Il costo della rottamazione è posto a carico del bilancio dello Stato, nei
limiti di 80 euro per ciascun motociclo e di 30 euro per ciascun ciclomotore,
secondo le modalità e nel rispetto di quanto disposto dal comma 236
dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006. Per i motocicli acquistati
tra il 31 dicembre 2007 e la data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, gli adempimenti previsti dai commi 230 e 233
dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006 possono essere effettuati
entro il 31 marzo 2008. 3. In
attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare
la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di autovetture ed
autoveicoli per il trasporto promiscuo di categoria "euro 0",
"euro 1" o "euro 2", immatricolati prima del 1º gennaio
1997, con autovetture nuove di categoria "euro 4" o "euro
5", che emettono non oltre 140 grammi di CO2 per chilometro oppure non
oltre 130 grammi
di CO2 per chilometro se alimentate a diesel, è concesso un contributo di euro
700 e l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per una annualità,
estesa per ulteriori due annualità se il veicolo rottamato appartiene alla
categoria "euro 0". Il contributo di cui al primo periodo è aumentato
di euro 100 in
caso di acquisto di autovetture nuove di categoria "euro 4" o
"euro 5", che emettono non oltre 120 grammi di CO2 per
chilometro. Il contributo di cui al presente comma è aumentato di euro 500 nel
caso di demolizione di due autoveicoli di proprietà di persone appartenenti
allo stesso nucleo familiare, secondo quanto attestato dal relativo stato di
famiglia, purchè conviventi. 4. Per la sostituzione, realizzata attraverso la
demolizione, di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g),
ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi,
di categoria "euro 0" o "euro 1" immatricolati prima del 1º
gennaio 1999, con veicoli nuovi, di categoria "euro 4", della
medesima tipologia ed entro il medesimo limite di massa, è concesso un
contributo:. a) di euro 1.500, se il veicolo è di massa massima inferiore a 3000 chilogrammi;
b) di euro 2.500, se lo stesso ha massa massima da 3000 e fino a 3500 chilogrammi.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 hanno validità per i veicoli nuovi
acquistati con contratto stipulato tra venditore e acquirente a decorrere dal
1º gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008 ed immatricolati non oltre il 31
marzo 2009. 6. Per l'applicazione dei commi precedenti valgono le norme di cui
al primo periodo del comma 229 e dei commi dal 230 al 234 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. 7. Ai contributi previsti o prorogati dal
presente articolo non si applica il limite annuale previsto dal comma 53
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 8. L'autorizzazione di spesa
di cui al comma 59 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è
incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2009. 9. La misura dell'incentivo
è determinata nella misura di euro 350 per le installazioni degli impianti a
GPL e di euro 500 per l'installazione degli impianti a metano. 10. Nel terzo
periodo del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n.
324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, sono
soppresse le parole da: "effettuata entro" fino alla fine del
periodo. 10-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma
271, le parole da: "dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2007" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:
"dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e
fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre
2013, è attribuito un credito d'imposta automatico secondo le modalità di cui
ai commi da 272 a
279. È fatta salva la diversa decorrenza del credito d'imposta di cui al
precedente periodo eventualmente prevista dall'autorizzazione di cui al comma
279"; b) al comma 283, dopo le parole: "Ministro dell'economia e
delle finanze," sono inserite le seguenti: "da adottare entro il 31
marzo 2008,". 10-ter. In relazione alle modifiche di cui al comma 10-bis
del presente articolo, le maggiori entrate nette derivanti nell'anno 2008 in relazione
all'effettivo utilizzo dei crediti d'imposta previsti dai commi da 271 a 284 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pari a 96,9 milioni di euro, sono
iscritte nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Agli oneri
netti derivanti dal comma 10-bis, pari a 46,6 milioni di euro per l'anno 2009,
si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per l'anno 2009
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010,
nell'ambito del fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il
Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 11. Le dotazioni del Fondo per
la competitività e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, sono
ridotte, per l'anno 2008, rispettivamente di 90,5 milioni di euro e di 5,5
milioni di euro. La dotazione del predetto Fondo per la competitività e lo
sviluppo è incrementata, per l'anno 2009, di 90,5 milioni di euro. 11-bis. Agli
oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, ad eccezione dei commi
10-bis e 10-ter, pari a 441,2 milioni di euro per l'anno 2008, a 177,2 milioni di
euro per l'anno 2009 e a 33,2 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede: a)
per l'anno 2008, quanto a 385,2 milioni di euro, a valere sulle maggiori
entrate derivanti dal presente articolo e, quanto a 56 milioni di euro,
mediante utilizzo delle riduzioni delle autorizzazioni di spesa di cui al comma
11; b) per l'anno 2009, quanto a 19,4 milioni di euro, a valere sulle maggiori
entrate derivanti dal presente articolo e, quanto a 157,8 milioni di euro, a
valere sulle maggiori entrate derivanti dagli articoli 36, comma 2-bis, e 38;
c) per l'anno 2010, quanto a 33,2 milioni di euro, a valere sulle maggiori
entrate derivanti dall'articolo 36, comma 2-bis. Articolo 29-bis. (Proroga del
termine in materia di installazione degli impianti all'interno degli edifici)
1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole:
"31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo
2008". Articolo 29-ter. (Disposizioni in materia di trasporto e di
circolazione di prova di veicoli nuovi) 1. All'articolo 98 del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "4-bis. Alle
fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi è consentito il
trasporto di veicoli nuovi di fabbrica per il tramite di altri veicoli nuovi
provvisti di targa provvisoria". Articolo 29-quater. (Disposizioni in
materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) 1. Entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto sono emanate norme di modifica del regolamento di cui
all'articolo 12, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Sezione XI
Ambiente Articolo 30. (Proroga dei termini di cui al decreto legislativo 25
luglio 2005, n. 151, in
materia di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) 1.
All'articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, dopo il comma 1
è inserito il seguente: "1-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello
sviluppo economico e della salute, da adottarsi entro il 28 febbraio 2008,
sentita la Conferenza unificata, sono individuate, nel rispetto delle
disposizioni comunitarie e anche in deroga alle disposizioni di cui alla parte
quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, specifiche modalità
semplificate per la raccolta e il trasporto presso i centri di cui al comma 1,
lettere a) e c), dei RAEE domestici e RAEE professionali ritirati da parte dei
distributori ai sensi del comma 1, lettera b), nonché per la realizzazione e la
gestione dei centri medesimi. L'obbligo di ritiro di cui al comma 1, lettera
b), decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di
tale decreto". Articolo 32. (Proroga per emissioni da impianti) 1.
All'articolo 281, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le
parole: "entro tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "entro
cinque anni". Articolo 32-bis. (Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge
30 ottobre 2007, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
2007, n. 243) 1. All'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1-bis sono aggiunti, in fine,
i seguenti periodi: "In mancanza del rilascio dell'autorizzazione
integrata ambientale entro il 31 marzo 2008, in sede di prima applicazione, per le
domande di autorizzazione integrata ambientale relative ad impianti esistenti,
regolarmente presentate entro i termini, i gestori possono procedere
all'esecuzione degli interventi proposti finalizzati all'adeguamento
dell'impianto alle migliori tecniche disponibili, con le modalità e i termini
indicati nella domanda, qualora gli stessi interventi non siano soggetti a
valutazione di impatto ambientale o, se a questa soggetti, per essi sia già stato
emanato provvedimento favorevole di conformità ambientale, dando
contestualmente pieno avvio alle attività di monitoraggio e controllo indicate
nella domanda medesima. Le competenti Agenzie per la protezione dell'ambiente
possono verificare, con oneri a carico del gestore, l'attuazione degli
interventi e del piano di monitoraggio e controllo, riferendo, entro tre mesi
dall'ultimazione degli interventi, all'autorità competente in ordine alle
verifiche effettuate e all'efficacia degli interventi stessi rispetto a quanto
dichiarato dal gestore. Le risultanze delle verifiche possono costituire causa
di riesame del provvedimento di autorizzazione, di esse dovendosi comunque
tenere conto nell'emanazione del provvedimento medesimo"; b) dopo il comma
1-ter sono aggiunti i seguenti: "1-quater. In mancanza del rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale entro il 31 marzo 2008, i nuovi
impianti, per i quali sia stata presentata la domanda di autorizzazione
integrata ambientale, che abbiano ottenuto il provvedimento positivo di
compatibilità ambientale e siano in fase di avanzata costruzione, possono
avviare tutte le attività preliminari all'esercizio dell'impianto nel rispetto
della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni
ambientali già rilasciate, dandone comunicazione all'autorità competente per il
rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. L'autorità competente, ove
ne ravvisi la necessità, rilascia un'autorizzazione provvisoria nelle more del
rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, entro sessanta giorni dalla
predetta comunicazione. 1-quinquies. In mancanza del rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale entro il 31 marzo 2008, al fine di
contribuire al raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria dopo il 1º
gennaio 2008, i gestori degli impianti che abbiano già presentato richiesta di
esenzione ai sensi dell'articolo 273, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, nelle more del rilascio del provvedimento di esenzione, che potrà
disporre altrimenti, sono tenuti a presentare all'autorità competente, con
cadenza semestrale, la registrazione delle ore di normale funzionamento, che
non potranno superare, su base annua, la media delle ore di funzionamento
effettivo computata con riferimento al triennio 2005-2007". Articolo 33.
