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toARTICOLI DEL 26-30 giugno 2008
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Articoli
Province (14)
Le richieste federaliste della Legadetermineranno il
destino della manovra ( da "Secolo XIX, Il"
del 26-06-2008)
Argomenti: Province
Abstract: La soppressione delle dieci nuove province istituite nel 2004 che gravitano in aree metropolitane è stata rinviata al dibattito parlamentare di settembre. Con essa, anche l'abolizione delle comunità montane, perfino quelle così poco montane da comprendere chilometri di costa marittima.
SALTANO
le misure contro la casta, perché sarebbero impopolari. Province e comunità
( da "Resto
del Carlino, Il (Bologna)" del
26-06-2008)
Argomenti: Province
Abstract: Intanto si scarica tutto su Regioni, Province e Comuni che si rifaranno sui cittadini. Lettera firmata, Macerata MOLTISSIMI italiani chiedono l'abolizione delle Province. Mantenerle è un grosso spreco soprattutto dopo che sono state istituite le Regioni. Rosario Musumeci, Ravenna.
IMPRESE
TURISTICHE È REALE ( da "Trentino"
del 26-06-2008)
Argomenti: Province
Abstract: i soldi per compensare le minori entrate comunali a seguito dell'eventuale abolizione dell'Ici sulle imprese turistiche? Il discorso, a questo punto, si fa complesso, perché, in realtà, non si tratterebbe di escogitare semplicemente un'imposta sostitutiva da destinare ai Comuni, ma di ridisegnare, come sostenuto in occasione del dibattito sulla cosiddetta "riforma istituzionale",
In
118 voci l'abc del decreto legge di manovra
( da "Sole
24 Ore Online, Il" del 26-06-2008)
Argomenti: Province
Abstract: Abolizione delle agevolazioni in materia di stock option. Prevista l'abrogazione della lettera g-bis), comma 2, dell'articolo 51 del Tuir., includendo quindi le plusvalenze da stock option tra i redditi che concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente.
In
Provincia scontro sui Comitati di controllo
( da "Stampa,
La" del 27-06-2008)
Argomenti: Province
Abstract: Lo scontro ha toccato in particolare il voto sulla delibera che riguardava l'abolizione di una serie di organismi collegiali: dell'elenco fanno parte tra gli altri il Comitato di controllo sulla discarica di Cerro Tanaro, quello sull'impianto di pretrattamento di Valterza ma anche il Comitato per l'impianto di compostaggio di San Damiano.
Finanziaria,
l'onorevole Jannone nominato relatore alla Camera
( da "Eco
di Bergamo, L'" del 27-06-2008)
Argomenti: Province
Abstract: aiuti fiscali all'agricoltura; ripresa degli studi sul nucleare di ultima generazione; abolizione di province aree metropolitane; modifiche dei contratti a termine e di apprendistato, riduzioni delle comunità montane; nuove regole per il part-time.
Maroni:
no al taglia-Province ( da "Sole 24 Ore, Il"
del 27-06-2008)
Argomenti: Province
Abstract: anche dai sindaci riuniti a Roma per la prima conferenza programmatica dell'Anci. Maroni ha anche bocciato l'ipotesi dell'abolizione delle Province: "Sono convinto – ha detto – che abbiano un ruolo essenziale e che, dunque, debbano rimanere. Casomai, se c'è da discutere un ruolo, questo è quello delle prefetture".
Manovra
d'estate: piano triennale per lo sviluppo, competitività, Robin tax
( da "AltaLex"
del 27-06-2008)
Argomenti: Province
Abstract:
Abolizione
dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro
Maroni:
Riscriviamo insieme il federalismo
( da "Denaro,
Il" del 27-06-2008)
Argomenti: Province
Abstract: Sul Codice delle autonomia proporremo l'abolizione delle province nelle città metropolitane ma il numero, come sostituirle, sono cose su cui discuteremo insieme". Nel codice, a giudizio di Maroni, va valutato, inoltre, quali siano gli organismi intermedi che devono rimanere come comunità montane, Ato e così via.
Tg
territorio ( da "Denaro, Il"
del 27-06-2008)
Argomenti: Province
Abstract: Abolizione comunità montane: la giunta Uncem ripete il suo "no" La giunta dell'Uncem, l'unione delle comunità montane ribadisce il "no" ad ogni ipotesi di abolizione per decreto legge di queste realtà e pone ancora una volta sul tavolo il lavoro di riordino che le Regioni stanno portando avanti su tutto il territorio.
E
il fronte friulano chiede di abolire le province
( da "Messaggero
Veneto, Il" del 28-06-2008)
Argomenti: Province
Abstract: Regione E il Fronte friulano chiede di abolire le Province PETIZIONE UDINE. Il Fronte friulano ha dato ieri il suo appoggio alla proposta di legge di iniziativa popolare per l'abolizione delle Province organizzato su scala statale dal comitato per l'abolizione delle province e per la riduzione dei costi della politica.
"Perché
eliminare quei Comitati ?" ( da "Stampa, La"
del 28-06-2008)
Argomenti: Province
Abstract: Lo afferma il presidente della Provincia Maria Teresa Armosino: "Se vogliamo favorire effettivamente consultazione e partecipazione su temi di questa portata - dice MTA - occorre assicurare forme di espressione attive, trasparenti e utili anche da parte della popolazione.
Uno
stand contro le Province ( da "Corriere Adriatico"
del 28-06-2008)
Argomenti: Province
Abstract: Raccolta di firme Uno stand contro le Province SENIGALLIA - L'iniziativa da qualche tempo avviata per l'abolizione delle province troverà oggi e domani un momento di concretezza qui a Senigallia. I promotori dell'iniziativa, tra cui il Meetup locale di Beppe Grillo ed il blog senigalliese Popinga che un anno fa già dibatteva sull'argomento,
Il
dibattito sui tagli Subito una legge per accorpare i piccoli comuni
( da "Provincia
di Como, La" del 30-06-2008) + 1 altra fonte
Argomenti: Province
Abstract: in nome della riduzione dei costi della politica, l'intenzione di sopprimere enti considerati inutili. Si annuncia la cancellazione delle nove province metropolitane. Però, in contraddizione con il periodico dibattito sull'abolizione delle province in generale, da non molti o da pochissimi anni, si sono moltiplicate quelle territoriali:
( da "Secolo XIX, Il" del 26-06-2008)
Argomenti: Province
Sergio luciano La
luna di miele del governo Berlusconi con gli italiani è proseguita a vele
spiegate in quest'ultima settimana, così attesa e delicata per l'annuncio della
manovra economica triennale che Tremonti doveva fare e ha fatto. La Robin Hood Tax
prospettata a carico di banche e petrolieri è piaciuta, il nuovo concordato
fiscale anche. Eppure gli osservatori più attenti hanno registrato anche i
primi, preoccupanti segnali di burrasca. Non si tratta di quelli, in apparenza
più evidenti, emersi sul fronte della giustizia: sono stati, sì, al centro del
dibattito politico e mediatico, ma lì sono rimasti, nell'ambito delle polemiche
tra iniziati, e nel poligono fisiologico delle critiche che l'opposizione deve
muovere al governo ma che non tracimano nella percezione e nella sensibilità
dei più. Questo travaso dalla polemica partita al dibattito sociale non c'è
stato sia per il minimo storico su cui veleggia la fiducia degli italiani nella
magistratura sia per l'annuncio, fatto a posteriori da Berlusconi, di non
volersi avvalere dell'eventuale norma blocca-processi nella sua ultima, grave
pendenza, quella del "caso Mills". Assai meno trattati dai media ma
più forti e minacciosi sono stati invece i segnali di polemica lanciati dalla
Lega sulle parti della manovra economica presentata da Tremonti che
minacciavano di intaccare gli interessi degli enti locali. La
soppressione delle dieci nuove province istituite nel 2004 che
gravitano in aree metropolitane è stata rinviata al dibattito parlamentare di settembre.
Con essa, anche l'abolizione delle comunità montane, perfino quelle così poco
montane da comprendere chilometri di costa marittima. Con essa, anche
l'introduzione di un ticket sanitario "di base" da 10 euro... Tutto
rinviato al dibattito in aula. Dove nel frattempo, grazie ad un'iniziativa
dichiaratamente dimostrativa della Lega, la maggioranza alla Camera è stata
battuta due volte sul provvedimento relativo ai termovalorizzatori campani. Un
modo chiarissimo per dire che senza il voto della Lega il governo non può far
nulla. E questo è il punto. Un partito "di scopo" com'è la Lega, che
porta nel suo Dna il sogno-miraggio della secessione, ancorché ridimensionata a
federalismo "forte", un partito popolare arroccato nelle regioni
ricche del Nord, sostenuto da una base fondamentalmente indignata del fatto che
il surplus fiscale prodotto al Nord venga fagocitato dai buchi erariali
generati al Sud, un partito del genere, insomma, potrà mai accettare che il
tanto sospirato federalismo, quando finalmente vedrà la luce, si risolverà in
una riduzione della capacità e della discrezionalità di spesa degli enti
locali? È impensabile, inverosimile. Nella testa di chi più lo teorizza e
richiede - quindi non il presidente Napolitano e i federalisti costituzionalisti,
ma il Carroccio, la sua base e il suo vertice - il federalismo "deve
essere conveniente" per le Regioni ricche, non per quelle povere; deve
premiare le Regioni efficienti, non quelle in deficit. Dire "stop" a
"Roma Ladrona". Per cui deve aggiungere risorse a chi già ne ha, più
che togliergliene per darle a chi non ne ha. Come potranno digerire, Bossi e il
suo partito, una riforma federalista che al contrario limiti gli ambiti di
spesa e le opportunità di guadagno degli enti locali ricchi del Nord? Hanno già
mal digerito l'abolizione dell'Ici sulla prima casa e lo stop alle addizionali
locali Irpef e Ires: ma erano provvedimenti d'urgenza, essenziali per il buon
avvio del programma di governo. Inghiottite quelle, basta. E non possono essere
prese sul serio le rassicurazioni generiche di fedeltà alla maggioranza dei
vertici leghisti, dal segretario a Calderoli, a Maroni. La loro base chiede
autonomia e soldi, anzi autonomia per gestire i soldi. Se il governo cercherà
di far passare il concetto che l'autonomia si deve declinare in rigore e
austerità e risolversi in risparmi, la base leghista dirà di no: i risparmi
chiedeteli a chi non produce, a chi sperpera e basta. E da questo punto di
vista, una simile richiesta è del tutto comprensibile. La Lega, inoltre, resta
un partito "di scopo", cioè finalizzato a debellare il
"centralismo". Sa di dover pagare un prezzo per raggiungere il suo
scopo, ma da una parte non può accettare che questo prezzo pregiudichi la
sostanza dello scopo stesso ("conseguo il federalismo, ma poi mi rendo
conto che con esso non avrò da gestire le risorse che contavo di avere");
dall'altro ha paura di conseguire lo scopo fondante, perché non sa cosa
potrebbe fare "dopo", a conseguimento avvenuto... Oltretutto, nelle
aree in cui è più forte, la Lega ha messo in piedi - nel volgere di appena
quindici anni - un tale apparato di partito da doverne tenere massimo conto in
termini di lottizzazione delle poltrone pubbliche. È impensabile che per pura
fedeltà politica la Lega accetti di vedere decimate le poltrone disponibili per
i suoi attivisti nei consigli provinciali o in quelli delle comunità montane,
ad esempio. Al riguardo, vanno colti altri due segnali di quelle innovazioni
legislative che invece si muovono nella direzione voluta dalla Lega: uno
piccolo e quasi surreale, l'altro grande, anzi grandissimo. Il primo è la
regionalizzazione delle società locali del gruppo Tirrenia (Siremar, Caremar,
Toremar eccetera) che passeranno a titolo gratuito dall'essere controllate dal
Tesoro, attraverso Tirrenia Spa, all'essere controllate dalle Regioni di
riferimento. Non è propriamente un regalo, sul piano strettamente economico,
perché sono società in perdita. Eppure, essendo di rilevante interesse pubblico
perché assicurano collegamenti di linea tra la terraferma e le isole che ben
difficilmente potranno essere cancellati o compressi, non saranno mai chiuse e
continueranno ad assicurare posti di lavoro e di gestione (quindi di potere)
che verranno assegnati non più in base a criteri di lottizzazione partitica
centrale, com'è sempre avvenuto finora, ma regionale. L'altro segnale, ben più
significativo, è la promessa di suddividere su base regionale e trasferire alle
Regioni il Demanio dello Stato, cioè l'insieme di quei 30 mila beni immobiliari
censiti che appartengono appunto al Demanio e sono attualmente gestiti
dall'Agenzia per il Demanio, emanazione diretta del ministero per l'Economia.
Poiché nei piani di Tremonti c'è una forte valorizzazione di questi beni,
mediante la loro privatizzazione o una ben più aggressiva "messa a
reddito", affidarne l'attuazione alle Regioni significa dare potere alle
Regioni. È questo il genere di cose che la Lega si aspetta dal Federalismo, non
i tagli. E sui tagli darà battaglia. Anzi, più semplicemente: porrà condizioni
salatissime. O porrà il proprio invalicabile veto. La cronaca della trattativa
sulla manovra economica, da oggi alla fine dell'anno, sarà la cronaca di questo
negoziato tra la Lega e il resto della maggioranza. 26/06/2008.
( da "Resto del Carlino, Il (Bologna)" del
26-06-2008)
Argomenti: Province
LETTERE E COMMENTI
pag. 35 SALTANO le misure contro la casta, perché sarebbero impopolari.
Province e comunità... SALTANO le misure contro la casta, perché sarebbero
impopolari. Province e comunità montane non si toccano continuando ad
alimentare greppie inutili. Intanto si scarica tutto su Regioni,
Province e Comuni che si rifaranno sui cittadini. Lettera firmata, Macerata
MOLTISSIMI italiani chiedono l'abolizione delle Province. Mantenerle è un
grosso spreco soprattutto dopo che sono state istituite le Regioni. Rosario
Musumeci, Ravenna.
( da "Trentino" del 26-06-2008)
Argomenti: Province
IMPRESE TURISTICHE è
REALE. imprese turistiche è reale. La questione, in effetti, sta tutta qui: è
vero o non è vero che il turismo trentino come quello italiano del resto, pur
godendo di buoni risultati sul piano statistico, soffre dell'aumento di una
serie di costi - in particolare lavoro ed energia - che sono tra i più alti in
Europa? Se la risposta a questa domanda è affermativa, bisogna darsi da fare
per trovare una soluzione, non per fare un favore agli albergatori, ma perché
il turismo è un settore trainante per l'intera economia del Trentino e da esso
dipende lo sviluppo dei nostri territori. Dove trovare, però, i soldi per compensare le minori entrate comunali a seguito
dell'eventuale abolizione dell'Ici sulle imprese turistiche? Il discorso, a
questo punto, si fa complesso, perché, in realtà, non si tratterebbe di
escogitare semplicemente un'imposta sostitutiva da destinare ai Comuni, ma di
ridisegnare, come sostenuto in occasione del dibattito sulla cosiddetta
"riforma istituzionale", l'assetto complessivo delle competenze
e della ripartizione delle risorse fra enti locali e Provincia. In ogni modo,
anche la Provincia dovrebbe e potrebbe, nell'immediato, fare la propria parte:
Parolari pensa davvero di dare ad intendere ai trentini che il
"sacrificio" di 200 milioni in tre anni chiesto alla nostra Provincia
per partecipare al risanamento dei conti pubblici - partecipazione
"doverosa" anche per la sinistra, almeno finché al governo c'era
Prodi - sia così drammatico per un bilancio che ogni anno può contare su 4
miliardi e mezzo d'euro? Se alla maggioranza provinciale di centro sinistra non
venisse in mente nessuna idea su come "risarcire" i Comuni
dell'ipotizzato taglio dell'Ici sulle imprese turistiche, mi permetto di
suggerirne qualcuna io. Si potrebbe cominciare, ad esempio, riducendo le spese
per le consulenze esterne, oppure quelle per la comunicazione e l'immagine
della Giunta provinciale e dei suoi assessori che, in totale, assorbono oltre
60 milioni d'euro l'anno. Al di là delle facili battute, però, è chiaro che si
tratta di adottare un utilizzo più razionale delle ingenti risorse della nostra
Provincia autonoma, scegliendo gli impieghi cui destinarle sulla base di una
scala di priorità. Così come è opportunamente avvenuto con la riduzione
dell'Irap per le aziende, credo che si possa pensare ad un intervento analogo
sull'Ici, mirato a sostenere la competitività delle imprese turistiche
trentine. Mario Malossini.
( da "Sole 24 Ore Online, Il" del 26-06-2008)
Argomenti: Province
Di Nicoletta Cottone
Di tutto un po' nel decreto legge di manovra. Arriva la Robin tax, che grava su
petrolieri, banche e assicurazioni, viene istituito un Fondo in favore dei ceti
meno abbienti, alimentato dalle maggiori entrate previste dalla stretta sui
settori petroliferi e del gas. Sul fronte dell'energia ci sarà una strategia
energetica nazionale, basata anche sulla realizzazione di centrali nucleari nel
Belpaese. Si punta anche alla semplificazione degli adempimenti per centrare
l'obiettivo di rendere effettiva la cosiddetta "impresa in un
giorno". Adeguate anche le normative per l'internazionalizzazione delle
imprese. Fondi per l'Expo Milano 2015 e per Roma Capitale. Sì anche alla piena
cumulabilità fra pensione e redditi da lavoro. Varato, poi, un Piano nazionale
di edilizia abitativa, finanziato da capitali pubblici e privati. Per tutti i
cittadini, inoltre, viene raddoppiata da
( da "Stampa, La" del 27-06-2008)
Argomenti: Province
ASTI.IERI MOVIMENTATA
SEDUTA In Provincia scontro sui Comitati di controllo Movimentato Consiglio
provinciale ieri pomeriggio. La seduta, dai toni particolarmente accesi, si è
protratta per circa quattro ore. Lo scontro ha toccato in
particolare il voto sulla delibera che riguardava l'abolizione di una serie di
organismi collegiali: dell'elenco fanno parte tra gli altri il Comitato di
controllo sulla discarica di Cerro Tanaro, quello sull'impianto di
pretrattamento di Valterza ma anche il Comitato per l'impianto di compostaggio
di San Damiano. Abolite anche le Consulte giovanile, Servizi sociali e
volontariato, Istruzione. La delibera è passata con 13 voti a favore, tra cui
quello del consigliere socialista Dino Scanavino. Nove i contrari, Pd e Libertà
e sviluppo. "Questi organismi fornivano importanti garanzie a cittadini
nei territori dove sorgono impianti" hanno sostenuto i consiglieri
d'opposizione. A luglio si discuterà della costruzione del termovalorizzatore:
la presidente Armosino ha annunciato l'intenzione di realizzarlo ad Asti nella
zona industriale. \.
( da "Eco di Bergamo, L'" del 27-06-2008)
Argomenti: Province
L'onorevole Giorgio
Jannone, azzurro del Popolo delle Libertà, è stato nominato relatore alla
Camera dei Deputati della legge Finanziaria 2009, per la prima volta anticipata
rispetto alla usuale cadenza di fine anno. Già nelle prossime settimane l'onorevole
Giorgio Jannone sarà chiamato a gestire i lavori della VI Commissione finanze
della Camera dei Deputati e dell'Aula di Montecitorio in merito a quella che è
considerata la legge più importante e caratterizzante del governo Berlusconi.
L'onorevole Giorgio Jannone è stato nominato per la sua lunga esperienza in
Commissione Finanze, di cui è componente da quattro legislature dal 1994, e per
i consolidati rapporti di collaborazione con il ministro dell'Economia Giulio
Tremonti. La prima esperienza di relatore dell'onorevole Jannone risale alla
legge Finanziaria del 2001. "Sono stato chiamato a un compito
particolarmente importante e gravoso che si assomma ai miei nuovi ruoli
istituzionali ? ha dichiarato l'onorevole ?. Cercherò di esserne all'altezza,
ripagando la fiducia che mi è stata accordata". Questa legge comporterà
rilevanti conseguenze per i cittadini italiani tra i quali: Robin Hood tax
sugli utili eccessivi dei petrolieri; sconto automatico sui carburanti: se il
greggio sale l'accisa scende; aiuti fiscali
all'agricoltura; ripresa degli studi sul nucleare di ultima generazione;
abolizione di province aree metropolitane; modifiche dei contratti a termine e di
apprendistato, riduzioni delle comunità montane; nuove regole per il part-time.
( da "Sole 24 Ore, Il" del 27-06-2008)
Argomenti: Province
Il Sole-24 Ore sezione:
IN PRIMO PIANO data: 2008-06-27 - pag: 5 autore: Autonomie. Divergenze con
Fitto sul federalismo fiscale Maroni: no al taglia-Province Gianni Trovati ROMA
"La proposta lombarda di federalismo fiscale è quella scritta nel
programma, e per noi il programma è Vangelo". Per il ministro dell'Interno
Roberto Maroni l'idea di lasciare sul territorio l'80% dell'Iva e più di metà
dell'Irpef è tutt'altro che superata. Non più tardi di ieri mattina, invece,
era stato il ministro degli Affari regionali Raffaele Fitto a rilanciare la
proposta "concorrente" dei Governatori, ritenuta più
"ragionevole" anche dai sindaci riuniti a Roma
per la prima conferenza programmatica dell'Anci. Maroni ha anche bocciato
l'ipotesi dell'abolizione delle Province: "Sono convinto – ha detto – che
abbiano un ruolo essenziale e che, dunque, debbano rimanere. Casomai, se c'è da
discutere un ruolo, questo è quello delle prefetture". L'estate,
insomma, si annuncia calda anche sul fronte istituzionale, perché il tempo
stringee per metà settembre, oltre al fisco federale, il calendario annuncia il
nuovo Codice delle Autonomie e le norme su Roma Capitale, anch'essi sotto forma
di collegati alla manovra 2009. Sulla riforma degli ordinamenti locali la linea
di Maroni è conciliante, e si appoggia al Ddl delega AmatoLanzillotta. Con
almeno tre correzioni certe: no alla possibilità di concedere il voto
amministrativo agli immigrati, ridisegno delle città metropolitane con
contestuale addio alle Province interessate, e abolizione del tetto dei due mandati
per i sindaci, almeno nei piccoli Comuni. Su federalismo e Codice delle
Autonomie anche i sindaci dicono la loro, con due proposte di legge che
arricchiranno il lavoro dei tavoli di confronto. Sugli ordinamenti, in
particolare, i sindaci lanciano l'idea di una potestà regolamentare ampliata
per le città metropolitane, da esercitare anche in deroga a norme statali e
regionali, e della via unica all'associazionismo, che sostituisca anche le
Comunità montane. Nel cantiere d'autunno dovrebbe poi trovare forma il
federalismo patrimoniale, cioè il passaggio a Regioni e Comuni dei beni
immobili oggi gestiti dal Demanio (si veda Il Sole-24 Ore del 20 giugno). Una
prospettiva, quest'ultima, che accende più di un entusiasmo fra i sindaci.
"L'idea - spiega Gianni Alemanno- è nata dalla ricerca di soluzioni per la
crisi di Roma". "Dagli immobili - sottolinea il sindaco di Firenze
Leonardo Domenici, presidente dell'Anci-può venire una nuova spinta agli
investimenti locali ", che per il sindaco di Milano Letizia Moratti sono
la vera emergenza. "I Comuni - ricorda - fanno il 52% degli investimenti
pubblici del Paese, e il Patto non può penalizzarli ancora. Gli eventi
eccezionali come l'Expo devono uscire dai vincoli".
( da "AltaLex" del 27-06-2008)
Argomenti: Province
Decreto Legge
25.06.2008 n° 112 , G.U. 25.06.2008 Stampa Emanate le nuove disposizioni
urgenti in materia di sviluppo economico, semplificazione, competitività,
stabilizzazione della finanza pubblica e perequazione tributaria. E' quanto
prevede il Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 - pubblicato in Gazzetta
Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147 - che, insieme al Disegno di legge collegato,
compone la c.d. manovra d'estate: una finanziaria triennale che ha l'obiettivo
di promuovere lo sviluppo economico, semplificare e razionalizzare
l'organizzazione amministrativa, restituire potere d'acquisto alle famiglie. In
particolare, il provvedimento contiene misure su: imprese ed energia;
sterilizzazione iva carburanti; piano casa ed infrastrutture; Expo Milano 2015;
liberalizzazioni; editoria; Enti pubblici; trattamento dei dati personali;
studi di settore ed elenco clienti fornitori; class action e tutela dei
consumatori; certificazioni e prestazioni sanitarie; piano industiale della
pubblica amministrazione; forze armate. Per una visione più dettagliata delle
modifiche introdotte dal Decreto Legge n. 112/2008 si rimanda alla tabella
delle novità. (Altalex, 27 giugno 2008) DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
Tributaria. (GU n. 147 del 25-6-2008 - Suppl. Ordinario n. 152) IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la
straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni urgenti finalizzate
alla promozione dello sviluppo economico e alla competitivita' del Paese, anche
mediante l'adozione di misure volte alla semplificazione dei procedimenti
amministrativi concernenti, in particolare, la liberta' di iniziativa
economica, nonche' a restituire potere di acquisto alle famiglie, a garantire
la razionalizzazione, l'efficienza e l'economicita' dell'organizzazione
amministrativa, oltre che la necessaria semplificazione dei procedimenti
giudiziari incidenti su tali ambiti; Ritenuta, altresi', la straordinaria
necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per garantire la stabilizzazione
della finanza pubblica, al fine di garantire il rispetto degli impegni in sede
internazionale ed europea indispensabili, nell'attuale quadro di finanza
pubblica, per il conseguimento dei connessi obiettivi di stabilita' e crescita
assunti; Ravvisata, inoltre, la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
le connesse disposizioni dirette a garantire gli interventi di perequazione
tributaria occorrenti per il rispetto dei citati vincoli; Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno
2008; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri
dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, del lavoro, della salute e delle politiche
sociali e per la semplificazione normativa; Emana il seguente decreto-legge:
Titolo I FINALITA' E AMBITO DI INTERVENTO Art. 1. Finalita' e ambito di
intervento 1. Le disposizioni del presente decreto comprendono le misure
necessarie e urgenti per attuare, a decorrere dalla seconda meta'
dell'esercizio finanziario in corso, un intervento organico diretto a
conseguire, unitamente agli altri provvedimenti indicati nel Documento di
programmazione economica e finanziaria per il 2009: a) un obiettivo di
indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche che risulti pari al 2,5 per
cento del PIL nel 2008 e, conseguentemente, al 2 per cento nel 2009, all'1 per
cento nel 2010 e allo 0,1 per cento nel 2011 nonche' a mantenere il rapporto
tra debito pubblico e PIL entro valori non superiori al 103,9 per cento nel
2008, al 102,7 per cento nel 2009, al 100,4 per cento nel 2010 ed al 97,2 per
cento nel 2011; a) la crescita del tasso di incremento del PIL rispetto agli
andamenti tendenziali per l'esercizio in corso e per il successivo triennio
attraverso l'immediato avvio di maggiori investimenti in materia di innovazione
e ricerca, sviluppo dell'attivita' imprenditoriale, efficientamento e
diversificazione delle fonti di energia, potenziamento dell'attivita' della
pubblica amministrazione e rilancio delle privatizzazioni, edilizia
residenziale e sviluppo delle citta' nonche' attraverso interventi volti a
garantire condizioni di competitivita' per la semplificazione e l'accelerazione
delle procedure amministrative e giurisdizionali incidenti sul potere di
acquisto delle famiglie e sul costo della vita e concernenti le attivita' di
impresa nonche' per la semplificazione dei rapporti di lavoro tali da
determinare effetti positivi in termini di crescita economica e sociale. Titolo
II SVILUPPO ECONOMICO, SEMPLIFICAZIONEE COMPETITIVITA' Capo I Innovazione Art.
2. Banda larga 1. Gli interventi di installazione di reti e impianti di
comunicazione elettronica in fibra ottica sono realizzabili mediante denuncia
di inizio attivita'. 2. L'operatore della comunicazione ha facolta' di
utilizzare per la posa della fibra nei cavidotti, senza oneri, le
infrastrutture civili gia' esistenti di proprieta' a qualsiasi titolo pubblica
o comunque in titolarita' di concessionari pubblici. Qualora dall'esecuzione
dell'opera possa derivare un pregiudizio alle infrastrutture civili esistenti
le parti, senza che cio' possa cagionare ritardo alcuno all'esecuzione dei
lavori, concordano un equo indennizzo, che, in caso di dissenso, e' determinato
dal giudice. 3. Nei casi di cui al comma 2 resta salvo il potere regolamentare
riconosciuto, in materia di coubicazione e condivisione di infrastrutture,
all'Autorita' Garante per le Comunicazioni dall'articolo 89, primo comma, del
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. All'Autorita' Garante per le
Comunicazioni compete altresi' l'emanazione del regolamento di cui all'articolo
4, terzo comma, della legge 31 luglio 1997, n. 249, in materia di installazione
delle reti dorsali. 4. L'operatore della comunicazione, almeno trenta giorni
prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico
dell'Amministrazione territoriale competente la denuncia, accompagnata da una
dettagliata relazione e dagli elaborati progettuali, che asseveri la
conformita' delle opere da realizzare alla normativa vigente. Con il medesimo
atto, trasmesso anche al gestore interessato, indica le infrastrutture civili
esistenti di cui intenda avvalersi ai sensi del comma 2 per la posa della
fibra. 5. Le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di
comunicazione elettronica in fibra ottica sono assimilate ad ogni effetto alle
opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 6. La denuncia di inizio
attivita' e' sottoposta al termine massimo di efficacia di tre anni.
