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tARTICOLI DEL 3-4 luglio 2008 #TOP
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Articoli
Costi dei politici
(42)
POCHI TAGLI E TANTE TASSE (
da "Tribuna di Treviso, La" del 03-07-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract: che disperdeva in mille rivoli i soldi dei contribuenti.
Lo strumento correttivo scelto dal titolare dell'Economia è stato di presentare
il Dpef assieme a un provvedimento legislativo che, anticipando la Finanziaria,
dà al Dpef medesimo una nuova sostanza politicamente impegnativa per
l'esecutivo che lo presenta alle Camere.
Prealpi e Grappa, enti appesi a un filo (
da "Tribuna di Treviso, La" del 03-07-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract: A Bertoni vanno 570 euro al mese, ai suoi al momento 2
assessori (a regime sono 4) 280 euro al mese. Gettone di presenza per i 25
consiglieri: 30 euro. Chiudiamo con il presidente della Provincia Muraro:
"Le nostre comunità montane hanno un senso, non sono virtuali come altre.
Ma si può pensare di farne una sola".
Colf, alla cassa per i contributi (
da "Italia Oggi (Lavoro e Previdenza)"
del 03-07-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract: organo di amministrazione; - prevedere il divieto di
corrispondere gettoni di presenza ai componenti degli organi sociali. Dopo il
comma 12 è introdotto il seguente comma: “12-bis. Le società di cui al comma 12
provvedono a limitare la costituzione di comitati con funzioni consultive o di
proposta ai casi strettamente necessari.
Sanità, al via un'indagine sui costi dei consulenti (
da "MF Sicilia" del 03-07-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract: MF Sicilia Numero 131 pag. 2 del 3/7/2008 | Indietro
Sanità, al via un'indagine sui costi dei consulenti Sicilia Palazzi &
Denaro Un'indagine conoscitiva nel settore della sanità per sapere quali sono i
rapporti di collaborazione, le consulenza e i loro costi.
News ( da "Italia Oggi"
del 03-07-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract: Russo fa riferimento alla relazione svolta dal procuratore
generale d'appello della Corte dei conti in occasione del giudizio di
parificazione del rendiconto generale della regione per l'esercizio finanziario
Manovra finanziaria, il testo del ddl (
da "Italia Oggi" del 03-07-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract: organo di amministrazione; - prevedere il divieto di
corrispondere gettoni di presenza ai componenti degli organi sociali. Dopo il
comma 12 è introdotto il seguente comma: “12-bis. Le società di cui al comma 12
provvedono a limitare la costituzione di comitati con funzioni consultive o di
proposta ai casi strettamente necessari.
Parcella milionaria? Deciderà il tribunale (
da "Arena, L'" del 03-07-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract: quando il governatore Giancarlo Galan tuonò contro il
consiglio di amministrazione della Serenissima, chiedendone in blocco le
dimissioni, quando venne a conoscenza del costo della consulenza prestata in
occasione del prolungamento della concessione autostradale dal 2013 al 2026
della Brescia-Padova alla Spa veronese: 4 milioni di euro, poco meno di 8
miliardi del vecchio conio.
Stella racconta a grado la deriva (
da "Piccolo di Trieste, Il" del 03-07-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract: Protagonista Gian Antonio Stella, autore con Sergio Rizzo
del libro "La deriva" (Rizzoli). Il giornalista del "Corriere
della Sera", intervistato da Paolo Scandaletti, sulla scia del grande
successo di "La casta", parlerà del nuovo libro che si propone di
spiegare "perché l'Italia rischia il naufragio".
In spiaggia stella presenta "la deriva" (
da "Messaggero Veneto, Il" del 03-07-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract: editorialista del Corriere della Sera con Sergio Rizz.
Dopo l'encazione di privilegi dei nostri politici presentata da ''La casta'',
Stella e Rizzo elencano, tutto quello che la classe politica produce. Dalle
infrastrutture bloccate da lacci e lacciuoli di ogni genere all'attività
legislativa farraginosa, ai ritardi nell'informatica che ci fanno arrancare
dietro la Lettonia,
Guerra tra russo e la sanità privata "sciopero a
oltranza contro i tagli" - emanuele lauria (
da "Repubblica, La" del 03-07-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract: Nel corso dell'incontro, Russo ha ribadito le ragioni che
stanno alla base del piano di rientro, confermando la "dieta" imposta
al settore: "Bisogna riorganizzare la rete dei centri convenzionati
esterni per abbattere i costi - afferma l'assessore alla Sanità - tenendo anche
presente la capacità di intervento delle strutture pubbliche già esistenti sul
territorio.
L'italia alla deriva: rizzo presenta il suo ultimo libro (
da "Tirreno, Il" del 03-07-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract: Rizzo presenta il suo ultimo libro PRATO. Un paese alla
deriva: così ci viene presentata l'Italia nel nuovo libro "La Deriva"
dei giornalisti Sergio Rizzo e Gianantonio Stella (già autori del ben noto
"La Casta"). Il giornalista Sergio Rizzo sarà presente domani al
Caffè delle Logge dalle 18 alle 20 per un incontro pubblico,
Lavori sulla declassata Chiuso piccolo tratto per due notti (
da "Nazione, La (Prato)" del 03-07-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract: 11 Lavori sulla declassata Chiuso piccolo tratto per due
notti ASM IL GIORNALISTA Sergio Rizzo verrà a Prato a presentare il suo nuovo
libro d'inchiesta "La Deriva", scritto con il collega con il collega
Gianantonio Stella. L'appuntamento è per domani pomeriggio, dalle 18 alle 20,
al Caffè delle Logge, grazie all'azione dell'Osservatorio provinciale sulla
spesa pubblica.
Corriere dell'Alto Adige - BOLZANO - sezione: BOLZANOEPROV
- data: 2008-07-03 num: - pag: 8 categori... (
da "Corriere Alto Adige" del 03-07-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract: volta hanno ragione Stella e Rizzo. Con amarezza va
constatato che i loro libri, almeno ai nostri politici, non hanno insegnato
molto. Lettera firmata, BOLZANO Caro ingegnere, riguardo a certi vizi, i
politici italiani sono uguali dal Brennero a Lampedusa. Non lo dico a caso:
proprio ieri, sul Corriere della Sera, l'ineffabile Gian Antonio Stella ha
raccontato come i deputati dell'
Comitato delle parti sociali Liti a Bolzano, nomine ferme (
da "Corriere Alto Adige" del 03-07-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract: direttore di Confesercenti designato dalle 4 associazioni
per il posto nel Comitato - benché si tratti di un organismo meramente
consultivo e senza gettoni di presenza. Ci vogliono impedire persino di essere
consultati ". Il risultato è che il Comitato non è mai nato: "Così,
per valutare le modifiche al regolamento elettorale - sottolinea Salvadori -
I gettoni fanno risparmiare un milione (
da "Corriere del Veneto" del 03-07-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract: consigli comunali e una media di tre commissioni la
settimana (cioè dodici al mese), si arriva a 16 presenze, non a 23. E il
risultato appare vivido scorrendo i numeri: di media, con 16 gettoni di
presenza a 72 euro l'uno, ogni consigliere arriva a circa 1200 euro,
Ritocchino alle indennità (
da "Resto del Carlino, Il (Pesaro)" del 03-07-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract: di amministrazione circa 650 euro lordi al mese, quelli
del collegio dei revisori dei conti una cifra leggermente superiore, mentre ai
consiglieri di amministrazione va un gettone di presenza. L'aumento delle
indennità è stato deciso lunedì scorso durante la seduta del consiglio generale
durante la quale si è proceduto anche al rinnovo dei componenti il consiglio di
amministrazione
Pochi tagli e tante tasse (
da "Mattino di Padova, Il" del 03-07-2008)
+ 1 altra fonte
Argomenti: Costi della politica
Abstract: che disperdeva in mille rivoli i soldi dei contribuenti.
Lo strumento correttivo scelto dal titolare dell'Economia è stato di presentare
il Dpef assieme a un provvedimento legislativo che, anticipando la Finanziaria,
dà al Dpef medesimo una nuova sostanza politicamente impegnativa per
l'esecutivo che lo presenta alle Camere.
Non c'è l'ufficialità, il che equivale a dire che il contratto
vero e pr ( da "Messaggero, Il (Latina)"
del 03-07-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract: Cassio Club e nelle ultime tre stagioni ha vestito la
maglia del Formia in un crescendo di presenze e di prestazioni in campo: 11
partite nella stagione 2005-2006 (una sola presenza da titolare), 23 presenze
l'anno successivo fino ad arrivare ai 29 gettoni del campionato scorso per un
totale di 2327' giocati, 2 sostituzioni fatte e 7 subite, 2 espulsioni e 2
giornate di squalifica.
Ultimi giorni di sussurri e grida prima che il nuovo
Calendario venatorio per la stagione di (
da "Messaggero, Il (Umbria)" del 03-07-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract: gettone di presenza di un consigliere di Atc è di 30 euro
lordi a seduta, e che si svolgono non più di 10-12 sedute l'anno". E che
per i dirigenti Atc sono previsti "due mandati". Intanto si apre
anche il fronte della caccia alle volpi. L'Aidaa (Associazione italiana difesa
animali e ambiente) ha annunciato ricorso al Tar contro la decisione della
Provincia di Perugia di consentire
In spiaggia stella presenta "la deriva" (
da "Messaggero Veneto, Il" del 03-07-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract: editorialista del Corriere della Sera con Sergio Rizz.
Dopo l'encazione di privilegi dei nostri politici presentata da ''La casta'',
Stella e Rizzo elencano, tutto quello che la classe politica produce. Dalle
infrastrutture bloccate da lacci e lacciuoli di ogni genere all'attività
legislativa farraginosa, ai ritardi nell'informatica che ci fanno arrancare
dietro la Lettonia,
IL BUCO NERO DEI MUTUI RINEGOZIATI (
da "Mattino, Il (Salerno)" del 03-07-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract: Per esempio per il Patto della Valle dell'Irno".
Parlando dei numeri, cosa non va? "Solo per la relazione dei revisori dei
conti se ne dovrebbero andare a casa. I revisori rivelano che l'Amministrazione
ha problemi con la Corte dei Conti, solo Iuliano è riuscito nell'ultimo anno a
sanare qualcosa".
GRADO LIBRO.Intervistato da (
da "Gazzettino, Il (Udine)" del 03-07-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract: Gianantonio Stella presenta La deriva (Rizzoli editore),
l'ultima fatica scritta dall'editorialista del Corriere della Sera con Sergio
Rizzo che mette a nudo tristezze e nefandezze contemporanee della
nazione.REMANZACCOCONCERTO. Un ritorno al fascino degli anni '40 e '50 domani
al Ragapark di Remanzacco, in via del Sole,
"La deriva" di Gian Antonio Stella (
da "Gazzettino, Il (Venezia)" del 03-07-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract: scritto a quattro mani con il collega Sergio Rizzo. L'appuntamento
è per oggi, giovedì, alle
Di sensibilità politica. Inoltre è un segnale della
filosofia finanziaria dell'esecutivo. (
da "Alto Adige" del 04-07-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract: che disperdeva in mille rivoli i soldi dei contribuenti.
Lo strumento correttivo scelto dal titolare dell'Economia è stato di presentare
il Dpef assieme ad un provvedimento legislativo che, anticipando la
Finanziaria, da al Dpef medesimo una nuova sostanza politicamente impegnativa
per l'esecutivo che lo presenta alle Camere.
Ria) fa da perno alla strategia del Ministro dell'Economia
e delle Finanze Tremonti. Che, ( da "Corriere delle Alpi"
del 04-07-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract: che disperdeva in mille rivoli i soldi dei contribuenti.
Lo strumento correttivo scelto dal titolare dell'Economia è stato di presentare
il Dpef assieme ad un provvedimento legislativo che, anticipando la
Finanziaria, da al Dpef medesimo una nuova sostanza politicamente impegnativa
per l'esecutivo che lo presenta alle Camere.
Rapagnà: cinque referendum contro i costi della politica (
da "Centro, Il" del 04-07-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract: cinque referendum contro i costi della politica PESCARA.
Il 19 luglio inizierà la raccolta firme per i cinque referendum regionali e la
proposta di legge di iniziativa popolare in merito alla riduzione dei costi
della politica e delle strutture della Regione Abruzzo e dei rispettivi
"Enti strumentali", Agenzie, Società partecipate e controllate.
Il sindaco a an devolviamo i gettoni? (
da "Tirreno, Il" del 04-07-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract: vada celebrato in modo altrettanto solenne attraverso la
convocazione del consiglio comunale straordinario. Mi era sembrato di capire -
conclude - che Baccetti ravvisava un problema nella spesa per il gettone di
presenza dei consiglieri; ebbene, potremmo decidere insieme di devolvere la
somma dei gettoni in beneficenza".
Assessori e delegati aspettano i cittadini (
da "Arena, L'" del 04-07-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract: Gli orari di ricevimento tengono conto degli impegni
lavorativi e professionali di ciascun eletto: a tutti, come da delibera
consiliare, è garantito il gettone presenze, mentre per scelta politica gli
assessori hanno rinunciato alle indennità di carica.S.S.
Se esiste un Robin Hood serio è ora che faccia il suo
mestiere ( da "Libertà"
del 04-07-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract: Bene abbiamo pigliato una multa di 100 ducati, ora
aumentiamo la biada dei cavalli, in modo tale che recuperiamo questi soldi in
meno di 5 minuti". E alla fine chi paga i costi della Robin Hood tax,
dello stipendio di Tremonti, del gettone di presenza dell'antitrust, del tempo
dei giornalisti che ci dicono queste cose e dell'aumento della biada?
Dindalini nuovo presidente dell'azienda 'Arezzo Casa' (
da "Nazione, La (Arezzo)" del 04-07-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract: I membri del cda usufruiscono invece di un gettone di
presenza equiparato a quello di un consigliere provinciale: 72,30 euro. D'altra
parte tutti gli emolumenti sono parametrati su quelli della Provincia:
Dindalini ha diritto per legge alla stessa indennità di un assessore
provinciale.
Casta della sosta, Pd ribelle Rinuncia solo Andreana (
da "Resto del Carlino, Il (Modena)" del 04-07-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract: che svolge un lavoro al servizio della collettività in una
forma molto simile a quel del volontario: il gettone di presenza è basso, e la
metà dei consiglieri del Pd lo versa direttamente nelle casse del partito. Si
sarebbe rinunciato, secondo loro, a un presunto privilegio che consentiva semplicemente
di svolgere più agevolmente il proprio lavoro".
Finanziaria dell'esecutivo. E di cui il Dpef (Documento di
programmazione economico-finanziaria) (
da "Trentino" del 04-07-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract: che disperdeva in mille rivoli i soldi dei contribuenti.
Lo strumento correttivo scelto dal titolare dell'Economia è stato di presentare
il Dpef assieme ad un provvedimento legislativo che, anticipando la
Finanziaria, da al Dpef medesimo una nuova sostanza politicamente impegnativa
per l'esecutivo che lo presenta alle Camere.
Indennità, Città Nuova torna all'attacco (
da "Tempo, Il" del 04-07-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract: gettoni di presenza. Pertanto l'argomento non potrà essere
nemmeno inserito all'odg del Consiglio comunale in quanto la proposta di
delibera violerebbe una norma". L'argomento era stato al centro di roventi
polemiche in occasione del primo consiglio comunale della nuova
amministrazione, quando la proposta di delibera non fu discussa per una
irregolarità nella documentazione presentata.
IL GIORNALISTA Sergio Rizzo sarà oggi a Prato a presentare
il suo nuovo libr ( da "Nazione, La (Prato)"
del 04-07-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract: 13 IL GIORNALISTA Sergio Rizzo sarà oggi a Prato a
presentare il suo nuovo libr... IL GIORNALISTA Sergio Rizzo sarà oggi a Prato a
presentare il suo nuovo libro d'inchiesta "La Deriva". L'appunatmento
è per questo pomeriggio, dalle 18 alle 20, al Caffè delle Logge. L'incontro
aperto al pubblico e organizzato dall'Osservatorio provinciale sulla spesa
pubblica,
Contratti, un nodo da sciogliere (
da "Resto del Carlino, Il (Ravenna)"
del 04-07-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract: egli da cinque stagioni al Ravenna e in grado di
collezionare 144 gettoni. PER CERCARE di diventare operativo sul mercato il
Ravenna ha bisogno di vendere, o quantomeno, di sgravarsi di giocatori sotto
contratto, visto che la normativa entrata in vigore per il campionato di Prima
Divisione (ex serie C1) impone rose da 18 giocatori.
E il Codacons prepara il suo <controricorso> (
da "Corriere della Sera" del 04-07-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract: è un gettone di presenza di 143 euro. E il Codacons?
Niente. Così il presidente Carlo Rienzi, per protesta, si è rifiutato di andare
all'incontro in Campidoglio con l'assessore ai Trasporti Sergio Marchi.
"Ci hanno convocato tre volte - dice Rienzi - ma se non ci vogliono nella
commissione se lo facessero da soli il piano.
Il governo taglia troppo due milioni di <buco> (
da "Corriere del Veneto" del 04-07-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract: di indennità fisse e altri tagli e quindi verserà nelle
casse di Ca' Farsetti una cifra inferiore che rischia di essere l'ennesimo
colpo per il bilancio comunale. Tagli e gettoni Il conto è presto fatto e la
Ragioneria lo ha fatto da tempo scoprendo la differenza. Avendo introdotto i
gettoni di presenza come unico sistema di pagamento di consiglieri comunali e
delegati municipali,
Apt, Ca' Corner allarga il cda. Fi: i consiglieri vanno
ridotti ( da "Corriere del Veneto"
del 04-07-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract: Ambito Turistico del Cavallino fresco di nomina, "un
modo per dargli rappresentanza nel Cda" - spiega il presidente della
Provincia Davide Zoggia - senza però che ciò comporti un aumento delle
spese". Nessun gettone di presenza in più insomma, gli stessi soldi che
venivano erogati prima a tutti e undici i consiglieri ora verranno divisi per
dodici.
I problemi incalzano e il centro-destra va in ferie (
da "Messaggero Veneto, Il" del 04-07-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract: avere il gettone di presenza". Un concetto a cui si è
agganciato Livio Bianchini, secondo cui "impedire i lavori significa
esautorare il consiglio comunale, ovvero impedire che i consiglieri facciano il
loro dovere". Bernardo De Santis non ha nascosto la propria
preoccupazione: "Ho l'impressione che la giunta e il sindaco Romoli in
particolare non abbiano voglia di amministrare.
Assessori e delegati aspettano i cittadini (
da "Arena.it, L'" del 04-07-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract: Gli orari di ricevimento tengono conto degli impegni
lavorativi e professionali di ciascun eletto: a tutti, come da delibera
consiliare, è garantito il gettone presenze, mentre per scelta politica gli
assessori hanno rinunciato alle indennità di carica.S.S. .
CONSULENZE PA: ONLINE AMMINISTRAZIONI CHE NON LE HANNO (
da "Virgilio Notizie" del 04-07-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract: informa un comunicato - se il totale delle consulenze gia'
pubblicate online nelle scorse settimane ammonta a 263.089 incarichi per un
totale di 1.287.894.854,25 di euro, si puo' ragionevolmente ipotizzare che il
numero di consulenze e gli importi possano essere raddoppiati. Si puo' quindi
stimare che esistano circa 500.
In Consiglio la grana revisoriPalma (
da "Sicilia, La" del 04-07-2008)
Argomenti: Costi della politica
Abstract: di rinunciare ai gettoni di presenza delle sedute
consiliari, che saranno riconvocate per mancanza di numero legale, oppure per
mancato esaurimento dei punti inerenti nell'ordine del giorno. "Ho deciso
di riscuotere solo il gettone di presenza della prima seduta - ha sottolineato
Tannorella - e con ciò intendo rispondere con i fatti alla perplessità del
presidente del consiglio comunale
( da "Tribuna di Treviso, La" del 03-07-2008)
Argomenti: Costi della politica
SEGUE
DALLA PRIMA Anche se, guardando al "caso Alitalia", con i suoi 300
milioni di euro già pagati dal contribuente, emerge il rischio che il
patriottismo economico possa esprimere, invece che governance, fuga dal
mercato. D'altronde, la sicurezza economica, come dimostra il "pronto
soccorso pubblico" dinanzi ai crac bancari/finanziari, è ormai considerata
in Occidente un dovere per un esecutivo. Tuttavia, le vere novità vengono dalla
riorganizzazione delle procedure parlamentari della politica
economica. Qui Tremonti innova veramente, avendo dato alla manovra economica
una forma giuridica che dovrebbe consentire al Parlamento di confrontarsi su di
essa in modo più consono alla dialettica bipolare uscita dalle elezioni. E,
conseguentemente, portare il governo a una più decisa assunzione di
"responsabilità fiscale" dinanzi al Parlamento. Per farlo, l'idea del
ministro è stata di rivoluzionare il rapporto tra Dpef, finora una mera mappa
programmatica delle possibili scelte triennali dell'esecutivo, e la Finanziaria
(presentata a fine settembre) cui per prassi ormai consolidata si affidava la
vera politica del "denaro pubblico"
(priorità, tagli di spesa, incrementi di imposizione fiscale) sia del governo
che, soprattutto, delle lobby trasversali agli schieramenti parlamentari.
L'esito, contro cui si è impegnato Tremonti, era un mostro giuridico, una vera
palude normativa (drammaticamente senza "padri responsabili", perché
gli accordi di lobby cancellavano i confini di maggioranza e opposizione) che disperdeva in mille rivoli i soldi dei contribuenti. Lo
strumento correttivo scelto dal titolare dell'Economia è stato di presentare il
Dpef assieme a un provvedimento legislativo che, anticipando la Finanziaria, dà
al Dpef medesimo una nuova sostanza politicamente impegnativa
per l'esecutivo che lo presenta alle Camere. Il modello, di matrice
britannica, è: il governo in Parlamento con la sua maggioranza
"contro" l'opposizione. Difficile negare che sia un progresso
rispetto al consociativismo delle "vecchie" politiche di bilancio.
All'opposto, la manovra di finanza pubblica del Berlusconi IV è tradizionale
relativamente ai suoi più specifici contenuti economici. Nel senso che si
lavora più sul fisco che sulla spesa: perché qui la resistenza sociale è più
organizzata e incidente in termini di voti. Difatti, i tagli d'imposta
annunciati prima delle elezioni svaniscono. Con la conseguenza che,
fondamentalmente, la pressione fiscale permane invariata. Il che vuol dire che
al massimo si avranno redistribuzioni del carico fiscale tra i gruppi sociali:
è il caso della Robin Tax sull'energia. In prima battuta cresce la pressione
sulle imprese; che, a loro volta, la traslano sui consumatori finali sotto
forma di aumenti di bollette, in ciò facilitate dal fatto che i prezzi dell'energia
sono liberi da vincoli amministrativi. In più c'è il tradizionale taglio delle
spese in conto capitale: cioè gli investimenti. E, come di consueto, a
soffrirne sono le Forze Armate sebbene siano per l'Italia una chance nel
contesto internazionale, potenzialmente utile anche sul terreno economico.
Perché quello che conta è che sono un soggetto debole del mercato politico.
Insomma, sotto questo profilo, la manovra si annuncia in perfetto italian
style: pochi tagli e tante tasse, anche nuove come la Robin Tax. Insomma, qui
non vi è nessuna traccia delle novità, viceversa presenti nelle procedure di
bilancio. Che però in nulla sono da sottovalutare; anche perché, modificando i
meccanismi politici della finanza pubblica, potrebbero fare da battistrada a innovazioni
di sostanza economica. Francesco Morosini.
( da "Tribuna di Treviso, La" del 03-07-2008)
Argomenti: Costi della politica
Sono le
due comunità della Marca, raccolgono 24 Comuni ed hanno un bilancio di 4
milioni all'anno. Ai vertici, 9 assessori e 74 consiglieri Prealpi e Grappa,
enti appesi a un filo Galan le vuole cancellare, i presidenti sperano:
"Disposti ad accorparle" Nel Veneto sono diciannove: la giunta
regionale ha iniziato l'esame del provvedimento. Sul tavolo tre ipotesi:
abolirle tutte, ridurle a 12 o a otto Possamai: "Attenti a chiuderle, su
Comuni ricadranno nuovi oneri" TREVISO. Se passa la cura da cavallo di
Galan, le due comunità montane della Marca e le altre 17 del Veneto chiuderanno
i battenti. Solo per i trevigiani significherebbe risparmiare quasi 4 milioni
di euro l'anno. Come minimo: 4 milioni costano infatti solo i bilanci della Comunità
Prealpi Trevigiane e della Comunità del Grappa, poi ci sono i finanziamenti
straordinari che piovono a getto continuo. In Veneto, da decenni, sono attive
19 comunità montane. Un esercito di 514 consiglieri che fa da filtro tra Comuni
e Regione. I Comuni montani, infatti, sono obbligati per legge a farne parte. A
spanne, dicono da Venezia, sono strutture che costano più di 15 milioni di euro
all'anno. Solo per i bilanci. Sono state istituite per "eliminare gli
squilibri di natura sociale ed economica tra le zone montane e il resto del
territorio nazionale; per la difesa del suolo e la protezione della
natura". Ma di fatto, da subito, sono diventate teatro di scontri tra
sostenitori e detrattori. Prodi aveva già cominciato a segare i fondi. Ora la Finanziaria
2008, solo per il Veneto, ha tagliato 1 milione e 750 mila euro di
trasferimenti per l'anno in corso, altrettanti per il 2009. Ed entro il 30
settembre la giunta Galan deve decidere se eliminarle del tutto o ridurle da
( da "Italia Oggi (Lavoro e Previdenza)" del
03-07-2008)
Argomenti: Costi della politica
ItaliaOggi
ItaliaOggi - Lavoro e Previdenza Numero 157, pag. 49
del 3/7/2008 Autore: di Gigi Leonardi Visualizza la pagina in PDF
La scadenza per i datori dei lavoratori domestici. Attenzione alla
disciplina delle ferie estive Colf, alla cassa per i contributi Entro il 10
luglio il versamento del trimestre aprile-giugno Si avvicina la scadenza del
versamento dei contributi a favore dei lavoratori domestici. Entro il 10 luglio
occorre infatti pagare la contribuzione relativa al trimestre aprile-giugno. Si
tratta del secondo appuntamento di quest'anno, per cui la scadenza non presenta
novità riguardo le quote contributive (sono le stesse di quelle pagate in
occasione del precedente appuntamento dello scorso aprile), ma richiede
piuttosto una particolare attenzione relativamente alla disciplina delle ferie
estive. Lavoratori da assicurare. Vale la pena ricordare che il personale di
servizio deve essere assicurato come domestico quando presta la sua opera
esclusivamente per le necessità della vita familiare (per esempio, la
cameriera, la cuoca, la bambinaia ecc.). Se invece la medesima persona, oltre
alle mansioni domestiche, svolge per il proprio datore di lavoro anche servizi
estranei alla casa, come talvolta avviene per la domestica addetta al ricevimento
dei pazienti nello studio medico, deve essere assicurata come lavoratore
comune. Base imponibile. Esistono tre fasce di retribuzione oraria
convenzionale, cui corrispondono altrettante fasce di retribuzione effettiva.
Per il calcolo della contribuzione è sufficiente inquadrare la retribuzione
oraria corrisposta in una delle tre classi (si veda tabella) e ricercare, in
corrispondenza, l'importo della retribuzione convenzionale stabilita, sulla
quale applicare il relativo contributo orario. Basterà quindi moltiplicare
l'importo del contributo orario per il numero delle ore di lavoro svolte entro
l'ultimo sabato del trimestre (sabato 28 giugno). Colf fissa. è bene ricordare
che con legge n. 243/1993 è stata introdotta una quarta fascia retributiva
riservata alle domestiche occupate a tempo pieno. La norma stabilisce infatti
che per i rapporti, presso lo stesso datore di lavoro, con orario superiore
alle 24 ore settimanali, la retribuzione oraria convenzionale sia fissata in
misura pari a 4,48 euro (valore aggiornato al 2008), cui corrisponde un
contributo orario di 0,94 euro; il tutto indipendentemente dalla paga oraria
effettivamente corrisposta. Nell'eventualità di concomitanza di prestazioni
settimanali oltre le 24 ore e prestazioni settimanali inferiori alle 25 (per
cui durante il trimestre la retribuzione oraria convenzionale aumenta o
diminuisce), si devono compilare e versare tanti bollettini per quante sono le
retribuzioni convenzionali nel trimestre stesso. Pertanto, se la domestica una
settimana del mese di giugno ha svolto 25 ore di lavoro contro le solite 20, è
necessario effettuare due distinti versamenti: uno relativo alle 12 settimane
con 20 ore e l'altro riferito alla sola settimana di giugno durante la quale è
stata svolta una attività di 25 ore. Ferie. Tempo di vacanze anche per la colf.
