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DOSSIER “I COSTI DELLA POLITICA.”

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tARTICOLI DEL 3-4 luglio 2008       #TOP



Report "Costi dei politici"

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Indice delle sezioni

Costi dei politici (42)


Indice degli articoli

Sezione principale: Costi dei politici

POCHI TAGLI E TANTE TASSE ( da "Tribuna di Treviso, La" del 03-07-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: che disperdeva in mille rivoli i soldi dei contribuenti. Lo strumento correttivo scelto dal titolare dell'Economia è stato di presentare il Dpef assieme a un provvedimento legislativo che, anticipando la Finanziaria, dà al Dpef medesimo una nuova sostanza politicamente impegnativa per l'esecutivo che lo presenta alle Camere.

Prealpi e Grappa, enti appesi a un filo ( da "Tribuna di Treviso, La" del 03-07-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: A Bertoni vanno 570 euro al mese, ai suoi al momento 2 assessori (a regime sono 4) 280 euro al mese. Gettone di presenza per i 25 consiglieri: 30 euro. Chiudiamo con il presidente della Provincia Muraro: "Le nostre comunità montane hanno un senso, non sono virtuali come altre. Ma si può pensare di farne una sola".

Colf, alla cassa per i contributi ( da "Italia Oggi (Lavoro e Previdenza)" del 03-07-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: organo di amministrazione; - prevedere il divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti degli organi sociali. Dopo il comma 12 è introdotto il seguente comma: “12-bis. Le società di cui al comma 12 provvedono a limitare la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta ai casi strettamente necessari.

Sanità, al via un'indagine sui costi dei consulenti ( da "MF Sicilia" del 03-07-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: MF Sicilia Numero 131 pag. 2 del 3/7/2008 | Indietro Sanità, al via un'indagine sui costi dei consulenti Sicilia Palazzi & Denaro Un'indagine conoscitiva nel settore della sanità per sapere quali sono i rapporti di collaborazione, le consulenza e i loro costi.

News ( da "Italia Oggi" del 03-07-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: Russo fa riferimento alla relazione svolta dal procuratore generale d'appello della Corte dei conti in occasione del giudizio di parificazione del rendiconto generale della regione per l'esercizio finanziario 2007. In particolare, scrive l'assessore Russo, "è stato osservato un complessivo aumento del numero delle consulenze e delle collaborazioni esterne, rispetto all'anno 2006,

Manovra finanziaria, il testo del ddl ( da "Italia Oggi" del 03-07-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: organo di amministrazione; - prevedere il divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti degli organi sociali. Dopo il comma 12 è introdotto il seguente comma: “12-bis. Le società di cui al comma 12 provvedono a limitare la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta ai casi strettamente necessari.

Parcella milionaria? Deciderà il tribunale ( da "Arena, L'" del 03-07-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: quando il governatore Giancarlo Galan tuonò contro il consiglio di amministrazione della Serenissima, chiedendone in blocco le dimissioni, quando venne a conoscenza del costo della consulenza prestata in occasione del prolungamento della concessione autostradale dal 2013 al 2026 della Brescia-Padova alla Spa veronese: 4 milioni di euro, poco meno di 8 miliardi del vecchio conio.

Stella racconta a grado la deriva ( da "Piccolo di Trieste, Il" del 03-07-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: Protagonista Gian Antonio Stella, autore con Sergio Rizzo del libro "La deriva" (Rizzoli). Il giornalista del "Corriere della Sera", intervistato da Paolo Scandaletti, sulla scia del grande successo di "La casta", parlerà del nuovo libro che si propone di spiegare "perché l'Italia rischia il naufragio".

In spiaggia stella presenta "la deriva" ( da "Messaggero Veneto, Il" del 03-07-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: editorialista del Corriere della Sera con Sergio Rizz. Dopo l'encazione di privilegi dei nostri politici presentata da ''La casta'', Stella e Rizzo elencano, tutto quello che la classe politica produce. Dalle infrastrutture bloccate da lacci e lacciuoli di ogni genere all'attività legislativa farraginosa, ai ritardi nell'informatica che ci fanno arrancare dietro la Lettonia,

Guerra tra russo e la sanità privata "sciopero a oltranza contro i tagli" - emanuele lauria ( da "Repubblica, La" del 03-07-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: Nel corso dell'incontro, Russo ha ribadito le ragioni che stanno alla base del piano di rientro, confermando la "dieta" imposta al settore: "Bisogna riorganizzare la rete dei centri convenzionati esterni per abbattere i costi - afferma l'assessore alla Sanità - tenendo anche presente la capacità di intervento delle strutture pubbliche già esistenti sul territorio.

L'italia alla deriva: rizzo presenta il suo ultimo libro ( da "Tirreno, Il" del 03-07-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: Rizzo presenta il suo ultimo libro PRATO. Un paese alla deriva: così ci viene presentata l'Italia nel nuovo libro "La Deriva" dei giornalisti Sergio Rizzo e Gianantonio Stella (già autori del ben noto "La Casta"). Il giornalista Sergio Rizzo sarà presente domani al Caffè delle Logge dalle 18 alle 20 per un incontro pubblico,

Lavori sulla declassata Chiuso piccolo tratto per due notti ( da "Nazione, La (Prato)" del 03-07-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: 11 Lavori sulla declassata Chiuso piccolo tratto per due notti ASM IL GIORNALISTA Sergio Rizzo verrà a Prato a presentare il suo nuovo libro d'inchiesta "La Deriva", scritto con il collega con il collega Gianantonio Stella. L'appuntamento è per domani pomeriggio, dalle 18 alle 20, al Caffè delle Logge, grazie all'azione dell'Osservatorio provinciale sulla spesa pubblica.

Corriere dell'Alto Adige - BOLZANO - sezione: BOLZANOEPROV - data: 2008-07-03 num: - pag: 8 categori... ( da "Corriere Alto Adige" del 03-07-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: volta hanno ragione Stella e Rizzo. Con amarezza va constatato che i loro libri, almeno ai nostri politici, non hanno insegnato molto. Lettera firmata, BOLZANO Caro ingegnere, riguardo a certi vizi, i politici italiani sono uguali dal Brennero a Lampedusa. Non lo dico a caso: proprio ieri, sul Corriere della Sera, l'ineffabile Gian Antonio Stella ha raccontato come i deputati dell'

Comitato delle parti sociali Liti a Bolzano, nomine ferme ( da "Corriere Alto Adige" del 03-07-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: direttore di Confesercenti designato dalle 4 associazioni per il posto nel Comitato - benché si tratti di un organismo meramente consultivo e senza gettoni di presenza. Ci vogliono impedire persino di essere consultati ". Il risultato è che il Comitato non è mai nato: "Così, per valutare le modifiche al regolamento elettorale - sottolinea Salvadori -

I gettoni fanno risparmiare un milione ( da "Corriere del Veneto" del 03-07-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: consigli comunali e una media di tre commissioni la settimana (cioè dodici al mese), si arriva a 16 presenze, non a 23. E il risultato appare vivido scorrendo i numeri: di media, con 16 gettoni di presenza a 72 euro l'uno, ogni consigliere arriva a circa 1200 euro, 400 in meno di prima. Un risparmio che, secondo la ragioneria di Ca' Farsetti, raggiunge gli 80.

Ritocchino alle indennità ( da "Resto del Carlino, Il (Pesaro)" del 03-07-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: di amministrazione circa 650 euro lordi al mese, quelli del collegio dei revisori dei conti una cifra leggermente superiore, mentre ai consiglieri di amministrazione va un gettone di presenza. L'aumento delle indennità è stato deciso lunedì scorso durante la seduta del consiglio generale durante la quale si è proceduto anche al rinnovo dei componenti il consiglio di amministrazione

Pochi tagli e tante tasse ( da "Mattino di Padova, Il" del 03-07-2008) + 1 altra fonte
Argomenti: Costi della politica

Abstract: che disperdeva in mille rivoli i soldi dei contribuenti. Lo strumento correttivo scelto dal titolare dell'Economia è stato di presentare il Dpef assieme a un provvedimento legislativo che, anticipando la Finanziaria, dà al Dpef medesimo una nuova sostanza politicamente impegnativa per l'esecutivo che lo presenta alle Camere.

Non c'è l'ufficialità, il che equivale a dire che il contratto vero e pr ( da "Messaggero, Il (Latina)" del 03-07-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: Cassio Club e nelle ultime tre stagioni ha vestito la maglia del Formia in un crescendo di presenze e di prestazioni in campo: 11 partite nella stagione 2005-2006 (una sola presenza da titolare), 23 presenze l'anno successivo fino ad arrivare ai 29 gettoni del campionato scorso per un totale di 2327' giocati, 2 sostituzioni fatte e 7 subite, 2 espulsioni e 2 giornate di squalifica.

Ultimi giorni di sussurri e grida prima che il nuovo Calendario venatorio per la stagione di ( da "Messaggero, Il (Umbria)" del 03-07-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: gettone di presenza di un consigliere di Atc è di 30 euro lordi a seduta, e che si svolgono non più di 10-12 sedute l'anno". E che per i dirigenti Atc sono previsti "due mandati". Intanto si apre anche il fronte della caccia alle volpi. L'Aidaa (Associazione italiana difesa animali e ambiente) ha annunciato ricorso al Tar contro la decisione della Provincia di Perugia di consentire

In spiaggia stella presenta "la deriva" ( da "Messaggero Veneto, Il" del 03-07-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: editorialista del Corriere della Sera con Sergio Rizz. Dopo l'encazione di privilegi dei nostri politici presentata da ''La casta'', Stella e Rizzo elencano, tutto quello che la classe politica produce. Dalle infrastrutture bloccate da lacci e lacciuoli di ogni genere all'attività legislativa farraginosa, ai ritardi nell'informatica che ci fanno arrancare dietro la Lettonia,

IL BUCO NERO DEI MUTUI RINEGOZIATI ( da "Mattino, Il (Salerno)" del 03-07-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: Per esempio per il Patto della Valle dell'Irno". Parlando dei numeri, cosa non va? "Solo per la relazione dei revisori dei conti se ne dovrebbero andare a casa. I revisori rivelano che l'Amministrazione ha problemi con la Corte dei Conti, solo Iuliano è riuscito nell'ultimo anno a sanare qualcosa".

GRADO LIBRO.Intervistato da ( da "Gazzettino, Il (Udine)" del 03-07-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: Gianantonio Stella presenta La deriva (Rizzoli editore), l'ultima fatica scritta dall'editorialista del Corriere della Sera con Sergio Rizzo che mette a nudo tristezze e nefandezze contemporanee della nazione.REMANZACCOCONCERTO. Un ritorno al fascino degli anni '40 e '50 domani al Ragapark di Remanzacco, in via del Sole,

"La deriva" di Gian Antonio Stella ( da "Gazzettino, Il (Venezia)" del 03-07-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: scritto a quattro mani con il collega Sergio Rizzo. L'appuntamento è per oggi, giovedì, alle 21, in piazza Marconi, nell'ambito della rassegna 'Incontro con l'autore', organizzata dal Comune in collaborazione con la Libreria Gianese; conduce la serata il vicedirettore del Gazzettino Edoardo Pittalis.

Di sensibilità politica. Inoltre è un segnale della filosofia finanziaria dell'esecutivo. ( da "Alto Adige" del 04-07-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: che disperdeva in mille rivoli i soldi dei contribuenti. Lo strumento correttivo scelto dal titolare dell'Economia è stato di presentare il Dpef assieme ad un provvedimento legislativo che, anticipando la Finanziaria, da al Dpef medesimo una nuova sostanza politicamente impegnativa per l'esecutivo che lo presenta alle Camere.

Ria) fa da perno alla strategia del Ministro dell'Economia e delle Finanze Tremonti. Che, ( da "Corriere delle Alpi" del 04-07-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: che disperdeva in mille rivoli i soldi dei contribuenti. Lo strumento correttivo scelto dal titolare dell'Economia è stato di presentare il Dpef assieme ad un provvedimento legislativo che, anticipando la Finanziaria, da al Dpef medesimo una nuova sostanza politicamente impegnativa per l'esecutivo che lo presenta alle Camere.

Rapagnà: cinque referendum contro i costi della politica ( da "Centro, Il" del 04-07-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: cinque referendum contro i costi della politica PESCARA. Il 19 luglio inizierà la raccolta firme per i cinque referendum regionali e la proposta di legge di iniziativa popolare in merito alla riduzione dei costi della politica e delle strutture della Regione Abruzzo e dei rispettivi "Enti strumentali", Agenzie, Società partecipate e controllate.

Il sindaco a an devolviamo i gettoni? ( da "Tirreno, Il" del 04-07-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: vada celebrato in modo altrettanto solenne attraverso la convocazione del consiglio comunale straordinario. Mi era sembrato di capire - conclude - che Baccetti ravvisava un problema nella spesa per il gettone di presenza dei consiglieri; ebbene, potremmo decidere insieme di devolvere la somma dei gettoni in beneficenza".

Assessori e delegati aspettano i cittadini ( da "Arena, L'" del 04-07-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: Gli orari di ricevimento tengono conto degli impegni lavorativi e professionali di ciascun eletto: a tutti, come da delibera consiliare, è garantito il gettone presenze, mentre per scelta politica gli assessori hanno rinunciato alle indennità di carica.S.S.

Se esiste un Robin Hood serio è ora che faccia il suo mestiere ( da "Libertà" del 04-07-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: Bene abbiamo pigliato una multa di 100 ducati, ora aumentiamo la biada dei cavalli, in modo tale che recuperiamo questi soldi in meno di 5 minuti". E alla fine chi paga i costi della Robin Hood tax, dello stipendio di Tremonti, del gettone di presenza dell'antitrust, del tempo dei giornalisti che ci dicono queste cose e dell'aumento della biada?

Dindalini nuovo presidente dell'azienda 'Arezzo Casa' ( da "Nazione, La (Arezzo)" del 04-07-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: I membri del cda usufruiscono invece di un gettone di presenza equiparato a quello di un consigliere provinciale: 72,30 euro. D'altra parte tutti gli emolumenti sono parametrati su quelli della Provincia: Dindalini ha diritto per legge alla stessa indennità di un assessore provinciale.

Casta della sosta, Pd ribelle Rinuncia solo Andreana ( da "Resto del Carlino, Il (Modena)" del 04-07-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: che svolge un lavoro al servizio della collettività in una forma molto simile a quel del volontario: il gettone di presenza è basso, e la metà dei consiglieri del Pd lo versa direttamente nelle casse del partito. Si sarebbe rinunciato, secondo loro, a un presunto privilegio che consentiva semplicemente di svolgere più agevolmente il proprio lavoro".

Finanziaria dell'esecutivo. E di cui il Dpef (Documento di programmazione economico-finanziaria) ( da "Trentino" del 04-07-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: che disperdeva in mille rivoli i soldi dei contribuenti. Lo strumento correttivo scelto dal titolare dell'Economia è stato di presentare il Dpef assieme ad un provvedimento legislativo che, anticipando la Finanziaria, da al Dpef medesimo una nuova sostanza politicamente impegnativa per l'esecutivo che lo presenta alle Camere.

Indennità, Città Nuova torna all'attacco ( da "Tempo, Il" del 04-07-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: gettoni di presenza. Pertanto l'argomento non potrà essere nemmeno inserito all'odg del Consiglio comunale in quanto la proposta di delibera violerebbe una norma". L'argomento era stato al centro di roventi polemiche in occasione del primo consiglio comunale della nuova amministrazione, quando la proposta di delibera non fu discussa per una irregolarità nella documentazione presentata.

IL GIORNALISTA Sergio Rizzo sarà oggi a Prato a presentare il suo nuovo libr ( da "Nazione, La (Prato)" del 04-07-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: 13 IL GIORNALISTA Sergio Rizzo sarà oggi a Prato a presentare il suo nuovo libr... IL GIORNALISTA Sergio Rizzo sarà oggi a Prato a presentare il suo nuovo libro d'inchiesta "La Deriva". L'appunatmento è per questo pomeriggio, dalle 18 alle 20, al Caffè delle Logge. L'incontro aperto al pubblico e organizzato dall'Osservatorio provinciale sulla spesa pubblica,

Contratti, un nodo da sciogliere ( da "Resto del Carlino, Il (Ravenna)" del 04-07-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: egli da cinque stagioni al Ravenna e in grado di collezionare 144 gettoni. PER CERCARE di diventare operativo sul mercato il Ravenna ha bisogno di vendere, o quantomeno, di sgravarsi di giocatori sotto contratto, visto che la normativa entrata in vigore per il campionato di Prima Divisione (ex serie C1) impone rose da 18 giocatori.

E il Codacons prepara il suo <controricorso> ( da "Corriere della Sera" del 04-07-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: è un gettone di presenza di 143 euro. E il Codacons? Niente. Così il presidente Carlo Rienzi, per protesta, si è rifiutato di andare all'incontro in Campidoglio con l'assessore ai Trasporti Sergio Marchi. "Ci hanno convocato tre volte - dice Rienzi - ma se non ci vogliono nella commissione se lo facessero da soli il piano.

Il governo taglia troppo due milioni di <buco> ( da "Corriere del Veneto" del 04-07-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: di indennità fisse e altri tagli e quindi verserà nelle casse di Ca' Farsetti una cifra inferiore che rischia di essere l'ennesimo colpo per il bilancio comunale. Tagli e gettoni Il conto è presto fatto e la Ragioneria lo ha fatto da tempo scoprendo la differenza. Avendo introdotto i gettoni di presenza come unico sistema di pagamento di consiglieri comunali e delegati municipali,

Apt, Ca' Corner allarga il cda. Fi: i consiglieri vanno ridotti ( da "Corriere del Veneto" del 04-07-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: Ambito Turistico del Cavallino fresco di nomina, "un modo per dargli rappresentanza nel Cda" - spiega il presidente della Provincia Davide Zoggia - senza però che ciò comporti un aumento delle spese". Nessun gettone di presenza in più insomma, gli stessi soldi che venivano erogati prima a tutti e undici i consiglieri ora verranno divisi per dodici.

I problemi incalzano e il centro-destra va in ferie ( da "Messaggero Veneto, Il" del 04-07-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: avere il gettone di presenza". Un concetto a cui si è agganciato Livio Bianchini, secondo cui "impedire i lavori significa esautorare il consiglio comunale, ovvero impedire che i consiglieri facciano il loro dovere". Bernardo De Santis non ha nascosto la propria preoccupazione: "Ho l'impressione che la giunta e il sindaco Romoli in particolare non abbiano voglia di amministrare.

Assessori e delegati aspettano i cittadini ( da "Arena.it, L'" del 04-07-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: Gli orari di ricevimento tengono conto degli impegni lavorativi e professionali di ciascun eletto: a tutti, come da delibera consiliare, è garantito il gettone presenze, mentre per scelta politica gli assessori hanno rinunciato alle indennità di carica.S.S.  .

CONSULENZE PA: ONLINE AMMINISTRAZIONI CHE NON LE HANNO ( da "Virgilio Notizie" del 04-07-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: informa un comunicato - se il totale delle consulenze gia' pubblicate online nelle scorse settimane ammonta a 263.089 incarichi per un totale di 1.287.894.854,25 di euro, si puo' ragionevolmente ipotizzare che il numero di consulenze e gli importi possano essere raddoppiati. Si puo' quindi stimare che esistano circa 500.

In Consiglio la grana revisoriPalma ( da "Sicilia, La" del 04-07-2008)
Argomenti: Costi della politica

Abstract: di rinunciare ai gettoni di presenza delle sedute consiliari, che saranno riconvocate per mancanza di numero legale, oppure per mancato esaurimento dei punti inerenti nell'ordine del giorno. "Ho deciso di riscuotere solo il gettone di presenza della prima seduta - ha sottolineato Tannorella - e con ciò intendo rispondere con i fatti alla perplessità del presidente del consiglio comunale


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POCHI TAGLI E TANTE TASSE (sezione: Costi dei politici)

( da "Tribuna di Treviso, La" del 03-07-2008)

Argomenti: Costi della politica

SEGUE DALLA PRIMA Anche se, guardando al "caso Alitalia", con i suoi 300 milioni di euro già pagati dal contribuente, emerge il rischio che il patriottismo economico possa esprimere, invece che governance, fuga dal mercato. D'altronde, la sicurezza economica, come dimostra il "pronto soccorso pubblico" dinanzi ai crac bancari/finanziari, è ormai considerata in Occidente un dovere per un esecutivo. Tuttavia, le vere novità vengono dalla riorganizzazione delle procedure parlamentari della politica economica. Qui Tremonti innova veramente, avendo dato alla manovra economica una forma giuridica che dovrebbe consentire al Parlamento di confrontarsi su di essa in modo più consono alla dialettica bipolare uscita dalle elezioni. E, conseguentemente, portare il governo a una più decisa assunzione di "responsabilità fiscale" dinanzi al Parlamento. Per farlo, l'idea del ministro è stata di rivoluzionare il rapporto tra Dpef, finora una mera mappa programmatica delle possibili scelte triennali dell'esecutivo, e la Finanziaria (presentata a fine settembre) cui per prassi ormai consolidata si affidava la vera politica del "denaro pubblico" (priorità, tagli di spesa, incrementi di imposizione fiscale) sia del governo che, soprattutto, delle lobby trasversali agli schieramenti parlamentari. L'esito, contro cui si è impegnato Tremonti, era un mostro giuridico, una vera palude normativa (drammaticamente senza "padri responsabili", perché gli accordi di lobby cancellavano i confini di maggioranza e opposizione) che disperdeva in mille rivoli i soldi dei contribuenti. Lo strumento correttivo scelto dal titolare dell'Economia è stato di presentare il Dpef assieme a un provvedimento legislativo che, anticipando la Finanziaria, dà al Dpef medesimo una nuova sostanza politicamente impegnativa per l'esecutivo che lo presenta alle Camere. Il modello, di matrice britannica, è: il governo in Parlamento con la sua maggioranza "contro" l'opposizione. Difficile negare che sia un progresso rispetto al consociativismo delle "vecchie" politiche di bilancio. All'opposto, la manovra di finanza pubblica del Berlusconi IV è tradizionale relativamente ai suoi più specifici contenuti economici. Nel senso che si lavora più sul fisco che sulla spesa: perché qui la resistenza sociale è più organizzata e incidente in termini di voti. Difatti, i tagli d'imposta annunciati prima delle elezioni svaniscono. Con la conseguenza che, fondamentalmente, la pressione fiscale permane invariata. Il che vuol dire che al massimo si avranno redistribuzioni del carico fiscale tra i gruppi sociali: è il caso della Robin Tax sull'energia. In prima battuta cresce la pressione sulle imprese; che, a loro volta, la traslano sui consumatori finali sotto forma di aumenti di bollette, in ciò facilitate dal fatto che i prezzi dell'energia sono liberi da vincoli amministrativi. In più c'è il tradizionale taglio delle spese in conto capitale: cioè gli investimenti. E, come di consueto, a soffrirne sono le Forze Armate sebbene siano per l'Italia una chance nel contesto internazionale, potenzialmente utile anche sul terreno economico. Perché quello che conta è che sono un soggetto debole del mercato politico. Insomma, sotto questo profilo, la manovra si annuncia in perfetto italian style: pochi tagli e tante tasse, anche nuove come la Robin Tax. Insomma, qui non vi è nessuna traccia delle novità, viceversa presenti nelle procedure di bilancio. Che però in nulla sono da sottovalutare; anche perché, modificando i meccanismi politici della finanza pubblica, potrebbero fare da battistrada a innovazioni di sostanza economica. Francesco Morosini.

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Prealpi e Grappa, enti appesi a un filo (sezione: Costi dei politici)

( da "Tribuna di Treviso, La" del 03-07-2008)

Argomenti: Costi della politica

Sono le due comunità della Marca, raccolgono 24 Comuni ed hanno un bilancio di 4 milioni all'anno. Ai vertici, 9 assessori e 74 consiglieri Prealpi e Grappa, enti appesi a un filo Galan le vuole cancellare, i presidenti sperano: "Disposti ad accorparle" Nel Veneto sono diciannove: la giunta regionale ha iniziato l'esame del provvedimento. Sul tavolo tre ipotesi: abolirle tutte, ridurle a 12 o a otto Possamai: "Attenti a chiuderle, su Comuni ricadranno nuovi oneri" TREVISO. Se passa la cura da cavallo di Galan, le due comunità montane della Marca e le altre 17 del Veneto chiuderanno i battenti. Solo per i trevigiani significherebbe risparmiare quasi 4 milioni di euro l'anno. Come minimo: 4 milioni costano infatti solo i bilanci della Comunità Prealpi Trevigiane e della Comunità del Grappa, poi ci sono i finanziamenti straordinari che piovono a getto continuo. In Veneto, da decenni, sono attive 19 comunità montane. Un esercito di 514 consiglieri che fa da filtro tra Comuni e Regione. I Comuni montani, infatti, sono obbligati per legge a farne parte. A spanne, dicono da Venezia, sono strutture che costano più di 15 milioni di euro all'anno. Solo per i bilanci. Sono state istituite per "eliminare gli squilibri di natura sociale ed economica tra le zone montane e il resto del territorio nazionale; per la difesa del suolo e la protezione della natura". Ma di fatto, da subito, sono diventate teatro di scontri tra sostenitori e detrattori. Prodi aveva già cominciato a segare i fondi. Ora la Finanziaria 2008, solo per il Veneto, ha tagliato 1 milione e 750 mila euro di trasferimenti per l'anno in corso, altrettanti per il 2009. Ed entro il 30 settembre la giunta Galan deve decidere se eliminarle del tutto o ridurle da 19 a 15, 12 o 8. Nella Marca è operativa soprattutto la Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane. Raccoglie 16 Comuni. Nel suo ambito rientrano parzialmente Cappella Maggiore, Cordignano, Farra, Pieve di Soligo, Refrontolo, Sarmede, Valdobbiadene, Vidor, Vittorio Veneto e interamente Cison, Follina, Fregona, Miane, Revine, Segusino e Tarzo. Bilancio annuo sui 2 milioni e mezzo di euro, sede a Vittorio. Personale: un dipendente a tempo pieno, un altro part time più un tecnico della Regione trasferito, poi ci sono due collaboratori a tempo per i progetti europei (altra grande fonte di soldi). Il personale pesa per il 7% sul bilancio. Indennità mensile del presidente Giampiero Possamai: poco più di 700 euro ("Dal 2000 - dice - è stata ridotta del 50%"). In giunta 7 assessori, indennità appena al di sotto dei 200 euro al mese. Poi ci sono 49 consiglieri, 3 per Comune: in totale 3.000 euro all'anno di gettoni. Possamai, come spendete i soldi? "Oltre il 70% viene investito, il 20% va in servizi. Metà del bilancio viene coperto dalla Regione". Altri fondi arrivano però per i progetti "mirati", che fanno dei bilanci delle comunità montane delle fisarmoniche. Silvestrin, assessore regionale dell'Udc, propone l'accorpamento della Prealpi con la Grappa. "Non ci tiriamo indietro - dice Possamai - Basta che non ci facciano saltare: se dovessimo chiudere, il territorio perderebbe due milioni e mezzo di euro l'anno e i Comuni si troverebbero con nuovi oneri sulle spalle". Passiamo alla Comunità Montana del Grappa, nata nel 1975. Comprende i Comuni di Borso, Crespano, Paderno, Possagno, Cavaso, Pederobba, Castelcucco e Monfumo. Il presidente è Giovanni Bertoni, sede a Crespano. Bilancio complessivo sul milione di euro abbondante, anche se le spese correnti sono circoscritte sui 500 mila euro. Ma ci sono anche qui mille iniziative correlate e finanziate, tra malghe e annessi. I dipendenti sono 5. A Bertoni vanno 570 euro al mese, ai suoi al momento 2 assessori (a regime sono 4) 280 euro al mese. Gettone di presenza per i 25 consiglieri: 30 euro. Chiudiamo con il presidente della Provincia Muraro: "Le nostre comunità montane hanno un senso, non sono virtuali come altre. Ma si può pensare di farne una sola".

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Colf, alla cassa per i contributi (sezione: Costi dei politici)

( da "Italia Oggi (Lavoro e Previdenza)" del 03-07-2008)