L'interessato e' comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di
ultimazione dei lavori. 7. Qualora l'immobile interessato dall'intervento sia
sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla
stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni antecedente
l'inizio dei lavori decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale
atto non sia favorevole, la denuncia e' priva di effetti. 8. Qualora l'immobile
oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete
all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla
tutela non sia stato allegato alla denuncia il competente ufficio comunale
convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di
cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non
favorevole, la denuncia e' priva di effetti. 9. La sussistenza del titolo e'
provata con la copia della denuncia di inizio attivita' da cui risulti la data
di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del
progetto nonche' gli atti di assenso eventualmente necessari. 10. Il dirigente
o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine
indicato al comma 3 sia riscontrata l'assenza di una o piu' delle condizioni legittimanti,
ovvero qualora esistano specifici motivi ostativi di sicurezza, incolumita'
pubblica o salute, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare
il previsto intervento, contestualmente indicando le modifiche che si rendono
necessarie per conseguire l'assenso dell'Amministrazione. E' comunque salva la
facolta' di ripresentare la denuncia di inizio attivita', con le modifiche le
integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa vigente. 11.
L'operatore della comunicazione decorso il termine di cui al comma 4 e nel
rispetto dei commi che precedono da' comunicazione dell'inizio dell'attivita'
al Comune. 12. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato
rilascia un certificato di collaudo finale che va presentato allo sportello
unico, con il quale si attesta la conformita' dell'opera al progetto presentato
con la denuncia di inizio attivita'. 13. Per gli aspetti non regolati dal
presente articolo si applica l'articolo 23 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 380/2001. Puo' applicarsi, ove ritenuta piu' favorevole dal
richiedente, le disposizioni di cui all'articolo 45. 14. Salve le disposizioni
di cui agli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, i
soggetti pubblici non possono opporsi alla installazione nella loro proprieta'
di reti e impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica, ad
eccezione del caso che si tratti di beni facenti parte del patrimonio
indisponibile dello Stato, delle province e dei comuni
e che tale attivita' possa arrecare concreta turbativa al pubblico servizio.
L'occupazione e l'utilizzo del suolo pubblico per i fini di cui alla presente
norma non necessita di autonomo titolo abilitativo. 15. Gli articoli 90 e 91
del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 si applicano anche alle opere
occorrenti per la realizzazione degli impianti di comunicazione elettronica in
fibra ottica su immobili di proprieta' privata, senza la necessita' di alcuna
preventiva richiesta di utenza. Art. 3. Start up 1. Dopo il comma 6
dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i
seguenti commi: "6-bis. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del
comma 1, dell'articolo 67 derivanti dalla cessione di partecipazioni al
capitale in societa' di cui all'articolo 5, escluse le societa' semplici e gli
enti ad esse equiparati, e all'articolo 73, comma 1, lettera a), costituite da
non piu' di sette anni, possedute da almeno tre anni, ovvero dalla cessione
degli strumenti finanziari e dei contratti indicati nelle disposizioni di cui
alle lettere c) e c-bis) relativi alle medesime societa', rispettivamente
posseduti e stipulati da almeno tre anni, non concorrono alla formazione del
reddito imponibile in quanto esenti qualora e nella misura in cui, entro due
anni dal loro conseguimento, siano reinvestite in societa' di cui all'articolo
5 e all'articolo 73, comma 1, lettera a), che svolgono la medesima attivita',
mediante la sottoscrizione del capitale sociale o l'acquisto di partecipazioni
al capitale delle medesime, sempreche' si tratti di societa' costituite da non
piu' di tre anni. 6-ter. L'importo dell'esenzione prevista dal comma precedente
non puo' in ogni caso eccedere il quintuplo del costo sostenuto dalla societa'
le cui partecipazioni sono oggetto di cessione, nei cinque anni anteriori alla
cessione, per l'acquisizione o la realizzazione di beni materiali
ammortizzabili, diversi dagli immobili, e di beni immateriali ammortizzabili,
nonche' per spese di ricerca e sviluppo.". Art. 4. Strumenti innovativi di
investimento 1. Per lo sviluppo di programmi di investimento destinati alla
realizzazione di iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione,
anche consentendo il coinvolgimento degli apporti dei soggetti pubblici e
privati operanti nel territorio di riferimento, e la valorizzazione delle
risorse finanziarie destinate allo scopo, anche derivanti da cofinanziamenti
europei ed internazionali, possono essere costituiti appositi fondi di
investimento con la partecipazione di investitori pubblici e privati,
articolati in un sistema integrato tra fondi di livello nazionale e rete di
fondi locali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalita'
di costituzione e funzionamento dei fondi, di apporto agli stessi e le
ulteriori disposizioni di attuazione. 2. Dalle disposizioni del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, sono escluse garanzie a carico delle Amministrazioni Pubbliche sulle
operazioni attivabili ai sensi del comma 1. Capo II Impresa Art. 5.
Sorveglianza dei prezzi 1. I commi 198 e 199 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, sono sostituiti dai seguenti: "198. E' istituito presso il
Ministero dello sviluppo economico il Garante per la sorveglianza dei prezzi
che svolge la funzione di sovrintendere alla tenuta ed elaborazione dei dati e
delle informazioni segnalate agli "uffici prezzi" delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 196. Esso
analizza le segnalazioni ritenute meritevoli di approfondimento e decide, se
necessario, di avviare indagini conoscitive finalizzate a verificare
l'andamento dei prezzi di determinati prodotti e servizi. I risultati
dell'attivita' svolta sono messi a disposizione, su richiesta, dell'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato.". "199. Per l'esercizio
della propria attivita' il Garante di cui al comma precedente si avvale dei
dati rilevati dall'ISTAT, della collaborazione dei Ministeri competenti per
materia, dell'Ismea, dell'Unioncamere, delle Camere di commercio, nonche' del
supporto operativo della Guardia di finanza per lo svolgimento di indagini
conoscitive. Il Garante puo' convocare le imprese e le associazioni di
categoria interessate al fine di verificare i livelli di prezzo dei beni e dei
servizi di largo consumo corrispondenti al corretto e normale andamento del
mercato. L'attivita' del Garante viene resa nota al pubblico attraverso il sito
dell'Osservatorio dei prezzi del Ministero dello sviluppo economico.". 2.
Ai commi 200 e 201 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le
parole "di cui al comma 199", sono sostituite dalle seguenti "di
cui al comma 198". Art. 6. Sostegno all'internazionalizzazione delle
imprese 1. Le iniziative delle imprese italiane dirette alla loro promozione,
sviluppo e consolidamento sui mercati diversi da quelli dell'Unione Europea
possono fruire di agevolazioni finanziarie esclusivamente nei limiti ed alle
condizioni previsti dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione Europea
del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis). 2.
Le iniziative ammesse ai benefici sono: a) la realizzazione di programmi aventi
caratteristiche di investimento finalizzati al lancio ed alla diffusione di
nuovi prodotti e servizi ovvero all'acquisizione di nuovi mercati per prodotti
e servizi gia' esistenti, attraverso l'apertura di strutture volte ad
assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento; b)
studi di prefattibilita' e di fattibilita' collegati ad investimenti italiani
all'estero, nonche' programmi di assistenza tecnica collegati ai suddetti investimenti;
c) altri interventi prioritari individuati e definiti dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica. 3. Con una o piu' delibere
del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro degli affari esteri, da adottare entro 90
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono determinati i termini,
le modalita' e le condizioni degli interventi, le attivita' e gli obblighi del
gestore, le funzioni di controllo, nonche' la composizione e i compiti del
Comitato per l'amministrazione del fondo di cui al comma 4. Sino
all'operativita' delle delibere restano in vigore i criteri e le procedure attualmente
vigenti. 4. Per le finalita' dei commi precedenti sono utilizzate le
disponibilita' del Fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 1981, n. 394 con le stesse modalita' di utilizzo delle risorse
del Fondo rotativo. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Comitato
interministeriale per la programmazione economica delibera il piano
previsionale dei fabbisogni finanziari del fondo. Le ulteriori assegnazioni di
risorse sono stabilite in via ordinaria dalla legge finanziaria ovvero in via
straordinaria da apposite leggi di finanziamento. 5. E' abrogato il
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 1981, n. 394, ad eccezione dei commi 1 e 4 dell'articolo 2, ad
eccezione altresi' degli articoli 10, 11, 20, 22 e 24. E', per altro abrogata
la legge 20 ottobre 1990, n. 304 ad eccezione degli articoli 4 e 6, e sono
abrogati, altresi', i commi 5, 6, 6-bis, 7 e 8, dell'articolo 22 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143. 6. I riferimenti alle norme abrogate ai
sensi del presente articolo contenuti nel comma 1, dell'articolo 25 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143, devono intendersi sostituiti dal riferimento
al presente articolo. Capo III Energia Art. 7. "Strategia energetica
nazionale" e stipula di accordi per ridurre le emissioni di CO2 1. Entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, definisce la
"Strategia energetica nazionale", che indica le priorita' per il
breve ed il lungo periodo e reca la determinazione delle misure necessarie per
conseguire, anche attraverso meccanismi di mercato, i seguenti obiettivi: a)
diversificazione delle fonti di energia e delle aree geografiche di
approvvigionamento; b) miglioramento della competitivita' del sistema
energetico nazionale e sviluppo delle infrastrutture nella prospettiva del
mercato interno europeo; c) promozione delle fonti rinnovabili di energia e
dell'efficienza energetica; d) realizzazione nel territorio nazionale di
impianti di produzione di energia nucleare; e) incremento degli investimenti in
ricerca e sviluppo nel settore energetico e partecipazione ad accordi
internazionali di cooperazione tecnologica; f) sostenibilita' ambientale nella
produzione e negli usi dell'energia, anche ai fini della riduzione delle
emissioni di gas ad effetto serra; g) garanzia di adeguati livelli di
protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori. 2. Ai fini della
elaborazione della proposta di cui al comma 1, il Ministro dello sviluppo
economico convoca, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, una Conferenza nazionale dell'energia e dell'ambiente.
3. Anche al fine della realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1 il
Governo e' autorizzato ad avviare la stipula, entro il 31 dicembre 2009, di uno
o piu' accordi con Stati membri dell'Unione Europea o Paesi Terzi, per
intraprendere il processo di sviluppo del settore dell'energia nucleare, al
fine di contenere le emissioni di CO2 e garantire la sicurezza e l'efficienza
economica dell'approvvigionamento e produzione di energia, in conformita' al
Regolamento (CE) n. 1504/2004 del 19 luglio 2004, alla Decisione
2004/491/Euratom del 29 aprile 2004, alla Decisione 2004/294/CE dell'8 marzo
2004 e alle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE del 26 giugno 2003. 2. Gli
accordi potranno prevedere modelli contrattuali volti all'ottenimento di forniture
di energia nucleare a lungo termine da rendere, con eventuali interessi, a
conclusione del processo di costruzione e ristrutturazione delle centrali
presenti sul territorio nazionale. 3. Gli accordi potranno definire,
conseguentemente, tutti gli aspetti connessi della normativa, ivi compresi
l'assetto e le competenze dei soggetti pubblici operanti nei sistemi
dell'energia nucleare, provvedendo a realizzare il necessario coordinamento con
le disposizioni vigenti, nel rispetto delle competenze delle Regioni a statuto
speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi
statuti e le relative norme di attuazione. 4. Dall'attuazione del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Art. 8. Legge obiettivo per lo sfruttamento di giacimenti di
idrocarburi 1. Il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi
nelle acque del golfo di Venezia, di cui all'articolo 4 della legge 9 gennaio
1991, n. 9, come modificata dall'articolo 26 della legge 31 luglio 2002, n.
179, si applica fino a quando il Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente, del territorio e del mare, non abbia definitivamente
accertato la non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste,
sulla base di nuovi e aggiornati studi, che dovranno essere presentati dai
titolari di permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione,
utilizzando i metodi di valutazione piu' conservativi e prevedendo l'uso delle
migliori tecnologie disponibili per la coltivazione. 2. I titolari di
concessioni di coltivazione di idrocarburi nel cui ambito ricadono giacimenti
di idrocarburi definiti marginali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, attualmente non produttivi e per i
quali non sia stata presentata domanda per il riconoscimento della marginalita'
economica, comunicano al Ministero dello sviluppo economico entro il termine di
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'elenco degli stessi
giacimenti, mettendo a disposizione dello stesso Ministero i dati tecnici ad
essi relativi. 3. Il Ministero dello sviluppo economico, entro i sei mesi
successivi al termine di cui al comma 2, pubblica l'elenco dei giacimenti di
cui al medesimo comma 2, ai fini della attribuzione mediante procedure
competitive ad altro titolare, anche ai fini della produzione di energia
elettrica, in base a modalita' stabilite con decreto dello stesso Ministero da
emanare entro il medesimo termine. 4. E' abrogata ogni incentivazione sancita
dall'articolo 5 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per i
giacimenti marginali. Art. 9. Sterilizzazione dell'IVA sugli aumenti
petroliferi 1. All'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole "puo' essere" sono
modificate con le parole: "e' adottato"; b) al primo periodo, dopo le
parole "a due punti percentuali rispetto" e' aggiunta la seguente
parola: "esclusivamente". 2. Per fronteggiare la grave crisi dei
settori dell'agricoltura, della pesca professionale e dell'autotrasporto
conseguente all'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino al 31 dicembre
2008, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa Spa provvede con proprie risorse, nell'ambito dei compiti
istituzionali, alle opportune misure di sostegno volte a consentire il
mantenimento dei livelli di competitivita', previa apposita convenzione tra il
Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia. 3. Con decreto del Ministro
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentiti i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle
politiche agricole, alimentari e forestali e' approvata, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la convenzione di cui al
comma 2, che definisce altresi' le modalita' e le risorse per l'attuazione
delle misure di cui al presente articolo. Restano ferme le modalita' di
utilizzo gia' previste dalla normativa vigente per le disponibilita' giacenti
sui conti di tesoreria intestati all'Agenzia. 4. L'applicazione delle
disposizioni del presente articolo e' subordinata alla preventiva approvazione
da parte della Commissione europea. Art. 10. Promozione degli interventi
infrastrutturali strategici e nei settori dell'energia e delle
telecomunicazioni 1. Al comma 355 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311 e' aggiunta la seguente lettera: "c-ter) infrastrutture nel settore
energetico ed in quello delle reti di telecomunicazione, sulla base di
programmi predisposti dal Ministero dello sviluppo economico.". Capo IV
Casa e infrastrutture Art. 11. Piano Casa 1. Al fine di superare in maniera organica
e strutturale il disagio sociale e il degrado urbano derivante dai fenomeni di
alta tensione abitativa, il CIPE approva un piano nazionale di edilizia
abitativa, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro per le politiche giovanili, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281. Il Ministero trasmette la proposta di piano alla Conferenza
unificata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Il piano e' rivolto all'incremento del patrimonio immobiliare ad uso
abitativo attraverso l'offerta di alloggi di edilizia residenziale, da
realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione
delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento di capitali pubblici e
privati, destinati prioritariamente a prima casa per le seguenti categorie
sociali svantaggiate nell'accesso al libero mercato degli alloggi in locazione:
a) nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito; b)
giovani coppie a basso reddito; c) anziani in condizioni sociali o economiche
svantaggiate; d) studenti fuori sede; e) soggetti sottoposti a procedure
esecutive di rilascio; f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 1 della legge n. 9 del 2007; g) immigrati regolari. 3. Il Piano
nazionale ha ad oggetto la realizzazione di misure di recupero del patrimonio
abitativo esistente o di costruzione di nuovi alloggi ed e' articolato, sulla
base di criteri oggettivi che tengano conto dell'effettivo disagio abitativo
presente nelle diverse realta' territoriali, attraverso i seguenti interventi:
a) costituzione di fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e
all'incremento dell'offerta abitativa, ovvero alla promozione di strumenti
finanziari immobiliari innovativi e con la partecipazione di altri soggetti
pubblici o privati, articolati anche in un sistema integrato nazionale e
locale, per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale;
b) incremento del patrimonio abitativo di edilizia sociale con le risorse
derivanti dalla alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli
occupanti muniti di titolo legittimo; c) promozione da parte di privati di
interventi ai sensi della parte II, titolo III, del Capo III del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163; d) agevolazioni, anche amministrative, in
favore di cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli
interventi in esame, potendosi anche prevedere termini di durata predeterminati
per la partecipazione di ciascun socio, in considerazione del carattere solo
transitorio dell'esigenza abitativa; e) realizzazione di programmi integrati di
promozione di edilizia sociale e nei sistemi metropolitani ai sensi del comma
5. 4. L'attuazione del Piano nazionale e' realizzata con le modalita' di cui
alla parte II, titolo III, del Capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, ovvero, per gli interventi integrati di valorizzazione del contesto
urbano e dei servizi metropolitani, ai sensi dei commi da 5 a 8. 5. Al fine di
superare i fenomeni di disagio abitativo e di degrado urbano, concentrando gli
interventi sulla effettiva consistenza dei fenomeni di disagio e di degrado nei
singoli contesti, rapportati alla dimensione fisica e demografica del
territorio di riferimento, attraverso la realizzazione di programmi integrati
di promozione di edilizia sociale e nei sistemi metropolitani e di
riqualificazione urbana, anche attraverso la risoluzione dei problemi di mobilita',
promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati,
con principale intervento finanziario privato, possono essere stipulati
appositi accordi di programma, promossi dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, per l'attuazione di interventi destinati a garantire la messa a
disposizione di una quota di alloggi, da destinare alla locazione a canone
convenzionato, stabilito secondo criteri di sostenibilita' economica, e
all'edilizia sovvenzionata, complessivamente non inferiore al 60% degli alloggi
previsti da ciascun programma, congiuntamente alla realizzazione di interventi
di rinnovo e rigenerazione urbana, caratterizzati da elevati livelli di
qualita' in termini di vivibilita', salubrita', sicurezza e sostenibilita' ambientale
ed energetica. Gli interventi sono attuati, attraverso interventi di cui alla
parte II, titolo III, Capo III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
mediante le seguenti modalita': a) trasferimento di diritti edificatori in
favore dei promotori degli interventi di incremento del patrimonio abitativo
destinato alla locazione a canone agevolato, con la possibilita' di prevedere
come corrispettivo della cessione dei diritti edificatori in tutto o in parte
la realizzazione di unita' abitative di proprieta' pubblica da destinare alla
locazione a canone agevolato, ovvero da destinare alla alienazione in favore di
categorie sociali svantaggiate, di cui al comma 2; b) incrementi premiali di
diritti edificatori finalizzati alla dotazione di servizi, spazi pubblici e di
miglioramento della qualita' urbana; c) provvedimenti mirati alla riduzione del
prelievo fiscale di pertinenza comunale o degli oneri di costruzione e
strumenti di incentivazione del mercato della locazione; d) costituzione di
fondi immobiliari di cui al comma 3, lettera a), con la possibilita' di
prevedere altresi' il conferimento al fondo dei canoni di locazione, al netto
delle spese di gestione degli immobili. 6. Ai fini della realizzazione degli
interventi di cui al presente articolo l'alloggio sociale, in quanto servizio
economico generale, e' identificato, ai fini dell'esenzione dell'obbligo della
notifica degli aiuti di Stato, di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato
istitutivo della Comunita' Europea, come parte essenziale e integrante della
piu' complessiva offerta di edilizia residenziale sociale, che costituisce nel
suo insieme servizio abitativo finalizzato al soddisfacimento di esigenze
primarie. 7. In sede di attuazione dei programmi di cui al comma 5, sono
appositamente disciplinate le modalita' e i termini per la verifica periodica e
ricorrente delle fasi di realizzazione del piano, in base al cronoprogramma
approvato e alle esigenze finanziarie, potendosi conseguentemente disporre, in
caso di scostamenti, la diversa allocazione delle risorse finanziarie pubbliche
verso modalita' di attuazione piu' efficienti. Gli alloggi realizzati o
alienati nell'ambito delle procedure di cui al presente articolo non possono
essere oggetto di successiva alienazione prima di dieci anni dall'acquisto
originario. 8. Per la migliore realizzazione dei programmi, i comuni e le province possono associarsi ai sensi di quanto previsto dal
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I programmi
integrati di cui al comma 5 sono dichiarati di interesse strategico nazionale
al momento della sottoscrizione dell'accordo di cui all'accordo di cui al comma
5. Alla loro attuazione si provvede con l'applicazione dell'articolo 81 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e successive
modificazioni ed integrazioni. 9. Per l'attuazione degli interventi previsti
dal presente articolo e' istituito un Fondo nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale confluiscono le
risorse finanziarie di cui all'articolo 1 comma 1154 della legge 27 dicembre
2006, n. 296 nonche' di cui agli articoli 21, 21-bis e 41 del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre
2007, n. 222. Gli eventuali provvedimenti adottati in attuazione delle
disposizioni legislative citate al primo periodo del presente comma,
incompatibili con il presente articolo, restano privi di effetti. A tale scopo
le risorse di cui agli articoli 21, 21-bis e 41 del citato decreto-legge n. 159
del 2007, ivi comprese quelle gia' trasferite alla Cassa depositi e prestiti,
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere iscritte sul Fondo
di cui al presente comma, negli importi corrispondenti agli effetti in termini
di indebitamento netto previsti per ciascun anno in sede di iscrizione in
bilancio delle risorse finanziarie di cui alle indicate autorizzazioni di
spesa. Art. 12. Abrogazione della revoca delle concessioni TAV All'articolo 13
del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti
modifiche: a) il comma 8-sexiesdecies e' sostituito dal seguente: "per
effetto delle revoche di cui al comma 8-quinquiesdecies i rapporti convenzionali
stipulati da TAV S.p.A. con i contraenti generali in data 15 ottobre 1991 ed in
data 16 marzo 1992 continuano senza soluzione di continuita', con RFI S.p.A. Ed
i relativi atti integrativi prevedono la quota di lavori che deve essere
affidata dai contraenti generali ai terzi mediante procedura concorsuale
conforme alle previsioni delle direttive comunitarie"; b) i commi
8-septiesdecies, 8-duodevicies ed 8-undevicies sono abrogati. Art. 13. Misure
per valorizzare il patrimonio residenziale pubblico 1. Al fine di valorizzare
gli immobili residenziali costituenti il patrimonio degli Istituti autonomi per
le case popolari, comunque denominati, e di favorire il soddisfacimento dei
fabbisogni abitativi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto il Ministro delle infrastrutture ed il Ministro per i rapporti
con le regioni promuovono, in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la conclusione di accordi con
regioni ed enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di
alienazione degli immobili di proprieta' dei predetti Istituti. 2. Ai fini
della conclusione degli accordi di cui al comma 1, si tiene conto dei seguenti
criteri: a) determinazione del prezzo di vendita delle unita' immobiliari in
proporzione al canone di locazione; b) riconoscimento del diritto di opzione
all'acquisto in favore dell'assegnatario unitamente al proprio coniuge, qualora
risulti in regime di comunione dei beni, ovvero, in caso di rinunzia da parte
dell'assegnatario, in favore del coniuge in regime di separazione dei beni, o,
gradatamente, del convivente more uxorio, purche' la convivenza duri da almeno
cinque anni, dei figli conviventi, dei figli non conviventi; c) destinazione
dei proventi delle alienazioni alla realizzazione di interventi volti ad
alleviare il disagio abitativo. 3. Nei medesimi accordi, fermo quanto disposto
dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, puo'
essere prevista la facolta' per le amministrazioni regionali e locali di
stipulare convenzioni con societa' di settore per lo svolgimento delle
attivita' strumentali alla vendita dei singoli beni immobili. Art. 14. Expo
Milano 2015 1. Per la realizzazione delle opere e delle attivita' connesse allo
svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015 in attuazione dell'adempimento
degli obblighi internazionali assunti dal Governo italiano nei confronti del
Bureau International des Expositions (BIE) e' autorizzata la spesa di 30
milioni di euro per l'anno 2009, 45 milioni di euro per l'anno 2010, 59 milioni
di euro per l'anno 2011, 223 milioni di euro per l'anno 2012, 564 milioni di
euro per l'anno 2013, 445 milioni di euro per l'anno 2014 e 120 milioni di euro
per l'anno 2015. 2. Ai fini di cui al comma 1 il Sindaco di Milano pro tempore,
senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, e' nominato
Commissario straordinario del Governo per l'attivita' preparatoria urgente.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il presidente della
regione Lombardia e sentiti i rappresentanti degli enti locali interessati,
sono istituiti gli organismi per la gestione delle attivita', compresa la
previsione di un tavolo istituzionale per il governo complessivo degli
interventi regionali e sovra regionali presieduto dal presidente della regione
Lombardia pro tempore e sono stabiliti i criteri di ripartizione e le modalita'
di erogazione dei finanziamenti. Capo V Istruzione e ricerca Art. 15. Costo dei
libri scolastici 1. A partire dall'anno scolastico 2008-2009, nel rispetto
della normativa vigente e fatta salva l'autonomia didattica nell'adozione dei
libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado, tenuto conto
dell'organizzazione didattica esistente, i competenti organi individuano
preferibilmente i libri di testo disponibili, in tutto o in parte, nella rete
internet. Gli studenti accedono ai testi disponibili tramite internet,
gratuitamente o dietro pagamento a seconda dei casi previsti dalla normativa
vigente. 2. Al fine di potenziare la disponibilita' e la fruibilita', a costi
contenuti di testi, documenti e strumenti didattici da parte delle scuole, degli
alunni e delle loro famiglie, nel termine di un triennio, a decorrere dall'anno
scolastico 2008-2009, i libri di testo per le scuole del primo ciclo
dell'istruzione, di cui al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e per
gli istituti di istruzione secondaria superiore sono prodotti nelle versioni a
stampa, on line scaricabile da internet, e mista. A partire dall'anno
scolastico 2011-2012, il collegio dei docenti adotta esclusivamente libri
utilizzabili nelle versioni on line scaricabili da internet o mista. Sono fatte
salve le disposizioni relative all'adozione di strumenti didattici per i
soggetti diversamente abili. 3. I libri di testo sviluppano i contenuti
essenziali delle Indicazioni nazionali dei piani di studio e possono essere
realizzati in sezioni tematiche, corrispondenti ad unita' di apprendimento, di
costo contenuto e suscettibili di successivi aggiornamenti e integrazioni. Con
decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sono determinati: a) le caratteristiche
tecniche dei libri di testo nella versione a stampa, anche al fine di
assicurarne il contenimento del peso; b) le caratteristiche tecnologiche dei
libri di testo nelle versioni on line e mista; c) il prezzo dei libri di testo della
scuola primaria e i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria per ciascun
anno della scuola secondaria di I e II grado, nel rispetto dei diritti
patrimoniali dell'autore e dell'editore. 4. Le Universita' e le Istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nel rispetto della
propria autonomia, adottano linee di indirizzo ispirate ai principi di cui ai
commi 1, 2 e 3. Art. 16. Facolta' di trasformazione in fondazioni delle
universita' 1. In attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, nel rispetto
delle leggi vigenti e dell'autonomia didattica, scientifica, organizzativa e
finanziaria, le Universita' pubbliche possono deliberare la propria
trasformazione in fondazioni di diritto privato. La delibera di trasformazione
e' adottata dal Senato accademico a maggioranza assoluta ed e' approvata con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La trasformazione opera
a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della
delibera. 2. Le fondazioni universitarie subentrano in tutti i rapporti attivi
e passivi e nella titolarita' del patrimonio dell'Universita'. Al fondo di
dotazione delle fondazioni universitarie e' trasferita, con decreto
dell'Agenzia del demanio, la proprieta' dei beni immobili gia' in uso alle
Universita' trasformate. 3. Gli atti di trasformazione e di trasferimento degli
immobili e tutte le operazioni ad essi connesse sono esenti da imposte e tasse.