L'attuale accordo collettivo fissa il riposo annuale in 26 giorni lavorativi
per tutti (a prescindere dall'anzianità di servizio e dall'orario di lavoro) e
indica il periodo di godimento, compatibilmente con le esigenze della famiglia,
tra giugno e settembre. Durante le ferie la domestica ha diritto a un
trattamento economico pari a 1/26 della paga di fatto mensile, per ogni
giornata. Trattandosi di salario a tutti gli effetti, il datore di lavoro è
tenuto al pagamento della normale contribuzione previdenziale, entro la fine
del trimestre nel quale insiste il periodo di riposo, come se la colf avesse
continuato a lavorare. Ne consegue che per le ferie godute in giugno i
contributi vanno pagati entro il 10 luglio; mentre per le ferie fruite tra
luglio e settembre la contribuzione va pagata entro il 10 ottobre. Per ottenere
il numero delle ore da attribuire per ogni giorno di ferie, sulle quali versare
i contributi, è sufficiente rilevare le ore effettuate nel mese precedente e
dividere per 26. Se per esempio la colf ha fruito di 4 giorni di riposo in
giugno e nel mese di maggio ha lavorato 78 ore, nel calcolo dei contributi da
versare all'Inps entro il 10 luglio occorre aggiungere alle ore effettivamente
lavorate nel trimestre aprile-giugno anche le 12 ore di ferie (78:26 x 4).
dell'Agenzia italiana del farmaco, dell'Istituto per lo sviluppo della
formazione professionale dei lavoratori (ISFOL),dell'Istituto per gli affari
sociali e di Italia Lavoro s.p.a. nonché alla ridefinizione del rapporto di
vigilanza del Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
sugli stessi enti, istituti e società, in base ai seguenti princìpi e criteri
direttivi; a) semplificazione e snellimento dell'organizzazione e della
struttura amministrativa degli enti, istituti e società vigilati, adeguando le
stesse ai princìpi di efficacia, efficienza ed economicità dell'attività
amministrativa e all'organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, prevedendo altresì la trasformazione di Italia Lavoro
s.p.a. in ente pubblico economico, con eventuale incorporazione nello stesso,
in tutto o parte, dell' Istituto per lo sviluppo della formazione professionale
dei lavoratori (ISFOL) e dell'Istituto per gli affari sociali; b)
razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento
previa riorganizzazione dei relativi centri di spesa e mediante adeguamento
dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli enti e istituti vigilati
ai princìpi e alle esigenze di razionalizzazione di cui all'articolo 1, comma
404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; c) ridefinizione del rapporto di
vigilanza fra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
ed enti e istituti vigilati, prevedendo, in particolare, la possibilità per il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di emanare
indirizzi e direttive nei confronti degli enti o istituti sottoposti alla
vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; d)
previsione dell'obbligo degli enti e istituti vigilati di adeguare i propri
statuti alle disposizioni dei decreti legislativi emanati in attuazione della
presente delega, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore
degli stessi; 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su
proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro dello
sviluppo economico, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e
della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome. I pareri sono espressi, rispettivamente, entro quaranta ed entro
trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreti legislativi,
decorsi tali termini i decreti sono emanati anche in assenza dei pareri.
( da "MF Sicilia" del 03-07-2008)
Argomenti: Costi della politica
MF
Sicilia Numero 131
pag. 2 del 3/7/2008 | Indietro Sanità, al via un'indagine
sui costi dei consulenti Sicilia Palazzi & Denaro
Un'indagine conoscitiva nel settore della sanità per sapere quali sono i
rapporti di collaborazione, le consulenza e i loro costi. L'iniziativa è
dell'assessore regionale alla sanità, Massimo Russo, che continua nella sua
opera di risanamento del settore. In una lettera inviata ieri ai direttori
generali della aziende Usl e ospedaliere, Russo fa riferimento alla relazione
della Corte dei conti in occasione del giudizio di parificazione del rendiconto
generale della Regione per l'esercizio finanziario
( da "Italia Oggi" del 03-07-2008)
Argomenti: Costi della politica
ItaliaOggi
ItaliaOggi - Giustizia e Società Numero
157, pag. 34 del 3/7/2008 Autore: Visualizza la pagina in PDF
News Sanità siciliana sotto la lente L'assessore alla Sanità della regione
siciliana, Massimo Russo, ha avviato una indagine conoscitiva interna per
sapere quali sono, allo stato attuale, i rapporti di collaborazione e
consulenza e i loro costi. L'iniziativa rientra nella logica della
riqualificazione della spesa sanitaria e della riorganizzazione del settore. In
una lettera inviata ieri ai direttori generali della aziende Usl e ospedaliere,
Russo fa riferimento alla relazione svolta dal procuratore
generale d'appello della Corte dei conti in occasione del giudizio di
parificazione del rendiconto generale della regione per l'esercizio finanziario
( da "Italia Oggi" del 03-07-2008)
Argomenti: Costi della politica
ItaliaOggi
ItaliaOggi - documenti Numero 157, pag. 39 del
3/7/2008 Autore: Visualizza la pagina in PDF Manovra finanziaria,
il testo del ddl ItaliaOggi conclude la pubblicazione del testo del disegno di
legge approvato dla governo il 18 giugno su "misure per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della
finanza pubblica e la perequazione tributaria", la prima parte è stata
pubblicata il 2/7/2008 Art. 22 (Razionalizzazione della rete di distribuzione
dei carburanti) 1. Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni
dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di
assicurare il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, l'installazione e
l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere
subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vincoli, con
finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra
impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che
pongono restrizioni o obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo
impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi. 2. Le disposizioni
di cui al comma 1 costituiscono principi generali in materia di tutela della
concorrenza e livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117
della Costituzione. 3. All'articolo 7, comma 1, del dlgs 11 febbraio 1998,. n.
32 le parole: “e a fronte della chiusura di almeno settemila impianti nel
periodo successivo alla data di entrata in vigore del presente dlgs ” sono
abrogate. 4. All'articolo 1, comma 3, primo periodo, del dlgs 11 febbraio 1998,
n. 32 le parole “iscritto al relativo albo professionale” sono sostituite dalle
seguenti “abilitato ai sensi delle specifiche normative vigenti nei paesi
dell'Unione europea”. 5. Le regioni e le province autonome, nell'ambito dei
poteri di programmazione del territorio, promuovono il miglioramento della rete
distributiva dei carburanti e la diffusione dei carburanti eco-compatibili,
secondo criteri di efficienza, adeguatezza e qualità del servizio per i
cittadini, nel rispetto dei principi di non discriminazione previsti al comma 1
e della disciplina in materia ambientale, urbanistica e di sicurezza. 6. Il
Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e
il gas, determina entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge i criteri di vettoriamento del gas metano per autotrazione attraverso le
reti di trasporto e distribuzione del gas naturale. Art. 23 (Delega al Governo
per la revisione della disciplina in tema di lavori usuranti) 1. Il Governo è
delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo, al fine
di concedere ai lavoratori dipendenti impegnati in particolari lavori o
attività e che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere
dal 1° gennaio 2008, la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al
pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la
generalità dei lavoratori dipendenti, secondo i principi e i criteri direttivi
di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c), d), e), f) e g), della
legge 24 dicembre 2007. n. 247. Restano ferme le modalità procedurali per
l'emanazione dei predetti decreti legislativi indicate dai commi 90 e 91 e le
norme di copertura di cui al comma 92 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre
2007. n. 247. Art. 24 (Deleghe al Governo per la riorganizzazione di enti
vigilati dal Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali) 1.
Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi. finalizzati alla
riorganizzazione dell'Istituto superiore di sanità. dell'Agenzia Nazionale per
i servizi sanitari regionali, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro, degli Istituti zooprofilattici sperimentali, della Croce
rossa italiana, della Lega italiana per la lotta contro i tumori. dell'Agenzia
italiana del farmaco, dell'Istituto per lo sviluppo della formazione
professionale dei lavoratori (ISFOL),dell'Istituto per gli affari sociali e di
Italia Lavoro s.p.a. nonché alla ridefinizione del rapporto di vigilanza del
Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali sugli stessi enti,
istituti e società, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi; a) semplificazione
e snellimento dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli enti,
istituti e società vigilati, adeguando le stesse ai princìpi di efficacia,
efficienza ed economicità dell'attività amministrativa e all'organizzazione del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, prevedendo
altresì la trasformazione di Italia Lavoro s.p.a. in ente pubblico economico,
con eventuale incorporazione nello stesso, in tutto o parte, dell' Istituto per
lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e
dell'Istituto per gli affari sociali; b) razionalizzazione e ottimizzazione
delle spese e dei costi di funzionamento previa riorganizzazione dei relativi
centri di spesa e mediante adeguamento dell'organizzazione e della struttura
amministrativa degli enti e istituti vigilati ai princìpi e alle esigenze di
razionalizzazione di cui all'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre
2006, n. 296; c) ridefinizione del rapporto di vigilanza fra il Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali ed enti e istituti vigilati,
prevedendo, in particolare, la possibilità per il Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali di emanare indirizzi e direttive nei confronti
degli enti o istituti sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali; d) previsione dell'obbligo degli enti e
istituti vigilati di adeguare i propri statuti alle disposizioni dei decreti
legislativi emanati in attuazione della presente delega, entro il termine di un
anno dalla data di entrata in vigore degli stessi; 2. I decreti legislativi di
cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione e con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome. I pareri sono espressi,
rispettivamente, entro quaranta ed entro trenta giorni dalla data di
trasmissione degli schemi di decreti legislativi, decorsi tali termini i
decreti sono emanati anche in assenza dei pareri. 3. L'adozione dei decreti
legislativi attuativi della delega di cui al presente articolo non deve
comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 4. Entro 90
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procede al
riordino degli organi collegiali e degli altri organismi istituiti con legge o
con regolamento nell'amministrazione centrale della salute, mediante
l'emanazione di regolamenti adottati ai sensi dell'art. 17, comma 2 della legge
23 agosto 1988 n. 400. I regolamenti tengono conto dei seguenti criteri:
a)eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;
b)razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni
omogenee; c) limitazione del numero delle strutture a quelle strettamente
indispensabili all'adempimento delle funzioni riguardanti la tutela della
salute; d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi. CAPO VI
SEMPLIFICAZIONI ART. 25 (Chiarezza dei testi normativi) 1. Ogni norma che sia
diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire
deroghe, indica espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o
derogate. 2. Ogni rinvio ad altre norme contenuto in disposizioni legislative,
nonché in regolamenti, decreti o circolari emanati dalla pubblica
amministrazione, deve contestualmente indicare, in forma integrale ovvero in
forma sintetica e di chiara comprensione, il testo ovvero la materia alla quale
le disposizioni fanno riferimento ed il principio, contenuto nelle norme cui si
rinvia, che esse intendono richiamare. Art. 26 (Certezza dei tempi di
conclusione del procedimento) 1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) L'articolo 2 è
sostituito dal seguente: "Art. 2 (Conclusione del procedimento) 1. Ove il procedimento
consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato
d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo,
mediante una manifestazione di volontà chiara e univoca anche ai sensi degli
articoli 19 e 20, entro un termine certo, stabilito conformemente al presente
articolo. 2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di
cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti
amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti
pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni. 3. Con
uno o più decreti del Presidente del consiglio dei ministri, adottati ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive
modificazioni, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri
per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione
normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i
quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni
statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri
ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono
concludersi i procedimenti di propria competenza. 4. Nei casi in cui, tenendo
conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione
amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della
particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori
a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al
comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa
delibera del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono
comunque superare i centottanta giorni. 5. Fatto salvo quanto previsto da
specifiche disposizioni normative, le Autorità di garanzia e di vigilanza
disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei
procedimenti di rispettiva competenza. 6. I termini per la conclusione del
procedimento decorrono dall'inizio di ufficio del procedimento o dal
ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte. 7.
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4
e 5 possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a
trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a
fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre
pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma
2. 8. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini per la conclusione
del procedimento, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi
dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto
anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che
perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini
di cui ai predetti commi 2 o 3. Il giudice amministrativo può conoscere della
fondatezza dell'istanza. è fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio
del procedimento ove ne ricorrano i presupposti. 9. Il dirigente è
personalmente responsabile delle ulteriori spese conseguenti alla mancata
emanazione del provvedimento nei termini. b) Dopo l'articolo 2 è inserito il
seguente: "Art. 2-bis (Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione
nella conclusione del procedimento) 1. Le pubbliche amministrazioni e i
soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del
danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del
termine di conclusione del procedimento, indipendentemente dalla spettanza del
beneficio derivante dal provvedimento richiesto. 2. Indipendentemente dal
risarcimento del danno di cui al comma 1, e con l'esclusione delle ipotesi in
cui il silenzio dell'Amministrazione competente equivale a provvedimento di
accoglimento dell'istanza, in caso di inosservanza del termine di conclusione
del procedimento, le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo
1, comma 1-ter corrispondono ai soggetti istanti, per il mero ritardo, una
somma di denaro stabilita in misura fissa ed eventualmente progressiva, tenuto
conto anche della rilevanza degli interessi coinvolti nel procedimento stesso.
3. Con regolamento, emanato su proposta dei Ministri per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del dlgs
28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti la misura ed
il termine di corresponsione della somma di cui al comma 2 del presente
articolo. Il regolamento stabilisce, altresì, le modalità di pagamento per le
amministrazioni statali, gli enti pubblici nazionali e i soggetti di cui
all'articolo 1, comma 1-ter. Le Regioni, le Province ed i Comuni determinano
modalità di pagamento per i procedimenti di propria competenza. 4. Le
controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento
del danno di cui al comma 1 si prescrive in cinque anni; il diritto alla
corresponsione della somma di cui al comma 2 si prescrive in due anni. In
entrambi i casi, il termine di prescrizione di cui all'articolo 1 della legge
14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, decorre dalla data del
pagamento, che deve essere comunicata entro quindici giorni
dall'amministrazione gravata del relativo onere economico". c) L'articolo
20, comma 5, è così sostituito: “Si applicano gli articoli 2, comma 7, e
10-bis”.” 2. Il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti
rappresenta un elemento di valutazione dei dirigenti, anche al fine della
corresponsione della retribuzione di risultato. Il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la
semplificazione normativa adotta le linee di indirizzo per l'attuazione del
presente articolo e per i casi di grave e ripetuta inosservanza dell'obbligo di
provvedere entro i termini fissati per ciascun procedimento. 3. In sede di
prima attuazione della presente legge gli atti o provvedimenti di cui ai commi
3, 4 e 5 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da ultimo
sostituito dal comma 1, lett. a) del presente articolo, sono adottati entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni
regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che
prevedono termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei
procedimenti, cessano di avere effetto a decorrere dalla scadenza del termine
di cui al primo periodo del presente comma. Continuano ad applicarsi le
disposizioni regolamentari, vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge, che prevedono termini non superiori a novanta giorni per la conclusione
dei procedimenti. La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, come da ultimo sostituito
dal comma 1, lett. a) del presente articolo, si applica dallo scadere del
termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Il
regolamento previsto dall'articolo 2-bis, comma 3, della legge n. 241 del 1990,
come introdotto dal comma 1, lett. b) del presente articolo, è emanato entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le
Regioni, le Province ed i Comuni adottano gli atti finalizzati agli adempimenti
previsti nel citato articolo 2-bis, comma 4, della legge 241 del 1990. Decorsi
i termini prescritti, in caso di mancata adozione degli atti previsti dal
presente comma, la somma di cui al comma 2 del medesimo articolo 2-bis è
liquidata dal giudice secondo equità. In sede di prima applicazione delle
disposizioni dell'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto
dal comma 1, lett. b) del presente articolo, il regolamento di cui al comma 4
dell'articolo 2-bis provvede a determinare la somma di denaro di cui al
medesimo articolo 2-bis, comma 2. 5. Agli eventuali oneri derivanti
dall'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 1, lettera b) si
provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio già previsti a legislazione
vigente. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio
degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni
dell'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal comma 1,
lettera b) del presente articolo, anche ai fini dell'adozione di provvedimenti
correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.
468 e successive modificazioni. I decreti eventualmente emanati ai sensi
dell'articolo 7, secondo comma, n. 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima
dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo
precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite
relazioni illustrative. Art. 27 (Certezza dei tempi in caso di attività
consultiva e valutazioni tecniche) 1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) All'articolo
16 sono apportate le seguenti modifiche: 1) al comma 1, dopo le parole:
"sarà reso" sono inserite le seguenti: "che comunque non può
superare i quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta". 2) il
comma 2 è sostituito dal seguente: "2. In caso di decorrenza del termine
senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo
adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà
dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'emissione
del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il
parere facoltativo o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze
istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente
dall'emissione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il
responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli
eventuali danni derivanti dalla mancata emissione dei pareri di cui al presente
comma". 3) Al comma 4 le parole: "il termine di cui al comma 1 può
essere interrotto" sono sostituite dalle seguenti: "i termini di cui
al comma 1 possono essere interrotti". 4) Il comma 5 è sostituito dal
seguente: "5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi
telematici". 5) Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "6- bis.
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 127 del dlgs 12 aprile 2006, n. 163,
e successive modificazioni.". b) All'articolo 17 sono apportate le
seguenti modifiche: 1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"Decorsi inutilmente ulteriori novanta giorni, il responsabile del
procedimento provvede comunque all'adozione del provvedimento. Salvo il caso di
omessa richiesta della valutazione, il responsabile del procedimento non può
essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata
emissione delle valutazioni tecniche di cui al presente comma". 2) dopo il
comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Nei casi in cui leggi o
regolamenti prevedono per l'adozione di un provvedimento l'acquisizione di
valutazioni tecniche, il termine di cui all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, è
sospeso fino all'acquisizione della valutazione, comunque, salvo che per i casi
di cui al comma 2, non oltre i termini massimi di cui al comma 1". 3) I
servizi di controllo interno delle singole amministrazioni statali, ovvero le
strutture delle medesime amministrazioni cui sono affidate, in forza dei
rispettivi ordinamenti, le verifiche sul rispetto dei termini procedimentali, e
i corrispondenti uffici od organi degli enti pubblici nazionali sono tenuti,
anche avvalendosi dei sistemi di protocollo informatico, a misurare i tempi
medi di conclusione dei procedimenti, nonché a predisporre un apposito rapporto
annuale, indicando il numero e le tipologie dei procedimenti che non si sono
conclusi nei termini previsti. Il rapporto, corredato da un piano di riduzione
dei tempi, è presentato ogni anno, entro il 15 febbraio dell'anno successivo,
alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Sulla base delle risultanze del
rapporto si provvede, anche su impulso di quest'ultima, al conseguente
adeguamento dei termini di conclusione dei procedimenti con le modalità di cui
all'articolo 2, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo
sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo. c) all'articolo 25,
comma 4, dopo le parole “Nei confronti degli atti delle pubbliche
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata
presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27” sono inserite le
seguenti: “nonché all'amministrazione resistente”. Art. 28 (Conferenza di
servizi e silenzio assenso) All'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "
e può svolgersi per via telematica"; b) dopo il comma 2 sono inseriti i
seguenti: "2-bis. La convocazione della conferenza di servizi è pubblica e
ad essa possono partecipare, senza diritto di voto, i soggetti portatori di
interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di
interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati che vi abbiano
interesse. Gli stessi soggetti possono proporre osservazioni, in ordine alle
quali non sussiste obbligo di risposta da parte dell'amministrazione
procedente. Si applica l'articolo 10, comma 1, lettera b). 2-ter. Alla
conferenza di servizi partecipano anche, senza diritto di voto, i
concessionari, i gestori o gli incaricati di pubblici servizi chiamati ad
adempimenti nella realizzazione di opere, che sono vincolati alle
determinazioni assunte nella conferenza. Alla stessa possono partecipare
inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle
eventuali misure pubbliche di agevolazione"; c) al comma 9, le parole:
"Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al
comma 6-bis sostituisce" sono sostituite dalle seguenti: "Il verbale
recante la determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis, nonché le
indicazioni delle dichiarazioni, degli assensi, dei dinieghi e delle eventuali
prescrizioni integrative, sostituiscono". Il comma 9 dell'articolo 14-ter
della legge 7 agosto 1990, n. 241 si interpreta nel senso che la relativa
disposizione si applica anche alle amministrazioni preposte alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla
tutela della salute e della pubblica incolumità. Al comma 1 dell'articolo 19
della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole ”all'immigrazione” sono
inserite le seguenti parole: “, alla cittadinanza”. Al comma 4 dell'articolo 20
della stessa legge n. 241 del 1990, le parole “e l'immigrazione” sono
sostituite dalle seguenti: “, l'immigrazione e la cittadinanza”. Al comma 2
dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui la
dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l'esercizio di attività di
impianti produttivi di beni e servizi e di prestazione di servizi di cui alla
direttiva del Consiglio e del Parlamento europeo del 12 dicembre 2006, n. 123,
compresi gli atti che dispongono l'iscrizione in albi o ruoli o registri ad
efficacia abilitante o comunque a tale fine eventualmente richiesta, il termine
per l'inizio dell'attività decorre dalla data della presentazione della
dichiarazione all'amministrazione competente". Al comma 3, primo periodo, dell'articolo
19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dopo le
parole: "dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2," sono
inserite le seguenti: "o, nei casi di cui all'ultimo periodo del citato
comma 2, nel termine di trenta giorni,". Al comma 5 dell'articolo 19 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da
qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di
assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste
dall'articolo 20". Dall'attuazione delle disposizioni del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Gli adempimenti previsti dalla presente disposizione sono svolte
nell'ambito delle risorse umani, strumentali e finanziarie disponibili a
disposizione vigente. Art. 29 (Ulteriori livelli di tutela previsti dalle
Autonomie territoriali) 1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 22, il
comma 2, è sostituito dal seguente. “2. l'accesso ai documenti amministrativi,
attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse costituisce principio
generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e
di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza.”. b) All'articolo 29 sono
apportate le seguenti modifiche: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1.
Le disposizioni della presente legge si applicano alle amministrazioni statali
ed agli enti pubblici nazionali. Le disposizioni della presente legge si
applicano, altresì alle società con totale o prevalente capitale pubblico,
limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative. Le disposizioni di
cui agli articoli 2-bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5-bis e 6, nonché quelle del
Capo IV bis si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche; 2) dopo il comma
2 sono aggiunti i seguenti: “2-bis. Attengono ai livelli essenziali delle
prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m) della
Costituzione, le disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi per
la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell'interessato al
procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine
prefissato, di assicurare l'accesso alla documentazione amministrativa. 2-ter.
Attengono altresì ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo
117, secondo comma, lettera m) della Costituzione le disposizioni della
presente legge concernenti la dichiarazione di inizio di attività e il silenzio
assenso, salva la possibilità di individuare, con intese in sede di Conferenza
Unificata, di cui all'articolo 8 del dlgs 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni ed integrazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non si
applicano. 2-quater. Le regioni e gli enti, nel disciplinare i procedimenti
amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a
quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali
delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, , ma possono prevedere livelli
ulteriori di tutela". 2-quinquies. Le regioni a statuto speciale e le
Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle
disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative
norme di attuazione”.” Art. 30 (Comuni con popolazione inferiore a 5000
abitanti) 1. L'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221 del 1968 e
successive modificazioni è abrogato. 2. La corresponsione dell'indennità annua
di residenza, prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie
approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive
modificazioni, riconosciuta a favore dei farmacisti rurali dagli articoli 2 e
seguenti della legge 8 marzo 1968, n. 221 del 1968, e successive modificazioni,
è abolita a decorrere dal 1 gennaio 2009. 3. Al fine di semplificare
l'ordinamento finanziario nei comuni di piccole dimensioni, sono apportate le seguenti
modifiche al dlgs 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali”: a) all'articolo 151, comma 2, dopo le
parole: “il bilancio”, sono aggiunte le parole: “degli enti con popolazione
superire a 5000 abitanti”; b) all'articolo 170, comma 1, dopo le parole:”enti
locali” sono aggiunte le parole: “con popolazione superiore a 5000 abitanti”;
c) all'articolo 170, comma 8, dopo le parole: “per tutti gli enti”, sono
aggiunte le parole: “con popolazione superiore a 5000 abitanti”; d)
all'articolo 171, comma 1, dopo le parole: “enti locali”, sono aggiunte le
parole: “con popolazione superiore a 5000 abitanti”; e) all'articolo 172, comma
1, lettera d, dopo le parole: “di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono
aggiunte le parole: “per gli enti con popolazione superiore a 5000 abitanti”;
f) all'articolo 197, comma 1, dopo le parole: “dei comuni”, sono aggiunte le
parole: “con popolazione superiore a 5000 abitanti”; g) all'articolo 229, comma
2, dopo le parole: “è redatto”, sono aggiunte le parole: “dagli enti con
popolazione superiore a 5000 abitanti”; h) all'articolo 233, dopo il comma 4 è
aggiunto il seguente comma: “4-bis Per i comuni con popolazione inferiore a
5000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.” 4.
Nel regolamento di cui al seguente comma 4 sono individuati gli adempimenti
sostitutivi per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. 5. Entro
novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è emanato un regolamento
a norma dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante modelli e
schemi contabili semplificati per i comuni con popolazione inferiore a 5.000
abitanti, in deroga all'articolo 160 del dlgs 18 agosto 2000, n. 267. 6. Entro
180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato
ad emanare un dlgs volto alla razionalizzazione del ruolo del segretario
comunale nei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi: a) istituzione di una sede di segreteria
comunale unificata cui fanno riferimento più comuni limitrofi la cui
popolazione complessiva sia pari almeno a 15.000 abitanti; b) riordino dei
compiti e delle funzioni del segretario comunale in servizio presso la sede
unificata di cui alla lettera a); c) ampliamento delle responsabilità del
segretario comunale in servizio presso la sede unificata; d) attribuzione al
segretario comunale in servizio presso la sede unificata di funzioni di
controllo interno e di gestione nonché di legittimità sugli atti. Art. 31
(Progetti di innovazione industriale) Entro 90 giorni dalla entrata in vigore
della presente legge, al fine di promuovere e sostenere la competitività del
sistema produttivo, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro
per la semplificazione e il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione tecnologica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, può
individuare nuove aree tecnologiche ovvero aggiornare o modificare quelle già
individuate e, a decorrere dall'anno 2009, l'individuazione di nuove aree
tecnologiche o l'aggiornamento di quelle individuate potrà intervenire entro il
30 giugno di ogni anno. All'articolo 1, comma 842 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, le parole: “di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonché con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di
concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità.” sono soppresse.
All'articolo 1, comma 844 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da:
“, sentiti i Ministri” fino a “in cui gli stessi concorrono”, sono soppresse.
All'articolo 1, comma 844 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate
le seguenti modificazioni: - le parole: “per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie locali,” sono
soppresse; - i periodi successivi al primo, fino alla fine del comma, sono
soppressi. Art. 32 (Misure contro il lavoro sommerso) All'articolo 3 del dl 22
febbraio 2002, n. 12, convertito in legge dall'articolo 1 della legge 23 aprile
2002, n. 73, come sostituito dall'articolo 36 bis, comma 7, lett. a), del dl 4
luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n.
248, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 3 è sostituito dal
seguente: "3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste
dalla normativa in vigore, l'impiego di lavoratori senza preventiva
comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, da parte del datore di
lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, è
altresì punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per
ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro
effettivo. La sanzione è da euro 1.000 a euro 8.000 per ciascun lavoratore,
maggiorata di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare nel caso in
cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo
successivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'evasione dei
contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore di cui ai periodi
precedenti è aumentato del 50 per cento"; b) il comma 4 è sostituito dal
seguente: "4. Le sanzioni di cui al comma 3 non trovano applicazione
qualora dalle registrazioni effettuate sul libro unico del lavoro nel mese
precedente all'accertamento ispettivo oppure da altri adempimenti obbligatori
precedentemente assolti si evidenzi comunque la volontà di non occultare il
rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione"; c) il comma 5 è
sostituito dal seguente: "5. Alla contestazione delle sanzioni amministrative
di cui al comma 3 provvedono gli organi di vigilanza che effettuano
accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza. Autorità competente a
ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n.
689 è la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente". Al
comma 7 bis dell'articolo 36 bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, inserito
dall'articolo 1, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 la parola
"constatate" è sostituita dalla parola "commesse". Art. 33
(Cooperazione allo sviluppo internazionale) 1. Entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro degli
affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia, sono definite le
modalità semplificate di svolgimento delle procedure amministrative e
contrattuali riguardanti: gli interventi di cooperazione a sostegno dei
processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi indicati dalla legge 13 marzo
2008 n. 45; gli interventi nelle ulteriori aree individuate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari
esteri, finalizzati al superamento delle criticità di natura umanitaria,
sociale o economica. 2. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabilite, in
particolare: a) le modalità di approvazione degli interventi, in conformità
alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 art. 11 comma 3 e alla legge 8 agosto 1996,
n. 426 art.11 comma 1. b) le specifiche deroghe alle norme di contabilità
generale dello Stato; c) i presupposti per il ricorso ad esperti e consulenti
tecnici e giuridici; d) le modalità di svolgimento delle procedure negoziata.