Argomenti: Costi della politica

ItaliaOggi     ItaliaOggi  - Lavoro e Previdenza Numero 157, pag. 49 del 3/7/2008 Autore: di Gigi Leonardi Visualizza la pagina in PDF       La scadenza per i datori dei lavoratori domestici. Attenzione alla disciplina delle ferie estive Colf, alla cassa per i contributi Entro il 10 luglio il versamento del trimestre aprile-giugno Si avvicina la scadenza del versamento dei contributi a favore dei lavoratori domestici. Entro il 10 luglio occorre infatti pagare la contribuzione relativa al trimestre aprile-giugno. Si tratta del secondo appuntamento di quest'anno, per cui la scadenza non presenta novità riguardo le quote contributive (sono le stesse di quelle pagate in occasione del precedente appuntamento dello scorso aprile), ma richiede piuttosto una particolare attenzione relativamente alla disciplina delle ferie estive. Lavoratori da assicurare. Vale la pena ricordare che il personale di servizio deve essere assicurato come domestico quando presta la sua opera esclusivamente per le necessità della vita familiare (per esempio, la cameriera, la cuoca, la bambinaia ecc.). Se invece la medesima persona, oltre alle mansioni domestiche, svolge per il proprio datore di lavoro anche servizi estranei alla casa, come talvolta avviene per la domestica addetta al ricevimento dei pazienti nello studio medico, deve essere assicurata come lavoratore comune. Base imponibile. Esistono tre fasce di retribuzione oraria convenzionale, cui corrispondono altrettante fasce di retribuzione effettiva. Per il calcolo della contribuzione è sufficiente inquadrare la retribuzione oraria corrisposta in una delle tre classi (si veda tabella) e ricercare, in corrispondenza, l'importo della retribuzione convenzionale stabilita, sulla quale applicare il relativo contributo orario. Basterà quindi moltiplicare l'importo del contributo orario per il numero delle ore di lavoro svolte entro l'ultimo sabato del trimestre (sabato 28 giugno). Colf fissa. è bene ricordare che con legge n. 243/1993 è stata introdotta una quarta fascia retributiva riservata alle domestiche occupate a tempo pieno. La norma stabilisce infatti che per i rapporti, presso lo stesso datore di lavoro, con orario superiore alle 24 ore settimanali, la retribuzione oraria convenzionale sia fissata in misura pari a 4,48 euro (valore aggiornato al 2008), cui corrisponde un contributo orario di 0,94 euro; il tutto indipendentemente dalla paga oraria effettivamente corrisposta. Nell'eventualità di concomitanza di prestazioni settimanali oltre le 24 ore e prestazioni settimanali inferiori alle 25 (per cui durante il trimestre la retribuzione oraria convenzionale aumenta o diminuisce), si devono compilare e versare tanti bollettini per quante sono le retribuzioni convenzionali nel trimestre stesso. Pertanto, se la domestica una settimana del mese di giugno ha svolto 25 ore di lavoro contro le solite 20, è necessario effettuare due distinti versamenti: uno relativo alle 12 settimane con 20 ore e l'altro riferito alla sola settimana di giugno durante la quale è stata svolta una attività di 25 ore. Ferie. Tempo di vacanze anche per la colf. L'attuale accordo collettivo fissa il riposo annuale in 26 giorni lavorativi per tutti (a prescindere dall'anzianità di servizio e dall'orario di lavoro) e indica il periodo di godimento, compatibilmente con le esigenze della famiglia, tra giugno e settembre. Durante le ferie la domestica ha diritto a un trattamento economico pari a 1/26 della paga di fatto mensile, per ogni giornata. Trattandosi di salario a tutti gli effetti, il datore di lavoro è tenuto al pagamento della normale contribuzione previdenziale, entro la fine del trimestre nel quale insiste il periodo di riposo, come se la colf avesse continuato a lavorare. Ne consegue che per le ferie godute in giugno i contributi vanno pagati entro il 10 luglio; mentre per le ferie fruite tra luglio e settembre la contribuzione va pagata entro il 10 ottobre. Per ottenere il numero delle ore da attribuire per ogni giorno di ferie, sulle quali versare i contributi, è sufficiente rilevare le ore effettuate nel mese precedente e dividere per 26. Se per esempio la colf ha fruito di 4 giorni di riposo in giugno e nel mese di maggio ha lavorato 78 ore, nel calcolo dei contributi da versare all'Inps entro il 10 luglio occorre aggiungere alle ore effettivamente lavorate nel trimestre aprile-giugno anche le 12 ore di ferie (78:26 x 4). dell'Agenzia italiana del farmaco, dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL),dell'Istituto per gli affari sociali e di Italia Lavoro s.p.a. nonché alla ridefinizione del rapporto di vigilanza del Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali sugli stessi enti, istituti e società, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi; a) semplificazione e snellimento dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli enti, istituti e società vigilati, adeguando le stesse ai princìpi di efficacia, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa e all'organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, prevedendo altresì la trasformazione di Italia Lavoro s.p.a. in ente pubblico economico, con eventuale incorporazione nello stesso, in tutto o parte, dell' Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e dell'Istituto per gli affari sociali; b) razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento previa riorganizzazione dei relativi centri di spesa e mediante adeguamento dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli enti e istituti vigilati ai princìpi e alle esigenze di razionalizzazione di cui all'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; c) ridefinizione del rapporto di vigilanza fra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed enti e istituti vigilati, prevedendo, in particolare, la possibilità per il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di emanare indirizzi e direttive nei confronti degli enti o istituti sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; d) previsione dell'obbligo degli enti e istituti vigilati di adeguare i propri statuti alle disposizioni dei decreti legislativi emanati in attuazione della presente delega, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore degli stessi; 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. I pareri sono espressi, rispettivamente, entro quaranta ed entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreti legislativi, decorsi tali termini i decreti sono emanati anche in assenza dei pareri. 3. L'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega di cui al presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 4. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procede al riordino degli organi collegiali e degli altri organismi istituiti con legge o con regolamento nell'amministrazione centrale della salute, mediante l'emanazione di regolamenti adottati ai sensi dell'art. 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988 n. 400. I regolamenti tengono conto dei seguenti criteri: a)eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali; b)razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee; c) limitazione del numero delle strutture a quelle strettamente indispensabili all'adempimento delle funzioni riguardanti la tutela della salute; d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi. CAPO VI SEMPLIFICAZIONI ART. 25 (Chiarezza dei testi normativi) 1. Ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe, indica espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate. 2. Ogni rinvio ad altre norme contenuto in disposizioni legislative, nonché in regolamenti, decreti o circolari emanati dalla pubblica amministrazione, deve contestualmente indicare, in forma integrale ovvero in forma sintetica e di chiara comprensione, il testo ovvero la materia alla quale le disposizioni fanno riferimento ed il principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che esse intendono richiamare. Art. 26 (Certezza dei tempi di conclusione del procedimento) 1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) L'articolo 2 è sostituito dal seguente: "Art. 2 (Conclusione del procedimento) 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo, mediante una manifestazione di volontà chiara e univoca anche ai sensi degli articoli 19 e 20, entro un termine certo, stabilito conformemente al presente articolo. 2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni. 3. Con uno o più decreti del Presidente del consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. 4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa delibera del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni. 5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le Autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza. 6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte. 7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2. 8. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini per la conclusione del procedimento, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai predetti commi 2 o 3. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell'istanza. è fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti. 9. Il dirigente è personalmente responsabile delle ulteriori spese conseguenti alla mancata emanazione del provvedimento nei termini. b) Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente: "Art. 2-bis (Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento) 1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, indipendentemente dalla spettanza del beneficio derivante dal provvedimento richiesto. 2. Indipendentemente dal risarcimento del danno di cui al comma 1, e con l'esclusione delle ipotesi in cui il silenzio dell'Amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento dell'istanza, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento, le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter corrispondono ai soggetti istanti, per il mero ritardo, una somma di denaro stabilita in misura fissa ed eventualmente progressiva, tenuto conto anche della rilevanza degli interessi coinvolti nel procedimento stesso. 3. Con regolamento, emanato su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del dlgs 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti la misura ed il termine di corresponsione della somma di cui al comma 2 del presente articolo. Il regolamento stabilisce, altresì, le modalità di pagamento per le amministrazioni statali, gli enti pubblici nazionali e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter. Le Regioni, le Province ed i Comuni determinano modalità di pagamento per i procedimenti di propria competenza. 4. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno di cui al comma 1 si prescrive in cinque anni; il diritto alla corresponsione della somma di cui al comma 2 si prescrive in due anni. In entrambi i casi, il termine di prescrizione di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, decorre dalla data del pagamento, che deve essere comunicata entro quindici giorni dall'amministrazione gravata del relativo onere economico". c) L'articolo 20, comma 5, è così sostituito: “Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis”.” 2. Il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti rappresenta un elemento di valutazione dei dirigenti, anche al fine della corresponsione della retribuzione di risultato. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa adotta le linee di indirizzo per l'attuazione del presente articolo e per i casi di grave e ripetuta inosservanza dell'obbligo di provvedere entro i termini fissati per ciascun procedimento. 3. In sede di prima attuazione della presente legge gli atti o provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da ultimo sostituito dal comma 1, lett. a) del presente articolo, sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, cessano di avere effetto a decorrere dalla scadenza del termine di cui al primo periodo del presente comma. Continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini non superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti. La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, come da ultimo sostituito dal comma 1, lett. a) del presente articolo, si applica dallo scadere del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Il regolamento previsto dall'articolo 2-bis, comma 3, della legge n. 241 del 1990, come introdotto dal comma 1, lett. b) del presente articolo, è emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le Regioni, le Province ed i Comuni adottano gli atti finalizzati agli adempimenti previsti nel citato articolo 2-bis, comma 4, della legge 241 del 1990. Decorsi i termini prescritti, in caso di mancata adozione degli atti previsti dal presente comma, la somma di cui al comma 2 del medesimo articolo 2-bis è liquidata dal giudice secondo equità. In sede di prima applicazione delle disposizioni dell'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal comma 1, lett. b) del presente articolo, il regolamento di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis provvede a determinare la somma di denaro di cui al medesimo articolo 2-bis, comma 2. 5. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 1, lettera b) si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio già previsti a legislazione vigente. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal comma 1, lettera b) del presente articolo, anche ai fini dell'adozione di provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni. I decreti eventualmente emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative. Art. 27 (Certezza dei tempi in caso di attività consultiva e valutazioni tecniche) 1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) All'articolo 16 sono apportate le seguenti modifiche: 1) al comma 1, dopo le parole: "sarà reso" sono inserite le seguenti: "che comunque non può superare i quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta". 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'emissione del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'emissione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione dei pareri di cui al presente comma". 3) Al comma 4 le parole: "il termine di cui al comma 1 può essere interrotto" sono sostituite dalle seguenti: "i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti". 4) Il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici". 5) Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "6- bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 127 del dlgs 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.". b) All'articolo 17 sono apportate le seguenti modifiche: 1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Decorsi inutilmente ulteriori novanta giorni, il responsabile del procedimento provvede comunque all'adozione del provvedimento. Salvo il caso di omessa richiesta della valutazione, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione delle valutazioni tecniche di cui al presente comma". 2) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per l'adozione di un provvedimento l'acquisizione di valutazioni tecniche, il termine di cui all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, è sospeso fino all'acquisizione della valutazione, comunque, salvo che per i casi di cui al comma 2, non oltre i termini massimi di cui al comma 1". 3) I servizi di controllo interno delle singole amministrazioni statali, ovvero le strutture delle medesime amministrazioni cui sono affidate, in forza dei rispettivi ordinamenti, le verifiche sul rispetto dei termini procedimentali, e i corrispondenti uffici od organi degli enti pubblici nazionali sono tenuti, anche avvalendosi dei sistemi di protocollo informatico, a misurare i tempi medi di conclusione dei procedimenti, nonché a predisporre un apposito rapporto annuale, indicando il numero e le tipologie dei procedimenti che non si sono conclusi nei termini previsti. Il rapporto, corredato da un piano di riduzione dei tempi, è presentato ogni anno, entro il 15 febbraio dell'anno successivo, alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Sulla base delle risultanze del rapporto si provvede, anche su impulso di quest'ultima, al conseguente adeguamento dei termini di conclusione dei procedimenti con le modalità di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo. c) all'articolo 25, comma 4, dopo le parole “Nei confronti degli atti delle pubbliche amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27” sono inserite le seguenti: “nonché all'amministrazione resistente”. Art. 28 (Conferenza di servizi e silenzio assenso) All'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: " e può svolgersi per via telematica"; b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: "2-bis. La convocazione della conferenza di servizi è pubblica e ad essa possono partecipare, senza diritto di voto, i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati che vi abbiano interesse. Gli stessi soggetti possono proporre osservazioni, in ordine alle quali non sussiste obbligo di risposta da parte dell'amministrazione procedente. Si applica l'articolo 10, comma 1, lettera b). 2-ter. Alla conferenza di servizi partecipano anche, senza diritto di voto, i concessionari, i gestori o gli incaricati di pubblici servizi chiamati ad adempimenti nella realizzazione di opere, che sono vincolati alle determinazioni assunte nella conferenza. Alla stessa possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione"; c) al comma 9, le parole: "Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce" sono sostituite dalle seguenti: "Il verbale recante la determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis, nonché le indicazioni delle dichiarazioni, degli assensi, dei dinieghi e delle eventuali prescrizioni integrative, sostituiscono". Il comma 9 dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 si interpreta nel senso che la relativa disposizione si applica anche alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole ”all'immigrazione” sono inserite le seguenti parole: “, alla cittadinanza”. Al comma 4 dell'articolo 20 della stessa legge n. 241 del 1990, le parole “e l'immigrazione” sono sostituite dalle seguenti: “, l'immigrazione e la cittadinanza”. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l'esercizio di attività di impianti produttivi di beni e servizi e di prestazione di servizi di cui alla direttiva del Consiglio e del Parlamento europeo del 12 dicembre 2006, n. 123, compresi gli atti che dispongono l'iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o comunque a tale fine eventualmente richiesta, il termine per l'inizio dell'attività decorre dalla data della presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente". Al comma 3, primo periodo, dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dopo le parole: "dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2," sono inserite le seguenti: "o, nei casi di cui all'ultimo periodo del citato comma 2, nel termine di trenta giorni,". Al comma 5 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20". Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dalla presente disposizione sono svolte nell'ambito delle risorse umani, strumentali e finanziarie disponibili a disposizione vigente. Art. 29 (Ulteriori livelli di tutela previsti dalle Autonomie territoriali) 1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 22, il comma 2, è sostituito dal seguente. “2. l'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza.”. b) All'articolo 29 sono apportate le seguenti modifiche: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle amministrazioni statali ed agli enti pubblici nazionali. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative. Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5-bis e 6, nonché quelle del Capo IV bis si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche; 2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: “2-bis. Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, le disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato, di assicurare l'accesso alla documentazione amministrativa. 2-ter. Attengono altresì ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti la dichiarazione di inizio di attività e il silenzio assenso, salva la possibilità di individuare, con intese in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del dlgs 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano. 2-quater. Le regioni e gli enti, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, , ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela". 2-quinquies. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione”.” Art. 30 (Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti) 1. L'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221 del 1968 e successive modificazioni è abrogato. 2. La corresponsione dell'indennità annua di residenza, prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, riconosciuta a favore dei farmacisti rurali dagli articoli 2 e seguenti della legge 8 marzo 1968, n. 221 del 1968, e successive modificazioni, è abolita a decorrere dal 1 gennaio 2009. 3. Al fine di semplificare l'ordinamento finanziario nei comuni di piccole dimensioni, sono apportate le seguenti modifiche al dlgs 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”: a) all'articolo 151, comma 2, dopo le parole: “il bilancio”, sono aggiunte le parole: “degli enti con popolazione superire a 5000 abitanti”; b) all'articolo 170, comma 1, dopo le parole:”enti locali” sono aggiunte le parole: “con popolazione superiore a 5000 abitanti”; c) all'articolo 170, comma 8, dopo le parole: “per tutti gli enti”, sono aggiunte le parole: “con popolazione superiore a 5000 abitanti”; d) all'articolo 171, comma 1, dopo le parole: “enti locali”, sono aggiunte le parole: “con popolazione superiore a 5000 abitanti”; e) all'articolo 172, comma 1, lettera d, dopo le parole: “di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono aggiunte le parole: “per gli enti con popolazione superiore a 5000 abitanti”; f) all'articolo 197, comma 1, dopo le parole: “dei comuni”, sono aggiunte le parole: “con popolazione superiore a 5000 abitanti”; g) all'articolo 229, comma 2, dopo le parole: “è redatto”, sono aggiunte le parole: “dagli enti con popolazione superiore a 5000 abitanti”; h) all'articolo 233, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma: “4-bis Per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.” 4. Nel regolamento di cui al seguente comma 4 sono individuati gli adempimenti sostitutivi per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. 5. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è emanato un regolamento a norma dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante modelli e schemi contabili semplificati per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in deroga all'articolo 160 del dlgs 18 agosto 2000, n. 267. 6. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare un dlgs volto alla razionalizzazione del ruolo del segretario comunale nei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) istituzione di una sede di segreteria comunale unificata cui fanno riferimento più comuni limitrofi la cui popolazione complessiva sia pari almeno a 15.000 abitanti; b) riordino dei compiti e delle funzioni del segretario comunale in servizio presso la sede unificata di cui alla lettera a); c) ampliamento delle responsabilità del segretario comunale in servizio presso la sede unificata; d) attribuzione al segretario comunale in servizio presso la sede unificata di funzioni di controllo interno e di gestione nonché di legittimità sugli atti. Art. 31 (Progetti di innovazione industriale) Entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, al fine di promuovere e sostenere la competitività del sistema produttivo, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro per la semplificazione e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, può individuare nuove aree tecnologiche ovvero aggiornare o modificare quelle già individuate e, a decorrere dall'anno 2009, l'individuazione di nuove aree tecnologiche o l'aggiornamento di quelle individuate potrà intervenire entro il 30 giugno di ogni anno. All'articolo 1, comma 842 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: “di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità.” sono soppresse. All'articolo 1, comma 844 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da: “, sentiti i Ministri” fino a “in cui gli stessi concorrono”, sono soppresse. All'articolo 1, comma 844 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni: - le parole: “per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie locali,” sono soppresse; - i periodi successivi al primo, fino alla fine del comma, sono soppressi. Art. 32 (Misure contro il lavoro sommerso) All'articolo 3 del dl 22 febbraio 2002, n. 12, convertito in legge dall'articolo 1 della legge 23 aprile 2002, n. 73, come sostituito dall'articolo 36 bis, comma 7, lett. a), del dl 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l'impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, è altresì punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. La sanzione è da euro 1.000 a euro 8.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore di cui ai periodi precedenti è aumentato del 50 per cento"; b) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Le sanzioni di cui al comma 3 non trovano applicazione qualora dalle registrazioni effettuate sul libro unico del lavoro nel mese precedente all'accertamento ispettivo oppure da altri adempimenti obbligatori precedentemente assolti si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione"; c) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 3 provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente". Al comma 7 bis dell'articolo 36 bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, inserito dall'articolo 1, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 la parola "constatate" è sostituita dalla parola "commesse". Art. 33 (Cooperazione allo sviluppo internazionale) 1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia, sono definite le modalità semplificate di svolgimento delle procedure amministrative e contrattuali riguardanti: gli interventi di cooperazione a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi indicati dalla legge 13 marzo 2008 n. 45; gli interventi nelle ulteriori aree individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, finalizzati al superamento delle criticità di natura umanitaria, sociale o economica. 2. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabilite, in particolare: a) le modalità di approvazione degli interventi, in conformità alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 art. 11 comma 3 e alla legge 8 agosto 1996, n. 426 art.11 comma 1. b) le specifiche deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato; c) i presupposti per il ricorso ad esperti e consulenti tecnici e giuridici; d) le modalità di svolgimento delle procedure negoziata. Art. 34 (Trasparenza dei flussi finanziari dei Fondi strutturali comunitari e del Fondo per le aree sottoutilizzate) 1. Per prevenire l'indebito utilizzo delle risorse stanziate nell'ambito della programmazione unitaria della politica regionale per il periodo 2007-2013, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri interessati, sono definite modalità e procedure necessarie a garantire l'effettiva tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'utilizzo, da parte dei soggetti beneficiari delle agevolazioni, delle risorse pubbliche e private impiegate per la realizzazione degli interventi oggetto di finanziamento a valere sui Fondi strutturali comunitari e sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del dlgs 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute, nell'utilizzo delle risorse dei predetti Fondi loro assegnate, ad applicare le modalità e le procedure definite dal decreto di cui al periodo precedente. Art. 35 (Misure in tema di concorrenza e tutela degli utenti nel settore postale) All'articolo 2, comma 2, lettera d), del dlgs 22 luglio 1999, n. 261, dopo le parole “_ espletamento del servizio universale;” sono aggiunte le seguenti: “ e adotta i provvedimenti necessari ad assicurare la continuità della fornitura di tale servizio anche in considerazione della funzione di coesione economica, sociale e territoriale che esso riveste.”. All'articolo 2, comma 2, lettera h, del dlgs 22 luglio 1999, n. 261, dopo le parole “_rete postale pubblica..” sono aggiunte le seguenti: “e ad alcuni elementi dei servizi postali, quali il sistema di codice di avviamento postale,”. All'articolo 2, comma 2, lettera l), del dlgs 22 luglio 1999, n. 261, le parole “_del servizio universale_” sono sostituite dalle seguenti: “_dei servizi postali_.”. All'articolo 3, comma 3, lettera c), del dlgs 22 luglio 1999, n. 261, dopo le parole “_criteri di ragionevolezza_” sono inserite le seguenti: “_ ed in considerazione della funzione di coesione sociale e territoriale del servizio e della relativa rete postale,...”. L'articolo 14 del dlgs 22 luglio 1999, n. 261 è così rubricato: “Art. 14 – Reclami e rimborsi”. L'articolo 14, comma 1, del dlgs 22 luglio 1999, n. 261, è sostituito dal seguente: “1. Relativamente al servizio universale, compresa l'area della riserva, sono previste dal fornitore del servizio universale, nella carta della qualità di cui all'articolo 12, comma 1, procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti, con particolare riferimento ai casi di smarrimento, furto, danneggiamento o mancato rispetto delle norme di qualità del servizio, comprese le procedure per determinare di chi sia la responsabilità qualora sia coinvolto più di un operatore. è fissato anche il termine per la trattazione dei reclami medesimi e per la comunicazione del relativo esito all'utente.”. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 del dlgs 22 luglio 1999, n. 261, è inserito il seguente comma 1-bis: “1-bis. Le procedure per la gestione dei reclami di cui al comma precedente comprendono le procedure conciliative in sede locale nonché le procedure extragiudiziali per la risoluzione delle controversie, uniformate ai principi comunitari in materia.”. All'articolo 14, comma 5-bis, del dlgs 22/7/1999, n. 261, dopo le parole “_titolari di licenza individuale...” sono aggiunte le seguenti: “_ e di autorizzazione generale_” CAPO VII PIANO INDUSTRIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Art. 36 (Efficienza dell'azione amministrativa) Le disposizioni del presente Capo sono dirette a restituire efficienza all'azione amministrativa, a ridurre le spese di funzionamento delle amministrazioni pubbliche nonché ad incrementare le garanzie per i cittadini, nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione, dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'articolo 197 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Per le finalità di cui al comma 1, le disposizioni del presente Capo recano le misure concernenti il riordino e la razionalizzazione delle funzioni amministrative, la semplificazione e la riduzione degli oneri burocratici, la trasparenza e la tempestività nei procedimenti amministrativi e nell'erogazione dei servizi pubblici, la diffusione delle nuove tecnologie nel settore pubblico. Art. 37 (Territorializzazione delle procedure concorsuali) 1. Il comma 1 dell'art. 35 del dlgs 30 marzo 2001, n. 165, è così sostituito: “1. Le pubbliche amministrazioni coprono i propri fabbisogni nel rispetto del principio del prevalente accesso dall'esterno, tramite concorso pubblico, e del previo esperimento delle procedure di mobilità, con le modalità da adottarsi nei propri regolamenti di organizzazione. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a) tramite procedure selettive conformi ai principi di cui al comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta; b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.” 2. Al comma 4 dell'art. 35 del dlgs 30 marzo 2001, n. 165, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “A tali fini le dotazioni organiche sono articolate per area o categoria, profilo professionale e posizione economica”. 3. Al comma 5 dell'art. 35 del dlgs 30 marzo 2001, n. 165, prima del primo periodo è inserito il seguente: “Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici individuano i posti per i quali avviare le procedure concorsuali dall'esterno e di progressione interna nella programmazione triennale dei fabbisogni con riferimento alle sedi di servizio e ove non possibile con riferimento ad ambiti regionali”. 4. Al comma 5-bis dell'art. 35 del dlgs 30 marzo 2001, n. 165, aggiunto dall'art. 1, comma 230, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole “I vincitori di concorso” sono aggiunte le seguenti: “e i vincitori delle procedure di progressione verticale”. Alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: “Nelle procedure di progressione verticale la permanenza nelle sedi carenti di organico, individuate dalle amministrazioni e comunicate alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, è considerato titolo di preferenza.” Art. 38 (Mobilità del personale delle amministrazioni pubbliche) 1. In caso di conferimento di funzioni statali alle regioni ed alle autonomie locali ovvero di trasferimento o conferimento di attività svolte da pubbliche amministrazioni ad altri soggetti pubblici ovvero di esternalizzazione di attività e servizi, si applicano al personale ivi adibito, in caso di esubero, le disposizioni dell'art. 33 del dlgs 30 marzo 2001, n. 165. 2. Il personale che oppone un reiterato rifiuto, pari a due volte in 5 anni, per giustificate ed obiettive esigenze di organizzazione dell'amministrazione si considera in posizione di esubero, con conseguente applicazione di quanto previsto dall'art. 33 del dlgs 30 marzo 2001, n. 165. 3. All'articolo 30 del dlgs 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 2-quinquies, è aggiunto il seguente: “2-sexies. Le pubbliche amministrazioni per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6 del presente decreto, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore ai tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto.” Art. 39 (Aspettativa) I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di 12 mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. L'aspettativa è concessa dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall'interessato. Nel periodo di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all'articolo 53 del dlgs 30 marzo 2001, n. 165. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 23-bis del dlgs 30 marzo 2001, n. 165. Art. 40 (Trasparenza sulle retribuzioni e sulle collaborazioni autonome) Ciascuna delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1 comma 2, del dlgs 30 marzo 2001, n. 165, ha l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici dei dirigenti nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale. Art. 41 (Spese di funzionamento) Dopo l'art. 6 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 è inserito il seguente articolo: “Art. 6-bis (Misure in materia di organizzazione e razionalizzazione della spesa di funzionamento delle pubbliche amministrazioni) Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto nonché gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica. Relativamente alla spesa per il personale e alle dotazioni organiche le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente articolo provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione, fermi restando i conseguenti processi di riduzione e rideterminazione delle dotazioni organiche nel rispetto dell'art. 6 del presente dlgs nonché i conseguenti processi di riallocazione e di mobilità del personale. I collegi dei revisori e gli organi di controllo interno delle amministrazioni che attivano i processi di cui al comma 1 vigilano sull'applicazione del presente articolo, dando evidenza nei propri verbali dei risparmi derivanti dall'adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione e personale, anche ai fini della valutazione dirigenziale di cui all'art. 5 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286.”. Art. 42 (Trasferimento delle risorse e delle funzioni agli enti territoriali) 1. All'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 è abrogato; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Per le finalità di cui al comma 1, e comunque ai fini del trasferimento delle occorrenti risorse, sulla base degli accordi con le regioni e le autonomie locali, da concludere in sede di Conferenza unificata, diretti in particolare all'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti da conferire, il Governo su proposta del Ministro per le riforme ed il federalismo e del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, può avviare i trasferimenti dei suddetti beni e risorse mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle previsioni di spesa risultanti dal bilancio dello Stato e del patto di stabilità. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 3, 7, commi 8, 9, 10 e 11, e 8 del dlgs 31/3/1998, n. 112. Gli schemi di decreto, ciascuno dei quali deve essere corredato di idonea relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione.". c) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Dalla data di entrata in vigore dei suddetti decreti o da quella diversa indicata negli stessi, le regioni o gli enti locali provvedono all'esercizio delle funzioni relative ai beni e alle risorse trasferite. Dalla medesima data sono soppressi gli uffici delle amministrazioni statali precedentemente preposti all'esercizio delle predette funzioni, con le corrispondenti quote organiche di personale.". 2. I comuni e le province favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli ed associati, per lo svolgimento di attività e servizi di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale, individuando entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, i servizi la cui erogazione è affidata ai privati anche a livello territoriale più ampio, mediante accordi di programma, consorzi e altre forme associative di erogazione di servizi. 3. In attuazione dei principi di proporzionalità e di adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, i comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti svolgono le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata in modo che la popolazione complessiva dei comuni associati sia pari almeno a 20.000 abitanti. Art. 43 (Mobilità delle funzioni amministrative e uso ottimale degli immobili pubblici) 1. Le amministrazioni pubbliche, tenuto conto della missione principale loro affidata, individuano tra le proprie funzioni quelle che possono essere esercitate temporaneamente, in modo più efficace o più economico, da altri soggetti pubblici o privati. 2. Nel proporre il trasferimento dell'esercizio delle funzioni ciascuna amministrazione ne specifica gli effetti finanziari e organizzativi, con particolare riguardo al risparmio di spesa e alla riallocazione delle risorse umane e strumentali, nonché ai conseguenti processi di mobilità. Dal trasferimento non possono, in ogni caso, derivare maggiori oneri per la finanza pubblica. 3. La proposta è presentata a un comitato interministeriale presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e del quale fanno parte il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno, il Ministro per i rapporti con le regioni, il Ministro per le riforme e il federalismo e il Ministro per la semplificazione normativa nonché i Ministri di volta in volta competenti in ordine alle funzioni interessate. Il comitato, qualora presenti la proposta all'approvazione del Consiglio dei ministri, indica lo strumento giuridico di diritto pubblico o privato idoneo ad assicurare il migliore esercizio della funzione. 4. Le amministrazioni pubbliche favoriscono ogni iniziativa volta a realizzare, in armonia con le finalità istituzionali fissate dai rispettivi ordinamenti, l'obiettivo della piena utilizzazione e fruizione dei propri edifici da parte dei cittadini. Alle predette iniziative si provvede con le ordinarie risorse strumentali e finanziarie disponibili in sede di bilancio. 5. Al personale delle rispettive amministrazioni effettivamente impiegato nelle attività realizzate sulla base delle iniziative di cui al comma 4 sono attribuiti incentivi economici da definirsi in sede di contrattazione collettiva nell'ambito delle risorse assegnate nei rispettivi fondi unici di amministrazione. Art. 44 (Diffusione delle buone prassi nelle pubbliche amministrazioni e tempi per il rilascio dei provvedimenti o per l'erogazione dei servizi al pubblico) Le amministrazioni pubbliche statali individuano nel proprio ambito gli uffici che provvedono con maggiore tempestività ed efficacia al rilascio di provvedimenti o all'erogazione di servizi e adottano le opportune misure al fine di garantire la diffusione delle relative buone prassi. Le prassi individuate ai sensi del comma 1 sono pubblicate sui siti telematici istituzionali di ciascuna amministrazione e comunicate al Dipartimento della funzione pubblica. L'elaborazione e la diffusione delle buone prassi sono considerate ai fini della valutazione dei dirigenti e del personale amministrativo. In sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del dlgs 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, sono conclusi accordi fra lo Stato, le regioni e gli enti locali per l'individuazione e la diffusione di buone prassi per le funzioni e i servizi degli enti territoriali. Al fine di aumentare la trasparenza dei rapporti tra le amministrazioni pubbliche e gli utenti, a decorrere dal 1° gennaio 2009 ogni amministrazione pubblica determina e pubblica, con cadenza annuale, sul proprio sito internet o con altre forme idonee: un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativo agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato indicatore di tempestività dei pagamenti; i tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all'esercizio finanziario precedente. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione dell'obbligo informativo di cui al comma 5, lettera a), avuto riguardo all'individuazione dei tempi medi ponderati di pagamento con riferimento, in particolare, alle tipologie contrattuali, ai termini contrattualmente stabiliti e all'importo dei pagamenti. Art. 45 (Cessioni di quote di società a responsabilità limitata) 1. Il secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile è sostituito dal seguente: “L'atto di trasferimento, sottoscritto digitalmente nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ovvero con sottoscrizione autenticata, dal notaio, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura di un intermediario abilitato al deposito degli atti al registro delle imprese di cui all'articolo 31, comma 2-quater della legge 24 novembre 2000, n. 340, ovvero a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. L'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito, rilasciato dal professionista che vi ha provveduto ai sensi del precedente periodo. In caso di trasferimento a causa di morte il deposito e l'iscrizione sono effettuati a richiesta dell'erede o del legatario verso presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni.”. Art. 46 (Riorganizzazione del CNIPA, del FORMEZ e della SSPA) Al fine di realizzare un sistema unitario di interventi nel campo della formazione dei pubblici dipendenti, della riqualificazione del lavoro pubblico, dell'aumento della sua produttività, del miglioramento delle prestazioni delle pubbliche amministrazioni e della qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, della misurazione dei risultati e dei costi dell'azione pubblica, della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, il Governo è delegato ad adottare, secondo le modalità, i criteri ed i principi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo finalizzati al riordino del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, di seguito CNIPA, del Centro di formazione studi, di seguito Formez , e della Scuola Superiore della pubblica amministrazione, di seguito SSPA, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: - ridefinizione delle missioni, delle competenze e riordino degli organi, in base a principi di efficienza, efficacia ed economicità, anche al fine di assicurare un sistema coordinato e coerente nel settore della formazione e della reingegnerizzazione dei processi produttivi della pubblica amministrazione centrale e delle amministrazioni locali; - raccordo con le altre strutture, anche di natura privatistica operanti nel settore della formazione e dell'innovazione tecnologica; riallocazione delle risorse umane e finanziarie in relazione alla riorganizzazione e razionalizzazione delle competenze. 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle attività previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente. Art. 47 (Tutela non giurisdizionale dell'utente dei servizi pubblici) 1. Le carte dei servizi dei soggetti pubblici e privati che erogano servizi pubblici o di pubblica utilità contengono la previsione della possibilità, per l'utente o la categoria di utenti che lamenti la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante, di promuovere la risoluzione non giurisdizionale della controversia, che avviene entro i successivi trenta giorni; esse prevedono altresì l'eventuale ricorso a meccanismi di sostituzione dell'amministrazione inadempiente. 2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le autorità amministrative che svolgono la propria attività nelle materie contemplate dal dlgs 12 aprile 2006, n. 163, dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, e dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, nell'autonomia garantita dai rispettivi ordinamenti, nonché, per i servizi pubblici o di pubblica utilità non regolati dalle dette autorità, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, emanano una determinazione che individua uno schema tipo di procedura conciliativa ai sensi del comma 1, da recepire nelle singole carte dei servizi entro il termine di novanta giorni dalla sua adozione. Art. 48 (Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in cartaceo) 1. Gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicazione legale si intendono assolti con la pubblicazione da parte delle amministrazioni e dei soggetti obbligati sui propri siti informatici. 2. Gli adempimenti di cui al comma 1 possono essere attuati mediante l'utilizzo di siti informatici di altri soggetti obbligati, ovvero di loro associazioni. 3. Al fine di garantire e facilitare l'accesso alle pubblicazioni di cui al comma 1 il CNIPA realizza e gestisce un Portale di accesso ai suddetti siti. 4. A decorrere dal 1° gennaio 2011 le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicazione legale. 5. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al comma 1 si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie in data 22 luglio 2005 al progetto “PC alle famiglie” non ancora impegnate alla data di entrata in vigore del presente articolo. Art. 49 (Codice dell'amministrazione digitale) 1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le modalità, i criteri ed i principi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro diciotto mesi dalla data in entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri interessati, volti a modificare il dlgs 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: - prevedere forme sanzionatorie, anche inibendo l'erogazione dei servizi disponibili in modalità digitali attraverso canali tradizionali, per le amministrazioni che non ottemperano alle prescrizioni di cui al dlgs n. 82 del 2005; - individuare meccanismi volti a quantificare gli effettivi risparmi conseguiti dalle singole pubbliche amministrazioni, da utilizzare per l'incentivazione del personale coinvolto e per il finanziamento per i progetti di innovazione; - modificare la normativa in materia di firma digitale al fine di semplificarne l'adozione e l'uso da parte della pubblica amministrazione, di cittadini e imprese; - prevedere il censimento e la diffusione degli applicativi informatici realizzati o comunque utilizzati dalle pubbliche amministrazioni, e dei servizi erogati con modalità digitali, nonché delle migliori pratiche (best practices) tecnologiche e organizzative adottate, introducendo sanzioni per le amministrazioni inadempienti; - introdurre specifiche disposizioni volte a rendere il project financing strumento per l'accelerazione dei processi di valorizzazione dei dati pubblici e per l'utilizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali; - prevedere l'utilizzo del web nelle comunicazioni tra le amministrazioni e i propri dipendenti; - prevedere la pubblicazione, sui siti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del dlgs n. 165 del 2001, di indicatori di performance, introducendo sanzioni per le amministrazioni inadempienti. Art. 50 (VOIP e Sistema pubblico di connettività,) 1. Al fine di consentire l'attuazione di quanto previsto all'articolo 78, comma 2-bis, del dlgs 7 marzo 2005, n 82,e successive modificazioni, il CNIPA provvede alla realizzazione e gestione di un nodo di interconnessione per i servizi VOIP per il triennio 2009- 2011, in conformità all'articolo 83 del dlgs n. 82 del 2005. 2. All'attuazione del comma 1 si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, assegnate al progetto “Lotta agli sprechi” dal decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 25 febbraio 2005, non ancora impegnate alla data della presente legge, nonchè utilizzando le economie derivanti dalla realizzazione del Sistema pubblico di connettività di cui al decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 27 ottobre 2004 3. Al fine di accelerare la diffusione del sistema pubblico di connettività di cui al dlgs 7 marzo 2005, n 82, presso le pubb1iche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 marzo n 2001, n. 165 nel rispetto dei principi di economicità e di concorrenza del mercato, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione predispone, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al dlgs 28 agosto 1997, n. 281, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un programma triennale atto ad assicurare, entro il 31 dicembre 2011 l'adesione al predetto sistema di tutte le citate amministrazioni, la realizzazione di progetti di cooperazione tra i rispettivi sistemi informativi e la piena interoperabilità delle banche dati, registri e anagrafi, al fine di migliorare la qualità e ampliare la tipologia dei servizi, anche on line, erogati a cittadini e imprese, nonché aumentare l'efficacia ed efficienza dell'amministrazione pubblica. . 4. All'attuazione del programma di cui al comma 3 sono prioritariamente destinate le risorse del fondo aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n 289 assegnate programmi per lo sviluppo della società dell'informazione, non ancora programmate. Art. 51 (Riallocazione di fondi) Le somme, di cui all'articolo 2-bis, comma 1, lettera b) del dl 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 17 agosto 2005, n. 168, non impegnate sono destinate al cofinanziamento dei progetti di sviluppo di reti di connettività, anche con tecnologie senza fili (wireless), e di servizi innovativi di tipo amministrativo e didattico presentati dalle università. Al fine di favorire le iniziative di creazione di impresa nei settori innovativi promossi da giovani ricercatori, il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri definisce un programma di incentivi e di agevolazioni, attuati in regime de minimis, dando priorità a progetti in grado di contribuire al miglioramento qualitativo e alla razionalizzazione dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione. All'attuazione del presente comma si provvede nel limite delle risorse finanziarie disponibili, assegnate, ai sensi dell'articolo 27, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 al “progetto Fondo di garanzia per le PMI”  con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 15 giugno 2004, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge. Le risorse finanziarie assegnate al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Centro nazionale per l'informatica della pubblica amministrazione con delibere CIPE adottate ai sensi dell'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge e non destinate all'attuazione di accordi di programma quadro di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere riprogrammate dal CIPE in favore degli interventi proposti dallo stesso Dipartimento. Possono altresì essere destinate alle finalità di cui al precedente periodo le risorse finanziarie per l'anno 2009 di cui all'articolo 1, comma 892, della legge 27 dicembre 2006, n, 296, non ancora programmate. CAPO VIII GIUSTIZIA Art. 52 (Modifiche al Libro Primo del cpc) 1. All'articolo 7 del cpc, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma le parole “lire cinque milioni” sono sostituite dalle seguenti: “settemilacinquecento euro”; b) al secondo comma le parole “lire trenta milioni” sono sostituite dalle seguenti: “venticinquemila euro”. 2. L'articolo 38 del cpc è sostituito del seguente: “Art. 38. – (Incompetenza). L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. L'eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente. Fuori dei casi previsti dall'articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della causa dal ruolo. L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'articolo 183. Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni.”. 3. All'articolo 39 del cpc sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo comma è sostituito dal seguente: “Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo”; b) al secondo comma la parola “sentenza” è sostituita dalla seguente: “ordinanza”. 4. All'articolo 40, primo comma, del cpc, la parola “sentenza” è sostituita dalla seguente: “ordinanza”. 5. L'articolo 44 del cpc è sostituito dal seguente: “Art. 44. – (Efficacia dell'ordinanza che pronuncia sulla competenza). L'ordinanza che, anche a norma degli articoli 39 e 40, pronuncia sulla competenza del giudice adito, se non è reclamata entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, rende incontestabile la decisione sulla competenza e la competenza del giudice in essa indicato, in ogni processo avente ad oggetto la medesima domanda. Il reclamo contro l'ordinanza del giudice di pace si propone dinanzi al tribunale in composizione monocratica nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato l'ordinanza. Quando il tribunale pronuncia in composizione monocratica il reclamo si propone al collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. Il reclamo contro l'ordinanza del tribunale, e quello contro l'ordinanza della corte d'appello quando pronuncia in unico grado, si propongono dinanzi al collegio diversamente composto. Il giudice pronuncia sul reclamo in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile. In pendenza del reclamo il processo è sospeso, ma il giudice può autorizzare il compimento degli atti che ritiene urgenti.”. 6. All'articolo 45 del cpc la parola: “sentenza” è sostituita dalla seguente: “ordinanza”. 7. All'articolo 47 del cpc sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi primo, secondo e terzo sono abrogati; b) al quinto comma le parole: “notificato il ricorso o” sono soppresse. 8. All'articolo 48, primo comma, del cpc le parole: “dal giorno in cui è presentata l'istanza al cancelliere a norma dell'articolo precedente o” sono soppresse. 9. All'articolo 49 del cpc la parola: “sentenza”, ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: “ordinanza”. 10. Al primo comma dell'articolo 50 del cpc sono apportate le seguenti modificazioni: a) la parola: “sentenza”, ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: “ordinanza”; b) le parole: “sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “tre mesi”. 11. All'articolo 88 del cpc, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: “Le parti costituite debbono chiarire le circostanze di fatto in modo leale e veritiero”. 12. Il primo comma dell'art. 91 del cpc è sostituito dal seguente: “Il giudice, con il provvedimento che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92”. 13. All'articolo 96 del cpc è aggiunto, in fine, il seguente comma: “In ogni caso, il giudice, anche d'ufficio, condanna la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma non inferiore alla metà e non superiore al doppio dei massimi tariffari”. 14. Al primo comma dell'articolo 115 del cpc sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché i fatti contestati in modo generico”. 15. Al secondo comma dell'articolo 132 del ccpc, il numero 4) è sostituito dal seguente: “4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. 16. All'articolo 153 del cpc è aggiunto, in fine, il seguente comma: “La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma”. Art. 53 (Modifiche al Libro Secondo del cpc) 1. Al secondo comma dell'articolo 170 del cpc è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Tale disposizione si applica anche agli atti di impugnazione”. 