(Disposizione in materia di rifiuti) 1. Il termine di cui all'articolo 7 del
decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge
5 luglio 2007, n. 87, è prorogato al 31 dicembre 2008. 1-bis. Il termine di cui
al comma 1-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, è
prorogato al 31 dicembre 2010, fatto salvo quanto previsto dalla normativa
comunitaria e da accordi intergovernativi. 1-ter. All'articolo 5 del
decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 luglio 2005, n. 152, le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2008". 1-quater. È istituito nello stato
di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare un apposito fondo, con una dotazione di 1.500.000 euro annui per ciascuno
degli anni 2008, 2009 e 2010, per la corresponsione di contributi ai comuni in
relazione ai disagi di carattere sociale e ambientale derivanti dalla
localizzazione nei rispettivi territori di siti per il trattamento e lo
stoccaggio di rifiuti speciali. Il fondo è ripartito tra i comuni nei cui
territori sono localizzati i siti di cui al periodo precedente con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottare, di
concerto con il Ministro dell'interno, in rapporto alla quantità di rifiuti
conferiti. In sede di prima attuazione, per l'anno 2008 le risorse del fondo
sono destinate, in misura non superiore a 800.000 euro, ai comuni di cui
all'articolo 7 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87. All'onere derivante dalle
disposizioni di cui al presente comma, pari a 1.500.000 euro per ciascuno degli
anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito
del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. 1-quinquies.
Per far fronte alle esigenze dell'emergenza rifiuti in Campania è autorizzata,
in favore dei commissari delegati, la spesa di 60 milioni di euro per l'anno
2008. Al relativo onere si provvede: a) quanto a 20 milioni di euro, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2,
comma 321, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; b) quanto a 20 milioni di
euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112; c) quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della
legge 9 dicembre 1998, n. 426. 1-sexies. Per le finalità di cui al comma
1-quinquies, il commissario delegato alla costruzione delle discariche può
avvalersi, nel limite di 20 milioni di euro, previa intesa con la regione Campania,
delle risorse assegnate sui fondi POR Campania presenti nel Quadro comunitario
di sostegno, programmazione 2000-2006 e 2007-2013, riguardanti le misure
relative allo smaltimento dei rifiuti. 1-septies. Con successiva ordinanza di
protezione civile del Presidente del Consiglio dei ministri, le risorse di cui
al comma 1-quinquies, che non sono già assegnate, sono ripartite tra i
commissari interessati agli interventi, in relazione alle misure emergenziali
che saranno richieste. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1-octies. Per l'impianto di termodistruzione localizzato nel territorio di
Acerra della regione Campania spettano, anche in deroga ai commi 1117 e 1118 dell'articolo
1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e al comma
137 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i finanziamenti e gli
incentivi pubblici di competenza statale previsti dalla deliberazione del
Comitato interministeriale prezzi n. 6 del 29 aprile 1992. Articolo 33-bis.
(Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nei confronti delle istituzioni
scolastiche) 1. A
decorrere dall'anno 2008, il Ministero della pubblica istruzione provvede a
corrispondere direttamente ai comuni la somma concordata in sede di Conferenza
Stato-città ed autonomie locali nelle sedute del 22 marzo 2001 e del 6
settembre 2001, valutata in euro 38,734 milioni, quale importo forfetario
complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche
statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi
urbani di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I
criteri e le modalità di corresponsione delle somme dovute ai singoli comuni,
in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica, sono concordati
nell'ambito della predetta Conferenza. Al relativo onere si provvede
nell'ambito della dotazione finanziaria del Fondo per il funzionamento delle
istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27
dicembre 2006, n. 296. A
decorrere dal medesimo anno 2008, le istituzioni scolastiche statali non sono
più tenute a corrispondere ai comuni il corrispettivo del servizio di cui al
citato articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il Ministero
della pubblica istruzione provvede al monitoraggio degli oneri di cui al
presente comma, informando tempestivamente il Ministero dell'economia e delle
finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi, di cui
all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell'articolo 7, secondo
comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata
in vigore dei provvedimenti di cui al precedente periodo sono tempestivamente
trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative. Sezione
XII Interno Articolo 34. (Proroghe in materia di contrasto al terrorismo
internazionale) 1. Al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti
modifiche: a) all'articolo 6, comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre
2007", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "fino alla
data di entrata in vigore del provvedimento legislativo di attuazione della
direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006,
e comunque non oltre il 31 dicembre 2008,"; b) all'articolo 7, comma 1, le
parole: "fino al 31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti:
"fino al 31 dicembre 2008". Articolo 34-bis. (Finanziamento delle
misure per le vittime del dovere e della criminalità organizzata) 1. Le somme
iscritte in bilancio, in applicazione dell'articolo 1, comma 562, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, e dell'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 1º
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222, non impegnate al 31 dicembre 2007, sono mantenute in bilancio nel
conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Articolo
34-ter. (Utilizzo del fondo di cui all'articolo 2-duodecies della legge 31
maggio 1965, n. 575) 1. Ai fini dell'integrale utilizzo del fondo istituito ai
sensi dell'articolo 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto
dall'articolo 3, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 109, per il
finanziamento di progetti di pubblico interesse, le disponibilità finanziarie
esistenti nella contabilità speciale intestata al prefetto di Palermo,
istituita secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'interno 9 giugno 1997, n. 248, sono conservate nella medesima
contabilità speciale sino al 31 dicembre 2008. Articolo 35. (Proroghe in
materia di carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi) 1. I
termini di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale, sono prorogati al 31
dicembre 2008. La fissazione dei termini predetti può essere effettuata anche
con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai
sensi del citato articolo 64, comma 3, in relazione a categorie omogenee di
soggetti e a specifici servizi, tenuto conto della disponibilità degli
strumenti tecnologici per l'accesso agli stessi. Articolo 35-bis. (Modifica
all'articolo 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) 1. All'articolo
2, comma 28, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole:
"Dopo il 1º aprile 2008" sono sostituite dalle seguenti: "A
partire dal 30 settembre 2008". CAPO II DISPOSIZIONI FINANZIARIE URGENTI
Articolo 36. (Disposizioni in materia di riscossione) 1. L'obbligo di anticipazione
di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, a decorrere dall'anno
2007, è soppresso. 1-bis. La disposizione del comma 1 si applica a decorrere
dal 30 dicembre 2007. 2. La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre
entrate degli enti locali continua a potere essere effettuata con: a) la
procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639,
seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili,
nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o
è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; b) la procedura del ruolo di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se la
riscossione coattiva è affidata agli agenti della riscossione di cui
all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. 2-bis. All'articolo 19 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, il
primo periodo è sostituito dal seguente: "L'agente della riscossione, su
richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea
situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento
delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili";
b) il comma 2 è abrogato; c) al comma 4-bis, le parole: "il
fidejussore" sono sostituite dalle seguenti: "l'eventuale
fidejussore". 2-ter. All'articolo 26 del decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è
sostituito dal seguente: "1. Le disposizioni dell'articolo 19 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, si applicano alle entrate iscritte a ruolo dalle amministrazioni
statali, dalle agenzie istituite dallo Stato, dalle autorità amministrative
indipendenti e dagli enti pubblici previdenziali, fermo restando quanto
previsto dalle norme speciali in materia di rateizzazione delle pene pecuniarie
di cui all'articolo 236, comma 1, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115"; b) dopo il comma 1 è
inserito il seguente: "1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si
applicano altresì alle restanti entrate iscritte a ruolo, salvo diversa determinazione
dell'ente creditore, da comunicare all'agente della riscossione competente in
ragione della sede legale dello stesso ente; tale determinazione produce
effetti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla ricezione della
comunicazione da parte del competente agente della riscossione". 2-quater.