4. Le fondazioni universitarie sono enti non commerciali e perseguono i propri
scopi secondo le modalita' consentite dalla loro natura giuridica e operano nel
rispetto dei principi di economicita' della gestione. Non e' ammessa in ogni
caso la distribuzione di utili, in qualsiasi forma. Eventuali proventi, rendite
o altri utili derivanti dallo svolgimento delle attivita' previste dagli
statuti delle fondazioni universitarie sono destinati interamente al
perseguimento degli scopi delle medesime. 5. I trasferimenti a titolo di
contributo o di liberalita' a favore delle fondazioni universitarie sono esenti
da tasse e imposte indirette e da diritti dovuti a qualunque altro titolo e
sono interamente deducibili dal reddito del soggetto erogante. Gli onorari
notarili relativi agli atti di donazione a favore delle fondazioni
universitarie sono ridotti del 90 per cento. 6. Contestualmente alla delibera
di trasformazione vengono adottati lo statuto e i regolamenti di
amministrazione e di contabilita' delle fondazioni universitarie, i quali
devono essere approvati con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Lo statuto puo' prevedere l'ingresso nella fondazione
universitaria di nuovi soggetti, pubblici o privati. 7. Le fondazioni
universitarie adottano un regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la
finanza e la contabilita', anche in deroga alle norme dell'ordinamento
contabile dello Stato e degli enti pubblici, fermo restando il rispetto dei vincoli
derivanti dall'ordinamento comunitario. 8. Le fondazioni universitarie hanno
autonomia gestionale, organizzativa e contabile, nel rispetto dei principi
stabiliti dal presente articolo. 9. La gestione economico-finanziaria delle
fondazioni universitarie assicura l'equilibrio di bilancio. Il bilancio viene
redatto con periodicita' annuale. Resta fermo il sistema di finanziamento
pubblico; a tal fine, costituisce elemento di valutazione, a fini perequativi,
l'entita' dei finanziamenti privati di ciascuna fondazione. 10. La vigilanza
sulle fondazioni universitarie e' esercitata dal Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Nei collegi dei sindaci delle fondazioni universitarie e' assicurata
la presenza dei rappresentanti delle Amministrazioni vigilanti. 11. La Corte
dei conti esercita il controllo sulle fondazioni universitarie secondo le
modalita' previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259 e riferisce annualmente al
Parlamento. 12. In caso di gravi violazioni di legge afferenti alla corretta
gestione della fondazione universitaria da parte degli organi di
amministrazione o di rappresentanza, il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca nomina un Commissario straordinario senza
oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato, con il compito di
salvaguardare la corretta gestione dell'ente ed entro sei mesi da tale nomina
procede alla nomina dei nuovi amministratori dell'ente medesimo, secondo quanto
previsto dallo statuto. 13. Fino alla stipulazione del primo contratto
collettivo di lavoro, al personale amministrativo delle fondazioni
universitarie si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data
di entrata in vigore della presente norma. 14. Alle fondazioni universitarie
continuano ad applicarsi tutte le disposizioni vigenti per le Universita'
statali in quanto compatibili con il presente articolo e con la natura
privatistica delle fondazioni medesime. Art. 17. Progetti di ricerca di
eccellenza 1. Al fine di una piu' efficiente allocazione delle risorse
pubbliche volte al sostegno e all'incentivazione di progetti di ricerca di
eccellenza ed innovativi, ed in considerazione del sostanziale esaurimento
delle finalita' originariamente perseguite, a fronte delle ingenti risorse
pubbliche rese disponibili, a decorrere dal 1° luglio 2008 la Fondazione IRI e'
soppressa. 2. A decorrere dal 1° luglio 2008, le dotazioni patrimoniali e ogni
altro rapporto giuridico della Fondazione IRI in essere a tale data, ad eccezione
di quanto previsto al comma 3, sono devolute alla Fondazione Istituto Italiano
di Tecnologia. 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e'
disposta l'attribuzione del patrimonio storico e documentale della Fondazione
IRI ad una societa' totalitariamente controllata dallo Stato che ne curera' la
conservazione. Con il medesimo decreto potra' essere altresi' disposta la
successione di detta societa' in eventuali rapporti di lavoro in essere con la
Fondazione IRI alla data di decorrenza di cui al comma 1, ovvero altri rapporti
giuridici attivi o passivi che dovessero risultare incompatibili con le
finalita' o l'organizzazione della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia.
4. Le risorse acquisite dalla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia ai
sensi del precedente comma sono destinate al finanziamento di programmi per la
ricerca applicata finalizzati alla realizzazione, sul territorio nazionale, di
progetti in settori tecnologici altamente strategici e alla creazione di una
rete di infrastrutture di ricerca di alta tecnologia localizzate presso primari
centri di ricerca pubblici e privati. 5. La Fondazione Istituto Italiano di
Tecnologia provvedera' agli adempimenti di cui all'articolo 20 delle
disposizioni di attuazione del codice civile. Capo VI Liberalizzazioni e
deregolazione Art. 18. Reclutamento del personale delle societa' pubbliche 1. A
decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto-legge, le societa' che gestiscono servizi
pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri
provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del personale e per il
conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3
dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001. 2. Le altre societa'
a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri
provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del personale e per il
conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione
comunitaria, di trasparenza, pubblicita' e imparzialita'. 3. Le disposizioni di
cui al presente articolo non si applicano alle societa' quotate su mercati
regolamentati. Art. 19. Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro 1. A
decorrere dal 1° gennaio 2009 le pensioni dirette di anzianita' a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive
della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e
dipendente. A decorrere dalla medesima data di cui al primo periodo del
presente comma sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e
dipendente le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via
anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne a
carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed
esclusive della medesima nonche' della gestione separata di cui all'articolo 1,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a condizione che il soggetto abbia
maturato i requisiti di cui all'articolo 1, commi 6 e 7 della legge 23 agosto
2004, n. 243 e successive modificazioni e integrazioni fermo restando il regime
delle decorrenze dei trattamenti disciplinato dall'articolo 1, comma 6, della
predetta legge n. 243 del 2004. Con effetto dalla medesima data di cui al primo
periodo del presente comma relativamente alle pensioni liquidate interamente
con il sistema contributivo: a) sono interamente cumulabili con i redditi da
lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate con
anzianita' contributiva pari o superiore a 40 anni; b) sono interamente
cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di
vecchiaia liquidate a soggetti con eta' pari o superiore a 65 anni per gli
uomini e 60 anni per le donne. 2. I commi 21 e 22 dell'articolo 1 della legge 8
agosto 1995, n. 335, sono soppressi. 3. Restano ferme le disposizioni di cui
all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n.
758. Art. 20. Disposizioni in materia contributiva 1. Il secondo comma,
dell'articolo 6, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, si interpreta nel senso
che i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto
collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, con
conseguente esonero dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
dall'erogazione della predetta indennita', non sono tenuti al versamento della
relativa contribuzione all'Istituto medesimo. Restano acquisite alla gestione e
conservano la loro efficacia le contribuzioni comunque versate per i periodi
anteriori alla data del 1° gennaio 2009. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, le
imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a
capitale misto sono tenute a versare, secondo la normativa vigente: a) la
contribuzione per maternita'; b) la contribuzione per malattia per gli operai.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2009 il comma 2, lettera a) dell'articolo 16
della legge 23 luglio 1991, n. 223 e' cosi' sostituito: "Al versamento di
un contributo nella misura dello 0,30% delle retribuzioni che costituiscono
imponibile contributivo". 4. Sono abrogate le disposizioni di cui
all'articolo 40, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827. 5. All'articolo
36 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1957, n. 818, sono
soppresse le parole: "dell'articolo 40, n. 2, del R.D.L. 4 ottobre 1935,
n. 1827, e". 6. L'estensione dell'obbligo assicurativo di cui al comma 4
si applica con effetto dal primo periodo di paga decorrente dal 1° gennaio
2009. 7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei
procedimenti relativi a controversie in materia di previdenza e assistenza
sociale, a fronte di una pluralita' di domande che frazionino un credito
relativo al medesimo rapporto, comprensivo delle somme eventualmente dovute per
interessi, competenze e onorari e ogni altro accessorio, la riunificazione e'
disposta d'ufficio dal giudice ai sensi dell'articolo 151 delle disposizioni di
attuazione del codice di procedura civile. 8. In mancanza della riunificazione
di cui al comma 7, l'improcedibilita' della domanda puo' essere richiesta dal
convenuto in ogni stato e grado del procedimento, ivi compresa la fase
esecutiva. 9. Il giudice, ove abbia notizia che la riunificazione non e' stata
osservata, anche sulla base dell'eccezione del convenuto, sospende il giudizio
o revoca la provvisoria esecutivita' dei decreti e fissa alle parti un termine
perentorio per la riunificazione. 10. A decorrere dal 1° gennaio 2009,
l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.
335, e' corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato
legalmente, in via continuativa, per almeno cinque anni nel territorio
nazionale. 11. A decorrere dal 1° gennaio 2009, al primo comma dell'articolo 43
del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, dopo la
parola: "regionali" sono soppresse le seguenti parole: "e
provinciali". 12. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge l'Istituto nazionale della previdenza sociale mette a
disposizione dei Comuni modalita' telematiche di trasmissione per le
comunicazioni relative ai decessi e alle variazioni di stato civile da
effettuarsi obbligatoriamente entro due giorni dalla data dell'evento. 13. In
caso di ritardo nella trasmissione di cui al comma 12 il responsabile del
procedimento, ove ne derivi pregiudizio, risponde a titolo di danno erariale.
14. Il primo periodo dell'articolo 31, comma 19, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289 e' soppresso. Art. 21. Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro
a tempo determinato 1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368, dopo le parole "tecnico, produttivo, organizzativo
o sostitutivo" aggiungere le parole: ",anche se riferibili alla
ordinaria attivita' del datore di lavoro". 2. All'articolo 5, comma 4-bis,
del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dall'articolo
1, comma 40, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, dopo le parole "ferma
restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi
precedenti" aggiungere le parole: "e fatte salve diverse disposizioni
di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale
con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale". 3. All'articolo 5, comma 4-quater, del decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge
24 dicembre 2007, n. 247, dopo le parole "ha diritto di precedenza"
aggiungere le parole: "fatte salve diverse disposizioni di contratti
collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le
organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale". 4. Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali procede ad una verifica, con le organizzazioni sindacali dei datori e
dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale, degli effetti delle disposizioni contenute nei commi che precedono e
ne riferisce al Parlamento entro tre mesi ai fini della valutazione della sua
ulteriore vigenza. Art. 22. Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali
di tipo accessorio 1. L'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e' sostituito dal seguente: "1. Per prestazioni di
lavoro accessorio si intendono attivita' lavorative di natura occasionale rese
nell'ambito: a) di lavori domestici; b) di lavori di giardinaggio, pulizia e
manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti; c) dell'insegnamento
privato supplementare; d) di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli
o di lavori di emergenza o di solidarieta'; e) dei periodi di vacanza da parte
di giovani con meno di 25 anni di eta', regolarmente iscritti a un ciclo di
studi presso l'universita' o un istituto scolastico di ogni ordine e grado; f)
di attivita' agricole di carattere stagionale; g) dell'impresa familiare di cui
all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo
e ai servizi; h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di
stampa quotidiana e periodica.". 2. All'articolo 72 comma 4-bis le parole
"lettera e-bis)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera
g)". 3. L'articolo 72, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, e' sostituito dal seguente: "5. Il Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali individua con proprio decreto il
concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalita' per il
versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle relative coperture
assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i
concessionari del servizio sono individuati nell'I.N.P.S. e nelle agenzie per
il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettera a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3
del presente decreto". 4. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e' abrogato l'articolo 71 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276. Art. 23. Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato 1.
All'articolo 49, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 le
parole da "inferiore a due anni e superiore a sei" sono sostituite
con "superiore a sei anni". 2. All'articolo 49 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e' aggiunto il seguente comma:
"5-ter. In caso di formazione esclusivamente aziendale non opera quanto
previsto dal comma 5. In questa ipotesi i profili formativi dell'apprendistato
professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di
lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni
dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul
piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti
bilaterali definiscono la nozione di formazione aziendale e determinano, per
ciascun profilo formativo, la durata e le modalita' di erogazione della
formazione, le modalita' di riconoscimento della qualifica professionale ai
fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo". 3. Al comma
1 dell'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dopo le
parole "alta formazione" aggiungere le parole: ",compresi i
dottorati di ricerca". 4. Al comma 3 dell'articolo 50 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dopo le parole "e le altre
istituzioni formative" aggiungere le seguenti parole: "In assenza di
regolamentazioni regionali l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione
e' rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le
Universita' e le altre istituzioni formative. Trovano applicazione, per quanto
compatibili, i principi stabiliti all'articolo 49, comma 4, nonche' le
disposizioni di cui all'articolo 53". 5. Dalla data di entrata in vigore
del presente decreto sono abrogati: a) l'articolo 1 del decreto ministeriale 7
ottobre 1999; b) l'articolo 21 e l'articolo 24, commi 3 e 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668; c) l'articolo 4 della
legge 19 gennaio 1955, n. 25. Capo VII Semplificazioni Art. 24. Taglia-leggi 1.
A far data dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto sono o restano abrogate le disposizioni elencate
nell'Allegato A. Art. 25. Taglia-oneri amministrativi 1. Entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione
normativa, e' approvato un programma per la misurazione degli oneri
amministrativi derivanti da obblighi informativi nelle materie affidate alla
competenza dello Stato, con l'obiettivo di giungere, entro il 31 dicembre 2012,
alla riduzione di tali oneri per una quota complessiva del 25%, come stabilito
in sede europea. Per la riduzione relativa alle materie di competenza
regionale, si provvede ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e dei successivi accordi attuativi. 2. In attuazione del programma di cui
al comma 1, il Dipartimento della funzione pubblica coordina le attivita' di
misurazione in raccordo con l'Unita' per la semplificazione e la qualita' della
regolazione e le amministrazioni interessate per materia. 3. Ciascun Ministro,
di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e
con il Ministro per la semplificazione normativa, adotta il piano di riduzione
degli oneri amministrativi, che definisce le misure normative, organizzative e
tecnologiche finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1,
assegnando i relativi programmi ed obiettivi ai dirigenti titolari dei centri
di responsabilita' amministrativa. I piani confluiscono nel piano d'azione per
la semplificazione e la qualita' della regolazione di cui al comma 2
dell'articolo 1 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, che assicura la
coerenza generale del processo nonche' il raggiungimento dell'obiettivo finale
di cui al comma 1. 4. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, si provvede a
definire le linee guida per la predisposizione dei piani di cui al comma 3 e
delle forme di verifica dell'effettivo raggiungimento dei risultati, anche
utilizzando strumenti di consultazione pubblica delle categorie e dei soggetti
interessati. 5. Sulla base degli esiti della misurazione di ogni materia,
congiuntamente ai piani di cui al comma 3, e comunque entro il 30 settembre
2012, il Governo e' delegato ad adottare uno o piu' regolamenti ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la
semplificazione normativa, di concerto con il Ministro o i Ministri competenti,
contenenti gli interventi normativi volti a ridurre gli oneri amministrativi
gravanti sulle imprese nei settori misurati e a semplificare e riordinare la
relativa disciplina. Tali interventi confluiscono nel processo di riassetto di
cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 6. Degli stati di
avanzamento e dei risultati raggiunti con le attivita' di misurazione e
riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese e' data tempestiva
notizia sul sito web del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa e dei Ministeri e
degli enti pubblici statali interessati. 7. Del raggiungimento dei risultati
indicati nei singoli piani ministeriali di semplificazione si tiene conto nella
valutazione dei dirigenti responsabili. Art. 26. Taglia-enti 1. Gli enti
pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unita',
nonche' quelli di cui al comma 636 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, con esclusione degli ordini professionali e le loro federazioni,
delle federazioni sportive e degli enti non inclusi nell'elenco ISTAT
pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, nonche' degli enti parco e degli enti di ricerca sono soppressi al
sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge,
ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, da emanarsi
entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e di quelli
le cui funzioni sono attribuite, con lo stesso decreto, ad organi diversi dal
Ministero che riveste competenza primaria nella materia. Le funzioni da questi
esercitate sono attribuite all'amministrazione vigilante e le risorse
finanziarie ed umane sono trasferite a quest'ultima, che vi succede a titolo
universale in ogni rapporto, anche controverso. Nel caso in cui gli enti da
sopprimere sono sottoposti alla vigilanza di piu' Ministeri, le funzioni vengono
attribuite al Ministero che riveste competenza primaria nella materia. Nei
successivi novanta giorni i Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa gli
enti che risultano soppressi ai sensi del presente articolo. 2. Sono, altresi',
soppressi tutti gli altri enti pubblici non economici di dotazione organica
superiore a quella di cui al comma 1 che, alla scadenza del 31 dicembre 2008
non sono stati individuati dalle rispettive amministrazioni al fine della loro
conferma, riordino o trasformazione ai sensi del comma 634 dell'articolo 2
della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A decorrere dalla stessa data, le
relative funzioni sono trasferite al Ministero vigilante. Con decreto di natura
non regolamentare del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
semplificazione normativa e sentiti i Ministri interessati, corredato da una
situazione contabile, e' disposta la destinazione delle risorse finanziarie,
strumentali e di personale degli enti soppressi. In caso di incapienza della
dotazione organica del Ministero di cui al secondo periodo, si applica
l'articolo 3, comma 128, della presente legge. Al personale che rifiuta il
trasferimento si applicano le disposizioni in materia di eccedenza e mobilita'
collettiva di cui agli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. 3. All'allegato A della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono
aggiunti, in fine, i seguenti enti: "Ente italiano montagna Istituto
italiano per l'Africa e l'Oriente Istituto agronomico per l'oltremare". 4.
All'alinea del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
le parole: "Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione
normativa". 5. All'articolo 1, comma 4, della legge 27 settembre 2007, n.
165, le parole "e il Ministro per dell'Economia e delle Finanze" sono
sostituite dalle seguenti ", il Ministro dell'Economia e delle Finanze e
il Ministro per la semplificazione normativa". Art. 27. Taglia-carta 1. Al
fine di ridurre l'utilizzo della carta, dal 1° gennaio 2009, le amministrazioni
pubbliche riducono del 50% rispetto a quella dell'anno 2007, la spesa per la
stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e
regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni. 2.
Al fine di ridurre i costi di produzione e distribuzione, a decorrere dal 1°
gennaio 2009, la diffusione della Gazzetta Ufficiale a tutti i soggetti in
possesso di un abbonamento a carico di amministrazioni o enti pubblici o locali
e' sostituita dall'abbonamento telematico. Il costo degli abbonamenti e'
conseguentemente rideterminato entro 60 giorni dalla data di conversione del
presente decreto-legge. Art. 28. Misure per garantire la razionalizzazione di
strutture tecniche statali 1. E' istituito, sotto la vigilanza del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Istituto di ricerca
per la protezione ambientale (IRPA). 2. L'IRPA svolge le funzioni, con le
inerenti risorse finanziarie strumentali e di personale, dell'Agenzia per la
protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del
Decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 e successive modificazioni,
dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio
1992, n. 157 e successive modificazioni, e dell'Istituto Centrale per la
Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare di cui all'articolo 1-bis
del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge, con
modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 61, i
quali, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui al comma 5
del presente articolo, sono soppressi. 3. Con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni
parlamentari competenti in materia di ambiente, che si esprimono entro venti
giorni dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza con obiettivi
di funzionalita', efficienza ed economicita', gli organi di amministrazione e
controllo, la sede, le modalita' di costituzione e di funzionamento, le
procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e
l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di
lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa vigente, nonche'
per l'erogazione delle risorse dell'IRPA. In sede di definizione di tale
decreto si tiene conto dei risparmi da realizzare a regime per effetto della
riduzione degli organi di amministrazione e controllo degli enti soppressi,
nonche' conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche
attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, e al
minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche. 4. La denominazione
"Istituto di ricerca per la protezione ambientale (IRPA)"
sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni:
"Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici (APAT)",
"Istituto Nazionale per la fauna selvatica (INFS)" e "Istituto
Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare
(ICRAM)". 5. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento
delle attivita' istituzionali fino all'avvio dell'IRPA, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, da
emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, nomina un commissario e due subcommissari. 6. Dall'attuazione del
presente articolo, compresa l'attivita' dei commissari di cui al comma
precedente, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. 7. La Commissione istruttoria per l'IPPC, di cui all'articolo 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e' composta da
ventitre esperti, provenienti dal settore pubblico e privato, con elevata
qualificazione giuridico-amministrativa, di cui almeno tre scelti fra
magistrati ordinari, amministrativi e contabili, oppure tecnico-scientifica. 8.
Il presidente viene scelto nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione
tecnico-scientifica. 9. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei ventitre esperti, in
modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al
periodo precedente. Sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi esperti,
lo svolgimento delle attivita' istituzionali e' garantita dagli esperti in
carica alla data di entrata in vigore del presente decreto. 10. La Commissione
di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione
degli interventi ambientali di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e' composta da ventitre membri di cui
dieci tecnici, scelti fra ingegneri, architetti, biologi, chimici e geologi, e
tredici scelti fra giuristi ed economisti, tutti di comprovata esperienza, di
cui almeno tre scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili. 11.
I componenti sono nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, entro quarantacinque giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto legge. 12. La Commissione continua
ad esercitare tutte le funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90. 13. Dall'attuazione del
presente articolo, compresa l'attivita' dei commissari di cui al comma 11, non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Art.
29. Trattamento dei dati personali 1. All'articolo 34 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis.
Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e l'unico dato
sensibile e' costituito dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti
senza indicazione della relativa diagnosi, l'obbligo di cui alla lettera g) del
comma 1 e di cui al punto 19 dell'Allegato B e' sostituito
dall'autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi
dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, di trattare soltanto dati personali non sensibili, che l'unico dato
sensibile e' costituito dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti
senza indicazione della relativa diagnosi, e che il trattamento di tale ultimo
dato e' stato eseguito in osservanza delle misure di sicurezza richieste dal
presente codice nonche' dall'Allegato B).". 2. Entro due mesi dall'entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con un
aggiornamento del disciplinare tecnico adottato nelle forme del decreto del
Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e con il Ministro per la semplificazione
normativa, ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, sono previste modalita' semplificate di redazione del documento
programmatico per la sicurezza di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo
34 e di cui al punto 19 dell'Allegato B al decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 per le correnti finalita' amministrative e contabili. 3. Qualora il
decreto di cui al comma 2 non venga adottato entro il termine ivi indicato, la
disciplina di cui al comma 1 si applica a tutti i soggetti di cui al comma 2.
4. All'articolo 38 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il comma 2
e' sostituito dal seguente: "La notificazione e' validamente effettuata
solo se e' trasmessa attraverso il sito del Garante, utilizzando l'apposito
modello, che contiene la richiesta di fornire tutte e soltanto le seguenti
informazioni: 1) le coordinate identificative del titolare del trattamento e,
eventualmente, del suo rappresentante, nonche' di un responsabile del
trattamento se designato; 2) la o le finalita' del trattamento; 3) una
descrizione della o delle categorie di persone interessate e dei dati o delle
categorie di dati relativi alle medesime; 4) i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati possono essere comunicati; 5) i trasferimenti di dati
previsti verso Paesi terzi; 6) una descrizione generale che permetta di
valutare in via preliminare l'adeguatezza delle misure adottate per garantire
la sicurezza del trattamento.". 5. Entro due mesi dall'entrata in vigore della
presente legge il Garante di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 adegua il modello di cui al comma 2 dell'articolo 38 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 alle prescrizioni di cui al comma 4.
Art. 30. Semplificazione dei controlli amministrativi a carico delle imprese
soggette a certificazione 1. Per le imprese soggette a certificazione
ambientale o di qualita' rilasciata da un soggetto certificatore accreditato in
conformita' a norme tecniche europee ed internazionali, i controlli periodici
svolti dagli enti certificatori sostituiscono i controlli amministrativi o le
ulteriori attivita' amministrative di verifica, anche ai fini dell'eventuale
rinnovo o aggiornamento delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attivita'. Le
verifiche dei competenti organi amministrativi hanno ad oggetto, in questo
caso, esclusivamente l'attualita' e la completezza della certificazione. 2. La
disposizione di cui al comma 1 e' espressione di un principio generale di
sussidiarieta' orizzontale ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m),
della Costituzione. Resta ferma la potesta' delle Regioni e degli Enti locali,
nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di
tutela. 3. Con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati le
tipologie dei controlli e gli ambiti nei quali trova applicazione la
disposizione di cui al comma 1, con l'obiettivo di evitare duplicazioni e
sovrapposizioni di controlli, nonche' le modalita' necessarie per la compiuta
attuazione della disposizione medesima. 4. Le prescrizioni di cui ai commi 1 e
2 entrano in vigore all'atto di emanazione del regolamento di cui al comma 3.
Art. 31. Durata e rinnovo della carta d'identita' 1. L'articolo 3, secondo
comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole:
"cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci anni".
2. La disposizione di cui all'articolo 3, secondo comma, del citato testo unico
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal comma 1 del
presente articolo, si applica anche alle carte d'identita' in corso di
validita' alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Ai fini del
rinnovo, i Comuni informano i titolari della carta d'identita' della data di
scadenza del documento stesso tra il centoottantesimo e il novantesimo giorno
antecedente la medesima data. Art. 32. Strumenti di pagamento 1. All'articolo 49
del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13, le parole "euro 5.000"
sono sostituite dalle seguenti: "euro 12.500"; b) l'ultimo periodo
del comma 10 e' abrogato. 2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 66,
comma 7 del citato decreto legislativo n. 231 del 2007. 3. Le disposizioni di
cui ai commi 12 e 12-bis dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono
abrogate. Art. 33. Applicabilita' degli studi di settore e elenco clienti
fornitori 1. Il comma 1 dell'articolo 1, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, e' sostituito dal seguente:
"1. Le disposizioni previste dall'articolo 10, commi da 1 a 6, della legge
8 maggio 1998, n. 146, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al
periodo d'imposta nel quale entrano in vigore gli studi di settore. A partire
dall'anno 2009 gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana entro il 30 settembre del periodo d'imposta
nel quale entrano in vigore. Per l'anno 2008 il termine di cui al periodo
precedente e' fissato al 31 dicembre". 2. Resta ferma la disposizione di
cui all'articolo 10, comma 9, della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente la
emanazione di regolamenti governativi nella materia ivi indicata. I regolamenti
previsti dal citato articolo 10 della legge n. 146, del 1998, possono comunque
essere adottati qualora disposizioni legislative successive a quelle contenute
nella presente legge regolino la materia, a meno che la legge successiva non lo
escluda espressamente. 3. All'articolo 8-bis del decreto del Presidente della
Repubblica n. 322 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il
comma 4-bis e' abrogato; b) il comma 6 e' abrogato. Art. 34. Tutela dei
consumatori e apparecchi di misurazione 1. L'articolo 20 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' abrogato. Sono attribuite ai comuni le
funzioni esercitate dalle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, in materia di verificazione prima e verificazione periodica degli
strumenti metrici. 2. Presso ciascun comune e' individuato un responsabile
delle attivita' finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica,
con particolare riferimento ai compiti in materia di controllo di conformita'
dei prodotti e strumenti di misura gia' svolti dagli uffici di cui al
precedente periodo. 3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
attivita' delle Amministrazioni pubbliche interessate sono svolte nell'ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente. Art. 35. Semplificazione
della disciplina per l'installazione degli impianti all'interno degli edifici
1. Entro il 31 marzo 2009 il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con
il Ministro per la semplificazione normativa, emana uno o piu' decreti, ai
sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a
disciplinare: a) il complesso delle disposizioni in materia di attivita' di
installazione degli impianti all'interno degli edifici prevedendo
semplificazioni di adempimenti per i proprietari di abitazioni ad uso privato e
per le imprese; b) la definizione di un reale sistema di verifiche di impianti
di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori
degli impianti garantendo una effettiva sicurezza; c) la revisione della
disciplina sanzionatoria in caso di violazioni di obblighi stabiliti dai
provvedimenti previsti alle lettere a) e b). 2. L'articolo 13 del decreto
ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 e' soppresso. Art. 36. Class action 1.
Anche al fine di individuare e coordinare specifici strumenti di tutela
risarcitoria collettiva, anche in forma specifica nei confronti delle pubbliche
amministrazioni, all'articolo 2, comma 447 della legge 4 dicembre 2007, n. 244,
le parole "decorsi centottanta giorni" sono sostituiti dalle
seguenti: "decorso un anno". Art. 37. Certificazioni e prestazioni
sanitarie 1. Al fine di garantire la riduzione degli adempimenti meramente
formali e non necessari alla tutela della salute a carico di cittadini ed
imprese e consentire la eliminazione di adempimenti formali connessi a pratiche
sanitarie obsolete, ferme restando comunque le disposizioni vigenti in tema di
sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e della
solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro per la semplificazione
normativa, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono individuate le
disposizioni da abrogare. 2. Il comma 2 dell'articolo 1 del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "2. Il
presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'ordinamento
comunitario". Art. 38. Impresa in un giorno 1. Al fine di garantire il
diritto di iniziativa economica privata di cui all'articolo 41 della
Costituzione, l'avvio di attivita' imprenditoriale, per il soggetto in possesso
dei requisiti di legge, e' tutelato sin dalla presentazione della dichiarazione
di inizio attivita' o dalla richiesta del titolo autorizzatorio. 2. Le
disposizioni del presente articolo attengono ai livelli essenziali delle
prestazioni per garantire uniformemente i diritti civili e sociali ed omogenee
condizioni per l'efficienza del mercato e la concorrenzialita' delle imprese su
tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, seconda comma,
lettera m) della Costituzione. 3. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, si procede
alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello unico per
le attivita' produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20
ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, in base ai seguenti principi
e criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, comma 1 e 20,
comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241: a) attuazione del principio secondo
cui, salvo quanto previsto per i soggetti privati di cui alla lettera c), lo
sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in
relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attivita'
produttiva e fornisce, altresi', una risposta unica e tempestiva per conto di
tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi
comprese quelle di cui all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto
1990, n. 241; b) le disposizioni si applicano sia per l'espletamento delle
procedure e delle formalita' per i prestatori di servizi di cui alla direttiva
del Consiglio e del Parlamento europeo del 12 dicembre 2006, n. 123, sia per la
realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi; c)
l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la
realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione
dell'esercizio dell'attivita' di impresa puo' essere affidata a soggetti
privati accreditati ("Agenzie per le imprese"). In caso di
istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una
dichiarazione di conformita' che costituisce titolo autorizzatorio per
l'esercizio dell'attivita'. Qualora si tratti di procedimenti che comportino
attivita' discrezionale da parte dell'Amministrazione, i soggetti privati
accreditati svolgono unicamente attivita' istruttorie in luogo e a supporto
dello sportello unico; d) i comuni possono esercitare le funzioni inerenti allo
sportello unico anche avvalendosi del sistema camerale; e) l'attivita' di
impresa puo' essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la
presentazione della dichiarazione di inizio attivita' allo sportello unico; f)
lo sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione
attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione
dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di d.i.a., costituisce
titolo autorizzatorio. In caso di diniego, il privato puo' richiedere il
ricorso alla conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies
della legge 7 agosto 1990, n. 241; g) per i progetti di impianto produttivo
eventualmente contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, e'
previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione di
osservazioni ostative, ovvero per l'attivazione della conferenza di servizi per
la conclusione certa del procedimento; h) in caso di mancato ricorso alla
conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni
per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione
procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso;
in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del
procedimento non puo' essere chiamato a rispondere degli eventuali danni
derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi. 4. Con uno o piu'
regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro
per la semplificazione normativa, sono stabiliti i requisiti e le modalita' di
accreditamento dei soggetti privati di cui al comma 3, lettera b), e le forme
di vigilanza sui soggetti stessi, eventualmente anche demandando tali funzioni
al sistema camerale, nonche' le modalita' per la divulgazione, anche
informatica, delle tipologie di autorizzazione per le quali e' sufficiente
l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul
territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali. 5. Il
Comitato per la semplificazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 4
del 2006 predispone un piano di formazione dei dipendenti pubblici, con la
eventuale partecipazione anche di esponenti del sistema produttivo, che miri a
diffondere sul territorio nazionale la capacita' delle amministrazioni
pubbliche di assicurare sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di cui
al comma 1 attraverso gli strumenti di semplificazione di cui al presente
articolo. 6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Art.
39. Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro 1. Il
datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro
domestico, deve istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale sono
iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e
continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Per
ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e cognome, il codice fiscale
e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l'anzianita'
di servizio, nonche' le relative posizioni assicurative. 2. Nel libro unico del
lavoro deve essere effettuata ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o
in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, comprese le somme a
titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le
detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le
prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme erogate a
titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono essere
indicate specificatamente. Il libro unico del lavoro deve altresi' contenere un
calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di
lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonche' l'indicazione
delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non
retribuite, delle ferie e dei riposi. Nella ipotesi in cui al lavoratore venga
corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori e'
annotata solo la giornata di presenza al lavoro. 3. Il libro unico del lavoro
deve essere compilato coi dati di cui ai commi 1 e 2, per ciascun mese di
riferimento, entro il giorno 16 del mese successivo. 4. Il Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali stabilisce, con decreto da emanarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le
modalita' e tempi di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro e
disciplina il relativo regime transitorio. 5. Con la consegna al lavoratore di
copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico del lavoro il datore di
lavoro adempie agli obblighi di cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 4. 6. La
violazione dell'obbligo di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro di
cui al comma 1 e' punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 500 a
2.500 euro. L'omessa esibizione agli organi di vigilanza del libro unico del
lavoro e' punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 200 a 2.000 euro.
I soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12,
che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro quindici giorni alla
richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro
possesso sono puniti con la sanzione amministrativa da 250 a 2000 euro. In caso
di recidiva della violazione la sanzione varia da 500 a 3000. 7. Salvo i casi
di errore meramente materiale, l'omessa o infedele registrazione dei dati di
cui ai commi 1 e 2 che determina differenti trattamenti retributivi,
previdenziali o fiscali e' punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da
150 a 1500 euro e se la violazione si riferisce a piu' di dieci lavoratori la
sanzione va da 500 a 3000 euro. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 e'
punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro, se la
violazione si riferisce a piu' di dieci lavoratori la sanzione va da 150 a 1500
euro. La mancata conservazione per il termine previsto dal decreto di cui al
comma 4 e' punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro.
Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma
provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di
lavoro e previdenza. Autorita' competente a ricevere il rapporto ai sensi
dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e' la Direzione
provinciale del lavoro territorialmente competente. 8. Il primo periodo
dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124 e' sostituito dal seguente: "Se ai lavori sono addette le persone
indicate dall'articolo 4, numeri 6 e 7, il datore di lavoro, anche artigiano,
qualora non siano oggetto di comunicazione preventiva di instaurazione del
rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996,
n. 608, e successive modificazioni, deve denunciarle, in via telematica o a
mezzo fax, all'Istituto assicuratore nominativamente, prima dell'inizio
dell'attivita' lavorativa, indicando altresi' il trattamento retributivo ove
previsto". 9. Alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 sono apportate le
seguenti modifiche: a) nell'articolo 2, e' abrogato il comma 3; b)
nell'articolo 3, i commi da 1 a 4 e 6 sono abrogati, il comma 5 e' sostituito
dal seguente: "Il datore di lavoro che faccia eseguire lavoro al di fuori
della propria azienda e' obbligato a trascrivere il nominativo ed il relativo
domicilio dei lavoratori esterni alla unita' produttiva, nonche' la misura
della retribuzione nel libro unico del lavoro"; c) nell'articolo 10, i
commi da 2 a 4 sono abrogati, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "Per
ciascun lavoratore a domicilio, il libro unico del lavoro deve contenere anche
le date e le ore di consegna e riconsegna del lavoro, la descrizione del lavoro
eseguito, la specificazione della quantita' e della qualita' di esso"; d)
nell'articolo 13, i commi 2 e 6 sono abrogati, al comma 3 sono abrogate le
parole "e 10, primo comma", al comma 4 sono abrogate le parole
"3, quinto e sesto comma, e 10, secondo e quarto comma". 10. Dalla data
di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi, e fermo restando
quanto previsto dal decreto di cui al comma 4: a) l'articolo 134 del regio
decreto 28 agosto 1924, n. 1422; b) l'articolo 7 della legge 9 novembre 1955,
n. 1122; c) gli articoli 39 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1955, n. 797; d) il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre
1963, n. 2053; e) gli articoli 20, 21, 25 e 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; f) l'articolo 42 della legge 30 aprile
1969, n. 153; g) la legge 8 gennaio 1979, n. 8; h) il decreto del Presidente
della Repubblica 21 gennaio 1981, n. 179; i) l'articolo 9-quater del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge
28 novembre 1996, n. 608; j) il comma 1178 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296; k) il decreto ministeriale 30 ottobre 2002; l) la legge
17 ottobre 2007, n. 188; m) i commi 32, lettera d), 38, 45, 47, 48, 49, 50,
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247; n) i commi 1173 e 1174
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 11. Dalla data di entrata
in vigore del presente decreto trovano applicazione gli articoli 14, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e
successive modifiche e integrazioni. 12. Alla lettera h) dell'articolo 55,
comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole "degli
articoli 18, comma 1, lettera u)" sono soppresse. Art. 40. Tenuta dei
documenti di lavoro ed altri adempimenti formali 1. L'articolo 5 della legge 11
gennaio 1979, n. 12 e' sostituito dal seguente: "1. Per lo svolgimento
della attivita' di cui all'articolo 2 i documenti dei datori di lavoro possono
essere tenuti presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri
professionisti di cui all'articolo 1, comma 1. I datori di lavoro che intendono
avvalersi di questa facolta' devono comunicare preventivamente alla Direzione
provinciale del lavoro competente per territorio le generalita' del soggetto al
quale e' stato affidato l'incarico, nonche' il luogo ove sono reperibili i
documenti. 2. Il consulente del lavoro e gli altri professionisti di cui
all'articolo 1, comma 1, che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro
15 giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione
in loro possesso, sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100
a 1000 euro. In caso di recidiva della violazione e' data informazione
tempestiva al Consiglio provinciale dell'Ordine professionale di appartenenza
del trasgressore per eventuali provvedimenti disciplinari". 2.
All'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come
inserito dall'articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, il
comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. All'atto della assunzione, prima
dell'inizio della attivita' di lavoro, i datori di lavoro pubblici e privati,
sono tenuti a consegnare ai lavoratori una copia della comunicazione di
instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella
legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, adempiendo in tal
modo anche alla comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n.
152. L'obbligo si intende assolto nel caso in cui il datore di lavoro consegni
al lavoratore, prima dell'inizio della attivita' lavorativa, copia del
contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni
previste dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. La presente
disposizione non si applica per il personale di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165". 3. All'articolo 8 del decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 234 sono apportate le seguenti modifiche: a)
al comma 2 sono abrogate le parole "I registri sono conservati per almeno
due anni dopo la fine del relativo periodo"; b) il comma 3 e' sostituito
dal seguente: "Gli obblighi di registrazione di cui al comma 2 si
assolvono mediante le relative scritturazioni nel libro unico del lavoro".
4. Il comma 6 dell'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e' sostituito
dal seguente: "6. I datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle
disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare in via telematica agli
uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultino il numero
complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori
computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3, nonche' i posti di
lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1. Se,
rispetto all'ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti nella
situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo
della quota di riserva, il datore di lavoro non e' tenuto ad inviare il
prospetto. Al fine di assicurare l'unitarieta' e l'omogeneita' del sistema
informativo lavoro, il modulo per l'invio del prospetto informativo, nonche' la
periodicita' e le modalita' di trasferimento dei dati sono definiti con decreto
del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e previa intesa con la
Conferenza Unificata. I prospetti sono pubblici. Gli uffici competenti, al fine
di rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti
amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono la loro
consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al
pubblico". 5. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68
sono soppresse le parole "nonche' apposita certificazione rilasciata dagli
uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente
legge". 6. Gli armatori e le societa' di armamento sono tenute a
comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di imbarco
o sbarco, agli Uffici di collocamento della gente di mare nel cui ambito
territoriale si verifica l'imbarco o lo sbarco, l'assunzione e la cessazione
dei rapporti di lavoro relativi al personale marittimo iscritto nelle matricole
della gente di mare di cui all'articolo 115 del Codice della Navigazione, al
personale marittimo non iscritto nelle matricole della gente di mare nonche' a
tutto il personale che a vario titolo presta servizio, come definito all'articolo
2, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 324 del
2001. Art. 41. Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro 1.
All'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 2, del decreto legislativo 8 aprile
2003, n. 66 dopo le parole "e' considerato lavoratore notturno qualsiasi
lavoratore che svolga", inserire le parole: "per almeno tre
ore". 2. All'articolo 1, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8
aprile 2003, n. 66 dopo le parole "passeggeri o merci", inserire le
parole: "sia per conto proprio che per conto di terzi". 3.
All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le
parole "attivita' operative specificamente istituzionali", inserire
le parole: "e agli addetti ai servizi di vigilanza privata". 4.
All'articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole
"frazionati durante la giornata", inserire le parole: "o da
regimi di reperibilita". 5. All'articolo 9, comma 1, del decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dopo le parole "di cui all'articolo
7.", sono aggiunte le parole "Il suddetto periodo di riposo
consecutivo e' calcolato come media in un periodo non superiore a 14
giorni". 6. La lettera a) dell'articolo 9, comma 2, del decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e' sostituita dalla seguente: "a)
attivita' di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi turno o squadra
e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e
l'inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o settimanale".
7. Il comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e'
sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e
13 possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello
nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative. In assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi
nazionali le deroghe possono essere stabilite nei contratti collettivi
territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale". 8. Il comma 3, dell'articolo
18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e' sostituito dal seguente:
"3. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 4, commi 2, 3,
4, dall'articolo 9, comma 3, e dall'articolo 10, comma 1, e' punita con la
sanzione amministrativa da 130 a 780 euro per ogni lavoratore, per ciascun
periodo di riferimento di cui all'articolo 4, commi 3 o 4, a cui si riferisca
la violazione". 9. Il comma 4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo
8 aprile 2003, n. 66 e' sostituito dal seguente: "4. La violazione delle
disposizioni previste dall'articolo 7, comma 1, e' punita con la sanzione
amministrativa da 25 euro a 100 euro in relazione ad ogni singolo lavoratore e
ad ogni singolo periodo di 24 ore". 10. Il comma 6 dell'articolo 18-bis
del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e' sostituito dal seguente:
"6. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 5, commi 3 e
5, e' soggetta alla sanzione amministrativa da 25 a 154 euro. Se la violazione
si riferisce a piu' di cinque lavoratori ovvero si e' verificata nel corso
dell'anno solare per piu' di cinquanta giornate lavorative, la sanzione
amministrativa va da 154 a 1.032 euro e non e' ammesso il pagamento della
sanzione in misura ridotta". 11. All'articolo 14, comma 1, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 eliminare le parole: "ovvero in caso di
reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di
lavoro, di riposo giornaliero e settimanale di cui agli articoli 4, 7 e 9 del
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni,
considerando le specifiche gravita' di esposizione al rischio di
infortunio,". 12. All'articolo 14, comma 4, lettera b), del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81 eliminare le parole: "di reiterate violazioni della
disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero
e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o". 13.
Al personale delle aree dirigenziali degli Enti e delle Aziende del Servizio
Sanitario Nazionale, in ragione della qualifica posseduta e delle necessita' di
conformare l'impegno di servizio al pieno esercizio della responsabilita'
propria dell'incarico dirigenziale affidato, non si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 2003, n. 66. La
contrattazione collettiva definisce le modalita' atte a garantire ai dirigenti
condizioni di lavoro che consentano una protezione appropriata ed il pieno
recupero delle energie psico-fisiche. 14. Dalla data di entrata in vigore del
presente decreto sono abrogati gli articoli 4, comma 5, 12, comma 2, e
l'articolo 18-bis, comma 5, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Art.
42. Accesso agli elenchi dei contribuenti 1. Nel rispetto del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al fine di attuare il principio di
trasparenza nell'ambito dei rapporti fiscali in coerenza con la disciplina
prevalente negli altri Stati comunitari: a) all'articolo 69 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le
seguenti modificazioni: 1) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "Gli
elenchi sono depositati per la durata di un anno sia presso lo stesso ufficio
delle imposte, sia presso i Comuni interessati. Nel predetto periodo e' ammessa
la visione e l'estrazione di copia degli elenchi nei modi e con i limiti
stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di
cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, dalla relativa normativa di attuazione, nonche' da specifiche
disposizioni di legge. Per l'accesso non sono dovuti i tributi speciali di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648"; 2)
dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: "6-bis. Fuori dai casi sopra
previsti, la comunicazione o diffusione, totale o parziale, con qualsiasi
mezzo, degli elenchi o di dati personali ivi contenuti, ove il fatto non
costituisca reato, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da cinquemila euro a trentamila euro. La somma puo' essere aumentata
sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche
del contravventore"; b) all'articolo 66-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti
modificazioni: 1) nel primo periodo del secondo comma le parole "e
pubblicano" sono soppresse; 2) il secondo periodo del secondo comma e'
sostituito dal seguente: "Gli elenchi sono depositati per la durata di un
anno sia presso lo stesso ufficio delle imposte, sia presso i Comuni
interessati. Nel predetto periodo, e' ammessa la visione e l'estrazione di
copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in
materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e
seguenti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dalla
relativa normativa di attuazione, nonche' da specifiche disposizioni di legge.
Per l'accesso non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648"; 3) al quarto comma
la parola "pubblicano" e' sostituita dalle seguenti: "formano,
per le finalita' di cui al secondo comma"; 4) dopo il quarto comma e' aggiunto
il seguente: "Fuori dai casi sopra previsti, la comunicazione o
diffusione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati
personali ivi contenuti, ove il fatto non costituisca reato, e' punita con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a
trentamila euro. La somma puo' essere aumentata sino al triplo quando risulta
inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore.".
Art. 43. Semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di
sviluppo d'impresa 1. Per favorire l'attrazione degli investimenti e la
realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento
della struttura produttiva del Paese, con particolare riferimento alle aree del
Mezzogiorno, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello
sviluppo economico, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalita' per
la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti
privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e
funzionali. Con tale decreto, da adottare di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione
normativa, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
si provvede, in particolare a: a) individuare le attivita', le iniziative, le
categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e le spese
ammissibili all'agevolazione, la misura e la natura finanziaria delle
agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa
comunitaria, i criteri di valutazione dell'istanza di ammissione
all'agevolazione; b) affidare, con le modalita' stabilite da apposita
convenzione, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo di impresa S.p.A. le funzioni relative alla gestione dell'intervento
di cui al presente articolo, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla
valutazione ed alla approvazione della domanda di agevolazione, alla stipula
del relativo contratto di ammissione, all'erogazione, al controllo ed al
monitoraggio dell'agevolazione, alla partecipazione al finanziamento
dell'eventuali opere infrastrutturali complementari e funzionali
all'investimento privato; c) stabilire le modalita' di cooperazione con le
Regioni e gli enti locali interessati, ai fini della gestione dell'intervento
di cui al presente articolo, con particolare riferimento alla programmazione e
realizzazione dell'eventuali opere infrastrutturali complementari e funzionali
all'investimento privato; d) disciplinare una procedura accelerata che preveda
la possibilita' per l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e
lo sviluppo di impresa S.p.A. di chiedere al Ministero dello sviluppo economico
l'indizione di conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della
legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza partecipano tutti i soggetti
competenti all'adozione dei provvedimenti necessari per l'avvio
dell'investimento privato ed alla programmazione delle opere infrastrutturali
complementari e funzionali all'investimento stesso, la predetta Agenzia
nonche', senza diritto di voto, il soggetto che ha presentato l'istanza per la
concessione dell'agevolazione. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni
caso scaduto il termine di cui all'articolo 14-ter, comma 3, della citata legge
n. 241 del 1990, il Ministero dello sviluppo economico adotta, in conformita'
alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi, un provvedimento di
approvazione del progetto esecutivo che sostituisce, a tutti gli effetti, salvo
che la normativa comunitaria non disponga diversamente, ogni autorizzazione,
concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato necessario
all'avvio dell'investimento agevolato e di competenza delle amministrazioni
partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla
predetta conferenza; e) le agevolazioni di cui al presente comma sono
cumulabili, nei limiti dei massimali previsti dalla normativa comunitaria, con
benefici fiscali. 2. Il Ministero dello sviluppo economico definisce, con
apposite direttive, gli indirizzi operativi per la gestione dell'intervento di
cui al presente articolo, vigila sull'esercizio delle funzioni affidate
all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di
impresa S.p.A. ai sensi del decreto di cui al comma 1, effettua verifiche,
anche a campione, sull'attuazione degli interventi finanziati e sui risultati
conseguiti per effetto degli investimenti realizzati. 3. Le agevolazioni
finanziarie e gli interventi complementari e funzionali di cui al comma 1
possono essere finanziati con le disponibilita' assegnate ad apposito Fondo
istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico,
dove affluiscono le risorse ordinarie disponibili a legislazione vigente gia'
assegnate al Ministero dello sviluppo economico in forza di Piani pluriennali
di intervento e del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nell'ambito dei programmi previsti dal
Quadro strategico nazionale 2007-2013 ed in coerenza con le priorita' ivi
individuate. Con apposito decreto del Ministero per lo sviluppo economico di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene
effettuata una ricognizione delle risorse di cui al presente comma per
individuare la dotazione del Fondo. 4. Per l'utilizzo del Fondo di cui al
precedente comma, il Ministero per lo sviluppo economico si avvale dell'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti. 5. Dalla data di entrata in
vigore del decreto di cui al comma 1, non possono essere piu' presentate
domande per l'accesso alle agevolazioni e agli incentivi concessi sulla base
delle previsioni in materia di contratti di programma, di cui all'articolo 2,
comma 203, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ivi compresi i
contratti di localizzazione, di cui alle delibere CIPE 19 dicembre 2002, n.
130, e del 9 maggio 2003, n. 16. Alle domande presentate entro la data di cui
al periodo precedente si applica la disciplina vigente prima dell'entrata in
vigore della presente legge, fatta salva la possibilita' per l'interessato di
chiedere che la domanda sia valutata ai fini dell'ammissione ai benefici di cui
al presente articolo. 6. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 1, commi
215, 216, 217, 218 e 221, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo
6, commi 12, 13, 14 e 14-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, e' abrogato l'articolo 1,
comma 13, del citato decreto-legge n. 35 del 2005. 7. Per gli interventi di cui
al presente articolo effettuati direttamente dall'Agenzia per l'attrazione
degli investimenti, si puo' provvedere, previa definizione nella convenzione di
cui al comma 1, lettera b), a valere sulle risorse finanziarie, disponibili
presso l'Agenzia medesima, ferme restando le modalita' di utilizzo gia'
previste dalla normativa vigente per le disponibilita' giacenti sui conti di
tesoreria intestati all'Agenzia. Art. 44. Semplificazione e riordino delle
procedure di erogazione dei contributi all'editoria 1. Con regolamento di
delegificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sentito anche il Ministro per la semplificazione normativa,
sono emanate senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e tenuto conto
delle somme complessivamente stanziate nel bilancio dello Stato per il settore
dell'editoria, che costituiscono limite massimo di spesa, misure di
semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi
all'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni, e alla legge 7 marzo 2001, n. 62, nonche' di ogni altra
disposizione legislativa o regolamentare ad esse connessa, secondo i seguenti
principi e criteri direttivi: a) semplificazione della documentazione
necessaria per accedere al contributo e dei criteri di calcolo dello stesso,
assicurando comunque la prova dell'effettiva distribuzione e messa in vendita
della testata, nonche' l'adeguata valorizzazione dell'occupazione
professionale; b) semplificazione delle fasi del procedimento di erogazione,
che garantisca, anche attraverso il ricorso a procedure informatizzate, che il
contributo sia effettivamente erogato entro e non oltre l'anno successivo a
quello di riferimento. Art. 45. Soppressione del Servizio consultivo ed
ispettivo tributario e della Commissione spesa pubblica 1. A decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, il Servizio consultivo ed
ispettivo tributario e' soppresso e, dalla medesima data, le relative funzioni
sono attribuite al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e
delle finanze ed il relativo personale amministrativo e' restituito alle
amministrazioni di appartenenza ovvero, se del ruolo del Ministero
dell'economia e delle finanze, assegnato al Dipartimento delle finanze di tale
Ministero. 2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, sono o restano abrogate
tutte le disposizioni incompatibili con quelle di cui al medesimo comma 1 e, in
particolare: a) a) gli articoli 9, 10, 11, 12 della legge 24 aprile 1980, n.
146, e successive modificazioni; b) b) l'articolo 22 del regolamento emanato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107; c) c) gli
articoli 2, comma 1, lettera d), e 3, comma 1, lettere d) ed e), limitatamente
al primo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173; d) d) gli
articoli 4, comma 1, lettera c), e 18 del regolamento emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43; e) e) gli articoli da 14 a
29 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo
1992, n. 287, e successive modificazioni. 3. A decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, l'organismo previsto dall'articolo 1, comma
474, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' soppresso. Conseguentemente, sono
abrogati i commi 477, 478 e 479 del medesimo articolo. Le risorse rinvenienti
dall'abrogazione del comma 477 sono iscritti in un apposito fondo dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le variazioni degli
assetti organizzativi e funzionali conseguenti alla soppressione del predetto
organismo e si provvede anche con riferimento al relativo personale, tenuto
conto delle attivita' di cui al comma 480 del medesimo articolo 1. Capo VIII
Piano industriale della pubblica amministrazione Art. 46. Riduzione delle
collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione 1. Il comma 6
dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato
dal decreto legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, e da ultimo dall'articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e' cosi' sostituito: "6. Per esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi
individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o
coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di
legittimita': a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze
attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e
progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di
funzionalita' dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere
preliminarmente accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse
umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura
temporanea e altamente qualificata; d) devono essere preventivamente
determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Si
prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso
di stipulazione di contratti d'opera per attivita' che debbano essere svolte da
professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo
dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessita'
di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso a contratti di
collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni
ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e' causa
di responsabilita' amministrativa per il dirigente che ha stipulato i
contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12
luglio 2004, n. 168 e' abrogato.". 2. L'articolo 3, comma 55, della legge
24 dicembre 2007, n. 244 e' cosi' sostituito: "Gli enti locali possono
stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto
della prestazione, solo con riferimento alle attivita' istituzionali stabilite
dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi
dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267". 3. L'articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e'
cosi' sostituito: "Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformita' a quanto
stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalita' per
l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte
le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate
costituisce illecito disciplinare e determina responsabilita' erariale. Il
limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione e' fissato nel
bilancio preventivo". Art. 47. Controlli su incompatibilita', cumulo di
impieghi e incarichi 1. Dopo il comma 16 dell'articolo 53 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' aggiunto il seguente: "16-bis. La
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
puo' disporre verifiche del rispetto della disciplina delle incompatibilita' di
cui al presente articolo e di cui all'articolo 1, comma 56 e seguenti, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione
pubblica. A tale scopo quest'ultimo stipula apposite convenzioni coi servizi
ispettivi delle diverse amministrazioni, avvalendosi, altresi', della Guardia
di Finanza e collabora con il Ministero dell'economia e delle finanze al fine
dell'accertamento della violazione di cui al comma 9.". Art. 48. Risparmio
energetico 1. Le pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma
1, lettera z), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 sono tenute ad
approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e dei relativi servizi
nonche' di energia elettrica mediante le convenzioni Consip o comunque a prezzi
inferiori o uguali a quelli praticati dalla Consip. 2. Le altre pubbliche
amministrazioni adottano misure di contenimento delle spese di cui al comma 1
in modo da ottenere risparmi equivalenti. Art. 49. Lavoro flessibile nelle pubbliche
amministrazioni 1. L'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e' sostituito dal seguente: "36. (Utilizzo di contratti di lavoro
flessibile). - 1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario
le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro
subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento
previste dall'articolo 35. 2. Per rispondere ad esigenze temporanee ed
eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme
contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal
codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa,
nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la
competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessita'
organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di
legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia
dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione e
lavoro, degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro, in
applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n.
368, dall'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 16 del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1994, n. 451, dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per
quanto riguarda la somministrazione di lavoro, nonche' da ogni successiva
modificazione o integrazione della relativa disciplina con riferimento alla
individuazione dei contingenti di personale utilizzabile. Non e' possibile
ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive
e dirigenziali. 3. Al fine di evitare abusi nell'utilizzo del lavoro
flessibile, le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive procedure,
rispettano principi di imparzialita' e trasparenza e non possono ricorrere all'utilizzo
del medesimo lavoratore con piu' tipologie contrattuali per periodi di servizio
superiori al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio. 4. Le amministrazioni
pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le convenzioni concernenti
l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili. 5. In ogni caso, la violazione di
disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da
parte delle pubbliche amministrazioni, non puo' comportare la costituzione di
rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche
amministrazioni, ferma restando ogni responsabilita' e sanzione. Il lavoratore
interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di
lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno
l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei
dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.
I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo
sono responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali
violazioni si terra' conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente ai
sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.".
Capo IX Giustizia Art. 50. Cancellazione della causa dal ruolo 1. Il primo
comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile e' sostituito dal
seguente: "Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice
fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere da' comunicazione alle parti
costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice
ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del
processo.". Art. 51. Comunicazioni e notificazioni per via telematica 1. A
decorrere dalla data fissata con uno o piu' decreti del Ministro della
giustizia, le notificazioni e comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo
170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma
dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al
consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo elettronico comunicato
ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 2001, n. 123, nel rispetto della normativa, anche regolamentare,
relativa al processo telematico, concernente la sottoscrizione, la trasmissione
e la ricezione dei documenti informatici. 2. Il Ministro della giustizia adotta
il decreto di cui al comma 1 sentiti l'Avvocatura Generale dello Stato, il
Consiglio Nazionale Forense e i Consigli dell'Ordine degli Avvocati
interessati, previa verifica della funzionalita' dei servizi di comunicazione
dei documenti informatici degli uffici giudiziari, individuando i circondari di
tribunale nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1. 3.
A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e comunicazioni
nel corso del procedimento alla parte costituita e al consulente che non hanno
comunicato l'indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso
la cancelleria. 4. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le
notificazioni e le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 17 del
decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, si effettuano ai sensi dell'articolo
170 del codice di procedura civile. 5. All'articolo 16 del regio decreto legge
27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il primo
comma e' aggiunto il seguente: "Nell'albo e' indicato l'indirizzo
elettronico attribuito a ciascun professionista dal punto di accesso ai sensi
dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001,
n. 123"; b) il quarto comma e' sostituito dal seguente: "A decorrere
dalla data fissata dal Ministro della giustizia con decreto emesso sentiti i
Consigli dell'Ordine, gli albi riveduti debbono essere comunicati per via
telematica, a cura del Consiglio, al Ministero della giustizia nelle forme
previste dalle regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e
telematici nel processo civile". Art. 52. Misure urgenti per il
contenimento delle spese di giustizia 1. Dopo l'articolo 227 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono aggiunti i seguenti
articoli: "Capo I Riscossione mediante ruolo articolo 227-bis (L)
(Quantificazione dell'importo dovuto). - 1. Per la quantificazione dell'importo
si applica la disposizione di cui all'articolo 211. articolo 227-ter (L)
(Riscossione a mezzo ruolo). 1. Entro un mese dal passaggio in giudicato o
dalla definitivita' del provvedimento da cui sorge l'obbligo, l'ufficio procede
all'iscrizione a ruolo. 2. L'agente della riscossione notifica al debitore una
comunicazione con l'intimazione a pagare l'importo dovuto nel termine di un
mese e contestuale cartella di pagamento contenente l'intimazione ad adempiere
entro il termine di giorni venti successivi alla scadenza del termine di cui
alla comunicazione con l'avvertenza che in mancanza si procedera' ad esecuzione
forzata. 3. Se il ruolo e' ripartito in piu' rate, l'intimazione ad adempiere
contenuta nella cartella di pagamento produce effetti relativamente a tutte le
rate.". Art. 53. Razionalizzazione del processo del lavoro 1. Nel secondo
comma dell'articolo 421 del Codice di Procedura Civile le parole
"dell'articolo precedente" sono sostituite dalle parole "dell'articolo
420". 2. Il primo comma dell'articolo 429 del Codice di Procedura Civile
e' sostituito dal seguente: "Nell'udienza il giudice, esaurita la
discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con
cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione
delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare
complessita' della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine,
non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza". Art. 54.