2. Il secondo comma dell'articolo 182 del cpc è sostituito dal seguente: “Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione”. 3. Al sesto comma, alinea, dell'articolo 183 del cpc le parole: “il giudice concede” sono sostituite dalle seguenti: “il giudice, ove sussistono giusti motivi, può concedere”. 4. Il terzo comma dell'articolo 187 del cpc è sostituito dal seguente: “Il giudice provvede analogamente se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o ad altre pregiudiziali, ma può anche disporre che siano decise unitamente al merito. Le questioni attinenti alla competenza sono decise immediatamente con ordinanza, ai sensi dell'articolo 279, primo comma”. 5. Il primo comma dell'articolo 191 del cpc è sostituito dal seguente: “Art. 191. – (Nomina del consulente tecnico). Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell'articolo 183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire”. 6. Il terzo comma dell'articolo 195 del cpc è sostituito dal seguente: “Il giudice fissa il termine entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione ed il termine, comunque anteriore alla successiva udienza, entro il quale le parti possono depositare memorie contenenti osservazioni alla relazione del consulente”. 7. Dopo l'articolo 257 del cpc è inserito il seguente: Art. 257-bis – (Testimonianza scritta). “Il giudice, sentite le parti e tenuto conto di ogni circostanza, può disporre, nelle cause aventi ad oggetto diritti disponibili, di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato. Il giudice, con il provvedimento di cui al primo comma, dispone che la parte che ha richiesto l'assunzione della prova predisponga il modello di testimonianza in conformità agli articoli ammessi e lo faccia notificare al testimone. Il testimone rende la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli cui non è in grado di rispondere, indicandone la ragione. Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma autenticata su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, che spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice. Quando il testimone si avvale della facoltà di astensione di cui all'articolo 249, ha l'obbligo di compilare il modello di testimonianza, indicando le complete generalità e i motivi di astensione. Quando il testimone non spedisce o non consegna le risposte scritte nel termine stabilito, il giudice può condannarlo alla pena pecuniaria di cui all'articolo 255, primo comma. Il giudice, esaminate le risposte, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato.”. 8. All'articolo 279 del cpc, sono apportate le seguenti modificazioni: a)il primo comma è sostituito dal seguente: “Il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all'istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonché quando decide questioni di competenza. In tal caso, se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa”. b)al secondo comma, numero 1), le parole: “o di competenza” sono soppresse. 9. All'articolo 295 del cpc è aggiunto, in fine, il seguente comma: “L'ordinanza di sospensione è reclamabile nei termini e nei modi di cui all'articolo 44”. 10. All'articolo 296 del cpc sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, fissando l'udienza per la prosecuzione del processo”. 11. All'articolo 297 del cpc le parole: “sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “tre mesi”. 12. All'articolo 305 del cpc le parole: “sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “tre mesi”. 13. All'articolo 307 del cpc sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: “un anno” sono sostituite dalle seguenti: “tre mesi”; b) al terzo comma, le parole: “sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “tre mesi”; c) il quarto comma è sostituito dal seguente: “L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”. 14. All'articolo 310, secondo comma, del cpc le parole: “e quelle che regolano la competenza” sono sostituite dalle seguenti: “e le ordinanze che pronunciano sulla competenza”. 15. All'articolo 323 del cpc le parole: “oltre al regolamento di competenza nei casi previsti dalla legge,” sono soppresse. 16. All'articolo 324 del cpc le parole: “né a regolamento di competenza,” sono soppresse. 17. All'articolo 327, primo comma, del cpc le parole: “decorso un anno” sono sostituite dalle seguenti: “decorsi otto mesi”. 18. All'articolo 345, terzo comma, del cpc, dopo le parole: “nuovi mezzi di prova” sono aggiunte le seguenti: “e non possono essere prodotti nuovi documenti”. 19. All'articolo 353 del cpc sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “(Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione)”; b) al secondo comma, le parole “sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “tre mesi”. 20. Il numero 2) del primo comma dell'articolo 360 del cpc è abrogato. 21. All'articolo 382 del cpc sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica, le parole: “e di competenza” sono soppresse; b) il secondo comma è abrogato. 22. Al secondo comma dell'articolo 385 del cpc le parole: “o per violazione delle norme sulla competenza” sono soppresse. 23. Al primo comma dell'articolo 392 del cpc le parole: “un anno” sono sostituite dalle seguenti: “tre mesi”. Art. 54 (Modifiche al Libro Terzo del cpc) 1. Dopo l'articolo 614 del cpc è inserito il seguente: “Art. 614-bis. – (Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare). Con il provvedimento di condanna all'adempimento di un obbligo di fare infungibile o di non fare, il giudice, su richiesta di parte, fissa la somma dovuta all'avente diritto per ogni violazione o inosservanza successiva. Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza.”. Art. 55 (Modifiche al Libro Quarto del cpc). 1. All'articolo 669-octies del cpc sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il sesto comma è inserito il seguente: “Il giudice, quando emette uno dei provvedimenti di cui al sesto comma prima dell'inizio della causa di merito, provvede sulle spese del procedimento cautelare”; b) al settimo comma le parole: “primo comma” sono sostituite dalle seguenti: “sesto comma”. 2. All'articolo 819-ter del cpc sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “L'ordinanza con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione ad una convenzione d'arbitrato è reclamabile a norma dell'articolo 44”; b) al secondo comma, dopo la parola: “44” sono inserite le seguenti: “, primo comma”. Art. 56 (Procedimento sommario non cautelare). 1. Dopo il capo III del titolo I del libro IV del cpc è inserito il seguente: "Capo III-bis DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE Art. 702-bis. (Forma della domanda. Costituzione delle parti) Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda di condanna al pagamento di somme di denaro, anche se non liquide, ovvero alla consegna o rilascio di cose può essere proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6) e l'avviso di cui al numero 7) dell'articolo 163, terzo comma. A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento. Il giudice designato fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando un termine perentorio per la notificazione del ricorso. Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio. Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione in giudizio del terzo avviene a norma del comma precedente. Art. 702-ter. (Procedimento) Il giudice, se ritiene di essere incompetente, pronuncia ordinanza reclamabile ai sensi dell'articolo 44. Si applica l'articolo 50. Se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell'articolo 702-bis, il giudice, con ordinanza non impugnabile, la dichiara inammissibile. Nello stesso modo provvede sulla domanda riconvenzionale. Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono una istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l'udienza di cui all'articolo 183 e si applicano le disposizioni del Libro II. Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale richiede una istruzione non sommaria, il giudice ne dispone la separazione. Se non provvede ai sensi dei commi precedenti, il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto delle domande. L'ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Il giudice provvede in ogni caso sulle spese del procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti. Art. 702-quater. (Appello) L'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'articolo 702-ter produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene indispensabili ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio.". Art. 57 (Modifiche alle Disposizioni per l'attuazione del cpc) 1. Dopo l'articolo 103 delle "Disposizioni per l'attuazione del cpc e disposizioni transitorie", è aggiunto il seguente: "Art. 103-bis. – (Modello di testimonianza). La testimonianza scritta è resa su di un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia che individua anche le istruzioni per la sua compilazione, da notificare unitamente al modello. Il modello, sottoscritto in ogni suo foglio dalla parte che ne ha curato la compilazione, deve contenere, oltre alla indicazione del procedimento e dell'ordinanza di ammissione da parte del giudice procedente, idonei spazi per l'inserimento delle complete generalità del testimone, dell'indicazione della sua residenza, del suo domicilio e, ove possibile, di un suo recapito telefonico. Deve altresì contenere l'ammonimento del testimone ai sensi dell'articolo 251 e la formula del giuramento di cui al medesimo articolo, oltre all'avviso in ordine alla facoltà di astenersi ai sensi degli articoli 351, 352 del codice di procedura penale, con lo spazio per la sottoscrizione obbligatoria del testimone, nonché le richieste di cui all'art. 252, primo comma, la trascrizione dei quesiti ammessi, con l'avvertenza che il testimone deve rendere risposte circostanziate a ciascuna domanda. Al termine di ogni risposta è apposta, di seguito e senza lasciare spazi vuoti, la sottoscrizione da parte del testimone. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da un notaio o da un segretario comunale o dal cancelliere di un ufficio giudiziario. L'autentica delle sottoscrizioni è in ogni caso gratuita.". 2. All'articolo 104, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del cpc, dopo le parole: “questi la dichiara” sono inserite le seguenti: “, anche d'ufficio,”. 3. Il primo comma dell'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del cpc è sostituito dal seguente: “La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”. Art. 58 (Abrogazione dell'articolo 3 della legge 21/2/2006, n. 102) 1. L'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, è abrogato. Art. 59 (Notificazione a cura dell'Avvocatura dello Stato) 1. L'Avvocatura dello Stato può eseguire la notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, e successive modificazioni. 2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Avvocatura generale dello Stato e ciascuna Avvocatura distrettuale dello Stato si dotano di un apposito registro cronologico conforme alla normativa, anche regolamentare, vigente. 3. La validità dei registri di cui al comma 2 è subordinata alla previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, rispettivamente, da parte dell'Avvocato generale dello Stato, o di un Avvocato dello Stato all'uopo delegato, ovvero dell'Avvocato distrettuale dello Stato. 4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dalla presente disposizione sono svolte nell'ambito delle risorse umani, strumentali e finanziarie disponibili a disposizione vigente. Art. 60 (Abrogazioni) 1.Gli articoli 42, 43, 46, 184-bis e 385, quarto comma, del cpc e l'articolo 187 delle disposizioni per l'attuazione del cpc sono abrogati. Art. 61 (Disposizioni transitorie) 1. . Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il cpc e le disposizioni per l'attuazione del cpc si applicano ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore. 2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applica l'articolo 345 del cpc, come modificato dalla presente legge. 3. Alle controversie disciplinate dall'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al libro II, titolo IV, capo I, del cpc. 4. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del cpc si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006. Art. 62 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale) All'articolo 1, primo comma, della legge 7 ottobre 1969, n. 742, le parole: “15 settembre” sono sostituite dalle seguenti: “31 agosto”. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009. Art. 63 (Misure urgenti per il recupero di somme afferenti al bilancio della giustizia e per il contenimento e la razionalizzazione delle spese di giustizia) Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 36, comma 2, del codice penale, le parole “uno o più giornali designati dal giudice” sono sostituite dalle seguenti: "nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni." Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 262, il comma 3-bis è soppresso all'articolo 535, al comma 1 sono soppresse le parole “relative ai reati cui la condanna si riferisce” e il comma 2. all'articolo 536, sono soppresse le parole “e designa il giornale o i giornali in cui deve essere inserita”. All'articolo 676, al comma 1 sono soppresse le parole “o alla devoluzione allo Stato delle somme di denaro sequestrate ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 262”. Al comma 4 dell'articolo 171-ter della legge 21 aprile 1941, n. 633, la lettera b) è sostituita dalla seguente:“b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del codice penale”. Al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, dopo l'articolo 187-bis è inserito il seguente: "Articolo 187-ter. (Devoluzione allo Stato delle somme di denaro) 1. Le somme di denaro depositate presso gli uffici postali, gli istituti di credito o altri enti, in relazione a procedure esecutive, non riscosse o non reclamate dagli aventi diritto entro cinque anni dalla data in cui è divenuta definitiva l'ordinanza di distribuzione o di approvazione del progetto di distribuzione ovvero, in caso di opposizione, dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia, sono devolute allo Stato. La devoluzione opera di diritto. 2. Per le somme di denaro depositate presso gli uffici postali, gli istituti di credito o altri enti, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento comunica l'avvenuta devoluzione al depositario, il quale provvede al versamento delle somme e dei valori, con i relativi interessi, in conto entrate al bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia concernenti le spese di funzionamento dell'organizzazione giudiziaria. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115, sono apportate le seguenti modifiche: Dopo l'articolo 73 sono inseriti il Titolo XIV-bis “Registrazione degli atti giudiziari nel processo penale” e i seguenti articoli: Art. 73-bis (L). (Termini per la richiesta di registrazione) La registrazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno deve essere richiesta entro cinque giorni dal passaggio in giudicato. Art. 73-ter (L). (Procedura per la registrazione degli atti giudiziari) La trasmissione della sentenza all'ufficio finanziario è curata dal funzionario addetto all'ufficio del giudice, diverso dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il quale il provvedimento è divenuto definitivo. L'articolo 111 è sostituito dal seguente: Art. 111 (L) (Recupero nei confronti dell'imputato ammesso al patrocinio) 1. Non si procede al recupero di alcuna spesa nei confronti dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. 2. In caso di revoca dell'ammissione del patrocinio, ai sensi dell'articolo 112 comma 1, lett. d) e comma 2, si procede alla riscossione delle spese forfettizzate, delle spese anticipate dall'erario non comprese nella fortettizzazione nonché del contributo unificato e dell'imposta di registro. c. all'articolo 154, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: "3-bis. Salvo quanto previsto dai commi precedenti, trascorsi cinque anni dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione o dalla data in cui il provvedimento di archiviazione è divenuto definitivo, le somme di denaro, i titoli al portatore, quelli emessi o garantito dallo Stato anche se non al portatore, i valori di bollo e i crediti pecuniari sequestrati, con i relativi interessi, se non ne è stata disposta la confisca e nessuno ne ha chiesto la restituzione, reclamando di avervi diritto, sono devoluti allo Stato. La devoluzione opera di diritto. 3-ter. Alla destinazione delle somme devolute provvede la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, osservando le disposizioni seguenti. Per le somme di denaro e i valori depositati presso gli uffici postali, gli istituti di credito o altri enti, la cancelleria comunica l'avvenuta devoluzione al depositario, il quale provvede al versamento delle somme e dei valori, con i relativi interessi, in conto entrate al bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia concernenti le spese di funzionamento dell'organizzazione giudiziaria. Per le somme di denaro e i valori depositati presso la cancelleria, questa vi provvede direttamente secondo le stesse modalità. Per i crediti pecuniari, la cancelleria comunica l'avvenuta devoluzione al debitore, il quale provvede al versamento delle somme di denaro, con i relativi interessi, in conto entrate al bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia concernenti le spese di funzionamento dell'organizzazione giudiziaria. All'articolo 205 la rubrica è sostituita dalla seguente. “Recupero intero, forfettizzato e per quota” e i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 1. Le spese del processo anticipate dall'erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'ammontare degli importi può essere rideterminato ogni anno. 2. Il decreto determina la misura del recupero con riferimento al grado di giudizio ed al tipo di procedimento. Il giudice, in ragione della complessità delle indagini e degli atti compiuti, nella statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali può disporre che gli importi siano raddoppiati o triplicati. Sono recuperate per intero solamente le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, comma 12, del dl 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. e. al citati articolo 205, dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti: “2-quater. Gli importi di cui al comma 2-bis, nonché le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna, per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi di cui al comma 2 del presente articolo, sono recuperati nei confronti di ciascun condannato in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta in base al decreto di cui al comma 1, senza vincolo di solidarietà. 2-quinquies. Il contributo unificato e l'imposta di registro prenotati a debito per l'azione civile nel processo penale, sono recuperati nei confronti di ciascun condannato al risarcimento del danno in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta, senza vincolo di solidarietà. 2-sexies. Gli oneri tributari relativi al sequestro conservativo di cui all'articolo 316 del codice di procedura penale sono recuperati nei confronti del condannato a carico del quale è stato disposto il sequestro conservativo. La rubrica del titolo II della parte VII del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 è così modificata: “Disposizioni generali per spese di mantenimento in carcere e per spese processuali nel processo amministrativo, contabile e tributario”. Dopo l'articolo 227 è inserito il Titolo II-bis “Disposizioni generali per spese processuali, pene pecuniarie, sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni pecuniarie processuali nel processo civile e penale”. Dopo l'articolo 227-ter sono inseriti i seguenti articoli: Art. 227-quater (L) (Ruoli informatizzati). 1. Dopo aver svolto le attività previste dal comma 4 dell'articolo 3 del decreto ministeriale 3 settembre 1999, n. 321, l'agente della riscossione restituisce, in duplice esemplare, all'ufficio giudiziario i ruoli informatizzati. 2. La restituzione dei ruoli informatizzati proveniente su supporto cartaceo o magnetico avviene: a) per le minute pervenute all'agente dal giorno 1 al giorno 15 entro l'ultimo giorno del mese, b) per le minute pervenute all'agente dal giorno 16 entro il giorno 15 del mese successivo. Art. 227-quinquies (Termini per la riscossione) 1. I termini per l'attività dell'agente della riscossione previsti: a) dall'articolo 19, comma 2, lettera a), del dlgs 13 aprile 1999, n. 112 per procedere alla notifica della cartella di pagamento, sono ridotti a cinque mesi; b) dall'articolo 19, comma 2 lettera c) del dlgs 13 aprile 1999, n. 112, per la presentazione della comunicazione di inesigibilità come causa di perdita del diritto al discarico, sono ridotti a sedici; c) dall'art. 50, comma 2, del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per procedere ad espropriazione forzata sono ridotti a soli tre mesi dalla notificazione della cartella; d) dall'art. 50, comma 3, del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, di efficacia dell'avviso di cui al comma 2 dello stesso articolo, sono ridotti a novanta giorni; e) dall'art. 53, comma 1, del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, di perdita di efficacia del pignoramento senza che sia stato effettuato il primo incanto, sono ridotti a novanta giorni decorrenti dalla data di esecuzione del pignoramento; f) dall'art. 25, comma 2, del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, sono ridotti a trenta giorni decorrenti dalla data di notificazione della cartella di pagamento; 2. La comunicazione di inesigibilità dell'agente della riscossione costituisce attestazione di impossibilità di esazione della pena pecuniaria o di una rata di essa idonea all'attivazione della procedura di conversione della pena pecuniaria ai sensi dell'art. 660, comma secondo, del codice di procedura penale. Art. 227-sexies (L). (Sequestro conservativo di somme di denaro nel processo penale). 1. Quando è disposto il sequestro conservativo di una somma di denaro a norma dell'articolo 316 del codice di procedura penale, l'agente della riscossione, entro cinque giorni dalla consegna del ruolo, notifica al debitore un avviso di liquidazione degli importi dovuti con l'avvertenza che qualora la somma di denaro sia sufficiente a soddisfare il credito, la stessa verrà prelevata nel termine di un mese. 2. Qualora la somma sequestrata risulti insufficiente, ferma restando la soddisfazione parziale del credito con la medesima, per il residuo l'agente della riscossione provvederà secondo le modalità ordinarie. 3. Nel caso in cui le somme sequestrate eccedano il credito per il quale si procede alla riscossione, l'agente provvederà alla restituzione dell'eccedenza previa verifica e soddisfazione totale o parziale, di eventuali altri crediti erariali iscritti a ruolo sul territorio nazionale . Art. 227-septies. (L). (Sequestro conservativo di crediti, beni mobili ed immobili nel processo penale). 1. Quando è disposto sequestro conservativo di un credito, di un bene mobile o immobile a norma dell'articolo 316 del codice di procedura penale, e la sentenza di condanna preveda il pagamento di pena pecuniaria il funzionario addetto all'ufficio procede all'iscrizione del credito a ruolo e contestualmente trasmette all'agente della riscossione per via telematica l'elenco dei crediti e dei beni mobili o immobili sequestrati ed il provvedimento che dispone il sequestro. 2. L'agente della riscossione entro cinque giorni dalla consegna del ruolo, prima di procedere alla fissazione degli incanti, notifica al debitore un avviso di liquidazione degli importi dovuti con l'avvertenza che in caso di mancato integrale pagamento nel termine di un mese, si procederà all'esecuzione forzata. 3. Gli effetti del sequestro cessano all'integrale pagamento della somma iscritta a ruolo. Art. 227-octies. (L). (Restituzione di cose sequestrate dopo il passaggio in giudicato del provvedimento di condanna). 1. Dopo l'irrevocabilità del provvedimento di condanna le somme sequestrate di cui è stata disposta la restituzione al condannato sono versate dal funzionario addetto all'ufficio all'erario sino alla concorrenza del credito per spese processuali, pene pecuniarie, sanzioni pecuniarie processuali e sanzioni amministrative pecuniarie. 2. Se oggetto del sequestro sono assegni o altri titoli di credito, su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, le rispettive somme sono assegnate in pagamento delle spese processuali, pene pecuniarie, sanzioni pecuniarie processuali e sanzioni amministrative pecuniarie con provvedimento del giudice dell'esecuzione. Il funzionari addetto all'ufficio provvede alla vendita dei titoli sequestrati e versa il ricavato a pagamento di quanto indicato e alla restituzione dell'eccedenza 3. Le altre cose sequestrate al condannato sono vendute a cura del cancelliere e la somma ricavata versata in conto spese processuali, pene pecuniarie, sanzioni pecuniarie processuali e sanzioni amministrative pecuniarie, dedotte le spese di cui all'articolo 155. Se la somma ricavata supera l'ammontare del credito, l'eccedenza è restituita al condannato. 4. Del provvedimento di vendita degli oggetti sequestrati, il funzionario addetto all'ufficio, dà avviso al condannato con avvertenza che può ritirali pagando l'intero ammontare del credito. 5. Con il provvedimento che ordina la vendita delle cose sequestrate, il giudice dell'esecuzione stabilisce le modalità della vendita ed il luogo in cui deve eseguirsi. 6. Il provvedimento che dispone la vendita deve essere affisso per dieci giorni continui nell'albo del tribunale e degli altri uffici giudiziari del circondario o, nel caso in cui giudice dell'esecuzione è il giudice di appello, nell'albo del tribunale che ha pronunciato la sentenza di primo grado e degli altri uffici giudiziari dello stesso circondario nonché nell'albo del tribunale del luogo in cui ha sede il giudice di appello. 7. Se i beni rimangono invenduti, il funzionario addetto all'ufficio comunica senza ritardo all'avente diritto che potrà ritirare i beni e che le spese di custodia e conservazione, decorsi venti giorni dalla comunicazione, sono in ogni caso dovute dallo stesso. Analoga comunicazione è eseguita al custode. 8. Se i beni sono affidati alla cancelleria, in caso di mancato ritiro nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, il funzionario presenta l'elenco al giudice dell'esecuzione che ne dispone la distruzione. 9. Le spese per la distruzione dei beni rimasti invenduti sono in ogni caso a carico del condannato. Art. 227-novies (L). (Norme applicabili). 1. Al presente titolo si applicano gli articoli: 214, 215, 216, 218 comma 2, 220. Alla legge 24 dicembre 2007 n. 244, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato sono apportate le seguenti modifiche: All'articolo 1, comma 367, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito, nella misura stabilita dal decreto del Ministro della Giustizia adottato a norma dell'articolo 205 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115, così come modificato dalla presente legge;" All'articolo 1, comma 367, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: "b) notificazione al debitore degli atti indicati nell'art. 227-ter del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115". All'articolo 1, comma 367, la lettera c) è sostituita dalla seguente: " c) su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, alla ripartizione del pagamento del credito, fino ad un massimo di 72 rate mensili, fermo restando quanto previsto dalle norme speciali in materia di rateizzazione delle pene pecuniarie di cui all'articolo 236, comma 1 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115". d. All'articolo 1, dopo il comma 367, è inserito il seguente comma: "2.Gli atti indicati nell'art. 227-ter del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 sono notificati dagli ufficiali giudiziari ai sensi degli articoli 137 e seguenti del cpc. Le spese di notifica dell'invito al pagamento sono a carico del debitore, qualora quest'ultimo provvede al pagamento del credito; l'importo è aggiornato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze." Art. 64 (Abrogazioni di norme primarie) 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni: l'articolo 25 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115 DPR 30 maggio 2002, n. 115, e, al comma 1 dell'articolo 243 dello stesso testo unico le parole ”e le somme relative all'articolo 25”; b. gli articoli 1, comma 372 e 2, commi da 612 a 614 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Articolo 65 (Clausole generali e certificazione) In tutti i casi nei quali le disposizioni di legge nelle materie di cui all'articolo 409 del cpc e all'articolo 63, comma 1, del dlgs 30 marzo 2001 n. 165 contengano clausole generali, ivi comprese le norme in tema di instaurazione di un rapporto di lavoro, esercizio dei poteri datoriali, trasferimento di azienda e recesso, il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento del presupposto di legittimità e non può essere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro o al committente. Nella qualificazione del contratto di lavoro e nella interpretazione delle relative clausole il giudice non può discostarsi dalle valutazioni delle parti espresse in sede di certificazione dei contratti di lavoro di cui al titolo VIII del dlgs 10 settembre 2003, n. 276, salvo il caso di erronea qualificazione del contratto, di vizi del consenso o di difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione. Nel valutare le motivazioni a base del licenziamento il giudice fa riferimento alle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi ovvero nei contratti individuali di lavoro ove stipulati con l'assistenza e la consulenza delle commissioni di certificazione di cui al titolo VIII del dlgs 10 settembre 2003, n. 276. Nel definire le conseguenze da riconnettere al licenziamento, il giudice tiene ugualmente conto di elementi e parametri fissati dai predetti contratti e comunque considera le dimensioni e le condizioni dell'attività esercitata dal datore di lavoro, la situazione del mercato del lavoro locale, l'anzianità e le condizioni del lavoratore, il comportamento delle parti anche prima del licenziamento. L'articolo 75 del dlgs 10 settembre 2003, n. 276, è modificato come segue: "Al fine di ridurre il contenzioso in materia di lavoro le parti possono ottenere la certificazione dei contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro secondo la procedura volontaria stabilita nel presente Titolo". Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dalla presente disposizione sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Art. 66 (Conciliazione e arbitrato) L'art. 410 del cpc è sostituito dal seguente: "Art. 410 (Tentativo di conciliazione.) 1. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409 e dall'articolo 63, comma 1, del dlgs 30 marzo 2001 n. 165, può promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all'art 413. 2. La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza. 3. Le commissioni di conciliazione sono istituite presso la Direzione provinciale del lavoro. La commissione è composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. 4. Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore della Direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista dal precedente terzo comma. In ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei lavoratori. 5. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dall'istante, è consegnata o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta del tentativo di conciliazione deve essere consegnata o spedita a cura della stessa parte istante alla controparte. 6. La richiesta deve precisare: a) nome, cognome, e residenza dell'istante e del convenuto; se l'istante o il convenuto sono una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, l'istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonché la sede; b) il luogo ove è sorto il rapporto ovvero dove si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto; c) il luogo dove devono essere fatte alla parte istante le comunicazioni inerenti alla procedura; d) l'esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa. 7. Entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, la controparte deposita presso la commissione di conciliazione una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, le eventuali domande in via riconvenzionale e l'indicazione dei mezzi di prova. Entro i dieci giorni successivi al deposito, la Commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, che dovrà essere tenuto entro i successivi trenta giorni. Dinanzi alla commissione il lavoratore può farsi rappresentare o assistere anche da un'organizzazione cui aderisce o conferisce mandato. 8. La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, anche in sede giudiziale ai sensi dell'articolo 420, commi primo, secondo e terzo, del cpc, non può dar luogo a responsabilità amministrativa.”. L'articolo 411 del Cpc è sostituito dal seguente: “Art. 411 (Processo verbale di conciliazione.) 1. Se la conciliazione esperita ai sensi dell'art. 410 riesce, anche limitatamente ad una parte della domanda, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della commissione di conciliazione. Il verbale costituisce titolo esecutivo a seguito di provvedimento del giudice su istanza della parte interessata. 2. Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, la commissione di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti. 3. Ove il tentativo di conciliazione sia stato richiesto dalle parti, al ricorso depositato ai sensi dell'art 415, devono essere allegati i verbali e le memorie concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. 4. L'articolo 412 del Cpc è sostituito dal seguente: "Art. 412 (Risoluzione arbitrale della controversia.) 1. In qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine in caso di mancata riuscita, le parti possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando alla commissione di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia. 2. Nel conferire mandato per la risoluzione arbitrale della controversia, le parti devono indicare: a) il termine per la emanazione del lodo, spirato il quale l'incarico deve intendersi revocato; b) le norme che la commissione dovrà applicare al merito della controversia, ivi compresa la decisione secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento. 3. Il lodo emanato a conclusione dell'arbitrato, sottoscritto dagli arbitri ed autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui all'articolo 1372 del codice civile e di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile ed ha efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 474 a seguito del provvedimento del giudice su istanza della parte interessata ai sensi dell'articolo 825. 4. Il lodo è impugnabile ai sensi dell'articolo 808 ter.". 4. L'articolo 412 ter del cpc è sostituito dal seguente: "Art. 412 ter (Altre modalità di conciliazione previste dalla contrattazione collettiva.) 1. La conciliazione, nelle materie di cui all'articolo 409 e all'articolo 63, comma 1, del dlgs 30 marzo 2001 n. 165, può essere svolta altresì presso le sedi previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative. 2. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 410, 411 e 412.". 5. L'articolo 412 quater del cpc è sostituito dal seguente. "Art. 412 quater (Altre modalità di conciliazione e arbitrato). 1. Ferma restando la facoltà di ciascuna delle parti di adire l'autorità giudiziaria e di avvalersi delle procedure di conciliazione e di arbitrato previste dalla legge, le controversie di cui all'articolo 409 e all'articolo 63, comma 1, del dlgs 30 marzo 2001 n. 165 possono essere altresì proposte innanzi al Collegio di conciliazione e arbitrato irrituale costituito secondo quanto previsto dai commi seguenti. è nulla ogni clausola del contratto individuale di lavoro o comunque pattuita che obblighi una parte o entrambe a proporre le controversie sopra indicate al Collegio di conciliazione ed arbitrato. 2. Il Collegio è composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro, in funzione di Presidente, scelto di comune accordo dagli arbitri di parte tra i professori universitari di materie giuridiche e gli avvocati patrocinanti in cassazione. 3. La parte che intenda ricorrere al Collegio di conciliazione e arbitrato deve notificare all'altra parte un ricorso sottoscritto, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, da un avvocato al quale abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. Il ricorso deve contenere la nomina dell'arbitro di parte ed indicare l'oggetto della domanda, le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda la domanda, i mezzi di prova ed il valore della controversia entro il quale si intende limitare la domanda. 4. Se la parte convenuta intende accettare la procedura di conciliazione e arbitrato nomina il proprio arbitro di parte, il quale entro trenta giorni dalla notifica del ricorso procede, ove possibile, concordemente con l'altro arbitro, alla scelta del Presidente e della sede del Collegio. Ove ciò non avvenga ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria. 5. In caso di scelta concorde del terzo arbitro e della sede del Collegio, la parte convenuta entro trenta giorni da tale scelta deve depositare presso la sede del Collegio una memoria difensiva sottoscritta, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, da un avvocato cui abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. La memoria deve contenere le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, le eventuali domande in via riconvenzionale e l'indicazione dei mezzi di prova. 6. Entro dieci giorni dal deposito della memoria difensiva il ricorrente può depositare presso la sede del Collegio una memoria di replica senza modificare il contenuto del ricorso. Nei successivi dieci giorni il convenuto può depositare presso la sede del Collegio una controreplica senza modificare il contenuto della memoria difensiva. 7. Il Collegio fissa il giorno della udienza, da tenersi entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la controreplica del convenuto, dandone comunicazione alle parti nel domicilio eletto almeno dieci giorni prima. 8. All'udienza il Collegio esperisce il tentativo di conciliazione. Se la conciliazione riesce si applicano le disposizioni dell'articolo 411, comma 1 e comma 5, e dell'articolo 66, comma 8, del dlgs 30 marzo 2001 n. 165. 9. Se la conciliazione non riesce il Collegio provvede, ove occorra, a interrogare le parti e ad ammettere ed espletare le prove, altrimenti invita alla immediata discussione orale. Nel caso di ammissione delle prove il Collegio può rinviare ad altra udienza, a non più di dieci giorni di distanza, per l'assunzione delle stesse e la discussione orale. 10. La controversia è decisa, entro venti giorni dall'udienza di discussione, mediante un lodo. Il lodo è impugnabile ai sensi dell'articolo 808 ter. 11. Il compenso del Presidente del Collegio di conciliazione e arbitrato è fissato in misura pari al due per cento del valore della controversia dichiarato in ricorso e viene versato dalle parti per metà ciascuna presso le sede del Collegio mediante assegni circolari intestati al Presidente almeno cinque giorni prima dell'udienza. Ciascuna parte provvede a compensare l'arbitro da essa nominato. Le spese legali e quelle per il compenso del Presidente e dell'arbitro di parte, queste ultime nella misura dell'uno per cento del suddetto valore della controversia, sono liquidate nel lodo ai sensi degli articoli 91, primo comma, e 92. 12. I contratti collettivi nazionali di categoria possono istituire un Fondo per il rimborso al lavoratore delle spese per il compenso del Presidente del Collegio di conciliazione e arbitrato e del proprio arbitro di parte.". 6. In deroga a quanto previsto dall'articolo 412 quater del cpc, i contratti collettivi nazionali di lavoro possono prevedere clausole compromissorie che comportino la devoluzione della controversia al collegio arbitrale anche sulla base di forme di adesione tacita dei soggetti interessati alla procedura arbitrale. 7. Le controversie di cui all'articolo 409 del cpc possono essere decise da arbitri, oltre che nei casi previsti dall'articolo 806 del cpc e dall'articolo 5 legge 11 agosto 1973, n. 533, anche qualora il contratto e la clausola compromissoria ivi contenuta, ovvero il compromesso, siano stati certificati in base alle norme di cui al titolo VIII del dlgs 10 settembre 2003, n. 276. Le commissioni di certificazione dovranno accertare che la clausola compromissoria, ovvero il compromesso, contenga, anche mediante rinvio a regolamenti preesistenti dei collegi arbitrali, i criteri per la liquidazione dei compensi spettanti agli arbitri ed il termine entro il quale il lodo deve essere emanato. 8. Gli organi di certificazione di cui all'articolo 76 del dlgs 10 settembre 2003, n. 276 possono istituire camere arbitrali per la definizione, ai sensi dell'articolo 808 ter del cpc delle controversie nelle materie di cui all'articolo 409 del Cpc e all'articolo 63, comma 1, del dlgs 30 marzo 2001 n. 165. Le commissioni di cui all'articolo 76 del dlgs 10 settembre 2003, n. 276 possono concludere convenzioni con le quali prevedano la costituzione di camere arbitrali unitarie. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 412, commi 3 e 4, del cpc,. 9. Presso le sedi di certificazione può altresì essere esperito il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 410 del cpc. 10. All'articolo 82 del dlgs 10 settembre 2003, n. 276, è soppresso l'inciso "di cui all'art. 76, comma 1, lett. a), del presente dlgs ". 11. Il comma 2 dell'articolo 83 del dlgs 10 settembre 2003, n. 276 è soppresso. 12. All'articolo 2113 c.c., quarto comma, dopo le parole "ai sensi degli articoli 185, 410 e 411 del cpc" sono aggiunte le seguenti: "ed ai sensi dell'articolo 82 del dlgs 10 settembre 2003, n. 276". 13. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati l'articolo 410 bis, secondo comma, e l'articolo 412 bis del cpc. 14. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dalla presente disposizione sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente Art. 67 (Decadenze) Il primo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n.  604, è sostituito dal seguente: "1. Il licenziamento da parte del datore di lavoro deve essere impugnato a pena di decadenza entro centoventi giorni dalla ricezione della sua comunicazione, ovvero dalla comunicazione dei motivi, ove non contestuale, con ricorso depositato nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro.". Il termine di decadenza, di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n.  604, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applica anche ai casi di nullità del licenziamento, nonché di licenziamento inefficace di cui all'articolo 2 della legge 15 luglio 1966, n.  604. Il termine di decadenza, di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n.  604, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applica inoltre: a) ai licenziamenti anche qualora presuppongano la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto; b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all'articolo 409, primo comma, numero 3, del cpc; c) al trasferimento ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile. Art. 68 (Rimedi giustiziali contro la pubblica amministrazione) 1. All'articolo 13, primo comma, alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Se ritiene che il ricorso non possa essere deciso indipendentemente dalla risoluzione di una questione di legittimità costituzionale che non risulti manifestamente infondata, sospende l'espressione del parere e, riferendo i termini e i motivi della questione, ordina alla segreteria l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87, nonché la notifica del provvedimento ai soggetti ivi indicati". 2. All'articolo 14, primo comma, del dpr 24/11/1971, n. 1199, alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: “, conforme al parere del Consiglio di Stato”. Sono soppressi il secondo periodo del primo comma e il secondo comma dello stesso art. 14. CAPO IX PRIVATIZZAZIONI Art. 69 (Patrimonio s.p.a.) 1. All'articolo 7, comma 10, del dl 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, n. 112 sono apportate le seguenti modificazioni: al secondo periodo, dopo le parole “iscrizione dei beni” aggiungere le seguenti: “e degli altri diritti costituiti a favore dello Stato” dopo il secondo periodo inserire il seguente: “La pubblicazione nella G.U. del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che dispone il trasferimento dei crediti dello Stato e le modalità di realizzo dei medesimi produce gli effetti dal primo comma dell'articolo 1264 del codice civile”. Art. 70 (SACE) Al fine di ottimizzare l'efficienza dell'attività della Sace S.p.A. a sostegno della internazionalizzazione dell'economia italiana e la sua competitività rispetto agli altri organismi che operano con le stesse finalità sui mercati internazionali, il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi che prevedono: la separazione tra le attività che Sace S.p.A. svolge a condizioni di mercato dall'attività che, avente ad oggetto rischi non di mercato, beneficia della garanzia dello Stato secondo la normativa vigente; - la possibilità che le due attività siano esercitate da organismi diversi, determinandone la costituzione, ed i rapporti; - la possibilità che all'organismo destinato a svolgere l'attività a condizioni di mercato possono partecipare anche soggetti interessati all'attività o all'investimento. Il secondo periodo dell'articolo 6, comma 2, del dl 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è soppresso. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Art. 71 (Società pubbliche) 1. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n.244 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il comma 12 è sostituito dal seguente: “12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo1, commi 459, 460, 461, 462 e 463 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ovvero da eventuali disposizioni speciali, gli Statuti delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n.1) del codice civile si adeguano alle seguenti disposizioni: - ridurre il numero massimo dei componenti degli organi di amministrazione a cinque se le disposizioni statutarie vigenti prevedono un numero massimo di componenti superiore a cinque, e a sette se le citate disposizioni statutarie prevedono un numero massimo di componenti superiore a sette. I compensi deliberati ai sensi dell'articolo 2389, primo comma, del codice civile sono ridotti, in sede di prima applicazione delle presenti disposizioni, del 25% rispetto ai compensi precedentemente deliberati per ciascun componente dell'organo di amministrazione. - prevedere che al Presidente non possano essere attribuite deleghe operative; - sopprimere la carica di vicepresidente eventualmente contemplata dagli statuti, ovvero prevedere che la carica stessa sia mantenuta esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza titolo a compensi aggiuntivi; - prevedere che l'organo di amministrazione possa delegare proprie attribuzioni ad un solo componente, al quale soltanto possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile; - prevedere, in deroga a quanto previsto alla precedente lettera d), la possibilità che l'organo di amministrazione conferisca deleghe per singoli atti anche ad altri membri dell'organo stesso, a condizione che non vengano previsti compensi aggiuntivi; - prevedere che la funzione di controllo interno riferisca all'organo di amministrazione o, fermo restando quanto previsto al successivo comma 12-bis, ad un apposito comitato eventualmente costituito all'interno dell'organo di amministrazione; - prevedere il divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti degli organi sociali. Dopo il comma 12 è introdotto il seguente comma: “12-bis. Le società di cui al comma 12 provvedono a limitare la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta ai casi strettamente necessari. Per il caso di loro costituzione, in deroga a quanto previsto al comma 12, lettera d), può essere riconosciuto a ciascuno dei componenti di tali comitati una remunerazione complessivamente non superiore, al 30% del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo.” 2. All' articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 27 le parole “o indirettamente” sono soppresse; b) dopo il comma 27, è inserito il seguente comma 27 bis: “27-bis. Per le amministrazioni dello Stato, restano ferme le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze già previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società, le relative partecipazioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze che esercita i diritti dell'azionista di intesa con i Ministeri competenti per materia.”; c) dopo il comma 28 è inserito il seguente comma 28 bis: “28- bis. Per le amministrazioni dello Stato, l'autorizzazione è data con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente per materia, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.”; d) al comma 29, le parole “Entro diciotto mesi” sono sostituite dalle seguenti: “Entro trentasei mesi”; e) al comma 29, alla fine , è aggiunto il seguente periodo: “Per le società partecipate dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazioni” f) dopo il comma 32 sono aggiunti i seguenti commi 32 bis e 32 ter: “32- bis Il comma 734 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 si interpreta nel senso che non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali.” “32- ter Le disposizioni dei commi da 27 a 31 del presente articolo non si applicano per le partecipazioni in società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati”. TITOLO II STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA CAPO I STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA Art. 72 (Copertura finanziaria delle leggi e legge finanziaria) 1. Alla legge 5 agosto 1978, n. 468, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 11, comma 3: 1) al secondo periodo, dopo la parola “realizzare”, sono inserite le seguenti parole: “, con particolare riferimento agli enti inseriti nel conto economico consolidato delle Pubbliche Amministrazioni, individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,”; 2) alla lettera a), dopo le parole “di competenza,”, sono inserite le seguenti: “del fabbisogno del settore statale, dell'indebitamento netto della Pubblica Amministrazione, articolato pro quota per livelli di Governo,”; dopo le parole “pregresse” sono inserite le seguenti: “, analiticamente indicate in apposita tabella”; e le parole “specificamente indicate” sono soppresse; 3) alla lettera i-bis), le parole “, salvo che esse si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi di cui alla lettera a)” sono soppresse; 4) la lettera i-ter) è soppressa; b) all'articolo 11-ter: 1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole “è determinata”, sono inserite le seguenti parole: “, con riferimento al saldo netto da finanziare, al fabbisogno del settore statale e all'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni,”; 2) al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente: “c-bis) mediante compensazioni finanziarie, anche in termini di sola cassa, per far fronte agli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto.”; 3) dopo il comma 5, è inserito il seguente comma: “5-bis. La relazione tecnica di cui ai commi 2 e 3 viene aggiornata all'atto del passaggio dell'esame tra i due rami del Parlamento.”. Art. 73 (Attuazione del federalismo) 1. Per lo studio delle problematiche connesse alla effettiva attuazione della riforma federalista, assicurando un contesto di stabilità e piena compatibilità finanziaria con gli impegni europei ed internazionali assunti, è stanziata la somma di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,2 milioni di euro a decorrere dal 2010. Alla relativa copertura finanziaria si provvede per gli anni 2008 e 2009 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008 - 2010, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Salute, e a decorrere dall'anno 2010 a valere sulle risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 45, comma 3, del dl 25 giugno 2008, n. 112. Art. 74 ( Corte dei Conti) 1. Avverso le deliberazioni conclusive di controlli su gestioni che abbiano accertato il mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti o l'inefficienza dell'attività amministrativa svolta, l'amministrazione competente, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla formale comunicazione, può, anche mediante strumenti telematici idonei allo scopo, proporre ricorso ad un apposito collegio delle sezioni riunite della Corte dei conti, composto da undici magistrati con qualifica non inferiore a consigliere e presieduto dal Presidente della Corte, che giudica in via esclusiva, con sentenza dì mero accertamento, sulla fondatezza degli esiti istruttori e delle risultanze del controllo. 2. Analogamente è dato ricorso ad ogni ente, istituto o amministrazione che avrebbe tratto diretto beneficio dalla gestione sottoposta a controllo, nonché ad ogni contribuente che dimostri, quale ulteriore condizione di procedibilità, di avere adempiuto negli ultimi tre anni ai propri obblighi fiscali. 3. La decisione delle sezioni riunite che accerti violazione dì norme o regole comunitarie inerenti ai bilanci può essere altresì comunicata, su conforme proposta del Presidente della Corte, ai competenti organi dell'Unione europea. 4. Resta fermo il disposto dell'art. 1, comma 171, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 5. Le sezioni riunite in sede di controllo, fermo restando le attribuzioni ad esse demandate da norme di legge o di regolamento, contemporaneamente al giudizio di parifica del rendiconto generale dello Stato, a norma degli articoli 40 e 41 del rd 12 /7/1934, n. 1214, rendono altresì al Parlamento il referto, ai fini di coordinamento del sistema complessivo di finanza pubblica, previsto dall'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 6. Le sezioni riunite procedono, altresì, all'analisi delle entrate, verificandone lo scostamento rispetto alle previsioni e le cause dì esso evidenziando anche la distribuzione territoriale e funzionale delle stesse entrate. 7. Fermo restando il parere obbligatorio di cui al regio dl 9 febbraio 1939, n. 273, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, il Presidente del Consiglio dei Ministri può avvalersi della facoltà prevista per i Presidenti delle Camere dall'art. 16, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e può altresì chiedere alla Corte dei Conti pareri su questioni relative alla finanza pubblica. 8. Il Presidente della Corte dei conti stabilisce se sottoporre le richieste di parere di cui al comma precedente alle sezioni riunite in sede consultiva ovvero, per ragioni di urgenza, ad un collegio di sette magistrati da esso nominato. 9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri chiede altresì il parere della Corte in ordine all'attuazione annuale dell'obbligo di cui all'art. i, comma 171, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 10. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può invitare il Presidente della Corte dei conti, o un magistrato da lui delegato, ad assistere a riunioni tecniche del Governo per essere sentito su questioni relative alla finanza pubblica. 11. Al fine di assicurare la trasparenza e l'affidabilità dei conti pubblici il Presidente del Consiglio dei Ministri o le competenti commissioni parlamentari possono chiedere alla Corte dei conti la verifica e la certificazione delle risultanze dei conti pubblici. La Corte vi procede di concerto con il dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, previa stipulazione di uno specifico protocollo d'intesa, relativo alle modalità di lavoro, tra il Ragioniere generale dello Stato e il Segretario generale della Corte dei conti, nel rispetto delle direttive allo stesso impartite dal Presidente della Corte medesima. 12. Le sezioni della Corte dei conti, per l'esercizio delle proprie funzioni, hanno accesso diretto in via telematica alle banche dati di ogni pubblica amministrazione. TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI CAPO I DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI Art. 75 (Disposizioni finanziarie) 1. Per la realizzazione degli interventi di cui ai Capi I, II e III del Titolo I del presente provvedimento, effettuati per il tramite dell'Agenzia per l'attrazione degli investimenti, si provvede a valere sulle risorse finanziarie, disponibili presso l'Agenzia medesima, ferme restando le modalità di utilizzo già previste dalla normativa vigente per le disponibilità giacenti sui conti di tesoreria intestati all'Agenzia.