All'articolo 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, dopo il quinto comma, è
aggiunto il seguente: "Se il piego non viene consegnato personalmente al
destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo
dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata".
2-quinquies. La disposizione di cui al comma 2-quater si applica ai
procedimenti di notifica effettuati, ai sensi dell'articolo 7 della citata
legge 20 novembre 1982, n. 890,
a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. Le notificazioni delle sentenze già
effettuate, ai sensi dell'articolo 7 della citata legge n. 890 del 1982, alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non
producono la decorrenza del relativo termine di impugnazione se non vi è stata
consegna del piego personalmente al destinatario e se è provato che questi non
ne ha avuto conoscenza. 4-bis. Al comma 148 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, le parole: "1º aprile 2008" sono sostituite
dalle seguenti: "31 ottobre 2009". 4-ter. La cartella di pagamento di
cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, e successive modificazioni, contiene, altresì, a pena di nullità,
l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di
quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Le disposizioni
di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della
riscossione a decorrere dal 1º giugno 2008; la mancata indicazione dei
responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli
consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse. 4-quater.
All'articolo 2, comma 110, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, le parole da: "in due rate" fino a: "30 settembre
2008" sono sostituite dalle seguenti: "in un'unica soluzione entro il
30 novembre 2008". 4-quinquies. Le disposizioni di cui all'articolo 1,
commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni, e di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che le
società che hanno aderito alla sanatoria prevista dal predetto articolo 1,
commi 426 e 426-bis, della legge n. 311 del 2004 e la maggioranza del cui
capitale sociale è stata successivamente acquistata da Equitalia Spa possono
presentare, anche ai fini della stessa sanatoria, entro il 30 settembre 2010,
le comunicazioni di inesigibilità relative a tutti i ruoli consegnati fino al
30 settembre 2007 e, entro tale termine, possono altresì integrare le comunicazioni
già presentate, con riferimento agli stessi ruoli, fino alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. 4-sexies. Per tutte le
comunicazioni di inesigibilità, anche integrative, il cui termine di
presentazione è fissato al 30 settembre 2010, il termine previsto dall'articolo
19, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, decorre dal 1º
ottobre 2010. 4-septies. Nei confronti della società di cui all'articolo 3,
comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. Articolo
36-bis. (Proroga di termini per la definizione di somme dovute da soggetti residenti
nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa) 1.
All'articolo 3-quater, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole:
"31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo
2008" e le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "10 per cento". 2. Al comma 1011 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al
primo periodo, le parole: "30 giugno 2007" sono sostituite dalle
seguenti: "30 giugno 2008"; b) dopo il primo periodo è inserito il
seguente: "I contribuenti hanno la facoltà di definire la propria
posizione di cui al periodo precedente attraverso un unico versamento attualizzando
il debito alla data del versamento medesimo". Articolo 37. (Abolizione tassa sui contratti di borsa) 1. La tassa sui contratti di borsa
è soppressa. 2. Alla Tabella allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) nell'articolo 8, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Azioni, obbligazioni, altri titoli in serie o di massa e relative
girate, titoli di Stato o garantiti; atti, documenti e registri relativi al
movimento, a qualunque titolo, e alla compravendita degli stessi titoli e dei
valori in moneta o verghe, salvo quanto disposto dall'articolo 11 della
Tariffa, parte prima, e dall'articolo 2 della Tariffa, parte seconda"; b)
nell'articolo 9, comma 1, le parole "; scritture private anche
unilaterali, comprese le lettere ed i telegrammi, aventi per oggetto contratti
soggetti alla tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e ogni
altra scrittura ad essi inerente" sono soppresse. 3. Alla Tabella
dell'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
642, concernente l'imposta di bollo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 7, primo comma, dopo le parole: "titoli obbligazionari
emessi" sono inserite le seguenti: "o garantiti"; b)
nell'articolo 7, secondo comma, le parole: "o la negoziazione" sono
sostituite dalle seguenti: ", la negoziazione o la compravendita"; c)
nell'articolo 15, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Atti,
documenti e registri relativi al movimento, a qualsiasi titolo, e alla
compravendita di valute e di valori in moneta o verghe". 4. Il regio
decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e il decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 435, e successive disposizioni modificative e integrative, nonchè l'articolo
34, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601, sono abrogati. 4-bis. Alle minori entrate derivanti
dall'attuazione del presente articolo, determinate in 2,7 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2008, si provvede con le maggiori entrate derivanti
dall'articolo 36, comma 2-bis. Articolo 37-bis. (Modifiche alla legge 24
dicembre 2007, n. 244) 1. Al comma 217 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Limitatamente
all'anno 2008, la dichiarazione prevista dal comma 3-bis dell'articolo 4 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, e successive modificazioni, è trasmessa entro il 31 maggio 2008".
2. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) al comma 539, dopo le parole: "lavoratrici
donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo
2, lettera f)," sono inserite le seguenti: "punto XI," ed è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il credito d'imposta è concesso
nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal citato regolamento (CE)
n. 2204/2002"; b) il comma 548 è abrogato. Articolo 37-ter. (Modifica
all'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471) 1.
All'articolo 12, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, la parola: "terza" è sostituita dalla
seguente: "quarta". Articolo 38. (Proroga della riduzione dell'accisa
sul gas per uso industriale) 1.
A decorrere dal 1º gennaio 2008 e fino al 31 dicembre
2008 si applicano le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas
naturale per combustione per uso industriale, di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 novembre 2001, n. 418. 1-bis. Alle minori entrate derivanti
dall'attuazione del comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2008 e a 12
milioni di euro per l'anno 2010, si provvede: a) per l'anno 2008, quanto a 20
milioni di euro con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 36, comma
2-bis, e, quanto a 40 milioni di euro, mediante utilizzo della riduzione
dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per la competitività e lo
sviluppo di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, disposta dall'articolo 29, comma 11, del presente decreto; b) per l'anno
2010, quanto a 12 milioni di euro, con le maggiori entrate derivanti dall'articolo
36, comma 2-bis. 1-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2008 e fino al 31 dicembre
2008, si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le
agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle
frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica
E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
1-quater. Alla copertura delle minori entrate derivanti dal comma 1-ter si
provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38-bis.
Articolo 38-bis. (Notifica di sanzioni relative a tasse automobilistiche e
sulle concessioni governative e modifiche all'articolo 1, comma 37, della legge
24 dicembre 2007, n. 244) 1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 15 settembre
1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n.
331, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché per gli atti di
accertamento e di irrogazione di sanzioni in materia di tasse automobilistiche
e sulle concessioni governative". 2. Al primo periodo del comma 37
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) la parola: "utilizza" è sostituita dalla
seguente: "possiede"; b) le parole: "primo periodo," sono
soppresse. Articolo 39. (Proroghe in materia radiotelevisiva) 1. Fino alla
ratifica del nuovo accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San
Marino in materia di collaborazione in campo radiotelevisivo e, comunque, non
oltre il 31 dicembre 2008, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria
della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad assicurare,
nell'ambito delle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, la prosecuzione della fornitura dei servizi previsti
dalla apposita convenzione con la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. 2. Il
diritto dei canali tematici satellitari di cui all'articolo 1, comma 1247,
secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a percepire i
contributi spettanti ai sensi della normativa vigente è prorogato all'annualità
2008. 2-bis. Il termine annuale di cui all'articolo 44, comma 6, del testo
unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n.