Art. 34 (Trasparenza dei flussi finanziari dei Fondi strutturali comunitari e
del Fondo per le aree sottoutilizzate) 1. Per prevenire l'indebito utilizzo
delle risorse stanziate nell'ambito della programmazione unitaria della
politica regionale per il periodo 2007-2013, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri interessati, sono
definite modalità e procedure necessarie a garantire l'effettiva tracciabilità
dei flussi finanziari relativi all'utilizzo, da parte dei soggetti beneficiari
delle agevolazioni, delle risorse pubbliche e private impiegate per la
realizzazione degli interventi oggetto di finanziamento a valere sui Fondi
strutturali comunitari e sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui
all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del dlgs 30 marzo 2001, n. 165, sono
tenute, nell'utilizzo delle risorse dei predetti Fondi loro assegnate, ad
applicare le modalità e le procedure definite dal decreto di cui al periodo
precedente. Art. 35 (Misure in tema di concorrenza e tutela degli utenti nel
settore postale) All'articolo 2, comma 2, lettera d), del dlgs 22 luglio 1999,
n. 261, dopo le parole “_ espletamento del servizio universale;” sono aggiunte
le seguenti: “ e adotta i provvedimenti necessari ad assicurare la continuità
della fornitura di tale servizio anche in considerazione della funzione di
coesione economica, sociale e territoriale che esso riveste.”. All'articolo 2,
comma 2, lettera h, del dlgs 22 luglio 1999, n. 261, dopo le parole “_rete
postale pubblica..” sono aggiunte le seguenti: “e ad alcuni elementi dei
servizi postali, quali il sistema di codice di avviamento postale,”.
All'articolo 2, comma 2, lettera l), del dlgs 22 luglio 1999, n. 261, le parole
“_del servizio universale_” sono sostituite dalle seguenti: “_dei servizi
postali_.”. All'articolo 3, comma 3, lettera c), del dlgs 22 luglio 1999, n.
261, dopo le parole “_criteri di ragionevolezza_” sono inserite le seguenti: “_
ed in considerazione della funzione di coesione sociale e territoriale del
servizio e della relativa rete postale,...”. L'articolo 14 del dlgs 22 luglio
1999, n. 261 è così rubricato: “Art. 14 – Reclami e rimborsi”. L'articolo 14,
comma 1, del dlgs 22 luglio 1999, n. 261, è sostituito dal seguente: “1.
Relativamente al servizio universale, compresa l'area della riserva, sono
previste dal fornitore del servizio universale, nella carta della qualità di
cui all'articolo 12, comma 1, procedure trasparenti, semplici e poco onerose
per la gestione dei reclami degli utenti, con particolare riferimento ai casi
di smarrimento, furto, danneggiamento o mancato rispetto delle norme di qualità
del servizio, comprese le procedure per determinare di chi sia la
responsabilità qualora sia coinvolto più di un operatore. è fissato anche il
termine per la trattazione dei reclami medesimi e per la comunicazione del
relativo esito all'utente.”. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 del dlgs 22
luglio 1999, n. 261, è inserito il seguente comma 1-bis: “1-bis. Le procedure
per la gestione dei reclami di cui al comma precedente comprendono le procedure
conciliative in sede locale nonché le procedure extragiudiziali per la
risoluzione delle controversie, uniformate ai principi comunitari in materia.”.
All'articolo 14, comma 5-bis, del dlgs 22/7/1999, n. 261, dopo le parole
“_titolari di licenza individuale...” sono aggiunte le seguenti: “_ e di
autorizzazione generale_” CAPO VII PIANO INDUSTRIALE DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE Art. 36 (Efficienza dell'azione amministrativa) Le disposizioni
del presente Capo sono dirette a restituire efficienza all'azione
amministrativa, a ridurre le spese di funzionamento delle amministrazioni
pubbliche nonché ad incrementare le garanzie per i cittadini, nel rispetto
dell'articolo 97 della Costituzione, dell'articolo 41 della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea e dell'articolo 197 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea. Per le finalità di cui al comma 1, le
disposizioni del presente Capo recano le misure concernenti il riordino e la
razionalizzazione delle funzioni amministrative, la semplificazione e la
riduzione degli oneri burocratici, la trasparenza e la tempestività nei
procedimenti amministrativi e nell'erogazione dei servizi pubblici, la
diffusione delle nuove tecnologie nel settore pubblico. Art. 37
(Territorializzazione delle procedure concorsuali) 1. Il comma 1 dell'art. 35
del dlgs 30 marzo 2001, n. 165, è così sostituito: “1. Le pubbliche
amministrazioni coprono i propri fabbisogni nel rispetto del principio del
prevalente accesso dall'esterno, tramite concorso pubblico, e del previo
esperimento delle procedure di mobilità, con le modalità da adottarsi nei
propri regolamenti di organizzazione. L'assunzione nelle amministrazioni
pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a) tramite procedure
selettive conformi ai principi di cui al comma 3, volte all'accertamento della
professionalità richiesta; b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di
collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili
per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo
salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.” 2. Al
comma 4 dell'art. 35 del dlgs 30 marzo 2001, n. 165, dopo il primo periodo è
inserito il seguente: “A tali fini le dotazioni organiche sono articolate per
area o categoria, profilo professionale e posizione economica”. 3. Al comma 5
dell'art. 35 del dlgs 30 marzo 2001, n. 165, prima del primo periodo è inserito
il seguente: “Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici
individuano i posti per i quali avviare le procedure concorsuali dall'esterno e
di progressione interna nella programmazione triennale dei fabbisogni con
riferimento alle sedi di servizio e ove non possibile con riferimento ad ambiti
regionali”. 4. Al comma 5-bis dell'art. 35 del dlgs 30 marzo 2001, n. 165,
aggiunto dall'art. 1, comma 230, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le
parole “I vincitori di concorso” sono aggiunte le seguenti: “e i vincitori
delle procedure di progressione verticale”. Alla fine del comma è aggiunto il
seguente periodo: “Nelle procedure di progressione verticale la permanenza
nelle sedi carenti di organico, individuate dalle amministrazioni e comunicate
alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione
pubblica, è considerato titolo di preferenza.” Art. 38 (Mobilità del personale
delle amministrazioni pubbliche) 1. In caso di conferimento di funzioni statali
alle regioni ed alle autonomie locali ovvero di trasferimento o conferimento di
attività svolte da pubbliche amministrazioni ad altri soggetti pubblici ovvero
di esternalizzazione di attività e servizi, si applicano al personale ivi
adibito, in caso di esubero, le disposizioni dell'art. 33 del dlgs 30 marzo
2001, n. 165. 2. Il personale che oppone un reiterato rifiuto, pari a due volte
in 5 anni, per giustificate ed obiettive esigenze di organizzazione
dell'amministrazione si considera in posizione di esubero, con conseguente
applicazione di quanto previsto dall'art. 33 del dlgs 30 marzo 2001, n. 165. 3.
All'articolo 30 del dlgs 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 2-quinquies, è
aggiunto il seguente: “2-sexies. Le pubbliche amministrazioni per motivate
esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti
all'articolo 6 del presente decreto, possono utilizzare in assegnazione
temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di
altre amministrazioni per un periodo non superiore ai tre anni, fermo restando
quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa
eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto.” Art. 39
(Aspettativa) I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa,
senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo
di 12 mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali.
L'aspettativa è concessa dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze
organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall'interessato. Nel
periodo di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni in tema di
incompatibilità di cui all'articolo 53 del dlgs 30 marzo 2001, n. 165. Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 23-bis del dlgs 30 marzo 2001, n. 165. Art.
40 (Trasparenza sulle retribuzioni e sulle collaborazioni autonome) Ciascuna
delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1 comma 2, del dlgs 30 marzo
2001, n. 165, ha l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le
retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i
numeri telefonici dei dirigenti nonché di rendere pubblici, con lo stesso
mezzo, i tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello
dirigenziale. Art. 41 (Spese di funzionamento) Dopo l'art. 6 del d.lgs. 30
marzo 2001, n. 165 è inserito il seguente articolo: “Art. 6-bis (Misure in
materia di organizzazione e razionalizzazione della spesa di funzionamento
delle pubbliche amministrazioni) Le pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del presente decreto nonché gli enti finanziati direttamente
o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati ad
acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno,
a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le
necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica.
Relativamente alla spesa per il personale e alle dotazioni organiche le
amministrazioni interessate dai processi di cui al presente articolo provvedono
al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della
contrattazione, fermi restando i conseguenti processi di riduzione e
rideterminazione delle dotazioni organiche nel rispetto dell'art. 6 del
presente dlgs nonché i conseguenti processi di riallocazione e di mobilità del
personale. I collegi dei revisori e gli organi di controllo interno delle
amministrazioni che attivano i processi di cui al comma 1 vigilano
sull'applicazione del presente articolo, dando evidenza nei propri verbali dei
risparmi derivanti dall'adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione
e personale, anche ai fini della valutazione dirigenziale di cui all'art. 5 del
d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286.”. Art. 42 (Trasferimento delle risorse e delle
funzioni agli enti territoriali) 1. All'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n.
131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della
Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", sono
apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 è abrogato; b) il comma 3 è
sostituito dal seguente: "3. Per le finalità di cui al comma 1, e comunque
ai fini del trasferimento delle occorrenti risorse, sulla base degli accordi
con le regioni e le autonomie locali, da concludere in sede di Conferenza
unificata, diretti in particolare all'individuazione dei beni e delle risorse
finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie per l'esercizio
delle funzioni e dei compiti da conferire, il Governo su proposta del Ministro
per le riforme ed il federalismo e del Ministro per i rapporti con le regioni,
di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e
con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, può avviare i trasferimenti dei
suddetti beni e risorse mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, tenendo conto delle previsioni di spesa risultanti dal bilancio
dello Stato e del patto di stabilità. Si applicano, in quanto compatibili, gli
articoli 3, 7, commi 8, 9, 10 e 11, e 8 del dlgs 31/3/1998, n. 112. Gli schemi
di decreto, ciascuno dei quali deve essere corredato di idonea relazione
tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte
delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere
finanziario, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione.". c) il
comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Dalla data di entrata in vigore dei
suddetti decreti o da quella diversa indicata negli stessi, le regioni o gli
enti locali provvedono all'esercizio delle funzioni relative ai beni e alle
risorse trasferite. Dalla medesima data sono soppressi gli uffici delle
amministrazioni statali precedentemente preposti all'esercizio delle predette
funzioni, con le corrispondenti quote organiche di personale.". 2. I
comuni e le province favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli ed
associati, per lo svolgimento di attività e servizi di interesse generale,
sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale, individuando entro
dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, i servizi la cui
erogazione è affidata ai privati anche a livello territoriale più ampio,
mediante accordi di programma, consorzi e altre forme associative di erogazione
di servizi. 3. In attuazione dei principi di proporzionalità e di adeguatezza
di cui all'articolo 118 della Costituzione, i comuni con popolazione inferiore
a 20.000 abitanti svolgono le funzioni relative alla gestione dei servizi
pubblici locali in forma associata in modo che la popolazione complessiva dei
comuni associati sia pari almeno a 20.000 abitanti. Art. 43 (Mobilità delle
funzioni amministrative e uso ottimale degli immobili pubblici) 1. Le
amministrazioni pubbliche, tenuto conto della missione principale loro
affidata, individuano tra le proprie funzioni quelle che possono essere
esercitate temporaneamente, in modo più efficace o più economico, da altri
soggetti pubblici o privati. 2. Nel proporre il trasferimento dell'esercizio
delle funzioni ciascuna amministrazione ne specifica gli effetti finanziari e
organizzativi, con particolare riguardo al risparmio di spesa e alla
riallocazione delle risorse umane e strumentali, nonché ai conseguenti processi
di mobilità. Dal trasferimento non possono, in ogni caso, derivare maggiori
oneri per la finanza pubblica. 3. La proposta è presentata a un comitato
interministeriale presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
sua delega, dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e del
quale fanno parte il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro
dell'interno, il Ministro per i rapporti con le regioni, il Ministro per le
riforme e il federalismo e il Ministro per la semplificazione normativa nonché
i Ministri di volta in volta competenti in ordine alle funzioni interessate. Il
comitato, qualora presenti la proposta all'approvazione del Consiglio dei
ministri, indica lo strumento giuridico di diritto pubblico o privato idoneo ad
assicurare il migliore esercizio della funzione. 4. Le amministrazioni
pubbliche favoriscono ogni iniziativa volta a realizzare, in armonia con le
finalità istituzionali fissate dai rispettivi ordinamenti, l'obiettivo della
piena utilizzazione e fruizione dei propri edifici da parte dei cittadini. Alle
predette iniziative si provvede con le ordinarie risorse strumentali e
finanziarie disponibili in sede di bilancio. 5. Al personale delle rispettive
amministrazioni effettivamente impiegato nelle attività realizzate sulla base
delle iniziative di cui al comma 4 sono attribuiti incentivi economici da
definirsi in sede di contrattazione collettiva nell'ambito delle risorse
assegnate nei rispettivi fondi unici di amministrazione. Art. 44 (Diffusione
delle buone prassi nelle pubbliche amministrazioni e tempi per il rilascio dei
provvedimenti o per l'erogazione dei servizi al pubblico) Le amministrazioni
pubbliche statali individuano nel proprio ambito gli uffici che provvedono con
maggiore tempestività ed efficacia al rilascio di provvedimenti o
all'erogazione di servizi e adottano le opportune misure al fine di garantire
la diffusione delle relative buone prassi. Le prassi individuate ai sensi del comma
1 sono pubblicate sui siti telematici istituzionali di ciascuna amministrazione
e comunicate al Dipartimento della funzione pubblica. L'elaborazione e la
diffusione delle buone prassi sono considerate ai fini della valutazione dei
dirigenti e del personale amministrativo. In sede di Conferenza unificata, di
cui all'articolo 8 del dlgs 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni,
sono conclusi accordi fra lo Stato, le regioni e gli enti locali per
l'individuazione e la diffusione di buone prassi per le funzioni e i servizi
degli enti territoriali. Al fine di aumentare la trasparenza dei rapporti tra
le amministrazioni pubbliche e gli utenti, a decorrere dal 1° gennaio 2009 ogni
amministrazione pubblica determina e pubblica, con cadenza annuale, sul proprio
sito internet o con altre forme idonee: un indicatore dei propri tempi medi di
pagamento relativo agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato
indicatore di tempestività dei pagamenti; i tempi medi di definizione dei
procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all'esercizio
finanziario precedente. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, sono definite le modalità di attuazione dell'obbligo
informativo di cui al comma 5, lettera a), avuto riguardo all'individuazione
dei tempi medi ponderati di pagamento con riferimento, in particolare, alle
tipologie contrattuali, ai termini contrattualmente stabiliti e all'importo dei
pagamenti. Art. 45 (Cessioni di quote di società a responsabilità limitata) 1.
Il secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile è sostituito dal
seguente: “L'atto di trasferimento, sottoscritto digitalmente nel rispetto
della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti
informatici, ovvero con sottoscrizione autenticata, dal notaio, deve essere
depositato entro trenta giorni, a cura di un intermediario abilitato al deposito
degli atti al registro delle imprese di cui all'articolo 31, comma 2-quater
della legge 24 novembre 2000, n. 340, ovvero a cura del notaio autenticante,
presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è
stabilita la sede sociale. L'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha
luogo, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, verso esibizione del
titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito, rilasciato dal
professionista che vi ha provveduto ai sensi del precedente periodo. In caso di
trasferimento a causa di morte il deposito e l'iscrizione sono effettuati a
richiesta dell'erede o del legatario verso presentazione della documentazione
richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti
in materia di società per azioni.”. Art. 46 (Riorganizzazione del CNIPA, del
FORMEZ e della SSPA) Al fine di realizzare un sistema unitario di interventi
nel campo della formazione dei pubblici dipendenti, della riqualificazione del
lavoro pubblico, dell'aumento della sua produttività, del miglioramento delle
prestazioni delle pubbliche amministrazioni e della qualità dei servizi erogati
ai cittadini e alle imprese, della misurazione dei risultati e dei costi
dell'azione pubblica, della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni,
il Governo è delegato ad adottare, secondo le modalità, i criteri ed i principi
di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro dodici mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di
riassetto normativo finalizzati al riordino del Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione, di seguito CNIPA, del Centro di
formazione studi, di seguito Formez , e della Scuola Superiore della pubblica
amministrazione, di seguito SSPA, secondo i seguenti principi e criteri
direttivi: - ridefinizione delle missioni, delle competenze e riordino degli
organi, in base a principi di efficienza, efficacia ed economicità, anche al
fine di assicurare un sistema coordinato e coerente nel settore della
formazione e della reingegnerizzazione dei processi produttivi della pubblica
amministrazione centrale e delle amministrazioni locali; - raccordo con le
altre strutture, anche di natura privatistica operanti nel settore della formazione
e dell'innovazione tecnologica; riallocazione delle risorse umane e finanziarie
in relazione alla riorganizzazione e razionalizzazione delle competenze. 2.
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Alle attività previste dal presente
articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
previste dalla legislazione vigente. Art. 47 (Tutela non giurisdizionale
dell'utente dei servizi pubblici) 1. Le carte dei servizi dei soggetti pubblici
e privati che erogano servizi pubblici o di pubblica utilità contengono la
previsione della possibilità, per l'utente o la categoria di utenti che lamenti
la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante, di
promuovere la risoluzione non giurisdizionale della controversia, che avviene
entro i successivi trenta giorni; esse prevedono altresì l'eventuale ricorso a
meccanismi di sostituzione dell'amministrazione inadempiente. 2. Entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
autorità amministrative che svolgono la propria attività nelle materie
contemplate dal dlgs 12 aprile 2006, n. 163, dalla legge 14 novembre 1995, n.
481, e dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, nell'autonomia garantita dai
rispettivi ordinamenti, nonché, per i servizi pubblici o di pubblica utilità
non regolati dalle dette autorità, il Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,
emanano una determinazione che individua uno schema tipo di procedura
conciliativa ai sensi del comma 1, da recepire nelle singole carte dei servizi
entro il termine di novanta giorni dalla sua adozione. Art. 48 (Eliminazione
degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in cartaceo) 1. Gli
obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto
di pubblicazione legale si intendono assolti con la pubblicazione da parte
delle amministrazioni e dei soggetti obbligati sui propri siti informatici. 2.
Gli adempimenti di cui al comma 1 possono essere attuati mediante l'utilizzo di
siti informatici di altri soggetti obbligati, ovvero di loro associazioni. 3.
Al fine di garantire e facilitare l'accesso alle pubblicazioni di cui al comma
1 il CNIPA realizza e gestisce un Portale di accesso ai suddetti siti. 4. A
decorrere dal 1° gennaio 2011 le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non
hanno effetto di pubblicazione legale. 5. Agli oneri derivanti dalla
realizzazione delle attività di cui al comma 1 si provvede a valere sulle
risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio
2003, n. 3 con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie in data
22 luglio 2005 al progetto “PC alle famiglie” non ancora impegnate alla data di
entrata in vigore del presente articolo. Art. 49 (Codice dell'amministrazione
digitale) 1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le modalità, i criteri
ed i principi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro
diciotto mesi dalla data in entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, di concerto con i Ministri interessati, volti a modificare il
dlgs 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale, nel
rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: - prevedere forme
sanzionatorie, anche inibendo l'erogazione dei servizi disponibili in modalità
digitali attraverso canali tradizionali, per le amministrazioni che non
ottemperano alle prescrizioni di cui al dlgs n. 82 del 2005; - individuare
meccanismi volti a quantificare gli effettivi risparmi conseguiti dalle singole
pubbliche amministrazioni, da utilizzare per l'incentivazione del personale
coinvolto e per il finanziamento per i progetti di innovazione; - modificare la
normativa in materia di firma digitale al fine di semplificarne l'adozione e
l'uso da parte della pubblica amministrazione, di cittadini e imprese; -
prevedere il censimento e la diffusione degli applicativi informatici
realizzati o comunque utilizzati dalle pubbliche amministrazioni, e dei servizi
erogati con modalità digitali, nonché delle migliori pratiche (best practices)
tecnologiche e organizzative adottate, introducendo sanzioni per le
amministrazioni inadempienti; - introdurre specifiche disposizioni volte a
rendere il project financing strumento per l'accelerazione dei processi di
valorizzazione dei dati pubblici e per l'utilizzazione da parte delle pubbliche
amministrazioni centrali, regionali e locali; - prevedere l'utilizzo del web
nelle comunicazioni tra le amministrazioni e i propri dipendenti; - prevedere
la pubblicazione, sui siti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, del dlgs n. 165 del 2001, di indicatori di performance,
introducendo sanzioni per le amministrazioni inadempienti. Art. 50 (VOIP e
Sistema pubblico di connettività,) 1. Al fine di consentire l'attuazione di
quanto previsto all'articolo 78, comma 2-bis, del dlgs 7 marzo 2005, n 82,e successive
modificazioni, il CNIPA provvede alla realizzazione e gestione di un nodo di
interconnessione per i servizi VOIP per il triennio 2009- 2011, in conformità
all'articolo 83 del dlgs n. 82 del 2005. 2. All'attuazione del comma 1 si
provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, assegnate
al progetto “Lotta agli sprechi” dal decreto del Ministro per l'innovazione e
le tecnologie del 25 febbraio 2005, non ancora impegnate alla data della
presente legge, nonchè utilizzando le economie derivanti dalla realizzazione
del Sistema pubblico di connettività di cui al decreto del Ministro per
l'innovazione e le tecnologie del 27 ottobre 2004 3. Al fine di accelerare la
diffusione del sistema pubblico di connettività di cui al dlgs 7 marzo 2005, n
82, presso le pubb1iche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della
legge 30 marzo n 2001, n. 165 nel rispetto dei principi di economicità e di
concorrenza del mercato, il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione predispone, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al dlgs
28 agosto 1997, n. 281, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, un programma triennale atto ad assicurare, entro il 31 dicembre 2011
l'adesione al predetto sistema di tutte le citate amministrazioni, la
realizzazione di progetti di cooperazione tra i rispettivi sistemi informativi
e la piena interoperabilità delle banche dati, registri e anagrafi, al fine di
migliorare la qualità e ampliare la tipologia dei servizi, anche on line, erogati
a cittadini e imprese, nonché aumentare l'efficacia ed efficienza
dell'amministrazione pubblica. . 4. All'attuazione del programma di cui al
comma 3 sono prioritariamente destinate le risorse del fondo aree
sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n 289
assegnate programmi per lo sviluppo della società dell'informazione, non ancora
programmate. Art. 51 (Riallocazione di fondi) Le somme, di cui all'articolo
2-bis, comma 1, lettera b) del dl 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con
modificazioni, dall'articolo 1 della legge 17 agosto 2005, n. 168, non
impegnate sono destinate al cofinanziamento dei progetti di sviluppo di reti di
connettività, anche con tecnologie senza fili (wireless), e di servizi
innovativi di tipo amministrativo e didattico presentati dalle università. Al
fine di favorire le iniziative di creazione di impresa nei settori innovativi
promossi da giovani ricercatori, il Dipartimento per l'innovazione e le
tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri definisce un programma
di incentivi e di agevolazioni, attuati in regime de minimis, dando priorità a
progetti in grado di contribuire al miglioramento qualitativo e alla
razionalizzazione dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione.
All'attuazione del presente comma si provvede nel limite delle risorse
finanziarie disponibili, assegnate, ai sensi dell'articolo 27, della legge 16
gennaio 2003, n. 3 al “progetto Fondo di garanzia per le PMI” con decreto
del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 15 giugno 2004, non
impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge. Le risorse
finanziarie assegnate al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della
Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Centro nazionale per l'informatica della
pubblica amministrazione con delibere CIPE adottate ai sensi dell'articolo 61
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non impegnate alla data di entrata in
vigore della presente legge e non destinate all'attuazione di accordi di
programma quadro di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, possono essere riprogrammate dal CIPE in favore degli interventi
proposti dallo stesso Dipartimento. Possono altresì essere destinate alle
finalità di cui al precedente periodo le risorse finanziarie per l'anno 2009 di
cui all'articolo 1, comma 892, della legge 27 dicembre 2006, n, 296, non ancora
programmate. CAPO VIII GIUSTIZIA Art. 52 (Modifiche al Libro Primo del cpc) 1.
All'articolo 7 del cpc, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo
comma le parole “lire cinque milioni” sono sostituite dalle seguenti:
“settemilacinquecento euro”; b) al secondo comma le parole “lire trenta
milioni” sono sostituite dalle seguenti: “venticinquemila euro”. 2. L'articolo
38 del cpc è sostituito del seguente: “Art. 38. – (Incompetenza).
L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono
eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente
depositata. L'eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta
se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente.
Fuori dei casi previsti dall'articolo 28, quando le parti costituite aderiscono
all'indicazione del giudice competente per territorio la competenza del giudice
indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla
cancellazione della causa dal ruolo. L'incompetenza per materia, quella per
valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate
d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'articolo 183. Le questioni di cui ai
commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello
che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall'eccezione del
convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni.”. 3.
All'articolo 39 del cpc sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo
comma è sostituito dal seguente: “Se una stessa causa è proposta davanti a
giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del
processo, anche d'ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la
cancellazione della causa dal ruolo”; b) al secondo comma la parola “sentenza”
è sostituita dalla seguente: “ordinanza”. 4. All'articolo 40, primo comma, del
cpc, la parola “sentenza” è sostituita dalla seguente: “ordinanza”. 5.
L'articolo 44 del cpc è sostituito dal seguente: “Art. 44. – (Efficacia
dell'ordinanza che pronuncia sulla competenza). L'ordinanza che, anche a norma
degli articoli 39 e 40, pronuncia sulla competenza del giudice adito, se non è
reclamata entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, rende
incontestabile la decisione sulla competenza e la competenza del giudice in
essa indicato, in ogni processo avente ad oggetto la medesima domanda. Il
reclamo contro l'ordinanza del giudice di pace si propone dinanzi al tribunale
in composizione monocratica nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha
pronunciato l'ordinanza. Quando il tribunale pronuncia in composizione
monocratica il reclamo si propone al collegio, del quale non può far parte il
giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. Il reclamo contro
l'ordinanza del tribunale, e quello contro l'ordinanza della corte d'appello
quando pronuncia in unico grado, si propongono dinanzi al collegio diversamente
composto. Il giudice pronuncia sul reclamo in camera di consiglio con ordinanza
non impugnabile. In pendenza del reclamo il processo è sospeso, ma il giudice
può autorizzare il compimento degli atti che ritiene urgenti.”. 6. All'articolo
45 del cpc la parola: “sentenza” è sostituita dalla seguente: “ordinanza”. 7.
All'articolo 47 del cpc sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi
primo, secondo e terzo sono abrogati; b) al quinto comma le parole: “notificato
il ricorso o” sono soppresse. 8. All'articolo 48, primo comma, del cpc le
parole: “dal giorno in cui è presentata l'istanza al cancelliere a norma
dell'articolo precedente o” sono soppresse. 9. All'articolo 49 del cpc la
parola: “sentenza”, ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: “ordinanza”.