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Sanità, al via un'indagine sui costi dei consulenti (sezione: Costi dei politici)

( da "MF Sicilia" del 03-07-2008)

Argomenti: Costi della politica

MF Sicilia Numero 131  pag. 2 del 3/7/2008 | Indietro Sanità, al via un'indagine sui costi dei consulenti Sicilia Palazzi & Denaro Un'indagine conoscitiva nel settore della sanità per sapere quali sono i rapporti di collaborazione, le consulenza e i loro costi. L'iniziativa è dell'assessore regionale alla sanità, Massimo Russo, che continua nella sua opera di risanamento del settore. In una lettera inviata ieri ai direttori generali della aziende Usl e ospedaliere, Russo fa riferimento alla relazione della Corte dei conti in occasione del giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2007. In particolare, scrive Russo, "è stato osservato un complessivo aumento del numero delle consulenze e delle collaborazioni esterne, rispetto al 2006, che ha fatto rilevare una spesa complessiva per il 2007 di circa 8 milioni per poco più di 450 unità". L'assessore chiede quindi di conoscere quali siano a oggi i rapporti di collaborazione e consulenza e i relativi costi, nonché le iniziative intraprese per il contenimento della spesa.  .

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News (sezione: Costi dei politici)

( da "Italia Oggi" del 03-07-2008)

Argomenti: Costi della politica

ItaliaOggi     ItaliaOggi  - Giustizia e Società Numero 157, pag. 34 del 3/7/2008 Autore: Visualizza la pagina in PDF     News Sanità siciliana sotto la lente L'assessore alla Sanità della regione siciliana, Massimo Russo, ha avviato una indagine conoscitiva interna per sapere quali sono, allo stato attuale, i rapporti di collaborazione e consulenza e i loro costi. L'iniziativa rientra nella logica della riqualificazione della spesa sanitaria e della riorganizzazione del settore. In una lettera inviata ieri ai direttori generali della aziende Usl e ospedaliere, Russo fa riferimento alla relazione svolta dal procuratore generale d'appello della Corte dei conti in occasione del giudizio di parificazione del rendiconto generale della regione per l'esercizio finanziario 2007. In particolare, scrive l'assessore Russo, "è stato osservato un complessivo aumento del numero delle consulenze e delle collaborazioni esterne, rispetto all'anno 2006, che ha fatto rilevare una spesa complessiva per il 2007 di circa 8 milioni di euro per poco più di 450 unità". Esami di raccolta differenziata Partiranno oggi gli esami per le 850 persone che hanno frequentato i corsi sulla raccolta differenziata, organizzati della Scuola di Protezione civile della Campania, d'intesa con la facoltà di Scienze Ambientali della II Università di Napoli. Cinquecento dipendenti di enti pubblici e 350 esponenti del volontariato saranno sottoposti a test di verifica del grado di apprendimento mediante quesiti predisposti dalla stessa università. Evasione nel terzo settore La Guardia di finanza di Barletta ha individuato cinque evasori totali operanti nel "terzo settore", recuperando a tassazione oltre un milione di euro e denunciando alla autorità giudiziaria 2 imprenditori che svolgevano l'attività senza licenza obbligatoria. I cinque enti non commerciali, con sede a Barletta e Canosa di Puglia, esercitavano l'attività di servizi di vigilanza privata e sono risultati evasori totali per gli anni 2000-2007 e quindi totalmente sconosciuto al fisco. Meno agenti nelle carceri "Perderemo 900 agenti in tre anni e con i tagli che si preannunciano c'è il rischio che servizi essenziali come le traduzioni dei detenuti non possano più essere garantiti". Leo Beneduci, segretario generale dell'Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria (Osapp) commenta così il decreto fiscale presentato dal governo alla Camera che riguarda anche il comparto Giustizia. "Ancora non abbiamo le cifre esatte sui cui ragionare ma quello che abbiamo letto non ci rassicura affatto, ed è giusto che si sappia: già le previsioni di bilancio per il 2008, quelle operate dal Governo Prodi tagliavano più del 30% ed indistintamente su tutti i capitoli di spesa". Privacy, in vista patto Usa-Ue L'Unione europea spera di concludere entro il 2009 un accordo internazionale con gli Stati Uniti sulla protezione dei dati personali dei cittadini nel quadro della lotta contro il terrorismo, ma i negoziati restano difficili. è quanto ha dichiarato Jonathan Faull, direttore generale dei servizi della Commissione incaricati di Giustizia, Libertà e Sicurezza, garantendo: "Non apriamo la base di dati Schengen". Queste informazioni personali sono infatti raccolte e messi in comune dai 22 paesi membri dello spazio senza frontiere dell'Unione europea. Gli americani vorrebbero metterci sopra le mani, ma gli europei sono contrari. Uil: giustizia da riformare "La crisi perenne della Giustizia Italiana e la domanda di Giustizia della collettività richiedono precise e urgenti risposte a due principi costituzionali fino al momento inattuati: la Giustizia deve essere al servizio del cittadino; il cittadino deve concorrere all'Amministrazione della Giustizia". è quanto scrive l'Unione italiana dipendenti amministrazione giustizia-Uil Pubblica in una lettera a ministro della giustizia, in cui si chiede un "progetto globale che punti decisamente, alla riorganizzazione e modernizzazione della giustizia, consentendo, peraltro, a tutto il personale giudiziario di ottenere la tanto sospirata progressione professionale". Raee, accordo per il Far east Siglato l'accordo tra il Consorzio Re.Media e l'Etc Electronics Testing Center di Taiwan, Istituto specializzato nel supporto tecnico e normativo ai produttori dell'industria elettronica. L'intesa prevede l'adempimento agli obblighi del decreto Raee (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) da parte delle aziende del Far East con sede legale all'estero ma attività di commercializzazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche in Italia. Dall'analisi dell'interscambio bilaterale italo-cinese (Rapporti Paese congiunti Ambasciate/Uffici Ice estero) emerge che le principali voci del nostro import, sono state nel 2007 gli apparecchi e componenti audio, video e ricambi (28,5% del totale): si registra, inoltre, una decisa espansione (+12%) rispetto allo stesso periodo 2006. Anche i produttori asiatici, cinesi e taiwanesi dovranno, dunque, adempiano al nuovo sistema di gestione dei Raee.

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Manovra finanziaria, il testo del ddl (sezione: Costi dei politici)

( da "Italia Oggi" del 03-07-2008)