177, limitatamente all'adempimento degli obblighi introdotti dall'articolo 2,
comma 301, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008 è prorogato di
sei mesi. 2-ter. All'articolo 6, comma 1, del testo unico di cui al decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
"Ai fini della verifica annuale dell'osservanza delle disposizioni di cui
all'articolo 44 svolta sulla base delle comunicazioni inviate da parte dei
soggetti obbligati, l'Autorità stabilisce con proprio regolamento i criteri per
la valutazione delle richieste di concessione di deroghe per singoli canali o
programmi riconducibili alla responsabilità editoriale di emittenti televisive,
fornitori di contenuti televisivi e fornitori di programmi in pay-per-view,
indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, che in ciascuno degli
ultimi due anni di esercizio non abbiano realizzato utili o che abbiano una
quota di mercato, riferita ai ricavi da pubblicità, da televendite, da
sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati,
da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento, inferiore all'1
per cento o che abbiano natura di canali tematici anche tenendo conto
dell'effettiva disponibilità delle opere in questione sul mercato".
2-quater. Il regolamento di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del
testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, introdotto
dal comma 2-ter del presente articolo, è adottato entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 2-quinquies.
All'articolo 44, comma 3, terzo e sesto periodo, del testo unico di cui al
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, le
parole: "negli ultimi cinque anni" sono soppresse. Articolo 40.
(Proroga di disposizioni in materia di dissesto finanziario degli enti locali)
1. Il termine del 31 dicembre 2007 per l'effettuazione dei pagamenti di cui
all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è rinviato
al 31 dicembre 2008. 2. Il termine del 31 dicembre 2007 per la liquidazione
delle transazioni di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 1º ottobre
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.
222, è rinviato al 31 dicembre 2008. 3. Resta fermo il termine del 31 dicembre
2007 stabilito dall'articolo 24 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, per
l'effettuazione di pagamenti per le transazioni avvenute entro il 31 dicembre 2007 a valere sul contributo
statale di 150 milioni di euro. 3-bis. All'articolo 24 del decreto-legge 1º
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) dopo
il primo periodo è inserito il seguente: "Per le medesime finalità di cui
al periodo precedente e per i soli enti che abbiano deliberato il dissesto tra
il 30 giugno 2001 e il 31 dicembre 2002, è trasferita una somma pari a 5
milioni di euro per l'effettuazione dei pagamenti entro il 31 dicembre
2008"; 2) al secondo periodo, le parole: "Detta somma sarà
ripartita" sono sostituite dalle seguenti: "Dette somme saranno
ripartite"; b) al comma 2, dopo le parole: "31 dicembre 2007"
sono inserite le seguenti: "dagli enti che abbiano deliberato il dissesto
successivamente al 31 dicembre 2002, ed entro il termine del 31 dicembre 2008
dagli enti che abbiano deliberato il dissesto tra il 30 giugno 2001 e il 31
dicembre 2002,"; c) al comma 3, le parole: "la somma di cui al comma
1 rientra" sono sostituite dalle seguenti: "le somme di cui al comma
1 rientrano". 3-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-bis,
pari a 5 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. 4. Per
consentire il definitivo risanamento degli enti che si sono avvalsi della
procedura straordinaria di cui all'articolo 268-bis del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, è disposta l'erogazione di 10 milioni di euro a valere
sulle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 1º ottobre
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.
222. Le somme sono assegnate all'organo straordinario di liquidazione dell'ente
e sono ripartite proporzionalmente alla differenza fra la massa passiva e fra
la massa attiva risultante da apposita certificazione sottoscritta dall'OSL,
dal sindaco e dal responsabile finanziario dell'ente, da inoltrare al Ministero
dell'economia e delle finanze entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. 4-bis. All'articolo 2 della
legge 27 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 32 è inserito il seguente:
"32-bis. Le regioni a statuto speciale provvedono ad adottare le
disposizioni idonee a perseguire le finalità di cui ai commi da 23 a 29. In caso di mancata
attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma entro
la data del 30 giugno 2008, la riduzione del fondo ordinario prevista dal comma
31 si applica anche agli enti locali delle regioni a statuto speciale".
Articolo 40-bis. (Proroga di termini in materia di patto di stabilità) 1.
All'articolo 1, commi 667 e 686, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per il patto relativo all'anno
2007 la certificazione è prodotta entro il termine perentorio del 31 maggio
2008". 2. Tutti i termini previsti all'articolo 1, commi 669, 670, 691 e
692, sono prorogati di due mesi con riferimento al mancato rispetto del patto
di stabilità interno relativo all'anno 2007. Articolo 41. (Modifica
all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) 1. Alla lettera b) del comma
26-quater dell'articolo 35, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole:
"prima della data di entrata in vigore della stessa legge n. 311 del
2004" sono sostituite dalle seguenti: "prima della data del 1º
gennaio 2005, con esclusione degli atti redatti dai dipendenti già soggetti
alla specifica sorveglianza di cui all'articolo 100, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43". Articolo 41-bis.
(Efficacia del comma 263 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244)
1. Fino al 1º gennaio 2009 non si applica il comma 263 dell'articolo 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244. Articolo 42. (Modalità di applicazione
dell'articolo 2, comma 39, e dell'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre
2007, n. 244) 1. Dopo il comma 39 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, è inserito il seguente: "39-bis. Le disposizioni di cui al comma
39 si applicano a decorrere dal parere della Banca centrale europea". 2.
All'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole:
"sulla spesa," sono inserite le seguenti: " nel rispetto degli
adempimenti previsti dalla normativa comunitaria,". 2-bis. Al comma 132
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) le parole: "Nel limite massimo di 500.000 euro
annui" sono soppresse; b) l'ultimo periodo è soppresso. 2-ter. All'onere
derivante dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 26 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito
del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
Articolo 42-bis. (Applicazione dell'articolo 2, comma 29, della legge 24
dicembre 2007, n. 244) 1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 29,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano a decorrere dalle elezioni
successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Articolo 43. (Accantonamenti) 1. Le quote che risultano
accantonate al 31 dicembre 2007 ai sensi dell'articolo 1, comma 758, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono mantenute in bilancio nel conto dei
residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. 1-bis. All'articolo 1,
comma 796, lettera a), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
sono aggiunte, in fine, le parole: ", preventivamente accantonati ed
erogati direttamente allo stesso ospedale dallo Stato". Articolo 44.
(Obbligo di fornire dati per le rilevazioni statistiche e disposizioni
concernenti le informazioni relative al partenariato pubblico-privato) 1-bis.
Al fine di consentire la stima dell'impatto sull'indebitamento netto e sul
debito pubblico delle operazioni di partenariato pubblico-privato avviate da
pubbliche amministrazioni e ricadenti nelle tipologie indicate dalla decisione
Eurostat dell'11 febbraio 2004, le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare
all'Unità tecnica finanza di progetto della Presidenza del Consiglio dei
ministri le informazioni relative a tali operazioni, secondo modalità e termini
indicati in un'apposita circolare da emanarsi d'intesa con l'Istituto nazionale
di statistica. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Articolo 44-bis. (Misure in
tema di disponibilità finanziaria per il funzionamento e l'attività
istituzionale del comitato centrale per l'Albo nazionale degli
autotrasportatori) 1. Alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) nell'elenco n. 1 allegato, al numero 16 ? Ministero
dei trasporti, le parole: "legge 6 giugno 1974, n. 298, articolo 63"
sono soppresse; b) all'articolo 3, comma 40, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "e la contabilità speciale intestata al comitato centrale
per l'Albo nazionale degli autotrasportatori per le spese di funzionamento del
comitato centrale e dei comitati provinciali". CAPO III DISPOSIZIONI VARIE
Articolo 45. (Cinque per mille in favore di associazioni sportive
dilettantistiche nonché di fondazioni nazionali di carattere culturale) 1. Al
comma 5 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", nonché delle fondazioni nazionali di carattere culturale";
b) è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "c-bis) sostegno alle
associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a
norma di legge". 1-bis. Alla lettera a) del comma 1234 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
", nonché delle fondazioni nazionali di carattere culturale". 1-ter.
Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 1, comma 1237, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono incrementate di 5
milioni di euro rispettivamente per le finalità di cui al comma 1 e al comma
1-bis. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2008, relativamente
alla finalità di cui al comma 1-bis, e a 5 milioni di euro per l'anno 2009,
relativamente alla finalità di cui al comma 1, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 5 milioni di euro per
l'anno 2008, l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero, e, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2009, l'accantonamento
relativo al Ministero della solidarietà sociale. Articolo 46. (Disposizioni in
favore di inabili e proroga di termini per tariffe sociali) 1. All'articolo 8
della legge 12 giugno 1984, n. 222, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. L'attività svolta con finalità terapeutica dai figli riconosciuti
inabili, secondo la definizione di cui al comma 1 con orario non superiore alle
25 ore settimanali, presso le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre
1991, n. 381, o presso datori di lavoro che assumono i predetti soggetti con
convenzioni di integrazione lavorativa, di cui all'articolo 11 della legge 12
marzo 1999, n. 68, con contratti di formazione e lavoro, con contratti di
apprendistato o con le agevolazioni previste per le assunzioni di disoccupati
di lunga durata non preclude il conseguimento delle prestazioni di cui al
citato articolo 22, comma 1, della legge 21 luglio 1965, n. 903. 1-ter.
L'importo del trattamento economico corrisposto dai datori di lavoro ai
soggetti di cui al comma 1-bis non può essere inferiore al trattamento minimo
delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti incrementato del 30 per cento. 1-quater.
La finalità terapeutica dell'attività svolta ai sensi del comma 1-bis è
accertata dall'ente erogatore della pensione ai superstiti. 1-quinquies.
All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 5
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008 si provvede quanto a 1,2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 dell'articolo 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 3,8 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2008 e 2009 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 3,8 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e a 4,2 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2010, l'accantonamento
relativo al Ministero della solidarietà sociale e, quanto a 0,8 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2010,
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale. 1-sexies. Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche
ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter,
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli
eventuali decreti emanati, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2),
della citata legge n. 468 del 1978, prima dell'entrata in vigore dei
provvedimenti di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle
Camere, corredati di apposite relazioni illustrative". 1-bis. Il termine
per l'emanazione del decreto interministeriale di cui all'articolo 1, comma
375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è differito al 30 giugno 2008. Entro
lo stesso termine, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa
con i Ministri dell'economia e delle finanze, della solidarietà sociale e delle
politiche per la famiglia, le disposizioni di cui al citato comma 375
dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 si applicano anche al settore del
gas naturale. Articolo 46-bis. (Modifica all'articolo 1, comma 1250, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296) 1. All'articolo 1, comma 1250, secondo periodo,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "adottate da enti locali
e imprese" sono sostituite dalle seguenti: "adottate da enti pubblici
e privati, enti locali, imprese e associazioni". Articolo 47. (Modifiche
all'art. 3, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) 1. Al comma 24
dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono inserite, alla fine
del primo periodo, le seguenti parole: "a decorrere dal 1º agosto 2008 e,
conseguentemente, sono corrisposti i soli contributi per i quali, entro il 31
luglio 2008, siano stati assunti i relativi impegni di spesa da parte dei
soggetti pubblici beneficiari e siano state adottate le dichiarazioni di
assunzione di responsabilità di cui al comma 29 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, da parte dei soggetti beneficiari non di diritto
pubblico". 2. Il secondo periodo del comma 24 dell'articolo 3 della legge
24 dicembre 2007, n. 244, è soppresso. 3. All'onere recato dal presente
articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2008 e 7 milioni di euro per
l'anno 2009, si provvede quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2008 e 4 milioni
di euro per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione della dotazione del
Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto a 5 milioni di euro per l'anno
2008 e 3 milioni di euro per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva
e speciali" della missione "Fondi da ripartire" nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
Articolo 47-bis. (Sospensione di termini per l'adempimento di obblighi
contributivi e fiscali da parte di enti non commerciali) 1. È ulteriormente
prorogato al 31 dicembre 2009 il termine già prorogato al 31 dicembre 2008 dal
primo periodo del comma 8-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 28
dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2007, n. 17. A
tal fine il limite di spesa di cui al medesimo comma 8-quinquies è incrementato
per l'anno 2008 di 700.000 euro ed è autorizzata la spesa di 1,2 milioni di
euro per l'anno 2009. Al relativo onere, pari a 700.000 euro per l'anno 2008 e
a 1,2 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Articolo 47-ter.
(Modifica all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2007, n. 244) 1. Le
disposizioni di cui al primo periodo del comma 5 dell'articolo 2 della legge 27
dicembre 2007, n. 244, sono prorogate per l'anno 2010 nella misura di 30
milioni di euro. Conseguentemente il secondo periodo del medesimo comma 5 è
soppresso. Articolo 47-quater. (Durata in carica dei membri delle autorità
indipendenti) 1. Nelle more dell'approvazione della legge di riordino delle
autorità indipendenti, la durata in carica del presidente e dei membri della
Commissione nazionale per le società e la borsa, di cui all'articolo 1, terzo
comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, del Garante per
la protezione dei dati personali di cui all'articolo 153, comma 4, del codice
in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, e dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 6 del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è equiparata a quella del
presidente e dei membri delle autorità istituite con la legge 10 ottobre 1990,
n. 287, e con la legge 31 luglio 1997, n. 249, con decorrenza dalla data del
decreto di nomina. Gli incarichi di cui al precedente periodo non sono
rinnovabili. Articolo 47-quinquies. (Modifica all'articolo 2, comma 488, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244) 1. All'articolo 2, comma 488, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel
rispetto del limite del 7 per cento dei fondi disponibili, l'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è autorizzato a
procedere in forma diretta alla realizzazione dell'investimento relativo al
Centro polifunzionale della polizia di Stato di Napoli secondo le modalità di
cui all'articolo 1, comma 438, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".
Articolo 48. (Riassegnazione di risorse) 1. All'articolo 148, comma 2, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "sono riassegnate" sono
sostituite dalle seguenti: "possono essere riassegnate anche
nell'esercizio successivo". 1-bis. Le entrate di cui all'articolo 148
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, riassegnate e
non impegnate nel corso dell'anno 2007, permangono per l'anno 2008 nelle
disponibilità del fondo di cui al comma 2 del citato articolo 148 sul capitolo
di bilancio numero 1650 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 1-ter. Con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono quantificate le somme da rendere indisponibili sulle contabilità
speciali di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, ai fini
della loro destinazione, per l'anno 2008, alle voci di spesa confluite, ai
sensi dell'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei
capitoli di bilancio denominati "Fondo per il funzionamento delle
istituzioni scolastiche" iscritti nello stato di previsione del Ministero
della pubblica istruzione. Per far fronte alle esigenze delle istituzioni
scolastiche sono consentite anche la riallocazione, tramite giro fondi, tra le
contabilità speciali intestate agli uffici scolastici provinciali e
l'assegnazione ad istituzioni scolastiche anche di altra provincia. 1-quater.