10. Al primo comma dell'articolo 50 del cpc sono apportate le seguenti
modificazioni: a) la parola: “sentenza”, ovunque ricorre, è sostituita dalla
seguente: “ordinanza”; b) le parole: “sei mesi” sono sostituite dalle seguenti:
“tre mesi”. 11. All'articolo 88 del cpc, dopo il secondo comma è aggiunto il
seguente: “Le parti costituite debbono chiarire le circostanze di fatto in modo
leale e veritiero”. 12. Il primo comma dell'art. 91 del cpc è sostituito dal
seguente: “Il giudice, con il provvedimento che chiude il processo davanti a
lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra
parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se accoglie
la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna
la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento
delle spese del processo, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo
92”. 13. All'articolo 96 del cpc è aggiunto, in fine, il seguente comma: “In
ogni caso, il giudice, anche d'ufficio, condanna la parte soccombente al
pagamento, a favore della controparte, di una somma non inferiore alla metà e
non superiore al doppio dei massimi tariffari”. 14. Al primo comma
dell'articolo 115 del cpc sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché
i fatti contestati in modo generico”. 15. Al secondo comma dell'articolo 132
del ccpc, il numero 4) è sostituito dal seguente: “4) la concisa esposizione
delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. 16. All'articolo 153 del cpc
è aggiunto, in fine, il seguente comma: “La parte che dimostra di essere
incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice
di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294,
secondo e terzo comma”. Art. 53 (Modifiche al Libro Secondo del cpc) 1. Al
secondo comma dell'articolo 170 del cpc è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: “Tale disposizione si applica anche agli atti di impugnazione”. 2. Il
secondo comma dell'articolo 182 del cpc è sostituito dal seguente: “Quando
rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero
un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice
assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla
quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie
autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la
rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti
sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della
prima notificazione”. 3. Al sesto comma, alinea, dell'articolo 183 del cpc le
parole: “il giudice concede” sono sostituite dalle seguenti: “il giudice, ove
sussistono giusti motivi, può concedere”. 4. Il terzo comma dell'articolo 187
del cpc è sostituito dal seguente: “Il giudice provvede analogamente se sorgono
questioni attinenti alla giurisdizione o ad altre pregiudiziali, ma può anche
disporre che siano decise unitamente al merito. Le questioni attinenti alla
competenza sono decise immediatamente con ordinanza, ai sensi dell'articolo
279, primo comma”. 5. Il primo comma dell'articolo 191 del cpc è sostituito dal
seguente: “Art. 191. – (Nomina del consulente tecnico). Nei casi previsti dagli
articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi
dell'articolo 183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un
consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve
comparire”. 6. Il terzo comma dell'articolo 195 del cpc è sostituito dal
seguente: “Il giudice fissa il termine entro il quale il consulente deve
depositare in cancelleria la relazione ed il termine, comunque anteriore alla
successiva udienza, entro il quale le parti possono depositare memorie contenenti
osservazioni alla relazione del consulente”. 7. Dopo l'articolo 257 del cpc è
inserito il seguente: Art. 257-bis – (Testimonianza scritta). “Il giudice,
sentite le parti e tenuto conto di ogni circostanza, può disporre, nelle cause
aventi ad oggetto diritti disponibili, di assumere la deposizione chiedendo al
testimone, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 203, di fornire, per
iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere
interrogato. Il giudice, con il provvedimento di cui al primo comma, dispone
che la parte che ha richiesto l'assunzione della prova predisponga il modello
di testimonianza in conformità agli articoli ammessi e lo faccia notificare al
testimone. Il testimone rende la deposizione compilando il modello di testimonianza
in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa
quali sono quelli cui non è in grado di rispondere, indicandone la ragione. Il
testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma autenticata su
ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, che spedisce in busta
chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice. Quando
il testimone si avvale della facoltà di astensione di cui all'articolo 249, ha
l'obbligo di compilare il modello di testimonianza, indicando le complete
generalità e i motivi di astensione. Quando il testimone non spedisce o non
consegna le risposte scritte nel termine stabilito, il giudice può condannarlo
alla pena pecuniaria di cui all'articolo 255, primo comma. Il giudice,
esaminate le risposte, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a
deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato.”. 8. All'articolo 279 del
cpc, sono apportate le seguenti modificazioni: a)il primo comma è sostituito
dal seguente: “Il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su
questioni relative all'istruzione della causa, senza definire il giudizio,
nonché quando decide questioni di competenza. In tal caso, se non definisce il
giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l'ulteriore
istruzione della causa”. b)al secondo comma, numero 1), le parole: “o di
competenza” sono soppresse. 9. All'articolo 295 del cpc è aggiunto, in fine, il
seguente comma: “L'ordinanza di sospensione è reclamabile nei termini e nei
modi di cui all'articolo 44”. 10. All'articolo 296 del cpc sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: “, fissando l'udienza per la prosecuzione del
processo”. 11. All'articolo 297 del cpc le parole: “sei mesi” sono sostituite
dalle seguenti: “tre mesi”. 12. All'articolo 305 del cpc le parole: “sei mesi”
sono sostituite dalle seguenti: “tre mesi”. 13. All'articolo 307 del cpc sono
apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: “un anno”
sono sostituite dalle seguenti: “tre mesi”; b) al terzo comma, le parole: “sei
mesi” sono sostituite dalle seguenti: “tre mesi”; c) il quarto comma è
sostituito dal seguente: “L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche
d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del
collegio”. 14. All'articolo 310, secondo comma, del cpc le parole: “e quelle
che regolano la competenza” sono sostituite dalle seguenti: “e le ordinanze che
pronunciano sulla competenza”. 15. All'articolo 323 del cpc le parole: “oltre
al regolamento di competenza nei casi previsti dalla legge,” sono soppresse.
16. All'articolo 324 del cpc le parole: “né a regolamento di competenza,” sono
soppresse. 17. All'articolo 327, primo comma, del cpc le parole: “decorso un
anno” sono sostituite dalle seguenti: “decorsi otto mesi”. 18. All'articolo
345, terzo comma, del cpc, dopo le parole: “nuovi mezzi di prova” sono aggiunte
le seguenti: “e non possono essere prodotti nuovi documenti”. 19. All'articolo
353 del cpc sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è
sostituita dalla seguente: “(Rimessione al primo giudice per ragioni di
giurisdizione)”; b) al secondo comma, le parole “sei mesi” sono sostituite
dalle seguenti: “tre mesi”. 20. Il numero 2) del primo comma dell'articolo 360
del cpc è abrogato. 21. All'articolo 382 del cpc sono apportate le seguenti
modificazioni: a) nella rubrica, le parole: “e di competenza” sono soppresse;
b) il secondo comma è abrogato. 22. Al secondo comma dell'articolo 385 del cpc
le parole: “o per violazione delle norme sulla competenza” sono soppresse. 23.
Al primo comma dell'articolo 392 del cpc le parole: “un anno” sono sostituite
dalle seguenti: “tre mesi”. Art. 54 (Modifiche al Libro Terzo del cpc) 1. Dopo
l'articolo 614 del cpc è inserito il seguente: “Art. 614-bis. – (Attuazione
degli obblighi di fare infungibile o di non fare). Con il provvedimento di
condanna all'adempimento di un obbligo di fare infungibile o di non fare, il
giudice, su richiesta di parte, fissa la somma dovuta all'avente diritto per
ogni violazione o inosservanza successiva. Il provvedimento costituisce titolo
esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o
inosservanza.”. Art. 55 (Modifiche al Libro Quarto del cpc). 1. All'articolo
669-octies del cpc sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il sesto
comma è inserito il seguente: “Il giudice, quando emette uno dei provvedimenti
di cui al sesto comma prima dell'inizio della causa di merito, provvede sulle
spese del procedimento cautelare”; b) al settimo comma le parole: “primo comma”
sono sostituite dalle seguenti: “sesto comma”. 2. All'articolo 819-ter del cpc
sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, il secondo periodo
è sostituito dal seguente: “L'ordinanza con la quale il giudice afferma o nega
la propria competenza in relazione ad una convenzione d'arbitrato è reclamabile
a norma dell'articolo 44”; b) al secondo comma, dopo la parola: “44” sono
inserite le seguenti: “, primo comma”. Art. 56 (Procedimento sommario non
cautelare). 1. Dopo il capo III del titolo I del libro IV del cpc è inserito il
seguente: "Capo III-bis DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE Art.
702-bis. (Forma della domanda. Costituzione delle parti) Nelle cause in cui il
tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda di condanna al
pagamento di somme di denaro, anche se non liquide, ovvero alla consegna o
rilascio di cose può essere proposta con ricorso al tribunale competente. Il
ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, deve contenere le indicazioni
di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6) e l'avviso di cui al numero 7)
dell'articolo 163, terzo comma. A seguito della presentazione del ricorso il
cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al
presidente del tribunale il quale designa il magistrato cui è affidata la
trattazione del procedimento. Il giudice designato fissa con decreto l'udienza
di comparizione delle parti, assegnando un termine perentorio per la
notificazione del ricorso. Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni
prima dell'udienza, mediante deposito in cancelleria della comparsa di
risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui
fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di
prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione,
formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali
domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono
rilevabili d'ufficio. Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia deve,
a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e
chiedere al giudice designato lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con
decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la
data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del
terzo. La costituzione in giudizio del terzo avviene a norma del comma
precedente. Art. 702-ter. (Procedimento) Il giudice, se ritiene di essere
incompetente, pronuncia ordinanza reclamabile ai sensi dell'articolo 44. Si
applica l'articolo 50. Se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate
nell'articolo 702-bis, il giudice, con ordinanza non impugnabile, la dichiara
inammissibile. Nello stesso modo provvede sulla domanda riconvenzionale. Se ritiene
che le difese svolte dalle parti richiedono una istruzione non sommaria, il
giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l'udienza di cui all'articolo 183
e si applicano le disposizioni del Libro II. Quando la causa relativa alla
domanda riconvenzionale richiede una istruzione non sommaria, il giudice ne
dispone la separazione. Se non provvede ai sensi dei commi precedenti, il
giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al
contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di
istruzione indispensabili in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto
e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto delle domande.
L'ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione
di ipoteca giudiziale. Il giudice provvede in ogni caso sulle spese del
procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti. Art. 702-quater. (Appello)
L'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'articolo 702-ter produce gli
effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro
trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi
di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene indispensabili ai fini
della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso
del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il presidente del
collegio può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti
del collegio.". Art. 57 (Modifiche alle Disposizioni per l'attuazione del
cpc) 1. Dopo l'articolo 103 delle "Disposizioni per l'attuazione del cpc e
disposizioni transitorie", è aggiunto il seguente: "Art. 103-bis. –
(Modello di testimonianza). La testimonianza scritta è resa su di un modulo
conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia che
individua anche le istruzioni per la sua compilazione, da notificare unitamente
al modello. Il modello, sottoscritto in ogni suo foglio dalla parte che ne ha
curato la compilazione, deve contenere, oltre alla indicazione del procedimento
e dell'ordinanza di ammissione da parte del giudice procedente, idonei spazi
per l'inserimento delle complete generalità del testimone, dell'indicazione
della sua residenza, del suo domicilio e, ove possibile, di un suo recapito
telefonico. Deve altresì contenere l'ammonimento del testimone ai sensi
dell'articolo 251 e la formula del giuramento di cui al medesimo articolo,
oltre all'avviso in ordine alla facoltà di astenersi ai sensi degli articoli
351, 352 del codice di procedura penale, con lo spazio per la sottoscrizione
obbligatoria del testimone, nonché le richieste di cui all'art. 252, primo
comma, la trascrizione dei quesiti ammessi, con l'avvertenza che il testimone
deve rendere risposte circostanziate a ciascuna domanda. Al termine di ogni
risposta è apposta, di seguito e senza lasciare spazi vuoti, la sottoscrizione
da parte del testimone. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da un
notaio o da un segretario comunale o dal cancelliere di un ufficio giudiziario.
L'autentica delle sottoscrizioni è in ogni caso gratuita.". 2.
All'articolo 104, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del cpc,
dopo le parole: “questi la dichiara” sono inserite le seguenti: “, anche
d'ufficio,”. 3. Il primo comma dell'articolo 118 delle disposizioni per
l'attuazione del cpc è sostituito dal seguente: “La motivazione della sentenza
di cui all'articolo 132, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione
dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione,
anche con riferimento a precedenti conformi”. Art. 58 (Abrogazione
dell'articolo 3 della legge 21/2/2006, n. 102) 1. L'articolo 3 della legge 21
febbraio 2006, n. 102, è abrogato. Art. 59 (Notificazione a cura
dell'Avvocatura dello Stato) 1. L'Avvocatura dello Stato può eseguire la
notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali ai sensi della
legge 21 gennaio 1994, n. 53, e successive modificazioni. 2. Per le finalità di
cui al comma 1, l'Avvocatura generale dello Stato e ciascuna Avvocatura
distrettuale dello Stato si dotano di un apposito registro cronologico conforme
alla normativa, anche regolamentare, vigente. 3. La validità dei registri di
cui al comma 2 è subordinata alla previa numerazione e vidimazione, in ogni
mezzo foglio, rispettivamente, da parte dell'Avvocato generale dello Stato, o
di un Avvocato dello Stato all'uopo delegato, ovvero dell'Avvocato distrettuale
dello Stato. 4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli
adempimenti previsti dalla presente disposizione sono svolte nell'ambito delle
risorse umani, strumentali e finanziarie disponibili a disposizione vigente.
Art. 60 (Abrogazioni) 1.Gli articoli 42, 43, 46, 184-bis e 385, quarto comma, del
cpc e l'articolo 187 delle disposizioni per l'attuazione del cpc sono abrogati.
Art. 61 (Disposizioni transitorie) 1. . Fatto salvo quanto previsto dai commi
successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il cpc e le
disposizioni per l'attuazione del cpc si applicano ai giudizi instaurati dopo
la sua entrata in vigore. 2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di
entrata in vigore della presente legge si applica l'articolo 345 del cpc, come
modificato dalla presente legge. 3. Alle controversie disciplinate
dall'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, pendenti alla data di
entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui al libro II, titolo IV, capo I, del cpc. 4. Le disposizioni
di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del cpc si applicano anche ai
procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006. Art. 62 (Sospensione dei
termini processuali nel periodo feriale) All'articolo 1, primo comma, della
legge 7 ottobre 1969, n. 742, le parole: “15 settembre” sono sostituite dalle
seguenti: “31 agosto”. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere
dal 1° gennaio 2009. Art. 63 (Misure urgenti per il recupero di somme afferenti
al bilancio della giustizia e per il contenimento e la razionalizzazione delle
spese di giustizia) Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
all'articolo 36, comma 2, del codice penale, le parole “uno o più giornali
designati dal giudice” sono sostituite dalle seguenti: "nel sito internet
del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione è stabilita dal
giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di
quindici giorni." Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti
modificazioni: all'articolo 262, il comma 3-bis è soppresso all'articolo 535,
al comma 1 sono soppresse le parole “relative ai reati cui la condanna si
riferisce” e il comma 2. all'articolo 536, sono soppresse le parole “e designa
il giornale o i giornali in cui deve essere inserita”. All'articolo 676, al
comma 1 sono soppresse le parole “o alla devoluzione allo Stato delle somme di
denaro sequestrate ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 262”. Al comma 4
dell'articolo 171-ter della legge 21 aprile 1941, n. 633, la lettera b) è sostituita
dalla seguente:“b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36,
comma 2, del codice penale”. Al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, dopo
l'articolo 187-bis è inserito il seguente: "Articolo 187-ter. (Devoluzione
allo Stato delle somme di denaro) 1. Le somme di denaro depositate presso gli
uffici postali, gli istituti di credito o altri enti, in relazione a procedure
esecutive, non riscosse o non reclamate dagli aventi diritto entro cinque anni
dalla data in cui è divenuta definitiva l'ordinanza di distribuzione o di
approvazione del progetto di distribuzione ovvero, in caso di opposizione, dal
passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia, sono
devolute allo Stato. La devoluzione opera di diritto. 2. Per le somme di denaro
depositate presso gli uffici postali, gli istituti di credito o altri enti, la
cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento comunica l'avvenuta
devoluzione al depositario, il quale provvede al versamento delle somme e dei
valori, con i relativi interessi, in conto entrate al bilancio dello Stato per
essere riassegnati, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,
alle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del
Ministero della giustizia concernenti le spese di funzionamento
dell'organizzazione giudiziaria. Al testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115, sono apportate le seguenti
modifiche: Dopo l'articolo 73 sono inseriti il Titolo XIV-bis “Registrazione
degli atti giudiziari nel processo penale” e i seguenti articoli: Art. 73-bis
(L). (Termini per la richiesta di registrazione) La registrazione della
sentenza di condanna al risarcimento del danno deve essere richiesta entro
cinque giorni dal passaggio in giudicato. Art. 73-ter (L). (Procedura per la
registrazione degli atti giudiziari) La trasmissione della sentenza all'ufficio
finanziario è curata dal funzionario addetto all'ufficio del giudice, diverso
dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso
il quale il provvedimento è divenuto definitivo. L'articolo 111 è sostituito
dal seguente: Art. 111 (L) (Recupero nei confronti dell'imputato ammesso al
patrocinio) 1. Non si procede al recupero di alcuna spesa nei confronti
dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. 2. In caso di revoca
dell'ammissione del patrocinio, ai sensi dell'articolo 112 comma 1, lett. d) e
comma 2, si procede alla riscossione delle spese forfettizzate, delle spese
anticipate dall'erario non comprese nella fortettizzazione nonché del
contributo unificato e dell'imposta di registro. c. all'articolo 154, dopo il
comma 3 sono inseriti i seguenti: "3-bis. Salvo quanto previsto dai commi
precedenti, trascorsi cinque anni dalla data della sentenza non più soggetta ad
impugnazione o dalla data in cui il provvedimento di archiviazione è divenuto
definitivo, le somme di denaro, i titoli al portatore, quelli emessi o garantito
dallo Stato anche se non al portatore, i valori di bollo e i crediti pecuniari
sequestrati, con i relativi interessi, se non ne è stata disposta la confisca e
nessuno ne ha chiesto la restituzione, reclamando di avervi diritto, sono
devoluti allo Stato. La devoluzione opera di diritto. 3-ter. Alla destinazione
delle somme devolute provvede la cancelleria del giudice che ha emesso il
provvedimento, osservando le disposizioni seguenti. Per le somme di denaro e i
valori depositati presso gli uffici postali, gli istituti di credito o altri
enti, la cancelleria comunica l'avvenuta devoluzione al depositario, il quale
provvede al versamento delle somme e dei valori, con i relativi interessi, in
conto entrate al bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze, alle unità previsionali di base dello
stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia concernenti le
spese di funzionamento dell'organizzazione giudiziaria. Per le somme di denaro
e i valori depositati presso la cancelleria, questa vi provvede direttamente
secondo le stesse modalità. Per i crediti pecuniari, la cancelleria comunica
l'avvenuta devoluzione al debitore, il quale provvede al versamento delle somme
di denaro, con i relativi interessi, in conto entrate al bilancio dello Stato
per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,
alle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del
Ministero della giustizia concernenti le spese di funzionamento
dell'organizzazione giudiziaria. All'articolo 205 la rubrica è sostituita dalla
seguente. “Recupero intero, forfettizzato e per quota” e i commi 1 e 2 sono
sostituiti dai seguenti: 1. Le spese del processo anticipate dall'erario sono
recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà,
nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro della Giustizia di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo
17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'ammontare degli importi
può essere rideterminato ogni anno. 2. Il decreto determina la misura del
recupero con riferimento al grado di giudizio ed al tipo di procedimento. Il
giudice, in ragione della complessità delle indagini e degli atti compiuti,
nella statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali può disporre
che gli importi siano raddoppiati o triplicati. Sono recuperate per intero
solamente le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le
spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei
luoghi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, comma 12, del dl 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre
2003, n. 326. e. al citati articolo 205, dopo il comma 2-ter sono inseriti i
seguenti: “2-quater. Gli importi di cui al comma 2-bis, nonché le spese per la
pubblicazione della sentenza penale di condanna, per la demolizione di opere
abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi di cui al comma 2 del
presente articolo, sono recuperati nei confronti di ciascun condannato in
misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta in base al
decreto di cui al comma 1, senza vincolo di solidarietà. 2-quinquies. Il
contributo unificato e l'imposta di registro prenotati a debito per l'azione
civile nel processo penale, sono recuperati nei confronti di ciascun condannato
al risarcimento del danno in misura corrispondente alla quota del debito da
ciascuno dovuta, senza vincolo di solidarietà. 2-sexies. Gli oneri tributari
relativi al sequestro conservativo di cui all'articolo 316 del codice di
procedura penale sono recuperati nei confronti del condannato a carico del
quale è stato disposto il sequestro conservativo. La rubrica del titolo II
della parte VII del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n.
115 è così modificata: “Disposizioni generali per spese di mantenimento in
carcere e per spese processuali nel processo amministrativo, contabile e
tributario”. Dopo l'articolo 227 è inserito il Titolo II-bis “Disposizioni
generali per spese processuali, pene pecuniarie, sanzioni amministrative
pecuniarie e sanzioni pecuniarie processuali nel processo civile e penale”.
Dopo l'articolo 227-ter sono inseriti i seguenti articoli: Art. 227-quater (L)
(Ruoli informatizzati). 1. Dopo aver svolto le attività previste dal comma 4
dell'articolo 3 del decreto ministeriale 3 settembre 1999, n. 321, l'agente
della riscossione restituisce, in duplice esemplare, all'ufficio giudiziario i
ruoli informatizzati. 2. La restituzione dei ruoli informatizzati proveniente
su supporto cartaceo o magnetico avviene: a) per le minute pervenute all'agente
dal giorno 1 al giorno 15 entro l'ultimo giorno del mese, b) per le minute
pervenute all'agente dal giorno 16 entro il giorno 15 del mese successivo. Art.
227-quinquies (Termini per la riscossione) 1. I termini per l'attività
dell'agente della riscossione previsti: a) dall'articolo 19, comma 2, lettera
a), del dlgs 13 aprile 1999, n. 112 per procedere alla notifica della cartella
di pagamento, sono ridotti a cinque mesi; b) dall'articolo 19, comma 2 lettera
c) del dlgs 13 aprile 1999, n. 112, per la presentazione della comunicazione di
inesigibilità come causa di perdita del diritto al discarico, sono ridotti a
sedici; c) dall'art. 50, comma 2, del decreto del presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, per procedere ad espropriazione forzata sono ridotti
a soli tre mesi dalla notificazione della cartella; d) dall'art. 50, comma 3,
del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, di
efficacia dell'avviso di cui al comma 2 dello stesso articolo, sono ridotti a
novanta giorni; e) dall'art. 53, comma 1, del decreto del presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, di perdita di efficacia del pignoramento
senza che sia stato effettuato il primo incanto, sono ridotti a novanta giorni
decorrenti dalla data di esecuzione del pignoramento; f) dall'art. 25, comma 2,
del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ad
adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, sono ridotti a trenta giorni
decorrenti dalla data di notificazione della cartella di pagamento; 2. La
comunicazione di inesigibilità dell'agente della riscossione costituisce
attestazione di impossibilità di esazione della pena pecuniaria o di una rata
di essa idonea all'attivazione della procedura di conversione della pena
pecuniaria ai sensi dell'art. 660, comma secondo, del codice di procedura
penale. Art. 227-sexies (L). (Sequestro conservativo di somme di denaro nel
processo penale). 1. Quando è disposto il sequestro conservativo di una somma
di denaro a norma dell'articolo 316 del codice di procedura penale, l'agente
della riscossione, entro cinque giorni dalla consegna del ruolo, notifica al
debitore un avviso di liquidazione degli importi dovuti con l'avvertenza che
qualora la somma di denaro sia sufficiente a soddisfare il credito, la stessa
verrà prelevata nel termine di un mese. 2. Qualora la somma sequestrata risulti
insufficiente, ferma restando la soddisfazione parziale del credito con la
medesima, per il residuo l'agente della riscossione provvederà secondo le
modalità ordinarie. 3. Nel caso in cui le somme sequestrate eccedano il credito
per il quale si procede alla riscossione, l'agente provvederà alla restituzione
dell'eccedenza previa verifica e soddisfazione totale o parziale, di eventuali
altri crediti erariali iscritti a ruolo sul territorio nazionale . Art.
227-septies. (L). (Sequestro conservativo di crediti, beni mobili ed immobili
nel processo penale). 1. Quando è disposto sequestro conservativo di un
credito, di un bene mobile o immobile a norma dell'articolo 316 del codice di
procedura penale, e la sentenza di condanna preveda il pagamento di pena
pecuniaria il funzionario addetto all'ufficio procede all'iscrizione del
credito a ruolo e contestualmente trasmette all'agente della riscossione per
via telematica l'elenco dei crediti e dei beni mobili o immobili sequestrati ed
il provvedimento che dispone il sequestro. 2. L'agente della riscossione entro
cinque giorni dalla consegna del ruolo, prima di procedere alla fissazione
degli incanti, notifica al debitore un avviso di liquidazione degli importi
dovuti con l'avvertenza che in caso di mancato integrale pagamento nel termine
di un mese, si procederà all'esecuzione forzata. 3. Gli effetti del sequestro
cessano all'integrale pagamento della somma iscritta a ruolo. Art. 227-octies.
(L). (Restituzione di cose sequestrate dopo il passaggio in giudicato del
provvedimento di condanna). 1. Dopo l'irrevocabilità del provvedimento di
condanna le somme sequestrate di cui è stata disposta la restituzione al
condannato sono versate dal funzionario addetto all'ufficio all'erario sino
alla concorrenza del credito per spese processuali, pene pecuniarie, sanzioni
pecuniarie processuali e sanzioni amministrative pecuniarie. 2. Se oggetto del
sequestro sono assegni o altri titoli di credito, su richiesta del funzionario
addetto all'ufficio, le rispettive somme sono assegnate in pagamento delle
spese processuali, pene pecuniarie, sanzioni pecuniarie processuali e sanzioni
amministrative pecuniarie con provvedimento del giudice dell'esecuzione. Il
funzionari addetto all'ufficio provvede alla vendita dei titoli sequestrati e
versa il ricavato a pagamento di quanto indicato e alla restituzione
dell'eccedenza 3. Le altre cose sequestrate al condannato sono vendute a cura
del cancelliere e la somma ricavata versata in conto spese processuali, pene
pecuniarie, sanzioni pecuniarie processuali e sanzioni amministrative pecuniarie,
dedotte le spese di cui all'articolo 155. Se la somma ricavata supera
l'ammontare del credito, l'eccedenza è restituita al condannato. 4. Del
provvedimento di vendita degli oggetti sequestrati, il funzionario addetto
all'ufficio, dà avviso al condannato con avvertenza che può ritirali pagando
l'intero ammontare del credito. 5. Con il provvedimento che ordina la vendita
delle cose sequestrate, il giudice dell'esecuzione stabilisce le modalità della
vendita ed il luogo in cui deve eseguirsi. 6. Il provvedimento che dispone la
vendita deve essere affisso per dieci giorni continui nell'albo del tribunale e
degli altri uffici giudiziari del circondario o, nel caso in cui giudice
dell'esecuzione è il giudice di appello, nell'albo del tribunale che ha pronunciato
la sentenza di primo grado e degli altri uffici giudiziari dello stesso
circondario nonché nell'albo del tribunale del luogo in cui ha sede il giudice
di appello. 7. Se i beni rimangono invenduti, il funzionario addetto
all'ufficio comunica senza ritardo all'avente diritto che potrà ritirare i beni
e che le spese di custodia e conservazione, decorsi venti giorni dalla
comunicazione, sono in ogni caso dovute dallo stesso. Analoga comunicazione è
eseguita al custode. 8. Se i beni sono affidati alla cancelleria, in caso di
mancato ritiro nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, il funzionario
presenta l'elenco al giudice dell'esecuzione che ne dispone la distruzione. 9.
Le spese per la distruzione dei beni rimasti invenduti sono in ogni caso a carico
del condannato. Art. 227-novies (L). (Norme applicabili). 1. Al presente titolo
si applicano gli articoli: 214, 215, 216, 218 comma 2, 220. Alla legge 24
dicembre 2007 n. 244, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato sono apportate le seguenti modifiche: All'articolo 1,
comma 367, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) acquisizione dei
dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito, nella misura
stabilita dal decreto del Ministro della Giustizia adottato a norma
dell'articolo 205 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115, così come modificato dalla presente
legge;" All'articolo 1, comma 367, dopo la lettera b) è aggiunta la
seguente: "b) notificazione al debitore degli atti indicati nell'art.
227-ter del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115". All'articolo 1, comma 367, la lettera c) è
sostituita dalla seguente: " c) su richiesta del contribuente, può concedere,
nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso,
alla ripartizione del pagamento del credito, fino ad un massimo di 72 rate
mensili, fermo restando quanto previsto dalle norme speciali in materia di
rateizzazione delle pene pecuniarie di cui all'articolo 236, comma 1 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115". d. All'articolo 1, dopo il comma 367, è inserito il seguente comma:
"2.Gli atti indicati nell'art. 227-ter del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 sono notificati dagli
ufficiali giudiziari ai sensi degli articoli 137 e seguenti del cpc. Le spese
di notifica dell'invito al pagamento sono a carico del debitore, qualora quest'ultimo
provvede al pagamento del credito; l'importo è aggiornato con decreto del
Ministro dell'Economia e delle Finanze." Art. 64 (Abrogazioni di norme
primarie) 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate
le seguenti disposizioni: l'articolo 25 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115 DPR 30 maggio 2002, n.
115, e, al comma 1 dell'articolo 243 dello stesso testo unico le parole ”e le
somme relative all'articolo 25”; b. gli articoli 1, comma 372 e 2, commi da 612
a 614 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Articolo 65 (Clausole generali e
certificazione) In tutti i casi nei quali le disposizioni di legge nelle
materie di cui all'articolo 409 del cpc e all'articolo 63, comma 1, del dlgs 30
marzo 2001 n. 165 contengano clausole generali, ivi comprese le norme in tema
di instaurazione di un rapporto di lavoro, esercizio dei poteri datoriali,
trasferimento di azienda e recesso, il controllo giudiziale è limitato
esclusivamente, in conformità ai principi generali dell'ordinamento,
all'accertamento del presupposto di legittimità e non può essere esteso al
sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che
competono al datore di lavoro o al committente. Nella qualificazione del
contratto di lavoro e nella interpretazione delle relative clausole il giudice
non può discostarsi dalle valutazioni delle parti espresse in sede di certificazione
dei contratti di lavoro di cui al titolo VIII del dlgs 10 settembre 2003, n.