Accelerazione del processo amministrativo 1. All'articolo 9, comma 2, della
legge 21 luglio 2000, n. 205, le parole "dieci anni" sono sostituite
con le seguenti: "cinque anni". 2. La domanda di equa riparazione non
e' proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si
assume essersi verificata la violazione di cui all'articolo 2, comma 1, non e'
stata presentata un'istanza ai sensi del secondo comma dell'articolo 51 del
regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, nei sei mesi antecedenti alla scadenza
dei termini di durata di cui all'articolo 4, comma 1-ter, lettera b).". 3.
Alla legge 27 aprile 1982, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni: a)
all'articolo 1, primo comma, le parole: "le prime tre con funzioni consultive
e le altre con funzioni giurisdizionali" sono sostituite dalle parole:
"con funzioni consultive o giurisdizionali, oltre alla sezione normativa
istituita dall'articolo 17, comma 28, della legge 15 maggio 1997, n. 127";
b) all'articolo 1, dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente: "Il
Presidente del Consiglio di Stato, con proprio provvedimento, all'inizio di
ogni anno, sentito il Consiglio di Presidenza, individua le sezioni che
svolgono funzioni giurisdizionali e consultive, determina le rispettive materie
di competenza e la composizione, nonche' la composizione della Adunanza
Plenaria ai sensi dell'articolo 5, primo comma."; c) all'articolo 5, primo
comma, le parole da "dal consiglio" sino alla parola:
"giurisdizionali." sono sostituite dalle seguenti parole: "dal
Presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio di Presidenza.";
d) all'articolo 5, comma secondo, le parole "in modo da assicurare in ogni
caso la presenza di quattro consiglieri per ciascuna sezione giurisdizionale"
sono soppresse. Art. 55. Accelerazione del contenzioso tributario 1.
Relativamente ai soli processi pendenti, su ricorso degli uffici
dell'Amministrazione finanziaria, innanzi alla Commissione tributaria centrale
alla data di entrata in vigore dell'articolo 1, comma 351, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, per i quali non e' stata ancora fissata l'udienza di
trattazione alla data di entrata in vigore del presente articolo, i predetti
uffici depositano presso la competente segreteria, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente articolo, apposita dichiarazione di persistenza
del loro interesse alla definizione del giudizio. In assenza di tale
dichiarazione i relativi processi si estinguono di diritto e le spese del
giudizio restano a carico della parte che le ha sopportate. 2. A decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente articolo non si fa luogo alla
nomina di nuovi giudici della Commissione tributaria centrale e le sezioni
della stessa, ove occorrente, sono integrate esclusivamente con i componenti
delle commissioni tributarie regionali presso le quali le predette sezioni
hanno sede. Art. 56. Disposizioni transitorie 1. Gli articoli 181 e 429 del
codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto-legge, si
applicano ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore. Capo X
Privatizzazioni Art. 57. Servizi di Cabotaggio 1. Le funzioni e i compiti di
programmazione e di amministrazione relative ai servizi di cabotaggio marittimo
di servizio pubblico che si svolgono all'interno di una Regione sono esercitati
dalla Regione interessata. Per le Regioni a statuto speciale il conferimento
delle funzioni e dei compiti avviene nel rispetto degli statuti speciali. La
gestione dei servizi di cabotaggio e' regolata da contratti di servizio secondo
quanto previsto dagli articoli 17 e 19 del decreto legislativo n. 422 del 1997
in quanto applicabili al settore. 2. Le risorse attualmente previste nel
bilancio dello Stato per il finanziamento dei contratti di servizio pubblico di
cabotaggio marittimo sono altresi' destinate alla compartecipazione dello Stato
alla spesa sostenuta dalle Regioni per l'erogazione di tali servizi. Con
decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, e'
disposta, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente pro
tempore, la ripartizione di tali risorse. Al fine di assicurare la congruita' e
l'efficienza della spesa statale, le Regioni, per accedere al contributo,
stipulano i contratti e determinano oneri di servizio pubblico e dinamiche
tariffarie sulla base di criteri comuni stabiliti dal CIPE, sentita la
Conferenza Stato-Regioni. 3. Su richiesta delle Regioni interessate, da
effettuarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento,
l'intera partecipazione detenuta dalla Societa' Tirrenia di Navigazione S.p.a.
nelle societa' Caremar - Campania Regionale Marittima S.p.a., Saremar -
Sardegna Regionale Marittima S.p.a., Toremar - Toscana Regionale Marittima
S.p.a., Siremar - Sicilia Regionale Marittima S.p.a. e' trasferita, a titolo
gratuito, rispettivamente alle Regioni Campania, Sardegna, Toscana, Sicilia.
Entro il medesimo termine, la Regione Puglia e la Regione Lazio possono richiedere
il trasferimento gratuito, a societa' da loro interamente partecipate, del
complesso dei beni, delle attivita' e delle risorse umane utilizzate
rispettivamente dalla Tirrenia di Navigazione S.p.a. e dalla Caremar S.p.a. per
l'esercizio dei collegamenti con le Isole Tremiti e con l'arcipelago Pontino.
4. In deroga agli articoli 10, 17 e 18 del decreto legislativo n. 422 del 1997
e sussistendo comprovate esigenze economiche sociali, ambientali, anche al fine
di assicurare il rispetto del principio della continuita' territoriale e la
domanda di mobilita' dei cittadini, le Regioni possono affidare, l'esercizio di
servizi di cabotaggio a societa' di capitale da esse interamente partecipate
secondo le modalita' stabilite dal diritto comunitario. 5. All'articolo 2,
comma 192, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il secondo periodo e'
soppresso. Art. 58. Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di
regioni, comuni ed altri enti locali 1. Per procedere al riordino, gestione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri
Enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua, sulla
base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e
uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non
strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di
valorizzazione ovvero di dismissione. Viene cosi' redatto il Piano delle
Alienazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione. 2. L'inserimento
degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come
patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica;
la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del Piano delle
Alienazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale
variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di
conformita' agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza
delle Province e delle Regioni. 3. Gli elenchi di cui ai commi 1 e 2, da
pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto
dichiarativo della proprieta', in assenza di precedenti trascrizioni, e
producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonche' effetti
sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto. 4. Gli uffici competenti
provvedono, se necessario, alle conseguenti attivita' di trascrizione,
intavolazione e voltura. 5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui
ai commi 1 e 2, e' ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla
pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge. 6. La procedura prevista
dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con
modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, per la valorizzazione dei
beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al
presente articolo. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 del suddetto
articolo si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa e' rimessa
all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5
sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare. 7. I soggetti
di cui all'articolo 1 possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione
alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico
e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi. 8. Gli enti proprietari degli
immobili inseriti negli elenchi di cui al presente articolo possono conferire i
propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento
immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli
articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito
con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. 9. Ai conferimenti di
cui al presente articolo, nonche' alle dismissioni degli immobili inclusi negli
elenchi di cui all'articolo 1, si applicano le disposizione dei commi 18 e 19
dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con
modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410. Art. 59. Finmeccanica S.p.a.
1. In caso di delibera di aumenti di capitale nel corso del corrente esercizio,
da parte della societa' Finmeccanica S.p.a., finalizzati ad iniziative
strategiche di sviluppo, il Ministero dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a sottoscrivere azioni di nuova emissione della stessa societa' per
un importo massimo di 250 milioni di euro, attraverso l'esercizio di una quota
dei diritti di opzione spettanti allo Stato, mediante utilizzo delle risorse
derivanti, almeno per pari importo, dalla distribuzione di riserve disponibili
da parte di societa' controllate dallo Stato e che vengono versate su apposita
contabilita' speciale per le finalita' del presente articolo. Titolo III STABILIZZAZIONE
DELLA FINANZA PUBBLICA Capo I Bilancio dello stato Art. 60. Missioni di spesa e
monitoraggio della finanza pubblica 1. Per il triennio 2009-2011 le dotazioni
finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun
Ministero, sono ridotte per gli importi indicati nell'elenco n. 1, con separata
indicazione della componente relativa a competenze predeterminate per legge. 2.
Dalle riduzioni di cui al comma 1 sono escluse le dotazioni di spesa di
ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse;
alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate,
comprese le regolazioni contabili con le Regioni; ai trasferimenti a favore
degli enti territoriali aventi natura obbligatoria, del fondo ordinario delle
universita'; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al
finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche;
nonche' quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da
accordi internazionali. 3. Fermo quanto previsto ai sensi del comma 6, per il
triennio 2009-2011, in sede di predisposizione del progetto di bilancio annuale
e pluriennale dello Stato, i Ministri competenti possono rimodulare le
riduzioni delle missioni di spesa di cui al comma 1, tra i relativi programmi,
nel rispetto delle finalita' stabilite dalle disposizioni legislative relative
ai medesimi programmi e dei saldi di finanza pubblica. E' consentita la
rimodulazione tra spese di funzionamento e spese per interventi previsti dalla
legge nel limite massimo del 10 per cento delle risorse stanziate per gli
interventi stessi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in
conto capitale per finanziare spese correnti. 4. Ai fini della predisposizione
del progetto di bilancio annuale e pluriennale dello Stato, i Ministri
interessati, entro la prima decade del mese di settembre 2008, inviano, per il
tramite degli uffici centrali del bilancio, al Ministero dell'economia e delle
finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le proposte di
rimodulazione delle risorse tra i vari programmi, per i quali potranno essere
effettuate proposte di revisione, in considerazione di quelli ritenuti
prioritari nel rispetto di quanto stabilito al comma 3. 5. In apposito allegato
a ciascuno stato di previsione della spesa sono esposte le autorizzazioni
legislative ed i relativi importi da utilizzare per ciascun programma. 6. Fermo
restando quanto previsto in materia di flessibilita' con la legge annuale di
bilancio, in via sperimentale, fino alla riforma della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni e integrazioni, nel disegno di legge di
bilancio o nei provvedimenti di cui all'articolo 17 della citata legge n. 468
del 1978, ovvero, quando si evidenzi l'esigenza di interventi piu' tempestivi,
con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del
Ministro competente, da inviare alla Corte dei conti per la registrazione, nel
rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica e nel
rispetto dell'obiettivo di pervenire al consolidamento dell'articolazione per
missioni e per programmi di ciascun stato di previsione, possono essere
rimodulate tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di
spesa, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria, per le spese in
annualita' e a pagamento differito. Le variazioni tra spese di funzionamento e
quelle per interventi sono consentite entro il limite massimo del 10 per cento
delle risorse stanziate per gli interventi stessi. Resta precluso l'utilizzo
degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.
Gli schemi dei decreti di cui al primo periodo sono trasmessi al Parlamento per
l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i
profili di carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro
quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine
senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i
decreti possono essere adottati. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle
Camere gli schemi di decreto corredati dei necessari elementi integrativi di
informazione, per i pareri definitivi delle commissioni competenti per i
profili finanziari, che devono essere espressi entro dieci giorni. Fatto salvo
quanto previsto dagli articoli 2, comma 4-quinquies, della citata legge n. 468
del 1978, e 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e
successive modificazioni, nel caso si tratti di dotazioni finanziarie
direttamente determinate da disposizioni di legge, i pareri espressi dalle
Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario sono vincolanti.
Ciascun ministro prospetta le ragioni della riconfigurazione delle
autorizzazioni di spesa di propria competenza nonche' i criteri per il
miglioramento della economicita' ed efficienza e per la individuazione di
indicatori di risultato relativamente alla gestione di ciascun programma nelle
relazioni al Parlamento di cui al comma 68 dell'articolo 3 della legge 24
dicembre 2007, n. 244. Il termine di cui al citato comma 68 dell'articolo 3
della legge n. 244 del 2007 e' differito, per l'anno 2008, al 30 settembre
2008. 7. Ai fini di assicurare il rispetto effettivo dei parametri imposti in
sede internazionale e di patto di crescita e stabilita', ogni disposizione
normativa che comporti nuove o maggiori spese e' coperta con riferimento al
saldo netto da finanziare, al fabbisogno del settore statale e
all'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.
8. Il fondo di cui all'articolo 5 comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n.
93, e' integrato di 100 milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2010 e 2011, da utilizzare a reintegro delle dotazioni
finanziarie dei programmi di spesa. 9. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. 10. Per l'anno 2009 non si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 1, commi 507 e 508, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e la
quota resa indisponibile per detto anno, ai sensi del citato comma 507, e'
portata in riduzione delle relative dotazioni di bilancio. 11. L'autorizzazione
di spesa di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7 e alla legge 26 febbraio 1987,
n. 49 relative all'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo e'
ridotta di 170 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. 12.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 896, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e' ridotta di 183 milioni di euro per l'anno 2009. 13.
All'articolo 1, comma 21, primo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
le parole "a singoli capitoli," sono sostituite dalle seguenti:
"ai singoli programmi". 14. Fermo quanto previsto dall'articolo 1,
comma 21 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ai fini del controllo e
monitoraggio della spesa pubblica, la mancata segnalazione da parte del
funzionario responsabile dell'andamento della stessa in maniera tale da
rischiare di non garantire il rispetto delle originarie previsioni di spesa
costituisce evento valutabile ai fini della responsabilita' disciplinare. Ai
fini della responsabilita' contabile, il funzionario responsabile risponde del
danno derivante dal mancato rispetto dei limiti della spesa originariamente
previsti, anche a causa della mancata tempestiva adozione dei provvedimenti
necessari ad evitare efficacemente tale esito, nonche' dalle misure occorrenti
per ricondurre la spesa entro i predetti limiti. 15. Al fine di agevolare il
perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2009, le amministrazioni dello Stato, escluso il comparto della
sicurezza e del soccorso, possono assumere mensilmente impegni per importi non
superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unita' previsionale
di base, con esclusione delle spese per stipendi, retribuzioni, pensioni e
altre spese fisse o aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in
dodicesimi, nonche' per interessi, poste correttive e compensative delle
entrate, comprese le regolazioni contabili, accordi internazionali, obblighi
derivanti dalla normativa comunitaria, annualita' relative ai limiti di impegno
e rate di ammortamento mutui. La violazione del divieto di cui al presente
comma rileva agli effetti della responsabilita' contabile. Titolo III
STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA Capo I Bilancio dello stato Art. 61.
Potenziamento degli strumenti di controllo e monitoraggio della spesa della
Corte dei conti 1. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di
cui all'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, di concerto con
il Presidente della Corte, anche a richiesta delle competenti commissioni dei
Consigli regionali, possono effettuare controlli su gestioni pubbliche in corso
di svolgimento presso le amministrazioni regionali. 2. Ove accerti gravi
irregolarita' o deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di attuazione
stabiliti da norme o da direttive dell'organo esecutivo regionale, la sezione
regionale di controllo, con decreto motivato, puo' intimare agli organi
amministrativi competenti per la gestione controllata l'immediata sospensione
sia dell'impegno di somme gia' stanziate sui pertinenti capitoli di spesa, sia
del pagamento di somme impegnate. 3. Il decreto presidenziale diviene efficace
mediante comunicazione all'amministrazione, anche con strumenti telematici
idonei allo scopo, ed e' contestualmente trasmesso in copia al Ministro
dell'economia e delle finanze. 4. Qualora nel corso di un controllo
concomitante emergano rilevanti ritardi rispetto a quanto previsto da norme,
nazionali o comunitarie, o da direttive degli organi esecutivi competenti nella
realizzazione di piani o programmi o nell'assunzione di impegni o erogazione di
spese, contributi o trasferimenti di fondi, la Corte ne accerta, in
contraddittorio con l'amministrazione, le cause d'ordine finanziario,
procedurale o organizzativo e ne da' notifica all'amministrazione competente ed
al Ministro dell'economia e delle finanze. 6. L'amministrazione competente ha
obbligo di conformarsi all'accertamento della Corte, adottando i provvedimenti
idonei a rimuovere gli impedimenti. Art. 62. Contenimento dell'indebitamento delle
regioni e degli enti locali 1. Ai fini della tutela dell'unita' economica della
Repubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica
previsti agli articoli 119 e 120 della Costituzione, alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano e agli enti locali e'
fatto divieto di stipulare fino alla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al comma 2, contratti relativi agli strumenti finanziari derivati
previsti all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, nonche' di ricorrere all'indebitamento attraverso contratti che non
prevedano modalita' di rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di
capitale e interessi. La durata dei piani di ammortamento non puo' essere
superiore a trent'anni, ivi comprese eventuali operazioni di rifinanziamento o
rinegoziazione ammesse dalla legge. E comunque per il periodo di un anno
decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Commissione
nazionale delle societa' e della borsa, con regolamento da emanarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, individua la
tipologia degli strumenti finanziari derivati che i soggetti di cui al comma 1
possono stipulare e stabilisce i criteri e le condizioni per la conclusione
delle relative operazioni. 3. Restano salve tutte le disposizioni in materia di
indebitamento delle regioni, delle province autonome
di Trento e Bolzano e degli enti locali che non siano in contrasto con quelle
le disposizioni del presente articolo. Art. 63. Esigenze prioritarie 1.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e' incrementata di euro 90 milioni per l'anno 2008, per
il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di
pace. A tal fine e' integrato l'apposito fondo nell'ambito dello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. 2. La
disposizione di cui all'articolo 1, comma 621, lettera a), della legge 27
dicembre 2006, n. 296, non si applica limitatamente all'anno 2008. 3. In
relazione alle necessita' connesse alle spese di funzionamento delle
istituzioni scolastiche il "Fondo per il funzionamento delle istituzioni
scolastiche" di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), iscritto nello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione e' incrementato dell'importo di euro 200
milioni per l'anno 2008. 4. Per far fronte alle esigenze del Gruppo Ferrovie
dello Stato S.p.a. e' autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno
2008. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' definita la
destinazione del contributo. 5. Per far fronte alle obbligazioni gia' assunte
per la realizzazione di interventi previsti nel contratto di programma
2003-2005 e in Accordi pregressi, a valere su residui passivi degli anni 2002 e
precedenti, la Societa' ANAS S.p.a. e' autorizzata ad utilizzare, in via di
anticipazione, le disponibilita' giacenti sul conto di tesoreria n. 20060, con
obbligo di reintegro entro il 31 dicembre 2008, previa presentazione di
apposita ricognizione riguardante il fabbisogno correlato all'attuazione degli
interventi per il corrente esercizio e per l'anno 2009. 6. L'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, relativa al
Fondo per l'occupazione e' incrementata di euro 700 milioni per l'anno 2009. 7.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8
novembre 2000, n. 328, relativa al Fondo da ripartire per le politiche sociali,
come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e'
integrata di 300 milioni di euro per l'anno 2009. 8. Nello stato di previsione
della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e' costituito un
apposito fondo, con una dotazione finanziaria di 500 milioni di euro per l'anno
2009, per il finanziamento, con appositi provvedimenti normativi, delle misure
di proroga di agevolazioni fiscali riconosciute a legislazione vigente. 9.
All'articolo 1, comma 282, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, le parole "quadriennio 2005-2008" sono sostituite dalle
seguenti: "periodo 2005-2011". 10. Al fine di garantire le necessarie
risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato occorrenti per i rinnovi
contrattuali e gli adeguamenti retributivi del personale delle amministrazioni
statali nonche' per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 78, il Fondo
per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma
5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' integrato dell'importo di 500 milioni
di euro per l'anno 2008 e di 2.740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
11. All'articolo 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel rispetto del limite del 7 per
cento dei fondi disponibili, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL) e' autorizzato a procedere, in forma diretta, alla
realizzazione di investimenti per infrastrutture di interesse regionale nel
limite di 75 milioni di euro per l'anno 2008.". 12. Per promuovere lo
sviluppo economico e rimuovere gli squilibri economico-sociali e' istituito,
nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti, il
Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico
locale, con una dotazione di 113 milioni di euro per l'anno 2008, di 130
milioni di euro per l'anno 2009 e di 110 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2010 e 2011. Per gli anni successivi, al finanziamento del Fondo si
provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni. Le risorse del Fondo sono destinate
alle finalita' di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, come modificato dal comma 306, e di cui all'articolo 9 della legge 26
febbraio 1992, n. 211, con le procedure e le modalita' previste da tali
disposizioni. Gli interventi finanziati, ai sensi e con le modalita' della
legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le risorse di cui al presente comma,
individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, sono
destinati al completamento delle opere in corso di realizzazione in misura non
superiore al 20 per cento. Il finanziamento di nuovi interventi e' subordinato
all'esistenza di parcheggi di interscambio, ovvero alla loro realizzazione, che
puo' essere finanziata con le risorse di cui al presente comma. 13. La
ripartizione delle risorse di cui al comma 12 tra le finalita' ivi previste e'
definita con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In fase di prima
applicazione, per il triennio 2008-2010, le risorse sono ripartite in pari
misura tra le finalita' previste. A decorrere dall'anno 2011 la ripartizione delle
risorse tra le finalita' di cui al comma 13 e' effettuata con il medesimo
decreto, tenendo conto di principi di premialita' che incentivino l'efficienza,
l'efficacia e la qualita' nell'erogazione dei servizi, la mobilita' pubblica e
la tutela ambientale. All'articolo 1, comma 1032, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, la lettera d) e' abrogata. Capo II Contenimento della spesa per il
pubblico impiego Art. 64. Disposizioni in materia di organizzazione scolastica
1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena
valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno
scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad incrementare,
gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque
entro l'anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai
relativi standard europei. 2. Si procede, altresi', alla revisione dei criteri
e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), in modo da conseguire,
nel triennio 2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della
consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico
2007/2008. Per ciascuno degli anni considerati, detto decremento non deve
essere inferiore ad un terzo della riduzione complessiva da conseguire, fermo
restando quanto disposto dall'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24
dicembre 2007, n. 244. 3. Per la realizzazione delle finalita' previste dal
presente articolo, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281 e previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti per
materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un
piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione
dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano
una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico. 4. Per l'attuazione
del piano di cui al comma 3, con uno o piu' regolamenti da adottare entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo da
assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in
relazione agli interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al citato
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le disposizioni
legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell'attuale assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai
seguenti criteri: a. razionalizzazione ed accorpamento delle classi di
concorso, per una maggiore flessibilita' nell'impiego dei docenti; b.
ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche
attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri
orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali; c.
revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi; d.
rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della scuola primaria; e.
revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza
complessiva degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una
razionalizzazione degli stessi; f. ridefinizione dell'assetto
organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i
corsi serali, previsto dalla vigente normativa. 5. I dirigenti del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, compresi i dirigenti
scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione di cui al presente
articolo, ne assicurano la compiuta e puntuale realizzazione. Il mancato
raggiungimento degli obiettivi prefissati, verificato e valutato sulla base
delle vigenti disposizioni anche contrattuali, comporta l'applicazione delle
misure connesse alla responsabilita' dirigenziale previste dalla predetta
normativa. 6. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 2, commi 411 e
412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, e
4 del presente articolo, devono derivare per il bilancio dello Stato economie
lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.650
milioni di euro per l'anno 2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a
3.188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. 7. Ferme restando le
competenze istituzionali di controllo e verifica in capo al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' costituito,
contestualmente all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica tecnico-finanziaria
composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo di
monitorare il processo attuativo delle disposizioni di cui al presente
articolo, al fine di assicurare la compiuta realizzazione degli obiettivi
finanziari ivi previsti, segnalando eventuali scostamenti per le occorrenti
misure correttive. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso ne' rimborso
spese a qualsiasi titolo dovuto. 8. Al fine di garantire l'effettivo
conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al comma 6, si applica la
procedura prevista dall'articolo 1, comma 621, lettera b), della legge 27
dicembre 2006, n. 296. 9. Una quota parte delle economie di spesa di cui al
comma 6 e' destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse
contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo
sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere
dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno
scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono
iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, a decorrere
dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di
spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca subordinatamente alla verifica dell'effettivo
ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti. Art. 65.
Forze armate 1. In coerenza al processo di revisione organizzativa del
Ministero della difesa e della politica di riallocazione e ottimizzazione delle
risorse, da perseguire anche mediante l'impiego in mansioni tipicamente
operative del personale utilizzato per compiti strumentali, gli oneri previsti
dalla tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, nonche' dalla
tabella C allegata allalegge 23 agosto 2004, n. 226, cosi' come rideterminati
dall'articolo 1, comma 570, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e
dall'articolo 2, comma 71, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono ridotti
del 7 per cento per l'anno 2009 e del 40 per cento a decorrere dall'anno 2010.
2. A decorrere dall'anno 2010, i risparmi di cui al comma 1 per la parte
eccedente il 7 per cento, possono essere conseguiti in alternativa anche
parziale alle modalita' ivi previste, mediante specifici piani di
razionalizzazione predisposti dal Ministero della difesa in altri settori di
spesa. 3. Dall'attuazione del comma 1 devono conseguire economie di spesa per
un importo non inferiore a 304 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Al
fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui
al presente comma, in caso di accertamento di minori economie, si provvede a
ridurre le dotazioni complessive di parte corrente dello stato di previsione
del Ministero della difesa ad eccezione di quelle relative alle competenze
spettanti al personale del dicastero medesimo. Art. 66. Turn over 1. Le
amministrazioni di cui al presente articolo provvedono, entro il 31 dicembre
2008 a rideterminare la programmazione triennale del fabbisogno di personale in
relazione alle misure di razionalizzazione, di riduzione delle dotazioni
organiche e di contenimento delle assunzioni previste dal presente decreto. 2.
All'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole
"per gli anni 2008 e 2009" sono sostituite dalle parole "per
l'anno 2008" e le parole "per ciascun anno" sono sostituite
dalle parole "per il medesimo anno". 3. Per l'anno 2009 le
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di
mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al
10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente.
In ogni caso il numero delle unita' di personale da assumere non puo' eccedere,
per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unita' cessate nell'anno precedente.
4. All'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole
"per gli anni 2008 e 2009" sono sostituite dalle seguenti: "per
l'anno 2008". 5. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere alla
stabilizzazione di personale in possesso dei requisiti ivi richiamati nel
limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una
spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute
nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unita' di personale da
stabilizzare non puo' eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento
delle unita' cessate nell'anno precedente. 6. L'articolo 1, comma 527, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 e' sostituito dal seguente: "Per l'anno
2008 le amministrazioni di cui al comma 523 possono procedere ad ulteriori
assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento
delle procedure di mobilita', nel limite di un contingente complessivo di
personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a
regime. A tal fine e' istituito un apposito fondo nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008
ed a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Le autorizzazioni ad
assumere sono concesse secondo le modalita' di cui all'articolo 39, comma
3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.".
7. Il comma 102 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e'
sostituito dal seguente: "Per gli anni 2010 e 2011, le amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono
procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di
mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al
20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In
ogni caso il numero delle unita' di personale da assumere non puo' eccedere,
per ciascun anno, il 20 per cento delle unita' cessate nell'anno precedente. 8.
Sono abrogati i commi 103 e 104 dell'articolo 3, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244. 9. Per l'anno 2012, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo effettivo
svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente
corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al
personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unita' di
personale da assumere non puo' eccedere il 50 per cento delle unita' cessate
nell'anno precedente. 10. Le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 sono
autorizzate secondo le modalita' di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta
delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle
cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e
dall'individuazione delle unita' da assumere e dei correlati oneri, asseverata
dai relativi organi di controllo. 11. I limiti di cui ai commi 3, 7 e 9 si
applicano anche alle assunzioni del personale di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le limitazioni
di cui ai commi 3, 7 e 9 non si applicano alle assunzioni di personale
appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la
professionalizzazione delle forze armate cui si applica la specifica disciplina
di settore. 12. All'articolo 1, comma 103 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
come modificato da ultimo dall'articolo 3, comma 105 della legge 24 dicembre
2007, n. 244 le parole "A decorrere dall'anno 2011" sono sostituite
dalle parole "A decorrere dall'anno 2013". 13. Le disposizioni di cui
al comma 7 trovano applicazione, per il triennio 2009-2011 fermi restando i
limiti di cui all'articolo 1, comma 105 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
nei confronti del personale delle universita'. Nei limiti previsti dal presente
comma e' compreso, per l'anno 2009, anche il personale oggetto di procedure di
stabilizzazione in possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa
vigente. Nei confronti delle universita' per l'anno 2012 si applica quanto
disposto dal comma 9. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano
alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette. In relazione
a quanto previsto dal presente comma, l'autorizzazione legislativa di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge n. 537 del 1993, concernente il
fondo per il finanziamento ordinario delle universita', e' ridotta di 63,5 milioni
di euro per l'anno 2009, di 190 milioni di euro per l'anno 2010, di 316 milioni
di euro per l'anno 2011, di 417 milioni di euro per l'anno 2012 e di 455
milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. 14. Per il triennio 2010-2012 gli
enti di ricerca possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure
di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti di
cui all'articolo 1, comma 643 di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296. In
ogni caso il numero delle unita' di personale da assumere in ciascuno dei
predetti anni non puo' eccedere le unita' cessate nell'anno precedente. Art.
67. Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti
nazionali ed integrativi 1. Le risorse determinate, per l'anno 2007, ai sensi
dell'articolo 12, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 e successive
modificazioni, sono ridotte del 10% ed un importo pari a 20 milioni di euro e'
destinato al fondo di assistenza per i finanzieri di cui alla legge 20 ottobre
1960, n. 1265. 2. Per l'anno 2009, nelle more di un generale riordino della
materia concernente la disciplina del trattamento economico accessorio, ai
sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 165 del 2001, rivolta a
definire una piu' stretta correlazione di tali trattamenti alle maggiori
prestazioni lavorative e allo svolgimento di attivita' di rilevanza
istituzionale che richiedono particolare impegno e responsabilita', tutte le
disposizioni speciali, di cui all'allegato B, che prevedono risorse aggiuntive
a favore dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle
Amministrazioni statali, sono disapplicate. 3. A decorrere dall'anno 2010 le
risorse previste dalle disposizioni di cui all'allegato 1, che vanno a
confluire nei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle
Amministrazioni statali, sono ridotte del 20% e sono utilizzate sulla base di
nuovi criteri e modalita' di cui al comma 2 che tengano conto dell'apporto
individuale degli uffici e dell'effettiva applicazione ai processi di
realizzazione degli obiettivi istituzionali indicati dalle predette leggi. 4. I
commi 2 e 3, trovano applicazione nei confronti di ulteriori disposizioni
speciali che prevedono risorse aggiuntive a favore dei Fondi per il
finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 189, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 5. Per le
medesime finalita' di cui al comma 1, va ridotta la consistenza dei Fondi per
il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni di cui
al comma 189 dell'articolo 1, della legge 266 del 2005. Conseguentemente il
comma 189, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005 n, 266 e' cosi'
sostituito: "189. A decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei
fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle
amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui
agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti
di ricerca e quelli pubblici indicati all'articolo 70, comma 4, del medesimo
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle universita', determinato ai
sensi delle rispettive normative contrattuali, non puo' eccedere quello
previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui
all'articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove
previsto, all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni ridotto del 10 per cento.". 6. Le somme
provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo sono versate
annualmente dagli Enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria
entro il mese di ottobre all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione
al capo X, capitolo 2368. 7. All'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 6 e'
sostituito dal seguente: "6. In caso di certificazione non positiva della
Corte dei Conti le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione
definitiva dell'ipotesi di accordo. Il Presidente dell'Aran, sentito il
Comitato di settore ed il Presidente del Consiglio dei Ministri, provvede alla
riapertura delle trattative ed alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di
accordo adeguando i costi contrattuali ai fini della certificazione. In seguito
alla sottoscrizione della nuova ipotesi si riapre la procedura di
certificazione prevista dai commi precedenti. Nel caso in cui la certificazione
non positiva sia limitata a singole clausole contrattuali l'ipotesi puo' essere
sottoscritta definitivamente ferma restando l'inefficacia delle clausole
contrattuali non positivamente certificate."; b) il comma 7 e' sostituito
dal seguente: "7. L'ipotesi di accordo e' trasmessa dall'Aran, corredata
dalla prescritta relazione tecnica, al comitato di settore ed al Presidente del
Consiglio dei Ministri entro 7 giorni dalla data di sottoscrizione. Il parere
del Comitato di settore e del Consiglio dei Ministri si intende reso
favorevolmente trascorsi quindici giorni dalla data di trasmissione della
relazione tecnica da parte dell'Aran. La procedura di certificazione dei
contratti collettivi deve concludersi entro quaranta giorni dalla sottoscrizione
dell'ipotesi di accordo decorsi i quali i contratti sono efficaci, fermo
restando che, ai fini dell'esame dell'ipotesi di accordo da parte del Consiglio
dei Ministri, il predetto termine puo' essere sospeso una sola volta e per non
piu' di quindici giorni, per motivate esigenze istruttorie dei comitati di
settore o del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'ARAN provvede a fornire
i chiarimenti richiesti entro i successivi sette giorni. La deliberazione del
Consiglio dei Ministri deve essere comunque essere adottata entro otto giorni
dalla ricezione dei chiarimenti richiesti, o dalla scadenza del termine
assegnato all'Aran, fatta salva l'autonomia negoziale delle parti in ordine ad
un'eventuale modifica delle clausole contrattuali. In ogni caso i contratti per
i quali non si sia conclusa la procedura di certificazione divengono efficaci
trascorso il cinquantacinquesimo giorno dalla sottoscrizione dell'ipotesi di
accordo. Resta escluso comunque dall'applicazione del presente articolo ogni
onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato anche nell'ipotesi in cui i
comitati di settore delle amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 3, non
si esprimano entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo; c) dopo
il comma 7 e' inserito il seguente comma: "7-bis. Tutti i termini indicati
dal presente articolo si intendono riferiti a giornate lavorative.". 8. In
attuazione dei principi di responsabilizzazione e di efficienza della pubblica
amministrazione, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, hanno l'obbligo
di trasmettere alla Corte dei Conti, tramite il Ministero economia e finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 maggio di ogni
anno, specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa, certificate
dagli organi di controllo interno. 9. A tal fine, d'intesa con la Corte dei
conti e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, il Ministero economia e finanze - Dipartimento della ragioneria
generale dello Stato integra le informazioni annualmente richieste con il
modello di cui all'articolo 40-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, predisponendo un'apposita scheda con le ulteriori informazioni di
interesse della Corte dei Conti volte tra l'altro ad accertare, oltre il
rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla vigente normativa in ordine alla
consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa
ed all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai
contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione
di criteri improntati alla premialita', al riconoscimento del merito ed alla
valorizzazione dell'impegno e della qualita' della prestazione individuale, con
riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa,
nonche' a parametri di selettivita', con particolare riferimento alle
progressioni economiche. 10. La Corte dei Conti utilizza tali informazioni,
unitamente a quelle trasmesse ai sensi del titolo V del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, ai fini del referto sul costo del lavoro e propone, in caso
di esorbitanza delle spese dai limiti imposti dai vincoli di finanza pubblica e
dagli indirizzi generali assunti in materia in sede di contrattazione
collettiva nazionale, interventi correttivi a livello di comparto o di singolo
ente. Fatte salve le ipotesi di responsabilita' previste dalla normativa
vigente, in caso di accertato superamento di tali vincoli le corrispondenti
clausole contrattuali sono immediatamente sospese ed e' fatto obbligo di
recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva. 11. Le
amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio
sito web, con modalita' che garantiscano la piena visibilita' e accessibilita'
delle informazioni ai cittadini, la documentazione trasmessa annualmente
all'organo di controllo in materia di contrattazione integrativa. 12. In caso
di mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo, oltre alle
sanzioni previste dall'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e' fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi
adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. Il
collegio dei revisori di ciascuna amministrazione, o in sua assenza, l'organo
di controllo interno equivalente vigila sulla corretta applicazione delle
disposizioni del presente articolo. Art. 68. Riduzione degli organismi collegiali
e di duplicazioni di strutture 1. Ai fini dell'attuazione del comma 2-bis
dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, improntato a criteri di
rigorosa selezione, per la valutazione della perdurante utilita' degli
organismi collegiali operanti presso la Pubblica Amministrazione e per
realizzare, entro il triennio 2009-2011, la graduale riduzione di tali
organismi fino al definitivo trasferimento delle attivita' ad essi demandati
nell'ambito di quelle istituzionali delle Amministrazioni, vanno esclusi dalla
proroga prevista dal comma 2-bis del citato decreto-legge n. 223 del 2006 gli
organismi collegiali: istituiti in data antecedente al 30 giugno 2004 da
disposizioni legislative od atti amministrativi la cui operativita' e'
finalizzata al raggiungimento di specifici obiettivi o alla definizione di
particolari attivita' previste dai provvedimenti di istituzione e non abbiano
ancora conseguito le predette finalita'; istituiti successivamente alla data
del 30 giugno 2004 che non operano da almeno due anni antecedenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto; svolgenti funzioni riconducibili alle
competenze previste dai regolamenti di organizzazione per gli uffici di struttura
dirigenziale di 1° e 2° livello dell'Amministrazione presso la quale gli stessi
operano ricorrendo, ove vi siano competenze di piu' amministrazioni, alla
conferenza di servizi. 2. Nei casi in cui, in attuazione del comma 2-bis
dell'articolo 29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 venga riconosciuta
l'utilita' degli organismi collegiali di cui al comma 1, la proroga e' concessa
per un periodo non superiore a due anni. In sede di concessione della proroga
prevista dal citato comma 2-bis dovranno inoltre prevedersi ulteriori obiettivi
di contenimento dei trattamenti economici da corrispondere ai componenti
privilegiando i compensi collegati alla presenza a quelli forfetari od
onnicomprensivi stabilendo l'obbligo, a scadenza dei contratti, di nominare componenti
la cui sede di servizio coincida con la localita' sede dell'organismo. 3. Con
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, sono
individuati gli organismi collegiali ritenuti utili sulla base dei criteri di
cui ai precedenti commi, in modo tale da assicurare un ulteriore contenimento
della spesa non inferiore a quello conseguito in attuazione del citato articolo
29 del decreto-legge n. 223 del 2006. 4. La riduzione di spesa prevista dal
comma 1 dell'articolo 29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 riferita
all'anno 2006 si applica agli organismi collegiali ivi presenti istituiti dopo
l'entrata in vigore del citato decreto-legge. 5. Al fine di eliminare
duplicazioni organizzative e funzionali nonche' di favorire una maggiore
efficienza dei servizi e la razionalizzazione delle procedure, le strutture
amministrative che svolgono prevalentemente attivita' a contenuto tecnico e di
elevata specializzazione riconducibili a funzioni istituzionali attribuite ad
amministrazioni dello Stato centrali o periferiche, sono soppresse e le
relative competenze sono trasferite alle Amministrazioni svolgenti funzioni
omogenee. 6. In particolare sono soppresse le seguenti strutture: a) Alto
Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre
forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione di cui
all'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e successive modificazioni. b)
Alto Commissario per la lotta alla contraffazione di cui all'articolo 1-quater
del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80 e all'articolo 4-bis del decreto-legge 10 gennaio
2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81; c) Commissione per
l'inquadramento del personale gia' dipendente da organismi militari operanti
nel territorio nazionale nell'ambito della Comunita' Atlantica di cui
all'articolo 2, comma 2, della legge 9 marzo 1971, n. 98. 7. Le amministrazioni
interessate trasmettono al Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato - i provvedimenti di attuazione del presente articolo. 8. Gli organi delle
strutture soppresse ai sensi del presente articolo rimangono in carica per 60
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto al fine di gestire
l'ordinato trasferimento delle funzioni. I risparmi derivanti dal presente
articolo sono destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate trasmettono al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato i provvedimenti di
attuazione del presente articolo. Art. 69. Progressione triennale 1. A
decorrere dal 1° gennaio 2009 la progressione economica degli stipendi prevista
dagli ordinamenti di appartenenza per le categorie di personale di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si sviluppa in
classi ed aumenti periodici triennali con effetto sugli automatismi biennali in
corso di maturazione al 1° gennaio 2009 ferme restando le misure percentuali in
vigore. 2. In relazione ai risparmi relativi al sistema universitario, valutati
in 40 milioni di euro per l'anno 2009, in 80 milioni di euro per l'anno 2010,
in 80 milioni di euro per l'anno 2011, in 120 milioni di euro per l'anno 2012 e
in 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, tenuto conto
dell'articolazione del sistema universitario e della distribuzione del
personale interessato, definisce, d'intesa con il Ministero dell'economia e
delle finanze le modalita' di versamento, da parte delle singole universita'
delle relative risorse con imputazione al capo X, capitolo 2368 dello stato di
previsione delle entrate del Bilancio dello Stato, assicurando le necessarie
attivita' di monitoraggio. Art. 70. Esclusione di trattamenti economici
aggiuntivi per infermita' dipendente da causa di servizio 1. A decorrere dal 1°
gennaio 2009 nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai
quali sia stata riconosciuta un'infermita' dipendente da causa di servizio ed
ascritta ad una delle categorie della tabella A annessa al decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, fermo restando il diritto all'equo
indennizzo e' esclusa l'attribuzione di qualsiasi trattamento economico
aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie. 2. Con la decorrenza di cui
al comma 1 sono conseguentemente abrogati gli articoli 43 e 44 del Regio
decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e gli articoli 117 e 120 del Regio decreto
31 dicembre 1928, n. 3458 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 71.
Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni 1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata,
ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di
assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di
ogni indennita' o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e
continuativo, nonche' di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il
trattamento piu' favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o
dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad
infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a
day hospital, nonche' per le assenze relative a patologie gravi che richiedano
terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma
costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e
concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento
dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per
incrementare i fondi per la contrattazione integrativa. 2. Nell'ipotesi di
assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in
ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene
giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica
rilasciata da struttura sanitaria pubblica. 3. L'Amministrazione dispone il
controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel
caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e
organizzative. Le fasce orarie di reperibilita' del lavoratore, entro le quali
devono essere effettuate le visite mediche di controllo, e' dalle ore 8.00 alle
ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non
lavorativi e i festivi. 4. La contrattazione collettiva ovvero le specifiche
normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per
permesso retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e
le modalita' di fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire una
quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito,
per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi
sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel caso di
fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte
ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con
riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella
giornata di assenza. 5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma
1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione
delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le
assenze per congedo di maternita', compresa l'interdizione anticipata dal
lavoro, e per congedo di paternita', le assenze dovute alla fruizione di
permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle
funzioni di giudice popolare, nonche' le assenze previste dall'articolo 4,
comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di
handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104. 6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono
norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi. Art. 72. Personale
dipendente prossimo al compimento dei limiti di eta' per il collocamento a
riposo 1. Per gli anni 2009, 2010 e 2011 il personale in servizio presso le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali,
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti pubblici non economici, le
Universita', le Istituzioni ed Enti di ricerca nonche' gli enti di cui
all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, puo'
chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente
la data di maturazione della anzianita' massima contributiva di 40 anni. La
richiesta di esonero dal servizio deve essere presentata dai soggetti
interessati, improrogabilmente, entro il 1° marzo di ciascun anno a condizione
che entro l'anno solare raggiungano il requisito minimo di anzianita'
contributivo richiesto e non e' revocabile. La disposizione non si applica al
personale della Scuola. 2. E' data facolta' all'amministrazione, in base alle
proprie esigenze funzionali, di accogliere la richiesta dando priorita' al
personale interessato da processi di riorganizzazione della rete centrale e
periferica o di razionalizzazione o appartenente a qualifiche di personale per
le quali e' prevista una riduzione di organico. 3. Durante il periodo di
esonero dal servizio al dipendente spetta un trattamento temporaneo pari al
cinquanta per cento di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed
accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione. Ove durante tale
periodo il dipendente svolga in modo continuativo ed esclusivo attivita' di
volontariato, opportunamente documentata e certificata, presso organizzazioni
non lucrative di utilita' sociale, associazioni di promozione sociale,
organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i
Paesi in via di sviluppo, ed altri soggetti da individuare con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, la misura del predetto trattamento
economico temporaneo e' elevata dal cinquanta al settanta per cento. Fino al
collocamento a riposo del personale in posizione di esonero gli importi del
trattamento economico posti a carico dei fondi unici di amministrazione non
possono essere utilizzati per nuove finalita'. 4. All'atto del collocamento a
riposo per raggiunti limiti di eta' il dipendente ha diritto al trattamento di
quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio. 5.
Il trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo di esonero dal
servizio e' cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative
rese dal dipendente come lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze
con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o societa' e consorzi
dalle stesse partecipati. In ogni caso non e' consentito l'esercizio di
prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all'amministrazione
di appartenenza. 6. Le amministrazioni di appartenenza, in relazione alle
economie effettivamente derivanti dal collocamento in posizione di esonero dal
servizio, certificate dai competenti organi di controllo, possono procedere,
previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze
ad assunzioni di personale in via anticipata rispetto a quelle consentite dalla
normativa vigente per l'anno di cessazione dal servizio per limiti di eta' del
dipendente collocato in posizione di esonero. Tali assunzioni vengono
scomputate da quelle consentite in tale anno. 7. All'articolo 16 comma 1 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, dopo
il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "In tal caso e' data facolta'
all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali,
di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza
professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in
funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La domanda di trattenimento va
presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi
precedenti il compimento del limite di eta' per il collocamento a riposo
previsto dal proprio ordinamento." 8. Sono fatti salvi i trattenimenti in
servizio in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli
gia' disposti con decorrenza anteriore al 31 dicembre 2008. 9. Le
amministrazioni di cui al comma 7 riconsiderano, con provvedimento motivato,
tenuto conto di quanto ivi previsto, i provvedimenti di trattenimento in
servizio gia' adottati con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009. 10. I
trattenimenti in servizio gia' autorizzati con effetto a decorrere dal 1°
gennaio 2010 decadono ed i dipendenti interessati al trattenimento sono tenuti
a presentare una nuova istanza nei termini di cui al comma 7. 11. Nel caso di
compimento dell'anzianita' massima contributiva di 40 anni del personale
dipendente, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono risolvere, fermo restando
quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei
trattamenti pensionistici, il rapporto lavoro con un preavviso di sei mesi. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno e della
difesa sono definiti gli specifici criteri e le modalita' applicative dei
principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale
dei comparti sicurezza e difesa, tenendo conto delle rispettive peculiarita'
ordinamentali. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano a
magistrati e professori universitari. Art. 73. Part time 1. All'articolo 1,
comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti
modificazioni: a) al primo periodo le parole: "avviene automaticamente"
sono sostituite dalle seguenti: "puo' essere concessa
dall'amministrazione"; b) al secondo periodo le parole "grave
pregiudizio" sono sostituite da "pregiudizio"; c) al secondo
periodo le parole da: "puo' con provvedimento motivato" fino a
"non superiore a sei mesi" sono soppresse; d) all'ultimo periodo,
dopo le parole: "il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro del
tesoro" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e il Ministro dell'economia e delle
finanze". 2. All'articolo 1, comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n.
662 sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "al 50"
sono sostituite dalle seguenti: "al 70"; b) dopo le parole predetti
risparmi, le parole da "puo' essere utilizzata" fino a "dei
commi da 45 a 55" sono sostituite dalle seguenti: "e' destinata,
secondo le modalita' ed i criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa,
ad incentivare la mobilita' del personale esclusivamente per le amministrazioni
che dimostrino di aver provveduto ad attivare piani di mobilita' e di
riallocazione mediante trasferimento di personale da una sede all'altra
dell'amministrazione stessa."; c) le parole da "L'ulteriore
quota" fino a "produttivita' individuale e collettiva" sono
soppresse. Art. 74. Riduzione degli assetti organizzativi 1. Le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi inclusa la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli
articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e
successive modificazioni e integrazioni, gli enti pubblici non economici, gli
enti di ricerca, nonche' gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed
integrazioni, provvedono entro il 31 ottobre 2008, secondo i rispettivi
ordinamenti: a) a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, secondo
principi di efficienza, razionalita' ed economicita', operando la riduzione
degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non
generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di
quelli esistenti. A tal fine le amministrazioni adottano misure volte: alla
concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il
riordino delle competenze degli uffici; all'unificazione delle strutture che
svolgono funzioni logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze
organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la rete periferica,
riducendo, in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali di livello
generale e di quelli di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali
compiti. Le dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale sono
corrispondentemente ridotte, ferma restando la possibilita' dell'immissione di
nuovi dirigenti, nei termini previsti dall'articolo 1, comma 404, lettera a),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296; b) a ridurre il contingente di personale
adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in
misura non inferiore al dieci per cento con contestuale riallocazione delle
risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni
istituzionali; c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale
non dirigenziale, apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento
della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale
personale. 2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma 1, le
amministrazioni possono disciplinare, mediante appositi accordi, forme di
esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, compresa la
gestione del personale, nonche' l'utilizzo congiunto delle risorse umane in
servizio presso le strutture centrali e periferiche. 3. Con i medesimi
provvedimenti di cui al comma 1, le amministrazioni dello Stato rideterminano
la rete periferica su base regionale o interregionale, oppure, in alternativa,
provvedono alla riorganizzazione delle esistenti strutture periferiche
nell'ambito degli uffici territoriali di Governo nel rispetto delle procedure
previste dall'articolo 1, comma 404, lettera c), della legge 27 dicembre 2006,
n. 296. 4. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dal comma 1, lettera
a), della presente disposizione da parte dei Ministeri si tiene conto delle
riduzioni apportate dai regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 1, comma
404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avuto riguardo anche ai
Ministeri esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85. In considerazione delle esigenze di
compatibilita' generali nonche' degli assetti istituzionali, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri assicura il conseguimento delle corrispondenti economie
con l'adozione di provvedimenti specifici del Presidente del Consiglio dei
Ministri adottati ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e
successive integrazioni e modificazioni, che tengono comunque conto dei criteri
e dei principi di cui al prente articolo. 5. Sino all'emanazione dei
provvedimenti di cui al comma 1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente
individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 30 giugno 2008. Sono
fatte salve le procedure concorsuali e di mobilita' avviate alla data di
entrata in vigore del presente decreto. 6. Alle amministrazioni che non abbiano
adempiuto a quanto previsto dai commi 1 e 4 e' fatto divieto di procedere ad
assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Art. 75.
Autorita' indipendenti 1. Le Autorita' indipendenti, in attesa della emanazione
della specifica disciplina di riforma di cui all'articolo 3, comma 45 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro quarantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto ed, in coerenza con i rispettivi
ordinamenti, riconsiderano le proprie politiche in materia di personale in base
ai principi di contenimento della relativa spesa desumibili dalle
corrispondenti norme di cui al presente decreto, predisponendo allo scopo,
appositi piani di adeguamento da inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nelle more delle
attivita' di verifica dei predetti piani, da completarsi entro i quarantacinque
giorni successivi alla ricezione, fatte salve eventuali motivate esigenze
istruttorie, e' fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo. 2. Presso le stesse Autorita' il trattamento economico del
personale gia' interessato dalle procedure di cui all'articolo 1, comma 519
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e' determinato al livello iniziale e senza
riconoscimento dell'anzianita' di servizio maturata nei contratti a termine o
di specializzazione, senza maggiori spese e con l'attribuzione di un assegno
"ad personam", riassorbibile e non rivalutabile pari all'eventuale
differenza tra il trattamento economico conseguito e quello spettante all'atto
del passaggio in ruolo. Art. 76. Spese di personale per gli enti locali e delle
camere di commercio 1. All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 e successive modificazioni e' aggiunto alla fine il seguente periodo:
"ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di
personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e
continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui
all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' per
tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di
pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o
comunque facenti capo all'ente". 2. L'articolo 3, comma 121, della legge
24 dicembre 2007, n. 244 e' abrogato. 3. L'articolo 82, comma 11, del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e' sostituito dal seguente:
"La corresponsione dei gettoni di presenza e' comunque subordinata alla
effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il
regolamento ne stabilisce termini e modalita". 4. In caso di mancato
rispetto del patto di stabilita' interno nell'esercizio precedente e' fatto
divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo,
con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di
collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con
riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi' divieto
agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si
configurino come elusivi della presente disposizione. 5. Ai fini del concorso
delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza
pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilita' interno assicurano la
riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al
complesso delle spese correnti, con particolare riferimento alle dinamiche di
crescita della spesa per la contrattazione integrativa, tenuto anche conto
delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali. 6. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro novanta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, previo accordo tra Governo,
regioni e autonomie locali da concludersi in sede di conferenza unificata, sono
definiti parametri e criteri di virtuosita', con correlati obiettivi
differenziati di risparmio, tenuto conto delle dimensioni demografiche degli
enti, delle percentuali di incidenza delle spese di personale attualmente
esistenti rispetto alla spesa corrente e dell'andamento di tale tipologia di
spesa nel quinquennio precedente. In tale sede sono altresi' definiti: a)
criteri e modalita' per estendere la norma anche agli enti non sottoposti al
patto di stabilita' interno; b) criteri e parametri - con riferimento agli
articoli 90 e 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e considerando in via
prioritaria il rapporto tra la popolazione dell'ente ed il numero dei
dipendenti in servizio - volti alla riduzione dell'affidamento di incarichi a
soggetti esterni all'ente, con particolare riferimento agli incarichi
dirigenziali e alla fissazione di tetti retributivi non superabili in relazione
ai singoli incarichi e di tetti di spesa complessivi per gli enti; c) criteri e
parametri - considerando quale base di riferimento il rapporto tra numero dei
dirigenti e dipendenti in servizio negli enti - volti alla riduzione
dell'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico. 7. Fino
all'emanazione del decreto di cui al comma 2 e' fatto divieto agli enti nei
quali l'incidenza delle spese di personale e' pari o superiore al 50% delle
spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con
qualsivoglia tipologia contrattuale. 8. Il personale delle aziende speciali
create dalle camere di commercio non puo' transitare, in caso di cessazione
dell'attivita' delle aziende medesime, alle camere di commercio di riferimento,
se non previa procedura selettiva di natura concorsuale e, in ogni caso, a
valere sui contingenti di assunzioni effettuabili in base alla vigente
normativa. Sono disapplicate le eventuali disposizioni statutarie o
regolamentari in contrasto con il presente articolo. Capo III Patto di
stabilita' interno Art. 77. Patto di stabilita' interno 1. Ai fini della tutela
dell'unita' economica della Repubblica, le regioni, le province
autonome di Trento e di Bolzano, le province e i
comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009/2011 nelle misure
seguenti in termini di fabbisogno e indebitamento netto: a) il settore
regionale per 1.500, 2.300 e 4.060 milioni, rispettivamente, per gli anni 2009,
2010 e 2011; b) il settore locale per 1.650, 2.900 e 5.140 milioni,
rispettivamente, per gli anni 2009, 2010 e 2011. 2. Nel caso in cui non fossero
approvate entro il 31 luglio 2008 le disposizioni legislative per la disciplina
del nuovo patto di stabilita' interno, volta a conseguire gli effetti
finanziari di cui al comma 1, gli stanziamenti relativi agli interventi
individuati nell'elenco 2 annesso alla presente legge sono accantonati e
possono essere utilizzati solo dopo l'approvazione delle predette disposizioni
legislative. Art. 78. Disposizioni urgenti per Roma capitale 1. Al fine di
assicurare il raggiungimento degli obiettivi strutturali di risanamento della
finanza pubblica e nel rispetto dei principi indicati dall'articolo 119 della
Costituzione, nelle more dell'approvazione della legge di disciplina
dell'ordinamento, anche contabile, di Roma Capitale ai sensi dell'articolo 114,
terzo comma, della Costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, il Sindaco del comune di Roma, senza oneri aggiuntivi a carico dello
Stato e' nominato Commissario straordinario del Governo per la ricognizione
della situazione economico-finanziaria del comune e delle societa' da esso
partecipate, con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati, e per
la predisposizione ed attuazione di un piano di rientro dall'indebitamento
pregresso. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri: a) sono
individuati gli istituti e gli strumenti disciplinati dal Titolo VIII del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di cui puo' avvalersi il
Commissario straordinario, parificato a tal fine all'organo straordinario di liquidazione,
fermo restando quanto previsto al comma 6; b) su proposta del Commissario
straordinario, sono nominati tre subcommissari, ai quali possono essere
conferite specifiche deleghe dal Commissario, uno dei quali scelto tra i
magistrati ordinari, amministrativi e contabili, uno tra i dirigenti della
Ragioneria generale dello Stato e uno tra gli appartenenti alla carriera
prefettizia o dirigenziale del Ministero dell'interno, collocati in posizione
di fuori ruolo o di comando per l'intera durata dell'incarico. Per
l'espletamento degli anzidetti incarichi gli organi commissariali non hanno
diritto ad alcun compenso o indennita', oltre alla retribuzione, anche
accessoria, in godimento all'atto della nomina, e si avvalgono delle strutture
comunali. I relativi posti di organico sono indisponibili per la durata
dell'incarico. 3. La gestione commissariale del comune assume, con bilancio
separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le entrate di
competenza e tutte le obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008. Le
disposizioni dei commi precedenti non incidono sulle competenze ordinarie degli
organi comunali relativamente alla gestione del periodo successivo alla data
del 28 aprile 2008. 4. Il piano di rientro, con la situazione economico-finanziaria
del comune e delle societa' da esso partecipate di cui al comma 1, gestito con
separato bilancio, entro il 30 settembre 2008, ovvero entro altro termine
indicato nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui ai commi
1 e 2, e' presentato dal Commissario straordinario al Governo, che l'approva
entro i successivi trenta giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, individuando le coperture finanziarie necessarie per la relativa
attuazione nei limiti delle risorse allo scopo destinate a legislazione
vigente. E' autorizzata l'apertura di una apposita contabilita' speciale. Al
fine di consentire il perseguimento delle finalita' indicate al comma 1, il
piano assorbe, anche in deroga a disposizioni di legge, tutte le somme
derivanti da obbligazioni contratte, a qualsiasi titolo, alla data di entrata
in vigore del presente decreto, anche non scadute, e contiene misure idonee a
garantire il sollecito rientro dall'indebitamento pregresso. Il Commissario
straordinario potra' recedere, entro lo stesso termine di presentazione del
piano, dalle obbligazioni contratte dal Comune anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente decreto. 5. Per l'intera durata del regime
commissariale di cui al presente articolo non puo' procedersi alla
deliberazione di dissesto di cui all'articolo 246, comma 1, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 6. I decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui ai commi 1 e 2 prevedono in ogni caso l'applicazione, per
tutte le obbligazioni contratte anteriormente alla data di emanazione del
medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei commi 2, 3 e 4
dell'articolo 248 e del comma 12 dell'articolo 255 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267. Tutte le entrate del comune di competenza dell'anno 2008 e
dei successivi anni sono attribuite alla gestione corrente, di competenza degli
organi istituzionali dell'Ente. 7. Ai fini dei commi precedenti, per il comune
di Roma sono prorogati di sei mesi i termini previsti per l'approvazione del
rendiconto relativo all'esercizio 2007, per l'adozione della delibera di cui
all'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e per
l'assestamento del bilancio relativo all'esercizio 2008. 8. Nelle more dell'approvazione
del piano di rientro di cui al presente articolo, la Cassa Depositi e Prestiti
S.p.A. concede al comune di Roma una anticipazione di 500 milioni di euro a
valere sui primi futuri trasferimenti statali ad esclusione di quelli
compensativi per i mancati introiti di natura tributaria. Capo IV Spesa
sanitaria e per invalidita' Art. 79. Programmazione delle risorse per la spesa
sanitaria 1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011: a)
il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente
lo Stato e' confermato in 102.683 milioni di euro per l'anno 2009, ai sensi
delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera a) della legge 27
dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 3, comma 139 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, ed e' determinato in 103.945 milioni di euro per l'anno 2010 e in
106.265 milioni di euro per l'anno 2011, comprensivi dell'importo di 50 milioni
di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento
a carico dello Stato per l'ospedale Bambino Gesu'. Restano fermi gli
adempimenti regionali previsti dalla legislazione vigente, nonche' quelli
derivanti dagli accordi e dalle intese intervenute fra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano; b) per
gli anni 2010 e 2011 l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello
Stato derivante da quanto disposto dalla lettera a), rispetto al livello di
finanziamento previsto per l'anno 2009, e' subordinato alla stipula di una
specifica intesa fra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5
giugno 2003, n. 131, da sottoscriversi entro il 31 luglio 2008, che, ad
integrazione e modifica dell'accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001,
dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005 e dell'intesa Stato-regioni
relativa al Patto per la salute del 5 ottobre 2006, contempli norme di
efficientamento del sistema e conseguente contenimento della dinamica dei
costi, al fine di non determinare tensioni nei bilanci regionali extrasanitari
e di non dover ricorrere necessariamente all'attivazione della leva fiscale
regionale. 2. Al fine di procedere al rinnovo degli accordi collettivi
nazionali con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale
per il biennio economico 2006-2007, il livello del finanziamento cui concorre
ordinariamente lo Stato, di cui al comma 1, lettera a), e' incrementato di 184
milioni di euro per l'anno 2009 e di 69 milioni di euro a decorrere dall'anno
2010, anche per l'attuazione del Progetto Tessera Sanitaria e, in particolare,
per il collegamento telematico in rete dei medici e la ricetta elettronica, di
cui al comma 5-bis dell'articolo 50, della legge 24 novembre 2003, n. 326. 3.