All'articolo 2, comma 554, lettera d), primo periodo, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché
programmi di sviluppo regionale riferiti alle medesime regioni". Articolo
49. (Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e
Banche internazionali) 1. Le disposizioni relative alla legge 27 dicembre 2007,
n. 246, concernente "Partecipazione italiana alla ricostituzione delle
risorse di Fondi e Banche internazionali", entrano in vigore alla data di
pubblicazione della legge medesima. Articolo 49-bis. (Celebrazioni del
sessantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo)
1. La promozione e il coordinamento delle iniziative e delle manifestazioni per
la celebrazione della ricorrenza, nell'anno 2008, del sessantesimo anniversario
della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nel quadro delle attività
patrocinate dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, sono affidati a un
comitato da istituire nel medesimo anno, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, presso il Ministero degli affari esteri. 2. Ai
componenti del comitato di cui al comma 1 non è corrisposto alcun emolumento,
indennità o rimborso spese. 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2008, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri. Articolo 49-ter (Equiparazione della Croce Rossa
Italiana alle organizzazioni di volontariato) 1. Ai fini dell'iscrizione nei
registri regionali delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11
agosto 1991, n. 266, al registro delle associazioni e degli enti che svolgono
attività a favore degli immigrati istituito ai sensi dell'articolo 52 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n. 394, e successive modificazioni, nel registro nazionale delle associazioni
di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché per
l'accesso alle convenzioni per le attività di promozione e donazione del sangue
di cui alla legge 21 ottobre 2005, n. 219, la Croce Rossa Italiana,
limitatamente ai servizi in essere alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto svolti in convenzione dai comitati
provinciali e locali della Croce Rossa medesima e per il tempo necessario al
completamento delle procedure di stabilizzazione del personale precario già
previste dall'articolo 2, commi 366 e 367, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, è equiparata alle organizzazioni di volontariato. Articolo 50. (Interventi
a favore dei perseguitati politici e razziali) 1. Al comma 1 dell'articolo 1
della legge 17 agosto 2005, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "per ciascuno degli anni 2006 e 2007" sono sostituite
dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009"; b)
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli interventi di cui al presente
comma possono essere rifinanziati, per uno o più degli anni considerati dal
bilancio pluriennale, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni". 2. All'onere
pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 si provvede
mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307. 3. Per la determinazione dei limiti di reddito
previsti per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonchè della pensione sociale di
cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, non rilevano gli
assegni vitalizi previsti dall'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791,
e dall'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96. 4. Le disposizioni di cui
al comma 3 hanno effetto a decorrere dal 15 settembre 2007. 5. Agli oneri
derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 4, valutati in 1.750.000 euro per
l'anno 2007, in
5.000.000 di euro per l'anno 2008 ed in 4.700.000 euro a decorrere dall'anno
2009, si provvede: a) per l'anno 2007 mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2007, utilizzando parte dell'accantonamento relativo al medesimo Ministero; b)
per l'anno 2008 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007 utilizzando quanto
a 2,4 milioni di euro la proiezione di parte dell'accantonamento relativo al
Ministero della giustizia e quanto ai restanti 2,6 milioni di euro utilizzando,
per l'importo di euro 867.000 ciascuno, la proiezione di parte degli
accantonamenti relativi al Ministero della solidarietà sociale e al Ministero
della salute e, per l'importo di euro 866.000, la proiezione di parte
dell'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca; c)
per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, utilizzando, per
l'importo di euro 903.000 e di euro 1.215.000, la proiezione di parte degli
accantonamenti relativi rispettivamente al Ministero per i beni e le attività
culturali e al Ministero dell'università e della ricerca e, per l'importo di
euro 1.291.000 ciascuno, la proiezione di parte degli accantonamenti relativi
al Ministero degli affari esteri e al Ministero della solidarietà sociale. 6.
Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 7. Il Ministro
dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al
presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di
cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo
7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data
di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo
del presente comma sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da
apposite relazioni illustrative. 7-bis. La Presidenza del Consiglio dei
ministri procede alle operazioni necessarie per il restauro del blocco n. 21
del campo di prigionia di Auschwitz. A tal fine è autorizzata la spesa di
900.000 euro per l'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali
di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Articolo
51. (Trattamento di fine rapporto) 1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma
758, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernenti il "Fondo per
l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di
fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile", destinate al
finanziamento degli interventi di cui all'elenco 1 della medesima legge, sono
versate dall'I.N.P.S. all'apposito capitolo n. 3331 dell'entrata del bilancio
dello Stato. Articolo 51-bis. (Rimborsi di spese elettorali) 1. Il termine di
cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157,
per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le
consultazioni elettorali svoltesi il 9 e il 10 aprile 2006 per il rinnovo della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica è differito al trentesimo
giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. 2. Le quote di rimborso relative agli anni 2006 e 2007
maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del comma 1 sono
corrisposte in un'unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla data di
scadenza del termine differito di cui al medesimo comma 1. L'erogazione delle
successive quote ha luogo alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 6,
della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni. 3.
All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse
finanziarie già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Articolo 51-ter. (Proroga delle
agevolazioni fiscali per gli atti relativi al riordino delle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza) 1. All'articolo 4, comma 4, del decreto
legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni, le parole:
"31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2008". 2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 2
milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010,
nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Articolo
51-quater. (Disposizioni in materia di incentivi per il programma nazionale di
razionalizzazione del comparto delle fonderie di ghisa e acciaio) 1. L'incentivo concesso in attuazione
delle finalità di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 12 della legge
12 dicembre 2002, n. 273, è corrisposto con le modalità di cui al decreto del
Ministro delle attività produttive 6 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2006, fatto salvo l'accertamento tramite
istruttoria tecnica del rispetto della garanzia patrimoniale dei creditori
dell'impresa, di cui all'articolo 2740 del codice civile. Articolo 52 (Entrata
in vigore) 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
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( da "Brescia Oggi" del 04-03-2008)
Argomenti: Province
Caro direttore,
alcuni manifesti elettorali del PdL (ex CdL) invitano l'Italia e Brescia a
rialzarsi dopo l'azione dei governi di centrosinistra. Quante falsità in quello
slogan. Per il livello nazionale vorrei solo ricordare che il Paese era
veramente in ginocchio dopo i 5 anni di governo Berlusconi, o sarebbe meglio
dire di non governo. Basta riprendere alcuni dati macro economici per
rendersene conto. - Il rapporto fra lo stock di debito pubblico e il Prodotto
interno lordo ha ripreso a salire dopo un decennio di progressiva discesa
arrivando alla fine del 2005 al 106,4. Il deficit ha oltrepassato il 4% del Pil
nonostante la riduzione costante (ora interrotta) del costo degli interessi sul
debito; - la spesa al netto degli interessi è cresciuta di oltre 2 punti sul
Pil; - le entrate ordinarie sono state frenate dalla crescente evasione; - il
saldo primario (la differenza tra spesa pubblica senza considerare interessi ed
entrate fiscali), che nel 2001 era pari al 3,2% del Pil, nel 2005 è risultato
pari allo 0,5: ciò significa che se soltanto nell'arco dei 5 anni di
"non-governo" Berlusconi la differenza fra spese al netto degli
interessi ed entrate fosse rimasto costante (ossia mantenendo invariato il
saldo primario), il deficit di bilancio all'inizio del 2006 sarebbe stato
all'1,4% del Pil e non al 4,1. Alla situazione disastrosa dei conti pubblici ha
dovuto porre rimedio il governo Prodi, che nonostante la risicata maggioranza e
la difficile compattezza, in meno di due anni ha riagganciato la finanza
pubblica ai parametri europei e ha iniziato un percorso di ridistribuzione che
è rimasto incompiuto a causa delle elezioni anticipate. A livello locale è
altrettanto falso che Brescia si debba rialzare. Anche per Brescia mi limito a
ricordare alcuni dati significativi. - Con le due Giunte Corsini il Comune di
Brescia ha progressivamente e drasticamente ridotto l'ammontare del proprio
debito da 115 milioni a 15 milioni di euro (meno spese quindi per interessi),
lasciando quindi un bilancio sano e meno rigido alla prossima Amministrazione. Per fare un confronto ricordo che la Provincia di Brescia ha un
debito residuo di oltre 400 milioni di euro. - La pressione fiscale si è
ulteriormente ridotta dopo l'abolizione dell'Ici per il 95% delle famiglie
bresciane proprietarie dell'abitazione principale; inoltre il Comune di Brescia
è tra i pochissimi capoluoghi di provincia a non aver introdotto l'addizionale
irpef. - Il livello quali-quantitativo dei servizi offerti alla Comunità (dalla
nascita alla morte) è elevato e si è implementato negli anni nonostante le
finanziarie "poco amiche" degli enti locali. - Brescia è una città
che è intervenuta sulla mobilità con significativi interventi a sostegno e
rafforzamento del trasporto pubblico. I pesanti e drammatici dati odierni
relativi all'aria bresciana non si risolleveranno senza un forte ed efficace
trasporto pubblico concorrenziale e alternativo all'automobile. - La
realizzazione di nuovi parchi, luoghi di socializzazione e di relax, ha
permesso di incrementare in modo significativo la dotazione di verde per
abitante: 22,29 mq/ab. Questi sono alcuni dati che dimostrano in modo oggettivo
che Brescia non è in ginocchio. Tutt'altro. Certamente nella nostra città, come
nel resto del Paese, non tutto va bene, ci sono problemi complessi ed
importanti che devono essere affrontati, problemi alimentati dalle
contraddizioni della modernità. Servirebbe sicuramente una maggiore
condivisione e una predisposizione al dialogo fra le parti politiche.