276, salvo il caso di erronea qualificazione del contratto, di vizi del
consenso o di difformità tra il programma negoziale certificato e la sua
successiva attuazione. Nel valutare le motivazioni a base del licenziamento il
giudice fa riferimento alle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato
motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati
comparativamente più rappresentativi ovvero nei contratti individuali di lavoro
ove stipulati con l'assistenza e la consulenza delle commissioni di
certificazione di cui al titolo VIII del dlgs 10 settembre 2003, n. 276. Nel
definire le conseguenze da riconnettere al licenziamento, il giudice tiene
ugualmente conto di elementi e parametri fissati dai predetti contratti e
comunque considera le dimensioni e le condizioni dell'attività esercitata dal
datore di lavoro, la situazione del mercato del lavoro locale, l'anzianità e le
condizioni del lavoratore, il comportamento delle parti anche prima del
licenziamento. L'articolo 75 del dlgs 10 settembre 2003, n. 276, è modificato
come segue: "Al fine di ridurre il contenzioso in materia di lavoro le
parti possono ottenere la certificazione dei contratti in cui sia dedotta,
direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro secondo la procedura
volontaria stabilita nel presente Titolo". Dall'attuazione del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Gli adempimenti previsti dalla presente disposizione sono svolti
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente. Art. 66 (Conciliazione e arbitrato) L'art. 410 del cpc è
sostituito dal seguente: "Art. 410 (Tentativo di conciliazione.) 1. Chi
intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti
dall'articolo 409 e dall'articolo 63, comma 1, del dlgs 30 marzo 2001 n. 165,
può promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o
conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la commissione
di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all'art 413. 2. La
comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione
interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di
conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso
di ogni termine di decadenza. 3. Le commissioni di conciliazione sono istituite
presso la Direzione provinciale del lavoro. La commissione è composta dal
direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato, in qualità di presidente,
da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro
e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori,
designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative. 4. Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano
il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal
direttore della Direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato, che
rispecchino la composizione prevista dal precedente terzo comma. In ogni caso
per la validità della riunione è necessaria la presenza
del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei
lavoratori. 5. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta
dall'istante, è consegnata o spedita mediante raccomandata con avviso di
ricevimento. Copia della richiesta del tentativo di conciliazione deve essere
consegnata o spedita a cura della stessa parte istante alla controparte. 6. La
richiesta deve precisare: a) nome, cognome, e residenza dell'istante e del
convenuto; se l'istante o il convenuto sono una persona giuridica,
un'associazione non riconosciuta o un comitato, l'istanza deve indicare la
denominazione o la ditta nonché la sede; b) il luogo ove è sorto il rapporto
ovvero dove si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il
lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine
del rapporto; c) il luogo dove devono essere fatte alla parte istante le
comunicazioni inerenti alla procedura; d) l'esposizione dei fatti e delle
ragioni poste a fondamento della pretesa. 7. Entro venti giorni dal ricevimento
della copia della richiesta, la controparte deposita presso la commissione di
conciliazione una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in
diritto, le eventuali domande in via riconvenzionale e l'indicazione dei mezzi
di prova. Entro i dieci giorni successivi al deposito, la Commissione fissa la
comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, che dovrà essere
tenuto entro i successivi trenta giorni. Dinanzi alla commissione il lavoratore
può farsi rappresentare o assistere anche da un'organizzazione cui aderisce o
conferisce mandato. 8. La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta
la pubblica amministrazione, anche in sede giudiziale ai sensi dell'articolo
420, commi primo, secondo e terzo, del cpc, non può dar luogo a responsabilità
amministrativa.”. L'articolo 411 del Cpc è sostituito dal seguente: “Art. 411
(Processo verbale di conciliazione.) 1. Se la conciliazione esperita ai sensi
dell'art. 410 riesce, anche limitatamente ad una parte della domanda, viene
redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della
commissione di conciliazione. Il verbale costituisce titolo esecutivo a seguito
di provvedimento del giudice su istanza della parte interessata. 2. Se non si
raggiunge l'accordo tra le parti, la commissione di conciliazione deve
formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la
proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con
indicazione delle valutazioni espresse dalle parti. 3. Ove il tentativo di
conciliazione sia stato richiesto dalle parti, al ricorso depositato ai sensi
dell'art 415, devono essere allegati i verbali e le memorie concernenti il
tentativo di conciliazione non riuscito. 4. L'articolo 412 del Cpc è sostituito
dal seguente: "Art. 412 (Risoluzione arbitrale della controversia.) 1. In qualunque
fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine in caso di mancata
riuscita, le parti possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando
alla commissione di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la
controversia. 2. Nel conferire mandato per la risoluzione arbitrale della
controversia, le parti devono indicare: a) il termine per la emanazione del
lodo, spirato il quale l'incarico deve intendersi revocato; b) le norme che la
commissione dovrà applicare al merito della controversia, ivi compresa la
decisione secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.
3. Il lodo emanato a conclusione dell'arbitrato, sottoscritto dagli arbitri ed
autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui all'articolo 1372 del
codice civile e di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile ed ha
efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 474 a seguito del
provvedimento del giudice su istanza della parte interessata ai sensi
dell'articolo 825. 4. Il lodo è impugnabile ai sensi dell'articolo 808
ter.". 4. L'articolo 412 ter del cpc è sostituito dal seguente: "Art.
412 ter (Altre modalità di conciliazione previste dalla contrattazione
collettiva.) 1. La conciliazione, nelle materie di cui all'articolo 409 e
all'articolo 63, comma 1, del dlgs 30 marzo 2001 n. 165, può essere svolta
altresì presso le sedi previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle
associazioni sindacali maggiormente rappresentative. 2. Si applicano, in quanto
compatibili, le norme di cui agli articoli 410, 411 e 412.". 5. L'articolo
412 quater del cpc è sostituito dal seguente. "Art. 412 quater (Altre
modalità di conciliazione e arbitrato). 1. Ferma restando la facoltà di
ciascuna delle parti di adire l'autorità giudiziaria e di avvalersi delle
procedure di conciliazione e di arbitrato previste dalla legge, le controversie
di cui all'articolo 409 e all'articolo 63, comma 1, del dlgs 30 marzo 2001 n.
165 possono essere altresì proposte innanzi al Collegio di conciliazione e
arbitrato irrituale costituito secondo quanto previsto dai commi seguenti. è
nulla ogni clausola del contratto individuale di lavoro o comunque pattuita che
obblighi una parte o entrambe a proporre le controversie sopra indicate al
Collegio di conciliazione ed arbitrato. 2. Il Collegio è composto da un
rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro, in funzione di
Presidente, scelto di comune accordo dagli arbitri di parte tra i professori
universitari di materie giuridiche e gli avvocati patrocinanti in cassazione.
3. La parte che intenda ricorrere al Collegio di conciliazione e arbitrato deve
notificare all'altra parte un ricorso sottoscritto, salvo che si tratti di una
pubblica amministrazione, da un avvocato al quale abbia conferito mandato e
presso il quale deve eleggere il domicilio. Il ricorso deve contenere la nomina
dell'arbitro di parte ed indicare l'oggetto della domanda, le ragioni di fatto
e di diritto sulle quali si fonda la domanda, i mezzi di prova ed il valore
della controversia entro il quale si intende limitare la domanda. 4. Se la
parte convenuta intende accettare la procedura di conciliazione e arbitrato
nomina il proprio arbitro di parte, il quale entro trenta giorni dalla notifica
del ricorso procede, ove possibile, concordemente con l'altro arbitro, alla
scelta del Presidente e della sede del Collegio. Ove ciò non avvenga ciascuna
delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria. 5. In caso di scelta
concorde del terzo arbitro e della sede del Collegio, la parte convenuta entro
trenta giorni da tale scelta deve depositare presso la sede del Collegio una
memoria difensiva sottoscritta, salvo che si tratti di una pubblica
amministrazione, da un avvocato cui abbia conferito mandato e presso il quale
deve eleggere il domicilio. La memoria deve contenere le difese e le eccezioni
in fatto e in diritto, le eventuali domande in via riconvenzionale e
l'indicazione dei mezzi di prova. 6. Entro dieci giorni dal deposito della
memoria difensiva il ricorrente può depositare presso la sede del Collegio una
memoria di replica senza modificare il contenuto del ricorso. Nei successivi
dieci giorni il convenuto può depositare presso la sede del Collegio una
controreplica senza modificare il contenuto della memoria difensiva. 7. Il
Collegio fissa il giorno della udienza, da tenersi entro trenta giorni dalla
scadenza del termine per la controreplica del convenuto, dandone comunicazione
alle parti nel domicilio eletto almeno dieci giorni prima. 8. All'udienza il
Collegio esperisce il tentativo di conciliazione. Se la conciliazione riesce si
applicano le disposizioni dell'articolo 411, comma 1 e comma 5, e dell'articolo
66, comma 8, del dlgs 30 marzo 2001 n. 165. 9. Se la conciliazione non riesce
il Collegio provvede, ove occorra, a interrogare le parti e ad ammettere ed
espletare le prove, altrimenti invita alla immediata discussione orale. Nel
caso di ammissione delle prove il Collegio può rinviare ad altra udienza, a non
più di dieci giorni di distanza, per l'assunzione delle stesse e la discussione
orale. 10. La controversia è decisa, entro venti giorni dall'udienza di
discussione, mediante un lodo. Il lodo è impugnabile ai sensi dell'articolo 808
ter. 11. Il compenso del Presidente del Collegio di conciliazione e arbitrato è
fissato in misura pari al due per cento del valore della controversia
dichiarato in ricorso e viene versato dalle parti per metà ciascuna presso le
sede del Collegio mediante assegni circolari intestati al Presidente almeno
cinque giorni prima dell'udienza. Ciascuna parte provvede a compensare
l'arbitro da essa nominato. Le spese legali e quelle per il compenso del
Presidente e dell'arbitro di parte, queste ultime nella misura dell'uno per
cento del suddetto valore della controversia, sono liquidate nel lodo ai sensi
degli articoli 91, primo comma, e 92. 12. I contratti collettivi nazionali di
categoria possono istituire un Fondo per il rimborso al lavoratore delle spese
per il compenso del Presidente del Collegio di conciliazione e arbitrato e del
proprio arbitro di parte.". 6. In deroga a quanto previsto dall'articolo
412 quater del cpc, i contratti collettivi nazionali di lavoro possono
prevedere clausole compromissorie che comportino la devoluzione della
controversia al collegio arbitrale anche sulla base di forme di adesione tacita
dei soggetti interessati alla procedura arbitrale. 7. Le controversie di cui
all'articolo 409 del cpc possono essere decise da arbitri, oltre che nei casi
previsti dall'articolo 806 del cpc e dall'articolo 5 legge 11 agosto 1973, n.
533, anche qualora il contratto e la clausola compromissoria ivi contenuta,
ovvero il compromesso, siano stati certificati in base alle norme di cui al
titolo VIII del dlgs 10 settembre 2003, n. 276. Le commissioni di
certificazione dovranno accertare che la clausola compromissoria, ovvero il
compromesso, contenga, anche mediante rinvio a regolamenti preesistenti dei
collegi arbitrali, i criteri per la liquidazione dei compensi spettanti agli
arbitri ed il termine entro il quale il lodo deve essere emanato. 8. Gli organi
di certificazione di cui all'articolo 76 del dlgs 10 settembre 2003, n. 276
possono istituire camere arbitrali per la definizione, ai sensi dell'articolo
808 ter del cpc delle controversie nelle materie di cui all'articolo 409 del
Cpc e all'articolo 63, comma 1, del dlgs 30 marzo 2001 n. 165. Le commissioni
di cui all'articolo 76 del dlgs 10 settembre 2003, n. 276 possono concludere
convenzioni con le quali prevedano la costituzione di camere arbitrali
unitarie. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 412, commi 3 e 4, del
cpc,. 9. Presso le sedi di certificazione può altresì essere esperito il
tentativo di conciliazione di cui all'articolo 410 del cpc. 10. All'articolo 82
del dlgs 10 settembre 2003, n. 276, è soppresso l'inciso "di cui all'art.
76, comma 1, lett. a), del presente dlgs ". 11. Il comma 2 dell'articolo
83 del dlgs 10 settembre 2003, n. 276 è soppresso. 12. All'articolo 2113 c.c.,
quarto comma, dopo le parole "ai sensi degli articoli 185, 410 e 411 del
cpc" sono aggiunte le seguenti: "ed ai sensi dell'articolo 82 del
dlgs 10 settembre 2003, n. 276". 13. Dalla data di entrata in vigore della
presente legge sono abrogati l'articolo 410 bis, secondo comma, e l'articolo
412 bis del cpc. 14. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti
previsti dalla presente disposizione sono svolti nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente Art. 67
(Decadenze) Il primo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966,
n. 604, è sostituito dal seguente: "1. Il licenziamento da
parte del datore di lavoro deve essere impugnato a pena di decadenza entro
centoventi giorni dalla ricezione della sua comunicazione, ovvero dalla
comunicazione dei motivi, ove non contestuale, con ricorso depositato nella
cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro.". Il termine
di decadenza, di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966,
n. 604, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si
applica anche ai casi di nullità del licenziamento, nonché di licenziamento
inefficace di cui all'articolo 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604.
Il termine di decadenza, di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio
1966, n. 604, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si
applica inoltre: a) ai licenziamenti anche qualora presuppongano la risoluzione
di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla
legittimità del termine apposto al contratto; b) al recesso del committente nei
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a
progetto, di cui all'articolo 409, primo comma, numero 3, del cpc; c) al
trasferimento ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile. Art. 68 (Rimedi
giustiziali contro la pubblica amministrazione) 1. All'articolo 13, primo
comma, alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.
1199, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Se ritiene che il
ricorso non possa essere deciso indipendentemente dalla risoluzione di una
questione di legittimità costituzionale che non risulti manifestamente
infondata, sospende l'espressione del parere e, riferendo i termini e i motivi
della questione, ordina alla segreteria l'immediata trasmissione degli atti
alla Corte costituzionale, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 23 e
seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87, nonché la notifica del provvedimento
ai soggetti ivi indicati". 2. All'articolo 14, primo comma, del dpr
24/11/1971, n. 1199, alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti
parole: “, conforme al parere del Consiglio di Stato”. Sono soppressi il
secondo periodo del primo comma e il secondo comma dello stesso art. 14. CAPO
IX PRIVATIZZAZIONI Art. 69 (Patrimonio s.p.a.) 1. All'articolo 7, comma 10, del
dl 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 15 giugno
2002, n. 112 sono apportate le seguenti modificazioni: al secondo periodo, dopo
le parole “iscrizione dei beni” aggiungere le seguenti: “e degli altri diritti
costituiti a favore dello Stato” dopo il secondo periodo inserire il seguente:
“La pubblicazione nella G.U. del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze che dispone il trasferimento dei crediti dello Stato e le modalità di
realizzo dei medesimi produce gli effetti dal primo comma dell'articolo 1264
del codice civile”. Art. 70 (SACE) Al fine di ottimizzare l'efficienza
dell'attività della Sace S.p.A. a sostegno della internazionalizzazione
dell'economia italiana e la sua competitività rispetto agli altri organismi che
operano con le stesse finalità sui mercati internazionali, il Governo è
delegato ad emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi che prevedono: la separazione tra le attività che
Sace S.p.A. svolge a condizioni di mercato dall'attività che, avente ad oggetto
rischi non di mercato, beneficia della garanzia dello Stato secondo la
normativa vigente; - la possibilità che le due attività siano esercitate da organismi
diversi, determinandone la costituzione, ed i rapporti; - la possibilità che
all'organismo destinato a svolgere l'attività a condizioni di mercato possono
partecipare anche soggetti interessati all'attività o all'investimento. Il
secondo periodo dell'articolo 6, comma 2, del dl 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è
soppresso. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Art. 71 (Società pubbliche) 1.
All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n.244 sono apportate le seguenti
modificazioni: 1) il comma 12 è sostituito dal seguente: “12. Fatto salvo
quanto previsto dall'articolo1, commi 459, 460, 461, 462 e 463 della legge 27
dicembre 2006, n. 296 ovvero da eventuali disposizioni speciali, gli Statuti
delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dallo
Stato ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n.1) del codice civile si
adeguano alle seguenti disposizioni: - ridurre il numero massimo dei componenti
degli organi di amministrazione a cinque se le disposizioni statutarie vigenti
prevedono un numero massimo di componenti superiore a cinque, e a sette se le
citate disposizioni statutarie prevedono un numero massimo di componenti
superiore a sette. I compensi deliberati ai sensi dell'articolo 2389, primo
comma, del codice civile sono ridotti, in sede di prima applicazione delle
presenti disposizioni, del 25% rispetto ai compensi precedentemente deliberati
per ciascun componente dell'organo di amministrazione. - prevedere che al
Presidente non possano essere attribuite deleghe operative; - sopprimere la
carica di vicepresidente eventualmente contemplata dagli statuti, ovvero
prevedere che la carica stessa sia mantenuta esclusivamente quale modalità di
individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento,
senza titolo a compensi aggiuntivi; - prevedere che l'organo di amministrazione
possa delegare proprie attribuzioni ad un solo componente, al quale soltanto
possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma,
del codice civile; - prevedere, in deroga a quanto previsto alla precedente
lettera d), la possibilità che l'organo di amministrazione conferisca deleghe
per singoli atti anche ad altri membri dell'organo stesso, a condizione che non
vengano previsti compensi aggiuntivi; - prevedere che la funzione di controllo
interno riferisca all'organo di amministrazione o, fermo restando quanto
previsto al successivo comma 12-bis, ad un apposito comitato eventualmente
costituito all'interno dell'organo di amministrazione; -
prevedere il divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti degli organi sociali. Dopo il comma 12 è
introdotto il seguente comma: “12-bis. Le società di cui al comma 12 provvedono
a limitare la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta ai
casi strettamente necessari. Per il caso di loro costituzione, in deroga
a quanto previsto al comma 12, lettera d), può essere riconosciuto a ciascuno
dei componenti di tali comitati una remunerazione complessivamente non
superiore, al 30% del compenso deliberato per la carica di componente
dell'organo amministrativo.” 2. All' articolo 3 della legge 24 dicembre 2007,
n. 244 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 27 le parole “o
indirettamente” sono soppresse; b) dopo il comma 27, è inserito il seguente
comma 27 bis: “27-bis. Per le amministrazioni dello Stato, restano ferme le
competenze del Ministero dell'economia e delle finanze già previste dalle
disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. In
caso di costituzione di società che producono servizi di interesse generale e
l'assunzione di partecipazioni in tali società, le relative partecipazioni sono
attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze che esercita i diritti
dell'azionista di intesa con i Ministeri competenti per materia.”; c) dopo il
comma 28 è inserito il seguente comma 28 bis: “28- bis. Per le amministrazioni
dello Stato, l'autorizzazione è data con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri su proposta del Ministro competente per materia, di intesa con il
Ministro dell'economia e delle finanze.”; d) al comma 29, le parole “Entro
diciotto mesi” sono sostituite dalle seguenti: “Entro trentasei mesi”; e) al
comma 29, alla fine , è aggiunto il seguente periodo: “Per le società
partecipate dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di
alienazione di partecipazioni” f) dopo il comma 32 sono aggiunti i seguenti
commi 32 bis e 32 ter: “32- bis Il comma 734 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296 si interpreta nel senso che non può essere nominato
amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o
parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti
incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, un
progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate
scelte gestionali.” “32- ter Le disposizioni dei commi da 27 a 31 del presente
articolo non si applicano per le partecipazioni in società emittenti strumenti
finanziari quotati nei mercati regolamentati”. TITOLO II STABILIZZAZIONE DELLA
FINANZA PUBBLICA CAPO I STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA Art. 72 (Copertura
finanziaria delle leggi e legge finanziaria) 1. Alla legge 5 agosto 1978, n.
468, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 11, comma 3: 1)
al secondo periodo, dopo la parola “realizzare”, sono inserite le seguenti
parole: “, con particolare riferimento agli enti inseriti nel conto economico
consolidato delle Pubbliche Amministrazioni, individuati dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge 30
dicembre 2004, n. 311,”; 2) alla lettera a), dopo le parole “di competenza,”,
sono inserite le seguenti: “del fabbisogno del settore statale,
dell'indebitamento netto della Pubblica Amministrazione, articolato pro quota
per livelli di Governo,”; dopo le parole “pregresse” sono inserite le seguenti:
“, analiticamente indicate in apposita tabella”; e le parole “specificamente
indicate” sono soppresse; 3) alla lettera i-bis), le parole “, salvo che esse
si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi di cui
alla lettera a)” sono soppresse; 4) la lettera i-ter) è soppressa; b)
all'articolo 11-ter: 1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole “è
determinata”, sono inserite le seguenti parole: “, con riferimento al saldo
netto da finanziare, al fabbisogno del settore statale e all'indebitamento
netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni,”; 2) al comma 1,
dopo la lettera c), è inserita la seguente: “c-bis) mediante compensazioni
finanziarie, anche in termini di sola cassa, per far fronte agli effetti sul
fabbisogno e sull'indebitamento netto.”; 3) dopo il comma 5, è inserito il
seguente comma: “5-bis. La relazione tecnica di cui ai commi 2 e 3 viene
aggiornata all'atto del passaggio dell'esame tra i due rami del Parlamento.”.
Art. 73 (Attuazione del federalismo) 1. Per lo studio delle problematiche
connesse alla effettiva attuazione della riforma federalista, assicurando un
contesto di stabilità e piena compatibilità finanziaria con gli impegni europei
ed internazionali assunti, è stanziata la somma di 3 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,2 milioni di euro a decorrere dal 2010.
Alla relativa copertura finanziaria si provvede per gli anni 2008 e 2009
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008 - 2010,
nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “fondi
da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della Salute, e a decorrere dall'anno 2010 a valere sulle
risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 45, comma 3, del dl 25 giugno
2008, n. 112. Art. 74 ( Corte dei Conti) 1. Avverso le deliberazioni conclusive
di controlli su gestioni che abbiano accertato il mancato raggiungimento degli
obiettivi stabiliti o l'inefficienza dell'attività amministrativa svolta,
l'amministrazione competente, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla
formale comunicazione, può, anche mediante strumenti telematici idonei allo
scopo, proporre ricorso ad un apposito collegio delle sezioni riunite della
Corte dei conti, composto da undici magistrati con qualifica non inferiore a
consigliere e presieduto dal Presidente della Corte, che giudica in via
esclusiva, con sentenza dì mero accertamento, sulla fondatezza degli esiti
istruttori e delle risultanze del controllo. 2. Analogamente è dato ricorso ad
ogni ente, istituto o amministrazione che avrebbe tratto diretto beneficio dalla
gestione sottoposta a controllo, nonché ad ogni contribuente che dimostri,
quale ulteriore condizione di procedibilità, di avere adempiuto negli ultimi
tre anni ai propri obblighi fiscali. 3. La decisione delle sezioni riunite che
accerti violazione dì norme o regole comunitarie inerenti ai bilanci può essere
altresì comunicata, su conforme proposta del Presidente della Corte, ai
competenti organi dell'Unione europea. 4. Resta fermo il disposto dell'art. 1,
comma 171, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 5. Le sezioni riunite in sede
di controllo, fermo restando le attribuzioni ad esse demandate da norme di
legge o di regolamento, contemporaneamente al giudizio di parifica del
rendiconto generale dello Stato, a norma degli articoli 40 e 41 del rd 12 /7/1934,
n. 1214, rendono altresì al Parlamento il referto, ai fini di coordinamento del
sistema complessivo di finanza pubblica, previsto dall'art. 3, comma 65, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244. 6. Le sezioni riunite procedono, altresì,
all'analisi delle entrate, verificandone lo scostamento rispetto alle
previsioni e le cause dì esso evidenziando anche la distribuzione territoriale
e funzionale delle stesse entrate. 7. Fermo restando il parere obbligatorio di
cui al regio dl 9 febbraio 1939, n. 273, convertito dalla legge 2 giugno 1939,
n. 739, il Presidente del Consiglio dei Ministri può avvalersi della facoltà
prevista per i Presidenti delle Camere dall'art. 16, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e può altresì chiedere alla Corte dei Conti pareri su
questioni relative alla finanza pubblica. 8. Il Presidente della Corte dei
conti stabilisce se sottoporre le richieste di parere di cui al comma
precedente alle sezioni riunite in sede consultiva ovvero, per ragioni di
urgenza, ad un collegio di sette magistrati da esso nominato. 9. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri chiede altresì il parere della Corte in ordine
all'attuazione annuale dell'obbligo di cui all'art. i, comma 171, della legge
23 dicembre 2005, n. 266. 10. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può
invitare il Presidente della Corte dei conti, o un magistrato da lui delegato,
ad assistere a riunioni tecniche del Governo per essere sentito su questioni
relative alla finanza pubblica. 11. Al fine di assicurare la trasparenza e
l'affidabilità dei conti pubblici il Presidente del Consiglio dei Ministri o le
competenti commissioni parlamentari possono chiedere alla Corte dei conti la
verifica e la certificazione delle risultanze dei conti pubblici. La Corte vi
procede di concerto con il dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
del Ministero dell'economia e delle finanze, previa stipulazione di uno
specifico protocollo d'intesa, relativo alle modalità di lavoro, tra il
Ragioniere generale dello Stato e il Segretario generale della Corte dei conti,
nel rispetto delle direttive allo stesso impartite dal Presidente della Corte
medesima. 12. Le sezioni della Corte dei conti, per l'esercizio delle proprie
funzioni, hanno accesso diretto in via telematica alle banche dati di ogni
pubblica amministrazione. TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI CAPO I DISPOSIZIONI
FINANZIARIE E FINALI Art. 75 (Disposizioni finanziarie) 1. Per la realizzazione
degli interventi di cui ai Capi I, II e III del Titolo I del presente
provvedimento, effettuati per il tramite dell'Agenzia per l'attrazione degli
investimenti, si provvede a valere sulle risorse finanziarie, disponibili
presso l'Agenzia medesima, ferme restando le modalità di utilizzo già previste
dalla normativa vigente per le disponibilità giacenti sui conti di tesoreria
intestati all'Agenzia.
( da "Arena, L'" del 03-07-2008)
Argomenti: Costi della politica
IL CASO
ASCIONE. Il rapporto professionale tra l'avvocato e la Serenissima era stato al
centro di forti polemiche Parcella milionaria? Deciderà il tribunale Di quella
vicenda legata a una parcella a sei zeri non vuole parlare. Ma a stabilire
quale avrebbe dovuto essere l'importo della parcella per il lavoro di
consulenza svolto a favore della Serenissima spa sarà un giudice del tribunale
civile di Verona. Quello al quale l'avvocato Guglielmo Ascione ha chiesto la
valutazione equitativa. Lui da una parte, la società dall'altra. Una scelta che
eviterà contestazioni e polemiche, in grado di ricomporre una vicenda discussa.
Anche se ci vorranno anni. "Mi scusi ma non commento e non rilascio alcuna
dichiarazione. Di questa vicenda si è parlato molto, non sempre in termini
corretti". Guglielmo Ascione, già giudice del tribunale di Verona e da
alcuni anni, dopo l'addio alla magistratura, avvocato di fama, di quel conto
presentato alla Serenissima non parla. Si scusa ma non dice nulla. Anche se a
breve inizierà la causa da lui promossa per quel conto, non saldato, relativo
alla consulenza che ha prestato nella vertenza per la proroga della concessione
alla società autostrade. E ad assisterlo sarà uno il maggior esperto di
Deontologia Forense, il professor Remo Danovi. Una vicenda esplosa in ottobre, quando il governatore Giancarlo Galan tuonò contro il consiglio
di amministrazione della Serenissima, chiedendone in blocco le dimissioni,
quando venne a conoscenza del costo della consulenza prestata in occasione del
prolungamento della concessione autostradale dal 2013 al 2026 della
Brescia-Padova alla Spa veronese: 4 milioni di euro, poco meno di 8 miliardi
del vecchio conio. Cifre e importi che nella realtà sarebbero diversi,
ma di questo i legali discuteranno in udienza, legati comunque alla necessità
da parte della Serenissima di mantenere la concessione che avrebbe permesso
prolungamenti e lavori per potenziare la rete autostradale. Progetti
"minacciati" dalla mancata apposizione della firma al decreto che fissava
la proroga. Quella che il legale rese possibile.F.M.
( da "Piccolo di Trieste, Il" del 03-07-2008)
Argomenti: Costi della politica
LIBRI.
OGGI SULLA SPIAGGIA PRINCIPALE Stella racconta a Grado
"La deriva" GRADO Si apre oggi, alle 18, sotto la vela del Giardino
del Gazebo della spiaggia principale di Grado, l'edizione 2008 della rassegna
"Libri e autori a Grado". Protagonista Gian
Antonio Stella, autore con Sergio Rizzo del libro
"La deriva" (Rizzoli). Il giornalista del "Corriere della Sera",
intervistato da Paolo Scandaletti, sulla scia del grande successo di "La
casta", parlerà del nuovo libro che si propone di spiegare "perché
l'Italia rischia il naufragio". Sono davvero troppe quelle che si
possono considerare le assurdità italiane, le incredibili vicende di tanti
progetti che per essere realizzati durano decenni (vi sono anche casi di opere
che, dopo aver speso l'iradiddio, non hanno mai visto la luce), le folli e
incomprensibili spese, l'assurdo e spesso incomprensibile linguaggio
burocratico per non farsi capire dalla gente e tanto altro ancora. Si cambierà
completamente argomento domani, alle 21, nei giardini del Municipio, sulla
diga. Andrea Vitali presenterà infatti "La Modista" (Garzanti), che
parte da un tentato furto, ma che in realtà ruota attorno alla ambiziosa e
sensuale protagonista femminile vitale, ambiziosa e sensuale e all'atelier dove
opera... Questa serata di sarà introdotta dalle atmosfere della fisarmonica di
Miranda Cortes. La rassegna "Libri e autori a Grado" proseguirà la
prossima settimana un doppio appuntamento, alle 18 in spiaggia. Giovedì 10
luglio Edoardo Boncinelli presenterà "L'etica della vita" (Rizzoli) e "Come nascono le idee" (Laterza),
mentre l'11 luglio Magdi Cristiano Allam parlerà tra l'altro della sua ultima
fatica "Grazie Gesù". Antonio Boemo.