All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, il secondo periodo e'
soppresso. Art. 80. Piano straordinario di verifica delle invalidita' civili 1.
L'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) attua, dal 1° gennaio 2009 al
31 dicembre 2009, un piano straordinario di 200.000 accertamenti di verifica
nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidita' civile. 2. Nel
caso di accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica
l'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre
1994, n. 698. 3. Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso,
finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di
invalidita' civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per
continuare a fruire dei benefici stessi, l'I.N.P.S. dispone la sospensione dei
relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la
convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se
l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione
ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata
gia' disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a
visita, l'I.N.P.S. provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla
data della sospensione medesima. Ove, invece, siano ritenute valide le
giustificazioni addotte, verra' comunicata la nuova data di visita medica alla
quale l'interessato non potra' sottrarsi, pena la revoca del beneficio
economico dalla data di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari
richieste dagli interessati o disposte dall'amministrazione. Sono esclusi dalle
disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma i soggetti
ultrasettantenni, i minori nati affetti da patologie e per i quali e' stata
determinata una invalidita' pari al 100 per cento ed i soggetti affetti da patologie
irreversibili per i quali, in luogo della automatica sospensione dei pagamenti,
si procede obbligatoriamente alla visita domiciliare volta ad accertare la
persistenza dei requisiti di invalidita' necessari per il godimento dei
benefici economici. 4. Qualora l'invalido non si sottoponga agli ulteriori
accertamenti specialistici, eventualmente richiesti nel corso della procedura
di verifica, la sospensione dei pagamenti e la revoca del beneficio economico
verranno disposte con le medesime modalita' di cui al comma 2. 5. Ai titolari
di patente di guida speciale chiamati a visita per il rinnovo della patente
stessa, gli uffici della motorizzazione civile sono autorizzati a rilasciare un
permesso di guida provvisorio, valido sino all'esito finale delle procedure di
rinnovo. 6. Nei procedimenti giurisdizionali relativi ai verbali di visita
emessi dalle commissioni mediche di verifica, finalizzati all'accertamento
degli stati di invalidita' civile, cecita' civile e sordomutismo, nonche' ai
provvedimenti di revoca emessi dall'I.N.P.S. nella materia di cui al presente
articolo la legittimazione passiva spetta all'I.N.P.S. medesimo. 7. Con decreto
del ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti termini e modalita'
di attuazione del piano straordinario di cui al presente articolo, avuto
riguardo, in particolare, alla definizione di criteri selettivi in ragione
dell'incidenza territoriale dei beneficiari di prestazioni rispetto alla
popolazione residente nonche' alle sinergie con le diverse banche dati presenti
nell'ambito della amministrazioni pubbliche, tra le quali quelle con
l'amministrazione finanziaria e la motorizzazione civile. Titolo IV
PEREQUAZIONE TRIBUTARIA Capo I Misure fiscali Art. 81. Settori petrolifero e
del gas 1. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2008 dalle
concessioni di coltivazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25
novembre 1996, n. 625, al verificarsi delle condizioni previste nel comma 2, il
titolare unico o contitolare di ciascuna concessione e' tenuto a corrispondere
esclusivamente allo Stato il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione
ulteriore rispetto a quella gia' prevista dall'articolo 19 del decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 625, determinata secondo quanto previsto dal
comma 4. 2. Il valore dell'ulteriore aliquota di prodotto e' dovuto al
verificarsi delle seguenti condizioni: a) per l'olio, nel caso in cui la
quotazione media annua del Brent dell'anno di riferimento espressa in euro sia
superiore almeno del 10 per cento a 55 euro per barile. La quotazione media
annua del Brent sara' determinata per ciascun anno come media delle quotazioni
di fine mese pubblicate dal Platts in dollari al barile per il greggio Brent
Dated e convertita in euro al barile sulla base del cambio medio annuo
euro/dollaro rilevato dalla Banca d'Italia. b) per il gas, nel caso in cui la
media annua dell'indice QE, di cui all'articolo 19, comma 5-bis, lettera b),
del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, dell'anno di riferimento sia
superiore almeno del 10 per cento a 0,5643 centesimi di euro/MJ. 3. Per gli
anni successivi al 2008, le suddette quotazioni di riferimento per l'olio e il
gas sono rideterminate tenendo conto delle variazioni annuali dei prezzi della
produzione di prodotti industriali e del costo del lavoro per unita' di
prodotto nell'industria con decreto del Ministero dello sviluppo economico di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. 4. Verificandosi le
condizioni di cui al comma 3, il valore dell'ulteriore aliquota di prodotto per
l'olio e per il gas da corrispondere allo Stato si determina: a) per le quantita'
di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma e per le quantita' di
idrocarburi gassosi estratti in mare: 1) con l'aliquota del 2,1 per cento nel
caso di incremento degli indici di cui alle lettere a) e b) del comma 2 in
misura pari al 10 per cento; 2) con l'aliquota dello 0,3 per cento per ogni
punto percentuale di incremento degli stessi indici ulteriore rispetto al 10
per cento; b) per le quantita' di idrocarburi liquidi estratti in mare: 1) con
l'aliquota dell'1,2 per cento nel caso di incremento dell'indice di cui alla
lettera a) del comma 2 in misura pari al 10 per cento; 2) con l'aliquota dello
0,15 per cento per ogni punto percentuale di incremento dello stesso indice
ulteriore rispetto al 10 per cento. 5. Le quantita' esenti dal pagamento
dell'aliquota di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996,
n. 625, sono esenti anche dal pagamento dell'ulteriore aliquota di cui al comma
1. 6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione del prelievo
dell'ulteriore aliquota di cui al comma 1, inclusa la disciplina sanzionatoria,
si applica quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre
1996, n. 625, purche' compatibile con la natura esclusivamente erariale di tale
prelievo. 7. All'ulteriore aliquota di prodotto della coltivazione dovuta ai
sensi dei commi da 1 a 6 non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 8
a 15. 8. A decorrere dall'anno 2008, per le concessioni di coltivazioni di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il titolare
unico o contitolare versa nel mese di novembre di ciascun anno a titolo
d'acconto del valore delle aliquote di prodotto dovuto per l'anno in corso un
importo pari al 100 per cento di quanto versato per l'anno precedente. 9. Il
versamento e' effettuato allo Stato, alle Regioni a statuto ordinario ed ai
Comuni interessati secondo le rispettive quote di competenza e con le stesse
modalita' previste per i versamenti di cui al predetto articolo 19, comma 8,
del decreto legislativo n. 625 del 1996. Limitatamente all'acconto relativo al
periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,
le somme dovute allo Stato affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per
la successiva riassegnazione al fondo speciale istituito con il comma 29. Se
per l'anno precedente e' stata omessa la presentazione del prospetto di cui al
predetto articolo 19, comma 11, del decreto legislativo n. 625 del 1996,
l'acconto e' commisurato al 100 per cento del valore delle aliquote di prodotto
che avrebbe dovuto essere dichiarato con tale prospetto. 10. I versamenti in
acconto relativi al valore delle aliquote di prodotto della coltivazione dei
giacimenti di gas dovute allo Stato da cedere presso il mercato regolamentato
ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono determinati
valorizzando la produzione secondo il criterio di cui al predetto articolo 19,
comma 5-bis, lettera b). 11. In caso di omesso o insufficiente versamento
dell'acconto, si applica la disciplina sanzionatoria di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, oltre agli interessi di cui
all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602. Si applicano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 12. Le disposizioni del comma 11
non si applicano nel caso in cui: a) il versamento dovuto nei confronti di
ciascun ente impositore separatamente considerato e' inferiore a 100.000 euro;
b) quando l'acconto versato nei confronti di ciascun ente impositore
separatamente considerato e' inferiore a quello dovuto, ma non inferiore al 75
per cento del valore dell'aliquota di prodotto dovuto per l'anno in corso. Ai
fini del periodo precedente e' effettuata secondo il criterio di cui al comma 3
la valorizzazione delle aliquote di prodotto della coltivazione dei giacimenti
di gas dovute allo Stato da cedere presso il mercato regolamentato ai sensi
dell'articolo 11 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. 13. Il credito risultante
dall'eccedenza dell'acconto versato rispetto a quanto dovuto nei confronti di
ciascun ente impositore e' rimborsata entro 90 giorni dalla presentazione del
prospetto di cui al predetto articolo 19, comma 8, del decreto legislativo n.
625 del 1996. Nel caso in cui il rimborso avvenga oltre tale termine maturano
gli stessi interessi di cui al comma 11. 14. La stessa eccedenza di cui al
comma 13 puo' essere utilizzata in compensazione di quanto dovuto in acconto o
a saldo nei confronti di altri enti impositori compensando prioritariamente: a)
le eccedenze nei confronti dei comuni con quanto dovuto alle rispettive regioni
di appartenenza; b) le eccedenze nei confronti delle regioni con quanto dovuto
allo Stato anche a titolo di imposta sul reddito delle societa'. 15. Il credito
di cui al comma 13 puo' essere ceduto ad altro titolare o contitolare di
concessione di coltivazione per essere compensato secondo quanto previsto dal
comma 14. 16. In dipendenza dell'andamento dell'economia e dell'impatto sociale
dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, l'aliquota
dell'imposta sul reddito delle societa' di cui all'articolo 75 del Testo Unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' applicata con una addizionale di 5,5
punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta
precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro e che operano nei
settori di seguito indicati: a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e
gassosi; b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine,
petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio
liquefatto e gas naturale; c) produzione o commercializzazione di energia
elettrica. 17. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la
disposizione di cui al comma 16 si applica a decorrere dal periodo di imposta
in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 18. E' fatto
divieto agli operatori economici dei settori richiamati al comma 16 di traslare
l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo. L'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas vigila sulla puntuale osservanza della
disposizione di cui al precedente periodo. 19. Al testo unico delle imposte sui
redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre
1986, n. 917, dopo l'articolo 92 e' aggiunto il seguente: "Art. 92-bis
(Valutazione delle rimanenze di alcune categorie di imprese). - 1. La
valutazione delle rimanenze finali dei beni indicati all'articolo 85, comma 1,
lettere a) e b) e' effettuata secondo il metodo della media ponderata o del
"primo entrato primo uscito", anche se non adottati in bilancio,
dalle imprese il cui volume di ricavi supera le soglie previste per
l'applicazione degli studi di settore, esercenti le attivita' di: a) ricerca e
coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi; b) raffinazione petrolio,
produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli
lubrificanti e residuati, di gas di petrolio liquefatto e di gas naturale. 2.
La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti che redigono il
bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento
(CE) n. 1602/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002,
ed anche a quelli che abbiano esercitato, relativamente alla valutazione dei
beni fungibili, l'opzione di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 38. 3. Per quanto non diversamente disposto
dal presente articolo si applicano le disposizioni dei commi 1, 5 e 7,
dell'articolo 92.". 20. Le disposizioni di cui al comma 19 hanno effetto a
decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto. 21. Il maggior valore delle rimanenze finali che si determina
per effetto della prima applicazione dell'articolo 92-bis, del testo unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica
del 22 dicembre 1986, n. 917, anche per le imprese che si sono avvalse
dell'opzione di cui all'articolo 13, commi 2 e 4, del decreto legislativo 28
febbraio 2005, n. 38, non concorre alla formazione del reddito in quanto
escluso ed e' soggetto ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive con l'aliquota del 16 per cento. 22.
L'imposta sostitutiva dovuta e' versata in un'unica soluzione contestualmente
al saldo dell'imposta personale dovuta per l'esercizio di prima applicazione
dell'articolo 92-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986. Alternativamente, su
opzione del contribuente puo' essere versata in tre rate di eguale importo
contestualmente al saldo delle imposte sul reddito relative all'esercizio di
prima applicazione dell'articolo 92-bis del Testo Unico delle imposte sui
redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986
e dei due esercizi successivi. Sulla seconda e terza rata maturano interessi al
tasso annuo semplice del 3 per cento. 23. Il maggior valore assoggettato ad
imposta sostitutiva si considera fiscalmente riconosciuto dall'esercizio
successivo a quello di prima applicazione dell'articolo 92-bis del testo unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica
n. 917, del 1986; tuttavia fino al terzo esercizio successivo: a) le
svalutazioni determinate in base all'articolo 92, comma 5, del testo unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica
n. 917, del 1986, fino a concorrenza del maggior valore assoggettato ad imposta
sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte
personali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, ma determinano
la riliquidazione della stessa imposta sostitutiva. In tal caso l'importo
corrispondente al 16 per cento di tali svalutazioni e' computato in diminuzione
delle rate di eguale importo ancora da versare; l'eccedenza e' compensabile a
valere sui versamenti a saldo ed in acconto dell'imposta personale sul reddito;
b) nel caso di conferimento dell'azienda comprensiva di tutte o parte delle
rimanenze di cui all'articolo 92-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, il
diritto alla riliquidazione e l'obbligo di versamento dell'imposta sostitutiva
si trasferiscono sul conferitario, solo nel caso in cui quest'ultimo non
eserciti prima del conferimento le attivita' di cui al predetto articolo 92-bis
e adotti lo stesso metodo di valutazione del conferente. In caso contrario, si
rende definitiva l'imposta sostitutiva in misura corrispondente al maggior
valore delle rimanenze conferite cosi' come risultante dall'ultima
riliquidazione effettuata dal conferente; fino a concorrenza di tale maggiore
valore le svalutazioni determinate dal conferitario in base all'articolo 92,
comma 5, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, concorrono alla formazione del
reddito per il 50 per cento del loro ammontare fino all'esercizio in corso al
31 dicembre 2011. 24. Fino al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre
2011, nel caso di cessione dell'azienda comprensiva di tutte o parte delle
rimanenze di cui all'articolo 92-bis, del Testo Unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,
l'imposta sostitutiva in misura corrispondente al maggior valore delle
rimanenze cedute cosi' come risultante dall'ultima riliquidazione effettuata
dal cedente si ridetermina con l'aliquota del 27,5 per cento. 25.
L'applicazione dell'articolo 92-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, come
introdotto dal comma 19, costituisce deroga ai sensi dell'articolo 2423-bis del
codice civile. 26. Il titolare unico ovvero il contitolare di concessione di
coltivazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996,
n. 625, conferisce allo Stato una quota, espressa in barili, pari all'uno per
cento delle produzioni annue ottenute a decorrere dal 1° luglio 2008 dalle
concessioni di coltivazione. Il conferimento e' effettuato annualmente nelle
forme del versamento all'Erario, a decorrere dal 2009, entro il 31 luglio, di una
somma pari al valore del prodotto da conferire calcolato utilizzando la
quotazione media annua del Brent per barile rilevata nel periodo dal 1° luglio
dell'anno precedente al 30 giugno dell'anno in corso. 27. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, sono stabilite le modalita' di applicazione delle
disposizioni di cui al comma 26. 28. Per la disciplina sanzionatoria si applica
quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.
625. 29. E' istituito un Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle
esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche
energetiche dei cittadini meno abbienti. 30. Il Fondo e' alimentato: a) dalle
somme riscosse in eccesso dagli agenti della riscossione ai sensi dell'articolo
27 del presente decreto; b) dalle somme dovute allo Stato a titolo di acconto
delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi ai sensi del comma
9 secondo periodo, del presente decreto; c) dalle somme versate dalle
cooperative a mutualita' prevalente di cui all'articolo 2, commi 25 e 26; d)
con trasferimenti dal bilancio dello Stato; e) con versamenti effettuati a
titolo spontaneo e solidale da parte di societa' ed enti operanti in specie nel
comparto energetico. 31. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
sono stabilite le modalita' di utilizzo del Fondo per la erogazione di aiuti
eccezionali in presenza di effettive situazioni di bisogno. 32. In
considerazione delle straordinarie tensioni cui sono sottoposti i prezzi dei
generi alimentari e il costo delle bollette energetiche, al fine di soccorrere
le fasce deboli di popolazione in stato di particolare bisogno e su domanda di
queste, e' concessa ai cittadini residenti che versano in condizione di maggior
disagio economico, individuati ai sensi del successivo comma, una carta
acquisti finalizzata all'acquisto di tali beni e servizi, con onere a carico
dello Stato. 33. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, disciplina, nei limiti
delle risorse disponibili a legislazione vigente: a) i criteri e le modalita'
di individuazione dei titolari del beneficio di cui al comma 32, tenendo conto
dell'eta' dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di altre forme di
sussidi e trasferimenti gia' ricevuti dallo Stato, della situazione economica
del nucleo familiare; b) l'ammontare del beneficio unitario; c) le modalita' e
i limiti per la fruizione del beneficio. 34. Ai fini dell'attuazione dei commi
32 e 33, che in ogni caso deve essere conseguita entro il 30 settembre 2008, il
Ministero dell'economia e delle finanze puo' avvalersi di altre
amministrazioni, enti pubblici o di Sogei S.p.a. 35. Il Ministero dell'economia
e delle finanze, ovvero uno dei soggetti di cui questo si avvale ai sensi del
comma 34, individua: a) i titolari del beneficio di cui al comma 32, in
conformita' alla disciplina di cui al comma 33; b) il gestore del servizio
integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti
amministrativi, tenendo conto della disponibilita' di una rete distributiva
diffusa in maniera capillare sul territorio della Repubblica, che possa fornire
funzioni di sportello relative all'attivazione della carta e alla gestione dei
rapporti amministrativi, al fine di minimizzare gli oneri, anche di spostamento,
dei titolari del beneficio, e tenendo conto altresi' di precedenti esperienze
in iniziative di erogazione di contributi pubblici. 36. Le pubbliche
amministrazioni e gli enti pubblici che detengono informazioni funzionali
all'individuazione dei titolari del beneficio di cui al comma 32 o
all'accertamento delle dichiarazioni da questi effettuate per l'ottenimento
dello stesso, forniscono, in conformita' alle leggi che disciplinano i
rispettivi ordinamenti, dati, notizie, documenti e ogni ulteriore collaborazione
richiesta dal Ministero dell'economia e delle finanze o dalle amministrazioni o
enti di cui questo si avvale, secondo gli indirizzi da questo impartiti. 37. Il
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, con apposite convenzioni, promuove il
concorso del settore privato al supporto economico in favore dei titolari delle
carte acquisti. 38. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 32 a 37
si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui ai commi da 29 a 31. Art. 82.
Banche, assicurazioni, fondi di investimento immobiliari "familiari"
e cooperative 1. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
dopo il comma 5 e' inserito il seguente: "5-bis. Gli interessi passivi
sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili
dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 96 per cento del
loro ammontare. Nell'ambito del consolidato nazionale di cui agli articoli da
117 a 129, l'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo a
soggetti partecipanti al consolidato a favore di altri soggetti partecipanti
sono integralmente deducibili sino a concorrenza dell'ammontare complessivo
degli interessi passivi maturati in capo ai soggetti partecipanti a favore di
soggetti estranei al consolidato. La societa' o ente controllante opera la
deduzione integrale degli interessi passivi di cui al periodo precedente in
sede di dichiarazione di cui all'articolo 122, apportando la relativa
variazione in diminuzione della somma algebrica dei redditi complessivi netti
dei soggetti partecipanti.". 2. In deroga all'articolo 3 della legge 27
luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 5-bis dell'articolo 96 del
Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica n. 917, del 1986, come introdotto dal comma 1, si applicano a
decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Limitatamente al medesimo periodo d'imposta gli interessi
passivi di cui al citato comma 5-bis sono deducibili nei limiti del 97 per
cento del loro ammontare. 3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo
periodo e' aggiunto il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla
formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro
ammontare."; b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo e' aggiunto
il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore
della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare."; c)
all'articolo 7, comma 2, e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli
interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella
misura del 96 per cento del loro ammontare.". 4. In deroga all'articolo 3
della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 3 si applicano
a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Limitatamente al medesimo periodo d'imposta gli interessi
passivi di cui al comma precedente sono deducibili nei limiti del 97 per cento
del loro ammontare. 5. Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini
dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive per il medesimo periodo di imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto, in sede di versamento della seconda o
unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si
sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi precedenti. 6.
All'articolo 111, comma 3, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modifiche: a) le parole "pari al 60 per cento"
sono sostituite dalle seguenti "pari al 30 per cento"; b) le parole
"nei nove esercizi successivi" sono sostituite dalle seguenti
"nei diciotto esercizi successivi"; c) le parole "il 50 per
cento della medesima riserva sinistri" sono sostituite dalle seguenti
"il 75 per cento della medesima riserva sinistri". 7. Le residue
quote dell'ammontare complessivo delle variazioni della riserva sinistri di cui
all'articolo 111, comma 3, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, che eccede il 60
per cento dell'importo iscritto in bilancio, formate negli esercizi precedenti
a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e non
ancora dedotte, sono deducibili per quote costanti fino al raggiungimento del
diciottesimo esercizio successivo a quello di loro formazione. 8. In deroga
all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai
commi 6 e 7 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data
di entrata in vigore del presente decreto; nella determinazione degli acconti
dovuti per il medesimo periodo di imposta, in sede di versamento della seconda
o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si
sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 6 e 7. 9. La
percentuale della somma da versare, nei termini e con le modalita' previsti
dall'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642, e' elevata al 75 per cento per l'anno 2008, all'85 per cento per
il 2009 e al 95 per cento per gli anni successivi. 10. La percentuale della
somma da versare nei termini e con le modalita' previsti dall'articolo 9 comma
1-bis della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e' elevata al 14 per cento per
l'anno 2008, al 30 per cento per il 2009 e al 40 per cento per gli anni
successivi. 11. All'articolo 106, comma 3, del Testo Unico delle imposte
dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole: "0,40 per
cento", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "0,30 per
cento"; b) le parole "nei nove esercizi successivi" sono
sostituite dalle seguenti "nei diciotto esercizi successivi". 12. Le
residue quote dell'ammontare complessivo delle svalutazioni eccedenti la misura
deducibile in ciascun esercizio ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del
testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, formate negli esercizi precedenti a quello in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora dedotte, sono
deducibili per quote costanti fino al raggiungimento del diciottesimo esercizio
successivo a quello in cui esse si sono formate. 13. In deroga all'articolo 3
della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto; nella determinazione degli acconti dovuti per il
medesimo periodo di imposta, in sede di versamento della seconda o unica rata,
si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe
determinata applicando le disposizioni dei commi 11 e 12. 14. Al testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) all'articolo 5, comma 2, dopo le parole: "ad eccezione
delle operazioni esenti di cui all'articolo 10, numeri 8), 8-bis), 8-ter) e
27-quinquies), dello stesso decreto" sono aggiunte le seguenti:
"nonche' delle locazioni di immobili esenti ai sensi dell'articolo 6 della
legge 13 maggio 1999, n. 133 e dell'articolo 10, secondo comma, del medesimo
decreto n. 633 del 1972"; b) all'articolo 40, comma 1 dopo le parole
"27-quinquies) dello stesso decreto" sono inserite le seguenti: "nonche'
delle locazioni di immobili esenti ai sensi dell'articolo 6 della legge 13
maggio 1999, n. 133, e dell'articolo 10, secondo comma, del medesimo decreto n.
633 del 1972". 15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono stabiliti le modalita' e i termini degli adempimenti e del
versamento dell'imposta commisurata ai canoni di locazione maturati a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i contratti di
locazione in corso alla medesima data e per quelli stipulati successivamente.
16. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 262, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009. Conseguentemente
nel comma 264, dell'articolo 1, lettera a), della legge n. 244 del 2007, sono
soppresse le parole ", e al comma 262". 17. A partire dal periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge,
ai fondi d'investimento immobiliare chiusi di cui all'articolo 37 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che presentano i requisiti indicati nelle
lettere a) e b) del comma 2, si applica un'imposta patrimoniale sull'ammontare
del valore netto dei fondi. La societa' di gestione preleva un ammontare pari
all'1 per cento a titolo di imposta patrimoniale. Il valore netto del fondo
deve essere calcolato come media annua dei valori risultanti dai prospetti
redatti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 3) del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Nel caso di fondi comuni avviati o cessati
in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il
patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero in luogo del patrimonio alla
fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. Ai
fini dell'applicazione della presente disposizione non concorre a formare il
valore del patrimonio netto l'ammontare dell'imposta patrimoniale dovuta per il
periodo d'imposta e accantonata nel passivo. L'imposta e' corrisposta entro il
16 febbraio dell'anno successivo. Per l'accertamento, la riscossione e le
sanzioni dell'imposta non dichiarata o non versata si applicano le disposizioni
stabilite in materia di imposte sui redditi. 18. L'imposta di cui al comma 17
e' dovuta qualora il fondo sia costituito con apporto di immobili, diritti
reali immobiliari o partecipazioni in societa' immobiliari per la maggior parte
del suo patrimonio e qualora: a) le quote del fondo siano detenute, da meno di
10 partecipanti salvo che almeno il 50 per cento di tali quote siano detenute
da uno o piu' dei soggetti di cui al comma 2 ultimo periodo dell'articolo 7 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410, dai soggetti indicati nell'articolo 6 del
decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, da imprenditori individuali,
societa' ed enti se le partecipazioni sono relative all'impresa commerciale
nonche' da enti pubblici ed enti di previdenza obbligatoria; b) e, in ogni
caso, se il fondo e' istituito ai sensi degli articoli 15 e 16 del regolamento
del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica 24 maggio
1999, n. 228, e piu' dei due terzi delle quote siano detenute complessivamente,
nel corso del periodo d'imposta, al di fuori dell'esercizio d'impresa, da
persone fisiche legate fra loro da rapporti di parentela o affinita' ai sensi
dell'articolo 5, comma 5, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche'
da societa' ed enti di cui le persone fisiche medesime detengano il controllo
ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero il diritto di
partecipazione agli utili superiore al 50 per cento e da trust di cui siano
disponenti o beneficiari. 19. La Societa' di gestione del risparmio verifica la
condizione di cui alla lettera a) del comma 18 al momento dell'istituzione del
fondo comune. La condizione di cui alla lettera b) del comma 18 e' verificata
costantemente dalla societa' di gestione del risparmio, considerando la media
annua del valore delle quote detenute dai partecipanti. A tal fine in caso di
cessione delle quote gli acquirenti sono tenuti a rendere apposita
comunicazione scritta alla societa' di gestione del risparmio, entro 30 giorni
dalla data dell'acquisto, contenente tutte le informazioni necessarie e
aggiornate ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 18, lettera
b). 20. La sussistenza delle condizioni indicate nel comma 18 determina
l'applicazione dell'imposta patrimoniale di cui al comma 17 a partire dal
periodo d'imposta nel quale esse si verificano. 21. Nell'articolo 7, comma 1,
del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, le parole: "una ritenuta del 12,50
per cento", sono sostituite dalle seguenti: "una ritenuta del 20 per
cento". 22. All'articolo 73 del Testo Unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
dopo il comma 5-ter, e' inserito il seguente: "5-quater. Salvo prova
contraria, si considerano residenti nel territorio dello Stato le societa' o
enti che detengano piu' del 50 per cento delle quote dei fondi di investimento
immobiliare chiusi di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e siano controllati direttamente o indirettamente, per il tramite
di societa' fiduciarie o per interposta persona, da soggetti residenti in
Italia. Il controllo e' individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi 1 e 2,
del codice civile, anche per partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle
societa'.". 23. Nel comma 2 dell'articolo 51 del Testo Unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1986, n. 917, la lettera g-bis) e' abrogata. 24. La disposizione di cui al
comma 23 si applica in relazione alle azioni assegnate ai dipendenti a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 25. Le
cooperative a mutualita' prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile
che presentano in bilancio un debito per finanziamento contratto con i soci
superiore a 50 milioni di euro, sempre che tale debito sia superiore al
patrimonio netto contabile, comprensivo dell'utile d'esercizio, cosi' come
risultanti alla data di approvazione del bilancio d'esercizio, destinano il 5
per cento dell'utile netto annuale al fondo di solidarieta' per i cittadini
meno abbienti di cui all'articolo 1, commi da 29 a 31 secondo le modalita' e i
termini stabiliti con decreto non regolamentare emanato dal Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro della giustizia. 26. La
disposizione di cui al comma 25 si applica in relazione agli utili evidenziati
nei bilanci relativi all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto e a quello successivo. 27. Il comma 3 dell'articolo 6 del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 giugno 2002, n. 112, e' sostituito dal seguente: "3. Sugli interessi
corrisposti dalle societa' cooperative e loro consorzi ai propri soci persone fisiche
residenti nel territorio dello Stato, relativamente ai prestiti erogati alle
condizioni stabilite dall'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applica una ritenuta a titolo di
imposta nella misura del 20 per cento.". 28. Al comma 460 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo la lettera b) e' inserita la
seguente lettera: "b-bis) per la quota del 55 per cento degli utili netti
annuali delle societa' cooperative di consumo e loro consorzi". 29. In
deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di
cui al comma 28 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto; nella determinazione degli
acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta, in sede di versamento della
seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella
che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del comma 28. Art. 83.