Argomenti: Costi della politica

ItaliaOggi     ItaliaOggi  - documenti Numero 157, pag. 39 del 3/7/2008 Autore: Visualizza la pagina in PDF     Manovra finanziaria, il testo del ddl ItaliaOggi conclude la pubblicazione del testo del disegno di legge approvato dla governo il 18 giugno su "misure per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", la prima parte è stata pubblicata il 2/7/2008 Art. 22 (Razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti) 1. Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni o obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 costituiscono principi generali in materia di tutela della concorrenza e livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. 3. All'articolo 7, comma 1, del dlgs 11 febbraio 1998,. n. 32 le parole: “e a fronte della chiusura di almeno settemila impianti nel periodo successivo alla data di entrata in vigore del presente dlgs ” sono abrogate. 4. All'articolo 1, comma 3, primo periodo, del dlgs 11 febbraio 1998, n. 32 le parole “iscritto al relativo albo professionale” sono sostituite dalle seguenti “abilitato ai sensi delle specifiche normative vigenti nei paesi dell'Unione europea”. 5. Le regioni e le province autonome, nell'ambito dei poteri di programmazione del territorio, promuovono il miglioramento della rete distributiva dei carburanti e la diffusione dei carburanti eco-compatibili, secondo criteri di efficienza, adeguatezza e qualità del servizio per i cittadini, nel rispetto dei principi di non discriminazione previsti al comma 1 e della disciplina in materia ambientale, urbanistica e di sicurezza. 6. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, determina entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i criteri di vettoriamento del gas metano per autotrazione attraverso le reti di trasporto e distribuzione del gas naturale. Art. 23 (Delega al Governo per la revisione della disciplina in tema di lavori usuranti) 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo, al fine di concedere ai lavoratori dipendenti impegnati in particolari lavori o attività e che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2008, la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti, secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c), d), e), f) e g), della legge 24 dicembre 2007. n. 247. Restano ferme le modalità procedurali per l'emanazione dei predetti decreti legislativi indicate dai commi 90 e 91 e le norme di copertura di cui al comma 92 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007. n. 247. Art. 24 (Deleghe al Governo per la riorganizzazione di enti vigilati dal Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali) 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi. finalizzati alla riorganizzazione dell'Istituto superiore di sanità. dell'Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, degli Istituti zooprofilattici sperimentali, della Croce rossa italiana, della Lega italiana per la lotta contro i tumori. dell'Agenzia italiana del farmaco, dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL),dell'Istituto per gli affari sociali e di Italia Lavoro s.p.a. nonché alla ridefinizione del rapporto di vigilanza del Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali sugli stessi enti, istituti e società, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi; a) semplificazione e snellimento dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli enti, istituti e società vigilati, adeguando le stesse ai princìpi di efficacia, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa e all'organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, prevedendo altresì la trasformazione di Italia Lavoro s.p.a. in ente pubblico economico, con eventuale incorporazione nello stesso, in tutto o parte, dell' Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e dell'Istituto per gli affari sociali; b) razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento previa riorganizzazione dei relativi centri di spesa e mediante adeguamento dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli enti e istituti vigilati ai princìpi e alle esigenze di razionalizzazione di cui all'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; c) ridefinizione del rapporto di vigilanza fra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed enti e istituti vigilati, prevedendo, in particolare, la possibilità per il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di emanare indirizzi e direttive nei confronti degli enti o istituti sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; d) previsione dell'obbligo degli enti e istituti vigilati di adeguare i propri statuti alle disposizioni dei decreti legislativi emanati in attuazione della presente delega, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore degli stessi; 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. I pareri sono espressi, rispettivamente, entro quaranta ed entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreti legislativi, decorsi tali termini i decreti sono emanati anche in assenza dei pareri. 3. L'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega di cui al presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 4. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procede al riordino degli organi collegiali e degli altri organismi istituiti con legge o con regolamento nell'amministrazione centrale della salute, mediante l'emanazione di regolamenti adottati ai sensi dell'art. 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988 n. 400. I regolamenti tengono conto dei seguenti criteri: a)eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali; b)razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee; c) limitazione del numero delle strutture a quelle strettamente indispensabili all'adempimento delle funzioni riguardanti la tutela della salute; d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi. CAPO VI SEMPLIFICAZIONI ART. 25 (Chiarezza dei testi normativi) 1. Ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe, indica espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate. 2. Ogni rinvio ad altre norme contenuto in disposizioni legislative, nonché in regolamenti, decreti o circolari emanati dalla pubblica amministrazione, deve contestualmente indicare, in forma integrale ovvero in forma sintetica e di chiara comprensione, il testo ovvero la materia alla quale le disposizioni fanno riferimento ed il principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che esse intendono richiamare. Art. 26 (Certezza dei tempi di conclusione del procedimento) 1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) L'articolo 2 è sostituito dal seguente: "Art. 2 (Conclusione del procedimento) 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo, mediante una manifestazione di volontà chiara e univoca anche ai sensi degli articoli 19 e 20, entro un termine certo, stabilito conformemente al presente articolo. 2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni. 3. Con uno o più decreti del Presidente del consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. 4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa delibera del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni. 5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le Autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza. 6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte. 7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2. 8. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini per la conclusione del procedimento, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai predetti commi 2 o 3. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell'istanza. è fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti. 9. Il dirigente è personalmente responsabile delle ulteriori spese conseguenti alla mancata emanazione del provvedimento nei termini. b) Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente: "Art. 2-bis (Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento) 1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, indipendentemente dalla spettanza del beneficio derivante dal provvedimento richiesto. 2. Indipendentemente dal risarcimento del danno di cui al comma 1, e con l'esclusione delle ipotesi in cui il silenzio dell'Amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento dell'istanza, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento, le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter corrispondono ai soggetti istanti, per il mero ritardo, una somma di denaro stabilita in misura fissa ed eventualmente progressiva, tenuto conto anche della rilevanza degli interessi coinvolti nel procedimento stesso. 3. Con regolamento, emanato su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del dlgs 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti la misura ed il termine di corresponsione della somma di cui al comma 2 del presente articolo. Il regolamento stabilisce, altresì, le modalità di pagamento per le amministrazioni statali, gli enti pubblici nazionali e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter. Le Regioni, le Province ed i Comuni determinano modalità di pagamento per i procedimenti di propria competenza. 4. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno di cui al comma 1 si prescrive in cinque anni; il diritto alla corresponsione della somma di cui al comma 2 si prescrive in due anni. In entrambi i casi, il termine di prescrizione di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, decorre dalla data del pagamento, che deve essere comunicata entro quindici giorni dall'amministrazione gravata del relativo onere economico". c) L'articolo 20, comma 5, è così sostituito: “Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis”.” 2. Il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti rappresenta un elemento di valutazione dei dirigenti, anche al fine della corresponsione della retribuzione di risultato. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa adotta le linee di indirizzo per l'attuazione del presente articolo e per i casi di grave e ripetuta inosservanza dell'obbligo di provvedere entro i termini fissati per ciascun procedimento. 3. In sede di prima attuazione della presente legge gli atti o provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da ultimo sostituito dal comma 1, lett. a) del presente articolo, sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, cessano di avere effetto a decorrere dalla scadenza del termine di cui al primo periodo del presente comma. Continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini non superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti. La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, come da ultimo sostituito dal comma 1, lett. a) del presente articolo, si applica dallo scadere del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Il regolamento previsto dall'articolo 2-bis, comma 3, della legge n. 241 del 1990, come introdotto dal comma 1, lett. b) del presente articolo, è emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le Regioni, le Province ed i Comuni adottano gli atti finalizzati agli adempimenti previsti nel citato articolo 2-bis, comma 4, della legge 241 del 1990. Decorsi i termini prescritti, in caso di mancata adozione degli atti previsti dal presente comma, la somma di cui al comma 2 del medesimo articolo 2-bis è liquidata dal giudice secondo equità. In sede di prima applicazione delle disposizioni dell'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal comma 1, lett. b) del presente articolo, il regolamento di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis provvede a determinare la somma di denaro di cui al medesimo articolo 2-bis, comma 2. 5. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 1, lettera b) si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio già previsti a legislazione vigente. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal comma 1, lettera b) del presente articolo, anche ai fini dell'adozione di provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni. I decreti eventualmente emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative. Art. 27 (Certezza dei tempi in caso di attività consultiva e valutazioni tecniche) 1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) All'articolo 16 sono apportate le seguenti modifiche: 1) al comma 1, dopo le parole: "sarà reso" sono inserite le seguenti: "che comunque non può superare i quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta". 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'emissione del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'emissione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione dei pareri di cui al presente comma". 3) Al comma 4 le parole: "il termine di cui al comma 1 può essere interrotto" sono sostituite dalle seguenti: "i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti". 4) Il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici". 5) Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "6- bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 127 del dlgs 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.". b) All'articolo 17 sono apportate le seguenti modifiche: 1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Decorsi inutilmente ulteriori novanta giorni, il responsabile del procedimento provvede comunque all'adozione del provvedimento. Salvo il caso di omessa richiesta della valutazione, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione delle valutazioni tecniche di cui al presente comma". 2) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per l'adozione di un provvedimento l'acquisizione di valutazioni tecniche, il termine di cui all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, è sospeso fino all'acquisizione della valutazione, comunque, salvo che per i casi di cui al comma 2, non oltre i termini massimi di cui al comma 1". 3) I servizi di controllo interno delle singole amministrazioni statali, ovvero le strutture delle medesime amministrazioni cui sono affidate, in forza dei rispettivi ordinamenti, le verifiche sul rispetto dei termini procedimentali, e i corrispondenti uffici od organi degli enti pubblici nazionali sono tenuti, anche avvalendosi dei sistemi di protocollo informatico, a misurare i tempi medi di conclusione dei procedimenti, nonché a predisporre un apposito rapporto annuale, indicando il numero e le tipologie dei procedimenti che non si sono conclusi nei termini previsti. Il rapporto, corredato da un piano di riduzione dei tempi, è presentato ogni anno, entro il 15 febbraio dell'anno successivo, alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Sulla base delle risultanze del rapporto si provvede, anche su impulso di quest'ultima, al conseguente adeguamento dei termini di conclusione dei procedimenti con le modalità di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo. c) all'articolo 25, comma 4, dopo le parole “Nei confronti degli atti delle pubbliche amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27” sono inserite le seguenti: “nonché all'amministrazione resistente”. Art. 28 (Conferenza di servizi e silenzio assenso) All'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: " e può svolgersi per via telematica"; b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: "2-bis. La convocazione della conferenza di servizi è pubblica e ad essa possono partecipare, senza diritto di voto, i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati che vi abbiano interesse. Gli stessi soggetti possono proporre osservazioni, in ordine alle quali non sussiste obbligo di risposta da parte dell'amministrazione procedente. Si applica l'articolo 10, comma 1, lettera b). 2-ter. Alla conferenza di servizi partecipano anche, senza diritto di voto, i concessionari, i gestori o gli incaricati di pubblici servizi chiamati ad adempimenti nella realizzazione di opere, che sono vincolati alle determinazioni assunte nella conferenza. Alla stessa possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione"; c) al comma 9, le parole: "Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce" sono sostituite dalle seguenti: "Il verbale recante la determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis, nonché le indicazioni delle dichiarazioni, degli assensi, dei dinieghi e delle eventuali prescrizioni integrative, sostituiscono". Il comma 9 dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 si interpreta nel senso che la relativa disposizione si applica anche alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole ”all'immigrazione” sono inserite le seguenti parole: “, alla cittadinanza”. Al comma 4 dell'articolo 20 della stessa legge n. 241 del 1990, le parole “e l'immigrazione” sono sostituite dalle seguenti: “, l'immigrazione e la cittadinanza”. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l'esercizio di attività di impianti produttivi di beni e servizi e di prestazione di servizi di cui alla direttiva del Consiglio e del Parlamento europeo del 12 dicembre 2006, n. 123, compresi gli atti che dispongono l'iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o comunque a tale fine eventualmente richiesta, il termine per l'inizio dell'attività decorre dalla data della presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente". Al comma 3, primo periodo, dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dopo le parole: "dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2," sono inserite le seguenti: "o, nei casi di cui all'ultimo periodo del citato comma 2, nel termine di trenta giorni,". Al comma 5 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20". Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dalla presente disposizione sono svolte nell'ambito delle risorse umani, strumentali e finanziarie disponibili a disposizione vigente. Art. 29 (Ulteriori livelli di tutela previsti dalle Autonomie territoriali) 1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 22, il comma 2, è sostituito dal seguente. “2. l'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza.”. b) All'articolo 29 sono apportate le seguenti modifiche: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle amministrazioni statali ed agli enti pubblici nazionali. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative. Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5-bis e 6, nonché quelle del Capo IV bis si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche; 2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: “2-bis. Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, le disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato, di assicurare l'accesso alla documentazione amministrativa. 2-ter. Attengono altresì ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti la dichiarazione di inizio di attività e il silenzio assenso, salva la possibilità di individuare, con intese in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del dlgs 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano. 2-quater. Le regioni e gli enti, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, , ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela". 2-quinquies. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione”.” Art. 30 (Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti) 1. L'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221 del 1968 e successive modificazioni è abrogato. 2. La corresponsione dell'indennità annua di residenza, prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, riconosciuta a favore dei farmacisti rurali dagli articoli 2 e seguenti della legge 8 marzo 1968, n. 221 del 1968, e successive modificazioni, è abolita a decorrere dal 1 gennaio 2009. 3. Al fine di semplificare l'ordinamento finanziario nei comuni di piccole dimensioni, sono apportate le seguenti modifiche al dlgs 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”: a) all'articolo 151, comma 2, dopo le parole: “il bilancio”, sono aggiunte le parole: “degli enti con popolazione superire a 5000 abitanti”; b) all'articolo 170, comma 1, dopo le parole:”enti locali” sono aggiunte le parole: “con popolazione superiore a 5000 abitanti”; c) all'articolo 170, comma 8, dopo le parole: “per tutti gli enti”, sono aggiunte le parole: “con popolazione superiore a 5000 abitanti”; d) all'articolo 171, comma 1, dopo le parole: “enti locali”, sono aggiunte le parole: “con popolazione superiore a 5000 abitanti”; e) all'articolo 172, comma 1, lettera d, dopo le parole: “di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono aggiunte le parole: “per gli enti con popolazione superiore a 5000 abitanti”; f) all'articolo 197, comma 1, dopo le parole: “dei comuni”, sono aggiunte le parole: “con popolazione superiore a 5000 abitanti”; g) all'articolo 229, comma 2, dopo le parole: “è redatto”, sono aggiunte le parole: “dagli enti con popolazione superiore a 5000 abitanti”; h) all'articolo 233, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma: “4-bis Per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.” 4. Nel regolamento di cui al seguente comma 4 sono individuati gli adempimenti sostitutivi per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. 5. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è emanato un regolamento a norma dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante modelli e schemi contabili semplificati per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in deroga all'articolo 160 del dlgs 18 agosto 2000, n. 267. 6. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare un dlgs volto alla razionalizzazione del ruolo del segretario comunale nei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) istituzione di una sede di segreteria comunale unificata cui fanno riferimento più comuni limitrofi la cui popolazione complessiva sia pari almeno a 15.000 abitanti; b) riordino dei compiti e delle funzioni del segretario comunale in servizio presso la sede unificata di cui alla lettera a); c) ampliamento delle responsabilità del segretario comunale in servizio presso la sede unificata; d) attribuzione al segretario comunale in servizio presso la sede unificata di funzioni di controllo interno e di gestione nonché di legittimità sugli atti. Art. 31 (Progetti di innovazione industriale) Entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, al fine di promuovere e sostenere la competitività del sistema produttivo, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro per la semplificazione e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, può individuare nuove aree tecnologiche ovvero aggiornare o modificare quelle già individuate e, a decorrere dall'anno 2009, l'individuazione di nuove aree tecnologiche o l'aggiornamento di quelle individuate potrà intervenire entro il 30 giugno di ogni anno. All'articolo 1, comma 842 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: “di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità.” sono soppresse. All'articolo 1, comma 844 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da: “, sentiti i Ministri” fino a “in cui gli stessi concorrono”, sono soppresse. All'articolo 1, comma 844 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni: - le parole: “per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie locali,” sono soppresse; - i periodi successivi al primo, fino alla fine del comma, sono soppressi. Art. 32 (Misure contro il lavoro sommerso) All'articolo 3 del dl 22 febbraio 2002, n. 12, convertito in legge dall'articolo 1 della legge 23 aprile 2002, n. 73, come sostituito dall'articolo 36 bis, comma 7, lett. a), del dl 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l'impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, è altresì punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. La sanzione è da euro 1.000 a euro 8.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore di cui ai periodi precedenti è aumentato del 50 per cento"; b) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Le sanzioni di cui al comma 3 non trovano applicazione qualora dalle registrazioni effettuate sul libro unico del lavoro nel mese precedente all'accertamento ispettivo oppure da altri adempimenti obbligatori precedentemente assolti si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione"; c) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 3 provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente". Al comma 7 bis dell'articolo 36 bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, inserito dall'articolo 1, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 la parola "constatate" è sostituita dalla parola "commesse". Art. 33 (Cooperazione allo sviluppo internazionale) 1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia, sono definite le modalità semplificate di svolgimento delle procedure amministrative e contrattuali riguardanti: gli interventi di cooperazione a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi indicati dalla legge 13 marzo 2008 n. 45; gli interventi nelle ulteriori aree individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, finalizzati al superamento delle criticità di natura umanitaria, sociale o economica. 2. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabilite, in particolare: a) le modalità di approvazione degli interventi, in conformità alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 art. 11 comma 3 e alla legge 8 agosto 1996, n. 426 art.11 comma 1. b) le specifiche deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato; c) i presupposti per il ricorso ad esperti e consulenti tecnici e giuridici; d) le modalità di svolgimento delle procedure negoziata. Art. 34 (Trasparenza dei flussi finanziari dei Fondi strutturali comunitari e del Fondo per le aree sottoutilizzate) 1. Per prevenire l'indebito utilizzo delle risorse stanziate nell'ambito della programmazione unitaria della politica regionale per il periodo 2007-2013, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri interessati, sono definite modalità e procedure necessarie a garantire l'effettiva tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'utilizzo, da parte dei soggetti beneficiari delle agevolazioni, delle risorse pubbliche e private impiegate per la realizzazione degli interventi oggetto di finanziamento a valere sui Fondi strutturali comunitari e sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del dlgs 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute, nell'utilizzo delle risorse dei predetti Fondi loro assegnate, ad applicare le modalità e le procedure definite dal decreto di cui al periodo precedente. Art. 35 (Misure in tema di concorrenza e tutela degli utenti nel settore postale) All'articolo 2, comma 2, lettera d), del dlgs 22 luglio 1999, n. 261, dopo le parole “_ espletamento del servizio universale;” sono aggiunte le seguenti: “ e adotta i provvedimenti necessari ad assicurare la continuità della fornitura di tale servizio anche in considerazione della funzione di coesione economica, sociale e territoriale che esso riveste.”. All'articolo 2, comma 2, lettera h, del dlgs 22 luglio 1999, n. 261, dopo le parole “_rete postale pubblica..” sono aggiunte le seguenti: “e ad alcuni elementi dei servizi postali, quali il sistema di codice di avviamento postale,”. All'articolo 2, comma 2, lettera l), del dlgs 22 luglio 1999, n. 261, le parole “_del servizio universale_” sono sostituite dalle seguenti: “_dei servizi postali_.”. All'articolo 3, comma 3, lettera c), del dlgs 22 luglio 1999, n. 261, dopo le parole “_criteri di ragionevolezza_” sono inserite le seguenti: “_ ed in considerazione della funzione di coesione sociale e territoriale del servizio e della relativa rete postale,...”. L'articolo 14 del dlgs 22 luglio 1999, n. 261 è così rubricato: “Art. 14 – Reclami e rimborsi”. L'articolo 14, comma 1, del dlgs 22 luglio 1999, n. 261, è sostituito dal seguente: “1. Relativamente al servizio universale, compresa l'area della riserva, sono previste dal fornitore del servizio universale, nella carta della qualità di cui all'articolo 12, comma 1, procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti, con particolare riferimento ai casi di smarrimento, furto, danneggiamento o mancato rispetto delle norme di qualità del servizio, comprese le procedure per determinare di chi sia la responsabilità qualora sia coinvolto più di un operatore. è fissato anche il termine per la trattazione dei reclami medesimi e per la comunicazione del relativo esito all'utente.”. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 del dlgs 22 luglio 1999, n. 261, è inserito il seguente comma 1-bis: “1-bis. Le procedure per la gestione dei reclami di cui al comma precedente comprendono le procedure conciliative in sede locale nonché le procedure extragiudiziali per la risoluzione delle controversie, uniformate ai principi comunitari in materia.”. All'articolo 14, comma 5-bis, del dlgs 22/7/1999, n. 261, dopo le parole “_titolari di licenza individuale...” sono aggiunte le seguenti: “_ e di autorizzazione generale_” CAPO VII PIANO INDUSTRIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Art. 36 (Efficienza dell'azione amministrativa) Le disposizioni del presente Capo sono dirette a restituire efficienza all'azione amministrativa, a ridurre le spese di funzionamento delle amministrazioni pubbliche nonché ad incrementare le garanzie per i cittadini, nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione, dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'articolo 197 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Per le finalità di cui al comma 1, le disposizioni del presente Capo recano le misure concernenti il riordino e la razionalizzazione delle funzioni amministrative, la semplificazione e la riduzione degli oneri burocratici, la trasparenza e la tempestività nei procedimenti amministrativi e nell'erogazione dei servizi pubblici, la diffusione delle nuove tecnologie nel settore pubblico. Art. 37 (Territorializzazione delle procedure concorsuali) 1. Il comma 1 dell'art. 35 del dlgs 30 marzo 2001, n. 165, è così sostituito: “1. Le pubbliche amministrazioni coprono i propri fabbisogni nel rispetto del principio del prevalente accesso dall'esterno, tramite concorso pubblico, e del previo esperimento delle procedure di mobilità, con le modalità da adottarsi nei propri regolamenti di organizzazione. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a) tramite procedure selettive conformi ai principi di cui al comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta; b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.” 2. Al comma 4 dell'art. 35 del dlgs 30 marzo 2001, n. 165, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “A tali fini le dotazioni organiche sono articolate per area o categoria, profilo professionale e posizione economica”. 3. Al comma 5 dell'art. 35 del dlgs 30 marzo 2001, n. 165, prima del primo periodo è inserito il seguente: “Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici individuano i posti per i quali avviare le procedure concorsuali dall'esterno e di progressione interna nella programmazione triennale dei fabbisogni con riferimento alle sedi di servizio e ove non possibile con riferimento ad ambiti regionali”. 4. Al comma 5-bis dell'art. 35 del dlgs 30 marzo 2001, n. 165, aggiunto dall'art. 1, comma 230, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole “I vincitori di concorso” sono aggiunte le seguenti: “e i vincitori delle procedure di progressione verticale”. Alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: “Nelle procedure di progressione verticale la permanenza nelle sedi carenti di organico, individuate dalle amministrazioni e comunicate alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, è considerato titolo di preferenza.” Art. 38 (Mobilità del personale delle amministrazioni pubbliche) 1. In caso di conferimento di funzioni statali alle regioni ed alle autonomie locali ovvero di trasferimento o conferimento di attività svolte da pubbliche amministrazioni ad altri soggetti pubblici ovvero di esternalizzazione di attività e servizi, si applicano al personale ivi adibito, in caso di esubero, le disposizioni dell'art. 33 del dlgs 30 marzo 2001, n. 165. 2. Il personale che oppone un reiterato rifiuto, pari a due volte in 5 anni, per giustificate ed obiettive esigenze di organizzazione dell'amministrazione si considera in posizione di esubero, con conseguente applicazione di quanto previsto dall'art. 33 del dlgs 30 marzo 2001, n. 165. 3. All'articolo 30 del dlgs 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 2-quinquies, è aggiunto il seguente: “2-sexies. Le pubbliche amministrazioni per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6 del presente decreto, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore ai tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto.” Art. 39 (Aspettativa) I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di 12 mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. L'aspettativa è concessa dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall'interessato. Nel periodo di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all'articolo 53 del dlgs 30 marzo 2001, n. 165. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 23-bis del dlgs 30 marzo 2001, n. 165. Art. 40 (Trasparenza sulle retribuzioni e sulle collaborazioni autonome) Ciascuna delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1 comma 2, del dlgs 30 marzo 2001, n. 165, ha l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici dei dirigenti nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale. Art. 41 (Spese di funzionamento) Dopo l'art. 6 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 è inserito il seguente articolo: “Art. 6-bis (Misure in materia di organizzazione e razionalizzazione della spesa di funzionamento delle pubbliche amministrazioni) Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto nonché gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica. Relativamente alla spesa per il personale e alle dotazioni organiche le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente articolo provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione, fermi restando i conseguenti processi di riduzione e rideterminazione delle dotazioni organiche nel rispetto dell'art. 6 del presente dlgs nonché i conseguenti processi di riallocazione e di mobilità del personale. I collegi dei revisori e gli organi di controllo interno delle amministrazioni che attivano i processi di cui al comma 1 vigilano sull'applicazione del presente articolo, dando evidenza nei propri verbali dei risparmi derivanti dall'adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione e personale, anche ai fini della valutazione dirigenziale di cui all'art. 5 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286.”. Art. 42 (Trasferimento delle risorse e delle funzioni agli enti territoriali) 1. All'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 è abrogato; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Per le finalità di cui al comma 1, e comunque ai fini del trasferimento delle occorrenti risorse, sulla base degli accordi con le regioni e le autonomie locali, da concludere in sede di Conferenza unificata, diretti in particolare all'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti da conferire, il Governo su proposta del Ministro per le riforme ed il federalismo e del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, può avviare i trasferimenti dei suddetti beni e risorse mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle previsioni di spesa risultanti dal bilancio dello Stato e del patto di stabilità. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 3, 7, commi 8, 9, 10 e 11, e 8 del dlgs 31/3/1998, n. 112. Gli schemi di decreto, ciascuno dei quali deve essere corredato di idonea relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione.". c) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Dalla data di entrata in vigore dei suddetti decreti o da quella diversa indicata negli stessi, le regioni o gli enti locali provvedono all'esercizio delle funzioni relative ai beni e alle risorse trasferite. Dalla medesima data sono soppressi gli uffici delle amministrazioni statali precedentemente preposti all'esercizio delle predette funzioni, con le corrispondenti quote organiche di personale.". 2. I comuni e le province favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli ed associati, per lo svolgimento di attività e servizi di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale, individuando entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, i servizi la cui erogazione è affidata ai privati anche a livello territoriale più ampio, mediante accordi di programma, consorzi e altre forme associative di erogazione di servizi. 3. In attuazione dei principi di proporzionalità e di adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, i comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti svolgono le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata in modo che la popolazione complessiva dei comuni associati sia pari almeno a 20.000 abitanti. Art. 43 (Mobilità delle funzioni amministrative e uso ottimale degli immobili pubblici) 1. Le amministrazioni pubbliche, tenuto conto della missione principale loro affidata, individuano tra le proprie funzioni quelle che possono essere esercitate temporaneamente, in modo più efficace o più economico, da altri soggetti pubblici o privati. 2. Nel proporre il trasferimento dell'esercizio delle funzioni ciascuna amministrazione ne specifica gli effetti finanziari e organizzativi, con particolare riguardo al risparmio di spesa e alla riallocazione delle risorse umane e strumentali, nonché ai conseguenti processi di mobilità. Dal trasferimento non possono, in ogni caso, derivare maggiori oneri per la finanza pubblica. 3. La proposta è presentata a un comitato interministeriale presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e del quale fanno parte il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno, il Ministro per i rapporti con le regioni, il Ministro per le riforme e il federalismo e il Ministro per la semplificazione normativa nonché i Ministri di volta in volta competenti in ordine alle funzioni interessate. Il comitato, qualora presenti la proposta all'approvazione del Consiglio dei ministri, indica lo strumento giuridico di diritto pubblico o privato idoneo ad assicurare il migliore esercizio della funzione. 4. Le amministrazioni pubbliche favoriscono ogni iniziativa volta a realizzare, in armonia con le finalità istituzionali fissate dai rispettivi ordinamenti, l'obiettivo della piena utilizzazione e fruizione dei propri edifici da parte dei cittadini. Alle predette iniziative si provvede con le ordinarie risorse strumentali e finanziarie disponibili in sede di bilancio. 5. Al personale delle rispettive amministrazioni effettivamente impiegato nelle attività realizzate sulla base delle iniziative di cui al comma 4 sono attribuiti incentivi economici da definirsi in sede di contrattazione collettiva nell'ambito delle risorse assegnate nei rispettivi fondi unici di amministrazione. Art. 44 (Diffusione delle buone prassi nelle pubbliche amministrazioni e tempi per il rilascio dei provvedimenti o per l'erogazione dei servizi al pubblico) Le amministrazioni pubbliche statali individuano nel proprio ambito gli uffici che provvedono con maggiore tempestività ed efficacia al rilascio di provvedimenti o all'erogazione di servizi e adottano le opportune misure al fine di garantire la diffusione delle relative buone prassi. Le prassi individuate ai sensi del comma 1 sono pubblicate sui siti telematici istituzionali di ciascuna amministrazione e comunicate al Dipartimento della funzione pubblica. L'elaborazione e la diffusione delle buone prassi sono considerate ai fini della valutazione dei dirigenti e del personale amministrativo. In sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del dlgs 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, sono conclusi accordi fra lo Stato, le regioni e gli enti locali per l'individuazione e la diffusione di buone prassi per le funzioni e i servizi degli enti territoriali. Al fine di aumentare la trasparenza dei rapporti tra le amministrazioni pubbliche e gli utenti, a decorrere dal 1° gennaio 2009 ogni amministrazione pubblica determina e pubblica, con cadenza annuale, sul proprio sito internet o con altre forme idonee: un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativo agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato indicatore di tempestività dei pagamenti; i tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all'esercizio finanziario precedente. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione dell'obbligo informativo di cui al comma 5, lettera a), avuto riguardo all'individuazione dei tempi medi ponderati di pagamento con riferimento, in particolare, alle tipologie contrattuali, ai termini contrattualmente stabiliti e all'importo dei pagamenti. Art. 45 (Cessioni di quote di società a responsabilità limitata) 1. Il secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile è sostituito dal seguente: “L'atto di trasferimento, sottoscritto digitalmente nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ovvero con sottoscrizione autenticata, dal notaio, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura di un intermediario abilitato al deposito degli atti al registro delle imprese di cui all'articolo 31, comma 2-quater della legge 24 novembre 2000, n. 340, ovvero a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. L'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito, rilasciato dal professionista che vi ha provveduto ai sensi del precedente periodo. In caso di trasferimento a causa di morte il deposito e l'iscrizione sono effettuati a richiesta dell'erede o del legatario verso presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni.”. Art. 46 (Riorganizzazione del CNIPA, del FORMEZ e della SSPA) Al fine di realizzare un sistema unitario di interventi nel campo della formazione dei pubblici dipendenti, della riqualificazione del lavoro pubblico, dell'aumento della sua produttività, del miglioramento delle prestazioni delle pubbliche amministrazioni e della qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, della misurazione dei risultati e dei costi dell'azione pubblica, della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, il Governo è delegato ad adottare, secondo le modalità, i criteri ed i principi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo finalizzati al riordino del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, di seguito CNIPA, del Centro di formazione studi, di seguito Formez , e della Scuola Superiore della pubblica amministrazione, di seguito SSPA, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: - ridefinizione delle missioni, delle competenze e riordino degli organi, in base a principi di efficienza, efficacia ed economicità, anche al fine di assicurare un sistema coordinato e coerente nel settore della formazione e della reingegnerizzazione dei processi produttivi della pubblica amministrazione centrale e delle amministrazioni locali; - raccordo con le altre strutture, anche di natura privatistica operanti nel settore della formazione e dell'innovazione tecnologica; riallocazione delle risorse umane e finanziarie in relazione alla riorganizzazione e razionalizzazione delle competenze. 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle attività previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente. Art. 47 (Tutela non giurisdizionale dell'utente dei servizi pubblici) 1. Le carte dei servizi dei soggetti pubblici e privati che erogano servizi pubblici o di pubblica utilità contengono la previsione della possibilità, per l'utente o la categoria di utenti che lamenti la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante, di promuovere la risoluzione non giurisdizionale della controversia, che avviene entro i successivi trenta giorni; esse prevedono altresì l'eventuale ricorso a meccanismi di sostituzione dell'amministrazione inadempiente. 2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le autorità amministrative che svolgono la propria attività nelle materie contemplate dal dlgs 12 aprile 2006, n. 163, dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, e dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, nell'autonomia garantita dai rispettivi ordinamenti, nonché, per i servizi pubblici o di pubblica utilità non regolati dalle dette autorità, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, emanano una determinazione che individua uno schema tipo di procedura conciliativa ai sensi del comma 1, da recepire nelle singole carte dei servizi entro il termine di novanta giorni dalla sua adozione. Art. 48 (Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in cartaceo) 1. Gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicazione legale si intendono assolti con la pubblicazione da parte delle amministrazioni e dei soggetti obbligati sui propri siti informatici. 2. Gli adempimenti di cui al comma 1 possono essere attuati mediante l'utilizzo di siti informatici di altri soggetti obbligati, ovvero di loro associazioni. 3. Al fine di garantire e facilitare l'accesso alle pubblicazioni di cui al comma 1 il CNIPA realizza e gestisce un Portale di accesso ai suddetti siti. 4. A decorrere dal 1° gennaio 2011 le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicazione legale. 5. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al comma 1 si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie in data 22 luglio 2005 al progetto “PC alle famiglie” non ancora impegnate alla data di entrata in vigore del presente articolo. Art. 49 (Codice dell'amministrazione digitale) 1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le modalità, i criteri ed i principi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro diciotto mesi dalla data in entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri interessati, volti a modificare il dlgs 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: - prevedere forme sanzionatorie, anche inibendo l'erogazione dei servizi disponibili in modalità digitali attraverso canali tradizionali, per le amministrazioni che non ottemperano alle prescrizioni di cui al dlgs n. 82 del 2005; - individuare meccanismi volti a quantificare gli effettivi risparmi conseguiti dalle singole pubbliche amministrazioni, da utilizzare per l'incentivazione del personale coinvolto e per il finanziamento per i progetti di innovazione; - modificare la normativa in materia di firma digitale al fine di semplificarne l'adozione e l'uso da parte della pubblica amministrazione, di cittadini e imprese; - prevedere il censimento e la diffusione degli applicativi informatici realizzati o comunque utilizzati dalle pubbliche amministrazioni, e dei servizi erogati con modalità digitali, nonché delle migliori pratiche (best practices) tecnologiche e organizzative adottate, introducendo sanzioni per le amministrazioni inadempienti; - introdurre specifiche disposizioni volte a rendere il project financing strumento per l'accelerazione dei processi di valorizzazione dei dati pubblici e per l'utilizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali; - prevedere l'utilizzo del web nelle comunicazioni tra le amministrazioni e i propri dipendenti; - prevedere la pubblicazione, sui siti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del dlgs n. 165 del 2001, di indicatori di performance, introducendo sanzioni per le amministrazioni inadempienti. Art. 50 (VOIP e Sistema pubblico di connettività,) 1. Al fine di consentire l'attuazione di quanto previsto all'articolo 78, comma 2-bis, del dlgs 7 marzo 2005, n 82,e successive modificazioni, il CNIPA provvede alla realizzazione e gestione di un nodo di interconnessione per i servizi VOIP per il triennio 2009- 2011, in conformità all'articolo 83 del dlgs n. 82 del 2005. 2. All'attuazione del comma 1 si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, assegnate al progetto “Lotta agli sprechi” dal decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 25 febbraio 2005, non ancora impegnate alla data della presente legge, nonchè utilizzando le economie derivanti dalla realizzazione del Sistema pubblico di connettività di cui al decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 27 ottobre 2004 3. Al fine di accelerare la diffusione del sistema pubblico di connettività di cui al dlgs 7 marzo 2005, n 82, presso le pubb1iche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 marzo n 2001, n. 165 nel rispetto dei principi di economicità e di concorrenza del mercato, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione predispone, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al dlgs 28 agosto 1997, n. 281, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un programma triennale atto ad assicurare, entro il 31 dicembre 2011 l'adesione al predetto sistema di tutte le citate amministrazioni, la realizzazione di progetti di cooperazione tra i rispettivi sistemi informativi e la piena interoperabilità delle banche dati, registri e anagrafi, al fine di migliorare la qualità e ampliare la tipologia dei servizi, anche on line, erogati a cittadini e imprese, nonché aumentare l'efficacia ed efficienza dell'amministrazione pubblica. . 4. All'attuazione del programma di cui al comma 3 sono prioritariamente destinate le risorse del fondo aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n 289 assegnate programmi per lo sviluppo della società dell'informazione, non ancora programmate. Art. 51 (Riallocazione di fondi) Le somme, di cui all'articolo 2-bis, comma 1, lettera b) del dl 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 17 agosto 2005, n. 168, non impegnate sono destinate al cofinanziamento dei progetti di sviluppo di reti di connettività, anche con tecnologie senza fili (wireless), e di servizi innovativi di tipo amministrativo e didattico presentati dalle università. Al fine di favorire le iniziative di creazione di impresa nei settori innovativi promossi da giovani ricercatori, il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri definisce un programma di incentivi e di agevolazioni, attuati in regime de minimis, dando priorità a progetti in grado di contribuire al miglioramento qualitativo e alla razionalizzazione dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione. All'attuazione del presente comma si provvede nel limite delle risorse finanziarie disponibili, assegnate, ai sensi dell'articolo 27, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 al “progetto Fondo di garanzia per le PMI”  con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 15 giugno 2004, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge. Le risorse finanziarie assegnate al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Centro nazionale per l'informatica della pubblica amministrazione con delibere CIPE adottate ai sensi dell'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge e non destinate all'attuazione di accordi di programma quadro di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere riprogrammate dal CIPE in favore degli interventi proposti dallo stesso Dipartimento. Possono altresì essere destinate alle finalità di cui al precedente periodo le risorse finanziarie per l'anno 2009 di cui all'articolo 1, comma 892, della legge 27 dicembre 2006, n, 296, non ancora programmate. CAPO VIII GIUSTIZIA Art. 52 (Modifiche al Libro Primo del cpc) 1. All'articolo 7 del cpc, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma le parole “lire cinque milioni” sono sostituite dalle seguenti: “settemilacinquecento euro”; b) al secondo comma le parole “lire trenta milioni” sono sostituite dalle seguenti: “venticinquemila euro”. 2. L'articolo 38 del cpc è sostituito del seguente: “Art. 38. – (Incompetenza). L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. L'eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente. Fuori dei casi previsti dall'articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della causa dal ruolo. L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'articolo 183. Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni.”. 3. All'articolo 39 del cpc sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo comma è sostituito dal seguente: “Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo”; b) al secondo comma la parola “sentenza” è sostituita dalla seguente: “ordinanza”. 4. All'articolo 40, primo comma, del cpc, la parola “sentenza” è sostituita dalla seguente: “ordinanza”. 5. L'articolo 44 del cpc è sostituito dal seguente: “Art. 44. – (Efficacia dell'ordinanza che pronuncia sulla competenza). L'ordinanza che, anche a norma degli articoli 39 e 40, pronuncia sulla competenza del giudice adito, se non è reclamata entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, rende incontestabile la decisione sulla competenza e la competenza del giudice in essa indicato, in ogni processo avente ad oggetto la medesima domanda. Il reclamo contro l'ordinanza del giudice di pace si propone dinanzi al tribunale in composizione monocratica nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato l'ordinanza. Quando il tribunale pronuncia in composizione monocratica il reclamo si propone al collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. Il reclamo contro l'ordinanza del tribunale, e quello contro l'ordinanza della corte d'appello quando pronuncia in unico grado, si propongono dinanzi al collegio diversamente composto. Il giudice pronuncia sul reclamo in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile. In pendenza del reclamo il processo è sospeso, ma il giudice può autorizzare il compimento degli atti che ritiene urgenti.”. 6. All'articolo 45 del cpc la parola: “sentenza” è sostituita dalla seguente: “ordinanza”. 7. All'articolo 47 del cpc sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi primo, secondo e terzo sono abrogati; b) al quinto comma le parole: “notificato il ricorso o” sono soppresse. 8. All'articolo 48, primo comma, del cpc le parole: “dal giorno in cui è presentata l'istanza al cancelliere a norma dell'articolo precedente o” sono soppresse. 9. All'articolo 49 del cpc la parola: “sentenza”, ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: “ordinanza”. 10. Al primo comma dell'articolo 50 del cpc sono apportate le seguenti modificazioni: a) la parola: “sentenza”, ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: “ordinanza”; b) le parole: “sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “tre mesi”. 11. All'articolo 88 del cpc, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: “Le parti costituite debbono chiarire le circostanze di fatto in modo leale e veritiero”. 12. Il primo comma dell'art. 91 del cpc è sostituito dal seguente: “Il giudice, con il provvedimento che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92”. 13. All'articolo 96 del cpc è aggiunto, in fine, il seguente comma: “In ogni caso, il giudice, anche d'ufficio, condanna la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma non inferiore alla metà e non superiore al doppio dei massimi tariffari”. 14. Al primo comma dell'articolo 115 del cpc sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché i fatti contestati in modo generico”. 15. Al secondo comma dell'articolo 132 del ccpc, il numero 4) è sostituito dal seguente: “4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. 16. All'articolo 153 del cpc è aggiunto, in fine, il seguente comma: “La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma”. Art. 53 (Modifiche al Libro Secondo del cpc) 1. Al secondo comma dell'articolo 170 del cpc è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Tale disposizione si applica anche agli atti di impugnazione”. 2. Il secondo comma dell'articolo 182 del cpc è sostituito dal seguente: “Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione”. 3. Al sesto comma, alinea, dell'articolo 183 del cpc le parole: “il giudice concede” sono sostituite dalle seguenti: “il giudice, ove sussistono giusti motivi, può concedere”. 4. Il terzo comma dell'articolo 187 del cpc è sostituito dal seguente: “Il giudice provvede analogamente se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o ad altre pregiudiziali, ma può anche disporre che siano decise unitamente al merito. Le questioni attinenti alla competenza sono decise immediatamente con ordinanza, ai sensi dell'articolo 279, primo comma”. 5. Il primo comma dell'articolo 191 del cpc è sostituito dal seguente: “Art. 191. – (Nomina del consulente tecnico). Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell'articolo 183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire”. 6. Il terzo comma dell'articolo 195 del cpc è sostituito dal seguente: “Il giudice fissa il termine entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione ed il termine, comunque anteriore alla successiva udienza, entro il quale le parti possono depositare memorie contenenti osservazioni alla relazione del consulente”. 7. Dopo l'articolo 257 del cpc è inserito il seguente: Art. 257-bis – (Testimonianza scritta). “Il giudice, sentite le parti e tenuto conto di ogni circostanza, può disporre, nelle cause aventi ad oggetto diritti disponibili, di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato. Il giudice, con il provvedimento di cui al primo comma, dispone che la parte che ha richiesto l'assunzione della prova predisponga il modello di testimonianza in conformità agli articoli ammessi e lo faccia notificare al testimone. Il testimone rende la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli cui non è in grado di rispondere, indicandone la ragione. Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma autenticata su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, che spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice. Quando il testimone si avvale della facoltà di astensione di cui all'articolo 249, ha l'obbligo di compilare il modello di testimonianza, indicando le complete generalità e i motivi di astensione. Quando il testimone non spedisce o non consegna le risposte scritte nel termine stabilito, il giudice può condannarlo alla pena pecuniaria di cui all'articolo 255, primo comma. Il giudice, esaminate le risposte, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato.”. 8. All'articolo 279 del cpc, sono apportate le seguenti modificazioni: a)il primo comma è sostituito dal seguente: “Il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all'istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonché quando decide questioni di competenza. In tal caso, se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa”. b)al secondo comma, numero 1), le parole: “o di competenza” sono soppresse. 9. All'articolo 295 del cpc è aggiunto, in fine, il seguente comma: “L'ordinanza di sospensione è reclamabile nei termini e nei modi di cui all'articolo 44”. 10. All'articolo 296 del cpc sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, fissando l'udienza per la prosecuzione del processo”. 11. All'articolo 297 del cpc le parole: “sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “tre mesi”. 12. All'articolo 305 del cpc le parole: “sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “tre mesi”. 13. All'articolo 307 del cpc sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: “un anno” sono sostituite dalle seguenti: “tre mesi”; b) al terzo comma, le parole: “sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “tre mesi”; c) il quarto comma è sostituito dal seguente: “L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”. 14. All'articolo 310, secondo comma, del cpc le parole: “e quelle che regolano la competenza” sono sostituite dalle seguenti: “e le ordinanze che pronunciano sulla competenza”. 15. All'articolo 323 del cpc le parole: “oltre al regolamento di competenza nei casi previsti dalla legge,” sono soppresse. 16. All'articolo 324 del cpc le parole: “né a regolamento di competenza,” sono soppresse. 17. All'articolo 327, primo comma, del cpc le parole: “decorso un anno” sono sostituite dalle seguenti: “decorsi otto mesi”. 18. All'articolo 345, terzo comma, del cpc, dopo le parole: “nuovi mezzi di prova” sono aggiunte le seguenti: “e non possono essere prodotti nuovi documenti”. 19. All'articolo 353 del cpc sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “(Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione)”; b) al secondo comma, le parole “sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “tre mesi”. 20. Il numero 2) del primo comma dell'articolo 360 del cpc è abrogato. 21. All'articolo 382 del cpc sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica, le parole: “e di competenza” sono soppresse; b) il secondo comma è abrogato. 22. Al secondo comma dell'articolo 385 del cpc le parole: “o per violazione delle norme sulla competenza” sono soppresse. 23. Al primo comma dell'articolo 392 del cpc le parole: “un anno” sono sostituite dalle seguenti: “tre mesi”. Art. 54 (Modifiche al Libro Terzo del cpc) 1. Dopo l'articolo 614 del cpc è inserito il seguente: “Art. 614-bis. – (Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare). Con il provvedimento di condanna all'adempimento di un obbligo di fare infungibile o di non fare, il giudice, su richiesta di parte, fissa la somma dovuta all'avente diritto per ogni violazione o inosservanza successiva. Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza.”. Art. 55 (Modifiche al Libro Quarto del cpc). 1. All'articolo 669-octies del cpc sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il sesto comma è inserito il seguente: “Il giudice, quando emette uno dei provvedimenti di cui al sesto comma prima dell'inizio della causa di merito, provvede sulle spese del procedimento cautelare”; b) al settimo comma le parole: “primo comma” sono sostituite dalle seguenti: “sesto comma”. 2. All'articolo 819-ter del cpc sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “L'ordinanza con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione ad una convenzione d'arbitrato è reclamabile a norma dell'articolo 44”; b) al secondo comma, dopo la parola: “44” sono inserite le seguenti: “, primo comma”. Art. 56 (Procedimento sommario non cautelare). 1. Dopo il capo III del titolo I del libro IV del cpc è inserito il seguente: "Capo III-bis DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE Art. 702-bis. (Forma della domanda. Costituzione delle parti) Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda di condanna al pagamento di somme di denaro, anche se non liquide, ovvero alla consegna o rilascio di cose può essere proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6) e l'avviso di cui al numero 7) dell'articolo 163, terzo comma. A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento. Il giudice designato fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando un termine perentorio per la notificazione del ricorso. Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio. Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione in giudizio del terzo avviene a norma del comma precedente. Art. 702-ter. (Procedimento) Il giudice, se ritiene di essere incompetente, pronuncia ordinanza reclamabile ai sensi dell'articolo 44. Si applica l'articolo 50. Se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell'articolo 702-bis, il giudice, con ordinanza non impugnabile, la dichiara inammissibile. Nello stesso modo provvede sulla domanda riconvenzionale. Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono una istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l'udienza di cui all'articolo 183 e si applicano le disposizioni del Libro II. Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale richiede una istruzione non sommaria, il giudice ne dispone la separazione. Se non provvede ai sensi dei commi precedenti, il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto delle domande. L'ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Il giudice provvede in ogni caso sulle spese del procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti. Art. 702-quater. (Appello) L'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'articolo 702-ter produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene indispensabili ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio.". Art. 57 (Modifiche alle Disposizioni per l'attuazione del cpc) 1. Dopo l'articolo 103 delle "Disposizioni per l'attuazione del cpc e disposizioni transitorie", è aggiunto il seguente: "Art. 103-bis. – (Modello di testimonianza). La testimonianza scritta è resa su di un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia che individua anche le istruzioni per la sua compilazione, da notificare unitamente al modello. Il modello, sottoscritto in ogni suo foglio dalla parte che ne ha curato la compilazione, deve contenere, oltre alla indicazione del procedimento e dell'ordinanza di ammissione da parte del giudice procedente, idonei spazi per l'inserimento delle complete generalità del testimone, dell'indicazione della sua residenza, del suo domicilio e, ove possibile, di un suo recapito telefonico. Deve altresì contenere l'ammonimento del testimone ai sensi dell'articolo 251 e la formula del giuramento di cui al medesimo articolo, oltre all'avviso in ordine alla facoltà di astenersi ai sensi degli articoli 351, 352 del codice di procedura penale, con lo spazio per la sottoscrizione obbligatoria del testimone, nonché le richieste di cui all'art. 252, primo comma, la trascrizione dei quesiti ammessi, con l'avvertenza che il testimone deve rendere risposte circostanziate a ciascuna domanda. Al termine di ogni risposta è apposta, di seguito e senza lasciare spazi vuoti, la sottoscrizione da parte del testimone. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da un notaio o da un segretario comunale o dal cancelliere di un ufficio giudiziario. L'autentica delle sottoscrizioni è in ogni caso gratuita.". 2. All'articolo 104, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del cpc, dopo le parole: “questi la dichiara” sono inserite le seguenti: “, anche d'ufficio,”. 3. Il primo comma dell'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del cpc è sostituito dal seguente: “La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”. Art. 58 (Abrogazione dell'articolo 3 della legge 21/2/2006, n. 102) 1. L'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, è abrogato. Art. 59 (Notificazione a cura dell'Avvocatura dello Stato) 1. L'Avvocatura dello Stato può eseguire la notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, e successive modificazioni. 2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Avvocatura generale dello Stato e ciascuna Avvocatura distrettuale dello Stato si dotano di un apposito registro cronologico conforme alla normativa, anche regolamentare, vigente. 3. La validità dei registri di cui al comma 2 è subordinata alla previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, rispettivamente, da parte dell'Avvocato generale dello Stato, o di un Avvocato dello Stato all'uopo delegato, ovvero dell'Avvocato distrettuale dello Stato. 4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dalla presente disposizione sono svolte nell'ambito delle risorse umani, strumentali e finanziarie disponibili a disposizione vigente. Art. 60 (Abrogazioni) 1.Gli articoli 42, 43, 46, 184-bis e 385, quarto comma, del cpc e l'articolo 187 delle disposizioni per l'attuazione del cpc sono abrogati. Art. 61 (Disposizioni transitorie) 1. . Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il cpc e le disposizioni per l'attuazione del cpc si applicano ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore. 2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applica l'articolo 345 del cpc, come modificato dalla presente legge. 3. Alle controversie disciplinate dall'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al libro II, titolo IV, capo I, del cpc. 4. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del cpc si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006. Art. 62 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale) All'articolo 1, primo comma, della legge 7 ottobre 1969, n. 742, le parole: “15 settembre” sono sostituite dalle seguenti: “31 agosto”. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009. Art. 63 (Misure urgenti per il recupero di somme afferenti al bilancio della giustizia e per il contenimento e la razionalizzazione delle spese di giustizia) Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 36, comma 2, del codice penale, le parole “uno o più giornali designati dal giudice” sono sostituite dalle seguenti: "nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni." Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 262, il comma 3-bis è soppresso all'articolo 535, al comma 1 sono soppresse le parole “relative ai reati cui la condanna si riferisce” e il comma 2. all'articolo 536, sono soppresse le parole “e designa il giornale o i giornali in cui deve essere inserita”. All'articolo 676, al comma 1 sono soppresse le parole “o alla devoluzione allo Stato delle somme di denaro sequestrate ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 262”. Al comma 4 dell'articolo 171-ter della legge 21 aprile 1941, n. 633, la lettera b) è sostituita dalla seguente:“b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del codice penale”. Al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, dopo l'articolo 187-bis è inserito il seguente: "Articolo 187-ter. (Devoluzione allo Stato delle somme di denaro) 1. Le somme di denaro depositate presso gli uffici postali, gli istituti di credito o altri enti, in relazione a procedure esecutive, non riscosse o non reclamate dagli aventi diritto entro cinque anni dalla data in cui è divenuta definitiva l'ordinanza di distribuzione o di approvazione del progetto di distribuzione ovvero, in caso di opposizione, dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia, sono devolute allo Stato. La devoluzione opera di diritto. 2. Per le somme di denaro depositate presso gli uffici postali, gli istituti di credito o altri enti, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento comunica l'avvenuta devoluzione al depositario, il quale provvede al versamento delle somme e dei valori, con i relativi interessi, in conto entrate al bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia concernenti le spese di funzionamento dell'organizzazione giudiziaria. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115, sono apportate le seguenti modifiche: Dopo l'articolo 73 sono inseriti il Titolo XIV-bis “Registrazione degli atti giudiziari nel processo penale” e i seguenti articoli: Art. 73-bis (L). (Termini per la richiesta di registrazione) La registrazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno deve essere richiesta entro cinque giorni dal passaggio in giudicato. Art. 73-ter (L). (Procedura per la registrazione degli atti giudiziari) La trasmissione della sentenza all'ufficio finanziario è curata dal funzionario addetto all'ufficio del giudice, diverso dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il quale il provvedimento è divenuto definitivo. L'articolo 111 è sostituito dal seguente: Art. 111 (L) (Recupero nei confronti dell'imputato ammesso al patrocinio) 1. Non si procede al recupero di alcuna spesa nei confronti dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. 2. In caso di revoca dell'ammissione del patrocinio, ai sensi dell'articolo 112 comma 1, lett. d) e comma 2, si procede alla riscossione delle spese forfettizzate, delle spese anticipate dall'erario non comprese nella fortettizzazione nonché del contributo unificato e dell'imposta di registro. c. all'articolo 154, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: "3-bis. Salvo quanto previsto dai commi precedenti, trascorsi cinque anni dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione o dalla data in cui il provvedimento di archiviazione è divenuto definitivo, le somme di denaro, i titoli al portatore, quelli emessi o garantito dallo Stato anche se non al portatore, i valori di bollo e i crediti pecuniari sequestrati, con i relativi interessi, se non ne è stata disposta la confisca e nessuno ne ha chiesto la restituzione, reclamando di avervi diritto, sono devoluti allo Stato. La devoluzione opera di diritto. 3-ter. Alla destinazione delle somme devolute provvede la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, osservando le disposizioni seguenti. Per le somme di denaro e i valori depositati presso gli uffici postali, gli istituti di credito o altri enti, la cancelleria comunica l'avvenuta devoluzione al depositario, il quale provvede al versamento delle somme e dei valori, con i relativi interessi, in conto entrate al bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia concernenti le spese di funzionamento dell'organizzazione giudiziaria. Per le somme di denaro e i valori depositati presso la cancelleria, questa vi provvede direttamente secondo le stesse modalità. Per i crediti pecuniari, la cancelleria comunica l'avvenuta devoluzione al debitore, il quale provvede al versamento delle somme di denaro, con i relativi interessi, in conto entrate al bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia concernenti le spese di funzionamento dell'organizzazione giudiziaria. All'articolo 205 la rubrica è sostituita dalla seguente. “Recupero intero, forfettizzato e per quota” e i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 1. Le spese del processo anticipate dall'erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'ammontare degli importi può essere rideterminato ogni anno. 2. Il decreto determina la misura del recupero con riferimento al grado di giudizio ed al tipo di procedimento. Il giudice, in ragione della complessità delle indagini e degli atti compiuti, nella statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali può disporre che gli importi siano raddoppiati o triplicati. Sono recuperate per intero solamente le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, comma 12, del dl 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. e. al citati articolo 205, dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti: “2-quater. Gli importi di cui al comma 2-bis, nonché le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna, per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi di cui al comma 2 del presente articolo, sono recuperati nei confronti di ciascun condannato in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta in base al decreto di cui al comma 1, senza vincolo di solidarietà. 2-quinquies. Il contributo unificato e l'imposta di registro prenotati a debito per l'azione civile nel processo penale, sono recuperati nei confronti di ciascun condannato al risarcimento del danno in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta, senza vincolo di solidarietà. 2-sexies. Gli oneri tributari relativi al sequestro conservativo di cui all'articolo 316 del codice di procedura penale sono recuperati nei confronti del condannato a carico del quale è stato disposto il sequestro conservativo. La rubrica del titolo II della parte VII del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 è così modificata: “Disposizioni generali per spese di mantenimento in carcere e per spese processuali nel processo amministrativo, contabile e tributario”. Dopo l'articolo 227 è inserito il Titolo II-bis “Disposizioni generali per spese processuali, pene pecuniarie, sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni pecuniarie processuali nel processo civile e penale”. Dopo l'articolo 227-ter sono inseriti i seguenti articoli: Art. 227-quater (L) (Ruoli informatizzati). 1. Dopo aver svolto le attività previste dal comma 4 dell'articolo 3 del decreto ministeriale 3 settembre 1999, n. 321, l'agente della riscossione restituisce, in duplice esemplare, all'ufficio giudiziario i ruoli informatizzati. 2. La restituzione dei ruoli informatizzati proveniente su supporto cartaceo o magnetico avviene: a) per le minute pervenute all'agente dal giorno 1 al giorno 15 entro l'ultimo giorno del mese, b) per le minute pervenute all'agente dal giorno 16 entro il giorno 15 del mese successivo. Art. 227-quinquies (Termini per la riscossione) 1. I termini per l'attività dell'agente della riscossione previsti: a) dall'articolo 19, comma 2, lettera a), del dlgs 13 aprile 1999, n. 112 per procedere alla notifica della cartella di pagamento, sono ridotti a cinque mesi; b) dall'articolo 19, comma 2 lettera c) del dlgs 13 aprile 1999, n. 112, per la presentazione della comunicazione di inesigibilità come causa di perdita del diritto al discarico, sono ridotti a sedici; c) dall'art. 50, comma 2, del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per procedere ad espropriazione forzata sono ridotti a soli tre mesi dalla notificazione della cartella; d) dall'art. 50, comma 3, del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, di efficacia dell'avviso di cui al comma 2 dello stesso articolo, sono ridotti a novanta giorni; e) dall'art. 53, comma 1, del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, di perdita di efficacia del pignoramento senza che sia stato effettuato il primo incanto, sono ridotti a novanta giorni decorrenti dalla data di esecuzione del pignoramento; f) dall'art. 25, comma 2, del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, sono ridotti a trenta giorni decorrenti dalla data di notificazione della cartella di pagamento; 2. La comunicazione di inesigibilità dell'agente della riscossione costituisce attestazione di impossibilità di esazione della pena pecuniaria o di una rata di essa idonea all'attivazione della procedura di conversione della pena pecuniaria ai sensi dell'art. 660, comma secondo, del codice di procedura penale. Art. 227-sexies (L). (Sequestro conservativo di somme di denaro nel processo penale). 1. Quando è disposto il sequestro conservativo di una somma di denaro a norma dell'articolo 316 del codice di procedura penale, l'agente della riscossione, entro cinque giorni dalla consegna del ruolo, notifica al debitore un avviso di liquidazione degli importi dovuti con l'avvertenza che qualora la somma di denaro sia sufficiente a soddisfare il credito, la stessa verrà prelevata nel termine di un mese. 2. Qualora la somma sequestrata risulti insufficiente, ferma restando la soddisfazione parziale del credito con la medesima, per il residuo l'agente della riscossione provvederà secondo le modalità ordinarie. 3. Nel caso in cui le somme sequestrate eccedano il credito per il quale si procede alla riscossione, l'agente provvederà alla restituzione dell'eccedenza previa verifica e soddisfazione totale o parziale, di eventuali altri crediti erariali iscritti a ruolo sul territorio nazionale . Art. 227-septies. (L). (Sequestro conservativo di crediti, beni mobili ed immobili nel processo penale). 1. Quando è disposto sequestro conservativo di un credito, di un bene mobile o immobile a norma dell'articolo 316 del codice di procedura penale, e la sentenza di condanna preveda il pagamento di pena pecuniaria il funzionario addetto all'ufficio procede all'iscrizione del credito a ruolo e contestualmente trasmette all'agente della riscossione per via telematica l'elenco dei crediti e dei beni mobili o immobili sequestrati ed il provvedimento che dispone il sequestro. 2. L'agente della riscossione entro cinque giorni dalla consegna del ruolo, prima di procedere alla fissazione degli incanti, notifica al debitore un avviso di liquidazione degli importi dovuti con l'avvertenza che in caso di mancato integrale pagamento nel termine di un mese, si procederà all'esecuzione forzata. 3. Gli effetti del sequestro cessano all'integrale pagamento della somma iscritta a ruolo. Art. 227-octies. (L). (Restituzione di cose sequestrate dopo il passaggio in giudicato del provvedimento di condanna). 1. Dopo l'irrevocabilità del provvedimento di condanna le somme sequestrate di cui è stata disposta la restituzione al condannato sono versate dal funzionario addetto all'ufficio all'erario sino alla concorrenza del credito per spese processuali, pene pecuniarie, sanzioni pecuniarie processuali e sanzioni amministrative pecuniarie. 2. Se oggetto del sequestro sono assegni o altri titoli di credito, su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, le rispettive somme sono assegnate in pagamento delle spese processuali, pene pecuniarie, sanzioni pecuniarie processuali e sanzioni amministrative pecuniarie con provvedimento del giudice dell'esecuzione. Il funzionari addetto all'ufficio provvede alla vendita dei titoli sequestrati e versa il ricavato a pagamento di quanto indicato e alla restituzione dell'eccedenza 3. Le altre cose sequestrate al condannato sono vendute a cura del cancelliere e la somma ricavata versata in conto spese processuali, pene pecuniarie, sanzioni pecuniarie processuali e sanzioni amministrative pecuniarie, dedotte le spese di cui all'articolo 155. Se la somma ricavata supera l'ammontare del credito, l'eccedenza è restituita al condannato. 4. Del provvedimento di vendita degli oggetti sequestrati, il funzionario addetto all'ufficio, dà avviso al condannato con avvertenza che può ritirali pagando l'intero ammontare del credito. 5. Con il provvedimento che ordina la vendita delle cose sequestrate, il giudice dell'esecuzione stabilisce le modalità della vendita ed il luogo in cui deve eseguirsi. 6. Il provvedimento che dispone la vendita deve essere affisso per dieci giorni continui nell'albo del tribunale e degli altri uffici giudiziari del circondario o, nel caso in cui giudice dell'esecuzione è il giudice di appello, nell'albo del tribunale che ha pronunciato la sentenza di primo grado e degli altri uffici giudiziari dello stesso circondario nonché nell'albo del tribunale del luogo in cui ha sede il giudice di appello. 7. Se i beni rimangono invenduti, il funzionario addetto all'ufficio comunica senza ritardo all'avente diritto che potrà ritirare i beni e che le spese di custodia e conservazione, decorsi venti giorni dalla comunicazione, sono in ogni caso dovute dallo stesso. Analoga comunicazione è eseguita al custode. 8. Se i beni sono affidati alla cancelleria, in caso di mancato ritiro nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, il funzionario presenta l'elenco al giudice dell'esecuzione che ne dispone la distruzione. 9. Le spese per la distruzione dei beni rimasti invenduti sono in ogni caso a carico del condannato. Art. 227-novies (L). (Norme applicabili). 1. Al presente titolo si applicano gli articoli: 214, 215, 216, 218 comma 2, 220. Alla legge 24 dicembre 2007 n. 244, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato sono apportate le seguenti modifiche: All'articolo 1, comma 367, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito, nella misura stabilita dal decreto del Ministro della Giustizia adottato a norma dell'articolo 205 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115, così come modificato dalla presente legge;" All'articolo 1, comma 367, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: "b) notificazione al debitore degli atti indicati nell'art. 227-ter del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115". All'articolo 1, comma 367, la lettera c) è sostituita dalla seguente: " c) su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, alla ripartizione del pagamento del credito, fino ad un massimo di 72 rate mensili, fermo restando quanto previsto dalle norme speciali in materia di rateizzazione delle pene pecuniarie di cui all'articolo 236, comma 1 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115". d. All'articolo 1, dopo il comma 367, è inserito il seguente comma: "2.Gli atti indicati nell'art. 227-ter del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 sono notificati dagli ufficiali giudiziari ai sensi degli articoli 137 e seguenti del cpc. Le spese di notifica dell'invito al pagamento sono a carico del debitore, qualora quest'ultimo provvede al pagamento del credito; l'importo è aggiornato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze." Art. 64 (Abrogazioni di norme primarie) 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni: l'articolo 25 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115 DPR 30 maggio 2002, n. 115, e, al comma 1 dell'articolo 243 dello stesso testo unico le parole ”e le somme relative all'articolo 25”; b. gli articoli 1, comma 372 e 2, commi da 612 a 614 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Articolo 65 (Clausole generali e certificazione) In tutti i casi nei quali le disposizioni di legge nelle materie di cui all'articolo 409 del cpc e all'articolo 63, comma 1, del dlgs 30 marzo 2001 n. 165 contengano clausole generali, ivi comprese le norme in tema di instaurazione di un rapporto di lavoro, esercizio dei poteri datoriali, trasferimento di azienda e recesso, il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento del presupposto di legittimità e non può essere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro o al committente. Nella qualificazione del contratto di lavoro e nella interpretazione delle relative clausole il giudice non può discostarsi dalle valutazioni delle parti espresse in sede di certificazione dei contratti di lavoro di cui al titolo VIII del dlgs 10 settembre 2003, n. 276, salvo il caso di erronea qualificazione del contratto, di vizi del consenso o di difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione. Nel valutare le motivazioni a base del licenziamento il giudice fa riferimento alle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi ovvero nei contratti individuali di lavoro ove stipulati con l'assistenza e la consulenza delle commissioni di certificazione di cui al titolo VIII del dlgs 10 settembre 2003, n. 276. Nel definire le conseguenze da riconnettere al licenziamento, il giudice tiene ugualmente conto di elementi e parametri fissati dai predetti contratti e comunque considera le dimensioni e le condizioni dell'attività esercitata dal datore di lavoro, la situazione del mercato del lavoro locale, l'anzianità e le condizioni del lavoratore, il comportamento delle parti anche prima del licenziamento. L'articolo 75 del dlgs 10 settembre 2003, n. 276, è modificato come segue: "Al fine di ridurre il contenzioso in materia di lavoro le parti possono ottenere la certificazione dei contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro secondo la procedura volontaria stabilita nel presente Titolo". Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dalla presente disposizione sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Art. 66 (Conciliazione e arbitrato) L'art. 410 del cpc è sostituito dal seguente: "Art. 410 (Tentativo di conciliazione.) 1. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409 e dall'articolo 63, comma 1, del dlgs 30 marzo 2001 n. 165, può promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all'art 413. 2. La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza. 3. Le commissioni di conciliazione sono istituite presso la Direzione provinciale del lavoro. La commissione è composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. 4. Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore della Direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista dal precedente terzo comma. In ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei lavoratori. 5. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dall'istante, è consegnata o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta del tentativo di conciliazione deve essere consegnata o spedita a cura della stessa parte istante alla controparte. 6. La richiesta deve precisare: a) nome, cognome, e residenza dell'istante e del convenuto; se l'istante o il convenuto sono una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, l'istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonché la sede; b) il luogo ove è sorto il rapporto ovvero dove si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto; c) il luogo dove devono essere fatte alla parte istante le comunicazioni inerenti alla procedura; d) l'esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa. 7. Entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, la controparte deposita presso la commissione di conciliazione una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, le eventuali domande in via riconvenzionale e l'indicazione dei mezzi di prova. Entro i dieci giorni successivi al deposito, la Commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, che dovrà essere tenuto entro i successivi trenta giorni. Dinanzi alla commissione il lavoratore può farsi rappresentare o assistere anche da un'organizzazione cui aderisce o conferisce mandato. 8. La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, anche in sede giudiziale ai sensi dell'articolo 420, commi primo, secondo e terzo, del cpc, non può dar luogo a responsabilità amministrativa.”. L'articolo 411 del Cpc è sostituito dal seguente: “Art. 411 (Processo verbale di conciliazione.) 1. Se la conciliazione esperita ai sensi dell'art. 410 riesce, anche limitatamente ad una parte della domanda, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della commissione di conciliazione. Il verbale costituisce titolo esecutivo a seguito di provvedimento del giudice su istanza della parte interessata. 2. Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, la commissione di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti. 3. Ove il tentativo di conciliazione sia stato richiesto dalle parti, al ricorso depositato ai sensi dell'art 415, devono essere allegati i verbali e le memorie concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. 4. L'articolo 412 del Cpc è sostituito dal seguente: "Art. 412 (Risoluzione arbitrale della controversia.) 1. In qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine in caso di mancata riuscita, le parti possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando alla commissione di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia. 2. Nel conferire mandato per la risoluzione arbitrale della controversia, le parti devono indicare: a) il termine per la emanazione del lodo, spirato il quale l'incarico deve intendersi revocato; b) le norme che la commissione dovrà applicare al merito della controversia, ivi compresa la decisione secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento. 3. Il lodo emanato a conclusione dell'arbitrato, sottoscritto dagli arbitri ed autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui all'articolo 1372 del codice civile e di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile ed ha efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 474 a seguito del provvedimento del giudice su istanza della parte interessata ai sensi dell'articolo 825. 4. Il lodo è impugnabile ai sensi dell'articolo 808 ter.". 4. L'articolo 412 ter del cpc è sostituito dal seguente: "Art. 412 ter (Altre modalità di conciliazione previste dalla contrattazione collettiva.) 1. La conciliazione, nelle materie di cui all'articolo 409 e all'articolo 63, comma 1, del dlgs 30 marzo 2001 n. 165, può essere svolta altresì presso le sedi previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative. 2. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 410, 411 e 412.". 5. L'articolo 412 quater del cpc è sostituito dal seguente. "Art. 412 quater (Altre modalità di conciliazione e arbitrato). 1. Ferma restando la facoltà di ciascuna delle parti di adire l'autorità giudiziaria e di avvalersi delle procedure di conciliazione e di arbitrato previste dalla legge, le controversie di cui all'articolo 409 e all'articolo 63, comma 1, del dlgs 30 marzo 2001 n. 165 possono essere altresì proposte innanzi al Collegio di conciliazione e arbitrato irrituale costituito secondo quanto previsto dai commi seguenti. è nulla ogni clausola del contratto individuale di lavoro o comunque pattuita che obblighi una parte o entrambe a proporre le controversie sopra indicate al Collegio di conciliazione ed arbitrato. 2. Il Collegio è composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro, in funzione di Presidente, scelto di comune accordo dagli arbitri di parte tra i professori universitari di materie giuridiche e gli avvocati patrocinanti in cassazione. 3. La parte che intenda ricorrere al Collegio di conciliazione e arbitrato deve notificare all'altra parte un ricorso sottoscritto, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, da un avvocato al quale abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. Il ricorso deve contenere la nomina dell'arbitro di parte ed indicare l'oggetto della domanda, le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda la domanda, i mezzi di prova ed il valore della controversia entro il quale si intende limitare la domanda. 4. Se la parte convenuta intende accettare la procedura di conciliazione e arbitrato nomina il proprio arbitro di parte, il quale entro trenta giorni dalla notifica del ricorso procede, ove possibile, concordemente con l'altro arbitro, alla scelta del Presidente e della sede del Collegio. Ove ciò non avvenga ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria. 5. In caso di scelta concorde del terzo arbitro e della sede del Collegio, la parte convenuta entro trenta giorni da tale scelta deve depositare presso la sede del Collegio una memoria difensiva sottoscritta, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, da un avvocato cui abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. La memoria deve contenere le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, le eventuali domande in via riconvenzionale e l'indicazione dei mezzi di prova. 6. Entro dieci giorni dal deposito della memoria difensiva il ricorrente può depositare presso la sede del Collegio una memoria di replica senza modificare il contenuto del ricorso. Nei successivi dieci giorni il convenuto può depositare presso la sede del Collegio una controreplica senza modificare il contenuto della memoria difensiva. 7. Il Collegio fissa il giorno della udienza, da tenersi entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la controreplica del convenuto, dandone comunicazione alle parti nel domicilio eletto almeno dieci giorni prima. 8. All'udienza il Collegio esperisce il tentativo di conciliazione. Se la conciliazione riesce si applicano le disposizioni dell'articolo 411, comma 1 e comma 5, e dell'articolo 66, comma 8, del dlgs 30 marzo 2001 n. 165. 9. Se la conciliazione non riesce il Collegio provvede, ove occorra, a interrogare le parti e ad ammettere ed espletare le prove, altrimenti invita alla immediata discussione orale. Nel caso di ammissione delle prove il Collegio può rinviare ad altra udienza, a non più di dieci giorni di distanza, per l'assunzione delle stesse e la discussione orale. 10. La controversia è decisa, entro venti giorni dall'udienza di discussione, mediante un lodo. Il lodo è impugnabile ai sensi dell'articolo 808 ter. 11. Il compenso del Presidente del Collegio di conciliazione e arbitrato è fissato in misura pari al due per cento del valore della controversia dichiarato in ricorso e viene versato dalle parti per metà ciascuna presso le sede del Collegio mediante assegni circolari intestati al Presidente almeno cinque giorni prima dell'udienza. Ciascuna parte provvede a compensare l'arbitro da essa nominato. Le spese legali e quelle per il compenso del Presidente e dell'arbitro di parte, queste ultime nella misura dell'uno per cento del suddetto valore della controversia, sono liquidate nel lodo ai sensi degli articoli 91, primo comma, e 92. 12. I contratti collettivi nazionali di categoria possono istituire un Fondo per il rimborso al lavoratore delle spese per il compenso del Presidente del Collegio di conciliazione e arbitrato e del proprio arbitro di parte.". 6. In deroga a quanto previsto dall'articolo 412 quater del cpc, i contratti collettivi nazionali di lavoro possono prevedere clausole compromissorie che comportino la devoluzione della controversia al collegio arbitrale anche sulla base di forme di adesione tacita dei soggetti interessati alla procedura arbitrale. 7. Le controversie di cui all'articolo 409 del cpc possono essere decise da arbitri, oltre che nei casi previsti dall'articolo 806 del cpc e dall'articolo 5 legge 11 agosto 1973, n. 533, anche qualora il contratto e la clausola compromissoria ivi contenuta, ovvero il compromesso, siano stati certificati in base alle norme di cui al titolo VIII del dlgs 10 settembre 2003, n. 276. Le commissioni di certificazione dovranno accertare che la clausola compromissoria, ovvero il compromesso, contenga, anche mediante rinvio a regolamenti preesistenti dei collegi arbitrali, i criteri per la liquidazione dei compensi spettanti agli arbitri ed il termine entro il quale il lodo deve essere emanato. 8. Gli organi di certificazione di cui all'articolo 76 del dlgs 10 settembre 2003, n. 276 possono istituire camere arbitrali per la definizione, ai sensi dell'articolo 808 ter del cpc delle controversie nelle materie di cui all'articolo 409 del Cpc e all'articolo 63, comma 1, del dlgs 30 marzo 2001 n. 165. Le commissioni di cui all'articolo 76 del dlgs 10 settembre 2003, n. 276 possono concludere convenzioni con le quali prevedano la costituzione di camere arbitrali unitarie. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 412, commi 3 e 4, del cpc,. 9. Presso le sedi di certificazione può altresì essere esperito il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 410 del cpc. 10. All'articolo 82 del dlgs 10 settembre 2003, n. 276, è soppresso l'inciso "di cui all'art. 76, comma 1, lett. a), del presente dlgs ". 11. Il comma 2 dell'articolo 83 del dlgs 10 settembre 2003, n. 276 è soppresso. 12. All'articolo 2113 c.c., quarto comma, dopo le parole "ai sensi degli articoli 185, 410 e 411 del cpc" sono aggiunte le seguenti: "ed ai sensi dell'articolo 82 del dlgs 10 settembre 2003, n. 276". 13. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati l'articolo 410 bis, secondo comma, e l'articolo 412 bis del cpc. 14. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dalla presente disposizione sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente Art. 67 (Decadenze) Il primo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n.  604, è sostituito dal seguente: "1. Il licenziamento da parte del datore di lavoro deve essere impugnato a pena di decadenza entro centoventi giorni dalla ricezione della sua comunicazione, ovvero dalla comunicazione dei motivi, ove non contestuale, con ricorso depositato nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro.". Il termine di decadenza, di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n.  604, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applica anche ai casi di nullità del licenziamento, nonché di licenziamento inefficace di cui all'articolo 2 della legge 15 luglio 1966, n.  604. Il termine di decadenza, di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n.  604, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applica inoltre: a) ai licenziamenti anche qualora presuppongano la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto; b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all'articolo 409, primo comma, numero 3, del cpc; c) al trasferimento ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile. Art. 68 (Rimedi giustiziali contro la pubblica amministrazione) 1. All'articolo 13, primo comma, alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Se ritiene che il ricorso non possa essere deciso indipendentemente dalla risoluzione di una questione di legittimità costituzionale che non risulti manifestamente infondata, sospende l'espressione del parere e, riferendo i termini e i motivi della questione, ordina alla segreteria l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87, nonché la notifica del provvedimento ai soggetti ivi indicati". 2. All'articolo 14, primo comma, del dpr 24/11/1971, n. 1199, alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: “, conforme al parere del Consiglio di Stato”. Sono soppressi il secondo periodo del primo comma e il secondo comma dello stesso art. 14. CAPO IX PRIVATIZZAZIONI Art. 69 (Patrimonio s.p.a.) 1. All'articolo 7, comma 10, del dl 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, n. 112 sono apportate le seguenti modificazioni: al secondo periodo, dopo le parole “iscrizione dei beni” aggiungere le seguenti: “e degli altri diritti costituiti a favore dello Stato” dopo il secondo periodo inserire il seguente: “La pubblicazione nella G.U. del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che dispone il trasferimento dei crediti dello Stato e le modalità di realizzo dei medesimi produce gli effetti dal primo comma dell'articolo 1264 del codice civile”. Art. 70 (SACE) Al fine di ottimizzare l'efficienza dell'attività della Sace S.p.A. a sostegno della internazionalizzazione dell'economia italiana e la sua competitività rispetto agli altri organismi che operano con le stesse finalità sui mercati internazionali, il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi che prevedono: la separazione tra le attività che Sace S.p.A. svolge a condizioni di mercato dall'attività che, avente ad oggetto rischi non di mercato, beneficia della garanzia dello Stato secondo la normativa vigente; - la possibilità che le due attività siano esercitate da organismi diversi, determinandone la costituzione, ed i rapporti; - la possibilità che all'organismo destinato a svolgere l'attività a condizioni di mercato possono partecipare anche soggetti interessati all'attività o all'investimento. Il secondo periodo dell'articolo 6, comma 2, del dl 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è soppresso. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Art. 71 (Società pubbliche) 1. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n.244 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il comma 12 è sostituito dal seguente: “12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo1, commi 459, 460, 461, 462 e 463 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ovvero da eventuali disposizioni speciali, gli Statuti delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n.1) del codice civile si adeguano alle seguenti disposizioni: - ridurre il numero massimo dei componenti degli organi di amministrazione a cinque se le disposizioni statutarie vigenti prevedono un numero massimo di componenti superiore a cinque, e a sette se le citate disposizioni statutarie prevedono un numero massimo di componenti superiore a sette. I compensi deliberati ai sensi dell'articolo 2389, primo comma, del codice civile sono ridotti, in sede di prima applicazione delle presenti disposizioni, del 25% rispetto ai compensi precedentemente deliberati per ciascun componente dell'organo di amministrazione. - prevedere che al Presidente non possano essere attribuite deleghe operative; - sopprimere la carica di vicepresidente eventualmente contemplata dagli statuti, ovvero prevedere che la carica stessa sia mantenuta esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza titolo a compensi aggiuntivi; - prevedere che l'organo di amministrazione possa delegare proprie attribuzioni ad un solo componente, al quale soltanto possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile; - prevedere, in deroga a quanto previsto alla precedente lettera d), la possibilità che l'organo di amministrazione conferisca deleghe per singoli atti anche ad altri membri dell'organo stesso, a condizione che non vengano previsti compensi aggiuntivi; - prevedere che la funzione di controllo interno riferisca all'organo di amministrazione o, fermo restando quanto previsto al successivo comma 12-bis, ad un apposito comitato eventualmente costituito all'interno dell'organo di amministrazione; - prevedere il divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti degli organi sociali. Dopo il comma 12 è introdotto il seguente comma: “12-bis. Le società di cui al comma 12 provvedono a limitare la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta ai casi strettamente necessari. Per il caso di loro costituzione, in deroga a quanto previsto al comma 12, lettera d), può essere riconosciuto a ciascuno dei componenti di tali comitati una remunerazione complessivamente non superiore, al 30% del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo.” 2. All' articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 27 le parole “o indirettamente” sono soppresse; b) dopo il comma 27, è inserito il seguente comma 27 bis: “27-bis. Per le amministrazioni dello Stato, restano ferme le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze già previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società, le relative partecipazioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze che esercita i diritti dell'azionista di intesa con i Ministeri competenti per materia.”; c) dopo il comma 28 è inserito il seguente comma 28 bis: “28- bis. Per le amministrazioni dello Stato, l'autorizzazione è data con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente per materia, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.”; d) al comma 29, le parole “Entro diciotto mesi” sono sostituite dalle seguenti: “Entro trentasei mesi”; e) al comma 29, alla fine , è aggiunto il seguente periodo: “Per le società partecipate dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazioni” f) dopo il comma 32 sono aggiunti i seguenti commi 32 bis e 32 ter: “32- bis Il comma 734 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 si interpreta nel senso che non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali.” “32- ter Le disposizioni dei commi da 27 a 31 del presente articolo non si applicano per le partecipazioni in società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati”. TITOLO II STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA CAPO I STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA Art. 72 (Copertura finanziaria delle leggi e legge finanziaria) 1. Alla legge 5 agosto 1978, n. 468, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 11, comma 3: 1) al secondo periodo, dopo la parola “realizzare”, sono inserite le seguenti parole: “, con particolare riferimento agli enti inseriti nel conto economico consolidato delle Pubbliche Amministrazioni, individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,”; 2) alla lettera a), dopo le parole “di competenza,”, sono inserite le seguenti: “del fabbisogno del settore statale, dell'indebitamento netto della Pubblica Amministrazione, articolato pro quota per livelli di Governo,”; dopo le parole “pregresse” sono inserite le seguenti: “, analiticamente indicate in apposita tabella”; e le parole “specificamente indicate” sono soppresse; 3) alla lettera i-bis), le parole “, salvo che esse si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi di cui alla lettera a)” sono soppresse; 4) la lettera i-ter) è soppressa; b) all'articolo 11-ter: 1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole “è determinata”, sono inserite le seguenti parole: “, con riferimento al saldo netto da finanziare, al fabbisogno del settore statale e all'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni,”; 2) al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente: “c-bis) mediante compensazioni finanziarie, anche in termini di sola cassa, per far fronte agli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto.”; 3) dopo il comma 5, è inserito il seguente comma: “5-bis. La relazione tecnica di cui ai commi 2 e 3 viene aggiornata all'atto del passaggio dell'esame tra i due rami del Parlamento.”. Art. 73 (Attuazione del federalismo) 1. Per lo studio delle problematiche connesse alla effettiva attuazione della riforma federalista, assicurando un contesto di stabilità e piena compatibilità finanziaria con gli impegni europei ed internazionali assunti, è stanziata la somma di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,2 milioni di euro a decorrere dal 2010. Alla relativa copertura finanziaria si provvede per gli anni 2008 e 2009 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008 - 2010, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Salute, e a decorrere dall'anno 2010 a valere sulle risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 45, comma 3, del dl 25 giugno 2008, n. 112. Art. 74 ( Corte dei Conti) 1. Avverso le deliberazioni conclusive di controlli su gestioni che abbiano accertato il mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti o l'inefficienza dell'attività amministrativa svolta, l'amministrazione competente, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla formale comunicazione, può, anche mediante strumenti telematici idonei allo scopo, proporre ricorso ad un apposito collegio delle sezioni riunite della Corte dei conti, composto da undici magistrati con qualifica non inferiore a consigliere e presieduto dal Presidente della Corte, che giudica in via esclusiva, con sentenza dì mero accertamento, sulla fondatezza degli esiti istruttori e delle risultanze del controllo. 2. Analogamente è dato ricorso ad ogni ente, istituto o amministrazione che avrebbe tratto diretto beneficio dalla gestione sottoposta a controllo, nonché ad ogni contribuente che dimostri, quale ulteriore condizione di procedibilità, di avere adempiuto negli ultimi tre anni ai propri obblighi fiscali. 3. La decisione delle sezioni riunite che accerti violazione dì norme o regole comunitarie inerenti ai bilanci può essere altresì comunicata, su conforme proposta del Presidente della Corte, ai competenti organi dell'Unione europea. 4. Resta fermo il disposto dell'art. 1, comma 171, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 5. Le sezioni riunite in sede di controllo, fermo restando le attribuzioni ad esse demandate da norme di legge o di regolamento, contemporaneamente al giudizio di parifica del rendiconto generale dello Stato, a norma degli articoli 40 e 41 del rd 12 /7/1934, n. 1214, rendono altresì al Parlamento il referto, ai fini di coordinamento del sistema complessivo di finanza pubblica, previsto dall'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 6. Le sezioni riunite procedono, altresì, all'analisi delle entrate, verificandone lo scostamento rispetto alle previsioni e le cause dì esso evidenziando anche la distribuzione territoriale e funzionale delle stesse entrate. 7. Fermo restando il parere obbligatorio di cui al regio dl 9 febbraio 1939, n. 273, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, il Presidente del Consiglio dei Ministri può avvalersi della facoltà prevista per i Presidenti delle Camere dall'art. 16, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e può altresì chiedere alla Corte dei Conti pareri su questioni relative alla finanza pubblica. 8. Il Presidente della Corte dei conti stabilisce se sottoporre le richieste di parere di cui al comma precedente alle sezioni riunite in sede consultiva ovvero, per ragioni di urgenza, ad un collegio di sette magistrati da esso nominato. 9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri chiede altresì il parere della Corte in ordine all'attuazione annuale dell'obbligo di cui all'art. i, comma 171, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 10. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può invitare il Presidente della Corte dei conti, o un magistrato da lui delegato, ad assistere a riunioni tecniche del Governo per essere sentito su questioni relative alla finanza pubblica. 11. Al fine di assicurare la trasparenza e l'affidabilità dei conti pubblici il Presidente del Consiglio dei Ministri o le competenti commissioni parlamentari possono chiedere alla Corte dei conti la verifica e la certificazione delle risultanze dei conti pubblici. La Corte vi procede di concerto con il dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, previa stipulazione di uno specifico protocollo d'intesa, relativo alle modalità di lavoro, tra il Ragioniere generale dello Stato e il Segretario generale della Corte dei conti, nel rispetto delle direttive allo stesso impartite dal Presidente della Corte medesima. 12. Le sezioni della Corte dei conti, per l'esercizio delle proprie funzioni, hanno accesso diretto in via telematica alle banche dati di ogni pubblica amministrazione. TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI CAPO I DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI Art. 75 (Disposizioni finanziarie) 1. Per la realizzazione degli interventi di cui ai Capi I, II e III del Titolo I del presente provvedimento, effettuati per il tramite dell'Agenzia per l'attrazione degli investimenti, si provvede a valere sulle risorse finanziarie, disponibili presso l'Agenzia medesima, ferme restando le modalità di utilizzo già previste dalla normativa vigente per le disponibilità giacenti sui conti di tesoreria intestati all'Agenzia.