( da "Messaggero Veneto, Il" del 03-07-2008)
Argomenti: Costi della politica
Pordenone
In spiaggia Stella presenta "La deriva"
GRADO. Intervistato da Paolo Scandaletti, ci sarà Gianantonio Stella, questo pomeriggio dalle 18 in spiaggia, nel primo
incontro della rassegna Libri e autori a Grado, a presentare La deriva (Rizzoli editore), l'ultima fatica scritta dall'editorialista del Corriere della Sera con Sergio Rizz. Dopo
l'encazione di privilegi dei nostri politici presentata da ''La casta'', Stella e Rizzo elencano, tutto quello che la classe politica produce. Dalle
infrastrutture bloccate da lacci e lacciuoli di ogni genere all'attività legislativa
farraginosa, ai ritardi nell'informatica che ci fanno arrancare dietro la
Lettonia, agli ordini professionali chiusi a riccio davanti ai giovani.
Dal declino delle Università-fai-da-te alle rivolte di mille corporazioni.
(l.t.).
( da "Repubblica, La" del 03-07-2008)
Argomenti: Costi della politica
Pagina
IV - Palermo Guerra tra Russo e la sanità privata "Sciopero a oltranza
contro i tagli" Prosegue lo stop di analisti e case di cura. L'assessore
"Riorganizzazione necessaria" EMANUELE LAURIA Non è servito un
incontro con l'assessore Massimo Russo, dopo una protesta che in mattinata
aveva paralizzato il traffico davanti a Palazzo d'Orleans, a fermare lo
sciopero dei laboratori di analisi e delle cliniche convenzionate in Sicilia.
"Accentueremo la sospensione del servizio", ha detto Domenico Marasà,
presidente del Coordinamento tutela diritti della sanità (Ctds) in Sicilia. Le
cliniche convenzionate siciliane hanno sospeso l'erogazione di prestazioni in
regime convenzionato per protestare contro i tagli e i mancati finanziamenti
per l'anno 2007 e per il 2008. Il comitato intersindacale, composto da Abs,
Amsa, Anisap, Ardiss, Ctds, Federbiologi, Fenasp ha abbandonato la riunione
chiedendo un incontro separato dalle altre due sigle, la Federazione Laboratori
sindacato branche a visita (Federlab Sbv) e la Confederazione strutture
sanitarie private (Cssp). "Ci occupiamo di situazioni diverse con
prerogative diverse", ha spiegato Marasà. Nel corso
dell'incontro, Russo ha ribadito le ragioni che stanno alla base del piano di
rientro, confermando la "dieta" imposta al settore: "Bisogna
riorganizzare la rete dei centri convenzionati esterni per abbattere i costi -
afferma l'assessore alla Sanità - tenendo anche presente la capacità di
intervento delle strutture pubbliche già esistenti sul territorio. In
una sorta di piano di riconversione industriale, comunque, l'obiettivo non è
lasciare le persone senza lavoro, ma assegnare loro un diverso ruolo".
Erano circa un migliaio ieri i medici e biologi dei centri privati
convenzionati siciliani a protestare davanti alla sede della presidenza della
Regione. I manifestanti hanno bloccato il traffico e si è sfiorato qualche
momento di tensione con gli automobilisti. Una rappresentanza è stata ricevuta
dal vicepresidente Giambattista Bufardeci, prima del confronto con Russo. Il
mondo della Sanità rimane in ebollizione, per le misure previsti dal piano di
rientro, sul quale il ministero si esprimerà l'11 luglio. I tagli per i centri
specialistici convenzionati dovrebbero abbassare il tetto del budget a 300
milioni di euro. I rappresentanti dei centri affermano di aver già quasi
toccato il limite. Già da qualche giorno al centro "La formica" a
Cruillas comunicano agli utenti che non si accettano ricette, mentre alla
Polisportiva i genitori dei bambini che seguono terapie lì hanno raccolto già
2.500 firme per chiedere che non vengano tagliati fondi al centro. "Da 13
anni porto i miei due figli con handicap lì - dice Francesco La Rosa - se
sospendono l'erogazione in convenzione non mi potrò permettere di pagare 55
euro a seduta e non so dove portare i bambini". Poi c'è la vertenza sulla
chiusura dei 43 guardie mediche. Nei paesi più piccoli - afferma chi protesta -
il disagio è forte. Ma anche in città la situazione non è migliore, come
racconta Rosanna Zappalà, da 15 anni medico nel presidio di via D'Azeglio, dal
primo luglio soppresso. "Nei giorni festivi - dice Zappalà - non avevamo
neanche il tempo per pranzare, tanta era la gente che veniva da noi. Adesso il
medico dell'altra guardia dovrà coprire una zona molto più vasta e la situazione
diventerà insostenibile". Ha provocato malcontento anche la nuova
direttiva sulle medicine ospedaliere: dal primo luglio sono fornite soltanto
dalle farmacie delle Ausl, non più dalle private, con un risparmio per il
servizio sanitario di oltre 52 milioni di euro. Ma il servizio - secondo la
Sifo e la Sinafo, i sindacati del settore che hanno scritto all'assessore Russo
- non è accompagnato da un adeguato supporto logistico, di mezzi e
professionisti. Col risultato che le persone che si rivolgeranno alle strutture
ospedaliere troveranno affollamento e difficoltà a vedere esaudite le proprie
richieste. "Sembrerebbe che vi sia in generale un atteggiamento - si dice
nella lettera - che porti a dimostrare che il pubblico "non sia in grado
di effettuare tale servizio". Ma Russo va avanti, sostenuto dalle critiche
alla Corte dei Conti a un sistema sanitario che costa più di quello finlandese.
E l'assessore ha deciso una stretta anche sulle consulenze: avviata una
indagine per sapere quali siano i rapporti di collaborazione di Ausl e
ospedali, e i loro costi per l'assessorato. In particolare, scrive l'assessore
Russo, "è stato osservato un complessivo aumento del numero delle
consulenze e delle collaborazioni esterne, rispetto all'anno 2006, che ha fatto
rilevare una spesa complessiva per il 2007 di circa 8 milioni di euro per poco
più di 450 unità". Ma nel giorno in cui conferma la linea del rigore,
Russo incontra la bocciatura della Cisl. "Parziali, episodiche. E per di
più col rischio di finire condizionate da interessi corporativi e locali e
dalle lobby politico-affaristiche": così il sindacato bianco bolla le
iniziative dell'assessore regionale alla Sanità. Alla nota della Cisl Lombardo
ha replicato bruscamente: "Questo è il modo peggiore per iniziare un rapporto
di dialogo e collaborazione. Anzi è il modo migliore per chiuderlo sul
nascere". ha collaborato Sonia Papuzza.
( da "Tirreno, Il" del 03-07-2008)
Argomenti: Costi della politica
Prato
L'Italia alla deriva: Rizzo presenta il suo ultimo libro PRATO. Un paese alla deriva: così ci
viene presentata l'Italia nel nuovo libro "La Deriva" dei giornalisti
Sergio Rizzo e Gianantonio Stella (già autori del ben noto
"La Casta"). Il giornalista Sergio Rizzo sarà
presente domani al Caffè delle Logge dalle 18 alle 20 per un incontro pubblico,
promosso dall'Osservatorio Provinciale sulla Spesa Pubblica. Paolo Cintolesi,
presidente dell'Associazione promotrice dell'incontro, ieri mattina ha
presentato l'iniziativa. "In realtà, siamo già in naufragio - ha detto
Cintolesi- Soltanto due mesi dopo le elezioni, siamo in balia di una classe
politica che si sbrana per motivi assolutamente futili" dice Cintolesi con
tono amareggiato. Poi continua citando il libro: "Basta leggere il primo
capitolo per capire in che situazione siamo: si parla delle "scodellatrici",
una figura inventata ad hoc per i bidelli che da comunali, sono diventati
dipendenti statali, pagati per non fare niente. Oggi ci sono più bidelli che
scuole". Cintolesi ha colto l'occasione per ricordare che la sua
associazione ha promosso una raccolta di firme per l'abolizione di province,
riferendosi alla loro effettiva utilità per il cittadino (parlando anche della
tanto agognata provincia di Prato), che spesso non c'è o quasi; facendo anche
un esempio lampante: "Una volta stavamo facendo una raccolta di firme a
Seano, e abbiamo chiesto alla gente se avessero mai chiesto dei servizi alla
provincia. Soltanto un barbiere ha detto di essersi rivolto alla Provincia per
il rinnovo della sua licenza. Tutti gli altri si rivolgevano sempre al Comune."
M.C.
( da "Nazione, La (Prato)" del 03-07-2008)
Argomenti: Costi della politica
24 ORE
PRATO pag. 11 Lavori sulla declassata Chiuso piccolo tratto
per due notti ASM IL GIORNALISTA Sergio Rizzo verrà a
Prato a presentare il suo nuovo libro d'inchiesta "La Deriva",
scritto con il collega con il collega Gianantonio Stella.
L'appuntamento è per domani pomeriggio, dalle 18 alle 20, al Caffè delle Logge,
grazie all'azione dell'Osservatorio provinciale sulla spesa pubblica.
L'incontro sarà aperto al pubblico e chiunque potrà fare domande al noto
giornalista, alla sua seconda visita in città dopo il successo del suo
precedente volume "La casta", o ricevere spiegazioni più dettagliate
sui contenuti del nuovo volume che "trae il suo titolo ? spiegano i
vertici dell'osservatorio provinciale ? dall'evidente naufragio del paese
intero, sul quale anche noi, nel nostro piccolo, stiamo indagando
apartiticamente; stiamo infatti preparando una raccolta firme per l'abolizione
della Provincia".
( da "Corriere Alto Adige" del 03-07-2008)
Argomenti: Costi della politica
Corriere
dell'Alto Adige - BOLZANO - sezione: BOLZANOEPROV - data: 2008-07-03 num: -
pag: 8 categoria: ALTRI OGGETTI Il caso di Enrico Franco IL TAGLIO-BEFFA DEI
CDA E I VIZI DELLA POLITICA Egregio direttore, chiedo ospitalità per farle una
domanda. Perché i nostri politici (nel caso specifico altoatesini e trentini
insieme) ci propongono una riforma, promettendo tagli e risparmi nella società
partecipate, e poi il provvedimento si rivela una beffa? Leggo che i consigli
di amministrazione in certi casi verranno a costare di più. Ma perché ci si
comporta così? Mi pare impossibile che qualcuno abbia sperato che il
provvedimento passasse inosservato pur essendo in luglio, distratti dalla
vacanze. In un periodo di vacche magre il consiglio regionale ha perso
l'occasione per dare un segnale di rigore all'opinione pubblica. Purtroppo
ancora una volta hanno ragione Stella e Rizzo. Con amarezza va constatato che i loro libri, almeno ai nostri
politici, non hanno insegnato molto. Lettera firmata, BOLZANO Caro ingegnere,
riguardo a certi vizi, i politici italiani sono uguali dal Brennero a
Lampedusa. Non lo dico a caso: proprio ieri, sul Corriere della Sera,
l'ineffabile Gian Antonio Stella ha raccontato come i deputati
dell'Assemblea regionale siciliana si siano aumentati di straforo le
indennità nonostante il procuratore generale della Corte dei conti isolana
abbia censurato severamente il bilancio consuntivo della Regione stessa. Per
carità, non voglio dire che la nostra autonomia sia amministrata come quella
sicula. Osservo solamente che la Casta fa di tutto per non perdere i privilegi
di cui gode. Certo, talvolta deve rinunciare a qualcosa sotto la pressione
popolare (penso al taglio dei vitalizi), ma appena può fa finta di niente o,
peggio ancora, gira le carte per creare l'illusione di tagliare quando in
realtà aumenta. Così è stato con i consigli di amministrazione il cui costo
complessivo può essere incrementato da novecentomila euro a un milione tondo.
Un pessimo segnale. Lei mi chiede una spiegazione. La ragione è molto semplice:
fatte le solite doverose eccezioni, oggi la classe politica è più attenta ai
piccoli interessi che non a quelli del Paese.
( da "Corriere Alto Adige" del 03-07-2008)
Argomenti: Costi della politica
Corriere
dell'Alto Adige - BOLZANO - sezione: 1AECONOMIA - data: 2008-07-03 num: - pag:
9 categoria: REDAZIONALE Laborfonds Posto negato a Cna, Confesercenti e coop
Comitato delle parti sociali Liti a Bolzano, nomine ferme BOLZANO - Non si
farà, almeno per il momento, il comitato consultivo delle parti sociali di
Laborfonds, il fondo pensione regionale per lavoratori dipendenti. Stavolta le
divergenze tra Laborfonds e PensPlan e le frequenti discussioni tra Regione e
parti sociali non c'entrano nulla. Le "colpe" sono tutte del mondo
imprenditoriale altoatesino, che non è riuscito a trovare un accordo sulle
designazioni. Il problema, ancora una volta, sta nella richiesta di visibilità
avanzata dalle quattro associazioni non allineate che non fanno parte né del
Wirtschaftsring tedesco né dell'italiana Useb: Cna, Confesercenti, Legacoop e
Confcoop hanno chiesto di poter designare uno dei 4 componenti spettanti ai
datori di lavoro altoatesini, incontrando la ferma opposizione di Apa e Unione
commercio e solo una debole apertura di Assoimprenditori. "Ancora una
volta - osserva Pino Salvadori, direttore della Cna - non viene garantita una
rappresentanza democratica di tutte le aziende, escludendo a priori quelle
iscritte ad associazioni non rappresentate negli schieramenti
tradizionali". Il Comitato avrebbe dovuto avere 14 rappresentanti. Tutto
facile tra i sindacati: 3 posti a Trento e 4 a Bolzano (dove c'è anche il
sindacato etnico Asgb). Tutto liscio pure per i tre rappresentanti dei datori
di lavoro trentini (uno spettava alla Provincia, due alle associazioni di
categoria). A Bolzano, la Provincia ha rinunciato ad uno dei due posti a essa
spettanti, sperando che la sedia liberata potesse accontentare tutte le istanze
del mondo imprenditoriale. "Così non è stato - commenta Paolo Pavan, direttore di Confesercenti designato dalle 4 associazioni per il
posto nel Comitato - benché si tratti di un organismo meramente consultivo e
senza gettoni di
presenza. Ci vogliono impedire persino di essere
consultati ". Il risultato è che il Comitato non è mai nato: "Così,
per valutare le modifiche al regolamento elettorale - sottolinea Salvadori -
Laborfonds ha dovuto convocare oltre 30 associazioni, anziché limitare le
consultazioni al Comitato ristretto". F. E.
( da "Corriere del Veneto" del 03-07-2008)
Argomenti: Costi della politica
Corriere
del Veneto - VENEZIA - sezione: VENEZIA - data: 2008-07-03 num: - pag: 9
categoria: REDAZIONALE I gettoni fanno risparmiare un
milione Ca' Farsetti, senza indennità commissioni affollate. Tagli in
Municipalità Con le nuove regole nei primi sei mesi del 2008 Ca' Farsetti ha
speso 116 mila euro in meno per i consiglieri VENEZIA - La cura dimagrante
imposta dalla Finanziaria su consiglieri comunali e di municipalità dà i suoi
frutti. Nei primi sei mesi del 2008, da quando cioè sono scomparse le indennità
fisse e sono stati imposti i gettoni di presenza per
tutti, Ca' Farsetti ha risparmiato 116.000 euro di cui 36.000 dalle
Municipalità. Fatti due conti il risparmio annuo arriva a toccare solo per il
Consiglio 160 mila euro, che diventano quasi un milione nell'intera
legislatura. Non sono cifre astronomiche, ma in un periodo di emergenza in cui
gli assessorati stanno raschiando il barile per trovare i fondi per gli
interventi, il "guadagno" non è da buttare. Il vantaggio della cura
dimagrante però è doppio: perché se da una parte consente di risaprmiare
dall'altra ha fatto aumentare la presenza dei
consiglieri nelle commissioni passata velocemente dal 60 al 90 per cento. Tutto
è partito il primo gennaio di quest'anno quando sono state cancellate le
indennità ai consiglieri a favore dei gettoni: un modo
per legare lo stipendio alla presenza. Prima
l'indennità raggiungeva quasi 1600 euro a consiglieri, calcolando una presenza media di 23 volte al mese. In realtà, però, su
quattro (non di rado meno) consigli comunali e una media di
tre commissioni la settimana (cioè dodici al mese), si arriva a 16 presenze,
non a 23. E il risultato appare vivido scorrendo i numeri: di media, con 16 gettoni di presenza a 72 euro l'uno, ogni consigliere arriva a circa 1200 euro, 400
in meno di prima. Un risparmio che, secondo la ragioneria di Ca' Farsetti,
raggiunge gli 80.000 euro da gennaio a giugno. Il calcolo è presto
fatto: nel primo semestre del 2007 le spese per le indennità ai consiglieri
erano state di 437.000 euro, nello stesso periodo di quest'anno si è arrivati a
321.000. La differenza resta in cassa anche grazie al taglio, più secco, sui
delegati di Municipalità. Anche in questo caso sono sparite le indennità per i
delegati e restano solo i gettoni di presenza ma
soltanto per le sedute del consiglio: fare i delegati, insomma, lo si fa a
titolo gratuito. Un problema in più per le Municipalità che il sindaco ha
annunciato più volte di voler tagliare, accorpandole, anche per ridurre i costi.
"Tre, al massimo quattro Municipalità e riduzione del numero dei
consiglieri almeno alla metà di quelli che compongono il consiglio comunale
", ha ribadito non più tardi di due settimane fa durante una commissione
consigliare, naturalmente affollata. Perché il risparmio attuale è esiguo, poco
più di 72 mila euro all'anno con i nuovi provvedimenti della Finanziaria. Ca'
Farsetti vuole andare oltre anche perché è probabile che sia direttamente Roma
a dettare le nuove regole sugli organi decentrati. Il ministero infatti
potrebbe presto porre dei limiti restrittivi, introducendo ad esempio soglie di
60 mila abitanti. Se così fosse il numero delle Municipalità dovrebbe
drasticamente ridursi passando da sei a tre, con una in centro storico e due in
terraferma. M.Za. In aula I consiglieri comunali di Venezia in una seduta a Ca'
Loredan.
( da "Resto del Carlino, Il (Pesaro)" del 03-07-2008)
Argomenti: Costi della politica
FANO
pag. 10 Ritocchino alle indennità Compensi adeguati all'inflazione.
"No" di due consiglieri FONDAZIONE CARIFANO SOTTO ACCUSA Il
presidente Tombari e il consigliere Berardi "E' STATA stata una scelta
morale perché aumentarsi il compenso in un momento così difficile per molte
famiglie non mi è sembrato giusto. Il mio voleva essere un invito a contenere
le spese ma non metto in discussione la qualità del lavoro dei miei
colleghi". Nello Maiorano il consigliere generale della Fondazione Cassa
di Risparmio di Fano che insieme a Gabriele Volpini ha votato contro gli
aumenti di compensi (sulla base dell'adeguamento Istat) dello stesso consiglio
generale, di quello di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti,
commenta così la sua decisione. "In sostanza ho votato contro me stesso ?
riprende Maiorano ? ma non metto di certo in discussione la legittimità di
questa operazione e il grande lavoro che svolgono tutti i consiglieri
nell'attività della Fondazione". Apprezzamento a Maiorano e Volpini arriva
dal presidente provinciale della Federconsumatori Sergio Schiaroli: "Nei
giorni scorsi ? dice Schiaroli ? si era gridato allo scandalo per l'aumento dei
propri compensi deciso dagli amministratori comunali che poi avevano
soprasseduto; ci meravigliamo che da parte dei consiglieri della Fondazione la
cui maggioranza è costituita da soggetti molto facoltosi non si abbia avuto la
sensibilità di rinunciare a tale deliberazione. Ci pare uno schiaffo morale a
quanti quotidianamente sono in gravissima difficoltà economica a causa degli
aumenti di prezzi, tasse e tariffe e che non riescono più a far fronte nemmeno
ai bisogni alimentari. Riteniamo che tale decisione debba far riflettere a
fondo su molte questioni. Speriamo almeno che quanti hanno votato a favore
riescano ora a far quadrare i loro bilanci familiari". PRIMA dell'aumento
dell'indennità il presidente della Fondazione Carifano percepiva circa 39.000
euro lordi, i membri del consiglio di amministrazione circa
650 euro lordi al mese, quelli del collegio dei revisori dei conti una cifra
leggermente superiore, mentre ai consiglieri di amministrazione va un gettone
di presenza. L'aumento delle indennità è stato deciso lunedì scorso durante
la seduta del consiglio generale durante la quale si è proceduto anche al
rinnovo dei componenti il consiglio di amministrazione (quattro membri
su cinque: il presidente infatti scadrà il prossimo anno) del quale fanno parte
Giorgio Gragnola, Alberto Berardi, Giorgio Pedini e Luciano Zengarini. Una
vicenda questa che non mancherà di suscitare polemiche ed anche aspre anche
perché molti componenti dei vari organi della Fondazione, come si suol dire,
non se la passano male. Image: 20080703/foto/8184.jpg.
( da "Mattino di Padova, Il" del 03-07-2008)
Pubblicato anche in: (Nuova Venezia, La)
Argomenti: Costi della politica
Regione
POCHI TAGLI E TANTE TASSE SEGUE DALLA PRIMA Anche se, guardando al "caso
Alitalia", con i suoi 300 milioni di euro già pagati dal contribuente,
emerge il rischio che il patriottismo economico possa esprimere, invece che
governance, fuga dal mercato. D'altronde, la sicurezza economica, come dimostra
il "pronto soccorso pubblico" dinanzi ai crac bancari/finanziari, è
ormai considerata in Occidente un dovere per un esecutivo. Tuttavia, le vere
novità vengono dalla riorganizzazione delle procedure parlamentari della politica economica. Qui Tremonti innova veramente, avendo
dato alla manovra economica una forma giuridica che dovrebbe consentire al
Parlamento di confrontarsi su di essa in modo più consono alla dialettica
bipolare uscita dalle elezioni. E, conseguentemente, portare il governo a una
più decisa assunzione di "responsabilità fiscale" dinanzi al
Parlamento. Per farlo, l'idea del ministro è stata di rivoluzionare il rapporto
tra Dpef, finora una mera mappa programmatica delle possibili scelte triennali
dell'esecutivo, e la Finanziaria (presentata a fine settembre) cui per prassi
ormai consolidata si affidava la vera politica del
"denaro pubblico" (priorità, tagli di spesa, incrementi di
imposizione fiscale) sia del governo che, soprattutto, delle lobby trasversali
agli schieramenti parlamentari. L'esito, contro cui si è impegnato Tremonti,
era un mostro giuridico, una vera palude normativa (drammaticamente senza
"padri responsabili", perché gli accordi di lobby cancellavano i
confini di maggioranza e opposizione) che disperdeva in
mille rivoli i soldi dei contribuenti. Lo strumento correttivo scelto dal
titolare dell'Economia è stato di presentare il Dpef assieme a un provvedimento
legislativo che, anticipando la Finanziaria, dà al Dpef medesimo una nuova
sostanza politicamente impegnativa per l'esecutivo che lo presenta alle Camere.
Il modello, di matrice britannica, è: il governo in Parlamento con la sua
maggioranza "contro" l'opposizione. Difficile negare che sia un
progresso rispetto al consociativismo delle "vecchie" politiche di
bilancio. All'opposto, la manovra di finanza pubblica del Berlusconi IV è
tradizionale relativamente ai suoi più specifici contenuti economici. Nel senso
che si lavora più sul fisco che sulla spesa: perché qui la resistenza sociale è
più organizzata e incidente in termini di voti. Difatti, i tagli d'imposta
annunciati prima delle elezioni svaniscono. Con la conseguenza che,
fondamentalmente, la pressione fiscale permane invariata. Il che vuol dire che
al massimo si avranno redistribuzioni del carico fiscale tra i gruppi sociali:
è il caso della Robin Tax sull'energia. In prima battuta cresce la pressione
sulle imprese; che, a loro volta, la traslano sui consumatori finali sotto
forma di aumenti di bollette, in ciò facilitate dal fatto che i prezzi
dell'energia sono liberi da vincoli amministrativi. In più c'è il tradizionale
taglio delle spese in conto capitale: cioè gli investimenti. E, come di
consueto, a soffrirne sono le Forze Armate sebbene siano per l'Italia una
chance nel contesto internazionale, potenzialmente utile anche sul terreno
economico. Perché quello che conta è che sono un soggetto debole del mercato
politico. Insomma, sotto questo profilo, la manovra si annuncia in perfetto
italian style: pochi tagli e tante tasse, anche nuove come la Robin Tax.
Insomma, qui non vi è nessuna traccia delle novità, viceversa presenti nelle
procedure di bilancio. Che però in nulla sono da sottovalutare; anche perché,
modificando i meccanismi politici della finanza pubblica, potrebbero fare da
battistrada a innovazioni di sostanza economica. Francesco Morosini.
( da "Messaggero, Il (Latina)" del 03-07-2008)
Argomenti: Costi della politica
03
Luglio 2008 Chiudi di VINCENZO ABBRUZZINO Non c'è l'ufficialità, il che
equivale a dire che il contratto vero e proprio non è stato ancora firmato, ma
di dubbi sull'arrivo di Gianluca Capomaccio al Gaeta ce ne sono davvero pochi.
Gaetano doc, il giovane centrocampista (ha venti anni) è cresciuto nelle
giovanili del Cassio Club e nelle ultime tre stagioni ha
vestito la maglia del Formia in un crescendo di presenze e di prestazioni in
campo: 11 partite nella stagione 2005-2006 (una sola presenza da
titolare), 23 presenze l'anno successivo fino ad arrivare ai 29 gettoni del campionato scorso per un totale di 2327' giocati, 2
sostituzioni fatte e 7 subite, 2 espulsioni e 2 giornate di squalifica.
Capomaccio, nonostante la giovane età, è in grado di ricoprire diversi ruoli a
centrocampo ed ha caratteristiche prettamente offensive grazie alla sua
capacità di sfruttare gli spazi con rapidi inserimenti. Il suo è il primo di
una serie di arrivi che riguarderanno i giocatori in età di Lega (in serie D
come in Eccellenza a lista se ne debbono inserire almeno quattro ndr):
"Presto saranno ufficializzati il nome di elementi provenienti dai settori
giovanili del Frosinone e della Salernitana", conferma il direttore
sportivo del club tirrenico, Alfonso Morrone.
( da "Messaggero, Il (Umbria)" del 03-07-2008)
Argomenti: Costi della politica
03
Luglio 2008 Chiudi di LUCIANO GIANFILIPPI Ultimi giorni di sussurri e grida
prima che il nuovo Calendario venatorio per la stagione di caccia 2008-2009
entri in vigore insieme al nuovo regolamento per gli Atc - Ambiti territoriali
di caccia. E si accende una polemica tra il consigliere regionale di FI-Pdl
Massimo Mantovani e la potente organizzazione della Federcaccia umbra, proprio
sul regolamento degli Atc. Mantovani aveva criticato il modo di gestire i
bilanci degli Atc e la presenza di dirigenti che non
vengono avvicendati. La Federcaccia replica che "gli Atc e i Comprensori
alpini sono previsti dalla legge 157/92, fortemente voluta dalle associazioni
venatorie, in primis Federcaccia. Una legge la cui validità è stata ribadita
sia in bozze di revisione della stessa (vedasi bozza Onnis, Forza Italia,
presentata in Parlamento durante il governo Berlusconi 2001-2006), sia nei
punti di accordo tra tutte le associazioni venatorie che saranno presentati,
entro breve, all'attenzione del sottosegretario del Ministero delle Politiche
agricole Bonfilio". Per Federcaccia "il nuovo regolamento consente di
fare chiarezza normativa su alcuni importanti aspetti che, dopo 16 anni dalla
nascita degli Ambiti, è giusto criticare e migliorare. Per quanto riguarda lo
stipendio e i gettoni di presenza, precisiamo che le
nuove regole, a fronte dell'anarchia precedente, stabiliscono che sarà la
giunta regionale a individuare l'entità degli emolumenti". E aggiungono,
"precisiamo poi che il gettone di presenza di un consigliere di Atc è di 30 euro lordi a seduta, e che si
svolgono non più di 10-12 sedute l'anno". E che per i dirigenti Atc sono
previsti "due mandati". Intanto si apre anche il fronte della caccia
alle volpi. L'Aidaa (Associazione italiana difesa animali e ambiente) ha
annunciato ricorso al Tar contro la decisione della Provincia di Perugia di
consentire l'abbattimento di 800 volpi. Il presidente nazionale, Lorenzo
Croce, ha reso noto che nei prossimi giorni si rivolgerà anche alla
magistratura ordinaria con un esposto per chiedere indagini su quella che
considera una violazione della legge nazionale di tutela della fauna selvatica.