Efficienza dell'Amministrazione finanziaria 1. Al fine di garantire maggiore
efficacia ai controlli sul corretto adempimento degli obblighi di natura
fiscale e contributiva a carico dei soggetti non residenti e di quelli
residenti ai fini fiscali da meno di 5 anni, l'I.N.P.S. e l'Agenzia delle
entrate predispongono di comune accordo appositi piani di controllo anche sulla
base dello scambio reciproco dei dati e delle informazioni in loro possesso. 2.
L'I.N.P.S. e l'Agenzia delle entrate determinano le modalita' di attuazione
della disposizione di cui al comma 1 con apposita convenzione. 3. Nel triennio
2009-2011 l'Agenzia delle entrate realizza un piano di ottimizzazione
dell'impiego delle risorse finalizzato ad incrementare la capacita' operativa
destinata alle attivita' di prevenzione e repressione della evasione fiscale,
rispetto a quella media impiegata agli stessi fini nel biennio 2007-2008, in
misura pari ad almeno il 10 per cento. 4. All'articolo 1 del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, dopo il comma 2-bis, e' aggiunto il seguente: "2-ter. Il
Dipartimento delle finanze con cadenza semestrale fornisce ai comuni, anche per
il tramite dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'elenco delle
iscrizioni a ruolo delle somme derivanti da accertamenti ai quali i comuni
abbiano contribuito ai sensi dei commi precedenti.". 5. Ai fini di una
piu' efficace prevenzione e repressione dei fenomeni di frode in materia di IVA
nazionale e comunitaria l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane e la
Guardia di finanza incrementano la capacita' operativa destinata a tali
attivita' anche orientando appositamente loro funzioni o strutture al fine di
assicurare: a) l'analisi dei fenomeni e l'individuazione di specifici ambiti di
indagine; b) la definizione di apposite metodologie di contrasto; c) la
realizzazione di specifici piani di prevenzione e contrasto dei fenomeni
medesimi; d) il monitoraggio dell'efficacia delle azioni poste in essere. 6. Il
coordinamento operativo tra i soggetti istituzionali di cui al comma 5 e'
assicurato mediante un costante scambio informativo anche allo scopo di
consentire la tempestiva emissione degli atti di accertamento e l'adozione di
eventuali misure cautelari. 7. Gli esiti delle attivita' svolte formano oggetto
di apposite relazioni annuali al Ministro dell'economia e delle finanze. 8.
Nell'ambito della programmazione dell'attivita' di accertamento relativa agli
anni 2009, 2010 e 2011 e' pianificata l'esecuzione di un piano straordinario di
controlli finalizzati alla determinazione sintetica del reddito delle persone
fisiche a norma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, sulla base di elementi e circostanze di fatto certi
desunti dalle informazioni presenti nel sistema informativo dell'anagrafe
tributaria nonche' acquisiti in base agli ordinari poteri istruttori e in
particolare a quelli acquisiti ai sensi dell'articolo 32, primo comma, lettera
f), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. 9.
Nella selezione delle posizioni ai fini dei controlli di cui al comma 8 e' data
priorita' ai contribuenti che non hanno evidenziato nella dichiarazione dei
redditi alcun debito d'imposta e per i quali esistono elementi segnaletici di
capacita' contributiva. 10. Coerentemente con quanto previsto dall'articolo 33
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, la Guardia di finanza contribuisce al piano straordinario di cui al
comma 8 destinando una adeguata quota della propria capacita' operativa alle
attivita' di acquisizione degli elementi e circostanze di fatto certi necessari
per la determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche a norma
dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.
L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza definiscono annualmente,
d'intesa tra loro, le modalita' della loro cooperazione al piano. 11. Ai fini
della realizzazione del piano di cui al comma 8 ed in attuazione della
previsione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i comuni
segnalano all'Agenzia delle entrate eventuali situazioni rilevanti per la
determinazione sintetica del reddito di cui siano a conoscenza. 12. Al fine di
favorire lo scambio di esperienze professionali e amministrative tra le Agenzie
fiscali attraverso la mobilita' dei loro dirigenti generali di prima fascia,
nonche' di contribuire al perseguimento della maggiore efficienza e
funzionalita' di tali Agenzie, su richiesta nominativa del direttore di una
Agenzia fiscale, che indica altresi' l'alternativa fra almeno due incarichi da
conferire, il Ministro dell'economia e delle finanze assegna a tale Agenzia il
dirigente generale di prima fascia in servizio presso altra Agenzia fiscale,
sentito il direttore della Agenzia presso la quale e' in servizio il dirigente
generale richiesto. Qualora per il nuovo incarico sia prevista una retribuzione
complessivamente inferiore a quella percepita dal dirigente generale in
relazione all'incarico gia' ricoperto, per la differenza sono fatti salvi gli
effetti economici del contratto individuale di lavoro in essere presso l'Agenzia
fiscale di provenienza fino alla data di scadenza di tale contratto, in ogni
caso senza maggiori oneri rispetto alle risorse assegnate a legislazione
vigente alla Agenzia fiscale richiedente. In caso di rifiuto ad accettare gli
incarichi alternativamente indicati nella richiesta, il dirigente generale e'
in esubero ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. 13. All'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300: a) nel comma 1, lettera b), la parola "sei" e'
sostituita dalla seguente: "quattro"; b) nel comma 3, il secondo
periodo e' sostituito dal seguente: "Meta' dei componenti sono scelti tra
i dipendenti di pubbliche amministrazioni ovvero tra soggetti ad esse esterni
dotati di specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali
opera l'agenzia.". 14. In sede di prima applicazione della disposizione di
cui al comma 13 i comitati di gestione delle Agenzie fiscali in carica alla
data di entrata in vigore del presente decreto cessano automaticamente il
trentesimo giorno successivo. 15. Al fine di garantire la continuita' delle
funzioni di controllo e monitoraggio dei dati fiscali e finanziari, i diritti
dell'azionista della societa' di gestione del sistema informativo dell'amministrazione
finanziaria ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre 1991,
n. 413, sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi
dell'articolo 6, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 30
gennaio 2008, n. 43, che provvede agli atti conseguenti in base alla
legislazione vigente. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il
presente comma. Il consiglio di amministrazione, composto di cinque componenti,
e' conseguentemente rinnovato entro il 30 giugno 2008 senza applicazione
dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile. 16. Al fine di assicurare
maggiore effettivita' alla previsione di cui all'articolo 1 del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, i comuni, entro i sei mesi successivi alla richiesta di
iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, confermano
all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per l'ultimo domicilio
fiscale che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel
territorio nazionale. Per il triennio successivo alla predetta richiesta di
iscrizione la effettivita' della cessazione della residenza nel territorio
nazionale e' sottoposta a vigilanza da parte dei comuni e dell'Agenzia delle
entrate, la quale si avvale delle facolta' istruttorie di cui al Titolo IV del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 17. In fase
di prima attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 16, la specifica
vigilanza ivi prevista da parte dei comuni e dell'Agenzia delle entrate viene
esercitata anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto la
iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero a far corso dal 1°
gennaio 2006. L'attivita' dei comuni e' anche in questo caso incentivata con il
riconoscimento della quota pari al 30 per cento delle maggiori somme relative
ai tributi statali riscosse a titolo definitivo previsto dall'articolo 1, comma
1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. 18. Allo scopo di semplificare la gestione
dei rapporti con l'Amministrazione fiscale, ispirandoli a principi di reciproco
affidamento ed agevolando il contribuente mediante la compressione dei tempi di
definizione, nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo l'articolo 5
e' inserito il seguente: "Art. 5-bis (Adesione ai verbali di
constatazione). - 1. Il contribuente puo' prestare adesione anche ai verbali di
constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore
aggiunto redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4,
che consentano l'emissione di accertamenti parziali previsti dall'articolo
41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
dall'articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633. 2. L'adesione di cui al comma 1 puo' avere ad oggetto
esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione e deve intervenire
entro i 30 giorni successivi alla data della notifica del verbale medesimo
mediante comunicazione al competente Ufficio delle entrate ed al Reparto della
Guardia di finanza che ha redatto il verbale. Entro i 60 giorni successivi alla
comunicazione, l'Ufficio delle entrate notifica al contribuente l'atto di
definizione dell'accertamento parziale recante le indicazioni previste
dall'articolo. 7. 3. In presenza dell'adesione di cui al comma 1 la misura
delle sanzioni applicabili indicata nell'articolo 2, comma 5, e' ridotta alla
meta' e le somme dovute possono essere versate ratealmente ai sensi
dell'articolo 8 comma 2, senza prestazione delle garanzie ivi previste.".
19. In funzione dell'attuazione del federalismo fiscale, a far corso dal 1° gennaio
2009 gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, vengono elaborati anche su base regionale o comunale, ove cio'
sia compatibile con la metodologia prevista dal primo comma, secondo periodo,
dello stesso articolo 62-bis. 20. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze sono stabilite le modalita' di attuazione del comma 19,
prevedendo che la elaborazione su base regionale o comunale avvenga con criteri
di gradualita' entro il 31 dicembre 2013 e garantendo che alla stessa possano
partecipare anche i comuni, in attuazione della previsione di cui all'articolo
1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. 21. All'articolo 22 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. In caso di versamento di somme eccedenti almeno cinquanta euro
rispetto a quelle complessivamente richieste dall'agente della riscossione,
quest'ultimo ne offre la restituzione all'avente diritto notificandogli una
comunicazione delle modalita' di restituzione dell'eccedenza. Decorsi tre mesi
dalla notificazione senza che l'avente diritto abbia accettato la restituzione,
ovvero, per le eccedenze inferiori a cinquanta euro, decorsi tre mesi dalla
data del pagamento, l'agente della riscossione riversa le somme eccedenti
all'ente creditore ovvero, se tale ente non e' identificato ne' facilmente
identificabile, all'entrata del bilancio dello Stato, ad esclusione di una
quota pari al 15 per cento, che affluisce ad apposita contabilita' speciale. Il
riversamento e' effettuato il giorno 20 dei mesi di giugno e dicembre di
ciascun anno. 1-ter. La restituzione ovvero il riversamento sono effettuati al
netto dell'importo delle spese di notificazione, determinate ai sensi
dell'articolo 17, comma 7-ter, trattenute dall'agente della riscossione a
titolo di rimborso delle spese sostenute per la notificazione. 1-quater. Resta fermo
il diritto di chiedere, entro l'ordinario termine di prescrizione, la
restituzione delle somme eccedenti di cui al comma 1-bis all'ente creditore
ovvero allo Stato. In caso di richiesta allo Stato, le somme occorrenti per la
restituzione sono prelevate dalla contabilita' speciale prevista dal comma
1-bis e riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze.". 22. Le somme eccedenti di cui all'articolo 22, comma
1-bis, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, incassate anteriormente
al quinto anno precedente la data di entrata in vigore del presente decreto,
sono versate entro il 20 dicembre 2008 ed affluiscono all'entrata del bilancio
dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo speciale istituito con
l'articolo 1, comma 29. 23. All'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, sono soppresse le parole da "Se" a
"cancellazione dell'ipoteca"; b) nel comma 4, le parole da
"l'ultimo" a "mese" sono sostituite dalle seguenti:
"nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza
di dilazione"; c) il comma 4-bis e' abrogato. In ogni caso le sue
disposizioni continuano a trovare applicazione nei riguardi delle garanzie
prestate ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 602 del 1973 nel testo vigente anteriormente alla data di entrata
in vigore del presente decreto. 24. All'articolo 79, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola
"131", sono inserite le seguenti: ", moltiplicato per tre".
25. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato
strategico per lo sviluppo e la tutela all'estero degli interessi nazionali in
economia, con compiti di indirizzo, consulenza, nonche' di coordinamento
informativo, anche mediante scambi di dati, con le principali imprese nazionali,
soprattutto a partecipazione pubblica, che operano nei settori dell'energia,
dei trasporti, della difesa, delle telecomunicazioni, nonche' nei settori di
altri pubblici servizi. 26. Al Comitato competono, altresi', anche al fine di
farne oggetto di pareri al Governo, l'analisi di fenomeni economici complessi
propri della globalizzazione, quali l'influenza dei fondi sovrani e lo sviluppo
sostenibile nei Paesi in via di sviluppo, nonche' compiti di supporto alle
funzioni di coordinamento degli sforzi per lo sviluppo delle attivita'
all'estero di imprese italiane e delle iniziative di interesse nazionale
all'estero. 27. Il Comitato e' composto, in numero non superiore a dieci, da
alte professionalita' tecniche dotate di elevata specializzazione nei suoi settori
di intervento, nonche' da qualificati rappresentanti dei Ministeri degli affari
esteri, dell'economia e delle finanze, della difesa, dello sviluppo economico,
delle infrastrutture e dei trasporti. 28. Le funzioni di segreteria del
Comitato sono assicurate, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio,
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Comitato e la sua segreteria
sono costituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono
stabilite altresi' le disposizioni generali sul loro funzionamento. Il Comitato
riferisce ogni sei mesi sulla attivita' svolta e sui propri risultati. La
partecipazione al Comitato e' gratuita. Titolo V DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
Art. 84. Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, 14,
19, 22, 60, comma 7, 63, commi 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 12, 72, commi da 7 a
11, 81, 82 del presente decreto-legge, pari a 1.520,5 milioni di euro per
l'anno 2008, a 5.569,1 milioni di euro per l'anno 2009, a 4.203,2 milioni di
euro per l'anno 2010 e a 4.486,3 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede
mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente
provvedimento. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 85.
Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito
del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 25 giugno 2008 NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Tremonti, Ministro
dell'economia e delle finanze Scajola, Ministro dello sviluppo economico
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Sacconi,
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Calderoli, Ministro
per la semplificazione normativa Visto, il Guardasigilli: Alfano Elenco 1
...omissis... Elenco 2 ...omissis... Allegato A ...omissis... Allegato B
...omissis.
( da "Denaro, Il" del 27-06-2008)
Argomenti: Province
Enti Locali &
Cittadini conferenza programmatica anci Maroni: Riscriviamo insieme il
federalismo "La situazione attuale ci consente di programmare, progettare
la più grande riforma, d'accordo con i tre livelli istituzionali Comuni,
Province, Regioni, sul Federalismo, dando al Paese un nuovo assetto dal punto
di vista istituzionale, risorse e gestione delle attività. Il punto di
riferimento è la sussidiarità. Entro settembre scriviamo insieme ai sindaci,
con l'Anci, le regole del federalismo, il Codice delle autonomie". Questo
la proposta del ministro dell'Interno Roberto Maroni in occasione della
conferenza programmatica dell'Associazione dei comuni (Anci), organizzata ieri
a Roma. Marco de Grandis L'invito del ministro dell'Interno Roberto Marono, in
occasione dell'assise nazionale dell'Anci, e di mettere "da parte i tecnicismi,
le manovre, brutte e belle che siano, per concentrarci con uno sforzo comune
nel disegnare una riforma che possa portare nei tempi che decideremo insieme
con i sindaci e con l'Anci, ad un assetto nuovo, per rendere l'Italia uno stato
federale con uno riforma della Costituzione per la creazione di un Senato
federale". Le istituzioni Sul Federalismo istituzionale il ministro
precisa, per quanto riguarda il Senato federale, che questo si basi "non
su eletti, ma sul modello tedesco, con i rappresentanti delle Regioni ed in più
il mondo delle autonomie locali, a differenza del senato tedesco. Ciò è
possibile, anche partendo dal testo elaborato nella Commissione affari
costituzionali della Camera nella precedente legislatura, ad opera del
Presidente Violante, nel quale era indicata questa soluzione, senza fiducia al
Governo, con, a mio parere, una riforma del sistema vigente".
Sull'estensione dei poteri ai sindaci, Maroni afferma che "alcune norme da
noi modificate estendono le funzioni del sindaco, gli consentono, come
rappresentare il governo l'utilizzo di provvedimenti che sono necessari
nell'esercizio delle loro funzioni, cosa già utilizzata dal sindaco di Venezia.
Ci deve essere - sostiene il titolare del Viminale - una più forte
collaborazione tra sindaci e le forze di polizia, abbiamo dato ai sindaci
l'opportunità di iscrivere o no all'anagrafe cittadini facendo controlli
precisi su igiene e reddito reale, controllando chi risiede nel territorio e
evitando il degrado e l'abbrutimento della qualità della vita. Un altro esempio
è il gruppo di Parma che si è formato spontaneamente e mi hanno chiesto un
confronto, per me è stato utile partecipare a questo incontro. L'Anci rimane il
punto di riferimento istituzionale per ogni provvedimento legislativo ma da
Parma, dai sindaci è partito un contributo utile al pacchetto sicurezza".
Le Province Per quanto riguarda invece le Province, il ministro Maroni precisa
che: "Il ruolo delle province è essenziale
laddove i piccoli Comuni non permettono la giusta intermediazione. Se c'è da
discutere qualche ruolo, discutiamo sulle Prefetture. Sul
Codice delle autonomia proporremo l'abolizione delle province nelle
città metropolitane ma il numero, come sostituirle, sono cose su cui
discuteremo insieme". Nel codice, a giudizio di Maroni, va valutato,
inoltre, quali siano gli organismi intermedi che devono rimanere come comunità
montane, Ato e così via. I sindaci e i presidenti di provincia hanno -
secondo il Ministro - le "capacità di gestire equamente tutto il
territorio, basta fornirgli strumenti e risorse adeguate. La stragrande
maggioranza dei sindaci dei piccoli comuni esercitano le loro funzioni non a
titolo oneroso, lo fanno gratis, senza indennità per non gravare sui cittadini.
A loro va l'elogio dei cittadini ma a loro dobbiamo fornire i mezzi". del
27-06-2008 num.
( da "Denaro, Il" del 27-06-2008)
Argomenti: Province
Enti Locali & Cittadini
Il Dtv Tg territorio Piccoli Comuni della Campania: un anno in più per le
risorse 51/78 I piccoli comuni della Campania hanno un anno di tempo in più per
utilizzare le risorse delle annualità 2006/2007 previste dalla legge 51/78 per
il finanziamento delle opere pubbliche. Lo ha decretato il Consiglio regionale,
approvando all'unanimità la proposta di legge che prevede l'impegno della
Giunta regionale ad avere massima attenzione nei confronti delle esigenze dei
Comuni con meno di 50 mila abitanti, affinchè vengano programmate risorse
comunitarie e Fas (Fondo aree sottoutilizzate) a loro vantaggio, per un importo
di almeno 1 miliardo di euro negli anni 2008-2013. Abolizione
comunità montane: la giunta Uncem ripete il suo "no" La giunta
dell'Uncem, l'unione delle comunità montane ribadisce il "no" ad ogni
ipotesi di abolizione per decreto legge di queste realtà e pone ancora una
volta sul tavolo il lavoro di riordino che le Regioni stanno portando avanti su
tutto il territorio. "I dati - dichiara il presidente dell'Uncem
Enrico Borghi - confermano che in tutte le Regioni italiane si stanno
riformando le Comunità montane in un'ottica di risparmio e di sostegno ad aree
complesse". Servizi nei comuni italiani Anci: Sì a vere liberalizzazioni
L'Anci, l'Associazione dei comuni italiani, si dice favorevole alle
liberalizzazioni dei servizi locali purchè siano finalizzate a garantire
prestazioni realmente più efficienti ai cittadini. 'l'Anci e i Comuni italiani,
afferma il vice segretario generale dell'Anci Stefania Dota, sono sempre stati
favorevoli e hanno sostenuto, anche nelle passate legislature, il processo
riformatore finalizzato alla liberalizzazione del settore. Tuttavia, pensiamo
che la tutela della concorrenza debba essere il mezzo, lo strumento per garantire
ai cittadini/ utenti, servizi migliori a costi competitivi, e quindi non può
essere il fine ultimo della regolazione''. Macroregione appenninica: si
avvicina il web-referendum Una macroregione dell'Appennino. L'ente locale
comprenderebbe i piccoli comuni delle provincie di Avellino, Salerno,
Benevento, Foggia, Potenza e Campobasso. L'idea è venuta ad alcuni
amministratori locali. L'obiettivo dell'iniziativa, presentata sul Web, è
aiutare i comuni dell'entroterra meridionale ad uscire dall'isolamento sociale
ed economico, tagliare la miriade di enti inutili, dalle Comunità montane alle
Provincie, e ridisegnare gli stessi confini ed ambiti regionali. La proposta
sarà presto oggetto di un referendum via internet. Appare significativo che una
proposta così innovativa venga sottoposta a referendum con l'utilizzo delle
moderne tecnologie Ict. Il sindaco di Roma Gianni Alemanno neo presidente del
consiglio Anci E' Gianni Alemanno, neo sindaco di Roma, il nuovo presidente del
Consiglio nazionale dell'Anci. Lo ha votato all'unanimità il Consiglio
nazionale riunito nella sala della Protomoteca in Campidoglio. Prende il posto
di Giambattista Bufardeci, ex sindaco di Siracusa. Il Consiglio nazionale
dell'Anci, ha nominato anche sei nuovi vice presidenti, tre per il Partito
delle libertà e tre per il Partito democratico. a cura di Mirta Presta del
27-06-2008 num.
( da "Messaggero Veneto, Il" del 28-06-2008)
Argomenti: Province
Regione
E il Fronte friulano chiede di abolire le Province PETIZIONE UDINE. Il Fronte
friulano ha dato ieri il suo appoggio alla proposta di legge di iniziativa
popolare per l'abolizione delle Province organizzato su scala statale dal
comitato per l'abolizione delle province e per la
riduzione dei costi della politica. "Sono enti inutili e dannosi", ha detto il
portavoce Federico Simeoni (www.frontefriulano.org).
( da "Stampa, La" del 28-06-2008)
Argomenti: Province
PROVINCIA.LA
MINORANZA CRITICA LA DELIBERA VOTATA DALLA MAGGIORANZA Le ragioni del sì "Perché
eliminare quei Comitati ?" La presidente Armosino sul termovalorizzatore
"Sorgerà ad Asti nella zona industriale" "Era necessario
rifondarli" La vicenda scava un solco ancor più profondo tra maggioranza e
minoranza in Provincia, anche in previsione del complesso dibattito che verrà
in tema di rifiuti. Non è argomento facile da smaltire la cancellazione di tre
Consulte (Istruzione, Servizi sociali e Giovani) ma soprattutto di altrettanti
Comitati di controllo che hanno a che fare con gli impianti di Cerro
(discarica), San Damiano (compost) e Valterza (pretrattamento e valorizzazione
dei rifiuti). Oggetto di discordia è la delibera votata giovedì, portata in
Consiglio dalla Conferenza dei capigruppo, che ritiene gli organismi "non
identificati come indispensabili". Tra sospensive e dopo un acceso
dibattito in aula, il documento è passato con 13 voti favorevoli all'abolizione
e nove contrari. I "sì" alla soppressione sono arrivati da Pdl e Lega
e dal consigliere di minoranza Dino Scanavino (Partito socialista).
"No" deciso dai consiglieri del Partito democratico e da quelli di
"Libertà e sviluppo", guidati da Mariangela Cotto: ritengono la
cancellazione una decisione affrettata che rischia di incidere sulla
trasparenza in un settore delicato come quello dei rifiuti. Si teme in sostanza
che si tratti di un colpo di spugna che rischia di creare difficoltà nella
gestione di impianti che hanno criticità. I Comitati di controllo erano stati
istituiti nel febbraio 2004 dal Consiglio provinciale nell'ambito degli accordi
legati alla realizzazione dei vari impianti nell'Astigiano. "Erano una
garanzia per i territori chiamati a ospitare gli impianti - sostiene Valter
Valle, consigliere di "Libertà e sviluppo" e sindaco di San Damiano -
coinvolgevano cittadini e associazioni ambientaliste oltre ai rappresentanti
dei Comuni interessati e della società Gaia". In sintonia il collega
Massimo Padovani, sindaco a Villafranca e presidente Cbra: "Pur non avendo
funzioni tecniche, non costavano nulla ma garantivano un controllo attraverso
sopralluoghi e l'accesso ai documenti - afferma - sono sbagliati tempi e modi
della loro cancellazione". E quanto sostiene anche Roberto Peretti,
capogruppo Pd e sindaco: "Già in occasione della Conferenza dei capigruppo
- afferma - avevo invitato i colleghi ad approfondire e valutare la questione
in un confronto in Consiglio, a pensare eventuali riforme senza arrivare alla
cancellazione degli organismi". Dai banchi dell'opposizione, a pensarla
diversamente è Dino Scanavino: "Era necessario dare un segnale di rottura
- sostiene - ma ora occorre rifondare velocemente i Comitati attribuendogli
competenze tecniche". Ma la questione rifiuti si farà sentire a tempi
brevi, già nella seduta di luglio. Illustrando le linee programmatiche della
sua amministrazione, la presidente Maria Teresa Armosino ha sostenuto che il
termovalorizzatore sorgerà ad Asti e, precisamente, nella zona industriale.
\"Non intendiamo chiudere le porte alla consultazione dei cittadini ma
ripensare strumenti e strutture dei comitati di controllo". Lo afferma il presidente della Provincia Maria Teresa Armosino:
"Se vogliamo favorire effettivamente consultazione e partecipazione su
temi di questa portata - dice MTA - occorre assicurare forme di espressione
attive, trasparenti e utili anche da parte della popolazione. Mi impegno
a garantire un dibattito per giungere in tempi brevi alla riscrittura dei
regolamenti".
( da "Corriere Adriatico" del 28-06-2008)
Argomenti: Province
Raccolta
di firme Uno stand contro le Province SENIGALLIA - L'iniziativa da qualche
tempo avviata per l'abolizione delle province troverà oggi e
domani un momento di concretezza qui a Senigallia. I promotori dell'iniziativa,
tra cui il Meetup locale di Beppe Grillo ed il blog senigalliese Popinga che un
anno fa già dibatteva sull'argomento, attendono i cittadini dalle ore 16 alle 20 in piazza
Saffi, a Senigallia, per sottoscrivere il disegno di legge di iniziativa
popolare che cancelli gli enti provinciali. "Questo dovrà raccogliere - si
legge un comunicato di Marco Scaloni -, come prevede la Costituzione, 50.000
firme per essere depositato in Parlamento. Non solo a nostro avviso le Province
sono enti inutili, in quanto le stesse funzioni possono essere svolte da altri
Enti già esistenti senza alcuna necessità degli attuali, costosi organi
elettivi provinciali. Esse dovevano essere soppresse alcuni decenni fa con
l'istituzione delle Regioni a statuto ordinario, che di fatto andavano a
coprire del tutto le funzioni avute fino a quel momento dalle Province".
( da "Provincia di Como, La" del 30-06-2008)
Pubblicato anche in: (Provincia di Sondrio, La)
Argomenti: Province
Il dibattito sui
tagli Subito una legge per accorpare i piccoli comuni Mario Mascetti vicesindaco
di Como Non è certamente la prima volta che si parla di abolizione di enti
vari, per una razionalizzazione della pubblica amministrazione. Al taglio dei
piccoli comuni aveva già pensato Maria Teresa d'Austria nel 1757. E Napoleone,
durante il Regno Italico, per semplificare il controllo politico e
amministrativo del territorio - era il 1810 - pensò di aumentare la dimensione
media degli stessi comuni con un processo di concentrazione che dopo cinque
anni nel "Dipartimento del Lario" (che abbracciava grosso modo le
attuali province di Como e Lecco e quasi tutta la
provincia di Varese) li portò da