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Parcella milionaria? Deciderà il tribunale (sezione: Costi dei politici)

( da "Arena, L'" del 03-07-2008)

Argomenti: Costi della politica

IL CASO ASCIONE. Il rapporto professionale tra l'avvocato e la Serenissima era stato al centro di forti polemiche Parcella milionaria? Deciderà il tribunale Di quella vicenda legata a una parcella a sei zeri non vuole parlare. Ma a stabilire quale avrebbe dovuto essere l'importo della parcella per il lavoro di consulenza svolto a favore della Serenissima spa sarà un giudice del tribunale civile di Verona. Quello al quale l'avvocato Guglielmo Ascione ha chiesto la valutazione equitativa. Lui da una parte, la società dall'altra. Una scelta che eviterà contestazioni e polemiche, in grado di ricomporre una vicenda discussa. Anche se ci vorranno anni. "Mi scusi ma non commento e non rilascio alcuna dichiarazione. Di questa vicenda si è parlato molto, non sempre in termini corretti". Guglielmo Ascione, già giudice del tribunale di Verona e da alcuni anni, dopo l'addio alla magistratura, avvocato di fama, di quel conto presentato alla Serenissima non parla. Si scusa ma non dice nulla. Anche se a breve inizierà la causa da lui promossa per quel conto, non saldato, relativo alla consulenza che ha prestato nella vertenza per la proroga della concessione alla società autostrade. E ad assisterlo sarà uno il maggior esperto di Deontologia Forense, il professor Remo Danovi. Una vicenda esplosa in ottobre, quando il governatore Giancarlo Galan tuonò contro il consiglio di amministrazione della Serenissima, chiedendone in blocco le dimissioni, quando venne a conoscenza del costo della consulenza prestata in occasione del prolungamento della concessione autostradale dal 2013 al 2026 della Brescia-Padova alla Spa veronese: 4 milioni di euro, poco meno di 8 miliardi del vecchio conio. Cifre e importi che nella realtà sarebbero diversi, ma di questo i legali discuteranno in udienza, legati comunque alla necessità da parte della Serenissima di mantenere la concessione che avrebbe permesso prolungamenti e lavori per potenziare la rete autostradale. Progetti "minacciati" dalla mancata apposizione della firma al decreto che fissava la proroga. Quella che il legale rese possibile.F.M.

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Stella racconta a grado la deriva (sezione: Costi dei politici)

( da "Piccolo di Trieste, Il" del 03-07-2008)

Argomenti: Costi della politica

LIBRI. OGGI SULLA SPIAGGIA PRINCIPALE Stella racconta a Grado "La deriva" GRADO Si apre oggi, alle 18, sotto la vela del Giardino del Gazebo della spiaggia principale di Grado, l'edizione 2008 della rassegna "Libri e autori a Grado". Protagonista Gian Antonio Stella, autore con Sergio Rizzo del libro "La deriva" (Rizzoli). Il giornalista del "Corriere della Sera", intervistato da Paolo Scandaletti, sulla scia del grande successo di "La casta", parlerà del nuovo libro che si propone di spiegare "perché l'Italia rischia il naufragio". Sono davvero troppe quelle che si possono considerare le assurdità italiane, le incredibili vicende di tanti progetti che per essere realizzati durano decenni (vi sono anche casi di opere che, dopo aver speso l'iradiddio, non hanno mai visto la luce), le folli e incomprensibili spese, l'assurdo e spesso incomprensibile linguaggio burocratico per non farsi capire dalla gente e tanto altro ancora. Si cambierà completamente argomento domani, alle 21, nei giardini del Municipio, sulla diga. Andrea Vitali presenterà infatti "La Modista" (Garzanti), che parte da un tentato furto, ma che in realtà ruota attorno alla ambiziosa e sensuale protagonista femminile vitale, ambiziosa e sensuale e all'atelier dove opera... Questa serata di sarà introdotta dalle atmosfere della fisarmonica di Miranda Cortes. La rassegna "Libri e autori a Grado" proseguirà la prossima settimana un doppio appuntamento, alle 18 in spiaggia. Giovedì 10 luglio Edoardo Boncinelli presenterà "L'etica della vita" (Rizzoli) e "Come nascono le idee" (Laterza), mentre l'11 luglio Magdi Cristiano Allam parlerà tra l'altro della sua ultima fatica "Grazie Gesù". Antonio Boemo.

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In spiaggia stella presenta "la deriva" (sezione: Costi dei politici)

( da "Messaggero Veneto, Il" del 03-07-2008)

Argomenti: Costi della politica

Pordenone In spiaggia Stella presenta "La deriva" GRADO. Intervistato da Paolo Scandaletti, ci sarà Gianantonio Stella, questo pomeriggio dalle 18 in spiaggia, nel primo incontro della rassegna Libri e autori a Grado, a presentare La deriva (Rizzoli editore), l'ultima fatica scritta dall'editorialista del Corriere della Sera con Sergio Rizz. Dopo l'encazione di privilegi dei nostri politici presentata da ''La casta'', Stella e Rizzo elencano, tutto quello che la classe politica produce. Dalle infrastrutture bloccate da lacci e lacciuoli di ogni genere all'attività legislativa farraginosa, ai ritardi nell'informatica che ci fanno arrancare dietro la Lettonia, agli ordini professionali chiusi a riccio davanti ai giovani. Dal declino delle Università-fai-da-te alle rivolte di mille corporazioni. (l.t.).

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Guerra tra russo e la sanità privata "sciopero a oltranza contro i tagli" - emanuele lauria (sezione: Costi dei politici)

( da "Repubblica, La" del 03-07-2008)

Argomenti: Costi della politica

Pagina IV - Palermo Guerra tra Russo e la sanità privata "Sciopero a oltranza contro i tagli" Prosegue lo stop di analisti e case di cura. L'assessore "Riorganizzazione necessaria" EMANUELE LAURIA Non è servito un incontro con l'assessore Massimo Russo, dopo una protesta che in mattinata aveva paralizzato il traffico davanti a Palazzo d'Orleans, a fermare lo sciopero dei laboratori di analisi e delle cliniche convenzionate in Sicilia. "Accentueremo la sospensione del servizio", ha detto Domenico Marasà, presidente del Coordinamento tutela diritti della sanità (Ctds) in Sicilia. Le cliniche convenzionate siciliane hanno sospeso l'erogazione di prestazioni in regime convenzionato per protestare contro i tagli e i mancati finanziamenti per l'anno 2007 e per il 2008. Il comitato intersindacale, composto da Abs, Amsa, Anisap, Ardiss, Ctds, Federbiologi, Fenasp ha abbandonato la riunione chiedendo un incontro separato dalle altre due sigle, la Federazione Laboratori sindacato branche a visita (Federlab Sbv) e la Confederazione strutture sanitarie private (Cssp). "Ci occupiamo di situazioni diverse con prerogative diverse", ha spiegato Marasà. Nel corso dell'incontro, Russo ha ribadito le ragioni che stanno alla base del piano di rientro, confermando la "dieta" imposta al settore: "Bisogna riorganizzare la rete dei centri convenzionati esterni per abbattere i costi - afferma l'assessore alla Sanità - tenendo anche presente la capacità di intervento delle strutture pubbliche già esistenti sul territorio. In una sorta di piano di riconversione industriale, comunque, l'obiettivo non è lasciare le persone senza lavoro, ma assegnare loro un diverso ruolo". Erano circa un migliaio ieri i medici e biologi dei centri privati convenzionati siciliani a protestare davanti alla sede della presidenza della Regione. I manifestanti hanno bloccato il traffico e si è sfiorato qualche momento di tensione con gli automobilisti. Una rappresentanza è stata ricevuta dal vicepresidente Giambattista Bufardeci, prima del confronto con Russo. Il mondo della Sanità rimane in ebollizione, per le misure previsti dal piano di rientro, sul quale il ministero si esprimerà l'11 luglio. I tagli per i centri specialistici convenzionati dovrebbero abbassare il tetto del budget a 300 milioni di euro. I rappresentanti dei centri affermano di aver già quasi toccato il limite. Già da qualche giorno al centro "La formica" a Cruillas comunicano agli utenti che non si accettano ricette, mentre alla Polisportiva i genitori dei bambini che seguono terapie lì hanno raccolto già 2.500 firme per chiedere che non vengano tagliati fondi al centro. "Da 13 anni porto i miei due figli con handicap lì - dice Francesco La Rosa - se sospendono l'erogazione in convenzione non mi potrò permettere di pagare 55 euro a seduta e non so dove portare i bambini". Poi c'è la vertenza sulla chiusura dei 43 guardie mediche. Nei paesi più piccoli - afferma chi protesta - il disagio è forte. Ma anche in città la situazione non è migliore, come racconta Rosanna Zappalà, da 15 anni medico nel presidio di via D'Azeglio, dal primo luglio soppresso. "Nei giorni festivi - dice Zappalà - non avevamo neanche il tempo per pranzare, tanta era la gente che veniva da noi. Adesso il medico dell'altra guardia dovrà coprire una zona molto più vasta e la situazione diventerà insostenibile". Ha provocato malcontento anche la nuova direttiva sulle medicine ospedaliere: dal primo luglio sono fornite soltanto dalle farmacie delle Ausl, non più dalle private, con un risparmio per il servizio sanitario di oltre 52 milioni di euro. Ma il servizio - secondo la Sifo e la Sinafo, i sindacati del settore che hanno scritto all'assessore Russo - non è accompagnato da un adeguato supporto logistico, di mezzi e professionisti. Col risultato che le persone che si rivolgeranno alle strutture ospedaliere troveranno affollamento e difficoltà a vedere esaudite le proprie richieste. "Sembrerebbe che vi sia in generale un atteggiamento - si dice nella lettera - che porti a dimostrare che il pubblico "non sia in grado di effettuare tale servizio". Ma Russo va avanti, sostenuto dalle critiche alla Corte dei Conti a un sistema sanitario che costa più di quello finlandese. E l'assessore ha deciso una stretta anche sulle consulenze: avviata una indagine per sapere quali siano i rapporti di collaborazione di Ausl e ospedali, e i loro costi per l'assessorato. In particolare, scrive l'assessore Russo, "è stato osservato un complessivo aumento del numero delle consulenze e delle collaborazioni esterne, rispetto all'anno 2006, che ha fatto rilevare una spesa complessiva per il 2007 di circa 8 milioni di euro per poco più di 450 unità". Ma nel giorno in cui conferma la linea del rigore, Russo incontra la bocciatura della Cisl. "Parziali, episodiche. E per di più col rischio di finire condizionate da interessi corporativi e locali e dalle lobby politico-affaristiche": così il sindacato bianco bolla le iniziative dell'assessore regionale alla Sanità. Alla nota della Cisl Lombardo ha replicato bruscamente: "Questo è il modo peggiore per iniziare un rapporto di dialogo e collaborazione. Anzi è il modo migliore per chiuderlo sul nascere". ha collaborato Sonia Papuzza.

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L'italia alla deriva: rizzo presenta il suo ultimo libro (sezione: Costi dei politici)

( da "Tirreno, Il" del 03-07-2008)

Argomenti: Costi della politica

Prato L'Italia alla deriva: Rizzo presenta il suo ultimo libro PRATO. Un paese alla deriva: così ci viene presentata l'Italia nel nuovo libro "La Deriva" dei giornalisti Sergio Rizzo e Gianantonio Stella (già autori del ben noto "La Casta"). Il giornalista Sergio Rizzo sarà presente domani al Caffè delle Logge dalle 18 alle 20 per un incontro pubblico, promosso dall'Osservatorio Provinciale sulla Spesa Pubblica. Paolo Cintolesi, presidente dell'Associazione promotrice dell'incontro, ieri mattina ha presentato l'iniziativa. "In realtà, siamo già in naufragio - ha detto Cintolesi- Soltanto due mesi dopo le elezioni, siamo in balia di una classe politica che si sbrana per motivi assolutamente futili" dice Cintolesi con tono amareggiato. Poi continua citando il libro: "Basta leggere il primo capitolo per capire in che situazione siamo: si parla delle "scodellatrici", una figura inventata ad hoc per i bidelli che da comunali, sono diventati dipendenti statali, pagati per non fare niente. Oggi ci sono più bidelli che scuole". Cintolesi ha colto l'occasione per ricordare che la sua associazione ha promosso una raccolta di firme per l'abolizione di province, riferendosi alla loro effettiva utilità per il cittadino (parlando anche della tanto agognata provincia di Prato), che spesso non c'è o quasi; facendo anche un esempio lampante: "Una volta stavamo facendo una raccolta di firme a Seano, e abbiamo chiesto alla gente se avessero mai chiesto dei servizi alla provincia. Soltanto un barbiere ha detto di essersi rivolto alla Provincia per il rinnovo della sua licenza. Tutti gli altri si rivolgevano sempre al Comune." M.C.

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Lavori sulla declassata Chiuso piccolo tratto per due notti (sezione: Costi dei politici)

( da "Nazione, La (Prato)" del 03-07-2008)

Argomenti: Costi della politica

24 ORE PRATO pag. 11 Lavori sulla declassata Chiuso piccolo tratto per due notti ASM IL GIORNALISTA Sergio Rizzo verrà a Prato a presentare il suo nuovo libro d'inchiesta "La Deriva", scritto con il collega con il collega Gianantonio Stella. L'appuntamento è per domani pomeriggio, dalle 18 alle 20, al Caffè delle Logge, grazie all'azione dell'Osservatorio provinciale sulla spesa pubblica. L'incontro sarà aperto al pubblico e chiunque potrà fare domande al noto giornalista, alla sua seconda visita in città dopo il successo del suo precedente volume "La casta", o ricevere spiegazioni più dettagliate sui contenuti del nuovo volume che "trae il suo titolo ? spiegano i vertici dell'osservatorio provinciale ? dall'evidente naufragio del paese intero, sul quale anche noi, nel nostro piccolo, stiamo indagando apartiticamente; stiamo infatti preparando una raccolta firme per l'abolizione della Provincia".

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Corriere dell'Alto Adige - BOLZANO - sezione: BOLZANOEPROV - data: 2008-07-03 num: - pag: 8 categori... (sezione: Costi dei politici)

( da "Corriere Alto Adige" del 03-07-2008)

Argomenti: Costi della politica

Corriere dell'Alto Adige - BOLZANO - sezione: BOLZANOEPROV - data: 2008-07-03 num: - pag: 8 categoria: ALTRI OGGETTI Il caso di Enrico Franco IL TAGLIO-BEFFA DEI CDA E I VIZI DELLA POLITICA Egregio direttore, chiedo ospitalità per farle una domanda. Perché i nostri politici (nel caso specifico altoatesini e trentini insieme) ci propongono una riforma, promettendo tagli e risparmi nella società partecipate, e poi il provvedimento si rivela una beffa? Leggo che i consigli di amministrazione in certi casi verranno a costare di più. Ma perché ci si comporta così? Mi pare impossibile che qualcuno abbia sperato che il provvedimento passasse inosservato pur essendo in luglio, distratti dalla vacanze. In un periodo di vacche magre il consiglio regionale ha perso l'occasione per dare un segnale di rigore all'opinione pubblica. Purtroppo ancora una volta hanno ragione Stella e Rizzo. Con amarezza va constatato che i loro libri, almeno ai nostri politici, non hanno insegnato molto. Lettera firmata, BOLZANO Caro ingegnere, riguardo a certi vizi, i politici italiani sono uguali dal Brennero a Lampedusa. Non lo dico a caso: proprio ieri, sul Corriere della Sera, l'ineffabile Gian Antonio Stella ha raccontato come i deputati dell'Assemblea regionale siciliana si siano aumentati di straforo le indennità nonostante il procuratore generale della Corte dei conti isolana abbia censurato severamente il bilancio consuntivo della Regione stessa. Per carità, non voglio dire che la nostra autonomia sia amministrata come quella sicula. Osservo solamente che la Casta fa di tutto per non perdere i privilegi di cui gode. Certo, talvolta deve rinunciare a qualcosa sotto la pressione popolare (penso al taglio dei vitalizi), ma appena può fa finta di niente o, peggio ancora, gira le carte per creare l'illusione di tagliare quando in realtà aumenta. Così è stato con i consigli di amministrazione il cui costo complessivo può essere incrementato da novecentomila euro a un milione tondo. Un pessimo segnale. Lei mi chiede una spiegazione. La ragione è molto semplice: fatte le solite doverose eccezioni, oggi la classe politica è più attenta ai piccoli interessi che non a quelli del Paese.