( da "Messaggero Veneto, Il" del 03-07-2008)
Argomenti: Costi della politica
Gorizia
In spiaggia Stella presenta "La deriva"
GRADO. Intervistato da Paolo Scandaletti, ci sarà Gianantonio Stella, questo pomeriggio dalle 18 in spiaggia, nel primo
incontro della rassegna Libri e autori a Grado, a presentare La deriva (Rizzoli editore), l'ultima fatica scritta dall'editorialista del Corriere della Sera con Sergio Rizz. Dopo
l'encazione di privilegi dei nostri politici presentata da ''La casta'', Stella e Rizzo elencano, tutto quello che la classe politica produce. Dalle
infrastrutture bloccate da lacci e lacciuoli di ogni genere all'attività
legislativa farraginosa, ai ritardi nell'informatica che ci fanno arrancare
dietro la Lettonia, agli ordini professionali chiusi a riccio davanti ai
giovani. Dal declino delle Università-fai-da-te alle rivolte di mille
corporazioni. (l.t.).
( da "Mattino, Il (Salerno)" del 03-07-2008)
Argomenti: Costi della politica
"Il
buco nero dei mutui rinegoziati" "La Provincia è nel caos, i conti
non sono affatto come dice l'Amministrazione Villani, gli uffici sono male
organizzati e non è stata realizzata in quattro anni nessuna opera
pubblica". Antonio Lubritto da quando è sceso in campo con il Popolo delle
libertà attacca duramente l'amministrazione di centrosinistra a Palazzo
Sant'Agostino. Quale è il bilancio della Provincia secondo lei? "Loro sono
in grandissima difficoltà. Basta pensare che non sono in grado di dire quante
sono le società in cui l'Ente ha quote azionarie, se sono 31, 34 o 36. Avevamo
chiesto, nel rispetto della Finanziaria, che gli amministratori di società che
riportano un bilancio passivo per tre anni lasciassero l'incarico e non fossero
più nominati in altri consigli di amministrazione ma non lo hanno fatto. Per esempio per il Patto della Valle dell'Irno". Parlando
dei numeri, cosa non va? "Solo per la relazione dei revisori dei conti se
ne dovrebbero andare a casa. I revisori rivelano che l'Amministrazione ha
problemi con la Corte dei Conti, solo Iuliano è riuscito nell'ultimo anno a
sanare qualcosa". Può fare esempi più precisi? "Non sono
inventariati i beni immobili e mobili, c'è una vastissima evasione della Cosap,
la tassa su passi carrabili e parcheggi. Spesso fittiamo locali mentre i beni
immobili pubblici non vengono utilizzati. Sulle società partecipate abbiamo
chiesto di visionare i bilanci uno per uno, hanno rimandato il termine al 15
settembre. Secondo noi ci sono responsabilità economiche". C'è l'annuncio
che alcune società saranno liquidate... "Solo la Salerno Sviluppo ma per
far fuori Guerritore. Ed è stato inutile nominare un nuovo consiglio di
amministrazione per una società da liquidare". Ci sono sprechi nelle
consulenze? "Ho fatto un'interrogazione per conoscere il numero dei consulenti, senza ottenere risposta. Certamente non sono
venti come dice Iuliano. E a quanto mi risulta si spendono 280mila euro per
pochi esterni". Però ci sono dieci milioni di avanzo di cassa, significa
che c'è un'attenzione alla spesa. O no? "No. Per esempio: nel luglio 2004
con Achille Mughini al Bilancio furono rinegoziati i mutui della Cassa depositi
e prestiti con le banche. Quali vantaggi ha portato? Ci siamo indebitati come
Ente all'impossibile ma opere pubbliche non ne facciamo. Ci vogliono sette anni
per un'opera pubblica. E quante opere pubbliche sono state realizzate finora?
Nessuna. Vuole un esempio di spreco: l'acquisto all'asta dell'Hotel Ambassador
a Capaccio per 2,5 milioni di euro, una struttura che ora è abbandonata a se
stessa. Senza parlare dello sperpero di soldi per la gestione dell'acqua".
È critico anche sull'organizzazione degli uffici? "Certo. Non si è
informatizzato l'ufficio protocollo, per cui per far arrivare ogni documento
negli uffici ci vogliono mesi. Negli uffici, poi, c'è il caos con poche persone
ad occuparsi di tutti. Spesso gli impiegati sono utilizzati per i progetti
finanziati dai privati invece che sulle opere pubbliche". f.s.
( da "Gazzettino, Il (Udine)" del 03-07-2008)
Argomenti: Costi della politica
GRADOLIBRO.Intervistato
da Paolo Scandaletti, oggi alle 18 in spiaggia, primo incontro della rassegna
Libri e autori a Grado, Gianantonio Stella presenta La deriva (Rizzoli editore),
l'ultima fatica scritta dall'editorialista del Corriere della Sera con Sergio Rizzo che mette a nudo tristezze e nefandezze contemporanee della
nazione.REMANZACCOCONCERTO. Un ritorno al fascino degli anni '40 e '50 domani
al Ragapark di Remanzacco, in via del Sole, con il concerto del
complesso "The Crunchy Candies", nuova band udinese. Si tratta di un
sestetto, composto da una sezione ritmica di chitarra-contrabbasso-batteria,
che vede come protagoniste indiscusse le tre cantanti.VARMOBORGHI Nella serata
di sabato, a Cornazzai di Varmo, poco distante dalla strada ferrata la Udine
Portogruaro, ma immerso nella campagna, si tiene per il terzo anno consecutivo,
la " Fieste dal Borg ". Quest'anno l'apposito comitato spontaneo, ha
invitato i tanti benefattori che hanno aiutato in vario modo o dato una mano
per abbellire e migliorare la piccola, ma suggestiva Chiesa dedicata alla
" Mater Amabilis ". Messa alle 20 poi grigiata per tutti.PASIAN DI
PRATOCIRCOLO. Nei mesi di luglio e agosto l'apertura al pubblico della sede di
via Roma del Circolo del Partito Democratico verrà sospesa. Sarà nuovamente
aperta ogni sabato a partire dal 6 settembre 2008 dalle 10.30 alle
12.TAVAGNACCOESTROVERSO. Presso la Sala consigliare del Palazzo del Municipio,
a Feletto Umberto si è tenuta la presentazione della seconda edizione del
premio internazionale di traduzione di opere di letteratura per l'infanzia
"Estroverso", promosso dall'Amministrazione comunale. Il Premio si
prefigge di promuovere l'uso della lingua friulana nella traduzione e,
attraverso la diffusione di opere letterarie, la conoscenza delle culture dell'Est
europeo.
( da "Gazzettino, Il (Venezia)" del 03-07-2008)
Argomenti: Costi della politica
JESOLO
"La deriva" di Gian Antonio Stella
Jesolo(F.Cib.) Il noto giornalista del Corriere della Sera Gian Antonio Stella, autore l'anno scorso di del best seller 'La Casta',
sarà a Jesolo oggi per presentare la sua ultima fatica, 'La deriva. Perché
l'Italia rischia il naufragio' (Rizzoli Editore), scritto a quattro mani con il collega Sergio Rizzo. L'appuntamento è per oggi, giovedì, alle 21, in piazza Marconi,
nell'ambito della rassegna 'Incontro con l'autore', organizzata dal Comune in
collaborazione con la Libreria Gianese; conduce la serata il vicedirettore del
Gazzettino Edoardo Pittalis. Con questo libro Stella
continua l'indagine nei confronti di un paese vittima di una classe politica
prigioniera delle proprie contraddizioni e di quei privilegi che si è auto
attribuita e che non riesce più a governare. Il giornalista sembra invocare una
svolta, necessaria, urgente, imperiosa, per evitare il drammatico
incontro-confronto con i paesi esteri che rischia di trasportare l'Italia ad
una deriva da cui sarebbe difficile risalire.Per Stella
si tratta di un ritorno a Jesolo: tre anni fa ha avuto un ruolo fondamentale
nel coordinamento della giuria della prima edizione del Premio giornalistico
Giorgio Lago; collaborazione proseguita anche nella successiva edizione.
( da "Alto Adige" del 04-07-2008)
Argomenti: Costi della politica
Di
sensibilità politica. Inoltre è un segnale della
filosofia finanziaria dell'esecutivo. ... di sensibilità politica.
Inoltre è un segnale della filosofia finanziaria dell'esecutivo. E di cui il
Dpef (Documento di programmazione economico-finanziaria) fa da perno alla
strategia del Ministro dell'Economia e delle Finanze Tremonti. Che, come
testimonia la nascita del Comitato strategico stesso, è attenta, oltre ai
benefici, pure agli "errori" del mercato; e questo nella convinzione
che la dinamica economica, se lasciati totalmente liberi gli "animal
spirits" del capitalismo, possa perfino minare con la sicurezza la
stabilità dello Stato. Insomma, è una politica
economica attenta alle ragioni del nazionalismo economico. Ragionevole. Anche
se, guardando al "caso Alitalia", con i suoi 300 milioni di euro già pagati
dal contribuente, emerge il rischio che il patriottismo economico possa
esprimere, invece che governance, fuga dal mercato. D'altronde, la sicurezza
economica, come dimostra il "pronto soccorso pubblico" dinnanzi ai
crack bancari/finanziari, è ormai considerata in Occidente un dovere per un
esecutivo. Tuttavia, le vere novità vengono dalla riorganizzazione delle
procedure parlamentari della politica economica. Qui
Tremonti innova veramente avendo dato alla manovra economica una forma
giuridica che dovrebbe consentire al Parlamento di confrontarsi su di essa in
modo più consono alla dialettica bipolare uscita dalle elezioni. E,
conseguentemente, portare il governo ad una più decisa assunzione di
"responsabilità fiscale" dinnanzi al Parlamento. Per farlo l'idea del
Ministro è stata di rivoluzionare il rapporto tra Dpef, finora una mera mappa
programmatica delle possibili scelte triennali dell'esecutivo, e la Finanziaria
(presentata a fine settembre) cui per prassi ormai consolidata si affidava la
vera politica del "denaro pubblico"
(priorità, tagli di spesa, incrementi di imposizione fiscale) sia del governo
che, soprattutto, delle lobby trasversali agli schieramenti parlamentari.
L'esito, contro cui si è impegnato Tremonti, era un mostro giuridico, una vera
palude normativa (drammaticamente senza "padri responsabili" perché
gli accordi di lobby cancellavano i confini di maggioranza e opposizione) che disperdeva in mille rivoli i soldi dei contribuenti. Lo
strumento correttivo scelto dal titolare dell'Economia è stato di presentare il
Dpef assieme ad un provvedimento legislativo che, anticipando la Finanziaria,
da al Dpef medesimo una nuova sostanza politicamente
impegnativa per l'esecutivo che lo presenta alle Camere. Il modello, di
matrice britannica, è: il governo in Parlamento con la sua maggioranza
"contro" l'opposizione. Difficile negare che sia un progresso
rispetto al consociativismo delle "vecchie" politiche di bilancio.
All'opposto, la manovra di finanza pubblica del Berlusconi IV è tradizionale relativamente
ai suoi più specifici contenuti economici. Nel senso che si lavora più sul
fisco che sulla spesa: perché qui la resistenza sociale è più organizzata e
incidente in termini di voti. Difatti, i tagli d'imposta annunciati prima delle
elezioni svaniscono. Con la conseguenza che, fondamentalmente, la pressione
fiscale permane invariata. Il che vuol dire che al massimo si avranno
redistribuzioni del carico fiscale tra i gruppi sociali: è il caso della Robin
Tax sull'energia. In prima battuta cresce la pressione sulle imprese; che, a
loro volta, la traslano sui consumatori finali sotto forma di aumenti di
bollette in ciò facilitate dal fatto che i prezzi dell'energia sono liberi da
vincoli amministrativi. In più c'è il tradizionale taglio delle spese in conto
capitale: cioè gli investimenti. E, come di consueto, a soffrirne sono le Forze
Armate sebbene siano per l'Italia una chance nel contesto internazionale
potenzialmente utile anche sul terreno economico. Perché quello che conta è che
sono un soggetto debole del mercato politico. Insomma, sotto questo profilo, la
manovra si annuncia in perfetto italian style: pochi tagli e tante tasse, anche
nuove come la Robin Tax. Insomma, qui non vi è nessuna traccia delle novità
viceversa presenti nelle procedure di bilancio. Che però in nulla sono da
sottovalutare; anche perché, modificando i meccanismi politici della finanza
pubblica, potrebbero fare da battistrada ad innovazioni di sostanza economica.
Francesco Morosini.
( da "Corriere delle Alpi" del 04-07-2008)
Argomenti: Costi della politica
Ria) fa
da perno alla strategia del Ministro dell'Economia e delle Finanze Tremonti.
Che, ... ria) fa da perno alla strategia del Ministro dell'Economia e delle
Finanze Tremonti. Che, come testimonia la nascita del Comitato strategico
stesso, è attenta, oltre ai benefici, pure agli "errori" del mercato;
e questo nella convinzione che la dinamica economica, se lasciati totalmente
liberi gli "animal spirits" del capitalismo, possa perfino minare con
la sicurezza la stabilità dello Stato. Insomma, è una politica
economica attenta alle ragioni del nazionalismo economico. Ragionevole. Anche
se, guardando al "caso Alitalia", con i suoi 300 milioni di euro già
pagati dal contribuente, emerge il rischio che il patriottismo economico possa
esprimere, invece che governance, fuga dal mercato. D'altronde, la sicurezza
economica, come dimostra il "pronto soccorso pubblico" dinnanzi ai
crack bancari/finanziari, è ormai considerata in Occidente un dovere per un
esecutivo. Tuttavia, le vere novità vengono dalla riorganizzazione delle
procedure parlamentari della politica economica. Qui
Tremonti innova veramente avendo dato alla manovra economica una forma
giuridica che dovrebbe consentire al Parlamento di confrontarsi su di essa in
modo più consono alla dialettica bipolare uscita dalle elezioni. E,
conseguentemente, portare il governo ad una più decisa assunzione di
"responsabilità fiscale" dinnanzi al Parlamento. Per farlo l'idea del
Ministro è stata di rivoluzionare il rapporto tra Dpef, finora una mera mappa
programmatica delle possibili scelte triennali dell'esecutivo, e la Finanziaria
(presentata a fine settembre) cui per prassi ormai consolidata si affidava la
vera politica del "denaro pubblico"
(priorità, tagli di spesa, incrementi di imposizione fiscale) sia del governo
che, soprattutto, delle lobby trasversali agli schieramenti parlamentari.
L'esito, contro cui si è impegnato Tremonti, era un mostro giuridico, una vera
palude normativa (drammaticamente senza "padri responsabili" perché
gli accordi di lobby cancellavano i confini di maggioranza e opposizione) che disperdeva in mille rivoli i soldi dei contribuenti. Lo
strumento correttivo scelto dal titolare dell'Economia è stato di presentare il
Dpef assieme ad un provvedimento legislativo che, anticipando la Finanziaria,
da al Dpef medesimo una nuova sostanza politicamente
impegnativa per l'esecutivo che lo presenta alle Camere. Il modello, di
matrice britannica, è: il governo in Parlamento con la sua maggioranza
"contro" l'opposizione. Difficile negare che sia un progresso
rispetto al consociativismo delle "vecchie" politiche di bilancio.
All'opposto, la manovra di finanza pubblica del Berlusconi IV è tradizionale
relativamente ai suoi più specifici contenuti economici. Nel senso che si
lavora più sul fisco che sulla spesa: perché qui la resistenza sociale è più
organizzata e incidente in termini di voti. Difatti, i tagli d'imposta
annunciati prima delle elezioni svaniscono. Con la conseguenza che,
fondamentalmente, la pressione fiscale permane invariata. Il che vuol dire che
al massimo si avranno redistribuzioni del carico fiscale tra i gruppi sociali:
è il caso della Robin Tax sull'energia. In prima battuta cresce la pressione
sulle imprese; che, a loro volta, la traslano sui consumatori finali sotto
forma di aumenti di bollette in ciò facilitate dal fatto che i prezzi
dell'energia sono liberi da vincoli amministrativi. In più c'è il tradizionale
taglio delle spese in conto capitale: cioè gli investimenti. E, come di
consueto, a soffrirne sono le Forze Armate sebbene siano per l'Italia una
chance nel contesto internazionale potenzialmente utile anche sul terreno
economico. Perché quello che conta è che sono un soggetto debole del mercato
politico. Insomma, sotto questo profilo, la manovra si annuncia in perfetto
italian style: pochi tagli e tante tasse, anche nuove come la Robin Tax.
Insomma, qui non vi è nessuna traccia delle novità viceversa presenti nelle
procedure di bilancio. Che però in nulla sono da sottovalutare; anche perché,
modificando i meccanismi politici della finanza pubblica, potrebbero fare da
battistrada ad innovazioni di sostanza economica. Francesco Morosini.
( da "Centro, Il" del 04-07-2008)
Argomenti: Costi della politica
INIZIATIVA
REGIONALE Rapagnà: cinque referendum contro i costi della politica PESCARA. Il 19 luglio inizierà la raccolta firme per i cinque referendum
regionali e la proposta di legge di iniziativa popolare in merito alla
riduzione dei costi della politica e delle strutture della
Regione Abruzzo e dei rispettivi "Enti strumentali", Agenzie, Società
partecipate e controllate. Lo ha comunicato, in una conferenza stampa,
il movimento "Città per vivere". "Con questa iniziativa",
spiega il portavoce del comitato promotore ed ex parlamentare, Pio Rapagnà,
"vogliamo che l'indennità dei politici e tutti i compensi aggiuntivi si
riducano del 50%. Oggi il costo della struttura regionale è di circa 200
milioni di euro". "Per la prima volta", prosegue Rapagnà
"in Abruzzo viene presentata una proposta di legge di iniziativa popolare.
Essa ha lo scopo di introdurre norme per il contenimento dei costi degli organi
politici ed elettivi del Consiglio e della Giunta regionale". "I
cinque referendum, invece", chiarisce il portavoce, "hanno come scopo
l'abrogazione di norme relative al conferimento di consulenze, all'istituzione
dell'Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo (Asr), alla aziende regionali pubblice
di trasporto e all'istituzione dell'Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo
Agricolo. Vogliamo inoltre che sia sciolta l'Azienda "Abruzzo promozione
turismo"".
( da "Tirreno, Il" del 04-07-2008)
Argomenti: Costi della politica
Polemica
a Roccastrada Il sindaco a An "Devolviamo i gettoni?"
ROCCASTRADA. Il consigliere di An Simonetta Baccetti aveva espresso scetticismo
sulla necessità di convocare un consiglio ad hoc per l'inaugurazione della
nuova sala consiliare. A taglio del nastro avvenuto, il sindaco Leonardo Marras
sottoilinea che l'amministrazione sta portando avanti da tempo rinnovo e
modernizzazione del municipio e che, dopo il completo restauro dell'ala della
biblioteca, l'attenzione si è concentrata sulla sala consiliare. "Lo scopo
e la volontà del Comune - afferma - sono quelli di restituire decoro ed
importanza ad un luogo istituzionale che è il simbolo profondo della
rappresentanza e dell'appartenenza ad una comunità. Converrà, quindi, il
consigliere Baccetti che l'inaugurazione di uno scranno consiliare, proprio per
i valori che simboleggia, debba essere un momento solenne e che, come tale, vada celebrato in modo altrettanto solenne attraverso la
convocazione del consiglio comunale straordinario. Mi era sembrato di capire -
conclude - che Baccetti ravvisava un problema nella spesa per il gettone di presenza dei consiglieri; ebbene, potremmo decidere insieme di devolvere
la somma dei gettoni in beneficenza".
( da "Arena, L'" del 04-07-2008)
Argomenti: Costi della politica
Provincia
pag. 26 Assessori e delegati aspettano i cittadini Definiti gli orari di
ricevimento di assessori e consiglieri delegati. Il vicesindaco Massimo
Mariotto riceve il mercoledì ore 11.30 - 13; l'assessore al bilancio Gianfranco
Mancassola il lunedì e mercoledì ore 8 - 9 e sabato ore 8 - 10; l'assessore
alla cultura Alessio Regagliolo il lunedì e sabato ore 9 - 12; Luca Nardi,
assessore esterno alla famiglia e referente per Gazzolo, il martedì ore 11.30 -
13 e il sabato ore 10 - 11; Roberto Brun, consigliere delegato per la famiglia
per la gestione del sito del Comune, il lunedì ore 11.30 - 13; l'assessore allo
sport Gianni Ramanzin il venerdì ore 11-30 - 12.30; il consigliere delegato per
la protezione civile Roberto Maggiolo il lunedì 8 - 9 e sabato ore 11 - 12; il
consigliere Alessandro Ceretta, referente per il capoluogo e delegato
all'ecologia riceve il sabato ore 10 - 12; Andrea Danieli, delegato alle
attività produttive, il venerdì ore 11 - 12.30; il consigliere Antonio
Toriello, delegato all'ecologia e arredo urbano e Rosalino Braggio ricevono il
sabato ore 9 - 10; il consigliere delegato all'associazionismo e attività di
Gazzolo Gianluca Danese il sabato ore 10 - 13; l'assessore alla sicurezza Mario
Longo il giovedì e sabato ore 9 - 10; Stefano Boseggia, referente per Volpino,
è reperibile invece telefonicamente attraverso la segreteria del Comune.
Ernesto Zuliani, referente per la terza età, riceve il mercoledì ore 8 - 12;
l'assessore allo sport Giorgia Scarinzi e il delegato Emiliano Sardu il sabato
ore 10 - 11. Il sindaco Giovanna Negro mantiene le deleghe all'edilizia
privata, al sociale e alla sicurezza, ed è solitamente in Comune il lunedì
mattina e il sabato per ricevere i cittadini che possono fissare gli
appuntamenti anche telefonicamente chiamando in municipio. Per scelta
professionale e competenze nell'area del sociale, inoltre, continuerà a
presenziare agli appuntamenti del lunedì sera, che si svolgono in sala civica,
del Club 525 che si occupa di accoglienza, prevenzione e recupero dalle
situazioni di disagio. Gli orari di ricevimento tengono
conto degli impegni lavorativi e professionali di ciascun eletto: a tutti, come
da delibera consiliare, è garantito il gettone presenze, mentre per scelta
politica gli assessori hanno rinunciato alle indennità di carica.S.S.
( da "Libertà" del 04-07-2008)
Argomenti: Costi della politica
Alla
fine chi paga i costi della tassa e tutto il resto siamo sempre noi di NICOLA
FERRARESE* Alla luce del recente intervento del ministro Tremonti al Tg1... Se
esiste Robin Hood, esiste anche un usurpatore, senza il quale, il caro Robin,
non avrebbe senso. Ma se l'usurpatore dà incarico di riscuotere le tasse a
Robin Hood, tre sono le cose: o Robin è un venduto, o è proprio scemo, o se
Robin Hood mette le tasse, per conto suo, vuol dire che è l'usurpatore
travestito. Ma vi rendete conto, oltre all'esattore dell'usurpatore, viene da
voi anche l'esattore di Robin Hood, il quale non userà quei soldi per comprare
archi e frecce migliori, atte a cacciare le multinazionali, le banche e i
criminali politici organizzati in partiti, ma userà quei soldi per pagare gli
interessi alle banche, cioè ai soci delle multinazionali, e ai loro servi
partitocratrici, cioè ai soci dell'usurpatore! Immaginate Robin Hood che prende
i soldi del popolo e va dai soci dell'usurpatore per dirgli: "Ecco, questi
sono i soldi dei buoni, mi raccomando? non li usate contro di noi!". Sono
talmente tanto avidi, questi signori usurpatori della sovranità popolare, che
non gli bastano le "fetenzie" loro, vogliono pure le
"fetenzie" nostre. Perché le tasse in uno stato totalmente
privatizzato, si sappia, sono una semplice fetenzia. In pratica, buono o
cattivo, legittimo sovrano o brigante, qua se c'è uno che deve rubare sono io,
io banca, io sistema, io potere assoluto liberista e nessuno si permetta di
discutere, se no è brutto, terrorista e non gli regalo neanche la play station!
Rubo ai ricchi per dare a me, rubo ai poveri per dare a me, ed a volte rubo
pure a me stesso, tanto siete voi popolo che pagate i danni. Tutto questo per
fare cosa? Per continuare a pigliarci per scemi. Ma io sono già scemo, sono
nato scemo, a me "scemo del villaggio globale", mi dovete dire che ne
fate di quei soldi, non a chi li prendete. A chi li prendete lo so già! Ma
queste tasse colpiranno le grandi aziende petrolifere, dirà qualcuno, bene e
queste aziende che faranno, diranno "?bene paghiamo e diamo una mano a al
popolo?". O scaricheranno questo costo sulla benzina? E quando la benzina
aumenterà, lo stesso Robin uscirà dalla torre del castello mediatico e che
dirà? "Ma ormai ci sono le privatizzazioni, noi stato non possiamo
intervenire sui prezzi delle aziende, prendetevela con l'antitrust". E
l'antitrust dirà: "?Sì, siamo d'accordo, le aziende hanno fatto cartello,
ora ci mettiamo una bella multa". E l'azienda che dirà? "Bene abbiamo pigliato una multa di 100 ducati, ora aumentiamo la
biada dei cavalli, in modo tale che recuperiamo questi soldi in meno di 5
minuti". E alla fine chi paga i costi della Robin Hood tax, dello stipendio
di Tremonti, del gettone di presenza dell'antitrust, del tempo
dei giornalisti che ci dicono queste cose e dell'aumento della biada? Noi!
Sempre noi.... Caro Robin, caro Giulio se ci vuoi dare una mano, fai una bella
cosa?."statt' a Cas", di scemi, qui, ne siamo già abbastanza! Se
esiste un Robin Hood serio, faccia il suo mestiere, faccia il ladro,
nazionalizzi le aziende petrolifere e rinvesta i guadagni per far lavorare la
gente e soprattutto "rubi" il signoraggio ai privati (banche) e lo
restituisca al legittimo sovrano, cioè a noi, al popolo! *Forza Nuova Piacenza
04/07/2008.
( da "Nazione, La (Arezzo)" del 04-07-2008)
Argomenti: Costi della politica
CRONACA
AREZZO pag. 4 Dindalini nuovo presidente dell'azienda 'Arezzo Casa' Rinnovati i
vertici. A lui stipendio lordo di 40mila euro annui CASE POPOLARI Gilberto
Dindalini. E' il nuovo presidente dell'azienda partecipata "Arezzo
Casa" U NA NOMINA fatta alla chetichella, senza che le notizie filtrassero
troppo all'esterno. Nomina trasparente, peraltro. Basta cliccare sul sito di
Arezzo Casa per vedere che è tutto alla luce del sole: presidente, membri del
consiglio direttivo, compensi percepiti. Al posto del valdarnese Pedro Losi
(che resta nel cda) è adesso già operativo Gilberto Dindalini, personaggio di
spicco del mondo politico aretino. Già sindaco di Civitella, è attualmente
consigliere del Pd in Provincia ed è stato l'ultimo segretario provinciale dei
Ds prima del matrimonio con la Margherita nell'attuale partito democratico. Insomma,
un grosso calibro della politica che va adesso a gestire un'azienda non facile.
"Arezzo Casa" si occupa infatti del patrimonio residenziale di
proprietà dei Comuni, in pratica le case popolari che rappresentano
sostanzialmente un bene infruttifero per l'ente pubblico. La statistica parla
chiaro: in provincia di Arezzo il canone medio pagato dagli inquilini di una
casa a edilizia residenziale pubblica è di cento euro mensili. IL PRESIDENTE
percepisce un compenso annuo di quasi quarantamila euro lordi, per l'esattezza
39 mila e 75. Il suo vice, che ancora non è stato nominato, gode di
un'indennità pari al 25%, ovvero 9768 euro. I membri del
cda usufruiscono invece di un gettone di presenza
equiparato a quello di un consigliere provinciale: 72,30 euro. D'altra parte
tutti gli emolumenti sono parametrati su quelli della Provincia: Dindalini ha
diritto per legge alla stessa indennità di un assessore provinciale. Gli
altri membri del Cda sono Angiolo Gialli, il past president Pedro Losi,
Gianluca Carletti e Fedele Buoncompagni. Del collegio sindacale fanno parte
Pierangelo Arcangioli, Francesco Carbini e Vittorio Carloni. Ultima
annotazione. La Regione ha messo nel mirino "Arezzo casa" e tutte le
consorelle toscane inserendo la partecipata fra quelle da tagliare anche in
omaggio al contenimento dei costi della politica. sergio rossi Image:
20080704/foto/1322.jpg.
( da "Resto del Carlino, Il (Modena)" del 04-07-2008)
Argomenti: Costi della politica
MODENA
pag. 5 Casta della sosta, Pd ribelle Rinuncia solo Andreana "Nessuno ha
voluto seguire il mio esempio" IL CASO EMERSE tre mesi fa e fu sollevato
dal Carlino: i consiglieri comunali usufruiscono di un pass che permette loro
di parcheggiare l'auto gratis tra le strisce blu, quando devono recarsi in
municipio per esigenze di servizio. Si parlò di "casta", di
privilegio ingiustificato, giunsero forti lamentele da parte di tanti
negozianti del centro: anche noi lavoriamo, perché noi paghiamo la sosta e i politici
no? Il primo a cogliere il messaggio fu il capogruppo del Pd in consiglio
comunale Michele Andreana: decise di restituire il pass, rinunciando al
privilegio, e promise di invitare tutti i consiglieri a fare la stessa cosa.
Dopo tre mesi però, Andreana continua ad essere l'unico ad aver compiuto il bel
gesto. Gli altri consiglieri hanno pensato bene di tenersi il pass in tasca.