Sicuramente le bugie declinate in slogan elettorali non aiutano a ricostruire
una Politica alla ricerca del bene comune e al servizio della Comunità, ma
contribuiscono unicamente a falsare il dibattito e a "intossicare"
ulteriormente il già pesante clima politico. Maurizio Billante CAPOGRUPPO DS IN
LOGGIA.
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( da "Affari Italiani (Online)" del 04-03-2008)
Argomenti: Province
Berlusconi a tutto
campo/ "Salvare Alitalia e Malpensa. Cambiare tutto lo statuto dei
lavoratori. Sì al confronto tv con Veltroni". E apre all'Udc... Martedí
04.03.2008 14:01 --> Berlusconi affronta poi il tema della campagna
elettorale. "Il vantaggio è rimasto quello che era - assicura, smentendo
le cifre ribadite dal segretario del Pd, Veltroni - noi abbiamo circa 10 punti
più del Pd. Siamo al 45 per cento e loro al 35 per cento". Non manca una
stoccata a Massimo D'Alema, capolista del Partito democratico in Campania:
"Dimostrano di voler continuare con l'archeologia, visto che D'Alema fa
politica da 45 anni". Il Pdl, in Campania, "probabilmente candiderà
invece Mara Carfagna come capolista". Ed è ipotizzabile una candidatura di
Antonio D'Amato (ex presidente di Confindustria)? "Se sarà dei nostri
saremmo felici, con lui abbiamo lavorato molto bene", risponde l'ex
premier. E Mastella? "È successo che i sondaggi hanno dimostrato che con
lui avremmo perso dall'8 al 12%". "Se fossi in Veltroni avrei terrore
a confrontarmi con me. Io comunque sono disponibilissimo". Lo ha affermato Berlusconi sulla possibilità di un confronto tv
con Veltroni. Visto che l'abolizione delle province è anche
nel programma del Pd "su questo potremmo collaborare, allo scopo di
abolire le principali province dove esistono aree metropolitane". Lo ha detto il leader
del Pdl.
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( da "Blogosfere" del 04-03-2008)
Argomenti: Province
Mar 08 4 Decalogo
parte I - Confindustria Pubblicato da Demetrio Vacca alle 13:38 in Arena Il
decalogo di Confindustria non si può definire un programma elettorale, ma
manifesta una richiesta della società di un'etica politica diversa oltre che di
una responsabilità diversa. E' un documento che superficialmente può apparire
come una lista di “To-Do” ma in realtà è un monito ai due grandi partiti PD e
PdL che nei loro partiti hanno inserito promesse e futuribili interventi che se
attuati di fatto sbilancerebbero la spesa pubblica per un importo fra i 50 ed i
100 miliardi. Vediamo alcune delle proposte più
interessanti, tralasciando quelle di modifica dell'organizzazione dello Stato e
della legge elettorale e considerando le proposte di riduzione della spesa
pubblica. Abolizione progressiva delle Province, partendo dalle aree metropolitane:
una buona intenzione, ma sicuramente non ci sono le risorse per una
ristrutturazione così profonda dell'assetto organizzativo dello stato.
Le imprese, affrontano riconversioni e stravolgimenti dei loro modelli
organizzativi ma sono aiutate dallo stato con Cassa Integrazione,
prepensionamenti, mobilità etc, cose che lo Stato non può applicare su stesso,
cose che hanno finora determinato gran parte del debito pubblico. Meno regole,
meno tasse, meno Stato in economia, uno slogan semplicistico, forse chi lo ha
scritto non ha una gran cultura economica! Liberalizzazioni e privatizzazioni a
livello nazionale e nei servizi pubblici locali: mah, finora quanto è stato
fatto è riuscito a peggiorare le cose ed a far arricchire alcuni imprenditori
particolarmente “abili” come la famiglia Benetton! Federalismo fiscale: altro
bello slogan ma senza contenuti e soprattutto mancano le risorse per
realizzarlo bene ed efficacemente. Anticipare al 2010 l'obiettivo di pareggio
del bilancio pubblico: farlo nei modi proposti da Confindustria equivale
sottoporre il paese ad una tragica cura di liberismo fatta di dismissioni,
esternalizzazioni, licenziamenti e taglio drastico della spesa pubblica con
ripercussioni pesantissime sul PIL dell'Italia, paese in cui 3 lavoratori su 5, in modo diretto od
indiretto, campa grazie allo Stato. Le cifre confermano che questa è l'unica
strada percorribile per reperire i soldi necessari : in Italia la macchina
amministrativa assorbe il 18,7% della spesa pubblica. In Francia il 13,4%, in
Germania il 13,1%. In Spagna il 12%. C'è molto spazio per ristrutturare e
risparmiare. Se l'operazione di taglio della spesa pubblica incidendo sulle due
voci principali, cioè dipendenti pubblici e spesa delle amministrazioni,
funzionerà ci saranno i presupposti per un taglio importante delle tasse.
Strada percorribile purchè si rinunci alla politica dei due tempi, perché ho si
fa tutto nello stesso tempo oppure non ci sarà modo di raggiungere l'obiettivo.
Il taglio delle imposte proposto da Confindustria è allettante, anche se
socialmente non compensa i danni sociali della cura da cavallo proposta. La
domanda è se questa sia la via d'uscita concreta e praticabile e se debba
essere attuata nei modi e tempi proposti. A mio parere, purtroppo si, perché si
è perso tempo in questi anni non facendo nei tempi e modi possibili quanto si
doveva fare……ma il problema è che i due compositi grandi partiti non hanno la
forza, la compattezza e la risolutezza per realizzarlo.
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( da "Repubblica.it" del 04-03-2008)
Argomenti: Province
Il Cavaliere:
"Un Paese deve saper sopportare le perdite di certe aziende" "I
sondaggi ci danno in testa". "Calearo è solo una trovata
elettorale" Berlusconi si schiera con Bossi "Salvare Alitalia e
Malpensa" Berlusconi si schiera con Bossi "Salvare Alitalia e
Malpensa"" /> MILANO - Un Berlusconi a tutto campo si concede alle
telecamere di Sky. Parla di Alitalia e si allinea alle
posizioni della Lega. Si dice ottimista per la vittoria elettorale, ironizza
sulla candidatura del presidente di Federmeccanica Calearo nelle liste
democratiche e offre a Veltroni un'unico terreno d'intesa comune: l'abolizione
delle Province. Per il resto è un corpo a corpo a distanza con il segretario
del Pd. Auspicando che da virtuale diventi reale: "Se fossi in
Veltroni avrei terrore a confrontarsi con me. Io comunque sono
disponibilissimo". Alitalia. "Bisogna salvare Malpensa, bisogna
salvare la nostra compagnia" dice Berlusconi. "Non è possibile -
continua il Cavaliere - che un hub come Malpensa debba essere privato del 72%
dei voli e debba andare incontro ad una perdita di un miliardo o addirittura di
due contro due-trecento milioni di Alitalia. Un Paese deve saper sopportare le
perdite di certe aziende. E' necessario che gli imprenditori si
consorzino". Morti bianche. L'ex premier interviene anche sulle morti
bianche all'indomani della strage di Molfetta. "Bisognerebbe prendere -
sottolinea il Cavaliere - immediatamente dei provvedimenti: se questo governo
che gestisce l'ordinaria amministrazione decidesse di prenderli, noi aggiungeremmo
il nostro consenso a quello dell'esecutivo". Gli industriali. "I
dieci punti di Confindustria sono tutti nel nostro programma di governo".