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Comitato delle parti sociali Liti a Bolzano, nomine ferme (sezione: Costi dei politici)

( da "Corriere Alto Adige" del 03-07-2008)

Argomenti: Costi della politica

Corriere dell'Alto Adige - BOLZANO - sezione: 1AECONOMIA - data: 2008-07-03 num: - pag: 9 categoria: REDAZIONALE Laborfonds Posto negato a Cna, Confesercenti e coop Comitato delle parti sociali Liti a Bolzano, nomine ferme BOLZANO - Non si farà, almeno per il momento, il comitato consultivo delle parti sociali di Laborfonds, il fondo pensione regionale per lavoratori dipendenti. Stavolta le divergenze tra Laborfonds e PensPlan e le frequenti discussioni tra Regione e parti sociali non c'entrano nulla. Le "colpe" sono tutte del mondo imprenditoriale altoatesino, che non è riuscito a trovare un accordo sulle designazioni. Il problema, ancora una volta, sta nella richiesta di visibilità avanzata dalle quattro associazioni non allineate che non fanno parte né del Wirtschaftsring tedesco né dell'italiana Useb: Cna, Confesercenti, Legacoop e Confcoop hanno chiesto di poter designare uno dei 4 componenti spettanti ai datori di lavoro altoatesini, incontrando la ferma opposizione di Apa e Unione commercio e solo una debole apertura di Assoimprenditori. "Ancora una volta - osserva Pino Salvadori, direttore della Cna - non viene garantita una rappresentanza democratica di tutte le aziende, escludendo a priori quelle iscritte ad associazioni non rappresentate negli schieramenti tradizionali". Il Comitato avrebbe dovuto avere 14 rappresentanti. Tutto facile tra i sindacati: 3 posti a Trento e 4 a Bolzano (dove c'è anche il sindacato etnico Asgb). Tutto liscio pure per i tre rappresentanti dei datori di lavoro trentini (uno spettava alla Provincia, due alle associazioni di categoria). A Bolzano, la Provincia ha rinunciato ad uno dei due posti a essa spettanti, sperando che la sedia liberata potesse accontentare tutte le istanze del mondo imprenditoriale. "Così non è stato - commenta Paolo Pavan, direttore di Confesercenti designato dalle 4 associazioni per il posto nel Comitato - benché si tratti di un organismo meramente consultivo e senza gettoni di presenza. Ci vogliono impedire persino di essere consultati ". Il risultato è che il Comitato non è mai nato: "Così, per valutare le modifiche al regolamento elettorale - sottolinea Salvadori - Laborfonds ha dovuto convocare oltre 30 associazioni, anziché limitare le consultazioni al Comitato ristretto". F. E.

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I gettoni fanno risparmiare un milione (sezione: Costi dei politici)

( da "Corriere del Veneto" del 03-07-2008)

Argomenti: Costi della politica

Corriere del Veneto - VENEZIA - sezione: VENEZIA - data: 2008-07-03 num: - pag: 9 categoria: REDAZIONALE I gettoni fanno risparmiare un milione Ca' Farsetti, senza indennità commissioni affollate. Tagli in Municipalità Con le nuove regole nei primi sei mesi del 2008 Ca' Farsetti ha speso 116 mila euro in meno per i consiglieri VENEZIA - La cura dimagrante imposta dalla Finanziaria su consiglieri comunali e di municipalità dà i suoi frutti. Nei primi sei mesi del 2008, da quando cioè sono scomparse le indennità fisse e sono stati imposti i gettoni di presenza per tutti, Ca' Farsetti ha risparmiato 116.000 euro di cui 36.000 dalle Municipalità. Fatti due conti il risparmio annuo arriva a toccare solo per il Consiglio 160 mila euro, che diventano quasi un milione nell'intera legislatura. Non sono cifre astronomiche, ma in un periodo di emergenza in cui gli assessorati stanno raschiando il barile per trovare i fondi per gli interventi, il "guadagno" non è da buttare. Il vantaggio della cura dimagrante però è doppio: perché se da una parte consente di risaprmiare dall'altra ha fatto aumentare la presenza dei consiglieri nelle commissioni passata velocemente dal 60 al 90 per cento. Tutto è partito il primo gennaio di quest'anno quando sono state cancellate le indennità ai consiglieri a favore dei gettoni: un modo per legare lo stipendio alla presenza. Prima l'indennità raggiungeva quasi 1600 euro a consiglieri, calcolando una presenza media di 23 volte al mese. In realtà, però, su quattro (non di rado meno) consigli comunali e una media di tre commissioni la settimana (cioè dodici al mese), si arriva a 16 presenze, non a 23. E il risultato appare vivido scorrendo i numeri: di media, con 16 gettoni di presenza a 72 euro l'uno, ogni consigliere arriva a circa 1200 euro, 400 in meno di prima. Un risparmio che, secondo la ragioneria di Ca' Farsetti, raggiunge gli 80.000 euro da gennaio a giugno. Il calcolo è presto fatto: nel primo semestre del 2007 le spese per le indennità ai consiglieri erano state di 437.000 euro, nello stesso periodo di quest'anno si è arrivati a 321.000. La differenza resta in cassa anche grazie al taglio, più secco, sui delegati di Municipalità. Anche in questo caso sono sparite le indennità per i delegati e restano solo i gettoni di presenza ma soltanto per le sedute del consiglio: fare i delegati, insomma, lo si fa a titolo gratuito. Un problema in più per le Municipalità che il sindaco ha annunciato più volte di voler tagliare, accorpandole, anche per ridurre i costi. "Tre, al massimo quattro Municipalità e riduzione del numero dei consiglieri almeno alla metà di quelli che compongono il consiglio comunale ", ha ribadito non più tardi di due settimane fa durante una commissione consigliare, naturalmente affollata. Perché il risparmio attuale è esiguo, poco più di 72 mila euro all'anno con i nuovi provvedimenti della Finanziaria. Ca' Farsetti vuole andare oltre anche perché è probabile che sia direttamente Roma a dettare le nuove regole sugli organi decentrati. Il ministero infatti potrebbe presto porre dei limiti restrittivi, introducendo ad esempio soglie di 60 mila abitanti. Se così fosse il numero delle Municipalità dovrebbe drasticamente ridursi passando da sei a tre, con una in centro storico e due in terraferma. M.Za. In aula I consiglieri comunali di Venezia in una seduta a Ca' Loredan.

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Ritocchino alle indennità (sezione: Costi dei politici)

( da "Resto del Carlino, Il (Pesaro)" del 03-07-2008)

Argomenti: Costi della politica

FANO pag. 10 Ritocchino alle indennità Compensi adeguati all'inflazione. "No" di due consiglieri FONDAZIONE CARIFANO SOTTO ACCUSA Il presidente Tombari e il consigliere Berardi "E' STATA stata una scelta morale perché aumentarsi il compenso in un momento così difficile per molte famiglie non mi è sembrato giusto. Il mio voleva essere un invito a contenere le spese ma non metto in discussione la qualità del lavoro dei miei colleghi". Nello Maiorano il consigliere generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano che insieme a Gabriele Volpini ha votato contro gli aumenti di compensi (sulla base dell'adeguamento Istat) dello stesso consiglio generale, di quello di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti, commenta così la sua decisione. "In sostanza ho votato contro me stesso ? riprende Maiorano ? ma non metto di certo in discussione la legittimità di questa operazione e il grande lavoro che svolgono tutti i consiglieri nell'attività della Fondazione". Apprezzamento a Maiorano e Volpini arriva dal presidente provinciale della Federconsumatori Sergio Schiaroli: "Nei giorni scorsi ? dice Schiaroli ? si era gridato allo scandalo per l'aumento dei propri compensi deciso dagli amministratori comunali che poi avevano soprasseduto; ci meravigliamo che da parte dei consiglieri della Fondazione la cui maggioranza è costituita da soggetti molto facoltosi non si abbia avuto la sensibilità di rinunciare a tale deliberazione. Ci pare uno schiaffo morale a quanti quotidianamente sono in gravissima difficoltà economica a causa degli aumenti di prezzi, tasse e tariffe e che non riescono più a far fronte nemmeno ai bisogni alimentari. Riteniamo che tale decisione debba far riflettere a fondo su molte questioni. Speriamo almeno che quanti hanno votato a favore riescano ora a far quadrare i loro bilanci familiari". PRIMA dell'aumento dell'indennità il presidente della Fondazione Carifano percepiva circa 39.000 euro lordi, i membri del consiglio di amministrazione circa 650 euro lordi al mese, quelli del collegio dei revisori dei conti una cifra leggermente superiore, mentre ai consiglieri di amministrazione va un gettone di presenza. L'aumento delle indennità è stato deciso lunedì scorso durante la seduta del consiglio generale durante la quale si è proceduto anche al rinnovo dei componenti il consiglio di amministrazione (quattro membri su cinque: il presidente infatti scadrà il prossimo anno) del quale fanno parte Giorgio Gragnola, Alberto Berardi, Giorgio Pedini e Luciano Zengarini. Una vicenda questa che non mancherà di suscitare polemiche ed anche aspre anche perché molti componenti dei vari organi della Fondazione, come si suol dire, non se la passano male. Image: 20080703/foto/8184.jpg.

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Pochi tagli e tante tasse (sezione: Costi dei politici)

( da "Mattino di Padova, Il" del 03-07-2008)
Pubblicato anche in: (Nuova Venezia, La)

Argomenti: Costi della politica

Regione POCHI TAGLI E TANTE TASSE SEGUE DALLA PRIMA Anche se, guardando al "caso Alitalia", con i suoi 300 milioni di euro già pagati dal contribuente, emerge il rischio che il patriottismo economico possa esprimere, invece che governance, fuga dal mercato. D'altronde, la sicurezza economica, come dimostra il "pronto soccorso pubblico" dinanzi ai crac bancari/finanziari, è ormai considerata in Occidente un dovere per un esecutivo. Tuttavia, le vere novità vengono dalla riorganizzazione delle procedure parlamentari della politica economica. Qui Tremonti innova veramente, avendo dato alla manovra economica una forma giuridica che dovrebbe consentire al Parlamento di confrontarsi su di essa in modo più consono alla dialettica bipolare uscita dalle elezioni. E, conseguentemente, portare il governo a una più decisa assunzione di "responsabilità fiscale" dinanzi al Parlamento. Per farlo, l'idea del ministro è stata di rivoluzionare il rapporto tra Dpef, finora una mera mappa programmatica delle possibili scelte triennali dell'esecutivo, e la Finanziaria (presentata a fine settembre) cui per prassi ormai consolidata si affidava la vera politica del "denaro pubblico" (priorità, tagli di spesa, incrementi di imposizione fiscale) sia del governo che, soprattutto, delle lobby trasversali agli schieramenti parlamentari. L'esito, contro cui si è impegnato Tremonti, era un mostro giuridico, una vera palude normativa (drammaticamente senza "padri responsabili", perché gli accordi di lobby cancellavano i confini di maggioranza e opposizione) che disperdeva in mille rivoli i soldi dei contribuenti. Lo strumento correttivo scelto dal titolare dell'Economia è stato di presentare il Dpef assieme a un provvedimento legislativo che, anticipando la Finanziaria, dà al Dpef medesimo una nuova sostanza politicamente impegnativa per l'esecutivo che lo presenta alle Camere. Il modello, di matrice britannica, è: il governo in Parlamento con la sua maggioranza "contro" l'opposizione. Difficile negare che sia un progresso rispetto al consociativismo delle "vecchie" politiche di bilancio. All'opposto, la manovra di finanza pubblica del Berlusconi IV è tradizionale relativamente ai suoi più specifici contenuti economici. Nel senso che si lavora più sul fisco che sulla spesa: perché qui la resistenza sociale è più organizzata e incidente in termini di voti. Difatti, i tagli d'imposta annunciati prima delle elezioni svaniscono. Con la conseguenza che, fondamentalmente, la pressione fiscale permane invariata. Il che vuol dire che al massimo si avranno redistribuzioni del carico fiscale tra i gruppi sociali: è il caso della Robin Tax sull'energia. In prima battuta cresce la pressione sulle imprese; che, a loro volta, la traslano sui consumatori finali sotto forma di aumenti di bollette, in ciò facilitate dal fatto che i prezzi dell'energia sono liberi da vincoli amministrativi. In più c'è il tradizionale taglio delle spese in conto capitale: cioè gli investimenti. E, come di consueto, a soffrirne sono le Forze Armate sebbene siano per l'Italia una chance nel contesto internazionale, potenzialmente utile anche sul terreno economico. Perché quello che conta è che sono un soggetto debole del mercato politico. Insomma, sotto questo profilo, la manovra si annuncia in perfetto italian style: pochi tagli e tante tasse, anche nuove come la Robin Tax. Insomma, qui non vi è nessuna traccia delle novità, viceversa presenti nelle procedure di bilancio. Che però in nulla sono da sottovalutare; anche perché, modificando i meccanismi politici della finanza pubblica, potrebbero fare da battistrada a innovazioni di sostanza economica. Francesco Morosini.

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Non c'è l'ufficialità, il che equivale a dire che il contratto vero e pr (sezione: Costi dei politici)

( da "Messaggero, Il (Latina)" del 03-07-2008)

Argomenti: Costi della politica

03 Luglio 2008 Chiudi di VINCENZO ABBRUZZINO Non c'è l'ufficialità, il che equivale a dire che il contratto vero e proprio non è stato ancora firmato, ma di dubbi sull'arrivo di Gianluca Capomaccio al Gaeta ce ne sono davvero pochi. Gaetano doc, il giovane centrocampista (ha venti anni) è cresciuto nelle giovanili del Cassio Club e nelle ultime tre stagioni ha vestito la maglia del Formia in un crescendo di presenze e di prestazioni in campo: 11 partite nella stagione 2005-2006 (una sola presenza da titolare), 23 presenze l'anno successivo fino ad arrivare ai 29 gettoni del campionato scorso per un totale di 2327' giocati, 2 sostituzioni fatte e 7 subite, 2 espulsioni e 2 giornate di squalifica. Capomaccio, nonostante la giovane età, è in grado di ricoprire diversi ruoli a centrocampo ed ha caratteristiche prettamente offensive grazie alla sua capacità di sfruttare gli spazi con rapidi inserimenti. Il suo è il primo di una serie di arrivi che riguarderanno i giocatori in età di Lega (in serie D come in Eccellenza a lista se ne debbono inserire almeno quattro ndr): "Presto saranno ufficializzati il nome di elementi provenienti dai settori giovanili del Frosinone e della Salernitana", conferma il direttore sportivo del club tirrenico, Alfonso Morrone.

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Ultimi giorni di sussurri e grida prima che il nuovo Calendario venatorio per la stagione di (sezione: Costi dei politici)

( da "Messaggero, Il (Umbria)" del 03-07-2008)

Argomenti: Costi della politica

03 Luglio 2008 Chiudi di LUCIANO GIANFILIPPI Ultimi giorni di sussurri e grida prima che il nuovo Calendario venatorio per la stagione di caccia 2008-2009 entri in vigore insieme al nuovo regolamento per gli Atc - Ambiti territoriali di caccia. E si accende una polemica tra il consigliere regionale di FI-Pdl Massimo Mantovani e la potente organizzazione della Federcaccia umbra, proprio sul regolamento degli Atc. Mantovani aveva criticato il modo di gestire i bilanci degli Atc e la presenza di dirigenti che non vengono avvicendati. La Federcaccia replica che "gli Atc e i Comprensori alpini sono previsti dalla legge 157/92, fortemente voluta dalle associazioni venatorie, in primis Federcaccia. Una legge la cui validità è stata ribadita sia in bozze di revisione della stessa (vedasi bozza Onnis, Forza Italia, presentata in Parlamento durante il governo Berlusconi 2001-2006), sia nei punti di accordo tra tutte le associazioni venatorie che saranno presentati, entro breve, all'attenzione del sottosegretario del Ministero delle Politiche agricole Bonfilio". Per Federcaccia "il nuovo regolamento consente di fare chiarezza normativa su alcuni importanti aspetti che, dopo 16 anni dalla nascita degli Ambiti, è giusto criticare e migliorare. Per quanto riguarda lo stipendio e i gettoni di presenza, precisiamo che le nuove regole, a fronte dell'anarchia precedente, stabiliscono che sarà la giunta regionale a individuare l'entità degli emolumenti". E aggiungono, "precisiamo poi che il gettone di presenza di un consigliere di Atc è di 30 euro lordi a seduta, e che si svolgono non più di 10-12 sedute l'anno". E che per i dirigenti Atc sono previsti "due mandati". Intanto si apre anche il fronte della caccia alle volpi. L'Aidaa (Associazione italiana difesa animali e ambiente) ha annunciato ricorso al Tar contro la decisione della Provincia di Perugia di consentire l'abbattimento di 800 volpi. Il presidente nazionale, Lorenzo Croce, ha reso noto che nei prossimi giorni si rivolgerà anche alla magistratura ordinaria con un esposto per chiedere indagini su quella che considera una violazione della legge nazionale di tutela della fauna selvatica.

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In spiaggia stella presenta "la deriva" (sezione: Costi dei politici)

( da "Messaggero Veneto, Il" del 03-07-2008)

Argomenti: Costi della politica

Gorizia In spiaggia Stella presenta "La deriva" GRADO. Intervistato da Paolo Scandaletti, ci sarà Gianantonio Stella, questo pomeriggio dalle 18 in spiaggia, nel primo incontro della rassegna Libri e autori a Grado, a presentare La deriva (Rizzoli editore), l'ultima fatica scritta dall'editorialista del Corriere della Sera con Sergio Rizz. Dopo l'encazione di privilegi dei nostri politici presentata da ''La casta'', Stella e Rizzo elencano, tutto quello che la classe politica produce. Dalle infrastrutture bloccate da lacci e lacciuoli di ogni genere all'attività legislativa farraginosa, ai ritardi nell'informatica che ci fanno arrancare dietro la Lettonia, agli ordini professionali chiusi a riccio davanti ai giovani. Dal declino delle Università-fai-da-te alle rivolte di mille corporazioni. (l.t.).

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IL BUCO NERO DEI MUTUI RINEGOZIATI (sezione: Costi dei politici)

( da "Mattino, Il (Salerno)" del 03-07-2008)

Argomenti: Costi della politica

"Il buco nero dei mutui rinegoziati" "La Provincia è nel caos, i conti non sono affatto come dice l'Amministrazione Villani, gli uffici sono male organizzati e non è stata realizzata in quattro anni nessuna opera pubblica". Antonio Lubritto da quando è sceso in campo con il Popolo delle libertà attacca duramente l'amministrazione di centrosinistra a Palazzo Sant'Agostino. Quale è il bilancio della Provincia secondo lei? "Loro sono in grandissima difficoltà. Basta pensare che non sono in grado di dire quante sono le società in cui l'Ente ha quote azionarie, se sono 31, 34 o 36. Avevamo chiesto, nel rispetto della Finanziaria, che gli amministratori di società che riportano un bilancio passivo per tre anni lasciassero l'incarico e non fossero più nominati in altri consigli di amministrazione ma non lo hanno fatto. Per esempio per il Patto della Valle dell'Irno". Parlando dei numeri, cosa non va? "Solo per la relazione dei revisori dei conti se ne dovrebbero andare a casa. I revisori rivelano che l'Amministrazione ha problemi con la Corte dei Conti, solo Iuliano è riuscito nell'ultimo anno a sanare qualcosa". Può fare esempi più precisi? "Non sono inventariati i beni immobili e mobili, c'è una vastissima evasione della Cosap, la tassa su passi carrabili e parcheggi. Spesso fittiamo locali mentre i beni immobili pubblici non vengono utilizzati. Sulle società partecipate abbiamo chiesto di visionare i bilanci uno per uno, hanno rimandato il termine al 15 settembre. Secondo noi ci sono responsabilità economiche". C'è l'annuncio che alcune società saranno liquidate... "Solo la Salerno Sviluppo ma per far fuori Guerritore. Ed è stato inutile nominare un nuovo consiglio di amministrazione per una società da liquidare". Ci sono sprechi nelle consulenze? "Ho fatto un'interrogazione per conoscere il numero dei consulenti, senza ottenere risposta. Certamente non sono venti come dice Iuliano. E a quanto mi risulta si spendono 280mila euro per pochi esterni". Però ci sono dieci milioni di avanzo di cassa, significa che c'è un'attenzione alla spesa. O no? "No. Per esempio: nel luglio 2004 con Achille Mughini al Bilancio furono rinegoziati i mutui della Cassa depositi e prestiti con le banche. Quali vantaggi ha portato? Ci siamo indebitati come Ente all'impossibile ma opere pubbliche non ne facciamo. Ci vogliono sette anni per un'opera pubblica. E quante opere pubbliche sono state realizzate finora? Nessuna. Vuole un esempio di spreco: l'acquisto all'asta dell'Hotel Ambassador a Capaccio per 2,5 milioni di euro, una struttura che ora è abbandonata a se stessa. Senza parlare dello sperpero di soldi per la gestione dell'acqua". È critico anche sull'organizzazione degli uffici? "Certo. Non si è informatizzato l'ufficio protocollo, per cui per far arrivare ogni documento negli uffici ci vogliono mesi. Negli uffici, poi, c'è il caos con poche persone ad occuparsi di tutti. Spesso gli impiegati sono utilizzati per i progetti finanziati dai privati invece che sulle opere pubbliche". f.s.

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GRADO LIBRO.Intervistato da (sezione: Costi dei politici)

( da "Gazzettino, Il (Udine)" del 03-07-2008)

Argomenti: Costi della politica

GRADOLIBRO.Intervistato da Paolo Scandaletti, oggi alle 18 in spiaggia, primo incontro della rassegna Libri e autori a Grado, Gianantonio Stella presenta La deriva (Rizzoli editore), l'ultima fatica scritta dall'editorialista del Corriere della Sera con Sergio Rizzo che mette a nudo tristezze e nefandezze contemporanee della nazione.REMANZACCOCONCERTO. Un ritorno al fascino degli anni '40 e '50 domani al Ragapark di Remanzacco, in via del Sole, con il concerto del complesso "The Crunchy Candies", nuova band udinese. Si tratta di un sestetto, composto da una sezione ritmica di chitarra-contrabbasso-batteria, che vede come protagoniste indiscusse le tre cantanti.VARMOBORGHI Nella serata di sabato, a Cornazzai di Varmo, poco distante dalla strada ferrata la Udine Portogruaro, ma immerso nella campagna, si tiene per il terzo anno consecutivo, la " Fieste dal Borg ". Quest'anno l'apposito comitato spontaneo, ha invitato i tanti benefattori che hanno aiutato in vario modo o dato una mano per abbellire e migliorare la piccola, ma suggestiva Chiesa dedicata alla " Mater Amabilis ". Messa alle 20 poi grigiata per tutti.PASIAN DI PRATOCIRCOLO. Nei mesi di luglio e agosto l'apertura al pubblico della sede di via Roma del Circolo del Partito Democratico verrà sospesa. Sarà nuovamente aperta ogni sabato a partire dal 6 settembre 2008 dalle 10.30 alle 12.TAVAGNACCOESTROVERSO. Presso la Sala consigliare del Palazzo del Municipio, a Feletto Umberto si è tenuta la presentazione della seconda edizione del premio internazionale di traduzione di opere di letteratura per l'infanzia "Estroverso", promosso dall'Amministrazione comunale. Il Premio si prefigge di promuovere l'uso della lingua friulana nella traduzione e, attraverso la diffusione di opere letterarie, la conoscenza delle culture dell'Est europeo.

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"La deriva" di Gian Antonio Stella (sezione: Costi dei politici)

( da "Gazzettino, Il (Venezia)" del 03-07-2008)

Argomenti: Costi della politica

JESOLO "La deriva" di Gian Antonio Stella Jesolo(F.Cib.) Il noto giornalista del Corriere della Sera Gian Antonio Stella, autore l'anno scorso di del best seller 'La Casta', sarà a Jesolo oggi per presentare la sua ultima fatica, 'La deriva. Perché l'Italia rischia il naufragio' (Rizzoli Editore), scritto a quattro mani con il collega Sergio Rizzo. L'appuntamento è per oggi, giovedì, alle 21, in piazza Marconi, nell'ambito della rassegna 'Incontro con l'autore', organizzata dal Comune in collaborazione con la Libreria Gianese; conduce la serata il vicedirettore del Gazzettino Edoardo Pittalis. Con questo libro Stella continua l'indagine nei confronti di un paese vittima di una classe politica prigioniera delle proprie contraddizioni e di quei privilegi che si è auto attribuita e che non riesce più a governare. Il giornalista sembra invocare una svolta, necessaria, urgente, imperiosa, per evitare il drammatico incontro-confronto con i paesi esteri che rischia di trasportare l'Italia ad una deriva da cui sarebbe difficile risalire.Per Stella si tratta di un ritorno a Jesolo: tre anni fa ha avuto un ruolo fondamentale nel coordinamento della giuria della prima edizione del Premio giornalistico Giorgio Lago; collaborazione proseguita anche nella successiva edizione.

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Di sensibilità politica. Inoltre è un segnale della filosofia finanziaria dell'esecutivo. (sezione: Costi dei politici)

( da "Alto Adige" del 04-07-2008)

Argomenti: Costi della politica

Di sensibilità politica. Inoltre è un segnale della filosofia finanziaria dell'esecutivo. ... di sensibilità politica. Inoltre è un segnale della filosofia finanziaria dell'esecutivo. E di cui il Dpef (Documento di programmazione economico-finanziaria) fa da perno alla strategia del Ministro dell'Economia e delle Finanze Tremonti. Che, come testimonia la nascita del Comitato strategico stesso, è attenta, oltre ai benefici, pure agli "errori" del mercato; e questo nella convinzione che la dinamica economica, se lasciati totalmente liberi gli "animal spirits" del capitalismo, possa perfino minare con la sicurezza la stabilità dello Stato. Insomma, è una politica economica attenta alle ragioni del nazionalismo economico. Ragionevole. Anche se, guardando al "caso Alitalia", con i suoi 300 milioni di euro già pagati dal contribuente, emerge il rischio che il patriottismo economico possa esprimere, invece che governance, fuga dal mercato. D'altronde, la sicurezza economica, come dimostra il "pronto soccorso pubblico" dinnanzi ai crack bancari/finanziari, è ormai considerata in Occidente un dovere per un esecutivo. Tuttavia, le vere novità vengono dalla riorganizzazione delle procedure parlamentari della politica economica. Qui Tremonti innova veramente avendo dato alla manovra economica una forma giuridica che dovrebbe consentire al Parlamento di confrontarsi su di essa in modo più consono alla dialettica bipolare uscita dalle elezioni. E, conseguentemente, portare il governo ad una più decisa assunzione di "responsabilità fiscale" dinnanzi al Parlamento. Per farlo l'idea del Ministro è stata di rivoluzionare il rapporto tra Dpef, finora una mera mappa programmatica delle possibili scelte triennali dell'esecutivo, e la Finanziaria (presentata a fine settembre) cui per prassi ormai consolidata si affidava la vera politica del "denaro pubblico" (priorità, tagli di spesa, incrementi di imposizione fiscale) sia del governo che, soprattutto, delle lobby trasversali agli schieramenti parlamentari. L'esito, contro cui si è impegnato Tremonti, era un mostro giuridico, una vera palude normativa (drammaticamente senza "padri responsabili" perché gli accordi di lobby cancellavano i confini di maggioranza e opposizione) che disperdeva in mille rivoli i soldi dei contribuenti. Lo strumento correttivo scelto dal titolare dell'Economia è stato di presentare il Dpef assieme ad un provvedimento legislativo che, anticipando la Finanziaria, da al Dpef medesimo una nuova sostanza politicamente impegnativa per l'esecutivo che lo presenta alle Camere. Il modello, di matrice britannica, è: il governo in Parlamento con la sua maggioranza "contro" l'opposizione. Difficile negare che sia un progresso rispetto al consociativismo delle "vecchie" politiche di bilancio. All'opposto, la manovra di finanza pubblica del Berlusconi IV è tradizionale relativamente ai suoi più specifici contenuti economici. Nel senso che si lavora più sul fisco che sulla spesa: perché qui la resistenza sociale è più organizzata e incidente in termini di voti. Difatti, i tagli d'imposta annunciati prima delle elezioni svaniscono. Con la conseguenza che, fondamentalmente, la pressione fiscale permane invariata. Il che vuol dire che al massimo si avranno redistribuzioni del carico fiscale tra i gruppi sociali: è il caso della Robin Tax sull'energia. In prima battuta cresce la pressione sulle imprese; che, a loro volta, la traslano sui consumatori finali sotto forma di aumenti di bollette in ciò facilitate dal fatto che i prezzi dell'energia sono liberi da vincoli amministrativi. In più c'è il tradizionale taglio delle spese in conto capitale: cioè gli investimenti. E, come di consueto, a soffrirne sono le Forze Armate sebbene siano per l'Italia una chance nel contesto internazionale potenzialmente utile anche sul terreno economico. Perché quello che conta è che sono un soggetto debole del mercato politico. Insomma, sotto questo profilo, la manovra si annuncia in perfetto italian style: pochi tagli e tante tasse, anche nuove come la Robin Tax. Insomma, qui non vi è nessuna traccia delle novità viceversa presenti nelle procedure di bilancio. Che però in nulla sono da sottovalutare; anche perché, modificando i meccanismi politici della finanza pubblica, potrebbero fare da battistrada ad innovazioni di sostanza economica. Francesco Morosini.

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Ria) fa da perno alla strategia del Ministro dell'Economia e delle Finanze Tremonti. Che, (sezione: Costi dei politici)

( da "Corriere delle Alpi" del 04-07-2008)

Argomenti: Costi della politica

Ria) fa da perno alla strategia del Ministro dell'Economia e delle Finanze Tremonti. Che, ... ria) fa da perno alla strategia del Ministro dell'Economia e delle Finanze Tremonti. Che, come testimonia la nascita del Comitato strategico stesso, è attenta, oltre ai benefici, pure agli "errori" del mercato; e questo nella convinzione che la dinamica economica, se lasciati totalmente liberi gli "animal spirits" del capitalismo, possa perfino minare con la sicurezza la stabilità dello Stato. Insomma, è una politica economica attenta alle ragioni del nazionalismo economico. Ragionevole. Anche se, guardando al "caso Alitalia", con i suoi 300 milioni di euro già pagati dal contribuente, emerge il rischio che il patriottismo economico possa esprimere, invece che governance, fuga dal mercato. D'altronde, la sicurezza economica, come dimostra il "pronto soccorso pubblico" dinnanzi ai crack bancari/finanziari, è ormai considerata in Occidente un dovere per un esecutivo. Tuttavia, le vere novità vengono dalla riorganizzazione delle procedure parlamentari della politica economica. Qui Tremonti innova veramente avendo dato alla manovra economica una forma giuridica che dovrebbe consentire al Parlamento di confrontarsi su di essa in modo più consono alla dialettica bipolare uscita dalle elezioni. E, conseguentemente, portare il governo ad una più decisa assunzione di "responsabilità fiscale" dinnanzi al Parlamento. Per farlo l'idea del Ministro è stata di rivoluzionare il rapporto tra Dpef, finora una mera mappa programmatica delle possibili scelte triennali dell'esecutivo, e la Finanziaria (presentata a fine settembre) cui per prassi ormai consolidata si affidava la vera politica del "denaro pubblico" (priorità, tagli di spesa, incrementi di imposizione fiscale) sia del governo che, soprattutto, delle lobby trasversali agli schieramenti parlamentari. L'esito, contro cui si è impegnato Tremonti, era un mostro giuridico, una vera palude normativa (drammaticamente senza "padri responsabili" perché gli accordi di lobby cancellavano i confini di maggioranza e opposizione) che disperdeva in mille rivoli i soldi dei contribuenti. Lo strumento correttivo scelto dal titolare dell'Economia è stato di presentare il Dpef assieme ad un provvedimento legislativo che, anticipando la Finanziaria, da al Dpef medesimo una nuova sostanza politicamente impegnativa per l'esecutivo che lo presenta alle Camere. Il modello, di matrice britannica, è: il governo in Parlamento con la sua maggioranza "contro" l'opposizione. Difficile negare che sia un progresso rispetto al consociativismo delle "vecchie" politiche di bilancio. All'opposto, la manovra di finanza pubblica del Berlusconi IV è tradizionale relativamente ai suoi più specifici contenuti economici. Nel senso che si lavora più sul fisco che sulla spesa: perché qui la resistenza sociale è più organizzata e incidente in termini di voti. Difatti, i tagli d'imposta annunciati prima delle elezioni svaniscono. Con la conseguenza che, fondamentalmente, la pressione fiscale permane invariata. Il che vuol dire che al massimo si avranno redistribuzioni del carico fiscale tra i gruppi sociali: è il caso della Robin Tax sull'energia. In prima battuta cresce la pressione sulle imprese; che, a loro volta, la traslano sui consumatori finali sotto forma di aumenti di bollette in ciò facilitate dal fatto che i prezzi dell'energia sono liberi da vincoli amministrativi. In più c'è il tradizionale taglio delle spese in conto capitale: cioè gli investimenti. E, come di consueto, a soffrirne sono le Forze Armate sebbene siano per l'Italia una chance nel contesto internazionale potenzialmente utile anche sul terreno economico. Perché quello che conta è che sono un soggetto debole del mercato politico. Insomma, sotto questo profilo, la manovra si annuncia in perfetto italian style: pochi tagli e tante tasse, anche nuove come la Robin Tax. Insomma, qui non vi è nessuna traccia delle novità viceversa presenti nelle procedure di bilancio. Che però in nulla sono da sottovalutare; anche perché, modificando i meccanismi politici della finanza pubblica, potrebbero fare da battistrada ad innovazioni di sostanza economica. Francesco Morosini.

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Rapagnà: cinque referendum contro i costi della politica (sezione: Costi dei politici)

( da "Centro, Il" del 04-07-2008)

Argomenti: Costi della politica

INIZIATIVA REGIONALE Rapagnà: cinque referendum contro i costi della politica PESCARA. Il 19 luglio inizierà la raccolta firme per i cinque referendum regionali e la proposta di legge di iniziativa popolare in merito alla riduzione dei costi della politica e delle strutture della Regione Abruzzo e dei rispettivi "Enti strumentali", Agenzie, Società partecipate e controllate. Lo ha comunicato, in una conferenza stampa, il movimento "Città per vivere". "Con questa iniziativa", spiega il portavoce del comitato promotore ed ex parlamentare, Pio Rapagnà, "vogliamo che l'indennità dei politici e tutti i compensi aggiuntivi si riducano del 50%. Oggi il costo della struttura regionale è di circa 200 milioni di euro". "Per la prima volta", prosegue Rapagnà "in Abruzzo viene presentata una proposta di legge di iniziativa popolare. Essa ha lo scopo di introdurre norme per il contenimento dei costi degli organi politici ed elettivi del Consiglio e della Giunta regionale". "I cinque referendum, invece", chiarisce il portavoce, "hanno come scopo l'abrogazione di norme relative al conferimento di consulenze, all'istituzione dell'Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo (Asr), alla aziende regionali pubblice di trasporto e all'istituzione dell'Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo. Vogliamo inoltre che sia sciolta l'Azienda "Abruzzo promozione turismo"".

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Il sindaco a an devolviamo i gettoni? (sezione: Costi dei politici)

( da "Tirreno, Il" del 04-07-2008)

Argomenti: Costi della politica

Polemica a Roccastrada Il sindaco a An "Devolviamo i gettoni?" ROCCASTRADA. Il consigliere di An Simonetta Baccetti aveva espresso scetticismo sulla necessità di convocare un consiglio ad hoc per l'inaugurazione della nuova sala consiliare. A taglio del nastro avvenuto, il sindaco Leonardo Marras sottoilinea che l'amministrazione sta portando avanti da tempo rinnovo e modernizzazione del municipio e che, dopo il completo restauro dell'ala della biblioteca, l'attenzione si è concentrata sulla sala consiliare. "Lo scopo e la volontà del Comune - afferma - sono quelli di restituire decoro ed importanza ad un luogo istituzionale che è il simbolo profondo della rappresentanza e dell'appartenenza ad una comunità. Converrà, quindi, il consigliere Baccetti che l'inaugurazione di uno scranno consiliare, proprio per i valori che simboleggia, debba essere un momento solenne e che, come tale, vada celebrato in modo altrettanto solenne attraverso la convocazione del consiglio comunale straordinario. Mi era sembrato di capire - conclude - che Baccetti ravvisava un problema nella spesa per il gettone di presenza dei consiglieri; ebbene, potremmo decidere insieme di devolvere la somma dei gettoni in beneficenza".

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Assessori e delegati aspettano i cittadini (sezione: Costi dei politici)

( da "Arena, L'" del 04-07-2008)

Argomenti: Costi della politica

Provincia pag. 26 Assessori e delegati aspettano i cittadini Definiti gli orari di ricevimento di assessori e consiglieri delegati. Il vicesindaco Massimo Mariotto riceve il mercoledì ore 11.30 - 13; l'assessore al bilancio Gianfranco Mancassola il lunedì e mercoledì ore 8 - 9 e sabato ore 8 - 10; l'assessore alla cultura Alessio Regagliolo il lunedì e sabato ore 9 - 12; Luca Nardi, assessore esterno alla famiglia e referente per Gazzolo, il martedì ore 11.30 - 13 e il sabato ore 10 - 11; Roberto Brun, consigliere delegato per la famiglia per la gestione del sito del Comune, il lunedì ore 11.30 - 13; l'assessore allo sport Gianni Ramanzin il venerdì ore 11-30 - 12.30; il consigliere delegato per la protezione civile Roberto Maggiolo il lunedì 8 - 9 e sabato ore 11 - 12; il consigliere Alessandro Ceretta, referente per il capoluogo e delegato all'ecologia riceve il sabato ore 10 - 12; Andrea Danieli, delegato alle attività produttive, il venerdì ore 11 - 12.30; il consigliere Antonio Toriello, delegato all'ecologia e arredo urbano e Rosalino Braggio ricevono il sabato ore 9 - 10; il consigliere delegato all'associazionismo e attività di Gazzolo Gianluca Danese il sabato ore 10 - 13; l'assessore alla sicurezza Mario Longo il giovedì e sabato ore 9 - 10; Stefano Boseggia, referente per Volpino, è reperibile invece telefonicamente attraverso la segreteria del Comune. Ernesto Zuliani, referente per la terza età, riceve il mercoledì ore 8 - 12; l'assessore allo sport Giorgia Scarinzi e il delegato Emiliano Sardu il sabato ore 10 - 11. Il sindaco Giovanna Negro mantiene le deleghe all'edilizia privata, al sociale e alla sicurezza, ed è solitamente in Comune il lunedì mattina e il sabato per ricevere i cittadini che possono fissare gli appuntamenti anche telefonicamente chiamando in municipio. Per scelta professionale e competenze nell'area del sociale, inoltre, continuerà a presenziare agli appuntamenti del lunedì sera, che si svolgono in sala civica, del Club 525 che si occupa di accoglienza, prevenzione e recupero dalle situazioni di disagio. Gli orari di ricevimento tengono conto degli impegni lavorativi e professionali di ciascun eletto: a tutti, come da delibera consiliare, è garantito il gettone presenze, mentre per scelta politica gli assessori hanno rinunciato alle indennità di carica.S.S.