"POSI SUBITO la questione alla conferenza dei capigruppo ? spiega Michele
Andreana ? invitando tutti a restituire il pass. Registrai subito una
sostanziale opposizione da parte di tutte le forze politiche, anche quelle più
vicine ai temi ambientalisti. Poi posi lo stesso tipo di questione all'interno
del Pd, e anche in questo caso ho notato una netta opposizione alla mia proposta.
In sostanza, mi dissero che restitutendo il pass si ammetteva di fatto di
appartenere ad una casta, quando invece non è così. Secondo gli oppositori alla
mia iniziativa, non si darebbe il giusto valore all'incarico del consigliere, che svolge un lavoro al servizio della collettività in una forma
molto simile a quel del volontario: il gettone di presenza è basso,
e la metà dei consiglieri del Pd lo versa direttamente nelle casse del partito.
Si sarebbe rinunciato, secondo loro, a un presunto privilegio che consentiva
semplicemente di svolgere più agevolmente il proprio lavoro". LA
PROPOSTA di Andreana quindi, non è stata accolta da applausi e grida di
giubilo. Ma il capogruppo del Pd non si arrende: "Riproporrò la questione,
perché credo che ne valga la pena. Sono d'accordo, il ruolo del consigliere non
va svilito e ridotto a semplice membro di una casta. Ma penso anche che la
gente comune posse faticare a capire l'esistenza di determinati privilegi,
soprattutto in confronto alle difficoltà che i normali cittadini incontrano
tutti i giorni. Insisterò, ma se mi ritroverò davanti a una schiera di no,
potrò fare poco. Siamo in democrazia, e la maggioranza vince". ANDREANA
RESTA quindi l'unico consigliere ad avere rinunciato alla sosta gratuita:
"E' una scelta che forze mi crea qualche difficoltà in più, ma che non mi
cambia la vita più di tanto, anzi, ne guadagno in saulte. Mi basta parcheggiare
l'auto e prendere una delle biciclette che permettono di raggiungere il centro.
Penso che anche altri avrebbero potuto farlo. Da quanto ne so, a livello di
consiglieri, sono invece rimasto l'unico ad aver compiuto questa scelta".
Roberto Grimaldi.
( da "Trentino" del 04-07-2008)
Argomenti: Costi della politica
Finanziaria
dell'esecutivo. E di cui il Dpef (Documento di programmazione
economico-finanziaria) ... finanziaria dell'esecutivo. E di cui il Dpef
(Documento di programmazione economico-finanziaria) fa da perno alla strategia
del Ministro dell'Economia e delle Finanze Tremonti. Che, come testimonia la
nascita del Comitato strategico stesso, è attenta, oltre ai benefici, pure agli
"errori" del mercato; e questo nella convinzione che la dinamica
economica, se lasciati totalmente liberi gli "animal spirits" del
capitalismo, possa perfino minare con la sicurezza la stabilità dello Stato.
Insomma, è una politica economica attenta alle ragioni
del nazionalismo economico. Ragionevole. Anche se, guardando al "caso
Alitalia", con i suoi 300 milioni di euro già pagati dal contribuente,
emerge il rischio che il patriottismo economico possa esprimere, invece che
governance, fuga dal mercato. D'altronde, la sicurezza economica, come dimostra
il "pronto soccorso pubblico" dinnanzi ai crack bancari/finanziari, è
ormai considerata in Occidente un dovere per un esecutivo. Tuttavia, le vere
novità vengono dalla riorganizzazione delle procedure parlamentari della politica economica. Qui Tremonti innova veramente avendo
dato alla manovra economica una forma giuridica che dovrebbe consentire al
Parlamento di confrontarsi su di essa in modo più consono alla dialettica
bipolare uscita dalle elezioni. E, conseguentemente, portare il governo ad una
più decisa assunzione di "responsabilità fiscale" dinnanzi al
Parlamento. Per farlo l'idea del Ministro è stata di rivoluzionare il rapporto tra
Dpef, finora una mera mappa programmatica delle possibili scelte triennali
dell'esecutivo, e la Finanziaria (presentata a fine settembre) cui per prassi
ormai consolidata si affidava la vera politica del
"denaro pubblico" (priorità, tagli di spesa, incrementi di imposizione
fiscale) sia del governo che, soprattutto, delle lobby trasversali agli
schieramenti parlamentari. L'esito, contro cui si è impegnato Tremonti, era un
mostro giuridico, una vera palude normativa (drammaticamente senza "padri
responsabili" perché gli accordi di lobby cancellavano i confini di
maggioranza e opposizione) che disperdeva in mille rivoli i
soldi dei contribuenti. Lo strumento correttivo scelto dal titolare
dell'Economia è stato di presentare il Dpef assieme ad un provvedimento
legislativo che, anticipando la Finanziaria, da al Dpef medesimo una nuova
sostanza politicamente impegnativa per l'esecutivo che lo presenta alle Camere.
Il modello, di matrice britannica, è: il governo in Parlamento con la sua
maggioranza "contro" l'opposizione. Difficile negare che sia un
progresso rispetto al consociativismo delle "vecchie" politiche di
bilancio. All'opposto, la manovra di finanza pubblica del Berlusconi IV è
tradizionale relativamente ai suoi più specifici contenuti economici. Nel senso
che si lavora più sul fisco che sulla spesa: perché qui la resistenza sociale è
più organizzata e incidente in termini di voti. Difatti, i tagli d'imposta
annunciati prima delle elezioni svaniscono. Con la conseguenza che,
fondamentalmente, la pressione fiscale permane invariata. Il che vuol dire che
al massimo si avranno redistribuzioni del carico fiscale tra i gruppi sociali:
è il caso della Robin Tax sull'energia. In prima battuta cresce la pressione
sulle imprese; che, a loro volta, la traslano sui consumatori finali sotto
forma di aumenti di bollette in ciò facilitate dal fatto che i prezzi
dell'energia sono liberi da vincoli amministrativi. In più c'è il tradizionale
taglio delle spese in conto capitale: cioè gli investimenti. E, come di
consueto, a soffrirne sono le Forze Armate sebbene siano per l'Italia una
chance nel contesto internazionale potenzialmente utile anche sul terreno
economico. Perché quello che conta è che sono un soggetto debole del mercato
politico. Insomma, sotto questo profilo, la manovra si annuncia in perfetto
italian style: pochi tagli e tante tasse, anche nuove come la Robin Tax.
Insomma, qui non vi è nessuna traccia delle novità viceversa presenti nelle
procedure di bilancio. Che però in nulla sono da sottovalutare; anche perché,
modificando i meccanismi politici della finanza pubblica, potrebbero fare da
battistrada ad innovazioni di sostanza economica. Francesco Morosini.
( da "Tempo, Il" del 04-07-2008)
Argomenti: Costi della politica
Stampa
Comune di Venafro Indennità, Città Nuova torna all'attacco VENAFRO Il Comune
deve chiudere in un cassetto anche la proposta di aumentare l'indennità di funzione
del Presidente del Consiglio Comunale. In base a quanto previsto dal decreto
legge costituente la "manovra estiva", da pochi giorni in Gazzetta
Ufficiale, -come rilevano i consiglieri di Città Nuova- è stata abrogata la
norma che rendeva possibile il programmato aumento delle indennità. In
sostanza, andare nella direzione opposta sarebbe illegittimo. "La
questione -continuano- è chiara e gli esperti hanno già evidenziato che giunte
e consigli non possono più aumentare indennità e gettoni di presenza. Pertanto l'argomento non potrà essere nemmeno inserito all'odg
del Consiglio comunale in quanto la proposta di delibera violerebbe una
norma". L'argomento era stato al centro di roventi polemiche in occasione
del primo consiglio comunale della nuova amministrazione, quando la proposta di
delibera non fu discussa per una irregolarità nella documentazione presentata.
Che fare allora di questi soldi che il Comune aveva già inserito in bilancio?
Qualche idea, Sorbo e Potena, ce l'avrebbero: investire a beneficio di due
delle principali emergenze comunali: il finanziamento di uno studio sugli
effetti della captazione della Regione Campania sulla falda acquifera di
Venafro, ed il finanziamento della predisposizione di tutta la documentazione
tecnica che il Comune di Venafro deve consegnare ai progettisti incaricati del
P.R.G. affinché gli stessi possano procedere con la redazione del Piano. S.G.
( da "Nazione, La (Prato)" del 04-07-2008)
Argomenti: Costi della politica
AGENDA
PRATO pag. 13 IL GIORNALISTA Sergio Rizzo sarà oggi a Prato a presentare il suo nuovo libr... IL
GIORNALISTA Sergio Rizzo sarà oggi a Prato a presentare il suo nuovo libro d'inchiesta
"La Deriva". L'appunatmento è per questo pomeriggio, dalle 18 alle
20, al Caffè delle Logge. L'incontro aperto al pubblico e organizzato dall'Osservatorio
provinciale sulla spesa pubblica, ospiterà lo scrittore che verrà a
illustrare la sua nuova fatica, scritta a quattro mani insieme con il collega
Gianantonio Stella. Durante l'evento chiunque potrà
fare domande al noto giornalista ? alla sua seconda visita in città dopo il
successo del suo precedente volume ? o ricevere spiegazioni più dettagliate sui
contenuti del nuovo volume che "trae il suo titolo ? come spiegano i
vertici dell'osservatorio provinciale ? dall'evidente naufragio di un Paese intero".
( da "Resto del Carlino, Il (Ravenna)" del
04-07-2008)
Argomenti: Costi della politica
RAVENNA
SPORT pag. 26 Contratti, un nodo da sciogliere CALCIO C1 CONTINUANO LE
TRATTATIVE DEL RAVENNA CON I GIOCATORI IN ATTESA che il mercato cominci ad
entrare nel vivo, il diesse Buffone comincia a concentrarsi sui giocatori in
organico che potrebbero fare al caso di mister Atzori anche per il prossimo
campionato. La variabile stipendi pare essere lo scoglio più pesante. L'anno
scorso, di questi tempi, il sodalizio giallorosso riconobbe ai giocatori che
avevano contratti pluriennali un aumento nell'ordine di circa il 30 per cento
con relativo prolungamento dell'accordo. Con quasi tutti venne contestualmente
stipulata una intesa in base alla quale, in caso di retrocessione, si sarebbe
tornati allo status- quo. Con quasi tutti, appunto; ma non con capitan Anzalone.
Le parti non si sono ancora incontrate. Non è escluso che si possa arrivare ad
un braccio di ferro, visto che il centrale genovese dovrebbe abbassarsi
volontariamente il contratto, peraltro in scadenza a giugno 2011. Anzalone,
raggiunto nella sua Genova, è sereno: "Ne parleremo con la società".
Anche il diesse Buffone non pare preoccupato: "Affronteremo il problema se
dovesse manifestarsi". Anzalone è attualmente l' alfiere giallorosso,
ovvero il giocatore con più anni di milizia (cinque consecutivi) e col maggior
numero di presenze (146). Ieri pomeriggio Buffone ha affrontato lo stesso
problema con un altro veterano, ovvero Pizzolla, anch'egli
da cinque stagioni al Ravenna e in grado di collezionare 144 gettoni. PER CERCARE di diventare operativo sul mercato il Ravenna ha
bisogno di vendere, o quantomeno, di sgravarsi di giocatori sotto contratto,
visto che la normativa entrata in vigore per il campionato di Prima Divisione
(ex serie C1) impone rose da 18 giocatori. In verità, la norma parla di
giocatori utilizzabili; dunque le società potranno anche tenere atleti in
esubero, ma fuori rosa, benché ovviamente a libro paga. In lista di
trasferimento c'è ad esempio Fofana. Buffone sta lavorando col Sorrento ?
finito decimo nel girone B di C1 e alla ricerca di una punta ? per un eventuale
trasferimento. Fra i giocatori che potrebbero avere mercato c'è poi il
difensore Ferrario, che il Ravenna ha rilevato dalla Ternana. Anche per Aloe,
la cui comproprietà con l'Inter è stata rinnovata di recente, potrebbe aprirsi
una strada fra i cadetti. Dopo un primo abboccamento con il Modena, peraltro
naufragato in partenza, ora è la volta dell'Ascoli. Lo stesso team marchigiano
è sempre alla ricerca di una punta in grado di sostituire Bernacci al centro
dell'attacco. LA RICERCA di una punta sta costringendo Buffone a scandagliare
la terza serie in cerca di qualche buon affare da mettere a segno. La pista che
porta al catanese Plasmati è sempre percorribile, e forse è anche quella
preferenziale, perché proprio il Catania risulterebbe interessato a Succi e non
sarebbe da escludere l'ipotesi di uno scambio con conguaglio. Gli altri nomi
sono quelli di Antonio Esposito del Foggia, dell'ex riminese Simone Motta della
Pistoiese e dell'alfonsinese Riccardo Innocenti del Real Marcianise. r.r.
Image: 20080704/foto/10160.jpg.
( da "Corriere della Sera" del 04-07-2008)
Argomenti: Costi della politica
Corriere
della Sera - ROMA - sezione: Cronaca di Roma - data: 2008-07-04 num: - pag: 3
categoria: REDAZIONALE Alleanza incrinata E il Codacons prepara il suo
"controricorso" Sono quelli che hanno "smontato" le strisce
blu di Veltroni: in qualche misura, dunque, alleati più o meno consapevoli del
nuovo corso in Campidoglio. Ma sono anche quelli che promettono "nuovi
ricorsi", se la riforma alla quale sta lavorando la giunta Alemanno non
sarà soddisfacente. Il Codacons, l'associazione di consumatori che - col suo
ricorso al Tar - ha cancellato i parcometri di Roma, è di nuovo sul piede di
guerra. Ma stavolta potrebbe decidere di spostare il mirino, indirizzando i
suoi colpi (di carta bollata) sul bersaglio che aveva avuto come alleato nella
battaglia precedente: la maggioranza di centrodestra che ha usato proprio una
sentenza Tar su ricorso Codacons per scardinare velocemente il sistema di sosta
tariffata dell'era veltroniana. Motivo della svolta? L'esclusione dei
rappresentati Codacons dalla commissione voluta dal Campidoglio per studiare il
nuovo piano di parcheggi della Capitale. Un organismo composto da dieci membri,
dei quali otto sono tecnici del Comune (per lo più del VII Dipartimento) e due
sono appartenenti dell'ordine degli ingegneri e di quello degli architetti: per
ogni seduta, c'è un gettone di presenza di 143
euro. E il Codacons? Niente. Così il presidente Carlo Rienzi, per protesta, si
è rifiutato di andare all'incontro in Campidoglio con l'assessore ai Trasporti
Sergio Marchi. "Ci hanno convocato tre volte - dice Rienzi - ma se non ci
vogliono nella commissione se lo facessero da soli il piano... ".
Il problema non è di poltrone, quanto di sostanza: "Come si fa a fare la
riforma delle strisce blu senza coinvolgere i cittadini e le associazioni? Che
ci sentono a fare, se poi decidono come vogliono? Alle lettere di convocazione
non ho risposto...". Facile immaginare cosa farà adesso il Codacons:
"Aspettiamo di vedere quali saranno le decisioni, poi decideremo se fare
un nuovo ricorso al Tar oppure no. Siamo titolari del giudicato, possiamo
impugnare il nuovo provvedimento se elude quanto sancito nell'altra
sentenza". Ma perchè in commissione ci sono architetti, ingegneri e non i
consumatori? "Chi lo sa... Avranno voluto fare un favore a qualcuno".
I giorni a venire si profilano E. Men.
( da "Corriere del Veneto" del 04-07-2008)
Argomenti: Costi della politica
Corriere
del Veneto - VENEZIA - sezione: VENEZIA - data: 2008-07-04 num: - pag: 9
categoria: REDAZIONALE Il governo taglia troppo due milioni di "buco"
Finanziaria, il Comune risparmia "solo" 500 mila euro Gettoni,
indennità, spese di giunta, Municipalità: Roma ha sovrastimato le riduzioni di
Ca' Farsetti VENEZIA - Risparmiare, aumentando il buco. Tagliare le spese, ma trovarsi
con meno soldi in cassa. Le Finanziarie riservano ogni volta delle sorprese, ma
quella del 2007 ha trasformato i tagli alle "spese della politica"
degli enti locali in un rischio di minori entrate che per Venezia sfiorano i
due milioni di euro. Perché anche quest'anno, come era accaduto nel 2007 con
l'Ici, lo Stato avrebbe decisamente sovrastimato i possibili risparmi derivanti
dallo smantellamento di indennità fisse e altri tagli e
quindi verserà nelle casse di Ca' Farsetti una cifra inferiore che rischia di
essere l'ennesimo colpo per il bilancio comunale. Tagli e gettoni Il conto è presto fatto e la Ragioneria lo ha fatto da tempo
scoprendo la differenza. Avendo introdotto i gettoni di presenza come unico sistema di pagamento di consiglieri comunali e
delegati municipali, ai quali è stata tolta l'indennità, il Comune di
Venezia ha speso solo nel primo semestre di quest'anno 321 mila euro al posto
dei 437mila dello scorso anno: 116 mila euro in meno, dei quali 80mila per il
Consiglio e 36 mila per le Municipalità. A questi vanno sommati 33 mila euro
risparmiati con l'azzeramento dei gettoni per le
commissioni e sottocommissioni elettorali, per un totale di circa 150 mila
euro, ovvero 300 mila euro per l'anno intero. Aggiungendo altre economie che
Ca' Farsetti ha già avviato il risparmio complessivo sfiora i 500 mila eruo al
massimo. Peccato che però nelle tabelle del ministero dell'Interno sulle
spettanze 2008, pubbliche e visibili sul sito internet del Viminale, la
"quota parte" della riduzione complessiva dei "costi della
politica " (313 milioni per tutta Italia) assegnata al Comune di Venezia è
di 2 milioni 441 mila euro, ovvero due milioni in più. Anche perché Ca'
Farsetti, per esempio, non risparmia un euro dalla norma che impone di ridurre
le giunte comunali a 12 assessori, visto che già lo sono, non ha consiglieri in
aspettativa non retribuita e non risparmia nemmeno dal divieto per chi ha il
doppio incarico (parlamentari o consiglieri regionali) di percepire gettoni di presenza. Il precedente Sulla questione tutti i
Comuni si stanno mobilitando, tanto che i mugugni alla fine sfocieranno in una
battaglia dell'Anci contro un meccanismo evidentemente vessatorio verso gli
enti locali. Non è la prima volta che lo Stato sovrastima i conti dei Comuni.
Anche lo scorso anno la modifica dell'Ici per tre categorie, tra cui i terreni
e i fabbricati non rurali, avrebbe dovuto portare - secondo le stime statali
per la rivalutazione degli estimi - 4,9 milioni di euro, poi diventati 2,3, che
sarebbero dunque stati tagliati dai trasferimenti. Peccato però che dalle
modifiche catastali, i maggiori introiti furono poco più di 700 mila euro,
ossia un terzo di quanto aveva stimanto il governo. Oggi la storia si ripete.
A.Zo. Ca' Farsetti Per le casse del Comune un buco da riempire.
( da "Corriere del Veneto" del 04-07-2008)
Argomenti: Costi della politica
Corriere
del Veneto - VENEZIA - sezione: VENEZIAMESTRE - data: 2008-07-04 num: - pag: 13
categoria: REDAZIONALE L'ingresso di Cavallino Zoggia: dovevamo dare
rappresentanza al nuovo presidente, ridurremo in autunno Apt, Ca' Corner allarga
il cda. Fi: i consiglieri vanno ridotti VENEZIA - Con diciassette voti
favorevoli (l'intera maggioranza), sette contrari (l'opposizione) e un
astenuto, ieri il Consiglio provinciale ha approvato la delibera che porta da
undici a dodici il numero dei consiglieri dell'Apt; un atto dovuto nei
confronti del presidente dell'Ambito Turistico del
Cavallino fresco di nomina, "un modo per dargli rappresentanza nel
Cda" - spiega il presidente della Provincia Davide Zoggia - senza però che
ciò comporti un aumento delle spese". Nessun gettone di presenza in più insomma, gli stessi soldi che venivano erogati prima a
tutti e undici i consiglieri ora verranno divisi per dodici. Delibera
passata col disappunto del centrodestra che invece si è opposta
all'integrazione del presidente dell'Ambito Turistico del Cavallino nel Cda di
Apt chiedendo l'immediata riduzione del numero di consiglieri a sette o cinque.
Polemiche alle quali Zoggia ha replicato con l'esigenza di garantire un posto
nel Cda al membro del nuovo ambito (senza andare a toccare quelli degli altri
che sono nel pieno del loro mandato); la proposta di assegnare un
riconoscimento, come quinta ripartizione territoriale all'interno di Apt, al
Cavallino che ha una quota di arrivi e di presenze di quasi sei milioni di presenze
all'anno era stata lanciata dall'assessore al turismo della Provincia Danilo
Lunardelli. In sede di Consiglio Zoggia ha anche formalmente dichiarato
l'intendimento "di riconvocare l'assemblea dei soci in autunno per
ridurre, questa volta sì, il numero dei consiglieri a sette". Quello di
ieri è stato dunque un passaggio obbligato, per il presidente, ma transitorio,
in vista di un corposo taglio che "in una logica generale di risparmio e
abbassamento delle spese" ridefinirà ruoli e incarichi. Paola Vescovi.
( da "Messaggero Veneto, Il" del 04-07-2008)
Argomenti: Costi della politica
Comune.
Critiche dell'opposizione per la convocazione del consiglio soltanto a fine
mese È stato deciso di indire un'assemblea pubblica lunedì 14 per discutere le
questioni legate a Iris, alle mense, alla sanità, alle politiche giovanili e
alla sicurezza "I problemi incalzano e il centro-destra va in ferie"
I problemi della città incalzano e l'amministrazione se ne va in vacanza. È
questa l'accusa che l'opposizione rivolge alla maggioranza, a fronte della
decisione di convocare il consiglio comunale lunedì 21 o 28 luglio per non
interferire con le ferie, nonostante siano aperte questioni come la vendita di
Iris, la sicurezza, l'ospedale, gli schiamazzi notturni e la riduzione delle
mense degli asili. In risposta al rifiuto di anticipare la seduta, i consiglieri
Donatella Gironcoli, Federico Portelli, Bozidar Tabaj, Andrea Bellavite, Marko
Marincic, Livio Bianchini e Bernardo De Santis ieri hanno fatto il punto della
situazione, in un incontro in cui hanno annunciato l'intenzione di promuovere
comunque un'assemblea pubblica lunedì 14, in modo da discutere i problemi che
affliggono la città in questo momento. "Ci sembra di trovarci negli ultimi
giorni dell'impero romano. Gorizia ha problemi che urgono e la maggioranza che
fa? Se ne va in vacanza - ha detto la Gironcoli -. Abbiamo chiesto un consiglio
comunale o il 7 o il 14 e ci è stato detto che non si poteva fare, per
permettere ai consiglieri di maggioranza di andare in ferie". "È
gravissimo - ha concluso la consigliera dei Cittadini -: tutti gli enti
pubblici hanno l'obbligo di essere aperti 365 giorni all'anno". Uno alla
volta, i sette consiglieri hanno poi parlato delle varie questioni sul piatto.
Federico Portelli a nome dell'opposizione ha manifestato l'intenzione di
correre ai ripari: "Per lunedì 14 promuoveremo un incontro pubblico con i
cittadini. Così svilupperemo tutti i punti che non ci permettono di affrontare
in consiglio comunale". Ha poi parlato della vendita di Iris: "Un
tema tanto delicato è stato trattato con superficialità, senza informare minimamente
i consiglieri comunali. Dalla discussione è sparito completamente il tema delle
tariffe, quello che interessa di più i cittadini. La consulta comunale sui
servizi pubblici locali, istituita nel mandato precedente, non è mai stata
attuata". Marko Marincic ha posto l'accento sulle mense: "Il sindaco
Romoli e l'assessore Romano sostengono che con la riduzione delle cucine il
servizio resterà lo stesso, più di 2 mila 700 persone dicono il contrario.
Vista la disponibilità dei genitori, se l'amministrazione volesse si potrebbe
aprire un tavolo di confronto, ma a bocce ferme, ovvero dopo aver sospeso la
delibera". Andrea Bellavite è tornato sulle motivazioni della convocazione
posticipata del consiglio: "È assurdo dire che la seduta non può essere
convocata perché si spende troppo, quando è stato espressamente dichiarato che
il 7 e il 14 i consiglieri della maggioranza sono in ferie. Nel recente
consiglio, quando abbiamo proposto la mozione sui giovani, ci è stato detto che
volevamo arrivare a mezzanotte per avere il gettone di presenza". Un concetto a cui si è agganciato Livio Bianchini,
secondo cui "impedire i lavori significa esautorare il consiglio comunale,
ovvero impedire che i consiglieri facciano il loro dovere". Bernardo De
Santis non ha nascosto la propria preoccupazione: "Ho l'impressione che la
giunta e il sindaco Romoli in particolare non abbiano voglia di amministrare.
Ogni volta che c'è un problema grande, che non sia un buco in una strada,
mancano totalmente le idee". Bozidar Tabaj si è soffermato
sull'applicazione della legge 38, facendo notare che "in via San Gabriele
le piste ciclabili sono l'emblema del punto a cui siamo arrivati con la
collaborazione transfrontaliera". Francesca Santoro.
( da "Arena.it, L'" del 04-07-2008)
Argomenti: Costi della politica
4 Luglio
2008 Assessori e delegati aspettano i cittadini Definiti gli orari di
ricevimento di assessori e consiglieri delegati. Il vicesindaco Massimo
Mariotto riceve il mercoledì ore 11.30 - 13; l'assessore al bilancio Gianfranco
Mancassola il lunedì e mercoledì ore 8 - 9 e sabato ore 8 - 10; l'assessore
alla cultura Alessio Regagliolo il lunedì e sabato ore 9 - 12; Luca Nardi,
assessore esterno alla famiglia e referente per Gazzolo, il martedì ore 11.30 -
13 e il sabato ore 10 - 11; Roberto Brun, consigliere delegato per la famiglia
per la gestione del sito del Comune, il lunedì ore 11.30 - 13; l'assessore allo
sport Gianni Ramanzin il venerdì ore 11-30 - 12.30; il consigliere delegato per
la protezione civile Roberto Maggiolo il lunedì 8 - 9 e sabato ore 11 - 12; il
consigliere Alessandro Ceretta, referente per il capoluogo e delegato all'ecologia
riceve il sabato ore 10 - 12; Andrea Danieli, delegato alle attività
produttive, il venerdì ore 11 - 12.30; il consigliere Antonio Toriello,
delegato all'ecologia e arredo urbano e Rosalino Braggio ricevono il sabato ore
9 - 10; il consigliere delegato all'associazionismo e attività di Gazzolo
Gianluca Danese il sabato ore 10 - 13; l'assessore alla sicurezza Mario Longo
il giovedì e sabato ore 9 - 10; Stefano Boseggia, referente per Volpino, è
reperibile invece telefonicamente attraverso la segreteria del Comune. Ernesto
Zuliani, referente per la terza età, riceve il mercoledì ore 8 - 12;
l'assessore allo sport Giorgia Scarinzi e il delegato Emiliano Sardu il sabato
ore 10 - 11. Il sindaco Giovanna Negro mantiene le deleghe all'edilizia
privata, al sociale e alla sicurezza, ed è solitamente in Comune il lunedì
mattina e il sabato per ricevere i cittadini che possono fissare gli
appuntamenti anche telefonicamente chiamando in municipio. Per scelta
professionale e competenze nell'area del sociale, inoltre, continuerà a
presenziare agli appuntamenti del lunedì sera, che si svolgono in sala civica,
del Club 525 che si occupa di accoglienza, prevenzione e recupero dalle
situazioni di disagio. Gli orari di ricevimento tengono
conto degli impegni lavorativi e professionali di ciascun eletto: a tutti, come
da delibera consiliare, è garantito il gettone presenze, mentre per scelta
politica gli assessori hanno rinunciato alle indennità di carica.S.S. .
( da "Virgilio Notizie" del 04-07-2008)
Argomenti: Costi della politica
COMUNICATE
postato fa da ASCA ARTICOLI A TEMA Altri (ASCA) - Roma, 4 lug - Sul sito del
Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione
(www.innovazionepa.it) e' pubblicato l'elenco delle amministrazioni pubbliche
(il 55% del totale) che non hanno comunicato consulenze per il 2006, cosi' come
invece disposto dal Dlgs. 165 del 2001 (che al comma 15 dell'art. 53 prevede
che ''Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a
14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono'').
Pertanto - informa un comunicato - se il totale delle
consulenze gia' pubblicate online nelle scorse settimane ammonta a 263.089
incarichi per un totale di 1.287.894.854,25 di euro, si puo' ragionevolmente
ipotizzare che il numero di consulenze e gli importi possano essere
raddoppiati. Si puo' quindi stimare che esistano circa 500.000 incarichi
per una spesa totale di oltre 2.500.000,00 di euro.
( da "Sicilia, La" del 04-07-2008)
Argomenti: Costi della politica
Stasera
seduta straordinaria. Tannorella rinuncia a parte dei gettoni
Palma di Montechiaro. Il presidente del Consiglio comunale Calogero Alotto ha
fissato per per stasera una seduta consiliare straordinaria e urgente. Questa
volta bisogna prendere atto delle ordinanze del Tar e del Cga con le quali è
stata inficiata la delibera consiliare n. 9 del 12 febbraio