Berlusconi si accoda così al decalogo del presidente Luca Cordero di
Montezemolo che aveva chiesto più industriali nelle liste elettorali: "C'è
da fare una politica di espansione, ci sarà una forte spesa pubblica per
ammodernare il sistema infrastrutturale". Sondaggi. "Ci sono dieci
punti di differenza" tra il Pd e il Pdl, "il Pd è al 35, il Pdl il
45". Nessuna rimonta assicura Berlusconi. "Il vantaggio potrebbe
ridursi perchè è vigente una ridicola legge sulla par condicio che dà lo stesso
spazio a tutti i partiti. Si rischia una spinta verso il frazionamento della
politica - continua l'ex premier -. Se un elettore del centrodestra decidesse
di votare per i partiti piccoli toglierebbe voti alla grande forza del Partito
del popolo della Libertà". Poi un affondo verso Veltroni: "Ho 14 anni
di esperienza politica alle spalle e credo di aver sempre mantenuto una assoluta
coerenza che si contrappone all'assoluta incoerenza che Veltroni e i suoi
praticano". Calearo trovata elettorale. "Calearo è solo una trovata
elettorale". Berlusconi boccia così la decisione del presidente di
Federmeccanica di scendere in campo nelle liste del Pd. "Il bacino
elettorale di Veltroni è sempre stato quello degli operai e dei sindacati. Ora
mette insieme a questi un padrone, il presidente di Federmeccanica e qualcuno
se ne avrà a male per questa apertura". Dal suo canto, però, Berlusconi guarda
corteggia l'ex presidente di Confindustria Antonio D'Amato? "Se sarà dei
nostri saremmo felici, con lui abbiamo lavorato molto bene". Chi invece ci
sarà e sarà ministro dell'Economia è Giulio Tremonti. Udc e Mastella. Mano tesa
all'Udc e porta in faccia a Mastella. Berlusconi, nonostante le divisioni con
Casini, lascia aperto uno spiraglio peer il dopo elezioni: "Chiunque venga
sul nostro programma per approvare un nostro provvedimento sarà il benvenuto.
Quindi nessuna preclusione in Parlamento". Secca invece la bocciatira di
Mastella. Che, dopo avere provocato la caduta del governo Prodi, non ha trovato
asilo nel Pdl. "La sua presenza avrebbe causato un'emorragia di voti
quantificabile tra l'8 e il 12 per cento". Diventa così carta straccia
l'impegno che il Cavaliere aveva preso con l'ex ministro "per
garantirgli" 10 parlamentari: "Ma i sondaggi, impietosamente, ci
hanno mostrato che portandolo con noi avremmo avuto elevate difficoltà che
neanche credevamo". "Non mi ricandido". "Anche questa volta
metterò una clausola particolare con i punti che vogliamo realizzare e mi
impegnerò a non ripresentarmi più. Poi adesso c'è anche l'età ed è una clausola
molto facile da rispettare.."dice Berlusconi. (4 marzo 2008.
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( da "Repubblica.it" del 04-03-2008)
Argomenti: Province
Il Cavaliere
interviene sulla vicenda Alitalia sposando le posizioni della Lega Poi attacca
l'avversario del Pd: "Calearo è solo una trovata elettorale" Silvio
con Bossi: "Salvare Malpensa" Veltroni: "Se si pareggia, le
riforme" Il leader democratico avanza l'ipotesi di uno stallo
postelettorale "In quel caso si cambia la legge elettorale e si ritorna
alle urne" Silvio con Bossi: "Salvare Malpensa" Veltroni:
"Se si pareggia, le riforme"" /> MILANO - Un Berlusconi a
tutto campo si concede alle telecamere di Sky. Parla di
Alitalia e si allinea alle posizioni della Lega. Si dice ottimista per la
vittoria elettorale, ironizza sulla candidatura del presidente di
Federmeccanica Calearo nelle liste democratiche e offre a Veltroni un unico
terreno d'intesa comune: l'abolizione delle Province. Sferzante, invece il
Cavaliere, sulla possibilità di un duello tv con lo sfidante. Auspicando
che da virtuale diventi reale: "Se fossi in Veltroni avrei terrore di un
confronto con me. Io comunque sono disponibilissimo". Veltroni e l'ipotesi
pareggio. Provocazione alla quale il leader del Pd ha preferito non replicare,
continuando ad ostentare fiducia e moderazione. "Io penso di vincere
perché gli italiani sanno che questa volta è l'occasione nella quale votando un
partito si garantisce governabilità", ha detto Veltroni registrando la
puntata di Porta a Porta, aggiungendo poi nel corso di un comizio in Liguria
una battuta sui bookmaker inglesi, che in queste ore starebbero rivedendo le
quote per le scommesse riducendo il divario tra Pd e Pdl: "Su di noi - ha
detto - nessuno avrebbe puntato un euro. Adesso la distanza è fra i quattro e i
sette punti, dobbiamo continuare a correre perché ci sono tutte le possibilità
per un risultato clamoroso". "Ma se non sarà - ha aveva comunque
precisato il segretario del Pd ospite da Bruno Vespa - e si arriverà ad un pareggio,
si dovranno fare le riforme e poi tornare al voto". Casini stronca Walter.
Affermazioni che gli avversari hanno prontamente bocciato come una
dimostrazione di debolezza. "Questa proposta di Veltroni mi sembra una
manifestazione di paura. I grandi partiti fanno gli sbruffoni. Ma credo che
temano in cuor loro di avere un insuccesso rispetto alle previsioni di vittoria
annunciata", ha commentato Pier Ferdinando Casini. In ogni caso, ha
aggiunto il candidato premier dell'Udc, "le alleanze si fanno prima del
voto, non dopo il voto. Noi abbiamo una nostra linea, abbiamo un nostro
progetto e non intendiamo fare sconti a nessuno, né a Berlusconi e né a
Veltroni". I sondaggi di Berlusconi. Ancora più sarcastica la replica al
segretario del Pd di Gianfranco Fini: ''Veltroni non si sforzi, perché è
inutile che eserciti la fantasia: non ci sarà nessun pareggio, noi vinceremo le
elezioni''. Meno severo, invece, Silvio Berlusconi. "Ci sono dieci punti
di differenza" tra il Pd e il Pdl ha affermato, "il Pd è al 35, il
Pdl al 45". "Il vantaggio - ha però ammesso - potrebbe ridursi perché
è vigente una ridicola legge sulla par condicio che dà lo stesso spazio a tutti
i partiti". Colpi tra ex alleati. Se l'attacco a Veltroni mette d'accordo
Fini e Casini, per il resto oggi tra i due alleati non sono mancati ancora una
volta i colpi bassi. Parlando a una platea di operatori di polizia locale, il
leader di An ha accusato senza mezza termini Casini di aver affossato la
riforma del settore. ''Era già pronta - ha detto Fini - ma è stata tolta
all'ultimo momento all'ordine del giorno e sapete perché? Per dare spazio alla
fiera di Bologna e chi era allora presidente della Camera? Ora sapete di chi è
la responsabilità''. Alitalia. Al centro dell'intervento di Berlusconi a Sky, sono
stati soprattutto i temi economici. "Bisogna salvare Malpensa, bisogna
salvare la nostra compagnia" ha detto il leader del Pdl. "Non è
possibile - ha continuato - che un hub come Malpensa debba essere privato del
72% dei voli e debba andare incontro ad una perdita di un miliardo o
addirittura di due contro due-trecento milioni di Alitalia". Il Cavaliere
è tornato anche sulle morti bianche all'indomani della strage di Molfetta.
"Bisognerebbe prendere immediatamente dei provvedimenti - ha sottolineato
- se questo governo che gestisce l'ordinaria amministrazione decidesse di
prenderli, noi aggiungeremmo il nostro consenso a quello dell'esecutivo".
Gli industriali. Berlusconi ha poi rivendicato che "i dieci punti di
Confindustria sono tutti nel nostro programma di governo", mentre sulla
candidatura di Calearo con il Pd il suo giudizio è stato lapidario: "E'
solo una trovata elettorale". Mastella. Secca la bocciatura di Mastella.
"La sua presenza avrebbe causato un'emorragia di voti quantificabile tra
l'8 e il 12 per cento". Diventa così carta straccia l'impegno che il
Cavaliere aveva preso con l'ex ministro "per garantirgli" 10
parlamentari: "Ma i sondaggi, impietosamente, ci hanno mostrato che
portandolo con noi avremmo avuto elevate difficoltà che neanche credevamo".
"Non mi ricandido più". Berlusconi infine ha annunciato l'intenzione
di non ricandidarsi: "Anche questa volta metterò una clausola particolare
con i punti che vogliamo realizzare e mi impegnerò a non ripresentarmi più. Poi
adesso c'è anche l'età ed è una clausola molto facile da rispettare..." ha
ironizzato. (4 marzo 2008.
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