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Se esiste un Robin Hood serio è ora che faccia il suo mestiere (sezione: Costi dei politici)

( da "Libertà" del 04-07-2008)

Argomenti: Costi della politica

Alla fine chi paga i costi della tassa e tutto il resto siamo sempre noi di NICOLA FERRARESE* Alla luce del recente intervento del ministro Tremonti al Tg1... Se esiste Robin Hood, esiste anche un usurpatore, senza il quale, il caro Robin, non avrebbe senso. Ma se l'usurpatore dà incarico di riscuotere le tasse a Robin Hood, tre sono le cose: o Robin è un venduto, o è proprio scemo, o se Robin Hood mette le tasse, per conto suo, vuol dire che è l'usurpatore travestito. Ma vi rendete conto, oltre all'esattore dell'usurpatore, viene da voi anche l'esattore di Robin Hood, il quale non userà quei soldi per comprare archi e frecce migliori, atte a cacciare le multinazionali, le banche e i criminali politici organizzati in partiti, ma userà quei soldi per pagare gli interessi alle banche, cioè ai soci delle multinazionali, e ai loro servi partitocratrici, cioè ai soci dell'usurpatore! Immaginate Robin Hood che prende i soldi del popolo e va dai soci dell'usurpatore per dirgli: "Ecco, questi sono i soldi dei buoni, mi raccomando? non li usate contro di noi!". Sono talmente tanto avidi, questi signori usurpatori della sovranità popolare, che non gli bastano le "fetenzie" loro, vogliono pure le "fetenzie" nostre. Perché le tasse in uno stato totalmente privatizzato, si sappia, sono una semplice fetenzia. In pratica, buono o cattivo, legittimo sovrano o brigante, qua se c'è uno che deve rubare sono io, io banca, io sistema, io potere assoluto liberista e nessuno si permetta di discutere, se no è brutto, terrorista e non gli regalo neanche la play station! Rubo ai ricchi per dare a me, rubo ai poveri per dare a me, ed a volte rubo pure a me stesso, tanto siete voi popolo che pagate i danni. Tutto questo per fare cosa? Per continuare a pigliarci per scemi. Ma io sono già scemo, sono nato scemo, a me "scemo del villaggio globale", mi dovete dire che ne fate di quei soldi, non a chi li prendete. A chi li prendete lo so già! Ma queste tasse colpiranno le grandi aziende petrolifere, dirà qualcuno, bene e queste aziende che faranno, diranno "?bene paghiamo e diamo una mano a al popolo?". O scaricheranno questo costo sulla benzina? E quando la benzina aumenterà, lo stesso Robin uscirà dalla torre del castello mediatico e che dirà? "Ma ormai ci sono le privatizzazioni, noi stato non possiamo intervenire sui prezzi delle aziende, prendetevela con l'antitrust". E l'antitrust dirà: "?Sì, siamo d'accordo, le aziende hanno fatto cartello, ora ci mettiamo una bella multa". E l'azienda che dirà? "Bene abbiamo pigliato una multa di 100 ducati, ora aumentiamo la biada dei cavalli, in modo tale che recuperiamo questi soldi in meno di 5 minuti". E alla fine chi paga i costi della Robin Hood tax, dello stipendio di Tremonti, del gettone di presenza dell'antitrust, del tempo dei giornalisti che ci dicono queste cose e dell'aumento della biada? Noi! Sempre noi.... Caro Robin, caro Giulio se ci vuoi dare una mano, fai una bella cosa?."statt' a Cas", di scemi, qui, ne siamo già abbastanza! Se esiste un Robin Hood serio, faccia il suo mestiere, faccia il ladro, nazionalizzi le aziende petrolifere e rinvesta i guadagni per far lavorare la gente e soprattutto "rubi" il signoraggio ai privati (banche) e lo restituisca al legittimo sovrano, cioè a noi, al popolo! *Forza Nuova Piacenza 04/07/2008.

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Dindalini nuovo presidente dell'azienda 'Arezzo Casa' (sezione: Costi dei politici)

( da "Nazione, La (Arezzo)" del 04-07-2008)

Argomenti: Costi della politica

CRONACA AREZZO pag. 4 Dindalini nuovo presidente dell'azienda 'Arezzo Casa' Rinnovati i vertici. A lui stipendio lordo di 40mila euro annui CASE POPOLARI Gilberto Dindalini. E' il nuovo presidente dell'azienda partecipata "Arezzo Casa" U NA NOMINA fatta alla chetichella, senza che le notizie filtrassero troppo all'esterno. Nomina trasparente, peraltro. Basta cliccare sul sito di Arezzo Casa per vedere che è tutto alla luce del sole: presidente, membri del consiglio direttivo, compensi percepiti. Al posto del valdarnese Pedro Losi (che resta nel cda) è adesso già operativo Gilberto Dindalini, personaggio di spicco del mondo politico aretino. Già sindaco di Civitella, è attualmente consigliere del Pd in Provincia ed è stato l'ultimo segretario provinciale dei Ds prima del matrimonio con la Margherita nell'attuale partito democratico. Insomma, un grosso calibro della politica che va adesso a gestire un'azienda non facile. "Arezzo Casa" si occupa infatti del patrimonio residenziale di proprietà dei Comuni, in pratica le case popolari che rappresentano sostanzialmente un bene infruttifero per l'ente pubblico. La statistica parla chiaro: in provincia di Arezzo il canone medio pagato dagli inquilini di una casa a edilizia residenziale pubblica è di cento euro mensili. IL PRESIDENTE percepisce un compenso annuo di quasi quarantamila euro lordi, per l'esattezza 39 mila e 75. Il suo vice, che ancora non è stato nominato, gode di un'indennità pari al 25%, ovvero 9768 euro. I membri del cda usufruiscono invece di un gettone di presenza equiparato a quello di un consigliere provinciale: 72,30 euro. D'altra parte tutti gli emolumenti sono parametrati su quelli della Provincia: Dindalini ha diritto per legge alla stessa indennità di un assessore provinciale. Gli altri membri del Cda sono Angiolo Gialli, il past president Pedro Losi, Gianluca Carletti e Fedele Buoncompagni. Del collegio sindacale fanno parte Pierangelo Arcangioli, Francesco Carbini e Vittorio Carloni. Ultima annotazione. La Regione ha messo nel mirino "Arezzo casa" e tutte le consorelle toscane inserendo la partecipata fra quelle da tagliare anche in omaggio al contenimento dei costi della politica. sergio rossi Image: 20080704/foto/1322.jpg.

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Casta della sosta, Pd ribelle Rinuncia solo Andreana (sezione: Costi dei politici)

( da "Resto del Carlino, Il (Modena)" del 04-07-2008)

Argomenti: Costi della politica

MODENA pag. 5 Casta della sosta, Pd ribelle Rinuncia solo Andreana "Nessuno ha voluto seguire il mio esempio" IL CASO EMERSE tre mesi fa e fu sollevato dal Carlino: i consiglieri comunali usufruiscono di un pass che permette loro di parcheggiare l'auto gratis tra le strisce blu, quando devono recarsi in municipio per esigenze di servizio. Si parlò di "casta", di privilegio ingiustificato, giunsero forti lamentele da parte di tanti negozianti del centro: anche noi lavoriamo, perché noi paghiamo la sosta e i politici no? Il primo a cogliere il messaggio fu il capogruppo del Pd in consiglio comunale Michele Andreana: decise di restituire il pass, rinunciando al privilegio, e promise di invitare tutti i consiglieri a fare la stessa cosa. Dopo tre mesi però, Andreana continua ad essere l'unico ad aver compiuto il bel gesto. Gli altri consiglieri hanno pensato bene di tenersi il pass in tasca. "POSI SUBITO la questione alla conferenza dei capigruppo ? spiega Michele Andreana ? invitando tutti a restituire il pass. Registrai subito una sostanziale opposizione da parte di tutte le forze politiche, anche quelle più vicine ai temi ambientalisti. Poi posi lo stesso tipo di questione all'interno del Pd, e anche in questo caso ho notato una netta opposizione alla mia proposta. In sostanza, mi dissero che restitutendo il pass si ammetteva di fatto di appartenere ad una casta, quando invece non è così. Secondo gli oppositori alla mia iniziativa, non si darebbe il giusto valore all'incarico del consigliere, che svolge un lavoro al servizio della collettività in una forma molto simile a quel del volontario: il gettone di presenza è basso, e la metà dei consiglieri del Pd lo versa direttamente nelle casse del partito. Si sarebbe rinunciato, secondo loro, a un presunto privilegio che consentiva semplicemente di svolgere più agevolmente il proprio lavoro". LA PROPOSTA di Andreana quindi, non è stata accolta da applausi e grida di giubilo. Ma il capogruppo del Pd non si arrende: "Riproporrò la questione, perché credo che ne valga la pena. Sono d'accordo, il ruolo del consigliere non va svilito e ridotto a semplice membro di una casta. Ma penso anche che la gente comune posse faticare a capire l'esistenza di determinati privilegi, soprattutto in confronto alle difficoltà che i normali cittadini incontrano tutti i giorni. Insisterò, ma se mi ritroverò davanti a una schiera di no, potrò fare poco. Siamo in democrazia, e la maggioranza vince". ANDREANA RESTA quindi l'unico consigliere ad avere rinunciato alla sosta gratuita: "E' una scelta che forze mi crea qualche difficoltà in più, ma che non mi cambia la vita più di tanto, anzi, ne guadagno in saulte. Mi basta parcheggiare l'auto e prendere una delle biciclette che permettono di raggiungere il centro. Penso che anche altri avrebbero potuto farlo. Da quanto ne so, a livello di consiglieri, sono invece rimasto l'unico ad aver compiuto questa scelta". Roberto Grimaldi.

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Finanziaria dell'esecutivo. E di cui il Dpef (Documento di programmazione economico-finanziaria) (sezione: Costi dei politici)

( da "Trentino" del 04-07-2008)

Argomenti: Costi della politica

Finanziaria dell'esecutivo. E di cui il Dpef (Documento di programmazione economico-finanziaria) ... finanziaria dell'esecutivo. E di cui il Dpef (Documento di programmazione economico-finanziaria) fa da perno alla strategia del Ministro dell'Economia e delle Finanze Tremonti. Che, come testimonia la nascita del Comitato strategico stesso, è attenta, oltre ai benefici, pure agli "errori" del mercato; e questo nella convinzione che la dinamica economica, se lasciati totalmente liberi gli "animal spirits" del capitalismo, possa perfino minare con la sicurezza la stabilità dello Stato. Insomma, è una politica economica attenta alle ragioni del nazionalismo economico. Ragionevole. Anche se, guardando al "caso Alitalia", con i suoi 300 milioni di euro già pagati dal contribuente, emerge il rischio che il patriottismo economico possa esprimere, invece che governance, fuga dal mercato. D'altronde, la sicurezza economica, come dimostra il "pronto soccorso pubblico" dinnanzi ai crack bancari/finanziari, è ormai considerata in Occidente un dovere per un esecutivo. Tuttavia, le vere novità vengono dalla riorganizzazione delle procedure parlamentari della politica economica. Qui Tremonti innova veramente avendo dato alla manovra economica una forma giuridica che dovrebbe consentire al Parlamento di confrontarsi su di essa in modo più consono alla dialettica bipolare uscita dalle elezioni. E, conseguentemente, portare il governo ad una più decisa assunzione di "responsabilità fiscale" dinnanzi al Parlamento. Per farlo l'idea del Ministro è stata di rivoluzionare il rapporto tra Dpef, finora una mera mappa programmatica delle possibili scelte triennali dell'esecutivo, e la Finanziaria (presentata a fine settembre) cui per prassi ormai consolidata si affidava la vera politica del "denaro pubblico" (priorità, tagli di spesa, incrementi di imposizione fiscale) sia del governo che, soprattutto, delle lobby trasversali agli schieramenti parlamentari. L'esito, contro cui si è impegnato Tremonti, era un mostro giuridico, una vera palude normativa (drammaticamente senza "padri responsabili" perché gli accordi di lobby cancellavano i confini di maggioranza e opposizione) che disperdeva in mille rivoli i soldi dei contribuenti. Lo strumento correttivo scelto dal titolare dell'Economia è stato di presentare il Dpef assieme ad un provvedimento legislativo che, anticipando la Finanziaria, da al Dpef medesimo una nuova sostanza politicamente impegnativa per l'esecutivo che lo presenta alle Camere. Il modello, di matrice britannica, è: il governo in Parlamento con la sua maggioranza "contro" l'opposizione. Difficile negare che sia un progresso rispetto al consociativismo delle "vecchie" politiche di bilancio. All'opposto, la manovra di finanza pubblica del Berlusconi IV è tradizionale relativamente ai suoi più specifici contenuti economici. Nel senso che si lavora più sul fisco che sulla spesa: perché qui la resistenza sociale è più organizzata e incidente in termini di voti. Difatti, i tagli d'imposta annunciati prima delle elezioni svaniscono. Con la conseguenza che, fondamentalmente, la pressione fiscale permane invariata. Il che vuol dire che al massimo si avranno redistribuzioni del carico fiscale tra i gruppi sociali: è il caso della Robin Tax sull'energia. In prima battuta cresce la pressione sulle imprese; che, a loro volta, la traslano sui consumatori finali sotto forma di aumenti di bollette in ciò facilitate dal fatto che i prezzi dell'energia sono liberi da vincoli amministrativi. In più c'è il tradizionale taglio delle spese in conto capitale: cioè gli investimenti. E, come di consueto, a soffrirne sono le Forze Armate sebbene siano per l'Italia una chance nel contesto internazionale potenzialmente utile anche sul terreno economico. Perché quello che conta è che sono un soggetto debole del mercato politico. Insomma, sotto questo profilo, la manovra si annuncia in perfetto italian style: pochi tagli e tante tasse, anche nuove come la Robin Tax. Insomma, qui non vi è nessuna traccia delle novità viceversa presenti nelle procedure di bilancio. Che però in nulla sono da sottovalutare; anche perché, modificando i meccanismi politici della finanza pubblica, potrebbero fare da battistrada ad innovazioni di sostanza economica. Francesco Morosini.

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Indennità, Città Nuova torna all'attacco (sezione: Costi dei politici)

( da "Tempo, Il" del 04-07-2008)

Argomenti: Costi della politica

Stampa Comune di Venafro Indennità, Città Nuova torna all'attacco VENAFRO Il Comune deve chiudere in un cassetto anche la proposta di aumentare l'indennità di funzione del Presidente del Consiglio Comunale. In base a quanto previsto dal decreto legge costituente la "manovra estiva", da pochi giorni in Gazzetta Ufficiale, -come rilevano i consiglieri di Città Nuova- è stata abrogata la norma che rendeva possibile il programmato aumento delle indennità. In sostanza, andare nella direzione opposta sarebbe illegittimo. "La questione -continuano- è chiara e gli esperti hanno già evidenziato che giunte e consigli non possono più aumentare indennità e gettoni di presenza. Pertanto l'argomento non potrà essere nemmeno inserito all'odg del Consiglio comunale in quanto la proposta di delibera violerebbe una norma". L'argomento era stato al centro di roventi polemiche in occasione del primo consiglio comunale della nuova amministrazione, quando la proposta di delibera non fu discussa per una irregolarità nella documentazione presentata. Che fare allora di questi soldi che il Comune aveva già inserito in bilancio? Qualche idea, Sorbo e Potena, ce l'avrebbero: investire a beneficio di due delle principali emergenze comunali: il finanziamento di uno studio sugli effetti della captazione della Regione Campania sulla falda acquifera di Venafro, ed il finanziamento della predisposizione di tutta la documentazione tecnica che il Comune di Venafro deve consegnare ai progettisti incaricati del P.R.G. affinché gli stessi possano procedere con la redazione del Piano. S.G.

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IL GIORNALISTA Sergio Rizzo sarà oggi a Prato a presentare il suo nuovo libr (sezione: Costi dei politici)

( da "Nazione, La (Prato)" del 04-07-2008)

Argomenti: Costi della politica

AGENDA PRATO pag. 13 IL GIORNALISTA Sergio Rizzo sarà oggi a Prato a presentare il suo nuovo libr... IL GIORNALISTA Sergio Rizzo sarà oggi a Prato a presentare il suo nuovo libro d'inchiesta "La Deriva". L'appunatmento è per questo pomeriggio, dalle 18 alle 20, al Caffè delle Logge. L'incontro aperto al pubblico e organizzato dall'Osservatorio provinciale sulla spesa pubblica, ospiterà lo scrittore che verrà a illustrare la sua nuova fatica, scritta a quattro mani insieme con il collega Gianantonio Stella. Durante l'evento chiunque potrà fare domande al noto giornalista ? alla sua seconda visita in città dopo il successo del suo precedente volume ? o ricevere spiegazioni più dettagliate sui contenuti del nuovo volume che "trae il suo titolo ? come spiegano i vertici dell'osservatorio provinciale ? dall'evidente naufragio di un Paese intero".

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Contratti, un nodo da sciogliere (sezione: Costi dei politici)

( da "Resto del Carlino, Il (Ravenna)" del 04-07-2008)

Argomenti: Costi della politica

RAVENNA SPORT pag. 26 Contratti, un nodo da sciogliere CALCIO C1 CONTINUANO LE TRATTATIVE DEL RAVENNA CON I GIOCATORI IN ATTESA che il mercato cominci ad entrare nel vivo, il diesse Buffone comincia a concentrarsi sui giocatori in organico che potrebbero fare al caso di mister Atzori anche per il prossimo campionato. La variabile stipendi pare essere lo scoglio più pesante. L'anno scorso, di questi tempi, il sodalizio giallorosso riconobbe ai giocatori che avevano contratti pluriennali un aumento nell'ordine di circa il 30 per cento con relativo prolungamento dell'accordo. Con quasi tutti venne contestualmente stipulata una intesa in base alla quale, in caso di retrocessione, si sarebbe tornati allo status- quo. Con quasi tutti, appunto; ma non con capitan Anzalone. Le parti non si sono ancora incontrate. Non è escluso che si possa arrivare ad un braccio di ferro, visto che il centrale genovese dovrebbe abbassarsi volontariamente il contratto, peraltro in scadenza a giugno 2011. Anzalone, raggiunto nella sua Genova, è sereno: "Ne parleremo con la società". Anche il diesse Buffone non pare preoccupato: "Affronteremo il problema se dovesse manifestarsi". Anzalone è attualmente l' alfiere giallorosso, ovvero il giocatore con più anni di milizia (cinque consecutivi) e col maggior numero di presenze (146). Ieri pomeriggio Buffone ha affrontato lo stesso problema con un altro veterano, ovvero Pizzolla, anch'egli da cinque stagioni al Ravenna e in grado di collezionare 144 gettoni. PER CERCARE di diventare operativo sul mercato il Ravenna ha bisogno di vendere, o quantomeno, di sgravarsi di giocatori sotto contratto, visto che la normativa entrata in vigore per il campionato di Prima Divisione (ex serie C1) impone rose da 18 giocatori. In verità, la norma parla di giocatori utilizzabili; dunque le società potranno anche tenere atleti in esubero, ma fuori rosa, benché ovviamente a libro paga. In lista di trasferimento c'è ad esempio Fofana. Buffone sta lavorando col Sorrento ? finito decimo nel girone B di C1 e alla ricerca di una punta ? per un eventuale trasferimento. Fra i giocatori che potrebbero avere mercato c'è poi il difensore Ferrario, che il Ravenna ha rilevato dalla Ternana. Anche per Aloe, la cui comproprietà con l'Inter è stata rinnovata di recente, potrebbe aprirsi una strada fra i cadetti. Dopo un primo abboccamento con il Modena, peraltro naufragato in partenza, ora è la volta dell'Ascoli. Lo stesso team marchigiano è sempre alla ricerca di una punta in grado di sostituire Bernacci al centro dell'attacco. LA RICERCA di una punta sta costringendo Buffone a scandagliare la terza serie in cerca di qualche buon affare da mettere a segno. La pista che porta al catanese Plasmati è sempre percorribile, e forse è anche quella preferenziale, perché proprio il Catania risulterebbe interessato a Succi e non sarebbe da escludere l'ipotesi di uno scambio con conguaglio. Gli altri nomi sono quelli di Antonio Esposito del Foggia, dell'ex riminese Simone Motta della Pistoiese e dell'alfonsinese Riccardo Innocenti del Real Marcianise. r.r. Image: 20080704/foto/10160.jpg.

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E il Codacons prepara il suo <controricorso> (sezione: Costi dei politici)

( da "Corriere della Sera" del 04-07-2008)

Argomenti: Costi della politica

Corriere della Sera - ROMA - sezione: Cronaca di Roma - data: 2008-07-04 num: - pag: 3 categoria: REDAZIONALE Alleanza incrinata E il Codacons prepara il suo "controricorso" Sono quelli che hanno "smontato" le strisce blu di Veltroni: in qualche misura, dunque, alleati più o meno consapevoli del nuovo corso in Campidoglio. Ma sono anche quelli che promettono "nuovi ricorsi", se la riforma alla quale sta lavorando la giunta Alemanno non sarà soddisfacente. Il Codacons, l'associazione di consumatori che - col suo ricorso al Tar - ha cancellato i parcometri di Roma, è di nuovo sul piede di guerra. Ma stavolta potrebbe decidere di spostare il mirino, indirizzando i suoi colpi (di carta bollata) sul bersaglio che aveva avuto come alleato nella battaglia precedente: la maggioranza di centrodestra che ha usato proprio una sentenza Tar su ricorso Codacons per scardinare velocemente il sistema di sosta tariffata dell'era veltroniana. Motivo della svolta? L'esclusione dei rappresentati Codacons dalla commissione voluta dal Campidoglio per studiare il nuovo piano di parcheggi della Capitale. Un organismo composto da dieci membri, dei quali otto sono tecnici del Comune (per lo più del VII Dipartimento) e due sono appartenenti dell'ordine degli ingegneri e di quello degli architetti: per ogni seduta, c'è un gettone di presenza di 143 euro. E il Codacons? Niente. Così il presidente Carlo Rienzi, per protesta, si è rifiutato di andare all'incontro in Campidoglio con l'assessore ai Trasporti Sergio Marchi. "Ci hanno convocato tre volte - dice Rienzi - ma se non ci vogliono nella commissione se lo facessero da soli il piano... ". Il problema non è di poltrone, quanto di sostanza: "Come si fa a fare la riforma delle strisce blu senza coinvolgere i cittadini e le associazioni? Che ci sentono a fare, se poi decidono come vogliono? Alle lettere di convocazione non ho risposto...". Facile immaginare cosa farà adesso il Codacons: "Aspettiamo di vedere quali saranno le decisioni, poi decideremo se fare un nuovo ricorso al Tar oppure no. Siamo titolari del giudicato, possiamo impugnare il nuovo provvedimento se elude quanto sancito nell'altra sentenza". Ma perchè in commissione ci sono architetti, ingegneri e non i consumatori? "Chi lo sa... Avranno voluto fare un favore a qualcuno". I giorni a venire si profilano E. Men.

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Il governo taglia troppo due milioni di <buco> (sezione: Costi dei politici)

( da "Corriere del Veneto" del 04-07-2008)

Argomenti: Costi della politica

Corriere del Veneto - VENEZIA - sezione: VENEZIA - data: 2008-07-04 num: - pag: 9 categoria: REDAZIONALE Il governo taglia troppo due milioni di "buco" Finanziaria, il Comune risparmia "solo" 500 mila euro Gettoni, indennità, spese di giunta, Municipalità: Roma ha sovrastimato le riduzioni di Ca' Farsetti VENEZIA - Risparmiare, aumentando il buco. Tagliare le spese, ma trovarsi con meno soldi in cassa. Le Finanziarie riservano ogni volta delle sorprese, ma quella del 2007 ha trasformato i tagli alle "spese della politica" degli enti locali in un rischio di minori entrate che per Venezia sfiorano i due milioni di euro. Perché anche quest'anno, come era accaduto nel 2007 con l'Ici, lo Stato avrebbe decisamente sovrastimato i possibili risparmi derivanti dallo smantellamento di indennità fisse e altri tagli e quindi verserà nelle casse di Ca' Farsetti una cifra inferiore che rischia di essere l'ennesimo colpo per il bilancio comunale. Tagli e gettoni Il conto è presto fatto e la Ragioneria lo ha fatto da tempo scoprendo la differenza. Avendo introdotto i gettoni di presenza come unico sistema di pagamento di consiglieri comunali e delegati municipali, ai quali è stata tolta l'indennità, il Comune di Venezia ha speso solo nel primo semestre di quest'anno 321 mila euro al posto dei 437mila dello scorso anno: 116 mila euro in meno, dei quali 80mila per il Consiglio e 36 mila per le Municipalità. A questi vanno sommati 33 mila euro risparmiati con l'azzeramento dei gettoni per le commissioni e sottocommissioni elettorali, per un totale di circa 150 mila euro, ovvero 300 mila euro per l'anno intero. Aggiungendo altre economie che Ca' Farsetti ha già avviato il risparmio complessivo sfiora i 500 mila eruo al massimo. Peccato che però nelle tabelle del ministero dell'Interno sulle spettanze 2008, pubbliche e visibili sul sito internet del Viminale, la "quota parte" della riduzione complessiva dei "costi della politica " (313 milioni per tutta Italia) assegnata al Comune di Venezia è di 2 milioni 441 mila euro, ovvero due milioni in più. Anche perché Ca' Farsetti, per esempio, non risparmia un euro dalla norma che impone di ridurre le giunte comunali a 12 assessori, visto che già lo sono, non ha consiglieri in aspettativa non retribuita e non risparmia nemmeno dal divieto per chi ha il doppio incarico (parlamentari o consiglieri regionali) di percepire gettoni di presenza. Il precedente Sulla questione tutti i Comuni si stanno mobilitando, tanto che i mugugni alla fine sfocieranno in una battaglia dell'Anci contro un meccanismo evidentemente vessatorio verso gli enti locali. Non è la prima volta che lo Stato sovrastima i conti dei Comuni. Anche lo scorso anno la modifica dell'Ici per tre categorie, tra cui i terreni e i fabbricati non rurali, avrebbe dovuto portare - secondo le stime statali per la rivalutazione degli estimi - 4,9 milioni di euro, poi diventati 2,3, che sarebbero dunque stati tagliati dai trasferimenti. Peccato però che dalle modifiche catastali, i maggiori introiti furono poco più di 700 mila euro, ossia un terzo di quanto aveva stimanto il governo. Oggi la storia si ripete. A.Zo. Ca' Farsetti Per le casse del Comune un buco da riempire.

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Apt, Ca' Corner allarga il cda. Fi: i consiglieri vanno ridotti (sezione: Costi dei politici)

( da "Corriere del Veneto" del 04-07-2008)

Argomenti: Costi della politica

Corriere del Veneto - VENEZIA - sezione: VENEZIAMESTRE - data: 2008-07-04 num: - pag: 13 categoria: REDAZIONALE L'ingresso di Cavallino Zoggia: dovevamo dare rappresentanza al nuovo presidente, ridurremo in autunno Apt, Ca' Corner allarga il cda. Fi: i consiglieri vanno ridotti VENEZIA - Con diciassette voti favorevoli (l'intera maggioranza), sette contrari (l'opposizione) e un astenuto, ieri il Consiglio provinciale ha approvato la delibera che porta da undici a dodici il numero dei consiglieri dell'Apt; un atto dovuto nei confronti del presidente dell'Ambito Turistico del Cavallino fresco di nomina, "un modo per dargli rappresentanza nel Cda" - spiega il presidente della Provincia Davide Zoggia - senza però che ciò comporti un aumento delle spese". Nessun gettone di presenza in più insomma, gli stessi soldi che venivano erogati prima a tutti e undici i consiglieri ora verranno divisi per dodici. Delibera passata col disappunto del centrodestra che invece si è opposta all'integrazione del presidente dell'Ambito Turistico del Cavallino nel Cda di Apt chiedendo l'immediata riduzione del numero di consiglieri a sette o cinque. Polemiche alle quali Zoggia ha replicato con l'esigenza di garantire un posto nel Cda al membro del nuovo ambito (senza andare a toccare quelli degli altri che sono nel pieno del loro mandato); la proposta di assegnare un riconoscimento, come quinta ripartizione territoriale all'interno di Apt, al Cavallino che ha una quota di arrivi e di presenze di quasi sei milioni di presenze all'anno era stata lanciata dall'assessore al turismo della Provincia Danilo Lunardelli. In sede di Consiglio Zoggia ha anche formalmente dichiarato l'intendimento "di riconvocare l'assemblea dei soci in autunno per ridurre, questa volta sì, il numero dei consiglieri a sette". Quello di ieri è stato dunque un passaggio obbligato, per il presidente, ma transitorio, in vista di un corposo taglio che "in una logica generale di risparmio e abbassamento delle spese" ridefinirà ruoli e incarichi. Paola Vescovi.

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I problemi incalzano e il centro-destra va in ferie (sezione: Costi dei politici)

( da "Messaggero Veneto, Il" del 04-07-2008)

Argomenti: Costi della politica

Comune. Critiche dell'opposizione per la convocazione del consiglio soltanto a fine mese È stato deciso di indire un'assemblea pubblica lunedì 14 per discutere le questioni legate a Iris, alle mense, alla sanità, alle politiche giovanili e alla sicurezza "I problemi incalzano e il centro-destra va in ferie" I problemi della città incalzano e l'amministrazione se ne va in vacanza. È questa l'accusa che l'opposizione rivolge alla maggioranza, a fronte della decisione di convocare il consiglio comunale lunedì 21 o 28 luglio per non interferire con le ferie, nonostante siano aperte questioni come la vendita di Iris, la sicurezza, l'ospedale, gli schiamazzi notturni e la riduzione delle mense degli asili. In risposta al rifiuto di anticipare la seduta, i consiglieri Donatella Gironcoli, Federico Portelli, Bozidar Tabaj, Andrea Bellavite, Marko Marincic, Livio Bianchini e Bernardo De Santis ieri hanno fatto il punto della situazione, in un incontro in cui hanno annunciato l'intenzione di promuovere comunque un'assemblea pubblica lunedì 14, in modo da discutere i problemi che affliggono la città in questo momento. "Ci sembra di trovarci negli ultimi giorni dell'impero romano. Gorizia ha problemi che urgono e la maggioranza che fa? Se ne va in vacanza - ha detto la Gironcoli -. Abbiamo chiesto un consiglio comunale o il 7 o il 14 e ci è stato detto che non si poteva fare, per permettere ai consiglieri di maggioranza di andare in ferie". "È gravissimo - ha concluso la consigliera dei Cittadini -: tutti gli enti pubblici hanno l'obbligo di essere aperti 365 giorni all'anno". Uno alla volta, i sette consiglieri hanno poi parlato delle varie questioni sul piatto. Federico Portelli a nome dell'opposizione ha manifestato l'intenzione di correre ai ripari: "Per lunedì 14 promuoveremo un incontro pubblico con i cittadini. Così svilupperemo tutti i punti che non ci permettono di affrontare in consiglio comunale". Ha poi parlato della vendita di Iris: "Un tema tanto delicato è stato trattato con superficialità, senza informare minimamente i consiglieri comunali. Dalla discussione è sparito completamente il tema delle tariffe, quello che interessa di più i cittadini. La consulta comunale sui servizi pubblici locali, istituita nel mandato precedente, non è mai stata attuata". Marko Marincic ha posto l'accento sulle mense: "Il sindaco Romoli e l'assessore Romano sostengono che con la riduzione delle cucine il servizio resterà lo stesso, più di 2 mila 700 persone dicono il contrario. Vista la disponibilità dei genitori, se l'amministrazione volesse si potrebbe aprire un tavolo di confronto, ma a bocce ferme, ovvero dopo aver sospeso la delibera". Andrea Bellavite è tornato sulle motivazioni della convocazione posticipata del consiglio: "È assurdo dire che la seduta non può essere convocata perché si spende troppo, quando è stato espressamente dichiarato che il 7 e il 14 i consiglieri della maggioranza sono in ferie. Nel recente consiglio, quando abbiamo proposto la mozione sui giovani, ci è stato detto che volevamo arrivare a mezzanotte per avere il gettone di presenza". Un concetto a cui si è agganciato Livio Bianchini, secondo cui "impedire i lavori significa esautorare il consiglio comunale, ovvero impedire che i consiglieri facciano il loro dovere". Bernardo De Santis non ha nascosto la propria preoccupazione: "Ho l'impressione che la giunta e il sindaco Romoli in particolare non abbiano voglia di amministrare. Ogni volta che c'è un problema grande, che non sia un buco in una strada, mancano totalmente le idee". Bozidar Tabaj si è soffermato sull'applicazione della legge 38, facendo notare che "in via San Gabriele le piste ciclabili sono l'emblema del punto a cui siamo arrivati con la collaborazione transfrontaliera". Francesca Santoro.

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Assessori e delegati aspettano i cittadini (sezione: Costi dei politici)

( da "Arena.it, L'" del 04-07-2008)

Argomenti: Costi della politica

4 Luglio 2008 Assessori e delegati aspettano i cittadini   Definiti gli orari di ricevimento di assessori e consiglieri delegati. Il vicesindaco Massimo Mariotto riceve il mercoledì ore 11.30 - 13; l'assessore al bilancio Gianfranco Mancassola il lunedì e mercoledì ore 8 - 9 e sabato ore 8 - 10; l'assessore alla cultura Alessio Regagliolo il lunedì e sabato ore 9 - 12; Luca Nardi, assessore esterno alla famiglia e referente per Gazzolo, il martedì ore 11.30 - 13 e il sabato ore 10 - 11; Roberto Brun, consigliere delegato per la famiglia per la gestione del sito del Comune, il lunedì ore 11.30 - 13; l'assessore allo sport Gianni Ramanzin il venerdì ore 11-30 - 12.30; il consigliere delegato per la protezione civile Roberto Maggiolo il lunedì 8 - 9 e sabato ore 11 - 12; il consigliere Alessandro Ceretta, referente per il capoluogo e delegato all'ecologia riceve il sabato ore 10 - 12; Andrea Danieli, delegato alle attività produttive, il venerdì ore 11 - 12.30; il consigliere Antonio Toriello, delegato all'ecologia e arredo urbano e Rosalino Braggio ricevono il sabato ore 9 - 10; il consigliere delegato all'associazionismo e attività di Gazzolo Gianluca Danese il sabato ore 10 - 13; l'assessore alla sicurezza Mario Longo il giovedì e sabato ore 9 - 10; Stefano Boseggia, referente per Volpino, è reperibile invece telefonicamente attraverso la segreteria del Comune. Ernesto Zuliani, referente per la terza età, riceve il mercoledì ore 8 - 12; l'assessore allo sport Giorgia Scarinzi e il delegato Emiliano Sardu il sabato ore 10 - 11. Il sindaco Giovanna Negro mantiene le deleghe all'edilizia privata, al sociale e alla sicurezza, ed è solitamente in Comune il lunedì mattina e il sabato per ricevere i cittadini che possono fissare gli appuntamenti anche telefonicamente chiamando in municipio. Per scelta professionale e competenze nell'area del sociale, inoltre, continuerà a presenziare agli appuntamenti del lunedì sera, che si svolgono in sala civica, del Club 525 che si occupa di accoglienza, prevenzione e recupero dalle situazioni di disagio. Gli orari di ricevimento tengono conto degli impegni lavorativi e professionali di ciascun eletto: a tutti, come da delibera consiliare, è garantito il gettone presenze, mentre per scelta politica gli assessori hanno rinunciato alle indennità di carica.S.S.  .

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CONSULENZE PA: ONLINE AMMINISTRAZIONI CHE NON LE HANNO (sezione: Costi dei politici)

( da "Virgilio Notizie" del 04-07-2008)

Argomenti: Costi della politica

COMUNICATE postato fa da ASCA ARTICOLI A TEMA Altri (ASCA) - Roma, 4 lug - Sul sito del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione (www.innovazionepa.it) e' pubblicato l'elenco delle amministrazioni pubbliche (il 55% del totale) che non hanno comunicato consulenze per il 2006, cosi' come invece disposto dal Dlgs. 165 del 2001 (che al comma 15 dell'art. 53 prevede che ''Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono''). Pertanto - informa un comunicato - se il totale delle consulenze gia' pubblicate online nelle scorse settimane ammonta a 263.089 incarichi per un totale di 1.287.894.854,25 di euro, si puo' ragionevolmente ipotizzare che il numero di consulenze e gli importi possano essere raddoppiati. Si puo' quindi stimare che esistano circa 500.000 incarichi per una spesa totale di oltre 2.500.000,00 di euro.

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In Consiglio la grana revisoriPalma (sezione: Costi dei politici)

( da "Sicilia, La" del 04-07-2008)

Argomenti: Costi della politica

Stasera seduta straordinaria. Tannorella rinuncia a parte dei gettoni Palma di Montechiaro. Il presidente del Consiglio comunale Calogero Alotto ha fissato per per stasera una seduta consiliare straordinaria e urgente. Questa volta bisogna prendere atto delle ordinanze del Tar e del Cga con le quali è stata inficiata la delibera consiliare n. 9 del 12 febbraio 2008. In quella data il consiglio comunale aveva eletto il collegio dei revisori dei conti, decidendo di escludere dalla sua composizione un professionista di Canicattì i cui titoli presentati erano stati ritenuti incompatibili con l'incarico a cui avrebbe potuto concorrere. Venne pertanto scelta in sua vece, una professionista di Campobello di Licata, la quale attualmente fa parte del collegio dei revisori dei conti, ma che alla luce delle ordinanze pronunciate dal Tar e dal Cga dopo che il consiglio comunale approverà stasera la presa d'atto, dovrà fare posto al professsionista canicattinese il quale ha dimostrato di aver le carte in regola per poter far parte dell'organismo di controllo contabile del comune palmese. Alla vigilia della seduta consiliare si registra anche la decisione del consigliere comunale del partito democratico Giovanni Tannorella, il quale ha deciso di rinunciare ai gettoni di presenza delle sedute consiliari, che saranno riconvocate per mancanza di numero legale, oppure per mancato esaurimento dei punti inerenti nell'ordine del giorno. "Ho deciso di riscuotere solo il gettone di presenza della prima seduta - ha sottolineato Tannorella - e con ciò intendo rispondere con i fatti alla perplessità del presidente del consiglio comunale Calogero Alotto il quale non credeva che io potessi adottare tale proponimento. Mi sembra immorale e deleterio, per il bilancio del nostro comune che quasi sistematicamente le sedute convocate anche come straordinarie e urgenti vengano rinviate per mancanza di numero legale oppure vengono aggiornate molto spesso ad arte. Questo atteggiamento purtroppo è sistematico per consentire ai consiglieri comunali di poter maturare il pagamento di altri gettoni e ormai lo considero immorale e quindi intendo rinunciare ai gettoni per la mia dignità e soprattutto per il mio attaccamento agli interessi del Comune". Filippo Bellia.

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